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IVA – Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario, italiano e bulgaro

Le operazioni intracomunitarie che coinvolgono due soggetti passivi Iva stabiliti in diversi Stati membri dell’Unione Europea, iscritti al Vies (VAT information exchange system),  possono esser distinte in:

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà

  • Esistono operazioni commerciali che prevedono movimentazioni di determinati beni dall’impresa (in ingresso o in uscita) senza contestuale passaggio della proprietà, a titolo esemplificativo
  • materiale in conto :
  • visione;
  • lavorazione;
  • deposito.
In questi casi la merce resta di proprietà del soggetto che effettua il primo invio e si avrà  movimentazione di un bene senza alcuna contestuale fatturazione.
In sede di controllo, per i beni non fatturati e non rinvenuti negli stabilimenti aziendali si potrebbero configurare contestazioni (presunzione di cessione e/o di acquisto di tali beni).
 Tale presunzione è superata quando vi sia la possibilità di dimostrare a che titolo tali beni siano stati movimentati “in ingresso” o “in uscita” dall’azienda, senza relativo passaggio di proprietà.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa comunitaria)

Il secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, elenca le operazioni ai fini delle quali la spedizione o il trasporto di un bene non si considerano trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.

Nello specifico la lettera f) del secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce che non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

“f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”

Il Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  stabilisce che:

1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).

Il Secondo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112  stabilisce che:

2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa italiana)

La lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 stabilisce che non costituiscono acquisti intracomunitari:

“a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999
(“h) «operazioni di trattamento»:

– la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni,

– la lavorazione delle merci,

– la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,

– l’utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che consentono o facilitano la fabbricazione di tali prodotti, anche se vengono utilizzate in tutto o in parte nel corso del processo;”)
, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;”

“3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c) (assimilate alle cessioni), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali“.

Quindi le «operazioni di trattamento» come:

  • la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni;
  • la lavorazione delle merci;
  • la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,

non costituiscono

Il comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112) prevede l’obbligo della tenuta di un registro di carico/scarico per le movimentazioni di beni senza relativo passaggio della proprietà (provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a)):
“5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
Quindi a dimostrazione della movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario occorre istituire un apposito registro di scarico e scarico, ai sensi del comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 dove annotare i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui alla lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 .

Beni provenienti in Italia in base ad un titolo non traslativo da  altro Stato dell’Unione Europea

Ipotizzando il caso di un prestatore, soggetto passivo IVA italiano, al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente, soggetto passivo IVA di un altro Stato dell’Unione Europea.
In occasione dell’arrivo del macchinario in Italia, il prestatore soggetto passivo IVA italiano, dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi del comma 5 dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331

Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA italiano

  • procederà a rispedire il macchinario riparato al soggetto passivo IVA dell’altro Stato dell’Unione Europea, emettendo una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)).
    L’operazione descritta richiede inoltre:
    • l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
    • l’esposizione della dicitura “inversione contabile” specificando eventualmente la relativa norma comunitaria (art. 196, Direttiva 2006/112/CE) o nazionale (art. 7-ter, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/1972);
    • il riepilogo dell’operazione nel modello INTRA 1-quater;
    • l’emissione di fattura cartacea al committente intra-UE o, a discrezione del prestatore italiano, l’emissione di una fattura elettronica con trasmissione della stessa al SdI (codice destinatario XXXXXXX).
    Rispetto a quest’ultimo aspetto ricordiamo che chi sceglie di avvalersi della fattura elettronica non dovrà inserire l’operazione nell’esterometro (il dato è già transitato dal Sistema di Interscambio); diversamente (fattura cartacea) l’operazione dovrà essere riepilogata nell’esterometro a cadenza trimestrale (invio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).
  • provvederà a “scaricare” il bene dal registro di carico/scarico previsto dal quinto comma  dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331.

Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa bulgara)

La normativa bulgara ai sensi del punto 8 del par. 5 dell’art. 7 (Cessione intracomunitaria di beni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce cessione intracomunitaria:
“l’invio e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di effettuare una valutazione o lavori su tali merci, che vengono eseguiti nell’altro Stato membro, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o dei lavori, le merci vengano restituite al mittente nel territorio del paese”.

Ai sensi del punto 8 del par. 4 dell’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce acquisto intracomunitario:
“il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro nel territorio del paese allo scopo di effettuare una valutazione o un lavoro su tali merci, che viene effettuato nel territorio del paese, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci vengano restituite al mittente nel territorio dell’altro Stato membro”.

L’art.123  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati),  della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 ed analogamente a quanto disposto nella normativa italiana dal quinto comma dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 ) dispone l’obbligo della tenuta di un apposito registro di carico/scarico dove annotare i movimenti di merce di cui all’Art. 7 par. 5 e dove annotare, nell’ambito della prestazione di servizi di stima o di lavori su beni mobili,  le movimentazioni  di beni trasportati da un altro Stato membro a lui destinati da una persona registrata ai fini IVA in tale Stato membro.

Nel registro devono essere fornite le informazioni disciplinate dall’art. 121, comma  8 del Regolamento per l’applicazione della Legge IvaПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС):

1. tipologia di merce spedita/ricevuta;
2. finalità dell’invio/ricezione della merce;
3. quantità di merci spedite/ricevute;
4. Stato membro in cui le merci sono state spedite o da cui sono state ricevute;
5. data di spedizione/ricezione della merce.
Analogamente a quanto detto al riguardo della normativa italiana, ipotizzando il caso di un prestatore, soggetto passivo IVA bulgaro, al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente, soggetto passivo IVA di un altro Stato dell’Unione Europea.
In occasione dell’arrivo del macchinario in Bulgaria, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro, dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’art.123  della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).

Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro