- operazioni non imponibili: cessioni intracomunitarie di beni (cessioni di beni intra-UE ) – operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 ) al verificarsi di determinati requisiti:
- trasferimento della proprietà a titolo oneroso;
- status di soggetto passivo IVA del cessionario comunitario;
- prova della movimentazione dei beni dall’Italia verso l’altro Paese membro
- operazioni fuori campo IVA: prestazioni di servizi (operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto))
Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà
- Esistono operazioni commerciali che prevedono movimentazioni di determinati beni dall’impresa (in ingresso o in uscita) senza contestuale passaggio della proprietà, a titolo esemplificativo
- materiale in conto :
- visione;
- lavorazione;
- deposito.
Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa comunitaria)
Il secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, elenca le operazioni ai fini delle quali la spedizione o il trasporto di un bene non si considerano trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.
Nello specifico la lettera f) del secondo comma dell’art. 17 (Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro), della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce che non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:
“f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”
Il Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati), della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce che:
1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).
Il Secondo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati), della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 stabilisce che:
2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.
Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa italiana)
“a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999
(“h) «operazioni di trattamento»:
– la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni,
– la lavorazione delle merci,
– la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,
– l’utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che consentono o facilitano la fabbricazione di tali prodotti, anche se vengono utilizzate in tutto o in parte nel corso del processo;”)
, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;”
“3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c) (assimilate alle cessioni), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali“.
Quindi le «operazioni di trattamento» come:
- la lavorazione dei beni, compreso il loro montaggio o assemblaggio o l’adattamento ad altri beni;
- la lavorazione delle merci;
- la riparazione dei beni, compreso il loro restauro,
non costituiscono
- acquisti intracomunitari (ai sensi della lettera a) del comma 5 dell’Art.38 (Acquisti intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331)
- cessioni intracomunitarie (ai sensi del comma 3 dell’Art.41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331).
Beni provenienti in Italia in base ad un titolo non traslativo da altro Stato dell’Unione Europea
Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA italiano
- procederà a rispedire il macchinario riparato al soggetto passivo IVA dell’altro Stato dell’Unione Europea, emettendo una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter (Territorialita’ – Prestazioni di servizi), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto)).
L’operazione descritta richiede inoltre:
- l’applicazione della marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
- l’esposizione della dicitura “inversione contabile” specificando eventualmente la relativa norma comunitaria (art. 196, Direttiva 2006/112/CE) o nazionale (art. 7-ter, primo comma, lettera a) D.P.R. 633/1972);
- il riepilogo dell’operazione nel modello INTRA 1-quater;
- l’emissione di fattura cartacea al committente intra-UE o, a discrezione del prestatore italiano, l’emissione di una fattura elettronica con trasmissione della stessa al SdI (codice destinatario XXXXXXX).
Rispetto a quest’ultimo aspetto ricordiamo che chi sceglie di avvalersi della fattura elettronica non dovrà inserire l’operazione nell’esterometro (il dato è già transitato dal Sistema di Interscambio); diversamente (fattura cartacea) l’operazione dovrà essere riepilogata nell’esterometro a cadenza trimestrale (invio entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento). - provvederà a “scaricare” il bene dal registro di carico/scarico previsto dal quinto comma dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331.
Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà in ambito comunitario (normativa bulgara)
La normativa bulgara ai sensi del punto 8 del par. 5 dell’art. 7 (Cessione intracomunitaria di beni) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce cessione intracomunitaria:
“l’invio e il trasporto di merci dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro allo scopo di effettuare una valutazione o lavori su tali merci, che vengono eseguiti nell’altro Stato membro, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o dei lavori, le merci vengano restituite al mittente nel territorio del paese”.
Ai sensi del punto 8 del par. 4 dell’art. 13 (Acquisizione intracomunitaria) della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) dispone che non costituisce acquisto intracomunitario:
“il ricevimento di merci spedite o trasportate dal territorio di un altro Stato membro nel territorio del paese allo scopo di effettuare una valutazione o un lavoro su tali merci, che viene effettuato nel territorio del paese, a condizione che dopo l’esecuzione della valutazione o del lavoro, le merci vengano restituite al mittente nel territorio dell’altro Stato membro”.
L’art.123 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) (in ottemperanza a quanto previsto dal Primo comma dell’art. 243 (Registro dei beni spediti o trasportati), della Direttiva della Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 ed analogamente a quanto disposto nella normativa italiana dal quinto comma dell’Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) del Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 ) dispone l’obbligo della tenuta di un apposito registro di carico/scarico dove annotare i movimenti di merce di cui all’Art. 7 par. 5 e dove annotare, nell’ambito della prestazione di servizi di stima o di lavori su beni mobili, le movimentazioni di beni trasportati da un altro Stato membro a lui destinati da una persona registrata ai fini IVA in tale Stato membro.
Nel registro devono essere fornite le informazioni disciplinate dall’art. 121, comma 8 del Regolamento per l’applicazione della Legge Iva– ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС):
Terminata la riparazione, il prestatore soggetto passivo IVA bulgaro
- procederà a rispedire il macchinario riparato al soggetto passivo IVA dell’altro Stato dell’Unione Europea, emettendo una fattura con il testo “inversione contabile” La fattura verrà riportata nel giornale di vendita e nella dichiarazione VIES
- provvederà a “scaricare” il bene dal registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’art.123 della Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).