L’Agenzia delle entrate, in passato, ha fornito alcune indicazioni circa l’applicazione al trust delle imposte indirette, con le circolari:
- 6 agosto 2007, n. 48/E (Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette) Con la CIRCOLARE N. 34 /E del 20 ottobre 2022 (paragrafo 4.3), alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte devono ritenersi superate le indicazioni fornite con riferimento
- gli Atti di dotazione di beni in trust, specificamente contenute nella circolare n. 48/E del 2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5;
- 22 gennaio 2008, n. 3 (per il Trust vedi il punto 5.4);
- 27 dicembre 2010, n. 61/E (Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust).
Il 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 34 /E . Il documento fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Tassazione dei Trust ai fini delle imposte indirette
La Corte di Cassazione,Sez. V civ., con la sentenza del 24 febbraio 2023, n. 5800 si è così espressa: “l’istituzione di un trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal “trustee” al beneficiario. Solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall’art. 53 Cost., secondo cui l’imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza (in questi termini, Sez. 5, Sentenza n. 29507 del 24/12/2020)“.
Istituzione del Trust
L’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013), anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust.
Dotazione dei beni in Trust
La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Infatti, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).
Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013).
Al riguardo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche essenziali dell’istituto come sopra delineate, la dotazione di beni in trust può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. “prima casa” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).
Il trasferimento dal “disponente/settlor” all’“amministratore/gestore/trustee,” di immobili e partecipazioni sociali per una durata determinata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, è soggetto all’imposta a tassazione fissa
La Corte di cassazione, Sezione 6 Civile, con l’ordinanza del 4 gennaio 2021, n. 13 ha fatto proprio il principio secondo cui Il trasferimento dal “settlor” al “trustee” di immobili e partecipazioni sociali per una durata determinata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo in regime di “segregazione patrimoniale”, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust». Detto atto, pertanto, è soggetto all’imposta a tassazione fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro sia alle imposte ipotecaria e catastale (Cass 975/2018, Cass 21614/16, Cass 25478/15).
“Il principio secondo cui con l’istituzione di un trust non si
verificano di regola effetti traslativi è stato molto di recente
riconfermato da questa Corte anche in riferimento all’ l’imposta
sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006)
anche per i vincoli di destinazione, avendo precisato che tale
imposta è dovuta non al momento della costituzione dell’atto
istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto
meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione
del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del
bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un
effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (Cass
19167/19; Cass 1131/19)”
Attribuzione dei beni ai beneficiari
Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «costituzione del vincolo di destinazione» (di cui all’art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006) non integra un autonomo presupposto ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.
Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all’atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).
In ordine all’individuazione del momento in cui si realizza l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione “stabile” dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell’istituto in esame. In particolare, è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell’atto istitutivo e nello Statuto del trust o emergenti da ulteriori documenti.
Detta attribuzione stabile, infatti, in linea generale, si verifica all’atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal trustee al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all’atto di costituzione o di dotazione del trust, nell’ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l’arricchimento e l’ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell’istituzione del trust.
Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell’atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante.
In altri termini, tali diritti determinano un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell’atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del trust, integrando il presupposto impositivo nel senso delineato dall’orientamento della Corte di Cassazione, con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust.
Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il trust in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal trustee un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.
Tale soluzione è coerente con le disposizioni dell’articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede che «L’imposta è applicata secondo […] gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione […]».
Resta in ogni caso impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l’effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati.
Liquidazione dell’imposta
Ai fini della liquidazione dell’imposta, si conferma in questa sede quanto chiarito nella circolare n. 48/E del 2007 secondo cui il trust è un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa.
Pertanto, le aliquote e le franchigie, previste all’articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006, sono individuate, all’atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.
Al riguardo:
- nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l’aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
- nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del disponente, l’aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
- nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l’aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia;
- nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l’aliquota applicabile è quella dell’8%.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile “a formazione progressiva”, con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità individuati dall’articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all’atto di apporto dei beni al trust, momento in cui si verifica l’effettivo “spossessamento” dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.
Determinazione del valore dei beni
Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in trust e trasferiti ai beneficiari, si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all’articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)».
L’articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell’articolo 34, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 346 del 1990.
Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell’atto con il quale viene effettuato il trasferimento.
Ad esempio, nell’ipotesi di attribuzione di un immobile, la base imponibile sarà determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data del relativo atto (cfr. articolo 14, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 346 del 1990).
Nel caso in cui, ad esempio, l’attribuzione abbia ad oggetto azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, la relativa base imponibile sarà determinata assumendo la media dei prezzi di compenso o dei prezzi determinati nell’ultimo trimestre anteriore alla data dell’atto di attribuzione (cfr. articolo 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 346 del 1990); nel caso in cui, invece, ad essere attribuiti sono azioni o titoli o quote di partecipazioni al capitale non quotate in borsa, né negoziati nel mercato ristretto, o quote di società non azionarie, la base imponibile viene determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data dell’atto di attribuzione, del patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato (articolo 16, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 346 del 1990).
Esenzioni, agevolazioni
L’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà essere valutata, di volta in volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti.
Ad esempio, nell’ipotesi di attribuzione al beneficiario di un bene immobile, quest’ultimo potrà richiedere l’applicazione dell’agevolazione c.d. “prima casa” ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in presenza dei relativi presupposti.
Si ritiene che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere manifestata dal richiedente con una dichiarazione resa nell’atto di attribuzione (cfr. circolare 7 maggio 2001, n. 44 (chiarimenti in merito all’imposta sulle successioni e sulle donazioni)).
Imposta ipotecaria e catastale
Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei trust, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal d.lgs. n. 347 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).
Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.
Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi. L’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, nel trust, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario.
Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (Per l’imposta ipotecaria, cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 4 della Tariffa allegata, per l’imposta catastale, cfr. art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 347 del 1990).
Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.
Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (Per l’imposta ipotecaria, cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 1 della Tariffa allegata, per l’imposta catastale, cfr. art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 347 del 1990).
Atti formati all’estero
Le conclusioni relative alla tassazione dei trust ai fini delle imposte indirette, restano valide anche per gli atti relativi ai trust esteri in presenza dei presupposti per l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all’estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero quando «comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato».
Altra ipotesi in cui è previsto l’obbligo di registrazione per gli atti formati all’estero è data dal comma 1-bis dell’articolo 55 del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) che dispone la registrazione in termine fisso per «gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».
Pertanto, si ritiene che l’atto di costituzione dei beni in trust formato all’estero vada assoggettato a registrazione in termine fisso, in misura fissa (Articolo 11 della Tariffa, Parte Prima d.P.R. n. 131 del 1986), trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee. Tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l’imposta sulle successioni e donazioni, come chiarito nei paragrafi precedenti, verrà applicata solo al momento dell’effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.
Con riguardo agli obblighi di registrazione, ai fini dell’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni è necessario richiamare l’articolo 45, comma 4-quater del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) che dispone che «Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all’applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006, sussistendone i relativi presupposti.
Pertanto, in applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), nel caso in cui il disponente del trust sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all’estero.
Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.