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Bulgaria – REGOLAMENTO N. 11 DEL 31 OTTOBRE 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PASSEGGERI E MERCI

REGOLAMENTO N. 11 DEL 31 OTTOBRE 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PASSEGGERI E MERCI
In vigore dal 19.11.2002
Rilasciato dal Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni

Pron. DV. NO. 108 del 19 novembre 2002 modificato DV. NO. 83 del 18 ottobre 2005 ecc. DV. NO. 85 del 25 ottobre 2005 modificato DV. NO. 26 del 28 marzo 2006 modificato DV. NO. 46 del 6 giugno 2006 modificato DV. NO. 95 del 24 novembre 2006 modificato DV. NO. 36 del 4 maggio 2007 modificato DV. NO. 73 del 19 agosto 2008 modificato DV. NO. 92 del 22 novembre 2011 aggiungi. DV. NO. 69dall’11 settembre 2012 modificato DV. NO. 85 del 6 novembre 2012 aggiungi. DV. NO. 41 del 16 maggio 2014 modificato e aggiungi. DV. NO. 20 del 15 marzo 2016 modificato DV. NO. 42 del 3 giugno 2016 modificato e aggiungi. DV. NO. 9 del 26 gennaio 2018 aggiungi. DV. NO. 51 del 19 giugno 2018 aggiungi. DV. NO. 60 del 7 luglio 2020 modificato DV. NO. 57 del 9 luglio 2021 modificato e aggiungi. DV. NO. 84 del 21 ottobre 2022

Capitolo primo.
GENERALE

Arte. 1. (1) La presente ordinanza definisce le condizioni e la procedura per l’effettuazione del trasporto internazionale di passeggeri e merci con autovetture con immatricolazione bulgara e per l’accesso di autovetture con immatricolazione straniera verso e attraverso il territorio della Repubblica di Bulgaria.
(2) Il trasporto internazionale di passeggeri e merci viene effettuato in conformità con i trattati e gli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, con riserva del rispetto della legislazione interna di ciascun paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.
Arte. 2. (1). dal 22.11.2011) Il trasporto internazionale di passeggeri e merci può essere effettuato da qualsiasi ditta individuale o società commerciale in possesso di licenza comunitaria e copie certificate conformi della licenza rilasciata dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o da un funzionario da questi autorizzato .
(2) (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata e integrata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011, abrogato – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)

Capitolo due.
LICENZA PER L’EFFETTUAZIONE DI TRASPORTI INTERNAZIONALI (TITOLO MODIFICATO – SG N. 83 DEL 2005, IN VIGORE DAL 18.10.2005)

Arte. 3. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’autorizzazione comunitaria per l’esecuzione di trasporti internazionali è rilasciata a un vettore che soddisfa i requisiti requisiti per:
1. affidabilità (buona reputazione);
2. competenza professionale;
3. stabilità finanziaria;
4. (nuovo -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) istituzione del territorio della Repubblica di Bulgaria.
Arte. 4. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata – SG. 41 del 2014, in vigore dal 16.05.2014, modificata – SG. 9 del 2018) (1) I requisiti di affidabilità (buona reputazione) sono soddisfatti quando:
1. i gestori dell’attività di trasporto degli esercenti non siano stati condannati per delitto doloso di carattere generale o non siano stati privati ​​del diritto di esercitare l’attività di trasporto con sentenza efficace;
2. l’impresa o il titolare dell’attività di trasporto non sono stati sanzionati in uno o più Stati membri per gravi violazioni previste dal Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 che integra il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla classificazione delle infrazioni gravi delle norme dell’Unione che possono comportare la perdita dell’onorabilità del vettore stradale e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU, L 74/8 del 19 marzo 2016) (Regolamento (UE) 2016/403).
(2) La valutazione del rispetto dei requisiti di affidabilità di cui al par. 1, punto 2 è effettuato in conformità con i requisiti dell’art . 1 del Regolamento (UE) 2016/403 .
Arte. 5. (1) I requisiti per l’idoneità professionale sono soddisfatti quando il capo dell’attività di trasporto della persona di cui all’art. 2, par. 1 possiede le conoscenze e l’esperienza acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione o acquisite nella pratica dei trasporti, ha superato con successo un esame scritto nelle materie specificate nell’allegato n. 1 e ha almeno un’istruzione secondaria.
(2) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) Coloro che hanno superato con successo l’esame di cui al par. 1 il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” o persona da lui autorizzata rilascia un certificato di idoneità professionale ( allegato n. 2 ). Il certificato è a tempo indeterminato.
(3) (Abrogata – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
(4) Gli esami di idoneità professionale sono condotti dall’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” e l’ordine e le modalità sono determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.
Arte. 5a. (Nuova – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Fatti salvi i casi di cui all’art . 5 i requisiti di idoneità professionale sono soddisfatti anche quando il responsabile dell’attività di trasporto del soggetto di cui all’art. 2, par. 1 è in possesso di un certificato di idoneità professionale rilasciato da un’autorità competente di uno stato membro dell’Unione Europea.
Arte. 5b. (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) (1) L’attività di trasporto di persone di cui all’art. 2, par. 1 deve essere gestito in modo permanente ed efficace da una persona in possesso di un certificato di idoneità professionale.
(2) (Modifica -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La stessa persona titolare di un certificato di idoneità professionale ai sensi dell’art . 5, par. 2 o dell’art . 5a , può dirigere l’attività di trasporto di non più di due persone che effettuano trasporti internazionali di passeggeri o merci.
Arte. 6. (In vigore dal 01.01.2003, modificata – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) (1) Finanziariamente stabile ai sensi dell’art . 3, il punto 3 è una persona che dispone di risorse sufficienti con le quali può garantire il normale avvio e funzionamento dell’impresa di trasporto, per un importo dell’equivalente di BGN di 9.000 euro per la prima auto, per ogni auto successiva – nel importo di BGN equivalente di 5.000 euro.
(2) Il requisito di stabilità finanziaria per le persone di cui all’art. 2, par. 1 è soddisfatto quando il valore dell’indicatore di valutazione della stabilità finanziaria “Fs” è maggiore o uguale a uno.
(3) (Modificato – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) L’indicatore “Fs” è così determinato:
e/o garanzia bancaria (K/G)
capitale (K)
e/o assicurazione (K/Z)
F = ————————————————– ——,
equivalenza leva equivalenza leva
a 9000 euro + (n – 1) X a 5.000 euro
dove il capitale (K) è pari all’importo del capitale proprio (K1) meno l’importo del capitale non conferito (K2), (G) è l’importo della garanzia bancaria, (Z) è l’importo della somma assicurata, e ” n” è il numero di copie rivendicate della Licenza Comunitaria. Il capitale è determinato sulla base dei dati della relazione finanziaria annuale presentata.
(4) (Modificata e integrata – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Non è finanziariamente stabile ai sensi dell’art . 3, comma 3 persona quando l’indicatore di valutazione della stabilità finanziaria è inferiore a uno e/o la persona di cui all’art. 2, par. 1 ha obblighi per imposte e contributi previdenziali, salvo quando differiti o riclassificati ai sensi del codice di procedura tributaria e assicurativa .
(5) La garanzia bancaria di cui al par. 3 deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. di essere in favore della persona di cui all’art. 2, par. 1 ;
2. (modificato – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) avere la durata di un anno;
3. non può essere modificato o annullato senza previa comunicazione all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”;
4. (modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) essere rilasciato da una banca locale titolare di una licenza per svolgere attività bancarie, rilasciata dalla Banca nazionale bulgara alle condizioni e secondo la procedura del Legge sugli Istituti di Credito , ovvero da una banca che abbia ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria da un’autorità competente di uno stato membro dell’Unione Europea.
(6) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Il contratto di assicurazione di cui al par. 3 deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. stipulare un’assicurazione ai sensi della sezione II, lettera “A”, punti 3, 8, 9, 13 e 16 dell’allegato n. 1 del Codice delle Assicurazioni ; i beni assicurati devono essere di proprietà della persona di cui all’art. 2, par. 1 ;
2. da stipulare per un importo assicurativo non inferiore all’importo totale del patrimonio netto di cui il vettore deve disporre ai sensi del par. 1;
3. il periodo di copertura assicurativa deve essere di 1 anno.
(7) (Precedente co. 6 – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) I soggetti di cui all’art. 2, par. 1 dimostrare stabilità finanziaria nei casi:
1. quando si chiede il rilascio o la proroga del periodo di validità di una licenza comunitaria;
2. (modifica -. SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) quando si richiede l’aumento del numero di copie conformi della licenza comunitaria;
3. (modifica – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) ogni anno:
a) (modifica – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) entro 10 giorni dalla certificazione della relazione finanziaria annuale per l’ultimo esercizio da parte di un revisore contabile;
b) prima della scadenza del termine per il quale è stato stipulato il contratto di assicurazione, ovvero del termine per il quale è stata rilasciata la fideiussione bancaria.
(8) (Precedente comma 7 – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) La stabilità finanziaria è comprovata dalla presentazione di una relazione ( allegato n. 3 ) con i seguenti documenti allegati:
1. (modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) relazione finanziaria annuale certificata da un revisore contabile;
2. fideiussione bancaria rispondente ai requisiti di cui al par. 5;
3. (nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) un contratto di assicurazione che soddisfa i requisiti del par. 6.
4. (precedente punto 3 – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011, abrogato – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)
(9) (Precedente comma 8, modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificato -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 d.) I soggetti di cui all’art . 2, par. 1 , il cui bilancio annuale è soggetto a revisione contabile indipendente obbligatoria ai sensi dell’art. 38, par. 1 della Legge sulla Contabilità , presentare la relazione finanziaria annuale dell’impresa per l’ultimo periodo di rendicontazione, certificata da un revisore contabile.
(10) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) Soggetti di cui all’art . 2, par. 1 , il cui bilancio annuale non è soggetto a revisione contabile indipendente obbligatoria ai sensi dell’art. 38, par. 1 del Testo Unico della Contabilità , presentare facoltativamente il bilancio d’esercizio dell’impresa relativo all’ultimo periodo di rendicontazione, certificato da un revisore contabile iscritto all’albo, e/o fidejussione bancaria, e/o assicurativa.
(11) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , supplemento -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) Quando la persona di cui all’art . 2, par. 1 attesta la propria solidità patrimoniale con il bilancio d’esercizio della società, certificato da un revisore dei conti, e le disponibilità di capitale proprio sono di importo inferiore a quello previsto dal comma 1. 1, oltre alla relazione finanziaria annuale, presentare un contratto assicurativo o una fidejussione bancaria. In tal caso, il contratto di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere stipulati, rispettivamente emessi, per l’importo dei fondi del capitale proprio del vettore che non sono sufficienti a comprovare la sua solidità finanziaria per ogni licenza ricevuta e/o richiesta.
(12) (Nuovo – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) Al fine di stabilire il rispetto del requisito che il vettore non ha obblighi per tasse e contributi previdenziali , l’autorità di rilascio richiede il rilascio di un certificato dall’Agenzia delle Entrate per la presenza o meno degli obblighi di cui all’art. 87, par. 11 del codice di procedura tributaria e assicurativa .
(13) (Nuovo – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) Quando il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 ha allegato agli atti di cui al par. 8 certificato ai sensi dell’art. 87, par. 6 del codice di procedura fiscale e assicurativa , l’autorità concedente non richiede il rilascio del certificato di cui al par. 12.
Arte. 6a. (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) (1) Il requisito di cui all’art. 3, punto 4 è soddisfatto quando la persona di cui all’art. 2, par. 1 è effettivamente e permanentemente stabilito nel territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme generali relative alle condizioni che devono essere riunita per l’istituzione della professione di autotrasportatore e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14 novembre 2009) (regolamento (CE) n. 1071/2009).
(2) Quando la persona di cui all’art. 2, par. 1 non dispone di una centrale operativa propria o in locazione ai sensi dell’articolo 5, lettera c) del regolamento (CE) n. svolgere attività di manutenzione e riparazione di veicoli stradali.
(3) (Abrogato – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)
Arte. 7. (Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Arte. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, suppl. -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007 , precedente testo dell’articolo 8, modificato – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011 e successive modifiche – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016 ) Per il rilascio della licenza comunitaria e delle relative copie autenticate, il soggetto di cui all’art . 2, par. 1 presenta al Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, tramite l’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”, una domanda tipo ( allegato n. 6 ), alla quale allega:
1. documenti di stabilità finanziaria ex art. 6, par. 8 ;
2. (suppl. – SG. 51 del 2018) certificato del casellario giudiziale del capo dell’attività di trasporto. Agenzia esecutiva “Automotive Administration” tramite funzionari autorizzati esegue un’ispezione ufficiale delle circostanze ai sensi dell’art. 4, par. 1, comma 1 , rispettivamente – art. 11a, par. 2, comma 2, presso il Ministero della Giustizia per il responsabile dell’attività di trasporto – cittadino bulgaro;
3. copia del certificato di idoneità professionale del responsabile dell’attività di trasporto – viene presentato quando il certificato non è stato rilasciato dall’Agenzia esecutiva “Automotive Administration”, ma da un’autorità competente di un altro stato membro dell’Unione Europea;
4. un certificato di immatricolazione degli autoveicoli con i quali il vettore svolgerà l’attività, e quando non sono di sua proprietà – e per gli stessi un contratto di noleggio o locazione – viene presentata copia scannerizzata dei documenti su supporto informatico;
5. un elenco dei dati sugli autoveicoli a disposizione del vettore secondo un campione ( allegato n. 6a ) su supporto informatico.
(2) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 23.02.2012 , supplemento -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) L’applicazione di cui al par . 1 può essere presentato di persona o per posta alla sede dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” – Sofia, Gen. St. Y. V. Gurko 5, o in qualsiasi unità regionale dell’agenzia nelle città regionali, o da firmare con una firma elettronica qualificata e presentata elettronicamente in conformità con la legge sui documenti elettronici e le firme elettroniche .
(3) (Nuova – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016, modificata – SG. 42 del 2016) Entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda ai sensi del par. 1 i dipendenti dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” effettuano un controllo per il rispetto del requisito di costituzione di cui all’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e redigere un protocollo ( allegato n. 6b ). Il protocollo contiene una conclusione sul rispetto o meno del requisito di stabilimento ed è redatto in due copie uniformi – una per la persona di cui all’art. 2, par. 1 e uno per l’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”.
(4) (Nuovo – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) Nel termine di cui al par. 3 il capo dell’unità regionale dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” trasmette i documenti di cui al comma 3. 1 unitamente a copia del protocollo predisposto ( allegato n. 6b ) al direttore esecutivo dell’agenzia.
(5) (Nuovo – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016, suppl. – SG. 9 del 2018) In caso di incompletezza e/o irregolarità dei documenti presentati ai sensi del par. 1 o quando la documentazione presentata non attesti il ​​rispetto di alcuno dei requisiti di cui all’art. 3 , il direttore esecutivo dell’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” o persona da lui autorizzata ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di 14 giorni per la loro rimozione.
(6) (Nuovo – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) Il termine di cui all’art. 9, par. 1 smette di scorrere:
1. dall’invio della richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 87, par. 11 del codice di procedura fiscale e assicurativa fino al suo ricevimento nell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”;
2. dall’invio della comunicazione di cui al par. 5 fino al ricevimento della comunicazione di rimozione dell’incompletezza e/o irregolarità e della relativa documentazione presso l’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”.
Arte. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 . (1) (Modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata – SG. 20 del 2016 , in vigore del 15.03.2016, modificata – SG. 42 del 2016) Entro 15 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o persona da lui autorizzata rilascia una licenza comunitaria per il trasporto di passeggeri o merci ( allegato n. 10 o 10a ) e copie certificate conformi della licenza ( allegato n. 11 o 11a ).
(2) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) Autoveicoli, con i quali il vettore svolge l’attività (disponibile per il vettore), sono iscritti nel registro di cui all’art. 6, par. 1 della legge sui trasporti su strada . Lo stesso autoveicolo può essere iscritto nel registro per una sola licenza comunitaria o per il trasporto pubblico di persone o merci sul territorio della Repubblica di Bulgaria. I veicoli a motore sono iscritti nel registro:
1. sulla base della domanda ex art. 8, par. 1 – al momento del rilascio di una licenza comunitaria;
2. sulla base di una domanda di aumento del numero di copie certificate conformi della licenza comunitaria ( allegato n. 11c );
3. sulla base di una domanda di sostituzione di un veicolo con un altro, senza modificare il numero di copie della licenza comunitaria ( allegato n. 11b ).
(3) (Precedente comma 2 – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificato -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) Il numero di copie certificate conformi della licenza comunitaria è determinato da il numero di autoveicoli con immatricolazione bulgara che sono a disposizione del vettore e per i quali ha dimostrato stabilità finanziaria ai sensi dell’art. 6 , e corrisponde al numero dei veicoli iscritti nel registro di cui all’art. 6, par. 1 della legge sul trasporto su strada alla licenza del vettore. I veicoli a motore sono cancellati:
1. con azioni effettive dell’autorità di rilascio delle licenze:
a) su richiesta del vettore ( allegato n. 11b );
b) se ricorrono le circostanze di cui all’art. 8, par. 1, punto 4 ;
2. per ordine scritto del direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” o di un funzionario da lui autorizzato:
a) alla cessazione dei diritti derivanti dalla licenza comunitaria;
b) nel ridurre il numero di copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciate a un vettore mediante ritiro delle stesse.
(4) (Precedente comma 3, modificato e integrato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , con modificazioni e integrazioni -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) In caso di modifiche le circostanze attestate dagli atti di cui all’art. 8 , ad eccezione dei casi di cui all’art. 10, par. 2 della legge sull’autotrasporto , il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 è tenuto a presentare domanda entro 30 giorni ( allegato n. 11b ).
(5) (Precedente comma 4, supplemento – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , supplemento – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 d.) Aumentare il numero di copie certificate della licenza comunitaria, il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 presenta domanda secondo un modello ( allegato n. 11c ), in cui indica il numero della licenza, il numero di copie che vuole che vengano rilasciate, e allega un certificato di stabilità finanziaria ( allegato n. 3 ) e la documenti ex art. 8, par. 1, articoli 4 e 5 .
(6) (Nuovo – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 , modificata -. SG. 42 del 2016 ) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o da lui autorizzato rilascia copie certificate della Comunità licenza entro 7 giorni dal ricevimento della relativa domanda.
(7) (Nuovo – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 , modificata – SG. 42 del 2016 ) In caso di incompletezza e/o irregolarità dei documenti presentati, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Automotive Amministrazione” entro 7 giorni dal ricevimento della domanda ne dà comunicazione al richiedente e fissa un termine di 14 giorni per la loro rimozione.
(8) (Nuovo – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) Il termine di cui al par. 6 fermate che scorre:
1. dall’invio della richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell’art. 87, par. 11 del codice di procedura fiscale e assicurativa fino al suo ricevimento nell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”;
2. dall’invio della comunicazione di cui al par. 7 fino al ricevimento della comunicazione di rimozione dell’incompletezza e/o irregolarità e dei relativi documenti presso l’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”.
(9) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , precedente paragrafo 6 -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) Quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione di una licenza comunitaria o di un copia autenticata della licenza comunitaria, il vettore presenta istanza per il rilascio di un duplicato secondo il modello (allegato n. 11d ), corredata da dichiarazione e documento del canone demaniale corrisposto ai sensi della Tariffa n. 5 per i canoni che raccogliere nel sistema del Ministero dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni , adottato con PMS n. 81 del 2000.
(10) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , precedente paragrafo 7 -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 , modificata – SG. 42 del 2016 ) Un duplicato di la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di persone o merci o un duplicato di una copia autenticata della licenza comunitaria deve essere rilasciata entro 3 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato di cui all’art . 2, par. 1 .
(11) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 23.02.2012 , precedente comma 8, modificato -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 .) Le domande di cui al par. 4, 5 e 9 possono essere presentati di persona o per posta alla sede dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” – Sofia, Gen Street. Y. V. Gurko 5, o in qualsiasi unità regionale dell’agenzia nelle città regionali, o da firmare con una firma elettronica qualificata e presentata elettronicamente in conformità con la legge sui documenti elettronici e le firme elettroniche .
Arte. 10. (1) (Modificato -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , con modifiche – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , con modifiche e integrazioni – SG. 20 del 2016 , in in vigore dal 15.03.2016) La licenza comunitaria viene rilasciata con un periodo di validità di 10 anni. Copie certificate della licenza comunitaria sono rilasciate per la durata della licenza.
(2) (Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La licenza comunitaria e le copie conformi della licenza sono personali e non -assegnabile.
(3) (Nuova – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, add. – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, add. – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011 – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) La durata della licenza comunitaria e delle copie autenticate della licenza è prorogata di altri dieci anni, se il vettore concessionario ha effettuato una domanda scritta per questo secondo il modello di domanda n. 11e prima della scadenza del periodo di validità della licenza comunitaria e soddisfa i requisiti del presente regolamento.
(4) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 23.02.2012 , modificata -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) L’applicazione di cui al par . 3 è presentato in una delle modalità di cui all’art. 9, par. 11 ed è considerato ai sensi dell’art. 8 .
Arte. 11. (Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016) Quando l’incompletezza e/o l’irregolarità o il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 non sono stati rimossi entro il termine previsto, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o un funzionario da lui autorizzato rifiuta di rilasciare o prorogare il termine di:
1. la licenza comunitaria – entro il termine di cui all’art. 9, par. 1 ;
2. copie autenticate della licenza comunitaria – entro il termine di cui all’art. 9, par. 7 – previa presentazione di istanza di incremento del numero di copie conformi della licenza comunitaria, e negli altri casi – entro il termine di cui all’art. 9, par. 1 .
Arte. 12. (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrazione – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il diniego del rilascio della licenza comunitaria e delle copie autenticate della licenza è motivato e impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .
Arte. 13. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , Supplemento -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La validità della licenza della Comunità termina prima della scadenza del suo periodo di validità dalla data di:
1. (modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrato – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) la richiesta del suo titolare di revocarne la validità ( allegato n. 6c ) ;
2. cessazione dell’attività del soggetto di cui all’art. 2, par. 1 ;
3. (modifica -. SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005) la sua revoca.
Arte. 14. (1) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011, abrogato -. SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)
(2) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , suppl. – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , precedente testo dell’articolo 14, modificato – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011, modificato – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016) I diritti, derivanti dalla licenza comunitaria, si estinguono in base all’art . 11 della legge sui trasporti su strada .
Arte. 14a. (Nuova -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Quando si stabilisce che a seguito di un cambiamento nell’indicatore di stabilità finanziaria di cui all’art . . 6, par. 3 il numero degli esemplari emessi è superiore al numero delle vetture per le quali il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 può comprovare la stabilità economica, il Ministro dei Trasporti, dell’Informatica e delle Comunicazioni o persona da lui autorizzata con provvedimento scritto ritira il corrispondente numero di copie certificate conformi della licenza comunitaria.
Arte. 15. (Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016) revoca della patente comunitaria o delle copie autenticate della patente e la cancellazione ex art. 9, par. 3, punto 2 del registro di cui all’art. 6, par. 1 della legge sui trasporti su strada sono motivati ​​e soggetti a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa.
Arte. 16. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Agenzia esecutiva ” “Amministrazione automobilistica” tiene un registro delle licenze comunitarie rilasciate e copie autenticate della licenza.

Capitolo tre.
TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Sezione I.
Disposizioni generali

Arte. 17. (1) (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrato – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Oltre alla licenza comunitaria, la persona di cui all’art . 2, par. 1 di avere anche un permesso per il paese nel cui territorio viene effettuato il trasporto, quando ciò è richiesto in virtù dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte.
(2) (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11. 2011) Per l’effettuazione di trasporti internazionali di merci con autoveicoli di massa massima consentita fino a 3,5 t, ad eccezione dei trasporti per i quali, in virtù di trattati internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, è richiesta un’autorizzazione per il paese nel cui territorio viene effettuato il trasporto, quando ciò è richiesto in virtù dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte.
(3) I permessi sono personali e non cedibili.
(4) Non è consentito cancellare o correggere i permessi o la “prenotazione dei permessi” senza certificazione da parte delle autorità competenti.
Arte. 18. (Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Arte. 19. (1) (Precedente testo dell’art. 19 -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Quando si effettua il trasporto internazionale di merci, i seguenti documenti devono essere nel veicolo:
1. (modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) copia autenticata della licenza comunitaria;
2. (modifica – SG n. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) copia autenticata del contratto di noleggio o leasing del veicolo, quando non è di proprietà del vettore;
3. il modello di polizza di carico secondo la Convenzione sul Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada (CMR);
4. (modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) permesso per il territorio della Repubblica di Bulgaria, quando ciò è richiesto in virtù dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte ;
5. (suppl. -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, supplemento -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) il certificato di guida ai sensi dell’art . 57, par. 5 e gli altri documenti del conducente, del veicolo e del carico, ivi compresi i documenti di garanzia doganale, che sono richiesti dalla legge sul trasporto stradale , dalla legge sulla circolazione stradale , nonché in virtù dei trattati e degli accordi internazionali ai quali la Repubblica di La Bulgaria è una festa;
6. (nuovo -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) il contratto di lavoro del conducente o un estratto certificato da esso, indicante i nomi del datore di lavoro e del dipendente, la data di conclusione e il periodo di il contratto quando il veicolo non è di proprietà del vettore e il conducente non è il locatario o il locatario del veicolo.
7. (nuovo – SG. 69 del 2012, in vigore dal 12.12.2012, abrogato – SG. 84 del 2022, in vigore dal 21.10.2022)
(2) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Quando si effettuano trasporti internazionali di merci con permesso multilaterale ai sensi dell’art. 32, par. 1 ad eccezione dei documenti di cui al par. 1 nel veicolo devono essere presenti i seguenti documenti:
1. il permesso e il giornale di bordo ad esso;
2. certificato di conformità ai requisiti ambientali e di sicurezza per ciascun autoveicolo;
3. certificato di conformità ai requisiti di sicurezza di un rimorchio o semirimorchio per ciascun veicolo;
4. certificato di idoneità tecnica dell’autoveicolo e del rimorchio o semirimorchio per ciascun veicolo.
(3) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) I certificati di cui al par. 2, i punti 2 – 4 devono essere redatti in una delle quattro lingue: la lingua ufficiale del Paese in cui è immatricolato l’autoveicolo, il rimorchio o il semirimorchio, in francese, inglese o tedesco, accompagnati da una traduzione di almeno due da le altre lingue elencate.

Sezione II.
Prenotazione di permessi per il trasporto internazionale di merci

Arte. 20. (1) (Supplemento – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) La domanda di permessi una tantum per il trasporto internazionale di merci deve essere presentata dalle persone di cui all’art . 2, par. 1 o persone da questi autorizzate, per ogni specifico trasporto presso l’Ufficio Servizi dei Vettori (BOP) o per via telematica con richiesta di campionatura ( allegato n. 13 ).
(2) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La conferma della richiesta di autorizzazioni è effettuata elettronicamente dal Ministero della Trasporti, Tecnologie dell’Informazione e Comunicazioni – Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”, ed è certificata con “riserva di autorizzazioni” ( allegato n. 14 ).
(3) Il vettore riceve una prenotazione del permesso dal BOP, che ha elaborato la richiesta.
(4) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) All’atto della presentazione della richiesta ai sensi del par. 1 il dipendente del service desk dei vettori confronta i documenti ad esso allegati con i loro originali – quando vengono presentate le loro copie.

Sezione III.
Ottenere permessi riservati

Arte. 21. I permessi riservati si ottengono ai valichi di frontiera (BCP).
Arte. 22. (Modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per ottenere i permessi riservati, il conducente dell’autoveicolo del soggetto di cui all’art . 2, par. 1 presenta: originale della prenotazione del permesso in corso di validità da lui firmato e timbrato; una copia autenticata della licenza comunitaria per effettuare il trasporto internazionale di merci; Formato altri documenti di trasporto e doganali.
Arte. 23. (Modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il dipendente del valico di frontiera controlla i documenti di trasporto e doganali presentati dal conducente dell’autoveicolo, la presenza del veicolo, la copia certificata del la licenza comunitaria e confronta i dati della prenotazione del permesso con i dati dell’inventario ufficiale ( allegato n. 15 ), quindi elabora la “prenotazione del permesso” e fornisce i permessi al conducente dell’autoveicolo.
Arte. 24. (Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)

Sezione IV.
Contabilizzazione dei permessi

Arte. 25. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , con modificazioni e integrazioni -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Permessi ricevuti ai sensi delle sezioni III e V per il rispettivo calendario anno sono comunicati dal vettore entro il 1° marzo dell’anno solare successivo.

Sezione V.
Concessione di permessi per il trasporto internazionale di merci senza previa riserva

Arte. 26. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per persone ai sensi dell’art . 2, par. 1 senza riserva preventiva sono forniti dal Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni solo nei seguenti casi:
1. durante il trasporto di merci tra paesi terzi, senza attraversare il territorio della Repubblica di Bulgaria in base a contratti conclusi con società commerciali o di spedizioni;
2. quando sono scaduti i permessi con i quali la persona ha iniziato il trasporto;
3. in caso di reinstradamento del veicolo dopo che questo ha lasciato il Paese con i permessi ottenuti ai sensi della sezione III ;
4. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
5. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
6. (nuova – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) negli altri casi, oltre a quelli specificati nei commi 1 – 3, da una commissione nominata dal direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.
Arte. 27. (Modifica – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Nei casi di cui all’art. 26, comma 1, i soggetti di cui all’art. 2, par. 1 presentare una domanda all’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” secondo il modulo di cui all’allegato n. 15a con un contratto allegato (domanda) per il trasporto, tradotto in bulgaro, certificato con il sigillo del vettore.
Arte. 28. (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Nei casi di cui all’art. 26, comma 2, i soggetti di cui all’art. 2, par. 1 presentare la domanda ex art. 27 all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”, alla quale allegano estratto delle riserve formulate.
Arte. 29. (Modifica – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, add. – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11. 2011) Nei casi di cui all’art. 26, comma 3, i soggetti di cui all’art. 2, par. 1 presentare la domanda ex art. 27 all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”, in cui viene motivata la richiesta di un numero aggiuntivo di permessi. Alla domanda deve essere allegata copia della richiesta comprovante la riassegnazione del veicolo, i tagliandi di prenotazione delle autorizzazioni con cui il veicolo è stato rilasciato, ovvero un estratto delle prenotazioni effettuate ai sensi della licenza comunitaria.
Arte. 30. (Abrogata – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Arte. 31. (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogato – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )

Sezione VI.
Condizioni e procedura per la distribuzione e il controllo dell’uso e la contabilizzazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto internazionale di merci su strada (Titolo modificato -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)

Arte. 32. (1) (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 d.) Le licenze multilaterali per il trasporto internazionale di le merci su strada (ECMT/CEMT), concesse dal Forum internazionale dei trasporti, sono distribuite e utilizzate alle condizioni e secondo l’ordine determinato con ordinanza del Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.
(2) (Modifica -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 24.11.2006) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 , che si applica alla distribuzione dei permessi di cui al par. 1, presenta all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” istanza secondo le forme e nei termini indicati nell’ordinanza di cui al comma 1. 1.
(3) (Modificato – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, abrogata -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 24.11.2006)
(4) (Modifica – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005) I soggetti di cui all’art. 2, par. 1 partecipare alla distribuzione delle autorizzazioni di cui al cpv. 1 con veicoli immatricolati solo nella Repubblica di Bulgaria, che da soli o inclusi in una composizione di veicoli stradali – un’auto con rimorchio o un trattore con semirimorchio, hanno una capacità di carico superiore a 20 tonnellate o un volume utile chiuso non inferiore a 80 m 3 .
(5) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) Non è consentito partecipare alla distribuzione dei permessi di cui al par. 1 vettore che:
1. (modificato – SG n. 85 del 2012, in vigore dal 06.11.2012) si è vista revocare la patente negli ultimi due anni per le violazioni di cui al co. 12;
2. utilizzato un permesso falso o una tantum rilasciato ad altro vettore;
3. ha ceduto un permesso una tantum ad altro vettore.
(6) (Nuova – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) L’autorizzazione multilaterale può essere utilizzata per un solo veicolo alla volta. Deve trovarsi a bordo del veicolo dal punto di carico al punto di scarico per il trasporto di merci o per l’intero percorso a vuoto che precede o segue il trasporto di merci.
(7) (Nuova – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Il permesso multilaterale non può essere utilizzato per il trasporto di merci verso paesi che non sono inclusi nel contingente multilaterale e non sono contrassegnati nel permesso.
(8) (Nuovo -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il giornale di bordo per il permesso deve essere compilato dal conducente prima dell’inizio di ogni operazione di trasporto; il registro delle operazioni di trasporto deve essere annotato in ordine cronologico per ogni trasporto di merci dal punto di carico al punto di scarico, nonché per ogni corsa a vuoto, con un determinato punto di frontiera; possono essere contrassegnati anche i punti di frontiera di transito.
(9) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Il permesso multilaterale non può essere utilizzato per il trasporto di merci sul territorio dello stesso Paese compreso nel contingente multilaterale.
(10) (Nuovo -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Autorizzazione multilaterale destinata ad effettuare trasporti con autoveicolo che corrisponda alle norme tecniche e di sicurezza di basso grado, può essere utilizzata dal vettore per un veicolo conforme agli standard tecnici e di sicurezza di grado superiore.
(11) (Nuova – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Autorizzazione multilaterale destinata ad effettuare trasporti con autoveicolo rispondente a standard tecnici e di sicurezza di alto livello, non può essere utilizzata dal vettore per un veicolo conforme agli standard tecnici e di sicurezza di grado inferiore.
(12) (Nuovo – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , precedente comma 6 -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il permesso viene revocato quando, durante lo svolgimento della attività del vettore:
1. è stato utilizzato un permesso falso o è stato rilasciato un permesso ad altro vettore;
2. è stato utilizzato un certificato falso o falso:
a) (modifica – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) certificato di conformità dell’autoveicolo alle norme tecniche e di sicurezza per “auto sicura Euro III”;
b) (modificato – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) certificato di conformità dell’autoveicolo alle norme tecniche e di sicurezza per “auto sicura Euro III” e successive;
c) certificato di conformità del rimorchio/semirimorchio alle norme tecniche per un veicolo sicuro;
d) un certificato per un controllo annuale delle condizioni tecniche del veicolo;
3. (modifica -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) è stato utilizzato un permesso per il trasporto di merci per i paesi che non sono inclusi nel contingente multilaterale e non sono specificati nel permesso;
4. la licenza è stata trasferita ad altro vettore;
5. (modificata – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) il permesso è stato utilizzato in modo inefficace, con conseguente insufficiente percorrenza mensile con carico sul territorio dei Paesi che rientrano nella quota multilaterale, definita annualmente nell’ordinanza al par. 1;
6. il giornale di bordo è compilato con dati non corretti per il relativo trasporto;
7. i trasporti sono stati effettuati sul territorio dello stesso Paese (trasporti di cabotaggio);
8. il permesso è stato utilizzato con un veicolo che non soddisfa gli standard ei requisiti specificati nel certificato rilasciato;
9. la prescritta relazione di riferimento non è stata fornita ogni mese dell’anno secondo l’ordinanza di cui al co. 1;
10. (nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) il ritiro delle autorizzazioni multilaterali è effettuato dal direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.
Arte. 33. (Abrogata – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 24.11.2006)

Capitolo quattro.
TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI

Sezione I.
Trasporto con autobus in un paese che non è membro dell’Unione Europea (Titolo aggiuntivo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)

Arte. 34. (Modifica – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, add. – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11. 2011) Per l’effettuazione di trasporti internazionali su linea di autobus, oltre alla licenza comunitaria, è necessario un permesso per una specifica linea rilasciato dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o da persona da lui autorizzata, secondo un modello approvato dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni.
Arte. 35. (1) (Precedente testo dell’art. 35 – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Soggetto di cui all’art. 2, par. 1 , che richiede il permesso di trasporto con autobus, presenta all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica”:
1. domanda di rilascio di permesso secondo modello ( allegato n. 17 );
2. (modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
3. un contratto, asseverato da un traduttore giurato, per il servizio congiunto della linea con un vettore – partner su base di reciprocità del Paese che costituisce l’ultima tappa della tratta, nei casi in cui ciò sia richiesto in virtù di accordi bilaterali e accordi internazionali multilaterali, secondo i quali la Repubblica Bulgaria è un paese;
4. (modificato -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) orario con stazioni specificate per le fermate degli autobus, come per la fermata iniziale e le fermate (massimo sei) lungo il percorso dell’autobus può indicare solo centri regionali;
5. (abrogato – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
6. (modifica – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005) documento del comune competente per la determinazione dell’ubicazione della fermata che sarà utilizzata dal vettore;
7. programma di lavoro degli equipaggi, redatto in conformità alle prescrizioni dell’Accordo europeo sul lavoro degli equipaggi dei veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada (AETR);
8. tariffa per il trasporto sulla linea;
9. schema del percorso;
10. (nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, abrogata – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
(2) (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 può prevedere la partecipazione di subappaltatori alla realizzazione della linea di autobus, se ciò è previsto nei contratti e negli accordi bilaterali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte.
Arte. 36. (Abrogata – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Arte. 37. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata e integrata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il vettore riceve l’insieme completo dei permessi per il trasporto sull’autobus linea entro due mesi dalla comunicazione del loro rilascio, se il numero dei propri autobus per una linea è almeno due, e per più linee almeno il 50% di quelli necessari per servire le autolinee. All’atto dell’ottenimento dei permessi, il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 presenta copia della carta di circolazione dell’autobus; per i veicoli che vengono utilizzati con contratto di noleggio o leasing, il soggetto di cui all’art. 2, par. 1presenta copia autenticata del contratto di locazione o locazione. Quando il set completo di permessi non viene ricevuto dal vettore entro il periodo specificato, la procedura per il rilascio di un permesso per la linea viene chiusa.
Arte. 38. (1) Le domande per il rilascio di un’autorizzazione per il trasporto internazionale con autobus sono considerate nell’ordine in cui sono pervenute.
(2) (Modificato -. SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005) Quando il percorso nella domanda di cui al par. 1 copre integralmente una linea in esercizio e/o una linea per la quale è stata aperta una procedura di conciliazione, o coincide con essa in tre o più fermate (o due o più fermate e la fermata iniziale) nel territorio della Repubblica di Bulgaria, nonché quando i giorni di servizio indicati nella domanda procedura di conciliazione , l’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” esamina la domanda confrontando gli orari di partenza delle la linea dalla domanda sul territorio della Repubblica di Bulgaria con quelle della linea in esercizio e/o della linea per la quale è stata aperta una proceduraper la riconciliazione. Nel caso in cui venga riscontrata una coincidenza di orari, l’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” incarica il vettore richiedente di modificare gli orari di partenza dal territorio della Repubblica di Bulgaria, con la differenza di orario di partenza per i paesi limitrofi di almeno due ore e per tutti gli altri paesi – almeno otto ore.
(3) (Abrogata – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
(4) (Abrogato – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
Arte. 39. (1) Quando le domande presentate per il trasporto in autobus soddisfano i requisiti, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” notifica al richiedente e, in conformità con i trattati e gli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, apre una procedura di coordinamento con le autorità competenti dei Paesi attraverso i cui territori transita la rotta.
(2) (Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) Quando le domande presentate non soddisfano i requisiti per il rilascio di un permesso, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” non può avviare una procedura per la riconciliazione, comunicando al richiedente la possibilità di adeguare la propria documentazione ai requisiti entro trenta giorni.
Arte. 40. (1) (Modificata e integrata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 d.) Dopo aver ricevuto la conferma e/o il rilascio delle autorizzazioni dai Paesi attraverso i cui territori passa il tracciato della linea, il Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o persona da lui autorizzata rilascia il permesso, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, in tante copie, il numero di autobus necessari all’esercizio della linea, e fornisce al soggetto di cui all’art. 2, par. 1 il set completo dei permessi per il servizio della linea bus designata. Ulteriori copie del permesso possono essere rilasciate su richiesta del soggetto di cui all’art. 2, par. 1 .
(2) (Modificata e integrata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) La durata del permesso rilasciato, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, dipende dal periodo di validità del permesso rilasciato o dal periodo approvato dallo Stato, che è un’ultima tappa del percorso, ma non inferiore a tre anni. Il servizio della linea bus deve iniziare entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento di tutti i permessi per la linea.
(3) (Modifica -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Le autorizzazioni per l’esercizio dell’autolinea designata sono personali e intrasferibili. Costituiscono parte integrante del permesso lo schema di percorso, l’orario, l’orario di lavoro degli equipaggi e la tariffa per il trasporto sulla linea, che sono allegati ad esso. Lo smontaggio non è consentito. Nei casi di smontaggio il permesso è dichiarato nullo, per il quale viene data comunicazione alle autorità competenti.
(4) (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) L’autorizzazione non può essere rilasciata quando:
1. il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 si sono verificate negli ultimi 12 mesi due o più violazioni dei termini e delle condizioni per l’effettuazione del trasporto internazionale di passeggeri, comprese le disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti o la normativa in materia di sicurezza stradale;
2. quando negli ultimi 12 mesi è stato revocato un permesso di linea rilasciato allo stesso vettore;
3. (modifica -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) sulla base di un’analisi, si stabilisce che la linea pregiudicherà l’esistenza di un’altra linea analoga per la quale sono stati stipulati uno o più contratti di servizio pubblico contratti per le relative tratte dirette.
(5) (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Salvo il caso di calamità, incidenti e altre situazioni di emergenza, fino alla scadenza della validità del permesso, il soggetto di cui all’art . 2, par. 1 è tenuto ad assicurare il servizio della linea bus e ad osservare l’orario stabilito.
(6) (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , con modifiche e integrazioni -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 colloca in un luogo visibile e accessibile agli utenti le informazioni sul percorso della linea, le fermate degli autobus, i prezzi e le condizioni per il trasporto.
(7) (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando la persona di cui all’art. 2, par. 1 intende sospendere il servizio dell’autolinea, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” tre mesi prima della data di sospensione del servizio, indicandone i motivi. Se la domanda per il servizio non esiste più, il periodo di notifica è di un mese. In questi casi, il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 deve informare gli utenti del rispettivo servizio della sua sospensione con un mese di anticipo attraverso apposite pubblicazioni.
(8) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , precedente paragrafo 4 -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona da lui autorizzata con ordinanza revoca il permesso, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, prima della scadenza del termine della sua validità:
1. quando non ricorrono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato;
2. in caso di ripetute violazioni dello stesso tipo di art. 96 della legge sul trasporto su strada , del presente regolamento, delle disposizioni dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, del passaporto o del regime doganale negli ultimi 12 mesi;
3. in caso di mancato servizio della linea bus specificata.
(9) (Precedente comma 5 -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La revoca del permesso deve essere motivata e soggetta a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(10) (Precedente comma 6 – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Con la revoca del permesso rilasciato, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, la persona di cui all’art . 2, par. 1 restituisce il set completo dei permessi ricevuti per il servizio della linea di autobus designata.
(11) (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , precedente comma 7 -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) In caso di revoca anticipata del permesso rilasciato, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, il Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o una persona da lui autorizzata ne informa le autorità competenti dei paesi lungo il percorso e restituisce i permessi da loro rilasciati, e la linea bus servita viene chiusa.
(12) (Modificata -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , precedente comma 8 -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona da lui autorizzata, tramite l’autorità competente del paese interessato, notifica al vettore partner il permesso revocato e dà l’opportunità entro un termine di tre mesi dalla data della notifica per designare un nuovo partner mantenendo le condizioni originariamente approvate per il servizio della linea specificata.
(13) (Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , precedente comma 9 -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) In caso di mancata indicazione di un nuovo partner, il Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o persona da lui autorizzata dichiara nulli i permessi per il territorio bulgaro e questi vengono restituiti.
Arte. 41. (Modificata e integrata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) In caso di rifiuto di rilasciare un’autorizzazione da parte delle autorità competenti di lo stato – fermata finale del percorso, il Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o persona da lui autorizzata ne dà comunicazione alla persona di cui all’art . 2, par. 1 entro 14 giorni dal ricevimento del diniego e restituisce contro firma la documentazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 2, par. 1 documenti.
Arte. 42. Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 , che trasporta passeggeri su una linea di autobus, presenta alla fine di ogni trimestre dell’anno solare all’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” un rapporto sui trasporti effettuati e sui passeggeri trasportati secondo un modello ( allegato n. 18 ) .
Arte. 43. (1) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) Per avviare una procedura per la proroga del permesso rilasciato, la persona di cui all’art. 2, par. 1 presenta domanda, corredata dei documenti di cui all’art. 35 , almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità del permesso.
(2) (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificato -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 può presentare istanza di modifica di una linea da lui gestita dopo che sia stata espletata la procedura di modifica della stessa linea precedentemente aperta (se esistente).
Arte. 44. (1) Quando si effettua il trasporto, i seguenti documenti devono essere presenti nell’autobus:
1. (modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) copia autenticata della licenza comunitaria;
2. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
3. il permesso di trasporto, valido per la parte del percorso e le fermate situate nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
4. i permessi rilasciati dalle competenti autorità dei Paesi attraverso i cui territori transita la tratta;
5. lista passeggeri.
6. (abrogato – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
7. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
8. (nuovo – SG. 69 del 2012, in vigore dal 12.12.2012, abrogato – SG. SG. 84 del 2022, in vigore dal 21.10.2022)
(2) (Supplemento – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) L’elenco dei passeggeri deve essere compilato ad ogni fermata da un membro dell’equipaggio in cui i passeggeri salgono e sbarcano e deve essere conservato entro – meno dodici mesi dall’effettuazione della spedizione.
Arte. 45. (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )

Sezione I.
“a” Trasporto in autobus verso uno Stato membro dell’Unione europea (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)

Arte. 45a. (Nuovo – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Per effettuare trasporti internazionali con autobus, oltre alla licenza comunitaria, è richiesta anche l’autorizzazione (allegato n. 26 ) .
Arte. 45b. (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) (1) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 , chi richiede un’autorizzazione per il trasporto su una linea di autobus, presenta all’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” o all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il capolinea della linea:
1. domanda di rilascio del permesso secondo il modello ( allegato n. 27 );
2. copia della licenza comunitaria;
3. programma con stazioni degli autobus specificate per fermare gli autobus;
4. orario di lavoro degli equipaggi;
5. prezzi per il trasporto sulla linea;
6. uno schema del percorso con i luoghi designati per l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri;
7. copia della licenza comunitaria del subappaltatore per l’effettuazione del trasporto di persone, quando è prevista la partecipazione di un subappaltatore all’esecuzione dell’autolinea;
8. (nuova – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) copia della licenza comunitaria per l’effettuazione del trasporto di passeggeri per i membri dell’associazione – quando è previsto che la linea sarà effettuata da un’associazione di vettori
(2) La persona di cui all’art. 2, par. 1 sottopone alla domanda ogni ulteriore informazione che ritenga necessaria.
Arte. 45c. (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Le domande per il rilascio di un permesso per effettuare trasporti internazionali con autobus sono considerate nell’ordine in cui sono pervenute.
Arte. 45 anni (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) Quando le domande presentate per il trasporto con autobus soddisfano i requisiti, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” informa il richiedente e trova la procedura per il coordinamento con le autorità competenti dei Paesi attraverso i cui territori transita il percorso.
(2) Quando le domande presentate non soddisfano i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” non avvia una procedura di conciliazione, notificando al richiedente la possibilità di allineare la sua documentazione ai requisiti entro 30 giorni. Quando, entro il termine indicato, la persona di cui all’art. 2, par. 1 non ha soddisfatto i requisiti della sua documentazione, la procedura per il rilascio di un permesso per la linea è chiusa.
Arte. 45 d. (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Dopo aver ricevuto conferma da parte dei paesi attraverso i cui territori il percorso di la linea passa, ma entro e non oltre 4 mesi dalla presentazione della domanda per il rilascio di un permesso, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona da lui autorizzata rilascia il permesso in tante copie quante sono richieste dal la persona di cui all’art. 2, par. 1 .
(2) Il periodo di validità del permesso rilasciato non deve superare i 5 anni. Su richiesta della persona di cui all’art. 2, par. 1 o di comune accordo tra le autorità competenti nei cui territori i passeggeri sbarcano o salpano, può essere determinato un periodo più breve.
(3) Il servizio della linea di autobus deve iniziare entro e non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto l’autorizzazione per la linea.
(4) La persona di cui all’art. 2, par. 1 riceve il permesso per il trasporto sulla linea di autobus entro due mesi dalla comunicazione del rilascio, se dimostra di disporre del numero di autobus necessario per il servizio di tutte le linee per le quali gli sono stati rilasciati i permessi. Ricevuta l’autorizzazione, la persona di cui all’art. 2, par. 1 presenta una copia dei certificati di immatricolazione dell’autobus. Nel caso in cui gli autobus per l’effettuazione dei trasporti siano utilizzati con contratto di noleggio o locazione finanziaria, il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 presenta i contratti. Quando il permesso non è stato ricevuto dalla persona di cui all’art. 2, par. 1 entro il termine indicato, la procedura è chiusa.
(5) Il permesso non può essere rilasciato quando:
1. il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 si sono verificate negli ultimi 12 mesi due o più violazioni dei termini e delle condizioni per l’effettuazione del trasporto internazionale di passeggeri, comprese le disposizioni relative ai tempi di guida e di riposo per i conducenti o la normativa in materia di sicurezza stradale;
2. (modifica -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) sulla base di un’analisi, si stabilisce che la linea pregiudica l’esistenza di un’altra linea analoga per la quale sono stati stipulati uno o più contratti di servizio pubblico contratti per le relative tratte dirette.
3. (abrogato – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
4. (modificato – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) sulla base di un’approfondita analisi, è stato accertato che il servizio di linea – oggetto della domanda, è finalizzato esclusivamente all’effettuazione del trasporto di passeggeri sul tracciato della linea all’interno del territorio dello stesso paese.
(6) Salvo il caso di calamità, incidenti e altre situazioni di emergenza, fino alla scadenza del permesso, la persona di cui all’art. 2, par. 1 è tenuto ad assicurare il servizio della linea bus e ad osservare l’orario stabilito.
(7) (Modificata e integrata – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 colloca in un luogo visibile e accessibile agli utenti le informazioni sul percorso della linea, le fermate degli autobus, i prezzi e le condizioni per il trasporto.
(8) Quando la persona di cui all’art. 2, par. 1 intende sospendere il servizio dell’autolinea, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” 3 mesi prima della data di sospensione del servizio, indicandone i motivi. Se la domanda per il servizio non esiste più, il periodo di notifica è di un mese. In questi casi, il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 deve informare gli utenti del rispettivo servizio della sua sospensione con un mese di anticipo attraverso apposite pubblicazioni.
Arte. 45 è. (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per l’apertura di un procedimento per la proroga del permesso rilasciato o per la modifica del servizio, il soggetto di cui all’art . 2, par. 1 presenta domanda secondo il modello ( allegato n. 27 ), al quale allega i documenti di cui all’art. 45b , almeno 4 mesi prima della scadenza del periodo di validità del permesso. Le domande di proroga del periodo delle autorizzazioni rilasciate per il trasporto internazionale di autolinea sono esaminate secondo la stessa procedura applicata per l’esame delle domande per l’apertura di una nuova linea di autobus.
Arte. 45 anni (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona autorizzata da lui con ordinanza revoca il permesso per il trasporto di passeggeri su una linea di autobus prima della scadenza del suo periodo di validità:
1. quando non ricorrono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato;
2. su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito il vettore;
3. in caso di ripetute violazioni dello stesso tipo di cui all’art. 96, par. 1 del Testo Unico della Strada , ovvero in caso di sistematiche violazioni delle norme sulla sicurezza stradale, ovvero delle norme relative ai tempi di guida e di riposo degli autisti;
4. quando la linea non è servita.
(2) La revoca dell’autorizzazione per il trasporto di passeggeri su una linea di autobus è motivata e soggetta a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(3) Alla revoca dell’autorizzazione rilasciata per il trasporto di passeggeri su una linea di autobus, la persona di cui all’art. 2, par. 1 restituisce l’autorizzazione all’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.
(4) (Modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) In caso di revoca anticipata del permesso rilasciato per il trasporto di passeggeri su una linea di autobus, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o da persona autorizzata avvisa le autorità competenti dei paesi lungo il percorso e chiude l’autolinea servita.
Arte. 45 ore. (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) In caso di rifiuto di rilasciare un permesso per il trasporto su una linea internazionale di autobus da parte del autorità competenti di uno qualsiasi dei Paesi attraverso il cui territorio transita il percorso, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona da lui autorizzata notifica alla persona di cui all’art . 2, par. 1 entro 14 giorni dal ricevimento del diniego e restituisce contro firma la documentazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 2, par. 1 documenti.
Arte. 45esimo. (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 , che trasporta passeggeri su una linea di autobus, presenta alla fine di ogni trimestre dell’anno solare o su richiesta all’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” un rapporto sui trasporti effettuati e sui passeggeri trasportati secondo un modello (allegato n. 18 ) .
Arte. 45 anni (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Durante il trasporto su una linea internazionale di autobus, i seguenti documenti devono essere a bordo dell’autobus:
1. copia autenticata della licenza comunitaria;
2. il permesso per la linea bus.
3. (nuovo – SG. 69 del 2012, in vigore dal 12.12.2012, abrogato – SG. 84 del 2022, in vigore dal 21.10.2022)
Arte. 45 k. (Nuovo -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Le disposizioni di questa sezione si applicano anche all’esecuzione di trasporti su linee regolari specializzate, a condizione che siano effettuati senza contratto con l’amministrazione aggiudicatrice.

Sezione II.
Servizio navetta

Arte. 46. ​​​​(Modificato -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrato -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11. .2011) Oltre a una licenza comunitaria e un permesso rilasciato dal Ministero dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni per il territorio della Repubblica di Bulgaria secondo un modello approvato dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o da una persona autorizzato da lui.
Arte. 46a. (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per il trasporto internazionale di passeggeri a navetta verso gli Stati membri dell’Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all’art. 52a , 54 e 55a .
Arte. 47. (1). 22.11.2011) Soggetto ex art. 2, par. 1 , chi richiede il rilascio di un’autorizzazione per effettuare trasporti a navetta verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, presenta all’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” domanda secondo il modello allegato n. 21a .
(2) I seguenti documenti sono allegati alla domanda:
1. (modificato – SG n. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrato – SG n. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , abrogato SG n. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011)
2. contratto con un tour operator per l’affidamento del trasporto;
3. calendario;
4. orario di lavoro degli equipaggi;
5. schema del percorso;
6. (modifica -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) dati relativi agli autobus con i quali verrà effettuato il trasporto: posti passeggeri e numero di targa dell’autobus;
7. programma di transito degli autobus attraverso i relativi valichi di frontiera per ciascuno dei Paesi attraverso i cui territori transita il percorso, predisposto per date e orari;
8. altri documenti nei casi in cui i trattati e gli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte lo richiedano;
9. (nuova – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) un contratto tra un tour operator bulgaro e un tour operator straniero, registrato nel territorio del paese che è la destinazione finale del trasporto, quando tale è richiesto in forza di accordi bilaterali.
(3) (Nuovo – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificato -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) I documenti di cui al par . 2, punti 2 – 9 devono essere accompagnati da una traduzione legalizzata nella lingua ufficiale del rispettivo Paese o in inglese, francese o russo, nei casi in cui sia richiesta l’approvazione dell’autorità competente del Paese che è il punto di arrivo del percorso .
(4) (Nuovo -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) Quando il rilascio di un permesso richiede l’accordo con le autorità competenti del paese che è il punto finale del percorso, il termine per la presentazione del la domanda è di 60 giorni prima della data della prima spedizione pianificata e, in altri casi, di 30 giorni.
Arte. 48. (Supplemento – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Quando la domanda di trasporto a navetta verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea soddisfa i requisiti di cui all’art . 47 e la persona di cui all’art. 2, par. 1 non ha commesso una violazione ripetuta dello stesso tipo di questa ordinanza, della legislazione nazionale, dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, del passaporto o del regime doganale nella Repubblica di Bulgaria e all’estero o del disposizioni del regime delle autorizzazioni, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” apre una procedura di coordinamento con le autorità competenti dei paesi attraverso i cui territori transita il percorso.
Arte. 49. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , supplemento -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) In caso di rifiuto del coordinamento delle autorità competenti dello Stato, che non è membro dell’Unione Europea, essendo l’ultima fermata del trasporto a navetta, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” notifica alla persona di cui all’art . 2, par. 1 entro 7 giorni dal ricevimento del diniego.
Arte. 50. (1) (Modificata -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona da lui autorizzata rilascia un permesso per il trasporto navetta di passeggeri verso paesi non membri dell’Unione Europea, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, dopo aver ricevuto conferma e/o rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente del paese che costituisce il punto di arrivo del percorso. Il permesso ottenuto viene inviato alle autorità competenti dei Paesi non appartenenti all’Unione Europea, attraverso i cui territori passa in transito il percorso della navetta.
(2) (Supplemento – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il permesso per il trasporto navetta verso paesi non membri dell’Unione Europea, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, è rilasciato per il durata della domanda e non è trasferibile.
(3) (Supplemento – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il permesso per il trasporto navetta verso paesi che non sono membri dell’Unione europea, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, è revocato prima della scadenza del periodo per il quale è stato rilasciato, se le condizioni sulla base delle quali è stato rilasciato sono violate, o violazioni dell’ordinanza, della legislazione nazionale, dei trattati internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, del passaporto o regime doganale nella Repubblica di Bulgaria e all’estero.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При отнемане на издаденото разрешително за совалков превоз до държави, които не са членки на Европейския съюз, валидно за територията на Република България, лицето по чл. 2, ал. 1 връща в Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” получените разрешителни за всяка от държавите по маршрута за обслужване на совалковия превоз.
(5) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , add. – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Alla revoca del permesso rilasciato per il trasporto navetta verso paesi non membri dell’Unione Europea, valido per il territorio della Repubblica di Bulgaria, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona da lui autorizzata avvisa le autorità competenti dei paesi lungo il percorso e restituisce i permessi da loro rilasciati, e il servizio navetta è interrotto.
(6) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , add. – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Nei casi di revoca della licenza comunitaria ex art. 15 il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o persona da lui delegata, con ordinanza scritta motivata, revoca tutte le autorizzazioni rilasciate per il trasporto a navetta verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, al soggetto di cui all’art . 2, par. 1 .
Arte. 51. (Supplemento – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando si effettua il trasporto navetta verso paesi che non sono membri dell’Unione europea, i seguenti documenti devono essere a bordo dell’autobus:
1. (modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) copia autenticata della licenza comunitaria;
2. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
3. (abrogato – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
4. (suppl. – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) il permesso per il trasporto verso paesi che non sono membri dell’Unione europea, valido per la parte del percorso situato nel territorio della Repubblica di Bulgaria ;
5. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
6. l’elenco del gruppo precostituito di passeggeri, secondo il modello ( allegato n. 22 );
7. (integrata – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) il contratto per l’affidamento del trasporto o copia di un documento attestante il pagamento del trasporto.
8. (nuovo – SG. 69 del 2012, in vigore dal 12.12.2012, abrogato – SG. SG. 84 del 2022, in vigore dal 21.10.2022)
Arte. 51a. (Nuova – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) I soggetti di cui all’art. 2, par. 1 restituisce all’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” entro 15 giorni lavorativi dal completamento dei trasporti, le autorizzazioni loro concesse per l’effettuazione di trasporti a navetta di passeggeri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Sezione III.
Spedizione casuale

Arte. 52. (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) Per effettuare trasporti occasionali verso paesi che non sono membri dell’Unione Europea, oltre alla licenza comunitaria, è richiesto anche l’elenco dei passeggeri ( allegato n. 23 ), nonché l’autorizzazione del Paese nel cui territorio si effettua il trasporto, quando richiesto in forza di dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte.
(2) (Modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificato -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 presenta domanda all’unità regionale competente dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” presso il luogo di registrazione del concessionario per ricevere i libretti contenenti gli elenchi dei passeggeri.
Arte. 52a. (Nuovo -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) Per effettuare trasporti casuali verso gli Stati membri dell’Unione europea, oltre a una licenza comunitaria, un documento di controllo – carta stradale ( allegato 23a ).
(2) (Modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificato -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 presenta domanda all’unità regionale competente dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” presso il luogo di immatricolazione del concessionario per ottenere i libretti contenenti i moduli stradali ( allegato n. 23b ). Il libretto di trasporto incidentale è personale e non cedibile.
(3) In caso di trasporto casuale da parte di due o più vettori, quando il trasporto è commissionato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, i passeggeri possono cambiare veicolo durante il trasporto sul territorio di uno stato membro dell’Unione Europea.
(4) Nell’ambito di un trasporto occasionale internazionale, il vettore può effettuare trasporti occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito. Tali trasporti devono essere destinati a passeggeri che sono stati trasportati dallo stesso vettore ed essere effettuati con lo stesso veicolo o con altro veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
Arte. 52b. (Nuovo – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Il vettore è tenuto alla tenuta dei libri ai sensi dell’art. 52, par. 2 e dell’art. 52a, par. 2 due anni.
Arte. 53. (1) (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , integrato – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 , chi richiede un’autorizzazione per effettuare il trasporto occasionale di passeggeri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, presenta all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” una domanda secondo il modello (allegato n. 24) almeno due giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio del trasporto.
(2) Alla domanda di cui al par. 1 si applicano i seguenti documenti:
1. (modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , abrogata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 )
2. (modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
3. copia del contratto di affidamento del trasporto con la dichiarata finalità del viaggio;
4. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
5. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
6. altri documenti nei casi in cui i trattati internazionali bilaterali o multilaterali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte lo richiedano.
(3) (Supplemento – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Per l’effettuazione di trasporti casuali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, per i quali è richiesto il preventivo assenso dello Stato da/per o tramite nel cui territorio viene effettuato il trasporto, la persona di cui all’art. 2, par. 1 presenta domanda entro 14 giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio del trasporto, corredata della documentazione di cui al comma 1. 2, nonché ulteriori informazioni a seconda dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, il direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva “Automotive Administration” invia una domanda all’autorità competente del paese interessato e, dopo aver ottenuto consenso, autorizza il trasporto.
(4) (Modifica -. SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 ) Le domande che non sono accompagnate dai documenti di cui al par. 2 o non sono presentate entro il termine, non sono prese in considerazione.
Arte. 54. (1) (Abrogato – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
(2) (Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona autorizzata da può rifiutarsi di rilasciare un permesso o revocare i permessi in caso di violazione della legislazione vigente, dei trattati e degli accordi internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte, e del passaporto o del regime doganale nella Repubblica di Bulgaria e all’estero.
Arte. 54a. (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Il trasporto occasionale di bambini e/o scolari effettuato da vettori bulgari viene effettuato solo durante le ore diurne.
Arte. 55. (Supplemento – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando si effettuano trasporti occasionali verso paesi che non sono membri dell’Unione Europea, i seguenti documenti devono essere a bordo dell’autobus:
1. (modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) copia autenticata della licenza comunitaria;
2. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
3. (modifica – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) elenco passeggeri ( allegato n. 23 );
4. (abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
5. il contratto o documento attestante il pagamento del trasporto effettuato;
6. (nuovo -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) un permesso per il trasporto occasionale di passeggeri – quando ciò è richiesto in virtù di trattati e accordi internazionali ai sensi dei quali la Repubblica di Bulgaria è paese;
7. (nuova – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) un certificato di superamento di un ulteriore esame per il controllo dell’equipaggiamento degli autobus con cui vengono trasportati bambini e/o scolari – quando con il veicolo si trasportano bambini e/o studenti;
8. (nuovo -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) certificato per la classificazione secondo il sistema di classificazione internazionale degli autobus per il turismo dell’Unione internazionale dei trasporti su strada (IRU) – quando con il trasporto di veicoli per bambini e/o studenti.
9. (nuovo – SG. 69 del 2012, in vigore dal 12.12.2012, abrogato – SG. 84 del 2022, in vigore dal 21.10.2022)
Arte. 55a. (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Quando si effettuano trasporti casuali verso gli Stati membri dell’Unione europea, i seguenti documenti devono essere a bordo dell’autobus:
1. copia autenticata della licenza comunitaria;
2. modulo di viaggio ( allegato n. 24 );
3. (nuova – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) un certificato di superamento di un ulteriore esame per il controllo dell’equipaggiamento degli autobus utilizzati per il trasporto di bambini e/o scolari – quando con il veicolo si trasportano bambini e /o studenti;
4. (nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) certificato per la classificazione secondo il sistema di classificazione internazionale degli autobus per il turismo dell’Unione internazionale dei trasporti su strada (IRU) – quando con il trasporto di veicoli per bambini e/o studenti.
5. (nuovo – SG. 69 del 2012, in vigore dal 12.12.2012, abrogata – SG. 84 del 2022, in vigore dal 21.10.2022)
Arte. 56. (Modifica -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) I soggetti di cui all’art. 2, par. 1 comunicare entro cinque giorni lavorativi dal completamento del trasporto all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” i permessi una tantum da essa concessi per l’effettuazione di trasporti casuali di passeggeri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Sezione IV.
Trasporto di cabotaggio negli Stati membri dell’Unione europea (Nuovo – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)

Arte. 56a. (Nuovo -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Qualsiasi vettore che effettua il trasporto pubblico di passeggeri e che detiene una licenza comunitaria è autorizzato senza discriminazioni sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento a svolgere temporaneamente trasporto internazionale di passeggeri su strada a titolo oneroso in un altro Stato membro, di seguito denominato “Stato membro ospitante”, senza che sia necessario avere una sede legale o altro stabilimento nel paese in cui effettua il trasporto. Tali carrozze sono di seguito denominate “carrozze di cabotaggio”.
Arte. 56b. (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) Il trasporto di cabotaggio è consentito per i seguenti tipi di trasporto:
1. trasporti su linee regolari specializzate, purché effettuati nell’ambito di un contratto con l’amministrazione aggiudicatrice;
2. trasporto accidentale;
3. trasporto su autobus di linea, a condizione che siano effettuati da vettori stabiliti al di fuori dello Stato membro ospitante quando effettuano il trasporto su autobus di linea.
(2) Il trasporto di cabotaggio non può essere effettuato al di fuori dell’ambito di questi trasporti internazionali.
Arte. 56c. (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Per l’esecuzione dei servizi di cabotaggio di cui all’art . 56 ter , salvo che la normativa comunitaria disponga diversamente, si applicano le norme legislative, statutarie e amministrative vigenti nello Stato membro ospitante in relazione a:
a) (modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;
b) massa e dimensioni dei veicoli stradali; la massa e le dimensioni possono, se del caso, superare quelle fissate nello Stato membro di immatricolazione del vettore, ma in nessun caso possono superare le norme tecniche fissate nella carta di circolazione del veicolo;
c) requisiti relativi al trasporto di determinate categorie di passeggeri, vale a dire studenti, bambini e persone a mobilità ridotta;
d) gestione e periodi di riposo;
e) (modificata – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) imposta sul valore aggiunto per i servizi di trasporto.
(2) (Modifica -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Per l’effettuazione di trasporti di cabotaggio, che fanno parte dei trasporti di cui all’art . 56b, par. 1, comma 3 , salvo che la normativa comunitaria disponga diversamente, si applicano le norme delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi vigenti nello Stato membro ospitante in materia di autorizzazioni, procedure di gara, circolazione stradale, regolarità, durata e frequenza dei trasporti , così come i percorsi stessi.
(3) I veicoli utilizzati per il trasporto di cabotaggio devono soddisfare le norme tecniche per la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale.
Arte. 56 anni (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) Quando si effettuano trasporti di cabotaggio, una copia certificata della licenza comunitaria deve essere nel veicolo.
(2) L’esecuzione di trasporti di cabotaggio ai sensi dell’art. 56b, par. 1, punto 2 viene eseguito con un documento di controllo – un modulo di viaggio campione ( allegato n. 23a ), che deve essere nel veicolo.
(3) Quando si effettua il trasporto di cabotaggio ai sensi dell’art. 56b, par. 1, comma 1, fa fede la copia conforme del contratto di affidamento del trasporto. Per questi trasporti il ​​vettore compila un modulo di viaggio ( allegato n. 23a ) sotto forma di rapporto mensile.
(4) I moduli di viaggio utilizzati ai sensi del par. 2 e 3 sono sottoposti all’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.

 

Capitolo quinto.
REQUISITI PER VETTORI E CONDUCENTI

Arte. 57. (1) (Modificato – SG. 46 del 2006) La persona di cui all’art. 2, par. 1 consente solo ai conducenti psicologicamente idonei di guidare i veicoli per il trasporto internazionale di passeggeri e merci.
(2) La persona di cui all’art. 2, par. 1 organizza le sue attività e il lavoro dei conducenti in conformità con le disposizioni della legge sul trasporto stradale , della legge sulla circolazione stradale e dei regolamenti sulla loro attuazione e di tutti i trattati e accordi internazionali nel settore del trasporto su strada di cui la Repubblica di Bulgaria è parte partito, oltre a creare le condizioni per aumentare la loro qualificazione.
(3) La persona di cui all’art. 2, par. 1 fornisce i documenti necessari definiti nella legge sulla circolazione stradale e nella presente ordinanza .
(4) (Modificato – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 incarica i conducenti di conformarsi al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di talune disposizioni della legislazione sociale relativa al trasporto su strada, che modifica i regolamenti (CEE) n. 85 e regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11 aprile 2006), regolamento (CEE) n. 3821/85del Consiglio del 20 dicembre 1985 sui dispositivi di controllo per la registrazione dei dati di traffico nell’autotrasporto (GU L 370 del 31 dicembre 1985) o AETR, rispettivamente. Lo svolgimento del briefing è certificato dall’autista con una firma nel briefing book.
(5) (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) La persona di cui all’art . 2, par. 1 può effettuare trasporti internazionali di merci con conducente – cittadini di uno Stato non membro dell’Unione Europea, solo se in possesso di patente di guida per autoveicoli rilasciata dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni o da funzionari da lui autorizzati persone ( allegato n. 28 ).
(6) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 23.02.2012) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 effettua il trasporto di passeggeri o merci solo con veicoli che sono stati sottoposti a controllo pre-stradale per verificarne le condizioni tecniche, e per i quali sono presenti:
1. rilasciato un certificato valido per l’ispezione periodica per verificare la funzionalità tecnica;
2. ha emesso un segno per il superamento di un controllo periodico per verificare l’efficienza tecnica del PPS;
3. rilasciato attestato per il superamento di un ulteriore esame di verifica delle dotazioni degli autobus adibiti al trasporto di bambini e/o studenti – quando il veicolo è utilizzato per il trasporto di bambini e/o studenti;
4. ha rilasciato un certificato per la categorizzazione secondo il sistema di classificazione internazionale per autobus turistici dell’International Road Transport Union (IRU) – quando il veicolo è utilizzato per il trasporto di bambini e/o studenti.
(7) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 23.02.2012) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 organizza l’esecuzione delle ispezioni preliminari ai sensi del cpv. 6. L’ispezione prima del viaggio è effettuata da una persona che ha completato l’istruzione secondaria o superiore con una specializzazione specificata nell’allegato n. 28a e ha un rapporto di lavoro o contrattuale con il vettore.
(8) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 23.02.2012) La revisione di cui al par. 6 viene effettuato prima che ogni veicolo lasci il centro di assistenza e prevede il controllo di:
1. la condizione tecnica di:
a) sistemi accessibili, aggregati, meccanismi e gruppi del veicolo;
b) pneumatici e ruote;
c) altri insiemi e unità accessibili del telaio;
2. la funzionalità di:
a) il sistema di frenatura funzionante, nonché il rilascio di aria o liquido da esso;
b) il sistema del freno di stazionamento;
c) illuminazione e riscaldamento;
d) l’impianto di segnalazione luminosa e sonora;
e) le porte ei tergicristalli e il loro funzionamento;
f) specchietti retrovisori;
3. il funzionamento del compressore, nonché la pressione che mantiene nel sistema pneumatico;
4. fuoriuscita di fluidi di esercizio e/o carburante;
5. disponibilità dell’estintore necessario per i DPI (compresa la validità della sua ispezione periodica), cassetta di pronto soccorso, triangolo di sicurezza e giubbotto catarifrangente.
(9) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 23.02.2012 ) Quando durante l’esecuzione del controllo pre-stradale ai sensi del par. 6, uno o più malfunzionamenti o la mancanza di elementi dell’apparecchiatura di cui al par. 8, punto 5 e/o uno qualsiasi dei documenti di cui al par. 6, non è consentito trasportare passeggeri o merci con il veicolo.
(10) (Nuovo -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 23.02.2012) I controlli tecnici prestradali sono registrati a cura di chi li ha eseguiti, in un diario secondo il modello allegato n. 28b.
(11) (Nuovo – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) Il soggetto di cui all’art. 2, par. 1 effettua trasporti internazionali occasionali e specializzati di bambini e/o studenti con autisti che abbiano almeno 2 anni di esperienza professionale come autisti di autobus e abbiano almeno 25 anni.
(12) (Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il certificato di cui al par. 6, comma 3 è rilasciato dai soggetti di cui all’art. 148, par. 2 della legge sulla circolazione stradale in conformità al regolamento di cui all’art. 147, par. 1 della stessa legge.
Arte. 57a. (Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) Il certificato per il conducente di un veicolo a motore è rilasciato a un vettore che ha debitamente attestato che il conducente di un veicolo a motore, che è un cittadino di un paese che non è membro dell’Unione Europea, è subordinato alle disposizioni del Codice del lavoro e degli eventuali contratti collettivi di lavoro in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti di autoveicoli fondi per uso stradale trasporto.
(2) (Modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Per il rilascio di un certificato di guida di veicoli a motore, la persona di cui all’art. 2, par. 1 presenta al Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni un modello di domanda ( allegato n. 29 ), al quale allega i seguenti documenti:
1. copia del permesso di lavoro del conducente;
2. una copia della carta d’identità del conducente (di residenza permanente o permanente);
3. copia della pagina dei dati anagrafici e della pagina del visto “D” del passaporto nazionale del conducente;
4. copia della comunicazione di cui all’art. 62, par. 3 del Codice del Lavoro , certificato dalla direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate;
5. (nuovo – SG n. 73 del 2008) documento attestante la qualificazione professionale del conducente:
a) una copia della carta di qualificazione del conducente, o
b) copia della patente di guida per autoveicoli recante il codice comunitario di cui all’art. 10, paragrafo 2 della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e della direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226/2003) – Direttiva 2003/59/CE, emanata dall’autorità competente del il paese in questione, o
c) copia di un certificato nazionale di qualificazione professionale, riconosciuto valido nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea.
(3) Le copie dei documenti di cui al par. 2, commi 1, 2 e 3 sono certificati dalla firma dell’amministratore e dal sigillo della persona di cui all’art. 2, par. 1 . Al momento della presentazione dei documenti, l’originale del documento di cui al punto 1 del par. 2 per verificarne la conformità alla copia autenticata.
(4) (Modifica – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Entro 15 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda, il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o il suo rappresentante autorizzato rilascia o rifiuta di rilasciare il certificato.
(5) Viene rilasciato un certificato di guida di veicoli a motore con un periodo di validità che coincide con il periodo di validità del permesso di lavoro – per un cittadino soggiornante di lungo periodo, e 5 anni – per un residente permanente.
(6) Il periodo di validità del certificato è prorogato per il nuovo periodo del permesso di lavoro, se il vettore autorizzato ne ha presentato domanda scritta prima della scadenza del periodo di validità del certificato e il conducente soddisfa i requisiti di questo regolamento.
(7) In caso di mutamento delle circostanze, certificato dai documenti di cui al par. 2, la persona di cui all’art. 2, par. 1 è tenuto a darne comunicazione scritta all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Automobilistica” entro 14 giorni.
Arte. 57b. (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona autorizzata da lui rifiuti di rilasciare un certificato nei casi in cui:
1. il richiedente non possiede alcuno dei requisiti attestati dagli atti di cui all’art. 57a, par. 2 , ovvero i documenti richiesti ai sensi dell’art. 57a, par. 2 ;
2. il certificato rilasciato è stato revocato negli ultimi due anni.
(2) Il rifiuto di rilasciare un certificato deve essere motivato e soggetto a ricorso in conformità con il codice di procedura amministrativa .
Arte. 57c. (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La validità del certificato termina prima della scadenza del suo periodo di validità, calcolato dalla data di:
1. la richiesta del suo titolare di cessarne la validità;
2. cessazione dell’attività del soggetto di cui all’art. 2, par. 1 ;
3. il suo recesso.
Arte. 57 anni (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Il Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni o una persona autorizzata da lui con ordine scritto ritira il certificato quando:
1. è stato accertato che è stato emesso sulla base di documenti falsi o con contenuto non corretto;
2. alcuna delle circostanze attestate dagli atti di cui all’art. 57a, par. 2 .
(2) La revoca del certificato deve essere motivata e soggetta a ricorso in conformità con il codice di procedura amministrativa .
Arte. 57d. (Nuovo -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica” crea e mantiene una banca dati per le persone di cui all’art. 2, par. 1 , che hanno ricevuto un certificato, e per i conducenti per i quali è stato rilasciato un certificato.
Arte. 57 seg. (Nuovo – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) Il certificato per il conducente di autoveicoli appartiene al vettore che lo fornisce al conducente di autoveicoli.
Arte. 58. (1) (Precedente testo dell’art. 58 -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il conducente di un veicolo che effettua il trasporto internazionale di passeggeri e merci deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. (modifica -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) avere almeno 21 anni per un veicolo per il trasporto di persone e per un veicolo per il trasporto di carichi con una massa massima consentita superiore a 7,5 t , e per tutti gli altri – 18 anni;
2. essere in possesso della patente di guida per autoveicoli della relativa categoria;
3. (modificata – SG. 46 del 2006, modificata – SG. 9 del 2018) di avere un certificato valido di idoneità psicologica ai sensi dell’ordinanza di cui all’art . 152, par. 1, comma 2 della legge sulla circolazione stradale ;
4. (nuova – SG n. 95 del 2006 (*) , modificata – SG n. 9 del 2018) avere una carta di qualificazione del conducente valida ai sensi del regolamento di cui all’art. 7b, par. 5 della legge sui trasporti su strada ;
5. (nuova – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) avere almeno 2 anni di esperienza professionale come autisti di autobus e avere almeno 25 anni – il requisito si applica al trasporto internazionale occasionale e specializzato di bambini e /o studenti.
(2) (Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) Conducente, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, che ha non ha compiuto 21 anni, è abilitato alla guida di un veicolo per il trasporto di merci di massa massima autorizzata superiore a 7,5 t, quando è in possesso di una carta di abilitazione alla guida riconosciuta da uno degli Stati membri.

Capitolo sei.
CONTROLLO

Arte. 59. Il controllo sull’attuazione del presente regolamento è svolto dall’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.
Arte. 59a. (Nuova – SG. 95 del 2006, in vigore dal 24.11.2006, abrogata -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
Arte. 59b. (Nuova – SG. 95 del 2006, in vigore dal 24.11.2006, abrogata -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
Arte. 60. Per le violazioni accertate, gli organi di controllo redigono atti di accertamento degli illeciti amministrativi.

Ulteriori disposizioni

§ 1. Ai sensi del presente regolamento:
1. (suppl. – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) “I trasporti casuali con autobus verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea ” sono i trasporti di un gruppo precostituito di passeggeri senza alcuna variazione di la composizione del gruppo dal punto iniziale al punto finale secondo le condizioni precedentemente stabilite e può essere:
a) ” carrozza circolare a porte chiuse ” – in cui lo stesso veicolo è utilizzato per trasportare lo stesso gruppo di passeggeri durante tutto il viaggio e riportarli al punto di partenza; il luogo di partenza si trova nel territorio del contraente in cui la persona è iscritta ai sensi dell’art. 2, par. 1 ;
b) trasporto del tipo ” pieno-vuoto ” – in cui il viaggio nel verso giusto è effettuato con passeggeri, e il viaggio nel verso opposto – senza passeggeri; il punto di partenza si trova nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
c) trasporto del tipo ” vuoto-pieno ” – in cui il percorso a vuoto è nella giusta direzione, con tutti i passeggeri che salgono dallo stesso luogo, purché sia ​​soddisfatta una delle seguenti condizioni:
va) i passeggeri formano un gruppo sul territorio di un’altra parte contraente, diversa dal territorio della Repubblica di Bulgaria, o dove i passeggeri si imbarcano in base a contratti di trasporto stipulati prima del loro arrivo nel territorio dell’altra parte contraente, e sono trasportati nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
cb) i passeggeri sono stati precedentemente trasportati dal soggetto di cui all’art. 2, par. 1 alle condizioni previste per il trasporto “pieno-vuoto” nel territorio del contraente, dove vengono imbarcati e trasportati nel territorio della Repubblica di Bulgaria;
cv) i passeggeri sono invitati a recarsi nel territorio di un altro contraente, le spese di viaggio sono a carico di chi ha inviato l’invito; i passeggeri devono formare un gruppo uniforme, che non si forma solo in vista del viaggio specifico e viene trasportato nel territorio della Repubblica di Bulgaria.
1a. (nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) ” Trasporti casuali ” verso paesi – membri dell’Unione europea, sono trasporti che non soddisfano la definizione di linee regolari, comprese le linee regolari specializzate, e che sono caratterizzati soprattutto dal fatto di trasportare gruppi di passeggeri riuniti su iniziativa di una determinata stazione appaltante o del vettore stesso.
2. ” Gruppo precostituito ” è un gruppo in cui una persona ne è responsabile e ha assunto l’obbligo di concludere il contratto o pagare il trasporto.
3. (nuova – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) “ Autolinee regolari ” sono quei servizi che prevedono il trasporto di passeggeri a determinate cadenze lungo determinati percorsi, con salita e discesa dei passeggeri a fermate prestabilite. Il servizio è disponibile a tutti previa prenotazione obbligatoria ove necessaria.
4. (nuova – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007) “ Linee regolari specializzate ” sono:
a) trasporto dei lavoratori tra il domicilio e il luogo di lavoro;
b) trasporto da e per l’istituto scolastico per alunni e studenti;
c) (abrogato – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
§ 2. (Modificato -. SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005) Con gli autoveicoli compresi nell’elenco allegato alla licenza per il trasporto internazionale, i soggetti di cui all’art . 2, par. 1 hanno il diritto di effettuare il trasporto pubblico di passeggeri e merci sul territorio della Repubblica di Bulgaria in conformità con l’ ordinanza n. 33 del 1999 (SG, n. 101 del 1999), senza essere in possesso di una licenza richiesta dalla stessa ordinanza.
§ 3. (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificato – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) La licenza della Comunità per il trasporto internazionale, rilasciata alle persone sotto Arte. 2, par. 1 , è valido anche per l’effettuazione di trasporti sul territorio della Repubblica di Bulgaria.
§ 4. (Modificato – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )

Disposizioni transitorie e finali

§ 5. (Supplemento – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011) Questa ordinanza è emanata sulla base dell’art . 7, par. 3 , artt. 25, par. 2 , art. 29, par. 2 , art. 31, par. 2 e § 4a della legge sui trasporti stradali .
§ 6. Le licenze e le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide fino alla scadenza del loro periodo di validità.
§ 7. L’Ordinanza entra in vigore dal giorno della promulgazione nella ” Gazzetta dello Stato “, ad eccezione dell’art . 6 , che entra in vigore il 1° gennaio 2003.
§ 8. Questa ordinanza abroga l’ordinanza n. 3 del 1997 sul trasporto internazionale di passeggeri e merci (SG, n. 113 del 1997).
§ 9. (Nuova – SG. 73 del 2008, modificata – SG. 57 del 2021, in vigore dal 09.07.2021) Il requisito di cui all’art. 57a, par. 2, comma 5 si applica dall’entrata in vigore dei requisiti per la qualificazione iniziale e la formazione periodica degli autisti di cui ai § 1 e 2 del regolamento di cui all’art. 7b, par. 9 e dell’art. 7d, par. 4 della legge sui trasporti su strada .
§ 10. (Nuovo – SG n. 60 del 2020) Il termine per dimostrare la stabilità finanziaria dei vettori per i quali è sorto un obbligo ai sensi dell’art. 6, par. 7, punto 3 durante lo stato di emergenza tra il 13 marzo e il 13 maggio 2020 (annunciato con decisione dell’Assemblea nazionale del 13 marzo 2020 , promulgato, SG n. 22 del 2020, e prorogato con decisione dell’Assemblea nazionale dell’aprile 2020) 3 del 2020 , promulgato, SG n. 33 del 2020) e nel trimestre successivo alla sua revoca, è prorogato fino al 31 agosto 2020.

Disposizioni transitorie e finali
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA E INTEGRA L’ORDINANZA N. 11 DEL 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 83 DEL 2005, IN VIGORE DAL 18.10.2005, MODIFICATA – SG N. 85 DEL 2005)
§ 34. (Modificato – SG. 85 del 2005) Certificati di idoneità professionale dei gestori di attività di trasporto, rilasciati ai sensi dell’ordinanza n. 3 del 1997 sul trasporto internazionale di passeggeri e merci (abrogato, SG , n. 108 del 2002 ), vengono riemessi secondo il modello ( Allegato n. 2 all’art. 5, comma 2 ) dopo il superamento di una prova scritta sulle materie indicate nell’allegato n. 1 all’art. 6, par. 1 , e previa presentazione di un documento comprovante cinque anni di esperienza professionale come dirigente di un’attività di trasporto o dirigente in un’impresa che effettua trasporti internazionali di passeggeri o merci.
§ 35. Ovunque nell’ordinanza le parole “licenza” e “la licenza” sono sostituite rispettivamente da “licenza” e “la licenza”, le parole “licenze” e “le licenze” sono sostituite da “licenze” e “le licenze ” e le parole “il ministro dei trasporti e delle comunicazioni” e “il ministro dei trasporti e delle comunicazioni” sono sostituite rispettivamente da “il ministro dei trasporti” e “il ministro dei trasporti”.
§ 36. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella ” Gazzetta ufficiale “.

Disposizioni transitorie e finali
ALL’ORDINANZA CHE MODIFICA E INTEGRA L’ORDINANZA N. 11 DEL 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E DI MERCI SU STRADA

(PUBBLICATO – SG N. 95 DEL 2006)
§ 77. Questa ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2007, ad eccezione di:
1. le disposizioni di cui ai §§ 27 , 28 e 57 , che entrano in vigore dalla data di promulgazione nella “ Gazzetta di Stato ”; E
2. la disposizione di cui al § 56, comma 1, lettera “b” riguardante l’art. 58, par. 1, comma 4 , che entra in vigore come segue:
a) per i conducenti di autoveicoli per la guida dei quali è richiesta la patente di guida per autoveicoli delle categorie e sottocategorie D1, D1+E, D o D+E – dal 10 settembre 2008;
b) per i conducenti di autoveicoli, per la cui guida è richiesta la patente per la guida di autoveicoli di categoria e sottocategoria C1, C1+E, C o C+E – dal 10 settembre 2009.

Disposizioni aggiuntive
ALLA MODIFICA E AL COMPLEMENTO DEL REGOLAMENTO N. 11 DEL 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 92 DEL 2011, IN VIGORE DAL 22.11.2011)
§ 54. Ovunque nel regolamento le parole “il ministro dei trasporti” e “il ministro dei trasporti” sono sostituite rispettivamente da “il ministro dei trasporti, della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni” e “il ministro dei trasporti, della tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni” .

Disposizioni finali
AL REGOLAMENTO DI MODIFICA N. 11 DEL 2002 RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 92 DEL 2011, IN VIGORE DAL 22.11.2011)
§ 55. L’ordinanza entra in vigore dal giorno della promulgazione nella ” Gazzetta ufficiale “, ad eccezione delle disposizioni di:
1. comma 7 relativo all’art. 8, par. 2 , § 8 riguardo all’art. 9, par. 8 , § 9 relativo all’art. 10, par. 4 e § 37 riguardo all’art. 57, par. 6-10 , che entrano in vigore tre mesi dopo il giorno di promulgazione del regolamento nella ” Gazzetta dello Stato “;
2. comma 34 relativo all’art. 55, comma 7 , § 35 relativo all’art. 55a, punto 3 e § 37 riguardo all’art. 57, par. 12 , che entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

Disposizioni finali
AL REGOLAMENTO CHE MODIFICA ED INTEGRA IL REGOLAMENTO N. 36 DEL 2006 RELATIVO AI REQUISITI DI IDONEITA’ PSICOLOGICA E ALLE CONDIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PSICOLOGICI DEI CANDIDATI ALL’ACQUISIZIONE DELLA PATENTE ALLA GUIDA DEI VEICOLI, DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI E DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMINATORI E PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI PER L’ISCRIZIONE PER L’ESECUZIONE DI RICERCHE PSICOLOGICHE

(PUBBLICATA – SG N. 69 DEL 2012, IN VIGORE DAL 09.11.2012)
§ 31. L’Ordinanza entra in vigore dal giorno della promulgazione e nella “Gazzetta dello Stato”, ad eccezione del § 28, punto 1 relativo all’art. 19, par. 1 , comma 2 relativo all’art. 44, par. 1 , comma 3 relativo all’art. 45j , comma 4, relativo all’art. 51 , comma 5 relativo all’art. 55 e comma 6 relativo all’art. 55a , § 29 e 30 , che entrano in vigore tre mesi dopo la promulgazione del regolamento nella “Gazzetta di Stato”.

Disposizioni finali
AL REGOLAMENTO DI MODIFICA N. 11 DEL 2002 RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 85 DEL 2012, IN VIGORE DAL 11.06.2012)
§ 2. L’ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione e nella “Gazzetta ufficiale”

Disposizioni finali
AD UN’ORDINANZA CHE INTEGRA L’ORDINANZA N. 11 DEL 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 41 DEL 2014, IN VIGORE DAL 16.05.2014)
§ 2. L’Ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni aggiuntive
ALLA MODIFICA E AL COMPLEMENTO DEL REGOLAMENTO N. 11 DEL 2002 SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 20 DEL 2016, IN VIGORE DAL 15.03.2016)
§ 26. Ovunque nel regolamento, le parole “il dipartimento regionale competente “Attività di controllo – DAI” sono sostituite da “l’unità regionale competente dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.

Disposizioni finali
AL REGOLAMENTO DI MODIFICA N. 11 DEL 2002 RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI E MERCI SU STRADA

(PUBBLICATA – SG N. 20 DEL 2016, IN VIGORE DAL 15.03.2016)
§ 27. L’Ordinanza entra in vigore il giorno della promulgazione nella “Gazzetta di Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
AL REGOLAMENTO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N. 11 DEL 2002 RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI PASSEGGERI E DI MERCI SU STRADA

(PUBBLICATO – SG N. 42 DEL 2016)
§ 4. I procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del regolamento , per il rilascio di una licenza comunitaria e per la proroga della durata della licenza comunitaria, per il rilascio di copie certificate conformi della licenza comunitaria e per il rilascio di un duplicato della licenza comunitaria, nonché il procedimento avviato per il rilascio di una licenza per il trasporto pubblico di passeggeri o merci sul territorio della Repubblica di Bulgaria, per la proroga della durata della licenza per il trasporto pubblico di passeggeri o merci sul territorio della Repubblica di Bulgaria e per il rilascio di un duplicato licenza sono completate nei termini attuali.

Disposizioni transitorie e finali
AL REGOLAMENTO CHE MODIFICA ED INTEGRA IL REGOLAMENTO N. 41 DEL 4 AGOSTO 2008 SULLE CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI AUTISTI DI AUTOTRASPORTO PASSEGGERI E MERCI E SULLE CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE

(PUBBLICATA – SG N. 57 DEL 2021, IN VIGORE DAL 07.09.2021)
§ 48. L’Ordinanza entra in vigore dal giorno della promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”, ad eccezione del § 9, punto 3 relativo all’art. 10, par. 6 , § 13 relativo all’art. 15, par. 1, par. 3 e par. 5-7 , § 16 in relazione all’art. 17, par. 4, seconda frase , § 17, punto 2 relativo all’art. 18, par. 4, seconda frase , § 18, punto 1 relativo all’art. 19, par. 1, seconda frase , § 21, punto 2 relativo all’art. 22, par. 2, seconda frase , § 22, punto 4 in relazione all’art. 23, par. 7 , § 25 in meritoArte. 27, par. 1 e § 26, punto 1 relativo all’art. 28, par. 1 , che entrano in vigore 18 mesi dopo la promulgazione del regolamento nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni finali
AL REGOLAMENTO CHE MODIFICA ED INTEGRA IL REGOLAMENTO N. 36 DEL 15.05.2006 RELATIVO AI REQUISITI DI IDONEITA’ PSICOLOGICA E ALLE CONDIZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PSICOLOGICI DEI CANDIDATI PER L’ACQUISIZIONE DELLA CAPACITA’ GIURIDICA ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI E DEI CONDUCENTI DELLE COMMISSIONI ESAMICHE E PER IL RILASCIO DI ATTESTATI DI ISCRIZIONE PER L’ESECUZIONE DI RICERCHE PSICOLOGICHE

(PUBBLICATA – SG N. 84 DEL 2022, IN VIGORE DAL 21.10.2022)
§ 9. L’Ordinanza entra in vigore con la promulgazione nella Gazzetta dello Stato.
Appendice n. 1 all’art . 5, par. 1
(Modifica – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
Elenco delle materie oggetto dell’esame di idoneità professionale per dirigente dei trasporti
A. Diritto civile, commerciale e amministrativo
Trasporto su strada di passeggeri e merci
Il richiedente deve:
1. conoscere le condizioni e le formalità relative all’esercizio dell’attività commerciale, gli obblighi generali degli autotrasportatori (immatricolazione, contabilità, ecc.) e le conseguenze della dichiarazione di fallimento e dell’apertura della procedura di liquidazione;
2. avere una conoscenza pertinente delle forme organizzative giuridiche delle società commerciali e delle regole per la loro costituzione e funzionamento;
3. conoscere le principali tipologie di contratti stipulati nel settore dell’autotrasporto ei diritti e gli obblighi da essi derivanti;
4. essere in grado di stipulare un contratto di trasporto legalmente valido.
Trasporto auto di merci
5. conoscere le norme in materia di reclamo e/o richiesta di risarcimento danni a seguito di ammanchi o danneggiamenti della merce avvenuti durante il trasporto, nonché in caso di ritardo, e comprendere quali diritti e doveri sorgono per lui e le altre parti del contratto;
6. conoscere le norme derivanti dalla Convenzione sul Contratto di Trasporto Internazionale di Merci su Strada (CMR) .
Trasporto di passeggeri in auto
7. conoscere le regole relative alla presentazione di una richiesta di risarcimento danni a seguito di danni fisici o mentali al passeggero a seguito di un incidente in relazione al trasporto, nonché per il bagaglio mancante o danneggiato del passeggero che si è verificato durante il trasporto, e di comprendere quali diritti e doveri sorgono per lui e per le altre parti del contratto.
B. Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Trasporto su strada di passeggeri e merci
Il richiedente deve:
1. conoscere il ruolo e l’importanza delle diverse istituzioni legate all’autotrasporto (sindacati, cooperazione tripartita, dipendenti dell’Ispettorato del lavoro, ecc.);
2. conoscere gli obblighi del datore di lavoro in materia previdenziale;
3. conoscere le norme che disciplinano i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti delle imprese di trasporto (forma del contratto, obblighi delle parti, condizioni e orario di lavoro, ferie retribuite, retribuzione, inadempimento del contratto, ecc.);
4. di conoscere le disposizioni dell’AETR, della legge sul trasporto su strada e delle norme che disciplinano le condizioni di lavoro.
C. Diritto tributario
Trasporto su strada di passeggeri e merci
Il candidato deve conoscere le norme relative a:
1. l’addebito dell’IVA sui servizi di trasporto;
2. tasse sui veicoli stradali;
3. tasse per determinati veicoli stradali merci, pedaggi autostradali e diritti di utilizzo delle infrastrutture per un certo periodo;
4. (modifica -. SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) imposte sul reddito.
D. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa
Trasporto su strada di passeggeri e merci
Il richiedente deve:
1. di conoscere le leggi e le prassi relative all’uso di assegni, cambiali, cambiali, carte di credito ed altri mezzi o forme di pagamento;
2. di conoscere le diverse forme di finanziamento (credito bancario, incasso, lettera di credito, deposito cauzionale, ipoteca, leasing finanziario, locazione, factoring, ecc.) e gli adempimenti fiscali da esso derivanti;
3. di conoscere il bilancio, la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti finanziari;
4. saper leggere ed interpretare il conto economico;
5. essere in grado di valutare la redditività dell’impresa e la sua condizione finanziaria, in particolare sulla base di indicatori finanziari;
6. essere in grado di redigere un budget per l’impresa;
7. conoscere i costi dell’impresa (costi fissi, costi variabili, capitale circolante, detrazioni di ammortamento, ecc.) ed essere in grado di calcolare i costi per un veicolo, per chilometro, per giorno o per tonnellata;
8. essere in grado di predisporre un organigramma dell’impresa relativo al personale dell’impresa nel suo complesso e di organizzare i piani di lavoro;
9. conoscere i principi del marketing, della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresa la pubblicità dei servizi di trasporto e la preparazione delle schede dei clienti, ecc.;
10. conoscere i vari tipi di assicurazione relativi al trasporto su strada;
11. conoscere l’applicazione del trasferimento elettronico dei dati nel trasporto su strada.
Trasporto auto di merci
12. di essere in grado di applicare le regole di emissione delle fatture per i servizi di trasporto effettuati e di conoscere il significato e l’applicazione degli Incoterms;
13. (modificata – SG n. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) per conoscere le diverse categorie di società che svolgono attività ausiliarie durante il trasporto, il loro ruolo, le funzioni e, se del caso, lo stato giuridico.
Trasporto di passeggeri in auto
14. poter applicare le norme che regolano le tariffe ei prezzi per il trasporto contro pagamento;
15. di poter applicare le regole per l’emissione delle fatture per le prestazioni effettuate
servizi di trasporto nel trasporto automobilistico di passeggeri.
E. Accesso al mercato
Trasporto su strada di passeggeri e merci
Il richiedente deve:
1. di conoscere la normativa che disciplina il regime dei permessi per l’autotrasporto a pagamento e, in particolare, le norme che regolano l’abilitazione all’esercizio dell’attività di trasporto di persone e merci nel Paese e le autorizzazioni per l’effettuazione di trasporti internazionali, come nonché familiarità con i controlli e le sanzioni eseguiti;
2. conoscere le norme che disciplinano la costituzione di un’impresa di trasporti;
3. conoscere i vari documenti richiesti per l’espletamento dei servizi di trasporto ed essere in grado di attuare procedure di controllo per garantire i documenti approvati per ogni operazione di trasporto e in particolare quelli relativi al veicolo, all’autista, alle merci trasportate e al bagaglio, da custoditi sia nel veicolo che nello stabilimento.
Trasporto auto di merci
4. di conoscere le norme che regolano l’organizzazione del mercato dei servizi di autotrasporto, la movimentazione delle merci e la logistica;
5. conoscere le formalità di frontiera, il ruolo e la portata dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità derivanti dal loro utilizzo.
Trasporto di passeggeri in auto
6. conoscere le norme che regolano il mercato del trasporto passeggeri su strada;
7. conoscere le regole per l’offerta di servizi relativi al trasporto di autovetture ed essere in grado di predisporre piani di trasporto.
F. Norme tecniche e aspetti dell’attività
Trasporto su strada di passeggeri e merci
In particolare, il richiedente deve:
1. di conoscere le norme riguardanti i pesi e le dimensioni dei veicoli e la procedura per l’effettuazione del trasporto con veicoli stradali di grandi dimensioni, che costituiscono una deroga a tali norme;
2. essere in grado di scegliere i veicoli ei loro componenti (telaio, motore, sistema di trasmissione, impianto frenante, ecc.) secondo le esigenze dell’impresa;
3. di conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico di tali veicoli;
4. capire quali misure adottare per ridurre l’inquinamento acustico e ambientale dovuto all’emissione di gas di scarico;
5. essere in grado di predisporre piani periodici per la riparazione e la manutenzione dei veicoli e delle loro attrezzature.
Trasporto auto di merci
6. conoscere le diverse tipologie di dispositivi per la movimentazione e il carico delle merci (rampe per autocarri, container, pallet, ecc.) ed essere in grado di introdurre procedure e predisporre istruzioni per il carico e lo scarico delle merci (distribuzione del carico, accatastamento, blocco, sottoscrizione, eccetera.);
7. (modificata – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) di conoscere le varie tecniche di trasporto combinato strada-ferrovia e di trasporto combinato ro-ro;
8. (integrata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 ) per poter applicare le procedure per il rispetto delle norme sul trasporto di merci e rifiuti pericolosi, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 sul trasporto interno di merci pericolose e Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 sul trasporto di rifiuti, ai sensi – in particolare derivanti da ADR;
9. essere in grado di applicare le procedure per il rispetto delle norme per il trasporto di prodotti alimentari deperibili, in particolare quelle derivanti dall’Accordo europeo per il trasporto di prodotti alimentari deperibili e per i mezzi di trasporto speciali utilizzati per tale trasporto ( ATP);
10. essere in grado di attuare procedure per il rispetto delle norme per il trasporto di animali vivi.
G. Sicurezza stradale
Trasporto su strada di passeggeri e merci
In particolare, il richiedente deve:
1. (suppl. – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) per conoscere quali sono i requisiti richiesti ai conducenti (patente per la guida di autoveicoli, certificati medici, carta di abilitazione del conducente, ecc.);
2. essere in grado di adottare misure per garantire che i conducenti rispettino le regole del traffico, i divieti e le restrizioni (limiti di velocità, divieti di sosta e parcheggio, uso di semafori, segnaletica stradale, ecc.);
3. essere in grado di preparare istruzioni per i conducenti per verificare se rispettano i requisiti di sicurezza relativi alle condizioni dei veicoli, delle loro attrezzature e del carico, nonché l’adozione di misure di sicurezza;
4. essere in grado di sviluppare un metodo di azione in caso di incidente stradale e applicare metodi pertinenti per prevenire il ripetersi di incidenti o gravi violazioni del codice della strada;
5. (nuova – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) essere in grado di applicare le procedure per il corretto rinforzo dei carichi e conoscere le relative tecniche per questo.
Trasporto di passeggeri in auto
6. (precedente art. 5 – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011) avere una conoscenza elementare della viabilità.
Appendice n. 2 all’art . 5, par. 2
(Modifica – SG. 36 del 2007, modificata – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
COMUNITÀ EUROPEA
BG AGENZIA ESECUTIVA
“AMMINISTRAZIONE AUTOMOBILISTICA”
ATTESTATO DI COMPETENZA PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO DI MERCI (PASSEGGERI)
NO. ……../………..
AGENZIA ESECUTIVA
“AMMINISTRAZIONE AUTOMOBILISTICA”
certifica:
che ……………………………………… . ……………………………………… … …………………..,
(i tre nomi)
nato il ……………………… a ……………. … ………………, EGN …………………….. ..,
ha superato con successo le prove d’esame (anno:…………, sessione: ……………..) per l’acquisizione dell’attestato di idoneità professionale per effettuare il trasporto su strada di merci (passeggeri) ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme generali relative alle condizioni che devono essere soddisfatte per l’esercizio della professione di autotrasportatore ( GU L 300 del 14.11.2009, pag.51).
Questo certificato è una prova sufficiente della competenza professionale ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 .
Rilasciato a ……………………………………… … SU ………………………………………. ………………………………………….. .. ………………..

 

Allegato n. 3 all’art . 6, par. 8
(Modificato – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, ex allegato n. 3 all’art. 6, comma 6, modificato -. SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, ex allegato n. 3 all’articolo 6, paragrafo 7, modificato – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011, modificato -. SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)

RIFERIMENTO

per dimostrare la stabilità finanziaria

 

della licenza comunitaria n per il trasporto internazionale su strada:

0 per passeggero

0 sui carichi

da: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………….,

(nome cognome famiglia)

0 persona che rappresenta il commerciante*

0 persona autorizzata**

SU
        (azienda) (forma giuridica)
EIC:

Presento questo riferimento e i documenti ad esso allegati come prova

di stabilità finanziaria per contare
                                                     (con numeri)          (con parole)

copie autenticate della licenza comunitaria.

Indicatore di stabilità finanziaria, “Fs” ex art. 6, par. 3 dell’ordinanza n. 11 del 2002 sul trasporto internazionale su strada di passeggeri e merci:

 

Ammontare del patrimonio netto K1
Importo del capitale non versato K2
Importo della garanzia bancaria G
Importo della Somma Assicurata Z
K maiuscola = K1 – K2 + G + Z

***Documenti allegati:

0 1. Copia del bilancio annuale certificata da un revisore contabile.

0 2. Polizza assicurativa n

(originale).

0 3. Fideiussione bancaria rilasciata da

(originale).

0 Documento/i 1 0 , 2 0 , 3 0 è/sono presentato/i all’Agenzia esecutiva “Automotive

amministrazione” con la voce n

/ 20…a.

.

0 Certificato di assenza degli obblighi ex art. 87, par. 6 cpc – originale (in caso di mancata presentazione si procede ad accertamento ufficiale) .

 

Nota*. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota**. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura o

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota***. Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Data: …………………… Richiedente: …………………. ……………

(firma e timbro)

il dipendente, ,
in servizio , ho eseguito un controllo di montaggio

della domanda con i documenti richiesti e

0 non ho trovato lacune;

0 ho scoperto che:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

Nota. Viene verificata la disponibilità dei documenti contrassegnati come allegati al riferimento.

Richiedente: ……………..……….… Dipendente: …………………………..

           (firma, timbro) (firma)

 

Allegato n. 4a all’art . 7, par. 2
(Abrogato – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
Appendice n. 4b all’art . 7, par. 3
(Abrogato – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
Allegato n. 5a all’art . 7, par. 2
(Precedente allegato n. 5a all’art. 7, par. 4, modificato – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Appendice n. 5b all’art . 7, par. 2
(Abrogato – SG n. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005)
Appendice n. 6 all’art . 8, par. 1
(Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , ex allegato n. 6 all’articolo 8, modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011, modificata – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016, modificata – SG. 9 del 2018, integrazione – SG. 51 del 2018)

APPLICAZIONE

per il rilascio di una licenza comunitaria e di copie certificate conformi della Comunità per il trasporto internazionale su strada

0 per passeggero

0 sui carichi

da: ………………………………………………………………………………………………….………….,

(nome cognome famiglia)

 

0 persona che rappresenta il commerciante*

0 persona autorizzata**

 

 

SU

 

(ragione sociale) (forma giuridica)

 

EIC

 

Contatti del commerciante:

(e-mail)

 

 

(cellulare) (fisso) (fax)

 

Presento la presente domanda e la documentazione ad essa allegata per il rilascio di licenza comunitaria per trasporti internazionali
        (con numeri)
il numero di copie autenticate della licenza.

(con parole)

 

*** Documenti allegati e supporto elettronico:

0 1. Riferimento per dimostrare la stabilità finanziaria.

0 2. Certificato del casellario giudiziale della persona professionalmente competente o documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro in cui risiedeva il responsabile dell’attività di trasporto. (Si applica quando il responsabile dell’attività di trasporto non è un cittadino bulgaro.)

0 3. Copia di un certificato di idoneità professionale rilasciato alla persona che gestisce l’attività di trasporto (Si applica quando non è rilasciato dall’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.)

0 4. Documenti per tasse demaniali pagate ai sensi della Tariffa n. 5 per le tasse riscosse nel sistema del Ministero dei Trasporti, dell’Informatica e delle Comunicazioni .

5. Supporto dati elettronico:

0 5.1. File in forma tabellare con estensione “xls” (Microsoft Excel) – elenco dati autoveicoli ( allegato n. 6a del regolamento n. 11).

0 5.2. Fascicoli con documenti scansionati di autoveicoli:

– certificato di immatricolazione – parte I;

– contratti di locazione o leasing.

Nel mezzo elettronico presentato, i dati sono affidabili ei documenti scansionati sono identici agli originali.

Conformemente all’obbligo di stabilire il territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme generali relative alle condizioni che devono essere soddisfatte per dell’esercizio della professione di autotrasportatore e per l’abrogazione della direttiva 96/26/CE del Consiglio, dichiaro di avere:

1. Ufficio presso:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

2. Garage a:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

3. Centro operativo presso:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Nota *. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota **. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura o

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota*** . Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Desidero ricevere i documenti richiesti:

0 nella struttura regionale dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”

città. ………………………………………….. ………………………………………….. .. …………………………………;

0 in Agenzia esecutiva “Automotive Administration”, Sofia 1000, St. Gen. YV Gurko n. 5.

Per il mio account su:

0 l’indirizzo di gestione dell’esercente;

0 altro indirizzo:

………………………………………………………………………………………………….

(CAP, frazione, comune, località, via/quartiere, numero civico, isolato, telefono)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Data: ………………. Richiedente: ……………………….. . ………………

(firma e timbro)

Il dipendente, …………………………………………………………………………………..,

                                                                 (nome, cognome e posizione

                                                                        all’esaminatore)

Ho controllato il completamento della domanda con i documenti richiesti e

0 non ho trovato lacune;

0 Ho riscontrato che: ……………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Nota. Viene verificata la disponibilità dei documenti che si segnalano da allegare alla domanda.

 

Richiedente: ……………………… Dipendente: ………………. ………………..

                  (firma, timbro) (firma)

 

 

Appendice n. 6a all’art . 8, par. 1, punto 5
(Nuovo – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)
Appendice n. 6b all’art . 8, par. 3
(Nuovo – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)

PROTOCOLLO

per il rispetto dei requisiti per lo stabilimento nel territorio della Repubblica di Bulgaria

  0 rilascio di una nuova licenza

0 prosecuzione del periodo di validità della licenza n

0 verifica di impresa con licenza n

Nome: ………………………………………… ………………………………………….. .. ……………………………

(impresa)

Indirizzo: ………………………………………… ………………………………………….. .. …………………………………

CEI ………………………………………….. .. ………. Telefono/Fax: …………………………… . ……………………

e-mail: ………………………………………. ………………………………………….. .. ………………………………………

Rappresentante: ………………………………………….. ………………………………………….. .. ………………………..

(nome, cognome, cognome, posizione)

Oggi, …………………………….., i dipendenti dell’unità regionale dell’Agenzia esecutiva “Automotive Amministrazione” città. …………………………………………. .. ………………………………….:

1. ……………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

(nome, cognome e qualifica del dipendente)

2. ……………………………………… ………………………………………….. .. ……………………………………… ,

(nome, cognome e qualifica del dipendente)

ha eseguito un controllo di conformità con i requisiti dello stabilimento come segue:

IO. Informazioni sull’azienda:

1. L’impresa ha:

0 proprio centro operativo

0 centro operativo affittato

Indirizzo:

(quartiere)

(Comune)

(Cap)

(luogo abitato)

(quartiere)

(strada/viale)

NO

(qualcos’altro)

DETTAGLI DEL LOCATORE: (Da completare se il centro operativo è affittato.)

a) Soggetto giuridico:

(azienda)

(forma giuridica)

EIC:

b) Persona fisica:

(nome cognome famiglia)

EGN/LNC:

2. I documenti relativi all’attività di trasporto, oggetto di controllo, sono conservati in:

0 stanza nel centro operativo

0 locali (ufficio) presso l’indirizzo di attività del commerciante

0 stanza (ufficio) a:

(quartiere)

(Comune)

(Cap)

(luogo abitato)

(quartiere)

(gk)

(strada/viale)

NO

(bl.)

(Entrata)

(pavimento)

(app.)

(ufficio n.)

(e-mail)

(cellulare)

(telefono fisso)

(fax)

3. L’attività contabile dell’impresa:

0 è fatto dal commerciante

0 è stato assegnato con un contratto di servizio di contabilità.

4. Il controllo tecnico prestradale dei veicoli adibiti al trasporto è effettuato da:

0 una persona che ha un rapporto di lavoro con il commerciante

0 una persona registrata come commerciante ai sensi del diritto commerciale , che è contrattato per svolgere questa attività:

(Nome della ditta)

(forma giuridica)

EIC:

 

5. Il parcheggio prevede la possibilità di parcheggiare 0 unità. veicoli è:

sul territorio del centro operativo

proprio garage

garage in locazione

Indirizzo:

(quartiere)

(Comune)

(Cap)

(luogo abitato)

(quartiere)

(strada/viale)

NO

(qualcos’altro)

DATI DEL LOCATORE:

a) Soggetto giuridico:

(nome di

(forma giuridica)

l’azienda )

EIC:

b) Persona fisica:

(nome cognome famiglia)

EGN/LNC:

6. L’impresa dispone inoltre di un ulteriore centro operativo all’indirizzo:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

(Per ogni centro operativo aggiuntivo sul territorio bulgaro, i dati di cui sopra vengono inseriti in aggiunta.)

Conclusione: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

II. Informazioni sull’impresa in merito all’attività relativa al rispetto dei requisiti necessari.

1. Per quanto riguarda il centro operativo:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

2. Per quanto riguarda i documenti relativi all’attività di trasporto soggetta a controllo: (patente di vettore, documenti contabili e fatture, CMR, fascicoli del personale/conducente (contenenti ordinanze di nomina, licenziamento, congedi, contratti di lavoro), fascicoli dei veicoli)

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

3. Per quanto riguarda le ispezioni tecniche pre-strada:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

4. Per quanto riguarda l’area del garage:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

5. In relazione ai veicoli e alle copie autenticate della licenza comunitaria:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

CONCLUSIONE:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

Data: …………….

Funzionari dell’IAAA:

Circa l’azienda:

1.       ……………………………………… ……………..

………………………………………….. .. …………

(firma)

(firma)

2.       ……………………………………… ……………..

(firma)

Appendice n. 6c all’art . 13, punto 1
(Nuovo – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)

APPLICAZIONE

per la risoluzione di una licenza comunitaria e copie certificate conformi di una licenza internazionale

 trasporto stradale

 

  0 di passeggeri
  0 di carichi

da: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

(nome cognome famiglia)

0 persona che rappresenta il commerciante*
0 persona autorizzata**

 

 

SU

(società) (forma giuridica)

EIC:

Presento questa domanda e i documenti ad essa allegati per la risoluzione

dei diritti derivanti dalla licenza comunitaria n .

Documenti allegati***.

0 1. Licenza comunitaria.
0 . NO. copia autenticata della licenza comunitaria n .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… ..

0 3. Dichiarazione del rappresentante del commerciante con documenti giustificativi allegati
documenti (se disponibili) per le copie certificate mancanti .

Nota*. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota**. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura, oppure

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota***. Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Data: ………………………..                                                              Richiedente: ……………. . ……….

(firma e timbro)

Il dipendente ,

 

in servizio , ho eseguito un controllo di completamento su

la domanda con i documenti richiesti e non ho riscontrato lacune;

L’ho trovato:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

Nota. Viene verificata la disponibilità dei documenti che si segnalano da allegare alla domanda.

Richiedente: ……………………………… Impiegato: ………. . ……………

                 (firma, sigillo) (firma)

Allegato n. 7 all’art . 8, punto 9
(Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Allegato n. 8 all’art . 8, punto 9
(Abrogato – SG n. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)
Appendice n. 9 all’art . 8, punto 12
(Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Appendice n. 9a all’art . 6a, par. 3
(Nuova – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011, abrogata -. SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016)
Allegato n. 10 all’art . 9, par. 1
(Modifica – SG. 83 del 2005, in vigore dal 18.10.2005, modificata – SG. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007, modificata – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
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BG MINISTERO DEI TRASPORTI,
TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E
E I MESSAGGI
LICENZA N. …
per il trasporto internazionale su strada di persone per conto terzi o dietro compenso
Al titolare di questa licenza ………………………………………… .. ………………………………………….. ………………………………………….. .. …….
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
(nome o azienda e indirizzo completo del vettore)
è autorizzata ad effettuare nel territorio della Comunità il trasporto internazionale su strada di passeggeri per conto terzi o dietro compenso alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, del le regole generali per l’accesso al mercato del trasporto internazionale con autobus, in conformità con le disposizioni generali della presente licenza.
Osservazioni speciali: ……………………………………… . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ………………..
La licenza attuale è
a ………………………………………….. . ………………………………………
valido dal ………………………………………… ………………………………
Rilasciato a ……………………………………… …………………………………
SU …………………………………………. ………………………………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
Firma e sigillo dell’autorità o struttura competente emittente
(seconda pagina)
DISPOSIZIONI GENERALI
1. La presente licenza è rilasciata in conformità al Regolamento (CE) n. 1073/2009 .
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che, per conto di terzi o dietro compenso:
a) dispone di un’autorizzazione per effettuare trasporti regolari con autobus nel paese di stabilimento, compresi trasporti regolari specializzati o trasporti occasionali;
b) soddisfa le condizioni previste dalla normativa comunitaria per l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore delle operazioni di trasporto internazionale e nazionale;
c) soddisfa i requisiti legali relativi agli standard del conducente e del veicolo.
3. La presente licenza conferisce il diritto di effettuare, su tutte le linee di trasporto, per viaggi effettuati nel territorio della Comunità, trasporti internazionali con autobus di passeggeri per conto terzi o dietro compenso:
a) il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b) il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo si trovano nello stesso Stato membro, se i passeggeri si imbarcano o sbarcano in un altro Stato membro o in un paese terzo;
c) da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
d) tra Paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri, nonché corsie vuote in relazione ad operazioni di trasporto secondo le condizioni definite dal Regolamento (CE) n. 1073/2009 .
Nel caso di un’operazione di trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il regolamento (CE) n. 1073/2009 si applica alla parte del viaggio sul territorio degli Stati membri di transito. Essa non si applica alla parte del viaggio all’interno del territorio dello Stato membro in cui i passeggeri vengono fatti salire o scendere fino a quando non sia stato concluso l’accordo pertinente tra la Comunità e il paese terzo interessato.
4. Questa licenza è nominativa e non trasferibile.
5. Questa licenza può essere ritirata dall’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata, in particolare quando il vettore:
a) non soddisfi più le condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 ;
b) ha fornito informazioni false circa i dati necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza;
c) ha commesso una o più gravi infrazioni della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e la fornitura senza autorizzazione del servizio parallelo o temporaneo trasporti di cui all’articolo 5, comma 1, quinto comma del Regolamento (CE) n. 1073/2009 . Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore inadempiente possono, tra l’altro, ritirare la licenza comunitaria o revocare temporaneamente o definitivamente alcune o tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria.
Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e in funzione del numero totale di copie certificate di cui dispone per i suoi servizi di trasporto internazionale.
6. L’originale della patente è conservato dal vettore. Una copia autenticata della licenza deve essere conservata nel veicolo che effettua un’operazione di trasporto internazionale.
7. Questa licenza deve essere presentata su richiesta da un ispettore autorizzato.
8. Il proprietario deve rispettare sul territorio di ciascuno Stato membro le disposizioni legali, statutarie e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare in materia di trasporti e circolazione.
9. “Servizi regolari”: servizi di trasporto di passeggeri con una frequenza specificata e lungo percorsi specifici, con salita e discesa dei passeggeri in luoghi di sosta prestabiliti, e servizi accessibili a tutti, soggetti, se del caso, all’obbligo di prenotazione.
La regolarità del trasporto non è influenzata dall’adeguamento delle condizioni di esercizio della linea.
Per il trasporto regolare è necessario un permesso.
“Servizi regolari specializzati”: i servizi regolari, indipendentemente dall’organizzatore, nei quali sono trasportate determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di tutti gli altri passeggeri, con una certa frequenza e lungo un determinato itinerario, con passeggeri che salgono e scendono a fermate prestabilite luoghi.
I servizi programmati specializzati includono:
a) trasporto dei lavoratori tra casa e luogo di lavoro;
b) trasporto di alunni e studenti da e per l’istituto scolastico.
Il fatto che il trasporto specializzato possa cambiare a seconda delle esigenze degli utenti non pregiudica la sua definizione di trasporto regolare.
I servizi di linea specializzati non richiedono un permesso, a condizione che siano coperti da un contratto concluso tra l’organizzatore e il vettore.
È necessario un permesso per l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono gli stessi clienti dei servizi regolari esistenti.
Per “trasporti accidentali” si intendono i trasporti che non rientrano nella definizione di trasporti regolari, inclusi i trasporti regolari specializzati, e la cui caratteristica principale è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso. L’organizzazione di trasporti paralleli o temporanei, che sono simili ai trasporti regolari esistenti e servono gli stessi clienti di questi ultimi, è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione secondo la procedura stabilita nel Capo III del Regolamento (CE) n. 1073/2009 . Queste carrozze non cessano di essere occasionali per il solo fatto che vengono effettuate con una certa frequenza.
Non è richiesto alcun permesso per spedizioni occasionali.
Appendice n. 10a all’art. 9, par. 1
(Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , ex allegato n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
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per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi o dietro compenso
Questa licenza dà il diritto di ……………………………………… ………………………………………….. . ……………………………………… … …………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
(nome o azienda e indirizzo completo del vettore)
effettuare trasporti internazionali su strada di merci per conto terzi o dietro corrispettivo su qualsiasi itinerario, per viaggi o parte di viaggio effettuati per conto terzi o dietro corrispettivo nel territorio della Comunità secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme generali per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada e in conformità con le condizioni generali della presente licenza .
Osservazioni speciali: ……………………………………… . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ………………..
La licenza attuale è
a ………………………………………….. . ………………………………………
valido dal ………………………………………… ………………………………
Rilasciato a ……………………………………… …………………………………
SU …………………………………………. ………………………………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
Firma e sigillo dell’autorità o struttura competente emittente
(seconda pagina della licenza)
DISPOSIZIONI GENERALI
Questa licenza è rilasciata secondo il Regolamento (CE) n. 1072/2009 .
Esso autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi su qualsiasi itinerario per viaggi o parti di viaggio che si svolgono nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni di seguito indicate:
– quando il luogo di partenza e il luogo di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
– da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
– tra paesi terzi, con transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, e per percorsi a vuoto realizzati in relazione a tale trasporto.
In caso di trasporto da uno Stato membro verso un Paese terzo o viceversa, tale licenza è valida per quella parte del viaggio che si svolge nel territorio della Comunità. È valido nello Stato membro in cui ha avuto luogo il carico o lo scarico, solo dopo che è stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009 .
La licenza è rilasciata personalmente al titolare e non è trasferibile.
Può essere revocato dall’autorità competente dello Stato membro che lo ha rilasciato, in particolare se il titolare:
– non ha rispettato tutte le condizioni per l’utilizzo della licenza,
– ha fornito informazioni false in relazione ai dati necessari per il rilascio o la proroga della durata della licenza; la licenza originale è conservata dal vettore.
Una copia autenticata della patente è conservata nel veicolo (1) . Nel caso di combinazioni di veicoli, deve accompagnare l’autoveicolo. Copre una combinazione di veicoli anche se il rimorchio o il semirimorchio non ha un’immatricolazione o un permesso di circolazione a nome del titolare della licenza o ha un’immatricolazione o un permesso di circolazione in un altro paese.
La licenza è presentata su richiesta da un ispettore autorizzato.
Nel territorio di ciascuno Stato membro, il titolare deve rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili di tale Stato, in particolare per quanto riguarda i trasporti e la circolazione stradale.
_________________
(1) Per “veicolo” si intende un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro o una combinazione di veicoli di cui almeno un autoveicolo della combinazione è immatricolato in uno Stato membro e che sono utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.
Appendice n. 10b all’art. 9, par. 2
(Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
Appendice n. 11 all’art . 9, par. 1
(Modificato – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , ex allegato n. 11 all’art. 9, comma 2 , modificato – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011)
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COPIA autenticata No …..
per il trasporto internazionale su strada di persone per conto terzi o dietro compenso
Al titolare di questa licenza ………………………………………… .. ………………………………………….. ………………………………………….. .. …….
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
(nome o azienda e indirizzo completo del vettore)
è autorizzata ad effettuare nel territorio della Comunità il trasporto internazionale su strada di passeggeri per conto terzi o dietro compenso alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, del le regole generali per l’accesso al mercato del trasporto internazionale con autobus, in conformità con le disposizioni generali della presente licenza.
Osservazioni speciali: ……………………………………… . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ………………..
La licenza attuale è
a ………………………………………….. . ………………………………………
valido dal ………………………………………… ………………………………
Rilasciato a ……………………………………… …………………………………
SU …………………………………………. ………………………………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
Firma e sigillo dell’autorità o struttura competente emittente
(seconda pagina)
DISPOSIZIONI GENERALI
1. La presente licenza è rilasciata in conformità al Regolamento (CE) n. 1073/2009 .
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che, per conto di terzi o dietro compenso:
a) dispone di un’autorizzazione per effettuare trasporti regolari con autobus nel paese di stabilimento, compresi trasporti regolari specializzati o trasporti occasionali;
b) soddisfa le condizioni previste dalla normativa comunitaria per l’accesso alla professione di trasportatore di passeggeri su strada nel settore delle operazioni di trasporto internazionale e nazionale;
c) soddisfa i requisiti legali relativi agli standard del conducente e del veicolo.
3. La presente licenza conferisce il diritto di effettuare, su tutti i collegamenti di trasporto per viaggi effettuati nel territorio della Comunità, trasporti internazionali con autobus di passeggeri a carico di terzi o dietro compenso:
a) il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
b) il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo si trovano nello stesso Stato membro, se i passeggeri si imbarcano o sbarcano in un altro Stato membro o in un paese terzo;
c) da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi;
d) tra Paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri, nonché corsie vuote in relazione ad operazioni di trasporto secondo le condizioni definite dal Regolamento (CE) n. 1073/2009 .
Nel caso di un’operazione di trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il regolamento (CE) n. 1073/2009 si applica alla parte del viaggio sul territorio degli Stati membri di transito. Essa non si applica alla parte del viaggio all’interno del territorio dello Stato membro in cui i passeggeri vengono fatti salire o scendere fino a quando non sia stato concluso l’accordo pertinente tra la Comunità e il paese terzo interessato.
4. Questa licenza è nominativa e non trasferibile.
5. Questa licenza può essere ritirata dall’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata, in particolare quando il vettore:
a) non soddisfi più le condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009 ;
b) ha fornito informazioni false circa i dati necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza;
c) ha commesso una o più gravi infrazioni della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, i periodi di guida e di riposo dei conducenti e la fornitura senza autorizzazione del servizio parallelo o temporaneo trasporti di cui all’articolo 5, comma 1, quinto comma del Regolamento (CE) n. 1073/2009 . Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore inadempiente possono, tra l’altro, ritirare la licenza comunitaria o revocare temporaneamente o definitivamente alcune o tutte le copie certificate conformi della licenza comunitaria.
Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e in funzione del numero totale di copie certificate di cui dispone per i suoi servizi di trasporto internazionale.
6. L’originale della patente è conservato dal vettore. Una copia autenticata della licenza deve essere conservata nel veicolo che effettua un’operazione di trasporto internazionale.
7. Questa licenza deve essere presentata su richiesta da un ispettore autorizzato.
8. Il proprietario deve rispettare sul territorio di ciascuno Stato membro le disposizioni legali, statutarie e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare in materia di trasporti e circolazione.
9. “Servizi regolari”: servizi di trasporto di passeggeri con una frequenza specificata e lungo percorsi specifici, con salita e discesa dei passeggeri in luoghi di sosta prestabiliti, e servizi accessibili a tutti, soggetti, se del caso, all’obbligo di prenotazione.
La regolarità del trasporto non è influenzata dall’adeguamento delle condizioni di esercizio della linea.
Per il trasporto regolare è necessario un permesso.
“Servizi regolari specializzati”: i servizi regolari, indipendentemente dall’organizzatore, nei quali sono trasportate determinate categorie di passeggeri, ad esclusione di tutti gli altri passeggeri, con una certa frequenza e lungo un determinato itinerario, con passeggeri che salgono e scendono a fermate prestabilite luoghi.
I servizi programmati specializzati includono:
a) trasporto dei lavoratori tra casa e luogo di lavoro;
b) trasporto di alunni e studenti da e per l’istituto scolastico.
Il fatto che il trasporto specializzato possa cambiare a seconda delle esigenze degli utenti non pregiudica la sua definizione di trasporto regolare.
I servizi di linea specializzati non richiedono un permesso, a condizione che siano coperti da un contratto concluso tra l’organizzatore e il vettore.
È necessario un permesso per l’organizzazione di servizi paralleli o temporanei che servono gli stessi clienti dei servizi regolari esistenti.
Per “trasporti accidentali” si intendono i trasporti che non rientrano nella definizione di trasporti regolari, inclusi i trasporti regolari specializzati, e la cui caratteristica principale è il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso. L’organizzazione di trasporti paralleli o temporanei, che sono simili ai trasporti regolari esistenti e servono gli stessi clienti di questi ultimi, è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione secondo la procedura stabilita nel Capo III del Regolamento (CE) n. 1073/2009 . Queste carrozze non cessano di essere occasionali per il solo fatto che vengono effettuate con una certa frequenza.
Non è richiesto alcun permesso per spedizioni occasionali.

 

Appendice n. 11a all’art . 9, par. 1
(Nuova – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011)
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TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E
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LICENZA N. …
COPIA autenticata N. …
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi o dietro compenso
Questa licenza dà il diritto di ……………………………………… ………………………………………….. . ……………………………………… … …………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
(nome o azienda e indirizzo completo del vettore)
effettuare trasporti internazionali su strada di merci per conto terzi o dietro corrispettivo su qualsiasi itinerario, per viaggi o parte di viaggio effettuati per conto terzi o dietro corrispettivo nel territorio della Comunità secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme generali per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada e in conformità con le condizioni generali della presente licenza .
Osservazioni speciali: ……………………………………… . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ………………..
La licenza attuale è
a ………………………………………….. . ………………………………………
valido dal ………………………………………… ………………………………
Rilasciato a ……………………………………… …………………………………
SU …………………………………………. ………………………………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ………………………………….
Firma e sigillo dell’autorità o struttura competente emittente
(seconda pagina della licenza)
DISPOSIZIONI GENERALI
Questa licenza è rilasciata secondo il Regolamento (CE) n. 1072/2009 .
Esso autorizza il titolare ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi su qualsiasi itinerario per viaggi o parti di viaggio che si svolgono nel territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni di seguito indicate:
– quando il luogo di partenza e il luogo di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
– da uno Stato membro verso un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
– tra paesi terzi, con transito attraverso il territorio di uno o più Stati membri, e per percorsi a vuoto realizzati in relazione a tale trasporto.
In caso di trasporto da uno Stato membro verso un Paese terzo o viceversa, tale licenza è valida per quella parte del viaggio che si svolge nel territorio della Comunità. È valido nello Stato membro in cui ha avuto luogo il carico o lo scarico, solo dopo che è stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009 .
La licenza è rilasciata personalmente al titolare e non è trasferibile.
Può essere revocato dall’autorità competente dello Stato membro che lo ha rilasciato, in particolare se il titolare:
– non ha rispettato tutte le condizioni per l’utilizzo della licenza,
– ha fornito informazioni false in relazione ai dati necessari per il rilascio o la proroga della durata della licenza; la licenza originale è conservata dal vettore.
Una copia autenticata della patente è conservata nel veicolo (1) . Nel caso di combinazioni di veicoli, deve accompagnare l’autoveicolo. Copre una combinazione di veicoli anche se il rimorchio o il semirimorchio non ha un’immatricolazione o un permesso di circolazione a nome del titolare della licenza o ha un’immatricolazione o un permesso di circolazione in un altro paese.
La licenza è presentata su richiesta da un ispettore autorizzato.
Nel territorio di ciascuno Stato membro, il titolare deve rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili di tale Stato, in particolare per quanto riguarda i trasporti e la circolazione stradale.
_______________
(1) Per “veicolo” si intende un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro o una combinazione di veicoli di cui almeno un autoveicolo della combinazione è immatricolato in uno Stato membro e che sono utilizzati esclusivamente per il trasporto di merci.
Appendice n. 11b all’art. 9, par. 4
(Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 )

APPLICAZIONE

per riflettere i mutamenti delle circostanze in una licenza comunitaria per il trasporto internazionale su strada

 

0 di passeggeri con n
0 di carichi con n

 

da: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

(nome cognome famiglia)

0 persona che rappresenta il commerciante*
0 persona autorizzata**

 

SU

                                    (società) (forma giuridica)

EIC:

Invio questa domanda e i documenti ad essa allegati per riflettere le seguenti modifiche:

 0 IO. Modifica del nome, della sede legale e dell’indirizzo della direzione di
del commerciante da me rappresentato – si allegano i documenti per le tasse demaniali pagate ai sensi della tariffa n. 5 per le tasse riscosse nel sistema del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni .
 0 II. La trasformazione della società commerciale modificandone la forma giuridica
modulo – documenti ai sensi dell’art. 8, par. 1 , nonché i documenti per le tasse statali pagate ai sensi della tariffa n. 5 per le tasse che vengono riscosse nel sistema del Ministero dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni .
 0 III. Altre modifiche:
1.  0 cambio di amministratore;
2.  0 cambio del gestore dell’attività di trasporto;
3.  0 modifica dei dati per la determinazione del territorio della Repubblica
Bulgaria;
4.  0 ridurre il numero di copie certificate conformi della licenza comunitaria e
ammortizzare un veicolo a motore;
5.  0 modifica dei dati sui veicoli iscritti al registro per
gli autoveicoli alla patente comunitaria;
6.  0 dichiarare copie certificate non valide di una licenza comunitaria –
perso, rubato, distrutto, ecc. (quando non è stata presentata alcuna richiesta di rilascio del duplicato ).

***Documenti allegati e supporto informatico – ai sensi dell’art. 8, par. 1 – a seconda della modifica richiesta:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

Dichiaro che i dati inseriti nel supporto elettronico presentato al punto 6 sono attendibili e che i documenti scansionati sono identici agli originali.

Nota*. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota**. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura, oppure

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota***. Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Desidero ricevere i documenti richiesti:

  0 nella struttura regionale dell’Agenzia esecutiva “Automobile
amministrazione “, città di …………………………….. ;
0 in Agenzia esecutiva “Automotive Administration”, 1000, Sofia,
San Gen. YV Gurko 5.
Per il mio account su:
0 l’indirizzo della direzione della società commerciale;
0 altro indirizzo:

(CAP, frazione, comune, località, via/quartiere, numero civico, isolato, telefono)

 

Data: ………….. Richiedente: ………………………..

(firma e timbro)

il dipendente, ,

 

in servizio , ho eseguito un controllo per il completamento del corrispondente
 domanda con i documenti richiesti e

 

0 Non ho trovato lacune;
0 L’ho trovato:

 

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

Nota. Viene verificata la disponibilità dei documenti che si segnalano da allegare alla domanda.

 

Richiedente: ………………. Impiegato: ……………….

                  (firma) (firma)

 

Appendice n. 11c all’art . 9, par. 5
(Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 )
 

APPLICAZIONE

aumentare il numero di copie certificate

 

della licenza comunitaria n per il trasporto internazionale su strada di:

 

0 passeggeri
0 carichi

 

da: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

(nome cognome famiglia)

  0 persona che rappresenta il commerciante*
  0 persona autorizzata**

 

SU

                          (ragione sociale) (forma giuridica)

EIC:

 

Sottopongo questa domanda e i documenti ad essa allegati per il rilascio di

il numero di copie certificate conformi di una licenza comunitaria.

     (in numeri) (in parole)

***Documenti allegati e supporto dati elettronico:

  0 1. Riferimento per dimostrare la stabilità finanziaria.
  0 2. Documento per l’imposta statale pagata ai sensi della tariffa n. 5 per le tasse che
raccogliere nel sistema del Ministero dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni .
  0 3. Supporto dati elettronico per veicoli:
0 3.1. file in forma tabellare con estensione “xls” (Microsoft Excel) – un elenco di
dati dei veicoli a motore allegato n. 6a dell’ordinanza n. 11);
0 3.2. file con documenti scansionati per autoveicoli:
– certificato di immatricolazione – parte I;
– contratti di locazione o leasing.

Nota*. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota**. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura, oppure

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota***. Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Desidero ricevere i documenti richiesti:

0 nella struttura regionale dell’Agenzia esecutiva “Automobile
amministrazione “, città di …………………………….. ;
0 in Agenzia esecutiva “Automotive Administration”, 1000, Sofia,
San Gen. YV Gurko 5.
Per il mio account su:
0 l’indirizzo della direzione della società commerciale;
0 altro indirizzo:

(CAP, frazione, comune, località, via/quartiere, numero civico, isolato, telefono)

 

Data: ……………….. Richiedente: ……………………….. ..

(firma e timbro)

il dipendente, ,

 

in servizio , ho eseguito un controllo per il completamento del corrispondente
 domanda con i documenti richiesti e

 

  0 Non ho trovato lacune;
  0 L’ho trovato:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

Nota. Viene verificata la disponibilità dei documenti che si segnalano da allegare alla domanda.

 

Richiedente: ………………. Impiegato: ……………………….. . …

                  (firma) (firma)

Appendice n. 11d all’art. 9, par. 6
(Nuovo – SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 , modificata -. SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 )
 

APPLICAZIONE

rilasciare un duplicato

 

0 della licenza comunitaria n per il trasporto internazionale su strada

 

 

0 di passeggeri
0 di carichi

 

0 di copia autenticata della licenza comunitaria n. ……………………………………… ……………..

 

da: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

(nome cognome famiglia)

0 persona che rappresenta il commerciante*
0 persona autorizzata**

 

SU

                          (ragione sociale) (forma giuridica)

EIC:

***Documenti allegati:

  0 1. Dichiarazione del responsabile della società commerciale con allegate copie di
documenti giustificativi (se disponibili).
  0 2. Documento per l’imposta statale pagata ai sensi della tariffa n. 5 per le tasse che
raccogliere nel sistema del Ministero dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni .

Nota*. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota**. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura, oppure

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota***. Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Desidero ricevere i documenti richiesti:

  0 nella struttura regionale dell’Agenzia esecutiva “Automobile
amministrazione “, città di …………………………….. ;
  0 in Agenzia esecutiva “Automotive Administration”, 1000, Sofia,
San Gen. YV Gurko 5.
Per il mio account su:
  0 l’indirizzo della direzione della società commerciale;
  0 altro indirizzo:

(CAP, frazione, comune, località, via/quartiere, numero civico, isolato, telefono)

Data: ……………….. Richiedente: ……………………….. ….

(firma e timbro)

il dipendente, ,

 

in servizio , ho eseguito un controllo per il completamento del corrispondente
 domanda con i documenti richiesti e

 

0 Non ho trovato lacune;
0 L’ho trovato:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… .

Nota: viene effettuata una verifica della disponibilità dei documenti contrassegnati come allegati alla domanda.

 

Richiedente: …………………… Dipendente: …………………. ………..

                    (firma) (firma)

 

 

Appendice n. 11e all’art . 10, par. 3
(Nuova – SG. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011, modificata – SG. 20 del 2016, in vigore dal 15.03.2016, modificata – SG. 9 del 2018)

APPLICAZIONE

prorogare il periodo di validità di una licenza comunitaria e delle copie certificate conformi di una licenza comunitaria per il trasporto internazionale su strada

0 di passeggeri n

0 di carichi n

da: ………………………………………… ………………………………………….. .. ………………………………………

nome, cognome, cognome)

   0 persona che rappresenta il commerciante *

0 persona autorizzata**

di (ragione sociale) (forma giuridica)

EIC:

Contatti del commerciante:

                                                                                            (e-mail)

(cellulare) (telefono fisso)

Presento la presente domanda e la documentazione ad essa allegata per il mantenimento di una licenza comunitaria per il trasporto internazionale su strada e

0  numero di copie certificate della licenza.

***Documenti allegati:

0 1. Riferimento per dimostrare la stabilità finanziaria.

0 2. Certificato del casellario giudiziale della persona professionalmente competente o documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro in cui risiedeva il responsabile dell’attività di trasporto.

0 3. Copia di un certificato di idoneità professionale rilasciato alla persona che gestisce l’attività di trasporto (Si applica quando non è rilasciato dall’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”.)

0 4. Documenti per tasse demaniali pagate ai sensi della Tariffa n. 5 per le tasse riscosse nel sistema del Ministero dei Trasporti, dell’Informatica e delle Comunicazioni .

0 5. Altri:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

Conformemente all’obbligo di stabilire il territorio della Repubblica di Bulgaria ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme generali relative alle condizioni che devono essere soddisfatte per dell’esercizio della professione di autotrasportatore e per l’abrogazione della direttiva 96/26/CE del Consiglio, dichiaro di avere:

1. Ufficio presso:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

2. Garage a:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

3. Centro operativo presso:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………

Nota*. Una persona che rappresenta il commerciante è:

1. in caso di società in nome collettivo – i soggetti di cui all’art. 84, par. 1 e dell’art. 89, par. 1 del diritto commerciale ;

2. in caso di società in accomandita semplice – i soggetti di cui all’art. 105 del Codice Commerciale , senza limitazioni ai soci responsabili;

3. nel caso di società a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 141, par. 2 del diritto commerciale , e nel caso di ditta individuale a responsabilità limitata – i soggetti di cui all’art. 147, par. 1 del diritto commerciale ;

4. nel caso di società di capitali – i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 235, par. 2 del Codice Commerciale , e in mancanza di autorizzazione – e le persone di cui all’art. 235, par. 1 del diritto commerciale ;

5. nel caso di società in accomandita per azioni – i soggetti di cui all’art. 244, par. 4 del Diritto Commerciale ;

6. in caso di ditta individuale – la persona fisica – commerciante;

7. i procuratori – quando ce ne sono.

Nota**. Una persona autorizzata è:

1. un avvocato munito di espressa procura o

2. altra persona munita di espressa procura notarile.

La procura si applica quando i documenti sono firmati da una persona diversa dalla persona che rappresenta il commerciante.

Nota*** . Le copie dei documenti devono essere certificate dalla persona che rappresenta il commerciante o da una persona autorizzata con una firma e un sigillo “fedeli all’originale”.

Desidero ricevere i documenti richiesti:

0 nella struttura regionale dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione automobilistica”

città. ………………………………………….. ………………………………………….. .. …………………………………;

0 in Agenzia esecutiva “Automotive Administration”, Sofia 1000, St. Gen. YV Gurko n. 5.

Per il mio account su:

  0 l’indirizzo della direzione della società commerciale;

  0 altro indirizzo:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

(CAP, frazione, comune, località, via/quartiere, numero civico, isolato, telefono)

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

Data: ………………. Richiedente: ……………………….. . …….

                                                                                                              (firma e timbro)

Il dipendente, ……………………………………….. ………………………………………….. . …………………..,

                                                     (nome, cognome e posizione

                                                               all’esaminatore)

Ho controllato il completamento della relativa domanda con i documenti richiesti e

0 non ho trovato lacune;

0 ho scoperto che:

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………………………………

Nota. Viene verificata la disponibilità dei documenti che si annotano da allegare alla domanda .

Richiedente: ……………………… Dipendente: …………….

                  (firma) (firma)

 

Allegato n. 12 all’art . 19, punto 2
(Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
Allegato n. 13 all’art . 20, par. 1
(Modifica – SG n. 26 del 2006)
Allegato n. 14 all’art . 20, par. 2
(Modifica – SG n. 26 del 2006)
Allegato n. 15 all’art . 23
(Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , modificata -. SG. 92 del 2011 , in vigore dal 22.11.2011 )
MINISTERO DEI TRASPORTI, DELL’INFORMATICA E DELLE COMUNICAZIONI
DESCRIZIONE DELLE PRENOTAZIONI per il valico di frontiera ………………………………………. .. ………………………………………….. ………………………………………….. .. ……………………………………… …. …..
Valido fino alle hh.mm h del gg.mm.aaaa Pagina 1
Persona Azienda Codice res. Tipo/n. Paese
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. …………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. …………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. …………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. …………..
Fine dell’inventario per il checkpoint ………………………………………. ……………………………………………. ………………………………………….. . ……………………………………… … …………
Numero di permessi ………… Numero di prenotazioni ………… Numero di pagine …………….. ……………………………………………. ………………………………………….. . …………………………….
*** Fine scorte ***

 

Allegato n. 15a all’art . 27
(Nuovo – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
A
MINISTERO DEI TRASPORTI,
TECNOLOGIE INFORMATICHE
E I MESSAGGI
IA “AMMINISTRAZIONE AUTOMOBILISTICA”
APPLICAZIONE
Da ……………………………………… . ………………………………………, EGN . . ……………………………………… … ……………………………………… ….. …………..
Azienda …………………………………………. .. ………………………………………….. ………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………..
Licenza n. ……………………….. Valida fino al …………./. ………………/…………….. anno
BULSTAT/CIE ……………………………………………… . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ……………………………………… ……. ……………
Si prega, ai sensi dell’art. 26 dell’ordinanza n. 11 del 2002 sul trasporto internazionale di persone e merci su strada, che ci vengano concesse le autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci su strada come segue:
1. Alla prenotazione n………………………………………. …. ……… dalla data …………………………….. …. .per autoveicoli con numero di targa ………………………………… …. ………………………………….
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
(indicare tipo di permesso, numero)
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
2. Alla prenotazione n………………………………………. …. ……… dalla data …………………………….. …. .per autoveicoli con numero di targa ………………………………… …. ………………………………….
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
(indicare tipo di permesso, numero)
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………..
Allego i seguenti documenti:
Data: ……………….
1. Copia della richiesta di carico (*)
2. Copia del carnet TIR attivato *
3. Riferimento per permessi non dichiarati
4. Riferimento per le prenotazioni attive
………………………………………….. .. …….
(firma e timbro)
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………………
(*) Le copie devono essere certificate con il testo “fedele all’originale”, fresco di sigillo e firma.
Allegato n. 16 all’art . 32, par. 2
(Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Allegato n. 17 all’art . 35, par. 1, punto 1
(Modificata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , ex allegato n. 17 all’art. 35, punto 1, modificato – SG. .92 dal 2011, in vigore dal 22.11.2011)
Allegato n. 18 all’art . 42
Report sui trasporti realizzati e trasportati
passeggeri (sulla base dell’art . 3 cpv. 2 LAT )
Vettore:
Itinerario: da: a:
Periodo: dal: al:
Numero di passeggeri trasportati sulle tratte consentite
Fermate
all’estero
Fermate
in Bulgaria
dal bulgaro- da parte- dal bulgaro- da parte-
l’azienda nora l’azienda nora
Totale:
La partenza e il ritorno di un passeggero sono contrassegnati come due viaggi separati.
Totale: per il bulgaro- per festa
l’azienda nora
Numero totale di trasporti realizzati
Numero totale di passeggeri trasportati
Numero totale di posti
Carico approssimativo
(occupazione) in percentuale
Confermo l’autenticità dei dati.
Timbro: Data: Firma:
* I trasporti effettuati con autobus aggiuntivi sono conteggiati come un viaggio.
* Nel caso in cui viaggino autobus aggiuntivi, i posti sono combinati.
Allegato n. 19 all’art . 44, par. 1, punto 6
(Abrogata – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
Allegato n. 20 all’art . 44, par. 1, punto 7
(Modifica – SG. 83 del 2005 , in vigore dal 18.10.2005 , abrogata -. SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
Appendice n. 21 all’art . 45
(Abrogato – SG n. 95 del 2006, in vigore dal 01.01.2007)
Appendice n. 21a all’art . 47, par. 1
(Nuovo – SG n. 92 del 2011, in vigore dal 22.11.2011)
A
IL DIRETTORE ESECUTIVO DI
AGENZIA ESECUTIVA
“AMMINISTRAZIONE AUTOMOBILISTICA”
APPLICAZIONE
ottenere un permesso per il trasporto navetta di passeggeri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, con i quali non sono scambiati permessi contingentati
Da ……………………………………… . …………………….., EGN …………………… . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ………………
Azienda …………………………………………. .. ………………………………………….. ………………………………………….. .. ……………………………………… …. ………………..
Licenza n. ……………………….. Valida fino al …………./. ………………/…………….. anno
Indirizzo: città di …………………….., via ……………. . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ……………………………………… ……. …………
No. ……………………, bl. ……………………….., Entrata ………………., palcoscenico. ………………………………………….. .. ……………………………………… …. …….
Telefono ……………………………………… Fax … . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ……………………………………… ……. ………
Si prega di rilasciarci un permesso per i passeggeri della navetta.
Il trasporto sarà effettuato sulla seguente tratta …………………………………. ……………………………………………. ………………………………………….. . ………………………………….
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ……………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………………………… …….. ………………………
(percorso principale e punti di controllo attraversati)
Sulla base di un contratto concluso con ……………………………………… ……………………………………………. ………………………………………….. . ……………………………………… … ……
Nelle date indicate nel palinsesto viaggerà il …………………….. bus.
Periodo servizio navetta dal ……………………….. al …………. . ……………………………………… … ……………………………………… ….. ……………………………………… ….
Punto di controllo per l’uscita dal territorio della Repubblica di Bulgaria …………………………………. ……………………………………………. ………………………………………….. . ………………………..
Applicazione:
1. Un contratto tra un tour operator bulgaro e un tour operator estero registrato nel territorio del paese che è il punto finale del servizio navetta, quando ciò è richiesto in virtù di accordi bilaterali.
2. Contratto tra un tour operator bulgaro e un vettore per l’affidamento del trasporto.
3. Programma del passaggio degli autobus attraverso i posti di frontiera competenti per ciascuno dei Paesi attraverso i cui territori transita il percorso, predisposto per date e orari.
4. Programma.
5. Programma di lavoro degli equipaggi.
6. Dati relativi agli autobus con i quali verrà effettuato il servizio navetta: posti passeggeri e numero di matricola dell’autobus.
7. Schema del percorso.
Nota . Quando è richiesto l’accordo delle autorità competenti del paese che è il punto finale del percorso, i documenti dal punto 1 al punto 6 devono essere accompagnati da una traduzione legalizzata del paese interessato o in inglese, francese o russo.
Data ……………………………..
Richiedente: ………………………..
(firma e timbro)
Appendice n. 22 all’art . 51, punto 6
Appendice n. 23 all’art . 52
Esempio di documento di controllo per spedizioni occasionali,
esente da permesso
(carta con colore verde: DIN A4 + 29,7 x 21 cm)
(copertina – prima pagina)
(Da completare nella lingua ufficiale /lingue/
o in una delle lingue ufficiali
del contraente,
dove è registrato il vettore)
Paese di emissione Competente Un libretto
il controllo organo
NO. ………………………………………… ……………………
O
documento – autorizzato
segno identificativo agenzia
del paese (1)
INTERBUS
LIBRETTO DI VIAGGIO
Per il trasporto occasionale internazionale su strada di passeggeri con autobus, redatto in conformità a:
– Articolo 6 e articolo 10 dell’Accordo sul trasporto occasionale internazionale di passeggeri con autobus – Accordo INTERBUS
Nome o ragione sociale del vettore: ……………………………………… ………………………………………….. . ………………………………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… ……………………
Indirizzo: ………………………………………… ………………………………………….. .. ……………………………………… …. …………………..
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… …………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ……………………………………… …… …………………
………………………………………….. .. ……………………………………… …. ….
………………………………………….. .. ……………………
(luogo e data di rilascio (firma e timbro dell’autorità,
sul libretto) rilasciato il libretto)
______________________________________________________________________
(*1) Da completare: Belgio (B), Danimarca (DK), Germania (D), Grecia (GR), Spagna (E), Francia (F), Irlanda (IRL), Italia (I), Lussemburgo ( L), Paesi Bassi (NL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Finlandia (FIN), Austria (A), Svezia (S), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Estonia (EST), Ungheria (H), Lituania (LT), Lettonia (LV), Polonia (PL), Romania (RO), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SLO).
Allegato n. 23a all’art . 52a, par. 1
(Nuovo – SG. 95 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificata – SG. 20 del 2016 , in vigore dal 15.03.2016 )