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Bulgaria – Disciplina Iva dell’Ecommerce

Ai sensi della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , qualsiasi soggetto passivo stabilito nel territorio della Bulgaria che ha un fatturato imponibile pari o superiore a 100.000 BGN per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese in corso (modificato – SG n. 58 del 2022 , in in vigore dal 01.01.2023), è tenuto a presentare domanda di iscrizione  entro 7 giorni dalla fine del periodo d’imposta durante il quale ha realizzato tale fatturato. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, l’interessato è tenuto a presentare la domanda entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.
Dal momento in cui un soggetto è iscritto al regime IVA, è obbligato per ogni cessione imponibile, con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, ad addebitare l’imposta sul valore aggiunto nella misura dell’aliquota applicabile alla cessione in questione ( 20% o 9%). Questa imposta viene aggiunta al prezzo di vendita e pagata dall’acquirente, ma il venditore ha l’obbligo di versarla successivamente all’erario dello Stato.

Documentare le vendite del commercio online mediante l’emissione di scontrino fiscale

L’e-commerce ha le sue specificità dal punto di vista della documentazione di vendita, in relazione alla quale sorgono domande relative all’emissione delle ricevute.
In generale, l’obbligo di documentare le vendite di beni o servizi mediante l’emissione di uno scontrino fiscale dipende dalla modalità di pagamento da parte del cliente. L’obbligo di registrazione e contabilizzazione delle vendite/consegne di beni o servizi mediante emissione di ricevuta fiscale sussiste quando il pagamento è effettuato in contanti, con assegno, con voucher, con carta di credito o bancomat bancaria o con altro mezzo di pagamento anziché soldi. Rientra in questa ipotesi anche il caso in cui il pagamento avvenga in contrassegno.
Quando il pagamento viene effettuato tramite bonifico postale tramite un operatore postale abilitato, l’esercente non è tenuto ad emettere ricevuta fiscale. Tuttavia, va tenuto presente che dal 1° giugno 2021, con questa modalità di pagamento, è previsto l’obbligo di fornire al cliente un documento cartaceo o elettronico contenente almeno le seguenti informazioni: nome e indirizzo di corrispondenza del debitore viso; numero di identificazione ex art. 84 del Codice Fiscale Assicurativo (ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС – ДОПК)  del soggetto obbligato; denominazione del bene/servizio, codice di gruppo fiscale, quantità e valore per tipologia di bene o servizio acquistato; importo totale del pagamento e metodo/i di pagamento.

Il soggetto che effettua vendite di beni e/o servizi tramite un negozio elettronico può registrare e rendicontare tali vendite, anziché con un buono fiscale o di sistema, attraverso un documento di registrazione della vendita, che non sia emesso da “unità fiscale” (фискално устройство (ФУ)) o da un “sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale” (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)), quando un pagamento per corrispondenza viene effettuato con carta di credito o di debito e a condizione che:

  • il software/software per la gestione delle vendite soddisfa i requisiti di cui all’art. 52c (ovvero almeno i requisiti di cui ai punti 2, 3 e 7 dell’appendice n. 29 e
  • per le vendite effettuate attraverso il negozio elettronico, l’interessato accetta pagamenti per assente effettuati con carte di credito e debito – art. 3, par. 17 dell’ordinanza  n. H-18. 

I soggetti che soddisfano le condizioni di cui sopra e desiderano avvalersi dell’opzione alternativa sono tenuti a:

  •  presentare informazioni all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) in conformità all’allegato n. 33 del regolamento n. H-18. tramite il servizio telematico denominato Informazioni fornite da un soggetto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. H-18/2006, vendita di beni/servizi tramite un negozio elettronico nel portale per i servizi elettronici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), accessibile con accessibile con “Firma elettronica qualificata” (Квалифициран електронен подпис (КЕП));
  • deve compilare le informazioni specificate al punto 7 dell’allegato n. 33 del regolamento: modalità di pagamento offerte dal negozio elettronico; “Fornitore dei servizi di pagamento” (доставчици на платежни услуги (ДПУ)) con cui il soggetto ha un contratto per la fornitura di POS virtuali o con cui ha un contratto per la ricezione di pagamenti tramite un POS virtuale di un fornitore collegato al conto di pagamento del fornitore; identificativo univoco dell’esercente nel sistema del prestatore di servizi di pagamento (Merchant ID), conti di pagamento sui quali il soggetto obbligato riceve i pagamenti derivanti da vendite di beni o servizi, indipendentemente dal fatto che siano direttamente collegati al POS virtuale fornito al soggetto dal “Fornitore dei servizi di pagamento” (Доставчици на платежни услуги (ДПУ)), oppure sono conti, sui quali vengono trasferite le somme ricevute tramite il POS virtuale del dal “Fornitore dei servizi di pagamento” e di altri. – dettagliato.: al punto 7 dell’appendice.

Importante:  quando si inviano le informazioni di cui sopra, viene assegnato un numero univoco al negozio elettronico, che viene inserito nel messaggio elettronico – conferma inviata alla persona (articolo 52t, comma 1 dell’ordinanza n. H-18.)

  • registrare e segnalare qualsiasi vendita di beni o servizi in contumacia pagamento con carta di credito o debito mediante emissione di un documento di registrazione della vendita, che deve essere leggibile e contenere almeno i seguenti dati – art. 52o, par. 1 dell’ordinanza n. H-18:
  1. nome, numero e data del documento;
  2. dati della persona che effettua la vendita;
  3. numero d’ordine univoco del cliente;
  4. numero di riferimento della transazione finanziaria;
  5. denominazione del bene/servizio, codice di gruppo fiscale, quantità e valore per tipologia di bene/servizio acquistato, prezzo unitario, importo totale versato e modalità/e di pagamento;
  6. codice a barre bidimensionale (codice QR) secondo l’allegato n. 18a, contenente informazioni sulla vendita – dettagliato: all’art. 52 o.
  7. Fornire al cliente il documento emesso per la registrazione elettronica della vendita
  8. Per ogni mese di calendario, presentare all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) un file di audit standardizzato secondo l’allegato n. 38 dell’ordinanza, contenente informazioni sugli ordini effettuati nel negozio elettronico, in base a quali beni/servizi sono stati consegnati durante il mese. Le informazioni sono trasmesse entro il 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Il fascicolo di audit standardizzato viene presentato tramite un servizio elettronico con il nome “File di audit standardizzato da una persona ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 17 del regolamento n. H-18/2006”. nel portale dei servizi telematici dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , accessibile con “Firma elettronica qualificata” (Квалифициран електронен подпис (КЕП)).
Il file deve contenere il numero univoco del negozio elettronico, nonché contenere informazioni logicamente e aritmeticamente corrette, la cui correttezza viene verificata al momento dell’invio tramite il servizio elettronico.

Ulteriori informazioni sul servizio di invio file di audit standardizzato

Provvedimenti dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

L’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). analizza i rischi che si presentano nel commercio elettronico e adotta varie misure per aumentare il rispetto della legislazione da parte dei commercianti elettronici. I controlli e gli audit dei commercianti online vengono effettuati ogni anno. Gli audit elettronici sono l’approccio dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))., in cui i dati vengono elaborati attraverso l’uso di software speciali. Nel caso di aziende che lavorano con software commerciale, il fatturato dichiarato dai registratori di cassa viene rilevato con i dati nei loro sistemi informativi. Nel caso dei commercianti online, le informazioni dei corrieri vengono confrontate con i fatturati comunicati e dichiarati.

Sistema “Intrastat” – Raccolta dati sulle spedizioni intracomunitarie e/o sugli arrivi di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’UE

Regolamento per gli scambi di merci all’interno dell’Unione

  1. Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese (compresi gli scambi di merci all’interno dell’Unione)
  2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, recante specifiche tecniche e norme ai sensi del regolamento n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle imprese europee.
  3. Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione, del 27 luglio 2021, che stabilisce norme per lo scambio di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 del la Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione non sindacale e gli obblighi delle unità dichiaranti

Modifiche da gennaio 2022

  1. i concetti di “arrivi” e “spedizioni” di merci sono sostituiti rispettivamente da “importazioni intra-Unione” ed “esportazioni intra-Unione”, il concetto di “commercio intracomunitario” è sostituito da “commercio intra-Unione” di merci .
  2. vengono dichiarati due nuovi dettagli in relazione alle esportazioni intra-unionali: “Paese di origine” e “Partner VIN” (Partner Tax Identification Number)

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per il periodo di riferimento gennaio 2023 è fino al 14.02.2023 (per un obbligo annuale) o fino al 20.02.2023 (per un obbligo continuativo per il primo periodo di riferimento)

Secondo la Nomenclatura dei paesi in vigore 2021. così chiamato Geonomenclatura – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione il commercio con l’Irlanda del Nord è dichiarato utilizzando il sistema Intrastat e con il resto della Gran Bretagna con una dichiarazione doganale. Il codice di dichiarazione per l’Irlanda del Nord è “XI”.

Operatori Intrastat e obblighi di comunicazione del sistema Intrastat

Soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni nel sistema “Intrastat” – Operatori Intrastat, sono i soggetti iscritti in base alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie per la dichiarazione, determinate con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт (НСИ – NSI)). L’ordinanza è pubblicata nella “Gazzetta dello Stato” entro il 31 ottobre del corrente anno.
Le soglie per la dichiarazione per il 2023 secondo l’ ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт (НСИ – NSI))
n. RD – 05 – 485/03.11.2022

 sono:

  • Per le importazioni all’interno dell’Unione (arrivi) – BGN 700.000.
  • Per le esportazioni all’interno dell’Unione (spedizioni) – BGN 1.000.000.

Le soglie per dichiarare un valore statistico per il 2023 sono:

  • Per le importazioni all’interno dell’Unione (arrivi) – BGN 11.000.000.
  • Per le esportazioni all’interno dell’Unione (spedizioni) – BGN 29.300.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di operazioni singole di valore modesto è di 390 lev.

Gli operatori di merci possono avere un obbligo annuale o continuativo di dichiarazione ai sensi del sistema Intrastat, a seconda del periodo in cui si verifica l’obbligo.
L’obbligo annuale di dichiarare separatamente nel sistema Intrastat le importazioni intra-Unione (arrivi) e le esportazioni intra-Unione (spedizioni) per l’anno in corso si verifica quando il volume annuo degli scambi di merci all’interno dell’Unione nell’anno precedente supera la soglia corrispondente per l’anno in corso.
L’attuale obbligo di dichiarazione separata ai sensi del sistema Intrastat per le importazioni all’interno dell’Unione e le esportazioni all’interno dell’Unione in un determinato anno sorge quando la persona non ha contratto un obbligo annuale ed entro l’anno il volume degli scambi di merci all’interno dell’Unione per un determinato anno il flusso commerciale supera la soglia pertinente per il rispettivo anno.

Regolamento

Il termine normativo per la presentazione della dichiarazione Intrastat mensile è fino al 14 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat per il primo periodo di riferimento in caso di obbligo in corso è il 20 del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i periodi di riferimento successivi la scadenza è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.

Tipi di dichiarazioni Intrastat

Come vengono presentate le dichiarazioni Intrastat? 
Le dichiarazioni sono presentate elettronicamente, firmate con una firma elettronica qualificata. Ciò può avvenire attraverso i servizi telematici dell’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))
In caso di impossibilità tecnica, le dichiarazioni Intrastat (in formato .xml su supporto elettronico) vengono trasmesse alla competente direzione territoriale dell’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (NAP) , accompagnate da una Lettera di impossibilità tecnica .

Nuovo campo nella dichiarazione per le esportazioni intraregionali (spedizioni) da gennaio 2022: “VIN (VAT Identification Number – ДДС идентификационен номер)

l numero di identificazione IVA intracomunitaria è un numero individuale che consente alle imprese di uno Stato membro dell’Unione europea o al di fuori della UE di essere identificate come operatori.

La definizione principale relativa al campo “VIN number of the partner” nella dichiarazione di esportazione intraunionale è disciplinata dall’art. 13, comma 1, del Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio:
numero identificativo individuale attribuito all’operatore partner nello Stato membro importatore, ai sensi dell’articolo 214 (Identificazione tramite un numero individuale) della direttiva 2006/112/CE.

Azioni sui messaggi di errore

Azioni per i seguenti messaggi di errore:

  1. “VIN del partner inserito in modo errato. Si prega di inserire un numero VIN corretto o, nel caso in cui non si conosca l’ID del partner, si prega di contattare la Direzione Intrastat
  2. “Se il tipo di transazione è 1.2 Vendite a distanza, il campo del numero VIN del partner deve essere vuoto! Verifica di aver compilato correttamente il campo Tipo di transazione!”
  3. “Il numero VIN completato è bulgaro!”. Nel caso in cui il documento d’identità dichiarato sia compilato correttamente, si prega di contattare la Direzione “Intrastat”.
  4. “Campo VIN partner non compilato.” Si prega di compilare il campo numero VIN, o nel caso non si conosca l’identificativo del partner, si prega di contattare la Direzione “Intrastat”
  • Nel caso in cui tu abbia commesso un errore, dovresti inviare una nuova dichiarazione mensile in cui gli errori sono stati corretti.
  • Non hai un errore nel campo “VIN number of the partner” nei messaggi di errore descritti e hai documenti che confermano la correttezza dei dati dichiarati, contatta la Direzione “Intrastat” presso l’Agenzia Centrale dell’ANR inviando un e-mail all’indirizzo di posta elettronica: e.pavlova @ nra.bg e p.iliev@nra.bg . Attendi una risposta alla tua email da un dipendente della Direzione “Intrastat”.

Bulgaria – Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA

AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE DELLA BULGARIA
Direttiva n. 24-00-27 del 21.04.2007 concernente la disciplina legale delle cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 7, par. 1 e par. 4 della legge IVA

La Legge IVA (ЗДДС), in vigore dal 01.01.2007, porta all’armonizzazione della legislazione della Repubblica di Bulgaria con quella della Comunità Europea in materia di tassazione dell’imposta sul valore aggiunto. Una caratteristica principale del trattamento fiscale della fornitura di beni ai sensi della nuova legge è l’introduzione del regime delle forniture intracomunitarie (ВОД)e degli acquisti intracomunitari (ВОП), che è correlato all’abolizione dei controlli doganali e di frontiera tra Stati membri.

Il regime ВОД / ВОП è caratterizzato da un’aliquota zero delle cessioni imponibili presso il fornitore e da un diritto al credito d’imposta alle condizioni generali di legge in relazione ai beni utilizzati per l’effettuazione della ВОД imponibile, rispettivamente mediante l’addebito della Legge IVA (ЗДДС) all’aliquota ordinaria dello Stato membro presso il destinatario per il ВОП eseguito e il diritto al credito d’imposta alle condizioni generali della legge applicabile. Il regime ВОД / ВОП sostituisce i regimi export/import quando il trasporto del bene oggetto della cessione avviene tra Stati membri e la cessione avviene tra soggetti titolari di partita IVA in due Stati membri. In generale, a fronte di ogni ВОД riportata nello Stato membro in cui è registrato il fornitore, dovrebbe essere riportato un ВОП nello Stato membro in cui è registrato il destinatario.

In relazione alla modifica della Legge IVA (ЗДДС), in vigore dal 01.01.2007 ed in vista dell’uniforme applicazione della normativa tributaria, in base all’art. 10, par. 1, comma 4, della Legge sull’Agenzia Nazionale delle Entrate, si danno le seguenti istruzioni obbligatorie

A) REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA SOSTANZIALE DELLE FORNITURE INTRACOMUNITARIE

I – Consegna intracomunitaria ВОД) – campo di applicazione

Con l’entrata in vigore della Legge IVA (ЗДДС), a partire dal 1.01.2007, è stato introdotto un regime di tassazione applicando un’aliquota zero alle condizioni di cessione intracomunitaria di beni.

A parte quanto previsto dall’art. 7 della Legge IVA (ЗДДС), che disciplina i casi di cessioni intracomunitarie di beni, l’applicazione del regime si svolge principalmente in conformità alle seguenti norme di:

Legge IVA (ЗДДС) – Art. art. 5, 6, 11, 17(2), 26, 27(1) comma 1, 27(3) comma 1, 38(2), 51-53, 112-117, 125, 168 par. 5-8;

Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) – art.art. 3, 45-46, 78-81, 113, 115-118.

  1. Ipotesi di ВОД

Nell’art. 7 della legge sull’IVA specifica in modo esaustivo i singoli scenari in cui si verificano cessioni intracomunitarie (ВОД):

1) ВОД di merci con consegna di merci trasportate da o per conto del fornitore – una persona registrata ai sensi della presente legge, o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo persona fisica o giuridica non imponibile, iscritta ai fini IVA in altro stato membro.

2) ВОД di merci è la consegna di un veicolo nuovo inviato o trasportato da o per conto del fornitore o del destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un soggetto passivo o un soggetto non passivo.

3) ВОД di merci è la consegna di prodotti soggetti ad accisa inviati o trasportati da o per conto del fornitore – una persona registrata ai sensi della presente legge, o al destinatario dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non vincolata fiscale che non è registrata ai fini IVA in un altro stato membro.

4) ВОД di merci è anche l’invio o il trasporto di merci prodotte, estratte, lavorate, acquistate, acquisite o importate nel territorio del paese da una persona registrata ai sensi della presente legge nell’ambito della sua attività economica, quando le merci vengono inviate o trasportato ai fini della sua attività economica da o per suo conto dal territorio dello Bulgaria al territorio di un altro Stato membro in cui la persona è iscritta ai fini IVA.

  1. Eccezioni al regime

Si tenga presente che la consegna intracomunitaria non è disponibile per quelli specificatamente elencati al par. 5 dell’art. 7 delle ipotesi IVA:

– la cessione di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e antiquariato, per i quali l’interessato applica lo speciale provvedimento di tassazione del margine di prezzo;

– la fornitura di beni montati o installati da o per conto del fornitore;

– la consegna di beni effettuata a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri ai sensi dell’art. 18 della Legge IVA (ЗДДС);

– le cessioni di beni connesse al trasporto internazionale, ex art. 31, commi 1, 2 e 7 della Legge IVA (ЗДДС);

– la fornitura di oro alle banche centrali ex art. 34 della Legge IVA (ЗДДС);

– la fornitura di gas naturale tramite metanodotti o di energia elettrica;

– consegne da una persona registrata ai sensi della presente legge – un intermediario in un’operazione tripartita, all’acquirente in un’operazione tripartita;

– le vendite a distanza di beni effettuate con un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro in cui i beni sono stati spediti o trasportati;

– la spedizione e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di eseguire lavori su tali beni, che viene effettuato nell’altro Stato membro, a condizione che dopo che il lavoro sia stato eseguito, la merce sia rispedita al mittente sul territorio del Paese;

– la spedizione e il trasporto di beni dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro allo scopo di utilizzare i beni stessi per la prestazione di servizi nel territorio dell’altro Stato membro, a condizione che, dopo l’esecuzione dei servizi, il le merci vengono restituite al mittente nel territorio di lato;

– la spedizione e il trasporto di merci dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. a) l’importazione delle stesse merci da un paese terzo o territorio nel territorio dell’altro Stato membro rientri nelle disposizioni per l’importazione temporanea in esenzione totale dai dazi all’importazione e
  2. b) i beni siano restituiti al mittente sul territorio dello Bulgaria entro e non oltre 24 mesi dalla spedizione.
  3. Condizioni per l’applicazione del regime fiscale previsto per le cessioni intracomunitarie ex art. 7, par. 1 e par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

II – Condizioni per l’applicazione del regime ВОД di cui all’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) – in caso di consegna tra due soggetti titolari di partita IVA in due diversi Stati membri dell’Unione Europea

Una cessione intracomunitaria è disponibile quando un soggetto passivo registrato ai fini IVA nel territorio della Bulgaria fornisce beni trasportati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, quando il destinatario è un soggetto passivo o una persona giuridica non imponibile soggetto, registrato ai fini IVA nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

Affinché il regime previsto per il ВОД sia applicabile, per una data cessione di beni devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:

1.1. Il fornitore è una persona con partita IVA nel territorio del paese.

Affinché l’IVA sia disponibile, il fornitore deve essere una persona con partita IVA alla data dell’evento fiscale.

Si tenga presente che per la presenza di un ВОД è necessario che la registrazione del fornitore sia diversa da quelle di cui all’art. 99 IVA (iscrizione in base ad acquisto intracomunitario) e all’art. 100, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) Argomento di ciò è l’art. 70, par. 4 e dell’art. 113, par. 9 della Legge IVA (ЗДДС), secondo cui il trattamento fiscale delle cessioni di quelle iscritte all’art. 99 e dell’art. 100, par. 2 dei soggetti IVA è diverso da quello dei soggetti iscritti all’art. 96, 97, 98 o 100, par. 1 e 3 della Legge IVA (ЗДДС).

1.2. Il destinatario è una persona registrata ai fini IVA in un altro stato membro.

Il destinatario deve essere registrato ai fini IVA in un altro Stato membro alla data dell’evento fiscale

Il destinatario può essere:

– soggetto passivo o

– soggetto giuridico esentasse.

1.3. L’oggetto della consegna è la merce

1.3.1. Oggetto della consegna sono le merci ai sensi dell’art. 5 della Legge IVA (ЗДДС)

Si precisa che la materia ВОД, in base all’art. 5, par. 1 IVA, sono anche i beni equiparati ai fini della presente legge:

– beni mobili, compresa l’acqua, l’energia termica o frigorifera e simili;

– gas naturale, quando non consegnato tramite metanodotti;

-software di serie.

Si tenga presente che ВОД non può avere per oggetto la prestazione di servizi.

1.3.2. Per quanto riguarda la consegna presso la ВОД, si applica l’art. 6, par. 1 e par. 2, commi 2-4 della Legge IVA (ЗДДС).

C’è una consegna di merci ai fini del ВОД nei casi di:

1.3.2.1. il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;

1.3.2.2. l’effettiva fornitura di beni:

– in virtù di un contratto che preveda il trasferimento del diritto di proprietà su di esso con condizione o termine sospensivo – ad esempio contratto di conto vendita;

– nell’ambito di un contratto di locazione, in cui è espressamente previsto il trasferimento della proprietà dei beni (tale previsione non si applica quando nel contratto di locazione è stipulata solo un’opzione per il trasferimento della proprietà dei beni);

– a chi agisce per conto proprio e per conto altrui – commissionario.

1.4. Rimborso della consegna

Il pagamento della consegna è un prerequisito obbligatorio per la presenza di una partita IVA. La definizione di rimborsabilità della consegna dovrebbe basarsi su un’argomentazione contraria del § 1, punto 8 del Decreto IVA.

1.5. Trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro.

ВОД è disponibile sia quando il trasporto è effettuato da o per conto del fornitore, sia quando lo stesso è effettuato da o per conto del destinatario.

Si tenga presente che la merce deve essere spedita e il suo trasporto deve partire dal territorio del Paese e terminare nel territorio di un altro Stato membro. In questo caso non è rilevante se il trasporto di tali merci attraversi anche il territorio di paesi terzi. L’importante è che i due punti finali si trovino sui territori di due diversi Stati membri dell’UE, con il punto di partenza che è il territorio del paese. L’applicazione della tassazione ai sensi del regime ВОД non è correlata alla condizione che il completamento del trasporto dei beni avvenga nel territorio dello Bulgaria membro che ha rilasciato il documento d’identità ai fini IVA al destinatario. Ciò significa che, secondo le condizioni del ВОД, una persona con partita IVA bulgara fornisce merci, ad esempio, a una persona registrata ai fini IVA in Germania, e il trasporto delle merci termina nel territorio della Grecia. Cioè.

La sussistenza di tali presupposti dovrebbe essere legata ai concetti rilevanti definiti al § 1 del Codice IVA, rispettivamente per punti, come segue:

Voce 1. “Territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.

Va tenuto presente che dal 1.01.2007 i territori dei depositi franchi, delle zone franche e dei siti commerciali duty-free non sono esclusi dal territorio del paese.

Punto 2. “Territorio di uno Stato membro” è il territorio di ciascuno Stato membro al quale si applica il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, specificato per ciascuno Stato membro all’art. 227 del presente contratto, in quanto:

  1. a) questo territorio non comprende:
  2. aa) per la Repubblica federale di Germania: l’isola di Helitoland e il territorio di Büsingen;
  3. bb) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e Isole Canarie;
  4. cv) per la Repubblica Italiana: Livigno, Campione d’Italia e le acque italiane del Lago di Lugano;
  5. gg) per la Repubblica francese: dipartimenti d’oltremare;
  6. dd) per la Repubblica di Grecia: Monte Athos;
  7. ee) per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland;
  8. b) forniture derivanti o destinate a:
  9. aa) Principato di Monaco – ai fini della presente Legge sono assimilate alle forniture originarie o destinate al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

punto 8. “Gratuito” è la fornitura in cui non vi è remunerazione o il valore del dato supera molte volte il ricevuto.

punto 25. “Software standard” è un prodotto programmatico registrato su un supporto tecnico, destinato all’uso di massa e che non tiene conto delle specificità dell’attività specifica dell’utente.

  1. Condizioni per l’applicazione del regime ВОД di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) – in caso di spedizione o trasporto di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro in cui la persona è registrata ai fini IVA.

ВОД di merci è anche l’invio o il trasporto di merci prodotte, estratte, trasformate, acquistate, acquisite o importate nel territorio del paese da una persona registrata ai sensi della presente legge nell’ambito della sua attività economica, quando le merci vengono inviate o trasportate ai fini della sua attività economica da o per suo conto dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro in cui la persona è registrata ai fini IVA.

Affinché il regime previsto per la ВОД sia applicabile nei casi di cui all’art. 7, par. 4 IVA, devono sussistere cumulativamente le seguenti condizioni:

2.1. fornitore – persona con partita IVA nel territorio del paese alla data dell’evento fiscale;

2.2. destinatario – la stessa persona registrata ai fini IVA in un altro stato membro alla data dell’evento fiscale.

2.3. l’invio o il trasporto di beni dal territorio dello Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro in cui la persona è titolare di partita IVA ai fini della propria attività economica;

2.4. i beni sono stati prodotti, estratti, lavorati, acquistati, acquisiti o importati nel territorio del paese dalla persona nell’ambito della sua attività economica;

2.5. il trasporto è a cura oa spese della persona.

Indipendentemente dal fatto che destinatario e fornitore siano la stessa persona, la spedizione o il trasporto del bene è assimilato a cessione ai fini IVA nell’ipotesi speciale della Legge IVA (ЗДДС) ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

III – Modalità di consegna intracomunitaria

  1. Regime di consegna intracomunitaria di cui all’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

1.1. Luogo di esecuzione

Secondo quanto previsto dall’art. 17, par. 2 IVA, il luogo di consegna della merce spedita o trasportata dal fornitore, dal destinatario o da un terzo è il luogo in cui si trova la merce nel momento in cui la spedizione viene spedita o inizia il suo trasporto al destinatario. In caso di consegna intracomunitaria di merci, le merci vengono trasportate:

– da o per conto del fornitore, o

– da o per conto del destinatario

– dal territorio del Paese, posto che il luogo di esecuzione della consegna intracomunitaria dei beni è nel territorio del Paese.

1.2. Aliquota fiscale

La previsione dell’art. 53 della Legge IVA (ЗДДС) definisce le cessioni intracomunitarie come cessioni imponibili ad aliquota zero.

Unica eccezione sono le cessioni intracomunitarie, che sarebbero esenti se effettuate nel territorio dello Bulgaria, secondo quanto previsto dall’art. 38, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) Tale sarebbe, ad esempio, la fornitura di protesi dentarie con il fornitore che è una persona con partita IVA e il destinatario è una persona con partita IVA in uno stato membro, e la stessa viene trasportata dal territorio del paese al territorio di uno Stato membro. Ai sensi dell’art. 50 in relazione all’art. 38, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), ВОД esente sarà disponibile anche nei casi, ad esempio, di cessione di beni con un fornitore, una persona registrata ai fini IVA e un destinatario – una persona registrata ai fini della Legge IVA (ЗДДС) in uno stato membro:

– che sono stati interamente utilizzati per effettuare cessioni esenti e su tale base non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta in relazione all’imposta maturata;

– nella produzione, acquisizione o importazione dei quali non vi era diritto alla detrazione del credito d’imposta in base all’art. 70 della legge.

– in quanto gli stessi vengono trasportati dal territorio del Paese al territorio di uno Stato membro.

1.3. Tassa base

Secondo l’art. 52 IVA, la base imponibile delle cessioni intracomunitarie di beni è determinata secondo la procedura generale – ai sensi dell’art. 26 della Legge IVA (ЗДДС) Lo stesso è determinato sulla base di tutto, compreso il compenso ricevuto o dovuto al fornitore in relazione alla consegna, dal destinatario o da un’altra persona, determinato in leva e centesimi, esclusa l’imposta prevista dalla presente legge. La base imponibile dovrebbe includere anche:

– tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando dovute per la consegna;

– tutte le sovvenzioni ei finanziamenti direttamente connessi alla consegna;

– le spese di accompagnamento addebitate dal fornitore al destinatario, quali provvigione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente connesse alla consegna;

– il valore degli imballaggi o dei contenitori ordinari o d’uso, se a perdere; se tali imballaggi o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile è ridotta del loro valore al momento della restituzione.

Eventuali pagamenti di interessi e penali di natura risarcitoria non saranno considerati spese di consegna. Gli interessi e le sanzioni di natura punitiva sono compresi nella base imponibile della cessione. In ciascun caso specifico, dovrebbe essere effettuata un’analisi della natura dell’interesse o della sanzione pertinente.

Nei casi di ВОД per cessioni tra parti correlate, la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 27, par. 3, punto 1 della Legge IVA (ЗДДС). Secondo l’ordine di questo testo di legge, dovrebbe essere determinata la base imponibile, e nei casi di trasferimento gratuito del diritto di proprietà, che è equiparato alla consegna pagata, ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС), effettuato ai sensi della Legge IVA (ЗДДС).

Le variazioni della base imponibile della fornitura sono documentate con note di addebito o accredito alla fattura emessa per la relativa fornitura. In caso di aumento della base imponibile viene emessa nota di addebito, in caso di diminuzione, nonché in caso di risoluzione del contratto, nota di credito. Ad esempio, nei contratti in conto vendita alle condizioni ВОД, quando una parte della merce viene restituita dal destinatario al fornitore come invenduta, il fornitore deve emettere una nota di credito. Si ricorda che gli avvisi di addebito e accredito relativi all’IVA fatturata devono essere emessi entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della circostanza rilevante che determina la variazione della base imponibile.

1.4. Evento fiscale ed esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto

Secondo l’art. 51 IVA, il fatto fiscale per la consegna intracomunitaria si verifica alla data in cui si verificherebbe un evento fiscale per la consegna nel territorio dello Bulgaria ai sensi dell’art. 25 IVA, ovvero:

– alla data in cui la proprietà dei beni è trasferita, ovvero alla data in cui i beni di cui all’art. 6, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) essere effettivamente prestato, ovvero

– alla data di consegna della merce ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС).

Per le cessioni intracomunitarie l’imposta diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento imponibile. Se il fornitore ha emesso fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale, allora in tal caso l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della fattura (art. 51, comma 4 IVA).

Secondo l’art. 51, par. 5 della Legge IVA (ЗДДС), la previsione del co. 4 del medesimo articolo non si applica quando la fattura è emessa in relazione ad un pagamento ricevuto per la consegna prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale. In tal caso, l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto imponibile della cessione intracomunitaria. Si tenga presente che ai sensi dell’art. 113, par. 5 della Legge IVA (ЗДДС) ai sensi della Legge IVA (ЗДДС) (anche per acconto) la fattura può essere emessa in un periodo più lungo, cioè fino al giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna.

L’imposta è dovuta da una persona registrata ai sensi di tale legge – fornitore di prestazioni imponibili, secondo quanto previsto dall’art. 82, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

Si tenga presente che, sebbene l’IVA utilizzi i termini evento fiscale ed esigibilità fiscale, per il periodo d’imposta di esigibilità fiscale non sorge alcun debito tributario effettivo per il fornitore in relazione alle operazioni effettuate durante il periodo IVA, a causa dello zero aliquota applicabile a questo regime. Ai sensi dell’art. 124, par. 3 della Legge IVA (ЗДДС), i documenti fiscali emessi in relazione alla consegna intracomunitaria, anche per pagamento ricevuto, sono riportati nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta di consegna è diventata esigibile, ai sensi dell’art. 51 della legge. Dalla data in cui l’imposta diventa esigibile (anche se fosse dell’importo di BGN 0), decorre praticamente il periodo, dopo la scadenza del quale dovrebbe essere effettuata una rettifica ai sensi dell’art. 46, par. 1 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , nei casi di ВОД non provata (vedi punto 1.7).

1.5. Diritto alla detrazione del credito d’imposta

In caso di cessioni intracomunitarie, la persona ha il diritto di detrarre un credito d’imposta – l’importo dell’imposta per i beni e servizi da lui ricevuti nell’ambito di cessioni imponibili per un pagamento da lui effettuato prima che si verificasse l’evento fiscale per cessioni imponibili, nonché per l’importazione da lui effettuata e per l’imposta da lui richiesta in qualità di contribuente ai sensi del capitolo otto della Legge IVA (ЗДДС). Il soggetto passivo può esercitare tale diritto, a condizione che i beni e servizi da lui ricevuti siano stati utilizzati o saranno utilizzati ai fini di forniture imponibili effettuate dal soggetto – in questo caso forniture intracomunitarie imponibili.

Se il soggetto utilizza o utilizzerà le stesse per cessioni intracomunitarie esenti, non ha diritto al credito d’imposta per le stesse, secondo quanto previsto dall’art. 70, par. 1, punto 1 della Legge IVA (ЗДДС).

Nei casi in cui il soggetto abbia detratto un credito d’imposta per la consegna di beni, che successivamente utilizza per il trasferimento gratuito della proprietà, che è equiparato a consegna pagata, ai sensi dell’art. 6, par. 3, comma 2, della Legge IVA (ЗДДС), effettuata alle condizioni del ВОД, dovrebbe essere effettuata una rettifica del credito d’imposta utilizzato secondo la procedura di cui all’art. 79, par. 10 e 11 della Legge IVA (ЗДДС).

Una persona registrata ha diritto a detrarre un credito d’imposta parziale in relazione all’imposta su beni e servizi utilizzati sia per effettuare forniture per le quali la persona ha diritto a un credito d’imposta sia per forniture o attività per le quali la persona non ha tale diritto ai sensi all’art. 73 della Legge IVA (ЗДДС)

Per esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta per le forniture di cui l’interessato è destinatario, egli deve aver soddisfatto una delle condizioni di cui all’art. 71 della Legge IVA (ЗДДС).

1.6. Modalità di registrazione

La somma delle basi imponibili della Legge IVA (ЗДДС) imponibile effettuata dalle persone costituisce una cifra d’affari imponibile ai fini dell’iscrizione IVA ai sensi dell’art. 96, par. 2 in relazione al par. 1, in collegamento con l’art. 53, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

1.7. Termine per il rimborso dell’imposta di rimborso in relazione a ВОД.

Quando il risultato del periodo d’imposta del fornitore è un’imposta a rimborso, l’imponibile dell’imponibile IVA è compreso nelle cessioni imponibili ad aliquota zero, dando diritto al rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia-dichiarazione ai sensi con l’art. 92, par. 3 della Legge IVA (ЗДДС) – quando il soggetto ha effettuato negli ultimi 12 mesi antecedenti il mese corrente cessioni imponibili ad aliquota zero per un valore complessivo superiore al 30 per cento del valore complessivo di tutte le cessioni imponibili da lui effettuate per lo stesso periodo.

1.8. Dichiarazione

1.8.1. La persona registrata deve riportare i documenti fiscali per le cessioni intracomunitarie da lui effettuate nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale è stata rilasciata la dichiarazione IVA e nel riferimento.

Per i periodi d’imposta durante i quali il soggetto ha effettuato cessioni intracomunitarie (nonché operazioni e prestazioni tripartite con luogo di esecuzione nel territorio di altro Stato membro), i documenti fiscali emessi in relazione alle stesse, anche per corrispettivo ricevuto, si riflettono nel registro delle vendite per il periodo d’imposta durante il quale l’imposta di consegna è divenuta esigibile, ai sensi dell’art. 51 della legge. Si tenga conto di quanto indicato al punto 1.4. in relazione all’esigibilità dell’imposta ai sensi della Legge IVA (ЗДДС). Va sottolineato che quando viene emessa una fattura in relazione a un pagamento di consegna ricevuto prima della data di accadimento dell’evento fiscale, l’imposta non diventa esigibile alla data della sua emissione, pertanto non viene riflessa nel giornale di registrazione delle vendite, durante il periodo d’imposta durante il quale è stato emesso e durante il periodo d’imposta durante il quale si verifica l’esigibilità.

Unitamente al riferimento, la dichiarazione IVA deve essere presentata unitamente alla dichiarazione VIES per tali forniture per il periodo d’imposta di riferimento, in base all’art. 125, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС)

Nella dichiarazione VIES, il trasferimento gratuito dei diritti di proprietà, che è equiparato alla consegna pagata, ai sensi dell’art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС), effettuato ai sensi della Legge IVA (ЗДДС).

1.8.2. Nell’art. 126, par. 3 IVA disciplina le modalità di rettifica degli errori commessi nelle dichiarazioni presentate e nelle dichiarazioni VIES a seguito di documenti non riflessi o non correttamente riportati nelle scritture contabili, quando gli stessi errori si riscontrano dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Nei casi in cui l’errore sia dovuto alla mancata riscontro nei registri verbali degli atti, lo stesso viene rettificato dall’interessato apportando le opportune correzioni nel periodo d’imposta durante il quale l’errore è stato riscontrato ed inserendo l’atto non riflesso nel relativo registro verbale e la dichiarazione VIES per il periodo fiscale di rilevamento degli errori.

Nei casi in cui l’errore sia dovuto ad una errata trascrizione nei registri di rendicontazione degli atti, esso viene rettificato su iniziativa dell’interessato mediante comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate competente nel relativo DDT dell’ANR, che dovrebbe attivarsi modificare l’obbligazione della persona per il relativo periodo d’imposta.

Le azioni per modificare l’obbligo sono: redigere un atto ai sensi dell’art. 106 del Codice Fiscale Assicurativo (ДОПК) – correzione d’ufficio a seguito di accertamento: redazione di atto di intercettazione o rimborso su richiesta dell’interessato ex art. 129 del Codice Fiscale Assicurativo (ДОПК), se sulla base dello stesso è nominata un’ispezione o la redazione di un atto di revisione ai sensi dell’art. 108, resp. Arte. 133 del Codice Fiscale Assicurativo (ДОПК), fatte salve le condizioni ei presupposti dello stesso, nel caso in cui il risultato fiscale dell’esercizio sia accertato sulla base di una verifica contabile.

1.9. Rettifiche per cessioni intracomunitarie

1.9.1. I documenti attestanti la consegna intracomunitaria sono definiti all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) . Ai sensi dell’art. 46, par. 1 TIVA, se il soggetto passivo non ottiene i predetti documenti entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta di cessione, la cessione è considerata imponibile con l’aliquota del 20% . Sorge l’obbligo per il fornitore di addebitare questa imposta sul valore aggiunto alla consegna nella misura del 20 percento mediante l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 117, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) entro cinque giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Con la previsione dell’art. 46, par. 4 del PPPDDS, il legislatore ha dato la possibilità al soggetto passivo successivamente, se ottiene i documenti necessari, di annullare il protocollo emesso e rettificare il risultato nel periodo d’imposta. La rettifica viene effettuata nel periodo d’imposta durante il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per tale periodo, la fornitura per la quale il soggetto ha addebitato l’imposta sulla base dell’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. attraverso il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per questo periodo, la consegna per la quale il soggetto imponibile in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. attraverso il quale il fornitore ha ottenuto i documenti necessari, e nel suo registro delle vendite per questo periodo, la consegna per la quale il soggetto imponibile in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) Non viene emesso un nuovo protocollo per la cancellazione, e lo stesso si fa annotando sul protocollo emesso in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. e lo stesso si fa annotando sul protocollo emanato in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES. e lo stesso si fa annotando sul protocollo emanato in base all’art. 46, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), riportante l’avvenuto annullamento, la data in cui l’annullamento è effettuato, il motivo dell’annullamento, i nominativi di chi lo effettua e la firma dello stesso. Le correzioni dovrebbero riflettersi anche nelle dichiarazioni VIES.

1.9.2. Il fornitore può perdere la qualità di titolare di partita IVA dopo la data dell’evento fiscale della cessione intracomunitaria, ma prima della scadenza del termine definito dall’art. 46, par. 1 del termine PPDDS. Se, alla data della cancellazione, lo stesso non ha ottenuto i documenti comprovanti il carattere intracomunitario della cessione, nulla fa ritenere in quel momento che la cessione sia imponibile con aliquota del 20%. Decorso il mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta di consegna, se il soggetto non ha ancora ottenuto i documenti di cui all’art. 45 Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , sulla base di un’argomentazione tratta dall’art. 46 della legge sull’IVA dovrebbe versare l’IVA nella misura del 20% sulla base imponibile della cessione, da lui dichiarata come IVA. A seguito della successiva fornitura dei documenti di cui all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , la persona può chiedere il rimborso della Legge IVA (ЗДДС) pagata ai sensi dell’art. 128 e seguenti del codice di procedura penale.

Nel caso in cui, alla data di cancellazione, una persona – fornitore sotto ВОД, abbia effettuato una rettifica secondo l’ordine dell’art. 46, par. 1 TIVA, per mancanza di prova della natura della cessione e successivo ottenimento della stessa, può chiedere il rimborso della Legge IVA (ЗДДС) assolta ai sensi dell’art. 128 e seguenti del codice di procedura penale.

  1. Regime di consegna intracomunitaria nell’ipotesi di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

Nel caso di tale prestazione, in termini di luogo di esecuzione, aliquota, diritto alla detrazione del credito d’imposta e dichiarazione, il regime è identico a quello previsto dall’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

2.1. Secondo quanto previsto dall’art. 51, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), l’evento fiscale per la consegna intracomunitaria di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) decorre dalla data in cui inizia il trasporto dei beni dal territorio del Paese.

2.2. Per tali cessioni l’imposta diviene esigibile il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento imponibile. Se il fornitore ha emesso la denuncia entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento fiscale, in tal caso l’imposta diventa esigibile alla data di emissione della denuncia. L’imposta è dovuta da una persona registrata ai sensi di tale legge – fornitore di prestazioni imponibili, secondo quanto previsto dall’art. 82, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

2.3. La base imponibile delle cessioni intracomunitarie di beni ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) è determinato ai sensi dell’art. 52, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС) quale base imponibile all’atto dell’acquisto dei beni, del loro prezzo di costo o della loro base imponibile all’importazione, maggiorata ai sensi dell’art. 26, par. 3 della Legge IVA (ЗДДС) con:

  1. tutte le altre imposte e tasse, comprese le accise, quando dovute per la consegna;
  2. tutte le sovvenzioni ei finanziamenti direttamente connessi alla consegna;
  3. le spese di accompagnamento addebitate dal fornitore al destinatario, quali commissione, imballaggio, trasporto, assicurazione e altre direttamente connesse alla consegna;
  4. il valore degli imballaggi o dei contenitori ordinari o d’uso, se non soggetti a restituzione o se il destinatario non è un soggetto passivo; se tali imballaggi o contenitori sono restituiti dal destinatario, la base imponibile è ridotta del loro valore al momento della restituzione.

La base imponibile ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) non aumenta con il valore delle prestazioni di cui all’art. 22, 23 e 24 con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, per il quale la persona iscritta ai sensi della presente legge è tenuta a riscuotere l’imposta in qualità di contribuente ai sensi dell’art. 82, par. 2 della legge.

Ai sensi dell’art. 27, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), la base imponibile per la cessione di beni di cui all’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) non può essere inferiore alla base imponibile all’acquisto del bene o al suo prezzo di costo, e nei casi in cui i beni sono importati – dalla base imponibile all’importazione.

2.4. Per la correzione della ВОД ai sensi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), in mancanza della prova del loro trasporto, dell’art. 46 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) . Il trattamento fiscale di queste forniture in questo caso è specificato nella sezione C, punto 2 di questa istruzione.

B) CERTIFICAZIONE DI ESISTENZA DELLE CIRCOSTANZE PER LA CONSEGNA INTRACOMUNITARIA

Poiché il regime IVA costituisce un’eccezione al regime generale per le cessioni che sono generalmente tassate ad un’aliquota normale nello Stato membro del fornitore, spetta al fornitore provare il carattere intracomunitario della cessione. L’Agenzia delle Entrate, in presenza delle prove presentate dal fornitore, di cui all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , potranno impugnare gli stessi dimostrandone l’inaffidabilità.

  1. Numero di identificazione valido del destinatario della consegna ai sensi dell’art. 7, par. 1 di partita IVA, rispettivamente, della persona iscritta ai fini IVA in altro Stato membro – ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

La validità del numero identificativo del destinatario può essere accertata dal fornitore consultando Internet al seguente indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm

La denuncia effettuata può essere stampata dal fornitore ed allegata ai documenti che comprovano le circostanze della presenza di ВОД, riportando sulla stampa stessa la data in cui è stata effettuata la segnalazione.

Poiché in questo sito sono riportate solo le informazioni aggiornate al momento di riferimento, l’Agenzia delle Entrate non può utilizzarla per verificare la validità per un periodo precedente – al momento dell’evento fiscale e alla data della domanda. La validità del numero di identificazione del destinatario dovrebbe essere verificata dall’Agenzia delle Entrate effettuando una richiesta automatica nel sistema di scambio di informazioni VIES.

L’assenza di un numero valido del destinatario, rilasciato da un altro Stato membro, in caso di ВОД ex art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) comporta il trattamento di tali cessioni come tali, con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria e la loro tassazione (se imponibile) con quella applicabile ai sensi dell’art. 66, par. 1, comma 1 dell’aliquota IVA – 20%.

  1. Documenti attestanti la consegna intracomunitaria.

Secondo l’art. 53, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), i documenti attestanti la cessione intracomunitaria sono determinati dalle norme di attuazione della legge.

La prova della ВОД è disciplinata dall’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) .

Secondo lo stesso, per provare la fornitura intracomunitaria di beni, il fornitore dovrebbe avere i seguenti documenti:

– documento di consegna;

– documenti comprovanti la spedizione o il trasporto della merce dal territorio del Paese al territorio di un altro Stato membro.

2.1. Documento di consegna

A seconda del tipo di ВОД, i documenti di consegna dovrebbero essere:

2.1.1. Fattura della consegna, nella quale dovrà essere indicato il numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato dallo Stato membro in cui è stata effettuata la consegna – nei casi di cui all’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

Per quanto riguarda gli altri estremi della fattura, si ricorda che i requisiti di cui all’art. 114 della Legge IVA (ЗДДС), e quale base per l’applicazione dell’aliquota zero, l’art. 53, par. 1, in collegamento con l’art. 7, par. 1 o par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), ovvero “fornitura intracomunitaria” o “ВОД”.

Nel caso in cui il numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato da uno Stato membro, in base al quale è stata effettuata la consegna, non sia indicato nella fattura, si tenga presente che ciò non comporta automaticamente il trattamento della consegna in quanto avente luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria con corrispondente effetto di tassazione e con IVA 20%, se imponibile. In questo caso, la circostanza dell’esistenza di un ВОД, rispettivamente un numero di identificazione IVA del destinatario, rilasciato da uno Stato membro, dovrebbe essere indagata nella sua interezza, accettando come valide altre prove al riguardo – contratti commerciali, trasporti e assicurazioni contratti e documenti , in cui è specificato un numero di identificazione, nonché prove raccolte utilizzando i metodi specificati nella sezione B, punto 1 di questa istruzione – verifica nel sistema VIES e nel sito,

L’assenza di un documento per la consegna in presenza di dati su una consegna completata comporta il trattamento della consegna come uno con un luogo di esecuzione nel territorio del paese, imponibile con aliquota del 20%, se non è esonerare. La mancanza di alcuni dettagli del documento fiscale redatto per ВОД porta alla stessa conseguenza. Ai fini della tassazione IVA, nella valutazione dei requisiti contenuti negli atti, si dovrebbe partire dal fatto che il requisito rilevante sia relativo alla fornitura di dati sufficienti per un’operazione d’impresa compiuta rientrante nell’ambito delle cessioni intracomunitarie.

Ad esempio, devono essere considerati come tali:

– mancata indicazione del nome o dell’indirizzo del destinatario;

– mancata indicazione della quantità e del tipo di merce – oggetto della consegna, o indicazione generica degli stessi in modo tale da impedirne l’identificazione nel confronto con i contratti, documenti di trasporto, conferme del destinatario, ecc. presentati dal persona registrata ai fini del controllo fiscale .

Discrepanze nell’indirizzo specificato, rispettivamente nell’ortografia del nome del destinatario, che possono essere dovute a un errore o a una trascrizione errata, nonché ad altre incongruenze nei requisiti legali, ad es. la mancata indicazione del nome personale di chi redige l’atto in sé non deve essere ammessa come motivo per trattare la consegna come tale con luogo di esecuzione nel territorio del Paese. L’Agenzia delle Entrate dovrebbe fare un’analisi puntuale di tutte le prove rilevanti e se da esse, anche attraverso un riferimento nel sistema VIES, viene confermata la natura intracomunitaria della fornitura, dovrebbe presumere che vi sia una ragione per trattare la fornitura come ВОД, rispettivamente da tassare ad aliquota zero, se imponibile.

La base della presente istruzione nella direzione sopra esposta è il concetto sviluppato nella decisione interpretativa n. n. UK-1 del 14.02.2006, che l’assenza di alcuno degli elementi obbligatori del documento contabile primario non lo rende di per sé invalido ai fini della normativa contabile e fiscale nazionale. Secondo UK-1 del 14.02.2006 del Ministero delle Finanze: “La decisione specifica in merito alla validità e all’affidabilità del documento contabile primario, in assenza di uno qualsiasi dei dettagli obbligatori, può essere presa solo dopo uno studio approfondito della specifica situazione di fatto, con considerazione obbligatoria dei principi del contenuto sulla forma, della copertura veritiera e corretta e della validità documentale.

2.1.2. Protocollo ex art. 117 IVA – nel caso di cessioni intracomunitarie ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

Il protocollo deve contenere i dettagli di cui all’art. 117, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС)

2.2. Documenti comprovanti la spedizione o il trasporto delle merci dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro

A seconda della persona che ha effettuato il trasporto, con l’art. 45, par. 2 della PPDSDS, sono definiti i seguenti documenti comprovanti il trasporto dei beni:

– documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro – nei casi in cui il trasporto è a carico del fornitore o del destinatario, ma è stato effettuato da una terza parte;

– documento di trasporto o conferma scritta del destinatario o di persona da lui autorizzata, attestante che la merce è stata ricevuta nel territorio di altro Stato membro, quando il trasporto è stato effettuato dal fornitore;

– conferma scritta del destinatario attestante che la merce è arrivata nel territorio di un altro Stato membro quando il trasporto è stato effettuato dal destinatario.

Si precisa che in caso di trasporto effettuato dal fornitore o da terzi, i mezzi di prova sono forniti alternativamente. La presentazione di uno dei documenti (documento di trasporto o conferma scritta) è sufficiente per presumere la presenza del ВОД. Naturalmente, dal contenuto sia del documento di trasporto che della conferma scritta del destinatario della consegna, dovrebbe essere possibile dedurre l’identità della consegna in questione con quella fatturata e dichiarata dal fornitore ВОД. Poiché i beni possono essere trasportati in uno Stato membro diverso da quello del destinatario, al fine di provare l’identità delle cessioni in questo caso, può essere fatta una conclusione sulla base dei contratti conclusi tra il fornitore e il destinatario, rispettivamente scambi commerciali corrispondenza. Dovrebbe essere accettato

2.2.1. Il documento di trasporto può essere una copia di una polizza di carico, una polizza di carico, una lettera di trasporto aereo, una polizza di carico o altro documento internazionalmente riconosciuto in cui il fornitore è indicato come mittente, un documento emesso da un operatore postale, ecc. . – a seconda della modalità di spedizione/trasporto della merce.

Nel caso in cui non sia indicato il fornitore come mittente, se il trasporto è effettuato tramite uno spedizioniere, dagli altri documenti relativi alla consegna risulta che l’identità del trasporto effettuato tramite lo spedizioniere con la merce oggetto di consegna può essere stabilito. Tali documenti dovrebbero essere il contratto di spedizione ei relativi documenti di pagamento. Il collegamento del documento di trasporto con la consegna dichiarata a IVA può essere verificato dall’Agenzia delle Entrate e mediante controllo incrociato con la società di spedizione – per un confronto più dettagliato del contratto di commercio estero.

Dai documenti di trasporto, considerati in relazione al documento fiscale e agli altri documenti commerciali relativi alla consegna, dovrebbe essere possibile trarre una conclusione incontrovertibile circa il fornitore, il mittente (se diverso dal fornitore), il destinatario, la merce, l’oggetto della consegna, la direzione e il percorso.

Nei casi di cui all’art. 45, punto 2, b. “b” del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , il documento di trasporto può essere redatto secondo il relativo ordine di una lettera di vettura per il trasporto effettuato con autovettura – di proprietà o noleggiata dal fornitore.

2.2.2. La conferma scritta da parte del destinatario (secondo il protocollo di consegna) della consegna deve essere un documento rilasciato da una persona che rappresenta il destinatario o da una persona da lui autorizzata. La conferma deve essere in originale e contenere la firma della persona che rappresenta il destinatario. La conferma può essere inviata anche elettronicamente, via fax o con qualsiasi altro mezzo usuale per la corrispondenza commerciale. In caso di trasporto effettuato dal destinatario non è ammessa la conferma da parte di persona autorizzata.

La conferma non ha una forma e un contenuto legalmente definiti. Dal suo contenuto dovrebbe essere possibile trarre una conclusione indiscutibile sull’identità della consegna a cui si riferisce con il ВОД segnalato dal fornitore. L’attestazione deve indicare la qualità della persona da cui proviene e se la stessa non è un rappresentante, ma un procuratore, e l’attestazione stessa non stabilisce dati sull’esistenza della potestà rappresentativa, a discrezione dell’Agenzia delle Entrate, portata in base alle specificità del caso specifico e al resto delle prove raccolte, può essere richiesta la prova della sua esistenza.

Nell’ipotesi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), non è consentito provare il ВОД con una conferma scritta del destinatario, poiché il fornitore e il destinatario sono la stessa persona.

Se necessario, secondo il DOPC, la conferma, oltre ai documenti di trasporto, può essere richiesta anche in traduzione.

2.2.3. Altri documenti relativi a ВОД

Si ricorda che il documento di consegna (fattura o verbale) ei documenti comprovanti la spedizione o il trasporto della merce (documenti di trasporto o conferma del destinatario), ai sensi dell’art. 45 del Codice in materia di protezione dei dati personali in collegamento con l’art. 53, par. 2 della Legge IVA (ЗДДС), sono i documenti senza i quali la consegna intracomunitaria non può essere certificata.

Per comprovare la natura della consegna, possono essere esaminati quali ulteriori elementi di prova: il contratto di commercio estero e la corrispondenza commerciale, la corrispondenza interna aziendale, i documenti bancari – avvisi e comunicazioni commerciali, gli avvisi di spedizione, la bolla di accompagnamento, i contratti di assicurazione e di carico, i documenti per il pagamento.

Nell’analizzare i documenti di cui sopra e la loro rilevanza per la relativa consegna, dovrebbero essere presi in considerazione i termini di consegna concordati dalle parti. Molto spesso, i termini del contratto di commercio estero sono negoziati in base alla valutazione della pertinenza del relativo documento di trasporto rispetto agli obblighi assunti dal fornitore ai sensi del contratto di commercio estero, devono essere prese in considerazione le regole di “Incoterms – 90”, reperibile sul sito web dell’ANR.

Ad esempio, nel caso di un contratto di commercio estero concluso con una clausola negoziabile “CIF”, incluso il trasporto via mare o aereo, si applicano i seguenti obblighi:

– organizzare il trasporto e pagare il nolo fino a destinazione;

– consegnare a bordo della nave;

– assicurare il carico durante il trasporto e pagare il premio assicurativo;

– consegnare all’acquirente fattura, polizza di carico “pulita” e premio assicurativo;

– al pagamento delle spese di imbarco della merce a bordo della nave;

– a pagare le spese di scarico se non comprese nel nolo.

I documenti che attestano l’adempimento di questi obblighi contrattuali da parte del fornitore sono rilevanti per il ВОД e dovrebbero essere analizzati quando si valuta la pertinenza dei documenti di trasporto rispetto alla consegna dichiarata dalla persona come ВОД. In esse deve figurare come mittente o cessionario/destinatario il fornitore o il suo spedizioniere.

Per quanto riguarda questi documenti, si precisa che l’assenza o l’inesattezza di alcuni elementi del loro contenuto non li rende invalidi. Costituiscono contratti di diritto privato o documenti emessi in esecuzione di tali contratti e la loro interpretazione deve essere esauriente, in reciproca relazione, ricercando l’effettiva volontà delle parti.

  1. Verificare la ВОП dichiarata dal destinatario sotto ВОД

La contabilizzazione della relativa cessione nella documentazione del destinatario come acquisto intracomunitario può essere verificata mediante richiesta di informazioni (modulo SCAC 2004) ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 1798/2003 in materia di cooperazione e interazione amministrativa in materia della Legge IVA (ЗДДС) La mancata dichiarazione della fornitura come acquisto intracomunitario da parte del suo destinatario non è un motivo sufficiente per non trattarla come ВОД. Nel caso in cui il destinatario disponga di un numero identificativo valido con il quale ha effettuato il ВОД, la mancata dichiarazione dell’acquisto non comporta automaticamente il mancato riconoscimento del ВОД per il fornitore. In tali casi, l’Agenzia delle entrate dovrebbe avviare uno scambio di informazioni ai sensi del regolamento 1798/2003 con una richiesta di assistenza ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 1798/2003 in materia di cooperazione e interazione amministrativa in materia della Legge IVA (ЗДДС)

Tale controllo può essere effettuato anche in caso di dubbi sulla natura intracomunitaria della cessione. L’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni raccolte con il presente provvedimento come prova per la determinazione degli adempimenti IVA, in base all’art. 171, par. 2 della stessa legge.

C) TRATTAMENTO FISCALE DELL’ВОД NON PROVATA

  1. Trattamento fiscale in caso della Legge IVA (ЗДДС) non comprovata ex art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС)

1.1. Nel caso in cui, secondo l’ordine di tale scambio, sia accertato che il soggetto indicato come destinatario della ВОД ai sensi dell’art. 7, par. 1 IVA, non esiste, non svolge alcuna attività, la sua attività non corrisponde alla natura della consegna (es. società senza sede – “casella postale”, ovvero non ha i mezzi per svolgere tale attività consegna), si può presumere che la consegna non consegua per essere trattata come intracomunitaria. Va tenuto presente che questa conclusione può essere fatta solo dopo una complessa indagine sulle circostanze relative alla persona indicata come destinatario del ВОД. Se l’autorità fiscale rifiuta le prove del fornitore (fatture e documenti di trasporto o conferma scritta del destinatario), dovrebbe considerare la consegna come avente luogo di esecuzione nel territorio del paese,

1.2. Secondo l’ordinanza di cooperazione amministrativa, può essere effettuato un controllo in merito al collegamento di cui al punto 34 del § 1 del Codice Fiscale di un fornitore e di un destinatario in ВОД/ВОП . In tal caso, ciò può costituire motivo per un’ulteriore verifica sulla natura intracomunitaria della consegna, per valutare l’attendibilità della conferma scritta del destinatario ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) .

1.3. In relazione al fatto che la remunerazione della fornitura è una delle condizioni obbligatorie per il suo trattamento come intracomunitario, in caso di mancato pagamento della fornitura, nell’effettuare un controllo fiscale, dovrebbe essere chiarito quale sia il suo la natura è – remunerata o gratuita. Nel caso in cui il fornitore fornisca prove sufficienti che la consegna è stata pattuita a titolo oneroso, non sussistono i presupposti per determinare il regime fiscale della consegna in quanto tale con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, con relativo effetto fiscale. Si dovrebbe presumere che vi sia una prova sufficiente della natura remunerativa della consegna, quando, oltre a un contratto, corrispondente corrispondenza commerciale scambiata, in cui è concordato un prezzo per la consegna e un invito al destinatario a pagare il suo obbligo, il fornitore ha fornito la documentazione che dimostra di aver adottato le misure necessarie per riscuotere il suo reclamo, inclusa l’esecuzione. Tali prove sono azioni penali intentate contro il destinatario, decisioni giudiziarie su tali richieste, domande ai tribunali per l’emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente emesse, documenti per casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura è in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso. domande ai tribunali per l’emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente rilasciato uno, documenti per i casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura è in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso. domande ai tribunali per l’emissione di un mandato di esecuzione, rispettivamente rilasciato uno, documenti per i casi di esecuzione depositati. Si presume che vi sia una fornitura remunerativa se viene fornita la prova che il destinatario della fornitura è in procedura fallimentare o di liquidazione e il fornitore ha fatto valere i suoi diritti sullo stesso.

Nel caso in cui non vi sia pagamento per la consegna e non sia fornita sufficiente evidenza di un pattuito pagamento, per il quale il fornitore abbia svolto l’attività necessaria per riscuotere l’importo da lui richiesto come corrispettivo pattuito, la consegna dovrà essere trattata quanto gratuito. In tal caso, se il soggetto ha detratto in tutto o in parte un credito d’imposta per beni da lui prodotti, acquistati, acquisiti o importati ed ha successivamente effettuato la consegna intracomunitaria gratuita dei beni stessi, si applica la previsione dell’art. 79, par. 10 della Legge IVA (ЗДДС), secondo cui il soggetto registrato che ha dedotto in tutto o in parte un credito d’imposta per beni da lui prodotti, acquistati, acquisiti o importati e successivamente ha effettuato con tali beni la consegna gratuita intracomunitaria, è debitore dell’imposta nella misura dell’usato credito d’imposta. Secondo il par.

Tale conguaglio dovrebbe essere effettuato anche nei casi di trasferimento di proprietà, che è equiparato a trasferimento gratuito ex art. 6, par. 3, punto 2 della Legge IVA (ЗДДС), quando è effettuato alle condizioni di ВОД.

  1. Trattamento fiscale di IVA non comprovata ex art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС)

Nei casi in cui è stata segnalata una ВОД ai sensi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС) e il fornitore non ha presentato i requisiti di cui all’art. 45 dei documenti di trasporto PPPDDS e il destinatario non ha dichiarato l’acquisizione nella sua dichiarazione VIES, esiste una base per il seguente trattamento fiscale:

– rettifica del credito d’imposta utilizzato in relazione ai beni in presenza di vizi accertati in relazione all’IVA dichiarata o

– tassazione nel territorio dello Bulgaria di un trasferimento a titolo gratuito di un bene o di altro diritto reale, che è equiparato a una cessione remunerativa, se un credito d’imposta è dedotto in tutto o in parte al momento dell’acquisizione (ai sensi dell’articolo 6, comma 3, capo 2, della Legge IVA (ЗДДС)), o

– addebitare l’imposta per la consegna con luogo di adempimento nel territorio dello Bulgaria, se vi è la prova che è stata effettuata a terzi.

  1. Data di scadenza dell’imposta in caso di ВОД non provata

Nei casi in cui, valutata la prova, l’Agenzia delle Entrate ritenga che, in relazione ad una cessione dichiarata dal soggetto a titolo della Legge IVA (ЗДДС), sussistano i presupposti per la tassazione con aliquota del 20%, occorre valutare per quale periodo l’imposta dovuta dovrebbe essere addebitato.

3.1. Nel caso in cui vi siano dati sul ВОД, ma non siano stati presentati i documenti di trasporto o la conferma del destinatario, ovvero il fornitore non abbia ottenuto i documenti di cui all’art. 45 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) fino alla fine del mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta per la cessione, si ritiene che la cessione sia imponibile con aliquota del 20 per cento. In tal caso l’imposta viene addebitata dal fornitore mediante emissione di protocollo ex art. 117, par. 2 della legge. Secondo l’art. 46, par. 3 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) , la denuncia è emessa entro 5 giorni, a decorrere dall’ultimo giorno del mese solare successivo a quello in cui è divenuta esigibile l’imposta di consegna, ai sensi dell’art. 51 della Legge IVA (ЗДДС)

3.2. Nei casi di cui al punto 1.1. da questa sezione, nonché quando sia accertato che la cessione dichiarata IVA ha natura di cessione imponibile con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria, l’imposta va addebitata alla data di accadimento dell’evento fiscale, secondo l’art. 25 della Legge IVA (ЗДДС) A partire dalla data di accadimento dell’evento fiscale, l’imposta dovrebbe essere addebitata anche nei casi di consegna non dichiarata (quando è accertato che i beni sono stati trasportati fuori dal territorio nazionale), nonché nei casi della Legge IVA (ЗДДС) dichiarata ai sensi dell’art. 7, par. 4 della Legge IVA (ЗДДС), quando è accertato che vi è una consegna con luogo di esecuzione nel territorio dello Bulgaria.

D) CASI PARTICOLARI DI ВОД

  1. IVA per merci trasportate da un deposito franco o da una zona franca situata nel territorio di un paese al territorio di un altro paese

Ai sensi del § 1, articolo 1 del codice fiscale IVA “Territorio del paese” è il territorio geografico della Repubblica di Bulgaria, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva. A questo proposito, l’ambito territoriale della legge è stato ampliato, includendo le zone franche, i depositi franchi, che erano espressamente esclusi dall’ambito territoriale della legge ai sensi della Legge IVA (ЗДДС) (abrogata). Si deve presumere che sia presente l’IVA (se sono presenti anche le altre condizioni di cui all’articolo 7, comma 1 o comma 4 della Legge IVA (ЗДДС)) quando si consegnano merci trasportate da un deposito franco o da una zona franca situata nel territorio del Paese al territorio di un altro paese.

  1. ВОД nel caso di contratto di locazione, in cui si pattuisca solo un’opzione per il trasferimento della proprietà al momento della sua conclusione, ma in caso di successiva modifica del contratto, è espressamente convenuto che a un certo punto la proprietà della merce passerà al destinatario al momento della consegna

Nel caso di contratto di locazione, in cui è pattuita solo un’opzione per il trasferimento della proprietà del bene con un fornitore – soggetto titolare di partita IVA e destinatario persona fisica – titolare di partita IVA in uno Stato membro, e il bene sono trasportati dal territorio del paese al territorio di un altro stato membro, il trattamento IVA di questa fornitura è il seguente: prestazione di un servizio soggetto all’uso di questo articolo. Il luogo di esecuzione di questa fornitura di servizi è determinato ai sensi dell’art. 21 IVA, e cioè:

  1. quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera “g” – il luogo di adempimento è il luogo in cui è stabilito il destinatario della consegna.
  2. quando l’oggetto del contratto di leasing è un autoveicolo, si applica la previsione dell’art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera “g” non trova applicazione, pertanto il luogo dell’adempimento è determinato ai sensi dell’art. 21, par. 1, ovvero dove è stabilito il fornitore.
  3. in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 – il luogo di adempimento è determinato ai sensi dell’art. 21, par. 1, ovvero dove è stabilito il fornitore. Ciò può verificarsi quando il bene è messo a disposizione di una persona che non è soggetto passivo stabilita in un altro Stato membro. In questa situazione, la disposizione dell’art. 21, par. 3, commi 1 e 2, lettera “g” non è applicabile, poiché il destinatario della consegna è un soggetto non passivo. Pertanto, il luogo di esecuzione della consegna sarà determinato ai sensi dell’art. 21, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС) nel luogo in cui è stabilito il fornitore.

In caso di successiva modifica del contratto, ove sia espressamente pattuito che a un certo punto la proprietà della merce passerà al destinatario della consegna, si deve presumere che al momento della modifica del contratto intracomunitario la consegna avviene ai sensi dell’art. 6, par. 2, comma 3, TIVA (art. 13, comma 1, TIVA). Indipendentemente dal fatto che in quella data la merce non sarà trasportata nel territorio del rispettivo stato membro, si deve considerare che è già stata trasportata. Sono disponibili tutte le condizioni per l’approvvigionamento idrico, ai sensi dell’art. 7, par. 1 della Legge IVA (ЗДДС), in quanto nello stesso testo non è espressamente richiesta una sequenza certa tra il momento del trasferimento della proprietà e il trasporto del bene.

Secondo l’art. 13, par. 4 della PPDSDS, il servizio di fornitura di credito per la consegna di beni ai sensi di un contratto di locazione è considerato una consegna separata, il cui evento fiscale si verifica ai sensi dell’art. 25, par. 4 della legge.

  1. ВОД o consegna sul territorio del paese in relazione all’art. 7, par. 5, voci 8-10 della Legge IVA (ЗДДС)

Alla luce di quanto previsto dall’art. 7, par. 5, commi 8-10 della Legge IVA (ЗДДС), secondo cui la spedizione/trasporto di beni al di fuori del territorio dello Bulgaria non costituisce IVA nelle ipotesi considerate, si tenga presente che la circolazione di beni tra due Stati membri in questi casi dovrebbero trovare riscontro in un registro sulla base dell’art. 123, par. 2 IVA, che dovrebbe fornire le informazioni disciplinate dall’art. 121, par. 8 del Regolamento per l’applicazione della Legge IVA (ППЗДДС) .

3.1. Ai sensi dell’art. 7, par. 6 in relazione al par. 4 IVA, quando ricorrono i presupposti di cui al par. 5, le voci 8-10 della Legge IVA (ЗДДС), si ritiene che in quel momento sia stata effettuata una cessione intracomunitaria remunerativa ai sensi del co. 4.

3.2. Nei casi in cui la persona abbia riportato la spedizione o il trasporto di beni nell’agenda di cui all’art. 123, par. 2 IVA e le condizioni di cui all’art. 7, par. 5, commi 8-10 IVA, e il soggetto – destinatario risulta iscritto ai fini IVA nello Stato membro nel cui territorio i beni sono stati spediti o trasportati, si presume che al momento in cui cessano le circostanze vi sia una consegna ai sensi Arte. 6, par. 3, punto 1 della Legge IVA (ЗДДС), che la legge equipara a retribuzione. Pertanto, il soggetto deve procedere alla rettifica del credito d’imposta utilizzato secondo l’ordine dell’art. 79, par. 10 e 11 della Legge IVA (ЗДДС).

Durante il controllo di una persona con partita IVA, può essere stabilito che la persona ha inviato o trasportato beni dal territorio del paese al territorio di un altro paese e non ha riportato la fornitura di beni né nel registro delle vendite né nella dichiarazione di riferimento e VIES- la dichiarazione per i periodi di riferimento, né all’agenda ex art. 125 della Legge IVA (ЗДДС) Se la persona a questo proposito fa riferimento ai motivi dell’art. 7, par. 5, commi 8-10 IVA, alla luce delle restanti evidenze, si dovrebbe valutare la disponibilità dei dati per la tassazione della consegna sul territorio dello Bulgaria con aliquota del 20%.

Questa disposizione si applica solo ai casi di cessioni intracomunitarie di cui all’art. 7, par. 1 e 4 della Legge IVA (ЗДДС) e non si applica alle cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa e ai veicoli nuovi.

 

Confutazione della tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate che in caso di supposto mancato trasporto in una cessione intracomunitaria invoca il par. 2 dell’art. 62 della Legge IVA

Ai fini delle prove del trasporto al riguardo di acquisti o cessioni intracomunitarie (Vedi: BULGARIA – CESSIONI DEI BENI INTRACOMUNITARIE – PROVA DEL TRASPORTO O DELLA SPEDIZIONE DEL BENE) l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) quando trova discrepanze o contesta  la documentazione esibita invoca il paragrafo 2 dell’Art. 62 (Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria) della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) che dspone che l luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato Bulgaria), quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato bulgaro.

L’Art. 62 (Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria)  della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

“(1) Il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio del Paese, quando i beni arrivano e il loro trasporto termina nel territorio del Paese.

(2) Indipendentemente dal par. 1, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato.

(3) Il paragrafo 2 non si applica quando la persona ha la prova che l’acquisto intracomunitario dei beni è stato tassato nello Stato membro in cui i beni sono arrivati ​​o il loro trasporto è stato completato.
(4) Se l’acquisizione intracomunitaria è tassata ai sensi del par. 2 e successivamente la persona dimostra che tale acquisto intracomunitario è tassato anche nello Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, la persona corregge il risultato dell’applicazione del par. 2.
(5) Indipendentemente dal par. 2, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. l’intermediario in operazione tripartita acquista i beni con il suo numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 ;
2. il soggetto di cui al comma 1 effettua la successiva consegna dei beni all’acquirente nell’operazione tripartita;
3. il soggetto di cui al punto 1 ha emesso fattura per la consegna di cui al punto 2, rispondente ai requisiti di cui all’art . 114 , in cui indicava di essere intermediario nell’operazione tripartita e che l’imposta di fornitura era dovuta dall’acquirente nell’operazione tripartita;
4. la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 nella dichiarazione VIES per il periodo d’imposta in questione.

(6) I documenti che attestano le circostanze di cui al par. 3, 4 e 5, e la procedura per apportare la rettifica di cui al par. 4 sono determinate dalle norme di attuazione della legge .”

Nei casi in cui viene contestato il trasporto e la consegna, a nostro parere, appare infondata la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) che si basa sull’art. 62, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

L’art. 62, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), attiene al Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria.

Ora si tratta di stabilire cosa sia “acquisizione intracomunitaria”.

La definizione di acquisizione intracomunitaria è contenuta nell’art. 13 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che l’acquisto intracomunitario è l’acquisizione del diritto di proprietà dei beni e di ogni altro diritto di disporre dei beni in qualità di proprietario spediti o trasportati nel territorio dello Stato (Bulgaria) dal territorio di un altro Stato membro, quando il fornitore è un soggetto passivo registrato ai fini IVA in un altro Stato membro.

Quindi, per precisa disposizione dell’art. 13 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per esserci un acquisto intracomunitario è necessario che i beni siano spediti o trasportati nel territorio della Bulgaria.

Secondo noi per una corretta interpretazione del paragrafo 2 dell’art. 62 non si può prescindere da una visione completa dell’art.62.

Infatti il paragrafo 3 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che Il paragrafo 2 dell’art. 62 non si applica quando la persona ha la prova che l’acquisto intracomunitario dei beni è stato tassato nello Stato membro in cui i beni sono arrivati o il loro trasporto è stato completato.

Quindi, secondo noi, il paragrafo 2 si riferisce al caso in cui i beni sono arrivati in altro Stato membro ed il soggetto passivo IVA non ha dato prova della tassazione nello Stato membro o che il trasporto sia stato completato.

Tutto questo è confermato dal fatto che il paragrafo 3 non dice “uno Stato membro”, ma dice “nello Stato membro”, riferendosi, appunto, specificatamente, al caso di cui al paragrafo 2.

Per cui, secondo noi, il paragrafo 2 dell’art. 62 si riferisce ad una Operazione triangolare (operazione tripartita – Тристранна операция)  in cui i beni sono acquistati da un soggetto passivo IVA bulgaro ed i beni vengono trasportati o tassati in un altro Stato membro ed il soggetto passivo IVA bulgaro non dà la prova di questo.

Tutto ciò è confermato dal disposto del paragrafo 4 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che “Se l’acquisizione intracomunitaria è tassata ai sensi del par.2 e successivamente la persona dimostra che tale acquisto intracomunitario è tassato anche nello Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, la persona corregge il risultato dell’applicazione del par.2.”

Quindi il paragrafo 4 conferma la tesi che il paragrafo 2 si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция) in cui i beni arrivano in altro Stato membro UE o in cui termina il trasporto.

Secondo noi il paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция) in cui il soggetto passivo bulgaro è l’intermediario della cessione che compra da uno Stato Membro UE (Stato 1) e vende a soggetto passivo in altro Stato membro UE (Stato 2) con spedizione diretta da Stato 1 a Stato 2.

La nostra tesi trova conferma dal paragrafo 5 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che:

(5) Indipendentemente dal par. 2, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. l’intermediario in operazione tripartita acquista i beni con il suo numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 ;
  2. il soggetto di cui al comma 1 effettua la successiva consegna dei beni all’acquirente nell’operazione tripartita;
  3. il soggetto di cui al punto 1 ha emesso fattura per la consegna di cui al punto 2, rispondente ai requisiti di cui all’art . 114 , in cui indicava di essere intermediario nell’operazione tripartita e che l’imposta di fornitura era dovuta dall’acquirente nell’operazione tripartita;
  4. la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 nella dichiarazione VIES per il periodo d’imposta in questione.”

Quindi per una corretta interpretazione del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) non si può prescindere da un’attenta lettura dei restanti paragrafi (3,4,5) che evidentemente portano alla conclusione che:

  • Il paragrafo 1 si riferisce ad una situazione in cui il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio del Paese  (Bulgaria), quando i beni arrivano e il loro trasporto termina nel territorio del Paese (Bulgaria);
  • I restanti paragrafi dal 2 al 5 fanno riferimento ad un’operazione tripartita (Тристранна операция) in cui il soggetto passivo bulgaro è l’intermediario ed i beni vengono spediti da uno Stato Membro UE (Stato 1) ed arrivano e il loro trasporto termina nel territorio di un altro Stato membro UE (Stato 2).

Da tutto questo si evince che la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) è quanto meno contraddittoria in quanto sostiene che non vi è stato trasporto, ma, contemporaneamente, basa la sua pretesa sul paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che, per tutto quanto visto in precedenza, fa specificamente riferimento ad un’operazione tripartita che vede la sua base giuridica nel trasporto dei beni da uno Stato Membro UE (Stato 1) ad un altro Stato membro UE (Stato 2).

Ora consideriamo le norme comunitarie.

Per inquadrare al meglio la normativa su citata bisogna sempre tener presente che l’attuale principio ( in attesa di quello futuro (principio di tassazione nel Paese di origine)) che governa gli scambi intracomunitari è  il principio di tassazione nel Paese di destinazione, secondo cui l’imposta si applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi.

L’art. 40 (Luogo degli acquisti intracomunitari di beni) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto dispone che: “E’ considerato  luogo  di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni  si  trovano  al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Appare evidente che lart. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 è in pieno contrasto con l’interpretazione dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Poniamo il caso che si parli di acquisti effettuati in in altro Stato membro da un soggetto passivo bulgaro e secondo l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) non vi è stato trasporto.

Se  i beni non si sono spostati dall’altro Stato membro allora, in base all’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, norma superiore rispetto alla norma nazionale Bulgara, il luogo dell’acquisto è l’altro Stato membro e non la Bulgaria.

Ancora una volta appare evidente come il paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция) e non ad un semplice acquisto intracomunitario, altrimenti si avrebbe una evidente violazione da parte del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) della norma superiore, l’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112.

A conferma della nostra tesi portiamo anche le norme della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 sulla operazione tripartita (Тристранна операция) semplificata.

Nella c.d. “triangolare comunitaria (operazione tripartita (Тристранна операция)) semplificata” (introdotta dalla Direttiva 1999/111/CEE), la cui disciplina a livello comunitario è contenuta negli artt. 141 (Adozione di misure particolari) e 197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto:

  • Sono presenti tre operatori economici, tutti soggetti passivi d’imposta (vale a dire titolari di partita IVA);
    • Promotore della triangolazione/ cessionario intermedio, vale a dire il soggetto che genera la triangolazione ed effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;
    • Primo cedente, cioè il fornitore materiale del bene;
    • Secondo acquirenteDestinatario finale della merce o Cessionario finale, vale a dire colui che riceve materialmente la merce acquistata dal Promotore;
  • SI pongono in essere due cessioni di beni:
    • unaprima cessione tra il primo cedente e il cessionario intermedio;
    • una seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale;
  • soggetti in questione operano ciascuno in un paese differente appartenente all’Unione Europea;
  • Sebbene vi sia stato un doppio trasferimento della proprietà: dal Primo cedente al Promotore e da quest’ultimo al Destinatario finale, il bene oggetto di compravendita viene materialmente trasportato dal primo Paese, nello Stato membro dove è registrato il destinatario finale;
  • Si realizza un unico trasferimentodi beni dal Paese membro di partenza (Stato del primo cedente) a quello di destinazione (Stato del cessionario finale).

L’art.141 (Adozione di misure particolari) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 ,  in deroga all’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 (Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: ……. b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro)sancisce che:

 Ciascuno Stato membro (Stato del Cessionario finale) prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40 (Luogo degli acquisti intracomunitari di beni: E’ considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.)qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l‘acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo 
(Promotore della triangolazione) non stabilito nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale), ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro;
b) l‘acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni 
(seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale)effettuata nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale) dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (Promotore della triangolazione) ;
c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) 
(Promotore della triangolazione) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli e’ identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale);
d) il destinatario della cessione successiva 
(Cessionario finale) sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale) ;
e) il destinatario di cui alla lettera d)
 (Cessionario finale) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non e’ stabilito nello Stato membro in cui l’imposta e’ dovuta.

L’art.197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 dispone che:

“1. L’IVA e’ dovuta dal destinatario della cessione di beni (Cessionario finale)quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’operazione imponibile e’ una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all’articolo 141 (Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti……);
b) il destinatario di tale cessione di beni (Cessionario finale) e’ un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro dove e’ effettuata la cessione (Stato del Cessionario finale);
c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario (Promotore della triangolazione) è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.
2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta in applicazione dell’articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Quindi:

L’art. 15 (Operazione tripartita (Тристранна операция))  della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

“Un’Operazione tripartita è la cessione di beni tra tre persone iscritte ai fini IVA in tre diversi Stati membri A, B e C, per la quale sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. una persona registrata nello Stato membro A (cedente) consegna beni a una persona registrata nello Stato membro B (intermediario), che a sua volta consegna tali beni a una persona registrata nello Stato membro C (acquirente);
2. la merce viene trasportata direttamente da A a B;
3. l’intermediario non è titolare di partita IVA negli Stati membri A e B;
4. l’acquirente addebita l’IVA come destinatario sulla consegna.”

Alla luce delle norme comunitarie appare evidente che il legislatore bulgaro, nel rispetto della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, trattando nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) fa riferimento ad un’operazione tripartita (Тристранна операция).

In un’operazione tripartita (Тристранна операция) semplificata tra operatori economici stabiliti in Stati diversi dell’Unione Europea l’operazione comporta una movimentazione fisica dei beni dallo Stato dove è stabilito il primo cedente direttamente allo Stato (altro Stato membro) di residenza del destinatario finale (cliente finale).
In base alla normativa il primo cedente effettua una cessione intracomunitaria senza applicazione dell’Iva ed il destinatario finale realizza di fatto un acquisto intracomunitario nel proprio Stato, dove assolverà l’imposta.

Tutto questo è in accordo con L’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria)  comma 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che dispone che non è un acquisto intracomunitario l’acquisizione di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, acquirente in un’operazione triangolare, da un intermediario in un’operazione triangolare.

Quindi in un’operazione tripartita (Тристранна операция):

  • la prima cessione, che vede cedente il primo cedente (soggetto passivo nello Stato 1) e cessionario dell’operazione il promotore dell’operazione (soggetto passivo nello Stato 2), è un acquisto intracomunitario senza applicazione dell’IVA (a patto che a norma del punto c del primo paragrafo dell’art. L’art.141 della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (Promotore della triangolazione) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale));
  • la seconda cessione, che vede cedente il promotore dell’operazione (soggetto passivo nello Stato 2) e cessionario dell’operazione il destinatario finale, cessionario finale (soggetto passivo nello Stato 3), realizza di fatto un acquisto  nel proprio Stato, dove assolverà l’imposta.
Il paragrafo 3 dell’Art. 17 (Luogo di adempimento per la consegna della merce) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)
disponendo che il luogo di adempimento per la cessione di beni da un intermediario in un’operazione tripartita a un acquirente in un’operazione tripartita (seconda cessione) è lo Stato membro in cui l’acquirente in un’operazione tripartita è registrato ai fini IVA, conferma che l’IVA, in un’operazione tripartita, sarà assolta nello Stato membro dell’acquirente finale.
La qualifica di acquisto intracomunitario per la prima cessione rimane vincolata al fatto che il soggetto passivo IVA Promotore della operazione tripartita (Тристранна операция) possa dimostrare che i beni da Lui acquistati  siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli è identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale)).

A questo punto, appare evidente che il paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (Indipendentemente dal par. 1, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato) sia stato inserito dal legislatore bulgaro nella previsione in cui il Promotore bulgaro di una operazione tripartita (Тристранна операция) non possa dimostrare che i beni da lui acquistati siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dalla Bulgaria a quello a cui sono destinati (Stato del Cessionario finale). Infatti in questa ipotesi la prima cessione non sarà più per il soggetto passivo bulgaro un acquisto intracomunitario senza applicazione dell’IVA, ma si realizza di fatto un acquisto  in Bulgaria, Stato dove sarà  dovuta l’imposta.

Questo tesi concorda pienamente con:

  • il paragrafo 3 dell’art. 62 che dispone che Il paragrafo 2 non si applica quando la persona ha la prova che l’acquisto intracomunitario dei beni è stato tassato nello Stato membro in cui i beni sono arrivati o il loro trasporto è stato completato;
  • il paragrafo 4 dell’art. 62 che dispone che se l’acquisizione intracomunitaria è tassata ai sensi del par. 2 e successivamente la persona dimostra che tale acquisto intracomunitario è tassato anche nello Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, la persona corregge il risultato dell’applicazione del par. 2.
  • il paragrafo 5 dell’art. 62 che evidentemente fa riferimento ad una operazione tripartita (Тристранна операция) .

È evidente che il paragrafo 3 dell’art. 62 facendo riferimento in un contesto di acquisto intracomunitario a

  • Stato membro in cui i beni sono arrivati
  • trasporto completato

si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция).

Per tutto quanto detto ribadiamo come la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) sia, quanto meno, contraddittoria in quanto, da un lato, sostiene che non vi è stato trasporto, ma, dall’altro,  basa la sua pretesa sul paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che fa specificamente riferimento, per tutto quanto visto in precedenza, ad un operazione tripartita (Тристранна операция) che vede la sua base giuridica nel trasporto dei beni da uno Stato Membro UE (Stato 1) ad un altro Stato membro UE (Stato 2).

È altrettanto evidente che  l’interpretazione  letterale , avulsa dagli altri paragrafi, che l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) da del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (Indipendentemente dal par. 1, il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato) è in evidente contraddizione con la norma superiore, l’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 che dispone : “È considerato  luogo  di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni  si  trovano  al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.

Mentre appare in sintonia con l’art. 40 della  Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 (È considerato  luogo  di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni  si  trovano  al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.) l’interpretazione del paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) che  considera il caso in cui Promotore bulgaro di una operazione tripartita (Тристранна операция) non possa dimostrare che i beni da lui acquistati siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso dalla Bulgaria a quello a cui sono destinati (Stato del Cessionario finale), caso nel quale non siamo in presenza di un acquisto intracomunitario.

Considerando il  paragrafo 2 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) in raccordo ai paragrafi  3, 4 e 5 dell’art. 62 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) appare evidente che la dicitura di cui al paragrafo 3 se “il trasporto non è stato completato” si riferisce ad una operazione tripartita (Тристранна операция).

Inoltre siamo in presenza di un’ulteriore contraddizione da evidenziare nella tesi prospettata dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)).

Il paragrafo 1 dell’Art. 17 (Luogo di adempimento per la consegna della merce) della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che il luogo di adempimento per la consegna di beni che non vengono spediti o trasportati è il luogo in cui i beni si trovano al momento del trasferimento della proprietà e ogni altro diritto di disporre della merce in qualità di proprietario.

Quindi se si accoglie la tesi dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (  (НАП (NAP)) in base alla quale non vi è stato trasporto il luogo di adempimento per la consegna di beni che non vengono spediti o trasportati è il luogo in cui i beni si trovano al momento del trasferimento della proprietà, quindi nell’ipotesi in oggetto l’altro Stato membro.

 

 

Bulgaria – Il Protocollo per l’acquisto intracomunitario (ВОП) ex art. 117

Il Protocollo per l’acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)) e Altri Calcoli IVA ex art. 117 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) è un documento contabile primario, ai fini IVA, che viene redatto nei casi in cui:

  • il destinatario della consegna effettua un Acquisto Intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП));
  • il destinatario del servizio è tenuto ad autocertificare l’IVA – quando il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio del paese e la fornitura è imponibile con un luogo di esecuzione in Bulgaria (ad esempio, una società bulgara registrata con partita IVA riceve servizi di consulenza da una società estera iscritta ai fini IVA in uno stato membro dell’Unione Europea o da un paese terzo);
  • in caso di rettifica di un credito d’imposta utilizzato (ad esempio: autocertificazione IVA in caso di assenze e matrimonio; vendita di un vecchio immobile per il quale è stato utilizzato un credito d’imposta in fase di acquisizione; ricalcolo dell’importo del credito d’imposta parziale utilizzato durante l’anno nel mese di dicembre);
  • la persona che riceve la consegna è l’acquirente nell’ambito di una transazione tripartita;
  • il destinatario di una fornitura relativa all’oro da investimento;
  • la persona è autorizzata ad addebitare l’IVA all’importazione senza pagare l’IVA alla dogana (quando si realizzano progetti di investimento che hanno ricevuto la relativa approvazione per questo);
  • un proprietario o lavoratore ha utilizzato beni o servizi per uso personale, per i quali è stato utilizzato un credito d’imposta per beni o servizi (esclusi i casi di indumenti da lavoro, protettivi o rappresentativi);
  • la proprietà dei beni è stata trasferita a titolo gratuito a terzi per i quali è stato utilizzato un credito d’imposta (esclusi i casi di beni di valore irrisorio forniti per finalità pubblicitarie);
  • il soggetto presta un servizio turistico generico (quindi l’imposta viene addebitata con l’emissione del Protocollo);
  • la persona è commerciante (fornitore) di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato (provvedimento speciale per tassazione margine prezzo);
  • la persona è destinatario del conferimento di rifiuti domestici, di produzione, di costruzione, pericolosi, secondo le leggi speciali per essi, o effettua il trattamento dei rifiuti elencati;
  • la prestazione è a tariffa zero – ad esempio, in caso di esportazione, trasporto internazionale, prestazione di un servizio turistico generale a tariffa zero, ecc.;
  • l’imposta non dovrebbe essere addebitata – ad esempio, nel caso di interessi e sanzioni a carattere risarcitorio;
  • vi sono anche altri casi specifici descritti nell’IVA e nelle norme per la sua applicazione.

2. REQUISITI

2.1. OBBLIGATORIO

  • Numero di protocollo e data.
  • Il nome e il numero di identificazione del creditore.
  • Il nome e il numero di identificazione del fornitore (se presente, come nel caso di GOP o acquisto di servizi da persone con partita IVA in un altro stato membro dell’UE).
  • Numero e data della Fattura, quando emessa entro la data di emissione del Protocollo (per il VOP, l’acquirente in operazione tripartita o il destinatario del servizio, quando l’imposta è a carico del destinatario).
  • La quantità e il tipo di beni o il tipo di servizio.
  • La data in cui si è verificato l’evento fiscale.
  • La base imponibile.
  • L’aliquota fiscale.
  • La base per addebitare o non addebitare l’imposta.
  • L’importo della tassa.

2.2. OPZIONALE

Il nome e il numero identificativo della “controparte”, salvo nei casi di acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)), che è utile per rintracciare la controparte in relazione alla quale è sorto tale obbligo di addebito IVA e la successiva variazione. Nonostante il fatto che in molti casi il numero identificativo della “controparte” non sia un requisito obbligatorio, è vivamente consigliato indicarlo.

Bulgaria – Operazioni triangolari comunitarie

Le “operazioni triangolari” sono una tipologia particolarmente diffusa delle cessioni a catena.

Le cessioni a catena (“chain transactions”) sono operazioni a conclusione simultanea (cd. “operazioni lampo” – “flash operations”):

  • nelle quali intervengono tre (o più) soggetti passivi IVA,
  • identificati in due (o più) Paesi comunitari,
  • che realizzano “vendite successive” (da uno all’altro e così di seguito),
  • a fronte di un unico trasferimento fisico della merce dal primo soggetto passivo all’ultimo soggetto passivo della catena

Si parla operazioni triangolari Iva quando sono coinvolti tre soggetti Iva:

  • il primo cedente – in genere – il fornitore materiale dei beni che li cede al promotore della triangolazione e consegna gli stessi al destinatario finale;
  • il promotore della triangolazione (o cedente intermedio) che effettua due transazioni;
  • il destinatario finale ovvero colui che riceve materialmente i beni.

Le operazioni triangolari Iva tra operatori economici (primo cedente – soggetto intermedio – cliente finale) stabiliti in Stati diversi dell’Unione Europea a seconda del luogo in cui operano (e sono identificati ai fini IVA) i soggetti che intervengono nelle cessioni sono:

  • triangolazioni intracomunitarie, se gli operatori coinvolti sono identificati ai fini IVA in tre Stati membri diversi (di cui uno è l’Italia);
  • triangolazioni interne, se i primi due operatori sono identificati ai fini IVA in Italia e il terzo operatore è soggetto passivo IVA in un altro Stato membro (triangolazioni comunitarie interne) o si trova in un Paese extra UE (triangolazioni interne all’esportazione).

Le regole sulle operazioni triangolari Iva tra operatori economici (primo cedente – soggetto intermedio – cliente finale) stabiliti in Stati diversi dell’Unione Europea, sono indicate negli articoli

  • 138 (Cessioni di beni intracomunitari): “Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti…………..”
  •  140 (Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni) : “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi e’, comunque, esente nel loro rispettivo territorio;……..”
  • 141 (Adozione di misure particolari) : “Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) l’acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro; b) l’acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a); c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli e’ identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva; d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione; e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non e’ stabilito nello Stato membro in cui l’imposta e’ dovuta.”

della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Dall’insieme delle norme su citate  emerge la necessità che il soggetto intermedio, promotore della triangolazione, faccia trasportare dal  primo cedente i beni oggetto di cessione nello Stato membro di destinazione dove risiede il cliente finale, destinatario finale, soggetto passivo, che assume la veste di debitore dell’imposta.

È opportuno ricordare che tutti e tre i soggetti della triangolazione devono essere necessariamente soggetti iscritti al VIES  (Vat Information Exchange System).
Vedi: Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA

Nella c.d. “triangolare comunitaria semplificata” (introdotta dalla Direttiva 1999/111/CEE), la cui disciplina a livello comunitario è contenuta negli artt. 141 (Adozione di misure particolari) e 197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto:

  • Sono presenti tre operatori economici, tutti soggetti passivi d’imposta (vale a dire titolari di partita IVA);
    • Promotore della triangolazione/ cessionario intermedio, vale a dire il soggetto che genera la triangolazione ed effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;
    • Primo cedente, cioè il fornitore materiale del bene;
    • Secondo acquirente o Destinatario finale della merce o Cessionario finale, vale a dire colui che riceve materialmente la merce acquistata dal Promotore;
  • SI pongono in essere due cessioni di beni:
    • una prima cessione tra il primo cedente e il cessionario intermedio;
    • una seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale;
  • I soggetti in questione operano ciascuno in un paese differente appartenente all’Unione Europea;
  • Sebbene vi sia stato un doppio trasferimento della proprietà: dal Primo cedente al Promotore e da quest’ultimo al Destinatario finale, il bene oggetto di compravendita viene materialmente trasportato dal primo Paese, nello Stato membro dove è registrato il destinatario finale;
  • Si realizza un unico trasferimento di beni dal Paese membro di partenza (Stato del primo cedente) a quello di destinazione (Stato del cessionario finale).

L’art.141 (Adozione di misure particolari) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 in deroga all’art. 2, paragrafo 1, lett. b) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 (Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti: ……. b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro), sancisce che:

 Ciascuno Stato membro (Stato del Cessionario finale) prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40 (Luogo degli acquisti intracomunitari di beni: E’ considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.), qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l‘acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo (Promotore della triangolazione) non stabilito nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale), ma identificato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro;
b) l‘acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni (seconda cessione tra il cessionario intermedio e il cessionario finale), effettuata nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale) dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (Promotore della triangolazione) ;
c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) (Promotore della triangolazione) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all’interno del quale egli e’ identificato ai fini dell’IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva (Cessionario finale);
d) il destinatario della cessione successiva (Cessionario finale) sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro in questione (Stato del Cessionario finale) ;
e) il destinatario di cui alla lettera d) (Cessionario finale) sia stato designato, conformemente all’articolo 197, come debitore dell’imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non e’ stabilito nello Stato membro in cui l’imposta e’ dovuta
.

L’art.197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 dispone che:

“1. L’IVA e’ dovuta dal destinatario della cessione di beni (Cessionario finale), quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’operazione imponibile e’ una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all’articolo 141 (Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all’IVA  gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell’articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti……);
b) il destinatario di tale cessione di beni (Cessionario finale) e’ un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell’IVA nello Stato membro dove e’ effettuata la cessione (Stato del Cessionario finale);
c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario (Promotore della triangolazione) è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.
2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta in applicazione dell’articolo 204, gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

Quindi l’art.141 (Adozione di misure particolari) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce la procedura semplificata che identifica la c.d. “triangolare comunitaria semplificata“, l’art.197 (Altri soggetti passivi) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 pone le condizioni affinchè l’IVA e’ dovuta dal destinatario della cessione di beni.

Un esempio di “triangolare comunitaria semplificata” (che esamineremo nel prosieguo) è dato da Operatore bulgaro (BG) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) che acquista beni da  soggetto  d’imposta  residente  in  Olanda (NL) (Primo cedente), con  incarico  a   quest’ultimo  di consegnarli  direttamente al  proprio  cliente  residente  in Grecia (EL) (Destinatario finale).

Dalla lettura dell’art.197 (Altri soggetti passivi) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  si evince  che in ambito comunitario sono previsti due casi di disapplicazione della procedura semplificata, di cui all’art.141 (Adozione di misure particolari) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 :

  • esclusione obbligatoria dalla procedura semplificata, quando il Soggetto intermedio/Promotore della triangolazione/ Cessionario intermedio, utilizza la propria posizione IVA, aperta in un Paese membro (Paese di destinazione) , per cedere i beni ad un altro soggetto economico stabilito nello stesso Paese membro dell’operatore intermedio.
    In questo caso il soggetto intermedio deve obbligatoriamente effettuare:

    • un acquisto diretto dei beni nei confronti del primo cedente, utilizzando la posizione IVA aperta nel Paese di destinazione;
    • una successiva cessione interna al cessionario finale;
  • esclusione facoltativa dalla procedura semplificata.

Facciamo un esempio di esclusione obbligatoria dalla procedura semplificata: supponiamo che un Operatore  bulgaro (BG1) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) , identificata ai fini IVA in Germania, acquista beni da  soggetto  d’imposta  residente  in  Olanda (NL) (Primo cedente), con  incarico  a   quest’ultimo 

  • di consegnarli  direttamente al  proprio  cliente  Operatore  bulgaro (BG2) (Destinatario finale);
  • di emettere fattura nei suoi confronti, utilizzando la posizione IVA tedesca.

In una situazione come questa non è possibile, ai sensi del paragrafo 1 dell’’art.197 (Altri soggetti passivi) della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, considerare l’operazione come una triangolazione comunitaria e l’Operatore  bulgaro (BG1)(Promotore/operatore intermedio della triangolazione) deve necessariamente effettuare:

  • un acquisto intracomunitario tramite la propria posizione IVA italiana;
  • una cessione interna in Italia, assoggettando ad IVA i beni ceduti all’impresa bulgara (BG2) .

Facciamo un esempio di esclusione facoltativa dalla procedura semplificata: supponiamo che un’Operatore  bulgaro (BG1)(Promotore/operatore intermedio della triangolazione), identificata ai fini IVA in Grecia,

  • acquista beni da  soggetto  d’imposta  residente  in  Olanda (NL) (Primo cedente)
  • rivende gli stessi ad un impresa greca (EL) (Destinatario finale),

dando incarico al soggetto olandese (NL) (Primo cedente) di:

  • spedire i beni all’impresa greca (EL) (Destinatario finale);
  • emettere fattura nei confronti dell’impresa italiana;

Dalla normativa interna greca, dato che la Grecia ha esercitato la facoltà concessa dall’art.197 (Altri soggetti passivi), paragrafo 2, della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 non è consentito all’impresa bulgara di emettere fattura per cessione intracomunitaria in triangolazione nei confronti dell’impresa greca senza utilizzare la propria posizione IVA greca.

Al riguardo della Semplificazione delle operazioni triangolari utili esempi  sono contenuti nel paragrafo 3.6.17 delle Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (soluzioni rapide 2020).

Per questi motivi:

  • l’’Operatore  bulgaro (BG1) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) non può porre in essere una triangolazione comunitaria e deve necessariamente comunicare al fornitore olandese (NL) (Primo cedente) la propria posizione IVA greca;
  • il fornitore olandese (NL) (Primo cedente) emetterà una fattura di cessione intracomunitaria all’impresa bulgara (BG1), posizione IVA greca;
  • l’impresa bulgara (BG1), posizione IVA greca, emette fattura di cessione interna alla Grecia.

L’Operazione triangolare  (Тристранна операция)  nella legge sull’imposta sul valore aggiunto  (Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС))

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

L’art. 7 (Consegna intracomunitaria di merci)  comma 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

“…………………………………………………………………………………………………………………………
(5) Non è una cessione intracomunitaria:
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. la cessione effettuata da una persona registrata ai sensi della presente legge,  intermediario in un’operazione triangolare, all’acquirente in un’operazione triangolare;
…………………………………………………………………………………………………………………………”

L’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria)  comma 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

“…………………………………………………………………………………………………………………………
(4) Non è un acquisto intracomunitario:
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. l’acquisizione di beni da parte di una persona registrata ai sensi della presente legge, acquirente in un’operazione triangolare, da un intermediario in un’operazione triangolare;
…………………………………………………………………………………………………………………………”

L’art. 15 (Operazione triangolare – Тристранна операция)  della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:

Art. 15. Un’operazione triangolare è la cessione di beni tra tre persone iscritte ai fini IVA in tre diversi Stati membri A, B e C, per la quale sono presenti contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. una persona registrata nello Stato membro A (cedente) consegna beni a una persona registrata nello Stato membro B (intermediario), che a sua volta consegna tali beni a una persona registrata nello Stato membro C (acquirente);
2. la merce viene trasportata direttamente da A a B;
3. l’intermediario non è titolare di partita IVA negli Stati membri A e B;
4. l’acquirente addebita l’IVA come destinatario sulla consegna.
L’art. 17 (Luogo di adempimento per la consegna della merce)  comma 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
(3) Il luogo di adempimento per la cessione di beni da un intermediario in un’operazione triangolare ad un acquirente in un’operazione triangolare è lo Stato membro in cui l’acquirente in un’operazione triangolare è registrato ai fini IVA.
L’art. 62 (Luogo di esecuzione dell’acquisizione intracomunitaria)  comma 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
“(5) Indipendentemente dal par. 2 ( il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è nel territorio dello Stato, quando la persona che acquista i beni è registrata ai sensi della presente legge e li ha acquistati con un numero di identificazione rilasciato nello Stato.), il luogo di esecuzione dell’acquisto intracomunitario è lo Stato membro in cui i beni arrivano o termina il loro trasporto, quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. l’intermediario in operazione triangolar eacquista i beni con il suo numero identificativo di cui all’art. 94, par. 2 (Con l’iscrizione nel registro, le persone ricevono un numero di identificazione ai fini IVA, davanti al quale è apposto il segno “BG”.);
2. il soggetto di cui al comma 1 effettua la successiva consegna dei beni all’acquirente nell’operazione triangolare;
3. il soggetto di cui al punto 1 ha emesso fattura per la consegna di cui al punto 2, rispondente ai requisiti di cui all’art . 114 , in cui indicava di essere intermediario nell’operazione triangolare e che l’imposta di fornitura era dovuta dall’acquirente nell’operazione triangolare;
4. la persona di cui al punto 1 dichiara la consegna di cui al punto 2 nella dichiarazione VIES per il periodo d’imposta in questione.
(6) I documenti che attestano le circostanze di cui al par. 3, 4 e 5, e la procedura per apportare la rettifica di cui al par. 4 sono determinate dalle norme di attuazione della legge (1).”
L’art.65 (Acquisti intracomunitari esenti)  comma 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
“…………………………………………………………………………………………………………………………
(2) Sono esentati gli acquisti intracomunitari con luogo di esecuzione nel territorio del paese dei beni:
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. da una persona – un intermediario in un’operazione triangolare, registrata ai fini IVA in un altro stato membro.
…………………………………………………………………………………………………………………………”
L’art. 82 (Persona – contribuente dell’imposta quando effettua forniture imponibili)  comma 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
(3) L’imposta è dovuta dall’acquirente in caso di operazione triangolare effettuata ai sensi dell’art . 15 “
L’art. 114 (Requisiti della fattura)  comma 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
” (3) Quando una persona registrata, intermediario in un’operazione triangolare, documenta la consegna di beni all’acquirente nell’operazione triangolare, come motivo per il non addebito dell’imposta in fattura è indicato ” art. 141 2006/112/CE”.
L’art. 125 (Dichiarazione IVA)  comma 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
(2) La persona registrata, che ha effettuato per il periodo d’imposta ……………. forniture in qualità di intermediario in un’operazione triangolare ……….con luogo di adempimento nel territorio di un altro Stato membro, unitamente alla dichiarazione di riferimento ai sensi del par. 1 presenta anche una dichiarazione VIES per queste forniture per il periodo d’imposta in questione. ……
L’art. 168а. (Consegne da o verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)  comma 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) dispone che:
“(3)  Ai fini della presente legge, l’Irlanda del Nord è considerata territorio di uno Stato membro e quando un soggetto passivo con un numero di identificazione IVA , che contiene il carattere/prefisso “XI”, è un intermediario in un’operazione triangolare.”

Cos’è un’operazione triangolare ai sensi dell’art. 15?

Una transazione triangolare è una vendita di beni tra tre persone che sono registrate ai fini IVA in tre diversi Stati membri dell’UE, con una persona che funge solo da intermediario e le merci viaggiano direttamente tra le altre due persone.

Quali condizioni deve soddisfare una transazione per essere classificata come triangolare?

 Secondo l’art. 15 (Operazione triangolare – Тристранна операция)  della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), perché sussista un’operazione triangolare, questa deve soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

 “1. Una persona registrata nello Stato membro A ( cedente ) consegna beni a una persona registrata nello Stato membro B ( intermediario ), che a sua volta consegna tali beni a una persona registrata nello Stato membro C ( acquirente );

 2. Le merci vengono trasportate direttamente da A a B;

 3. l’intermediario non è titolare di partita IVA negli Stati membri A e B;

 4. L’acquirente addebita l’IVA come destinatario sulla cessione”

 Poiché si tratta di un errore comune, è importante notare che la situazione in cui due delle parti della transazione sono registrate ai fini IVA in due diversi Stati membri dell’UE e la terza non si trova nella Comunità non è una transazione triangolare!

Diamo un’occhiata alle operazioni triangolari dal punto di vista di una società registrata in Bulgaria in tutte e tre le possibili opzioni.

I.  La società bulgara come cedente.

In questa ipotetica transazione, una società bulgara (BG) (Primo cedente) emette fattura ad una società greca (EL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione)  , e spedisce la merce direttamente al cliente finale della transazione che si trova in Romania (RO) (Destinatario finale).
Dal punto di vista della società bulgara e dell’IVA, la cessione all’intermediario greco è imponibile ad aliquota zero ed è documentata con fattura in cui è inserita la partita IVA valida dell’intermediario. La fattura si riflette nella classe 20 nel registro delle vendite e nella classe 15 nella dichiarazione di riferimento, nonché nella dichiarazione VIES.

 II. La società bulgara come intermediario.

 Questa è la situazione più interessante e specifica in cui sorgono la maggior parte delle domande.

Poniamo il caso che una società greca (EL) (Primo cedente) vende merci alla società bulgara (BG) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione), che a sua volta le rivende a una società rumena (RO) (Destinatario finale), e le merci vengono trasportate direttamente dalla Grecia alla Romania.

In questa situazione:

  • la società bulgara (BG) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) fornisce al suo fornitore in Grecia (EL) (Primo cedente) il suo numero di partita IVA bulgara,
  • la società greca (EL) (Primo cedente) emette una fattura per la consegna intracomunitaria al numero di partita IVA bulgaro valido 
  • la società bulgara (BG) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) riceve una fattura in cui non è stata addebitata l’IVA a monte.
  • la società bulgara (BG)  dichiara la fattura nella sua dichiarazione IVA mensile bulgara come Cessione intracomunitarie di beni (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД)) e redigere i necessari Protocolli per la dichiarazione IVA
  • La società bulgara deve riportare la fattura ricevuta nella cella 15 del giornale di registrazione acquisti e nella cella 30 della dichiarazione IVA.

In questo caso, il luogo di adempimento è sul territorio della Romania e l’acquisizione che l’intermediario bulgaro effettua nell’operazione tripartita per la Bulgaria è esente e l’IVA deve essere addebitata all’acquirente in Romania.

La società bulgara emette una fattura all’acquirente finale dei beni stabilito in Romania, in cui compare il numero di partita IVA valido del cliente, senza addebitare l’IVA, ma annota nella fattura che verrà applicato il meccanismo di “inversione dell’addebito dell’IVA” da parte dell’acquirente.
L’articolo 114 (Requisiti della fattura) par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (Quando una persona registrata – un intermediario in un’operazione tripartita, documenta la consegna di beni all’acquirente nell’operazione triangolare, come motivo per non -l’addebito dell’imposta in fattura è indicato ” art. 141 2006/112/CE”.) ci spiega che come causale per non addebitare l’IVA dobbiamo inserire “Art. 141 2006/112/CE” .

La Corte di giustizia europea con la sentenza 8/12/2022 in causa C-247/21 (Luxury Trust Automobil) ha stabilito che l’espresso riporto della dicitura “inversione contabile” per designare il cliente finale quale debitore d’imposta è un requisito fondamentale e non una mera formalità.
Non è sufficiente, infatti, che il promotore si limiti ad indicare nella propria fattura (troppo genericamente) che si tratta di un’operazione triangolare esente (rectius non imponibile) per fruire della semplificazione prevista dalla normativa de quo ed evitare l’onere di identificazione nello Stato di arrivo dei beni.

La fattura così redatta è indicata alla classe 25 del registro delle vendite e alla classe 18 della dichiarazione-riferimento, nonché nella dichiarazione VIES (quarta colonna) nello stesso periodo d’imposta in cui è stata emessa.

Nell’operazione triangolare è importante ottenere una conferma scritta del ricevimento della merce da parte dell’acquirente , che dimostri che il luogo di adempimento è il territorio della Romania e ci esenta dall’obbligo di addebitare l’IVA ( art. 9 (Luogo di adempimento per la consegna della merce) , par. 2,  del Regolamento per l’applicazione della Legge IVAПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)) (1) . Il termine per la presentazione di tutti i documenti è fino alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in cui l’imposta è dovuta. In caso contrario, l’IVA viene addebitata con un nostro protocollo e l’IVA consente di annullare il protocollo al successivo approvvigionamento della documentazione.

Una domanda frequente è se l’intermediario in una transazione a tre è tenuto a registrarsi ai fini IVA nel paese finale in cui arrivano le merci?

La risposta è enfaticamente no. È l’elusione degli obblighi di registrazione IVA in più Stati membri che è uno dei motivi per introdurre questo regime semplificato.

III . La società bulgara come acquirente.

In quest’ultima ipotesi, una società greca (EL) (Primo cedente) vende merci a una società rumena (RO) Promotore/operatore intermedio della triangolazione), che le trasferisce a una società bulgara (BG) (Destinatario finale) , e le merci vengono trasportate direttamente dalla Grecia alla Bulgaria.
In questa situazione, l’acquisto intracomunitario (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)) avviene in territorio bulgaro e l’imposta deve essere addebitata alla società bulgara. Il protocollo è inserito nella dichiarazione IVA nella cella 31 e nel diario delle vendite nelle celle 13 (la base) e 15 (l’imposta addebitata).

Nel caso in cui i beni acquistati saranno utilizzati per successive operazioni imponibili, sorge il diritto al credito d’imposta per l’IVA autoaddebitata con protocollo. Per l’utilizzo del credito d’imposta (данъчен кредит (ДК)), il protocollo compilato è inserito nella dichiarazione di riferimento alla classe 31 e nell’agenda degli acquisti nelle celle 10 (base) e 11 (imposta addebitata).

(1) L’art. 9, par. 2 (Verifica della sussistenza dei presupposti per l’acquisto intracomunitario) del Regolamento per l’applicazione della Legge IVAПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС)) dispone che:

“(2) Per dimostrare le circostanze di cui all’art. 62, par. 5 della legge, l’intermediario in un’operazione triangolare deve essere in possesso dei seguenti documenti:

  1. fattura emessa dal cedente nell’operazione tripartita, recante la partita IVA di cui all’art. 94, par. 2 della legge del mediatore;
  2. fattura ex art. 79, par. 2, comma 1 , rilasciato dall’intermediario nell’operazione tripartita, in cui è indicata la partita IVA dell’acquirente nell’operazione tripartita, rilasciata dallo Stato membro di arrivo dei beni;
  3.  Dichiarazione VIES per il periodo d’imposta di riferimento, in cui è stata dichiarata la consegna, in relazione alla quale è stata emessa la fattura di cui al punto 2;
  4.  conferma scritta dell’acquirente nell’operazione tripartita, attestante l’avvenuto ricevimento della merce, che indica data e luogo di ricevimento, tipo e quantità della merce, ed in alternativa tipo, marca e targa del veicolo con cui il trasporto è stato effettuato, nome della persona che ha consegnato la merce e la sua veste ufficiale, nome della persona che ha ricevuto la merce e la sua veste ufficiale, o in caso di trasporto di merci tramite corriere – numero della polizza di carico.
(3) Nel caso in cui l’intermediario nell’operazione triangolare non ottenga i documenti di cui al par. 2 fino al termine del periodo d’imposta successivo a quello durante il quale l’imposta per gli acquisti intracomunitari di cui all’art. 62, par. 2 della legge, si ritiene che un acquisto intracomunitario abbia luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, per il quale l’imposta diviene dovuta dall’intermediario.
(4) Nei casi di cui al par. 3 l’imposta diviene esigibile l’ultimo giorno del periodo d’imposta successivo a quello durante il quale l’imposta sugli acquisti intracomunitari di cui all’art. 62, par. 2 della legge si renderebbe necessario, ed è addebitato dall’intermediario mediante l’emissione di protocollo ex art. 117, par. 2 della legge.
(5)Il Protocollo di cui al par. 4 è rilasciato entro 15 giorni, decorrenti dalla data in cui l’imposta di cui al co. 4 è diventato obbligatorio.
(6) (Nuovo – SG. 6 del 2010, in vigore dal 01.01.2010) Nei casi di acquisto intracomunitario ex art. 13, par. 6 della legge, l’interessato deve essere in possesso di un documento che attesti l’importazione nell’altro Stato membro.
(7) (Nuovo – SG. 3 del 2019, in vigore dal 01.08.2019) La condizione di cui all’art. 15, comma 3 della legge si considera soddisfatto anche quando l’intermediario è identificato ai fini IVA nello Stato membro A o B, ma ha effettuato il relativo acquisto intracomunitario con un numero di identificazione IVA rilasciato dallo Stato membro B.
(8) (Nuovo – SG. 25 del 2020, in vigore dal 20.03.2020) Nei casi di cui all’art. 6, par. 7, primo periodo della legge, l’interessato deve essere contestualmente munito dei seguenti documenti:
1. documento attestante l’iscrizione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato membro di arrivo dei beni o di completamento del loro trasporto;
2. una dichiarazione scritta della persona che ha tassato l’acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro in cui i beni sono arrivati ​​o il loro trasporto è stato completato.
(9) (Nuova – SG. 25 del 2020 , in vigore dal 20.03.2020 ) Quando la persona ha i documenti di cui al par. 8, alla consegna non si applica l’art. 6, par. 3, comma 3 della legge.”

Bulgaria – Cessioni a catena

Le cessioni a catena (“chain transactions”) sono operazioni a conclusione simultanea (cd. “operazioni lampo” – “flash operations”):

  • nelle quali intervengono tre (o più) soggetti passivi IVA,
  • identificati in due (o più) Paesi comunitari,
  • che realizzano “vendite successive” (da uno all’altro e così di seguito),
  • a fronte di un unico trasferimento fisico della merce dal primo soggetto passivo all’ultimo soggetto passivo della catena.

In una “flash operations” nel momento in cui la merce viene spedita dal primo operatore della “catena” è già individuato il destinatario finale della stessa (ultimo acquirente della catena).

Le cessioni a catena (“chain transactions”) possono vedere coinvolti  operatori economici di Paesi UE ed extra-UE.

Le “operazioni triangolari” sono una tipologia particolarmente diffusa delle cessioni a catena.

Si parla operazioni triangolari Iva quando sono coinvolti tre soggetti Iva:

  • il primo cedente (primo fornitore)  – il fornitore materiale dei beni che li cede al promotore della triangolazione e consegna gli stessi al destinatario finale;
  • il promotore della triangolazione (o operatore intermedio o cedente intermedio o cedente-cessionario) che effettua due transazioni;
  • il destinatario finale (ultimo acquirente della catena) ovvero colui che riceve materialmente i beni.

Le regole previste per le operazioni a catena valgono anche per le operazioni triangolari mentre, al contrario, le semplificazioni previste per le operazioni triangolari non trovano applicazione per le altre operazioni a catena.

Le cessioni a catena (“chain transactions”) sono state  oggetto della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha modificato la Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1), modificando alcune norme della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto., prevede:

  • la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock (Il contratto di call-off stock è un tipo di contratto che consente ad un soggetto passivo che vuole inviare un bene, o stock di beni, in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un cessionario dell’Unione Europea che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino, di farlo in regime di neutralità fiscale, di fatto con la sospensione della cessione a titolo oneroso).
    L’articolo 17  bis della direttiva 2006/112/CE  stabilisce che

    • non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock;
    • le condizioni affinchè esista un regime di call-off stock;
  • l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente (primo fornitore)  al destinatario finale (ultimo acquirente della catena)
  • la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità (Vedi: Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA).

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) fa parte di un più ampio pacchetto che comprende due regolamenti immediatamente applicabili ed entrati in vigore in tutti gli Stati membri dal primo gennaio 2020:

In aggiunta, il 20 dicembre 2019 la Commissione UE ha pubblicato le Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (soluzioni rapide 2020)

Le Note esplicative, redatte dalla direzione TAXUD della Commissione europea sono finalizzate a fornire una migliore comprensione delle nuove regole comunitarie relative al regime di call-off stock e alle cessioni intracomunitarie di beni, ivi inclusa la prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale.
Nello specifico, le note chiariscono l’applicazione delle previsioni normative contenute nella Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)  e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018.

Le Note esplicative, come espressamente indicato nelle medesime, non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle nuove disposizioni.

L’obiettivo della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 è fronteggiare alcune criticità determinate dall’attuale principio che governa gli scambi intracomunitari, secondo cui l’imposta è applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi (principio di tassazione nel Paese di destinazione) in attesa  a quelle futuro (principio di tassazione nel Paese di origine).

Tramite la Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 il legislatore comunitario, , ha ritenuto necessario introdurre delle “soluzioni rapide” (c.d. quick fixes) volte a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (cosiddette operazioni “Business to Business” – “B2B”).

Soffermandosi sulle operazioni a catena, il “considerando” n. 6 della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 chiarisce che: “Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all’interno della catena di operazioni.

L’esigenza di accrescere la certezza del diritto per gli operatori è dovuta al fatto che la Direttiva n. 2006/112/CE, nella sua formulazione antecedente alla  Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 non prevedeva alcuna disposizione specifica per l’attribuzione del trasporto intracomunitario dei beni nell’ambito delle operazioni a catena, con la conseguenza che la valutazione su come imputare la cessione intracomunitaria a una specifica operazione all’interno della catena doveva essere effettuata caso per caso.

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 affronta la questione, stabilendo norme per imputare il trasporto intracomunitario dei beni a una cessione specifica all’interno di una catena di operazioni.

I principi alla base della Direttiva UE n. 2018/1910 ( “Quick fixes” – 1) sono esplicitati nella prima parte del “considerando” n. 6 di cui sopra:

  • le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario;
  • la circolazione intracomunitaria dei beni è imputata a una sola delle cessioni e solo questa può beneficiare dell’esenzione IVA (non iponibilità IVA) prevista per le cessioni intracomunitarie;
  • le altre cessioni nella catena sono soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione.

A livello normativo:

  • nel Titolo V Luogo delle operazioni imponibili, Capo 1 Luogo delle cessioni di beni, Sezione 2 Cessione di beni con trasporto, della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito il nuovo articolo 36-bis:
    1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
    2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
    3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s’intende un cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
    4. Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all’articolo 14 bis (Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. 2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.).

Ai sensi dell’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive dello stesso bene  qualora il bene ceduto sia oggetto di un unico trasporto intracomunitario tra due Stati membri.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in queste situazioni il trasporto intracomunitario dei beni può essere attribuito solo ad una delle cessioni della catena, la quale ha la possibilità di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie (Ciò è stato stabilito per la prima volta dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 6 aprile 2006 nella causa C-245/04Emag Handel Eder) .
Tuttavia, la direttiva IVA, nella sua formulazione precedente al 1º gennaio 2020, non prevedeva alcuna disposizione specifica per l’attribuzione del trasporto intracomunitario dei beni. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha fornito alcune indicazioni, ma in ogni caso è stato necessario effettuare una valutazione complessiva di tutte le circostanze specifiche in ogni caso particolare.
Pertanto, non essendo applicabile alcuna disposizione generale a queste situazioni, la valutazione su come imputare la cessione intracomunitaria di beni a una specifica operazione all’interno della catena doveva essere effettuata caso per caso. Tale situazione potreva comportare approcci diversi tra gli Stati membri, con conseguenti situazioni di doppia o mancata imposizione, che privavano gli operatori della certezza del diritto.
La nuova disposizione dell’articolo 36-bis  della Direttiva n. 2006/112/CEaffronta la questione, stabilendo norme per imputare il trasporto intracomunitario dei beni a una cessione specifica all’interno di una catena di operazioni.

Affinché si applichi l’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  • i beni devono essere ceduti in successione.
    Quindi, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
  • i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, per cui le operazioni a catena che implicano importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo cessioni all’interno del territorio di uno Stato membro, non sono contemplate da tale disposizione;
  • i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-bis, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce la disposizione generale: la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, la quale ha la possibilità di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie.

Da questa disposizione si può dedurre una prima conclusione, vale a dire che il trasporto o la spedizione possono essere imputati a una sola cessione. Pertanto, le altre cessioni nella catena seguiranno le disposizioni sulle cessioni di beni senza trasporto e saranno considerate cessioni interne, o nello Stato membro di partenza o nello Stato membro di arrivo dei beni.

La seconda conclusione che si può trarre dalla disposizione è che per imputare il trasporto o la spedizione dei beni a una sola cessione è necessario identificare l’”operatore intermedio”.

La definizione di operatore intermedio è contenuta nel paragrafo 3 dell’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE:
trattasi del cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto. Per dimostrare la sua qualità di operatore intermedio, dovrà conservare la prova che ha trasportato i beni per proprio conto o che ha organizzato il trasporto degli stessi con un terzo che agisce per suo conto.

Il paragrafo 3.6.5 delle Note esplicative definisce Cosa significa “spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che
agisce per suo conto”.

Tuttavia, il paragrafo 2 dell’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE prevede la possibilità di derogare alla disposizione generale qualora l’operatore intermedio comunichi al primo cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati: in questo caso la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata dall’operatore intermedio nei confronti dell’ultimo acquirente.

Va notato che l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE si limita a chiarire a quale operazione della catena è attribuito il trasporto. Queste disposizioni non hanno alcun effetto sulla responsabilità per il pagamento dell’imposta, che è determinata secondo le disposizioni generali.

Poniamo il caso che si verificano due cessioni consecutive di beni, la prima da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), la seconda da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) , dove i beni sono trasportati una sola volta, da A (primo cedente) nello Stato membro 1 a C (destinatario finale) nello Stato membro 2. B (operatore intermedio) è stabilito nello Stato membro 2. Il problema in questo caso è determinare se il trasporto intracomunitario debba essere imputato alla cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio) o alla cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale).

In questa situazione abbiamo considerato che l’operatore intermedio sia B. Ciò significa che B spedisce o trasporta i beni dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2, esso stesso (per conto proprio e non per conto di un altro soggetto della catena) o tramite un terzo che agisce per suo conto.

La disposizione generale di cui all’articolo 36-bis, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE  prevede che la spedizione o il trasporto dei beni siano imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Pertanto, la cessione intracomunitaria dei beni sarà la prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio).
In tale situazione, B dovrà fornire ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito dallo uno Stato membro 2 affinché la cessione effettuata da A possa beneficiare dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
B (operatore intermedio) effettuerà un acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro 2.
La seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) sarà una cessione interna nello Stato membro 2 e B sarà assoggettato all’obbligo di assolvere nello Stato membro 2 l’IVA addebitata su tale cessione.
B dovrà essere registrato nello Stato membro 2 e presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

Poniamo, invece,  il caso che  B è stabilito nello Stato membro 1 e che gli sia stato attribuito un numero di identificazione IVA dallo Stato membro 1.
B (operatore intermedio) comunicherà ad A (primo cedente) il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro 1, stato a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati bello stato 2, stato di C (destinatario finale) .
In tal caso, invece della disposizione generale di cui all’articolo 36-bis, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE (la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio) , la disposizione applicabile sarebbe quella di cui all’articolo 36-bis, paragrafo 2 della Direttiva n. 2006/112/CE (la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati).
Pertanto, la spedizione o il trasporto dei beni non saranno imputati alla prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), ma alla  seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale)  che sarà la cessione intracomunitaria dei beni  la prima cessione che beneficiarà dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
In tal caso, A (primo cedente) effettuerà una cessione interna a B (operatore intermedio) nello Stato membro 1. B (operatore intermedio) effettuerà nello Stato membro 1 una cessione intracomunitaria di beni a C (destinatario finale).
C (destinatario finale) effettuerà un acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro 2. Pertanto, B (operatore intermedio) non necessita di essere identificato nello Stato membro 2, né di presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

Poniamo ancora il caso che si verificano due cessioni consecutive di beni, la prima da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), la seconda da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) , dove i beni sono trasportati una sola volta, da A (primo cedente) nello Stato membro 1 a C (destinatario finale) nello Stato membro 2. B (operatore intermedio) è B è stabilito nello Stato membro 1, ma, affinché la cessione effettuata da A possa beneficiare dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE,  fornirà ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito da uno Stato membro diverso dallo Stato membro 1.
A effettuerà una cessione intracomunitaria dei beni nello Stato membro 1, B effettuerà un acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro 2.
La cessione da B a C sarà una cessione interna nello Stato membro 2 e B sarà assoggettato all’obbligo di assolvere nello Stato membro 2 l’IVA addebitata su tale cessionea meno che lo Stato membro 2 non si sia avvalso dell’opzione di cui all’articolo 194 della Direttiva n. 2006/112/CE(Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile e’ effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui e’ dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi). In tal caso, C sarà debitore dell’IVA in base al meccanismo dell’inversione contabile.
B dovrà essere registrato nello Stato membro 2 e presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

CONSEGNE SEQUENZIALI DI MERCI (NUOVO – SG N. 96 DEL 2019, IN VIGORE DAL 01.01.2020)

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Con SG N. 96 DEL 2019, IN VIGORE DAL 01.01.2020 è stato recepito nella legislazione fiscale bulgara l’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE aggiungendo  alla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС l’art. 65а. (Determinazione della consegna intracomunitaria in caso di consegne successive di merci)

Art. 65a. (Nuovo – SG. 96 del 2019 , in vigore dal 01.01.2020 )
(1) Consegne degli stessi beni in una catena, compreso un fornitore intermedio, che viene inviato o trasportato da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo fornitore al destinatario finale della catena, sono cessioni successive del bene.
(2) Fornitore intermedio ai sensi del par. 1 è un fornitore di una catena di cessioni successive di beni, diverso dal primo fornitore della catena, che spedisce o trasporta i beni in proprio o tramite un terzo per suo conto.
(3) Nei casi di cui al par. 1 ai sensi dell’art. 53 spedizione o trasporto si riferisce solo alla consegna effettuata al fornitore intermedio.
(4) Quando il fornitore intermedio ha comunicato al suo fornitore il numero di identificazione IVA rilasciatogli dallo Stato membro dal quale i beni sono stati spediti o trasportati, ai sensi dell’art . 53 , indipendentemente dal par. 3, la spedizione o il trasporto si riferisce solo alla consegna della merce da parte del fornitore intermedio.
(5) Il luogo di esecuzione delle restanti consegne della catena è determinato come segue:
1. delle consegne effettuate prima della consegna cui si riferisce la spedizione o il trasporto dei beni – il luogo di adempimento è nello Stato membro dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
2. delle consegne effettuate dopo la consegna cui si riferisce la spedizione o il trasporto dei beni – il luogo di esecuzione è nello Stato membro in cui i beni sono arrivati ​​o il trasporto è stato completato.
(6) In caso di obbligo di registrazione ai fini IVA di uno qualsiasi dei fornitori nello Stato membro in cui si trova il luogo di esecuzione della fornitura ai sensi del par. 5, si applicano le norme di tale Stato membro.
Situazione pratica: Poniamo il caso che si verificano due cessioni consecutive di beni, la prima da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), la seconda da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) , dove i beni sono trasportati una sola volta, da A (primo cedente) nello Stato membro 1 a C (destinatario finale) nello Stato membro 2. B (operatore intermedio) è stabilito nello Stato membro 2. Il problema in questo caso è determinare se il trasporto intracomunitario debba essere imputato alla cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio) o alla cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale).

In questa situazione abbiamo considerato che l’operatore intermedio sia B. Ciò significa che B spedisce o trasporta i beni dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2, esso stesso (per conto proprio e non per conto di un altro soggetto della catena) o tramite un terzo che agisce per suo conto.

La disposizione generale di cui all’art. 65a, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)  prevede che la spedizione o il trasporto dei beni siano imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Pertanto, la cessione intracomunitaria dei beni sarà la prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio).
In tale situazione, B dovrà fornire ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito dallo uno Stato membro 2 affinché la cessione effettuata da A possa beneficiare dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
B (operatore intermedio) effettuerà un acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro 2.
La seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) sarà una cessione interna nello Stato membro 2 e B sarà assoggettato all’obbligo di assolvere nello Stato membro 2 l’IVA addebitata su tale cessione.
B dovrà essere registrato nello Stato membro 2 e presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.
In questa ipotesi può essere applicato anche il regime speciale per le  Operazioni trilaterali (тристранните операции) di cui all’art. 15 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), se ricorrono i presupposti per l’applicazione di tale semplificazione.

Poniamo, invece,  il caso che  B è stabilito nello Stato membro 1 e che gli sia stato attribuito un numero di identificazione IVA dallo Stato membro 1.
B (operatore intermedio) comunicherà ad A (primo cedente) il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro 1, stato a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati bello stato 2, stato di C (destinatario finale) .
In tal caso, invece della disposizione generale di cui all’art. 65a, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ( spedizione o trasporto si riferisce solo alla consegna effettuata al fornitore intermedio), la disposizione applicabile sarà quella di cui all’art. 65a, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (la spedizione o il trasporto si riferisce solo alla consegna della merce da parte del fornitore intermedio).
Pertanto, la spedizione o il trasporto dei beni non saranno imputati alla prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), ma alla  seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale)  che sarà la cessione intracomunitaria dei beni  la prima cessione che beneficiarà dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
In tal caso, A (primo cedente) effettuerà una cessione interna a B (operatore intermedio) nello Stato membro 1. B (operatore intermedio) effettuerà nello Stato membro 1 una cessione intracomunitaria di beni a C (destinatario finale).
C (destinatario finale) effettuerà un acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro 2. Pertanto, B (operatore intermedio) non necessita di essere identificato nello Stato membro 2, né di presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate bulgara – Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Lettera n. 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia Nazionale delle Entrate

Il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

Lettera 24-00-20 del 08.03.2007 dell’Agenzia delle Entrate
In base all’art. 10, par. 1, comma 10, della Legge sull’Agenzia delle Entrate, esprimiamo il seguente parere, in relazione al regime delle cessioni di autovetture usate, diverse dai “veicoli nuovi”.I. Applicazione da parte del concessionario del provvedimento speciale di tassazione del margine del prezzo per le cessioni di autoveicoli merci usati, diversi dai “veicoli nuovi”

Secondo quanto previsto dal comma 1, punto 19 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) vengono usati beni di seconda mano e oggetti mobili determinati individualmente idonei per un ulteriore utilizzo nella stessa forma o dopo la riparazione, che possono essere utilizzati per lo scopo per il quale sono stati creati. Si tenga presente che, affinché gli autoveicoli siano considerati beni d’occasione, non devono sussistere i presupposti espressamente previsti dalla previsione del comma 1, punto 17 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) per ogni singola tipologia di autoveicolo .

Un soggetto passivo che, nel corso della sua attività economica, acquista, acquisisce o importa beni di seconda mano allo scopo di venderli, indipendentemente dal fatto che la persona agisca come commissionario ai sensi del diritto commerciale ai sensi dell’art . disposizione del comma 1, punto 19 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), è commerciante di beni usati.

Nella legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, il capitolo diciassette “Ordine speciale di tassazione del margine di prezzo” prevede un regime speciale per le consegne di beni usati effettuate dai commercianti. Lo scopo di questo regime è quello di evitare che un bene d’occasione, per il quale è stato interrotto il rapporto IVA tra acquirente e venditore, a causa del suo acquisto da un venditore finale, sia nuovamente tassato quando viene immesso nella rete commerciale, senza tener conto della tassa inclusa nel prezzo.

Tale regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), si applica alle consegne effettuate da un concessionario di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”, a lui consegnati nel territorio dello Stato (compresi i veicoli importati ) o dal territorio di un altro Stato membro da:

  • persona non contribuente;
  • altro soggetto passivo quale soggetto di cessione esente ai sensi dell’art. 50;
  • un altro soggetto passivo che non è registrato ai sensi della presente legge;
  • altro commerciante applicando l’ordinanza speciale di tassazione del margine di prezzo.

La previsione dell’art. 144, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) determina il luogo di esecuzione di questo tipo di cessioni ed è questo il luogo in cui si trova la sede o la stabile organizzazione del concessionario dal quale tali cessioni sono effettuate.

Ai sensi dell’art. 144, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), l’evento fiscale si verifica secondo le norme generali di legge. L’ordinamento generale della legge per la determinazione dell’evento fiscale è disciplinato dall’art . 25 IVA.

Si tenga presente che, secondo quanto disposto dall’art. 144, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), l’imposta di fornitura di cui all’art. 143 decorre dall’ultimo giorno del periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato il fatto d’imposta per la consegna ai sensi dell’art. 25 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Secondo l’art. 145, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), la base imponibile in questo caso è il margine di prezzo, che rappresenta la differenza, meno l’importo dell’imposta dovuta, tra:

  • il prezzo di vendita, che rappresenta l’importo totale che il concessionario ha ricevuto o riceverà dal cliente o dal terzo parte per la fornitura, comprese le sovvenzioni e il finanziamento direttamente connessi a tale consegna, imposte e tasse, e le spese accessorie di imballaggio, trasporto, commissioni e assicurazione addebitate da fornitore del destinatario ma senza gli sconti commerciali previsti;
  • l’importo che è stato pagato o sarà pagato per quanto ricevuto dai soggetti di cui all’art. 143, par. 1 merci, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge, e quando le merci sono importate, la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge.

Il comma 2 dell’art. 145 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) pone una condizione restrittiva, secondo la quale la base imponibile di cui al co. 1 non può essere una quantità negativa. I margini individuali su ogni vendita sono tassabili , non il margine totale per il periodo d’imposta.

L’importo dell’imposta è determinato secondo la formula di cui all’art. 88 ddelle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС) e il suo calcolo è eseguita con l’emissione di un protocollo. L’aliquota applicabile in questo caso è del 20 per cento, secondo quanto previsto dall’art. 66, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС). Le informazioni che il protocollo deve contenere sono determinate dall’art. 90, par. 2 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС). Questi protocolli sono descritti nel diario delle vendite per il periodo fiscale, compilando le informazioni per loro nelle colonne 9-25 dell’Appendice n. 10 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС).

Si tenga presente che la cessione di beni in regime speciale di imposizione marginale è imponibile ad aliquota zero, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 28 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

I concessionari, secondo quanto previsto dall’art. 89 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС) , documentano le cessioni da essi effettuate in regime speciale di imposizione del margine con emissione di fatture e avvisi con la dicitura “art. 143 della legge”. Le fatture e gli avvisi alle fatture sono descritti nel diario delle vendite per il periodo in questione, senza compilare le relative informazioni nelle colonne 9-25 dell’Appendice n. 10 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС).

Vista la previsione dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , il commerciante non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni da lui ricevuti o importati, per i quali applica la norma speciale per la tassazione del margine. Ciò significa che se un concessionario ha importato autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”, allora, stante la predetta disposizione, lo stesso non avrà diritto alla detrazione del credito d’imposta relativo all’imposta sul valore aggiunto applicata all’importazione.

Quanto agli altri beni e servizi acquistati o importati dal commerciante, che questi utilizza solo per effettuare le cessioni di cui al capo diciassette della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , ai sensi dell’art. 147, par. 1 della stessa legge, è previsto il diritto alla detrazione del credito d’imposta. Come tali (senza essere elencati in modo esaustivo) possono essere indicati i seguenti beni e servizi: forniture di energia elettrica, calore, acqua, telefono, affitto, forniture per ufficio, ecc. simile. Il diritto al credito d’imposta sorge ed è esercitato secondo la procedura generale di legge.

Con la previsione dell’art. 147, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , è stata introdotta una limitazione in merito al credito d’imposta utilizzato. Il suo importo non può superare l’importo totale dei ratei dall’imposta concessionaria per la cessione di beni veicoli usati diversi dai “veicoli nuovi”. Se il credito d’imposta utilizzato durante l’anno supera l’imposta maturata durante l’anno, la persona deve l’imposta per l’importo dell’eccedenza. L’eccedenza è dichiarata nella dichiarazione di riferimento dell’ultimo periodo d’imposta dell’anno come conguaglio annuale.

Si tenga presente che quando un soggetto passivo esercita un’attività di commerciante di autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” in regime speciale di imposizione del margine, il suo fatturato imponibile derivante da tali cessioni sarà pari alla somma dei margini, secondo quanto previsto dall’art. 149 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

La cancellazione della registrazione del concessionario viene effettuata secondo le disposizioni del capitolo dieci “Cessazione della registrazione (cancellazione)” dell’IVA. Secondo l’art. 150, par. 2 IVA, alla cessazione della registrazione IVA, il commerciante è debitore dell’imposta sul valore aggiunto per i beni disponibili soggetti a tassazione in regime speciale del margine. L’importo dell’imposta è determinato sulla base del margine medio realizzato dal concessionario negli ultimi dodici mesi prima della data di cancellazione. Il margine medio e l’imposta dovuta sono determinati secondo le formule di cui all’art. 93, par. 1 e 2 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС). Si tenga presente che tale ordinanza determina l’imposta dovuta solo per il secondo bene disponibile utilizzo. Per il resto dei beni disponibili, che non rappresentano beni usati, autoveicoli, diversi dai “veicoli nuovi”, il concessionario è debitore dell’imposta ai sensi e con le modalità di cui all’art . 111 IVA.

Vista la previsione dell’art. 151, par. 6 IVA, quando il commerciante applica sia il regime speciale di tassazione del margine sia il regime generale di tassazione delle cessioni, per le cessioni di beni per le quali si applica il regime speciale di tassazione si deve redigere verbale delle cessioni effettuate durante il periodo d’imposta di riferimento, che contiene quanto previsto dall’art. 120, par. 1 informazioni sull’IVA.
Il report così compilato non viene incluso nel giornale di registrazione vendite.

  1. Applicazione da parte del concessionario della procedura generale di tassazione IVA delle cessioni di autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” Con la previsione dell’art. 151, par. 1 IVA, ai concessionari è data la possibilità di applicare le norme generali per la tassazione previste dalla legge sulla cessione di autoveicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.

La legge, così come i regolamenti per la sua attuazione, non prevedono che il concessionario presenti una notifica in tal senso. Nei casi di elezione per la tassazione secondo l’ordine generale della legge, il diritto è esercitato e la fattura e le notifiche ad essi non indicano che è applicato l’ordine speciale per la tassazione della consegna, vale a dire il testo non deve essere inserito “Arte. 143 della legge”. In tal caso, il commerciante, titolare di Partita IVA, in base all’art. 86, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) , è tenuto ad addebitare l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 20 per cento sulla base imponibile della cessione, indicando l’imposta in apposito rigo nella fattura che documenta la cessione. La documentazione di tali forniture è effettuata secondo la procedura generale di legge, secondo quanto previsto dall’art. 151, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) .

Si tenga presente che quando il commerciante ha scelto di applicare l’ordine generale, la base imponibile della consegna è determinata secondo l’ordine dell’art . 26 e 27 IVA e non può essere inferiore alla base imponibile all’acquisto del bene o alla base imponibile all’importazione.  Secondo quanto previsto dall’art. 151, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)il diritto al credito d’imposta per i beni ricevuti o importati dal soggetto, per i quali non si applica il regime speciale di tassazione del margine , sorge e si esercita nel periodo d’imposta durante il quale l’imposta per la successiva consegna del merce divenuta esigibile.

Quando il concessionario di beni usati acquista autoveicoli diversi dai “veicoli nuovi” da soggetti iscritti ai fini IVA in altro Stato membro, ove tali soggetti non applichino lo speciale regime di tassazione del margine di prezzo, si avrà consegna intracomunitaria per il fornitore in conformità con la legge a lui applicabile. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), per il destinatario di tale fornitura si avrà un acquisto intracomunitario. In questo caso, alla successiva consegna di questi beni, il commerciante può scegliere di applicare il regime generale di tassazione dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo. Se la persona sceglie la procedura generale per la tassazione dell’IVA, dovrebbe applicare la disposizione dell’art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e determinare la base imponibile delle cessioni di tali beni da lui effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), e la stessa non può essere inferiore alla base imponibile al momento del loro acquisto. Nel caso in cui la persona scelga l’ordine speciale di tassazione del margine di prezzo, lo stesso, secondo la previsione dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), non avrà diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni da lui ricevuti o importati.

Quando il commerciante di beni usati importa veicoli, diversi dai “veicoli nuovi”, all’atto della loro successiva vendita, quest’ultimo può scegliere di applicare il regime generale di tassazione ai sensi dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo. In tal caso, il soggetto passivo deve tener conto di quanto indicato nel comma precedente nell’effettuare le successive consegne di tali beni.

III. Acquistati o importati dal concessionario beni veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” prima del 01.01.2007, disponibili dopo l’entrata in vigore della nuova IVA

Per i veicoli usati acquistati o importati dal concessionario, diversi dai “veicoli nuovi” prima del 01.01.2007, disponibili dopo l’entrata in vigore della nuova IVA, per i quali il concessionario ha esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta, può applicare la procedura generale per la tassazione dell’IVA. In questo caso, la persona dovrebbe applicare la disposizione dell‘art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e di determinare le basi imponibili delle consegne di tali beni da lui effettuate (beni d’occasione, autoveicoli, diversi dai “veicoli nuovi”) ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), e la stessa non può essere inferiore alla base imponibile al momento dell’acquisto del bene o alla base imponibile all’importazione .

Per i beni usati acquistati o importati dal commerciante prima del 01.01.2007, disponibili dopo l’entrata in vigore della nuova legge, il commerciante può applicare anche l’ordinanza speciale di margin tax. In questo caso, sulla base dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), il concessionario non ha diritto al credito d’imposta per le imposte maturate all’atto dell’importazione o dell’acquisizione. Al riguardo, in base all’art. 79, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), ci sarà motivo di rettificare il credito d’imposta già utilizzato, in quanto applicando l’ordinanza speciale di tassazione del margine, si effettua una consegna per la quale non si dà diritto alla detrazione del credito d’imposta. La correzione è effettuata mediante l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 66 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС).

  1. Acquistati o importati da soggetti passivi diversi dal “rivenditore”, beni usati, autoveicoli, diversi dai “veicoli nuovi” Soggetti che, nell’esercizio della loro attività economica, hanno acquistato, acquistato o importato, ma non allo scopo di venderli, autoveicoli merci usati, diversi dai “veicoli nuovi” o dai “veicoli nuovi”, che al momento della loro vendita non soddisfano più le condizioni per tali veicoli, specificate nella disposizione del comma 1, punto 17 delle Disposizioni Aggiuntive della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), non dovrebbero applicare l’ordine speciale di tassazione del margine del prezzo di cui al capitolo diciassette dell’IVA per la consegna successiva, fatto da loro con quei beni. Per le cessioni successive di tali beni si applicano le regole generali dell’IVA, con i soggetti passivi che determinano la base imponibile di tali cessioni ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС). In questo caso, la previsione dell’art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), in quanto applicabile solo ai soggetti che effettuano tali vendite in qualità di “commerciante”.

Secondo quanto previsto dall’art. 50 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), saranno considerate esenti le cessioni di beni o servizi:

che sono interamente utilizzate per effettuare cessioni esenti e su questa base non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta in relazione all’imposta gravante sulla loro produzione, acquisto o importazione ; durante la produzione, l’acquisizione o l’importazione dei quali non vi era diritto alla detrazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 70 della stessa legge.

 

Direttore esecutivo dell’ANR: (p)

Bulgaria – Il regime speciale del margine ed in particolare nella vendita di autoveicoli usati

Il regime del “margine” rappresenta un regime Iva speciale previsto per chi rivende beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o oggetti da collezione”.

Nel preambolo alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, è detto: “È opportuno adottare un regime comunitario d’imposizione applicabile ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi“.

A questo proposito un’apposito il Capo IV del Titolo XII, Regimi speciali, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio è specificamente dedicato ai “Regimi speciali applicabili ai beni d’occasione e agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato“.

L’applicazione del regime è finalizzata ad evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che, dopo la prima uscita dal circuito commerciale, sono ceduti ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con una conseguente ulteriore imposizione Iva in relazione al prezzo di vendita da questi praticato.

Al momento dell’acquisto, il rivenditore versa normalmente un corrispettivo comprensivo di Iva, anche se questa non ha formato oggetto di specifica rivalsa, per cui qualora allatto della rivendita si assoggettasse ad Iva si opererebbe una duplicazione dell’imposta.

Il regime del margine si applica in particolare ai “beni usati” o con la terminologia del legislatore europeo, ai “beni d’occasione”, ovvero a quei beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato originario o anche dopo eventuali riparazioni.

I soggetti interessati dal regime del margine possono, comunque, applicare le ordinarie regole Iva.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale, il suddetto regime non ha natura agevolativa, esso si identifica come un regime speciale di assolvimento dell’Iva, per il cui accesso è necessario che ricorrano tutti gli elementi richiesti dalla norma, sia oggettivi sia soggettivi.

La base imponibile dell’imposta relativa alla rivendita è data dalla differenza (quindi il margine) tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, al cui importo vanno comprese le spese di riparazioni eventuali e di quelle accessorie.

In pratica è il margine che residua a favore del rivenditore, che costituisce la base imponibile su cui applicare l’Iva prevista per la tipologia di bene oggetto di rivendita e non il corrispettivo della cessione.

L’art. 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio dispone che:

1.   Sono soggette all’IVA le operazioni seguenti:

a)

le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

b)

gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

i)

………….

ii)

quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all’IVA in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

iii)

………….

c)

………….

d)

le importazioni di beni.

2.

a)

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati «mezzi di trasporto» i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

i)

i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

ii)

………….

iii)

………….

b)

Tali mezzi di trasporto sono considerati «nuovi» nei casi seguenti:

i)

per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

ii)

………….

iii)

………….

c)

Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

L’art. 4 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, primo comma, lettera b, specifica che non sono soggetti all’IVA: “gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d’occasione quali definiti dall’articolo 327, paragrafo 3 (sono considerati «mezzi di trasporto d’occasione» i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d’occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi), quando il venditore è un soggetto passivo–rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d’occasione acquistato è stato assoggettato all’IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione“.

Nella  direttiva 2006/112/CE del Consiglio il Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d’occasione è regolamentato dagli artt. dal 326 al 332.

La prima condizione per l’applicabilità del regime del margine nel settore del commercio degli autoveicoli è la qualifica di “usato” del  del bene oggetto di cessione.

1. L’IVA a margine in Bulgaria

Nel quadro giuridico dell’imposta sul valore aggiunto esiste una procedura speciale per tassare la cessione di beni d’occasione (nonché di oggetti d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato) quando effettuata da soggetti passivi IVA, contenuta nel capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ,  in particolare negli artt. da 143 a 151 (1),  e negli artt. da 88 a 94 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС) (2).

Qualsiasi soggetto passivo che, nell’ambito della sua attività economica, acquista, acquista o importa beni d’occasione al fine di venderli, indipendentemente dal fatto che la persona agisca come commissionario ai sensi della legge sul commercio, è considerato dalla legge un commerciante di tali beni (§ 1, voce 23 delle Ulteriori Disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (3). Per “beni d’occasione” la legge (§ 1, articolo 19 delle Ulteriori Disposizioni della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)(4) intende beni mobili usati e determinati individualmente, adatti per un ulteriore utilizzo nella stessa forma o dopo la riparazione, che possono essere utilizzati per lo scopo per il quale sono stati creati. I metalli preziosi e le pietre preziose non sono beni di seconda mano, indipendentemente dalla loro forma, così come le opere d’arte, gli oggetti da collezione e di antiquariato.

È importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 143 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), le disposizioni speciali del capitolo 17 della legge sull’IVA si applicano alle cessioni di beni d’occasione effettuate da un commerciante quando gli sono state consegnate all’interno del paese (comprese le importazioni) o dal territorio di un altro Stato membro da una delle seguenti persone:

  • soggetto non soggetto passivo IVA;
  •  un altro soggetto passivo registrato ai sensi della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando l’oggetto della consegna sono beni esenti ai sensi dell’art . 50, par. 1 (che sono stati interamente utilizzati per effettuare cessioni esenti e, per tale motivo, non è stato esercitato il diritto alla detrazione del credito d’imposta in relazione all’imposta gravante sulla loro produzione, acquisto o importazione;), ovvero da persone iscritte ai fini IVA in altro Stato membro, esenti da imposta secondo la legislazione dello Stato interessato per analoghi motivi;
  • altro soggetto passivo non iscritto ai sensi della della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), ovvero da soggetto passivo di uno Stato membro non iscritto ai fini IVA, quando oggetto della cessione sono beni che costituiscono immobilizzazioni ai sensi della normativa contabile applicabile ;
  • altro soggetto passivo IVA che applichi le disposizioni speciali di tassazione del margine di prezzo.

In questi quattro casi, il concessionario è tenuto ad applicare la procedura speciale di tassazione del margine di prezzo, ma può scegliere di applicare le norme giuridiche generali (cfr. punto 3). Quando il rivenditore applica l’ordine speciale della legge, deve inserire nelle fatture e negli avvisi da lui emessi il testo “Art. 143 della legge.” In via eccezionale, i commercianti hanno il diritto di applicare le disposizioni del capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto anche alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato da essi importati (articolo 143, paragrafo 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) I concessionari hanno facoltà di applicare le disposizioni del presente capo anche per quanto riguarda la consegna di:

1. opere d’arte, da collezione o d’antiquariato da loro importate;
2. opere d’arte fornite loro dai loro autori o dai loro eredi.).

Il motivo per cui le norme speciali sul margine si applicano nei quattro casi di cui sopra è che il commerciante ha acquistato beni che sono già stati oggetto di scambi commerciali e si può affermare con un elevato grado di certezza che l’IVA sia stata  addebitata (e pagata)  e nessuna imposta viene addebitata sull’evento fiscale stesso, sulla base del quale sono stati ricevuti i beni usati. Al fine di evitare l’addebito dell’IVA sull’IVA la base imponibile della cessione effettuata dal rivenditore non è pari all’intero prezzo di vendita, ma è costituita da un margine (differenza). Pertanto, tale base non include l’imposta versata in una fase precedente della catena di operazioni relative allo stesso bene usato.
Lo scopo di questo regime è quello di evitare che un bene d’occasione, per il quale è stato interrotto il rapporto IVA tra acquirente e venditore, a causa del suo acquisto da un venditore finale, sia nuovamente tassato quando viene immesso nella rete commerciale, senza tener conto della tassa inclusa nel prezzo.

Possiamo concludere che le norme speciali del capitolo 17 della legge non si applicano alle persone registrate ai sensi della legge sull’IVA che vendono i loro beni immobili usati.
Inoltre, le norme speciali del capitolo 17 della legge non si applicano  a beni di seconda mano importati da paesi terzi
, ma solo all’importazione di opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato(articolo 143, paragrafo 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ).
Inoltre, le norme in questione non si applicano alle cessioni intracomunitarie di veicoli nuovi (articolo 143, paragrafo 2, della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ) in quanto sottoposte a norme  speciali che determinano il loro regime fiscale.

2. Regime fiscale dei beni d’occasione

2.1. Data di occorrenza ed esigibilità dell’imposta

Ai sensi dell’art. 144, par. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), il fatto generatore fiscale delle cessioni di beni d’occasione, per le quali il commerciante applica la procedura speciale di cui al capo 17 della legge, si verifica secondo le norme giuridiche generali. E poiché stiamo parlando di cessioni di beni, in generale esse si verificheranno come un fatto imponibile alla data del trasferimento della proprietà dei beni in questione.

Per quanto riguarda l’esigibilità dell’imposta per le prestazioni di cui trattasi, la legge contiene una disposizione speciale. Secondo il par. 3 dell’art. 144 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) con loro l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile l’ultimo giorno del periodo d’imposta durante il quale si è verificato il fatto generatore dell’imposta. Ciò significa che gli anticipi ricevuti in tutto o in parte del prezzo dovuto per la vendita dei beni usati non comportano l’esigibilità dell’imposta, come generalmente avviene.

2.2. Base imponibile

La base per l’addebito dell’IVA su una cessione effettuata da un commerciante alle condizioni speciali del capitolo 17 della legge è il cosiddetto “margine di prezzo” . E’ pari alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto al quale il commerciante effettua le vendite, rispettivamente gli acquisti di beni usati, diminuito dell’imposta dovuta. Il margine non può essere un valore negativo.

2.3. Determinazione e riscossione dell’IVA

La determinazione dell’IVA esigibile per la cessione di beni ai sensi del capo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)  è effettuata secondo la formula contenuta nell’art. 88, par. 1 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС). Ricrea la nostra familiare regola “oltre cento” , che utilizziamo per calcolare l’IVA dovuta quando si considera inclusa nel prezzo pattuito.

Quando le cessioni sono tassate ai sensi dell’ordinanza speciale del Capo 17, l’IVA è gravata con l’emissione di protocollo (art. 144, comma 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)). Ciò dovrebbe essere fatto alla fine di ogni periodo d’imposta, con il protocollo che include le informazioni di cui all’art. 90, par. 2 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС). Il/i protocollo/i compilato/i per il mese (se ci sono vendite tramite asta pubblica, è necessario un protocollo separato per loro) è descritto nel diario delle vendite per il periodo fiscale, e solo le informazioni nelle colonne 9-25 del diario sono compilato per esso (commi 3 e 4 dell’articolo 90 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС)).

2.4. Diritto al credito d’imposta del concessionario

La legge introduce la norma secondo cui i commercianti non hanno diritto a dedurre a titolo di credito d’imposta l’imposta loro maturata in occasione dell’acquisto o dell’importazione di beni per i quali applicano l’ordinanza speciale di imposizione marginale (art. 147, co . 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)), cosa del tutto logica in considerazione del fatto che la base imponibile delle forniture da loro effettuate con questi beni è un margine (differenza) e non il prezzo di vendita stesso.

I commercianti hanno invece diritto a un credito d’imposta per altri beni o servizi da loro acquistati o importati, che utilizzano solo per effettuare cessioni di beni ai sensi del capitolo 17, ad esempio, per la riparazione di auto usate. Nasce ed è esercitato secondo le norme legali generali. Tale credito d’imposta utilizzato complessivamente per l’anno non può eccedere l’importo complessivo dell’imposta addebitata dal commerciante sulle cessioni di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e antiquariato. Quando il credito d’imposta utilizzato nell’anno solare eccede l’imposta maturata nell’anno stesso, il commerciante è debitore dell’IVA per l’importo dell’eccedenza, che viene dichiarata nella dichiarazione di riferimento dell’ultimo periodo d’imposta dell’anno (dicembre) come adeguamento annuale nella cella 43 di questa dichiarazione mensile (l’importo va indicato con il segno meno).

2.5. Documentazione e reportistica

I concessionari documentano le consegne da loro effettuate ai sensi di uno speciale ordine di tassazione del margine mediante l’emissione di fatture e avvisi di fatture , in cui (come già accennato) è inserito Art. 143 della legge” . Il testo indica che per la consegna documentata il commerciante applica l’ordinanza speciale del capitolo 17 IVA. In tali casi, la base imponibile e l’imposta non sono indicate nelle fatture e negli avvisi ad esse allegati (art. 89, comma 1 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС)).

Le fatture emesse dal commerciante e gli avvisi ad esso relativi alle condizioni di tassazione del margine di prezzo sono descritte nel registro delle vendite per il periodo fiscale pertinente e solo le informazioni nelle colonne 1-8 dell’allegato n. 10 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС) sono compilato per loro .

Secondo l’art. 151, par. 6 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), quando il commerciante applica sia l’ordinanza speciale per l’imposizione dei margini sia l’ordinanza generale per l’imposizione delle forniture, è obbligato a tenere una contabilità separata per le stesse. A tal fine, per le cessioni di beni per le quali si applica il regime speciale di imposizione di cui al capitolo 17 IVA, il commerciante redige un verbale delle vendite effettuate (al più tardi l’ultimo giorno del relativo periodo d’imposta), che contiene le informazioni di cui all’art. 120, par. 1 della legge. Questo rapporto non è incluso nel registro delle vendite (art. 94, cpv. 2 delle  Norme si Attuazione della Legge dell’Imposta sul Valore Aggiunto  (ППЗДДС)).

Le consegne di beni, diverse da quelle per le quali si applica la procedura dell’imposta sul margine di prezzo, sono contabilizzate secondo la procedura generale di legge.

3. Diritto di scelta

Come abbiamo già accennato, il commerciante ha il diritto di applicare le regole generali dell’IVA alla cessione di beni usati. Tale diritto è disciplinato dall’art. 151, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ed è esercitato dall’interessato senza presentare dichiarazione o altro documento alla direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (ТД на НАП). L’esercizio del diritto può essere effettuato per ogni singola consegna , e la fattura emessa non indica l’applicabilità dell’ordinanza speciale di cui al presente capo (manca la dicitura “art. 143 della legge” ). Logicamente, in tali situazioni, la documentazione delle forniture viene effettuata secondo le norme legali generali.

E’ importante tenere presente che in caso di esercizio del diritto di scelta, la base imponibile della cessione del bene usato è determinata ai sensi dell’art. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)non può essere inferiore alla base imponibile al momento dell’acquisto del bene o alla base imponibile al momento dell’importazione .

Va inoltre sottolineato che nei casi di esercizio del diritto di scelta da parte dei concessionari, sorge ed è esercitato il diritto al credito d’imposta per i beni da essi ricevuti o importati, per i quali non si applica la procedura speciale di tassazione del margine nel periodo d’imposta attraverso il quale è divenuta esigibile l’imposta per la successiva consegna dei beni .

Si tratta ovviamente di una norma giuridica non particolarmente corretta. Precisa che se un commerciante di beni usati ha scelto di applicare alla propria cessione il regime generale di legge, non può esercitare il diritto al credito d’imposta prima di aver venduto i beni (o di averne percepito l’anticipo). Essa contraddice, oltre al normale ordine e logica della detrazione del credito d’imposta, e la previsione dell’art. 72, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), in base al quale un soggetto iscritto può esercitare il diritto alla detrazione del credito d’imposta per il periodo d’imposta in cui è sorto il diritto (ossia il periodo durante il quale l’IVA deducibile diventa esigibile), ovvero in uno dei tre successivi periodi.

Per non cadere nell’assurda situazione in cui non consentiamo al concessionario di avvalersi delle norme giuridiche generali per il diritto al credito d’imposta, e allo stesso tempo lo priviamo definitivamente del diritto in questione se non vende la sua beni entro tre mesi, dovremmo accettare, che la norma dell’art. 151, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) introduce una norma speciale per il sorgere e l’esercizio del diritto al credito d’imposta. Si applicherà nei casi in cui un commerciante abbia scelto di tassare le sue vendite di beni di seconda mano secondo le norme generali di legge. Una volta che questo è il caso, anche se tra l’acquisto e la vendita del bene usato sono trascorsi più di tre periodi d’imposta (mesi), il commerciante dovrebbe poter utilizzare il credito d’imposta (al momento della vendita o del ricevimento di un pagamento anticipato per esso) indipendentemente dal fatto che ciò non corrisponda a quanto previsto dall’art. 68, par. 2 e dell’art. 72, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

4. Tassazione delle auto usate

4.1. Tassazione delle auto usate importate da un paese terzo

I concessionari bulgari di auto usate possono acquistare auto di seconda mano

  • da un paese terzo,
  • dalla Bulgaria
  • o da un fornitore stabilito in un altro stato membro dell’Unione Europea.

Nel primo caso sarà presente l’evento fiscale “importazione di merci” e l’IVA verrà addebitata dalle autorità doganali per l’auto corrispondente. Questa tassa dovrebbe essere utilizzata come credito d’imposta secondo le regole generali della legge , con la dichiarazione doganale che si riflette nel registro degli acquisti nella colonna 10, la base imponibile all’importazione e nella colonna 11, l’IVA calcolata inserita nella dichiarazione , rispettivamente nelle celle 31 e 41 della dichiarazione-di riferimento per l’IVA. Quando l’auto viene venduta, l’imposta verrà addebitata su una base imponibile formata secondo le norme legali generali, senza che lo stesso venga preso in considerazione con la base imponibile al momento dell’importazione dell’autoveicolo usato.

Si segnala la lettera dell’Agenzia delle Entrate bulgara, con numero uscente 24-00-20 del 08.03.2007, avente ad oggetto il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi”.
In essa, oltre alle norme giuridiche speciali contenute nel capo 17 IVA, sono interessate anche le emissioni di autovetture usate acquistate dalle importazioni.
Secondo la lettera dell’Agenzia delle Entrate bulgara, con numero uscente 24-00-20 del 08.03.2007, alla successiva vendita di tali autovetture, il concessionario può scegliere di applicare o il regime generale di tassazione ai sensi dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo.
In altri termini, se il concessionario applica il regime generale di tassazione IVA alle auto importate, ha esercitato il diritto di scelta e quindi deve rispettare le norme dell’art. 151 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС). Risulta quindi che, secondo l’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , se il concessionario sceglie di applicare a lle auto importate il regime generale di tassazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)  e non il regime speciale di tassazione del margine di prezzo degli artt. 143-150 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), la base imponibile della consegna sarà determinata ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ed essa non può essere inferiore alla base imponibile al momento dell’importazione dell’autovettura usata, e il diritto al credito d’imposta sorgerà e si eserciterà nel periodo d’imposta durante il quale è divenuta esigibile l’imposta per la successiva consegna dell’autoveicolo .

Alcuni sono in disaccordo con questa interpretazione della legge data dall’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).
Secondo questi dalla lettura della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), risulta relativamente chiaro che il commerciante è obbligato ad applicare l’ordinanza speciale di tassazione del margine di prezzo solo nei quattro espressamente previsti dall’art. 143, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) . Ma tra questi non figurano i casi di beni usati importati (e in particolare automobili), ma solo le opere d’arte, il collezionismo e l’antiquariato importati (e che se il commerciante ha scelto di applicare loro le regole del capitolo 17 della legge mediante deposito nella Direzione Territoriale dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (ТД на НАП)   su notifica intenzionale). Affinché, applicando l’ordinamento giuridico generale per l’acquisto e la vendita di auto usate importate, il concessionario non ha di fatto esercitato il diritto di scelta previsto dall’art. 151, par. 1 IVA, ma era obbligato ad applicare l’ordinamento generale della tassazione IVA .

4.2. Tassazione delle auto usate acquistate da uno Stato membro dell’UE

Quando le auto d’epoca vengono acquistate da un fornitore stabilito in uno stato membro dell’Unione Europea, sono possibili diverse opzioni.

In primo luogo, il fornitore può essere una persona fisica (non soggetto passivo):l  rivenditore bulgaro è obbligato ad applicare la procedura speciale per l’addebito dell’IVA ai sensi del capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), di cui abbiamo discusso nei punti 2.1-2.5 sopra, ma può scegliere di tassare le sue vendite anche secondo le norme l generali. Una tale scelta, però, la “conduce” nelle previsioni sfavorevoli contenute nell’art. 151, par. 3 e 4 della legge. Per questo motivo sarebbe molto più appropriato applicare il regime dei rivenditori speciali. Ma in ogni caso il concessionario non ha l’obbligo di addebitare l’IVA (con protocollo) per l’acquisto delle autovetture, non essendoci per lui acquisti intracomunitari di beni, il fornitore non è iscritto ai fini IVA in altro Stato membro (e non agisce come soggetto passivo).

Nella seconda delle opzioni, il fornitore è una persona giuridica che applica il regime speciale di tassazione dei beni usati nello stato membro in cui è stabilito (Italia, Germania, Austria, Paesi Bassi) e agisce come tale. Qui vale pienamente quanto sopra detto per l’acquisto di autovetture da parte di privati, sia per quanto riguarda la scelta del regime IVA sia per l’assenza dell’obbligo di addebitare l’IVA con protocollo all’atto dell’acquisto delle autovetture. Va sottolineato che, anche se il concessionario estero è titolare di partita IVA in uno Stato membro, le vendite da lui effettuate non costituiscono acquisti intracomunitari per il concessionario bulgaro di auto usate in base all’art. 13, par. 4, punto 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Nel terzo caso, il fornitore è registrato ai fini IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea, ma non applica il regime del margine  per le auto usate,

La lettera dell’Agenzia delle Entrate bulgara, con numero uscente 24-00-20 del 08.03.2007, avente ad oggetto il regime delle cessioni di veicoli usati, diversi dai “veicoli nuovi” a tal proposito così si esprime:

“Quando il concessionario di beni usati acquista autoveicoli diversi dai “veicoli nuovi” da soggetti iscritti ai fini IVA in altro Stato membro, ove tali soggetti non applichino lo speciale regime di tassazione del margine di prezzo, si avrà consegna intracomunitaria per il fornitore in conformità con la legge a lui applicabile. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), per il destinatario di tale fornitura si avrà un acquisto intracomunitario. In questo caso, alla successiva consegna di questi beni, il commerciante può scegliere di applicare il regime generale di tassazione dell’IVA o il regime speciale di tassazione del margine di prezzo. Se la persona sceglie la procedura generale per la tassazione dell’IVA, dovrebbe applicare la disposizione dell’art. 151, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) e determinare la base imponibile delle cessioni di tali beni da lui effettuate ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), e la stessa non può essere inferiore alla base imponibile al momento del loro acquisto. Nel caso in cui la persona scelga l’ordine speciale di tassazione del margine di prezzo, lo stesso, secondo la previsione dell’art. 147, par. 5 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), non avrà diritto alla detrazione del credito d’imposta per i beni da lui ricevuti o importati.”

Quindi, il fornitore effettua la consegna intracomunitaria e il concessionario bulgaro effettua un acquisto intracomunitario  di automobili. Ciò implica l’autocertificazione dell’IVA da parte dell’operatore bulgaro con l’emissione di un protocollo ai sensi dell’art. 117, par. 2 delllegge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), che è soggetta a riflesso nello storico delle vendite e nel riferimento della dichiarazione IVA (nelle celle 12 e 22, rispettivamente, per la base imponibile e l’imposta).

In tal caso, il concessionario bulgaro se applica alla vendita delle vetture così acquisite il regime speciale del margine previsto dal capo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)

  • non ha diritto al credito d’imposta per l’imposta autodichiarata 
  • ma resta fermo l’obbligo di addebitare l’IVA con protocollo.

Il diritto al credito d’imposta sarà disponibile quando il concessionario sceglierà di applicare alle vendite delle auto così acquistate il regime generale di tassazione ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС).

Il diritto si esercita riportando il verbale nel giornale di acquisto, e la base imponibile e l’imposta autodichiarata rispettivamente nelle caselle 31 e 41 del riferimento dichiarazione IVA. La cosa spiacevole in questo caso è che se si esercita il diritto di scelta, il diritto al credito d’imposta sorgerà solo per il periodo d’imposta in cui diventa esigibile l’imposta per la successiva consegna dei beni (art. 151, comma. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)), che di solito è il mese della vendita in Bulgaria dell’auto in questione.
Quindi, nel caso in cui  il fornitore è registrato ai fini IVA in uno Stato membro dell’Unione Europea, ma non applica il regime del margine per le auto usate, il regime IVA per i concessionari non è particolarmente favorevole. Infatti se il concessionario applica le norme generali di legge alla vendita dell’auto da lui acquistata (che è la situazione normale in tali casi), ne consegue che ha esercitato il diritto di scelta ex art. 151 IVA. Il problema sta nell’ipotesi scritta inesattamente dell’art. 143, par. 1, comma 3 della legge , secondo il quale le disposizioni speciali del capo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) si applicano alla cessione di beni usati da parte di un commerciante e quando gli sono consegnati dal territorio di un altro Stato membro da un altro soggetto passivo che non è registrato sotto la nostra partita IVA.Tuttavia, questa disposizione non dovrebbe riferirsi a tutte le persone non registrate ai sensi dell’IVA bulgara, ma solo a quelle che non hanno alcuna registrazione IVA. Poi, per gli acquisti di auto usate da soggetti immatricolati in altri Stati membri dell’Unione Europea (che non applicano il regime speciale concessionario), i nostri concessionari si avvarrebbero delle norme generali di legge, senza presupporre che abbiano esercitato il diritto di scelta ex art. 151, par. 1 della legge. Perché avranno acquistato la merce da una persona con partita IVA, indipendentemente dal fatto che non sia soggetta all’IVA vigente in Bulgaria. Pertanto, l’imposizione procederebbe normalmente e nell’ambito delle norme generali di legge in materia di calcolo dell’IVA e del diritto al credito d’imposta, fermo restando i commi n. 3 e 4 dell’art. 151.

4.3. Tassazione delle auto usate acquistate in Bulgaria da persone registrate ai sensi dell’IVA bulgara che non applicano il regime del concessionario speciale

Nella situazione in cui un rivenditore acquista auto usate da società con partita IVA bulgara, per la loro (ri)vendita, dovrebbe applicarsi l’ordine speciale del capitolo 17 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, se l’acquisto è una fornitura esente ai sensi dell’art. 50, punto 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС. Questo sarà il caso in cui il fornitore del concessionario abbia acquistato l’auto, (che in tali casi deve essere leggera e con massimo 5+1 posti), con IVA a carico, che non ha utilizzato come credito d’imposta perché ha non ha questo diritto, ai sensi dell’art. 70, par. 1, comma 4 della nuova IVA o dell’art. 65, par. 1 della legge abrogata. Se, invece, per l’acquisto dell’auto usata, il concessionario addebita l’IVA dal fornitore, persona fisica, perché l’operazione non è esente, ai sensi dell’art. 50 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, il commerciante deve applicare le norme generali di legge per la (ri)vendita. In tali casi si applicano le norme dell’art. 151della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС, il diritto al credito d’imposta sulla fattura per l’acquisto dell’autovettura si esercita nel periodo di emissione (scontrino), e la base imponibile della compravendita si forma ai sensi dell’art. 26 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС.

(1)

Consegna di beni usati, opere d’arte, collezionismo e antiquariato

Arte. 143. (1) (Modificato – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 , modificato – SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla consegna da parte di un commerciante di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione, antiquariato consegnatigli nel territorio del Paese o dal territorio di un altro Stato membro da parte di:
1. soggetto non soggetto passivo;
2. (suppl. – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) un altro soggetto passivo registrato ai sensi di questa legge, quando l’oggetto della consegna sono beni esenti ai sensi dell’art . 50, par. 1 , ovvero da persone iscritte ai fini IVA in altro Stato membro, esenti da imposta secondo la legislazione dello Stato interessato per analoghi motivi;
3. altro soggetto passivo non iscritto ai sensi della presente legge, ovvero da soggetto passivo di uno Stato membro non iscritto ai fini IVA, quando oggetto della cessione sono beni che costituiscono immobilizzazioni ai sensi della normativa contabile applicabile ;
4. altro commerciante che applichi l’ordinanza speciale di tassazione del margine di prezzo.
(2) La disposizione del par. 1 non si applica alla consegna intracomunitaria di veicoli nuovi.
(3) I concessionari hanno facoltà di applicare le disposizioni del presente capo anche per quanto riguarda la consegna di:
1. opere d’arte, da collezione o d’antiquariato da loro importate;
2. opere d’arte fornite loro dai loro autori o dai loro eredi.
(4) (Modificato – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) Il diritto di scelta di cui al par. 3 si esercita mediante notifica alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate.
(5) Gli operatori che hanno esercitato il diritto di scelta di cui al par. 4, applicare la procedura speciale per la tassazione del margine di consegna di cui al par. 3 dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della comunicazione, e per un periodo non inferiore a 24 mesi, compreso il mese successivo a quello di presentazione della comunicazione.
(6) Dopo la scadenza del termine di cui al par. 5, il commerciante può sospendere l’applicazione dell’ordinanza speciale di tassazione del margine di fornitura di cui al par. 3, presentando una comunicazione alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate. L’applicazione dell’ordinanza speciale di tassazione del margine cessa a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della notifica.
(7) Le notifiche di cui al par. 4 e 6 sono presentate secondo la forma determinata dal regolamento per l’applicazione della legge .

Luogo di adempimento, evento fiscale ed esigibilità dell’imposta per le cessioni di beni soggetti alla procedura speciale di imposizione del margine

Arte. 144. (1) Luogo di esecuzione delle consegne ai sensi dell’art. 143 è il luogo in cui si trova la sede o la stabile organizzazione del commerciante da cui effettua tali consegne.
(2) L’evento fiscale delle forniture di cui all’art. 143 sorge secondo le norme generali di questa legge.
(3) L’imposta sulle forniture di cui all’art. 143 decorre dall’ultimo giorno del periodo d’imposta nel corso del quale si è verificato l’evento fiscale per la consegna ai sensi del co. 2.
(4) L’imposta è a carico dell’emissione di un verbale nell’ordine e nei modi stabiliti dalle norme per l’attuazione della legge .

 

Base imponibile

Arte. 145. (1) La base imponibile della cessione di beni ai sensi del presente capitolo è il margine del prezzo, che rappresenta la differenza, ridotta dell’importo dell’imposta dovuta, tra:
1. il prezzo di vendita, che rappresenta l’importo totale che il concessionario ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la consegna, inclusi i sussidi e i finanziamenti direttamente connessi a tale consegna, le tasse e le spese, nonché le spese accessorie di imballaggio, trasporto, commissioni e assicurazioni addebitate dal fornitore del destinatario ma esclusi gli sconti commerciali previsti;
2. l’importo che è stato pagato o sarà pagato per quanto ricevuto dai soggetti di cui all’art. 143, par. 1 e 3 merci, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge, e quando le merci vengono importate – la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge.
(2) La base imponibile di cui al par. 1 non può essere una quantità negativa.

Consegna di merci sotto l’ordine speciale di tassazione del margine a tasso zero

Arte. 146. La consegna di beni sotto l’ordine speciale di imposizione marginale è imponibile ad aliquota zero, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 28 .

Credito d’imposta

Arte. 147. (1) Il commerciante ha diritto a un credito d’imposta per altri beni e servizi da lui acquistati o importati, che utilizza solo per effettuare forniture ai sensi del presente capitolo.
(2) (Abrogata – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(3) (Abrogato – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(4) (Abrogata – SG. 95 del 2009, in vigore dal 01.01.2010)
(5) Il commerciante non ha il diritto di detrarre un credito d’imposta per le merci da lui ricevute o importate, per le quali applica l’ordine speciale di tassazione del margine.
(6) (Nuova – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il commerciante ha diritto a un credito d’imposta per i beni usati importati secondo le regole generali della legge.
(7) (Nuovo -. SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) Il commerciante ha diritto a un credito d’imposta per le opere d’arte importate, gli oggetti da collezione o gli oggetti d’antiquariato o le opere d’arte consegnate dal loro autore o dai suoi eredi, secondo le norme generali di legge, purché non abbia esercitato il diritto di elezione previsto dall’art . 143, par. 3 .

Documentazione della consegna della merce ai sensi dell’ordine speciale di tassazione del margine

Arte. 148. (1) (Nuovo – SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) Nella fattura e nell’avviso allegato alla fattura, il commerciante deve inserire “regime di tassazione del margine – beni di seconda mano” o ” regime di tassazione del margine – Oggetti d’arte” o “Regime di tassazione del margine – Oggetti da collezione e antiquariato”.
(2) (Precedente testo dell’art. 148 -. SG. 94 del 2012 , in vigore dal 01.01.2013 ) La documentazione e la comunicazione della consegna dei beni nell’ambito della procedura speciale di imposizione del margine devono essere effettuate secondo la procedura stabilita con le norme di attuazione della legge .

Fatturato imponibile del commerciante derivante da cessioni di beni ai sensi dell’ordine speciale di tassazione del margine

Arte. 149. Il fatturato imponibile del commerciante derivante da cessioni di beni nell’ambito del regime speciale di tassazione del margine è la somma dei margini.

Accumulo dell’imposta sui beni disponibili al momento della cancellazione di un commerciante

Arte. 150. (1) La cancellazione del concessionario viene effettuata secondo le condizioni generali della presente legge sulla cancellazione.
(2) Al momento della cancellazione, il commerciante deve l’imposta sui beni disponibili ai sensi del presente capitolo. L’importo dell’imposta è determinato sulla base del margine medio realizzato dal concessionario negli ultimi 12 mesi prima della data di cancellazione.
(3) La procedura e il metodo per determinare il margine medio ai sensi del par. 2 sono determinate dalle norme di attuazione della legge .
(4) Al momento della cancellazione, il commerciante deve l’imposta ai sensi dell’art. 111 , ad eccezione dell’imposta sui beni disponibili di cui al co. 2.

Opzione

Arte. 151. (1) Il commerciante può applicare l’ordine generale di tassazione previsto dalla legge alla fornitura di beni usati, opere d’arte, oggetti da collezione e oggetti d’antiquariato.
(2) Il diritto di cui al par. 1 è esercitato dall’interessato per ogni singola consegna, e la fattura emessa non indica l’applicazione dell’ordinanza speciale di cui al presente capo.
(3) (Modifica -. SG. 95 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ) La base imponibile della fornitura è determinata secondo la procedura di cui all’art . 26 e 27 .
(4) (Modifica – SG. 99 del 2011, in vigore dal 01.01.2012) Nei casi di cui al par. 1 per i beni di cui all’art. 143, par. 3 , il diritto al credito d’imposta sorge e si esercita nel periodo d’imposta nel corso del quale è divenuta esigibile l’imposta per la successiva consegna dei beni.
(5) La documentazione delle forniture ai sensi del par. 2 è svolto secondo la procedura generale di legge.
(6) Quando il commerciante applica sia la procedura speciale per la tassazione del margine sia la procedura generale per la tassazione delle cessioni, è tenuto a tenere una contabilità separata delle cessioni, determinata dalle norme di attuazione della legge .

Consegne di beni usati, opere d’arte, collezionismo e antiquariato

Arte. 88. (1) (Precedente testo dell’art. 88 – SG. 101 del 2006, supplemento – SG. 59 del 2022 , in vigore dal 26.07.2022) il margine di cui al capo diciassette della legge è determinato dalla seguente formula:
D = [(CPro – CPok) / (100 + DS)] x DS , dove:
D è l’imposta dovuta per la consegna;
CPro – l’importo totale che il rivenditore ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la consegna, inclusi sussidi e finanziamenti direttamente correlati a questa consegna, tasse e commissioni , nonché i costi di accompagnamento di imballaggio, trasporto, commissioni e assicurazione addebitata dal fornitore al destinatario, ma senza gli sconti commerciali previsti;
TSPok – l’importo che è stato pagato o sarà pagato per quanto ricevuto dalle persone di cui all’art. 143, par. 1 e 3 della legge sui beni, ivi compresa l’imposta di cui alla presente legge, e quando i beni di cui all’art. 143, par. 3, articolo 1 della legge è importato – la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta secondo la legge;
DS – l’aliquota applicabile alle forniture ai sensi del capitolo diciassette della legge.
(2) (Nuovo – SG. 101 del 2006) Il diritto di scelta di cui all’art. 143, par. 3 della legge si esercita presentando una notifica secondo il modello di cui all’allegato n. 23 .

Documentare le consegne

Arte. 89. (1) (Modifica – SG. 16 del 2007 , in vigore dal 20.02.2007 , modificata -. SG. 20 del 2013 , in vigore dal 28.02.2013 , in vigore dal 28.02.2013 , i commercianti documentano le loro consegne nell’ambito di una speciale procedura di marginazione mediante l’emissione di fatture e avvisi alle fatture, in cui è inserito “regime del margine – beni usati, o regime del margine – opere d’arte, o regime del margine – oggetti da collezione e antiquariato”. Nelle fatture e nelle notifiche alle stesse non sono indicati la base imponibile e l’imposta.
(2) (Modificato – SG. 101 del 2006) Fatture e avvisi di fatture ai sensi del par. 1 sono descritti nel diario delle vendite per il periodo in questione, senza compilare le informazioni per loro nelle colonne 9 – 25 dell’appendice n. 10 .

Calcolo dell’imposta

Arte. 90. (1) Alla fine di ogni periodo d’imposta, i commercianti riscuotono l’imposta per le forniture da loro effettuate ai sensi del capitolo diciassette della legge, redigendo un verbale.
(2) Il protocollo di cui al par. 1 dovrebbe includere le seguenti informazioni:
1. numero e data;
2. nome, numero di identificazione e partita IVA del soggetto che lo rilascia;
3. periodo d’imposta;
4. descrizione della merce – di seconda mano, l’opera d’arte, l’oggetto da collezione o l’oggetto d’antiquariato;
5. prezzo di acquisto dei beni di cui al punto 4;
6. prezzo di vendita della merce di cui al punto 4;
7. (modifica – SG n. 10 del 2011, in vigore dal 01.02.2011) differenza tra il prezzo di vendita di cui al punto 6 della merce consegnata e il prezzo di acquisto di cui al punto 5, separatamente per ciascuna consegna nel periodo;
8. (nuovo – SG n. 10 del 2011, in vigore dal 01.02.2011) importo complessivo delle differenze positive di cui alla voce 7 per il periodo;
9. (precedente punto 8 – SG n. 10 del 2011, in vigore dal 01.02.2011) imposta addebitata nel periodo.
(3) Per le vendite all’asta pubblica viene redatto un protocollo separato.
(4) (Modificato – SG. 101 del 2006) I protocolli di cui al par. 2 e 3 sono descritti nel diario delle vendite per il periodo d’imposta, compilando le informazioni per loro nelle colonne 9 – 25 dell’appendice n. 10 .

Credito d’imposta

Arte. 91. Quando il concessionario non ha esercitato il diritto di cui all’art. 143, par. 3 della legge, il diritto al credito d’imposta per i beni importati e acquistati ai sensi dell’art. 143, par. 3, commi 1 e 2 della legge sorge e si esercita secondo l’ordine generale della legge.

Adeguamento annuale

Arte. 92. (Abrogata – SG n. 6 del 2010, in vigore dal 01.01.2010)

Margine medio del rivenditore

Arte. 93. (1) (Modificata – SG. 101 del 2006) Il margine medio del commerciante è determinato sulla base delle consegne effettuate ai sensi del capitolo diciassette della legge per gli ultimi 12 mesi prima della data di cessazione della registrazione del commerciante secondo la seguente formula:
OCPro – OCPok
CM =
______________________________________
, Dove:
OTSPok
CM è il margine medio del dealer arrotondato alla seconda cifra decimale;
Fondo di previdenza sociale – l’importo totale del Fondo di previdenza sociale ai sensi dell’art. 88 per il periodo;
OCTC – l’importo totale di OCTC ai sensi dell’art. 88 per il periodo.
(2) L’imposta alla cessazione della registrazione di un commerciante è determinata secondo la seguente formula:
D = (CPok x CM x DS) /100, dove:
E è l’imposta dovuta alla cessazione dell’albo del commerciante per i beni usati disponibili, le opere d’arte, il collezionismo e l’antiquariato;
TSPok – l’importo che è stato pagato o sarà pagato per i beni disponibili, inclusa l’imposta ai sensi della presente legge, e quando i beni vengono importati – la base imponibile all’importazione, inclusa l’imposta ai sensi della legge;
SM – il margine medio determinato ai sensi del par. 1;
DS – l’aliquota d’imposta applicabile alle forniture di cui al capitolo diciassette
(3) Il commerciante deve l’imposta secondo le regole generali della legge al momento della cessazione della registrazione per i beni disponibili per i quali non è stata addebitata alcuna imposta ai sensi del par. 2.

Rapporto delle vendite

Arte. 94. (1) Nei casi di cui all’art. 151, par. 6 della legge sulle cessioni di beni, per le quali si applica l’ordinanza speciale di tassazione di cui al capo diciassette della legge , il commerciante redige un verbale sulle vendite effettuate nel periodo d’imposta di cui all’art. 120, par. 1 della legge.
(2) La relazione di cui al par. 1 non è incluso nel giornale di registrazione vendite.
(3) Le consegne di merci diverse da quelle di cui al par. 1, sono riportate secondo l’ordine generale della legge.

(3) 23. ” Commerciante di beni usati, oggetti d’arte, oggetti da collezione e antiquariato ” è un soggetto passivo che, nell’esercizio della sua attività economica, acquista, acquista o importa beni usati, oggetti d’arte, oggetti per collezioni e oggetti d’antiquariato al fine di venderli, indipendentemente dal fatto che la persona agisca come commissionario ai sensi del diritto commerciale .

(4) 19. (modificato – SG. 99 del 2011 , in vigore dal 01.01.2012 ) ” Beni usati ” sono beni mobili usati, idonei per un ulteriore utilizzo nella stessa forma o dopo la riparazione, che possono essere utilizzati per lo scopo per cui sono stati creati. Beni non usati:

a) opere d’arte;
b) oggetti da collezione;
c) oggetti di antiquariato;
d) metalli preziosi e pietre preziose indipendentemente dalla loro forma.

 

Bulgaria – Inversione contabile dell’IVA

Il meccanismo dell’inversione contabile dell’IVA è un’eccezione alla regola generale secondo cui l’imposta è addebitata dal fornitore.

La norma generale di cui all’art. 82, par. 1 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) è che l’imposta su una fornitura imponibile è dovuta  dal  fornitore con partita IVA .
Nei casi di riaddebito, l’IVA viene addebitata dal destinatario sulla consegna mediante emissione di protocollo ai sensi dell’art. 117 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  (ЗДДС) e la sua inclusione nel registro delle vendite per il periodo durante il quale è stato emesso. I casi in cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile fiscale sono tassativamente elencati dalla della  legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) – art. 82, commi da 2 a 5 e art. 84.
Secondo l’art. 82, comma 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  (ЗДДС) se
  • il fornitore è un soggetto passivo che non è stabilito nel territorio della Bulgaria e
  • la consegna ha luogo di esecuzione nel territorio della Bulgaria
  • ed è imponibile,
l’imposta è dovuta dal destinatario della consegna per:
  1. fornitura di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea, o attraverso una rete connessa a tale sistema, fornitura di energia elettrica oppure energia termica o frigorifera attraverso reti di riscaldamento o frigorifera – quando il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge;
  2. consegna di beni montati o installati da o per conto del fornitore – quando il destinatario è una persona registrata ai sensi della presente legge e il fornitore è stabilito nel territorio di un altro stato membro;
  3. prestazione di servizi – quando il destinatario è un soggetto passivo ex art. 3, par. 1, 5 e 6 .

Scondo l’Art. 84 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  (ЗДДС) l’imposta sugli acquisti intracomunitari è a carico di chi effettua l’acquisto.

Ai sensi dell’art. 117 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  (ЗДДС) il Protocollo deve essere emanato obbligatoriamente nei casi di cui all‘art . 82, par. 2, 3, 4, 5 e 6 e dell’art. 84 – dalla persona registrata – destinatario della consegna;
Il protocollo deve contenere:
1. numero e data;
2. il nome e il numero di identificazione di cui all’art. 94, par. 2 della persona di cui al par. 1;
3. la quantità e la tipologia del bene o la tipologia del servizio;
4. la data in cui si è verificato l’evento fiscale sulla consegna;
5. la base imponibile;
6. l’aliquota fiscale;
7.  la base per l’applicazione o meno dell’imposta da parte della persona di cui al par. 1;
8. l’importo dell’imposta;
9. numero di identificazione del fornitore ai fini IVA, in base al quale numero di avvenuta consegna, quando il fornitore è titolare di Partita IVA in altro Stato membro, e numero e data della fattura – se emessa prima della data di emissione del protocollo;
10. numero di identificazione ai sensi dell’art . 84 del codice fiscale ed assicurativo  del fornitore dei beni di cui all’allegato n. 2, parte seconda , e il numero e la data della fattura.
Il protocollo viene emesso dal destinatario  entro 15 giorni, a decorrere dalla fornitura. È un documento contabile primario che non deve essere consegnato alla controparte perché non pregiudica in alcun modo la sua attività. Il fornitore, a sua volta, emette fattura non comprensiva di IVA.

Il protocollo deve essere registrato nel:

  1. registro delle vendite;
  2. Registro degli acquisti;
  3. Dichiarazione di riferimento sull’IVA

Registro delle vendite

Secondo quanto previsto dall’art. 86, par. 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  (ЗДДС) , il protocollo di riaddebito IVA per la fornitura intracomunitaria deve essere riportato nel registro delle vendite.

I dettagli del fornitore dovrebbero descrivere i dettagli del fornitore di servizi effettivo, ad es. la società straniera. La base imponibile e l’imposta sono indicate rispettivamente nelle colonne 14 e 15 del registro.

Registro acquisti

D’altra parte, secondo l’art. 69, par. 1, punto 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  (ЗДДС) , il destinatario ha diritto al credito d’imposta.

A tal fine, il protocollo deve essere descritto anche nel registro degli acquisti. La base imponibile è indicata nella colonna 10 del documento e l’imposta maturata – nella colonna 11.

Dichiarazione IVA

La base imponibile dell’operazione è indicata nella casella 12 della dichiarazione-riferimento. L’imposta maturata è inclusa nella cella adiacente 22. È pari al 20%.

Qualora sussista il diritto alla detrazione del credito d’imposta, valori identici a quelli del comma precedente sono iscritti rispettivamente nelle celle 31 e 41 della dichiarazione.