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Requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding

Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 introduce un regime di autorizzazione unico e comune per tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, a prescindere dal servizio di crowdfunding offerto. Tale regime sostituisce le norme nazionali per quanto riguarda le tipologie di servizi di crowdfunding interessate dal Regolamento.

Dal punto di vista procedurale, il processo di autorizzazione è disciplinato dall’art. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, il quale rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ad appositi regulatory technical standards (RTS) .

Il Consultation Paper contenente una prima versione dei regulatory technical standards (RTS) volti a regolare, inter alia, le richieste di autorizzazione e il piano di continuità operativa ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è stato pubblicato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) il 26 febbraio 2021.

Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

L’istanza di autorizzazione deve essere indirizzata all’Autorità competente dello Stato Membro in cui il provider è stabilito – individuata ai sensi dell’art. 29 (Autorità competenti) del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020  e presuppone l’invio di un articolato set di informazioni e documenti, volto a fornire un quadro esaustivo dell’identità del fornitore e dei suoi responsabili, delle caratteristiche dei servizi e della piattaforma di crowdfunding dallo stesso offerti, nonché dei presidi di governance, organizzativi e prudenziali rispettivamente implementati.

I punti K e L dell’art. 12  del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sono dedicati alle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

Come abbiamo visto Il 10 novembre 2021 l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato  una  relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul crowdfunding (European crowdfunding service providers for business Regulation (ECSPR).

Il punto 5 della relazione finale sugli standard tecnici (regulatory technical standards (RTS) e implementing technical standards (ITS)) è dedicato alla domanda di autorizzazione e l’allegato V è dedicato al Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR – REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi e le modalà per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding .

L’art. 2 del regolamento redatto dall’ESMA riguardo alla domanda di autorizzazione stabilisce che ” I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato” .In calce all’ALLEGATO V è allegata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING (Informazioni da fornire all’autorà competente) (esma35-42-1183_final_report_-_ecspr_technical_standards-83-114

Al campo 13 del modulo standard con cui deve essere formulata la DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING deve essere fornita,  a norma dell’articolo 12 del  Regolamento (UE) 2020/1503:

  • l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
  • la prova del fatto che le persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding
    • rispondono ai requisiti di onorabilità
    • possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;
CAMPO SOTTOCAMPO DESCRIZIONE
13 Identità delle persone responsabili della gestione del richiedente e la prova che le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato sono di buona reputazione e possiedano sufficiente conoscenze, abilità ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowfunding ed abbiano tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni I sottocampi 1-12 devono essere ripetuti e compilati per ogni persona fisica che è membro degli organi di amministrazione o di controllo del richiedente, e per ogni persona fisica che effettivamente dirige l’impresa

I sottocampi 1-8 e 10-11 devono essere ripetuti e compilati per ogni persona fisica che lo sia responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominato)

1 Nome e cognome Nome(i) completo(i) e cognome(i) del soggetto interessato
2 Numero ID/passaporto
3 Data e luogo di nascita
4 Domicilio
5 indirizzo postale Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di domicilio
6 Numero di telefono
7 Indirizzo e-mail
8 Posizione Posizione all’interno dell’organo di gestione o dell’organizzazione del richiedente
9 Prova di buona reputazione (a) Certificato ufficiale o altro equivalente documento conforme al diritto nazionale prova dell’assenza di precedenti penali

(b) Informazioni sulle indagini penali e/o procedimenti, nonché civile di pertinenza e procedimenti amministrativi, in materia di violazioni delle norme nazionali in materia di diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dei servizi finanziari, antiriciclaggio, antifrode o professionale obblighi di responsabilità, in particolare attraverso un certificato ufficiale (se e fin qui, così com’è disponibile presso lo Stato membro interessato o paese terzo) o tramite altro equivalente documento. In caso di esistenza di sanzioni civili e/o amministrative in rispetto dei suddetti campi, deve essere la sua descrizione dettagliata fornito. Per indagini in corso o procedimento, le informazioni possono essere fornite attraverso una dichiarazione d’onore

(c) Informazioni sul rifiuto della registrazione, autorizzazione, adesione , o licenza a svolgere attività commerciale, imprenditoriale o professionale; o il ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, o licenza; o espulsione da parte di un normativo o governativo o un ente o associazione professionale

Le informazioni su qualsiasi procedura in corso deve essere altresì correlato a quanto sopra fornito

(d) Informazioni sul licenziamento per lavoro, o una posizione di fiducia, rapporto fiduciario, o situazione simile, e descrizione delle ragioni di tale licenziamento

(e) Qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante dall’autorità competente per la valutazione di buona reputazione

10 Curriculum Vitae Curriculum vitae affermando

(a) istruzione pertinente (compreso il nome (i) e tipo(i) di istituto(i) educativo(i), tipo e data del/i diploma/i) e formazione professionale (compreso il tema della formazione, il tipo/i di istruzione istituto/i e data entro la quale la formazione venne terminato)

(b) esperienza professionale pertinente (in e nomi di tutte le organizzazioni per le quali il persona ha lavorato, natura e durata delle funzioni svolte (inizio e fine data) e il motivo della partenza (nuovo funzione all’interno della società/gruppo, partenza volontaria, forzata o scadenza del mandato)

(c) per gli incarichi ricoperti nei 10 anni precedenti, quando si descrivono tali attività, i dettagli deve essere incluso in tutti i poteri posseduti e le aree di attività sotto controllo.

Il curriculum vitae può anche contenere dettagli (nome, indirizzo, numero di telefono, email) di qualsiasi persone di riferimento che possono essere contattate dal autorità competente (questo campo non è obbligatorio)

11 Tempo da dedicare allo svolgimento dei doveri Informazioni sul tempo minimo che sarà dedicato alla prestazione all’interno del potenziale crowdfunding fornitore di servizi (indicazioni annuali e mensili), comprese le informazioni su:

(a) il numero di incarichi di amministratore in finanza e società non finanziarie detenute da tale soggetto presso lo stesso tempo

(b) gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non lo fanno perseguire obiettivi prevalentemente commerciali detenuti contemporaneamente da quella persona

(c) altre attività professionali esterne, ed eventuali altre funzioni e attività pertinenti, entrambe all’interno e all’esterno del settore finanziario

12 Preesistente (o in corso) valutazione del reputazione e Esperienza Le informazioni sull’eventuale valutazione della buona reputazione e della conoscenza ed esperienza della persona fisica se è già stata (o sta per essere) condotta da un’altra autorità competente o da una qualsiasi altra autorità ai sensi di altra legislazione finanziaria compresa la data della valutazione, l’identità di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito di tale valutazione
13 Autovalutazione del conoscenza collettiva, abilità ed esperienza Dettagli del risultato della valutazione sul possesso collettivo di conoscenze sufficienti, competenze ed esperienza per gestire il potenziale provider di crowdfunding da parte delle persone fisiche coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, svolto dal richiedente stesso

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022).

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 lo schema della DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING