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Solidarietà del cessionario nel pagamento dell’Iva non pagata dal cedente

L’art. 60 bis (Solidarietà nel pagamento dell’imposta) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 prevede che in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto IVA, e’ obbligato solidalmente al pagamento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali opera la
solidarietà nel pagamento dell’IVA.

Quindi la solidarietà nel pagamento dell’imposta opera a condizione che:

  • cessioni intervenute fra soggetti IVA;
  • mancato versamento dell’imposta relativa a dette cessioni, da parte del cedente;
  • le cessioni siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
  • i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell’imposta siano individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” specifica  che la presenza contestuale di queste condizioni configura una sorta di “presunzione” di evasione, basata sull’accordo fra il cedente ed il cessionario.

Un’eccezzione alla prima condizione è posta dal comma 3 bis dell’art. 60 bis del DPR 633/1972:

Qualora  l’importo  del  corrispettivo indicato nell’atto di cessione  avente ad  oggetto  un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello  effettivo, il  cessionario,  anche  se  non  agisce nell’esercizio di imprese,  arti o   professioni,  e’  responsabile  in  solido  con  il  cedente  per  il  pagamento dell’imposta   relativa   alla   differenza   tra  il  corrispettivo  effettivo e  quello  indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario  che non   agisce   nell’esercizio   di   imprese,   arti  o  professioni  puo’  regolarizzare la   violazione   versando  la  maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta giorni   dalla   stipula  dell’atto.  Entro  lo  stesso  termine,  il  cessionario che   ha   regolarizzato   la   violazione   presenta  all’ufficio  territorialmente competente  nei  suoi  confronti  copia dell’attestazione del  pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

Ai sensi del comma comma 3 dell’art. 60 bis del DPR 633/1972 lobbligato solidale al pagamento dell’IVA  puo’ tuttavia  dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato

  • in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o
  • sulla base di specifiche disposizioni di legge

e che comunque non e’ connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

L’art. 1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze, modificato dal Decreto del 31/10/2012 Articolo 1 e dal Decreto del 10/01/2018 Articolo 1 prevede che la solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).

d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Con  circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 (“Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Nuove disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”), l’Amministrazione finanziaria ha specificato:

Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 1, comma 386, della finanziaria 2005, introduce nella
disciplina Iva di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 60-bis
che prevede la solidarieta’ del cessionario nel pagamento dell’imposta.
In particolare, il menzionato comma dispone che “in caso di mancato
versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”.
La solidarieta’ passiva a carico dell’acquirente e’ circoscritta alla
cessione di determinati beni da individuare con apposito decreto
ministeriale e si configura al contestuale verificarsi delle seguenti
condizioni:

  • che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore
    al loro valore normale;
  • che il cessionario sia soggetto passivo Iva;
  • che il cedente non abbia versato l’imposta relativa allacessione effettuata.

La finalita’ della norma in commento e’ quella di rendere piu’
efficace l’azione di contrasto alle frodi Iva, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilita’ solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.
Come si evince dalla relazione di accompagnamento alla finanziaria
2005, la norma, gia’ in vigore in altri Paesi UE, si ricollega al disposto
dell’articolo 21, comma 3, della Direttiva CEE n. 388 del 1977, secondo cui “gli stati membri possono individuare una persona diversa dal debitore dell’imposta come responsabile in solido del versamento della stessa” ed e’ stata proposta dalla Commissione Europea per il suo forte connotato di deterrenza (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004).
La responsabilita’ del cessionario “soggetto IVA” per le ipotesi di
mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, e’ limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta.
E’ utile ricordare che per valore normale, deve intendersi ai sensi
dell’articolo 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, il prezzo mediamente praticato:

  • per i beni della stessa specie o similari;
  • in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
    commercializzazione;
  • nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi.

Al riguardo, si osserva altresi’ che per determinare il valore
normale potra’ farsi riferimento alle leggi in vigore se i beni sono
soggetti alla disciplina legale dei prezzi, ovvero alle mercuriali e ai
listini della camera di commercio se si tratta di beni in condizioni di
libero mercato.
In caso di omesso versamento dell’imposta relativa ad una cessione
effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario potra’ non essere chiamato a rispondere solidalmente qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non sia connesso al mancato pagamento dell’imposta ma sia stato determinato in ragione di:

  •  eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili;
  • specifiche disposizioni di legge.

Dal tenore letterale della norma si rileva che, l’aver corrisposto un
prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.”

Da evidenziare che , per la responsabilità solidale, viene notificata al cesionario la cartella di pagamento senza che vi sia un’attività accertativa precedente.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 18707 del 10 giugno 2022 al riguardo ha  così deliberato: “la previsione
normativa si limita a configurare una ipotesi di solidarietà passiva a carico dell’acquirente nel pagamento dell’Iva, senza prevedere,
invece, alcuna forma di contestazione o di previa comunicazione al
cessionario della sua responsabilità solidale“.

Con la stessa ordinanza la Suprema Corte ha stabilito che l‘onere della prova contraria grava sul cessionario e non su l’Agenzia delle Entrate.