Archivi categoria: Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

Tassazione di una stabile organizzazione – Convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione

Il sistema fiscale americano prevede una tassazione su tre livelli, sia per i redditi personali che per i redditi di impresa: federale, statale, e a volte anche locale.

  • Tassazione a livello Federale – Per le società del tipo corporation  la riforma Trump del 2018 ha introdotto la flat tax al 21%.
  • Tassazione a livello Statale  – La tasse nei vari stati degli Stati Uniti d’America sono tipicamente calcolate usando una aliquota fissa.
  • Tassazione a livello Locale o cittadino – È presente solo in poche situazioni, ad esempio nel caso della città di New York. Sia le tasse statali che le tasse locali sono deducibili ai fini del calcolo del reddito imponibile a livello federale.

La Costituzione conferisce al Congresso il potere di tassare. Il Congresso in genere promulga la legge fiscale federale nell’Internal Revenue Code del 1986 (IRC)

Le sezioni dell’Internal Revenue Code (IRC)  si trovano nel Titolo 26 del Codice degli Stati Uniti (26 USC). Una  versione elettronica dell’attuale Codice degli Stati Uniti è reso disponibile al pubblico dal Congresso.

Il Titolo 26, Sottotitolo A, Capitolo 1, Sottocapitolo A, PARTE II del Codice degli Stati Uniti e dedicato all’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

L’Internal Revenue Service (IRS) è l’agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi all’interno del sistema tributario degli Stati Uniti d’America

Vedi: Stati Uniti – Tassazione delle società – Normativa di riferimento e Modalità dichiarative

L’Internal Revenue Service (IRS) ha predisposto la Pubblicazione 901 (09/2024), Trattati fiscali degli Stati Uniti

La convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale, solo il governo federale degli Stati Uniti è tenuto a rispettare la convenzione non i vari stati che formano la federazione.

È importante sottolineare che la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, essendo stata conclusa dal Governo degli Stati Uniti, non si applica alle leggi di ogni singolo Stato americano, pertanto saranno oggetto di compensazioni soltanto le imposte federali e non quelle statali o locali.

Infatti in base all’art. 2 (Imposte considerate) della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione
Le imposte per quanto concerne gli Stati Uniti alle quali si applica la  Convenzione sono le imposte federali sul reddito previste dall'”Internal Revenue Code” (con l’esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come “imposta statunitense”).

C’è, però, da dire che molti stati riconoscono i trattati federali. In questi casi le norme del trattato Italia-Stati Uniti contro la doppia imposizione si applicano anche alle dichiarazioni dei redditi statali.

Le imposte da considerare e sulle quali si applica la Convenzione sono: IRPEF, IRES e IRAP per quanto riguarda l’Italia.

Art. 5 – Stabile organizzazione

La definizione di stabile organizzazione è contenuta nell’art.5 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni

La definizione di stabile organizzazione prevista dal trattato Italia Stati Uniti d’America impegna solo lo stato federale.
A livello dei vari stati federali le cose sono differenti perché, come abbiamo visto, la convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione vincola la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America solo a livello federale. Alcuni stati riconoscono lla convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione, ma quello che accade nella pratica è che la maggioranza degli stati ha la sua definizione di stabile organizzazione che vale a creare l’obbligo di dover fare la dichiarazione dei redditi e a pagare le tasse in quello stato.

Art. 7 – Utili delle imprese

L’imponibilità degli utili di una stabile organizzazione nell’una o nell’altra nazione è stabilita nell’art.7 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni che dispone che: “Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attività,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

Per la soluzione delle problematiche di doppia imposizione il Capitolo V (METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital) prevede due metodi per eliminare la doppia tassazione:

  • Articolo 23 A Metodo dell’esenzione (Exemption Method)
  • Articolo 23 B Metodo del credito (Credit Method)

La normativa fiscale italiana prevede ambedue i metodi:

Gli Stati Uniti hanno optato per il Foreign Tax Credit

Le società devono presentare il modulo 1118, Credito d’imposta estero – Società , per richiedere un credito d’imposta estero.

L’Art. 23 della convenzione Italia – Stati Uniti contro la doppia imposizione stabilisce le regole per eliminare la doppia imposizione.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile
organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
(a) una sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) una officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali; e
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
(e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini
di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di
attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5) – e’ considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.
5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro
ordinaria attivita’ di agenti indipendenti.
6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 7 Utili delle imprese

  1. Gli utili di  un’impresa  di  uno  Stato  contraente  sono  imponibili
    soltanto in  detto  Stato,  a  meno  che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato  contraente  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione ivi  situata. Se  l’impresa  svolge  in  tal  modo  la  sua  attivita’,  gli  utili dell’impresa sono  imponibili  nell’altro  Stato,  ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
  2. Fatte  salve  le  disposizioni  del paragrafo 3, quando un’impresa di uno  Stato contraente  svolge  la  sua  attivita’  nell’altro  Stato contraente per mezzo di   una   stabile   organizzazione   ivi  situata,  in  ciascuno  Stato contraente vanno  attribuiti  a  detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero   stati   da   essa  conseguiti  se  si  fosse  trattato  di un’impresa distinta  e  separata  svolgente  attivita’ identiche o analoghe in  condizioni identiche  o  analoghe  e in piena indipendenza dall’impresa di cui  essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.
  3. Nella  determinazione  degli  utili  di  una stabile organizzazione, sono  ammesse in  deduzione  le  spese  attribuibili  alle  attivita’  svolte  dalla  stessa stabile  organizzazione,  compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e  delle  spese  generali  di  amministrazione  sostenute  sia nello  Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.
  4.  Nessun  utile  puo’  essere  attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
  5. Ai  fini  dei  paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile  organizzazione sono  determinati  annualmente con lo stesso metodo, a meno che  non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente
  6. Nell’applicazione  dei  paragrafi  1  e  2  dell’articolo  7 (Utili delle  imprese), del  paragrafo  4  dell’articolo  10  (Dividendi),  del  paragrafo 5  dell’articolo 11  (Interessi),  del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del  paragrafo 2   dell’articolo   13   (Utili   di   capitale),  dell’articolo  14  (Professioni indipendenti)   e   del   paragrafo  2  dell’articolo  22  (Altri redditi), i  redditi  o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o  base fissa  durante  la  sua  esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui  tale  stabile  organizzazione  o  base  fissa  e’  situata  anche se i pagamenti sono  differiti  fino  a  quando  tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.
  7. Quando   gli   utili   comprendono   elementi   di   reddito  considerati separatamente in  altri  articoli  della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

 

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 24 Non-discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro
Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presentedisposizione si applica altresi’, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, ai fini dell’imposizione statunitense, i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell’utile mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti
in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1
dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 7 dell’articolo 11
(Interessi) o del paragrafo 7 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i
canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Ai fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell’articolo 2
(Imposte considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni – Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione

1.
Si conviene che la doppia imposizione sara’ eliminata in conformita’ ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2.
(a)
In conformita’ alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi’ come puo’ essere di volta in volta
modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa’ statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa’ residente dell’Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa’ sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e’ calcolato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell’imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).
(b)
Ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, la parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un’imposta sul reddito.
(c)
La parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ considerata un’imposta sul reddito e’ calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l’ammontare totale dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ pagata o maturata in Italia.
(i) L’espressione “coefficiente applicabile” designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).
(ii) L’espressione “base rettificata” designa il maggiore di:
(A) zero (0), oppure
(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate), meno l’ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).
3.
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti)), l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell’applicazione del credito italiano con riferimento all’imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano
imposte sul reddito.
4.
Se un cittadino statunitense e’ residente in Italia:
  (a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta statunitense o che sono
assoggettati ad un’aliquota ridotta dell’imposta statunitense allorche’ ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l’Italia riconosce un credito nei confronti dell’imposta italiana per un ammontare non eccedente l’imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se
il residente dell’Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;
  (b) al fine di calcolare l’imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito pari all’imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito cosi’ concesso non deve ridurre quella parte dell’imposta statunitense che e’ accreditabile nei confronti dell’imposta italiana in conformita’ al sub-paragrafo (a); e
  (c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall’Italia fino a concorrenza dell’ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del
sub-paragrafo (b).
5.
Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno
Stato contraente e che sia altresi’ cittadino dell’altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell’altro Stato.