Il 12 febbraio 2013 l’OCSE ha pubblicato l’“Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (Affrontare l’erosione della base e lo spostamento dei profitti).
L’Addressing Base Erosion and Profit Shifting presenta gli studi ed i dati disponibili sull’esistenza e l’entità dell’”Erosione della base e del trasferimento dei profitti” (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)). Il rapporto raccomanda lo sviluppo di un piano d’azione per affrontare le questioni BEPS in modo completo.
La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) del Consiglio del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, stabilisce le norme e le procedure per lo scambio di informazioni sugli utilizzatori di criptovalute, implementando procedure di due diligence e norme di segnalazione per gli operatori attivi nelle transazioni con criptovalute e per i loro utilizzatori. Le norme si basano sullo standard internazionale Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’OCSE (Vedi: Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard).
La direttiva impone ai paesi dell’UE di ottenere informazioni dai Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) e di scambiare tali informazioni con il paese dell’UE di residenza del contribuente/investitore su base annuale
I Fornitori di servizi di segnalazione delle criptovalute (Reporting Crypto-Asset Service Providers (RCASPs)) sono tenuti a raccogliere informazioni relative alle transazioni dei loro investitori non residenti per l’anno di riferimento, in conformità agli obblighi di due diligence della clientela previsti dalla direttiva.Tali informazioni vengono inviate dai RCASPs alle autorità fiscali nazionali nell’anno solare successivo all’anno di riferimento. Le informazioni vengono poi scambiate con le autorità fiscali del Paese UE di residenza dell’investitore non residente entro 9 mesi dall’anno di riferimento. Pertanto, gli scambi relativi al primo anno di riferimento avranno luogo entro il 30 settembre 2027.
La direttiva n. 2023/2226/UE (DAC 8) copre un ampio spettro di criptovalute, basandosi sulle definizioni stabilite nel Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle criptovalute(Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Inoltre, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva anche le criptovalute emesse in modo decentralizzato, nonché le stablecoin, tra cui i token di moneta elettronica e alcuni Token non fungibili (non-fungible tokens (NFTs)).
Il recepimento della Direttiva DAC 8 (UE) 2023/2226 da parte dell’Italia è avvenuto tramite il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025), che introduce lo scambio automatico di informazioni fiscali sulle cripto-attività (exchange, wallet, ecc.) e l’ampliamento dei ruling fiscali transfrontalieri.
Le disposizioni del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Vedi: Criptovalute – Da gennaio 2026 addio all’anonimato
Il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, negli articoli da 6 a 18 disciplina
- gli obblighi in capo ai prestatori di servizi di cripto-attività tenuti alla comunicazione in materia di procedure di adeguata verifica e di successiva comunicazione dei dati degli utenti che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni pertinenti allo scopo dello scambio
- le modalità di effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni con le Autorità competenti degli altri Stati membri Ue e delle giurisdizioni qualificate non-Ue.
Ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 sono soggetti all’obbligo di comunicazione delle informazioni:
- i prestatori di servizi per le cripto attività autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell’art 63 del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività Micar (Markets in Crypto-Assets Regulation) ) o che hanno presentato una notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo Regolamento
- i gestori di cripto-attività che, alternativamente, sono:
- fiscalmente residenti nel territorio dello Stato
- persone giuridiche costituite o organizzate in base a disposizioni dell’ordinamento nazionale
- soggetti all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia;
- entità gestite nel territorio dello Stato
- la succursale in Italia di soggetti non residenti.
L’art. 15 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 disciplina per i gestori di cripto-attività le modalità di registrazione presso l’Agenzia delle entrate nonché le successive modifiche e le ipotesi di cancellazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 sono oggetto dello scambio automatico di informazioni le “operazioni di scambio” e i “trasferimenti” di cripto-attività, così come puntualmente definiti dal decreto, effettuati dagli utenti di cripto-attività, sia persone fisiche che entità, identificati, all’esito delle procedure di adeguata verifica, come fiscalmente residenti in uno Stato membro UE o in una Giurisdizione qualificata non-Ue.
Sempre ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 i soggetti obbligati dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni oggetto di scambio entro il 30 giugno dell’anno successivo al periodo di riferimento. Il primo anno di trasmissione sarà dunque il 2027.
Per garantire la piena attuazione del nuovo sistema, il Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 all’art. 14 introduce un regime di sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione da parte dei prestatori di servizi di cripto-attività.
Gli articoli da 2 a 5 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 danno attuazione alle modifiche apportate dalla Dac 8 a diverse tipologie di scambio automatico già in vigore in ambito unionale.
In particolare
- l’art. 2 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 29 di attuazione della direttiva n. 2011/16/UE (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- l’art. 3 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D.Lgs. n. 100/2020 di attuazione della direttiva n. 2018/822/UE (DAC 6);
Per quanto riguarda lo scambio automatico relativo ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (cd. Dac 6), le modifiche al D.Lgs. n. 100/2020, recepiscono le novità concernenti le regole applicabili nel caso di intermediari esonerati e la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero da comunicare.
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 apporta modifiche al D.Lgs. n. 32/2023 di attuazione della direttiva n. 2021/514/UE (DAC 7)
Le modifiche al D.Lgs. n. 32/2023 riguardano principalmente l’integrazione dell’elenco delle informazioni oggetto di comunicazione ai fini dello scambio dei dati comunicati dai gestori di piattaforma (cd. Dac 7) per includere la possibilità di comunicare l’identificativo del Servizio di Identificazione da parte di quei gestori che si avvalgono di tale servizio per la conferma diretta dell’identità e della residenza dei soggetti da comunicare.
Ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art .2 le categorie di reddito e di capitale oggetto di scambio obbligatorio tra gli stati membri diventano 5, con riferimento ai periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2026.
Ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 2 in attuazione delle modifiche allo scambio relativo ai ruling transfrontalieri (direttiva n. 2015/2376/UE (DAC 3) del Consiglio dell’8 dicembre 2015 che ha introdotto il nuovo art. 8-bis che estende lo scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. La direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico interno con il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 32) è stato introdotto l’obbligo di comunicare gli interpelli transfrontalieri riferiti a persone fisiche quando il loro valore supera 1.500.000 euro (o importo equivalente in altra valuta).
Ai sensi della lettera c) del primo comma dell’art. 2 è stata inserita una specifica previsione sulla rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale (codice fiscale) estero, in due fasi, a partire dal 2028.
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 sono apportate modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
In particolare viene richiesta l’acquisizione delle informazioni relative:
- al ruolo delle persone fisiche che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive
- al ruolo delle persone fisiche e alle entità soggette a comunicazione che detengono partecipazioni nel capitale di rischio di un’entità di investimento qualificata come dispositivo giuridico (ad esempio, un trust).









