Stati Europei che non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS) e i cui relativi accordi bilaterali non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: Common Reporting Standard (CRS) – Scambio automatico tra Stati dei dati finanziari)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 16 maggio 2024  vede impegnati, 123 Stati. Oltre all’Italia ed alla Bulgaria, partecipano anche giurisdizioni considerate meno trasparenti (Lussemburgo, Svizzera, Isole Vergini, Cayman, Bermuda e altre).

Attualmente (Elenco aggiornato al 13/03/2025) 126 Stati hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS).

Sulla base del  Common Reporting Standard – CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA)e della Direttiva 2014/107/UE (DAC 2)   127 Giurisdizioni inviano informazioni all’Italia (Elenco aggiornato al 19/03/2025)

38 Stati non hanno aderito al Common Reporting Standard (CRS).

Tra questi stati sono ricompresi alcuni Stati Europei:

  • Bielorussia
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Macedonia del Nord
  • Serbia

Con questi Stati l’Italia ha siglato strumenti per lo scambio di informazioni sotto forma di Convenzioni contro le doppie imposizioni (Double Tax Conventions, DTC).

L’art. 26 del Modello OCSE ha sempre rappresentato lo standard internazionale per lo scambio di informazioni tributarie tra stati: la sua prima ver­sione apparve nel Modello del 1963, e da allora sono stati più volte modificati sia la lettera dell’articolo che il Commentario.

Nel 2005 sono stati aggiunti,  con lo scopo principale di impedire allo Stato destinatario della richiesta di scam­bio di opporre determinate tipologie di legislazione nazionale, i parr. 4 e 5 all’art. 26.

L’informazione richiesta non può essere negata:

  1. solo perché lo Stato alla quale è richiesta non ha un interesse proprio nello scambio;
  2. perché l’informazione è detenuta da un istituto bancario, un’istituzione finanziaria, “un’agenzia”, ovvero una fiduciaria (con il chiaro intento dell’OCSE di contrastare il segreto bancario).

Come si vedrà dalla tabella sottostante gli accordi bilaterali tra lo Stato Italiano ed i suddetti Stati non contengo i parr. 4 e 5 all’art. 26 del Modello OCSE.

Appare tuttavia evidente che nel momento in cui i suddetti Stati dovessero aderire alla UE dovranno adottare gli srumenti  di collaborazione fra le amministrazioni tributarie degli Stati UE al fine di contrastare l’evasione fiscale basti pensare alle Direttive DAC (Directive Administrative Cooperation).

CRS Strumenti per lo scambio di informazioni Firma Conformità agli standard OCSE Contiene paragrafi 4 e 5 art. 26
Armenia SI double taxation convention (DTC) Roma 14.6.2002 Unreviewed NO
Bielorussia NO DTC Minsk 11.8.2005 Unreviewed NO
Bosnia Erzegovina NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Georgia SI DTC Roma 31.10.2000 SI NO
Macedonia del Nord NO DTC Roma 20.12.96 SI NO
Moldavia SI DTC Roma 3.7.2002 Unreviewed NO
Montenegro SI DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Serbia NO DTC Belgrado 24.2.82 Unreviewed NO
Ucraina SI DTC Kiev 26.2.97 SI NO

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