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Lituania – Free economic zones – Imposta 0% per i primi 10 anni – 7,5% per i successivi 6

Lituania – Free economic zones – Imposta 0% per i primi 10 anni – 7,5% per i successivi 6

Le Free economic zones della Lituania si trovano in varie località del paese e offrono condizioni imbattibili per lo sviluppo del business offrendo siti industriali pronti per la costruzione con infrastrutture fisiche e / o legali, servizi di supporto e incentivi fiscali.

Le autorità lituane gestiscono attualmente sette zone di libero scambio (sito con mappa interattiva):

  1. Klaipeda FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Klaipeda –  Legge di Klaipėda sulla zona economica franca della Repubblica di Lituania n. I – 1516 Legge che modifica l’articolo 3;
  2. Akmene FEZ –  Legge sulla zona economica franca di Akmenė della Repubblica di Lituania ;
  3. Siauliai FEZ   Legge della zona economica franca di Šiauliai della Repubblica di Lituania – Šiauliai Legge sulla zona economica libera della Repubblica di Lituania n. Legge XI-1909 che modifica gli articoli 2 e 4;
  4. Panevezys FEZLegge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Panevėžys;
  5. Kaunas FEZLegge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Kaunas – Riepilogo delle modifiche alla Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Kaunas ;
  6. Marijampole FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Marijampolė;
  7. Kedainiai FEZLegge della Repubblica di Lituania Zona economica franca di Kėdainiai;

Le aziende che scelgono di insediarsi in queste zone godono:

  • di un’imposta sugli utili societari dello 0% durante i primi 10 anni di attività;
  • solo del 7,5% nei successivi 6 anni;
  • nessuna  imposta sugli immobili.

La Free economic zone più sviluppata in Lituania – Kaunas FEZ – offre inoltre:

  • esenzione fiscale del 100% sui dividendi;
  • comodi contratti di locazione di terreni per 99 anni.

Per condurre operazioni in una zona economica libera, una società deve rispettare la legge lituana sulle zone economiche libere.

Per usufruire di detto beneficio, si deve trattare di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

  • l’investimento nella società sia pari ad almeno 1 milione di euro;
  • almeno il 75% del reddito della società derivi dallo svolgimento di attività nelle free economic zone, escluse le attività commerciali.

Qualora si tratti di imprese che svolgono attività di servizi, i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono i seguenti:

  • l’investimento nella società non deve essere inferiore a euro 100.000;
  • almeno il 75% del reddito deve provenire dalla prestazione di servizi nelle predette aree;
  • il numero medio dei dipendenti non sia inferiore a 20.

Lituania – Tassazione al 5% per imprese con massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000

Lituania – Tassazione al 5% per imprese con massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000

In Lituania il reddito imponibile societario è tassato con un’aliquota fiscale del 15%.

Nelle leggi fiscali lituane sono previste specifiche agevolazioni, tra queste rientra il regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) che prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5% (Art. 5, comma 2, della Legge sulla tassazione del reddito delle società).

L’aliquota fiscale dello 0% si applica all’unità  di nuova costituzione per il primo periodo d’imposta se durante il primo periodo di imposta, il numero medio di dipendenti negli elenchi non supera le 10 persone e il fatturato per il primo periodo di imposta non supera i 300.000 EUR e il partecipante è una persona fisica e solo se durante tre periodi d’imposta consecutivi, compreso il primo periodo d’imposta:

  1. le attività dell’unità non sono sospese,
  2. l’unità non è liquidata,
  3. riorganizzato e
  4. le azioni (quote, azioni) della quota non vengono trasferite a nuovi partecipanti.

L’aliquota fiscale del 5% non si applica quando il numero totale di dipendenti e il fatturato annuo totale  superano i  limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e un fatturato annuo di 300.000 EUR, per le seguenti unità:

  • imprese individuali, i cui proprietari o soci siano anche titolari di altre imprese individuali;
  • imprese individuali, il proprietario e / oi suoi familiari che detengono più del 50%, ossia il 50,01%, in un’altra unità l’ultimo giorno del periodo d’imposta e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • quote nelle quali lo stesso partecipante (socio, socio o socio) detiene più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • unità in cui gli stessi partecipanti (azionisti, soci o azionisti) controllano congiuntamente più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).

Lituania – Imposta sul reddito delle Società

Il principale atto giuridico –   Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania (di seguito – la legge sull’imposta sul reddito)

Contribuenti:

  • Unità lituana;
  • Unità straniera.

Oggetto dell’imposta:

La base imponibile unitaria lituana  è tutto il reddito, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania e al di fuori della Repubblica di Lituania:

  • guadagnato nella Repubblica di Lituania;
  • guadagnato all’estero.

Il reddito positivo è anche incluso nel reddito dell’unità lituana secondo la procedura stabilita dall’articolo 39 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania . Il reddito del gruppo europeo di interesse economico è anche incluso nel reddito dell’unità lituana (partecipante del gruppo europeo di interesse economico) secondo la procedura stabilita dall’articolo 39 1  della presente legge.

La base imponibile non include il reddito operativo di un’unità lituana attraverso stabili organizzazioni situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) o paesi con i quali la Lituania ha concluso e applica un accordo per evitare la doppia imposizione (DAIS), se il reddito operativo ha portato attraverso queste stabili organizzazioni è tassato secondo la procedura stabilita per l’imposta sulle società (o imposta equivalente) in quei paesi.

Base imponibile unità estera :

  • reddito derivante da attività svolte da un’unità straniera  attraverso i suoi uffici permanenti  nel territorio della Repubblica di Lituania,
  • reddito da telecomunicazioni internazionali guadagnato attraverso stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania e il 50% del reddito di trasporto che inizia nel territorio della Repubblica di Lituania e termina all’estero o inizia all’estero e termina nel territorio della Repubblica di Lituania e
  • redditi conseguiti all’estero, attribuiti a tali stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania nel caso in cui tali redditi siano correlati alle attività dell’unità estera attraverso stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania;
  • reddito percepito da un’entità straniera  al di fuori della sua stabile organizzazione  , la cui fonte è nella Repubblica di Lituania (parte 4 dell’articolo 4 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania).

L’utile imponibile è calcolato dal reddito dopo aver dedotto il reddito esentasse, le detrazioni consentite e le detrazioni consentite limitate. La procedura per le detrazioni relative ai redditi percepiti tramite stabili organizzazioni è stata stabilita dal governo della Repubblica di Lituania nel 2002. 5 marzo con delibera n. 321.

La base imponibile fissa dell’utile è calcolata secondo l’articolo 38 2 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania   . disposizioni, tenuto conto del forfait giornaliero applicato per ogni 100 unità di capacità utile di una nave marittima e del numero di giorni nel periodo d’imposta dell’unità di navigazione.

Aliquote fiscali:

15 percento  sono soggetti ad aliquota d’imposta:

  • reddito imponibile dell’unità lituana e delle stabili organizzazioni;
  • reddito da utili distribuiti;
  • sostegno ricevuto, utilizzato in modo non conforme allo scopo di sostegno stabilito nella legge sulla beneficenza e sul sostegno della Repubblica di Lituania (senza detrazioni);
  • parte del sostegno ricevuto in contanti da un fornitore di sostegno durante il periodo fiscale che supera l’importo di 250 MGL (senza detrazioni);
  • unità di spedizione base imponibile sul reddito fisso (senza alcuna detrazione).

(Art. 5, comma 2, della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania) 5 percento  l’aliquota fiscale si applica al reddito imponibile:

  1. unità in cui:
  • il numero medio dei dipendenti iscritti nelle liste non supera le 10 unità e il reddito di periodo d’imposta non supera i 300.000 euro.

Questa regola non si applica quando il numero totale di dipendenti e/o il totale del fatturato annuo  supera  i limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e/o 300.000 EUR di fatturato annuo, per le seguenti unità:

  • per le imprese individuali i cui titolari oi loro familiari siano titolari anche di altre imprese individuali;
  • per le imprese individuali, il cui titolare e/o suoi familiari detengono oltre il 50% dell’altra unità nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ovvero il 50,01%. e altro ancora, azioni (parti, azioni).
  • per le quote in cui lo stesso partecipante (azionista, socio o azionista) possiede più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ovvero il 50,01%. e altro ancora, azioni (parti, azioni).
  • per le quote nelle quali gli stessi partecipanti (azionisti, soci o soci) controllano congiuntamente più del 50%, cioè il 50,01%, all’ultimo giorno del periodo d’imposta. e altro ancora, azioni (parti, azioni).
  1. delle società cooperative (cooperative) i cui redditi nel periodo d’imposta rappresentano oltre il 50 per cento dei redditi delle attività agricole, ivi compresi i redditi delle società cooperative (cooperative) per i prodotti agricoli venduti e acquistati dai propri soci e da questi prodotti.
  2. ai sensi dell’articolo 5 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. Parte 7, reddito ricevuto dall’uso, dalla vendita o da altro trasferimento di beni creati nelle attività di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (di seguito – R&S) svolte dal contribuente (entità lituana, stabile organizzazione) (incluse le royalties e i compensi per diritti di proprietà intellettuale violati) diritti di proprietà) in conformità con quanto stabilito la parte del reddito imponibile calcolato utilizzando la formula è tassata con un’aliquota fiscale del 5 percento se:
  • il reddito derivante dall’uso, dalla vendita o da altro trasferimento di proprietà della suddetta proprietà è ricevuto solo dall’unità lituana o dalla stabile organizzazione che l’ha creata e solo loro sostengono tutte le spese dovute al conseguimento del suddetto reddito e
  • la proprietà è un programma per elaboratore protetto da diritto d’autore o un’invenzione che soddisfa i criteri di brevettabilità (novità, livello di invenzione, applicabilità industriale), protetta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, da un Paese dello Spazio Economico Europeo o da un Paese con cui è stata stipulata una doppia accordo di evasione fiscale concluso ed in vigore, da brevetti rilasciati o da testimonianze di protezione integrativa.

Le perdite subite a causa dell’uso, vendita o altro trasferimento di proprietà di beni creati nelle attività di ricerca e sviluppo sono calcolate secondo l’articolo 5 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. la formula stabilita al comma 9, sono dedotti solo dal reddito imponibile conseguito dalla stessa attività.

0 percento  l’aliquota si applica ad una unità di nuova immatricolazione per il primo periodo d’imposta se:

  • durante il primo periodo d’imposta, il numero medio dei dipendenti iscritti nelle liste non superi le 10 persone e il reddito del primo periodo d’imposta non superi i 300.000 euro e il/i partecipante/i sia una/e persona/e fisica/e, e solo se durante il primo periodo d’imposta tre periodi d’imposta consecutivi, compreso per il primo periodo d’imposta:
  1. il funzionamento dell’unità non è sospeso,
  2. la quota non è liquidata,
  3. è in fase di riorganizzazione e
  4. le quote unitarie (parti, azioni) non sono trasferibili a nuovi partecipanti.

Questa regola non si applica quando il numero totale di dipendenti e/o il totale del fatturato annuo  supera  i limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e/o 300.000 EUR di fatturato annuo, per le seguenti unità:

  • per le imprese individuali i cui titolari oi loro familiari siano titolari anche di altre imprese individuali;
  • per le imprese individuali, il cui titolare e/o suoi familiari detengono oltre il 50% dell’altra unità nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ovvero il 50,01%. e altro ancora, azioni (parti, azioni).
  • per le quote in cui lo stesso partecipante (azionista, socio o azionista) possiede più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ovvero il 50,01%. e altro ancora, azioni (parti, azioni).
  • per le quote nelle quali gli stessi partecipanti (azionisti, soci o soci) controllano congiuntamente più del 50%, cioè il 50,01%, all’ultimo giorno del periodo d’imposta. e altro ancora, azioni (parti, azioni).

Il reddito delle unità estere,  la cui fonte è nella Repubblica di Lituania, percepito al di fuori delle loro stabili organizzazioni in Lituania, è tassato alla fonte del reddito come segue:

  • royalties, incluso PMI Art. 4 i casi di cui al comma 5; il reddito derivante da risarcimento per violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi è tassato senza detrazioni all’aliquota del  10%.  aliquota fiscale (ad eccezione dei casi in cui questo reddito non è tassato ai sensi dell’articolo 37 1 della legge sull’imposta sul reddito  );
  • reddito da proprietà venduta, trasferita in altro modo o proprietà immobiliare in locazione situata nel territorio della Repubblica di Lituania; reddito da artisti e attività sportive svolte nella Repubblica di Lituania; pagamenti per le attività dei membri del consiglio di sorveglianza, proventi da utili distribuiti – applicando il  15%.  aliquota fiscale

(l’imposta sugli utili pagata da un’unità straniera sul reddito per artisti e/o attività sportive svolte nella Repubblica di Lituania e/o beni venduti o altrimenti trasferiti in proprietà può essere ricalcolata secondo la procedura stabilita dall’articolo 54 del PMI);

  • l’interesse di entità straniere registrate o altrimenti organizzate in un paese SEE o in un paese con il quale è stato concluso e applicato un accordo di evasione DAIS è esentasse;

interessi di quote estere non registrate o comunque organizzate in uno Stato SEE o in uno Stato con il quale è stato stipulato un accordo DAIS ed è applicabile, ad eccezione degli interessi su titoli di Stato, interessi maturati ed erogati su depositi e interessi su prestiti subordinati, che corrispondono agli atti giuridici dei criteri della Banca di Lituania, tassati senza detrazioni al  10%.  aliquota fiscale.

L’imposta aggiuntiva sugli utili degli istituti di credito è pagata  dalle banche che operano in conformità con la legge bancaria della Repubblica di Lituania, comprese le filiali di banche commerciali estere, le unioni di credito che operano in conformità con la legge sulle unioni di credito della Repubblica di Lituania e le unioni di credito centrali operante in conformità con la legge sulle cooperative di credito centrali della Repubblica di Lituania.

Reddito imponibile degli enti creditizi, calcolato dal reddito dopo aver dedotto il reddito non imponibile, le detrazioni consentite e limitate consentite (escluso l’importo delle maggiori detrazioni per i costi di ricerca e sviluppo sperimentale, l’importo dei fondi forniti gratuitamente per la produzione di un film o parte di esso, l’importo del mantenimento deducibile e l’ammontare delle perdite dei periodi d’imposta precedenti, dedotte dal reddito del periodo d’imposta), è tassato con l’aliquota del 5 per cento addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi  .

Periodo d’imposta –  Anno d’imposta. Coincidono con l’anno solare. Su richiesta del contribuente, tenuto conto delle caratteristiche della sua attività, può essere fissato per lui un diverso periodo d’imposta, purché il periodo d’imposta sia pari a 12 mesi (art. 6 del Codice Tributario).

Principali esenzioni ed esenzioni:

Fino a una decisione separata del Seimas,  l’utile imponibile delle seguenti unità è tassato con un’imposta sull’utile inferiore  :

  • Persone giuridiche , il cui reddito da prodotti fatti da sé è superiore al 50%. di tutti i redditi ricevuti e in cui sono impiegate persone con capacità lavorativa limitata, ridurre l’imposta sugli utili calcolata, articolo 58 del PMĮ. il 16 secondo la procedura di cui al punto 3 (l’importo calcolato dell’imposta sugli utili, tenendo conto della quota di persone con capacità lavorativa limitata tra tutte le persone occupate, è ridotto rispettivamente del 25%, 50%, 75% o 100%, ).

Fino al 01/01/2018 per le aziende iscritte in Zona Franca Economica

  • Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. Società in zona franca iscritta fino al 01/01/2018 ai sensi del punto 1 della parte 16, in cui gli investimenti hanno raggiunto un importo di almeno 1 milione di euro, non paga l’imposta sulle società per 6 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo dell’investimento, e per i successivi 10 periodi d’imposta è soggetta a un’aliquota ridotta del 50% dell’imposta sulle società. L’agevolazione può essere applicata solo se almeno il 75 per cento del reddito della società nella zona per il periodo d’imposta in questione è costituito da reddito derivante da attività di produzione, trasformazione, lavorazione, deposito di beni, fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali e relative attrezzature, riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali effettuati nella zona, attività relative alla manutenzione e riparazione di aeromobili (riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche, ispezione e analisi tecnica), attività di programmazione informatica, attività di consulenza informatica, gestione di apparecchiature informatiche, altre attività informatiche e di servizi informatici, elaborazione dati, servizi di server Internet (hosting) e attività connesse, attività di centri di servizi informativi esternalizzati, commercio all’ingrosso di beni immagazzinati nella zona e/o servizi forniti in relazione ai suddetti tipi delle attività svolte nella zona (trasporto, manutenzione, costruzione di beni prodotti, trasformati, trasformati o immagazzinati nella zona, nonché necessari per la produzione, lavorazione o trasformazione effettuata nella zona, nel territorio della zona di costruzione e altri servizi connessi alle suddette attività). Lo sgravio stabilito in questa parte può essere applicato solo se la società della zona franca dispone di una relazione del revisore dei conti che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se l’importo dell’investimento diminuisce e non raggiunge più 1 milione di euro prima della scadenza del periodo per l’applicazione dell’agevolazione stabilita nella presente parte, l’applicazione dell’agevolazione è sospesa per il periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento è così diminuito, ed è rinnovabile per il periodo d’imposta in cui l’investimento torna ad essere pari a 1 milione di euro. In nessun caso gli sgravi stabiliti possono essere applicati agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione;
  • Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. Secondo il punto 2 della parte 16, una società della zona economica libera registrata prima del 01/01/2018, il cui numero medio di dipendenti in un anno d’imposta è di almeno 20 e i cui investimenti di capitale hanno raggiunto un importo di almeno 100 mila euro, non paga l’imposta sugli utili per 6 periodi d’imposta a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento , e per i successivi 10 periodi d’imposta si applica un’aliquota dell’imposta sulle società ridotta del 50%. L’agevolazione può essere applicata solo se almeno il 75 per cento del reddito d’impresa nella zona del periodo d’imposta di riferimento è costituito da redditi derivanti da attività contabili, contabili e di consulenza svolte nella zona (salvo revisione contabile, esame contabile e attestazione di giustizia) , attività amministrative e di servizio delle istituzioni, attività delle risorse umane, architettura e ingegneria e relative attività di consulenza tecnica (ad eccezione del controllo dei lavori di costruzione, scattare foto della zona). Lo sgravio stabilito in questa parte può essere applicato solo se la società della zona franca dispone di una relazione del revisore dei conti che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Qualora l’importo dell’investimento di capitale diminuisca prima della fine del periodo di applicazione dell’esenzione stabilito nella presente parte e non raggiunga più i centomila euro e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta diventi inferiore a 20, si applica l’art. l’esenzione è sospesa per il periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta così ridotto, e può essere rinnovata nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente i centomila euro e/ oppure il numero medio di dipendenti nell’anno fiscale diventa di nuovo almeno 20.

Per le aziende iscritte in Zona Franca Economica dopo il 31/12/2017

  • Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. Società in zona franca iscritta dopo il 31/12/2017, punto 1 della parte 16, in cui gli investimenti di capitale hanno raggiunto un importo di almeno 1 milione di euro, non paga l’imposta sulle società per 10 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento, e per i successivi 6 periodi d’imposta è soggetta a un’aliquota ridotta del 50% dell’imposta sulle società. L’agevolazione stabilita in questa parte può essere applicata solo se almeno il 75 per cento del reddito della società di zona per il relativo periodo d’imposta è costituito da redditi derivanti dalle attività svolte nella zona. Lo sgravio stabilito in questa parte può essere applicato solo se la società della zona franca dispone di una relazione del revisore dei conti che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se l’importo dell’investimento diminuisce prima della scadenza del periodo di applicazione dell’agevolazione stabilita nella presente parte e non raggiunge più 1 milione di euro, l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nel periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento risulta così ridotto, e può essere rinnovata nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente il milione di euro. L’agevolazione stabilita nella presente parte non si applica alla società che svolge attività di negoziazione e si applica in quanto compatibile con la disciplina del 2014 17 giugno Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara talune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno applicando le disposizioni degli artt. 107 e 108 del Trattato (GU L 187, pag. 1). Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara talune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno applicando le disposizioni degli artt. 107 e 108 del Trattato (GU L 187, pag. 1). Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara talune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno applicando le disposizioni degli artt. 107 e 108 del Trattato (GU L 187, pag. 1).

 

  • Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania.  le disposizioni del comma 16, punto 2, società in zona franca iscritta dopo il 31.12.2017, il cui numero medio di dipendenti in un anno d’imposta sia di almeno 20 e ove gli investimenti di capitale abbiano raggiunto un importo di almeno 100mila euro, non versano l’imposta sulle società per 10 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui tale investimento ammonta è stato raggiunto e per i prossimi 6 periodi d’imposta è soggetto a un’aliquota dell’imposta sulle società ridotta del 50%. L’agevolazione stabilita in questa parte può essere applicata solo nel caso in cui almeno il 75 per cento del reddito dell’impresa della zona per il relativo periodo d’imposta sia costituito da redditi derivanti dalle attività di prestazione di servizi svolte nella zona. Lo sgravio stabilito in questa parte può essere applicato solo se la società della zona franca dispone di una relazione del revisore dei conti che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Qualora l’importo dell’investimento di capitale diminuisca prima della fine del periodo di applicazione dell’esenzione stabilito nella presente parte e non raggiunga più i centomila euro e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta diventi inferiore a 20, si applica l’art. l’esenzione è sospesa per il periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta così ridotto, e può essere rinnovata nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente i centomila euro e/ oppure il numero medio di dipendenti nell’anno fiscale torna ad essere almeno 20. m. 17 giugno Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara talune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno applicando gli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187, pag.

 

  • Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. 16, le disposizioni del paragrafo  , una persona giuridica che realizza un progetto su larga scala  in conformità con un accordo di investimento di progetto su larga scala valido e il cui numero medio di dipendenti richiesto per l’attuazione di un progetto su larga scala nella Repubblica di Lituania in un anno fiscale non è inferiore a 150, e quando l’investimento è effettuato a Vilnius, non inferiore a 200, e quando l’investimento di capitale privato in un grande progetto nella Repubblica di Lituania ha raggiunto un importo di almeno 20 milioni di euro, e quando investe a Vilnius, un importo di almeno 30 milioni di euro e chi non utilizza i punti 1 e 2 della parte 16 di questo articolo o 16 3  l’agevolazione dell’imposta sulle società di cui al comma 1 non paga l’imposta sulle società, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento e il numero medio dei dipendenti. Lo sgravio stabilito in questa parte si applica solo nel caso in cui almeno il 75 per cento del reddito della persona giuridica per il periodo d’imposta pertinente sia costituito da reddito derivante da elaborazione dati, servizi di server Internet (hosting) e attività correlate, o reddito da produzione, e solo per quei redditi della persona giuridica che ha ricevuto durante l’attuazione di un progetto su larga scala. Lo sgravio previsto in questa parte si applica solo se la persona giuridica dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto degli investimenti di capitale privato della persona giuridica. Se l’importo dell’investimento di capitale privato di una persona giuridica in un grande progetto diminuisce e non raggiunge più l’importo di 20 milioni di euro, e quando l’investimento è realizzato a Vilnius, almeno 200. Lo sgravio stabilito in questa parte per una persona giuridica che realizza un grande progetto è applicabile per non più di 20 anni dalla data di entrata in vigore del grande progetto contratto di investimento. Lo sgravio stabilito nella presente parte si applica nella misura in cui è compatibile con gli atti giuridici dell’Unione Europea, che disciplinano l’erogazione degli aiuti di Stato, e con la procedura di erogazione e vigilanza sugli aiuti di Stato istituita dal Governo della Repubblica della Lituania o della sua istituzione autorizzata.

 

  • Ai sensi dell’articolo 58 della Legge sull’imposta sul reddito  delle società della Repubblica di Lituania. 16 paragrafo  , una persona giuridica che realizza un grande progetto  in conformità con un accordo di investimento di grande progetto valido e il cui numero medio di dipendenti necessari per realizzare il grande progetto nella Repubblica di Lituania nell’anno fiscale è di almeno 200, e il capitale privato gli investimenti nel grande progetto nella Repubblica di Lituania hanno raggiunto almeno l’importo di 100 milioni di euro e chi non utilizza i punti 1 e 2 della parte 16 di questo articolo o 16 2  l’agevolazione dell’imposta sulle società stabilita al comma 1 non paga l’imposta sulle società a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento e il numero medio dei dipendenti. Lo sgravio stabilito in questa parte si applica solo nel caso in cui almeno il 75 per cento del reddito della persona giuridica per il periodo d’imposta pertinente sia costituito da reddito derivante da elaborazione dati, servizi di server Internet (hosting) e attività correlate, o reddito da produzione, e solo per quei redditi della persona giuridica che ha ricevuto durante l’attuazione di un progetto su larga scala. Lo sgravio previsto in questa parte si applica solo se la persona giuridica dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale privato della persona giuridica in un grande progetto. Lo sgravio stabilito nella presente parte per una persona giuridica che realizza un grande progetto si applica per non oltre 20 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo di investimento per grandi progetti. Lo sgravio stabilito in questa parte si applica nella misura in cui è compatibile con gli atti giuridici dell’Unione europea che disciplinano la fornitura di aiuti di Stato, la procedura per la fornitura e la supervisione degli aiuti di Stato stabilita dal governo della Repubblica di Lituania o suo ente autorizzato, e le condizioni dell’autorizzazione alla concessione di aiuti di Stato rilasciata dalla Commissione europea.

 

Unità che attuano un progetto di investimento  (che effettuano investimenti in immobilizzazioni per la produzione di nuovi prodotti aggiuntivi o la fornitura di servizi o l’aumento della capacità di produzione (o fornitura di servizi), o l’introduzione di un nuovo processo di produzione (o fornitura di servizi), o il miglioramento essenziale di un processo esistente (parte di esso) per la sostituzione, nonché per l’introduzione di tecnologie protette da brevetti internazionali di invenzione), l’utile imponibile può essere ridotto dell’importo delle spese effettivamente sostenute per l’acquisizione di beni che soddisfano i requisiti specificati.

L’utile imponibile calcolato per il periodo d’imposta può essere ridotto fino al 100%.

Il reddito imponibile può essere ridotto solo dalle spese sostenute nei periodi d’imposta 2009-2023.

Nel calcolo dell’imposta sul reddito,  i costi , ad eccezione dei costi di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni,  sostenuti in ricerca e sviluppo sono detratti tre volte dal reddito  nel periodo d’imposta in cui sono sostenuti, se i lavori di ricerca e sviluppo svolti sono relativi alla attività regolari o previste dell’unità da cui il reddito è o sarà reddito o beneficio economico ricevuto.

Unità nei periodi dal 2014 1 Gennaio fino al 2018 31 dicembre e/o dal 2019 1 Gennaio fino al 2023 31 dicembre dopo aver fornito fondi gratuiti che soddisfano i requisiti stabiliti dal PMI per  la produzione di un film o parte di esso  a un produttore cinematografico lituano , il 75% del reddito può essere detratto nel calcolo dell’imposta sugli utili. fornirebbe tali fondi gratuitamente. Inoltre, l’intero importo dei fondi per unità può ridurre l’imposta sugli utili secondo la procedura stabilita da PMĚ, ma l’utile imponibile calcolato per il periodo d’imposta può essere ridotto di non più del 75 percento.

Lo sgravio si applica al finanziamento di film che soddisfano i criteri di valutazione del contenuto culturale e della produzione. L’unità può applicare l’esenzione dall’imposta sugli utili dopo aver ricevuto un certificato di investimento (certificato sulla conformità dell’uso dei fondi forniti gratuitamente al produttore cinematografico con i requisiti stabiliti dal PMI).

 A partire dal periodo d’imposta iniziato nel 2019 sono state introdotte nuove disposizioni regolamentari per le unità senza scopo di lucro (PMĮ 46 Articolo 3  :

  • Le entità senza scopo di lucro di nuova registrazione possono applicare un’aliquota dell’imposta sulle società pari a 0 nel loro primo periodo d’imposta.
  • L’imposta sull’utile non viene pagata se il reddito imponibile calcolato nel periodo d’imposta viene ridotto dei fondi stanziati, cioè effettivamente utilizzati, o di cui si prevede l’utilizzo in 2 successivi periodi d’imposta per finanziare attività di interesse pubblico. Se l’ente senza scopo di lucro non utilizza effettivamente questi fondi per finanziare attività che soddisfano l’interesse pubblico, allora a causa della riduzione dell’utile imponibile, l’imposta sull’utile non calcolato dovrà essere versata al bilancio dello Stato ricalcolando e tassando l’utile imponibile del periodi d’imposta precedenti.
  • Se durante il periodo d’imposta i fondi utilizzati dall’ente per compensare le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività di utilità sociale dalle quali non deriva alcun reddito sono superiori all’ammontare del reddito imponibile calcolato per il periodo d’imposta, allora il parte di questi fondi eccedenti tale importo viene trasferita non più di due volte una dopo l’altra per l’anno d’imposta in corso,  per ridurre gli importi calcolati del reddito imponibile.
  • L’imposta sull’utile è calcolata come per le altre unità, cioè al 15%. aliquota dell’imposta sulle società o del 5%. aliquota, se il reddito dell’unità senza scopo di lucro durante il periodo d’imposta non supera i 300.000 euro, il numero dei dipendenti non supera 10 ei partecipanti all’unità non gestiscono altre unità.

Dichiarazione e pagamento:

Dichiarazione dei redditi annuale:

  • modulo PLN204 (fornito da persone giuridiche con scopo di lucro con responsabilità civile limitata);
  • Modulo PLN204A (fornito da persone giuridiche con responsabilità civile illimitata);
  • Modulo PLN204N (fornito da enti senza scopo di lucro);
  • Modulo PLN204U (fornito da unità estere operanti in Lituania attraverso una stabile organizzazione).

Moduli delle dichiarazioni annuali dei redditi e delle norme per la loro compilazione, approvate con ordinanza del Capo del Ministero dell’Interno e delle Comunicazioni del Ministero delle Finanze in data 15.01.2007 n. VA-2.

Dichiarazione annuale dell’imposta sull’utile fisso modulo PLN205 (fornita dall’unità di spedizione se ha scelto di applicare l’imposta sull’utile fisso). La dichiarazione e le relative regole di compilazione sono state approvate con Ordinanza n. 11/09/2007. VA-70.

La dichiarazione annuale dell’imposta sulle società e/o annuale dei redditi fissi deve essere presentata entro e non oltre il giorno 15 del sesto mese del periodo d’imposta successivo (entro il 15 giugno dell’anno successivo se il periodo d’imposta è un anno solare), e di l’ultimo periodo d’imposta entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione dell’attività.

L’imposta sull’utile e/o l’imposta sull’utile fisso deve essere pagata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta sull’utile annuale e/o dell’utile fisso annuale.

Modello di dichiarazione anticipata dei redditi FR0430, le cui modalità di compilazione sono approvate con ordinanza del Capo del Ministero dell’Interno e delle Comunicazioni del Ministero delle Finanze del 10/08/2002 n. 289 è dato:

  • per il I-II trimestre dell’anno d’imposta in corso (i primi sei mesi) – entro il quindicesimo giorno del terzo mese dell’anno d’imposta in corso (se l’anno d’imposta coincide con l’anno solare – entro il 15 marzo), e per il III-IV trimestre dell’anno d’imposta in corso (dal settimo al dodicesimo mese) – entro il quindicesimo giorno del nono mese dell’anno d’imposta in corso (se l’anno d’imposta coincide con l’anno solare – fino al 15 settembre) , se l’imposta anticipata sugli utili è calcolata sulla base dei risultati dell’anno precedente;
  • fino al quindicesimo giorno del terzo mese dell’anno d’imposta in corso (se l’anno d’imposta coincide con l’anno solare – entro e non oltre il 15 marzo), se l’imposta sugli utili anticipata è calcolata in base all’importo stimato dell’imposta sugli utili per l’imposta periodo.

L’imposta anticipata sugli utili deve essere versata entro e non oltre il quindicesimo giorno dell’ultimo mese del trimestre di ciascun periodo d’imposta.

Il VMI al capo della FM nel 2020 serve per dichiarare l’anticipo addizionale sugli utili degli enti creditizi. 12 febbraio con ordinanza n. VA-14 ha approvato il modulo PLN211 di dichiarazione dei redditi degli enti creditizi integrativi anticipati.

La dichiarazione dei redditi degli enti creditizi addizionali anticipati per i primi due trimestri del periodo d’imposta è presentata all’amministrazione fiscale entro il quindicesimo giorno del terzo mese del periodo d’imposta. La dichiarazione dell’imposta sugli utili degli enti creditizi integrativi anticipati per il terzo e quarto periodo d’imposta deve essere presentata all’amministrazione finanziaria entro il quindicesimo giorno del nono mese del periodo d’imposta.

L’imposta anticipata sugli utili deve essere versata al bilancio dello Stato entro e non oltre il quindicesimo giorno dell’ultimo mese del trimestre di ciascun periodo d’imposta.

Dichiarazione dei redditi (importi) pagati alle unità imponibili estere e l’imposta sugli utili calcolata da esse nel modulo FR0313, le cui regole per la compilazione sono approvate dall’ordine del capo del Ministero degli Affari Esteri del Ministero degli Affari Esteri di 8 febbraio 2002 n. 40 è presentata entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese in cui sono stati versati i redditi (somme).

La tassa deve essere versata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione.

Modello di dichiarazione dei redditi dei dividendi FR0640, le cui modalità di compilazione sono approvate con ordinanza del Capo del Ministero dell’Interno e delle Comunicazioni del Ministero delle Finanze del 20.05.2004 n. VA-101 è presentata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato pagato o ricevuto il dividendo.

La tassa deve essere versata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione.

Dati pagamento VMI:

Lituania – Il regime fiscale in sintesi

Lituania – Il regime fiscale in sintesi

Regime Fiscale

L’imposta sul reddito delle persone fisiche

In Lituania vige il principio di tassazione su base mondiale (“worldwide taxation principle“) secodo il quale: per i soggetti residenti nel Paese, il reddito è tassato ovunque prodotto, mentre per i non residenti si assoggetta a tassazione soltanto il reddito prodotto nel Paese (art. 5 della Legge sull’imposta delle persone fisiche).

Secondo la legislazione Lituana è considerato fiscalmente “residente permanente” in Lituania (art. 4 della Legge sull’imposta delle persone fisiche) chi soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

  • se è residente in Lituania durante il periodo d’imposta;
  • se nel periodo di imposta i suoi interessi personali, sociali o economici sono in Lituania piuttosto che all’estero;
  • se ha soggiornato in Lituania per almeno 183 giorni, anche non consecutivi, nell’anno fiscale, ovvero, abbia soggiornato nel territorio nazionale per più di 280 giorni nel corso di due anni consecutivi (almeno 90 giorni in un anno);
  • se risulta di nazionalità lituana e/o svolge un incarico di lavoro all’estero per conto della Repubblica di Lituania.

Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare (art. 7 della Legge sull’imposta delle persone fisiche) .

L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene calcolata applicando le regole e le aliquote (Articolo 6 – Aliquote dell’imposta sul reddito –  della Legge sull’imposta delle persone fisichespecificatamente previste ( che vanno dal 15% al 32%) per ciascuna categoria reddituale.

Le fascie di reddito sono determinate in base al VDU – vidutinis darbo užmokestis (salario medio applicato utilizzato per calcolare la base dei contributi previdenziali statali degli assicurati).

Per il 2021 1 VDU = 1352,70 Eur; 60 VDU = 81162 Eur; 1 20 VDU = 162324 Eur .

L’imposta viene calcolata separatamente per ciascuna categoria di reddito (c.d. “schedular system”) in base all’aliquota prevista per la specifica categoria e solo dopo si procede al cumulo, beneficiando di deduzioni e detrazioni.

I dividendi sono tassati, indipendentemente dall’ammontare del reddito annuo, con aliquota del 15%.

Il trattamento fiscale dei redditi dei non residenti
Il reddito delle persone considerate fiscalmente non residenti in Lituania è assoggettato a imposizione per tutti i redditi e capital gain prodotti in Lituania e suoi redditi esteri trasferiti a mezzo banca in Lituania, secondo le aliquote previste per i residenti. I non residenti non beneficiano delle deduzioni previste per i residenti.

VEDI: Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche

La tassazione delle persone giuridiche in Lituania segue il modello di tassazione su base mondiale(“worldwide taxation principle“) ; per le società lituane il reddito è tassato ovunque prodotto, le società estere sono, invece, sono soggette all’imposizione solo sui redditi prodotti nel Paese.

Sono soggette all’imposta le società, le società la cui gestione o amministrazione sia svolta sul territorio nazionale, considerate residenti nel territorio dello Stato,  incluse anche le partnership registrate in base alla legge lituana.

Dal 1° gennaio 2010 l’aliquota ordinaria è pari al 15%.

A partire dal 1° gennaio 2020 e fino alla fine del 2022, i ricavi  delle istituzioni finanziarie che superano la soglia di 2 milioni di euro sono soggetti ad un’aliquota maggiore, pari al 20%.

I dividendi distribuiti da una società residente ad un’altra sono soggetti all’aliquota ordinaria del 15%.

Con l’implementazione della  direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (Atad 1) , la Lituania ha inoltre introdotto, tra le altre, specifiche disposizioni sull’exit tax, imposta applicabile sulle plusvalenze derivanti dal trasferimento di attività di un’impresa dalla Lituania ad un altro Paese.  Sono previste agevolazioni nel pagamento di quest’imposta (può essere pagata a rate) quando le attività vengono trasferite a un membro dell’UE / SEE.

Agevolazioni fiscali per le Microimprese

Nelle leggi fiscali lituane sono previste specifiche agevolazioni, tra queste rientra il regime per le microimprese ( massimo 10 dipendenti e fatturato lordo annuo fino a € 300.000 per periodo d’imposta) che prevede per il primo anno un’aliquota dello 0% e successivamente un’aliquota un’aliquota del 5% (Art. 5, comma 2, della Legge sulla tassazione del reddito delle società).

L’aliquota fiscale dello 0% si applica all’unità  di nuova costituzione per il primo periodo d’imposta se durante il primo periodo di imposta, il numero medio di dipendenti negli elenchi non supera le 10 persone e il fatturato per il primo periodo di imposta non supera i 300.000 EUR e il partecipante è una persona fisica e solo se durante tre periodi d’imposta consecutivi, compreso il primo periodo d’imposta:

  1. le attività dell’unità non sono sospese,
  2. l’unità non è liquidata,
  3. riorganizzato e
  4. le azioni (quote, azioni) della quota non vengono trasferite a nuovi partecipanti.

L’aliquota fiscale del 5% non si applica quando il numero totale di dipendenti e il fatturato annuo totale  superano i  limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e un reddito annuo di 300.000 EUR, per le seguenti unità:

  • imprese individuali, i cui proprietari o soci siano anche titolari di altre imprese individuali;
  • imprese individuali, il proprietario e / oi suoi familiari che detengono più del 50%, ossia il 50,01%, in un’altra unità l’ultimo giorno del periodo d’imposta e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • quote nelle quali lo stesso partecipante (socio, socio o socio) detiene più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • unità in cui gli stessi partecipanti (azionisti, soci o azionisti) controllano congiuntamente più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).

VEDI: Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul reddito delle società

Imposta sugli immobili

Si tratta di imposte locali prelevate sui fabbricati esistenti al 1° gennaio di ogni anno e sulle aree non edificate.

Per le persone fisiche, l’imposta non si applica sugli immobili di valore inferiore a € 220.000.

Dal primo gennaio 2018, sul valore eccedente tale ammontare si applica un’aliquota che varia da un minimo pari a 0,5% (fino al 31 dicembre 2019 era dello 0,3 per cento) ad un massimo pari a 3% (applicabile su fabbricati di valore superiore a euro 500.000).

Le famiglie con più di tre bambini sotto i 18 anni o con disabili godono di alcune agevolazioni: in questi casi la no tax area riguarda gli immobili di valore pari a euro 286.000 e l’aliquota del 2% si applica per gli immobili di valore superiore a euro 650.000.

A partire dal 2020, le imposte immobiliari dovute da persone giuridiche si calcolano applicando un’aliquota stabilita dal Comune dove è situato l’immobile che varia tra l’0,5% e il 3% in funzione della categoria dell’immobile, della densità di abitazione nella zona di edificazione e della quantità di servizi erogati dall’ente locale competente.  L’aliquota minima è pertanto aumentata di uno 0,2% (fino al 2019 era pari allo 0,3%). Tale imposta è deducibile dal reddito soggetto ad imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono esenti da imposizione i beni immobili detenuti da imprese registrate nelle free economic zone, dalle imprese agricole e dalle imprese in fallimento. Per l’imposta sui terreni l’aliquota varia tra lo 0,01% e il 4% in relazione al valore del terreno.

Incentivi fiscali in Lituania

Free economic zones

Le Free economic zones della Lituania si trovano in varie località del paese e offrono condizioni imbattibili per lo sviluppo del business offrendo siti industriali pronti per la costruzione con infrastrutture fisiche e / o legali, servizi di supporto e incentivi fiscali.

Le autorità lituane gestiscono attualmente sette zone di libero scambio (sito con mappa interattiva):

  1. Klaipeda FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Klaipeda –  Legge di Klaipėda sulla zona economica franca della Repubblica di Lituania n. I – 1516 Legge che modifica l’articolo 3;
  2. Akmene FEZ –  Legge sulla zona economica franca di Akmenė della Repubblica di Lituania ;
  3. Siauliai FEZ   Legge della zona economica franca di Šiauliai della Repubblica di Lituania – Šiauliai Legge sulla zona economica libera della Repubblica di Lituania n. Legge XI-1909 che modifica gli articoli 2 e 4;
  4. Panevezys FEZLegge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Panevėžys;
  5. Kaunas FEZLegge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Kaunas – Riepilogo delle modifiche alla Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Kaunas ;
  6. Marijampole FEZ – Legge della Repubblica di Lituania sulla zona economica franca di Marijampolė;
  7. Kedainiai FEZLegge della Repubblica di Lituania Zona economica franca di Kėdainiai;

 

Le aziende che scelgono di insediarsi in queste zone godono:

  • di un’imposta sugli utili societari dello 0% durante i primi 10 anni di attività;
  • solo del 7,5% nei successivi 6 anni;
  • nessuna tassa sui dividendi e imposta sugli immobili.

La Free economic zone più sviluppata in Lituania – Kaunas FEZ – offre inoltre:

  • esenzione fiscale del 100% sui dividendi;
  • comodi contratti di locazione di terreni per 99 anni.

Per condurre operazioni in una zona economica libera, una società deve rispettare la legge lituana sulle zone economiche libere.

Per usufruire di detto beneficio, si deve trattare di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

  • l’investimento nella società sia pari ad almeno 1 milione di euro;
  • almeno il 75% del reddito della società derivi dallo svolgimento di attività nelle free economic zone, escluse le attività commerciali.

Qualora si tratti di imprese che svolgono attività di servizi, i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono i seguenti:

  • l’investimento nella società non deve essere inferiore a euro 100.000;
  • almeno il 75% del reddito deve provenire dalla prestazione di servizi nelle predette aree;
  • il numero medio dei dipendenti non sia inferiore a 20.

Spese per investimenti

Per le imprese che effettuano investimenti in specifici beni quali macchinari o autocarri, materiali elettronici nuovi o usati da non più di due anni e utilizzati dal contribuente per almeno 3 anni è prevista una deduzione dal reddito imponibile pari fino al 100% delle spese sostenute per gli investimenti in questi beni.
Per certe immobilizzazioni, è possibile beneficiare anche di un ammortamento accelerato.

Tonnage Tax

A partire dal 2017 le imprese marittime che svolgono attività di trasporto merci, trasporto passeggeri, soccorso, rimorchio, con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, possono usufruire, su base opzionale, di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato “tonnage tax” applicato in funzione del tonnellaggio di ciascuna singola nave utilizzata.

Altre agevolazioni

Sono previste ulteriori agevolazioni per le imprese che svolgono attività agricola (aliquota pari al 10%), per le imprese no-profit che reinvestono i propri fondi per attività di interesse pubblico e per le imprese di produzione cinematografica qualora l’80% delle spese, di importo comunque non superiore a euro 43.000, sia stato speso nel territorio dello Stato. Infine, il sistema fiscale lituano prevede che i costi di ricerca e sviluppo sostenuti a fini sperimentali o scientifici non possano essere capitalizzati ma possono essere dedotti fino a un massimo di tre volte nel calcolo dell’imposta sul reddito d’impresa.

L’imposta sul valore aggiunto

Sono considerati soggetti passivi d’imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici ed istituzionali che forniscono beni e servizi ed effettuano importazioni.

La base imponibile è rappresentata dal totale dei corrispettivi pattuiti per tutte le cessioni di beni e per tutte le prestazioni di servizi effettuate. Sono quattro le aliquote Iva cui sono assoggettate attualmente in Lituania le diverse tipologie di beni e servizi.

L’aliquota standard è del 21%.

Aliquote ridotte sono:

  • 5% – alcune tipologie di prodotti medicali, sui dispositivi tecnici di supporto ai disabili e sui giornali e riviste periodiche;
  • 9%   fornitura di utenze, quali gas, elettricità e acqua ai fini residenziali nonché alla vendita di prodotti utilizzati per il riscaldamento domestico, ai servizi di trasporto, ai servizi di ricezione turistico alberghiera, ai libri e ai prodotti editoriali non periodici

L’aliquota zero è applicabile soltanto a determinati beni e servizi di prima necessità, ì ai servizi assicurativi e finanziari e alle cessioni di beni e servizi connessi e/o destinati all’esportazione.

VEDI: Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul valore aggiunto

Dichiarazione, obblighi strumentali e versamenti

La dichiarazione dei redditi dei contribuenti persone fisiche deve essere presentata entro il 2 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione dei redditi per le persone giuridiche deve essere presentata entro il primo giorno del sesto mese dell’anno successivo a quello di percezione dei redditi.

Le società sono tenute a versare quattro acconti in corso d’anno (uno al trimestre). Gli acconti vanno scomputati dall’imposta complessiva. L’eccedenza tra quanto versato e dovuto è restituita. L’imposta finale deve essere versata entro lo stesso termine per la presentazione prevista per la dichiarazione dei redditi.

Dal 1° gennaio 2020 sono cambiati i termini di prescrizione. I termini ordinari di accertamento sono pari a tre anni dal termine di presentazione delle dichiarazioni.
Tuttavia, tali termini saranno prolungati di ulteriori due anni, complessivamente quindi 5 anni, nei seguenti casi:

  • in caso di ricalcolo da parte l’amministrazione fiscale del reddito imponibile a seguito delle informazioni ricevute dallo scambio automatico di informazioni;
  • fallimento dell’imprenditore.

Il termine di prescrizione dell’azione dell’amministrazione finanziaria sarà pari a 10 anni:

  • qualora il contribuente abbia concluso una procedura amichevole;
  • quando si tratti di determinare l’ammontare dell’Iva detraibile sugli immobili;
  • quando il contribuente sia coinvolto in un procedimento penale e occorra determinare l’ammontare del danno allo Stato.

Principali trattati sottoscritti 

Trattati contro la doppia imposizione

Trattati contro la doppia imposizione Pubblicato Applicabile da
1. Irlanda 1998 n. 51-1401 1999-01-01
2. Armenia 2000 n. 108-3431 01-01-2002
3. Austria 2005 n. 128-4604 2006-01-01
4. Azerbaigian 2004 n. 126-4535 2005-01-01
5. Bielorussia 1996 n. 65-1536 1997-01-01
6. Belgio 1999 n. 82-2419 2004-01-01
7. Bulgaria 2007 n. 2-69 2007-01-01
8. Repubblica Ceca 1995 n. 75-1749 01/01/1996
9. Danimarca 1994 n. 17-274 1994-01-01
10. Estonia 2006 n. 5-137 2006-01-01
11. Grecia 2002 n. 95-4096 2006-01-01
12. Georgia 2004 n. 30-961 2005-01-01
13. India 2012 No. 85-4455 01-01-2013
14. Islanda 1999 n. 10-215 2000-01-01
15. Spagna 2004 n. 15-460 2004-01-01
16. Italia 1999 n. 53-1707 2000-01-01
17. Israele 2007 n. 2-70 2007-01-01
18. Giappone 2018 n. 13746 01-01-2019
19. Stati Uniti d’America 1999 n. 110-3209 2000-01-01
20. Emirati Arabi Uniti 2014 n. 04871 01-01-2015
21. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 2002 n. 13-485 01-01-2002
22. Canada 1997 n. 10-181 01/01/1998
23. Kazakistan 1997 n. 106-2677 01/01/1998
24. Cina 1996 n. 105-2399 1997-01-01
25. Cipro 2014 n. 04868 01-01-2015
26. Kirghizistan 2009 n. 8-271 01-01-2014
27. Corea 2007 n. 74-2925 2008-01-01
28. Croazia 2000 n. 108-3432 01-01-2002
29. Kuwait 2014 n. 4862 01-01-2018
30. Lettonia 1995 n. 13-297 1995-01-01
31. Polonia 1995 n. 84-1905 1995-01-01
  32.   Liechtenstein   2020 No. 856   2021-01-01
33. Lussemburgo 1995 n. 70-2511 2007-01-01
34. Macedonia 2008 n. 50-1848 01-01-2009
35. Malta 2004 n. 30-960 2005-01-01
36. Messico 2012 No. 119-5980 01-01-2013
37. Moldova 1998 n. 74-2137 1999-01-01
38. Norvegia 1994 n. 17-275 1994-01-01
39. Paesi Bassi 2000 n. 59-1757 2001-01-01
40. Portogallo 2002 n. 111-4900 2004-01-01
41. Francia 1997 n. 106-2675 1997-01-01
42. Romania 2002 n. 57-2299 01-01-2003
43. Russia 2000 n. 59-1765 2006-01-01
44. Serbia 2008 n. 50-1849 01-01-2010
45. Singapore 2004 n. 112-4168 2005-01-01
46. Slovacchia 2002 n. 104-4620 01-01-2003
47. Slovenia 2000 n. 108-3433 01-01-2003
48. Finlandia 1994 n. 18-292 1994-01-01
49. Svezia 1994 n. 17-276 1994-01-01
50. Svizzera 2002 n. 111-4901 01-01-2003
51. Turchia 1999 n. 82-2420 2001-01-01
52. Turkmenistan 2014 n. 04855 01-01-2015
53. Ucraina 1997 n. 11-207 01/01/1998
54. Uzbekistan 2002 n. 109-4808 01-01-2003
55. Ungheria 2004 n. 151-5474 2005-01-01
56. Germania 1997 n. 106-2674 1999-01-01

La CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
, è stata firmata a Vilnius il 4 aprile 1996 e ratificata con legge n. 31 del 9 febbraio 1999 (entrata in vigore dal 3 giugno 1999).

Dal primo gennaio 2019, in Lituania è in vigore la Convenzione multilaterale per l’attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l’erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti (BEPS).

Lituania – Legge sulla tassazione del reddito delle società

Versione consolidata dal 01.01.2023

REPUBBLICA DI LITUANIA

LEGGE SULLA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 . Finalità e campo di applicazione della legge
1 . Questa legge stabilisce la procedura per la tassazione del reddito da lavoro e/o percepito con l’imposta sul reddito.
2 . La legge si applica nel territorio della Repubblica di Lituania.
3 . Le disposizioni della presente legge sono armonizzate con gli atti giuridici dell’Unione europea specificati nell’allegato 3 della presente legge.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-2102, 04/08/2004, G.U., 2004, n. 60-2117 (2004-04-24)

Articolo 2 . Concetti fondamentali di questa Legge
1 . Unità imponibile ( di seguito – unità) – Unità imponibile lituana e unità imponibile straniera.
2 . Unità imponibile lituana (di seguito – unità lituana) – una persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita dalla legislazione della Repubblica di Lituania, un’entità di investimento collettivo stabilita nella Repubblica di Lituania, che non ha lo status di persona giuridica , nonché un’entità ibrida lituana. Quando la gestione di un organismo di investimento collettivo viene trasferita a una società di gestione, la società di gestione applica la procedura di tassazione degli utili realizzati e/o dei redditi percepiti e pagati dell’organismo di investimento collettivo stabiliti dalla presente legge. La procedura per la tassazione del reddito percepito dall’entità ibrida lituana istituita dalla presente legge è applicata dai suoi partecipanti.

Nota TAR. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 2 si applicano nel calcolo e nella dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta dal 2023 in poi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681
  2. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844

3 . Soggetto passivo estero (di seguito – soggetto estero ) – una persona giuridica o un’organizzazione di uno stato estero, la cui sede si trova in uno stato estero e che è costituita o altrimenti organizzata secondo la legislazione di uno stato estero, nonché qualsiasi altro soggetto passivo entità stabilita, stabilita o altrimenti organizzata all’estero, compresi gli organismi di investimento collettivo.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

4 . Unità imponibile controllata ( di seguito – unità controllata ) – un’unità considerata controllata da un’altra unità o da un residente permanente (di seguito – persona controllante ), se:
1 ) è controllato dal soggetto controllante l’ultimo giorno del periodo d’imposta e
2 ) la persona che la controlla direttamente o indirettamente possiede più del 50 per cento delle azioni (parti, azioni) o altri diritti su una parte dell’utile distribuibile o diritti esclusivi per acquisirli, o
3 ) il soggetto controllante, unitamente alle persone correlate, possiede più del 50 per cento delle azioni (parti, azioni) o altri diritti su una parte degli utili distribuibili o diritti esclusivi per acquisirli e la quota controllata dal soggetto controllante è non meno del 10 percento delle azioni (parti, azioni) o altri diritti su una quota di utili distribuibili o diritti esclusivi per acquisirli.
4 1 . Soggetto imponibile estero controllato (di seguito – soggetto estero controllato ):
1 ) soggetto passivo estero controllato;
2 ) Residenza permanente dell’unità lituana, il cui reddito non è imputabile alla base imponibile dell’unità lituana ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 della presente legge.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

4 2 . Entità imponibile estera controllata (di seguito – entità estera controllata ) – un’entità estera in cui l’entità lituana, da sola o insieme a persone correlate, possiede direttamente o indirettamente più del 50% delle azioni (parti, azioni), diritti di voto o diritti su l’ultimo giorno del periodo d’imposta di tale soggetto estero ad una quota di utili distribuibili o diritti esclusivi per acquistarli.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

5 . Unità senza scopo di lucro – un’unità la cui attività non ha scopo di lucro e che, secondo gli atti giuridici che ne regolano l’attività, non ha il diritto di distribuire l’utile ricevuto ai suoi fondatori e/o partecipanti.
6 . Partecipante all’unità – una persona che ha diritti di proprietà sulla proprietà dell’unità, o una persona che non detiene i diritti di proprietà sulla proprietà dell’unità, ma acquisisce diritti obbligatori e/o obblighi relativi all’unità.
7 . Gruppo di unità – un gruppo costituito da un’unità madre e dalla sua unità madre (filiale) o da più unità madre (filiale), in cui l’unità madre possiede direttamente o indirettamente più del 25% delle azioni (parti, azioni), diritti di voto o diritti ad una quota di utili distribuibili, o diritti esclusivi per acquistarli.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

8 . Persone associate – persone (unità o persone fisiche) quando soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
1 ) sono persone correlate;
2 ) possono influenzarsi a vicenda, il che risulterebbe in condizioni di transazioni reciproche o transazioni economiche diverse da quelle che si avrebbero se ciascuna di queste persone cercasse il massimo vantaggio economico per se stessa.
9 . Attività dell’esecutore – poiché questo concetto è definito nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania.
10 . Imposta sugli utili fissi – un’imposta sugli utili che può essere pagata nei casi specificati nell’articolo 38 (1) della presente legge e la cui base è calcolata in base alla capacità utile di ciascuna nave marittima con una capacità utile di almeno 100 unità di capacità utile.
10 1 . La produzione di una parte del film è la fase di realizzazione dell’idea creativa del film, durante la quale una parte del film viene creata nella Repubblica di Lituania mediante riprese secondo i criteri stabiliti dall’istituzione autorizzata del governo della Repubblica di Lituania. Nella Repubblica di Lituania, la produzione di una serie di un film in più parti non è considerata la produzione di una parte di un film.
10 2 . Strumento finanziario – uno strumento che determina il rendimento del finanziamento (prestito di fondi) o dei titoli azionari, inclusi gli strumenti finanziari derivati.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

11 . Royalty – compenso per il diritto di utilizzare un’opera concesso da un contratto di licenza d’autore, compenso per diritti accessori concessi, reddito percepito come compenso per il diritto di utilizzare un oggetto di proprietà industriale trasferito o concesso in base a un contratto di licenza, franchising, compenso per fornito informazioni sulla produzione, esperienza commerciale o scientifica ( know-how ).
12 . Deposito – fondi custoditi in un istituto di credito, quando l’istituto di credito si impegna a restituirli e pagare gli interessi per essi. Non sono considerati deposito i fondi monetari sui quali il depositante vanta diritti derivanti da operazioni finanziarie con depositi effettuati da un istituto di credito o da servizi di investimento prestati.
12 1 . Progetto di investimento – investimenti unitari in immobilizzazioni di cui al punto 1, comma 1, dell’articolo 46 della presente legge, destinati alla produzione di nuovi prodotti aggiuntivi o alla fornitura di servizi o all’aumento delle capacità di produzione (o fornitura di servizi), o l’introduzione di un nuovo processo di produzione (o fornitura di servizi) o, Non sono considerati progetto di investimento (o parte di esso) gli investimenti unitari finalizzati esclusivamente alla sostituzione di immobilizzazioni esistenti con altre immobilizzazioni di natura analoga.
13 . Strumento finanziario derivato – uno strumento finanziario (contratto a termine, contratto a termine o altro) il cui valore o prezzo è correlato al valore o al prezzo dei beni su cui si basa tale strumento, nonché uno strumento finanziario (contratto a termine, contratto a termine o altro) il cui valore o prezzo è legato al prezzo di un titolo, tasso di cambio, tasso di interesse, indice di borsa, rating del credito o altra variabile.
14 . Il tonnellaggio netto di una nave marittima (il tonnellaggio netto di una nave marittima) (di seguito denominato NT di una nave marittima ) è il tonnellaggio utile specificato nel certificato internazionale di stazza della nave marittima rilasciato in conformità con il 1969 Convenzione internazionale di Londra sulla determinazione delle dimensioni delle navi.
15 . Unità di spedizione – un’unità imponibile lituana o un’unità imponibile straniera, registrata o altrimenti organizzata in uno stato dello Spazio economico europeo e operante nel territorio della Repubblica di Lituania attraverso una stabile organizzazione, impegnata nel trasporto internazionale via mare o nel trasporto internazionale via mare navi e attività ad essa direttamente connesse.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

15 1 . Organismo di investimento collettivo – organismo di investimento collettivo, come definito nella legge sugli organismi di investimento collettivo della Repubblica di Lituania, organismo di investimento collettivo destinato agli investitori informati, poiché questo termine è definito nella legge sugli organismi di investimento collettivo destinato agli investitori informati della Repubblica di Lituania, entità di investimento collettivo alternativo, secondo la definizione di tale termine nella Legge della Repubblica di Lituania nella Legge della Repubblica dei Gestori di Entità di Investimento Collettivo Alternativo. Si considera soggetto di investimento collettivo anche un soggetto costituito o comunque organizzato in uno Stato estero, mutatis mutandissoddisfare i requisiti stabiliti per gli organismi di investimento collettivo pertinenti negli atti giuridici specificati nella presente parte. Un soggetto di investimento collettivo è considerato anche un soggetto soggetto alle disposizioni del 2013. 17 aprile Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 345/2013 sui fondi europei di venture capital (GU 2013 L 115, pag. 1) o 17 aprile Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU 2013 L 115, pag. 18), o 2015 29 aprile Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU 2015 L 123, pag. 98), o 14 giugno Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio sui fondi del mercato monetario (GU 2017 L 169, pag. 8).

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1881, 20/12/2018, pubblicato nel TAR 08/01/2019, fino al 2019-00234

16 . Programma per computer – come questo termine è definito nella legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi della Repubblica di Lituania.
16 1 . Produttore cinematografico lituano – una persona fisica – un residente permanente della Lituania o un cittadino di uno Stato dello Spazio economico europeo che opera attraverso una base permanente in Lituania, nonché un’entità lituana o un’unità di uno Stato dello Spazio economico europeo che opera attraverso una residenza permanente in Lituania, che si occupano di produzione cinematografica e sono responsabili del processo creativo, organizzativo e finanziario della produzione cinematografica.
16 2 . Entità ibrida lituana -un’entità, ad eccezione di un’entità di investimento collettivo, o una formazione in cui più del 50 percento delle azioni (quote, azioni), diritti di voto o diritti su una quota di utili distribuibili o diritti esclusivi per acquisirli sono posseduti direttamente o indirettamente da un residente di un paese straniero ai fini fiscali, che secondo la legislazione di uno stato estero è considerato un’unità separata, ma i suoi ricavi e le sue spese ai sensi della presente legge sono considerati entrate e spese di un’altra persona o più persone associate , di cui almeno uno residente fiscale in un paese estero, che secondo le leggi di un paese estero agisce è considerato un’unità separata, ma le sue entrate e uscite sono considerate entrate e uscite di un’altra persona(e) secondo a questa Legge.

Nota TAR . Le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 2 dell’articolo 2 si applicano nel calcolo e nella dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2023 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844

17 . Il territorio della Repubblica di Lituania – il territorio della Repubblica di Lituania e l’area adiacente alle acque territoriali della Repubblica di Lituania, dove, secondo le leggi della Repubblica di Lituania e il diritto internazionale, la Repubblica di Lituania ha il diritto diritto di esplorare e sfruttare le risorse naturali dei fondali e del sottosuolo.
17 1 . Non conformità della procedura tributaria -una situazione in cui a causa di diversi strumenti finanziari, la qualificazione dei pagamenti effettuati in base ad essi o il loro trasferimento, nonché la regolamentazione legale o il trattamento di unità, stabili organizzazioni o le entrate (spese) loro attribuite ai fini fiscali in diversi stati, si verifica una doppia detrazione dell’importo del pagamento – persone associate o in base a un accordo strutturale l’importo del pagamento viene detratto dal reddito in due stati, oppure si verifica una detrazione dell’importo del pagamento, ma tale importo non è incluso nel reddito imponibile – in in uno stato, l’importo del pagamento viene detratto dal reddito e nell’altro non è incluso nel reddito imponibile. L’importo di un pagamento in strumenti finanziari o il loro trasferimento non si considera incluso nel reddito imponibile se tale pagamento è soggetto a qualsiasi beneficio dall’imposta sulle società o da un’imposta assimilata per il solo fatto che, in che modo tale pagamento si qualifica ai sensi delle leggi dello stato del beneficiario, tranne quando il beneficiario include l’importo del pagamento nel reddito imponibile di un periodo fiscale che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo fiscale dell’entità che effettua il pagamento, o il beneficiario può si può ragionevolmente prevedere che includa l’importo del pagamento nel reddito imponibile per un periodo d’imposta futuro, e i termini di pagamento sono quelli che sarebbero stati concordati tra parti non correlate. L’inosservanza della procedura fiscale, quando il pagamento non è riconosciuto nel paese del beneficiario, è considerata inosservanza della procedura fiscale solo nella misura in cui l’importo di tale pagamento è dedotto dal reddito che reddito imponibile che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta dell’entità che effettua il pagamento, o si può ragionevolmente prevedere che il beneficiario includa l’importo del pagamento nel reddito imponibile di un periodo d’imposta futuro, e i termini del pagamento sono quelli che sarebbero stati concordati tra parti non correlate. L’inosservanza della procedura fiscale, quando il pagamento non è riconosciuto nel paese del beneficiario, è considerata inosservanza della procedura fiscale solo nella misura in cui l’importo di tale pagamento è dedotto dal reddito che reddito imponibile che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta dell’entità che effettua il pagamento, o si può ragionevolmente prevedere che il beneficiario includa l’importo del pagamento nel reddito imponibile di un periodo d’imposta futuro, e i termini del pagamento sono quelli che sarebbero stati concordati tra parti non correlate. L’inosservanza della procedura fiscale, quando il pagamento non è riconosciuto nel paese del beneficiario, è considerata inosservanza della procedura fiscale solo nella misura in cui l’importo di tale pagamento è dedotto dal reddito chenon considerato come reddito nel paese del beneficiario. Il ministro delle finanze della Repubblica di Lituania approva l’elenco di esempi di discrepanze nella procedura fiscale.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

17 2 . Incoerenza della procedura tributaria per cessione di uno strumento finanziario – incoerenza della procedura tributaria, quando il rendimento ricevuto a seguito della cessione di uno strumento finanziario si considera fiscalmente percepito contemporaneamente da più soggetti a l’accordo sul trasferimento di uno strumento finanziario.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

18 . Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale – come questi termini sono definiti nella legge della Repubblica di Lituania sulla scienza e gli studi.
18 1 . Profitti derivanti dall’accordo di cessione della nave marittima o dal contratto di finanziamento dell’acquisto – reddito unitario di spedizione percepito dopo che la persona che cede la nave marittima rinuncia in tutto o in parte ai crediti derivanti dall’accordo che regola il trasferimento della nave marittima, o quando l’istituto di credito finanzia l’acquisto della nave marittima rinuncia in tutto o in parte alle pretese derivanti dal credito del contratto, compresi gli interessi e gli altri pagamenti previsti dal presente contratto.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

19 . Valore negativo dell’avviamento – l’importo per il quale, quando si acquisiscono le attività di un’altra unità come complesso o parte delle sue attività come insieme di diritti e obblighi, formando organizzativamente un’unità economica autonoma, svolgendo attività e in grado di svolgere le proprie funzioni a a propria discrezione, o allo scopo di gestire il patrimonio netto e le attività di un’altra unità, acquisendo le sue azioni, dell’acquirenteil prezzo pagato per l’unità in contanti è inferiore al valore della parte di patrimonio netto dell’unità acquistata, valutato al prezzo equo di mercato. Il calcolo del patrimonio netto non tiene conto delle attività detenute dall’entità acquirente che non erano state rilevate nella sua contabilità, in quanto tali attività non avevano le necessarie caratteristiche di rilevazione (non era ragionevolmente previsto che l’entità avrebbe ricevuto benefici economici dall’attività bene in periodi futuri, e non è stato possibile determinare attendibilmente il prezzo di acquisto del bene), oppure è stato ricevuto gratuitamente dallo Stato, dal comune o da una persona giuridica pubblica, il cui fondatore è un ente statale o municipale, ma ha un giusto prezzo di mercato.
20 . Immobile per natura significa una cosa che è immobile per natura, cioè un terreno o altra cosa che non può essere spostata da un luogo all’altro senza cambiarne lo scopo e ridurne sostanzialmente il valore.
21 . Base permanente – poiché questo concetto è definito nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania.
22 . Residenza permanente – il luogo di attività di un’unità straniera nella Repubblica di Lituania o l’attività di un’unità lituana in un paese straniero, compreso lo svolgimento di attività in tutto o in un determinato territorio dello stato in questione. Si considera che un’entità straniera operi attraverso una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica di Lituania, se svolge ininterrottamente attività nella Repubblica di Lituania o svolge le sue attività attraverso un rappresentante dipendente (agente), o utilizza un’area edificabile , oggetto di costruzione, assemblaggio o attrezzatura, o utilizza attrezzature per esplorare o ottenere risorse naturali o strutture, inclusi pozzi o navi utilizzate a tal fine. La continuità è definita, i criteri per la dipendenza o l’indipendenza dello status di rappresentante (agente) sono determinati dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione da esso autorizzata.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

23 . Residente permanente in Lituania – poiché questo concetto è definito nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania.
24 . Reddito – tutti i redditi monetari e/o non monetari guadagnati e/o ricevuti da fonti lituane e non lituane.
25 . Proventi da utili distribuiti– i proventi, inclusi i dividendi, sono ottenuti mediante la distribuzione degli utili ai partecipanti alle quote. Quando l’utile di un’unità di responsabilità civile illimitata è soggetto all’imposta sugli utili in conformità con la presente legge, il reddito percepito da un partecipante di questa unità o il ritiro dei beni che gli appartengono dall’unità non sono considerati come distribuzione di utili. Il reddito percepito da un partecipante di un’entità di investimento collettivo a responsabilità civile illimitata, un rischio di responsabilità civile illimitata e un partecipante di un’entità di capitale privato, o il prelievo di beni di sua proprietà da tale unità non è parimenti considerato una distribuzione di utili, fatta eccezione per i casi in cui da un ente di investimento collettivo a responsabilità civile illimitata, un rischio di responsabilità civile illimitata e un ente di capitale privato tale reddito è ricevuto dall’ente di capitale o la proprietà è quindi prelevata da un’unità estera registrata o altrimenti organizzata nel territorio di destinazione.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

26 . Reddito la cui fonte è nel territorio della Repubblica di Lituania (di seguito – reddito la cui fonte è nella Repubblica di Lituania ):
1 ) interessi ricevuti da residenti permanenti in Lituania, residenti non permanenti in Lituania attraverso basi permanenti, unità lituane e unità estere attraverso residenze permanenti, reddito da compensi per violazione del diritto d’autore o diritti connessi, royalties, nonché reddito da vendite, altrimenti proprietà trasferita o proprietà immobiliare affittata in conformità con l’oggetto naturale situato nella Repubblica di Lituania;
2 ) reddito dall’utile distribuito delle unità lituane e pagamenti per le attività dei membri del consiglio di sorveglianza;.
3 ) reddito da attività nella Repubblica di Lituania;
4 ) reddito da trasporto che inizia nel territorio della Repubblica di Lituania e termina all’estero o inizia all’estero e termina nel territorio della Repubblica di Lituania;
5 ) proventi da telecomunicazioni internazionali.
27 . Reddito la cui fonte è al di fuori del territorio della Repubblica di Lituania ( di seguito – reddito la cui fonte è al di fuori della Repubblica di Lituania ) – tutti i redditi, ad eccezione del reddito la cui fonte è nella Repubblica di Lituania.
28 . L’interesse è il pagamento per il prestito di denaro.
28 1 . Reddito da attività agricola – come questo concetto è definito nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania .
29 . Reddito positivo – il reddito di un’entità estera controllata o di una sua parte, incluso nel reddito dell’unità lituana secondo la procedura stabilita dall’articolo 39 della presente legge. Il reddito della società estera controllata o di sua parte è accreditato l’ultimo giorno del periodo d’imposta della società estera controllata in proporzione al numero di azioni (parti, azioni), diritti di voto o diritti a una quota dell’utile distribuibile o diritti esclusivi per acquisirli di proprietà dell’unità lituana .

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

30 . Valore di avviamento – l’importo per il quale, quando si acquisiscono le attività di un’altra unità come complesso o parte delle sue attività come insieme di diritti e obblighi, formando organizzativamente un’unità economica autonoma, svolgendo attività e in grado di svolgere le proprie funzioni a propria discrezione, o al fine di gestire il patrimonio netto e le attività di un’altra unità, all’atto dell’acquisizione delle sue quote, il prezzo pagato in contanti dall’unità acquirente eccede il valore della parte del patrimonio netto dell’unità acquistata, valutato al giusto prezzo di mercato, da cui l’unità acquirente si aspetta di ricevere benefici economici. Il calcolo del patrimonio netto non tiene conto delle attività detenute dall’entità acquirente che non erano state rilevate nella sua contabilità, in quanto tali attività non avevano le necessarie caratteristiche di rilevazione (non era ragionevolmente previsto che l’entità avrebbe ricevuto benefici economici dall’attività bene in periodi futuri, e non è stato possibile determinare attendibilmente il prezzo di acquisto del bene), oppure è stato ricevuto gratuitamente dallo Stato, dal comune o da una persona giuridica pubblica, il cui fondatore è un ente statale o municipale, ma ha un giusto prezzo di mercato.
30 1 . Entità di rischio e capitale privato – un’unità la cui attività principale è la raccolta temporanea di fondi da persone non correlate e/o fondi pubblici e l’investimento di tali fondi in altre unità, se più del 70% degli investimenti dell’entità di rischio e capitale privato sono costituiti da investimenti in unità il cui numero medio annuo di dipendenti iscritti nelle liste non superi le 250 unità, e il reddito di periodo d’imposta non superi i 50 milioni di euro o il valore delle attività indicate in bilancio non superi i 43 milioni euro, titoli azionari e/o obbligazioni convertibili, come tale termine è inteso ai sensi della legge sulle società per azioni della Repubblica di Lituania, non inclusi nella negoziazione nel mercato regolamentato.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

31 . Le spese sono tutte le spese sostenute per guadagnare reddito.
32 . Attività sportive – poiché questo concetto è definito nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania.
32 1 . Accordo strutturato – un accordo i cui termini sono influenzati da una non conformità fiscale e determinano un beneficio fiscale, o un accordo inteso a produrre le conseguenze di una non conformità fiscale, salvo nei casi in cui non si possa ragionevolmente presumere che il l’ente era a conoscenza della possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale al momento della stipula del concordato in caso di mancato rispetto della procedura fiscale, e da tale accordo non deriva alcun beneficio fiscale.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

33 . Persone correlate – sono considerate correlate le persone che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri in qualsiasi giorno del periodo d’imposta di riferimento o del periodo d’imposta precedente al periodo d’imposta di riferimento – sono:
1 ) l’unità ei suoi partecipanti;
2 ) unità e membri dei suoi organi di gestione;
3) nucleo e i coniugi, fidanzati, conviventi, altre persone fisiche dei suoi partecipanti o componenti degli organi di governo, legati ai partecipanti o ai membri degli organi di governo di questo nucleo da vincoli di parentela (linea di parentela diretta fino al secondo grado, linea laterale di parentela fino al quarto grado) o rapporti di cognata (fisici) una persona e i parenti del coniuge (in linea diretta di parentela fino al secondo grado, linea laterale di parentela fino al secondo grado), nonché i parenti dei conviventi dei partecipanti al presente Nucleo o dei componenti degli organi di governo (in linea retta fino al secondo grado, in linea laterale fino al secondo grado), di questo Nucleo i parenti dei partecipanti o componenti di organi direttivi (in linea diretta di parentela fino al primo grado,linea laterale di parentela fino al secondo grado) coniugi o conviventi e parenti di tali coniugi o conviventi (in linea diretta di parentela fino al primo grado, linea laterale di parentela fino al secondo grado);
4 ) membri di un gruppo di unità;
5 ) un’unità ei partecipanti di un’altra unità che detengono il 25% o più di azioni (azioni, parti) in quell’altra unità, se tali unità formano un gruppo di unità;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

6 ) un’unità ei membri degli organi di gestione di un’altra unità, se tali unità formano un gruppo di unità;
7 ) unità e partecipanti di un’altra unità che detengono il 25 percento o più di azioni (azioni, parti) in quell’altra unità,o coniugi, fidanzati, conviventi, altre persone fisiche dei componenti degli organi di gestione, legati a partecipanti di altro nucleo o componenti degli organi di gestione da vincoli di parentela (linea di parentela diretta fino al primo grado, linea di parentela laterale fino secondo grado) o cognati (persona fisica e parenti del coniuge) (in linea retta fino al primo grado, in linea laterale fino al secondo grado), nonché i parenti di conviventi dei partecipanti o componenti degli organi di governo di altro nucleo (in linea diretta di parentela fino al primo grado, linea di parentela laterale fino al secondo grado), partecipanti o membri di organi di governo di altro nucleo coniugi o conviventi di parenti (in linea retta fino al primo grado, in linea laterale fino al secondo grado),se tali unità imponibili formano un gruppo di unità;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

8 ) due quote, se una di esse direttamente o indirettamente (attraverso una o più quote o persone fisiche) possiede il 25 per cento o più delle azioni (parti, azioni) dell’altra o ha diritto al 25 per cento o più di tutte le quote determinanti voti dell’altro, o è obbligato a coordinare le sue decisioni operative con un’altra unità, o è obbligato ad essere responsabile dell’adempimento degli obblighi di un altro nei confronti di terzi, o è obbligato a trasferire tutto o parte dell’utile a quell’altra unità o ha concesso il diritto di utilizzare il 25% o più dei suoi beni;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

9) due unità, se gli stessi partecipanti o loro coniugi, fidanzati, conviventi, persone fisiche legate da vincoli di parentela (linea di parentela diretta fino al secondo grado, linea laterale di parentela fino al quarto grado) o rapporti di cognata (persona fisica e parenti del coniuge (linea di parentela diretta fino al secondo grado, linea di parentela laterale fino al secondo grado), nonché persona fisica e parenti del coniuge (in linea diretta di parentela fino al secondo grado), nonché persona fisica e parenti del coniuge (in linea diretta di parentela fino al secondo grado, linea laterale di parentela fino al secondo grado), persona fisica e suoi parenti (in linea diretta di parentela fino al primo grado, in linea laterale di parentela fino al secondo grado) coniugi o conviventi e parenti di tali coniugi o conviventi (in linea retta di parentela fino al primo grado,linea laterale di parentela fino al secondo grado) possiede direttamente o indirettamente il 25 per cento o più di quote (parti, azioni) in ciascuna di esse;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

10 ) un’unità e il suo indirizzo permanente, nonché l’indirizzo permanente di un’altra unità, se tali unità formano un gruppo di unità;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

11 ) residenze permanenti dell’unità;

Punto articolo aggiunto:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

12 ) residenza permanente di un’unità e residenza permanente di un’altra unità, se tali unità formano un gruppo di unità;

Punto articolo aggiunto:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

13 ) due unità, quando una di esse ha il diritto di prendere decisioni nell’altra.

Modifica della numerazione degli articoli:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

34 . Attività direttamente correlate al trasporto internazionale via mare – servizi necessari per il trasporto internazionale via mare e/o altre misure economicamente importanti:
1 ) servizi di gestione, amministrazione, esercizio e manutenzione delle navi marittime direttamente connessi al trasporto internazionale via mare (acquisto di carburante, assunzione di equipaggio trasferibile a terzi, ordini di merci e passeggeri, riparazione della nave marittima, manutenzione tecnica , garantire i requisiti di sicurezza, ecc.);
2 ) servizi assicurativi direttamente connessi al trasporto internazionale via mare;
3 ) servizi di imbarco e/o sbarco passeggeri;
4 ) servizi di carico e/o scarico merci da navi marittime, compreso il trasferimento del carico o l’imballaggio e/o il disimballaggio prima del carico o subito dopo lo scarico;
5 ) noleggio o altra fornitura di contenitori necessari per il trasporto di merci su nave al cliente;
6 ) prestazione di servizi necessari sulla nave marittima e forniti sulla nave marittima stessa, e vendita di beni necessari per l’uso o utilizzati sulla nave marittima durante il trasporto internazionale di passeggeri, ad eccezione della prestazione di servizi di lusso (giochi d’azzardo e giochi da tavolo , escursioni per passeggeri, ecc.) e vendita di beni di lusso (gioielli, souvenir, ecc.);
7 ) i servizi di salvataggio e di altra assistenza in mare, quando sono forniti in mare da una nave marittima;
8 ) leasing di un’unità marittima di proprietà di un’unità di navigazione in base a un contratto di noleggio a scafo nudo , quando il reddito derivante da tale contratto è percepito per non più di tre anni e tale leasing è correlato a un temporaneo eccesso di stazza di navi marittime della l’unità di navigazione e la nave marittima, noleggiata con un noleggio a scafo nudo , non è stata acquistata o noleggiata con un noleggio a scafo nudo solo per essere noleggiata con un noleggio a scafo nudo ;
9 ) investimenti a breve termine da redditi di periodo d’imposta percepiti da trasporti internazionali via mare e/o attività direttamente connesse al trasporto internazionale via mare;
10 ) servizi di pubblicità e marketing, quando questa attività è correlata al noleggio di spazi pubblicitari su navi marittime;
11 ) servizi di agente e mediatore marittimo forniti alle navi marittime delle unità marittime;
12 ) trasferimento di asset operativi, quando per natura tale asset è classificato come trasporto marittimo;
13 ) finanziamento dell’acquisizione di una nave marittima, compreso il finanziamento dell’acquisizione tramite una società controllata dell’unità marittima, per il trasporto internazionale su navi marittime o il trasporto internazionale su navi marittime e attività direttamente connesse;
14 ) ricevere benefici da un contratto di trasferimento di navi marittime o da un accordo di finanziamento dell’acquisto concluso ai fini del trasporto internazionale via mare o del trasporto internazionale via mare e delle attività direttamente correlate.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

35 . Trasporto internazionale su navi marittime – il trasporto di passeggeri e/o merci effettuato da un’unità di navigazione su navi marittime che l’unità di navigazione gestisce per conto proprio o in base a un contratto di locazione finanziaria che preveda il trasferimento della proprietà, o in base a un acquisto- contratto di compravendita o di locazione che prevede il trasferimento della proprietà dopo che l’unità di navigazione ha pagato l’intero valore del bene, o secondo contratto di noleggio a scafo nudo o utilizzato secondo contratto di noleggio nave ( viaggio charter ) o contratto di noleggio a tempo ( noleggio a tempo in o time charter out ), come previsto dall’articolo 2 della legge sulla navigazione mercantile della Repubblica di Lituania, e che battono bandiera della Repubblica di Lituania o di un altro Stato dello Spazio economico europeo, ad eccezione dei casi in cui le navi marittime effettuano la navigazione esclusivamente tra le porti della Repubblica di Lituania.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

36 . Reddito da telecomunicazioni internazionali – reddito ricevuto per servizi di telecomunicazione (come questo concetto è definito nella legge della Repubblica di Lituania sulle comunicazioni elettroniche), se durante la fornitura di questi servizi i segnali vengono trasmessi, commutati e i programmi vengono inviati dal territorio della Repubblica della Lituania all’estero o dall’estero nel territorio della Repubblica di Lituania.
37 . Prezzo equo di mercato – l’importo al quale un’attività può essere scambiata o per il quale, in una transazione diretta, può essere compensata un’obbligazione tra persone indipendenti che intendono acquistare o vendere.
38 . Territorio di destinazione – un paese o una zona straniera inclusa nell’elenco dei territori di destinazione stabilito dal ministro delle finanze. Un paese o una zona straniera è incluso in questo elenco se soddisfa almeno due dei criteri stabiliti in questa parte:

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

1 ) in tale territorio l’aliquota dell’imposta analoga è inferiore al 75 per cento dell’aliquota stabilita dall’articolo 5, comma 1, punto 1, della presente legge;
2 ) in tale territorio si applicano norme diverse per la tassazione con analogo tributo – a seconda dello stato in cui il soggetto controllante è registrato o altrimenti organizzato;
3 ) in tale territorio vigono norme diverse per la tassazione con analogo tributo – a seconda dello stato in cui si esercita l’attività;
4 ) l’unità imponibile controllata ha stipulato un accordo con l’amministratore fiscale di tale Stato in merito all’aliquota o alla base imponibile;
5 ) non esiste un effettivo scambio di informazioni in questo territorio;
6 ) non c’è trasparenza amministrativo-finanziaria in questo territorio: le regole dell’amministrazione fiscale non sono del tutto chiare e la procedura per l’applicazione di queste regole non è presentata alle amministrazioni fiscali di altri stati.
39 . Reddito di trasporto – reddito ricevuto dal trasporto di merci su rotaia, strada, acqua, trasporto aereo utilizzando auto proprie o noleggiate, navi, aeromobili, materiale rotabile, container destinati al trasporto di merci (container, cisterne, ecc.) e dal trasporto di merci tramite oleodotti. Tali entrate comprendono anche le entrate derivanti da servizi direttamente correlati al trasporto merci o al trasporto.
39 1 . Trasferimento di beni – un’operazione in cui i beni dell’unità, utilizzati per le attività svolte dall’unità nella Repubblica di Lituania, vengono trasferiti in un paese straniero e iniziano ad essere utilizzati per le attività svolte nel paese straniero.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

40 . Attività – qualsiasi tipo di attività commerciale o produttiva finalizzata all’ottenimento e/o alla realizzazione di reddito o di qualsiasi altra utilità economica.
41 . Altri termini utilizzati nella presente legge sono intesi come definiti nella legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania, nel codice civile della Repubblica di Lituania , nel codice penale della Repubblica di Lituania, nella legge sugli istituti finanziari della Repubblica di Lituania , la legge sulle assicurazioni della Repubblica di Lituania , la legge sugli investimenti della Repubblica di Lituania e la legge sul cinema della Repubblica di Lituania , nella misura in cui non sia in conflitto con la presente legge (ad eccezione dei casi specificati dal decreto dell’autorità civile Codice).

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1466, 18/12/2014, pubblicato nel TAR 31/12/2014, fino al 2014-21227
  2. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938
  3. XIII-3213, 30/06/2020, pubblicato nel TAR 03/07/2020, fino al 15/01/2020

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-1775, 14/10/2003, G.U., 2003, n. 104-4645 (11/05/2003)
  3. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)
  4. X-259, 21-06-2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 81-2942 (30/06/2005)
  5. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  6. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  7. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  8. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)
  9. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)
  10. XI-106, 22-12-2008, G.U., 2008, n. 149-6030 (30/12/2008)
  11. XII-366, 13/06/2013, G.U., 2013, n. 68-3407 (28-06-2013)
  12. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)

Articolo 3 . Contribuenti
1 . L’imposta sugli utili è pagata da:
1 ) Unità lituana;
2 ) unità straniera.
2 . Secondo la procedura stabilita dalla presente legge, non pagano l’imposta sugli utili:
1 ) istituzioni di bilancio;
2 ) Banca di Lituania;
3 ) lo stato ei comuni;
4 ) istituzioni, istituzioni, servizi o organizzazioni statali e municipali;
5 ) la società statale “Indėlių ir invíciţie draudimas”;
6 ) Gruppi di interesse economico europei.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-976, 20-06-2002, Gazzetta Ufficiale, 2002, n. 65-2636 (28-06-2002)
  2. IX-2102, 04/08/2004, G.U., 2004, n. 60-2117 (2004-04-24)
  3. IX-2120, 13/04/2004, G.U., 2004, n. 60-2127 (24-04-2004)
  4. X-1481, 04/08/2008, G.U., 2008, n. 47-1748 (24-04-2008)

Articolo 4 . Tassa base
1 . La base imponibile unitaria lituana è costituita da tutti i redditi guadagnati nella Repubblica di Lituania e all’estero, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania e al di fuori della Repubblica di Lituania. I redditi derivanti dalle attività svolte attraverso le sedi permanenti dell’unità lituana situate nei paesi dello Spazio economico europeo o nei paesi con i quali la Repubblica di Lituania ha concluso e applica accordi per evitare la doppia imposizione non sono inclusi nella base imponibile della Repubblica lituana unità, se il reddito delle attività svolte attraverso tali uffici permanenti è soggetto all’imposta sugli utili o alla stessa imposta per lui in quegli stati.
2 . Il reddito positivo è anche incluso nel reddito dell’unità lituana secondo la procedura stabilita dall’articolo 39 della presente legge. Il reddito del gruppo europeo di interesse economico è anche incluso nel reddito dell’unità lituana (partecipante del gruppo europeo di interesse economico) secondo la procedura stabilita dall’articolo 39 1 della presente legge.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 2 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2019 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

3 . La base imponibile delle unità estere è:
1 ) reddito derivante da attività svolte da un’unità straniera attraverso uffici permanenti nel territorio della Repubblica di Lituania, reddito da telecomunicazioni internazionali percepito attraverso uffici permanenti nella Repubblica di Lituania e 50 per cento dei trasporti che iniziano nel territorio della Repubblica di Lituania e termina all’estero o inizia all’estero e termina nel territorio della Repubblica di Lituania e reddito conseguito all’estero reddito attribuito a tali stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania nel caso in cui tali redditi siano correlati alle attività dell’unità estera attraverso permanenti stabilimenti nella Repubblica di Lituania;
2 ) reddito percepito da un’entità straniera al di fuori delle sedi permanenti nel territorio della Lituania, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania.
4 . Reddito percepito da un’unità straniera non attraverso stabili organizzazioni nel territorio della Repubblica di Lituania, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania:
1 ) interessi, ad eccezione degli interessi su titoli di Stato, interessi maturati e pagati su depositi e interessi su prestiti subordinati, che soddisfano i criteri stabiliti dagli atti giuridici della Banca di Lituania;
2 ) proventi da utili distribuiti, ad eccezione dei proventi percepiti da utili distribuiti di organismi di investimento collettivo di unità estera registrati o comunque organizzati al di fuori del territorio obiettivo ;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

3 ) canoni, inclusi i casi previsti dal comma 5 del presente articolo;
4 ) reddito da proprietà venduta, trasferita in altro modo o proprietà immobiliare in locazione situata nel territorio della Repubblica di Lituania;
5 ) proventi da risarcimenti per violazione del diritto d’autore o diritti connessi;
6 ) proventi da artisti e attività sportive svolte nella Repubblica di Lituania;
7 ) compensi per l’attività dei membri del consiglio di sorveglianza.
5 . In caso di trasferimento di un programma per elaboratore, si applicano le disposizioni del paragrafo 4, punto 3 del presente articolo se viene trasferito un elemento non protetto da diritto d’autore e nel programma per elaboratore sono concessi i seguenti diritti:
1 ) il diritto di fare copie di un programma per elaboratore allo scopo di distribuirle pubblicamente o altrimenti trasferirne la proprietà, noleggiarle o prestarle, o
2 ) il diritto di preparare programmi per computer derivati basati sul programma per computer protetto da copyright, o
3 ) il diritto di dimostrare pubblicamente il programma per elaboratore.
6 . La base imponibile unitaria è inoltre:
1 ) sostegno ricevuto, utilizzato in modo non conforme allo scopo di sostegno stabilito nella legge di beneficenza e sostegno della Repubblica di Lituania;
2 ) parte del sostegno ricevuto in denaro da un fornitore di sostegno durante il periodo d’imposta, eccedente l’importo di 250 standard minimi di vita (di seguito – MGL);
3 ) qualsiasi importo di pagamento ricevuto, che, in caso di discrepanza nella procedura fiscale, viene detratto nel paese di pagamento, ma non è incluso nel reddito quando si applicano le disposizioni della presente legge. Le disposizioni del presente punto non si applicano quando la discrepanza nella procedura tributaria è correlata a differenze nella disciplina legale o nel trattamento della residenza permanente o dei redditi (spese) ad essa attribuiti;

Nota TAR. Le disposizioni del punto 3 si applicano per il calcolo e la dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Punto articolo aggiunto:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

4 ) proventi da conferimento di beni, calcolati secondo la procedura stabilita dall’articolo 40 2 della presente legge .

Nota TAR. Le disposizioni del punto 4 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Punto articolo aggiunto:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

7 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi dell’unità di spedizione derivanti da trasporti internazionali con navi marittime o da trasporti internazionali con navi marittime e attività ad esso direttamente connesse, se a scelta dell’unità di spedizione, i redditi da trasporti internazionali con navi marittime o internazionali il trasporto marittimo di navi e attività ad esso direttamente correlate ai sensi dell’articolo 38 1 della presente legge l’imposta sugli utili fissi si applica alle disposizioni dell’articolo

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

8 . La base imponibile dell’entità ibrida lituana include la parte del reddito che non è altrimenti tassata con l’imposta sugli utili o un’imposta simile ai sensi della presente legge o degli atti giuridici di qualsiasi altro stato il cui residente ai fini fiscali è un partecipante dell’entità ibrida lituana .

Nota TAR . Le disposizioni del paragrafo 8 dell’articolo 4 si applicano nel calcolo e nella dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta dal 2023 in poi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-2102, 04/08/2004, G.U., 2004, n. 60-2117 (2004-04-24)
  3. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  4. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  5. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)
  6. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)
  7. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)

Articolo 5 . Aliquote fiscali
1 . Si applicano le seguenti aliquote dell’imposta sulle società:
1 ) Il reddito imponibile dell’unità lituana, le stabili organizzazioni, è tassato con un’aliquota fiscale del 15%, a meno che la presente legge non disponga diversamente;
2) i redditi delle unità estere, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania, ricevuti non attraverso la loro residenza permanente nella Repubblica di Lituania, elencati nei punti 3 e 5 dell’articolo 4, parte 4 della presente legge, sono tassati senza deduzioni con un’aliquota del 10 percento, ed elencati nell’articolo 4, parte 4, 4 della presente legge, punti 6 e 7, – applicando un’aliquota del 15 percento, se la presente legge non dispone diversamente. I redditi di entità estere registrate o altrimenti organizzate in uno stato dello Spazio economico europeo o in uno stato con il quale è stato stipulato e applicato un accordo di elusione della doppia imposizione, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania, percepiti non attraverso la loro residenza permanente residenti nella Repubblica di Lituania, sono elencati nell’articolo 4, parte 4 della presente legge al punto 1, esenti da imposta. unità straniere,

Nota TAR. Le disposizioni del comma 1, punto 2 si applicano anche alle unità impegnate in attività agricole (Legge n. XI-539).
3 ) il reddito derivante dagli utili distribuiti è tassato con un’aliquota del 15%;
4 ) il sostegno ricevuto, utilizzato non in conformità con lo scopo del sostegno stabilito nella legge della Repubblica di Lituania sulla beneficenza e il sostegno, nonché la parte del sostegno ricevuto in contanti da un fornitore di sostegno durante il periodo fiscale, eccedente l’importo di MGL 250, è tassato senza deduzioni con un’aliquota fiscale del 15%.
2 . Per le unità in cui il numero medio dei dipendenti iscritti negli elenchi non supera le 10 persone e il fatturato del periodo d’imposta non supera i 300.000 euro, l’imponibile del primo periodo d’imposta è tassato con aliquota dello 0 per cento, l’imponibile degli altri periodi d’imposta è tassato con l’aliquota del 5 per cento, ad eccezione di quelli specificati nella parte 3 del presente articolo. L’aliquota d’imposta dello 0% stabilita nella presente sezione si applica solo a tale unità, il cui partecipante è una o più persone fisiche, e solo nel caso in cui durante tre periodi d’imposta consecutivi, compreso il primo periodo d’imposta, l’attività dell’unità non è sospesa, l’unità non è liquidata, riorganizzata e le quote dell’unità (parti, azioni) non sono trasferite a nuovi partecipanti.

Nota TAR . Le disposizioni del comma 2 si applicano ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili per l’anno 2019 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610
  2. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681
  3. XIII-1333, 28-06-2018, pubblicato nel TAR 30-06-2018, fino al 2018-10976

3 . Le disposizioni del comma 2 del presente articolo non si applicano quando il numero medio complessivo dei dipendenti nelle liste delle relative unità indicate nel presente comma sia superiore a 10 persone e/o fatturato complessivo del periodo d’imposta sia superiore a 300.000 euro:
1 ) per le unità (società individuali (personali)), il cui partecipante oi suoi familiari sono anche partecipanti ad altre unità (società individuali (personali));
2 ) per le quote (società individuali (personali)) il cui partecipante e/o i suoi familiari all’ultimo giorno del periodo d’imposta detengono più del 50 per cento delle quote (parti, quote) di altre quote, e per le quote in cui il unità (società individuali (personali)) il partecipante e/oi suoi familiari possiedono più del 50 percento delle azioni (parti, azioni) nell’ultimo giorno del periodo d’imposta;
3 ) per le quote in cui lo stesso partecipante detiene oltre il 50 per cento delle azioni (parti, azioni) nell’ultimo giorno del periodo d’imposta;
4 ) per le quote in cui i medesimi partecipanti detengono congiuntamente più del 50 per cento delle azioni (parti, azioni) nell’ultimo giorno del periodo d’imposta.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 3 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per il 2021 e i periodi d’imposta successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1187, 24-05-2018, pubblicato nel TAR 29-05-2018, fino al 2018-08643
  2. XIV-39, 03-12-2020, pubblicato TAR 15-12-2020, fino al 27347-2020
  1. Ha perso la sua validità dal 01.01.2019

Cancellare parte di un articolo:

  1. XIII-1333, 28-06-2018, pubblicato nel TAR 30-06-2018, fino al 2018-10976

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610
  1. Scaduto dal 23.12.2017

Cancellare parte di un articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

6 . L’utile imponibile delle società cooperative (cooperative) il cui reddito durante il periodo d’imposta è costituito da oltre il 50 per cento del reddito derivante da attività agricole, compreso il reddito delle società cooperative (cooperative) dalla vendita di prodotti agricoli prodotti dai loro soci, è tassato a un’aliquota fiscale del 5 per cento.

Nota TAR. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2018 e degli anni successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

7 . La parte del reddito imponibile derivante dall’uso, vendita o altro trasferimento di proprietà dell’unità lituana, stabili organizzazioni calcolata secondo la formula stabilita nella parte 9 di questo articolo è tassata con un’aliquota fiscale del 5%, se:
1 ) il reddito derivante dall’uso, dalla vendita o da altro trasferimento di proprietà di detto immobile è ricevuto solo dall’unità lituana o dalla stabile organizzazione che lo ha creato e solo loro sostengono tutte le spese dovute al conseguimento di detto reddito e
2 ) il bene è un programma per elaboratore protetto da diritto d’autore o un’invenzione che soddisfa i criteri di brevettabilità (novità, livello di invenzione, applicabilità industriale), tutelato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, dallo Stato dello Spazio Economico Europeo o da uno Stato con il quale è prevista una doppia imposizione è stato concluso ed è applicato un accordo di nullità, rilasciato da brevetti o certificati di protezione aggiuntiva.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 7 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2018 e successivi .

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

8 . Le disposizioni del paragrafo 7 di questo articolo si applicano anche nel caso in cui i beni creati da un’unità lituana o da una stabile organizzazione siano da loro utilizzati con licenza esclusiva. Lo sgravio inizia ad essere applicato quando il diritto d’autore è già sorto, è stata depositata una domanda di brevetto, è stato rilasciato un brevetto, è entrato in vigore un certificato di protezione aggiuntiva, o quando è stata concessa una licenza esclusiva. Quando si applica lo sgravio dal deposito della domanda di brevetto e il brevetto non viene rilasciato o quando il brevetto è riconosciuto nullo e viene invalidato anche il certificato di protezione aggiuntiva o la licenza esclusiva è invalida, l’imposta pagata sul reddito imponibiledalla parte dell’uso, vendita o altro trasferimento di proprietà dell’immobile, calcolata secondo la formula stabilita al comma 9 del presente articolo, deve essere ricalcolata per tutti i periodi d’imposta in cui è stata applicata l’agevolazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. Articolo 68 della legge sull’amministrazione fiscale.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 8 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi a

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

9 . La quota del reddito imponibile derivante dall’uso, dalla vendita o da altro trasferimento di proprietà è calcolata secondo la seguente formula:

1 ) spese ammissibili – sono classificate come spese per lavori di ricerca e sviluppo sperimentale le spese sostenute per la costituzione di beni in attività di ricerca e sviluppo sperimentale, deducibili dal reddito tre volte, ad eccezione delle spese sostenute per le attività di correla persone e il comma 7 2 del presente articolo le spese per l’acquisto dei beni di cui al punto L’importo calcolato dei costi ammissibili incluso nella formula è aumentato del 30%, ma tale importo aumentato non può essere superiore all’importo calcolato dei costi totali;
2 ) tutte le spese – spese ammissibili a finanziamento, spese per l’acquisizione di immobili di cui al punto 2 del comma 7 del presente articolo e altre spese, classificate come detrazioni ammesse o detrazioni limitate, sostenute in attività di ricerca e sviluppo sperimentale durante la creazione di beni , comprese le spese sostenute per l’attività delle persone correlate , esclusi gli interessi e le spese di ammortamento degli immobili;
3 ) profitto dall’uso dei beni – reddito imponibile, calcolato dai redditi percepiti dall’uso, dalla vendita o da altro trasferimento di beni creati nelle attività di ricerca e sviluppo sperimentale dell’unità stessa (incluse royalties e compensi per diritti di proprietà intellettuale violati) dopo aver dedotto le detrazioni consentite per tale reddito e gli importi limitati delle detrazioni consentite.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 9 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi a

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

10 . Per il calcolo della quota di reddito imponibile derivante dall’uso, dalla vendita o da altro trasferimento di beni, la formula di cui al comma 9 del presente articolo si applica separatamente a ciascun immobile o bene (prodotto) o gruppo di beni (prodotti) di cui al punto 2 del paragrafo 7 di questo articolo, quando questa proprietà (prodotto) o gruppo di proprietà (prodotto) è creato utilizzando diverse unità della proprietà specificata al punto 2 del paragrafo 7 di questo articolo e l’unità può giustificare che la formula non può essere applicata separatamente a ciascun immobile di cui al punto 2 del comma 7 del presente articolo per motivi pratici. In ogni caso, l’unità deve disporre di documenti comprovanti il rapporto tra spese ammissibili, tutte le spese, beni o beni (prodotto) o gruppo di beni (prodotti) di cui al punto 2 del comma 7 del presente articolo, profitto dall’uso del proprietà.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 10 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-2120, 13/04/2004, G.U., 2004, n. 60-2127 (24-04-2004)
  3. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)
  4. IX-2252, 06/01/2004, G.U., 2004, n. 96-3520 (19/06/2004)
  5. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  6. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)
  7. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)
  8. XI-75, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6002 (30/12/2008)
  9. XI-106, 22-12-2008, G.U., 2008, n. 149-6030 (30/12/2008)
  10. XI-387, 22/07/2009, G.U., 2009, n. 93-3979 (08/04/2009)
  11. XI-540, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6881 (28/12/2009)
  12. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)
  13. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)
  14. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)

Articolo 6 . Il periodo d’imposta
1 . Il periodo d’imposta dell’imposta è l’anno fiscale. Essi coincidono con l’anno solare, salvo che il presente articolo disponga diversamente.
2 . Secondo la procedura stabilita dall’amministrazione centrale, su richiesta del contribuente e tenuto conto delle caratteristiche della sua attività, l’amministrazione locale può determinare un periodo d’imposta diverso da quello indicato al comma 1 del presente articolo, a condizione che il periodo d’imposta sarà pari a 12 mesi. Tale periodo fiscale può essere modificato solo per ragioni oggettive, con il permesso dell’amministratore fiscale locale.
3 . Il primo periodo d’imposta inizia con la registrazione dell’entità lituana nella Repubblica di Lituania o, se l’entità lituana non si è registrata secondo la procedura prevista dalla legge, con l’inizio delle operazioni. L’ultimo periodo fiscale dell’unità lituana termina quando termina l’unità lituana.
4 . Se l’entità lituana opera effettivamente da meno di 12 mesi, il periodo d’imposta è calcolato dalla data di registrazione dell’entità nella Repubblica di Lituania e, se l’entità lituana non si è registrata secondo la procedura prevista dalla legge, dalla l’inizio dell’attività fino alla fine dell’entità lituana.
5 . Il primo e l’ultimo periodo d’imposta della residenza permanente sono determinati secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione da esso autorizzata.

CAPITOLO II

RICONOSCIMENTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERIArticolo 7 . Riconoscimento delle entrate e delle spese
1 . I proventi e gli oneri sono rilevati secondo i principi contabili stabiliti dalla competenza dei proventi e degli oneri e dagli altri atti normativi che regolano la contabilità finanziaria, ad eccezione dei casi in cui, secondo quanto previsto dal presente capitolo, i proventi possono essere rilevati applicando il principio della contabilità di cassa , e le disposizioni del presente articolo.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

2 . Il valore negativo dell’avviamento è imputato a conto economico al momento della sua acquisizione, salvo quanto diversamente specificato nel presente articolo.
3 . Quando le quote di un’altra entità sono acquisite per gestire le attività nette e operative di un’altra entità, il valore negativo dell’avviamento determinato al momento dell’acquisizione è incluso nel conto economico al momento della successiva riorganizzazione o cessione di tali entità, se questo è fatta.

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)

Articolo 8 . Riconoscimento delle entrate e delle spese secondo il principio della contabilità di cassa
1 . Quando si applica il principio della contabilità monetaria, il reddito dell’unità lituana è riconosciuto al momento effettivo del ricevimento del reddito. Sono altresì riconosciuti i redditi di cui all’articolo 37 della presente legge.
2 . Quando si applica il principio della contabilità di cassa, i costi unitari lituani sono rilevati nello stesso modo in cui sono rilevati quando si applica il principio della contabilità per competenza, ma sono rilevati solo quei costi unitari che sono correlati al reddito effettivamente percepito durante il periodo fiscale.Articolo 9 . Applicazione del principio della contabilità di cassa
1 . Il principio della contabilità monetaria può essere applicato solo da quelle entità lituane che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno riconosciuto il reddito secondo il principio della contabilità monetaria e il cui reddito durante gli ultimi 3 periodi d’imposta non ha superato i 30.000 EUR in nessuno di essi, così come le entità lituane di nuova registrazione il cui primo periodo d’imposta prevede un reddito non superiore a 30.000 euro per periodo d’imposta.
2 . Le entità lituane che applicano il principio della contabilità di cassa devono passare al principio della contabilità per competenza nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il reddito ha superato i 30.000 euro.
3 . Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle unità lituane che hanno (acquisito) lo stato di fallimento.

Modifiche all’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610

Articolo 10 . Selezione e modifica del principio contabile
1 . Un’unità lituana, anche se soddisfa i criteri di cui all’articolo 9, parte 1, può passare dal principio della contabilità di cassa al principio della contabilità per competenza dall’inizio di qualsiasi anno fiscale. L’unità lituana notificherà tale transizione all’amministrazione fiscale locale.
2 . Nei casi in cui l’unità lituana inizi ad applicare il principio della contabilità per competenza anziché il principio della contabilità di cassa applicato, i debiti dei clienti trasferiti all’anno fiscale di applicazione di questo principio contabile sono inclusi nel reddito dell’unità lituana dopo il pagamento di tali debiti, ma non oltre 3 anni dall’inizio di tale periodo d’imposta, che è stato convertito in contabilità per competenza.
3 . Un’entità lituana che ha applicato il principio della contabilità per competenza prima dell’entrata in vigore della presente legge, e un’entità lituana che è tenuta a passare dal principio della contabilità di cassa al principio della contabilità per competenza in conformità con le disposizioni della presente legge, non può modificare il principio della contabilità per competenza al principio della contabilità di cassa fino alla liquidazione o cessazione dell’entità lituana.

CAPITOLO III

PROCEDURA DI CALCOLO DELL’IMPONIBILE IMPONIBILE

Articolo 11 . Utile imponibile
1 . Nel calcolo del reddito imponibile dell’unità lituana, se questo articolo non dispone diversamente, dal reddito:
1 ) il reddito esentasse viene detratto;
2 ) le detrazioni ammissibili sono detratte;
3 ) vengono detratte le detrazioni ammissibili di importo limitato.
2 . L’utile imponibile delle stabili organizzazioni è calcolato dal reddito da lavoro dedotto i redditi esentasse, le detrazioni di importo limitato e tali deduzioni, che sono legate al reddito dell’unità estera attraverso le stabili organizzazioni. La procedura per le detrazioni relative ai redditi percepiti attraverso stabili organizzazioni è stabilita dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione da esso autorizzata.
3 . L’utile imponibile di un’unità estera, non realizzato tramite stabili organizzazioni, è costituito da tutti i redditi percepiti, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania, e l’obbligo di tassarlo alla fonte senza alcuna deduzione è stabilito dall’articolo 37 del presente Legge.
4 . Le spese, sulla base delle quali vengono riconosciute le spese, possono essere basate solo su documenti che devono contenere le informazioni obbligatorie dei documenti contabili finanziari determinate dagli atti giuridici che regolano la contabilità finanziaria. Oltre a queste informazioni, nei documenti di giustificazione delle spese in base ai quali le spese sono riconosciute, devono essere specificate altre informazioni specificate dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione da esso autorizzata.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

5 . Scaduto dal 30/06/2005.
6 . I requisiti di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano agli atti redatti da enti o persone fisiche estere. Le spese basate su documenti redatti da enti o persone fisiche estere sono riconosciute se da tali documenti è possibile determinare il contenuto della transazione economica.
7 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai redditi dell’unità di spedizione derivanti da trasporti internazionali con navi marittime o da trasporti internazionali con navi marittime e attività ad esso direttamente connesse, se a scelta dell’unità di spedizione, i redditi da trasporti internazionali con navi marittime o internazionali il trasporto marittimo di navi e attività ad esso direttamente correlate ai sensi dell’articolo 38 1 della presente legge l’imposta sugli utili fissi si applica alle disposizioni dell’articolo

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

8 . Ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle società non si tiene conto di uno o più derivati il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di ottenere un beneficio fiscale, e pertanto sono considerati fittizi tenuto conto di tutti i relativi fatti e circostanze. Una formazione può includere più di una fase o parte. Uno o più derivati sono considerati fittizi se non sono stati stabiliti per buone ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 8 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2019 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1224, 05/12/2002, G.U., 2002, n. 123-5517 (24/12/2002)
  2. X-259, 21-06-2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 81-2942 (30/06/2005)
  3. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)

Articolo 12 . Reddito non imponibile
I seguenti redditi percepiti e/o percepiti da un’entità lituana e da un’entità straniera attraverso stabili organizzazioni sono esenti da imposta:
1 ) (ha perso efficacia dal 01.01.2006);
2 ) pagamenti assicurativi ricevuti, non superiori al valore di oggetti smarriti o perdite o danni subiti; la parte dei premi assicurativi restituiti pagati a beneficio dei dipendenti, eccedente i premi assicurativi detratti dal reddito, nonché la parte del pagamento assicurativo eccedente i premi assicurativi pagati a beneficio dei dipendenti detratti dal reddito;
3 ) reddito dell’unità fallita percepito per l’immobile venduto;
4 ) il saldo del fondo organizzativo della compagnia assicurativa secondo la procedura stabilita dalla legge sulle assicurazioni della Repubblica di Lituania;
5 ) reddito di organismi di investimento collettivo, di rischio e di capitale privato, inclusi i dividendi e altri utili distribuiti, ad eccezione di qualsiasi reddito ricevuto da quote estere registrate o altrimenti organizzate nei territori target, o da residenti di tali territori e reddito relativo a investimenti in i territori di destinazione ;

Nota TAR. Le disposizioni del punto 5 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi.

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

6 ) reddito delle istituzioni sanitarie per servizi che sono finanziati con i fondi del Fondo di assicurazione sanitaria obbligatoria;
7 ) proventi da rivalutazioni di attività e passività, ad eccezione dei proventi da strumenti finanziari derivati acquistati a copertura di rischi, effettuate secondo le modalità stabilite dagli atti di legge;
8 ) reti, ad eccezione delle reti ricevute da unità estere iscritte o comunque organizzate nei territori obiettivo, o residenti in tali territori;
9 ) utile o parte di esso ricevuto dai contribuenti dell’imposta sugli utili delle persone giuridiche con responsabilità civile illimitata , il cui reddito è soggetto all’imposta sugli utili ai sensi della presente legge o ad un’imposta analoga in conformità con gli atti giuridici pertinenti di paesi esteri, ad eccezione di i casi previsti dall’articolo 39 della presente legge; profitto o parte di esso ricevuto da entità di capitale di rischio e private registrate in territori non bersaglio di persone giuridiche con responsabilità civile illimitata , ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 39 della presente legge;

Nota TAR. Le disposizioni del punto 9 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi.

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

10 ) ha perso validità il 23.12.2017 ;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

11 ) rettifica di errori e inesattezze dei periodi d’imposta precedenti in conformità agli atti normativi che regolano la gestione della contabilità finanziaria;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

12 ) i compensi percepiti dall’unità, salvo i casi di cui al comma 2 del presente articolo;
13 ) (ha perso efficacia dal 30.06.2005);
14 ) indennizzo ricevuto nell’ambito dei programmi di sostegno finanziario dell’Unione europea della Repubblica di Lituania per la demolizione di pescherecci;
15) proventi derivanti dall’aumento del valore del patrimonio per il trasferimento di quote di una quota registrata o altrimenti organizzata in uno stato dello Spazio economico europeo o in uno stato con il quale è stata stipulata ed è applicabile una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, e che è un contribuente dell’imposta sulle società o di un’imposta equivalente, a un’altra unità o a una persona fisica, se l’unità che trasferisce le azioni ha detenuto più del 10 percento delle azioni con diritto di voto di questa unità per almeno 2 anni senza interruzioni, o se il le azioni sono state trasferite nei casi di riorganizzazione o trasferimento di cui all’articolo 41, parte 2 della presente legge, ha detenuto più del 10 per cento dei voti per almeno 3 anni senza interruzioni nell’attribuzione di azioni di questa unità. Questo sgravio non si applica nel caso in cui la proprietà venga trasferita, così come nel caso in cui quando l’ente cedente li trasferisce all’ente emittente. I termini di cui al presente punto relativi alla titolarità delle azioni non si tengono in considerazione nei casi di trasferimento delle azioni per obbligo di atto giuridico. Il termine “condivisione” utilizzato in questa clausola include i diritti diquota dell’utile distribuibile di rischio e soggetti a capitale privato ;

Nota TAR. Le disposizioni del punto 15 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681
  2. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

16 ) premi di assicurazione sulla vita delle compagnie di assicurazione, se la durata del contratto di assicurazione è di almeno 10 anni o se la prestazione assicurativa viene pagata all’assicurato al raggiungimento dell’età pensionabile in conformità con le disposizioni della legge sul cumulo delle pensioni professionali , redditi da investimenti di assicurazioni sulla vita di compagnie di assicurazione, esclusi i dividendi e altri utili distribuiti, e redditi da investimenti di assicurazioni di compagnie di assicurazione nell’ambito di contratti di assicurazione sulla vita di pensioni professionali stipulati in conformità con le disposizioni della legge sul cumulo delle pensioni professionali ;
17 ) pagamenti compensativi diretti e di altro tipo per mantenere il livello di reddito, percepiti dalle unità impegnate in attività agricole, nell’importo determinato dalle leggi della Repubblica di Lituania o da altri atti giuridici;
18 ) proventi, compresi i proventi derivanti dall’incremento del valore patrimoniale, dividendi e altri utili distribuiti, ricevuti dalla proprietà di quote di investimento, azioni o conferimenti di organismi di investimento collettivo non registrati o altrimenti organizzati nei territori target. Le disposizioni del presente punto relative all’esenzione dei redditi da incremento di valore dei beni si applicano solo se tali redditi non pervengono da unità estere, iscritte o comunque organizzate nei territori obiettivo, o dai residenti in tali territori;

Punto articolo aggiunto:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

19 ) compenso per terreni e/o altri beni prelevati per pubblica utilità.

Nota TAR . Le disposizioni del punto 19 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta dal 2023 in poi .

Punto articolo aggiunto:

  1. XIV-1052, 26-04-2022, pubblicato TAR 06-05-2022, fino al 2022-09665

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-1713, 04/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3428 (25-07-2003)
  3. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)
  4. X-259, 21-06-2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 81-2942 (30/06/2005)
  5. X-297, 30/06/2005, G.U., 2005, n. 85-3141 (14/07/2005)
  6. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  7. X-866, 19/10/2006, Gazzetta Ufficiale, 2006, n. 116-4404 (31/10/2006)
  8. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  9. X-1304, 25/10/2007, G.U., 2007, n. 117-4773 (15/11/2007)
  10. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  11. XI-174, 19/02/2009, G.U., 2009, n. 25-976 (03/05/2009)
  12. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)
  13. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)
  14. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)
  15. XII-661, 12/12/2013, G.U., 2013, n. 140-7046 (30/12/2013)

CAPITOLO IV

PROPRIETÀArticolo 13 .Proprietà unitaria
1 . Attività dell’unità – attività materiali, immateriali e finanziarie acquistate dall’unità. Appartengono all’unità per diritto di proprietà o sono ricevuti in forza di un contratto di leasing (locazione finanziaria), che prevede il trasferimento del diritto di proprietà, o in base a un contratto di compravendita o locazione, che prevede il trasferimento del diritto di proprietà dopo che l’unità ha pagato l’intero valore della proprietà, legge metodo, e nel caso di unità a cui sono stati trasferiti i beni statali e comunali per diritto di fiducia – per diritto di fiducia.
2 . Le attività unitarie sono suddivise in a lungo termine e a breve termine. Le attività a lungo ea breve termine dell’unità sono materiali e immateriali.

  1. 3.I beni a lungo termine sono beni che sono utilizzati per ottenere il reddito di una quota (ottenere benefici economici) o per fornire i benefici di cui all’articolo 26, parte 2 della presente legge per più di un anno e il cui prezzo di acquisto non è inferiore al prezzo della quota determinato in base ai gruppi di immobilizzazioni elencati nell’Appendice 1 della presente legge.Il prezzo di acquisto di tale cespite è incluso nel costo unitario in rate durante il periodo di ammortamento del cespite. Importi pagati direttamente dall’unità alle scuole dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi esteri che non appartengono allo Spazio economico europeo, ma con i quali la Repubblica di Lituania ha stipulato un accordo di elusione della doppia imposizione, per la formazione di persone fisiche che non sono legati a questa unità in rapporti di lavoro, che acquisiscono al completamento dell’istruzione superiore e/o della qualifica,

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1583, 26-03-2015, pubblicato al TAR il 13-04-2015, fino al 2015-05699

4 . Un bene a breve termine è un bene che può essere utilizzato per ottenere il reddito dell’unità (ottenere benefici economici) o per fornire i benefici specificati nell’articolo 26, parte 2 di questa legge per meno di un anno, e il suo prezzo di acquisto è incluso in la deduzione dei costi consentita dall’unità per il periodo d’imposta che questa attività ha iniziato a utilizzare.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. X-327, 07/05/2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 88-3292 (21-07-2005)
  3. X-866, 19/10/2006, Gazzetta Ufficiale, 2006, n. 116-4404 (31/10/2006)
  4. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  5. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 14 . Il prezzo di acquisto del bene
1 . Prezzo di acquisto della proprietà – spese sostenute durante l’acquisizione della proprietà, comprese le commissioni pagate e le tasse (commissioni), ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, relative all’acquisizione di questa proprietà.
2 . Il prezzo di acquisto delle attività acquistate per beni e servizi è l’importo corrispondente incluso nel reddito unitario ricevuto per tali beni e servizi e le spese sostenute durante l’acquisizione di attività, comprese le commissioni pagate e le tasse (commissioni) relative all’acquisizione di tali attività.
3 . Se l’attività viene scambiata con un’altra attività, il prezzo di acquisto dell’attività appena acquisita è il costo di acquisizione dell’attività scambiata. Se non è possibile determinare il prezzo di acquisto dell’immobile scambiato, il prezzo di acquisto dell’immobile appena acquistato è l’equo prezzo di mercato dell’immobile.
4 . Se le quote dell’unità (parte, azioni) sono pagate dal suo partecipante (partecipante, comproprietario) con la proprietà, il prezzo di acquisto di tale proprietà per l’unità è lo stesso per il quale il partecipante (partecipante, comproprietario) ha acquistato questo proprietà. Questo prezzo unitario di acquisizione del bene può essere aumentato dell’importo del reddito derivante dall’aumento del valore della proprietà dell’azionista (azionista), guadagnato da tale trasferimento di questo bene e incluso nel reddito dell’azionista (azionista, azionista), che è stato tassato.
5 . Nei casi in cui i titoli vengono scambiati con altre attività, il prezzo di acquisto di tali attività è il prezzo equo di mercato di tali titoli al momento dell’acquisizione dell’attività.
6 . Quando un residente termina lo svolgimento di singole attività e trasferisce beni non realizzati in una nuova unità costituita da lui stesso o dal coniuge, il prezzo di acquisto di tali beni per l’unità è il prezzo di acquisto di tali beni, specificato nei documenti per l’acquisto di beni di il residente che ha svolto attività individuali, ad eccezione dei casi in cui le quote di tale unità sono pagate con questa proprietà ( parti, parti).
7 . Nel caso in cui la proprietà venga trasferita alla Repubblica di Lituania e questo trasferimento di proprietà sia tassato in un paese straniero in conformità con le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/1164 , il prezzo di acquisto di questa proprietà è il suo valore reale prezzo di mercato, riconosciuto al momento del trasferimento della proprietà alla Repubblica di Lituania.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 7 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

Modifiche all’articolo:

  1. X-866, 19/10/2006, Gazzetta Ufficiale, 2006, n. 116-4404 (31/10/2006)

Articolo 15 . Il prezzo di vendita dell’immobile
1 . Il prezzo della vendita o altro trasferimento di proprietà della proprietà – tutti i redditi guadagnati dalla vendita o altro trasferimento di proprietà della proprietà, dopo aver dedotto le tasse pagate (commissioni), ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, relative alla vendita o altro trasferimento di proprietà di questa proprietà.
2 . Scaduta dal 14.02.2004.
3 . Se la proprietà viene persa per qualsiasi motivo ed era assicurata, il prezzo di vendita della proprietà è l’importo del risarcimento per la perdita della proprietà.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)
  2. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)

Articolo 16 . Reddito da plusvalenze
1 . Il reddito da rivalutazione del capitale è il reddito guadagnato che è la differenza tra il prezzo di acquisto e la vendita o altro trasferimento di proprietà della proprietà. I costi di acquisto della proprietà devono essere comprovati dai documenti e/o dalle transazioni valide di cui all’articolo 11 della presente legge.
2 . Se viene trasferito un bene unitario, per il quale è stato calcolato l’ammortamento ai fini del calcolo dell’imposta sull’utile, nel calcolo del reddito derivante dall’aumento del valore del bene, il prezzo di acquisto di tale bene viene ridotto dell’importo dell’ammortamento o ammortamenti inclusi nei limiti degli importi consentiti per le detrazioni.
3 . Scaduta dal 14.02.2004.
4 . Scaduta dal 14.02.2004.
5 . Se l’unità cede il vincolo, il risultato di questo trasferimento nell’unità che ha ceduto il vincolo è che il reddito derivante dall’aumento del valore dell’immobile viene ridotto dell’importo dello sconto, che era già incluso nel reddito del unità che ha trasferito il vincolo.

  1. 6.In alcuni casi, le unità vengono riorganizzate, liquidate, ristrutturate o l’unità lituana (secondo il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 sullo statuto della società europea (SE) e la direttiva del Consiglio 2001/dell’8 ottobre , 2001 86/CE, che integra lo statuto della società europea in materia di partecipazione dei dipendenti al processo decisionale, per una società europea con sede legale nella Repubblica di Lituania (di seguito – la società europea), o in conformità al regolamento (CE) del Consiglio 1435/2003 del 22 luglio 2003 sullo Statuto della Società Cooperativa Europea (SCE) e la Direttiva del Consiglio 2003/72/CE del 22 luglio 2003 che integra lo Statuto della Società Cooperativa Europea sulla partecipazione dei lavoratori per una società cooperativa europea costituita con sede legale nella Repubblica di Lituania (di seguito – la Società cooperativa europea),

7 . Negli altri casi, il governo della Repubblica di Lituania o un’istituzione da esso autorizzata determina la procedura per il calcolo del reddito del prezzo di acquisto, del prezzo di vendita o dell’aumento del valore della proprietà.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)
  2. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)

CAPITOLO V

DETRAZIONI CONSENTITE E IMPORTI LIMITATI CONSENTITIArticolo 17 . Procedura per il riconoscimento delle detrazioni ammissibili

  1. 1.Le detrazioni ammesse sono tutte le effettive spese unitarie normalmente sostenute per tali attività, necessarie per conseguire un reddito unitario o ricevere benefici economici unitari, salvo che la presente legge disponga diversamente.Le detrazioni consentite includono anche tutte le spese a beneficio dei dipendenti, se tale beneficio ricevuto dai dipendenti è soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania. Le detrazioni consentite includono le detrazioni aggiuntive della centrale nucleare di Ignalina istituite dal governo della Repubblica di Lituania. Le detrazioni ammissibili per una unità (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, piccola società) comprendono anche l’importo,

2 . Detrazioni ammesse per importi limitati:
1 ) costi di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni;
2 ) i costi di funzionamento, riparazione e ricostruzione di immobilizzazioni materiali a lungo termine;
3 ) spese di trasferta;
4 ) spese di pubblicità e rappresentanza;
5 ) perdite naturali;
6 ) imposte;
7 ) sofferenze;
8 ) le spese a beneficio dei dipendenti e/o dei loro familiari , che non sono soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
9 ) disposizioni speciali degli enti creditizi e delle imprese di assicurazione;
10 ) supporto;
11 ) quote associative, contributi e contributi;
12 ) perdite di periodo d’imposta;
13 ) interesse.

Nota TAR. Le disposizioni del punto 13 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2019 e successivi.

Punto articolo aggiunto:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

Modifiche all’articolo:

  1. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  2. XI-387, 22/07/2009, G.U., 2009, n. 93-3979 (08/04/2009)
  3. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)
  4. XI-2165, 29-06-2012, G.U., 2012, n. 83-4339 (14-07-2012)

17 Articolo 1 . Costi per lavori di ricerca e sviluppo sperimentale
1 . Ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, i costi, ad eccezione dell’ammortamento delle immobilizzazioni, sostenuti per la ricerca e lo sviluppo sperimentale, sono detratti per tre volte dal reddito del periodo d’imposta in cui sono sostenuti, se la ricerca e /o il lavoro di sviluppo sperimentale è correlato al normale funzionamento dell’unità, se si prevede di svolgere attività da cui si otterrà o si trarrà reddito o si otterranno benefici economici.
2 . Le spese di ammortamento delle immobilizzazioni utilizzate per attività di ricerca e sviluppo sperimentale sono dedotte dal reddito secondo le modalità stabilite dall’articolo 18 della presente legge.
3 . Quando le opere di ricerca e sviluppo sperimentale sono acquistate da altra unità o persona fisica, le spese sostenute per tale acquisto sono dedotte dal reddito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo solo nei casi in cui le opere di ricerca e sviluppo sperimentale acquistate sono stati effettuati in uno stato dello Spazio economico europeo o in uno stato che non appartiene allo Spazio economico europeo, ma con il quale la Repubblica di Lituania ha concluso e applica un accordo per evitare la doppia imposizione.
4 . La procedura per l’assegnazione dei costi ai costi della ricerca scientifica e dei lavori di sviluppo sperimentale è approvata dal governo della Repubblica di Lituania.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

17 Articolo 2 . Riduzione del reddito imponibile per fondi erogati a titolo gratuito per la produzione di un film o parte di esso
1 . Nel calcolo dell’imposta sugli utili, la procedura stabilita in questo articolo può essere dedotta dal reddito imponibile gratuitamente per il produttore cinematografico lituano nel periodo dal 2019. 1 Gennaio fino al 2023 31 dicembre ha fornito fondi per la produzione del film o della sua parte nella Repubblica di Lituania, quando:
1 ) il film soddisfa i criteri di valutazione del contenuto culturale e della produzione stabiliti dal governo della Repubblica di Lituania o dalla sua istituzione autorizzata e
2 ) almeno l’80 percento di tutti i costi di produzione del film o di una sua parte sono sostenuti nella Repubblica di Lituania e i costi sostenuti nella Repubblica di Lituania, indipendentemente dai costi specificati nella parte 3 di questo articolo, sono almeno 43.000 euro , E
3 ) l’importo totale dei fondi forniti da tutte le unità lituane o straniere attraverso i loro uffici permanenti nella Repubblica di Lituania non supera il 30% dei costi totali di produzione del film o di una sua parte.
2 . Non più del 75% dei fondi forniti gratuitamente per la produzione del film o la sua parte nella Repubblica di Lituania può essere detratto dal reddito imponibile. Questi fondi forniti sono detratti dal reddito imponibile durante il periodo d’imposta in cui un certificato rilasciato secondo la procedura stabilita da un’istituzione autorizzata dal governo della Repubblica di Lituania sulla conformità dell’uso dei fondi forniti al produttore cinematografico gratuitamente con i requisiti di cui al presente articolo (di seguito denominato investment certificate).
3 . Secondo la procedura stabilita nel presente articolo, i fondi di cui al comma 1 del presente articolo, hanno utilizzato:
1 ) consultazioni sui costi di preparazione di una domanda;
2 ) per le spese di predisposizione della domanda;
3 ) multe, penalità di mora, spese di contenzioso;
4 ) per le spese di acquisizione, costruzione, ricostruzione di immobilizzazioni, se non legate alla produzione del film;
5 ) per le spese di viaggio quando la Repubblica di Lituania non è il luogo di arrivo o di partenza;
6 ) per i costi dei lavori preparatori del film;
7 ) per pubblicità cinematografica e spese di marketing;
8 ) per le spese di distribuzione cinematografica;
9 ) per la remunerazione pagata separatamente a ciascun interprete del ruolo – un importo superiore al 4% dei costi totali della produzione del film o della sua parte nella Repubblica di Lituania .

Nota TAR. Le disposizioni dell’articolo si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2019 e successivi.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. XII-366, 13/06/2013, G.U., 2013, n. 68-3407 (28-06-2013)

Modifiche all’articolo:

  1. XIII-1703, 12/11/2018, pubblicato nel TAR 20/12/2018, fino al 2018-20942

Articolo 18 . Costi di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni
1 . L’unità include l’ammortamento o l’ammortamento delle sue immobilizzazioni e dell’avviamento, se non diversamente previsto dalla presente legge. Il prezzo di acquisto di beni a lungo termine viene trasferito alle spese e detratto dal reddito in parti durante il periodo di ammortamento o ammortamento di questo bene, determinato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo. Ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, le spese per attività di ricerca e sviluppo sperimentale sono dedotte dal reddito del periodo d’imposta in cui sono effettivamente sostenute.
2 . Gli standard massimi (in anni) per il gruppo di immobilizzazioni e il loro ammortamento o ammortamento sono stabiliti nell’Appendice 1 della presente legge. Le immobilizzazioni, che sono iscritte nel registro dei beni rilevanti, possono essere assegnate a un determinato gruppo di immobilizzazioni sulla base esclusivamente della destinazione d’uso di tali beni. L’unità stessa determina (sceglie) il periodo di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni, non inferiore alle norme di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni (anni) stabilite nell’Appendice 1 della presente legge, e il valore di liquidazione, non superiore al 10 percento dell’acquisto prezzo.
3 . Le unità in cui il numero medio dei dipendenti iscritti nelle liste non supera le 10 unità e il reddito di periodo d’imposta non supera i 150.000 euro e che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, della presente legge, per i gruppi di immobilizzazioni, ad eccezione dei nuovi edifici adibiti ad attività e degli edifici inclusi nel registro immobiliare della Repubblica di Lituania registro dei valori culturali, ricostruzione, se gli edifici sono stati costruiti o ricostruiti dal 2002. il 1 gennaio, così come le case residenziali e altri edifici, possono fissare essi stessi gli standard massimi di ammortamento o ammortamento, indipendentemente dagli standard stabiliti nell’Appendice 1 della presente legge.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610

4 . L’ammortamento o l’ammortamento delle immobilizzazioni è calcolato utilizzando direttamente proporzionale (a quote costanti) (di seguito – metodo a quote costanti), valore a doppia diminuzione (doppio saldo) (di seguito – metodo a doppio saldo) o metodi di produzione in conformità con l’Appendice 1 di questa Legge. Il metodo scelto deve essere seguito in modo coerente: lo stesso metodo di ammortamento scelto dall’unità viene applicato al gruppo di immobilizzazioni definito nell’allegato 1 della presente legge e a ciascuna unità di bene assegnata a tale gruppo durante l’intero periodo di ammortamento o ammortamento del cespite.
5 . Utilizzando il metodo a quote costanti, l’importo annuo dell’ammortamento è calcolato come il rapporto tra la differenza tra il prezzo di acquisto di un cespite e il valore di liquidazione di tale cespite e il periodo di ammortamento (in anni).
6 . Utilizzando il metodo del doppio bilanciamento:
1 ) moltiplicando il rapporto del 100 percento e il tempo di ammortamento o ammortamento (anni) dell’immobilizzazione per 2, viene calcolato il coefficiente di ammortamento o ammortamento (di seguito – il coefficiente di ammortamento);
2 ) nel calcolare l’importo dell’ammortamento o dell’ammortamento del periodo d’imposta nel primo anno, il prezzo di acquisto dell’immobilizzazione viene moltiplicato per il coefficiente di ammortamento;
3 ) in tutti gli altri anni di ammortamento delle immobilizzazioni, ad eccezione dell’ultimo, l’importo dell’ammortamento delle immobilizzazioni per il periodo d’imposta è calcolato moltiplicando il valore residuo dell’immobilizzazione all’inizio del periodo d’imposta dal coefficiente di ammortamento;
4 ) nell’ultimo anno di ammortamento, la differenza tra il valore residuo dell’immobilizzazione all’inizio del periodo d’imposta e il valore di liquidazione dell’unità determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo è ammortizzata o ammortizzata.
7 . Quando si applica il metodo della produzione, l’importo annuo dell’ammortamento è calcolato moltiplicando la differenza tra il prezzo di acquisto di un bene materiale a lungo termine e il valore di liquidazione di tale bene per la quantità di produzione o materia prima lavorata prodotta durante il periodo d’imposta e il rapporto massimo di produzione o materia prima lavorata con questo bene. L’unità, indipendentemente da altre disposizioni del presente articolo, determina (sceglie) se stessa quando le immobilizzazioni acquistate e messe in uso dal metodo di produzione iniziano ad essere ammortizzate.
8 . Se l’unità acquisisce immobilizzazioni e inizia a utilizzarle prima dell’ultimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta, allora le immobilizzazioni acquistate e iniziate a utilizzare iniziano ad essere ammortizzate o ammortizzate nello stesso periodo d’imposta. Se l’unità acquisisce e inizia ad utilizzare un cespite dopo l’ultimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta, tale cespite inizia ad essere ammortizzato o ammortizzato nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il bene è stato acquisito e ha iniziato ad essere usato.
9 . Se l’unità trasferisce le immobilizzazioni con o senza indennizzo prima dell’ultimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta, l’ammortamento durante tale periodo d’imposta non viene calcolato. Se l’unità trasferisce immobilizzazioni a titolo oneroso o gratuito dopo l’ultimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta, allora in quel periodo d’imposta 1/2 dell’importo annuo di ammortamento, calcolato secondo le norme stabilite, viene trasferito alle spese dell’unità.
10 . Quando si acquisiscono le attività di un’altra unità come complesso o parte delle sue attività come insieme di diritti e obblighi, formando organizzativamente un’unità economica autonoma, svolgendo attività e in grado di svolgere le proprie funzioni a propria discrezione, il valore risultante dell’avviamento è rientrare nelle detrazioni consentite di importi limitati come immobilizzazioni secondo la procedura stabilita nel presente articolo. Quando, al fine di gestire il patrimonio netto e le attività di un’altra unità, vengono acquistate le sue quote, il risultante valore di avviamento è incluso nelle deduzioni consentite di importi limitati, così come le immobilizzazioni, secondo la procedura stabilita nel presente articolo , solo a seguito della successiva fusione di tali unità o di una di esse collegata ad un’altra , se avvenuta.
11 . L’unità può scegliere di calcolare l’ammortamento o l’ammortamento di tutte le immobilizzazioni dal primo giorno del mese successivo all’inizio dell’uso dell’immobilizzazione secondo le norme stabilite nell’Appendice 1 della presente legge utilizzando il metodo lineare.
12 . Unità che hanno effettuato la ricostruzione o la riparazione di immobilizzazioni, che hanno esteso la vita utile del bene o ne hanno migliorato le proprietà utili, ne hanno cambiato la destinazione d’uso, hanno acquisito un’altra parte dello stesso bene fisso o con il consenso dell’amministrazione fiscale locale a causa di circostanze oggettive, può adeguare le norme di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni .

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-2492, 12/10/2004, G.U., 2004, n. 158-5758 (30/10/2004)
  3. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  4. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  5. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  6. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 19 . Limitazioni al calcolo dell’ammortamento o dell’ammortamento
1 . Terreni, immobilizzazioni cedute secondo un contratto di leasing (locazione finanziaria), che prevede il trasferimento del diritto di proprietà, e secondo un contratto di compravendita o locazione, che prevede il trasferimento del diritto di proprietà dopo che l’acquirente ha pagato l’intero valore dell’immobile, nonché dei fondi librari e dei beni iscritti al registro dei beni culturali non si calcola l’ammortamento delle immobilizzazioni, ad eccezione dell’ammortamento per la ricostruzione degli edifici iscritti al registro dei beni culturali immobili della Repubblica di Lituania.
2 . L’ammortamento non è calcolato per le attività immateriali a lungo termine create dall’unità stessa, definite nei gruppi dell’Appendice 1 della presente legge – diritti acquisiti e altre attività immateriali, e per il valore dell’avviamento, se non diversamente previsto dalla presente legge.
3 . L’ammortamento dei risultati della rivalutazione delle immobilizzazioni non è calcolato per le immobilizzazioni inutilizzate, immagazzinate o conservate.
4 . Nei casi in cui il proprietario di un cespite trasferisce la proprietà di tale cespite a un’altra persona (l’acquirente) e questo cespite è stato precedentemente trasferito da questo acquirente al proprietario che ha trasferito il cespite, l’acquirente del cespite continua il calcolo dell’ammortamento o ammortamento di tale bene utilizzando lo stesso metodo dal non ammortizzato o non ammortizzato al primo prezzo di acquisto del trasferimento dell’immobile, salvo nei casi in cui il nuovo prezzo di acquisto dell’immobile sia inferiore al valore non ammortizzato o ammortizzato prima del primo trasferimento in secondo le disposizioni della presente legge.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)

Articolo 20 . Materiale proprio, noleggiato o usato

i costi di funzionamento, riparazione o ricostruzione delle immobilizzazioni
1 . Se viene effettuata la ricostruzione o la riparazione delle immobilizzazioni materiali utilizzate dall’unità, che prolunga la vita utile del bene o ne migliora le proprietà utili, il valore di tale riparazione o ricostruzione è aumentato del prezzo di acquisto delle immobilizzazioni riparate o ricostruite beni materiali.
2 . In tutti gli altri casi, le spese di riparazione delle immobilizzazioni materiali utilizzate dall’unità sono classificate come spese di riparazione e dedotte dal reddito nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente sostenute.

  1. 3.Secondo il contratto di locazione, che non prevede il trasferimento della proprietà dopo l’integrale pagamento del valore dell’immobile, o secondo il contratto di usufrutto, le spese di ricostruzione o riparazione dei beni materiali a lungo termine, che ne prolungano la vita utile del bene o migliorarne l’utilità, sono dedotti dal reddito del locatario o beneficiario in parti uguali per il periodo di locazione o di utilizzo decorrente dal mese successivo al completamento dei lavori e nei casi in cui vi sia un contratto a tempo indeterminato è concluso, entro il periodo specificato nell’Allegato 1 della Legge per i relativi gruppi di attività, ma non inferiore a 3 anni.In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione o usufrutto, la parte residua delle spese di riparazione o ricostruzione, che non siano già state ricomprese nelle detrazioni ammissibili, non può essere dedotta dal reddito del locatario o dell’usufruttuario. Se viene effettuata la ricostruzione o la riparazione di immobilizzazioni materiali locate o utilizzate in base a un contratto di locazione, che prolunga la vita utile del bene o ne migliora le proprietà utili, allora il locatore o l’usufruttuario aumenta il prezzo di acquisto delle immobilizzazioni materiali del valore di questi lavori di riparazione o ricostruzione nel periodo d’imposta in cui la riparazione è stata eseguita o la ricostruzione è stata completamente completata, ed è tassato secondo la procedura stabilita dalla presente legge.

4 . Le spese di esercizio e di riparazione delle immobilizzazioni materiali, che sono di proprietà di soci di associazioni imprenditoriali, titolari di imprese individuali e loro familiari e sono utilizzate nell’attività di tali unità, sono dedotte dal reddito secondo la procedura stabilita dall’art. Ministro delle finanze.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-2492, 12/10/2004, G.U., 2004, n. 158-5758 (30/10/2004)

Articolo 21 . Spese per viaggi di lavoro

  1. 1.Un viaggio d’affari è considerato un ordine (decisione) del capo dell’unità o di una persona da lui autorizzata, che deve specificare lo scopo, il luogo/i, la durata del viaggio d’affari (se il viaggio d’affari comporta la visita a più paesi esteri, la durata della permanenza in ciascun paese estero) e le tipologie di spesa che si prevede saranno a carico dell’unità, l’uscita formalizzata del dipendente dal posto di lavoro stabile per svolgere funzioni lavorative, incarichi ufficiali o innalzamento di qualifica.Si considera distacco anche l’allontanamento dalla sede stabile del lavoro del titolare di una ditta individuale, socio effettivo di una società di persone, socio di una piccola società formalizzata secondo la procedura stabilita nella presente parte per svolgere funzioni lavorative o per aumentare le qualifiche, nonché in conformità con le disposizioni della legge della Repubblica di Lituania “Sulla partecipazione dei dipendenti al processo decisionale nelle società europee”. comitato speciale di negoziazione, la partenza dei membri del comitato di negoziazione speciale, dell’amministrazione, della supervisione o di altro organismo costituito conformemente alle disposizioni della legge della Repubblica di Lituania “Sulla partecipazione dei dipendenti nella società dopo la fusione di società a responsabilità limitata che attraversano i confini di uno Stato”, formalizzato dai negoziati speciali con decisione del comitato (per la prima riunione del comitato speciale di negoziazione – l’organo competente delle persone che partecipano alla costituzione), amministrazione, vigilanza o altro organo, in cui il luogo e deve essere indicata la durata della riunione, per partecipare alle riunioni di tale commissione speciale di negoziazione, amministrazione, vigilanza o altro organo.

2 . La partenza di un dipendente al di fuori della Repubblica di Lituania non è considerata un distacco all’estero, se rimane in un luogo all’estero per più di 183 giorni, ad eccezione dei dipendenti il cui lavoro è legato al pendolarismo o è mobile o sostitutivo (turno).
3 . Le spese di viaggio d’affari sono detratte dal reddito secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania o dalla sua istituzione autorizzata.

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-936, 05-12-2006, Gazzetta ufficiale, 2006, n. 141-5388 (28/12/2006)
  3. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  4. X-1608, 17/06/2008, G.U., 2008, n. 76-3002 (07/05/2008)
  5. XI-2165, 29-06-2012, G.U., 2012, n. 83-4339 (14-07-2012)

Articolo 22 . Spese pubblicitarie e di rappresentanza
1 . I costi di pubblicità sono rilevati come costi unitari, destinati a diffondere informazioni relative alle attività dell’unità e a favorire l’acquisto di beni o la fruizione di servizi, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, agli attuali o potenziali acquirenti, ad eccezione delle unità controllate, dei soggetti controllanti o membri di un gruppo di unità.
2 . Spese di rappresentanza – i fondi dell’unità, che stanzia per stabilire nuovi rapporti commerciali con altre unità o persone fisiche, ad eccezione dei dipendenti, azionisti, proprietari e unità controllate o controllanti dell’unità o che controllano residenti permanenti dell’unità, o per migliorare quelle esistenti. I costi di rappresentanza sono sostenuti a beneficio di individui specifici.
3 . Non più del 50% delle spese di rappresentanza è deducibile dal reddito e l’importo di tali spese deducibili non può superare il 2% del reddito dell’unità durante il periodo fiscale.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 3 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

4 . Le spese di rappresentanza non comprendono le spese sostenute tramite i soci del ramo, ad eccezione del caso in cui tali soggetti siano dipendenti del ramo.
5 . Le spese di rappresentanza non comprendono le spese di gioco.

Nota TAR. Le disposizioni del paragrafo 5 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2018 e degli anni successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

Articolo 23 . Perdite naturali
1 . Per perdita naturale si intende la diminuzione naturale dei beni (materie prime, produzione) dovuta allo stoccaggio, al trasferimento, all’imballaggio, al trasporto, al carico e alla vendita dei beni (materie prime, produzione), comprese le perdite dovute all’oblio degli acquirenti.
2 . L’ importo delle perdite naturali effettive, ad eccezione delle perdite naturali di frutta fresca, bacche, funghi e ortaggi, non superiore all’1% del reddito dell’unità, viene detratto dal reddito . L’importo deducibile della perdita naturale di frutta fresca, bacche, funghi e verdure effettivamente subita non può superare il 3% del reddito dell’unità.

Modifiche all’articolo:

  1. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

Articolo 24 . Le tasse
1 . Le imposte determinate dalla Legge sull’Amministrazione Fiscale e le tasse ei contributi obbligatori determinati da altre leggi della Repubblica di Lituania o da risoluzioni governative sono detratte dal reddito , a meno che la presente Legge non disponga diversamente.
2 . Solo gli importi dell’imposta sul valore aggiunto acquistati e importati che non sono deducibili secondo le disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto sono detratti dal reddito e solo nei casi in cui tali importi sono calcolati dalle detrazioni consentite previste dalla presente legge.

Modifiche all’articolo:

  1. XII-79, 20/12/2012, G.U., 2012, n. 153-7829 (29-12-2012)

Articolo 25 . Crediti inesigibili

  1. 1.Dai proventi rilevati secondo il principio della competenza economica viene dedotto l’importo delle perdite su crediti sorte nel periodo d’imposta, se tale importo era compreso nel reddito del contribuente.Dai proventi rilevati secondo il principio della contabilità di cassa, viene dedotta la parte dei costi riconducibili a sofferenze sorte nel periodo d’imposta, se l’insorgere di tali debiti risultava dai documenti contabili del contribuente. Nei casi in cui, al momento del verificarsi delle sofferenze, il contribuente ha riconosciuto un reddito secondo il principio della contabilità di cassa e, in conformità con le disposizioni della presente legge, è passato alla rilevazione del reddito secondo il principio della contabilità per competenza, dal reddito riconosciuto secondo il principio della competenza economica viene detratta la parte dei costi imputabili alle perdite su crediti sorte nel periodo d’imposta, se l’insorgere di tali debiti risultava iscritto nei documenti contabili del contribuente e la parte dei costi imputabile alle sofferenze non era inclusa nei costi dell’unità prima dell’entrata in vigore della presente legge. I debiti sono considerati senza speranza se il contribuente non è in grado di recuperarli dopo che sia trascorso almeno un anno da quando l’ammontare del debito è entrato a far parte del reddito del contribuente o dalla comparsa del debito nei documenti contabili del contribuente, ovvero se il debitore è deceduto o dichiarato morto o liquidato o fallito. In tutti questi casi, il contribuente deve dimostrare la disperazione del debito e gli sforzi per recuperare questi debiti. se il contribuente non può recuperarli decorso almeno un anno dall’iscrizione dell’importo del debito nel reddito del contribuente o dalla registrazione dei debiti nei documenti contabili del contribuente ovvero se il debitore è deceduto o dichiarato morto o liquidato o fallito. In tutti questi casi, il contribuente deve dimostrare la disperazione del debito e gli sforzi per recuperare questi debiti. se il contribuente non può recuperarli decorso almeno un anno dall’iscrizione dell’importo del debito nel reddito del contribuente o dalla registrazione dei debiti nei documenti contabili del contribuente ovvero se il debitore è deceduto o dichiarato morto o liquidato o fallito. In tutti questi casi, il contribuente deve dimostrare la disperazione del debito e gli sforzi per recuperare questi debiti.

2 . Il governo della Repubblica di Lituania o un’istituzione da esso autorizzata determina la procedura per la prova dei crediti inesigibili e gli sforzi per recuperare tali crediti, nonché il calcolo degli importi dei crediti inesigibili.
3 . Se le sofferenze detratte vengono successivamente rimborsate dal debitore o da altro soggetto per suo conto, l’importo totale dei debiti rimborsati è classificato come reddito.
4 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi anche nei casi in cui il debitore e il creditore siano persone collegate o diventate persone correlate nel periodo d’imposta successivo a quello in cui il debito è stato riconosciuto a sofferenza ed incluso nelle deduzioni consentite in secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Modifiche all’articolo:

  1. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)

Articolo 26 . Spese a beneficio di dipendenti e/o loro familiari non presenti

soggetto ad imposta sul reddito delle persone fisiche
1 . Durante il periodo d’imposta, gli importi pagati direttamente dall’unità alle scuole dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi esteri che non appartengono allo Spazio economico europeo, ma con i quali la Repubblica di Lituania ha stipulato un accordo di elusione della doppia imposizione, per la formazione di le persone fisiche legate a questa unità in rapporti di lavoro subordinato possono essere dedotte dal reddito . , al termine del quale acquisiscono un titolo di studio e/o titolo di studio superiore, se tale titolo di studio e/o titolo è necessario per percepire il reddito unitario.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1583, 26-03-2015, pubblicato al TAR il 13-04-2015, fino al 2015-05699
  1. 2.Se nell’erogazione dei benefici ai dipendenti del nucleo e/o ai loro familiari (coniugi, figli (adottati)) non è possibile determinare i benefici individuali percepiti da un determinato dipendente e/o suo familiare (coniuge, figlio (adottato)) , le spese sostenute per l’erogazione di tali benefici, che secondo altre disposizioni della presente legge non sono qualificabili come detrazioni ammesse o detrazioni consentite di importo limitato, possono essere dedotte dal reddito nel periodo d’imposta solo se l’erogazione di tali benefici è previsto dal contratto collettivo dell’unità e tutti i dipendenti di tale unità hanno il diritto di utilizzare tale beneficio senza discriminazioni e restrizioni.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1713, 04/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3428 (25-07-2003)
  2. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)
  3. X-327, 07/05/2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 88-3292 (21-07-2005)
  4. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  5. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  6. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)
  7. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 27 . Disposizioni speciali degli enti creditizi e delle assicurazioni
1 . Banche che operano in conformità con la legge bancaria della Repubblica di Lituania, comprese filiali di banche commerciali estere, cooperative di credito che operano in conformità con la legge sulle unioni di credito della Repubblica di Lituania e la Central Credit Union che opera in conformità con la legge sulla Unione centrale di credito della Repubblica di Lituania, che forma accantonamenti speciali a copertura delle attività dubbie degli enti creditizi in conformità con le regole stabilite dalla Banca di Lituania , durante il periodo d’imposta, è consentito detrarre dal reddito gli accantonamenti speciali a copertura delle attività dubbie di enti creditizi, costituita per coprire le perdite di una specifica attività dubbia (gruppo di attività dubbie).
2 . Se l’ente creditizio soddisfa i propri crediti per il rimborso del debito, l’importo del debito o la sua parte corrispondente all’importo dell’accantonamento straordinario ad esso spettante è rilevato come provento nel momento in cui il credito è soddisfatto.
3 . È consentito detrarre le riserve tecniche di assicurazione dal reddito, che sono determinate dal ministro delle finanze in conformità con la metodologia per il calcolo dell’importo delle riserve tecniche di assicurazione approvata dalla Banca di Lituania.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  3. XI-1698, 17/11/2011, G.U., 2011, n. 146-6844 (12/01/2011)

Articolo 28 . Supporto
1 . I contribuenti, che hanno il diritto di fornire beneficenza e sostegno ai sensi della legge della Repubblica di Lituania su beneficenza e sostegno, sono autorizzati a detrarre tutti i pagamenti dal loro reddito (ad eccezione dei pagamenti in contanti che superano l’importo di 250 MGL per beneficiario di sostegno o beneficenza durante il periodo fiscale), compresi i beni trasferiti, i servizi forniti, che sono destinati a beneficenza e sostegno in conformità con la procedura stabilita dalla Legge della Repubblica di Lituania su beneficenza e sostegno, se non diversamente specificato nel presente articolo.
2 . I contribuenti che, secondo la legge della Repubblica di Lituania sulla beneficenza e il sostegno, hanno il diritto di fornire solo sostegno, possono detrarre i pagamenti dal loro reddito due volte (ad eccezione dei pagamenti in contanti che superano l’importo di 250 MGL per beneficiario per imposta periodo), compresa la proprietà trasferita, i servizi forniti, che in conformità con la procedura stabilita dalla legge della Repubblica di Lituania su beneficenza e sostegno, viene assegnato il sostegno, ma non più del 40 percento del reddito del contribuente, calcolato dopo aver dedotto le imposte- reddito libero, detrazioni ammesse e detrazioni limitate, salvo sostegni e perdite di anni d’imposta precedenti.
3 . Nel caso di supporto con beni materiali a lungo termine, l’importo del supporto fornito è pari al valore residuo di tali beni. Quando si fornisce supporto con altri beni, l’importo del supporto fornito è pari al prezzo di acquisto di questo bene. Nel caso di fornitura di supporto per servizi, l’importo del supporto è pari al costo di tali servizi. Quando si fornisce supporto per il trasferimento di beni materiali a lungo termine con diritto d’uso, l’importo del supporto è pari all’importo calcolato dell’ammortamento di questo bene durante il periodo in cui il destinatario del supporto lo ha utilizzato.
4 . Le disposizioni del comma 2 del presente articolo non si applicano ai contribuenti che, secondo la legge sulle lotterie, devono destinare fondi in beneficenza o sostegno.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1663, 07/01/2003, G.U., 2003, n. 73-3343 (2003-07-23)
  2. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  3. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

Articolo 29 . Quote associative, contributi e contributi
1 . Dal reddito, la somma dei contributi dei nuovi iscritti e la somma delle quote del socio, non oltre lo 0,2 per cento del reddito, e la somma dei contributi mirati del socio, non oltre lo 0,2 per cento del reddito, se questi i contributi, le imposte ei contributi mirati sono versati alle unità la cui attività è regolata da leggi speciali e la cui attività non ha scopo di lucro, e l’utile conseguito non può essere attribuito ai loro fondatori e/o soci e/o soci.
2 . Le detrazioni dei membri dell’Ufficio per l’assicurazione di responsabilità civile della Repubblica di Lituania per proprietari e gestori di veicoli dai premi assicurativi firmati per l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei proprietari e gestori di veicoli sono detratte dal reddito, non superiore al 15 percento dell’importo di questi premi.Articolo 30 . Perdite del periodo d’imposta riportate a nuovo
1 . Se in un anno d’imposta, dopo aver dedotto dal reddito il reddito esentasse e dedotte le detrazioni consentite e le detrazioni limitate consentite, si ottengono perdite per il periodo d’imposta, l’importo di tali perdite viene trasferito all’anno d’imposta successivo, ad eccezione delle perdite subite a causa del trasferimento di titoli e/o strumenti finanziari derivati, e perdite, subite a causa dell’uso, vendita o altro trasferimento di proprietà, calcolate secondo la formula stabilita nell’articolo 5, parte 9 della presente legge.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 1 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi a

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

2 . Le perdite per cessione di titoli o strumenti finanziari derivati sono riportate all’esercizio successivo, ma sono coperte solo dai proventi derivanti dall’attività di cessione di titoli e/o strumenti finanziari derivati. Perdite dovute al trasferimento di azioni di un’entità registrata o altrimenti organizzata in uno stato dello Spazio economico europeo o in uno stato con il quale è stato stipulato ed è applicabile un accordo per evitare la doppia imposizione e che è soggetto tributario dell’imposta sulle società o un’imposta equivalente, a un’altra entità o persona fisica, se l’entità che trasferisce le azioni non detiene più del 10% delle azioni con diritto di voto di questa unità per meno di 2 anni senza interruzioni ose le azioni sono state trasferite nei casi di riorganizzazione o trasferimento di cui all’articolo 41, parte 2 della presente legge, trasferimento di azioni ad un’altra unità o a una persona fisica, se l’unità che trasferisce le azioni deteneva più del 10 per cento delle azioni con diritto di voto di questa unità per almeno 3 anni senza interruzioni, non vengono detratti dal reddito e non vengono riportati all’anno d’imposta successivo. La regola di indeducibilità e non trasferimento delle perdite di cui alla presente parte non si applica nel caso in cui l’unità conferente le azioni le trasferisca all’unità che ha emesso tali azioni e non siano rispettati i termini stabiliti per la titolarità delle azioni conto nei casi in cui le azioni vengono trasferite a causa dei requisiti degli atti legali. Il termine “quota” utilizzato in questa parte include i diritti a una quota degli utili distribuibili di entità di capitale di rischio e private.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 2 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per il periodo d’imposta 2021 e successivi

Modifiche a parte dell’articolo:

NO.XIII-842 , 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

  1. XIV-39, 03-12-2020, pubblicato TAR 15-12-2020, fino al 27347-2020

2 1 . Le perdite subite a seguito dell’uso, vendita o altro trasferimento di proprietà, calcolate secondo la formula stabilita nell’articolo 5, parte 9 della presente legge, sono riportate all’anno fiscale successivo, ma sono coperte solo dalla parte del reddito imponibile calcolato secondo la formula stabilita nell’articolo 5, parte 9 della presente legge.

Nota TAR. 2 1 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sull’utile per i periodi d’imposta 2018 e successivi fino a

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

3 . Se il contribuente riceve perdite fiscali per più di un anno d’imposta, le perdite del periodo d’imposta dell’anno precedente vengono prima trasferite. Le perdite successive sono riportate a nuovo solo dopo aver coperto le perdite dei periodi d’imposta precedenti.
4 . Perdite d’esercizio, ad eccezione delle perdite da cessione di titoli e/o strumenti finanziari derivati (istituzioni non finanziarie) e perdite utilizzo, vendita o altro trasferimento di proprietà di beni, calcolate secondo la formula prevista dall’art. Articolo 5, parte 9 della presente legge,può essere trasferito per un periodo di tempo illimitato, ma tale trasferimento si estingue se l’unità cessa di continuare l’attività che ha causato tali perdite, ad eccezione dei casi in cui l’unità cessa di operare per motivi indipendenti dalla sua volontà. L’ammontare delle perdite fiscali riportabili deducibili di cui alla presente parte, ad eccezione delle perdite fiscali delle unità il cui reddito imponibile è tassato con l’aliquota del 5 per cento secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 della presente legge, non può eccedere il 70 per cento del reddito del contribuente per il periodo d’imposta, calcolato sui redditi al netto dei redditi non imponibili, ammesse detrazioni e ammesse detrazioni di importo limitato, salvo perdite di periodi d’imposta di anni precedenti .

Nota TAR.Le disposizioni del comma 4 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2020 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

5 . Le perdite per cessione di titoli e/o strumenti finanziari derivati (istituzioni non finanziarie) sono riportate a nuovo per un massimo di cinque periodi d’imposta consecutivi, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui tali perdite si sono verificate.
6 . La procedura per il trasferimento e la detrazione delle perdite fiscali delle stabili organizzazioni dell’unità della Lituania, il cui reddito non è incluso nella base imponibile dell’unità della Lituania ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 della presente legge, è stabilita nell’articolo 56 2 della questa Legge .

Nota TAR. Le disposizioni del comma 6 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2020 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

7 . Quando le unità sono riorganizzate, liquidate, ristrutturate, quando un’unità lituana (una società europea o una società cooperativa europea) trasferisce la propria sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea, i casi di trasferimento delle perdite subite in determinati casi sono stabiliti in Capo IX della presente legge.

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-866, 19/10/2006, Gazzetta Ufficiale, 2006, n. 116-4404 (31/10/2006)
  3. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  4. XII-661, 12/12/2013, G.U., 2013, n. 140-7046 (30/12/2013)

30 Articolo 1 . Interesse
1 . Gli interessi passivi, non superiori agli interessi attivi, sono dedotti dal reddito.
2 . Se gli interessi passivi dell’unità superano gli interessi attivi, l’importo degli interessi passivi eccedente gli interessi attivi viene dedotto dal reddito, non eccedente il 30 percento dell’EBITDA imponibile dell’unità, ovvero il reddito imponibile calcolato dal reddito dopo dedotto il reddito non imponibile, le detrazioni consentite e limitate consentite, ad eccezione degli importi di ammortamento, l’importo delle maggiori detrazioni per i costi delle attività di ricerca e sviluppo sperimentale, l’importo della riduzione del reddito imponibile per l’ammontare dei fondi erogati a titolo gratuito per la produzione del film o di una sua parte, l’ammontare della franchigia del sostegno prestato, l’ammontare delle perdite dei periodi d’imposta precedenti detratti dal reddito del periodo d’imposta, e gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi.
3 . Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, può essere dedotta dal reddito l’importo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi, non superiore a 3.000.000 di euro.
4 . Se l’unità appartiene a un gruppo di unità, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applicano a tutte le unità lituane di quel gruppo di unità e alle sedi permanenti di unità estere nella Repubblica di Lituania, ad eccezione degli istituti finanziari e assicurativi aziende. Se l’importo totale degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi delle quote di un gruppo di quote è pari all’importo massimo degli interessi deducibili per un gruppo di quote calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 o 3 del presente articolo o inferiore a tale importo, le quote del raggruppamento di quote deducono tutti gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi. La quota degli interessi passivi eccedenti gli interessi passivi detraibili dalla quota rispetto all’ammontare degli interessi passivi che possono essere dedotti per un gruppo di quote in applicazione delle disposizioni del presente articolo è calcolata in proporzione alla quota degli interessi passivi eccedente gli interessi attivi di quella quota dagli interessi eccedenti gli interessi attivi delle quote nel gruppo di quote le cui spese per interessi superano gli importi del costo degli interessi attivi.
5 . Una unità, il cui bilancio è incluso nel bilancio consolidato di un gruppo di unità, ha la possibilità, indipendentemente da quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, di dedurre tutti gli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi, se può dimostrare che il rapporto tra il proprio patrimonio netto e il totale attivo non è inferiore di oltre 2 punti percentuali al corrispondente rapporto del gruppo di quote, determinato sulla base dei dati del bilancio consolidato del gruppo di quote. Le attività e le passività dell’entità sono valutate utilizzando lo stesso metodo utilizzato per la redazione del bilancio consolidato.
6 . Ai fini dell’applicazione del presente articolo si considerano interessi anche:
1 ) remunerazione per prestiti che danno diritto a partecipare alla distribuzione degli utili;
2 ) corrispettivo per obbligazioni convertibili e zero coupon;
3 ) remunerazione per finanziamenti secondo la legge islamica;
4 ) compenso per leasing (locazione finanziaria);
5 ) gli interessi capitalizzati sono inclusi nel valore di bilancio del bene;
6 ) interessi legati alla restituzione del capitale preso in prestito (utile, reddito);
7 ) interessi condizionati su strumenti finanziari derivati o operazioni di copertura relative a prestiti unitari;
8 ) versamenti di garanzia in funzione delle operazioni di finanziamento;
9 ) altra remunerazione economicamente equivalente agli interessi;
10 ) spese amministrative relative a tutti i pagamenti previsti nella presente parte;
11 ) l’ammontare delle variazioni del tasso di cambio delle valute estere relative a tutti i pagamenti previsti nella presente parte.
7 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
1 ) finanziamento di mutui destinati a progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine, il cui scopo è quello di creare, ammodernare, gestire e/o mantenere immobili destinati al soddisfacimento di interessi pubblici, quando l’esecutore dei lavori e i suoi beni sono localizzati, sono sostenuti interessi passivi e il reddito è percepito in uno stato membro dell’Unione Europea, per interessi. I criteri e la procedura per l’assegnazione dei progetti a progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine sono determinati dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione da esso autorizzata;
2 ) istituti finanziari e compagnie assicurative;
3 ) per le unità che non hanno persone correlate (unità).
8 . Quando si applica la clausola 1 del paragrafo 7 del presente articolo, il reddito ricevuto da un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine non sarà incluso nel calcolo dell’EBITDA imponibile ai fini dell’applicazione del presente articolo.
9 . Ai sensi di tale articolo, l’importo degli interessi passivi indeducibili, che potrebbero essere deducibili negli altri casi previsti dalla presente legge, può essere trasferito ad altri periodi d’imposta senza limiti di tempo e dedotto dai redditi di tali periodi d’imposta applicando i vincoli stabilito in questo articolo.

Nota TAR. Per il calcolo e la dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2019 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 30 , comma 1 .

Articolo aggiunto:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

CAPITOLO VI

NON SONO AMMESSE DETRAZIONI

Articolo 31 . Non sono ammesse detrazioni
1 . Non sono deducibili dal reddito:
1 ) imposta sul valore aggiunto versata al bilancio e imposta sugli utili stabilita dalla presente legge;
2 ) ha perso validità dal 2003-07-25 ;
3 ) inadempienze, multe pagate al bilancio e fondi statali, interessi tardivi e altre sanzioni per violazioni di atti legali della Repubblica di Lituania;
4 ) interessi o altri pagamenti per inadempimento degli obblighi contrattuali delle persone correlate;
5 ) la parte di trattenute di importo limitato eccedente gli importi stabiliti;
6 ) ha perso validità dal 14 febbraio 2004 ;
7 ) ha perso validità dal 28-04-2008 ;
8 ) spese che sono state incluse nelle detrazioni consentite più di 18 mesi fa, ma i beni ricevuti oi servizi forniti dalle unità registrate o altrimenti organizzate nei territori target non sono stati effettivamente pagati;
9 ) assistenze, ad eccezione dei casi previsti dall’articolo 28 della presente legge, e regalie, ad eccezione degli omaggi ai dipendenti;
10 ) prestazioni non basate sulle prove di cui al comma 2 del presente articolo, nonché prestazioni non tassate secondo la procedura stabilita dall’articolo 37 della presente legge;
11 ) risarcimento dei danni causati dall’unità;
12 ) dividendi o utili altrimenti distribuiti (la parte di utili destinati a corrispondere annualmente compensi (gratuità) per l’attività dei membri del consiglio o del consiglio di sorveglianza, a beneficio dei dipendenti o a beneficio di cui all’articolo 26, parte 2 della presente legge , non è considerato utile distribuito);
13 ) altre spese non conseguite ed inusuali per l’attività dell’unità, nonché le spese che non sono ritenute deducibili ai sensi della presente legge;
14 ) rettifica di errori e inesattezze dei periodi d’imposta precedenti in conformità agli atti normativi che regolano la gestione della contabilità finanziaria;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

15 ) oneri per rivalutazione di attività e passività, ad eccezione degli oneri per rivalutazione di strumenti finanziari derivati acquistati a copertura del rischio, effettuata secondo le modalità stabilite dagli atti di legge;
16) Scaduto dal 23/12/2022

Eliminazione di un punto articolo:

  1. XIV-1664, 13/12/2022, pubblicato nel TAR 22/12/2022, fino al 2022-26368

17 ) consentiva detrazioni per redditi non imponibili e consentiva detrazioni di importo limitato;
18 ) costi relativi ai proventi del trasporto internazionale via mare o del trasporto internazionale via mare e delle attività direttamente correlate, se l’unità di spedizione è scelta per i proventi del trasporto internazionale via mare o del trasporto internazionale via mare e delle attività direttamente correlate esso in conformità con l’articolo 38 1 della presente legge imposta sull’utile fisso si applica alle disposizioni dell’articolo;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

19 ) le detrazioni consentite e le detrazioni consentite limitate che gravano sui redditi delle attività svolte tramite stabili organizzazioni dell’unità lituana situate nei paesi dello Spazio economico europeo o nei paesi con i quali la Repubblica di Lituania ha concluso e applica accordi per evitare la doppia imposizione , se i redditi delle attività svolte attraverso tali stabili organizzazioni sono soggetti all’imposta sugli utili o ad un’imposta analoga in tali Stati secondo la procedura stabilita;
20 ) le spese sostenute per commettere un atto vietato dal codice penale, comprese le tangenti;

Punto articolo aggiunto:

  1. XII-1466, 18/12/2014, pubblicato nel TAR 31/12/2014, fino al 2014-21227

21 ) contributo di solidarietà, versato secondo la procedura stabilita dalla legge della Repubblica di Lituania “Sull’attuazione del regolamento (UE) 2022/1854”.

Punto articolo aggiunto:

  1. XIV-1681, 15/12/2022, pubblicato nel TAR 23/12/2022, fino al 2022-26618

2 . I pagamenti da parte di un’unità o stabile organizzazione lituana (ad eccezione dei pagamenti per beni materiali, se l’unità o stabile organizzazione lituana dispone di documenti che confermano l’importazione di tali valori) a unità estere registrate o altrimenti organizzate nei territori di destinazione sono considerati detrazioni non ammissibili se l’unità lituana o la stabile organizzazione che li paga secondo la procedura stabilita dall’amministrazione fiscale centrale non fornisce all’amministrazione fiscale locale la prova che:
1 ) questi pagamenti sono relativi alle normali attività dell’unità che li paga e riceve;
2 ) l’unità estera destinataria dei pagamenti gestisce gli asset necessari allo svolgimento di tali attività ordinarie;
3 ) esiste un nesso tra il pagamento e un’operazione economica economicamente giustificata.
3 . Quando vi è una discrepanza nella procedura fiscale , la cui conseguenza è la doppia detrazione dell’importo del pagamento dal reddito in due paesi, l’importo del pagamento unitario detratto dal reddito nel paese estero è imputato alle detrazioni non consentite. Secondo questa parte, l’importo del pagamento assegnato alle detrazioni non consentite è ridotto del doppio dell’importo del reddito incluso nel reddito imponibile (in due stati) a causa della discrepanza nella procedura fiscale. L’importo residuo del pagamento non pagato a causa della discrepanza nella procedura fiscale viene trasferito ad altri periodi fiscali e riduce l’importo del reddito incluso nel reddito imponibile due volte (in due stati) in altri periodi fiscali.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 3 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2020 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

4 . Quando c’è una discrepanza nel regime fiscale, la cui conseguenza è la detrazione dell’importo del pagamento dal reddito in uno stato, quando l’importo del pagamento non è incluso nel reddito imponibile in un altro stato, l’importo del pagamento effettuato da l’unità è classificata come detrazioni non ammesse.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 4 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2020 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550
  1. 5.Nel caso in cui l’unità lituana sia contemporaneamente considerata contribuente dell’imposta sulle società o di un’imposta equivalente in uno o più paesi esteri e per questo motivo l’importo del pagamento effettuato dall’unità lituana viene detratto dal reddito in due o più paesi, tale pagamento effettuato dall’unità lituana è classificato come una detrazione non ammissibile.Questa disposizione si applica solo se l’importo del pagamento effettuato dall’unità lituana è detratto dal reddito che non è considerato reddito in nessun paese straniero in cui l’unità lituana è considerata contribuente dell’imposta sul reddito delle società o di un’imposta equivalente. Se allo stesso tempo l’entità lituana è considerata un contribuente dell’imposta sul reddito delle società o di un’imposta equivalente in un paese straniero con il quale la Repubblica di Lituania ha concluso e applica un accordo per evitare la doppia imposizione, le disposizioni della presente parte si applicano solo Se,

Nota TAR. Le disposizioni del comma 5 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2020 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

6 . È qualificata come non -detrazione ammissibile, salvo nei casi in cui in uno degli stati relativi all’operazione tra soggetti collegati un’operazione o più operazioni o un accordo strutturato, le conseguenze dell’inosservanza della procedura tributaria sono eliminate non consentendo la detrazione del corrispettivo importo o includendolo nel reddito imponibile.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 6 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2020 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)
  3. X-232, 07-06-2005, Gazzetta ufficiale, 2005, n. 76-2740 (18-06-2005)
  4. X-259, 21-06-2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 81-2942 (30/06/2005)
  5. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  6. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  7. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  8. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)
  9. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)

CAPITOLO VII


PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE DEI DIVIDENDI E DEGLI ALTRI UTILI DISTRIBUITI

Articolo 32 . Dividendi e utili non distribuiti
1 . Questa sezione stabilisce la procedura per la tassazione dei dividendi pagati dalla quota e degli altri utili distribuiti. Tutte le disposizioni che si applicano ai dividendi si applicano anche agli utili distribuiti, anche se gli utili distribuiti non sono legalmente formalizzati come dividendi unitari secondo la procedura stabilita dalla legge sulle società per azioni della Repubblica di Lituania, la legge sulle società cooperative (cooperative) della Repubblica di Lituania e la legge sulle società agricole della Repubblica di Lituania, se la presente legge non dispone diversamente.
2 . Azioni (parti, azioni) emesse gratuitamente ai partecipanti all’unità in proporzione al numero di azioni (parti, azioni) che possiedono dai fondi dell’unità oa causa di un aumento del valore delle attività o dell’importo dell’aumento nel valore nominale delle azioni precedentemente emesse o nel valore delle azioni, non sono considerati dividendi o utili distribuiti.
3 . Il prezzo di acquisto della proprietà di un partecipante all’unità che gli viene trasferito come profitto distribuito di un’unità è il prezzo equo di mercato di tale proprietà determinato il giorno in cui la proprietà è stata trasferita al partecipante all’unità.
4 . Se l’unità distribuisce l’utile in attività, non in denaro, e il prezzo di mercato reale di questa attività trasferita, determinato il giorno in cui l’attività è trasferita al partecipante all’unità, è superiore al prezzo di acquisto di tale attività, allora questa differenza è proventi derivanti dall’aumento del valore del bene, salvo quanto diversamente specificato nella presente legge.
5 . Quando si riduce il capitale autorizzato di un’unità, i fondi o le loro parti vengono versati ai partecipanti all’unità, corrispondenti alla parte della riduzione del capitale autorizzato, che non è costituita dai contributi dei partecipanti all’unità, sono considerati dividendi e sono tassati secondo la procedura stabilita dagli articoli 33 e 34 della presente legge. Quando si riduce il capitale autorizzato di un’unità, si considera che la parte del capitale autorizzato che non è stata formata dai contributi dei partecipanti all’unità, ma quando si aumenta il capitale autorizzato dai fondi dell’unità, viene versata ai partecipanti dell’unità prima unità. La differenza positiva tra il prezzo di acquisto delle azioni annullate e l’ammontare dei fondi erogati specificati nella presente parte per effetto della riduzione della quota di capitale deliberato, che non è costituita dai conferimenti dei partecipanti alla quota, è imputabile da parte del partecipante alla quota alle perdite dovute al trasferimento di titoli.
6 . Le disposizioni dell’articolo 34, parte 2, dell’articolo 35, parti 2 e 3 del presente capo non si applicano a uno o più derivati se lo scopo principale della loro costituzione o uno degli scopi principali era quello di ottenere un vantaggio fiscale che contraddice il 2011 30 novembre dell’oggetto o dello scopo della direttiva 2011/96/UE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, e sono pertanto fraudolente tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Una formazione può includere più di una fase o parte. Uno o più derivati sono considerati fittizi nella misura in cui non sono stati stabiliti per buone ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)

Articolo 33 . Procedura per la tassazione dei dividendi pagati alle quote lituane
1 . I dividendi ricevuti dall’unità lituana per le azioni, la quota di capitale o la detenzione di altri diritti delle unità lituane sono tassati con un’aliquota dell’imposta sulle società del 15%. L’imposta è calcolata, dedotta e versata in bilancio dall’unità lituana che paga i dividendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i dividendi sono stati pagati .

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

2 . I dividendi ricevuti da un’unità lituana da unità lituane in cui l’unità lituana ricevente controlla almeno il 10% delle azioni con diritto di voto (parti, azioni) per almeno 12 mesi senza interruzioni, compreso il momento della distribuzione dei dividendi, non sono soggetti all’imposta sugli utili e non sono inclusi nel reddito unitario ricevente.

  1. 3.Se l’unità distribuisce utili pagando dividendi in contanti secondo la procedura stabilita dalla legge sulle società per azioni della Repubblica di Lituania, dalla legge sulle società cooperative (cooperative) della Repubblica di Lituania e dalla legge sulle società agricole di Repubblica di Lituania, l’importo dell’imposta sugli utili detratta viene dedotto e riduce l’importo dell’imposta sugli utili dovuta dall’unità lituana che riceve i dividendi per quel periodo d’imposta, la cui imposta è stata detratta dai dividendi che le sono stati versati.Se l’importo dell’imposta detratta da un’unità lituana che riceve dividendi supera l’importo dell’imposta sugli utili pagabile da tale unità nel periodo fiscale in cui l’imposta è stata detratta dai dividendi pagati, tale differenza viene restituita (accreditata) all’unità che riceve dividendi applicando il rimborso dell’eccedenza fiscale (credito) stabilito nell’ordinanza sulla legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania.

4 . Se un’unità lituana riceve dividendi secondo la procedura stabilita dalla legge sulle società per azioni della Repubblica di Lituania, dalla legge sulle società cooperative (cooperative) della Repubblica di Lituania, dalla legge sugli organismi di investimento collettivo della Repubblica di Lituania Lituania, la legge sugli organismi di investimento collettivo per investitori informati della Repubblica di Lituania e la legge sulle società agricole della Repubblica di Lituania, questa unità sarà inclusa nel reddito. I dividendi ricevuti da un’altra unità lituana non sono inclusi.

Nota TAR. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano per il calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2018 e degli anni successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1008, 02-07-2002, Gazzetta Ufficiale, 2002, n. 73-3086 (19-07-2002)
  2. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  3. X-1481, 04/08/2008, G.U., 2008, n. 47-1748 (24-04-2008)
  4. XI-74, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6001 (30/12/2008)
  5. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 34 . Dividendi pagati a quote estere
1 . I dividendi ricevuti da unità estere per la detenzione di azioni, capitale o altri diritti di un’unità lituana sono tassati con un’aliquota dell’imposta sulle società del 15%. L’imposta viene calcolata, detratta e versata al bilancio dalla Lituania che paga i dividendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i dividendi sono stati pagati .
Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

2 . Dividendi pagati a un’entità estera di un’entità lituana, in cui l’entità straniera che riceve i dividendi, per almeno 12 mesi senza interruzione, compreso il momento della distribuzione dei dividendi, controlla almeno il 10 percento delle azioni con diritto di voto (parti, azioni), tranne nei casi in cui l’entità straniera che riceve i dividendi la quota è registrata o altrimenti organizzata nei territori target.
3 . I dividendi ricevuti da una stabile organizzazione per le azioni, la quota di capitale o la proprietà di altri diritti ad essa assegnati sono tassati applicando la procedura di tassazione applicabile ai dividendi percepiti dall’entità lituana per le azioni, la quota di capitale o altri diritti detenuti dall’unità lituana .

Modifiche all’articolo:

  1. IX-2091, 30/03/2004, G.U., 2004, n. 54-1834 (15-04-2004)
  2. X-1481, 04/08/2008, G.U., 2008, n. 47-1748 (24-04-2008)
  3. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)
  4. XI-74, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6001 (30/12/2008)
  5. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 35 . Dividendi di quote estere
1 . I dividendi ricevuti da un’entità lituana per la detenzione di azioni, quote di capitale o altri diritti di entità straniere ad essa assegnati o di una stabile organizzazione sono tassati con un’aliquota dell’imposta sulle società del 15%, ad eccezione dei casi specificati nei paragrafi 2 e 3 di questo articolo. L’imposta è calcolata e versata al bilancio dall’unità o stabile organizzazione lituana che riceve i dividendi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui i dividendi sono stati percepiti.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

2 . I dividendi ricevuti da un’entità lituana da azioni, quote di capitale o altri diritti posseduti da un’entità lituana o da entità estere registrate o altrimenti organizzate in un paese dello Spazio economico europeo e i cui utili sono soggetti all’imposta sugli utili o a un’imposta simile non sono tassato.
3 . Dividendi ricevuti da un’unità lituana o da una stabile organizzazione da unità estere non specificate nella parte 2 del presente articolo, in cui un’unità lituana che riceve dividendi o un’unità estera la cui stabile organizzazione (quando azioni, quote di capitale o altri diritti ad essa assegnati, per proprietà di cui sono pagati tali dividendi) riceve i seguenti dividendi, per almeno 12 mesi senza interruzioni, compreso il momento della distribuzione dei dividendi, possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto (parti, azioni), non è tassato se i dividendi sono ricevuti da un’entità straniera i cui profitti sono soggetti all’imposta sul reddito delle società o a un’imposta simile e che non è registrata o altrimenti organizzata nei territori di destinazione.
4 . L’unità lituana non include i dividendi ricevuti dall’unità straniera nel suo reddito.
5 . Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo relative all’esenzione dalla tassazione dei dividendi ricevuti da entità estere non si applicano ai dividendi con i quali entità estere riducono l’utile soggetto all’imposta sugli utili o ad imposta analoga.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)
  3. X-1481, 04/08/2008, G.U., 2008, n. 47-1748 (24-04-2008)
  4. XI-74, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6001 (30/12/2008)
  5. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 36 . Dichiarazione dei dividendi
La dichiarazione relativa al pagamento dei dividendi all’unità o alla ricezione dei dividendi dall’unità e il calcolo dell’imposta sugli utili è presentata all’amministrazione fiscale locale, nel cui territorio l’unità che calcola e paga l’imposta sugli utili o la stabile organizzazione è registrato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati pagati o incassati i dividendi.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)

Modifiche all’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

VIIICAPO

CONDIZIONI SPECIALI DI IMPOSTAZIONE DEI REDDITI

Articolo 37 . Tassazione dell’unità estera
Imposta sul reddito alla fonte del reddito (importi) di cui all’articolo 4, paragrafo 4, ad eccezione dell’articolo 37, paragrafo 1, della presente legge legge , è dedotta e pagata dalla persona che ha versato le prestazioni al budget – un’unità lituana, una stabile organizzazione o un residente permanente della Lituania. In tal caso, il reddito della quota estera è riconosciuto applicando il principio stabilito dall’articolo 8, comma 1, della presente legge.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)

37 Articolo 1 . Criteri e requisiti per l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui redditi (somme) corrisposti a una unità estera o alla sua stabile organizzazione
1 . Gli importi di cui ai punti 3 e 5 dell’articolo 4, parte 4 della legge pagati a un’entità lituana o straniera con una stabile organizzazione in uno stato membro dell’Unione europea non sono soggetti all’imposta sugli utili alla fonte del reddito, quando il destinatario (effettivo proprietario) degli importi pagati è un’entità straniera – solo un residente fiscale di uno stato membro dell’Unione Europea (di seguito – unità di stato membro dell’UE) o tale unità di stato membro dell’UE ha la sua stabile organizzazione in un altro paese europeo Stato membro dell’Unione.
2 . Si considera beneficiario effettivo del reddito:
1 ) Un’unità di uno stato membro dell’UE con una forma di organizzazione aziendale specificata nel 2003 3 giugno Allegato alla direttiva 2003/49/CE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri diversi (di seguito denominata direttiva 2003/49/CE) e contenuto nell’articolo 3, lettera a), punto iii ) della direttiva 2003/49/CE un contribuente che non è esonerato dal pagamento di tali imposte se percepisce redditi a proprio vantaggio e non in qualità di agente, fiduciario, persona autorizzata alla firma, ecc. di un altro soggetto;
2) di un’unità di uno Stato membro dell’UE, che ha una forma di organizzazione aziendale specificata nell’allegato della direttiva 2003/49/CE ed è soggetto passivo delle imposte definite all’articolo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2003/49 /CE, non esenti dal pagamento di tali imposte, la stabile organizzazione in altra Unione Europea in uno Stato membro, se la concessione d’uso o il diritto d’uso, per i quali gli importi di cui ai punti 3 e 5 dell’articolo 4 della parte 4 del Legge sono pagati, sono effettivamente collegati a questa stabile organizzazione e gli importi di cui ai punti 3 e 5 dell’articolo 4 della parte 4 della legge sono riconosciuti come reddito per il quale diventa soggetto all’imposta di cui all’articolo 3 (a) ( iii) della direttiva 2003/49/CE o “impot des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders” nel Regno del Belgio, o “Impuesto sobre la Renta de no Residentes” nel Regno di Spagna, o qualsiasi altra tassa identica ,il pagatore di quello apparso dopo o al posto di quello precedente.
3 . Le disposizioni del presente articolo si applicano quando le quote degli Stati membri dell’UE soddisfano uno dei seguenti criteri al momento del pagamento di importi a una unità di uno Stato membro dell’UE o alla sua stabile organizzazione e per almeno 2 anni prima di tale pagamento senza interruzione :
1 ) l’unità lituana che paga questi importi o l’unità di uno stato membro dell’UE la cui stabile organizzazione nella Repubblica di Lituania paga questi importi controlla direttamente almeno il 25% delle azioni (parti, azioni) dell’unità del membro dell’UE Stato che riceve tali redditi o l’unità dello Stato membro dell’UE la cui stabile organizzazione riceve tali redditi, oppure
2 ) l’unità dello Stato membro dell’UE che riceve questo reddito o l’unità dello Stato membro dell’UE la cui sede permanente riceve questo reddito controlla direttamente almeno il 25 percento delle azioni (parti, azioni) nell’unità lituana che paga tali importi o l’unità dello Stato membro dell’UE la cui l’ufficio permanente è in Lituania I seguenti importi sono pagati nella Repubblica, o
3 ) un’altra unità di uno Stato membro dell’UE possiede direttamente almeno il 25 percento delle azioni (parti, azioni) nell’unità dello Stato membro dell’UE che riceve questo reddito o l’unità dello Stato membro dell’UE la cui sede permanente riceve questo reddito, e nell’unità lituana o in uno stato membro dell’UE che pagano questi importi in un’unità la cui sede permanente nella Repubblica di Lituania paga questi importi.
4 . Se la stabile organizzazione è considerata il pagatore o l’effettivo proprietario degli importi di cui all’articolo 4, parte 4, clausole 3 e 5 della Legge, allora nessun’altra parte di tale entità straniera è considerata il pagatore o l’effettivo proprietario di questi importi.
5 . Le disposizioni del presente articolo si applicano a una stabile organizzazione che versa gli importi specificati nelle clausole 3 e 5 del comma 4 dell’articolo 4 della Legge, se tali importi possono essere detratti dal reddito della stabile organizzazione in conformità con le disposizioni della presente legge e di altri atti giuridici.
6 . L’unità o stabile organizzazione lituana che paga gli importi specificati nei punti 3 e 5 del paragrafo 4 dell’articolo 4 della legge deve disporre di documenti comprovanti che i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono soddisfatti. I requisiti per questi documenti sono determinati dall’amministrazione fiscale centrale.
7 . Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Stati e ai territori appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea, se tale applicazione è prevista negli atti giuridici dell’Unione Europea.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)

Modifiche all’articolo:

  1. X-1698, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3458 (31/07/2008)
  2. XI-388, 22/07/2009, G.U., 2009, n. 93-3980 (08/04/2009)

Articolo 37, paragrafo 2 . Ha perso la sua validità dal 01.01.2010.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)

Modifiche all’articolo:

  1. XI-388, 22/07/2009, G.U., 2009, n. 93-3980 (08/04/2009)

37 (3)ArticoloTassazione del sostegno ricevuto, utilizzato in modo non conforme allo scopo del sostegno stabilito dalla legge della Repubblica di Lituania sulla beneficenza e il sostegno e sostegno ricevuto in denaro

L’unità calcola e paga l’imposta sugli utili al bilancio dal sostegno ricevuto, che non viene utilizzato in conformità con lo scopo del sostegno stabilito nella legge della Repubblica di Lituania sulla carità e il sostegno, nonché dalla parte del sostegno ricevuto in contanti da un fornitore di sostegno durante il periodo d’imposta, eccedente l’importo di MGL 250, come determinato dalla presente ordinanza di legge

La legge è integrata dall’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)

Articolo 38 . Casi di tassazione della locazione di immobili o complessi immobiliari
1 . Se la proprietà o il complesso immobiliare dell’unità è trasferito nell’ambito di un’operazione di locazione, tale trasferimento della proprietà o del complesso immobiliare può essere tassato come una vendita per decisione dell’amministratore fiscale ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle società, se l’operazione di locazione soddisfa uno dei seguenti criteri:
1 ) la durata del contratto di locazione è superiore a 30 anni, tranne nei casi in cui il terreno è affittato in conformità con le leggi della Repubblica di Lituania o il locatario della proprietà è specificato nell’articolo 3, parte 2 della presente legge;
2 ) il piano dei pagamenti periodici dell’affitto prevede che una parte maggiore del prezzo di mercato reale del bene fisso dell’unità locata sia pagata durante la parte più breve del periodo di leasing;
3 ) il contratto di locazione limita i diritti del locatore di immobilizzazioni o complessi di beni a prendere in prestito e/o distribuire utili o pagare dividendi;
4 ) le disposizioni sulla ricostruzione dell’immobile locato non sono attinenti alle attività economiche e commerciali del locatario o del locatore e/o il valore della ricostruzione dell’immobile non corrisponde al reale prezzo di mercato dell’immobile.
2 . Il reddito derivante dalla vendita della proprietà di cui al paragrafo 1 del presente articolo è incluso nel reddito del periodo d’imposta in cui tale proprietà è stata trasferita al locatario al giusto prezzo di mercato della proprietà.
3 . Le disposizioni del comma 1, punto 2 del presente articolo non si applicano alle operazioni di leasing (locazione finanziaria).

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)

38 Articolo 1 . Tassazione dei redditi da trasporto marittimo internazionale o trasporto marittimo internazionale e attività direttamente connesse
1 . I redditi dell’unità marittima derivanti dal trasporto internazionale via mare o dal trasporto internazionale via mare e dalle attività ad esso direttamente connesse possono essere tassati in conformità con le disposizioni del presente articolo, se per l’intero periodo d’imposta dell’unità imponibile lituana o dell’unità imponibile estera unità, registrata o organizzata nello Spazio economico europeo, che svolge le sue attività in Lituania Nel territorio della Repubblica, durante il periodo fiscale, l’unità di spedizione soddisfa i seguenti criteri:
1 ) è proprietario dell’immobile o secondo un contratto di locazione finanziaria, che prevede il trasferimento del diritto di proprietà, oppure secondo un contratto di compravendita o di locazione, che prevede il trasferimento del diritto di proprietà dietro pagamento dell’intero valore dell’immobile dall’unità di navigazione, o in base a un contratto di noleggio a scafo nudo , o utilizza navi marittime (merci , container , petroliere , navi passeggeri, passeggeri, crociere) che navigano con la bandiera della Repubblica di Lituania o di un altro stato dello Spazio economico europeo e sono utilizzati per il trasporto internazionale via mare o per il trasporto internazionale via mare o per attività direttamente correlate;
2 ) la proprietà delle navi marittime di proprietà dell’unità di navigazione non è inferiore al 10 per cento della proprietà di tutte le navi marittime di proprietà dell’unità di navigazione;
3 ) i beni immobili di navi marittime utilizzate da un’unità di navigazione nell’ambito di contratti di noleggio (contratto di noleggio di navi per un viaggio ( viaggio di noleggio ) o contratto di noleggio a tempo ( noleggio a tempo in ), come previsto dall’articolo 2 della legge sulla navigazione mercantile di la Repubblica di Lituania, non è superiore al 75 percento dell’unità di navigazione totale il patrimonio immobiliare delle navi marittime gestite e il patrimonio immobiliare delle navi marittime noleggiate del beni immobili di tutte le navi marittime gestite dall’unità marittima;
4 ) fornisce servizi di gestione strategica, commerciale e tecnica nello stato dello Spazio economico europeo per navi marittime che effettuano trasporti internazionali via mare navi, ad eccezione dei casi in cui le navi marittime sono utilizzate nell’ambito di un contratto di noleggio di navi (contratto di noleggio di navi per un noleggio a viaggio) o un contratto di noleggio a tempo determinato ( noleggio a tempo in ), come previsto dall’articolo 2 della legge sulla navigazione mercantile della Repubblica di Lituania, e quando le navi marittime dell’unità di navigazione (gestite dal diritto di proprietà ) sono noleggiate secondo il contratto di locazione a scafo nudo ;
5 ) di proprietà dell’unità di navigazione o in base ad un contratto di locazione finanziaria, che preveda il trasferimento della proprietà, o in base ad un contratto di compravendita o locazione, che preveda il trasferimento della proprietà dopo che l’unità di navigazione abbia pagato il intero valore della proprietà, o secondo un contratto di noleggio a scafo nudo ) o utilizzato in base a un contratto di noleggio di navi (contratto di noleggio di navi per un viaggio ( charter a viaggio ) o contratto di noleggio a tempo determinato ( di noleggio a scafo nudo) o utilizzato in base a un contratto di noleggio di navi in come previsto dall’articolo 2 della legge sulla navigazione mercantile della Repubblica di Lituania, le navi marittime utilizzate per il trasporto internazionale da parte di navi marittime e per attività ad esso direttamente correlate soddisfano i requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione della Repubblica di Lituania e le Comunità europee.
2 . Dopo che l’unità di spedizione acquisisce il diritto e sceglie di pagare un’imposta fissa sull’utile, la procedura di tassazione con un’imposta fissa sull’utile si applica almeno fino alla data specificata nel paragrafo 5 del presente articolo, ad eccezione dei casi in cui l’unità di spedizione non è più soddisfa i criteri di cui al comma 1 del presente articolo. La procedura di tassazione con un’imposta fissa sugli utili deve essere applicata a tutte le navi marittime di un’unità di navigazione, comprese le società controllate, che soddisfano i criteri di cui al punto 1 del paragrafo 1 del presente articolo e sono utilizzate per il trasporto internazionale su navi marittime o internazionali trasporto via mare e attività ad esso direttamente connesse.

  1. 3.Se l’unità di spedizione perde il diritto di pagare l’imposta fissa sull’utile durante il periodo prescelto per il pagamento dell’imposta fissa sull’utile (questo periodo inizia a essere calcolato dal periodo fiscale in cui l’unità di spedizione ha acquisito il diritto e ha scelto di pagare l’imposta fissa imposta sugli utili) (vale a dire non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 1 di questo articolo) o rifiuta il diritto di pagare un’imposta fissa sugli utili sui redditi derivanti dal trasporto internazionale via mare o dal trasporto internazionale via mare e dalle attività direttamente connesse, a decorrere dal periodo d’imposta in cui tale diritto è decaduto (salvi i casi previsti dal comma 4 del presente articolo) o in cui tale diritto è stato rinunciato,

4 . Quando un’unità di spedizione che soddisfa i criteri stabiliti nella Parte 1 di questo Articolo non soddisfa più i criteri stabiliti nella Parte 1 di questo Articolo durante il periodo di pagamento dell’imposta sull’utile fisso selezionato (questo periodo inizia dal periodo fiscale in cui l’unità di spedizione ha acquisito il diritto e ha scelto di pagare un’imposta fissa sull’utile) per cause di forza maggiore (ovvero per ragioni che sfuggono al controllo dell’unità di spedizione), tale unità di spedizione non perde il diritto di utilizzare la procedura dell’imposta fissa sull’utile, se fino alla periodo d’imposta successivo al periodo d’imposta, che per causa di forza maggiore) l’unità di navigazione ha perso il diritto al pagamento dell’imposta sugli utili fissi sui redditi derivanti dal trasporto internazionale via mare o dalle attività di trasporto internazionale via mare e attività ad esso direttamente connesse, al termine delle quali l’unità di spedizione soddisfa i criteri stabiliti al paragrafo 1 del Questo articolo.
5 . La procedura per la tassazione con un’imposta sugli utili fissa per un’unità di spedizione che soddisfa i criteri di cui alla parte 1 di questo articolo si applica fino al 2026. 31 dicembre Un’unità di spedizione che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ha scelto di applicare la procedura di tassazione con un’imposta fissa sull’utile, informa l’amministratore fiscale locale della scelta di applicare la procedura di tassazione con un’imposta fissa sull’utile in secondo la procedura stabilita dall’amministrazione centrale delle imposte fino al periodo d’imposta in cui l’unità di spedizione ha acquisito per la prima volta il diritto e ha scelto di pagare l’imposta fissa sull’utile, gli ultimi giorni del primo trimestre.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)

Modifiche all’articolo:

  1. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

Modifiche all’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

38 Articolo 2 . Calcolo dell’imposta sul reddito fisso
1 . Se, scegliendo un’unità di spedizione, viene applicata un’imposta sull’utile fisso ai redditi derivanti dal trasporto internazionale su navi marittime o dal trasporto internazionale su navi marittime e attività ad esso direttamente correlate in conformità con le disposizioni dell’articolo 38 1 della presente legge, allora la base dell’imposta fissa sull’utile viene calcolata per ogni 100 unità di proprietà della nave marittima applicando un importo fisso giornaliero e l’importo risultante viene moltiplicato per il numero di giorni del periodo d’imposta dell’unità navale. Importo fisso:
1 ) per ogni 100 unità di nave marittima NT fino a 1.000 unità di nave marittima NT – 0,93 euro al giorno;
2 ) ogni 100 unità NT nave marittima da 1.001 unità NT nave marittima a 10.000 unità NT nave marittima – 0,67 euro al giorno;
3 ) ogni 100 unità NT nave marittima da 10.001 unità NT nave marittima a 25.000 unità NT nave marittima – 0,43 euro al giorno;
4 ) per ogni 100 unità NT nave marittima su 25.001 unità NT nave marittima – 0,27 euro al giorno.
2 . La base imponibile sul reddito fisso è soggetta a un’aliquota del 15% senza alcuna detrazione.
3 . Limitazioni al calcolo dell’ammortamento:
1 ) se, scegliendo un’unità di spedizione, in conformità con le disposizioni dell’articolo 38 1 della presente legge, le disposizioni per il calcolo dell’imposta fissa sull’utile sono state applicate al reddito derivante dal trasporto internazionale per mare o dalle attività di trasporto marittimo ad esso direttamente correlato, quindi, dopo che a tale reddito sono state applicate le disposizioni generali per il calcolo dell’imposta sugli utili, non si calcola l’ammortamento dei beni utilizzati in questa attività, se dall’inizio dell’uso di questo bene alla fine del periodo di pagamento dell’imposta sul reddito fisso, tale attività sarebbe stata ammortizzata o ammortizzata secondo le norme stabilite nell’Appendice 1 della presente Legge;
2 ) se l’unità di spedizione perde il diritto di pagare l’imposta sull’utile fisso durante il periodo di pagamento dell’imposta sull’utile fisso selezionato in conformità con le disposizioni dell’articolo 38 1 della presente legge (questo periodo inizia a essere calcolato dal periodo d’imposta in quale l’unità di navigazione ha acquisito il diritto per prima e ha scelto di pagare l’imposta fissa sull’utile) (vale a dire non corrisponde più ai criteri stabiliti nel paragrafo 1 dell’articolo 38 della presente legge) o rinuncia al diritto di pagare un’imposta fissa sull’utile, a partire dall’imposta periodo in cui tale diritto è decaduto (ad eccezione dell’articolo 38 1 della presente leggenei casi previsti dal comma 4 dell’articolo) o per i quali si è rinunciato a tale diritto, l’ammortamento dei beni utilizzati per il trasporto internazionale via mare o per il trasporto internazionale via mare e le attività ad essi direttamente connesse è calcolato sul prezzo di acquisto del bene, ridotto dell’importo dell’ammortamento che sarebbe stato calcolato se l’unità di spedizione avesse sempre applicato le disposizioni generali per il calcolo dell’imposta sugli utili. In tal caso, l’ammortamento o l’ammortamento di questo bene è calcolato secondo norme, non inferiori a quelle stabilite nell’Appendice 1 della presente legge, inclusi i periodi d’imposta durante i quali il bene è già stato utilizzato in questa unità di spedizione.
4 . Se, a scelta dell’unità di spedizione, in conformità con le disposizioni del presente articolo, i proventi del trasporto internazionale per mezzo di navi marittime o del trasporto internazionale per mezzo di navi marittime e delle attività ad esso direttamente connesse sono tassati con un’imposta fissa sull’utile, l’anticipo fissato l’imposta sugli utili non viene pagata.
5 . L’ente autorizzato dal governo della Repubblica di Lituania stabilisce la procedura per assegnare i proventi derivanti dal trasferimento di beni in esercizio, classificati come trasporti marittimi, ai proventi del trasporto internazionale via mare e delle attività ad esso direttamente connesse.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)

Modifiche all’articolo:

  1. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)
  2. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Modifiche all’articolo:

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

38 Articolo 3 . Calcolo, dichiarazione e pagamento dell’addizionale sugli utili degli enti creditizi
1 . Le banche che operano in conformità con la legge bancaria, comprese le succursali di banche commerciali estere, le unioni di credito che operano in conformità con la legge sulle unioni di credito e le unioni di credito centrali che operano in conformità con la legge sulle unioni di credito centrali della Repubblica di Lituania calcolano, dichiarano e pagare l’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
2 . Reddito imponibile degli enti creditizi, calcolato dal reddito dopo aver dedotto il reddito non imponibile, le detrazioni consentite e limitate consentite (escluso l’ importo delle maggiori detrazioni per i costi di ricerca e sviluppo sperimentale, l’importo dei fondi forniti gratuitamente per la produzione di un film o parte di esso, l’importo del sostegno deducibile e l’ammontare delle perdite dei periodi d’imposta precedenti, dedotte dal reddito del periodo d’imposta), è tassato con l’aliquota del 5 per cento dell’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi.
3 . Nel calcolare l’utile imponibile degli enti creditizi tassati ai sensi del presente articolo, non si tiene conto delle disposizioni dei capi IX 1 e X 1 della presente legge .
4 . Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i redditi positivi ei dividendi percepiti non sono inclusi nel reddito dell’ente creditizio.
5 . La parte di utile calcolata secondo la procedura stabilita dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, che non eccede l’importo di 2.000.000 di euro, non è soggetta all’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi.

  1. 6.Gli enti creditizi pagano in anticipo un’imposta aggiuntiva sugli utili degli enti creditizi.L’addizionale sugli utili degli enti creditizi anticipata per i primi due trimestri del periodo d’imposta è pari a 1/4 dell’importo dell’addizionale sugli utili degli enti creditizi calcolata secondo la procedura stabilita nel presente articolo per il periodo d’imposta precedente al periodo d’imposta precedente . L’addizionale sugli utili degli enti creditizi anticipata per i trimestri del terzo e quarto periodo d’imposta è pari a 1/4 dell’importo dell’addizionale sugli utili degli enti creditizi calcolata secondo le modalità stabilite nel presente articolo per il periodo d’imposta precedente. La dichiarazione dei redditi degli enti creditizi addizionali anticipati per i primi due trimestri del periodo d’imposta è presentata all’amministrazione fiscale entro il quindicesimo giorno del terzo mese del periodo d’imposta. La dichiarazione dell’imposta sugli utili degli enti creditizi integrativi anticipati per il terzo e quarto periodo d’imposta deve essere presentata all’amministrazione finanziaria entro il quindicesimo giorno del nono mese del periodo d’imposta. L’anticipo dell’imposta aggiuntiva sugli utili degli enti creditizi deve essere versata al bilancio dello Stato entro e non oltre il quindicesimo giorno dell’ultimo mese del trimestre di ciascun periodo d’imposta.

7 . Gli enti creditizi sono esentati dal pagamento dell’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi per il primo periodo d’imposta, come inteso ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della presente legge, e per il secondo periodo d’imposta, dal pagamento anticipato dell’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi inizia dal terzo quarto. Se il periodo d’imposta che ha preceduto il periodo d’imposta precedente è stato inferiore a dodici mesi, nel calcolo dell’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi anticipata per tale periodo d’imposta, l’importo dell’addizionale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi calcolata secondo la procedura stabilita nel presente articolo è diviso per il numero di mesi di quel periodo d’imposta e moltiplicato per dodici.
8 . La dichiarazione annuale dei redditi degli enti creditizi aggiuntivi è presentata all’amministrazione fiscale entro il quindicesimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta successivo. Se l’importo dell’imposta sugli utili specificato nella dichiarazione annuale dell’imposta sugli utili degli enti creditizi aggiuntivi per un periodo d’imposta supera l’importo versato dell’imposta sugli utili degli enti creditizi aggiuntivi anticipata per quel periodo d’imposta, la differenza calcolata viene versata al bilancio dello Stato entro il quindicesimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta successivo. Il pagamento dell’imposta in eccesso viene restituito secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale. Viene presentata la dichiarazione dei redditi degli enti creditizi aggiuntivi per l’ultimo periodo d’imposta e l’imposta viene pagata entro 30 giorni dalla fine dell’attività.
9 . I moduli delle dichiarazioni addizionali di imposta sugli utili degli enti creditizi e addizionali anticipate di imposta sugli utili degli enti creditizi, la procedura per la loro compilazione e gli altri dati che devono essere presentati insieme alle dichiarazioni sono determinati dall’amministrazione centrale delle imposte.

Nota TAR . 38, per il calcolo e la dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2022 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 3 .

La disposizione secondo cui l’articolo 38-3 della legge sull’imposta sul reddito della Repubblica di Lituania (versione del 17 dicembre 2019) è entrata in vigore nel 2020. del 1 gennaio, contraddice l’articolo 5, parte 2, l’articolo 70, parte 1 della Costituzione della Repubblica di Lituania, i principi costituzionali dello stato di diritto, il governo responsabile.

Modifiche all’articolo:

  1. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844
  2. KT67-N6/2021, 13-05-2021, pubblicato nel TAR 01-07-2022, fino al 2022-14281

Articolo 39 . Calcolo e tassazione del reddito positivo
1 . Il reddito positivo è tassato secondo le disposizioni del presente articolo, se:
1 ) l’unità estera controllata è registrata o altrimenti organizzata nel territorio di destinazione o
2 ) il reddito passivo dell’entità estera controllata supera 1/3 del reddito totale del periodo d’imposta di tale entità estera controllata e
3 ) l’imposta sugli utili effettiva di un’entità estera controllata , calcolata dal reddito di tale entità estera controllata in conformità con le norme dell’imposta sugli utili o un’imposta equivalente applicata in quel paese estero, è inferiore al 50% dell’imposta sugli utili effettiva che sarebbe calcolato dal reddito di tale entità straniera controllata in conformità con le disposizioni di questa legge. Ai fini dell’applicazione di questo punto, non si tiene conto del reddito conseguito dall’ente estero controllato attraverso una stabile organizzazione in altro Stato estero, che non è imponibile nello Stato estero in cui l’ente estero controllato è registrato o altrimenti organizzato. Ai fini del presente paragrafo, solo l’entità estera controllata è inclusa nel reddito positivo reddito passivo.
2 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui un’entità estera controllata che soddisfa le condizioni specificate nelle clausole 2 e 3 del paragrafo 1 di questo articolo ha dipendenti e utilizza beni per garantire l’attività economica effettiva nello stato in cui si trova tale entità estera controllata registrati o altrimenti organizzati.
3 . Il reddito passivo secondo questo articolo è considerato:
1 ) interessi e altri proventi da attività finanziarie;
2 ) royalties e ogni altro provento da opere dell’ingegno;
3 ) reddito da utili distribuibili (compresi i dividendi ricevuti da altre unità e dividendi distribuiti all’unità lituana ma non pagati) e proventi dall’aumento del valore delle attività da azioni (parti, azioni), diritti di voto o diritti a parte di l’utile distribuibile o il trasferimento dei diritti esclusivi per acquisirli;
4 ) proventi dell’attività assicurativa e di prestazione di servizi finanziari;
5 ) redditi delle unità che percepiscono redditi connessi alla cessione di beni e servizi da beni e servizi acquistati da persone correlate e loro venduti senza creare valore economico aggiunto o creare un valore economico aggiunto esiguo.
4 . Il reddito positivo non include:
1 ) benefici che sono considerati detrazioni inammissibili ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1 della presente legge e che l’entità estera controllata ha ricevuto dall’unità lituana;
2 ) distribuire in proporzione al numero di azioni (parti, azioni), diritti di voto o diritti su una quota dell’utile distribuibile o diritti esclusivi per acquisirli di proprietà dell’unità lituana, ma non pagare dividendi a questa unità lituana, che non eccedano l’ammontare dei redditi positivi del periodo d’imposta precedente, calcolati ai sensi del presente articolo 5, e siano corrisposti durante cinque periodi d’imposta consecutivi. Se tali dividendi non vengono pagati entro cinque periodi d’imposta consecutivi, tutti i dividendi calcolati durante tale periodo sono inclusi nel reddito positivo.
5 . Nel calcolo del reddito positivo, il reddito non imponibile può essere sottratto, le detrazioni ammissibili possono essere detratte e le detrazioni ammissibili di importi limitati relativi al conseguimento di tale reddito, in conformità con le disposizioni dell’articolo 11 della presente legge. Se viene calcolato un importo negativo, questo importo non riduce il reddito dell’unità lituana.
6 . Se l’entità lituana ha più di una entità estera controllata, il reddito positivo di ciascuna di esse è calcolato separatamente.
7 . Il reddito positivo calcolato è incluso nel periodo d’imposta dell’unità lituana in cui termina il periodo d’imposta dell’entità estera controllata. Se il periodo d’imposta dell’entità estera controllata non è determinato, si considera che il periodo d’imposta dell’entità estera controllata coincide con il periodo d’imposta dell’unità lituana.
8 . Lo stesso reddito di un’entità estera controllata può essere tassato nella Repubblica di Lituania solo una volta secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
9 . I dividendi pagati da un’unità estera controllata a un’unità lituana non sono tassati se il reddito sulla base del quale sono stati pagati tali dividendi è stato incluso nel reddito di tale unità lituana come reddito positivo. Tuttavia, se i dividendi pagati dall’unità estera controllata all’unità lituana superano il reddito che è stato incluso nel reddito di questa unità lituana come reddito positivo, la parte dei dividendi pagati che eccede il reddito positivo dell’unità lituana sarà tassata ai sensi dell’articolo 35 della presente legge.
10 . Quando un’entità lituana trasferisce la propria parte di un’entità estera controllata o le attività svolte attraverso una stabile organizzazione specificata nell’articolo 2, paragrafo 4, clausola 2 della presente legge, e qualsiasi parte del reddito ricevuto dal trasferimento è stata precedentemente inclusa in positivo reddito, nel calcolo dell’imposta sulle società dovuta su tale importo del reddito, tale parte del reddito non è inclusa nella base imponibile unitaria lituana.
11 . L’unità lituana ha diritto all’importo dell’imposta sugli utili o imposta equivalente pagata dal reddito positivo nel paese o nella zona in cui l’entità estera controllata è registrata o altrimenti organizzata (se si tratta di un’unità estera controllata, in proporzione alle quote ( azioni, azioni), diritti di voto o diritti su una quota di utili distribuibili o diritti esclusivi per acquistarlinumero) per ridurre l’imposta sugli utili calcolata dal reddito positivo dovuto al bilancio ai sensi della presente legge secondo la procedura stabilita dall’articolo 55, comma 6 della presente legge. Se in quello stato o zona è stata pagata più tasse di quanto previsto dalle leggi di quello stato o zona, l’unità lituana ha il diritto di ridurre l’imposta sugli utili calcolata sul reddito positivo pagabile al bilancio in conformità con questa legge dal imposta che avrebbe dovuto essere pagata sul reddito positivo in quello stato o zona in cui è registrata o altrimenti organizzata un’entità straniera controllata, in termini di dimensioni.
12 . L’entità lituana ha diritto a un reddito positivo nello stato dello Spazio economico europeo o nello stato con cui la Repubblica di Lituania ha concluso e applica un accordo di elusione della doppia imposizione e in base alla cui legge pertinente il reddito dell’entità estera controllata è incluso nel reddito positivo reddito dell’ente di tale Stato ed è tassato secondo norme analoghe a quelle di cui all’articolo 5, per ridurre l’imposta sugli utili calcolata dal reddito positivo dovuto al bilancio in conformità con la presente legge per l’importo del reddito versato imposta sugli utili o un’imposta equivalente secondo la procedura stabilita al paragrafo 6 dell’articolo 55 della presente legge.

Nota TAR. Le disposizioni dell’articolo 39 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per il 2019 e periodi d’imposta successivi.

Modifiche all’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

Articolo 39, paragrafo 1 . Attribuzione delle entrate e delle spese del Gruppo europeo di interesse economico ai suoi partecipanti e tassazione
1 . Il reddito del Gruppo europeo di interesse economico è assegnato ai suoi partecipanti in base alle quote stabilite nell’accordo istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico e, se tali quote non sono stabilite nell’accordo, in quote uguali.
2 . Un partecipante EEG deve includere il reddito EEG come reddito l’ultimo giorno del periodo finanziario EEG in cui ha guadagnato e/o ricevuto tale reddito.
3 . Il partecipante al Gruppo europeo di interesse economico attribuisce la parte del reddito del Gruppo europeo di interesse economico al proprio reddito, indipendentemente dal fatto che l’utile del Gruppo europeo di interesse economico sia stato pagato o meno al partecipante, e lo tassa in conformità con la procedura stabilita dalla presente legge.
4 . I costi sostenuti dal gruppo europeo di interesse economico sono imputati ai suoi partecipanti secondo i principi stabiliti nel comma 1 del presente articolo.
5 . Un partecipante al Gruppo europeo di interesse economico deve dedurre dal suo reddito quei costi del Gruppo europeo di interesse economico che, secondo le disposizioni della presente legge, sono classificati come detrazioni consentite e detrazioni consentite di importi limitati.
6 . I proventi e gli oneri attribuibili al Gruppo europeo di interesse economico sono espressi in euro applicando il rapporto tra l’euro e la valuta estera determinato in conformità alla legge sulla contabilità finanziaria della Repubblica di Lituania alla data di ripartizione dei proventi e degli oneri .

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610
  2. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

7 . Un partecipante al Gruppo europeo di interesse economico non include nel suo reddito l’utile ricevuto dal Gruppo europeo di interesse economico o da una sua parte.

La legge è integrata dall’articolo:

  1. IX-2102, 04/08/2004, G.U., 2004, n. 60-2117 (2004-04-24)

Articolo 40 . Adeguamento di valore di transazioni od operazioni economiche e proventi o

ridefinire i benefici
1 . Le Quote, nella determinazione del reddito imponibile secondo la procedura stabilita dalla presente Legge, devono riconoscere come provento di qualsiasi transazione o operazione economica un importo corrispondente al prezzo equo di mercato di tale transazione o operazione economica, e devono riconoscere come deduzioni consentite o importi limitati consentivano deduzioni da qualsiasi transazione o qualsiasi importo dei costi di qualsiasi transazione economica corrispondente al prezzo equo di mercato di tale transazione o transazione economica.
2 . Se transazioni o transazioni economiche tra soggetti collegati stabiliscono o stabiliscono condizioni diverse da quelle che sarebbero concluse o stabilite in una transazione o transazione economica tra soggetti non collegati, allora qualsiasi utile (reddito) che, in mancanza di tali condizioni, sarebbe attribuito a uno di tali soggetti, ma non riconducibile a lui per tali condizioni, può essere incluso nel reddito di tale soggetto e tassato di conseguenza. Il Ministro delle finanze determina le norme per l’attuazione di questa parte.
3 . Le unità, nel calcolo del reddito imponibile secondo la procedura stabilita dalla presente legge, devono ridefinire i redditi o i pagamenti nei casi e secondo la procedura stabiliti dal governo della Repubblica di Lituania o dalla sua istituzione autorizzata.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)

Articolo 40 1 . Scaduto il 24/12/2016

Eliminazione dell’articolo:

  1. XIII-88, 13/12/2016, pubblicato nel TAR 23/12/2016, fino al 2016-29276

40 Articolo 2 . Tassazione dei passaggi di proprietà
1 . Il trasferimento di proprietà dalla Repubblica di Lituania è tassato secondo la procedura stabilita nel presente articolo, se sussiste una delle seguenti circostanze:
1 ) L’unità lituana assegna beni in un paese estero ad attività svolte attraverso una stabile organizzazione, e il proprietario dei beni non cambia;
2 ) un’unità straniera che svolge attività nella Repubblica di Lituania attraverso una stabile organizzazione assegna beni alle sue attività in un altro paese straniero e il proprietario dei beni non cambia;
3 ) L’unità lituana trasferisce all’estero l’attività svolta nella Repubblica di Lituania, ad eccezione dei casi in cui la proprietà, che era utilizzata per l’attività svolta nella Repubblica di Lituania, continua ad essere utilizzata per l’attività svolta dall’unità straniera attraverso la sua stabile organizzazione nella Repubblica di Lituania;
4 ) un’unità straniera che svolge attività nella Repubblica di Lituania attraverso una stabile organizzazione trasferisce le attività svolte in un paese straniero.
2 . Al momento del trasferimento del bene, l’unità rileva il provento dell’incremento di valore del bene, che è costituito dalla differenza tra il prezzo equo di mercato del bene trasferito al momento del trasferimento e il prezzo di acquisto del bene .
3 . Se vengono trasferiti beni unitari, il cui ammortamento è stato calcolato ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili, nel calcolo del reddito derivante dall’aumento del valore del bene, il prezzo di acquisto di tale bene è ridotto dell’importo della sua ammortamenti o ammortamenti, inclusi nelle deduzioni consentite di importi limitati.
4 . Nei casi in cui i beni sono trasferiti in altri paesi dello Spazio economico europeo, che hanno concluso un accordo con la Repubblica di Lituania o l’Unione europea sulla mutua assistenza nella riscossione delle imposte, che è equivalente al 2010 16 marzo Per l’assistenza reciproca prevista dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio relativa all’assistenza reciproca in materia di imposte, dazi doganali e altre misure (GU 2010 L 84, pag. 1) (di seguito – direttiva 2010/24/ UE), l’unità secondo questo articolo può includere il reddito stimato nella base imponibile in parti uguali durante 5 anni, calcolati dall’inizio del trasferimento dei beni. La ripartizione del reddito frazionato viene estinta e la restante parte di reddito esclusa viene inclusa nel reddito del periodo d’imposta in cui risulta che:
1 ) la proprietà trasferita viene venduta o altrimenti trasferita in proprietà o
2 ) la proprietà trasferita viene trasferita entro 5 anni dal suo trasferimento in uno Stato non appartenente allo Spazio economico europeo o in uno Stato dello Spazio economico europeo con il quale la Repubblica di Lituania o l’Unione europea non ha concluso un accordo sulla mutua assistenza nella riscossione delle imposte, che è equivalente all’assistenza reciproca prevista dalla direttiva 2010/24/UE per aiuto, o
3 ) viene avviata la procedura di fallimento o di liquidazione dell’unità, o
4 ) l’unità non adempie agli obblighi impositivi entro 12 mesi dalla scadenza dei termini di versamento dell’imposta societaria previsti dall’articolo 53 della presente legge.
5 . Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di attività per un periodo inferiore a 12 mesi, quando le attività sono trasferite per finanziare titoli o come garanzia (anticipo), o per soddisfare requisiti patrimoniali per la gestione del rischio, o per la gestione della liquidità scopi.

Nota TAR. Le disposizioni dell’articolo 40 2 si applicano nel calcolo e nella dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Articolo aggiunto:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

CAPITOLO IX

FISCALITA’ NEI CASI DI RIORGANIZZAZIONE, CESSIONE, LIQUIDAZIONE, RICONOSCIMENTO VALORI IMMOBILI PROVENTI E PERDITE IN DETERMINATI CASI DI RISORGANIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE, CESSIONE

Articolo 41 . Partecipanti e casi di riorganizzazione e trasferimento
1 . Gli utili e le perdite delle quote, i loro partecipanti sono rilevati secondo la procedura stabilita in altri articoli del presente capitolo nei casi di riorganizzazione o trasferimento stabiliti nel presente articolo, quando:
1 ) i beni, i diritti e gli obblighi delle quote sono trasferiti tra le unità lituane il cui reddito imponibile è tassato alle aliquote fiscali del 15 o 5 per cento di cui all’articolo 5 della presente legge, o tra le unità straniere – residenti negli stati membri dell’Unione Europea per imposta scopi, avendo attività commerciali negli stati membri dell’Unione Europea la forma di organizzazione specificata nel 1990 23 luglio Direttiva 90/434/CE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, conferimenti di attività e scambi di azioni di società di vari Stati membri (di seguito denominata direttiva 90/434/CE) nell’allegato e contenuta articolo 3 quater della direttiva 90/434/CE come contribuenti delle imposte di cui al punto, o
2 ) i beni, i diritti e gli obblighi delle quote sono trasferiti tra le quote lituane, il cui reddito imponibile è tassato alle aliquote fiscali del 15 o 5 per cento di cui all’articolo 5 della presente legge, e le quote straniere – residenti negli stati membri dell’Unione Europea per a fini fiscali, con organizzazioni imprenditoriali negli Stati membri dell’Unione europea nella forma specificata nell’allegato della direttiva 90/434/CE e situate come contribuenti definiti all’articolo 3, lettera c, della direttiva 90/434/CE, o
3 ) la sede legale dell’unità conferita (società europea o società cooperativa europea).
2 . Casi di riorganizzazione o trasferimento:
1 ) le unità sono riorganizzate per fusione, ovvero una o più unità che hanno esaurito la loro operatività senza la procedura di liquidazione (di seguito denominate “unità acquirente”) vengono unite ad un’altra unità già esistente (di seguito denominata “unità acquirente”) e al momento della connessione, tutte le attività, i diritti e gli obblighi delle unità acquisite sono trasferiti per l’entità acquirente, i partecipanti dell’entità acquirente ricevono le azioni emesse (parti, azioni) dell’entità acquirente, a cui le attività, i diritti e le obbligazioni dell’entità acquirente sono trasferite, invece delle azioni dell’entità acquisita (parti, azioni); se, al momento dello scambio delle quote delle quote acquisite con le quote della quota acquirente, la differenza di prezzo delle azioni è pagata in denaro, essa non supera il 10 per cento del valore nominale delle azioni o, quando non vi è valore nominale , non superiore al 10 per cento del valore di bilancio delle azioni;
2 ) le unità sono riorganizzate per fusione, cioè due o più unità che hanno concluso l’operatività senza la procedura di liquidazione (di seguito denominate unità di acquisizione) vengono fuse in una nuova unità (di seguito denominata unità di acquisizione) e al momento della la fusione, i beni, i diritti e gli obblighi delle unità acquirente sono trasferiti all’unità acquirente, l’unità acquirente invece di possedere azioni (parti, azioni) dell’unità acquirente, i partecipanti ricevono azioni emesse (parti, azioni) dell’unità acquirente unità, alla quale sono trasferiti i beni, i diritti e gli obblighi dell’unità acquirente; se, al momento dello scambio delle quote delle quote acquisite con le quote della quota acquirente, la differenza di prezzo delle azioni è pagata in denaro, essa non supera il 10 per cento del valore nominale delle azioni o, quando non vi è valore nominale , non superiore al 10 per cento del valore di bilancio delle azioni;
3 ) tutti i beni, i diritti e gli obblighi di un’unità che si estingue senza una procedura di liquidazione (di seguito denominata unità acquirente) sono trasferiti a un’altra unità che controlla il 100 percento del suo capitale sociale (100 percento delle azioni che rappresentano il suo capitale) (di seguito denominata unità acquirente);
4 ) le unità sono riorganizzate per riparto o scissione, cioè una unità che cessa la propria attività senza procedura di liquidazione (di seguito denominata unità acquisita) distribuisce o divide i propri beni, diritti e obbligazioni in due o più parti e contestualmente passare a due o più unità esistenti o nuove di unità da creare (di seguito denominate unità acquirente), i partecipanti all’unità acquirente invece delle azioni (parti, azioni) dell’unità acquirente dovrebbero ricevere proporzionalmente in cambio le azioni emesse (parti, quote) delle quote acquisitrici; se, al momento del cambio delle azioni della quota acquirente con le azioni delle quote acquirente, la differenza di prezzo delle azioni è pagata in denaro, essa non supera il 10 per cento del valore nominale delle azioni o, quando non vi è valore nominale , non superiore al 10 per cento del valore di bilancio delle azioni;
5) ente, che prosegue la propria attività (di seguito denominato soggetto cedente), trasferisce una o più parti della propria attività quale insieme di beni, diritti e obbligazioni, che dal punto di vista organizzativo costituisce un’unità economica autonoma, svolgendo attività e in grado di svolgere discrezionalmente le proprie funzioni (di seguito denominata parte operativa), per una o più unità di nuova costituzione o già esistenti (di seguito denominate “unità acquirenti”), riducendo il capitale sociale, i partecipanti dell’unità conferente in luogo delle azioni (parti, azioni) dell’unità conferente, ricevono proporzionalmente in cambio le azioni emesse (parti, azioni) delle unità acquirenti; se, al momento dello scambio delle azioni dell’unità conferente con le azioni delle unità acquisitrici, la differenza di prezzo delle azioni è pagata in denaro – non è superiore al 10 percento del valore nominale delle azioni o, quando non c’è valore nominale ,
6 ) un’unità che continua ad operare (di seguito denominata unità cedente) trasferisce l’attività come complesso o una o più parti dell’attività ad un’altra unità (di seguito denominata unità acquirente) in cambio delle quote dell’unità acquirente (parte, azioni);
7 ) un’unità al fine di assumere il pieno controllo di un’altra unità acquisendo la maggioranza dei voti (ossia avendo più della metà dei voti concessi dalle azioni di tale unità) (di seguito denominata unità acquirente) o avendo la maggioranza dei voti (ossia più di 1/2 dei voti concessi dalle azioni di tale unità) e al fine di acquisire più azioni di tale unità, trasferisce le sue azioni emesse (parti, azioni) in cambio delle azioni della unità acquisita ai partecipanti dell’unità acquisita; se, al momento dello scambio delle quote della quota acquirente detenute dai partecipanti alla quota acquirente con le quote della quota acquirente, la differenza di prezzo delle azioni è pagata in denaro, essa non supera il 10 per cento del valore nominale delle quote ovvero, quando non vi è valore nominale, non superiore al 10 per cento del valore di bilancio delle azioni;
8 ) un’unità che continua ad operare (di seguito denominata unità conferente) separa una parte alla quale vengono costituite una o più nuove unità sulla base di attività, patrimonio netto e passività proporzionalmente assegnate (di seguito denominate unità acquisitrici);
9 ) un’unità (società europea o società cooperativa europea) che non viene liquidata o non viene creata una nuova unità, trasferisce la propria sede legale in un altro stato membro dell’Unione Europea.

  1. 3.Quando, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, l’unità acquirente è un’unità estera indicata al comma 2 del comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del presente comma se, dopo la riorganizzazione o il trasferimento di cui al comma 2 del questo articolo, ad eccezione dei punti 7 e 9 della parte 2 di questo articolo, che straniero sulla base dei beni, diritti e doveri ricevuti, l’unità continua ad operare attraverso il suo ufficio permanente nel territorio della Repubblica di Lituania.Quando, nel caso di cui al comma 2, punto 9, del presente articolo, l’unità di cui al comma 1, punto 3, del presente articolo (società europea o società cooperativa europea) trasferisce la propria sede sociale, si applicano le disposizioni della presente sezione si applicano se, dopo il trasferimento della sede legale, questa unità ha acquisito beni appartenenti all’unità lituana,

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  3. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)
  4. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)
  5. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 42 . Proventi per incremento di valore dei cespiti in caso di riorganizzazione e conferimento
1 . Quando, nei casi specificati nell’articolo 41 della presente legge, i partecipanti a un’unità ricevono azioni (parti, quote) di un’altra unità in cambio delle azioni (parti, azioni) di questa unità, l’aumento del valore della proprietà non è considerato come reddito di quei partecipanti che hanno ricevuto nuove azioni (parti, azioni) in cambio. In tal caso, il prezzo di acquisto delle nuove azioni (parti, azioni) ricevute in cambio dai partecipanti all’unità è il prezzo di acquisto delle azioni (parti, azioni) scambiate da questi partecipanti, che esistevano prima del trasferimento di tali azioni (parti, azioni) in cambio.
2 . Quando un’unità trasferisce proprietà ad un’altra unità nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, l’aumento del valore dell’immobile non è considerato come reddito dell’unità che ha trasferito l’immobile. In tal caso, il prezzo di acquisto di questo bene per l’unità che ha ricevuto la proprietà del bene è il prezzo di acquisto di questo bene che esisteva prima del trasferimento della proprietà del bene nell’unità che ha trasferito il bene.
3 . Quando un’entità straniera trasferisce una stabile organizzazione situata in Lituania ad un’altra entità nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, l’aumento del valore dei beni attribuibili a tale stabile organizzazione non sarà considerato come reddito di tale stabile organizzazione. In tal caso, il prezzo di acquisto di questo bene per l’unità che ha ricevuto la proprietà del bene è il prezzo di acquisto di questo bene che esisteva prima del trasferimento della proprietà del bene nell’unità che ha trasferito il bene.
4 . Quando, nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, un’entità lituana trasferisce parte delle proprie attività situate in uno stato membro dell’Unione Europea ad un’entità straniera, l’incremento di valore del bene non è considerato come reddito del soggetto che ha trasferito il bene.
5 . Quando un’unità lituana trasferisce una parte della sua attività ad un’altra unità lituana nei casi specificati nell’articolo 41 della presente legge, l’aumento del valore della proprietà non è considerato come reddito dell’unità che ha trasferito la proprietà. In tal caso, il prezzo di acquisto di questo bene per l’unità che ha ricevuto la proprietà del bene è il prezzo di acquisto di questo bene che esisteva prima del trasferimento della proprietà del bene nell’unità che ha trasferito il bene.
6 . Quando, nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, un’entità estera trasferisce una parte delle sue attività situate in uno stato membro dell’Unione Europea a un’entità lituana, l’entità lituana che ha acquisito la proprietà, il prezzo di acquisto di questo bene è il prezzo di acquisto di questo bene, che esisteva prima del trasferimento del bene nell’unità che ha trasferito la proprietà del bene.
7 . Quando, nel caso specificato nell’articolo 41, parte 2, punto 9 della presente legge, l’unità lituana sposta la propria sede legale, l’aumento del valore della proprietà non è considerato reddito dell’unità lituana e l’unità, che continua per operare nella Repubblica di Lituania attraverso la sua stabile organizzazione, il prezzo di acquisto di questa proprietà assegnata a questa stabile organizzazione nella Repubblica di Lituania è questo il prezzo di acquisto della proprietà, che era nell’unità lituana prima del trasferimento della sede legale .
8 . Quando un’unità trasferisce proprietà ad un’altra unità nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, l’unità che ha acquisito l’immobile continua il calcolo dell’ammortamento di tale immobile allo stesso modo dell’unità che ha trasferito l’immobile prima della trasferimento. Quando, nel caso specificato nell’articolo 41, parte 2, punto 9 della presente legge, l’unità lituana sposta la propria sede legale, allora a causa del trasferimento della sede legale, il deprezzamento o l’ammortamento di questa proprietà assegnata alla sede permanente in la Repubblica di Lituania continuerà allo stesso modo dell’unità lituana prima del trasferimento della sede legale.
9 . Nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, la differenza intervenuta al momento della riorganizzazione o del trasferimento (l’importo di cui il prezzo pagato dall’unità acquirente eccede il valore del patrimonio netto acquisito) non è dedotta dal reddito, e la differenza negativa (l’importo di cui il prezzo pagato dall’unità acquirente è inferiore al valore delle attività nette acquisite) è inclusa nei proventi non inclusi.
10 . Le disposizioni del presente articolo si applicano solo nel caso in cui, nei casi specificati ai punti 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 41, parte 2 della presente legge, l’unità o i suoi partecipanti, avendo ricevuto azioni (parti, azioni) in scambiare, non venderli o altrimenti trasferirne la proprietà per tre anni, tranne nei casi in cui le azioni (parti, azioni) sono trasferite per i requisiti degli atti legali, o i casi successivi specificati nelle clausole 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 41, parte 2 della presente legge.
11 . Nei casi previsti dall’articolo 41 della presente legge, la differenza di prezzo delle azioni corrisposta in contanti è imputata al reddito del partecipante alla quota che l’ha percepita.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-2418, 23-08-2004, G.U., 2004, n. 134-4836 (2004-09-02)
  2. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  3. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)

Articolo 43 . Perdite in caso di riorganizzazione, trasferimento, riorganizzazione di unità
1 . Nei casi di riorganizzazione o di trasferimento, salvo quanto diversamente specificato nel presente articolo, le perdite della o delle quote acquirente o cessionaria per il periodo d’imposta (ad eccezione delle perdite di quote (istituzioni non finanziarie) per cessione di titoli e/o derivati strumenti finanziari) subiti prima del termine della riorganizzazione o del conferimento e questo Se non riportati all’esercizio successivo secondo le modalità stabilite dalla legge, la o le quote acquirente possono riportare a nuovo tali perdite, se la o le quote acquirente continuano a portare avanti queste perdite .rilevato attività o parte di attività per un periodo di almeno 3 anni. La o le quote acquisitrici possono essere trasferite solo sulle perdite dei periodi d’imposta relativi all’attività o parte di attività trasferita dalla o dalle quote acquisitrici o cedenti e continuate nella o dalle quote acquisitrici.
2 . Al termine del triennio di cui al comma 1 del presente articolo, le perdite dei periodi d’imposta relativi all’attività o parte dell’attività dell’unità acquirente o cedente o delle unità trasferite all’unità acquirente, a partire dall’imposta periodo in cui l’unità acquirente non continua più l’attività o parte dell’attività, non sono più trasferite.
3 . L’unità conferente riduce le perdite d’imposta maturate prima del termine del conferimento e non trasferite all’anno d’imposta successivo secondo le modalità stabilite dalla presente legge dell’ammontare delle perdite d’imposta riconducibili all’attività o parte di attività conferita a l’unità acquirente.
4 . Quando la riorganizzazione è effettuata nel caso previsto dall’articolo 41, comma 2, comma 7, le quote continuano il trasferimento delle perdite indipendentemente da quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5 . Se l’unità viene ristrutturata durante il periodo d’imposta, le perdite fiscali dei periodi d’imposta precedenti vengono trasferite solo nel caso in cui i proprietari dell’unità non cambino per effetto della riorganizzazione e l’unità ristrutturata continui la stessa attività che aveva prima della riorganizzazione , per 3 anni .
6 . Quando, nel caso di cui all’articolo 41, parte 2, punto 9 della presente legge, un’entità lituana trasferisce la propria sede legale, le perdite del periodo d’imposta di tale entità lituana, verificatesi prima del trasferimento della sede legale e non trasferiti all’anno successivo secondo la procedura stabilita dalla presente legge, possono essere trasferiti dall’unità, che continua a effettuare tali perdite, pur continuando il trasferimento di tali attività nella Repubblica di Lituania attraverso una stabile organizzazione.
7 . Il trasferimento delle perdite fiscali di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo prosegue secondo la procedura stabilita dall’articolo 30 della presente legge. Il trasferimento delle perdite fiscali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo prosegue in modo tale che le perdite fiscali deducibili sia secondo il procedimento previsto dal presente articolo sia secondo il procedimento previsto dall’articolo 30 della presente legge, ad eccezione perdite fiscali delle unità il cui reddito imponibile è tassato in conformità alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge applicando l’aliquota del 5 per cento , l’importo non può superare il 70 per cento del reddito del contribuente per il periodo d’imposta, calcolato dal reddito dopo aver dedotto il reddito esentasse, le detrazioni consentite e le detrazioni consentite limitate, eccettoperdite di esercizi precedenti .

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  3. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)
  4. XII-661, 12/12/2013, G.U., 2013, n. 140-7046 (30/12/2013)

Articolo 44 . Ha perso la sua validità dal 01.01.2006 .

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)

Articolo 45 . Proventi da incremento di valore dei beni e perdite da liquidazione di società
1 . Se l’entità in liquidazione distribuisce attività ai suoi partecipanti, tale distribuzione è considerata la vendita di tale attività al prezzo equo di mercato di tale attività determinato alla data di trasferimento dei diritti di proprietà e la differenza tra il prezzo di acquisto di tale attività e il il prezzo di vendita sarà considerato come provento dell’aumento del valore del bene dell’ente, salvo che la presente legge non disponga diversamente. Quando si liquida una quota, le perdite subite dalla quota a causa del trasferimento di attività sono considerate perdite della quota in liquidazione.
2 . I partecipanti alla quota in liquidazione riconoscono i proventi derivanti dall’incremento di valore delle attività (perdite di valore delle attività) al momento della ricezione delle attività della quota in liquidazione o di una sua parte. Tali proventi (perdite) sono costituiti dalla differenza tra il prezzo di acquisto dei diritti di proprietà (parti, azioni, azioni) dei partecipanti alla quota e il prezzo di mercato delle attività ottenute dalla quota in liquidazione. Il prezzo di acquisto delle attività ricevute dall’unità in liquidazione per i partecipanti all’unità è il prezzo equo di mercato di tali attività.Articolo 46 . Rapporti contabili
1 . Nella lettera esplicativa dell’unità acquirente per il periodo d’imposta in cui sono state effettuate le operazioni di cui all’articolo 41 della presente legge, è indicato durante quale periodo d’imposta è avvenuto il trasferimento dei beni e dei diritti dall’unità o dalle unità acquisite. Le successive note esplicative devono indicare in quale nota esplicativa sono fornite le informazioni di cui alla presente sezione.
2 . Insieme alla nota esplicativa viene fornito l’ultimo saldo dell’unità acquistata (saldo unitario).
3 . La nota integrativa deve essere corredata delle stime delle differenze tra il valore residuo del bene oggetto di ammortamento così come iscritto nell’unità o nelle unità acquisite e l’unità acquisita.
4 . I partecipanti alle quote (titolari di azioni (parti, azioni)) indicano nella nota esplicativa il valore nominale delle azioni della o delle unità acquistate e il prezzo al quale le azioni ricevute (parti, azioni) sono incluse nella contabilizzazione in quell’unità.
5 . La mancata presentazione tempestiva dei dati specificati nel presente articolo all’amministratore fiscale, l’inserimento di dati errati nel documento e l’invio di tale documento all’amministratore fiscale sono soggetti a responsabilità legale.

CAPO IX 1

RIDUZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE E DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

Modifiche al titolo del capitolo:

  1. XII-366, 13/06/2013, G.U., 2013, n. 68-3407 (28-06-2013)

46 Articolo 1 . Riduzione del reddito imponibile a causa del progetto di investimento in corso
1 . Un’unità che realizza un progetto di investimento può ridurre l’utile imponibile secondo la procedura stabilita nel presente articolo. Il reddito imponibile può essere ridotto durante il periodo d’imposta per il quale il reddito imponibile calcolato è ridotto dell’importo delle spese effettivamente sostenute per l’acquisizione dell’immobile che soddisfa i requisiti specificati nella presente sezione (in caso di acquisto di autocarri, rimorchi e semirimorchi , il reddito imponibile dovuto all’acquisizione di tale immobile può essere ridotto solo fino a 300.000 euro di importo delle spese sostenute durante il periodo d’imposta). Il reddito imponibile è ridotto se il bene è necessario per la realizzazione del progetto di investimento dell’unità e:
1 ) i beni sono attribuibili ai gruppi di immobilizzazioni specificati nell’allegato 1 della presente legge “macchine e attrezzature”, “impianti (edifici, pozzi, ecc.)”, “apparecchiature informatiche e apparecchiature di comunicazione (computer, loro reti e apparecchiature) “, “software” “, “diritti acquisiti” e beni del gruppo di immobilizzazioni “camion, rimorchi e semirimorchi, autobus – non più vecchi di 5 anni” – camion, rimorchi e semirimorchi, e
2 ) il cespite è inutilizzato e prodotto non prima di 2 anni (contando dall’inizio dell’uso del cespite).

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610

2 . Gli utili imponibili possono essere ridotti fino al 100%. Se l’importo delle spese di cui al comma 1 del presente articolo è superiore all’importo del reddito imponibile calcolato per il periodo d’imposta, le spese eccedenti tale importo possono essere trasferite per i successivi quattro periodi d’imposta consecutivi a riduzione degli importi del reddito imponibile calcolato , riducendo corrispondentemente l’importo trasferito di tali spese. L’utile imponibile calcolato per ciascun periodo d’imposta può essere ridotto fino al 100%.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 2 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

3 . L’importo delle spese effettivamente sostenute, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere ridotto dell’importo del bilancio nazionale, del fondo statale delle assicurazioni sociali, del fondo dell’assicurazione obbligatoria delle malattie, degli altri fondi statali, dei fondi comunali, del fondo europeo fondi dell’Unione e altri fondi di sostegno finanziario utilizzati a tale scopo, se tali fondi se tale sostegno è stato ricevuto.
4 . Secondo la procedura stabilita in tale articolo, il reddito imponibile può essere ridotto solo dalle spese sostenute nei periodi d’imposta 2009-2023.

Nota TAR. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano per il calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2018 e degli anni successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

5 . Le immobilizzazioni, il cui acquisto ha ridotto il reddito imponibile secondo la procedura stabilita nel presente articolo, devono essere utilizzate nell’attività dell’unità per almeno 3 anni. Se tali beni a lungo termine sono utilizzati nelle attività dell’unità per un periodo di tempo più breve, ad eccezione della fine dell’unità e dei casi in cui il bene non è più utilizzato o trasferito per i requisiti degli atti legali, viene perso a causa di forza maggiore) o attività criminose di terzi, l’imposta sugli utili non calcolati dovuta alla riduzione dell’utile imponibile deve essere versata al bilancio dello Stato mediante ricalcolo e tassazione degli utili imponibili dei periodi d’imposta precedenti. Tale ricalcolo non viene effettuato quando l’immobilizzazione è utilizzata nelle attività dell’unità per meno di 3 anni in quanto viene trasferita all’unità acquirente in caso di riorganizzazione o trasferimento, ma solo se l’unità acquirente utilizza il bene acquisito fino a quando non sono trascorsi 3 anni dall’inizio dell’utilizzo del cespite nell’unità cedente. L’unità acquirente, che ha rilevato le immobilizzazioni in caso di riorganizzazione o trasferimento o per obblighi di legge, può continuare a ridurre il reddito imponibile,
6 . Scaduto il 23/12/2017 .

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

La legge è completata dalla sezione:

  1. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)

Modifiche all’articolo:

  1. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)
  2. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)

 

46 Articolo 2 . Riduzione dell’imposta sugli utili dovuta ai fondi forniti gratuitamente per la produzione del film o parte di esso
1 . Un’unità lituana o un’unità straniera, che attraverso la sua stabile organizzazione in Lituania ha fornito gratuitamente i fondi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 17 2 della presente legge per la produzione di un film o parte di esso nella Repubblica di Lituania , in conformità con la procedura di cui al presente articolo, l’importo di questi fondi può ridurre l’imposta sugli utili calcolata per il periodo d’imposta in cui ricevutoè stato Se il certificato di investimento viene ricevuto prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dell’imposta sugli utili, l’imposta sugli utili calcolata per il periodo fiscale precedente può essere ridotta nel periodo fiscale in cui è stato ricevuto il certificato di investimento.
2 . L’imposta sugli utili dovuta per il periodo d’imposta può essere ridotta di non più del 75% dell’importo dei fondi forniti gratuitamente per la produzione del film o della sua parte nella Repubblica di Lituania. Se l’importo dei fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è superiore al 75 per cento dell’importo dell’imposta sugli utili dovuta per il periodo d’imposta, nella misura in cui tale importo viene superato, l’imposta sugli utili dovuta per due periodi d’imposta successivi successivi l’un l’altro possono essere ridotti, ma l’utile calcolato per ciascun periodo d’imposta l’importo dell’imposta non può essere ridotto di oltre il 75%.

La legge è completata dalla sezione:

  1. XII-366, 13/06/2013, G.U., 2013, n. 68-3407 (28-06-2013)

46 Articolo 3 . Riduzione del reddito imponibile da fondi destinati a finanziare attività che soddisfano interessi pubblici
1 . Gli enti senza scopo di lucro possono ridurre il proprio reddito imponibile mediante fondi stanziati direttamente nel periodo d’imposta in corso o che si prevede di destinare direttamente in due periodi d’imposta successivi al finanziamento di attività di interesse pubblico.
2 . Se l’importo dei fondi destinati direttamente al finanziamento di attività di interesse pubblico nel periodo d’imposta in corso è superiore all’importo del reddito imponibile calcolato per quel periodo d’imposta, i fondi eccedenti tale importo possono essere trasferiti a riduzione degli importi del reddito imponibile calcolato per il periodo d’imposta dopo due periodi d’imposta consecutivi, riducendo corrispondentemente l’importo trasferito dell’ammontare di tali fondi.
3 . L’importo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo deve essere ridotto dai bilanci statali e comunali direttamente utilizzati per finanziare attività che soddisfano l’interesse pubblico, il bilancio del Fondo statale di previdenza sociale, il bilancio del Fondo di assicurazione sanitaria obbligatoria, altri fondi di denaro statale, l’Unione Europea e altri aiuti finanziari, sostegno in conformità con la legge di beneficenza e sostegno della Repubblica di Lituania, l’importo dei fondi dalle quote dei membri, contributi e contributi, se tali fondi o tale sostegno sono stati ricevuti.
4 . Se i fondi dell’unità senza scopo di lucro non sono destinati al finanziamento di attività che soddisfano interessi pubblici nel periodo indicato nel comma 1 del presente articolo, a causa della riduzione dell’utile imponibile, l’imposta sugli utili non calcolati deve essere versata al bilancio dello Stato mediante ricalcolo tassare il reddito imponibile dei periodi d’imposta precedenti.

Nota TAR . In applicazione delle disposizioni dell’articolo 46 , i fondi corrispondenti alla legge
n. XIII-13333 entrata in vigore (01/01/2019) ha ricevuto entrate, che sono state utilizzate per finanziare attività che soddisfano interessi pubblici dopo l’entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni dell’articolo si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per il 2019 e periodi d’imposta successivi.

Articolo aggiunto:

  1. XIII-1333, 28-06-2018, pubblicato nel TAR 30-06-2018, fino al 2018-10976

CAPITOLO X

CALCOLO, PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULL’UTILE,

RECLAMI E RIMBORSIArticolo 47 . Calcolo e pagamento dell’imposta sui redditi anticipata
1 . L’imposta anticipata sugli utili è calcolata secondo la procedura stabilita nel presente articolo. L’importo dell’imposta anticipata sugli utili è calcolato dal contribuente.
2 . I contribuenti calcolano l’importo dell’imposta anticipata sugli utili nel seguente ordine:
1 ) secondo l’andamento dell’anno precedente. L’imposta sul reddito anticipata per i primi sei mesi del periodo d’imposta è calcolata sulla base dell’importo effettivo dell’imposta sul reddito calcolata per il periodo d’imposta precedente al periodo d’imposta precedente . Imposta anticipata sugli utili per il settimo – dodicesimo mese del periodo d’imposta è calcolata in base all’importo dell’imposta sul reddito effettivamente calcolata per il periodo d’imposta precedente. L’imposta sugli utili anticipata per ciascun trimestre sarà rispettivamente pari a 1/4 dell’importo dell’imposta sugli utili effettivamente calcolata nei periodi d’imposta citati;

Modifiche alla clausola dell’articolo:

NO.XII-2262 , 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-063462) in base all’importo previsto dell’imposta sugli utili per il periodo fiscale. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta sul reddito anticipata trimestralmente dopo 1/4 dell’importo stimato dell’imposta sul reddito per il periodo d’imposta. L’importo calcolato dell’imposta anticipata sul reddito in base all’importo stimato dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale deve essere almeno l’80% dell’importo effettivo dell’imposta sul reddito annuale. Se l’importo stimato dell’imposta sull’utile calcolato nella dichiarazione anticipata dell’imposta sul reddito è inferiore all’80 percento dell’importo dell’imposta sul reddito calcolato nella dichiarazione annuale dell’imposta sul reddito, gli interessi di mora vengono calcolati dall’importo non pagato dell’imposta anticipata sul reddito ogni trimestre in conformità con la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale. Il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi anticipata,
3 . Nel calcolare l’importo dell’imposta anticipata sugli utili, l’importo dell’imposta sugli utili calcolato dal sostegno ricevuto, utilizzato non secondo lo scopo del sostegno stabilito nella legge della Repubblica di Lituania sulla beneficenza e il sostegno, nonché dalla parte di il sostegno ricevuto in denaro da un fornitore di sostegno durante il periodo fiscale, che supera l’importo di 250 MGL non viene preso in considerazione l’importo
4 . Le quote registrate nel primo anno fiscale sono esenti dall’imposta anticipata sugli utili e, nel secondo anno fiscale, un contribuente che ha scelto di pagare l’imposta anticipata sugli utili in base alla performance dell’anno precedente inizia a pagare l’imposta anticipata sugli utili a partire dal settimo mese del periodo fiscale . Se il periodo d’imposta precedente al periodo d’imposta precedente è stato inferiore a dodici mesi, nel calcolo dell’imposta anticipata sull’utile, l’importo dell’imposta sull’utile effettivamente versato è considerato l’importo dell’imposta sull’utile calcolato per quel periodo d’imposta, diviso per il numero di mesi di tale periodo d’imposta e moltiplicato per dodici.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

5 . Se il reddito imponibile del periodo d’imposta precedente non superava i 300.000 euro, l’unità non è tenuta al pagamento dell’imposta sugli utili anticipata nel periodo d’imposta.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610

6 . L’imposta anticipata sull’utile deve essere pagata entro e non oltre il quindicesimo giorno dell’ultimo mese del trimestre di ciascun periodo d’imposta.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

Articolo 48 . Il momento del calcolo dell’imposta sugli utili
L’imposta sugli utili viene calcolata in base allo stato dell’ultimo giorno del periodo fiscale.Articolo 49 . Compensazione delle imposte sul reddito
L’imposta sugli utili è accreditata al bilancio dello Stato.Articolo 50 . Dichiarazioni e report dei redditi
1 . Le tipologie di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:
1 ) dichiarazione annuale dei redditi;
2 ) dichiarazione anticipata dell’imposta sugli utili;
3 ) dichiarazione sui redditi (somme) corrisposti all’unità estera e l’imposta sugli utili calcolata e versata al bilancio;
4 ) dichiarazione di un’unità estera operante nella Repubblica di Lituania (sede permanente);
5 ) dichiarazione sull’imposta sugli utili calcolata e pagata sui dividendi incassati e pagati;
6 ) dichiarazione annuale dei redditi fissi.
2 . Rendiconti allegati alla dichiarazione dei redditi annuale:
1 ) segnalazione di operazioni o transazioni economiche tra soggetti collegati;
2 ) relazione sulle unità controllate e controllate e sui residenti.
3 . Altri rapporti:
1 ) prospetto degli strumenti finanziari derivati;
2 ) altre forme di dichiarazioni o denunce determinate dall’amministrazione centrale delle imposte.
4 . Le relazioni e le dichiarazioni specificate nelle clausole 3, 5, 6 , clausola 1 della parte 1, clausola 1 della clausola 2 e clausola 1 della clausola 3 del presente articolo devono essere presentate solo se l’unità ha effettuato operazioni economiche rilevanti durante il periodo d’imposta.
5 . Nell’unità è conservato il rapporto di cui al punto 1 del comma 3 del presente articolo.
6 . I moduli delle dichiarazioni e dei rapporti, la procedura per la loro compilazione ei casi in cui viene compilato il rapporto di cui al punto 1 del paragrafo 3 del presente articolo sono determinati dall’amministrazione centrale delle imposte.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)
  2. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  3. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

Articolo 51 . Presentazione dichiarazione dei redditi annuale, dichiarazione dei redditi annuale fissa e dichiarazione dei redditi anticipata
1 . Le entità e le stabili organizzazioni lituane, il cui reddito è tassato secondo la procedura stabilita dalla presente legge, devono compilare la dichiarazione dell’imposta annuale sulle società e/o dell’imposta annuale fissa sulle società e anticipare le dichiarazioni dei redditi delle società e presentarle all’amministrazione fiscale locale nel cui territorio si trovano o devono essere registrati ai fini fiscali contribuenti. Unità che hanno utilizzato il sostegno ricevuto in un modo diverso dallo scopo del sostegno stabilito dalla legge della Repubblica di Lituania su beneficenza e sostegno, oltre ad aver ricevuto sostegno in contanti superiore a 250 MGL da un fornitore di sostegno durante il periodo fiscale periodo, devono compilare le dichiarazioni dei redditi annuali e presentarle all’amministrazione fiscale locale, nel territorio in cui sono o devono essere registrati come contribuenti.
2 . L’imposta annuale sulle società e/o la dichiarazione dei redditi annuale fissa delle società sono presentate dopo la fine del periodo d’imposta fino al quindicesimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta successivo. Le dichiarazioni dell’imposta annuale sull’utile e/o dell’imposta annuale sull’utile fisso dell’unità o stabile organizzazione lituana per l’ultimo periodo fiscale sono presentate entro 30 giorni dalla fine dell’attività.
3 . Presentazione della dichiarazione dei redditi anticipata:
1 ) se l’imposta anticipata è calcolata sulla base dei risultati dell’anno precedente, la dichiarazione dell’imposta anticipata relativa ai primi sei mesi del periodo d’imposta è presentata entro il quindicesimo giorno del terzo mese del periodo d’imposta. La dichiarazione anticipata dei redditi dal settimo al dodicesimo mese del periodo d’imposta è presentata entro il quindicesimo giorno del nono mese del periodo d’imposta;
2 ) se l’imposta sugli utili anticipata è calcolata in base all’importo previsto dell’imposta sugli utili per il periodo d’imposta, la dichiarazione dell’imposta sugli utili anticipata è presentata entro e non oltre il quindicesimo giorno del terzo mese del periodo d’imposta.

Modifiche all’articolo:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  3. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)

Modifiche all’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

Articolo 52 . Dichiarazioni sui redditi (importi) versati all’unità estera e

presentazione dell’imposta sugli utili calcolata e versata al bilancio
1 . Quando il reddito di un’unità straniera è tassato con l’imposta sugli utili in conformità con la procedura stabilita nell’articolo 37 della presente legge, la persona che trattiene l’imposta sugli utili – l’unità lituana o la stabile organizzazione compila una dichiarazione e la presenta all’amministratore fiscale locale nel cui territorio la persona che effettua la trattenuta è o deve essere registrata come contribuente.
2 . La dichiarazione sui redditi (importi) versati all’unità estera e l’imposta sugli utili calcolata e versata al bilancio è presentata entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese in cui i redditi (importi) sono stati pagati.Articolo 53 . Pagamento e rimborso dell’imposta sul reddito
1 . L’imposta sulle società e/o l’imposta fissa sulle società sono pagate in base all’imposta annuale sulle società e/o alla dichiarazione dei redditi delle società. L’imposta sull’utile e/o l’imposta fissa sull’utile deve essere versata entro e non oltre il quindicesimo giorno del sesto mese del periodo d’imposta successivo. L’imposta sulle società e/o l’imposta fissa sulle società dei contribuenti che cessano l’attività deve essere versata in base alla dichiarazione annuale dell’imposta sulle società e/o dell’ultimo periodo d’imposta entro e non oltre l’ultimo giorno del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dichiarazione dei redditi delle società e/o dichiarazione dei redditi delle società. Se l’utile è calcolato nella dichiarazione dei redditi annuale l’imposta annuale sulle società supera l’importo pagato per il periodo d’imposta l’importo dell’imposta anticipata sugli utili, il contribuente è responsabile di questa differenza versare tale differenza al bilancio. L’eccedenza fiscale viene restituita secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale .

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

I criteri di cui ai commi 1-3 dell’articolo 2 devono essere presentati entro due anni dalla data di pagamento di detti importi (redditi). L’imposta sugli utili pagata deve essere rimborsata (accreditata) entro e non oltre un anno dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rimborso (accredito) dell’imposta e dei documenti comprovanti che i criteri di cui ai commi 1-3 dell’articolo 37 (1 ) della presente legge sono soddisfatte . . L’imposta sugli utili calcolata sui redditi (somme) corrisposti all’unità estera deve essere versata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione. Se l’unità lituana o la stabile organizzazione ha detratto e pagato l’imposta sugli utili calcolata dagli importi (redditi) pagati all’unità straniera o alla sua stabile organizzazione, che potrebbero essere soggetti alle disposizioni dell’articolo 37 (1) della presente legge, allora il l’imposta viene rimborsata (accreditata) all’unità estera in conformità con la legge sull’amministrazione fiscale secondo la procedura stabilita. L’unità estera presenta domanda scritta di rimborso (accredito) del canone e documenti comprovanti il rispetto dell’articolo 37, comma 1, della presente legge.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)
  2. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  3. X-1250, 07/03/2007, G.U., 2007, n. 80-3221 (19-07-2007)
  4. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)
  5. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)
  6. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)

Articolo 54 . Imposta sul reddito calcolata e pagata dall’unità estera

ricalcolo
1 . Un’entità straniera che ha ricevuto entrate dalle attività di artisti o sport svolte nella Repubblica di Lituania (di seguito denominata l’attività) e/o ha venduto o altrimenti trasferito alla proprietà di beni immobili situati nel territorio della Repubblica di Lituania Lituania (di seguito denominato in questo articolonell’articolo – proprietà), ha il diritto di rivolgersi all’amministratore fiscale locale, nel territorio della cui attività è registrata la ritenuta alla fonte, in merito al ricalcolo dell’imposta sugli utili calcolata e pagata per le attività svolte nella Repubblica di Lituania e /o immobile venduto o comunque trasferito in proprietà, secondo la procedura stabilita dall’Amministrazione Centrale delle Entrate. In questo caso, l’imposta sugli utili verrebbe calcolata dal reddito derivante dall’aumento del valore della proprietà e/o dall’utile imponibile dell’attività nella Repubblica di Lituania.
2 . La domanda ei documenti che giustificano il prezzo di acquisto della proprietà per il ricalcolo dell’imposta sugli utili devono essere presentati all’amministrazione fiscale locale nel cui territorio è registrata la persona che ha trattenuto l’imposta. L’amministratore fiscale locale, dopo aver verificato la legalità di questi documenti e transazioni, calcola il reddito dall’aumento del valore dell’immobile, ricavato dalla vendita o da altro trasferimento di proprietà dell’immobile, e l’imposta sugli utili. Il pagamento dell’imposta in eccesso viene restituito secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale.
3 . La domanda e i documenti, in base ai quali viene calcolato il reddito imponibile dell’attività nella Repubblica di Lituania, sono presentati all’amministrazione fiscale locale, nel cui territorio è registrata la persona che detrae l’imposta. Il pagamento dell’imposta in eccesso viene restituito secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale.

Modifiche all’articolo:

  1. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)

Articolo 55 . Detrazioni delle imposte sui redditi pagate all’estero
1 . Unità lituana dall’importo dell’imposta sugli utili calcolata secondo la procedura stabilita dalla presente legge, escluso il sostegno ricevuto che non è stato utilizzato in conformità con lo scopo del sostegno stabilito nella legge della Repubblica di Lituania sulla beneficenza e il sostegno, nonché dalla parte del sostegno ricevuto in contanti da un fornitore di sostegno durante il periodo fiscale, superiore a 250 MGL l’importo dell’importo calcolato dell’imposta sulle società può detrarre l’importo dell’imposta sulle società o imposta equivalente pagata in un paese straniero dal reddito percepito in tale paese paese durante tale anno fiscale, tenendo conto dei dividendi che non sono inclusi nel reddito dell’unità, ad eccezione dell’importo dell’imposta sulle società o dell’imposta equivalente pagata dalle residenze permanenti dell’unità della LituaniaReddito derivante da attività svolte nei paesi dello Spazio economico europeo o nei paesi con i quali la Repubblica di Lituania ha concluso e applica accordi per evitare la doppia imposizione , a meno che il presente articolo non disponga diversamente.
2 . Se l’importo dell’imposta sugli utili calcolato sui redditi percepiti in un paese straniero secondo la procedura stabilita dalla presente legge è inferiore all’importo dell’imposta sugli utili o di un’imposta equivalente pagata su tali redditi in un paese straniero, allora solo l’importo dell’imposta sugli utili viene detratta l’imposta calcolata secondo la procedura stabilita dalla presente legge.
3 . Se il contribuente percepisce redditi in diversi paesi esteri durante l’anno fiscale, l’importo deducibile dell’imposta sugli utili viene calcolato separatamente per ciascun paese in cui è stato percepito il reddito.
4 . Fuori servizio dal 2009. 1 Gennaio
5 . Le detrazioni dall’importo calcolato dell’imposta sul reddito delle società secondo la procedura di cui al presente articolo sono consentite solo nel caso in cui siano stati emessi documenti approvati dall’amministratore fiscale di un paese straniero in merito al reddito percepito in quel paese durante quell’anno fiscale e l’importo dell’imposta sul reddito delle società o un’imposta equivalente calcolata e pagata da essa, se questo articolo non specifica diversamente.
6 . In conformità con la procedura stabilita dalla presente legge, un’unità lituana può detrarre dall’importo dell’imposta sugli utili calcolata sul reddito positivo l’importo dell’imposta sugli utili o un’imposta equivalente pagata in un paese straniero dal reddito positivo ricevuto in tale paese durante tale imposta anno , come determinato nei commi 11 e 12 dell’articolo 39 della presente legge. Le detrazioni dall’importo calcolato dell’imposta sul reddito delle società secondo la procedura di cui al presente articolo sono consentite solo nel caso in cui siano stati emessi documenti approvati dall’amministratore fiscale di un paese estero sui redditi percepiti in un paese estero durante quell’anno fiscale e l’importo dell’imposta sul reddito delle società o un’imposta equivalente calcolata e pagata da essa e quando l’unità lituana l’entità straniera controllata presenta o indica all’amministratore fiscale locale :
1 ) nome e indirizzo della sede legale;
2 ) elenco dirigenti (se trattasi di unità estera controllata);
3 ) stato patrimoniale e conto economico;
4 ) l’importo del reddito ricevuto e l’importo dell’imposta sugli utili o un’imposta equivalente calcolata e pagata da esso;
5 ) importo del reddito positivo;
6 ) evidenza delle imposte pagate sui redditi positivi.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 6 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2019 e successivi.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

7 . L’unità lituana presenta i documenti di cui al paragrafo 6 del presente articolo secondo la procedura stabilita dall’amministrazione fiscale centrale.
8 . Scaduta dal 01.01.2009.
9 . Nei casi in cui l’inosservanza della procedura fiscale dovuta al trasferimento di uno strumento finanziario è utilizzata per detrarre in più di un paese dall’importo del pagamento ricevuto in base allo strumento finanziario trasferito, l’imposta sugli utili pagata o un’imposta simile, l’importo dell’imposta sull’utile dedotto pagato nel paese estero non può superare l’utile imponibile relativo a tale pagamento, gli importi dell’imposta sulle società calcolati in conformità con la presente legge.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 9 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  3. X-1481, 04/08/2008, G.U., 2008, n. 47-1748 (24-04-2008)
  4. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

Articolo 56 . Responsabilità per violazioni della presente legge
In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 46, comma 5, sono inflitte sanzioni pecuniarie e sono calcolati gli interessi di mora secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale.

CAPITOLO X 1

TRASFERIMENTO PERDITE FISCALI

La legge è completata dal capo X 1 :

  1. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

56 Articolo 1 . Trasferimento di perdite fiscali tra quote di un gruppo di quote
1 . Secondo la procedura stabilita nel presente articolo, una unità può trasferire le perdite fiscali calcolate per un periodo d’imposta (o parte di esso) ad un’altra unità di un gruppo di unità, che ha il diritto di ridurre l’importo del reddito imponibile calcolato per il periodo periodo d’imposta per il quale le perdite ad essa trasferite da un’altra unità sono state calcolate dalle perdite ad essa trasferite (o parte di esse), se:
1 ) l’unità capogruppo nel gruppo di unità, alla data di trasferimento delle perdite fiscali, possiede direttamente o indirettamente almeno i 2/3 delle quote (parti, quote) o altri diritti alla quota di utili distribuibili di ciascuna controllata unità che partecipa al trasferimento delle perdite fiscali, e
2 ) le perdite fiscali sono trasferite tra le unità di un gruppo di unità, che sono state in quel gruppo ininterrottamente per almeno due anni a decorrere dalla data di trasferimento delle perdite fiscali, o
3 ) le perdite fiscali sono trasferite o rilevate dalla/e quota/e di un gruppo di quote, che fanno parte di tale gruppo dalla data della sua/loro iscrizione e saranno nel gruppo di quote senza interruzioni per almeno due anni dalla data della sua/loro registrazione.
2 . L’importo del reddito imponibile calcolato dall’attività di cessione di titoli e/o strumenti finanziari derivati può essere ridotto delle perdite fiscali realizzate a seguito della cessione di titoli e/o strumenti finanziari derivati trasferiti secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
2 1 . L’importo delle perdite fiscali trasferite secondo la procedura stabilita nel presente articolo, sostenute a seguito dell’uso, della vendita o di altro trasferimento di proprietà e calcolato secondo la formula stabilita nell’articolo 5, parte 9 della presente legge, può essere ridotto solo dell’importo del reddito imponibile calcolato secondo la formula stabilita nell’articolo 5, parte 9 della presente legge.

Nota TAR. Le disposizioni del comma 2 1 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per il 2020 e per i periodi d’imposta successivi.

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

3 . Le perdite fiscali trasferite secondo la procedura di cui al presente articolo non possono essere imputate ai limitati importi ammessi in deduzione dall’unità che le ha trasferite secondo la procedura di cui all’articolo 30 della presente legge.
4 . Secondo la procedura stabilita in questo articolo, un’entità estera può trasferire perdite fiscali (o parte di esse) a un’entità lituana solo se:
1 ) l’unità estera è residente di uno stato membro dell’Unione Europea a fini fiscali, ha una forma di organizzazione aziendale in uno stato membro dell’Unione Europea specificata nell’Allegato alla Direttiva 90/434/CE ed è un contribuente come definito in Articolo 3, lettera c della direttiva 90/434/CE, e
2 ) le perdite fiscali trasferite dall’unità estera non possono essere riportate all’anno fiscale successivo (o dedotte dal suo reddito (utile) in conformità con i requisiti degli atti giuridici dello stato membro dell’Unione Europea il cui residente fiscale è il unità straniera che trasferisce le perdite, e
3 ) le perdite fiscali trasferite dal soggetto estero sono calcolate (ricalcolate) secondo quanto previsto dalla presente legge.
5 . Se risulta che le perdite fiscali, che hanno ridotto l’importo dell’utile imponibile calcolato dall’unità lituana che le ha rilevate, sono state calcolate in modo errato, l’importo dell’utile imponibile ridotto dall’unità lituana che ha rilevato le perdite fiscali dovute a tale acquisizione deve essere aumentato di conseguenza. Se l’unità che le ha trasferite ha calcolato in modo errato le perdite fiscali, e ha trasferito solo una parte delle perdite ad un’altra unità, si considera che le perdite calcolate in modo errato siano state trasferite per prime.
6 . Se le perdite fiscali (o una parte di esse) sono trasferite dietro remunerazione secondo la procedura stabilita nel presente articolo, la remunerazione ricevuta a seguito di tale trasferimento non sarà considerata come reddito dell’unità lituana che l’ha percepita e le spese sostenute le spese non saranno considerate come detrazioni consentite dall’unità lituana che le ha sostenute.
7 . Un’unità con arretrato fiscale non può trasferire perdite fiscali ad un’altra unità secondo la procedura stabilita nel presente articolo.
8 . L’unità non può trasferire le perdite fiscali calcolate per il periodo d’imposta secondo la procedura stabilita nel presente articolo, se nel caso di determinazione dell’utile imponibile di tale periodo d’imposta, l’unità non pagherebbe utile o imposta equivalente per effetto dei benefici applicabile all’unità (l’utile imponibile sarebbe stato tassato con un’aliquota dello 0% o l’unità sarebbe stata esente dal pagamento dell’imposta).

56 Articolo 2 . Trasferimento delle perdite fiscali di residenza permanente
Le perdite della stabile organizzazione dell’unità lituana, il cui reddito non è incluso nella base imponibile dell’unità lituana ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 della presente legge, possono essere trasferite e dedotte dal reddito dell’unità lituana secondo la procedura stabilita dall’articolo 30 della presente legge solo se:
1 ) l’utile attribuito alla stabile organizzazione è tassato nello stato membro dell’Unione Europea nel 2009. 19 ottobre Direttiva 2009/133/CE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni, scissioni parziali, conferimenti di attivi e scambi di azioni di società di Stati membri diversi, nonché al trasferimento della sede legale di una SE o SCE da uno Stato membro all’altro (GU 2009, L 310, pag. 34), il canone di cui all’articolo 3, lettera c) e
2 ) tutte le opzioni per la detrazione delle perdite nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione che trasferisce le perdite sono state esaurite, e
3 ) le perdite fiscali trasferite dalla stabile organizzazione sono calcolate (ricalcolate) secondo quanto previsto dalla presente legge.

Nota TAR. 56 Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano al calcolo e alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2020 e successivi.

Articolo aggiunto:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

CAPITOLO XI

OBBLIGHI CONTABILI

Articolo 57 . Requisiti per la gestione della contabilità finanziaria
1 . La contabilità finanziaria dei contribuenti deve essere gestita in modo tale da fornire informazioni sufficienti per il calcolo dell’imposta sugli utili.
2 . I contribuenti gestiscono la contabilità finanziaria in conformità con la legge sulla contabilità finanziaria e altri atti giuridici che regolano la gestione della contabilità finanziaria.
3 . Per calcolare l’imposta sugli utili, l’unità può utilizzare i metodi generalmente riconosciuti di reddito, riconoscimento dei costi, valutazione delle azioni utilizzati nella contabilità finanziaria, se questa legge non stabilisce diversamente.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  2. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)

Modifiche all’articolo:

  1. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 . Transizione dal calcolo dell’utile unitario o del ricavo e

tassazione secondo la legge sull’imposta sugli utili delle persone giuridiche e Procedimento dei capi IV della legge transitoria sull’imposta sui redditi delle persone fisiche
1 . La continuità non si applica ai benefici stabiliti dalla legge sull’imposta sugli utili delle persone giuridiche della Repubblica di Lituania e dalla legge provvisoria sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania, compresi i benefici sugli investimenti applicati ai beni materiali a lungo termine e programmi per computer, a meno che questo articolo non disponga diversamente.
2 . I contribuenti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, erano soggetti ai benefici di cui all’articolo 8 della legge sull’imposta sugli utili della Repubblica di Lituania sulle persone giuridiche e all’articolo 24 della legge provvisoria sull’imposta sul reddito delle persone fisiche Persone della Repubblica di Lituania, questi benefici saranno applicati in conformità con i termini e le procedure stabilite nelle suddette leggi fino all’anno 2003 della fine del periodo d’imposta.

  1. 3.Se, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i beni materiali a lungo termine o i programmi per computer, che erano soggetti all’esenzione per gli investimenti, stabilita dall’articolo 21 della legge sull’imposta sugli utili della Repubblica di Lituania, sono trasferiti in uso, investito in un’altra unità, il reddito dell’unità è maggiorato del prezzo di acquisto di tale bene in quel periodo d’imposta, per cui l’immobile trasferito in uso viene investito in un’altra unità.Se, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, beni materiali a lungo termine o programmi per computer, che erano soggetti all’esenzione per gli investimenti, stabilita dall’articolo 24 della legge temporanea sull’imposta sul reddito della Repubblica di Lituania, sono trasferiti da modo di utilizzo, investito in un’altra unità o il loro scopo di utilizzo è cambiato, compresi i casi,

4 . Il deprezzamento o l’ammortamento non è calcolato per i beni materiali a lungo termine o i programmi per computer che sono stati soggetti all’esenzione per gli investimenti, come stabilito dall’articolo 21, parte 1, clausola 2 della legge sull’imposta sugli utili della Repubblica di Lituania e dall’articolo 24 della la legge provvisoria sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania. Se tale detrazione agli investimenti è stata applicata a una parte del valore delle immobilizzazioni materiali o dei programmi per computer, l’ammortamento o l’ammortamento inizia a essere calcolato dal momento in cui l’importo dell’ammortamento o dell’ammortamento, che sarebbe calcolato secondo le disposizioni della presente legge, se l’agevolazione all’investimento non è stata applicata al momento dell’acquisizione dell’immobile, raggiunge la parte di valore, alla quale è stata applicata l’agevolazione all’investimento.
5 . I dividendi percepiti nel periodo d’imposta a partire dal 2002 sono tassati alle seguenti aliquote dell’imposta sulle società:
1 ) I dividendi ricevuti dalle quote lituane da altre quote lituane ed estere sono tassati con un’aliquota fiscale del 29% e le disposizioni dell’articolo 33, parte 2 e dell’articolo 34, parte 2 della presente legge non si applicano a tali dividendi;
2 ) i dividendi ricevuti da quote estere da quote lituane sono tassati con un’aliquota fiscale del 29% e le disposizioni dell’articolo 33, parte 2 e dell’articolo 34, parte 2 della presente legge non sono applicabili a questi dividendi.
6 . Se l’ammontare dei debiti ritenuti inesigibili è stato contratto prima della data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell’articolo 25, comma 1 della presente legge si applicano solo ai debiti che sono stati inclusi nel reddito da realizzo del contribuente, o se il l’insorgere di tali debiti è stato iscritto nei documenti contabili del contribuente non prima del 1996. Tuttavia, se l’importo dei crediti inesigibili è stato incluso nel reddito di realizzo del contribuente o il verificarsi di tali debiti è stato registrato nei documenti contabili del contribuente dal 1996. 1 Gennaio fino al 1999 al 31 dicembre, l’ammontare delle sofferenze o la quota di costo riconducibile alle sofferenze è compreso nelle deduzioni ammesse dall’unità di importi limitati in parti uguali in 5 anni, a partire dal periodo d’imposta iniziato nel 2000.
7 . I pagamenti assicurativi ricevuti dalle compagnie assicurative (assicuratori) non sono tassati in base ai contratti assicurativi stipulati prima del 2002. 1 Gennaio
8 . Nel periodo d’imposta che inizia nel 2002, l’imposta anticipata sull’utile, che il contribuente deve pagare in base alla dichiarazione anticipata sull’utile presentata, viene calcolata nel seguente ordine:
1 ) l’imposta anticipata sull’utile per i primi 4 mesi del periodo fiscale viene calcolata in base all’importo effettivamente calcolato dell’imposta sull’utile (reddito) per il periodo fiscale precedente al periodo fiscale precedente. L’imposta anticipata sull’utile dal quinto al dodicesimo mese del periodo d’imposta è calcolata in base all’importo dell’imposta sull’utile (reddito) effettivamente calcolata per il periodo d’imposta precedente. L’imposta anticipata sugli utili di ciascun mese sarà rispettivamente pari a 1/12 dell’importo dell’imposta sugli utili effettivamente calcolata durante i suddetti periodi d’imposta;
2) un’unità che dimostri che nel periodo d’imposta iniziato nel 2002 il suo reddito è inferiore del 25 percento o più al reddito del periodo d’imposta iniziato nel 2001, ha il diritto di applicare entro e non oltre un mese prima del regolare reddito anticipato termine di pagamento delle imposte stabilito in questa parte all’amministrazione fiscale locale per ridurre o esentare l’imposta sugli utili anticipata rimanente. L’amministratore fiscale locale deve ridurre l’importo dell’imposta anticipata sugli utili per tale unità in proporzione alla diminuzione del reddito o esentarla dall’imposta anticipata sugli utili. Se il reddito di questa unità per il periodo d’imposta che inizia nel 2002 aumenterà al 25% o più, dovrà presentare domanda all’amministratore fiscale locale non oltre un mese prima della scadenza del regolare pagamento anticipato dell’imposta sugli utili,
3 ) l’unità può scegliere di pagare l’imposta sugli utili anticipata in base all’importo calcolato dell’imposta sugli utili per ogni mese del periodo d’imposta che inizia nel 2002;
4 ) il contribuente ha il diritto di tener conto della modifica dell’aliquota dell’imposta sulle società.

  1. 9.La dichiarazione anticipata dei redditi relativa ai primi quattro mesi del periodo d’imposta che inizia nel 2002 va presentata entro l’ultimo giorno del primo mese del periodo d’imposta.La dichiarazione anticipata dei redditi dal quinto al dodicesimo mese del periodo d’imposta che inizia nel 2002 va presentata entro l’ultimo giorno del quinto mese del periodo d’imposta. Se l’unità ha scelto di pagare l’imposta sugli utili anticipata in base all’importo calcolato dell’imposta sugli utili per ogni mese del periodo d’imposta che inizia nel 2002, la dichiarazione dell’imposta sugli utili anticipata viene presentata al più tardi dopo la fine di ogni mese del periodo d’imposta che inizia nel 2002 fino al giorno 15 del mese successivo.
  1. 10.Per il periodo fiscale che inizia nel 2001, la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione dei redditi unitamente alla rendicontazione finanziaria stabilita dalla legge contabile della Repubblica di Lituania è presentata dopo la fine dell’anno fiscale fino al 2002.1 ° maggio ovvero entro il primo giorno del quinto mese del periodo d’imposta che inizia nel 2002. L’imposta sull’utile (reddito) per il periodo d’imposta che inizia nel 2001 viene pagata in base al calcolo dell’imposta sull’utile o in base alla dichiarazione dei redditi. Se l’importo dell’imposta sull’utile calcolato nella dichiarazione dell’imposta sull’utile o nella dichiarazione del reddito supera l’importo dell’imposta sull’utile (reddito) pagato per il periodo d’imposta in base alle dichiarazioni anticipate dell’imposta sull’utile (reddito),

11 . Le norme di ammortamento di cui all’Appendice 1 della presente legge si applicano ai beni materiali e immateriali a lungo termine e al valore dell’avviamento acquisito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
12 . Unità che fino al 2002 1 Gennaio il reddito è stato riconosciuto al momento effettivo della percezione del reddito, ma secondo le disposizioni della presente legge non soddisfano più i criteri per l’applicazione del principio della contabilità di cassa, può passare all’applicazione del principio della contabilità per competenza facoltativamente dal periodo d’imposta che inizia nel 2002 o dal periodo d’imposta che inizia nel 2003.
13 . Secondo le disposizioni dell’articolo 4 della presente legge, gli interessi sulle obbligazioni unitarie lituane sono tassati se sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Secondo le disposizioni dell’articolo 4 di questa legge, dal 2003 1 Gennaio interessi imponibili su banche estere e istituzioni finanziarie internazionali (istituzioni o organizzazioni i cui membri o fondatori sono tutti governi di più paesi, nonché fondazioni estere e istituzioni finanziarie pubbliche con più del 50 per cento delle quote detenute da governi stranieri) di cui l’elenco è stato approvato con ordinanza del Ministro delle finanze della Repubblica di Lituania, prestiti, compresi premi e bonus relativi a tali obblighi di debito, ad eccezione dei prestiti concessi allo Stato della Repubblica di Lituania in base a contratti di prestito conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Secondo le disposizioni dell’articolo 4 di questa legge, gli interessi sono tassati sulle banche estere e sulle istituzioni finanziarie internazionali (istituzioni o organizzazioni i cui membri o fondatori sono i governi di diversi paesi, nonché i fondi esteri e le istituzioni finanziarie statali, in cui più di Il 50 percento degli azionisti sono governi stranieri), il cui elenco è approvato con ordinanza del Ministro delle finanze della Repubblica di Lituania, prestiti concessi allo stato della Repubblica di Lituania in base a contratti conclusi dopo il 2003. 1 Gennaio
14 . In conformità con le disposizioni dell’articolo 4 della presente legge, gli interessi sono tassati sui titoli del governo della Repubblica di Lituania e dei comuni e delle organizzazioni finanziarie internazionali di cui la Repubblica di Lituania è membro e i cui accordi istitutivi sono ratificati in conformità con la legge sugli accordi internazionali della Repubblica di Lituania, se gli accordi sulla distribuzione dei titoli sono stati conclusi dopo il 2003 . 1 Gennaio
15 . Fino al 2003 1 Gennaio senza tasse:
1 ) interessi sui titoli del governo della Repubblica di Lituania e dei comuni e delle organizzazioni finanziarie internazionali di cui la Repubblica di Lituania è membro e i cui accordi istitutivi sono ratificati in conformità con la legge sugli accordi internazionali della Repubblica di Lituania, come nonché i titoli della Northern Investment Bank;
2 ) entrate provenienti dal governo della Repubblica di Lituania e dai comuni e dalle organizzazioni finanziarie internazionali di cui la Repubblica di Lituania è membro e i cui accordi istitutivi sono ratificati in conformità con la legge sui contratti internazionali della Repubblica di Lituania, nonché da la vendita di titoli della Northern Investment Bank sul mercato secondario, ad eccezione dei proventi da servizi di intermediazione, relativi alla negoziazione di tali titoli sul mercato secondario.
16 . Fino a una decisione separata del Seimas della Repubblica di Lituania, l’utile imponibile delle società nelle zone economiche libere, le persone giuridiche che impiegano persone con capacità lavorativa limitata sono tassate secondo la procedura stabilita in questa parte:
1) una società in una zona economica franca in cui gli investimenti di capitale hanno raggiunto un importo di almeno 1 milione di euro non paga l’imposta sugli utili per 10 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento, e per i successivi 6 periodi d’imposta è soggetto a un’aliquota ridotta del 50 per cento della tariffa dell’imposta sugli utili. L’agevolazione stabilita in questa parte può essere applicata solo se almeno il 75 per cento del reddito della società di zona per il relativo periodo d’imposta è costituito da redditi derivanti dalle attività svolte nella zona. Lo sgravio stabilito in questa parte può essere applicato solo se la società della zona franca dispone di una relazione del revisore dei conti che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se l’importo dell’investimento diminuisce prima della scadenza del periodo di applicazione dell’agevolazione stabilita nella presente parte e non raggiunge più 1 milione di euro, l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nel periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento risulta così ridotto, e può essere rinnovata nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente il milione di euro. L’agevolazione stabilita nella presente parte non si applica alla società che svolge attività di negoziazione e si applica in quanto compatibile con la disciplina del 2014 17 giugno Regolamento (UE) n. 651/2014,con cui determinate categorie di aiuti sono dichiarate compatibili con il mercato interno applicando le disposizioni degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU 2014, L 187, pag. 1) ;
2 )una società in zona franca con un numero medio di dipendenti in un anno d’imposta di almeno 20 e in cui gli investimenti di capitale hanno raggiunto un importo di almeno 100 mila euro non paga l’imposta sugli utili per 10 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento, e per i successivi 6 periodi d’imposta, è soggetto a un’aliquota dell’imposta sulle società ridotta del 50%. L’agevolazione stabilita in questa parte può essere applicata solo nel caso in cui almeno il 75 per cento del reddito dell’impresa della zona per il relativo periodo d’imposta sia costituito da redditi derivanti dalle attività di prestazione di servizi svolte nella zona. Lo sgravio stabilito in questa parte può essere applicato solo se la società della zona franca dispone di una relazione del revisore dei conti che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Qualora l’importo dell’investimento di capitale diminuisca prima della fine del periodo di applicazione dell’esenzione stabilito nella presente parte e non raggiunga più i centomila euro e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta diventi inferiore a 20, si applica l’art. l’esenzione è sospesa per il periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta così ridotto, e può essere rinnovata nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente i centomila euro e/ oppure il numero medio di dipendenti nell’anno fiscale torna ad essere almeno 20. m. 17 giugno Regolamento (UE) n. 651/2014, in cui l’importo dell’investimento e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta è così diminuito, e rinnovabile nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente i centomila euro e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta tornano ad essere almeno 20. In questo si applica l’agevolazione prevista dal comma 1 in quanto compatibile con l’anno 2014 17 giugno Regolamento (UE) n. 651/2014, in cui l’importo dell’investimento e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta è così diminuito, e rinnovabile nel periodo d’imposta in cui l’investimento raggiunge nuovamente i centomila euro e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta tornano ad essere almeno 20. In questo si applica l’agevolazione prevista dal comma 1 in quanto compatibile con l’anno 2014 17 giugno Regolamento (UE) n. 651/2014,con cui determinate categorie di aiuti sono dichiarate compatibili con il mercato interno applicando le disposizioni degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU 2014, L 187, pag. 1) ;
3 ) le persone giuridiche, i cui redditi derivanti dalla produzione autoprodotta costituiscono più del 50 per cento del reddito totale percepito e che impiegano persone con capacità lavorativa limitata, riducono l’imposta sugli utili calcolata nel seguente ordine:

Quota di persone con capacità lavorativa limitata rispetto a tutti gli occupati Riduzione dell’imposta sulle società stimata
Più del 50% 100%
40-50% 75%
30-40% 50%
20-30% 25%

Le categorie di persone a cui si applica lo status di persone con capacità lavorativa limitata, la metodologia per il calcolo della quota di queste persone tra tutte le persone che lavorano e la procedura per l’applicazione di questo vantaggio sono determinate dal governo della Repubblica di Lituania.

Nota TAR . Le disposizioni del comma 16 si applicano dopo il 2017. 31 dicembre per le società registrate nella zona economica franca. Fino al 2018 1 Gennaio le disposizioni dell’articolo 58, parte 16, clausola 1 o 2 della legge sull’imposta sugli utili della Repubblica di Lituania, che erano in vigore prima dell’entrata in vigore di questa legge (n. XII-842), si applicano alle società registrate della Zona Economica Libera.

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XII-2565, 30/06/2016, pubblicato nel TAR 07/07/2016, fino al 2016-19387
  2. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

16 1 . Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1 e 2 del comma 16 del presente articolo si applicano con le stesse modalità e alle stesse condizioni agli investitori che soddisfano le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni per società in zona franca di cui ai commi 1 e 2 della parte 16 di questo articolo e per i quali il codice civile della Repubblica di Lituania, la Repubblica di Lituania alle condizioni e la procedura stabilite dalla e dalle leggi specifiche della Repubblica di Lituania sulle zone economiche libere, i terreni o parti di esse situate nel territorio della zona sono affittate fino alla costituzione di una società di gestione della zona, come previsto dalla legge sulle basi delle zone economiche libere della Repubblica di Lituania . Dopo la costituzione della società di gestione della zona, non vengono modificati i termini e le condizioni delle agevolazioni fiscali applicate agli investitori che hanno acquisito lo status di società di zona economica franca.

Nota TAR. 16 Le disposizioni del comma 1 si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2018 e successivi

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-517, 27-06-2017, pubblicato nel TAR 30-06-2017, fino al 2017-11226

16 2 . Una persona giuridica che realizza un progetto su larga scala in conformità con un accordo di investimento su progetti su larga scala valido e il cui numero medio di dipendenti richiesto per l’attuazione di un progetto su larga scala nella Repubblica di Lituania in un anno fiscale non è inferiore a 150, e quando l’investimento viene effettuato a Vilnius, non meno di 200, e quando gli investimenti di capitale privato nel progetto su larga scala nella Repubblica di Lituania hanno raggiunto un importo di almeno 20 milioni di euro, e quando si investe a Vilnius, un importo di almeno 30 milioni di euro, e chi non utilizza i punti 1 e 2 della parte 16 di questo articolo o 16 3l’agevolazione dell’imposta sulle società stabilita al comma 1 non paga l’imposta sulle società a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento e il numero medio dei dipendenti. Lo sgravio stabilito in questa parte si applica solo nel caso in cui almeno il 75 per cento del reddito della persona giuridica per il periodo d’imposta pertinente sia costituito da reddito derivante da elaborazione dati, servizi di server Internet (hosting) e attività correlate, o reddito da produzione, e solo per quei redditi della persona giuridica che ha ricevuto durante l’attuazione di un progetto su larga scala. Lo sgravio stabilito in questa parte non si applica ai redditi derivanti dall’uso di beni di proprietà intellettuale, tranne nei casi in cui tale reddito corrisponde ai commi 7 – 10 dell’articolo 5 e all’articolo 30 1 e 2 1 della presente legge le condizioni di cui ai paragrafi (ad eccezione dell’importo applicabile dell’aliquota dell’imposta sulle società di cui al paragrafo 7 dell’articolo 5 della presente legge).Lo sgravio previsto in questa parte si applica solo se la persona giuridica dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto degli investimenti di capitale privato della persona giuridica. Se l’importo degli investimenti di capitale privato di una persona giuridica in un grande progetto diminuisce e non raggiunge più l’importo di 20 milioni di euro, e quando si investe a Vilnius – non raggiunge più l’importo di 30 milioni di euro, esclusi i costi di ammortamento o ammortamento di immobilizzazioni e/o il numero medio di dipendenti necessari per realizzare il grande progetto, il numero diventa inferiore a 150 durante l’anno fiscale e quando vengono effettuati investimenti a Vilnius – inferiore a 200, lo sgravio non viene applicato per il periodo fiscale in cui l’ammontare degli investimenti di capitali privati della persona giuridica e/o il numero medio dei dipendenti nell’anno d’imposta è così diminuito, e l’applicazione dell’agevolazione è rinnovata per tale periodo d’imposta, in cui l’investimento di capitale privato di una persona giuridica in un grande progetto raggiunge nuovamente l’importo di 20 milioni di euro, e quando l’investimento è a Vilnius, l’importo di 30 milioni di euro e/o il numero medio di dipendenti necessari per l’attuazione del grande progetto diventa di nuovo almeno 150 nell’anno fiscale, e quando viene investito a Vilnius, – non meno di 200. Lo sgravio stabilito in questa parte per una persona giuridica che realizza un grande progetto deve essere applicato per non più di 20 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo di investimento del grande progetto. Lo sgravio stabilito nella presente parte si applica nella misura in cui è compatibile con gli atti giuridici dell’Unione Europea, che disciplinano l’erogazione degli aiuti di Stato, e con la procedura di erogazione e vigilanza sugli aiuti di Stato istituita dal Governo della Repubblica della Lituania o della sua istituzione autorizzata.

Nota TAR. Per il calcolo e la dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2023 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 58, comma 16, 2 .

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-3213, 30/06/2020, pubblicato nel TAR 03/07/2020, fino al 15/01/2020

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844

16 3 . Una persona giuridica che realizza un grande progetto in conformità con un accordo di investimento in un grande progetto valido e il cui numero medio di dipendenti necessari per realizzare il grande progetto nella Repubblica di Lituania nell’anno fiscale è di almeno 200, e gli investimenti di capitale privato nel grande progetto progetto nella Repubblica di Lituania hanno raggiunto un importo di almeno 100 milioni di euro e chi non usufruisce dello sgravio dell’imposta sulle società stabilito nelle clausole 1 e 2 del paragrafo 16 o nella clausola 2 di questo articolo, non paga l’imposta sulle società a partire dal periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale importo di investimento e il numero medio dei dipendenti. Lo sgravio previsto in questa sezione si applica solo nel caso in cuialmeno il 75 per cento del reddito della persona giuridica per il periodo d’imposta in questione è costituito da reddito derivante da elaborazione dati, servizi di server Internet (hosting) e attività connesse, o reddito da produzione, e solo per quei redditi della persona giuridica che sono stati percepiti durante il periodo realizzazione di un progetto su larga scala . L’esenzione prevista dal presente comma non si applica ai redditi derivanti dall’uso di beni di proprietà intellettuale, salvo nei casi in cui tali redditi soddisfino le condizioni di cui ai commi 7-10 dell’articolo 5 e ai commi 1 e 2 dell’articolo 30 della presente legge (ad eccezione dell’aliquota dell’imposta sulle società applicabile determinata al paragrafo 7 dell’articolo 5 della presente legge). Lo sgravio previsto in questa parte si applica solo se la persona giuridica dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale privato della persona giuridica in un grande progetto. Se l’importo dell’investimento di capitale privato di una persona giuridica in un grande progetto diminuisce e non raggiunge più i 100 milioni di euro, esclusi i costi di ammortamento o ammortamento delle immobilizzazioni, e/o il numero medio di dipendenti necessari per l’attuazione di un grande progetto diventa inferiore di 200 in un anno d’imposta, lo sgravio non si applica per quel periodo d’imposta, che è la somma degli investimenti di capitale privato della persona giuridica nel grande progetto e/o il numero medio di dipendenti nell’anno d’imposta cosìdiminuito, e l’applicazione dell’agevolazione è rinnovata per il periodo d’imposta in cui la persona giuridica è privatal’investimento di capitale in un grande progetto raggiunge nuovamente i 100 milioni di euro e/o il numero medio di dipendenti necessari per la realizzazione di un grande progetto diventa almeno 200 nell’anno fiscale. contratto di investimento. Lo sgravio stabilito in questa parte si applica nella misura in cui è compatibile con gli atti giuridici dell’Unione europea che disciplinano la fornitura di aiuti di Stato, la procedura per la fornitura e la supervisione degli aiuti di Stato stabilita dal governo della Repubblica di Lituania o suo ente autorizzato, e le condizioni dell’autorizzazione alla concessione di aiuti di Stato rilasciata dalla Commissione europea.

Nota TAR . Per il calcolo e la dichiarazione dell’imposta sugli utili per l’anno 2023 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 58, comma 16, 3 .

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XIII-3213, 30/06/2020, pubblicato nel TAR 03/07/2020, fino al 15/01/2020

Modifiche a parte dell’articolo:

  1. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844

17 . Il trasferimento di un’unità immobiliare o di un complesso immobiliare mediante un’operazione di locazione nei casi previsti dall’articolo 38 della presente legge è tassato come vendita ai fini del calcolo dell’imposta sugli utili, se l’immobile o il complesso immobiliare è stato trasferito dopo il 2002. 1 Gennaio
18 . L’imposta anticipata sugli utili versata dalle ditte individuali e di persone nel 2002 e l’imposta sugli utili trattenuta (e pagata) alla fonte sono accreditate al bilancio del comune nel cui territorio sono iscritte tali ditte individuali e di persone.
19 . Rientrano in tali importi le banche i cui accantonamenti speciali a copertura delle sofferenze effettuate tra l’inizio del periodo d’imposta iniziato nel 1997 e l’inizio del periodo d’imposta iniziato nel 2002 non sono stati ricompresi negli oneri a riduzione dell’imponibile fiscale (in accordo con l’Agenzia delle Entrate amministratore) nelle detrazioni consentite di importi limitati in parti uguali 2002, nei periodi d’imposta che iniziano nel 2003, 2004 e 2005. Se la banca soddisfa i propri crediti per il rimborso del debito, l’importo del debito o la sua parte corrispondente all’entità dello straordinario accantonamento da essa effettuato a copertura delle sofferenze viene rilevato come provento al momento dell’estinzione del credito.

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1008, 02-07-2002, Gazzetta Ufficiale, 2002, n. 73-3086 (19-07-2002)
  2. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)
  3. IX-1663, 07/01/2003, G.U., 2003, n. 73-3343 (2003-07-23)
  4. IX-1775, 14/10/2003, G.U., 2003, n. 104-4645 (11/05/2003)
  5. IX-2091, 30/03/2004, G.U., 2004, n. 54-1834 (15-04-2004)
  6. IX-2252, 06/01/2004, G.U., 2004, n. 96-3520 (19/06/2004)
  7. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  8. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)
  9. XI-1157, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7414 (12/11/2010)
  10. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)

Articolo 59 . Entrata in vigore e applicazione della legge
1 . La legge, ad eccezione dell’articolo 2, comma 18, comma 5, articolo 40, articolo 42, comma 4, comma 3, entra in vigore dal 2002. 1 Gennaio
2 . Le disposizioni dell’articolo 2, parte 18, comma 5 della legge entrano in vigore dal 2003. 1 Gennaio
3 . Le disposizioni dell’articolo 42, parte 4, comma 3 della legge entrano in vigore dal 2004. 1 Gennaio
4 . Le disposizioni dell’articolo 40 della legge si applicano dall’inizio del periodo d’imposta iniziato nel 2004.
5 . Le disposizioni del comma 3 dell’articolo 58 della legge sono valide fino all’inizio del periodo d’imposta iniziato nel 2003.
6 . Questa legge si applica alle unità il cui periodo d’imposta inizia nel 2002.
7 . La legge sull’imposta sugli utili delle persone giuridiche della Repubblica di Lituania si applica alle unità il cui periodo fiscale non coincide con l’anno solare fino alla fine del periodo fiscale che termina nel 2002, ad eccezione dei casi in cui le unità calcolano l’imposta e la pagano a il bilancio come detrattori fiscali.
8 . Proporre al governo della Repubblica di Lituania di preparare gli atti giuridici necessari per attuare questa legge.
9 . Società individuali (personali) e società di persone dal 2002. 1 luglio il credito d’imposta versato (incassato) per IRPEF, IRPEF anticipato e IRPEF trattenuto alla fonte (ad eccezione dell’IRPEF detratta dagli importi pagati alle persone fisiche) è accreditato con le stesse modalità dell’imposta sugli utili, dell’imposta sugli utili anticipata e imposta sul reddito trattenuta alla fonte.
10 . L’articolo 40 di questa legge si applica alle relazioni relative al progetto di una nuova centrale nucleare (atomica) e questioni connesse nella misura in cui non sono disciplinate dalla legge sulle centrali nucleari (atomiche).

Modifiche all’articolo:

  1. IX-1008, 02-07-2002, Gazzetta Ufficiale, 2002, n. 73-3086 (19-07-2002)
  2. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003), correzione pubblicata: Gazette, 2003, n. 81(1)
  3. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)
  4. X-1250, 07/03/2007, G.U., 2007, n. 80-3221 (19-07-2007)
  5. XI-2117, 26-06-2012, G.U., 2012, n. 76-3941 (30/06/2012)

59 Articolo 1 . Applicazione della legge al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Per due anni dalla data di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea, le disposizioni dei capi I, V, VII-IX e X 1 della presente legge si applicano al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord allo stesso modo degli stati membri dell’Unione Europea.

Articolo aggiunto:

  1. XIII-2052, 04/11/2019, pubblicato nel TAR 24/04/2019, fino al 2019-06688

Articolo 60 . Legislazione abrogata
Dal 2003 1 Gennaio perdere potere:
1 ) Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili delle persone giuridiche (Gazette, 1990, n. 24-601 , n. 30-715 ; 1991, n. 16-426 , n. 20-520 ; 1992, n. 6 -110 , 1993, n. 16-404 , n . 30-682 , n. 70-1306 , 1994, n. 15-251 , n . 55-1052 , n . , 1996, N. 1-3 , N. 35-862 , N. 46-1105 , N. 62-1463 , N. 66-1577 , N. 71-1715 , N. 73-1746; 1997, n. 28-661 , n. 61-1442 , n. 63-1473 , n. 69-1745 ; 1998, n. 68-1977 ; 1999, n. 33-948 , n. 55-1771 , n. 64-2072 , n. 98-2812 , n. 113-3291 ; 2000, n. 36-988 , n. 45-1291 , n. 61-1819 , n. 64-1912 ; 2001, n. 45-1572 , n. 56-1979 , n. 62-2235 );
2 ) Legge della Repubblica di Lituania sull’esenzione dall’imposta sul reddito delle società delle società che producono prodotti agricoli e forniscono servizi agricoli (Zin., 1997, n. 117-2998 );
3 ) Legge sull’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche delle società di persone economiche e delle singole società (del personale) che producono prodotti agricoli e forniscono servizi agricoli della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale, 1997, n. 117-2999 ) .

Annuncio questa legge adottata dal Seimas della Repubblica di Lituania.

 

 

 

VALDAS ADAMKUS, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAla Repubblica di Lituania

nel 2001 20 dicembre

Legge n. IX-675

Appendice 1
NORME DI AMMORTAMENTO DEI BENI A LUNGO TERMINE (IN ANNI)

Gruppo cespiti Metodo Anno normativo Anno di regolazione, se l’immobile è destinato ad uso ed è utilizzato per attività di ricerca e sviluppo sperimentale
RICCHEZZA MATERIALE
I nuovi edifici e la ricostruzione di edifici inclusi nel registro dei valori culturali immobili della Repubblica di Lituania sono utilizzati per l’attività, se gli edifici sono stati costruiti o ricostruiti dal 2002. 1 Gennaio bilanciamento lineare o doppio 8 8
Case residenziali lineare 20 20
Altri edifici non precedentemente elencati lineare 15 15
Macchine e attrezzature bilanciamento lineare o doppio 5 2 (ad eccezione del metodo del doppio bilanciamento)
Strutture (strutture, pozzi, ecc.) lineare 8 2
Apparecchiature elettriche di trasmissione e comunicazione (escluse le reti informatiche) lineare 8 8
Materiale rotabile ferroviario (autocarri termici, vagoni, cisterne), navi lineare 8 8
Oleodotti, aerei, armi lineare 15 15
Mobili diversi da quelli utilizzati per attività alberghiere lineare 6 6
Inventario, mobili, utilizzati per operazioni alberghiere bilanciamento lineare o doppio 6 6
Tecnologia informatica e strumenti di comunicazione (computer, loro reti e apparecchiature) bilanciamento lineare o doppio 3 2 (ad eccezione del metodo del doppio bilanciamento)
Automobili:
1) si utilizzano autonoleggi a breve termine

per fornire servizi di formazione alla guida o servizi di trasporto – non più vecchi di

di 5 anni

bilanciamento lineare o doppio 4 4
2) altre autovetture – non più vecchie di 5 anni lineare 6 6
3) altre autovetture lineare 10 10
Camion, rimorchi e semirimorchi, autobus – non più vecchi di 5 anni bilanciamento lineare o doppio 4 4
Altri camion, rimorchi e semirimorchi, autobus lineare 4 4
Altre attività materiali non precedentemente elencate lineare o di produzione 4 (ad eccezione del metodo di produzione) 2 (ad eccezione del metodo di produzione)
BENI IMMATERIALI
Software bilanciamento lineare o doppio 3 2 (ad eccezione del metodo del doppio bilanciamento)
Diritti acquisiti bilanciamento lineare o doppio 3 2 (ad eccezione del metodo del doppio bilanciamento)
Altre attività immateriali lineare 4 2
VALORE DI PRESTIGIO
Valore di prestigio lineare 15 15

Modifiche all’appendice:

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  2. X-681, 13-06-2006, G.U., 2006, n. 72-2694 (28-06-2006)
  3. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)
  4. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

la Repubblica di Lituania

nel 2001 20 dicembre

Legge n. IX-675

Appendice 2

L’Appendice 2 ha perso la sua validità dal 2004-09-02:

  1. IX-2418, 23-08-2004, G.U., 2004, n. 134-4836 (2004-09-02)

la Repubblica di Lituania

della legge sull’imposta sul reddito

Appendice 3
LA LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA VIENE ATTUATA1 . nel 1985 25 luglio Regolamento (CEE) n. 2137/85 sui Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).
2 . nel 1990 23 luglio Direttiva 90/435/CEE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie dei vari Stati membri.
3 . nel 1990 23 luglio Direttiva 90/434/CEE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile a fusioni, scissioni, conferimenti di attivi e scambi di azioni di società di Stati membri diversi.

  1. 4.Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Repubblica Federale di Germania, Repubblica di Grecia, Regno di Spagna, Repubblica di Francia, Repubblica d’Irlanda, Repubblica d’Italia, Granducato del Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica del Portogallo , Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca Accordo sulla Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia,

5 . nel 2003 3 giugno Direttiva 2003/49/CE del Consiglio relativa al regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società associate di diversi Stati membri.
6 . nel 2003 22 dicembre La direttiva 2003/123/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE relativa al regime fiscale comune si applica alle società madri e figlie di vari Stati membri.
7 . nel 2004 26 aprile Direttiva 2004/66/CE del Consiglio che adegua le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE e le direttive del Consiglio 77/388/CEE, 91/414/CEE , 96/26/CE, 2003/48/CE e 2003/49/CE in materia di libera circolazione delle merci, libera prestazione di servizi, agricoltura, politica dei trasporti e fiscalità per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania , Ungheria, Malta , l’adesione di Polonia, Slovenia e Slovacchia.
8 . nel 2004 29 aprile Direttiva 2004/76/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE per quanto riguarda la possibilità per alcuni Stati membri di stabilire periodi transitori nell’applicazione del regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni tra società associate di diversi Stati membri.
9 . nel 2005 17 febbraio Direttiva 2005/19/CE del Consiglio che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune applicabile a fusioni, scissioni, conferimenti di attivi e scambi di azioni di società di Stati membri diversi.
10 . nel 2006 20 novembre Direttiva 2006/98/CE del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania, che adegua talune direttive in materia fiscale (GU 2006, L 363, pag. 129).
11 . nel 2013 13 maggio Direttiva 2013/13/UE del Consiglio che adegua talune direttive in materia fiscale a seguito dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 141, pag. 30).
12 . nel 2014 8 luglio Direttiva 2014/86/UE del Consiglio che modifica la direttiva 2011/96/UE relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di diversi Stati membri ( GU L 219, pag. 40).

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

13 . nel 2015 27 gennaio Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio che modifica la direttiva 2011/96/UE relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di diversi Stati membri ( GU L 21, pag. 1).

Aggiunta parte dell’articolo:

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

14 . nel 2016 12 luglio Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio recante norme per la lotta contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193, pag. 1), modificata da ultimo nel 2017. 29 maggio Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio (GU L 144, pag. 1) .

Punto aggiunto:

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

Modifiche all’articolo:

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

La legge è completata da un allegato:

  1. IX-2102, 04/08/2004, Gazzetta Ufficiale, 20 0 4, n. 60-2117 (2004-04-24)

Modifiche all’appendice:

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)
  2. IX-2418, 23-08-2004, G.U., 2004, n. 134-4836 (2004-09-02)
  3. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)
  4. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)
  5. XII-661, 12/12/2013, G.U., 2013, n. 140-7046 (30/12/2013)

I cambiamenti:

 

1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-976, 20-06-2002, Gazzetta Ufficiale, 2002, n. 65-2636 (28-06-2002)

UN ATTO PER MODIFICARE LA SEZIONE 3 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Questa legge entra in vigore nel 2002. 1 luglio
2.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1008, 02-07-2002, Gazzetta Ufficiale, 2002, n. 73-3086 (19-07-2002)

LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 33, 58, 59 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI

L’articolo 1 di questa legge entra in vigore nel 2003. 1 Gennaio
3.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1224, 05/12/2002, G.U., 2002, n. 123-5517 (24/12/2002)

UN ATTO CHE MODIFICA LA SEZIONE 11 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

La disposizione dell’articolo 1 della presente legge si applica al calcolo dell’imposta sugli utili per il periodo d’imposta 2002.
4.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1659, 01/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3417 (25-07-2003)

LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 2, 4, 5, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 31, 33, 35, 38, 41, 55, 57, 58, 59 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI

Per il calcolo dell’utile imponibile per i periodi d’imposta che iniziano nel 2002 e quelli successivi.

Per la determinazione dell’utile imponibile per il periodo d’imposta iniziato nel 2002 si applicano le disposizioni dell’articolo 17, comma 1, della presente legge.

Per il calcolo dell’utile imponibile per i periodi d’imposta a partire dall’anno 2003 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 4, del comma 2, degli articoli 9, 11, 12 e 15 della presente legge.

Per il calcolo dell’utile imponibile per i periodi d’imposta a partire dall’anno 2004 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, e dell’articolo 4, comma 1, della presente legge.

La correzione di questa legge è stata pubblicata in: Žin., 2003, n. 81(1) (22/08/2003)
5.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1663, 07/01/2003, G.U., 2003, n. 73-3343 (2003-07-23)

LEGGE CHE MODIFICA E MODIFICA GLI ARTICOLI 28 E 58 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DEI REDDITI

Questa legge entra in vigore nel 2004. 1 Gennaio

I cambiamenti:

5.1.

  1. IX-1775, 14/10/2003, G.U., 2003, n. 104-4645 (11/05/2003)

LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 2, 58 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI E CHE ABBORA L’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE CHE MODIFICA E MODIFICA GLI ARTICOLI 28 E 58 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Dal 2004 entra in vigore la disposizione dell’articolo 2, comma 1, del primo comma della presente legge – di sopprimere le parole “società organizzatrici di lotterie monetarie e in natura” e del comma 3. 1 Gennaio
6.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1713, 04/07/2003, G.U., 2003, n. 74-3428 (25-07-2003)

LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 12 E 26 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Ai fini della determinazione del reddito imponibile dei periodi d’imposta a partire dall’anno 2004 e successivi si applicano le disposizioni della presente Legge relative alla non imputazione dei dividendi e degli altri utili distribuiti a redditi non imponibili.
7.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1775, 14/10/2003, G.U., 2003, n. 104-4645 (11/05/2003)

LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 2, 58 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI E CHE ABBORA L’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE CHE MODIFICA E MODIFICA GLI ARTICOLI 28 E 58 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Dal 2004 entra in vigore la disposizione dell’articolo 2, comma 1, del primo comma della presente legge – di sopprimere le parole “società organizzatrici di lotterie monetarie e in natura” e del comma 3. 1 Gennaio

La presente legge, ad eccezione della disposizione dell’articolo 2, comma 1 del primo comma – di sopprimere le parole “società organizzatrici di lotterie monetarie e in natura” e del comma 3, si applica alla determinazione del reddito imponibile per i periodi d’imposta a partire dal 2003 e periodi d’imposta successivi.
8.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-1972, 22-01-2004, Gazzetta Ufficiale, 2004, n. 25-748 (2004-02-14)

LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA GLI ARTICOLI 2, 15, 16, 31, 40, 50, 59 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI
9.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2091, 30/03/2004, G.U., 2004, n. 54-1834 (15-04-2004)

LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA GLI ARTICOLI 34 E 58 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI

Questa legge entra in vigore nel 2004. 1 ° maggio
10.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2102, 04/08/2004, G.U., 2004, n. 60-2117 (2004-04-24)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 1, 3 E 4 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO E INTEGRA L’ATTO CON L’ARTICOLO 39, PARAGRAFO 1 E L’APPENDICE 3

La presente legge entra in vigore alla data di adesione della Repubblica di Lituania all’Unione europea.
11.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2120, 13/04/2004, G.U., 2004, n. 60-2127 (24-04-2004)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 5 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Per la determinazione dell’utile imponibile del periodo d’imposta a partire dall’anno 2004 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, della presente legge.

Ai fini della determinazione dell’utile imponibile del periodo d’imposta a partire dall’anno 2005 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 1 e dell’articolo 2, comma 2, della presente legge.
12.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2201, 29/04/2004, G.U., 2004, n. 73-2534 (30/04/2004)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO, CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 37(1) E 37(2) DELLA LEGGE E CHE AGGIUNGE L’APPENDICE 3 ALLA LEGGE

Gli articoli 5 e 6 della presente legge entrano in vigore dal 2005. 1 Gennaio

Gli articoli 7, 8 e 10 della presente legge entrano in vigore sei anni civili dopo il 2003. 3 giugno Inizio dell’applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione degli interessi percepiti sui redditi da risparmio.

L’articolo 9 della presente legge entra in vigore quattro anni civili dopo il 2003. 3 giugno La direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione degli interessi percepiti dai redditi da risparmio è applicabile fino al 2009. 31 dicembre .

I cambiamenti:

12.1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 47, 51, 55, ALLEGATI 1, 3 DELL’IMPOSTA SUL REDDITO ATTO CHE MODIFICA LA LEGGE CON L’ARTICOLO 37, COMMA 3, E L’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DEGLI UTILI DEPRECATI E CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53, CHE MODIFICA LA LEGGE CON GLI ARTICOLI 37, COMMA 1 E 37, COMMA 2 ) E LA LEGGE 3 UN ATTO DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 12 DELL’APPENDICE ATTO COMPLEMENTARE

12.2.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1698, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3458 (31/07/2008)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO, CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 37(1) E 37(2) DELLA LEGGE E CHE MODIFICA L’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE CHE MODIFICA L’APPENDICE 3 DELLA LEGGE

Questa legge entra in vigore nel 2009. 1 Gennaio

12.3.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-75, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6002 (30/12/2008)

CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DEI REDDITI, MODIFICA GLI ARTICOLI 37, COMMA 1 E 37, COMMA 2, DELLA LEGGE E INTEGRA L’APPENDICE 3 DELLA LEGGE, ABROGA L’ARTICOLO 2 E MODIFICA ARTICOLO 12

12.4.

Modifica dell’articolo 9 della legge:

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-388, 22/07/2009, G.U., 2009, n. 93-3980 (08/04/2009)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO, CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 37(1) E 37(2) DELLA LEGGE E CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE CHE MODIFICA L’APPENDICE 3 DELLA L’ATTO
13.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2252, 06/01/2004, G.U., 2004, n. 96-3520 (19/06/2004)

LA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA TASSAZIONE DEGLI UTILI, LA LEGGE SULLA GESTIONE, L’UTILIZZO E LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO STATALE E COMUNALE E LA LEGGE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Le disposizioni della presente legge si applicano alla determinazione del reddito imponibile per i periodi d’imposta a partire dal 2005 e successivi.
14.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2418, 23-08-2004, G.U., 2004, n. 134-4836 (2004-09-02)

UN ATTO CHE MODIFICA L’ARTICOLO 42 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO, L’ABROGAZIONE DELL’APPENDICE 2 DELLA LEGGE E LA MODIFICA DELL’APPENDICE 3
15.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. IX-2492, 12/10/2004, G.U., 2004, n. 158-5758 (30/10/2004)

ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 18 E 20 DEL TUIR

Le disposizioni di questa legge si applicano al calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2004 e degli anni successivi.
16.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-232, 07-06-2005, Gazzetta ufficiale, 2005, n. 76-2740 (18-06-2005)

UN ATTO CHE MODIFICA L’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Tale norma si applica al calcolo del reddito imponibile per i periodi d’imposta 2006 e 2007.
17.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-259, 21-06-2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 81-2942 (30/06/2005)

LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 2, 11, 12 E 31 DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE DEGLI UTILI

Per la determinazione dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2005 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge.
18.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-297, 30/06/2005, G.U., 2005, n. 85-3141 (14/07/2005)

UN ATTO CHE MODIFICA L’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Le disposizioni della presente legge si applicano alla determinazione del reddito imponibile per i periodi d’imposta a partire dal 2005 e successivi.
19.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-327, 07/05/2005, Gazzetta Ufficiale, 2005, n. 88-3292 (21-07-2005)

LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 13 E 26 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Le disposizioni della presente legge si applicano alla determinazione del reddito imponibile per i periodi d’imposta a partire dal 2005 e successivi.
20.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-456, 20-12-2005, G.U., 2005, n. 153-5635 (31/12/2005)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 47, 51, 55, ALLEGATI 1, 3 DELL’IMPOSTA SUL REDDITO ATTO CHE MODIFICA LA LEGGE CON L’ARTICOLO 37, COMMA 3, E L’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE DEGLI UTILI DEPRECATI E CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53, CHE MODIFICA LA LEGGE CON GLI ARTICOLI 37, COMMA 1 E 37, COMMA 2 ) E LA LEGGE 3 UN ATTO DI MODIFICA DELL’ARTICOLO 12 DELL’APPENDICE ATTO COMPLEMENTARE

Questa legge entra in vigore il 01.01.2006.

Per la determinazione dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2006 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni del primo comma della presente legge.

L’articolo 13 della prima sezione di questa legge entra in vigore dal 2007. 1 Gennaio

I costi del costo di costituzione accumulati prima dell’inizio del periodo d’imposta che inizia nel 2006 e non dedotti in conformità con le disposizioni della legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili sono detratti dal reddito come detrazioni consentite di importi limitati durante i restanti periodi di ammortamento determinati prima dell’inizio del periodo d’imposta che inizia nel 2006.
21.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-681, 13-06-2006, G.U., 2006, n. 72-2694 (28-06-2006)

UN ATTO PER MODIFICARE L’ALLEGATO 1 ALLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO
22.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-866, 19/10/2006, Gazzetta Ufficiale, 2006, n. 116-4404 (31/10/2006)

LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 12, 13, 14, 30 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI

Le disposizioni degli articoli 1 e 4 della presente legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2007 e successivi.
23.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-936, 05-12-2006, Gazzetta ufficiale, 2006, n. 141-5388 (28/12/2006)

UN ATTO CHE MODIFICA LA SEZIONE 21 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO
24.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1110, 05/03/2007, G.U., 2007, n. 55-2126 (19-05-2007)

MODIFICA E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4, 7, 11, 12, 18, 19, 26, 31, 43, 50, 51, 53, 58, ALLEGATO 1 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI E DEGLI ARTICOLI 38(1), 38(2) ) DELLA LEGGE LA LEGGE

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9, dall’articolo 3, dall’articolo 6, commi 1, 4, 5 e 6, dall’articolo 7, dall’articolo 16 e L’articolo 17, comma 2, trova applicazione per la determinazione nel 2007 del reddito imponibile del periodo d’imposta iniziale e dei periodi d’imposta successivi.

Le disposizioni dell’articolo 1, parti 2, 5, 6, 7, 8 e 9, articolo 3, articolo 6, parti 1, 4, 5 e 6, articolo 7, articolo 16 e articolo 17, parte 2 della presente legge sono applicato al calcolo del periodo d’imposta che inizia nel 2006 e dell’utile imponibile dei periodi d’imposta successivi.

L’unità di spedizione, avendo scelto l’applicazione della procedura di imposta sugli utili fissi per il periodo d’imposta che inizia nel 2007 in conformità con la procedura stabilita dalla legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili, informa l’amministratore fiscale locale della scelta di applicare l’imposta sugli utili procedura di imposta sugli utili fissi secondo la procedura stabilita dall’amministrazione centrale delle imposte entro l’ ultimo giorno del secondo trimestre del periodo d’ imposta iniziato nel 2007 .

Se l’unità di spedizione, in conformità con la procedura stabilita dalla legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili, ha scelto l’applicazione della procedura di tassazione con un’imposta fissa sugli utili per il periodo d’imposta iniziato nel 2007, l’imposta anticipata sugli utili pagato per il periodo d’imposta iniziato nel 2007 viene restituito (accreditato) secondo la procedura stabilita dalla legge della Repubblica di Lituania sull’amministrazione fiscale.
25.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1250, 07/03/2007, G.U., 2007, n. 80-3221 (19-07-2007)

LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 53 E 59 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Questa legge è in vigore dal 2008. 1 Gennaio
26.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1304, 25/10/2007, G.U., 2007, n. 117-4773 (15/11/2007)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

Questa legge è in vigore dal 2008. 1 ° maggio
27.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1481, 04/08/2008, G.U., 2008, n. 47-1748 (24-04-2008)

LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA GLI ARTICOLI 3, 33, 34, 35, 55 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI

Questa legge entra in vigore nel 2009. 1 Gennaio

Modifica della presente legge:

27.1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-74, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6001 (30/12/2008)

LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3, 33, 34, 35, 55 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI E CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 2, 3 E 4 DELLA LEGGE
28.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1484, 04/10/2008, G.U., 2008, n. 47-1749 (24-04-2008)

MODIFICA E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 38(1), 47, 50, APPENDICI 1, 3 DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE DEGLI UTILI E DELL’ARTICOLO 17(1) ) DELLA NORMA INTEGRATIVA ALLA NORMATIVA

Le disposizioni dell’articolo 14 di questa legge entrano in vigore nel 2009. 1 Gennaio

Per la determinazione dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2007 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 6 della presente legge.

Ai fini del calcolo dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2008 e nel successivi periodi d’imposta. Le disposizioni dell’articolo 11 della presente legge possono essere applicate anche a quelle perdite i cui termini di trasferimento non sono scaduti prima del periodo d’imposta iniziato nel 2008, qualora il contribuente non abbia scelto di porre fine a tali perdite secondo la procedura in vigore prima della presente legge è entrato in vigore.

Fino all’inizio del periodo d’imposta che inizia nel 2008, gli importi pagati direttamente agli istituti scolastici dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi esteri che non appartengono allo Spazio economico europeo, ma con i quali la Repubblica di Lituania ha concluso un’elusione della doppia imposizione contratto, ma non sono ancora stati assegnati alle detrazioni consentite per le persone fisiche legate a questa unità in rapporti di lavoro subordinato, tirocinio, al termine del quale conseguono un titolo di studio e/o titolo di studio superiore o superiore, sono detratti dal reddito nel periodo d’imposta a partire dal 2008.

L’ammortamento delle immobilizzazioni destinate alla ricerca scientifica e alle attività di sviluppo sperimentale che non siano state completamente ammortizzate o ammortizzate prima dell’inizio del periodo d’imposta iniziato nel 2008 possono continuare ad essere calcolate secondo i nuovi anni normativi stabiliti dalla presente legge in Appendice 1 della legge sull’imposta sul reddito .

Le unità possono iniziare a calcolare l’ammortamento delle immobilizzazioni in corso per ammortamento, che saranno utilizzate nelle attività di ricerca e sviluppo sperimentale, secondo le nuove norme stabilite da questa legge nell’allegato 1 della legge sulle imposte sui redditi nel anno in cui tali beni saranno utilizzati per la ricerca e lo sviluppo sperimentale nell’attività.

La modifica della legge è stata pubblicata: Žin., 2008, n. 48 (26/04/2008)

La modifica della legge è stata pubblicata: Žin., 2008, n. 51 (2008-04-30)
29.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1608, 17/06/2008, G.U., 2008, n. 76-3002 (07/05/2008)

UN ATTO CHE MODIFICA LA SEZIONE 21 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Per il calcolo dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2008 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge.
30.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. X-1697, 14/07/2008, G.U., 2008, n. 87-3457 (31/07/2008)

LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA GLI ARTICOLI 2, 4, 5, 26, 41, 43, 54 DELLA LEGGE SULLA TRIBUTAZIONE DEGLI UTILI

Questa legge, ad eccezione delle disposizioni dell’articolo 3, parte 2 e degli articoli 4, 5, entra in vigore nel 2009. 1 Gennaio

Le disposizioni dell’articolo 3, parte 2 e dell’articolo 4 della presente legge si applicano al calcolo dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2009 e dei periodi d’imposta successivi.

Per la determinazione dell’utile imponibile del periodo d’imposta che inizia nel 2008 e dei periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della presente legge.

Modifica della presente legge:

30.1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-106, 22-12-2008, G.U., 2008, n. 149-6030 (30/12/2008)

LA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 1, 3 DELLA LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 2, 4, 5, 26, 41, 43, 54 DELLA LEGGE SULLA TASSAZIONE DEGLI UTILI
31.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-73, 18/12/2008, G.U., 2008, n. 149-6000 (30/12/2008)

UN ATTO CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 2, 5, 12, 34, 38(2), 41, 58 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO E CHE AGGIUNGE L’ARTICOLO 40(1) E LA SEZIONE IX(1) ALLA LEGGE

Le disposizioni dell’articolo 2, parti 1, 3, 4, 5, 6, articolo 3, parte 2, articolo 5, articolo 7, parti 1 e 2, articoli 8 e 9 della presente legge si applicano per il calcolo i periodi d’imposta 2009 e successivi.

Il comma 2 dell’articolo 2, gli articoli 4 e 6, i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 7 della presente legge entrano in vigore nel 2009. 1 Gennaio

Nel calcolare l’importo dell’imposta anticipata sull’utile per il periodo d’imposta che inizia nel 2009 in base all’importo stimato dell’imposta sull’utile per il periodo d’imposta, l’eventuale riduzione dell’utile imponibile dovuto al progetto di investimento in corso in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 del presente la legge non viene presa in considerazione.

Nel calcolare l’imposta sulle società anticipata, il contribuente deve tenere conto della modifica dell’aliquota dell’imposta sulle società. Questa disposizione si applica anche alle unità, alle società cooperative (cooperative), alle cooperative di credito, alle centrali di credito, che pagavano l’imposta sugli utili allo 0 per cento o altrimenti ridotta o erano esenti dall’imposta sugli utili prima dell’inizio dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 di questa legge .

L’ utile imponibile calcolato per il periodo d’imposta che inizia nel 2009 per le unità agricole, società cooperative (cooperative), che erano soggette all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 della presente legge prima dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9 della presente legge, è tassato con l’aliquota del 5 % . Le disposizioni della presente parte si applicano alle unità impegnate in attività agricole solo se, durante il periodo d’imposta, più del 50 per cento del loro reddito è costituito da redditi da attività agricole. Le disposizioni della presente parte si applicano alle società cooperative (cooperative) solo se:

1) durante il periodo d’imposta, oltre il 50 per cento del reddito della società cooperativa (cooperativa) è costituito da redditi derivanti da attività agricole o

2) durante il periodo d’imposta, oltre l’85 per cento del reddito della società cooperativa (cooperativa) è costituito da redditi derivanti da attività agricole e/o da proventi derivanti dalla vendita di prodotti agricoli acquistati dai propri soci e da questi prodotti e/o da combustibili , fertilizzanti, sementi vendute ai suoi membri, mangimi, disinfestazione e controllo delle erbe infestanti e beni materiali da utilizzare esclusivamente nelle attività agricole dei suoi membri.

Modifica dell’applicazione della legge:

31.1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-1157, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7414 (12/11/2010)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 2, 5, 12, 34, 38, PARAGRAFO 2, 41, 58 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO E CHE MODIFICA L’ARTICOLO 10 DELL’ATTO CHE MODIFICA L’ATTO CON L’ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, E IL CAPO IX, PARAGRAFO 1
32.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-174, 19/02/2009, G.U., 2009, n. 25-976 (03/05/2009)

ATTO CHE MODIFICA E MODIFICA GLI ARTICOLI 12, 40, COMMA 1, DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Le disposizioni dell’articolo 1 di questa legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2009 e degli anni successivi.
33.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-387, 22/07/2009, G.U., 2009, n. 93-3979 (08/04/2009)

LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5 E 17 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI

L’articolo 1 di questa legge entra in vigore nel 2010. 1 Gennaio; Le disposizioni dell’articolo 2 si applicano per il calcolo dell’imposta sugli utili per il periodo d’imposta che inizia nel 2010 e periodi d’imposta successivi.

Modifica della presente legge:

32.1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-540, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6881 (28/12/2009)

LEGGE CHE MODIFICA L’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5 E 17 DELLA LEGGE SULLA TASSA DEGLI UTILI
34.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-539, 09/12/2009, G.U., 2009, n. 153-6880 (28/12/2009)

SEZIONE X(1) MODIFICA DEGLI ARTT. 4, 5, 12, 13, 17, 18, 26, 31, 33, 34, 35, 38(2), 40(1), 41, 55 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE E SUPPLEMENTO ALL’ATTO LA LEGGE

Le disposizioni dell’articolo 2, della parte 2, dell’articolo 9, della parte 1, dell’articolo 10, della parte 1, dell’articolo 11, della parte 1 e dell’articolo 13 della presente legge entrano in vigore nel 2010 . 1 Gennaio

Le disposizioni dell’articolo 6 di questa legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2009 e degli anni successivi.

Le disposizioni dell’articolo 1, dell’articolo 2, delle parti 1, 3, 4, 5 e degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16 della presente legge si applicano nel calcolo dell’imposta sull’utile per i periodi d’imposta del 2010 e anni successivi.

Secondo la procedura prevista dall’articolo 16 della citata legge, possono essere trasferite solo le perdite fiscali calcolate per il periodo d’imposta 2010 e successivi.

Nel calcolare l’imposta sulle società anticipata, il contribuente può tenere conto della nuova aliquota dell’imposta sulle società.

Le disposizioni dell’articolo 2, comma 4 della presente legge si applicano anche alle unità che esercitano attività agricole.
35.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-1156, 23-11-2010, G.U., 2010, n. 145-7413 (12/11/2010)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 25, 31, 32, 40(1), 51 E 53 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Per il calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2010 e successivi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 della presente legge.

Le disposizioni dell’articolo 4 di questa legge si applicano al calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2011 e degli anni successivi.

Per la distribuzione dell’utile (o parte di esso) dell’anno 2010 e successivi si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della presente legge.

Le disposizioni dell’articolo 6 di questa legge si applicano alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2010 e degli anni successivi.
36.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-1698, 17/11/2011, G.U., 2011, n. 146-6844 (12/01/2011)

UN ATTO PER MODIFICARE LA SEZIONE 27 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Questa legge entra in vigore nel 2012. 1 Gennaio
37.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-1716, 22-11-2011, G.U., 2011, n. 146-6852 (12/01/2011)

ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 5, 12, 46, COMMA 1, 51, 57 E 58 DEL TUIR

Le disposizioni degli articoli 1 e 6 della presente legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2012 e successivi.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 di questa legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2011 e degli anni successivi.
38.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-2117, 26-06-2012, G.U., 2012, n. 76-3941 (30/06/2012)

UN ATTO CHE MODIFICA L’ARTICOLO 59 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO
39.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XI-2165, 29-06-2012, G.U., 2012, n. 83-4339 (14-07-2012)

ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 17 E 21 DEL TUIR

Questa legge entra in vigore nel 2012. 1 settembre
40.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-79, 20/12/2012, G.U., 2012, n. 153-7829 (29-12-2012)

UN ATTO CHE MODIFICA L’ARTICOLO 24 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO
48.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-366, 13/06/2013, G.U., 2013, n. 68-3407 (28-06-2013)

UN ATTO CHE MODIFICA IL TITOLO DELLA SEZIONE 2, CAPITOLO IX(1) DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO E CHE AGGIUNGE LE SEZIONI 17(2) E 46(2) DELLA LEGGE

Questa legge entra in vigore nel 2014. 1 Gennaio
49.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-428, 27-06-2013, G.U., 2013, n. 75-3757 (13/07/2013)

UN ATTO CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 2, 4, 12, 42, 46(1) E 53 DELLA LEGGE SULLE IMPOSTE SUL REDDITO

Gli articoli 1 e 2 di questa legge entrano in vigore nel 2014. 1 Gennaio

Per il calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2014 e successivi si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, comma 1, della presente legge.

Le disposizioni dell’articolo 6 di questa legge si applicano alla dichiarazione dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2013 e degli anni successivi.
50.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-661, 12/12/2013, G.U., 2013, n. 140-7046 (30/12/2013)

LA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA GLI ARTICOLI 12, 30, 43 E L’APPENDICE 3 DELLA LEGGE SULLA IMPOSTA DEI REDDITI DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1 della presente legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta 2013 e successivi.

Le disposizioni dell’articolo 1, parte 2, articolo 2, parti 1 e 2 e articolo 3 della presente legge si applicano nel calcolo dell’imposta sugli utili per i periodi d’imposta del 2014 e degli anni successivi.

 

 

I cambiamenti:
1.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-1131, 23/09/2014, pubblicato sul TAR il 03/10/2014, fino al 2014-13610

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 5, 9, 17-2, 18, 38-2, 39-1, 46-1 e 47
2.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-1466, 18/12/2014, pubblicato nel TAR 31/12/2014, fino al 2014-21227

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2 e 31
3.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-1583, 26-03-2015, pubblicato al TAR il 13-04-2015, fino al 2015-05699

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge di modifica degli articoli 13 e 26
4.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-1654, 23/04/2015, pubblicata al TAR il 30/04/2015, fino al 2015-06528

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Atto di modifica dell’articolo 51
5.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-2262, 22/03/2016, pubblicato al TAR il 25/03/2016, fino al 2016-06346

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 40-1, 47, 51, 53 e l’allegato 3
6.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-88, 13/12/2016, pubblicato nel TAR 23/12/2016, fino al 2016-29276

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge sull’articolo 40-1 Revoca del riconoscimento
7.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XII-2565, 30/06/2016, pubblicato nel TAR 07/07/2016, fino al 2016-19387

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Articolo 58 Atto di modifica
8.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-405, 01/06/2017, pubblicato sul TAR il 09/06/2017, fino al 2017-09789

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2, 4, 11, 31, 38-1 e 38-2
9.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-842, 07/12/2017, pubblicato nel TAR 22/12/2017, fino al 2017-20681

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2, 4, 5, 12, 22, 30, 33, 46-1 e 58
10.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-517, 27-06-2017, pubblicato nel TAR 30-06-2017, fino al 2017-11226

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Articolo 58 Atto di modifica
11.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-1187, 24-05-2018, pubblicato nel TAR 29-05-2018, fino al 2018-08643

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Articolo 5 Atto di modifica
12.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-1333, 28-06-2018, pubblicato nel TAR 30-06-2018, fino al 2018-10976

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica l’articolo 5 e integra la legge con l’articolo 46-3
13.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-1697, 06-12-2018, pubblicato nel TAR 20-12-2018, fino al 2018-20938

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55, allegato 3 e integra la legge con l’articolo 30-1
14.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-1703, 12/11/2018, pubblicato nel TAR 20/12/2018, fino al 2018-20942

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica l’articolo 17-2
15.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-1881, 20/12/2018, pubblicato nel TAR 08/01/2019, fino al 2019-00234

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. Atto di modifica dell’articolo IX-675 2
16.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-2052, 04/11/2019, pubblicato nel TAR 24/04/2019, fino al 2019-06688

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Supplemento all’articolo 59-1 Legge
17.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-2694, 17/12/2019, pubblicato nel TAR 30/12/2019, fino al 2019-21550

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1, allegato 3 e integra la legge con gli articoli 38-3, 40-2, 56-2
18.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIII-3213, 30/06/2020, pubblicato nel TAR 03/07/2020, fino al 15/01/2020

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2 e 58
19.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIV-39, 03-12-2020, pubblicato TAR 15-12-2020, fino al 27347-2020

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Atto di modifica degli articoli 5 e 30
20.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIV-686, 23-11-2021, pubblicato TAR il 03-12-2021, fino al 2021-25112

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 7, 11, 12, 31, 39-1 e 57
21.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIV-726, 07/12/2021, pubblicato al TAR il 15/12/2021, fino al 2021-25844

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Legge che modifica gli articoli 2, 4, 38-3 e 58
22.

Corte costituzionale della Repubblica di Lituania, Risoluzione

  1. KT67-N6/2021, 13-05-2021, pubblicato nel TAR 01-07-2022, fino al 2022-14281

Per quanto riguarda la conformità delle disposizioni delle leggi della Repubblica di Lituania, relative ai cambiamenti nella regolamentazione legale delle imposte, con la Costituzione della Repubblica di Lituania
23.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIV-1052, 26-04-2022, pubblicato TAR 06-05-2022, fino al 2022-09665

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Articolo 12 Atto di modifica
24.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIV-1664, 13/12/2022, pubblicato nel TAR 22/12/2022, fino al 2022-26368

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Articolo 31 Atto di modifica
25.

Seimas della Repubblica di Lituania, Legge

  1. XIV-1681, 15/12/2022, pubblicato nel TAR 23/12/2022, fino al 2022-26618

Legge della Repubblica di Lituania sull’imposta sugli utili n. IX-675 Articolo 31 Atto di modifica

Convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo della repubblica di per evitare le doppie imposizioni

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1
Soggetti.

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Staticontraenti.

Articolo 2
Imposte considerate.

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali,
qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l’Italia:

i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
iii) l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).

b) per quanto concerne la Lituania:

i) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (juridiniu asmenu pelno mokestis);
ii) l’imposta sul reddito delle persone fisiche (fiziniu asmenu pajamu mokestis);
iii) l’imposta sulle imprese a partecipazione statale (palukanos uz valstybinio kapitalo
naudojima);
iv) l’imposta sui beni immobili (nekilnojamojo turtu mokestis);
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta lituana”).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno
istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle
imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche
importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
DEFINIZIONI

Articolo 3
Definizioni generali.

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e alla legislazione
italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all’interno della quale possono essere esercitati i diritti dell’Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
b) il termine “Lituania” designa la Repubblica di Lituania e, quando è usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di Lituania e qualsiasi zona adiacente alle acque territoriali
della Repubblica di Lituania all’interno della quale, ai sensi della legislazione lituana e in conformità al diritto internazionale, possono essere esercitati i diritti della Repubblica di Lituania per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, l’Italia o la Lituania;
d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un’impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;
h) il termine “nazionali” designa:
i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
ii) le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni ed altri organismi costituiti in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l’espressione “autorità competente” designa:
i) per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle Finanze.
ii) per quanto concerne la Lituania, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato
relativa alle imposte oggetto delle Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4
Residenti.

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è
considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la
nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede di sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro
elemento pertinente e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione a tale persona. In mancanza di tale accordo, detta persona non è considerata residente di alcuno degli Stati
contraenti ai fini dell’applicazione degli articoli da 6 a 24 incluso e dell’articolo 26.

Articolo 5
Stabile organizzazione.

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari attraverso cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali; e
g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o un’attività di supervisione ad essi collegata, qualora detto cantiere, progetto od attività si protragga per un periodo superiore a nove mesi.

3. Nonostante le dispioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, attività analoghe cheabbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno
status indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere
contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 3 del presente articolo.

5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per
mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, e le condizioni tra l’agente e l’impresa sono diverse da quelle che
sarebbero state convenute tra persone indipendenti, detto agente non è considerato come un intermediario che gode di uno status indipendente, ai sensi del presente paragrafo.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo
di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6
Redditi immobiliari.

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L’espressione “beni immobili” è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai beni immobili si
applicano inoltre agli accessori, alle scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, ai diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, all’opzione o diritti analoghi di acquisto di beni immobili, all’usufrutto dei beni immobili ed ai diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati
beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Qualora il possesso di azioni di una società o di altri diritti societari investa il titolare di tali azioni o diritti societari al godimento di beni immobili appartenenti alla società, i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di tale diritto al godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui sono situati i beni immobili.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione
indipendente.

Articolo 7
Utili delle imprese.

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile
organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge lasua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di
direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di
essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che
il risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per
procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8
Navigazione marittima ed aerea.

1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un’impresa di uno Stato contraente, sono imponibili solamente in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9
Imprese associate.

Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente; o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,
e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra
imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi da parte
di uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10
Dividendi.

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che
percepisce i dividendi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati
pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione
agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la
società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell’altro Stato contraente, di cui è residente la
società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base
fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11
Interessi.

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti, ricavati dal Governo dell’altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo, comprese le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali, dalla Banca Centrale o dagli istituti finanziari interamente di proprietà di detto Governo, o gli interessi provenienti da finanziamenti garantiti da tale Governo sono esenti da imposta nel primo Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,
ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto
Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene
contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato
contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente è tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12
Canoni.

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraentesono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo
beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei canoni pagati per l’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche,
ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i
canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto
l’obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o
informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano
soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.

Articolo 13
Utili di capitale.

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, o le azioni di una società il cui patrimonio
consiste principalmente di tali beni, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti
dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da parte dell’impresa o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Articolo 14
Professioni indipendenti.

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma
unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. A tal fine, qualora una persona fisica residente di uno Stato contraente dimori nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi
superiori a 183 giorni complessivi nell’arco di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato, si considera che disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base
fissa e il reddito che egli ritrae dalle summenzionate attività esercitate in detto altro Stato sono attribuibili a tale base fissa.

2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15
Lavoro subordinato.

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente
sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in
questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale, sono imponibili in detto Stato.

Articolo 16
Compensi e gettoni di presenza.

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17
Artisti ed atleti.

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di atleta, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da un atleta in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dall’atleta medesimi, detto
reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da un artista di spettacolo o da uno sportivo se il soggiorno in detto Stato è
interamente o prevalentemente finanziato per mezzo di fondi pubblici dell’altro Stato contraente, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. In tal caso, il reddito è
imponibile soltanto nello Stato contraente di cui è residente l’artista di spettacolo o lo sportivo.

Articolo 18
Pensioni.

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono
imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19
Funzioni pubbliche.

1. a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una
persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;
b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto
Stato che:
i) ha la nazionalità di detto Stato e non ha la nazionalità del primo; o
ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi
costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe, ed alle pensioni, pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20
Professori e ricercatori.

1. Una persona fisica la quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione riconosciuto la quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni
derivanti dall’attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni dalla data del suo primo soggiorno a tal fine.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi di ricerca se questa non è effettuata nell’interesse pubblico ma principalmente in quello privato di una o di più persone in particolare.

Articolo 21
Studenti.

Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo
Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione
professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22
Attività off-shore.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 21 della presente Convenzione.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, si considera che una persona,residente di uno Stato contraente, che  svolge nell’altro Stato contraente attività off-shore connesse
alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in detto altro Stato, eserciti tali attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano qualora le attività siano svolte per un periodo o periodi non superiori a 30 giorni complessivi nell’arco di 12 mesi. Tuttavia,
ai fini del presente paragrafo:
a) le attività svolte da una persona associata ad un’altra persona si considerano svolte dall’altra persona se le attività in questione sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla prima persona, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente alle proprie attività;
b) si considera che una persona è associata ad un’altra persona se una di esse è controllata direttamente o indirettamente dall’altra, oppure se entrambe sono controllate direttamente o
indirettamente da una o più terze persone.

4. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dal trasporto di approvvigionamento o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell’altro Stato contraente, le
attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o dall’esercizio di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.

5. a) Fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo b) del presente paragrafo, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un’attività dipendente, connessa con l’esplorazione o lo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e le loro risorse naturali situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato nella misura in cui le mansioni vengono svolte off-shore in detto altro Stato.

Tuttavia, dette remunerazioni sono imponibili soltanto nel primo Stato qualora l’attività dipendentesia svolta off-shore per un datore  di lavoro che non è residente dell’altro Stato e per un periodo o
periodi che non oltrepassano 30 giorni complessivi nell’arco di dodici mesi.

b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta a bordo di una nave o aeromobile adibiti al trasporto di approvvigionamenti o personale verso la località o tra le località in cui vengono svolte, nell’altro Stato contraente, le attività connesse alla esplorazione o allo sfruttamento del fondo e delsottosuolo marino e delle loro risorse naturali, o in  corrispettivo di un’attività dipendente svolta a bordo di rimorchiatori o di altri natanti ausiliari a tali attività, sono imponibili nello Stato contraente del quale è residente il datore di lavoro.

6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente derivano dall’alienazione di:
a) diritti di esplorazione o sfruttamento; o
b) beni situati nell’altro Stato contraente e utilizzati nell’ambito dell’esplorazione o dello sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali in detto altro Stato; o
c) azioni il cui valore, interamente o per la maggior parte, deriva direttamente o indirettamente da tali diritti o tali beni, oppure da tali diritti e tali beni congiuntamente sono imponibili in detto altro
Stato.
Nel presente paragrafo l’espressione “diritti di esplorazione o sfruttamento” designa i diritti agli attivi patrimoniali derivanti dalla esplorazione o dallo sfruttamento del fondo e del sottosuolo
marino e delle loro risorse naturali nell’altro Stato contraente, inclusi i diritti a interessi oppure a benefìci relativi a tali attivi patrimoniali.

Articolo 23
Altri redditi.

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato. Tuttavia,
tali elementi di reddito, provenienti nell’altro Stato contraente, sono imponibili anche in detto altro Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di
tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV
IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 24
Patrimonio.

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all’art. 6, posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti
ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico internazionale da un’impresa di uno Stato contraente, nonché dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Articolo 25
Eliminazione della doppia imposizione.

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi delpresente articolo.

2. Per quanto concerne l’Italia:
a) Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Lituania, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione,
può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve
detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Lituania, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito
nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana;
b) Se un residente dell’Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Lituania, l’imposta sul patrimonio versata in Lituania è
considerata come credito dell’imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto
elemento di patrimonio posseduto in Lituania nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

3. Per quanto concerne i residenti della Lituania, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:
a) se un residente della Lituania ritrae redditi o possiede patrimonio che, conformemente alla presente Convenzione, sono imponibili in Italia, salvo il caso in cui la legislazione interna preveda
un trattamento più favorevole, la Lituania ammetterà:
i) in detrarre dall’imposta sul reddito di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia;
ii) in detrazione dall’imposta sul patrimonio di tale residente, un ammontare pari alla relativa imposta patrimoniale pagata in Italia.
Tale detrazione in ogni caso non può eccedere la frazione d’imposta sul reddito o sul patrimonio in Lituania, calcolata prima di operare la detrazione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al
patrimonio imponibile in Italia.
b) Ai fini del sottoparagrafo (a) del presente paragrafo, qualora una società residente della Lituania riceva un dividendo da parte di una società residente dell’Italia della quale detiene almeno il 10 per
cento delle azioni con pieno diritto di voto, l’imposta pagata in Italia comprenderà non solamente l’imposta pagata sul dividendo, ma anche l’imposta pagata sugli utili della società dai quali è stato
pagato il dividendo.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 26
Non discriminazione.

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di alcuno degli Stati contraenti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico
delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti
dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni ai fini fiscali che esso accorda ai propri residenti n relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11, o il paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato
contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 27
Procedura amichevole.

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente
Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della
misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della
Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno averluogo in seno ad una   formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 28
Scambio di informazioni.

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo
scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di
ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubblichedi tribunali o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre agli Stati contraenti l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Articolo 29
Membri di missioni diplomatiche e di uffici consolari.

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 30
Limitazione dei benefìci.

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non beneficerà di alcuna riduzione o esenzione per le imposte previste nella presente Convenzione
da parte dell’altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente fosse
l’ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell’evasione e l’elusione fiscale concernenti la
limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell’altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali
della creazione di tali imprese o delle transazioni intraprese tra di esse, fosse l’ottenimento, ai sensi della presente Convenzione, di agevolazioni non altrimenti fruibili.

Articolo 31
Rimborsi.

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato del quale è residente qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all’applicazione dei benefici previsti dalla presente
Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente
articolo.

Capitolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Entrata in vigore 4

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

4 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 3 giugno 1999 è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione; di conseguenza la medesima convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 3 giugno 1999 (Comunicato in Gazz. Uff. 23 giugno 1999, n. 145).

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entrerà in vigore;
b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 33
Denuncia.

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la
cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sugli importi pagati il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodid’imposta che iniziano il, o  successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti
i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

(Seguono le firme)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali.

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della predetta Convenzione.

Resta inteso che:

a) con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, ai fini della presente Convenzione uno Stato contraente, una sua suddivisione politica od amministrativa o un suo ente locale, sono considerati residenti di detto Stato;

b) con riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, sottoparagrafo (g), resta inteso che qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, che al 1°
gennaio 1996 sia membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), una durata che oltrepassi nove mesi oppure una definizione delle summenzionate
disposizioni che restringe il concetto di stabile organizzazione relativamente allo stesso periodo di durata contenuto nel predetto articolo 5, entrambi gli Stati contraenti entreranno in trattative al fine di modificare di conseguenza le disposizioni corrispondenti, successivamente alla data in cui le disposizioni che prevedono un periodo superiore ai nove mesi o la definizione più restrittiva
diverranno applicabili;

c) con riferimento all’articolo 5, paragrafo 4, una persona si considera una stabile organizzazione di un’impresa relativamente a qualsiasi attività che detta persona svolge per conto dell’impresa, a meno che le attività si limitino a quelle di cui al paragrafo 3 del predetto articolo 5;

d) con riferimento all’articolo 6, paragrafo 3, tutti i redditi e gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili di cui all’articolo 6 e situati in uno Stato contraente, sono imponibili in conformità
delle disposizioni dell’articolo 13;

e) con riferimento all’articolo 7, paragrafo 3, l’espressione “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” designa le spese deducibili direttamente connesse con l’attività di detta stabile organizzazione;

f) con riferimento all’articolo 8, un’impresa di uno Stato contraente che derivi utili dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non è assoggettata a imposte locali sul reddito
prelevate nell’altro Stato contraente;

g) con riferimento all’articolo 9, qualora da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l’altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca
che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 27 e al paragrafo(k) del presente Protocollo aggiuntivo;

h) con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 10, al paragrafo 5 dell’articolo 11, al paragrafo 4 dell’articolo 12 ed al paragrafo 2 dell’articolo 23, l’ultima frase ivi contenuta non può essere
interpretata come contraria ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione;
i) con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 11, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico, buoni o obbligazioni comprendono i premi attribuiti a tali titoli, buoni o obbligazioni;

j) con riferimento all’articolo 12, qualora la Lituania convenga in una Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa con un terzo Stato, che alla data della firma della presente Convenzione sia membro dell’Organizzazione per l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di escludere ogni genere di diritti o beni dalla definizione compresa nel paragrafo 3 di tale articolo o di limitare le aliquote d’imposta previste nel paragrafo 2, tale definizione o esenzione o aliquota minore si applicherà immediatamente come se fosse stata specificata, rispettivamente, nel paragrafo 3 o nel paragrafo 2.

k) con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 27, l’espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che l’attivazione della procedura amichevole non è in
alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla presente
Convenzione;

l) le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 31 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la
concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dalla presente Convenzione.

Fatto a Vilnius, il 4 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, lituana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

(Seguono le firme)

Lituania – Legge sull’imposta sui beni immobili

REPUBBLICA DI LITUANIA

LEGGE SULL’IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI

2005 7 giugno No. X-233

Vilnius

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo Scopo della legge

Questa legge stabilisce la procedura per la tassazione degli immobili con imposta sugli immobili (di seguito – imposta).

Articolo Concetti di base della legge

1 . Attività economica – un’attività considerata un’attività economica ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto della Repubblica di Lituania.

2 . Immobili utilizzati per attività economiche o individuali – beni immobili ceduti dal proprietario dell’immobile o da altra persona fisica:

1 ) beni di attività individuali come definiti nella legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania;

2 ) beni utilizzati per attività economiche o individuali, se le spese relative a tali beni sono incluse nelle detrazioni ammissibili e / o viene detratta l’imposta sul valore aggiunto all’acquisto (import).

3 . Persona fisica – un cittadino della Repubblica di Lituania, un cittadino di uno Stato straniero e un apolide.

4 . Attività individuale – un’attività considerata un’attività individuale ai sensi della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania.

5 . Persona giuridica – una persona giuridica registrata secondo la procedura stabilita dagli atti giuridici della Repubblica di Lituania, una persona giuridica di uno Stato straniero, nonché qualsiasi organizzazione di uno Stato estero riconosciuta come entità giuridica ai sensi delle leggi della Repubblica di Lituania o questo stato estero.

6 . Immobili commerciali – edifici amministrativi, di ristorazione, di servizio, commerciali, alberghieri, ricreativi, medici, culturali, scientifici e sportivi (locali).

7 . Immobiliare – I locali, l’ingegneria e altre strutture sono registrati nel registro immobiliare.

8 . La valutazione di massa immobiliare è un processo in cui un gruppo di oggetti immobiliari simili viene valutato entro un tempo prestabilito, utilizzando una metodologia comune e un’analisi automatizzata dei dati e tecnologie di valutazione memorizzate nel registro immobiliare e nei database di mercato. Dopo una valutazione di massa degli immobili, viene preparato un rapporto di valutazione generale di un gruppo di oggetti immobiliari simili e non viene preparato un rapporto per ciascuna unità immobiliare.

9 . Il valore medio di mercato degli immobili è il valore degli oggetti immobiliari aventi la stessa destinazione d’uso principale, riflettente il prezzo medio di mercato degli immobili nel territorio (zona) e determinato mediante valutazione di massa utilizzando le metodologie di valutazione immobiliare previste dalla Legge sulla valutazione immobiliare e aziendale.

10 . Lavoro educativo – un’attività che è considerata lavoro educativo secondo la legge sull’istruzione della Repubblica di Lituania.

11 . Perito immobiliare – una società di valutazione immobiliare che mantiene il Catasto Immobiliare e il Registro Immobiliare.

12 . Strutture di pesca – stagni e strutture e attrezzature destinate alla loro manutenzione, destinate all’allevamento e all’allevamento ittico.

13 . Le finalità immobiliari specificate nella presente Legge corrispondono alle finalità immobiliari stabilite nel Regolamento del Catasto Immobiliare.

Articolo Contribuenti

La quota è pagata da persone fisiche e giuridiche.

Articolo Oggetto dell’imposta

L’oggetto dell’imposta è:

1 ) bene immobile (o parte di esso) di proprietà di persone fisiche e situato nel territorio della Repubblica di Lituania, ad eccezione di edifici residenziali, giardini, garage, fattorie, serre, fattorie, fattorie ausiliarie, scientifiche, religiose, ricreative (locali ), fabbricati di pesca e strutture di ingegneria, se non sono beni immobili utilizzati per attività economiche o individuali o non sono trasferiti a persone giuridiche per un periodo indeterminato o per un periodo superiore a un mese;

2 ) beni immobili di proprietà di persone giuridiche e ubicati nella Repubblica di Lituania.

Articolo Periodo fiscale

Il periodo fiscale dell’imposta è un anno solare.

Articolo Aliquota fiscale

L’aliquota fiscale è l’1% del valore fiscale degli immobili.

Articolo Prestazioni fiscali

1 . I seguenti beni immobili di proprietà di persone fisiche sono esenti da imposta:

1 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica per la produzione di servizi di culto, nonché per l’assistenza sociale e assistenziale;

2 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica per attività agricole, nonché per la coltivazione o la trasformazione di prodotti così coltivati ​​su terreni agricoli, se il reddito di tali attività non è tassato in conformità con le disposizioni dell’articolo 25 del Paragrafo 1 dell’articolo 17 della legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche;

3 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica per attività didattiche;

4 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da persona fisica per l’erogazione di servizi funebri o ubicati nel territorio di un cimitero;

5 ) beni immobili (o parte di essi) utilizzati da una persona fisica con la qualifica di artista come laboratorio creativo (studio) per attività creativa individuale.

2 . Sono esenti da imposta i seguenti beni immobili di proprietà di persone giuridiche o beni immobili (o parte di essi) trasferiti a persone giuridiche per un periodo indeterminato o per un periodo superiore a un mese:

1 ) beni immobili di missioni diplomatiche e consolari di Stati esteri, organizzazioni intergovernative internazionali o loro missioni;

2 ) immobili statali o comunali;

3 ) beni immobili di imprese statali e municipali che operano in conformità con la legge sulle imprese statali e municipali della Repubblica di Lituania;

4 ) beni immobili delle istituzioni di bilancio che operano in conformità con la legge sulle istituzioni di bilancio della Repubblica di Lituania;

5 ) beni immobili di imprese di zone economiche libere;

6 ) beni immobili e oggetti di uso generale utilizzati per la protezione ambientale e antincendio secondo l’elenco approvato dal governo della Repubblica di Lituania;

7 ) beni immobili della società fallita;

8 ) beni immobili (o parte di essi) di comunità, associazioni e centri religiosi, utilizzati solo per attività non commerciali o per la produzione di servizi di culto;

9 ) beni immobili (o parte di essi) adibiti a servizi funebri o ubicati nel territorio di un cimitero;

10 ) beni immobili di associazioni di disabili e loro imprese;

11 ) beni immobili di enti di attività agricola e società cooperative (cooperative) il cui reddito imponibile è tassato all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società in conformità con le disposizioni della legge sull’imposta sul reddito delle società della Repubblica di Lituania;

12 ) beni immobili (o parte di essi ) di associazioni di condomini, associazioni di condomini, autorimesse e associazioni di giardinieri, utilizzati solo per attività non commerciali;

13 ) beni immobili (o parte di essi) di fondi di beneficenza e di sostegno operanti in conformità con la legge sui fondi di beneficenza e di sostegno della Repubblica di Lituania, utilizzati solo per attività non commerciali;

14 ) beni immobili delle istituzioni scientifiche e di studio elencate nella Legge sulla scienza e gli studi della Repubblica di Lituania;

15 ) beni immobili delle istituzioni educative elencate nella legge sull’istruzione della Repubblica di Lituania;

16 ) beni immobili di istituzioni che forniscono servizi sociali che operano in conformità con la legge sui servizi sociali della Repubblica di Lituania;

17 ) beni immobili (o parte di essi) di organizzazioni sindacali, utilizzati solo per attività non commerciali previste dagli statuti sindacali;

18 ) beni immobili (o parte di essi) di persone giuridiche che operano ai sensi della Legge sulle Associazioni della Repubblica di Lituania, utilizzati solo per attività non commerciali;

19 ) beni immobili della Banca di Lituania, Borsa del lavoro lituana sotto il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania, Autorità lituana per la formazione del mercato del lavoro sotto il Ministero della sicurezza sociale e del lavoro della Repubblica di Lituania;

20 ) beni immobili di persone giuridiche che operano in conformità con la legge sullo status dei creatori d’arte e delle organizzazioni di creatori d’arte della Repubblica di Lituania.

3 . Sono esenti anche gli edifici non riconosciuti idonei all’uso se non effettivamente utilizzati.

4 . I vantaggi fiscali vengono applicati nel seguente ordine:

1 ) all’acquisizione del diritto al beneficio, il beneficio si applica dal mese in cui si acquisisce il diritto al beneficio;

2 ) in caso di decadenza del diritto alla prestazione, la prestazione non si applica a partire dal mese successivo a quello in cui si perde il diritto alla prestazione.

5 . I consigli comunali hanno il diritto di ridurre o rinunciare all’imposta a scapito dei loro bilanci.

CAPITOLO II

VALORE FISCALE DELL’IMMOBILE

Articolo Valore fiscale degli immobili

1 . Il valore medio di mercato degli immobili e il valore degli immobili di cui ai punti 3 e 4 del comma 2 dell’articolo 9 della presente legge, determinato con il metodo del valore di sostituzione (costo), sono considerati valore fiscale degli immobili.

2 . Il valore fiscale di un immobile può essere considerato come il valore di un immobile determinato dopo una valutazione individuale di un immobile. I contribuenti possono presentare una richiesta al perito immobiliare affinché consideri il valore degli immobili determinato dopo la valutazione individuale degli immobili come il valore dell’imposta sugli immobili se il valore medio di mercato degli immobili determinato dalla valutazione di massa degli immobili o degli immobili di cui all’art. 9 (2) il valore della proprietà determinato dal metodo del valore di sostituzione (costo) differisce dal valore dell’immobile determinato dalla valutazione individuale di oltre il 20 per cento.

Articolo Stima immobiliare

1 . La valutazione immobiliare viene eseguita da un perito immobiliare.

2 . L’immobile è valutato:

1 ) immobili commerciali – metodi di valore comparativo (analoghi del prezzo di vendita) e valore del reddito operativo (capitalizzazione del reddito o sconto del flusso di cassa), applicando la valutazione di massa degli immobili;

2 ) immobili residenziali, giardini e garage (eccetto quelli industriali) – con il metodo del valore comparativo (analoghi dei prezzi di vendita), applicando la valutazione di massa degli immobili;

3 ) strutture ingegneristiche – con il metodo del valore di sostituzione (costo) (calcolo della percentuale di ammortamento fisico);

4 ) altri beni immobili non specificati nelle voci 1-3 di questa parte – con il metodo del valore di sostituzione (costo) (calcolo della percentuale dell’ammortamento fisico), applicando un fattore di correzione del sito che tiene conto dell’impatto dell’ubicazione dell’immobile immobiliare.

3 . La valutazione degli immobili deve essere eseguita secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania almeno ogni 5 anni secondo le condizioni del 1 ° gennaio dell’anno civile.

Articolo 10 Reclami e richieste riguardanti il ​​valore fiscale stabilito degli immobili

1 . I reclami dei contribuenti relativi al valore fiscale stimato degli immobili (di seguito – il reclamo) e le richieste riguardanti l’uso del valore immobiliare valutato individualmente nel calcolo del valore fiscale (di seguito – la domanda) devono essere presentati al perito immobiliare entro un mese dal la valutazione del valore fiscale degli immobili. Questi ricorsi e richieste vengono esaminati dal perito immobiliare entro un mese dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta e viene presa una decisione. La decisione può essere impugnata secondo la procedura stabilita dalla legge sui procedimenti amministrativi della Repubblica di Lituania.

2 . Il perito immobiliare deve informare l’amministratore fiscale locale della ricezione del reclamo o della richiesta del contribuente e della decisione presa in merito al reclamo o alla richiesta entro e non oltre un giorno lavorativo dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta o della decisione.

3 . L’appello del contribuente o una domanda per l’imposta del perito immobiliare e il recupero degli importi correlati si interrompe dalla decisione del perito immobiliare su un appello o richiesta di accettazione o da una decisione del tribunale (sentenza) entra in vigore, se il perito della proprietà del contribuente ha presentato ricorso alla Repubblica di Lituania in procedimenti amministrativi con la procedura, ma ciò non costituisce un ostacolo all’applicazione delle misure per la garanzia di un debito fiscale di cui all’articolo 95 della legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania, o una base per la loro abolizione.

CAPITOLO III

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

Articolo 11 Presentazione dei dati necessari per il calcolo dell’imposta

1 . I dati del registro immobiliare e del catasto immobiliare necessari per il calcolo dell’imposta devono essere presentati dal perito immobiliare all’amministratore delle imposte locale due volte all’anno: entro il 1 febbraio ed entro il 1 agosto.

2 . La procedura per la presentazione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita con le modalità ed entro i termini specificati nella convenzione tra il perito immobiliare e l’amministratore centrale delle imposte.

3 . Su richiesta del contribuente, il perito immobiliare predispone un estratto del registro immobiliare secondo la procedura stabilita dalla legge sul registro immobiliare della Repubblica di Lituania, in cui è indicato il valore fiscale dell’immobile . Questi estratti devono essere preparati e serviti o inviati gratuitamente a persone fisiche.

Articolo 12 Calcolo, dichiarazione e pagamento delle imposte

1 . L’imposta sugli immobili (o parte di essi) posseduti da persone fisiche, ad eccezione degli immobili (o parte di essi) trasferiti a persone giuridiche a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un mese, è calcolata, dichiarata e pagata da persone fisiche. La commissione per gli immobili (o una parte di essi) di proprietà di persone giuridiche e gli immobili (o una parte di essi) trasferiti a persone giuridiche per un uso indefinito o per un periodo superiore a un mese devono essere calcolati, dichiarati e pagati dalle persone giuridiche.

2 . I comproprietari pagano l’imposta in proporzione alla loro quota di beni immobili. L’imposta sugli immobili di proprietà del diritto di comproprietà può essere calcolata, dichiarata e pagata da uno dei comproprietari.

3 . Le persone giuridiche pagano una commissione anticipata. Ciascuna imposta anticipata sarà pari a 1/4 dell’importo calcolato applicando l’aliquota d’imposta stabilita nell’articolo 6 della presente legge al valore fiscale dell’immobile di proprietà della persona giuridica al 1 ° gennaio dell’anno solare in corso. Gli anticipi devono essere versati rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dell’anno civile in corso. Se l’importo calcolato applicando l’aliquota fiscale stabilita nell’articolo 6 della presente legge al valore fiscale degli immobili di proprietà di una persona giuridica al 1 ° gennaio dell’anno solare in corso non supera LTL 1.500, la persona giuridica non è tenuta a pagare una tassa anticipata.

4 . I contribuenti devono presentare una dichiarazione dei redditi per il periodo fiscale pertinente all’amministratore fiscale locale entro il 1 ° febbraio dell’anno solare successivo. La forma della dichiarazione, la procedura per la sua compilazione e presentazione sono stabilite dall’amministratore fiscale centrale.

5 . Le persone fisiche calcolano nella dichiarazione del periodo d’imposta, applicando l’aliquota stabilita dall’articolo 6 della presente legge, l’imposta sugli immobili di proprietà di una persona fisica per quel periodo d’imposta (ad eccezione degli immobili per i quali la persona giuridica che ha rilevato il imposta rientra nel paragrafo 1 del presente articolo).

6 . Le persone giuridiche calcolano l’imposta per i beni immobili di proprietà della persona giuridica e per i beni immobili di proprietà di persone fisiche a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un mese nella dichiarazione del periodo d’imposta, applicando l’aliquota stabilita dall’articolo 6 del questa legge.

7 . Se il bene immobile per il quale il contribuente è soggetto a imposta ai sensi dei paragrafi 5 o 6 del presente articolo era di sua proprietà, è stato utilizzato per attività economiche o individuali o è stato trasferito a una persona giuridica (bene immobile trasferito a persone giuridiche per un a tempo indeterminato o, nel caso di proprietà da parte di persone fisiche) per una parte del periodo d’imposta, l’imposta è calcolata in proporzione alla parte del periodo d’imposta (mesi) in cui l’immobile è stato posseduto, utilizzato per fini economici o individuali attività o trasferiti a una persona giuridica, secondo le seguenti regole:

1 ) l’imposta inizia a essere calcolata dal mese in cui si acquista la proprietà del bene immobile, il bene immobile è utilizzato per attività economiche o individuali o il bene immobile è preso in consegna da una persona giuridica;

(2 ) l’imposta non è calcolata dal mese successivo a quello in cui la proprietà del bene immobile è trasferita, il bene immobile non è più utilizzato per attività economiche o individuali o il bene immobile è rimborsato dalla persona giuridica, a meno che il trasferimento o il trasferimento dà luogo a una tassa Punto 1, – in questo caso, nessuna tassa sarà riscossa dallo stesso mese del trasferimento di proprietà, la proprietà sarà trasferita.

8 . Se l’immobile scompare (viene demolito, bruciato o altrimenti perso fisicamente), l’imposta non viene più pagata dal mese successivo a quello in cui l’immobile è scomparso.

9 . L’importo dell’imposta calcolato in dichiarazione dei redditi e, ove sia stato versato un acconto, la differenza tra l’importo dell’imposta calcolato e l’anticipo versato deve essere versato al bilancio entro e non oltre l’ultima dichiarazione per il periodo d’imposta di cui trattasi paragrafo 4. Il pagamento in eccesso dell’imposta sarà rimborsato secondo la procedura stabilita dalla legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania.

10 . I contribuenti calcolano l’imposta sulla base dei dati dell’estratto del registro immobiliare di cui al comma 3 dell’articolo 11 della presente legge.

CAPITOLO IV

RESPONSABILITÀ

Articolo 13 Responsabilità

In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, saranno inflitte ammende e saranno calcolati gli interessi di mora secondo la procedura stabilita dalla Legge sull’amministrazione fiscale della Repubblica di Lituania.

CAPITOLO V

FISCALE

Articolo 14 Credito d’imposta

1 . L’imposta è inclusa nel bilancio del comune nel cui territorio si trova l’immobile.

2 . Se l’immobile si trova nel territorio di più comuni, l’imposta viene detratta in proporzione alla quota di proprietà immobiliare appartenente al rispettivo comune.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 Entrata in vigore e applicazione della legge

1 . Questa legge entrerà in vigore il 2006. 1 Gennaio

2 . L’imposta sugli immobili per le società e le organizzazioni per l’ultimo trimestre del 2005 viene pagata fino al 2006. 25 gennaio

3 . All’entrata in vigore della presente legge, cesseranno di avere effetto:

1 ) la legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1994, n. 59-1156 );

2 ) Legge sull’integrazione dell’articolo 3 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1996, n. 35-860 );

3 ) la legge che modifica gli articoli 7 e 9 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1996, n. 46-1106 );

4 ) la legge che modifica gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1996, n. 68-1635 );

5 ) la legge sull’integrazione dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 1997, n. 64-1497 );

6 ) la legge sull’integrazione dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2000, n. 92-2888 );

7 ) la legge che modifica gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2001, n. 62-2232 );

8 ) la legge che modifica l’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2003, n. 104-4648 );

9 ) la legge sull’integrazione dell’articolo 5 della legge sull’imposta sui beni immobili delle imprese e delle organizzazioni della Repubblica di Lituania (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2003, n. 116-5256 );

10 ) Modifiche alla legge sull’imposta sugli immobili delle imprese e organizzazioni della Repubblica di Lituania, alla legge sul finanziamento del programma di manutenzione e sviluppo stradale, alla legge sui fondi di garanzia, alla legge sui pedaggi, alla legge sulle tariffe per la registrazione dei Proprietà industriale, legge sulla tassa sull’inquinamento ambientale, legge sulle tasse consolari e legge sulla Banca della Lituania; la prima sezione della legge supplementare (Gazzetta ufficiale Valstybės žinios, 2004, n. 61-2188 ).

Articolo 16 Proposta al governo della Repubblica di Lituania

Il governo della Repubblica di Lituania fino al 2005 1 Ottobre prepara e approva le regole di valutazione degli immobili.

Promulgo questa legge adottata dai Seimas della Repubblica di Lituania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VALDAS ADAMKUS

 

Lituania – Sunto delle disposizioni sulla legge sull’imposta sul reddito delle società

L’atto giuridico principale è  la legge sull’imposta sul reddito delle società della Repubblica di Lituania (di seguito – la legge sull’imposta sul reddito delle società)

Contribuenti:

  • Unità lituana;
  • Unità straniera.

Oggetto fiscale:

La base imponibile dell’unità lituana  è tutto il reddito, la cui fonte è nella Repubblica di Lituania e al di fuori della Repubblica di Lituania:

  • guadagnato nella Repubblica di Lituania;
  • guadagnato all’estero.

Il reddito dell’unità lituana includerà anche il reddito positivo secondo la procedura stabilita nell’articolo 39 dell’APA. Il reddito di un’unità lituana (partecipante di un gruppo di interesse economico europeo) includerà anche il reddito di quel gruppo di interesse economico europeo secondo la procedura stabilita nell’articolo 39  della presente legge .

La base imponibile non include il reddito operativo di un’unità lituana attraverso stabili organizzazioni situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) o paesi con i quali la Lituania ha concluso e applica accordi di doppia imposizione (DTC), se il reddito operativo attraverso queste stabili organizzazioni è tassati secondo la procedura stabilita, imposta sul reddito (o imposta equivalente) in tali stati.

Base imponibile per unità estera :

  •  reddito di un’attività di un’unità straniera svolta  tramite stabili organizzazioni nel territorio della Repubblica di Lituania,
  • entrate da telecomunicazioni internazionali guadagnate attraverso stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania e il 50% delle entrate da trasporti che iniziano nel territorio della Repubblica di Lituania e terminano all’estero o iniziano all’estero e terminano nel territorio della Repubblica di Lituania, e
  • reddito guadagnato in Stati esteri, attribuito a quelle stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania nel caso in cui tale reddito sia correlato alle attività dell’unità straniera tramite stabili organizzazioni nella Repubblica di Lituania;
  •  reddito percepito da un’unità straniera  non tramite una stabile organizzazione , la cui fonte è nella Repubblica di Lituania (paragrafo 4 dell’articolo 4 del PMI).

Il reddito imponibile è calcolato deducendo dal reddito il reddito non imponibile, le detrazioni ammissibili e le detrazioni ammissibili di importi limitati. La procedura per le detrazioni relative al reddito da lavoro tramite stabili organizzazioni è stata istituita dal governo della Repubblica di Lituania nel 2002. 5 marzo con delibera n. 321.

La base imponibile del reddito fisso è calcolato in conformità con  Art. tenendo conto dell’importo giornaliero fisso applicabile a ogni 100 unità di stazza netta della nave marittima e del numero di giorni nel periodo d’imposta per unità di navigazione.

Aliquote fiscali:

15 per cento  l’aliquota fiscale viene applicata su:

  • Utile imponibile dell’unità e delle stabili organizzazioni lituane;
  • reddito da utili distribuiti;
  • sostegno ricevuto, utilizzato non in conformità con lo scopo del sostegno stabilito dalla legge sulla beneficenza e il sostegno della Repubblica di Lituania (senza detrazioni);
  • la parte del sostegno in denaro ricevuta da un donatore durante il periodo fiscale eccedente l’importo di 250 MSL (senza detrazioni);
  • base imponibile fissa sul reddito delle società (senza detrazioni).

5 per cento  l’aliquota si applica agli utili imponibili:

  1. unità in cui:
  • il numero medio dei dipendenti iscritti nelle liste non supera le 10 persone e il reddito per il periodo d’imposta non supera i 300.000 euro.

Questa regola non si applica quando il numero totale di dipendenti e il reddito annuo totale  superano i  limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e un reddito annuo di 300000 EUR, per le seguenti unità:

  • imprese individuali, i cui proprietari o soci siano anche titolari di altre imprese individuali;
  • imprese individuali, il proprietario e / oi suoi familiari che detengono più del 50%, ossia il 50,01%, in un’altra unità l’ultimo giorno del periodo d’imposta e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • quote nelle quali lo stesso partecipante (socio, socio o socio) detiene più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • unità in cui gli stessi partecipanti (azionisti, soci o azionisti) controllano congiuntamente più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
  1. società cooperative (cooperative) il cui reddito durante il periodo d’imposta è costituito da oltre il 50 per cento del reddito da attività agricole, compreso il reddito delle società cooperative (cooperative) per la vendita di prodotti agricoli acquistati prodotti dai loro membri.
  2. secondo l’Art. Paragrafo 7, reddito (compresi i diritti d’autore e il risarcimento per i diritti di proprietà intellettuale violati) ricevuti dall’uso, dalla vendita o da altri trasferimenti di proprietà generati dal contribuente (unità lituana, stabili organizzazioni) nel corso della ricerca e sviluppo sperimentale (di seguito – R&S) attività la parte di reddito imponibile calcolata secondo la formula è tassata all’aliquota del 5 per cento, se:
  • il reddito derivante dall’uso, vendita o altro trasferimento di proprietà di detta proprietà è ricevuto solo dall’unità lituana o dalla stabile organizzazione che lo ha creato e solo loro devono sostenere tutte le spese dovute al guadagno di detto reddito, e
  • un bene è un programma per computer protetto da copyright o un’invenzione che soddisfa i criteri di brevettabilità (novità, attività inventiva, applicabilità industriale) protetto da brevetti o protezione supplementare concessa dall’Ufficio europeo dei brevetti, un paese dello Spazio economico europeo o un paese con cui una doppia imposizione accordo concluso e certificati applicati.

Le perdite subite per l’utilizzo, la vendita o altro trasferimento di proprietà di beni creati in attività di ricerca e sviluppo, calcolate ai sensi dell’art. La formula di cui al paragrafo 9 è deducibile solo dagli utili imponibili derivanti dalle stesse attività.

0 percento  l’aliquota fiscale si applica all’unità di nuova immatricolazione per il primo periodo d’imposta se:

  • durante il primo periodo di imposta, il numero medio di dipendenti negli elenchi non supera le 10 persone e il reddito per il primo periodo di imposta non supera i 300000 EUR e il partecipante è una persona fisica e solo se durante tre periodi d’imposta consecutivi, compreso il primo periodo d’imposta:
  1. le attività dell’unità non sono sospese,
  2. l’unità non è liquidata,
  3. riorganizzato e
  4. le azioni (quote, azioni) della quota non vengono trasferite a nuovi partecipanti.

Questa regola non si applica quando il numero totale di dipendenti e il reddito annuo totale  superano i  limiti stabiliti, ovvero 10 dipendenti e un reddito annuo di 300000 EUR, per le seguenti unità:

  • imprese individuali, i cui proprietari o soci siano anche titolari di altre imprese individuali;
  • imprese individuali, il proprietario e / oi suoi familiari che detengono più del 50%, ossia il 50,01%, in un’altra unità l’ultimo giorno del periodo d’imposta e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • quote nelle quali lo stesso partecipante (socio, socio o socio) detiene più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).
  • unità in cui gli stessi partecipanti (azionisti, soci o azionisti) controllano congiuntamente più del 50% nell’ultimo giorno del periodo d’imposta, ossia il 50,01%. e ancora, azioni (azioni, azioni).

Il reddito delle unità straniere,  la cui fonte è nella Repubblica di Lituania, ricevuto non attraverso le loro stabili organizzazioni in Lituania, è tassato alla fonte di reddito come segue:

  • tasse, compreso l’art. I casi di cui al paragrafo 5; i proventi da risarcimento per violazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi sono tassati senza detrazioni all’aliquota del  10%.  l’aliquota fiscale (ad eccezione dei casi in cui tale reddito non è tassato ai sensi dell’articolo 37 1 del PMI  );
  • redditi da vendita, altrimenti trasferiti in proprietà o in locazione immobili per natura situati nel territorio della Repubblica di Lituania; reddito per artisti e attività sportive nella Repubblica di Lituania; benefici per l’attività dei membri del Consiglio di Sorveglianza, proventi da utile distribuito – applicazione del  15%.  aliquota fiscale

(l’imposta sul reddito pagata da un’unità straniera su redditi da artisti e / o attività sportive svolte nella Repubblica di Lituania e / o beni venduti o altrimenti trasferiti in proprietà può essere ricalcolata secondo la procedura stabilita nell’articolo 54 del PMI);

  • gli interessi di entità straniere registrate o altrimenti organizzate in uno Stato SEE o in uno Stato con cui è stato concluso e applicato un accordo di elusione DTC sono esenti da imposta;

interessi di unità estere non registrate o altrimenti organizzate nello stato SEE o nello stato con cui l’accordo DTC è concluso e applicato, ad eccezione degli interessi sui titoli di stato, interessi maturati e pagati sui depositi e interessi sui prestiti subordinati conformi agli atti legali dei criteri della Banca di Lituania, tassata senza detrazione all’aliquota del  10%.  aliquota fiscale.

L’imposta aggiuntiva sul reddito delle società è pagata  dalle banche che operano ai sensi della legge sulle banche della Repubblica di Lituania, comprese le filiali di banche commerciali estere, unioni di credito che operano ai sensi della legge sulle unioni di credito della Repubblica di Lituania e unioni di credito centrali che operano ai sensi della legge sulla Unioni centrali di credito della Repubblica di Lituania.

Utili imponibili degli istituti di credito, calcolati sulla base del reddito non imponibile, detrazioni ammissibili e limitate (escluso l’importo delle detrazioni maggiorate per i costi di ricerca e sviluppo sperimentale, l’importo delle detrazioni fiscali per la produzione del film o parte di esso concesse gratuitamente , l’importo deducibile dell’aiuto concesso e l’importo delle perdite dei periodi d’imposta precedenti deducibili dal reddito per il periodo d’imposta) è tassato all’aliquota del  5 per cento dell’imposta sul reddito supplementare per gli enti creditizi.

Periodo fiscale –  Anno fiscale. Coincidono con l’anno solare. Su richiesta di un contribuente, può essere fissato per lui un periodo d’imposta diverso, a seconda della natura della sua attività, a condizione che il periodo d’imposta sia di 12 mesi (articolo 6 del PMI).

Principali vantaggi ed eccezioni:

Fino a una decisione separata del Seimas, il  reddito imponibile delle seguenti unità è soggetto a un’imposta sul reddito delle società inferiore  :

  • Persone giuridiche il cui reddito derivante dalla propria produzione rappresenta oltre il 50%. di tutti i redditi percepiti e impiegati da persone con capacità lavorativa limitata, riduce l’imposta sul reddito delle società calcolata Art. 16 d. Secondo la procedura di cui al punto 3 (l’importo calcolato dell’imposta sul reddito, tenendo conto della quota di persone con capacità lavorativa limitata tra tutti i lavoratori dipendenti, sarà ridotto del 25%, 50%, 75% o 100%, rispettivamente).

Per le aziende registrate nella Free Economic Zone fino al 01.01.2018

  • Secondo l’Art. Il punto 1 della parte 16 ha registrato una società della zona economica franca fino al 1 ° gennaio 2018, in cui l’investimento di capitale ha raggiunto un importo di almeno 1 milione di EUR, non è soggetto all’imposta sulle società per 6 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato realizzato l’investimento, ed è soggetto a un’imposta sulle società ridotta del 50% aliquota per gli altri 10 periodi d’imposta. La franchigia può essere concessa solo se almeno il 75 per cento del reddito dell’impresa della zona nel periodo fiscale in questione è costituito da entrate derivanti dalla produzione, lavorazione, lavorazione, deposito, fabbricazione di aeromobili e veicoli spaziali e relative attrezzature, riparazioni e manutenzioni. di aeromobili e veicoli spaziali nella zona., attività di manutenzione e riparazione di aeromobili (riparazione di apparecchiature elettroniche e ottiche, ispezione tecnica e analisi), attività di programmazione di computer, attività di consulenza informatica, gestione di apparecchiature informatiche, altre attività di tecnologia dell’informazione e servizi informatici, elaborazione dati, servizi di server web (hosting) e attività correlate, attività di centri di servizi informativi in ​​outsourcing, merci immagazzinate in un’area all’ingrosso e / o servizi forniti in relazione alle suddette attività nel area (trasporto, manutenzione, costruzione nel territorio della zona e altri servizi relativi a dette attività di beni prodotti, lavorati, lavorati o immagazzinati nella zona, nonché beni necessari per la produzione, lavorazione o trasformazione effettuata nella zona). Lo sgravio previsto nel presente paragrafo può essere concesso solo se l’impresa della zona economica franca dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se, prima della scadenza del periodo di esenzione previsto dal presente paragrafo, l’importo del conferimento di capitale scende al di sotto di 1 milione di EUR, lo sgravio è sospeso per il periodo d’imposta in cui è caduto il conferimento di capitale e può essere rinnovato fino al periodo di capitale raggiunge nuovamente 1 milione di euro. In nessun caso l’esenzione può essere concessa a istituti di credito e imprese di assicurazione;
  • Secondo l’Art. Parte 16, Voce 2, un’impresa della zona economica franca registrata prima del 1 ° gennaio 2018, con un numero medio di dipendenti nell’anno fiscale di almeno 20 e in cui l’investimento di capitale ha raggiunto almeno 1000 migliaia di euro, 6 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato realizzato tale importo di investimento, senza pagare l’imposta sul reddito e agli altri 10 periodi d’imposta si applica un’aliquota d’imposta sulle società ridotta del 50%. L’agevolazione può essere concessa solo se almeno il 75 per cento del reddito della società nel periodo d’imposta di riferimento è costituito da proventi da attività di contabilità, tenuta dei libri e consulenza (esclusa revisione contabile, esame dei attività relative alle risorse, attività di architettura e ingegneria e relative attività di consulenza tecnica (esclusa la costruzione scattare foto della zona). Lo sgravio previsto nel presente paragrafo può essere concesso solo se l’impresa della zona economica franca dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se, prima della scadenza del periodo di applicazione dell’esenzione di cui al presente paragrafo, l’importo dell’investimento di capitale scende a meno di 1000000 EUR e / o il numero medio di dipendenti in un anno fiscale scende al di sotto di 20, il vantaggio è sospeso per il periodo d’imposta in cui l’importo dell’investimento di capitale e può essere rinnovato per il periodo d’imposta in cui l’investimento di capitale raggiunge nuovamente 1000000 EUR e / o il numero medio di dipendenti nell’anno fiscale sale almeno 20.

Per le aziende registrate nella Free Economic Zone dopo il 31/12/2017

  • Secondo l’Art. Parte 1, punto 1, una società della zona economica franca registrata dopo il 31.12.2017, in cui l’investimento di capitale ha raggiunto un importo di almeno 1 milione di EUR, non è soggetto all’imposta sulle società per 10 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato realizzato l’investimento, ed è soggetto a un’imposta sulle società ridotta del 50% aliquota per gli altri 6 periodi d’imposta. Lo sgravio previsto nel presente paragrafo può essere applicato solo se almeno il 75 per cento del reddito dell’impresa della zona nel periodo d’imposta di riferimento è costituito dai proventi delle attività svolte nella zona. Lo sgravio previsto nel presente paragrafo può essere concesso solo se l’impresa della zona economica franca dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se, prima della fine del periodo di applicazione della franchigia di cui al presente paragrafo, l’importo dell’investimento di capitale diminuisce a meno di 1 milione di EUR, lo sgravio è sospeso per il periodo d’imposta durante il quale l’ammontare dell’investimento di capitale è diminuito e può essere rinnovato per il periodo d’imposta in cui l’investimento di capitale raggiunge nuovamente 1 milione di EUR. L’esenzione prevista nel presente paragrafo non si applica a una società commerciale e si applica nella misura in cui è compatibile con la legge del 2014. 17 giugno Regolamento (UE) n Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag.1). Regolamento (UE) n Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag.1). Regolamento (UE) n Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag.1).
  • Secondo l’Art. Le disposizioni del paragrafo 16, punto 2, una  società della zona economica franca è stata registrata dopo il 31 dicembre 2017con un numero medio di dipendenti nell’anno fiscale di almeno 20 e in cui l’investimento di capitale ha raggiunto almeno 1000 migliaia di euro, 10 periodi d’imposta, a partire dal periodo d’imposta in cui è stato realizzato tale importo di investimento, senza pagare l’imposta sul reddito e gli altri 6 periodi d’imposta è soggetto a un’aliquota d’imposta sulle società ridotta del 50%. Lo sgravio previsto nel presente paragrafo può essere applicato solo se almeno il 75 per cento del reddito dell’impresa della zona del periodo d’imposta di riferimento è costituito dai proventi delle attività di servizi svolte nella zona. Lo sgravio previsto nel presente paragrafo può essere concesso solo se l’impresa della zona economica franca dispone di una relazione di revisione che conferma l’importo richiesto dell’investimento di capitale. Se, prima della scadenza del periodo di applicazione dell’esenzione di cui al presente paragrafo, l’importo dell’investimento di capitale scende a meno di 1000000 EUR e / o il numero medio di dipendenti nell’anno fiscale scende al di sotto di 20, il vantaggio deve essere sospeso per il periodo d’imposta in cui l’importo e / o il numero medio di dipendenti può essere rinnovato per il periodo d’imposta in cui l’investimento di capitale raggiunge nuovamente 1000000 EUR e / o il numero medio di dipendenti nelle dichiarazioni dell’anno fiscale ad almeno 20. Lo sgravio previsto nel presente paragrafo si applica nella misura in cui è compatibile con l’anno d’imposta 2014. m. 17 giugno Regolamento (UE) n Modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag.1).

Entità che realizzano un progetto di investimento  (investendo in immobilizzazioni per la produzione di nuovi prodotti o servizi aggiuntivi o per aumentare la capacità di produzione (o servizio), o per introdurre un nuovo processo di produzione (o servizio), o per una parte sostanziale di un processo esistente), nonché l’introduzione di tecnologie protette da brevetti internazionali per invenzioni), il reddito imponibile può essere ridotto dell’importo dei costi effettivamente sostenuti per acquisire i beni ammissibili.

L’utile imponibile calcolato per il periodo d’imposta può essere ridotto al 100%.

Il reddito imponibile può essere ridotto solo dalle spese sostenute durante i periodi d’imposta 2009-2023.

Ai fini dell’imposta sul reddito, i  costi diversi dall’ammortamento di immobili, impianti e macchinari  sostenuti in relazione alla ricerca e sviluppo sono detratti tre volte dal reddito nel  periodo fiscale in cui la ricerca e sviluppo è sostenuta in relazione alle attività ordinarie o previste dell’entità. reddito o benefici economici.

Unità per periodi dal 2014 1 Gennaio fino al 2018 31 dicembre e / o dal 2019. 1 Gennaio fino al 2023 31 dicembre dopo aver fornito gratuitamente fondi per la  produzione di un film o di una parte di esso al  produttore cinematografico lituano , può detrarre il 75% del reddito dal reddito al momento del calcolo dell’imposta sul reddito delle società. fornire tali fondi gratuitamente. Inoltre, l’importo totale dei fondi in quote può ridurre l’imposta sul reddito secondo la procedura stabilita dal PMI, ma l’utile imponibile calcolato per il periodo d’imposta può essere ridotto di non più del 75%.

L’esenzione si applica al finanziamento di film che soddisfano i criteri per la valutazione del contenuto e della produzione culturale. L’unità può richiedere l’esenzione dall’imposta sul reddito al ricevimento di un certificato di investimento (un certificato sulla conformità dell’utilizzo dei fondi forniti gratuitamente al produttore cinematografico ai requisiti stabiliti dal PMI).

Nuove disposizioni legali sono state introdotte per le entità senza scopo di lucro dal periodo d’imposta che inizia nel 2019 (articolo 3 dell’APP 46  :

  • Le entità senza scopo di lucro di nuova registrazione possono applicare un’aliquota d’imposta sul reddito delle società pari a 0 per il loro primo periodo d’imposta.
  • L’imposta sul reddito non viene pagata se il reddito imponibile calcolato durante il periodo d’imposta è ridotto dei fondi stanziati, cioè effettivamente utilizzati, o pianificati per essere utilizzati durante 2 periodi d’imposta consecutivi per finanziare attività di interesse pubblico. Se l’ente senza scopo di lucro continua a non utilizzare effettivamente questi fondi per finanziare attività di interesse pubblico, l’imposta sul reddito non calcolata a causa del reddito imponibile ridotto dovrà essere versata al bilancio dello Stato ricalcolando e tassando il soggetto passivo utile dei periodi d’imposta precedenti.
  • Se i fondi utilizzati dall’unità senza scopo di lucro, nel corso del periodo d’imposta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle attività non generano entrate per il bene della società superano la quantità di imponibile profitto calcolato nel periodo d’imposta   , il parte eccedente tali importi sarà più trasferito di due volte di fila. l’anno fiscale in corso per ridurre l’ imponibile stimato  profitto .
  • L’imposta sul reddito viene calcolata allo stesso modo delle altre unità, ovvero applicando il 15%. aliquota dell’imposta sul reddito o 5 per cento. aliquota, se il reddito dell’unità senza scopo di lucro durante il periodo d’imposta non supera i 300.000 euro, il numero dei dipendenti non supera i 10 ei partecipanti dell’unità non gestiscono altre unità.

Dichiarazione e pagamento:

Dichiarazione dei redditi annuale:

  • Modulo PLN204 (fornito da persone giuridiche a responsabilità limitata a scopo di lucro);
  • Modulo PLN204A (fornito da persone giuridiche con responsabilità civile illimitata);
  • Modulo PLN204N (fornito da unità senza scopo di lucro);
  • Modulo PLN204U (fornito da unità straniere che operano in Lituania tramite una stabile organizzazione).

Forme di dichiarazione dei redditi annuali delle società e regole per il loro completamento, approvate con Ordine n. VA-2.

Dichiarazione dei redditi forfettaria annuale in PLN205 (fornita dalle unità di spedizione che optano per l’imposta sul reddito forfettaria). La dichiarazione e le regole per il suo completamento sono state approvate dall’Ordine n. VA-70.

La dichiarazione dei redditi annuale e / o la dichiarazione dei redditi forfettari annuali devono essere presentate entro e non oltre il 15 ° giorno del sesto mese del periodo d’imposta successivo (entro il 15 giugno dell’anno successivo se il periodo d’imposta è un anno solare) e entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell’attività.

L’imposta sul reddito e / o l’imposta sul reddito fisso devono essere pagate entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale e / o della dichiarazione dei redditi fissi annuali.

Dichiarazione anticipata dei redditi nel modulo FR0430, le cui regole per la compilazione sono state approvate dall’Ordine del Capo dell’Ispettorato fiscale dello Stato del Ministero delle finanze n. 289 prevede:

  • per il primo trimestre dell’anno fiscale in corso (primi sei mesi) – non oltre il quindicesimo giorno del terzo mese dell’anno fiscale in corso (se l’anno fiscale coincide con il calendario – entro il 15 marzo), e per il terzo trimestre mesi dell’anno fiscale in corso) – entro e non oltre il quindicesimo giorno del nono mese dell’anno fiscale in corso (se l’anno fiscale coincide con l’anno solare – entro il 15 settembre), se l’anticipo dell’imposta sul reddito è calcolato sulla base di i risultati della performance dell’anno precedente;
  • entro il quindicesimo giorno del terzo mese dell’anno fiscale in corso (se l’anno fiscale coincide con il giorno di calendario – entro e non oltre il 15 marzo), se l’anticipo dell’imposta sul reddito è calcolato sulla base dell’importo stimato dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale.

L’imposta anticipata sul reddito deve essere pagata entro e non oltre il quindicesimo giorno dell’ultimo mese di ogni trimestre del periodo d’imposta.

Dichiarazione di reddito (importi) pagati a unità imponibili estere e imposta sul reddito calcolata da esse nel modulo FR0313, le cui regole per la compilazione sono state approvate dall’Ordine del capo dell’Ispettorato fiscale statale del Ministero delle finanze n. 40 deve essere presentato entro 15 giorni dalla fine del mese in cui è stato pagato il reddito (importi).

La quota dovrà essere versata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione.

Modulo di dichiarazione dei redditi da dividendi FR0640, le cui regole per la compilazione sono state approvate con ordinanza n. Del capo dell’Ispettorato fiscale statale del Ministero delle finanze del 20 maggio 2004. VA-101 viene presentata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui sono stati pagati o ricevuti i dividendi.

La quota dovrà essere versata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione.

Dati di pagamento STI:

Lituania – Sunto delle disposizioni sull’imposta sul reddito delle persone fisiche

L’atto giuridico principale  è  la legge sull’imposta sul reddito delle persone fisiche della Repubblica di Lituania (di seguito – PIT).

Contribuenti: 

L’imposta sul reddito deve essere pagata dal destinatario:

  • residenti permanenti della Lituania,
  • residenti non permanenti della Lituania che pagano l’imposta sul reddito sul reddito la cui fonte è in Lituania.

Periodo fiscale –  Anno solare

Oggetto fiscale: 

  1. Tutti i redditi di un residente permanente della Lituania, la cui fonte è in Lituania e al di fuori della Lituania;
    2. Il seguente reddito di un residente non permanente della Lituania:

reddito da attività individuali svolte su base permanente e reddito percepito o guadagnato in paesi stranieri attribuito a tale base permanente in Lituania nel caso in cui tale reddito sia correlato alle attività di un residente non permanente della Lituania attraverso una base permanente in Lituania , così come il reddito non percepito su base permanente in Lituania:

  • interessi, diversi dagli interessi su titoli di Stato diversi dai titoli di capitale;
  • proventi da utili e benefici distribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza;
  • redditi derivanti dalla locazione di beni immobili per natura situati in Lituania;
  • tasse, incluso GPM Art. I casi di cui al paragrafo 6;
  • reddito relativo al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla sua essenza;
  • proventi da attività sportive, inclusi i redditi direttamente o indirettamente connessi a tali attività, siano essi corrisposti direttamente all’Atleta oa terzi che agiscono per conto dell’Atleta;
  • il reddito operativo degli artisti interpreti o esecutori, compreso il reddito direttamente o indirettamente collegato a tale attività, pagato direttamente all’esecutore o a una terza parte che agisce per conto dell’esecutore;
  • reddito ricevuto per beni mobili venduti o altrimenti trasferiti alla proprietà, se è richiesta la registrazione legale per questo tipo di proprietà in conformità con gli atti legali della Repubblica di Lituania e questa proprietà è (o deve essere) registrata in Lituania, nonché immobile proprietà situata in Lituania;
  • risarcimento per violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi.

Aliquota dell’imposta sul reddito: 

20% Proporzione del reddito annuo (esclusi quelli calcolati nel 2018 o prima) relativa al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla sua essenza, non superiore a * *:

  • 60 VMU * (2021),
  • 84 VMU * (2020),
  •  120 VMU * (2019)
32% nel 2020 e più tardi;

27% – 2019

15%

Quota di reddito annuo (esclusi quelli calcolati nel 2018 o prima) relativa al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla sua essenza, superiore **:

  • 60 VMU * (2021).
  • 84 VMU * (2020),
  • 120 VMU * (2019).

2018 ovvero nell’anno precedente, il reddito stimato relativo al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla sua essenza, corrisposto nel 2019. e successivamente (indipendentemente dall’ammontare del reddito annuo).

15% Prestazioni di malattia (comprese quelle pagate dal datore di lavoro), maternità, paternità, assistenza all’infanzia e prestazioni di lavoro a lungo termine

(indipendentemente dall’ammontare del reddito annuo).

15% Reddito da utili distribuiti (dividendi)

(indipendentemente dall’ammontare del reddito annuo).

15% (meno il credito d’imposta) Reddito operativo individuale.
5% Proporzione del reddito operativo non individuale ricevuto dai rifiuti venduti o altrimenti trasferiti alla proprietà, non superiore a 120 VMU * (2019 e successivi).
20% Percentuale di reddito operativo non individuale ricevuto da rifiuti venduti o altrimenti trasferiti alla proprietà superiore a 120 VMU * (2019 e successivi).
20% Proporzione del seguente reddito annuo non dipendente o non correlato al lavoro non superiore a ** 60 VMU * (2021), 84 VMU * (2020), 120 VMU * (2019):

  • premi o compensi per attività nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione, nel comitato del prestito, corrisposti in sostituzione dei premi o insieme ad essi,
  • royalties ricevute da una persona relative al rapporto di lavoro del residente o un rapporto corrispondente alla loro essenza,
  • reddito percepito dai capi di piccole società che non sono membri di tali piccole società in virtù di un contratto di servizio civile per attività di gestione.
32% nel 2020 e più tardi

27% – 2019

La quota di reddito annuo non riferibile al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla sua essenza, eccedente **

  • 60 VMU * (2021), 84 VMU * (2020);
  • 120 VMU * (2019):

premi o compensi per attività nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione, nel comitato del prestito, corrisposti in sostituzione dei premi o insieme ad essi,

reddito percepito in virtù di un accordo sul diritto d’autore da una persona correlata al rapporto di lavoro del residente o ad un rapporto corrispondente alla sua essenza,

reddito percepito dai capi di piccole società che non sono membri di tali piccole società in virtù di un contratto di servizio civile per attività di gestione.

15% Reddito non lavorativo o non sostanziale (escluso reddito da attività individuali, utili distribuiti, bonus e remunerazione per attività nel consiglio di sorveglianza, consiglio di amministrazione, comitato prestiti, datore di lavoro con accordi sul diritto d’autore, manager di piccole società di persone (che non sono membri di quelle piccole partnership) ricavi da contratti di servizio) non superiori a 120 VMU * (2019 e successivi):

  • interesse,
  • royalties non dal datore di lavoro,
  • dalla vendita di beni (altro trasferimento di proprietà),
  • da locazione di proprietà,
  • royalties,
  • vincite al gioco d’azzardo,
  • regali, premi non del datore di lavoro, ecc.
20%

 

Proporzione di reddito imponibile non lavorativo o non sostanziale (esclusi i redditi da attività individuali, utili distribuiti, premi e remunerazioni per attività nel consiglio di sorveglianza, consiglio di amministrazione, comitato prestiti, reddito percepito dal datore di lavoro in virtù di accordi sul diritto d’autore, gestori di piccole società di persone ai sensi contratti di servizio), superiori a 120 VMU * (2019. in seguito)

  • interesse,
  • royalties non dal datore di lavoro,
  • dalla vendita di beni (altro trasferimento di proprietà),
  • reddito non individuale da rifiuti venduti o altrimenti trasferiti alla proprietà,
  • da locazione di proprietà,
  • royalties,
  • vincite al gioco d’azzardo,
  • regali, premi non del datore di lavoro, ecc.
Taglia unica Per i redditi su cui viene pagata l’imposta sul reddito al momento dell’acquisizione di una licenza commerciale.

* Università Vytautas Magnus – stipendio medio applicato per calcolare la base dei contributi previdenziali statali degli assicurati: nel
2021 . 1 VMU – 1.352,70 Eur; 60 VMU – 81 162 Eur; 120 VMU – 166224 Eur.
2020 : 1 VMU – 1.241,40 Eur; 84 VMU – 104 277,60 Eur; 120 VMU – 148.968 Eur.
2019 : 1 VMU – 1.136,20 EUR; 120 VMU – 136344 Eur.

** La quota di reddito superiore / non superiore a 60, 84, 120 VMU è calcolata dall’ammontare totale del seguente reddito annuo:

  • relativi a un rapporto di lavoro o un rapporto coerente con la sua sostanza ( esclusi quelli calcolati nel 2018 o precedenti),
  • premi e compensi per attività nel consiglio di sorveglianza o nel consiglio di amministrazione, nel comitato del prestito,
  • ricevuto dal datore di lavoro in base ad accordi sul diritto d’autore,
  • reddito percepito dai capi di piccole società che non sono membri di tali piccole società in virtù di un contratto di servizio civile per attività di gestione.

Prestazioni fiscali: 

Benefici dell’imposta sul reddito:

  • redditi esenti da imposta sul reddito (art. 17 PIT);
  • la base non imponibile del reddito (NPD) applicabile al reddito relativo a un rapporto di lavoro o rapporto corrispondente alla sua essenza (articolo 20 della PIT);
  • spese detratte dal reddito (articolo 21 BCAA).

NPD applicabile nel 2021 (2020, 2019) per il periodo d’imposta:

  1. Per i residenti il ​​cui reddito mensile relativo a un rapporto di lavoro o un rapporto corrispondente alla sua essenza non supera lo stipendio mensile minimo (di seguito – MMA)invigore il 1 ° gennaio del periodo d’imposta, un importo (642 EUR nel 2021; EUR 607 nel 2020);; 2019 – 555 Eur), 2021. l’NPD mensile applicabile   è di 400 EUR (350 EUR nel 2020; 300 EUR nel 2019).
  2. Per i residenti con un reddito da lavoro dipendente superiore a 1 MMA, l’NPD mensile applicabile sarà calcolato secondo la formula:

2021 NPD mensile = 400 – 0,18 x ((reddito mensile di un residente relativo a rapporti di lavoro o rapporti corrispondenti alla loro essenza – 642 Eur (MMA, valido il 01.01.2021, un importo)).

2020 NPD mensile = 400 – 0,19 x (reddito mensile di un residente relativo a rapporti di lavoro o rapporti corrispondenti alla loro essenza – 607 Eur (MMA, valido il 01-01-2020, un importo)).

2019 NPD mensile = 300 – 0,15 x (reddito mensile di un residente relativo a rapporti di lavoro o rapporti corrispondenti alla loro essenza – 555 Eur (MMA, valido il 01.01.2019, un importo)).

  1. Per la popolazione con un livello di capacità lavorativa dello 0-25% o per le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e per le quali è stato stabilito un livello di bisogni speciali gravi o un livello di disabilità grave, nel 2021, 2020.si applica l’NPD mensile –645 Eur (2019 – 353 Eur).
  2. Per la popolazione con un livello di capacità lavorativa del 30-55% o per le persone che hanno raggiunto l’età pensionabile e per le quali è stato determinato il livello di bisogni speciali medio o basso o il livello di disabilità medio o lieve con la procedura stabilita dagli atti giuridici, nel 2021, 2020.l’NPD mensile applicabile è diEUR 600 (2019 – EUR 308).

5 ° 2021 . Il NPD annuale di 4.800 EUR si applica ai residenti il ​​cui reddito annuo non supera 12 MMA, per un importo di 7.704 EUR valido il 1 ° gennaio del periodo d’imposta;

2020 4800 EUR annuo NPD si applica ai residenti il ​​cui reddito annuo non supera 12 MMA, gli importi di EUR 7284 validi il 1 ° gennaio del periodo d’imposta;

2019 L’NPD annuale di 3600 EUR è stato applicato ai residenti il ​​cui reddito annuo non superava 12 MMA, per un importo di 6660 EUR valido il 1 ° gennaio del periodo d’imposta.

  1. Per le popolazioni con un reddito annuo superiore a 12 MMA, l’NPD annuale viene calcolato secondo la formula:

2021 NPD annuale = 4800 – 0,18 x (importo del reddito annuale – 12 MMA, effettivo dal 01.01.2021, importi (7704 Eur));

2020 NPD annuale = 4800 – 0,19 x (importo del reddito annuale – 12 MMA, valido il 01-01-2020, importi (7284 Eur));

2019 NPD annuale = 3600 – 0,15 x (importo del reddito annuale – 12 MMA, effettivo dal 01.01.2019, importi (6660 Eur)).

Spese detratte dal reddito:

  1. premi di assicurazione sulla vita nell’ambito di contratti di assicurazione sulla vita, che prevedono che la prestazione assicurativa sia corrisposta non solo al verificarsi dell’evento assicurato, ma anche dopo la scadenza del contratto di assicurazione, a carico del proprio coniuge o tutori con custodia permanente)) in famiglia), bambini disabili fino a 18 anni di età e oltre (bambini adottati, reparti con assistenza familiare permanente, adulti con assistenza familiare permanente prima dell’età adulta) con bisogni speciali per assistenza permanente e bambini di 18 anni e oltre (figli adottivi, reparti a cui è stata concessa la custodia (cura) permanente in famiglia, adulti a cui è stata concessa la custodia (cura) permanente in famiglia prima della maggiore età), che prima30 giugno
  2. contributi pensionistici a fondi pensione, fondi pensione di proprietà di associazioni di partecipanti a fondi pensione professionali e / o entità simili operanti in un paese dello Spazio economico europeo, versati da propri, coniuge, figli disabili di età inferiore a 18 anni, figli adottivi, tutori custodia permanente (cura) in famiglia) per i quali è stato stabilito un bisogno speciale di cure permanenti e bambini di età inferiore a 18 anni (figli adottivi, reparti con custodia permanente (cura) in famiglia, adulti per i quali permanente custodia (cura) è stata stabilita prima dell’età adulta)), che fino al 200530 giugnoè stata accertata una disabilità totale;
  3. contributi pensionistici a fondi pensione versati a fondi pensione detenuti da associazioni di partecipanti a fondi pensione professionali e / o entità simili operanti in uno Spazio economico europeo o Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che sono pagati da un residente permanente della Lituania come contributi pensionistici cumulativi aggiuntivi in ​​conformità con le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 8 della legge sull’accumulo pensionistico della Repubblica di Lituania e che rappresentano oltre il 3 per cento del reddito di questo residente, da cui lo stato sociale vengono calcolati i contributi assicurativi;
  4. per la formazione professionale secondo il programma di formazione professionale formale che porta alla qualifica pertinente, il modulo del programma di formazione professionale formale che porta alla competenza (competenze) pertinente, e / o per gli studi che portano alla qualifica di istruzione superiore, residenti permanenti di Lituania, importi pagati da chi studia o studia (nel 2020 e oltre);

Importi pagati per la formazione professionale e (o) gli studi che portano alla prima istruzione superiore e / o alla prima qualifica pertinente, nonché per i primi studi post-laurea di dottorato e arte di residenti permanenti in Lituania che studiano o studiano (2019).

Se la formazione professionale o gli studi sono stati pagati con fondi presi in prestito (a tal fine è stato preso un prestito da un istituto di credito), la parte di questo prestito rimborsata durante il periodo d’imposta può essere detratta dal reddito.

Se questo residente permanente della Lituania non è in grado di utilizzare questo vantaggio, i suoi genitori (genitori adottivi), tutori, tutori e (o) coniuge possono detrarre queste spese dal loro reddito;

  1. interesse per uno fino al 2009.1 Gennaioun prestito assunto per la costruzione o l’acquisizione di un’abitazione, se prima del 2009 è stato concluso un accordo scritto per l’acquisizione di un’abitazione o un contratto di locazione finanziaria. 1 Gennaio.

Dal 2021 , 2020. e 2019. importi detratti dal reddito per periodi d’imposta pagati per:

  1. lavori di finitura (ammodernamento) di edifici (strutture) ed eventuali riparazioni, ad eccezione degli edifici residenziali plurifamiliari;
  2. servizi di riparazione auto;
  3. servizi di cura per figli minori (figli adottivi, reparti istituiti in famiglia) fino all’età di 18 anni.

Limitazioni.

Dal reddito possono essere detratti:

  • fino a 1500 EUR, pagato come:

– contributi aggiuntivi della popolazione al fondo di accumulo pensione 2 ° pilastro, che sono più del 3 per cento del reddito di questo residente, da cui vengono calcolati i contributi previdenziali statali;

– contributi al fondo di accumulo pensione III pilastro;

– premi di assicurazione sulla vita;

  • fino a 2000 EUR di importo pagato per:

– rifinitura di edifici (strutture) ed eventuali riparazioni, ad eccezione della ristrutturazione (ammodernamento) di edifici residenziali plurifamiliari;

– servizi di riparazione auto;

– servizi di assistenza per figli minori (adottati, affidatari) di età inferiore ai 18 anni;

  • nonostante le restrizioni individuali imposte, l’importo totale di tutte le spese deducibili non dovrà superare il 25 per cento dell’importo totale del reddito imponibile.

Le spese sono detratte dal reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi annuale di un residente permanente della Lituania, che è tassato all’aliquota dell’imposta sul reddito del 15, 20 o 32 (2019 – 27) percento.

Procedura per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta sul reddito dei residenti permanenti in Lituania: 

Un residente permanente della Lituania deve presentare una dichiarazione dei redditi annuale:

  • che ha l’obbligo di ricalcolare l’imposta sul reddito in conformità con le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 1, del PIT (ovvero applicando un’aliquota d’imposta progressiva) e / o un NPD annuale secondo la procedura di cui all’articolo 20 del PIT;
  • dopo aver percepito un reddito imponibile classificato come Classe B;
  • per i quali la Repubblica di Lituania sulla legge sulla dichiarazione patrimoniale vi è l’obbligo di dichiarare i beni (ad eccezione dei residenti , che desiderano incassare l’assistenza sociale o il sostegno per l’alloggio (affitto) e i membri delle loro famiglie, oltre a fornire una dichiarazione patrimoniale di riferimento alle persone ) ;
  • ha acquisito una licenza commerciale o registrato un’attività individuale durante il periodo d’imposta, anche se non ha percepito reddito da attività individuale;
  • chi desidera esercitare il diritto alla detrazione dei costi di cui all’articolo 21 del PIT;
  • una persona che è diventata residente permanente in Lituania a causa del fatto che ci sarebbero 280 o più giorni in Lituania in periodi di imposta consecutivi in ​​pieno o in modo intermittente e ci sarebbero 90 o più giorni in uno di essi;
  • un residente permanente della Lituania che lascia definitivamente la Lituania.

2019 e il reddito per periodi di imposta successivi e l’imposta sul reddito da esso calcolata sono dichiarati nel Modello di dichiarazione dei redditi (Modulo GPM311).

Il modulo GPM311 è stato approvato dal capo dell’Ispettorato fiscale statale del Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2019. 12 dicembre per ordine n. VA-93 “Sull’approvazione dei moduli del modulo modello di dichiarazione dei redditi GPM311 e dei suoi allegati e delle regole per la compilazione, la presentazione e l’adeguamento”.

Il modulo GPM311 deve essere presentato e l’imposta sul reddito deve essere pagata entro il 1 maggio dell’anno solare successivo al periodo d’imposta [1] , a meno che:

  • un residente permanente della Lituania che lascia definitivamente la Lituania dichiara il reddito percepito prima del giorno di partenza dalla Lituania. In questo caso, è necessario presentare il modulo GPM311 e l’imposta sul reddito pagata prima della partenza definitiva dalla Lituania;
  • l’imposta sul reddito è dichiarata da una persona fisica che è diventata residente permanente in Lituania a causa del fatto che ci sarebbero 280 o più giorni in Lituania in periodi di imposta consecutivi per intero o in modo intermittente e ci sarebbero 90 o più giorni in uno di essi . In questo caso è necessario presentare il Modulo GPM311 e versare l’imposta sul reddito entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo all’arrivo.

Residenti non permanenti della Lituania

dichiarazione dei redditi e procedura di pagamento: 

  1. Un residente non permanente della Lituania che ha ricevuto un reddito di classe B durante il periodo fiscale, la cui fonte è in Lituania, deve presentare una dichiarazione dei redditi di residente non permanente per il reddito di classe B (modulo FR0459) entro e non oltre 25 giorni di ricevere l’imposta sul reddito di bilancio.

Il modulo FR0459 è stato approvato dal capo dell’Ispettorato fiscale statale presso il Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2003. 7 febbraio per ordine n. V-46 “Sull’approvazione del modulo FR0459 della dichiarazione dei redditi di classe B per i residenti non permanenti della Lituania, le regole per il completamento e la presentazione dello stesso”.

  1. Un residente non permanente della Lituania che ha percepito un reddito da attività individuali su base permanente durante il periodo fiscale, dopo la fine del periodo fiscale, fino al 1 ° maggio dell’anno civile successivo.deve presentare la dichiarazione annuale dei redditi dell’attività individuale di un residente non permanente della Lituania tramite una base permanente in Lituania (modulo FR0531) e calcolare e pagare l’imposta sul reddito su tale reddito.

Il modulo FR0531 è stato approvato dal capo dell’Ispettorato fiscale statale presso il Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2004. 22 Marzo per ordine n. VA-37 “Sull’approvazione delle regole per il completamento e la presentazione del modulo FR0531 della dichiarazione individuale annuale di reddito di un residente non permanente della Lituania attraverso una base permanente in Lituania e del modulo FR0531V del suo allegato”.

  1. Un residente non permanente della Lituania che ha ricevuto redditi di classe A e / o B, la cui fonte è in Lituania e da cui il residente è obbligato a ricalcolare l’imposta sul reddito dovuta, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 6 ( 1e (1) 2  del PIT, dopo il periodo d’imposta del 1 ° maggio del periodo d’imposta successivo. deve presentare una dichiarazione dei redditi annuale per il periodo d’imposta precedente (modulo GPM314) e pagare l’imposta sul reddito.

Il modulo GPM314 è stato approvato dall’Ispettorato fiscale statale del Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2019. 20 dicembre per ordine n. VA-112 “Sull’approvazione del modulo GPM314 della dichiarazione dei redditi annuale di un residente non permanente della Lituania, i moduli GPM314A, GPM314B dei suoi allegati e le regole per la loro compilazione e presentazione”.

Procedura per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta sul reddito di una persona deducibile dalle tasse: 

Procedura di dichiarazione dei redditi:

  1. Un residente permanente della Lituania, un’unità lituana, una stabile organizzazione o un residente non permanente della Lituania che esercita un’attività individuale su base permanente come persone che deducono i benefici corrisposti ai residenti durante un mese del periodo fiscale:
  • classificato come reddito imponibile di Classe A ai sensi del regime fiscale,
  • e / o il reddito di classe B da cui ha dedotto e / o pagato l’imposta sul reddito con le proprie risorse,

deve presentare importi forfettari mensili nella dichiarazione dei redditi mensile (modulo GPM313).

Il modulo GPM313 è stato approvato dal capo dell’Ispettorato fiscale statale presso il Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2017. 20 dicembre per ordine n. VA-121 “Sull’approvazione del modulo di dichiarazione dei redditi mensile GPM313 e le regole per la compilazione e la presentazione”.

Il modulo GPM313 deve essere presentato all’amministratore fiscale alla fine del mese, entro il 15 del mese successivo.

  1. Unità lituane, unità straniere che svolgono attività tramite stabili organizzazioni in Lituania, residenti permanenti in Lituania e non residenti in Lituania che svolgono attività individuali attraverso basi permanenti in Lituania), che hanno pagato benefici in denaro e / o in natura a residenti non permanenti in Lituania durante il periodo fiscale reddito imponibile e non imponibile di classe A,

e unità lituane, unità straniere che operano tramite stabili organizzazioni in Lituania e non residenti in Lituania che svolgono attività individuali tramite stabili organizzazioni in Lituania dopo aver pagato benefici in contanti e / o in natura a residenti permanenti e non permanenti della Lituania durante l’imposta periodo, classificato come reddito B,

gli importi erogati e l’imposta sul reddito da essi detratta (pagata) devono essere dichiarati nella Dichiarazione Annuale delle prestazioni erogate alla popolazione, classificate come reddito di classe A e B (modello GPM312).

Il modulo GPM312 è stato approvato dal capo dell’Ispettorato fiscale statale presso il Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2018. 6 febbraio per ordine n. VA-9 “Sull’approvazione della dichiarazione annuale GPM312, degli allegati GPM312L, GPM312U e delle regole per il completamento e la presentazione dei benefici personali per i redditi di classe A e B”.

Il modulo GPM312 deve essere presentato all’amministratore fiscale al termine del periodo fiscale, entro il 15 febbraio del successivo periodo fiscale.

Procedura per il pagamento dell’imposta sul reddito delle prestazioni relative al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla sua essenza:

  1. Se le prestazioni relative al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla loro sostanza sono corrisposte una volta al mese (non viene versato alcun anticipo), il soggetto che detrae l’imposta sul reddito dovuta dal beneficio corrisposto entro il 15 ° giorno del mese del relativo il periodo di imposta deve essere versato al bilancio prima di tale data dal 15 ° giorno dello stesso mese e dalle prestazioni versate dopo il 15 ° giorno del mese del periodo di imposta di riferimento fino all’ultimo giorno dello stesso mese.
  2. Se i benefici relativi al rapporto di lavoro o la loro essenza sono pagati in rate per il mese pertinente del periodo d’imposta (pagamento anticipato) e l’intero beneficio è pagato durante quel mese del periodo d’imposta, la ritenuta alla fonte deve essere pagata al budget prima di quel mese 15 giorni (se l’ultima rata è stata pagata prima del 15 ° giorno di quel mese) o fino all’ultimo giorno di quel mese (se l’ultima rata è stata pagata dopo il 15 ° giorno di quel mese).
  3. Se le prestazioni relative al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla loro sostanza sono pagate in rate per il mese di riferimento del periodo d’imposta e l’ultima rata è pagata entro 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello per il quale sono pagate , verrà detratta la ritenuta alla fonte da versare a bilancio entro il 15 ° giorno del mese in cui è stata pagata l’ultima rata.

L’esenzione si applica ai pagamenti effettuati nel mese di dicembre di un determinato periodo d’imposta in cui l’imposta sul reddito sull’importo delle rate pagate durante quel mese è dovuta al budget prima dell’ultimo giorno di dicembre del periodo d’imposta pertinente, se l’ultima rata è pagata dopo l’ultimo giorno di quel mese.

  1. Se le prestazioni relative al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla loro sostanza sono pagate in rate per il mese di riferimento del periodo d’imposta e l’ultima rata non viene pagata entro 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello per il quale sono pagato, la persona detraibile si considera che l’imposta sul reddito deve essere versata al bilancio entro il 15 ° giorno del mese per il quale è stata pagata (se l’ultimo pagamento è stato effettuato prima del 15 ° giorno di quel mese) o entro giorno di quel mese (se l’ultimo pagamento è stato effettuato dopo il quindicesimo giorno di quel mese).

Procedura per il pagamento dell’imposta sui redditi sulle prestazioni non connesse al rapporto di lavoro o al rapporto corrispondente alla loro essenza :

L’imposta sul reddito detraibile deve essere versata al bilancio entro il 15 ° giorno dello stesso mese dai benefici non legati al rapporto di lavoro o corrispondenti alla loro essenza, che sono classificati come redditi di classe A secondo la procedura fiscale, versati entro il 15 ° giorno di il rispettivo periodo di imposta, dopo il 15 ° giorno del mese del periodo di imposta in questione, l’imposta sul reddito detratta deve essere pagata entro l’ultimo giorno dello stesso mese.

Parte dell’imposta sul reddito – per beneficiari e / o partiti politici: 

Il PIT prevede il diritto di un residente permanente della Lituania di sostenere l’entità selezionata con la parte di imposta sul reddito detratta (dovuta) dal reddito percepito durante il periodo d’imposta:

  1. 2020e anni successivi:
  • fino all’1,2 per cento dell’imposta sul reddito – persone giuridiche (fondi di beneficenza e di sostegno registrati nella Repubblica di Lituania, istituzioni di bilancio, associazioni, organizzazioni pubbliche, istituzioni pubbliche, comunità religiose, associazioni e centri, divisioni (suddivisioni) di organizzazioni pubbliche internazionali, altre persone giuridiche le cui attività sono regolate da leggi speciali e non hanno scopo di lucro e i loro profitti non possono essere distribuiti ai loro fondatori, azionisti o membri aventi diritto al sostegno ai sensi della LPA (diversi da sindacati o associazioni sindacali) e / o persone fisiche , Artisti e artisti e beneficiari registrati nel sistema informativo delle organizzazioni di creatori d’arte;
  • fino allo 0,6 per cento – i partiti politici iscritti nel Registro delle persone giuridiche secondo la procedura stabilita dalla legge, soddisfano i requisiti di legge in merito al numero dei membri di un partito politico e per i quali non è prevista alcuna procedura di riorganizzazione o liquidazione stato avviato;
  • fino allo 0,6 per cento – sindacati o associazioni sindacali aventi diritto a ricevere sostegno nell’ambito dell’APL.
  1. Nel2019(dal reddito del periodo d’imposta del 2018 dedotto (debito) nell’ambito delle imposte sul reddito):
  • fino al 2 % di imposta sul reddito – persone giuridiche (fondi di beneficenza e di sostegno registrati nella Repubblica di Lituania, istituzioni di bilancio, associazioni, organizzazioni pubbliche, istituzioni pubbliche, comunità religiose, associazioni e centri, divisioni (suddivisioni) di organizzazioni pubbliche internazionali, altre organizzazioni legali enti le cui attività sono regolate da leggi speciali e il cui scopo non è di lucro e gli utili ottenuti non possono essere distribuiti ai loro fondatori, azionisti o soci aventi diritto al sostegno ai sensi della LPA (ad eccezione di sindacati o associazioni sindacali) e / o persone fisiche, artisti e artisti artisti e beneficiari registrati nel sistema informativo delle organizzazioni;
  • fino all’1 per cento – i partiti politici iscritti nel Registro delle persone giuridiche secondo la procedura stabilita dalla legge, rispettano i requisiti legali relativi al numero dei membri di un partito politico e per i quali non è stata effettuata alcuna procedura di riorganizzazione o liquidazione avviato;
  • fino all’1 % – sindacati o associazioni sindacali aventi diritto a ricevere sostegno nell’ambito dell’APL.

Un residente che decide di sostenere un beneficiario selezionato (più beneficiari) e / o un partito politico (più partiti politici) deve compilare la Domanda di trasferimento di parte dell’imposta sul reddito ai beneficiari e / o partiti politici (modulo FR0512) e entro il 1 ° maggio dell’anno civile in corso. presentarlo all’amministratore delle imposte.

 

[1] In linea con il governo 2020 14 marzo con delibera n. 207 “Sull’annuncio della quarantena nel territorio della Repubblica di Lituania”, capo dell’Ispettorato fiscale statale sotto il Ministero delle finanze della Repubblica di Lituania nel 2020. 18 marzo per ordine n. VA-24 “Sul termine differito per la dichiarazione, il calcolo e il pagamento dell’imposta sul reddito personale” lo ha stabilito nel 2019. Le dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta devono essere presentate e l’imposta stimata sul reddito deve essere pagata entro il 2020. 1 luglio

Lituania – Informazioni Generali sulla Legge sull’imposta sul valore aggiunto

Informazione Generale

Tassa IVA
Atto di base Legge sull’imposta sul valore aggiunto
Contribuenti Persone fisiche e giuridiche lituane e straniere che svolgono qualsiasi tipo di attività economica in Lituania, nonché un organismo di investimento collettivo stabilito nella Repubblica di Lituania senza lo status di persona giuridica, la cui forma di attività è un fondo di investimento.

In alcuni casi, il pagatore può essere anche una persona che non esercita un’attività economica.

Oggetto dell’imposta L’oggetto dell’IVA è la fornitura di beni e servizi a titolo oneroso da parte di un soggetto passivo, che si considera avvenuta in Lituania in conformità con le disposizioni della legge sull’IVA. L’oggetto dell’IVA può anche essere l’acquisizione di beni e servizi in Lituania a titolo oneroso da un altro Stato membro.

L’oggetto dell’IVA all’importazione è l’importazione di merci quando si considera che le merci siano state importate nel territorio del paese in conformità con le disposizioni della legge sull’IVA 

Aliquote fiscali Aliquota IVA standard del 21%.

Un’aliquota IVA ridotta del 9% si applica a:

1. energia termica fornita per il riscaldamento delle abitazioni (compreso il calore trasmesso attraverso un sistema di approvvigionamento di acqua calda), per la preparazione di acqua calda o fredda fornita alle abitazioni per la produzione di acqua calda e per l’energia termica utilizzata per riscaldare tale acqua.

2. Libri e pubblicazioni informative non periodiche (compresi libri di testo, quaderni, enciclopedie, dizionari, manuali, opuscoli informativi, album fotografici e riproduzioni, libri illustrati per bambini, libri da disegno e da colorare, note stampate o manoscritte, mappe, diagrammi e disegni, tranne calendari, quaderni e altri stampati di natura simile).

3. fino al 2022 31 dicembre servizi di alloggio forniti secondo la procedura stabilita dagli atti normativi che regolano le attività turistiche.

4. Servizi di trasporto passeggeri su rotte regolari stabilite dal Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni o da un suo ente o comuni autorizzati, nonché servizi di trasporto bagagli passeggeri specificati nel presente paragrafo.

5. legna da ardere e prodotti in legno per il riscaldamento, forniti ai consumatori domestici di energia come definiti nella legge sull’energia della Repubblica di Lituania .

Un’aliquota IVA ridotta del 5% si applica a:

1. Medicinali e ausili medici, quando i costi di acquisto di questi beni sono rimborsati in tutto o in parte secondo la procedura stabilita dalla legge sull’assicurazione sanitaria della Repubblica di Lituania, nonché medicinali soggetti a prescrizione non rimborsabili.

2. Ausili tecnici per disabili e loro riparazione.

3. Giornali, riviste e altri periodici, ad eccezione delle pubblicazioni di natura erotica e / o violenta o non conformi all’etica professionale, riconosciute come tali da un’autorità legale, e stampati in cui la pubblicità a pagamento copre più di 4/5 della superficie totale di pubblicazione.
L’ aliquota IVA dello 0% si applica a determinate transazioni per la fornitura di servizi e la fornitura di beni.

Il periodo fiscale Normalmente, il periodo fiscale di una persona giuridica è un mese solare e il periodo fiscale di una persona fisica è un semestre civile.

Sia le persone fisiche che le persone fisiche hanno il diritto di richiedere un periodo d’imposta diverso.

Una persona giuridica può richiedere che:

1) il suo periodo d’imposta sarebbe considerato un semestre solare se il totale dei suoi proventi da attività economiche durante l’anno solare precedente non fosse superiore a 60.000 euro (valido fino al 30 giugno 2019);

2) il suo periodo d’imposta sarebbe considerato un trimestre solare se il suo reddito totale da attività economiche durante l’anno solare precedente non fosse superiore a 300.000 EUR (con effetto dal 1 ° luglio 2019).

I contribuenti IVA di nuova costituzione che prevedono che i loro redditi da attività economica nell’anno solare in corso non supereranno l’importo specificato nella presente parte hanno anche il diritto di presentare domanda all’amministratore delle imposte con la richiesta di mantenere il semestre / trimestre civile.

Una persona fisica può richiedere che il suo periodo d’imposta sia considerato un mese di calendario.

In alcuni casi, le persone giuridiche lituane e le persone fisiche e giuridiche straniere hanno la possibilità di richiedere l’istituzione di un periodo fiscale speciale (cioè non un mese civile e un semestre non civile).

Il periodo fiscale delle persone fisiche e giuridiche lituane e delle persone fisiche e giuridiche straniere è un mese di calendario se i beni e / o servizi sono acquistati da altri Stati membri per i quali l’acquirente è obbligato a calcolare l’IVA in Lituania ai sensi dell’articolo 95 del Legge sull’IVA.

Vantaggi ed esenzioni di base I casi in cui la fornitura di beni e servizi è esente da IVA sono previsti dagli articoli da
20 a 33 della legge sull’IVA .
Esente da IVA:

beni e servizi sanitari;

servizi sociali e prodotti affini;

servizi di istruzione e formazione;

servizi culturali e sportivi;

attività di persone giuridiche senza scopo di lucro;

Servizi Postali;

servizi di informazione per il pubblico tramite radio e televisione;

servizi assicurativi;

servizi finanziari;

segni speciali;

giochi d’azzardo e lotterie;

locazione di beni immobili per natura; la vendita o altro trasferimento di beni immobili per natura.

Gli articoli da 34 a 40 della legge sull’IVA stabiliscono i casi in cui le merci importate sono esenti dall’IVA all’importazione.

Casi in cui la fornitura di beni e servizi è soggetta allo 0%. L’aliquota IVA è stabilita negli articoli da 41 a 53 della legge sull’IVA.

0 percento L’aliquota IVA si applica a:

la fornitura di beni quando i beni lasciano l’Unione Europea;

la fornitura di merci quando le merci sono trasportate da passeggeri;

fornitura e noleggio di navi e aeromobili, ecc. transazioni relative a navi e aeromobili;

la fornitura di provviste di navi e aeromobili;

servizi di trasporto e relative transazioni;

servizi assicurativi e finanziari relativi all’esportazione di merci;

la fornitura di beni e servizi a missioni diplomatiche, uffici consolari, istituzioni dell’Unione europea, organismi da loro istituiti e organizzazioni internazionali o loro missioni, nonché al personale di tali missioni e uffici consolari e ai membri delle loro famiglie;

la fornitura di oro al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea;

la fornitura di beni ad un altro Stato membro;

la fornitura di beni ai beneficiari quando i beni lasciano l’Unione Europea;

la manutenzione e la lavorazione di beni mobili quando tali beni sono temporaneamente importati nell’Unione europea;

rappresentanza in alcune delle operazioni di cui sopra;

alcune transazioni relative al commercio internazionale.

registrazione In Lituania è in fase di attuazione un programma speciale per le piccole imprese. Un soggetto passivo della Repubblica di Lituania non è obbligato a presentare una domanda di registrazione come contribuente IVA se l’importo totale della remunerazione per beni e / o servizi forniti nel corso dell’attività economica nel territorio del paese non supera EUR 45.000 all’anno (ultimi 12 mesi).

Tuttavia, se il valore dei beni acquistati da un soggetto passivo della Repubblica di Lituania da altri Stati membri ha superato i 14.000 EUR nell’anno civile precedente o si prevede che superi questo limite nell’anno solare in corso, il soggetto passivo deve richiedere l’IVA registrazione anche se la quota annuale è di 45 000 non è stata superata.

Il regime sopra descritto non si applica a un soggetto passivo straniero che esercita un’attività economica nella Repubblica di Lituania. Un soggetto passivo straniero deve registrarsi come contribuente IVA dall’inizio dell’attività economica nella Repubblica di Lituania.

Un soggetto passivo straniero non è tenuto a registrarsi per la partita IVA se svolge solo le seguenti attività nel territorio del paese:

1) fornisce beni e / o fornisce servizi non soggetti ad IVA ai sensi della Legge sull’IVA;

2) fornisce beni e / o fornisce servizi non soggetti ad IVA ai sensi della Legge sull’IVA;

3) fornisce beni e / o servizi che sarebbero tassati all’aliquota dello 0% ai sensi della legge sull’IVA, ad eccezione degli articoli 41, 49, nonché degli articoli 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 53, paragrafo 1 e 5, 6, Le attività di cui ai commi 10;

4) fornisce beni e / o fornisce servizi per i quali l’obbligo di calcolare e pagare l’IVA ricade sull’acquirente ai sensi dell’articolo 95 della legge sull’IVA. Parti 2, 3, 4;

5) fornisce merci nell’ambito del regime di vendita a distanza e il valore delle merci fornite alla Repubblica di Lituania (ad eccezione delle merci soggette ad accisa) durante un anno civile non ha superato i 35.000 EUR;

6) il soggetto passivo straniero fornisce esclusivamente servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e televisione e / o servizi forniti per via elettronica utilizzando il MOSS (è registrato come contribuente IVA MOSS in un altro Stato membro).

Va notato che in alcuni casi, quando un soggetto passivo straniero non è obbligato a registrarsi come contribuente IVA nella Repubblica di Lituania, l’IVA a monte può essere rimborsata solo tramite detrazione dell’IVA, ovvero il soggetto passivo straniero deve registrarsi come contribuente IVA . Ad esempio, un soggetto passivo straniero ha acquistato beni nella Repubblica di Lituania da un soggetto passivo lituano e all’acquisto è stata applicata l’aliquota IVA lituana. Il soggetto passivo straniero quindi cede tali beni come forniture a una determinata nave (tali cessioni sono soggette a un’aliquota IVA dello 0% ai sensi dell’articolo 44 della legge sull’IVA). Ai sensi dell’articolo 71 della legge sull’IVA. Il paragrafo 3 non impone a un soggetto passivo straniero l’obbligo di registrarsi come contribuente IVA, ma ai sensi dell’articolo 117 della legge sull’IVA. L’IVA può essere detratta su tale persona solo nella dichiarazione IVA.

Dichiarazione e pagamento Il modulo di dichiarazione IVA FR0600 per il periodo fiscale (mese solare, semestre civile, trimestre solare (dal 1 ° luglio 2019), periodo fiscale successivo) deve essere presentato entro 25 giorni dalla fine del periodo fiscale. L’importo dell’IVA calcolato per questi periodi d’imposta deve essere pagato entro e non oltre 25 giorni dalla fine del periodo d’imposta.

Il modulo di dichiarazione IVA FR0600 dell’ultimo periodo d’imposta di un contribuente IVA o liquidatore deve essere presentato entro 20 giorni dalla cancellazione. L’importo dell’IVA dovuta, come calcolato in tale dichiarazione IVA, deve essere pagato entro e non oltre lo stesso giorno della dichiarazione, ma non oltre il termine per la presentazione di tale dichiarazione IVA.

Il modulo di dichiarazione IVA FR0600 e le regole per la compilazione sono stati approvati con ordinanza n. 1 del capo dell’Ispettorato fiscale dello Stato del Ministero delle finanze del 1 marzo 2004. VA-29.

Modulo di dichiarazione annuale IVA FR0516, le cui regole per la compilazione sono state approvate dall’Ispettorato delle contribuzioni dello Stato con ordinanza del Capo del Ministero delle finanze n. V-140 viene presentato e l’importo dell’IVA dovuta calcolato in esso viene pagato entro il 1 ° ottobre dell’anno successivo.

I moduli di dichiarazione IVA FR0600, FR0516, FR0608 vengono presentati solo elettronicamente tramite il sistema di dichiarazione elettronica (EDS).

Altre caratteristiche Un soggetto passivo straniero ha il diritto di recuperare l’IVA pagata nella Repubblica di Lituania secondo la procedura stabilita.

I soggetti passivi stranieri hanno il diritto di recuperare l’IVA pagata in Lituania:

· Stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea (UE),

· Situato in paesi extra UE:

1) al di fuori del territorio dell’UE, se lo Stato estero in cui è stabilito il soggetto passivo straniero rimborsa l’IVA (o un’imposta ad essa identica) ai soggetti passivi lituani, vale a dire che si applica il principio di reciprocità. L’elenco dei paesi non UE in cui i soggetti passivi stabiliti in Lituania possono richiedere il rimborso dell’IVA pagata in Lituania non è esaustivo e può essere adeguato per tenere conto della pratica di altri paesi nel rimborso dell’IVA ai soggetti passivi lituani.

L’IVA è attualmente rimborsata ai soggetti passivi in ​​Armenia, Islanda, Norvegia, Canada, Croazia, Svizzera, Turchia (soggetto a determinate restrizioni).

2) al di fuori dell’UE, che l’UE fornisce telecomunicazioni, trasmissioni radiofoniche e televisive e (o) altri servizi elettronici e, utilizzare lo “schema unico” ( chiamato . Mini One Stop Shop, inoltre – MOSS) è un IVA registrato Fornitori di telecomunicazioni, radiodiffusione e televisione e servizi forniti elettronicamente registrati come contribuenti IVA possono chiedere il rimborso dell’IVA pagata in Lituania, indipendentemente dal fatto che il paese in cui sono stabiliti rimborsi l’IVA ai soggetti passivi lituani;

3) in uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito “OCSE”) che non ha IVA (o un’imposta equivalente).

Dal 2018 1 Gennaio il diritto al recupero dell’IVA pagata nella Repubblica di Lituania avrà soggetti passivi stranieri stabiliti in uno Stato membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in cui non è prevista l’IVA (o un’imposta equivalente).

I soggetti passivi lituani che desiderano recuperare l’IVA pagata in altri Stati membri dell’UE devono presentare domande elettroniche per il rimborso dell’IVA ad altri Stati membri dell’UE tramite il sistema elettronico di informazioni sulla registrazione delle domande ( EPRIS ) dell’Ispettorato fiscale statale presso il ministero delle Finanze .

La legge sull’IVA distingue casi speciali in cui l’acquirente deve detrarre e pagare l’IVA per i beni o servizi che gli vengono forniti:

1) IVA calcolata sugli oggetti di proprietà rilevati come contributo fondiario o per riorganizzazione di altro contribuente IVA;

2) Art. 9 della Legge sull’IVA. In caso di cessione di beni di cui al comma 4, l’IVA calcolata per il miglioramento sostanziale del fabbricato (struttura) ceduto;

3) IVA calcolata ai sensi dell’articolo 7 della Legge sull’IVA. I lavori di costruzione previsti al punto 4, come definito nell’articolo 2 della legge sulle costruzioni della Repubblica di Lituania. Al paragrafo 90 ;

4) altre risoluzioni del governo della Repubblica di Lituania del 2002. 19 giugno con delibera n. 900 IVA sulle misure volte a garantire il rispetto degli obblighi fiscali, in cui l’IVA è detratta e versata al bilancio dall’acquirente (cliente) di tali beni e / o servizi, se è un contribuente IVA (ad esempio, per i rifiuti ferrosi e non ferrosi e rottami, materiali usati e alcuni tipi di legno, ecc.)

 

 

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