La Legge del 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) Articolo 1, comma 74 ha contribuito a colmare, seppur parzialmente, l’assenza di una disciplina fiscale specifica nell’ordinamento tributario nazionale in materia di TRUST, intervenendo sull’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 1, lettere b), c) e d) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.):
“Sono soggetti all’imposta sul reddito delle societa’:
………………………….
b) …………………………. i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali;
c) …………………………. i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale nonche’ gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;(3)
d) le societa’ e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalita’ giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.”
L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni circa l’applicazione al trust delle imposte dirette con le circolari del:
- 6 agosto 2007, n. 48/E (Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette) Con la CIRCOLARE N. 34 /E del 20 ottobre 2022 (paragrafo 4.3), alla luce dell’indirizzo assunto dalla Suprema Corte devono ritenersi superate le indicazioni fornite con riferimento
- alla Natura dei redditi attribuiti ai beneficiari contenute nella circolare n. 48/E del 2007 al paragrafo 4.1;
- 27 dicembre 2010, n. 61/E (Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust).
Il 20 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 34 /E . Il documento fa il punto sul trattamento fiscale dei trust alla luce delle ultime modifiche normative e degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza.
Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del (T.U.I.R.) il trust è annoverato tra i soggetti IRES e, come tale:
- se residente in Italia è assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti;
- se non residente, è assoggettato a tassazione solo con riferimento ai redditi prodotti in Italia.
Autonoma soggettività tributaria del Trust
Come abbiamo visto dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 1, lettere b), c) e d) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), è stata riconosciuta al trust autonoma soggettività tributaria, stabilendo che i trust (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
In particolare, ai fini della determinazione del reddito del trust rilevano in Italia:
- per i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti commerciali” ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in quanto “enti non commerciali” ai sensi della lettera c), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i trust non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:
-
- beneficiario “individuato” residente ( Vedi dopo: Trust trasparente residente e non residente); e
- beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata ( Vedi dopo: Trust opaco estero stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata).
Nelle ultime due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti (Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.) e l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies (Sono redditi di capitale …… i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonche’ i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalita’ privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.
Per poter stabilire l’esatta tassazione e le relative modalità dichiarative di un Trust ai fini delle imposte sui redditi occore stabilire se questi è un Trust
- residente o non residente. Il fatto che un Trust sia regolamentato da una legislazione estera non vuole affatto dire che questo sia un Trust estero. (Vedi dopo: La residenza fiscale dei trust)
e se è un Trust
- opaco o trasparente (Vedi dopo: Trust trasparente e Trust opaco)
e, ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente), se l’attività svolta dal trust ha natura natura
- “commerciale”(trust che abbia ad oggetto principale l’esercizio dell’attività di impresa e che possa essere qualificato sotto il profilo fiscale come ente commerciale) (Modello Dichiarazione dei Redditi SC) o “non commerciale” (Modello Dichiarazione dei Redditi ENC)
Se è un Trust è non residente bisogna verificare se questi sia
- stabilito in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata in base all’articolo 47-bis del TUIR (regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia), in relazione ai redditi prodotti dal trust;
o se
- stabilito in in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR (Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)) (Vedi dopo:Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis)
Quando il trust è opaco (spesso si tratta di ente non commerciale) la base imponibile fiscale sarà data dalla somma delle varie categorie reddituali e il trust liquida l’IRES al 24%.
Il trust opaco non determina profili impositivi in capo ai beneficiari: una volta pagata l’IRES da parte del trust le successive attribuzioni di frutti ai beneficiari non sono soggetti a tassazione.
Diversamente se il trust è trasparente la base imponibile è determinata sempre con le stesse modalità dal trust e tuttavia il reddito, anziché scontare l’IRES al 24%, viene imputato ai beneficiari; il trust avrà cura di indicare il codice fiscale dei vari beneficiari, i quali avranno cura di indicare nella loro dichiarazione dei redditi (oltre al reddito) anche il codice fiscale del trust che glielo ha attribuito.
Nel caso di trust trasparente il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR.
La residenza fiscale dei trust
Nella legislazione italiana manca una disciplina specifica del trust, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione.
La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è l’accordo internazionale che, sancendo il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario nei paesi aderenti, ha contribuito a delinearne i tratti essenziali trasferendo in norme positive gli elementi portanti di una prassi giuridico-commerciale che andava progressivamente diffondendosi.
La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.
Per effetto della Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.
Da tener presente che molti altri ordinamenti nazionali, che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contemplano l’istituto del trust.
Ora è da tener presente che una delle caratteristiche della
Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Articolo 6:
Un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente….) a cui l’Italia ha aderito, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust, legge che, come abbiamo detto, preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione, contenuto minimo ed indefettibile.
L’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capo III solo ai trust la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.), consente agli Stati aderenti di limitare l’efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti secondo una delle legislazioni degli Stati aderenti alla Convenzione , ma, a tale proposito, l’Italia non ha espresso alcuna riserva così da impartire alle norme convenzionali cui si è sottoposta un’efficacia detta universale, che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust, così come previsto nella Convenzione.
Quindi, ai fini della legittimazione di un Trust nell’ordinamento italiano, c’è da mettere in risalto che l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e la conseguente libertà di scelta da parte del disponente della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla presenza degli elementi caratteristici della Convenzione, non esistendo i quali, viene meno il riconoscimento dell’entità giuridica formata, solo apparentemente vestita da trust.
Ogni volta, quindi, bisogna verificare se la legislazione nazionale cui il disponente ha fatto ricorso o le regole dettate nell’esplicazione della sua volontà, rispettano le condizioni minime perché si configuri, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, un trust.
Ora, il fatto che un Trust sia regolamentato da una legislazione estera non vuole affatto dire che questo sia un Trust estero.
Per stabilire la residenza fiscale dei trust in base alla legislazione italiana , in primis bisogna fare riferimento all’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, prima parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.).
Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, prima parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le societa’ e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Dei tre criteri di collegamento con il territorio dello Stato (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale) previsti dall’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, prima parte, del (T.U.I.R.), alternativi fra di loro, il primo criterio, la sede legale trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.
Come riconosce la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, nella maggioranza dei casi, la residenza del trust verrà determinata in base:
- alla sede dell’amministrazione che coincide, normalmente, con il luogo di residenza del trustee.
Se il trustee opera come tale in uno Stato diverso da quello di residenza, assumerà rilievo tale secondo Stato;
o
- all’oggetto principale dell’attività. Ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 5 del (T.U.I.R.): “In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attivita’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. “
Particolarmente problematica è la determinazione dell’oggetto principale ove il trust fund sia localizzato in luogo diverso da quello dove il trustee svolge la propria attività di gestione.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, precisa che con riferimento:
- ai trust immobiliari occorre avere riguardo al luogo di prevalente localizzazione degli immobili;
- ai trust mobiliari occorre avere riguardo all’effettiva attività esercitata.
L’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, seconda parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) dispone che: ” .… Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato ….. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.”
Trust trasparente e Trust opaco
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si intende per trust trasparente e trust opaco nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E, nella Risoluzione del 05/11/2008 n. 425 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e nella circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E.
La Risoluzione del 05/11/2008 n. 425, così si espime:
“L’articolo 73, comma 2 del TUIR dispone che “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali”.
La circolare n. 48 del 6 agosto 2007, che ha fornito le prime indicazioni sulla tassazione dei trust, ha chiarito che “l’articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust:
– trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
– trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).
In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei redditi del beneficiario del trust, la circolare ha chiarito che, “premesso che il presupposto di applicazione dell’imposta e’ il possesso di redditi, per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E’ necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.”.
Benché’ privo di soggettività giuridica di tipo civilistico, il trust e’ un soggetto passivo IRES, destinatario di norme che disciplinano – tra l’altro – in modo speciale l’imputazione per trasparenza dei redditi. La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto della tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all’assegnazione del reddito deve nascere ab origine a favore di determinati beneficiari.
Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che e’ il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.
Invero, se il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente quel reddito e’ imputato al trust e non al beneficiario.
Al contrario, se i beneficiari sono predeterminati in conseguenza della volontà del disponente – espressa nell’atto istitutivo del trust o in atti successivi – il reddito è a titolo originario dei beneficiari.
In ordine alla nozione di “beneficiario di reddito individuato” che – come evidenziato- e’ il presupposto della tassazione per trasparenza, si fa presente che la stessa è riferibile a un soggetto destinatario del reddito relativo al periodo, della cui imposizione si tratta.”
ll trust può dirsi:
- opaco quando il trustee ha potere discrezionale circa l’attribuzione dei frutti. Si ha una mancanza di un diritto soggettivo in capo ai beneficiari circa l’attribuzione di questi frutti. I beneficiari saranno ragionevolmente titolari di una “aspettativa” ma non potranno pretendere i frutti dal trustee;
- trasparente quando il trustee è privo del potere discrezionale e deve attribuire i frutti ai beneficiari, titolari di un diritto soggettivo alla percezione degli stessi.
Quindi, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir (“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”), si distinguono due tipologie di trust:
- “trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- “trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
I redditi imputati ai beneficiari sono qualificati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, redditi di capitale.
La circolare del 27 dicembre 2010, n. 61/E pone in evidenza che è “possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari. In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto dipercepire il reddito non accantonato a capitale.”
Trust trasparente residente e non residente
Nel caso di trust trasparente (vale a dire trust con “beneficiario individuato”) il reddito prodotto dal trust è “imputato” al beneficiario “in ogni caso”, cioè “indipendentemente” dalla “effettiva percezione”, secondo un criterio di imputazione per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato.
A tali fini, come chiarito dalla circolare n. 48/E del 2007, per
“beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. È necessario, quindi, che il “beneficiario” sia puntualmente “individuato”
e che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Conseguentemente, l’attribuzione effettiva al beneficiario individuato del reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal momento che si tratta del medesimo reddito.
Analogamente, se il reddito conseguito dal trust fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest’ultimo.
Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti), il comma 2 dell’articolo 73 del TUIR prevede che: “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali“.
Pertanto, i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l’imposta.
In tal caso si dovrà prima determinare il reddito in base alla tipologia di Trust trasparente:
- residente o non residente (A questo proposito vedi: La residenza fiscale dei trust)
- “commerciale”o “non commerciale”
In particolare:
- nel caso di trust trasparente residente nel territorio dello Stato che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
- nel caso di trust trasparente residente nel territorio dello Stato che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) ;
- nel caso di trust trasparente non residente che ha per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 151 del Tuir (Reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti). (Codice natura giuridica rivestita 44 – Il reddito complessivo dei trust trasparenti non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.
Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR,
ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2023 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC –
REDDITI SP”). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato
nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (Reddito di societa’ ed enti commerciali non residenti derivante da attivita’ svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione); - nel caso di trust trasparente non residente che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 153 del Tuir(Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti) (Codice natura giuridica rivestita 44 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) .
Successivamente si dovrà compilare il Quadro PN (Imputazione del reddito del Trust) del Modello della Dichiarazione dei redditi, nel Modello ENC per i Trust non commerciali, nel Modello SC per i Trust commerciali
Vedi:
Nella Sezione V del Quadro PN vanno indicati i redditi prodotti all’estero nei periodi d’imposta in cui il trust risulta trasparente e le relative imposte resesi definitive.
La Sezione VII del Quadro PN è dedicata ai Redditi o alle Perdite da imputare ai beneficiari
Dichiarazione dei redditi del beneficiario del trust trasparente
I redditi imputati ai beneficiari di Trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti sono qualificati redditi di capitale, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), prima parte, del TUIR.
Le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di imputazione a differenza del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale.
Nel caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir.
Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato «in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» (Cfr. ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir), concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
La circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022 chiarisce che: “in caso di trust trasparente il reddito “imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.”
Ai sensi della richiamato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir sono considerati redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti».
In base a tale disposizione (articolo 44, comma 1, lettera g-sexies del TUIR ), in caso di trust trasparente il reddito “imputato” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.
Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 61/E del 2010, l’espressione «anche se non residenti» non può che intendersi riferita ai trust, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente “individuato” soggetto passivo con riferimento a tutti i redditi allo stesso imputati derivanti dalle attività del trust, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo.
Quindi il beneficiario del Trust dovrà compilare il Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust.
I dati indicati nel rigo RL4 del Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-B – Redditi di capitale imputati da Trust – vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN (Colonna 5 (Reddito complessivo) del Rigo RN1 – Reddito complessivo )
Resta fermo che se il reddito imputato sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, primo comma, lett. b) e c), lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.
Pertanto, qualora il reddito prodotto dal trust abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.
Trust opaco
In particolare,
- nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato il reddito è determinato:
- Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
- Se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) ;
- nel caso di trust opaco non residente nel territorio dello Stato il reddito prodotto in Italia è determinato:
- Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, ai sensi dell’articolo 151 del Tuir (Reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti). (Codice natura giuridica rivestita 44 – Il reddito complessivo dei trust non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.
Il predetto reddito è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 del TUIR,
ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (si veda il paragrafo 2.4.3 “Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato” contenuto nelle “Istruzioni generali dei modelli “Redditi” 2023 delle società e degli enti REDDITI SC – REDDITI ENC – REDDITI SP”). I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione), ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (Reddito di societa’ ed enti commerciali non residenti derivante da attivita’ svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione); - Se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, ai sensi dell’articolo 153 del Tuir(Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti) (Codice natura giuridica rivestita 44 – Modello ENC Quadro RN: Il reddito è dato dalla somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) .
- Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, ai sensi dell’articolo 151 del Tuir (Reddito complessivo delle societa’ e degli enti commerciali non residenti). (Codice natura giuridica rivestita 44 – Il reddito complessivo dei trust non residenti (di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR) è dichiarato nel modello REDDITI SC.
Trust opaco residente
Nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato, ovvero di trust in cui il beneficiario non sia “individuato”, l’imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del trust stesso.
Il reddito prodotto dal trust opaco è assoggettato ad IRES in capo al trust, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.
Trust opaco commerciale residente
(Codice natura giuridica rivestita 54 – Il reddito d’impresa è determinato nel Quadro RF del Modello SC – Liquidazione dell’imposta Quadro RN)
Nel caso in cui il trust opaco si qualifichi come “commerciale”, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresa, ivi inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (articolo 87) e di dividendi (articolo 89). Ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati”, si rende applicabile l’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust. Tale impostazione risponde anche a ragioni di ordine logico-sistematico, laddove il trattamento fiscale dei redditi generati nell’ambito di un trust commerciale non differisce da quello riservato alle distribuzioni di utili da parte di soggetti IRES e risulta coerente con la circostanza che all’atto della distribuzione si configura (almeno in quel momento) un diritto patrimoniale sugli utili generati dal trust commerciale. Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che alle distribuzioni effettuate a favore dei beneficiari si applichi anche la presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir, in base alla quale, ove nel patrimonio del trust siano presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili, a prescindere dalla natura della riserva cui il trustee abbia imputato le somme distribuite ai beneficiari.
In relazione a tali distribuzioni, il trust opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Ritenuta sui dividendi).
Trust opaco non commerciale residente
(Codice natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC Quadro RN: Il reddito è dato dalla somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF)
Nel caso in cui il trust si qualifichi come ente “non commerciale”, la base imponibile del reddito del trust, cui applicare l’aliquota IRES, deve essere determinata ai sensi del richiamato articolo 143 del Tuir. Tuttavia, diversamente dal caso di trust opaco avente natura commerciale, rimangono validi i chiarimenti resi nella circolare n. 48/E del 2007, tenuto conto del fatto che il trust opaco non commerciale, determinando i propri redditi imponibili in virtù dell’applicazione dell’articolo 143 del Tuir, determina il reddito imponibile con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche con la conseguenza che un’ulteriore eventuale tassazione al momento della distribuzione darebbe luogo a un’ulteriore (ingiustificata) tassazione in capo al beneficiario.
Trust misto
E’ possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito
attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi.
Dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari – su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.
Al Trust misto sono dedicati i righi RF66 e RF67 del quadro RF del modello SC.
Nel rigo RF66, colonna 3, va indicato il reddito o la perdita di cui al rigo RF63. Nelle colonne 1 e 2 va indicata, in caso di Trust misto, la quota del predetto reddito o perdita da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.
Nel rigo RF67, colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti utilizzabili in diminuzione del reddito conseguito dal Trust. Nelle colonne 1 e 2 va indicata, in caso di Trust misto, la quota delle predette perdite da riportare rispettivamente nel quadro PN e nel quadro RN.
Trust opaco non residente
In generale, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Tuir e, ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.
Se il trust estero è “opaco” e non produce redditi in Italia, è soggetto passivo d’imposta nello Stato estero di sua residenza (e non in Italia) e come tale paga le imposte nello Stato estero e, poiché il trust non è “trasparente”, neppure i beneficiari devono pagare imposte in Italia.
Trust opaco estero stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata
L’articolo 13 (TRUST) del Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), interviene a modifica delle norme del TUIR che disciplinano il trattamento fiscale dei redditi attribuiti da trust esteri a beneficiari italiani. In particolare dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 viene modificato l’articolo 44 (Redditi di capitale), comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, al fine di qualificare come redditi di capitale assoggettabili ad IRPEF anche quelli corrisposti da trust opachi (e istituti analoghi) stabiliti in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata in base all’articolo 47-bis del TUIR (regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia), in relazione ai redditi prodotti dal trust.
Articolo 44 (Redditi di capitale), comma 1, lettera g-sexies),del TUIR: “ i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonche’ i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalita’ privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis , anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73“.
In generale, come abbiamo visto, il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del TUIR e, ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione
in capo allo stesso.
Tuttavia, come espressamente disciplinato dall’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies),del TUIR, nel caso di trust opaco stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del TUIR , le “attribuzioni” a soggetti residenti in Italia (anche se non “beneficiari individuati”, assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi.
Pertanto, se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione (nominale) inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la circolare n. 61/E del 2010, le “attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non “individuato”) sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa (“…redditi corrisposti …”).
Le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle “attribuzioni” di trust trasparenti per le quali vale il criterio di imputazione.
Tali disposizioni si applicano alla generalità dei trust opachi esteri “stabiliti” in predetti Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir.
Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio all’articolo 47-bis del Tuir ha il fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai trust esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurano un regime fiscale privilegiato.
Peraltro, la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust ivi residente. Quindi, l’elemento che viene preso in considerazione, ai fini dell’applicazione della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, è il trattamento fiscale del trust.
Tenuto conto che le disposizioni dell’articolo 47-bis del Tuir sono riferibili a partecipazioni in società, le stesse si rendono applicabili nell’ambito in questione solo in quanto compatibili.
Pertanto, l’individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 47-bis del Tuir (Richiamato dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 (TRUST) del Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili)), secondo cui, come sopra accennato, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del trust, si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali «il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», considerando, anche i «regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell’impresa o dell’ente partecipato che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto».
Ne consegue che il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia, è sempre considerato imponibile in Italia, ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale.
A tal fine, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal trust nell’ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l’aliquota Ires vigente nel medesimo periodo d’imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del trust.
Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione.
Sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 47-bis del Tuir, che fa riferimento alla detenzione diretta o indiretta di “partecipazioni” in un’impresa o altro ente, non è applicabile il successivo comma 3 secondo cui il contribuente può interpellare l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. interpello probatorio).
Tale ultima disposizione prevede che il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a «la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti».
Come chiarito nella circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, con la locuzione «nei casi espressamente previsti» il legislatore, scegliendo un approccio fondato sulla tassatività dei casi, ha previsto la possibilità di ricorrere all’interpello probatorio nelle sole ipotesi, e per i soli soggetti, per i quali tale facoltà sia espressamente riconosciuta mediante l’espresso richiamo dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 212 del 2000.
Per quanto concerne il termine “stabiliti” utilizzato dal legislatore, si rileva che, in generale, lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust in base alle relative regole, quale risultante al momento della “attribuzione” al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al trust, al momento della produzione, nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47-bis del Tuir.
Qualora il criterio ivi utilizzato sia quello della sede di amministrazione ed il trust si consideri stabilito (rectius, fiscalmente residente) nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale, in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, ai fini della individuazione della residenza (per l’applicazione della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir) occorre far riferimento allo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione.
Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello dell’oggetto principale. Detto criterio è strettamente legato alla tipologia di trust (o analoghe istituzioni). Se l’oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l’individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto dovrà essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari. In altri termini, lo stabilimento (rectius, residenza) in uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all’articolo 73 del Tuir, non è in grado di disattivare l’applicazione della lettera g-sexies) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir, nella ipotesi in cui il trust, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in quest’ultimo Stato.
Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese (ad es. i trust
«resident but not domiciled») qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo agli eventuali beneficiari residenti Italia.
Detta circostanza si può verificare, a titolo esemplificativo, con riferimento a trust, con più co-trustee, stabiliti nel Regno Unito. In tal caso, qualora il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del trust e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un trustee non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i co-trustee (“single deemed person”) non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di trustee inglesi o che l’amministrazione del trust venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di trust, pur avendo la sede dell’amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi fiscali riservati ai trust offshore.
Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il trust sia considerato stabilito in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i trust offshore (es. i trust stabiliti a Cipro).
Dichiarazione dei redditi del beneficiario del trust opaco stabilito in Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata
Il beneficiario del trust opaco stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, sono considerati a fiscalità privilegiata in base all’articolo 47-bis del TUIR (regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia) dovrà compilare il Quadro RL del Modello Dichiarazione dei redditi Persone Fisiche – SEZIONE I-A – Redditi di capitale, indicando nella colonna 1 del Rigo RL2 il codice 9, nella colonna 2 l’importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
nella colonna 3 l’importo complessivo delle ritenute d’acconto subite.
Nel rigo RL3, va indicata nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righi da RL1 a RL2. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 2 (somma dei redditi), sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 5, del quadro RN. L’importo indicato al rigo RL3, colonna 3 (somma delle ritenute subite), deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel rigo RN33 , colonna 4, del quadro RN.
Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
L’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, seconda parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) dispone che: ” .… Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato ….. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre,residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.”
Quindi, ai sensi dell’articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, del (T.U.I.R.) si considerano residenti in Italia i Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis (Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni))
- salvo prova contraria, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia;
- quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprieta’ di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche’ vincoli di destinazione sugli stessi.
Ai sensi del Decreto del 04/09/1996 – Min. Finanze, Modificato dal Decreto del 23/03/2017 Articolo 1
Gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni sono:
Albania;
Alderney;
Algeria;
Andorra;
Anguilla;
Arabia Saudita;
Argentina;
Armenia;
Aruba;
Australia;
Austria;
Azerbaijan;
Bangladesh;
Barbados;
Belgio;
Belize;
Bermuda;
Bielorussia;
Bosnia Erzegovina;
Brasile;
Bulgaria;
Camerun;
Canada;
Cile;
Cina;
Cipro;
Colombia;
Congo (Repubblica del Congo);
Corea del Sud;
Costa d’Avorio;
Costa Rica;
Croazia;
Curacao;
Danimarca;
Ecuador;
Egitto;
Emirati Arabi Uniti;
Estonia;
Etiopia;
Federazione Russa;
Filippine;
Finlandia;
Francia;
Georgia;
Germania;
Ghana;
Giappone;
Gibilterra;
Giordania;
Grecia;
Groenlandia;
Guernsey;
Herm;
Hong Kong;
India;
Indonesia;
Irlanda;
Islanda;
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Cook;
Isole Faroe;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini Britanniche;
Israele;
Jersey;
Kazakistan;
Kirghizistan;
Kuwait;
Lettonia;
Libano;
Liechtenstein;
Lituania;
Lussemburgo;
Macedonia;
Malaysia;
Malta;
Marocco;
Mauritius;
Messico;
Moldova;
Monaco;
Montenegro;
Montserrat;
Mozambico;
Nauru;
Nigeria;
Niue;
Norvegia;
Nuova Zelanda;
Oman;
Paesi Bassi;
Pakistan;
Polonia;
Portogallo;
Qatar;
Regno Unito;
Repubblica Ceca;
Repubblica Slovacca;
Romania;
Saint Kitts e Nevis;
Saint Vincent e Grenadine;
Samoa;
San Marino;
Santa Sede;
Senegal;
Serbia;
Seychelles;
Singapore;
Sint Maarten;
Siria;
Slovenia;
Spagna;
Sri Lanka;
Stati Uniti d’America;
Sud Africa;
Svezia;
Svizzera;
Tagikistan;
Taiwan;
Tanzania;
Thailandia;
Trinitad e Tobago;
Tunisia;
Turchia;
Turkmenistan;
Ucraina;
Uganda;
Ungheria;
Uruguay;
Uzbekistan;
Venezuela;
Vietnam;
Zambia.
In tal caso si dovrà determinare il reddito e le modalità dichiarative in base alla tipologia di Trust residente, ricordando che:
- Quando il trust è opaco (spesso si tratta di ente non commerciale) la base imponibile fiscale sarà data dalla somma delle varie categorie reddituali e il trust liquida l’IRES al 24%. Il trust opaco non determina profili impositivi in capo ai beneficiari: una volta pagata l’IRES da parte del trust le successive attribuzioni di frutti ai beneficiari non sono soggetti a tassazione.
- Diversamente se il trust è trasparente la base imponibile è determinata sempre con le stesse modalità dal trust e tuttavia il reddito, anziché scontare l’IRES al 24%, viene imputato ai beneficiari; il trust avrà cura di indicare il codice fiscale dei vari beneficiari, i quali avranno cura di indicare nella loro dichiarazione dei redditi (oltre al reddito) anche il codice fiscale del trust che glielo ha attribuito.
In particolare:
- nel caso di trust trasparente residente nel territorio dello Stato:
- che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
- che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF) ;
- nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato il reddito è determinato:
- Se ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale (Codice natura giuridica rivestita 54 – Quadro RF del Modello SC);
- Se non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 (i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale) è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (somma dei redditi positivi determinati nei vari quadri (Codice natura giuridica rivestita 54 – Modello ENC somma dei quadri es. RA, RB, RD, RE, RF).