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Comunicazione operazioni transfrontaliere – Nuovo Esterometro – Quadro normativo e prassi aggiornato al 24 Novembre 2022

A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, è stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”, con cui trasmettere i dati delle operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE. 

L’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a) , n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019: «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».

I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.

Il 2 luglio 2018 è stata emessa la Circolare n. 13/E/2018 avente per OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Come su detto, i soggetti obbligati dovrebbero essere quelli residentistabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972 o per mezzo di rappresentante fiscale. La Circolare n. 13/E/2018 ha invece escluso i soggetti non residenti identificati ai fini IVA specificando:

Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti ‘‘stabiliti’’ non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati. Questo, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione”

La Circolare n. 14/E/2019 del 17 giugno 2019al punto  4.2 “Invio dei dati delle fatture (“esterometro”)” ha chiarito che:

Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127), risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario.

L’adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.”

L’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, dispone che All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.

Con risposta n. 91, pubblicata l’11 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate esprime il seguente parere:

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevede che tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettano ” telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [c.d. esterometro], salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3″.

In conseguenza delle modifiche apportate dall’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, “La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento”.

La circolare 17 giugno 2019, n. 14/E, al paragrafo 4.2, chiarisce che:

  1. sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI senza ulteriori limitazioni risultandone quindi esonerati, per esempio, coloro che rientrano nel “regime di Pagina 2 di 4 vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario;
  2. questo adempimento, a differenza del precedente “spesometro” (di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ora abrogato), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.”

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i seguenti:

«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Quindi la  Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Quindi l’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), modificando l’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/154 ha previsto l’utilizzo di un unico canale di trasmissione per inviare (non solo le fatture elettroniche), ma anche i dati delle operazioni con l’estero. In particolare, le operazioni effettuate con controparti estere devono essere trasmessi all’Amministrazione finanziaria utilizzando:

  • Il Sistema di Interscambio; e
  • Il formato XML.

Sostanzialmente, si assiste ad una equiparazione del canale di invio rispetto a quanto avviene per le fatture elettroniche.

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha modificato la disciplina del cosiddetto esterometro:

  • viene abolito l’invio del tracciato trimestrale
  • viene introdotto l’obbligo per le aziende italiane di inviare al SdI anche le informazioni relative alla fatturazione estera nello stesso formato “XML B2B” delle fatture nazionali.

In caso di mancato invio l’azienda inadempiente incorre nelle medesime sanzioni previste per l’omessa trasmissione dell’esterometro ( art. 1, comma 1104 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021))

Le aziende italiane, a partire dal 1° gennaio 2022, devono obbligatoriamente inviare al SdI le fatture verso clienti esteri; per questi documenti il codice destinatario deve essere compilato con il valore “XXXXXXX”. Trattandosi di un mero adempimento contabile, SdI non consegna la fattura, il cui invio deve essere realizzato dall’azienda emittente nelle modalità concordate con il cliente. È fondamentale ricordare anche che – come per le fatture italiane – i tempi di trasmissione sono pari a 12 giorni dalla data operazione se la fattura verso il soggetto estero è immediata, entro il 15 del mese successivo per la fattura differita.

Diverso il discorso relativo alle fatture passive dai fornitori stranieri, che il fornitore estero continua ad emettere secondo le modalità concordate tra le parti. In questo caso il soggetto passivo, che riceverà una fattura (cartacea, PDF, EDI o Peppol) dal suo fornitore estero, deve generare un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione IVA.

In particolare, il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

I TD suddetti svolgono una duplice funzione. Da un lato permettono di gestire gli obblighi di integrazione degli aspetti IVA sui documenti di acquisto dall’estero e, dall’altro, assolvono all’obbligo dell’esterometro.

Il nuovo invio dell’esterometro assolve contestualmente anche agli obblighi di integrazione delle fatture d’acquisto dall’estero previsti dal DPR 633/1972 e DDL 31/1993.

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), modificando l’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/154 ha previsto termini differenziati di trasmissione delle operazioni attive e passive, laddove:

  • Per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Vale a dire entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (es. il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • Per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. L’unica eccezione riguarda l’emissione dell’autofattura elettronica (es. servizio relativo ad un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater) ove il committente nazionale è chiamato ad emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (con controparte estera).

Queste tempistiche, di fatto, sono allineate con quelle connesse all’emissione della fattura elettronica. In questo modo la nuova tempistica di scadenza permette all’Agenzia delle Entrate la possibilità di elaborare in modo più completo e tempestivo le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale (precompilati). Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il 7 lug 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO“.

Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 , ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e nel DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 il  provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.“.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 Dispone

A decorrere dal 1° gennaio 2022,  al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del  30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni,  sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il punto 9 è sostituito come segue:

“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Quindi, nel dettaglio, il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 stabilisce che:

  • in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
  • quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ricordiamo che sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (cfr. il richiamo all’articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 127).  L’art. 18 del D.L. n. 36 del 30/04/2022 ha eliminato alcuni esoneri dall’emissione della fattura elettronica inserendo, quindi, questi negli obbligati all’invio.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 avente ad Oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.sono state emanate:

L’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022) ha   sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La versione aggiornata dell’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 risulta essere:

“3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro”. Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro

  • operazioni documentate da bolletta doganale 
  • da fattura elettronica tramite SDI
  • quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi è l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.

Quindi, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15, sostituito dall’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), è previsto che: i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle medesime operazioni:

  • La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • La trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Questa comunicazione periodica fa riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso soggetti esteri che non sono tenuti a doversi identificare in Italia per operare.

La comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni (a differenza, ad esempio, con quanto avviene con le comunicazioni Intrastat). Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

L’unica limitazione è data dal fatto che costituiscono oggetto di comunicazione solo operazioni con l’estero di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).

Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 127/15.

In relazione all’eliminazione dell’esterometro ed all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione con Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 avente ad Oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. è stata stabilita una nuova versione del tracciato per la fattura elettronica utilizzabile dal 01/07/2022.

Il 13 luglio 2022 è stata emessa la CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro di cui riportiamo alcuni estratti:

[…] Si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]. L’evoluzione normativa […] dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.

[…] L’invio in esame riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.

[…]  Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture  – per i campi obbligatori [si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» di cui all’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA] è necessario mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI. Qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1).

Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

La Circolare n. 26/E/2022 chiarisce che la trasmissione delle operazioni debba avere ad oggetto tutte le operazioni effettuate con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia certificato tramite fattura o altro documento. Sempre secondo la Circolare n. 26/E/2022, la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera.

Infatti la comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazionidi servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni .
Ai fini dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per l’invio delle fatture elettroniche.

L’unica limitazione è data dal fatto che costituiscono oggetto di comunicazione solo operazioni con l’estero di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).

L’art. 1, co. 3 del D.Lgs. n. 127/15 non prevede obbligo di emissione (o ricezione) della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. La fattura elettronica, in questi casi, è obbligatoria dal 1° luglio 2022, tenendo presente che la controparte continuerà a pretendere la fattura cartacea. Unica eccezione riguarda l’interscambio con San Marino, in quanto in questo caso la fattura elettronica è riconosciuta ufficialmente da entrambi i Paesi.

Dal 1° luglio 2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 374343 del 23 dicembre 2021 avente ad Oggetto: “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni”  e, di conseguenza, su tale file lo SdI effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto IVA).

Dati Da Indicare Nella Comunicazione

  1. I dati identificativi del cedente/prestatore;
  2. I dati identificativi del cessionario/committente;
  3. La data del documento comprovante l’operazione;
  4. La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  5. Il numero del documento;
  6. La base imponibile;
  7. L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

Nella tabella che segue riepilogo i principali codici relativi alla natura dell’operazione da utilizzare.

 CODICE NATURA DELL’OPERAZIONE 
 N1 Escluse ex art. 15
 N2 Non soggette
N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli art. 7 – 7-septies
N2.2 Non soggette – Altri casi
 N3 Non imponibili
N3.1 Non imponibili – Esportazioni
N3.2 Non imponibili – Cessioni intracomunitarie
N3.3 Non imponibili – Cessioni verso San Marino
N3.4 Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 Non imponibili – A seguito di dichiarazione di intento
N3.6 Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
 N4 Esenti
 N5 Regime del margine/iva non esposta in fattura
 N6 Inversione contabile/reverse charge
 N6.1 Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro
N6.3 Inversione contabile – Subappalto nel settore edile
N6.4 Inversione contabile – Cessione di fabbricati
N6.5 Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari
N6.6 Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici
N6.7 Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 Inversione contabile – Operazioni settore energetico
N6.9 Inversione contabile – Altri casi
N7 Iva assolta in altro Stato UE

Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’Iva in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in reverse charge, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione“, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.

Le Specifiche Tecniche versione 1.7 specificano

[…]  3.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE

Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento andrà valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati.

La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale.

3.2  MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE

[…] La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.
I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17
c.2 DPR 633/72
Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Come si vede la casistica dei tipi di documento copre tutte le possibili fattispecie di operazioni transfrontaliere con cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17
    c.2 DPR 633/72 (obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato)
  • nel caso di acquisto di beni extracomunitari si è sicuramente in presenza di una boòòetta doganale e quindi si è escusi dall’obbligo della comunicazione

Quindi le Specifiche Tecniche versione 1.7 di invio della comunicazione precisano quanto segue:

  • Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica indicando nel campo “codice destinatario” il codice “XXXXXXX” (sette volte X);
  • Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano è chiamato ad emettere un documento elettronico di tipo “TD17“, “TD18” e “TD19“, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Deve essere evidenziato che rimane possibile l’integrazione analogica della fattura cartacea ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante Sistema di Interscambio.

Come abbiamo visto a partire dal 1° luglio 2022 per le fatture passive vi è la necessità di predisporre un documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti UE/extra-UE o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Questo al fine di comunicare i dati-esterometro nei termini previsti. Tuttavia, nulla vieta di continuare anche ad operare in modalità analogica, stampando le fatture estere ed integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea (anche se questo non avrebbe molto senso). Sul punto vedasi la guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica (versione 4 febbraio), la quale conferma che non vi è obbligo di integrazione elettronica delle fatture in caso di reverse charge interno.

L’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72 dispone che:”Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Le Specifiche Tecniche versione 1.7 specificano

[…] 3.2.1 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO – TD17

Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e
privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente
nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano)
emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente
(C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile
ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato
dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è
assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C
residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione,
predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della
fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI.

Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il committente, ai sensi dellart. 17, co. 2, DPR n. 633/72, deve

  • integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE)
  • emettere un’autofattura (in caso di servizi extra-UE).

Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il prestatore non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano.

Per la compilazione del documento è necessario fare riferimento alle seguenti casistiche:

  • Prestatore extra-UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del prestatore;
  • Prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del prestatore.

Nel campo della sezione “Dati Generali” va riportata:

  • La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE;
  • La data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino o Città del Vaticano.

Deve essere indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonché a campo gli estremi della fattura di riferimento.

[…]  3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI – TD18

Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario italiano, ai sensi dell’art. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.), D.L. n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a SdI. La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46.

Nel documento deve essere indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA, nonché a campo gli estremi della fattura di riferimento.

3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 – TD19

Descrizione dell’operazione: il C/P non residente e privo di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario (10) ( (10) Ai sensi dell’art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato)
.
Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione il C/C deve predisporre un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo al SDI. Il tipo documento TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in casn un deposito IVA  (articolo 50-bis, comma 4, lettera c del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.
Il TD19 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi
all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non
rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intra-UE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un’autofattura (in caso di cedente extra-UE).

Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche:

  • In caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 riguarda l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);
  • Per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

In caso  di fornitore UE, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell’operazione svolta. L’art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che “Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o  messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”. In sostanza, i documenti ricevuti da fornitori UE, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l’aliquota e l’imposta, senza alcun obbligo di emissione della “fattura in unico esemplare” ex art. 21 , quinto comma, DPR n. 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE.

In caso di fornitore extra-UE,  il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso a SDI.  Infatti il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR n. 633/1972. (Nelle ipotesi di cui all’articolo 17, secondo comma, primo periodo (Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti), il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita’, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.), comunemente denominata “autofattura”.

La CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro punto 3.1) D: Si chiede all’Agenzia di chiarire se la nuova disciplina di trasmissione dei dati incida sugli obblighi e sulle modalità di conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere, in Risposta così si esprime

L’articolo 39, comma 3, primo e secondo periodo, del DPR n. 633/1972, prevede  che «I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie. Vedi: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014 – Modalita’ di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.)

Sinetizzando  l’attuale quadro normativo:

  • In riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici, vi è
    • obbligo di conservazione elettronica
    • possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.

L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).

In base all’articolo 1, comma 6-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015: «Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. […] I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. […].».

Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati. “

Il 30 settembre 2022 è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8) 
Introduzione del tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni; introdotte ulteriori precisazioni per rendere più chiare le indicazioni per l’utilizzo del TD19 per acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano

Il 30 settembre 2022 vi è stato un ulteriore aggiornamento, sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7.1 utilizzabile dal 01/10/2022.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 avente ad Oggetto: Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.sono state emanate:

Le Sanzioni Per Gli Operatori

L’art. 1, comma 1104 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021), modificando l’articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ha modificato il regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2022, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente e modificando il limite massimo. Il nuovo importo massimo della sanzione è pari a 400,00 euro su base mensile, riducibili alla metà (entro il nuovo limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese), se la trasmissione dei dati è avvenuta entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.

Esterometro – Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 

A partire dalle fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019, era stata introdotta una nuova comunicazione (mensile) delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere, il cosiddetto “Esterometro”, con cui si trasmetteranno i dati delle operazioni effettuate da e verso operatori esteri soggetti residenti in UE ed extra UE. 

L’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a) , n. 4, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019: «i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione».

I soggetti obbligati sono quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.

L’art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha aggiunto, dopo il secondo periodo dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i seguenti:

«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

Quindi la  Legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che, in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andavano trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.

Successivamente, l’art. 5, comma 14-ter, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 , ha prorogato l’entrata in vigore della disposizione normativa, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (e non dal 1° gennaio 2022).

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021 e nel DL n. 146/2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 il  provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.“.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 Dispone

A decorrere dal 1° gennaio 2022,  al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del  30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni,  sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il punto 9 è sostituito come segue:

“9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 9.2 La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3 Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Quindi, nel dettaglio, il provvedimento direttoriale Prot. n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 stabilisce che:

  • in merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per quanto riguarda le fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa;
  • quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

In relazione all’eliminazione dell’esterometro ed all’introduzione delle nuove modalità di comunicazione con Provvedimento del 23 dicembre 2021 sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7 per una nuova versione del tracciato per la fattura elettronica utilizzabile dal 01/07/2022.

Il 30 settembre 2022 vi è stato un ulteriore aggiornamento, sono state emanate le Specifiche tecniche versione 1.7.1 utilizzabile dal 01/10/2022.

L’Art. 12 (Modifica della disciplina in materia di esterometro) del Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022) ha   sostituito l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

La versione aggiornata dell’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 risulta essere:

“3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali e’ stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalita’ indicate nel comma 3, nonche’ quelle, purche’ di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica e’ effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e’ effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.”

Il Decreto Semplificazioni fiscali (DL n. 73 del 21 giugno 2022), all’art. 12, ha previsto una importante “semplificazione” con riferimento alle operazioni con l’estero oggetto di “esterometro”. Nel dettaglio è stato chiarito che rimangono escluse dall’esterometro (e quindi dal 1° luglio 2022 dall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con l’estero), oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SDI, anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972) e di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

Va da sé che dal 1° luglio 2022 non vi è l’obbligo di gestione delle fatture elettroniche nei rapporti con l’estero, sempre che siano escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale, per le operazioni di importo non superiore ad Euro 5.000.

Il 13 luglio 2022 è stata emessa la CIRCOLARE N. 26/E avente ad OGGETTO: chiarimenti in tema di esterometro.

Il 7 lug 2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO“.

Successivamente è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.7 del 15 luglio 2022)

Il 30 settembre 2022 è stata aggiornata la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.8)

La fatturazione nel ciclo attivo 

Quando si emette una fattura verso un cliente estero non si dovrà far altro che emettere una normale fattura elettronica, utilizzando la modalità consueta e rispettando le tempistiche per la fattura immediata o differita. Al posto del codice destinatario, trattandosi di un soggetto estero, utilizzeremo il codice di sette “x”, come indicato dall’Agenzia delle entrate: questo consentirà al Sistema di Interscambio di capire che stiamo emettendo una fattura destinata a un soggetto non residente. Nel campo relativo all’ID Paese andremo ad inserire la sigla corrispondete al Paese di residenza del cessionario/committente, mentre per il CAP utilizzeremo il codice convenzionale numerico composto da cinque zeri, “00000”. 

La predisposizione della fattura elettronica come descritta è necessaria per trasmettere i dati della fattura allo SDI e assolvere all’obbligo di comunicazione nei confronti dell’Agenzia, mentre al  cliente estero si invierà la fattura secondo le modalità concordate (in pdf, via mail o altra modalità). 

La fatturazione nel ciclo passivo 

Per le fatture passive, vale a dire quelle ricevute da un fornitore estero, la questione diventa leggermente più complessa. Si dovrà, infatti, andare ad emettere una fattura elettronica, utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19: 

  •     TD17: Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero; 
  •     TD18: Integrazione per acquisti di beni intraUE; 
  •     TD19: Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72. 

Come chiarito dalla Guida rilasciata dall’Agenzia delle entrate,  versione 1.6, i documenti integrativi devono essere annotati sia nel registro di entrata, sia in quello di uscita, per consentire la corretta liquidazione dell’IVA. Importante anche emettere le autofatture/integrazioni rispettando le corrette tempistiche, vale a dire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura da parte del fornitore. Segnaliamo anche che l’Agenzia delle entrate, nella propria Guida, suggerisce comunque di trasmettere tali documenti entro la fine del mese di ricezione della fattura/effettuazione dell’operazione, nel caso in cui ci si voglia avvalere delle bozze di registri IVA precompilati.  

Nella compilazione delle fatture TD17, TD18 e TD19 dovremo riportare per intero i dati dell’operazione descritti nella fattura originaria, indicare i dati del fornitore nella sezione dedicata al Cedente/Prestatore e indicare invece i nostri dati nella sezione del Cessionario/Committente. Tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione sono disponibili all’interno della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro rilasciata dall’Agenzia delle entrate. È possibile anche allegare la fattura originaria ricevuta dal fornitore all’interno delle fatture elettroniche così generate e trasmesse al Sistema di Interscambio, in modo da poterle portare in conservazione congiuntamente. Diversamente, ricordiamo che la fattura ricevuta dal fornitore deve comunque essere opportunamente conservata, in modalità cartacea o in modalità digitale attraverso la conservazione sostitutiva. 

L’Articolo 1 Comma 1104 della Legge del 30/12/2020 n. 178 -Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 ha aggiunto allarticolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguentii: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione e’ ridotta alla meta’, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione e’ effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, e’ effettuata la trasmissione corretta dei dati».

Sempre il Decreto semplificazioni all’art. 13, modificando l’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, ha stabilito che le “nuove” sanzioni in tema di operazioni con l’estero (esterometro e dal 1° luglio 2022) tornano applicabili dal 1° luglio 2022 e non dal 1° gennaio 2022.

Quindi le sanzioni, dal 1° luglio 2022, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tramite fattura elettronica), sono pari ad Euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili – e non più fino al limite di Euro 1.000 trimestrale (riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria).

 

Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino

Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino

L’Articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è dedicato alle Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Articolo 71 Operazioni con lo Stato della Citta’ del Vaticano e con la Repubblica di San Marino

Le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo – vaticana del 30 giugno 1930, e in quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalita’ da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze in base ad accordi con i detti Stati .

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Citta’ del Vaticano, comprese le aree di cui al primo comma, e dalla Repubblica di San Marino, i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne e’ effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto a norma del secondo comma dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 17 secondo comma  ….il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”) ) .

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto sara’ assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente alla introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalita’ da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.”

Per le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino  si applicano le disposizioni degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quindi siamo in presenza di cessioni all’esportazione non imponibili.

Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”),  metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.

Il reverse charge permette di far ricadere gli obblighi IVA sul destinatario della cessione o della prestazione, qualora sia soggetto passivo nel territorio dello Stato. Per applicarlo è necessario, infatti, che entrambe le parti siano soggetti passivi Iva di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.

Il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (cioè senza includere l’IVA da aggiungere all’imponibile per determinare il totale della fatturazione), mentre l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’applicazione dell’aliquota IVA prevista.

L’acquirente ha l’ulteriore obbligo contabile di annotare la fattura di acquisto in 2 registri IVA: nel registro IVA vendite e, ai fini della detrazione, nel registro IVA acquisti.

Per applicare il reverse charge, quindi, il cliente effettua la c.d. doppia annotazione ai fini IVA, così che chi riceve la fattura, integrandola  con l’ammontare IVA e annotandola sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti, fa sì che l’operazione risulti neutra.

L’obbligo dell’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è stato stabilito dall’art. 12 del
Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 12 – Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la
Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle
Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via
elettronica secondo modalita’ stabilite con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze in conformita’ ad accordi con detto
Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di
legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del
presente articolo.

Il 26.06.2021 è stao emanato  il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al primo comma dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.
Il 5 agosto 2021 sono state emanate, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate le Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le
operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

Dal 1 ottobre 2021 sono in vigore le nuove Norme ai fini IVA dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino di cui al Decreto MEF del 21.06.2021.

Il Decreto MEF del 21.06.2021 è composto da 23 articoli suddivisi in 7 Titoli:

Titolo I Disposizioni generali

Titolo II Cessioni di beni verso San Marino 

Titolo III Cessioni di beni verso l’Italia 

Titolo IV Disposizioni comuni e finali

Titolo V Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni

Titolo VI Prestazioni di servizi 

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

L’articolo 1 comma 1 si prevede che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 (Cessioni all’esportazione) e 9 (Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto previsto dal presente decreto.

E’ assimilato alle cessioni di cui al comma 1 suddetto, l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Quindi le cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino sono cessioni all’esportazione non imponibili

Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, l’imposta sul valore aggiunto è assolta secondo quanto previsto dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e dal presente decreto. 

Per quanto attiene agli acquisti dalla Repubblica di San Marino siamo in presenza dell’inversione contabile  (c.d. “reverse charge”),

L’art 2 del decreto sancisce che per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa (dal 01/07/2022)  in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio SDI di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L’art. 3 dispone le  “Modalita’ di trasmissione della fattura elettronica”

1. Le fatture di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, relative a cessioni di beni spediti o
trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse in formato
elettronico da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o
identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che
abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi
attribuito dalla Repubblica di San Marino, riportano il numero
identificativo del cessionario sammarinese e sono trasmesse dal SDI
all’ufficio tributario di San Marino (ufficio tributario), il quale,
una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta
sull’importazione, convalida la regolarita’ della fattura e comunica
l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate attraverso apposito canale telematico.
2. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente
l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San
Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
3. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura,
l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarita’,
l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette
nota di variazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza il pagamento di
sanzioni e interessi.

Operazioni attive con operatori di San Marino

I soggetti passivi IVA italiani che intraprendono operazioni commerciali con operatori di San Marino sono obbligati ad emettere fattura elettronica, esclusi i forfettari con ricavi/compensi < 25.000 nel 2021.

La fattura dovrà essere emessa negli stessi termini di quelli previsti nei confronti di soggetti italiani, dovrà riportare il numero identificativo del cessionario sanmarinese, il codice destinatario l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino “2R4GTO8”, la natura N 3.3 e si dovrà utilizzare il tipo documento TD24.

Vedi : GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO

Operazioni passive con operatori di San Marino

Le fatture emesse da operatori di San Marino verso soggetti passivi italiani devono essere emesse in formato elettronico e gli istessi potranno:

  • non esporre l’IVA, nel qual caso l’imposta sarà assolta dal cessionario italiano con il meccanismo del reverse charge;
  • esporre l’imposta in fattura; in questo caso l’IVA riscossa dovrà essere versata dall’operatore Sammarinese all’ufficio tributario di San Marino.

Nelle operazioni passive senza addebito d’imposta, l’integrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2 DPR 633/1972 deve obbligatoriamente essere effettuata dal 1° luglio 2022 in modalità elettronica con i seguenti documenti:

  • TD17 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di servizi;
  • TD19 (Integrazione/Autofattura) per acquisto di beni.

Nelle operazioni passive con addebito dell’IVA, il cessionario, avendo ricevuto la fattura in formato elettronico tramite lo SDI, non ha nessun obbligo ai fini dell’esterometro, ma dovrà accertarsi che il documento sia presente sul portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate prima di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta (art.7 DM e Provv. Agenzia delle Entrate n. 211273/2021)

Dal 1° ottobre 2022 per le operazioni passive con addebito d’imposta in caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito d’imposta (emessa per esempio da un forfettario Sammarinese) l’integrazione dovrà essere effettuata con il documento TD28.

Nel documento occorre indicare nei campi:

  • IDPaese – SM (in caso contrario il sistema rileva un errore 00473);
  • IDFiscaleIVA – quella del cedente:
    • data – la data di effettuazione dell’operazione = la data della fattura cartacea;
    • il numero della fattura cartacea;
    • l’imponibile e l’imposta italiana, (eventualmente la natura di non imponibilità) come esposta nella fattura cartacea.

Quindi riepilogando, a partire dal 1° ottobre 2022:

  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino senza IVA in formato cartaceo o elettronico si procede con l’invio di un documento TD17 o TD19. Tale invio assolve all’obbligo:
    • di integrazione ai soli fini IVA nel caso di fattura elettronica;
    • ai fini dell’esterometro e dell’integrazione ai fini IVA in caso di fattura cartacea;
  • in caso di ricezione di fatture da operatori di San Marino in formato cartaceo con IVA si procede ad inviare un documento di tipo TD28. Tale invio assolve all’obbligo dell’esterometro.

A questo proposito può essere utile consultare la pagina del sito della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio della Repubblica di San Marino“Testi normativi relativi all’interscambio di beni Italia – San Marino”

Il 26 maggio 2021è stato sottoscritto  il nuovo accordo d’interscambio di beni Italia – San Marino .

Con il Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.163 (Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148 – Della fattura elettronica nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia;) sono state disciplinate per gli operatori di San Marino le regole della fatturazione elettronica  aggiornando le disposizioni interne per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra San Marino e l’Italia. Le regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia sono invece disciplinate dal Regolamento 8 settembre 2021 n.14 (Regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico).

Vedi:

Con Decreto Delegato 5 agosto n.147  sono state emanate le nuove disposizioni nella disciplina dell’interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana – modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134, ratificato in data 14/09/2021 con Delibera di Ratifica n.10 “Ratifica Decreto Delegato n.147 dell’anno 2021”

Con Circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino prot.n. 92466/2021 del 31 agosto 2021 – Comunicazione codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche è stato individuato il codice destinatario che dovrà essere comunicato preventivamente dai clienti sanmarinesi alle controparti per l’utilizzo dal 1° ottobre 2021: 2 R 4 G T O 8.

Le comunicazioni dell’Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche passive, indirizzate all’operatore economico sammarinese o al soggetto delegato ove nominato, sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto ai sensi dell’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e successive modifiche.

 

 

Normativa e prassi sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie ed elementi di prova della spedizione o del trasporto

Normativa e prassi sui mezzi di prova per le cessioni intracomunitarie ed elementi di prova della spedizione o del trasporto

Costituiscono cessioni intracomunitarie, le vendite di beni in ambito UE, cessioni derivanti da atti a titolo oneroso della proprietà di beni, spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato ad altro Stato membro UE.

Per “operazioni intracomunitarie” si intendono, innanzitutto, gli acquisti e le cessioni di beni, che intercorrono tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi Stati membri dell’Unione Europea. Queste cessioni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori comunitario sono considerate “non imponibili” IVA.

L’articolo 41comma 1lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (TITOLO II : ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) stabilisce che:

Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;”

La disciplina sostanziale delle operazioni intracomunitarie riguarda principalmente gli scambi comunitari (acquisti e cessioni), per la sussistenza dei quali occorre che siano verificati determinati requisiti.

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 è stata emanata la Circolare del 23/02/1994 n. 13
avente per oggetto: I.V.A. – Armonizzazione della disciplina relativa agli scambi intracomunitari. D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

L’esenzione IVA per le cessini intracomunitarie è stabilita dall’art. 138 della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto così come modificata dall’art.1 della DIRETTIVA (UE) 2018/1910 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Articolo 138 -Esenzioni delle cessioni di beni

1.   Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)  i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;

b)  il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

bis.  L’esenzione prevista al paragrafo 1 non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di presentare un elenco riepilogativo o l’elenco riepilogativo da lui presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione come previsto dall’articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.”

Quindi la direttiva n, 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018, modificando l’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE, ridefinisce i requisiti in presenza di quali una cessione che si qualifica come intracomunitaria può beneficiare del regime della non imponibilità IVA.
Nello specifico l’art. 138, paragrafo 1 dispone che gli Stati membri “esentano” (in Italia  “non imponibilità”) le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal territorio dello Stato dal venditore o dall’acquirente o da un terzo per loro conto, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. sia il cedente che il cessionario sono soggetti passivi;
  2. la merce oggetto della cessione viene trasportata o spedita da uno Stato membro a un altro;
  3. si ha il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui beni ceduti;
  4. la cessione si realizza a titolo oneroso;
  5. il cessionario soggetto passivo o ente non soggetto passivo destinatario della cessione deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente detto numero, il quale deve essere indicato in fattura.
Il successivo paragrafo 1-bis dell’art. 138 dispone che il regime della non imponibilità si applica se il cedente abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT, a meno che questi non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Per cui Nelle cessioni intra-UE, per beneficiare della non imponibilità IVA:
  • il cessionario deve essere identificato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e deve aver comunicato al cedente il numero di identificazione inserito nel VIES, da indicare in fattura. La mancanza di tale elemento alla data di effettuazione dell’operazione determina l’emissione della fattura con IVA. È tuttavia possibile rettificare la fattura in un momento successivo, laddove il cessionario sia in grado di fornire al proprio fornitore il numero di identificazione IVA, la norma non impone che il soggetto destinatario della merce sia identificato ai fini IVA nello Stato di arrivo della stessa, ma soltanto che questi disponga di un identificativo IVA anche se in uno Stato diverso.  I chiarimenti resi dalla Commissione UE nelle , “Explanatory Notes” diffuse nel mese di dicembre 2019 – Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (“soluzioni rapide 2020”) confermano che è sufficiente che si tratti di un numero di identificazione IVA attribuito da uno Stato membro diverso da quello in cui inizia la spedizione o il trasporto.;
  • il regime di non imponibilità non si applica, inoltre, se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o vi ha riportato informazioni non corrette. Secondo il nuovo paragrafo 1-bis dell’art. 138 della direttiva n. 2006/112, il regime della non imponibilità IVA non si applica se il cedente non ha presentato l’elenco INTRASTAT o in tale elenco ha riportato informazioni non corrette relative alla cessione intra-UE, salvo che il cedente non sia in grado di giustificare la sua violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione finanziaria, a questo proposito quello che è doveroso verificare è quali possano essere in concreto le ipotesi in cui, non avendo il cedente compilato e/o non correttamente compilato gli INTRASTAT, le sue giustificazioni possano essere considerate “soddisfacenti” dalle competenti autorità fiscali. Al 7° punto dei Considerando in premessa alla Direttiva 2018/1910 per quanto riguarda il numero di identificazione IVA in relazione all’esenzione per le cessioni di beni nell’ambito di scambi intracomunitari si afferma che:“gli Stati membri dovrebbero garantire che, laddove il fornitore non ottemperi ai suoi obblighi in materia di elenchi VIES, l’esenzione non si applichi, tranne nei casi in cui il fornitore agisca in buona fede, vale a dire, qualora possa debitamente giustificare dinanzi alle autorità fiscali in merito a qualsivoglia delle sue carenze relative alla dichiarazione riepilogativa, che potrebbe anche includere in quel momento la fornitura da parte del fornitore delle informazioni corrette, come richiesto dall’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE”. ;
  • trasporto dei beni al di fuori dello Stato membro di cessionecondizione sostanziale per l’applicazione del regime, anziché un requisito formale.

Il DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d’imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri, modificando (Art. 1) il  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (TITOLO II : ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO).

L’art.1, primo comma, lettera b) del DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192 ha inserito all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, dopo il comma 2-bis,  il 2-ter: «.Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l’elenco di cui all’articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.».

Quindi, ricapitolando, l’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, considera cessioni intracomunitarie “non imponibili ai fini IVA” in Italia le cessioni di beni trasportati o spediti dal cedente, dall’acquirente o da un terzo per loro conto, dal territorio dello Stato italiano a quello di un altro Stato membro alle seguenti condizioni:

  • La cessione è effettuata a titolo oneroso. Le cessioni a titolo gratuito sono soggette alla normativa interna (Circ. Min. n. 13/E/1994);
  • Il cedente è un soggetto passivo in Italia. Ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia o si è identificato direttamente;
  • L’acquirente è un soggetto passivo in un altro Stato membro. In ogni caso, non un soggetto per il quale si verifichino le condizioni di applicazione, nello Stato membro di appartenenza, del regime derogatorio;
  • Si verifichi l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia ad un altro Stato UE. Non rileva il soggetto che cura la spedizione / trasporto dei beni (cedente / acquirente / soggetto terzo per conto di uno dei precedenti). In altre parole la cessione può essere sia “franco destino” che “franco fabbrica”;
  • cessionari non residenti devono avere comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro;
  • Il cedente italiano deve avere compilato il modello INTRA 1-bis o abbia debitamente giustificato l’incompleta o mancata compilazione dello stesso;
  • Il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare la sussistenza delle citate condizioni.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla documentazione idonea a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni dall’Italia in un altro Stato UE considera ancora valide le indicazioni fornite con:

  • Risoluzione n. 345/E del 28 novembre 2007 in risposta ad un’istanza d’interpello con cui veniva chiesto: “quale sia la documentazione da esibire ai fini della prova dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni verso operatori stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea“;
  • Risoluzione n. , n. 477/E del 15 dicembre 2008 avente per oggetto: IVA. Prova delle cessioni intracomunitarie;
  • Risoluzione n. 19/E del 25 marzo 2013 avente per oggetto: Chiarimenti in merito alla prova dell’avvenuta cessione
    intracomunitaria in particolare in relazione alla clausola “franco
    fabbrica” di cui all’articolo 41 del DL n. 331/1993

L’art.1 del Regolamento Unione Europea del 04/12/2018 n. 1912 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie) ha introdotto l’Articolo 45-bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto)

L’Articolo 45 bis del el Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recita:

“1.  Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 138 della direttiva n. 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:

a) il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il veditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
b) il venditore è in possesso di:
i) una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; e
ii) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

L’acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

2.  Un’autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1.

3.  Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:

a) i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere;
b) i documenti seguenti:
i) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
iii) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.”

Il legislatore comunitario ha elencato le prove che, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, il cedente deve fornire per dimostrare l’effettivo trasferimento di beni da uno Stato membro a un altro, così da poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA

La disposizione prende in considerazione 2 fattispecie di beni:

  • beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi per suo conto;
  • beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto

Beni trasportati dal cedente o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto), al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce, il cedente deve essere in possesso di almeno due elementi di prova di cui al GRUPPO A) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui al GRUPPO A) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

ELEMENTI DI PROVA GRUPPO A  ELEMENTI DI PROVA GRUPPO B
Documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce). Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beniI documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
Polizza di carico Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione);
Fattura di trasporto aereo. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Fattura emessa dallo spedizioniere. Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Beni trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario (o da un terzo per suo conto) è necessario il rilascio da parte del cessionario di una dichiarazione con la quale certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche di almeno due degli elementi di prova di cui al GRUPPO A), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al GRUPPO A) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al GRUPPO B) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.


In seguito all’introduzione dell’art. 45 bis nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 è stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la  CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020 “Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni
intracomunitarie. Articolo 45-bis del Regolamento Ue n. 282
del 2011, introdotto dal Regolamento Ue n. 1912 del 2018. ”

La CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020 si sofferma su

  1. Normativa e   prassi   nazionale  sui   mezzi   di   prova   per   le   cessioni intracomunitarie
  2. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro
  3. Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria

 Riportiamo il testo della CIRCOLARE N. 12 del  12 Maggio 2020

  1. 1. Normativa e   prassi   nazionale  sui   mezzi   di   prova   per   le   cessioni intracomunitarie

In termini generali, si ricorda che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta (articolo 41comma 1lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Disposizione che recepisce l’articolo 138 della direttiva 112/2006/CE.)).

In sostanza, secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. onerosità dell’operazione;
  2. acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
  3. status di   operatore  economico  del   cedente  nazionale  e   del   cessionario comunitario;
  4. effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente; in mancanza anche di uno solo, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Decreto IVA”).

La legge italiana – conformandosi sul punto alla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) – non detta alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare, ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE( Circostanza che ha determinato anche un significativo contenzioso, con pronunce giurisdizionali non sempre convergenti.).

Prima dell’entrata in vigore dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA, l’Agenzia delle entrate aveva fornito diversi chiarimenti in materia.

In particolare, nella risoluzione 25 marzo 2013, n. 19/E, richiamando anche le precedenti risoluzioni del 28 novembre 2007, n. 345/E e del 15 dicembre 2008, n. 477/E, è stato affrontato il tema della prova dell’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione fossero avvenuti a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto. In quella circostanza – che traeva spunto, come la risoluzione n. 477/E del 2008, da un caso relativo alle cessioni c.d. “franco fabbrica” – è stato chiarito che, per le cessioni intracomunitarie, il CMR elettronico (la lettera di vettura internazionale regolata dalla “Convention des Marchandises par Route”), recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Inoltre, è stato riconosciuto, quale mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso CMR cartaceo, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario). Tale documentazione, dalla quale deve risultare che è avvenuta la movimentazione fisica della merce e che quest’ultima abbia raggiunto un altro Stato membro, ha valore solo se conservata unitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse per le predette cessioni e alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti nonché agli elenchi Intrastat.

Successivamente, con la risoluzione 24 luglio 2014, n. 71/E, con riferimento alla prova della cessione intracomunitaria, sono stati espressi i seguenti due principi:

  1. quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei;
  2. la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente.

Si ricorda, infine, che nella risposta all’interpello n. 100 pubblicata in data 8 aprile 2019 la Scrivente è tornata sul tema della prova dell’effettività di un trasporto effettuato dall’Italia verso un altro Stato membro, in relazione ad una società che poneva in essere cessioni intracomunitarie di beni sia “franco destino”, sia “franco fabbrica”.

In particolare, all’atto della spedizione dei beni, la società istante emetteva un documento di trasporto (DDT) con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico e, quando il trasporto era curato dalla stessa società, questa riceveva la fattura del trasportatore con l’indicazione dei trasporti effettuati. Oltre al DDT, la società italiana predisponeva un documento contenente:

  1. l’identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);
  2. il riferimento della fattura di vendita;
  3. il riferimento della fattura logistica (documento interno);
  4. la data della fattura;
  5. la data del DDT;
  6. la data della destinazione delle merci, del Paese di destinazione e dell’anno di ricezione delle merci stesse;
  7. la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario: «le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi».

Nel parere, oltre a riconoscere l’idoneità della documentazione indicata a costituire prova dell’avvenuto trasporto intracomunitario, è stata ribadita la necessità che dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti, ovvero cedente, vettore e cessionario, e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono. La Scrivente ha ribadito la necessità che il contribuente conservi le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

  1. Presunzione di avvenuto trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro

Come osservato nel paragrafo precedente, la Direttiva IVA non indica le modalità attraverso le quali gli operatori possono dimostrare l’avvenuto trasporto o spedizione nell’altro Stato dell’Unione affinché sia riconosciuta l’esenzione dell’operazione stessa.

Al livello unionale, si è osservato (Cfr. il preambolo (c.d. “considerando”) del Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018) come gli Stati abbiano adottato approcci differenti nell’applicare tale normativa e ciò abbia creato una situazione di incertezza e di difficoltà per le imprese. Al fine di migliorare gli scambi commerciali, fornendo soluzioni pratiche per le imprese e garanzie per le amministrazioni fiscali, il Consiglio dell’Unione Europea ha quindi ritenuto necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dallo Stato membro di cessione verso una destinazione esterna rispetto al loro territorio ma comunque nella Comunità, creando, così, le condizioni per garantire l’applicazione armonizzata della non imponibilità prevista per le cessioni intracomunitarie nell’ambito del mercato unico.

In particolare, è stata introdotta una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario (paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 45-bis del Regolamento IVA). La Commissione ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:

  • a) i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 45-bis in commento); e
  • b) quella in cui i beni siano stati trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis).

Nella prima fattispecie (lettera a), per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. Tali documenti sono quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) dell’articolo 45-bis: si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere).

In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) e uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3, ovvero:

  1. una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  2. documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  3. una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nella seconda fattispecie (lettera b), in cui il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, l’acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

In particolare, si precisa che la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta da parte dell’acquirente oltre il termine del “decimo giorno del mese successivo alla cessione”, previsto all’articolo 45-bis, paragrafo 1(b)(i), non preclude la possibilità per il venditore di beneficiare della presunzione in presenza di tutte le altre condizioni previste dal medesimo articolo (cfr. par. 5.3.8. delle Note esplicative).

Tale dichiarazione dovrà essere posseduta dal venditore insieme ad almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, oppure ad un documento di trasporto di cui alla lettera a) unitamente ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.

Si ritiene che la presunzione in esame possa essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate ante 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma richiamata.

In altri termini, anche precedentemente al 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell’articolo 45-bis, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro.

Come chiarito nelle Note esplicative “quick fixes 2020”, è invece esclusa l’applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario senza l’intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo spedizioniere o il trasportatore (par. 5.3.5.). Questo perché gli elementi di prova non contraddittori richiesti ai fini dell’applicazione della presunzione in commento devono, per espressa previsione dell’articolo 45-bis, provenire da due parti indipendenti tra loro, dal venditore e dall’acquirente.

Il Comitato IVA ha chiarito che, ai fini della disciplina in esame, non è possibile considerare due parti come “indipendenti” quando le stesse facciano parte del medesimo soggetto giuridico (è il caso, ad esempio, di stabile organizzazione e casa madre) ovvero si tratti di soggetti legati da vincoli familiari o altri stretti legami personali, gestionali, associativi, proprietari, finanziari o giuridici quali definiti dagli Stati membri (es., amministratore delegato e società amministrata; società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile)(Linee Guida risultanti dalla 113° riunione del Comitato IVA del 3 giugno 2019. Si tratta dei criteri individuati dall’articolo 80 della Direttiva IVA con riferimento alla possibilità di applicare il valore normale in luogo del corrispettivo per le transazioni tra “parti correlate”.).

  1. Rapporto tra la presunzione di cui all’articolo 45-bis del Regolamento IVA e la prassi nazionale in materia di prova del trasporto nella cessione intracomunitaria

 La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento IVA è applicabile solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti.

Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria (cfr. par. 2 del citato articolo 45-bis).

Ciò si può verificare quando l’Amministrazione finanziaria viene in possesso di elementi che dimostrino che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato. Si richiamano, a titolo semplificativo, il caso in cui nel corso di un controllo si riscontri che i beni sono ancora giacenti nel magazzino del venditore o il caso in cui si venga a conoscenza di un incidente durante il trasporto che ha comportato la distruzione dei beni. In tali circostanze, sussistendo le prove che il trasporto comunitario non è avvenuto, la non imponibilità dell’operazione di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993 non può essere riconosciuta.

Un’altra ipotesi in cui la presunzione dell’avvenuto trasporto intracomunitario può essere superata si ha quando l’Amministrazione finanziaria dimostri che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova contengono informazioni non corrette o addirittura false (cfr. par. 5.3.4. delle Note esplicative).

In tal caso, come in ogni altra ipotesi in cui non si è in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale ai fini dell’applicazione della presunzione, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta (cfr. anche par. 5.3.3. delle Note esplicative).

L’articolo 45-bis in commento, infatti, non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA (cfr. par. 5.3.2).

Così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, la scrivente ritiene che, allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria (cfr. Note esplicative, par. 5.3.3.).”

 

 

Commissione Europea – Piano d’azione sull’IVA (VAT action plan)

Commissione Europea – Piano d’azione sull’IVA (VAT action plan)

Il 7 aprile 2016 la Commissione ha adottato un piano d’azione sull’IVA –  Verso uno spazio unico dell’IVA nell’UE.

A seguito dell’adozione di questo Piano d’Azione, la Commissione Europea ha avanzato una serie di proposte per adoperarsi per il suo completamento.

18 febbraio 2020 – Regime IVA per le PMI
18 February 2020 – VAT scheme for SMEs

Il Consiglio ha approvato nuove regole di semplificazione per contribuire a ridurre i costi di conformità all’IVA per le piccole imprese.

18 febbraio 2020 – Nuove misure per contrastare la frode IVA utilizzando i dati di pagamento
18 February 2020 – New measures to fight VAT fraud using payment data

Il Consiglio ha approvato nuove misure per la trasmissione e lo scambio di dati di pagamento al fine di combattere la frode relativa all’IVA nel commercio elettronico.

2 ottobre 2018 – Adozione da parte del Consiglio del numero di proposte IVA
2 October 2018 – Council adoption of number of VAT proposals

Il 2 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato le seguenti proposte della Commissione nel settore dell’IVA.

– IVA sulle pubblicazioni elettroniche
– Cooperazione amministrativa transfrontaliera in materia di IVA
– Correzioni rapide per migliorare il funzionamento quotidiano dell’attuale sistema IVA

25 maggio 2018 – Modifiche tecniche per un sistema IVA definitivo
25 May 2018 – Technical amendments for a definitive VAT system

Proposta sulle misure tecniche di dettaglio per il funzionamento del sistema IVA definitivo per la tassazione degli scambi tra Stati membri

Un documento di lavoro dei servizi della Commissione in cui si riporta la proposta con le modifiche tecniche per un sistema IVA definitivo è recepita nella Direttiva IVA. Il presente documento è reso disponibile a solo scopo informativo e, in caso di discrepanze, è il testo della proposta della Commissione COM(2018)329 che prevale.

25 maggio 2018 – Meccanismo di inversione contabile
25 May 2018 – Reverse charge mechanism

Proposta sul periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA

18 gennaio 2018 – Aliquote IVA
18 January 2018 – VAT Rates

Proposta di introdurre una maggiore flessibilità per gli Stati membri nel modificare le aliquote IVA che applicano ai diversi prodotti.

18 gennaio 2018 – Norme IVA semplificate per le PMI
18 January 2018 – Simplified VAT rules for SMEs

Proposta di nuove regole di semplificazione per contribuire a ridurre i costi di adempimento IVA per le piccole imprese.

30 novembre 2017 – Cooperazione amministrativa tra Stati membri
30 November 2017 – Administrative Cooperation between Member States

Proposta di nuove norme sulla cooperazione amministrativa tra le amministrazioni degli Stati membri al fine di combattere più efficacemente la frode all’IVA.

4 ottobre 2017 – Sistema IVA definitivo
4 October 2017 – Definitive VAT system

Proposta di una serie di principi fondamentali e di riforme chiave per l’area IVA dell’UE.

21 dicembre 2016 – Meccanismo di inversione contabile generalizzato
21 December 2016 – Generalised reverse charge mechanism

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO per quanto riguarda l’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile in relazione alle forniture di beni e servizi al di sopra di una certa soglia.

1 dicembre 2016 – IVA sull’e-commerce transfrontaliero
1 December 2016 – VAT on cross-border e-commerce

Nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale è stata presentata una proposta legislativa per modernizzare e semplificare l’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero.

Commissione europea – Consultazione pubblica sull’ammodernamento delle norme Iva rispetto all’era digitale

La Commissione europea ha indetto,  per valutare la necessità di un “ammodernamento” delle norme Iva rispetto all’era digitale, una consultazione pubblica a cui è possibile partecipare fino al 15 aprile 2022.

La consultazione è disponibile sul portale “Di’ la tua” della Commissione europea dove è possibile lasciare commenti e rispondere al questionario online.

La Commissione ha messo in calendario, per il terzo trimestre del 2022, una nuova direttiva che sarà orientata a introdurre nel sistema Iva europeo i vantaggi della tecnologia digitale sotto forma di maggiori semplificazioni per le imprese e sul fronte di una maggiore efficacia nel contrasto alle frodi.

Il piano d’azione della Commissione per una tassazione equa e semplice sottolinea la necessità di riflettere sul modo in cui le autorità fiscali possono utilizzare la tecnologia per combattere la frode fiscale e offrire vantaggi alle imprese e sul fatto che le attuali norme in materia di IVA siano adeguate all’attività imprenditoriale nell’era digitale.

Il piano d’azione annuncia un intervento sul fronte della digitalizzazione dei processi Iva, una proposta legislativa per il 2022 sull'”IVA nell’era digitale”, che riguarderà:

  • gli obblighi di dichiarazione IVA e l’armonizzazione di forme di comunicazione dei dati da parte degli operatori sulle transazioni effettuate e/o l’introduzione futura della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti gli Stati Ue;
  • regole ad hoc per la cosiddetta “economia delle piattaforme”, ossia per le transazioni che si svolgono sui portali online; modalità di identificazione unica in tutta l’Ue per gli operatori Iva, attraverso un’estensione ulteriore degli sportelli unici Oss e Ioss entrati in vigore il 1° luglio 2021 (DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni);
  • la partita IVA unica nell’UE.

La Commissione aveva presentato nel luglio 2020 il PIANO D’AZIONE PER UNA FISCALITÀ EQUA E SEMPLICE A SOSTEGNO DELLA STRATEGIA DI RIPRESA , pacchetto di 25 azioni da realizzare entro il 2024. L’intervento sul fronte della digitalizzazione dei processi Iva era già previsto  in vista di più obiettivi sul fronte della fiscalità europea:

  • semplificazione degli adempimenti in capo agli operatori;
  • estensione della cooperazione amministrativa all’economia delle piattaforme digitali (concretizzatosi nella direttiva DAC (Directive Administrative Cooperation) 7 (Direttiva 2021/514/UE recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE che ha esteso alle piattaforme digitali lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale));
  • revisione del Codice di condotta e dei parametri di valutazione delle giurisdizioni non cooperative.

La Commissione intende intervenire, con questo progetto specifico, sulle regole europee dell’Iva (direttiva n. 2006/112/Ue), introducendo elementi di novità frutto del progresso in campo digitale e tecnologico.

Il primo ambito di intervento è armonizzare, in modo da ridurre i costi di obblighi diversificati in capo alle imprese che operano in più Stati, le richieste, attualmente discipline in maniera differenziata nella Ue, nei confronti degli operatori, di comunicare all’amministrazione fiscale dati sulle proprie transazioni (digital reporting requirements).

I soggetti interessati sono chiamati a pronunciarsi:

  • sull’efficacia degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie per il contrasto alle frodi;
  • sulla possibilità di introdurre a livello europeo l’obbligo di fatturazione elettronica, sia nelle transazioni tra imprese che in quelle verso privati;
  • creazione di un sistema di registrazione Iva unico all’interno dell’Uecreazione di un sistema di registrazione Iva unico all’interno dell’Ue;
  • sull’introduzione nella direttiva Iva di  disposizioni specifiche per l’ “economia delle piattaforme digitali”, operazioni in cui interagiscono tre soggetti:
    • il venditore/prestatore;
    • il cliente;
    • una piattaforma digitale su cui si svolge l’incontro tra domanda e offerta.

Nella consultazione, a proposito delle “piattaforme digitali” si legge:

“Le attuali norme sull’Iva non sono adeguate nei confronti delle sfide dell’economia di piattaforma  ad esempio per garantire un’equa tassazione delle transazioni economiche sia online che tradizionali, e assicurare che gli Stati membri adottino un approccio uniforme all’applicazione delle norme sull’Iva per quanto riguarda il fornitore, la natura dei servizi, il luogo della prestazione e le dichiarazioni alla luce dei modelli di business differenti e in evoluzione”.

La consultazione, sulla creazione di un sistema di registrazione Iva unico all’interno dell’Ue, parte dalla considerazione che il sistema One Stop Shop  (OSS) consente agli operatori aderenti di evitare di dover effettuare più registrazioni Iva nell’Ue per le transazioni transfrontaliere.

Un’opzione potrebbe essere estendere ulteriormente il One Stop Shop  (OSS) o  prevedere misure di semplificazione nelle vendite business to business (B2B) o  intervenire sull’ Import One Stop Shop (IOSS), regime speciale per le vendite a distanza dei beni di modico valore importati da territori terzi o paesi terzi nell’Ue.

Nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1470 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

In particolare vedi: ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE EUROPEE SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI BENI

(Versione valida dal 1o gennaio 2021)

Codice

Designazione

Descrizione

AD

Andorra

AE

Emirati arabi uniti

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain

AF

Afghanistan

AG

Antigua e Barbuda

AI

Anguilla

AL

Albania

AM

Armenia

AO

Angola

Compresa Cabinda

AQ

Antartide

Territori a sud del 60° di latitudine sud, escluse Terre australi e antartiche francesi (TF), Isola di Bouvet (BV) e Georgia del sud e Sandwich australi (GS)

AR

Argentina

AS

Samoa americane

AT

Austria

AU

Australia

AW

Aruba

AZ

Azerbaigian

BA

Bosnia-Erzegovina

BB

Barbados

BD

Bangladesh

BE

Belgio

BF

Burkina Faso

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BI

Burundi

BJ

Benin

BL

Saint-Barthélemy

BM

Bermuda

BN

Sultanato del Brunei Darussalam

Denominazione corrente: Brunei

BO

Stato plurinazionale di Bolivia

Denominazione corrente: Bolivia

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

BR

Brasile

BS

Bahamas

BT

Bhutan

BV

Isola di Bouvet

BW

Botswana

BY

Bielorussia

BZ

Belize

CA

Canada

CC

Isole Cocos (Keeling)

CD

Repubblica democratica del Congo

Ex Zaire

CF

Repubblica centrafricana

CG

Congo

CH

Svizzera

Compreso il territorio tedesco di Büsingen

CI

Costa d’Avorio

CK

Isole Cook

CL

Cile

CM

Camerun

CN

Cina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CV

Cabo Verde

CW

Curaçao

CX

Isola Christmas

CY

Cipro

CZ

Cechia

DE

Germania

Compresa l’Isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen

DJ

Gibuti

DK

Danimarca

DM

Dominica

DO

Repubblica dominicana

DZ

Algeria

EC

Ecuador

Comprese le Isole Galápagos

EE

Estonia

EG

Egitto

EH

Sahara occidentale

ER

Eritrea

ES

Spagna

Comprese le Isole Baleari e le Isole Canarie; escluse Ceuta (XC) e Melilla (XL)

ET

Etiopia

FI

Finlandia

Comprese le Isole Åland

FJ

Figi

FK

Isole Falkland

FM

Stati federati di Micronesia

Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap

FO

Isole Fær Øer

FR

Francia

Compresi Monaco, i dipartimenti francesi d’oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Riunione) e la parte settentrionale francese dell’isola di Saint-Martin

GA

Gabon

GB

Regno Unito

Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man

GD

Grenada

Comprese le Grenadine meridionali

GE

Georgia

GH

Ghana

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

GM

Gambia

GN

Guinea

GQ

Guinea equatoriale

GR

Grecia

GS

Georgia del sud e Sandwich australi

GT

Guatemala

GU

Guam

GW

Guinea-Bissau

GY

Guyana

HK

Hong Kong

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

HM

Isole Heard e McDonald

HN

Honduras

Comprese le Isole del Cigno

HR

Croazia

HT

Haiti

HU

Ungheria

ID

Indonesia

IE

Irlanda

IL

Israele

IN

India

IO

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

Arcipelago delle Chagos

IQ

Iraq

IR

Repubblica islamica dell’Iran

IS

Islanda

IT

Italia

Compresi Livigno e il comune di Campione d’Italia

JM

Giamaica

JO

Giordania

JP

Giappone

KE

Kenya

KG

Kirghizistan

KH

Cambogia

KI

Kiribati

KM

Comore

Anjouan, Grande Comore e Mohéli

KN

Saint Kitts e Nevis

KP

Repubblica popolare democratica di Corea

Denominazione corrente: Corea del Nord

KR

Repubblica di Corea

Denominazione corrente: Corea del Sud

KW

Kuwait

KY

Isole Cayman

KZ

Kazakhstan

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

Denominazione corrente: Laos

LB

Libano

LC

Santa Lucia

LI

Liechtenstein

LK

Sri Lanka

LR

Liberia

LS

Lesotho

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

LV

Lettonia

LY

Libia

MA

Marocco

MD

Repubblica di Moldova

ME

Montenegro

MG

Madagascar

MH

Isole Marshall

MK

Macedonia del Nord

ML

Mali

MM

Myanmar/Birmania

Denominazione corrente: Birmania

MN

Mongolia

MO

Macao

Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

MP

Isole Marianne settentrionali

MR

Mauritania

MS

Monserrat

MT

Malta

Comprese Gozo e Comino

MU

Maurizio

Isola Maurizio, Isola di Rodrigues, Isole Agalega e Cargados Carajos (Saint Brandon)

MV

Maldive

MW

Malawi

MX

Messico

MY

Malaysia

Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak)

MZ

Mozambico

NA

Namibia

NC

Nuova Caledonia

Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa)

NE

Niger

NF

Isola Norfolk

NG

Nigeria

NI

Nicaragua

Comprese le Isole del Mais

NL

Paesi Bassi

NO

Norvegia

Comprese le Isole Svalbard e Jan Mayen

NP

Nepal

NR

Nauru

NU

Niue

NZ

Nuova Zelanda

Esclusa la Dipendenza di Ross (Antartide)

OM

Oman

PA

Panama

Compresa l’ex Zona del Canale

PE

Perù

PF

Polinesia francese

Isole Marchesi, Isole della Società (compresa Tahiti), Isole Tuamotu, Isole Gambier e Isole Australi

PG

Papua Nuova Guinea

Parte orientale della Nuova Guinea; Arcipelago di Bismarck (comprese Nuova Britannia, Nuova Irlanda, Lavongai o Nuova Hannover e le Isole dell’Ammiragliato); Isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); Isole Trobriand, Isola Woodlark; Isole d’Entrecasteaux e Arcipelago della Louisiade

PH

Filippine

PK

Pakistan

PL

Polonia

PM

Saint Pierre e Miquelon

PN

Isole Pitcairn

Comprese le Isole Ducie, Henderson e Oeno

PS

Territorio palestinese occupato

Cisgiordania (compresa Gerusalemme est) e Striscia di Gaza

PT

Portogallo

Comprese le Azzorre e Madera

PW

Palau

PY

Paraguay

QA

Qatar

RO

Romania

RU

Federazione russa

Denominazione corrente: Russia

RW

Ruanda

SA

Arabia Saudita

SB

Isole Salomone

SC

Seychelles

Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; Isole Amirante (comprese Desroches, Alphonse, Platte e Coëtivy); Isole Farquhar (compresa Providence); Isole Aldabra e Isole Cosmoledo

SD

Sudan

SE

Svezia

SG

Singapore

SH

Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

SL

Sierra Leone

SM

San Marino

SN

Senegal

SO

Somalia

SR

Suriname

SS

Sud Sudan

ST

Sao Tomé e Principe

SV

El Salvador

SX

Sint Maarten (appartenente ai Paesi Bassi)

Parte meridionale dell’isola; la parte settentrionale (Saint-Martin) è francese

SY

Repubblica araba siriana

Denominazione corrente: Siria

SZ

Eswatini

Ex Swaziland

TC

Isole Turks e Caicos

TD

Ciad

TF

Terre australi e antartiche francesi

Comprese le Isole Kerguelen, l’Isola Amsterdam, l’Isola Saint-Paul, le Isole Crozet e le Isole francesi dell’Oceano indiano (Bassas da India, Europa, Glorioso, Juan de Nova e Tromelin)

TG

Togo

TH

Thailandia

TJ

Tagikistan

TK

Tokelau

TL

Timor Leste

TM

Turkmenistan

TN

Tunisia

TO

Tonga

TR

Turchia

TT

Trinidad e Tobago

TV

Tuvalu

TW

Taiwan

Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu

TZ

Repubblica unita della Tanzania

Isola di Pemba, Isola di Zanzibar e Tanganica

UA

Ucraina

UG

Uganda

UM

Isole minori periferiche degli Stati Uniti

Compresi l’Isola Baker, l’Isola Howland, l’Isola Jarvis, l’Atollo Johnston, lo Scoglio Kingman, le Isole Midway, l’Isola Navassa, l’Atollo Palmyra e l’Isola Wake

US

Stati Uniti

Compreso Portorico

UY

Uruguay

UZ

Uzbekistan

VA

Santa Sede

Stato della Città del Vaticano

VC

Saint Vincent e Grenadine

VE

Repubblica bolivariana del Venezuela

Denominazione corrente: Venezuela

VG

Isole Vergini britanniche

VI

Isole Vergini americane

VN

Vietnam

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

Compresa l’Isola Alofi

WS

Samoa

Ex Samoa occidentali

XC

Ceuta

XK

Kosovo

Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

XL

Melilla

Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas

XS

Serbia

YE

Yemen

Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud

ZA

Sud Africa

ZM

Zambia

ZW

Zimbabwe

VARIE

Codice

Designazione

Descrizione

EU

Unione europea

Codice riservato, nell’ambito degli scambi extra Unione, per la dichiarazione di origine delle merci conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione. Codice da non utilizzarsi a fini statistici.

XI

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Codice da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito (nei confronti dell’Irlanda del Nord) conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione.

XU

Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord)

Codice da utilizzare se occorre distinguere il Regno Unito (esclusa l’Irlanda del Nord) conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Unione.

QP

Alto mare

Settore marittimo al di fuori delle acque territoriali.

QQ

Provviste e dotazioni di bordo

Codice per le consegne a navi e aeromobili.

oppure

QR

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intra Unione

Codice per le consegne a navi e aeromobili.

QS

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi extra Unione

Codice per le consegne a navi e aeromobili.

QU

Paesi e territori non specificati

oppure

QV

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intra Unione

QW

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi extra Unione

QX

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari

oppure

QY

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intra Unione

QZ

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi extra Unione

 

 

Soglie Intrastat 2022 per tutti i paesi dell’Unione Europea

Soglie Intrastat 2022 per tutti i paesi dell’Unione Europea

STATO MEMBRO VALUTA INTRODUZIONI SPEDIZIONI SCADENZA
Austria EUR 750 000 € 750 000 € 10 m+1 (giorno lavorativo)
Belgio EUR 1 500 000 € 1 000 000 € 20 m+1 (giorno del mese)
Bulgaria BGN 520 000 ЛВ 780 000 ЛВ 14 m+1 (giorno del mese)
Cipro EUR 180 000 € 55 000 € 10 m+1 (giorno del mese)
Croazia HRK 2 600 000 KN 1 500 000 KN 10 m+1 (giorno del mese)
Danimarca DKK 13 000 000 KR 10 000 000 KR 10 m+1 (giorno lavorativo)
Estonia EUR 230 000 € 130 000 € 10 m+1 (giorno del mese)
Finlandia EUR 700 000 € 700 000 € 10 m+1 (giorno del mese)
Francia EUR 460 000 € 1 € (dichiarazione semplificata) 10 m+1 (giorno lavorativo)
Germania EUR 800 000 € 500 000 € 10 m+1 (giorno lavorativo)
Grecia EUR 150 000 € 90 000 € 10 m+1 (giorno lavorativo)
Irlanda EUR 500 000 € 635 000 € 23 m+1 (giorno del mese)
Italia EUR 200 000 € 0 € 25 m+1 (giorno del mese)
Lettonia EUR 230 000 € 120 000 € 10 m+1 (giorno del mese)
Lituania EUR 280 000 € 200 000 € 10 m+1 (giorno lavorativo)
Lussemburgo EUR 200 000 € 150 000 € 16 m+1 (giorno lavorativo)
Malta EUR 700 € 700 € 10 m+1 (giorno lavorativo)
Paesi Bassi EUR 5 000 000 € 1 000 000 € 17 m+1 (giorno lavorativo)
Polonia PLN 4 000 000 ZŁ 2 000 000 ZŁ 10 m+1 (giorno del mese)
Portogallo EUR 350 000 € 250 000 € 15 m+1 (giorno del mese)
Repubblica Ceca CZK 12 000 000 KČ 12 000 000 KČ 10 m+1 (giorno lavorativo) – carta
12 m+1 (giorno lavorativo) – elettronica
Romania RON 900 000 L 900 000 L 15 m+1 (giorno del mese)
Slovacchia EUR 200 000 € 400 000 € 15 m+1 (giorno del mese)
Slovenia EUR 140 000 € 200 000 € 15 m+1 (giorno del mese)
Spagna EUR 400 000 € 400 000 € 12 m+1 (giorno del mese)
Svezia SEK 9 000 000 KR 4 500 000 KR 10 m+1 (giorno lavorativo)
Ungheria HUF 170 000 000 FT 100 000 000 FT 15 m+1 (giorno del mese)

Rimborso IVA nell’Unione Europea ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro

Il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea e registrati, ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto per beni acquistati, servizi ricevuti o importati nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea (UE) è regolato dalla DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2008 che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (1) di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE .

In Italia la DIRETTIVA 2008/9/CE (1)  è stata recepita con Decreto legislativo del 11 febbraio 2010 n. 18.

In Bulgaria con Scarica questo file (ORDINANZA № Н-9 DEL 16 DICEMBRE 2009 SUL RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELL'IMPOSTA .... docx)ORDINANZA № Н-9 DEL 16 DICEMBRE 2009 SUL RIMBORSO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELL’IMPOSTA …. docx

La DIRETTIVA 2008/9/CE (1) si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le  condizioni di cui all’art. 3

Ai sensi dell’art. 5 ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all’importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

    • operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;
    • operazioni il cui destinatario è il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.

Fatto salvo l’articolo 6, ai fini della  DIRETTIVA 2008/9/CE (1 il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.

Ai sensi del primo comma dell’art. 6 per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Ai sensi del primo comma dell’art. 7 per ottenere un rimborso dell’IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.

In Italia le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). 

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l’istanza e sono riassunte nell’apposita “Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” – pdf.

Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla “Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati” – pdf.

L’operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara – Via Rio Sparto, 21 – 65100 Pescara – fax:0039  0855772325- telefono: +39 085 5772369; +39 085 5772204 – email: cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all’invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all’amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell’elenco delle amministrazioni fiscali estere.

Le informazioni inerenti al rifiuto dell’istanza da parte dell’amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

In Bulgaria la richiesta , firmata con firma elettronica qualificata, è presentata per via telematica all’autorità competente per il recupero nello Stato membro di recupero, nel Portale per i servizi elettronici dell’Agenzia Nazionale delle Entrate , inserendo i dati o presentando un file pre-creato con formato e struttura secondo l’allegato № 1 dell’ordinanza № Н-9 . La richiesta è presentata dalla persona o da persona da lui autorizzata. Se il soggetto passivo ha diritto al rimborso, l’Agenzia Nazionale delle Entrate (Национална агенция за приходите (НАП) trasmette la richiesta all’Agenzia delle Entrate nello Stato membro di rimborso.

Per utilizzare il servizio è necessario essere in possesso di un certificato di firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП)) e presentare domanda per l’utilizzo dei servizi elettronici all’Agenzia Nazionale delle Entrate (Национална агенция за приходите (НАП)

La richiesta di rimborso reca le informazioni elencate nell’art. 8 della DIRETTIVA 2008/9/CE (1).

Ai sensi dell’art. 15 il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

(1) DIRETTIVA 2008/9/CE DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2008

che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s’intende per:

1)

«soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso» il soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che non è stabilito nello Stato membro di rimborso, ma nel territorio di un altro Stato membro;

2)

«Stato membro di rimborso» lo Stato membro in cui l’IVA è addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;

3)

«periodo di riferimento» il periodo di cui all’articolo 16 coperto dalla richiesta di rimborso;

4)

«richiesta di rimborso» la richiesta di rimborso dell’IVA addebitata al soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso per beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o per l’importazione di beni in tale Stato membro;

5)

«richiedente» il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso che formula la richiesta di rimborso.

Articolo 3

La presente direttiva si applica ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b)

nel periodo di riferimento non hanno effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per le seguenti operazioni:

i)

prestazioni di servizi di trasporto e di servizi ad essi accessori, esenti a norma degli articoli 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 o 160 della direttiva 2006/112/CE;

ii)

cessioni di beni e prestazioni di servizi al debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

a)

agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

b)

agli importi dell’IVA che sono stati fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro rimborsa ad ogni soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso l’IVA a lui addebitata in relazione a beni o servizi fornitigli da altri soggetti passivi in tale Stato membro o in relazione all’importazione di beni in tale Stato membro, nella misura in cui i beni e servizi in questione siano impiegati ai fini delle seguenti operazioni:

a)

operazioni di cui all’articolo 169, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE;

b)

operazioni il cui destinatario è il debitore dell’IVA ai sensi degli articoli da 194 a 197 e dell’articolo 199 della direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso.

Fatto salvo l’articolo 6, ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso dell’IVA a monte è determinato secondo la direttiva 2006/112/CE quale applicata dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 6

Per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito.

Se un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso effettua nello Stato membro in cui è stabilito sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono diritto alla detrazione in tale Stato membro, il rimborso da parte dello Stato membro di rimborso è ammesso soltanto per il prorata dell’importo dell’IVA rimborsabile, ai sensi dell’articolo 5, relativo alla prima categoria di operazioni ai sensi dell’articolo 173 della direttiva 2006/112/CE, quale applicata dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 7

Per ottenere un rimborso dell’IVA nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di rimborso inoltra a tale Stato membro una richiesta elettronica di rimborso e la presenta allo Stato membro in cui è stabilito attraverso il portale elettronico predisposto da tale Stato membro.

Articolo 8

1.   La richiesta di rimborso reca le informazioni seguenti:

a)

nome e indirizzo completo del richiedente;

b)

indirizzo di contatto elettronico;

c)

descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni o i servizi sono acquisiti;

d)

periodo di riferimento coperto dalla richiesta;

e)

dichiarazione del richiedente secondo la quale il richiedente non ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso durante il periodo di riferimento, ad eccezione delle operazioni di cui all’articolo 3, lettera b), punti i) e ii);

f)

il numero d’identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale del richiedente;

g)

dati del conto bancario, inclusi i codici IBAN e BIC.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta contiene, per ciascuno Stato membro di rimborso e per ciascuna fattura o documento d’importazione, le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l’indirizzo completo del cedente o prestatore;

b)

tranne in caso di importazione, il numero d’identificazione IVA del cedente o prestatore o il suo numero di registrazione fiscale, quale assegnato dallo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 239 e 240 della direttiva 2006/112/CE;

c)

tranne in caso di importazione, il prefisso dello Stato membro di rimborso a norma dell’articolo 215 della direttiva 2006/112/CE;

d)

la data e il numero della fattura o del documento d’importazione;

e)

la base imponibile e l’importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di rimborso;

f)

l’importo dell’IVA detraibile calcolato a norma dell’articolo 5 e dell’articolo 6, paragrafo 2, espresso nella valuta dello Stato membro di rimborso;

g)

se del caso, il prorata detraibile calcolato in conformità dell’articolo 6, espresso in percentuale;

h)

la natura dei beni e servizi acquisiti indicata mediante i codici di cui all’articolo 9.

Articolo 9

1.   Nella richiesta di rimborso la natura dei beni e servizi acquisiti è indicata mediante il codice corrispondente tra quelli sottoelencati:

1

=

carburante;

2

=

locazione di mezzi di trasporto;

3

=

spese relative a mezzi di trasporto, ad eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2;

4

=

pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada;

5

=

spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici;

6

=

alloggio;

7

=

alimenti, bevande e servizi di ristorazione;

8

=

ingresso a fiere ed esposizioni;

9

=

spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;

10

=

altro.

Se si utilizza il codice 10, occorre indicare la natura dei beni ceduti e dei servizi prestati.

2.   Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui al paragrafo 1, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE, quali applicati nello Stato membro di rimborso o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva.

Articolo 10

Fatte salve le richieste di informazioni di cui all’articolo 20, lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente presenti per via elettronica una copia della fattura o del documento d’importazione insieme alla richiesta di rimborso, qualora la base imponibile su una fattura o un documento d’importazione sia pari o superiore a 1 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia, qualora la fattura riguardi acquisto di carburante, tale soglia è pari a 250 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 11

Lo Stato membro di rimborso può esigere che il richiedente fornisca la descrizione della sua attività economica sotto forma di codici armonizzati, determinati ai sensi dell’articolo 34 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (6).

Articolo 12

Lo Stato membro di rimborso può specificare la o le lingue che devono essere utilizzate dal richiedente per le informazioni da indicare nella richiesta di rimborso o di ulteriori informazioni supplementari.

Articolo 13

Se successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso il prorata detraibile dichiarato è adattato a norma dell’articolo 175 della direttiva 2006/112/CE, il richiedente effettua una correzione dell’importo richiesto o già rimborsato.

La correzione è effettuata in una richiesta di rimborso durante l’anno civile successivo al periodo di riferimento in questione o, se il richiedente non presenta richieste di rimborso in tale anno civile, trasmettendo una dichiarazione separata attraverso il portale elettronico predisposto dallo Stato membro di stabilimento.

Articolo 14

1.   La richiesta di rimborso riguarda:

a)

l’acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento, purché l’imposta sia divenuta esigibile prima o al momento della fatturazione, o per il quale l’imposta è divenuta esigibile durante il periodo di riferimento, purché l’acquisto sia stato fatturato prima che l’imposta divenisse esigibile;

b)

l’importazione di beni effettuata durante il periodo di riferimento.

2.   In aggiunta alle operazioni di cui al paragrafo 1, la richiesta di rimborso può riguardare fatture o documenti d’importazione non coperti da richieste di rimborso anteriori e relativi ad operazioni eseguite nel corso dell’anno civile in questione.

Articolo 15

1.   La richiesta di rimborso è presentata allo Stato membro di stabilimento al più tardi il 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo di riferimento. La richiesta di rimborso si considera presentata solo se il richiedente ha fornito tutte le informazioni previste dagli articoli 8, 9 e 11.

2.   Lo Stato membro di stabilimento trasmette senza indugio al richiedente una ricevuta per via elettronica.

Articolo 16

Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno civile o inferiore a tre mesi civili. Le richieste di rimborso possono, tuttavia, riguardare un periodo inferiore a tre mesi se questo rappresenta la parte residua di un anno civile.

Articolo 17

Se la richiesta di rimborso si riferisce ad un periodo di riferimento inferiore ad un anno civile ma non inferiore a tre mesi, l’importo dell’IVA che forma oggetto della richiesta di rimborso non può essere inferiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Se la richiesta si riferisce a un periodo di riferimento di un anno civile o alla parte residua di un anno civile, l’importo dell’IVA non può essere inferiore a 50 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Articolo 18

1.   Lo Stato membro di stabilimento non inoltra la richiesta allo Stato membro di rimborso nei casi in cui, durante il periodo di riferimento, il richiedente nello Stato membro di stabilimento:

a)

non è un soggetto passivo ai fini dell’IVA;

b)

effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli articoli 132, 135, 136 e 371, degli articoli da 374 a 377, dell’articolo 378, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 379, paragrafo 2, o degli articoli da 380 a 390 della direttiva 2006/112/CE o delle disposizioni in materia di franchigia, dello stesso tenore, contenute nell’atto di adesione del 2005, senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente;

c)

beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista dagli articoli da 284, 285, 286 e 287 della direttiva 2006/112/CE;

d)

beneficia del regime comune forfettario per i produttori agricoli previsto dagli articoli da 296 a 305 della direttiva 2006/112/CE.

2.   Lo Stato membro di stabilimento notifica con mezzi elettronici al richiedente la propria decisione presa ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 19

1.   Lo Stato membro di rimborso notifica senza indugio al richiedente, con mezzi elettronici, la data in cui gli è pervenuta la richiesta.

2.   Lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 20

1.   Nei casi in cui lo Stato membro di rimborso ritiene di non disporre di tutte le informazioni pertinenti su cui basare la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa, può chiedere per via elettronica informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, entro il termine di quattro mesi di cui all’articolo 19, paragrafo 2. Se le informazioni aggiuntive sono richieste a una persona diversa dal richiedente o dall’autorità competente di uno Stato membro, la richiesta è introdotta per via elettronica solo se il destinatario della richiesta dispone dei mezzi necessari a tal fine.

Se necessario, lo Stato membro di rimborso può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive.

Le informazioni richieste in conformità del presente paragrafo possono includere l’originale o una copia della fattura o del documento d’importazione pertinente se lo Stato membro di rimborso ha motivo di dubitare ragionevolmente della validità o dell’accuratezza di una particolare richiesta. In tal caso, le soglie di cui all’articolo 10 non si applicano.

2.   Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1 sono fornite allo Stato membro di rimborso entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata.

Articolo 21

Qualora chieda informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso entro due mesi dal giorno in cui le informazioni richieste gli sono pervenute o, se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta, entro due mesi dalla scadenza del periodo di cui all’articolo 20, paragrafo 2. Tuttavia, il periodo a disposizione per la decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso.

Qualora chieda ulteriori informazioni aggiuntive, lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione in merito a tutta la richiesta di rimborso o parte di essa entro otto mesi dalla ricezione della richiesta in tale Stato membro.

Articolo 22

1.   Qualora la richiesta di rimborso sia approvata, i rimborsi dell’importo approvato sono versati dallo Stato membro di rimborso al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o, se vengono chieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei corrispondenti termini di cui all’articolo 21.

2.   Il rimborso è effettuato nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall’importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento.

Articolo 23

1.   Qualora la richiesta di rimborso sia rifiutata del tutto o in parte, i motivi del rifiuto sono notificati al richiedente dallo Stato membro di rimborso unitamente alla decisione.

2.   Il richiedente può presentare ricorso presso le autorità competenti dello Stato membro di rimborso contro una decisione di rifiuto di una richiesta di rimborso nella forma ed entro i termini prescritti per i ricorsi riguardanti le richieste di rimborso presentate dalle persone stabilite in tale Stato membro.

Se, in base alla legislazione nazionale dello Stato membro di rimborso, il fatto che non venga presa, entro i termini stabiliti dalla presente direttiva, una decisione sulla richiesta di rimborso non viene considerato né assenso né rifiuto, il richiedente ha accesso alle stesse procedure amministrative e giudiziarie di cui, in questa situazione, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti in detto Stato membro. Se le suddette procedure non sono previste, il fatto che non venga presa una decisione sulla richiesta di rimborso entro i termini stabiliti dalla presente direttiva è considerato un rifiuto.

Articolo 24

1.   Qualora un rimborso sia stato ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, l’autorità competente dello Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero degli importi indebitamente pagati, compreso il pagamento di eventuali sanzioni pecuniarie e interessi conformemente alla procedura applicabile nello Stato membro di rimborso, fatte salve le disposizioni in materia di assistenza reciproca ai fini del recupero dell’IVA.

2.   In caso di una sanzione amministrativa o di interessi imposti ma non pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo in questione, sino a un importo pari a quello non pagato.

Articolo 25

Lo Stato membro di rimborso conteggia come diminuzione o aumento dell’importo del rimborso ogni correzione apportata in relazione a una precedente richiesta di rimborso di cui all’articolo 13 o, in caso di trasmissione di una dichiarazione separata, mediante pagamento o riscossione separati.

Articolo 26

Se il rimborso è effettuato dopo l’ultima data per il pagamento ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro di rimborso deve al richiedente un interesse sull’importo del rimborso che gli spetta.

Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente non fornisce allo Stato membro di rimborso le informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive richieste entro i periodi specificati. Lo stesso vale finché i documenti da trasmettere per via elettronica ai sensi dell’articolo 10 non sono stati ricevuti dallo Stato membro di rimborso.

Articolo 27

1.   L’interesse è calcolato dal giorno successivo all’ultimo giorno per il pagamento del rimborso ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, fino al giorno in cui il rimborso è effettivamente pagato.

2.   Il tasso di interesse è pari al tasso di interesse previsto per i rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro di rimborso conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro.

Se non vi sono interessi pagabili ai sensi della legislazione nazionale sui rimborsi ai soggetti passivi stabiliti, gli interessi pagabili sono pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro di rimborso in caso di ritardato pagamento dell’IVA da parte di soggetti passivi.

Articolo 28

1.   La presente direttiva si applica alle richieste di rimborso presentate dopo il 31 dicembre 2009.

2.   La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2010. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi alle richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva, salvo per le richieste di rimborso presentate anteriormente al 1o gennaio 2010.

Articolo 29

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 30

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 31

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

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