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Sistema “Intrastat” – Raccolta dati sulle spedizioni intracomunitarie e/o sugli arrivi di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’UE

Regolamento per gli scambi di merci all’interno dell’Unione

  1. Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese (compresi gli scambi di merci all’interno dell’Unione)
  2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, recante specifiche tecniche e norme ai sensi del regolamento n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulle imprese europee.
  3. Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione, del 27 luglio 2021, che stabilisce norme per lo scambio di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 del la Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione non sindacale e gli obblighi delle unità dichiaranti

Modifiche da gennaio 2022

  1. i concetti di “arrivi” e “spedizioni” di merci sono sostituiti rispettivamente da “importazioni intra-Unione” ed “esportazioni intra-Unione”, il concetto di “commercio intracomunitario” è sostituito da “commercio intra-Unione” di merci .
  2. vengono dichiarati due nuovi dettagli in relazione alle esportazioni intra-unionali: “Paese di origine” e “Partner VIN” (Partner Tax Identification Number)

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per il periodo di riferimento gennaio 2023 è fino al 14.02.2023 (per un obbligo annuale) o fino al 20.02.2023 (per un obbligo continuativo per il primo periodo di riferimento)

Secondo la Nomenclatura dei paesi in vigore 2021. così chiamato Geonomenclatura – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione il commercio con l’Irlanda del Nord è dichiarato utilizzando il sistema Intrastat e con il resto della Gran Bretagna con una dichiarazione doganale. Il codice di dichiarazione per l’Irlanda del Nord è “XI”.

Operatori Intrastat e obblighi di comunicazione del sistema Intrastat

Soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni nel sistema “Intrastat” – Operatori Intrastat, sono i soggetti iscritti in base alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie per la dichiarazione, determinate con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт (НСИ – NSI)). L’ordinanza è pubblicata nella “Gazzetta dello Stato” entro il 31 ottobre del corrente anno.
Le soglie per la dichiarazione per il 2023 secondo l’ ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Национален статистически институт (НСИ – NSI))
n. RD – 05 – 485/03.11.2022

 sono:

  • Per le importazioni all’interno dell’Unione (arrivi) – BGN 700.000.
  • Per le esportazioni all’interno dell’Unione (spedizioni) – BGN 1.000.000.

Le soglie per dichiarare un valore statistico per il 2023 sono:

  • Per le importazioni all’interno dell’Unione (arrivi) – BGN 11.000.000.
  • Per le esportazioni all’interno dell’Unione (spedizioni) – BGN 29.300.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di operazioni singole di valore modesto è di 390 lev.

Gli operatori di merci possono avere un obbligo annuale o continuativo di dichiarazione ai sensi del sistema Intrastat, a seconda del periodo in cui si verifica l’obbligo.
L’obbligo annuale di dichiarare separatamente nel sistema Intrastat le importazioni intra-Unione (arrivi) e le esportazioni intra-Unione (spedizioni) per l’anno in corso si verifica quando il volume annuo degli scambi di merci all’interno dell’Unione nell’anno precedente supera la soglia corrispondente per l’anno in corso.
L’attuale obbligo di dichiarazione separata ai sensi del sistema Intrastat per le importazioni all’interno dell’Unione e le esportazioni all’interno dell’Unione in un determinato anno sorge quando la persona non ha contratto un obbligo annuale ed entro l’anno il volume degli scambi di merci all’interno dell’Unione per un determinato anno il flusso commerciale supera la soglia pertinente per il rispettivo anno.

Regolamento

Il termine normativo per la presentazione della dichiarazione Intrastat mensile è fino al 14 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat per il primo periodo di riferimento in caso di obbligo in corso è il 20 del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i periodi di riferimento successivi la scadenza è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.

Tipi di dichiarazioni Intrastat

Come vengono presentate le dichiarazioni Intrastat? 
Le dichiarazioni sono presentate elettronicamente, firmate con una firma elettronica qualificata. Ciò può avvenire attraverso i servizi telematici dell’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP))
In caso di impossibilità tecnica, le dichiarazioni Intrastat (in formato .xml su supporto elettronico) vengono trasmesse alla competente direzione territoriale dell’’Agenzia nazionale bulgara delle entrate (NAP) , accompagnate da una Lettera di impossibilità tecnica .

Nuovo campo nella dichiarazione per le esportazioni intraregionali (spedizioni) da gennaio 2022: “VIN (VAT Identification Number – ДДС идентификационен номер)

l numero di identificazione IVA intracomunitaria è un numero individuale che consente alle imprese di uno Stato membro dell’Unione europea o al di fuori della UE di essere identificate come operatori.

La definizione principale relativa al campo “VIN number of the partner” nella dichiarazione di esportazione intraunionale è disciplinata dall’art. 13, comma 1, del Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio:
numero identificativo individuale attribuito all’operatore partner nello Stato membro importatore, ai sensi dell’articolo 214 (Identificazione tramite un numero individuale) della direttiva 2006/112/CE.

Azioni sui messaggi di errore

Azioni per i seguenti messaggi di errore:

  1. “VIN del partner inserito in modo errato. Si prega di inserire un numero VIN corretto o, nel caso in cui non si conosca l’ID del partner, si prega di contattare la Direzione Intrastat
  2. “Se il tipo di transazione è 1.2 Vendite a distanza, il campo del numero VIN del partner deve essere vuoto! Verifica di aver compilato correttamente il campo Tipo di transazione!”
  3. “Il numero VIN completato è bulgaro!”. Nel caso in cui il documento d’identità dichiarato sia compilato correttamente, si prega di contattare la Direzione “Intrastat”.
  4. “Campo VIN partner non compilato.” Si prega di compilare il campo numero VIN, o nel caso non si conosca l’identificativo del partner, si prega di contattare la Direzione “Intrastat”
  • Nel caso in cui tu abbia commesso un errore, dovresti inviare una nuova dichiarazione mensile in cui gli errori sono stati corretti.
  • Non hai un errore nel campo “VIN number of the partner” nei messaggi di errore descritti e hai documenti che confermano la correttezza dei dati dichiarati, contatta la Direzione “Intrastat” presso l’Agenzia Centrale dell’ANR inviando un e-mail all’indirizzo di posta elettronica: e.pavlova @ nra.bg e p.iliev@nra.bg . Attendi una risposta alla tua email da un dipendente della Direzione “Intrastat”.

IL SISTEMA INTRASTAT IN BULGARIA

La creazione del mercato europeo unificato ha garantito la libera circolazione di merci, dipendenti, servizi e capitali in Europa. Ciò ha comportato diversi vantaggi per il commercio transfrontaliero di merci, in particolare per l’eliminazione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni doganali all’interno dell’Unione europea (UE) . La mancanza di controllo doganale ha creato la necessità di un diverso modo di controllo del commercio all’interno dell’Unione, vale a dire l’introduzione del sistema intrastatale.

I. Cos’è Intrastat?

Il sistema intrastat si applica per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie o l’arrivo di merci dell’Unione europea nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Il sistema include tutte le merci comunitarie, vale a dire:

  • merci, interamente ottenute nel territorio dell’UE;
  • merci, importate da paesi extra UE, che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro, ovvero sono state riconosciute come merci UE;
  • beni, essendo ottenuti o fabbricati in uno Stato UE dai beni di cui ai due punti precedenti;

I termini “import” ed “export”, utilizzati in precedenza, vengono sostituiti dai termini “arrivi” e “invii” di merci. Gli arrivi comprendono tutti i movimenti di merci da un altro stato dell’UE verso la Bulgaria e le spedizioni – tutti i movimenti di merci da un paese all’altro. Entrambi i termini sono uguali ai termini fiscali per “ acquisizione intracomunitaria ” e “ fornitura intracomunitaria ”.

II. Chi è obbligato a presentare una dichiarazione intrastat e quando?

Gli operatori intrastat sono soggetti soggetti all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni in regime intrastat. Si tratta di persone, iscritte ai sensi della Legge IVA, che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore superiore alle soglie per la dichiarazione separata di spedizioni e arrivi. La soglia dichiarativa è determinata con ordinanza del presidente dell’Istituto nazionale di statistica , pubblicata nella Gazzetta dello Stato entro il 31 ottobre del corrente anno. Le soglie degli arrivi e delle spedizioni intracomunitarie sono fissate separatamente. L’obbligo di dichiarare le spedizioni intracomunitarie non comporta necessariamente l’obbligo di dichiarare gli arrivi intracomunitari e viceversa.

Provvedimento n. RD – 05 – 485/11.03.2022  del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica Bulgaro (Национален статистически институт – НСИ), che ha determinato le soglie per la dichiarazione nel sistema Intrastat per il 2023

I. Le soglie per la dichiarazione nel sistema Intrastat per il 2023:

  • per le importazioni all’interno dell’Unione : BGN 700.000.
  • per l’esportazione all’interno dell’Unione : BGN 1.000.000.

Le dichiarazioni intrastat possono essere depositate su base continuativa o annuale.

L’obbligo continuativo di dichiarazione intrastatale sorge quando il soggetto obbligato raggiunge la soglia fissata nell’ordinanza per l’anno in corso. In questo caso, tale persona dovrà presentare dichiarazioni intrastatali a partire dal mese in cui tale soglia è stata raggiunta fino alla fine dell’anno solare. La prima dichiarazione intrastatale va presentata fino al giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stata superata la relativa soglia. Le seguenti dichiarazioni intrastat devono essere depositate fino al giorno 14 del mese successivo. In caso di superamento della soglia per l’anno successivo, deve essere presentata dichiarazione intrastatale per tutto l’anno successivo.

Le dichiarazioni intrastat devono essere presentate all’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) per via telematica dall’operatore intrastatale o da altro soggetto autorizzato. Nei casi di impedimento tecnico, le dichiarazioni potrebbero essere depositate presso la competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate in forma cartacea, accompagnate da una lettera di motivazione. Esistono due tipi di dichiarazioni intrastatali: dichiarazioni iniziali e simili per le correzioni. Quando non sono in corso arrivi o spedizioni da parte dell’operatore intrastat, deve essere presentata dichiarazione zero per il mese di competenza.

III. Requisiti obbligatori per le dichiarazioni intrastatali

Come già accennato in precedenza, esistono due tipi di dichiarazioni, ad esempio per le dichiarazioni di arrivi e spedizioni.

La dichiarazione contiene i seguenti dati obbligatori:

  • codice merceologico speciale a 8 cifre della Nomenclatura Combinata per l’anno di riferimento;
  • Stato membro dell’UE ricevente (di spedizione);
  • paese di origine;
  • tipologia dell’operazione – acquisto/vendita finale, restituzione merce, sostituzione merce, leasing finanziario ecc.;
  • termini di consegna, cioè servizi compresi nel prezzo (assicurazione, trasporto, spese di nolo, ecc.);
  • tipo di trasporto – stradale, ferroviario, marittimo e/o aereo ecc.;
  • nazionalità del veicolo di trasporto;
  • regione di origine (consumo);
  • peso netto (in kg);
  • quantitativo in una determinata unità di misura, se previsto dalla nomenclatura combinata per quell’anno;
  • prezzo/valore (in BGN);
  • valore statistico (in BGN), se richiesto per il prodotto corrispondente;
  • Un nuovo campo è stato aggiunto alla dichiarazione di spedizione dall’inizio del 2022: numero VIN del partner. Questo numero è infatti un numero di identificazione individuale assegnato all’operatore partner nello Stato membro di importazione;

È importante notare che i valori negativi delle dichiarazioni intrastatali sono inammissibili. Gli avvisi di accredito non vanno riportati con valori negativi all’interno della dichiarazione relativa al mese in corso, ma come rettifica dell’importo all’interno della dichiarazione precedente, ove la merce è stata dichiarata. Eventuali sconti sulla merce non devono essere inseriti nella dichiarazione.

IV. Valore statistico

Il valore statistico è il valore della merce, calcolato prima che quest’ultima attraversi il confine bulgaro e comprende tutti i costi aggiuntivi di assicurazione e trasporto, maturati sul territorio della Repubblica di Bulgaria per le spedizioni o fuori dal territorio della Repubblica di Bulgaria per gli arrivi.

Tale valore deve essere comunicato solo dagli operatori, commercianti di specifici beni, espressamente menzionati nell’Ordinanza per l’applicazione del sistema intrastatale, nonché dagli eventuali operatori intrastatali, che abbiano superato le soglie rilevanti per l’anno in corso, ovvero:

  • Provvedimento n. RD – 05 – 485/11.03.2022  del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica Bulgaro (Национален статистически институт – НСИ), che ha determinato le soglie per la dichiarazione nel sistema Intrastat per il 2023

    II. Le soglie per dichiarare un valore statistico per il 2023 sono:

    • per le importazioni all’interno dell’Unione BGN 11.000.000.
    • per l’ esportazione all’interno dell’Unione – BGN 29.300.000 .

V. Pene e sanzioni amministrative

Qualsiasi operatore intrastatale, che non presenta una dichiarazione intrastatale entro i termini previsti e/o dichiara il falso, è sanzionato con l’importo di BGN 500 – BGN 5.000. In caso di ulteriore violazione, la sanzione sarà inflitta rispettivamente in importo doppio o triplo.

Bulgaria – Soglie per la dichiarazione nel sistema Intrastat per il 2023.

Provvedimento n. RD – 05 – 485/11.03.2022  del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica Bulgaro (Национален статистически институт – НСИ), che ha determinato le soglie per la dichiarazione nel sistema Intrastat per il 2023

I. Le soglie per la dichiarazione nel sistema Intrastat per il 2023:

  • per le importazioni all’interno dell’Unione : BGN 700.000.
  • per l’esportazione all’interno dell’Unione : BGN 1.000.000.

II. Le soglie per dichiarare un valore statistico per il 2023 sono:

  • per le importazioni all’interno dell’Unione BGN 11.000.000.
  • per l’ esportazione all’interno dell’Unione – BGN 29.300.000 .

III. La soglia per la dichiarazione semplificata di operazioni singole di valore modesto   –   390 lev.

IV.  Le tipologie di dati oggetto di dichiarazione nel sistema “Intrastat” per il 2023.

Bulgaria – INTRASTAT

Con effetto dal 01.01.2022 sono abrogati i regolamenti 638/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 1982/2004 della Commissione.

Entrano in vigore le nuove norme sugli scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di merci:

  1. Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, sulle statistiche europee sulle imprese (compresi gli scambi intracomunitari di beni – vedi in particolare il CAPO V – Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni (1) )
  2. Regolamento di esecuzione (UE) № 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, recante specifiche tecniche e norme ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche europee sulle imprese.
  3. I termini “arrivi” e “spedizioni” di merci sono sostituiti rispettivamente da “importazioni intraunionali” ed “esportazioni intraunionali” e i termini “commercio intracomunitario” sono sostituiti da “scambi intraunionali” di merci.
  4. Viene introdotta la raccolta di due nuovi dati sulle esportazioni intraunionali (finora “spedizioni”): “paese di origine” e “il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE”.

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni per il periodo di riferimento gennaio 2022 è il 14.02.2022 (in caso di impegno annuale) o fino al 20.02.2022 (in caso di impegno in corso per il primo periodo di riferimento)

Nel 2021 è in vigore la nuova nomenclatura dei paesi e dei territori. così chiamato Geonomenclatura –  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1470 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2020 relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese

I nuovi codici sono:

XI – per l’Irlanda del Nord
XU – il resto del Regno Unito senza l’Irlanda del Nord
Il commercio con l’Irlanda del Nord è dichiarato nel sistema Intrastat e con il resto del Regno Unito con una dichiarazione doganale.

Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari (scambi intraunionali) di beni in volumi annuali, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione , determinato con ordinanza del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre di quest’anno.

Le soglie di dichiarazione per il 2022 secondo Ordinanza RD – 05 – 583 / 18.10.2021 del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 520.000.
  • Per l’esportazione intra-sindacale (spedizioni) – BGN 780.000.

Le soglie per la dichiarazione del valore statistico per il 2022 sono:

  • Per l’importazione intraunionale (arrivi) – BGN 8.400.000.
  • Per le esportazioni intraunionali (spedizioni) – BGN 18.600.000.

La soglia per la dichiarazione semplificata di singole transazioni di valore basso è BGN 390.

I commercianti di merci possono avere un obbligo di dichiarazione annuale o attuale nell’ambito del sistema Intrastat, a seconda del periodo in cui l’obbligo si è verificato.
L’obbligo annuale di dichiarare separatamente nell’ambito del sistema Intrastat per le importazioni (arrivi) e le esportazioni (spedizioni) intraunionali di un determinato anno sorge quando il volume annuo degli scambi intracomunitari di merci (scambi intraunionali) per tale flusso di scambi in l’anno precedente supera la soglia di riferimento.
L’attuale obbligo di dichiarare in base al sistema Intrastat separatamente per le importazioni (arrivi) e le esportazioni (spedizioni) intraunionali in un determinato anno sorge quando la persona non ha assunto un obbligo annuale ed entro l’anno il volume di intracomunitario (intraunionale commercio) gli scambi di merci per un flusso commerciale superano la soglia pertinente per l’anno in questione.

Il termine normativo per la presentazione della dichiarazione Intrastat mensile è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.
Il termine per la presentazione della dichiarazione Intrastat per il primo periodo di riferimento in caso di obbligo attuale è il 20 del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i seguenti periodi di riferimento, la scadenza è il 14 del mese successivo al periodo di riferimento.

Le dichiarazioni sono presentate in forma elettronica, firmate con firma elettronica qualificata. Questo può essere fatto attraverso i servizi elettronici dell’ANR

In caso di impossibilità tecnica, le dichiarazioni Intrastat (in formato .xml su supporto elettronico) sono presentate alla  Direzione territoriale competente dell’ANR , accompagnate da  Lettera di impossibilità tecnica. 

Nuovo campo nella dichiarazione di esportazione intraunionale (spedizione): “VIN (numero di identificazione IVA)

La definizione principale relativa al nuovo campo nella dichiarazione per l’esportazione intraunionale “Numero VIN del partner” è disciplinata dall’art. 13, paragrafo 1, del regolamento di base № 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio”:

  • un numero di identificazione individuale assegnato all’operatore partner nello Stato membro di importazione ai sensi dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE’;
  • per le vendite a distanza e le vendite a persone fisiche non iscritte alla Legge IVA: selezionare il codice per il tipo di transazione “1.2”, il campo “Numero VIN del partner” non è compilato.

(1)  CAPO V

Scambio di dati riservati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni

Articolo 11

Scambio di dati riservati

1.   Lo scambio tra gli Stati membri di dati riservati sulle esportazioni intra-UE di beni avviene, esclusivamente a fini statistici, tra le ASN che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni.

Le specifiche tecniche in merito agli obblighi informativi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, si applicano altresì allo scambio di dati riservati a norma del presente capo.

2.   Le ASN dello Stato membro di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione le informazioni statistiche sulle sue esportazioni intra-UE di beni verso tale Stato membro come stabilito all’articolo 12.

3.   Le ASN degli Stati membri di esportazione trasmettono alle ASN dello Stato membro di importazione i metadati pertinenti per l’uso dei dati scambiati nella compilazione delle statistiche.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le informazioni da considerare come metadati pertinenti di cui al paragrafo 3, nonché il calendario per la trasmissione di tali informazioni e le informazioni statistiche di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro che fornisce i dati riservati scambiati ne autorizza l’utilizzo per la produzione di altre statistiche da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, a condizione che tali dati siano utilizzati esclusivamente a fini statistici conformemente agli articoli da 20 a 26 del regolamento (CE) n. 223/2009.

6.   Su richiesta delle ASN dello Stato membro di esportazione, lo Stato membro di importazione può fornire alle ASN dello Stato membro di esportazione i microdati rilevati sulle sue importazioni intra-UE di beni da tale Stato membro di esportazione.

Articolo 12

Informazioni statistiche da scambiare

1.   Le informazioni statistiche di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono costituite da:

a)

microdati rilevati ai fini delle statistiche sugli scambi intra-UE di beni;

b)

dati compilati su beni o movimenti specifici; e

c)

dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali.

2.   Le informazioni statistiche effettivamente raccolte mediante indagini sulle imprese o dai dati amministrativi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, coprono almeno il 95 % del valore del totale delle esportazioni intra-UE di beni di ciascuno Stato membro verso l’insieme di tutti gli altri Stati membri.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 al fine di modificare il presente regolamento per ridurre il tasso di copertura delle esportazioni intra-UE di beni alla luce degli sviluppi tecnici ed economici, pur assicurando il mantenimento di statistiche che soddisfino le norme di qualità in vigore.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le specifiche tecniche relative alla rilevazione e alla compilazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 e precisino ulteriormente l’applicazione del tasso di copertura di cui al paragrafo 2 per quanto riguarda il periodo di riferimento.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 13

Elementi dei dati statistici

1.   I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), contengono i seguenti elementi dei dati statistici:

a)

il numero individuale di identificazione attribuito all’operatore partner nello Stato membro di importazione, conformemente all’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE; (2)

b)

il periodo di riferimento;

c)

il flusso commerciale;

d)

il bene;

e)

lo Stato membro partner;

f)

il paese d’origine;

g)

il valore dei beni;

h)

la quantità dei beni;

i)

la natura della transazione.

I microdati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), possono riguardare il modo di trasporto e i termini di consegna, a condizione che lo Stato di esportazione rilevi tali elementi dei dati statistici.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino gli elementi dei dati statistici di cui alle lettere da a) a i) del primo comma del presente paragrafo e definiscano l’elenco degli elementi dei dati statistici applicabili per beni o movimenti specifici e i dati compilati utilizzando le informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che soddisfino gli obblighi in materia di qualità, le informazioni da fornire, a condizione che la semplificazione non produca effetti negativi sulla qualità delle statistiche.

In casi specifici, gli Stati membri possono rilevare una serie ridotta di elementi dei dati statistici di cui al paragrafo 1 o rilevare le informazioni inerenti ad alcuni di tali elementi dei dati a un livello meno dettagliato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino le modalità della semplificazione di cui al primo comma e il valore massimo delle esportazioni intra-UE che beneficiano della semplificazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

Articolo 14

Protezione dei dati riservati scambiati

1.   I record di microdati relativi a un esportatore la cui richiesta di riservatezza statistica, conformemente all’articolo 19, è stata accettata dalle ASN dello Stato membro di esportazione sono trasmessi dalle ASN dello Stato membro di esportazione alle ASN dello Stato membro di importazione, con il valore reale e tutti gli elementi dei dati statistici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e con una segnalazione per indicare che tali record di microdati sono protetti dal segreto.

2.   Le ASN dello Stato membro di importazione possono utilizzare record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto in sede di compilazione dei dati statistici delle importazioni intra-UE. Se fanno uso di record di microdati sulle esportazioni protetti dal segreto, le ASN dello Stato membro di importazione si assicurano che la diffusione di dati statistici sulle importazioni intra-UE, da parte delle ASN dello Stato membro di importazione, rispetti la riservatezza statistica garantita dalle ASN dello Stato membro di esportazione.

3.   Al fine di garantire la protezione dei dati riservati scambiati nell’ambito di questo capo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza di tali dati, comprese le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2, nonché la procedura per lo scambio dei dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri e la Commissione adottano misure idonee a impedire e sanzionare qualsiasi violazione della riservatezza statistica dei dati scambiati. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Accesso per fini scientifici ai dati riservati scambiati

I ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici possono essere autorizzati ad accedere ai dati riservati scambiati conformemente all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 223/2009, previa approvazione dell’ASN competente dello Stato membro di esportazione che ha fornito i dati.

(2) Articolo 214

1.   Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

a)

ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b)

ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c)

ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.

2.   Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12

Bulgaria – Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci

Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci – in vigore dal 1.07.2012

DIRITTO SULLE STATISTICHE SUGLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI

Promulgata, SG, n. 40 dal 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.

Capitolo primo

GENERALE

Arte. 1. (1) La presente legge disciplina:

1. l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’Unione Europea, in conformità con la normativa dell’Unione Europea in materia:

a) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio di seguito denominato “Regolamento (CE) № 638/2004”;

(b) Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri (GU L 87/ 160 del 31 marzo 2009);

(c) Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) № 1901/2000 e (CEE) № 3590/92, di seguito denominato “Regolamento (CE) № 1982/2004”;

(d) Regolamento (CE) № 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) № 1982/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantità e le specifiche di movimenti specifici di merci;

(e) Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l’elenco dei beni esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità (GU L 31/1 del 3 febbraio 2010);

(e) Regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, gli scambi per caratteristiche commerciali, merci e movimenti specifici e codice del tipo di transazione (GU L 34/1 del 5 febbraio 2010);

2. le funzioni ei poteri degli organi competenti per lo svolgimento dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci;

3. il sistema Intrastat.

(2) Sono determinate le norme diverse o specifiche applicabili a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalità della loro comunicazione e dichiarazione, nonché alle merci escluse dall’attività statistica sugli scambi intracomunitari di merci con ordinanza del Consiglio dei ministri.

Capitolo due

AUTORITÀ. POTERI E INTERAZIONE

Arte. 2. Le autorità competenti per l’attuazione delle attività statistiche per gli scambi intracomunitari di merci sono l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia nazionale delle entrate e l’Agenzia delle dogane.

Arte. 3. (1) L’Istituto Nazionale di Statistica:

1. determina le soglie di dichiarazione nel sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 9(2) del Regolamento (CE) (638/2004;

2. elaborare e mantenere insieme all’Agenzia delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti nell’ambito del sistema Intrastat;

3. raccogliere dati su specifiche merci e movimenti di merci, non dichiarati nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;

4. effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorità competenti;

5. trasmettere i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale di Eurostat della Commissione Europea secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) № 638/2004, nonché dell’art. 25 del Regolamento (CE) № 1982/2004;

6. conservare tutti i dati per gli scambi intracomunitari di beni delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;

7. predisporre analisi e relazioni sulla qualità dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;

8. fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di beni della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.

(2) L’Agenzia delle Entrate:

1. crea e mantiene un sistema per la raccolta dei dati “Intrastat” – prepara la metodologia, le procedure di lavoro e i documenti, nonché l’applicazione software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;

2. controllare l’ambito dei soggetti obbligati, e attraverso la validazione controllare la qualità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(2) del Regolamento (CE) (638/2004;

3. fornire all’Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti nell’ambito del sistema Intrastat;

4. fornire dati sintetici alle istituzioni e agli organismi statali, quando ciò sia previsto da un atto normativo o sulla base di accordi con essi conclusi;

5. informare gli operatori Intrastat dei propri obblighi in relazione al sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(3) del Regolamento (CE) (638/2004;

6. controllare l’adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;

7. utilizzare i dati disponibili sugli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e tramite il Sistema informativo europeo per lo scambio di informazioni sull’IVA (VIES), nonché da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare la gli obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell’affidabilità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(2) del Regolamento (CE) (638/2004;

8. creare e mantenere un registro dei soggetti obbligati nell’ambito del sistema Intrastat.

(3) L’Agenzia delle dogane fornisce all’Istituto nazionale di statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (DAU) in conformità con i requisiti dell’art. 5(2) del Regolamento (CE) (638/2004.

Arte. 4. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, comma 1, è determinato con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, che è promulgato nella Gazzetta dello Stato entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Le soglie dichiarative e le tipologie di dati aggiuntivi determinati dall’ordinanza sono valide per tutto l’anno successivo.

Arte. 5. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane forniscono all’Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresi i dati individuanti, di cui all’art. 9 (1) e (2) del Regolamento (CE) (638/2004.

(2) Le tipologie di dati di cui al par. 1, la loro struttura, l’ordine e la periodicità del loro invio all’Istituto Nazionale di Statistica sono determinati con istruzioni congiunte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, rispettivamente del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e del Direttore dell’Agenzia delle Dogane .

Capitolo tre

SISTEMA INTRASTAT

Arte. 6. (1) Si applica il sistema Intrastat per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie o gli arrivi nel territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell’Unione Europea.

(2) La procedura per l’applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l’accettazione delle dichiarazioni Intrastat e di altri documenti o dati soggetti a trasmissione e il controllo e la rettifica dei dati forniti, è determinata con ordinanza del Ministro delle finanze.

Arte. 7. Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni secondo il sistema Intrastat – Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1, separatamente per ciascun flusso commerciale – spedizioni o arrivi ai sensi dell’art. 7(1) del Regolamento (CE) (638/2004.

Arte. 8. (1) Le dichiarazioni Intrastat sono:

1. dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;

2. dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.

(2) Quando durante un determinato periodo di riferimento l’operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).

(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per dichiarazioni mensili già accettate.

Arte. 9. (1) Le dichiarazioni Intrastat, la notifica di cui all’art. 10, nonché gli altri documenti o dati che gli operatori Intrastat devono presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica, sottoscritti con firma elettronica qualificata.

(2) Eccezionalmente nei casi di impossibilità tecnica da parte dell’operatore Intrastat o dell’Agenzia delle Entrate, previsti dall’ordinanza di cui all’art. 6, par. 2. Le dichiarazioni, le comunicazioni, i documenti oi dati Intrastat possono essere presentati alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate su supporto tecnico, che consenta una riproduzione affidabile dell’informazione e soddisfi i requisiti per la forma del verbale.

(3) I campioni delle dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati oggetto di presentazione devono essere approvati dal Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate o da persona da lui autorizzata e sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia.

Arte. 10. (1) Quando l’operatore Intrastat per un certo periodo non effettuerà scambi intracomunitari di beni dell’Unione Europea, può darne comunicazione scritta al Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate. Per questo periodo l’operatore Intrastat non presenta dichiarazioni Intrastat.

(2) Il gestore Intrastat è obbligato a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all’art. 11, par. 1, quando entro il termine di cui al par. 1 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell’Unione Europea. La presentazione della dichiarazione fa decadere la validità della notifica di cui al par. 1.

Arte. 11. (1) Gli operatori Intrastat presentano una dichiarazione Intrastat entro il 14° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

(2) Gli operatori Intrastat con obbligo in corso devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 20° giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i successivi periodi di riferimento il termine è quello di cui al par. 1.

Arte. 12. (1) L’Agenzia delle Entrate informa gli operatori Intrastat degli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.

(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine di dichiarazioni Intrastat o rilevazione di errori nelle stesse, l’Agenzia delle Entrate può richiedere agli operatori Intrastat di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonché redigere report in al fine di stabilire l’attendibilità dei dati dichiarati.

(3) Le comunicazioni di cui al par. 1 e 2 devono essere inviati in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.

(4) L’eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata è effettuata dal gestore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.

(5) In caso di nuove circostanze, gli adeguamenti possono essere effettuati per un periodo fino a 6 periodi di riferimento passati.

(6) Il gestore Intrastat ha adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all’art. 11.

(7) Il gestore Intrastat fornisce i documenti, i dati e le referenze di cui al par. 2, presentano rispettivamente una dichiarazione rettificativa di cui al par. 4 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par. 5.

Arte. 13. (1) L’Agenzia delle Entrate informa l’Intrastat degli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, sulla base dei poteri di cui all’art. 3, par. 2, punto 7 e richiede da loro un’ulteriore fornitura di documenti e dati, nonché la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo. Gli operatori Intrastat forniscono i documenti ei dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

(2) L’Agenzia delle Entrate può apportare d’ufficio rettifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat presentate, previo chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti di dati, stabiliti in sede di attuazione dell’attività di controllo di cui all’art. 3, par. 2, punto 6.

(3) L’Istituto Nazionale di Statistica, all’effettuazione della successiva validazione, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per gli operatori Intrastat, nei confronti dei quali devono essere poste in essere le azioni di cui al comma 1. 1 e artt. 3, par. 2, punto 6.

Capitolo quattro

RISERVATEZZA.

OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO

Arte. 14. I dati e/o le prove raccolte dall’ordinanza della presente legge possono essere utilizzati solo a fini statistici. I dati sui flussi merci sono diffusi, garantendo l’anonimato dei soggetti che li hanno forniti.

Arte. 15. (1) Un operatore Intrastat può chiedere al Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica di estendere il segreto statistico con riguardo al codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alle statistiche tariffarie e statistiche. nomenclatura e della tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell’Unione europea e con paesi terzi:

1. costituisce più dell’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno con questa merce e nell’ambito di questo flusso;

2. sommato a quello di un altro operatore o di altri due operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore è superiore all’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno questa merce e questo flusso.

(2) Alla richiesta di cui al par. 1 si applica:

1. informazioni sul codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune, e sui flussi per i quali si chiede l’estensione della riservatezza;

2. motivazione dei motivi della richiesta.

(3) Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni con decisione motivata, con la quale concede l’estensione della riservatezza per le statistiche del commercio estero o respinge la richiesta.

(4) La decisione di cui al par. 3 è impugnabile con l’ordinanza del Codice di procedura amministrativa.

(5) Dopo l’emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sarà effettuata secondo il capo sei della legge sulla statistica.

(6) L’estensione della riservatezza è revocata con decisione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica:

1. su richiesta dell’operatore Intrastat;

2. d’ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non ricorrano le condizioni di cui al comma 1. 1.

(7) Prima di annullare l’estensione della riservatezza con l’ordinanza del par. 6, comma 2, il presidente dell’Istituto nazionale di statistica comunica al gestore Intrastat che può opporsi o presentare nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Arte. 16. (1) Gli organi competenti per l’attuazione della presente legge assicurano la protezione dei dati personali e delle persone e la prevenzione dell’uso improprio degli stessi secondo l’ordine della legge per la statistica.

(2) Le autorità competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l’adempimento dei requisiti di cui al par. 1.

(3) Le persone che hanno accesso a informazioni protette dalla legge, firmano una dichiarazione che le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l’esercizio diretto delle loro funzioni ufficiali.

Capitolo cinque

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Arte. 17. (1) L’operatore Intrastat che non presenta una dichiarazione Intrastat, non la presenta entro i termini prescritti o fornisce dati non esaustivi o errati in una dichiarazione Intrastat è punito con la sanzione pecuniaria o pecuniaria di BGN 500 a 5.000.

(2) Chi su richiesta dell’Agenzia delle Entrate non fornisce entro il termine indicato le informazioni di cui all’art. 12, par. 2 o art. 13, par. 1, è punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 2000 BGN.

(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la sanzione è irrogata in doppia misura.

(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la pena è inflitta in triplice importo.

Arte. 18. La persona che ha accesso a informazioni tutelate dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall’esercizio diretto delle sue funzioni d’ufficio, è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 BGN, se il reato non costituire reato.

Arte. 19. (1) Le violazioni di cui alla presente legge sono stabilite con atti di accertamento degli illeciti amministrativi, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, e i decreti penali sono emanati dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate o da alcuni da lui funzionari.

(2) L’accertamento delle violazioni, l’emanazione, il ricorso e l’esecuzione dei decreti penali sono svolti dall’ordinanza della Legge per gli illeciti e le punizioni amministrative.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

§ 1. Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nella disciplina dell’art. 1, par. 1.

§ 2. Ai fini della presente legge:

1. “Valore” è la base imponibile della prestazione, determinata dall’ordinanza della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione degli specifici movimenti e merci, descritti nell’ordinanza dell’art. 1, par. 2.

2. Per “periodo di riferimento” si intende il mese di calendario durante il quale hanno luogo le spedizioni o gli arrivi delle merci. Per alcune merci e movimenti di merci specifici, è possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.

3. “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, che comminava all’autore del reato una sanzione per lo stesso tipo di violazione.

4. Per “sistematico” si intende la commissione di tre o più reati in un periodo di due anni.

5. “Convalida” è la verifica della conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat mediante confronto con altri dati e circostanze.

6. Per “nuove circostanze” si intendono documenti o fatti divenuti a conoscenza dopo la presentazione della dichiarazione mensile.

7. La “Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate” è una direzione determinata ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura tributario-assicurativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

§ 3. La legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di beni (promulgata, SG n. 51/2006; modificata, SG n. 84/2007 e SG n. 100/2010) è abrogata.

§ 4. Emesso in base all’art. 1, par. 4 e artt. 13, par. 2 della abrogata legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci, resta in vigore lo statuto.

§ 5. Emesso in base all’art. 26, par. 2 dell’abrogata Legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci restano in vigore le disposizioni.

§ 6. Con l’ordinanza di questa legge sono dichiarati anche gli invii e gli arrivi effettuati dopo la data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento ai sensi della presente legge è anteriore a tale data.

§ 7. Con l’ordinanza di questa legge non sono dichiarati gli invii e gli arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento è successivo a tale data e che sono dichiarati dall’ordinanza della legge abrogata.

§ 8. Le correzioni dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci sono effettuate in base all’ordine di questa legge.

§ 9. Le dichiarazioni Intrastat relative all’ultimo periodo di riferimento prima dell’entrata in vigore della presente legge devono essere presentate nei termini di cui all’art. 11.

§ 10. Per il 2012 le soglie di dichiarazione nell’ambito del sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento (CE) № 638/2004, previa dichiarazione, determinata sulla base della abrogata Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.

§ 11. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105/2006; modificata, SG n. 52, 108 e 110 del 2007, SG n. 69 e 106 del 2008, SG n. 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al § 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole “dipendenti” il sindacato “E” è sostituito da una virgola ed infine aggiunto a Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 sul sistema comune di tassazione applicabile in caso di società madri e controllate di Stati membri diversi (GU 2011 L 345/8 del 29 dicembre 2011)”.

§ 12. Nel Codice di procedura tributario-assicurativo (promulgato, SG n. 105/2005, modificata, SG n. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46, 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, nn. 36, 69 e 98 del 2008, nn. 12, 32, 41 e 93 del 2009, nn. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010, n. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e SG n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione del Codice di procedura tributaria e previdenziale (SG, n. 99 del 2011 ) Il § 23 è così modificato:

§ § 23. (1) L’incompiuto alla data di entrata in vigore della presente legge è il procedimento di revisione di cui all’art. 114, par. 1 – 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati nell’ordine in corso entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Il procedimento di revisione ex art. 114, par. 1 – 3 devono essere compilati secondo l’ordine in vigore entro tre mesi dalla data della loro ripresa.

(3) I termini di cui al par. 1 e 2 possono essere prorogati con l’ordinanza e alle condizioni di cui all’art. 114, par. 4.

(4) I termini di cui al par. 1 e 2 non si applicano ai procedimenti di revisione il cui termine è stato prorogato con l’ordinanza dell’art. 114, par. 4 prima dell’entrata in vigore della presente legge».

§ 13. La legge entra in vigore il 1° luglio 2012, ad eccezione del § 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

La legge è stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Bulgaria – Intrastat

Vedi: REPUBBLICA DI BULGARIA –  Istituto nazionale di statisticaINTRASTAT

 Intrastat è un sistema di raccolta dei dati sugli scambi di merci comunitarie che non sono oggetto del Documento Unico Amministrativo tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.

Il sistema Intrastat è stato introdotto sperimentalmente in Bulgaria il 1 settembre 2006 e il 1 gennaio 2007 è diventato obbligatorio per l’attuazione. Per il periodo della sua applicazione sperimentale, fino all’adesione della Repubblica di Bulgaria all’UE, non abrogherà né sostituirà in alcun modo il sistema doganale in vigore nel paese.

    Secondo la legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci (ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ – LSVOTS Promulgato, SG, no. 40 del 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012) organi competenti per la realizzazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci sono

Operatori Intrastat e obblighi di dichiarazione nel sistema Intrastat

    Le persone obbligate a presentare dichiarazioni nel sistema Intrastat (operatori Intrastat) sono le persone registrate ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di merci in volumi annuali in valori in BGN superiori a determinate soglie per la dichiarazione. Le soglie sono fissate separatamente per ciascuno dei due flussi commerciali – “spedizioni” e “arrivi”. Rappresentano i volumi annuali di scambi intracomunitari di merci al di sotto dei quali gli operatori non hanno l’obbligo di fornire dichiarazioni mensili nell’ambito del sistema Intrastat. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati aggiuntivi determinate dall’ordine sono valide per tutto l’anno successivo.

Oltre a queste soglie per ciascuno dei flussi commerciali – arrivi e spedizioni, vengono fissate e pubblicate soglie che rappresentano i volumi annuali di scambi intracomunitari di merci comunitarie al di sotto dei quali gli operatori Intrastat non sono obbligati a dichiarare i dati sul valore statistico di merci (soglie per valore statistico) nelle dichiarazioni Intrastat mensili.

In Bulgaria le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat sono stabilite dall’Istituto Nazionale di Statistica entro la fine di ottobre dell’anno in corso e sono valide per tutto l’anno successivo.

Vedi:  INTRASTAT

A seconda dei volumi annuali di scambi intracomunitari di merci, l’operatore Intrastat può avere l’obbligo di dichiarazione annuale o corrente (mensile). Un obbligo annuale di dichiarazione nell’anno successivo sorge quando la persona ha effettuato nell’anno in corso volumi di scambi intracomunitari di merci superiori alle soglie fissate per l’anno successivo separatamente per i due flussi. L’attuale obbligo (mensile) di dichiarazione nasce quando la persona non ha alcun obbligo annuale, ma entro l’anno in corso effettua volumi di scambio eccedenti le soglie per lo stesso anno.

Quali documenti vengono presentati e presso quale istituto?

I dati sugli scambi intracomunitari di merci sono presentati con dichiarazioni Intrastat, mensili e costituite da una parte comune e dati commerciali. Le dichiarazioni vengono presentate all’Agenzia nazionale delle entrate.

Importante! Dichiarazioni separate sono presentate per “spedizioni” e “arrivi”.

Tutti gli operatori Intrastat mantengono agende elettroniche separate per “spedizioni” e “arrivi”, in cui attualmente inseriscono i record per ogni transazione completata. L’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP) fornisce un software gratuito per la manutenzione del diario. Gli operatori sono obbligati, se necessario, a fornire informazioni da questi log su richiesta dei dipendenti dell’Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).

Come vengono presentate le dichiarazioni?

Le dichiarazioni sono presentate in formato elettronico, firmate con firma elettronica. Questo viene fatto tramite il sito web della Agenzia nazionale delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)). Prima di iniziare a presentare le dichiarazioni in formato elettronico, firmate con firma elettronica, gli operatori Intrastat devono presentare domanda di presentazione di documenti e richieste per via elettronica presso l’ufficio (direzione territoriale) della Agenzia nazionale delle entrate nel luogo di registrazione. La domanda può essere presentata anche online, firmata con firma elettronica.

In mancanza di capacità tecniche, le dichiarazioni Intrastat sono presentate alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate (la direzione o l’ufficio nel luogo di registrazione del rispettivo operatore), dove vengono presentati anche i riferimenti – dichiarazioni e diari IVA. In via eccezionale, è consentito anche l’invio di dichiarazioni tramite un operatore postale autorizzato. In tal caso, la persona deve presentare su supporto cartaceo la parte generale della dichiarazione unitamente a un supporto tecnico contenente l’intera dichiarazione in formato elettronico, che può essere letto e riprodotto.

    L’operatore Intrastat può autorizzare un’altra persona (terzo dichiarante) a rappresentarlo dinanzi all’Agenzia nazionale delle entrate, inclusa la presentazione delle dichiarazioni Intrastat. A tal fine, l’operatore deve presentare presso l’ufficio Agenzia nazionale delle entrate al momento della registrazione una procura notarile, che contiene i dati della persona autorizzata, nonché il numero del suo certificato di firma elettronica.

Quali sono i termini per la presentazione delle dichiarazioni Intrastat?

    Le dichiarazioni Intrastat vengono presentate mensilmente all’Agenzia nazionale delle entrate. Per alcune merci specifiche e movimenti di merci è possibile applicare altri periodi di riferimento e altre modalità di approvvigionamento, descritti in dettaglio nell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri su merci e movimenti specifici.

    Le dichiarazioni Intrastat devono essere presentate entro il 14 ° giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Solo quando l’obbligo sorge per la prima volta, la dichiarazione deve essere presentata entro il ventesimo giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. In presenza di un obbligo annuale, l’operatore Intrastat deve presentare dichiarazioni per tutti i 12 mesi del rispettivo anno. In presenza di un obbligo in corso, l’operatore Intrastat presenta dichiarazioni per tutti i mesi a partire da quello durante il quale viene superata la soglia di dichiarazione, fino alla fine dell’anno. L’obbligo dell’operatore di presentare le dichiarazioni Intrastat nell’anno successivo dipende anche dal fatto che il volume dei suoi scambi nell’anno in corso superi le soglie fissate per l’anno successivo.

    Se l’operatore non opera all’interno della Comunità per un certo periodo di tempo, è obbligato a inviare una dichiarazione di valore zero.

Riservatezza dei dati dichiarati 

    informazioni raccolte dall’Agenzia nazionale delle entrate, dall’Istituto nazionale di statistica e dall’Agenzia delle dogane ai sensi della legge sulle entrate sono utilizzate solo a fini statistici.

Termini:

    “ Operatori Intrastat ” – i soggetti iscritti alla Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 18, par. 2 della legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci , separatamente per ogni flusso commerciale – spedizioni o arrivi.

L’Agenzia nazionale delle entrate istituisce e mantiene un registro degli operatori Intrastat, inclusi i soggetti terzi dichiaranti;

Per ” arrivi ” si intendono le consegne, nel territorio della Repubblica di Bulgaria, provenienti dagli Stati membri della Comunità, di merci:
– verso la Comunità, ad eccezione di quelle che sono in normale circolazione tra gli Stati membri della Comunità;
– che sono stati precedentemente vincolati nel paese di spedizione al regime di perfezionamento attivo o trasformazione sotto controllo doganale e che nella Repubblica di Bulgaria rimangono soggetti a tale regime o sono immessi in libera pratica.

Per ” spedizioni ” si intendono le consegne, dal territorio della Repubblica di Bulgaria agli Stati membri della Comunità, di merci:
– la Comunità, ad eccezione delle merci che sono in normale circolazione tra gli Stati membri;
– che sono stati precedentemente vincolati nel paese di spedizione al regime di perfezionamento attivo o di trasformazione sotto controllo doganale.

Valore della merce – la base imponibile della fornitura, determinata ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto, ridotta del valore delle accise e dei dazi doganali e di altri crediti equivalenti, quando dovuti.

Se la spedizione o l’arrivo di merci non è collegato al verificarsi di un evento fiscale, il valore è il valore della fattura esclusa l’imposta sul valore aggiunto o, se ciò non è possibile, il valore che sarebbe fatturato in caso di acquisto o vendita .

    In caso di elaborazione, il valore prima e dopo tale elaborazione è l’importo totale che sarebbe fatturato in caso di acquisto o vendita.

Il valore è presentato con un numero intero positivo in lev bulgari.

Bulgaria – LEGGE SULLA STATISTICA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI (INTRASTAT)

Bulgaria – LEGGE SULLA STATISTICA DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI (INTRASTAT)

LEGGE SULLA STATISTICA DEGLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI

ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ

Promulgato, SG, no. 40 del 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.

Capitolo primo

GENERALE

Art.1. (1) Questa legge regola:

  1. l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’Unione europea, in conformità con le normative dell’Unione europea in questo campo:

(a) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, di seguito “regolamento (CE) № 638/2004 “;

  1. b) Regolamento (CE) (222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri (GU L 87 / 160 del 31 marzo 2009);
  2. c) Regolamento della Commissione (CE) n. 1982/2004 del 18 novembre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) № 1901/2000 e (CEE) № 3590/92, di seguito “Regolamento (CE) № 1982/2004”;
  3. d) Regolamento della Commissione (CE) № 1915/2005 del 24 novembre 2005 che modifica il Regolamento (CE) № 1982/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantità e delle specifiche di movimenti specifici di merci;

(e) Regolamento della Commissione (UE) n. 91/2010 del 2 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l’elenco dei prodotti esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità (GU L 31/1 del 3 febbraio 2010);

(e) Regolamento della Commissione (UE) n. 96/2010 del 4 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche comunitarie relative agli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, le caratteristiche degli scambi di imprese, le merci e i movimenti specifici e il codice del tipo di transazione (GU L 34/1 del 5 febbraio 2010);

  1. le funzioni e le competenze degli organi competenti per lo svolgimento dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci;
  2. il sistema Intrastat.

(2) Le regole diverse o specifiche che si applicano a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalità di comunicazione e dichiarazione, nonché le merci escluse dall’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci, è determinato da un’ordinanza del Consiglio dei ministri.

Capitolo due

AUTORITÀ. POTERI E INTERAZIONE

Art.2. Le autorità competenti per l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci sono l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia nazionale delle entrate e l’Agenzia delle dogane.

Art.3. (1) Istituto nazionale di statistica:

  1. determina le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 9 (2) del Regolamento (CE) (638/2004;
  2. sviluppare e mantenere insieme all’Agenzia Nazionale delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti con il sistema Intrastat;
  3. raccogliere dati su merci specifiche e movimenti di merci, che non sono dichiarate nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;
  4. effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorità competenti;
  5. inviare i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale “Eurostat” della Commissione Europea secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) № 638/2004, nonché dell’Art. 25 del Regolamento (CE) № 1982/2004;
  6. conservare tutti i dati per il commercio intracomunitario di merci delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;
  7. predisporre analisi e relazioni sulla qualità dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;
  8. fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di merci della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.

(2) L’Agenzia nazionale delle entrate deve:

  1. crea e mantiene un sistema di raccolta dati “Intrastat” – predispone metodologia, procedure e documenti di lavoro, nonché applicativi software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;
  2. controllare l’ambito delle persone obbligate, e attraverso il controllo di convalida la qualità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat in conformità con i requisiti di cui all’art. 8 (2) del Regolamento (CE) (638/2004);
  3. fornire all’Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti con il sistema Intrastat;
  4. fornire dati di sintesi alle istituzioni e agli organismi statali, quando ciò è previsto da un atto normativo o sulla base di accordi conclusi con loro;
  5. informare gli operatori Intrastat dei loro obblighi in relazione al sistema Intrastat in conformità a quanto richiesto dall’art. 8 (3) del Regolamento (CE) (638/2004);
  6. controllare l’adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;
  7. utilizzare i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e attraverso il Sistema europeo di informazione per lo scambio di informazioni sull’IVA (VIES), nonché da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare il obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell’affidabilità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto richiesto dall’art. 8 (2) del Regolamento (CE) (638/2004);
  8. creare e mantenere un registro delle persone obbligate nel sistema Intrastat.

(3) L’Agenzia delle Dogane fornisce all’Istituto Nazionale di Statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (EAD) in conformità con i requisiti di cui all’art. 5 (2) del Regolamento (CE) (638/2004.

Art.4. Le soglie per la dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 3, par. 1, punto 1, sarà determinato da un ordine del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, che sarà promulgato nella Gazzetta ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati aggiuntivi determinate dall’ordine sono valide per tutto l’anno successivo.

Art.5. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane forniscono all’Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di merci, necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, compresi i dati individualizzanti, di cui all’art. 9 (1) e (2) del Regolamento (CE) № 638/2004.

(2) Le tipologie di dati di cui al par. 1, la loro struttura, l’ordine e la periodicità per la loro presentazione all’Istituto nazionale di statistica saranno determinati su istruzioni congiunte del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica, rispettivamente del Direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate e del Direttore delle dogane Agenzia.

Capitolo tre

SISTEMA INTRASTAT

Art.6. (1) Il sistema Intrastat deve essere applicato per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie da o per gli arrivi sul territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell’Unione europea.

(2) La procedura per l’applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l’accettazione di dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati soggetti a presentazione e l’esecuzione del controllo e delle correzioni dei dati forniti, sarà determinata da un’ordinanza del Ministro Finanza.

Art.7. Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni nel sistema Intrastat – Sono operatori Intrastat i soggetti iscritti alla Legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di merci in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1, separatamente per ogni flusso commerciale – spedizioni o arrivi ai sensi dell’art. 7 (1) del Regolamento (CE) (638/2004.

Art.8. (1) Le dichiarazioni Intrastat sono:

  1. dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;
  2. dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.

(2) Se durante un dato periodo di riferimento l’operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).

(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per quanto riguarda le dichiarazioni mensili già accettate.

Art.9. (1) Dichiarazioni Intrastat, la comunicazione di cui all’art. 10, oltre agli altri documenti o dati soggetti a presentazione da parte di Intrastat, gli operatori devono essere presentati all’Agenzia Nazionale delle Entrate in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.

(2) In via eccezionale nei casi di impossibilità tecnica da parte dell’operatore Intrastat o dell’Agenzia Nazionale delle Entrate, previsti dall’ordinanza dell’art. 6, par. 2, Dichiarazioni, notifiche, documenti o dati Intrastat possono essere presentati alla direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate su un supporto tecnico, consentendo una riproduzione affidabile delle informazioni e soddisfacendo i requisiti per il formato della registrazione.

(3) I campioni di dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati soggetti a presentazione devono essere approvati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate o da una persona da lui autorizzata e devono essere pubblicati sul sito web dell’agenzia.

Art.10. (1) Quando un operatore Intrastat per un certo periodo non effettua scambi intracomunitari di merci dell’Unione Europea, può notificarlo per iscritto al direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate. Per questo periodo l’operatore Intrastat non invia dichiarazioni Intrastat.

(2) L’operatore Intrastat è tenuto a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all’art. 11, par. 1, se nel periodo di cui al par. 1 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell’Unione europea. La presentazione della dichiarazione pone fine alla validità della comunicazione di cui al par. 1.

Art.11. (1) Gli operatori Intrastat devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 14 ° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

(2) Gli operatori Intrastat con obbligo corrente sostenuto devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il ventesimo giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i periodi di riferimento successivi il termine è quello di cui al par. 1.

Art.12. (1) L’Agenzia nazionale delle entrate notifica agli operatori Intrastat gli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.

(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine delle dichiarazioni Intrastat o rilevamento di errori in esse, l’Agenzia nazionale delle entrate può richiedere a Intrastat gli operatori di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonché di preparare rapporti al fine di stabilire l’affidabilità dei dati dichiarati.

(3) Le comunicazioni di cui al par. 1 e 2 devono essere inviati per via elettronica, firmati con una firma elettronica qualificata.

(4) L’eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata deve essere eseguita dall’operatore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.

(5) In caso di nuove circostanze, possono essere effettuati adeguamenti per un periodo fino a 6 periodi di riferimento precedenti.

(6) L’operatore Intrastat ha adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all’art. 11.

(7) L’operatore Intrastat deve fornire i documenti, i dati e le richieste di cui al par. 2, rispettivamente, presentano una dichiarazione di rettifica ai sensi del par. 4 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Agenzia Nazionale delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par. 5.

Art.13. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate comunica ad Intrastat gli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, in base ai poteri di cui all’art. 3, par. 2, punto 7 e richiede da loro la presentazione aggiuntiva di documenti e dati, nonché la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo. Gli operatori Intrastat forniscono i documenti e i dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione del messaggio.

(2) L’Agenzia Nazionale delle Entrate può apportare d’ufficio rettifiche dei dati nelle dichiarazioni Intrastat presentate dopo aver effettuato chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti dati, stabiliti in fase di attuazione dell’attività di controllo ai sensi dell’art. 3, par. 2, articolo 6.

(3) Al momento dell’esecuzione della successiva convalida, l’Istituto nazionale di statistica notifica all’Agenzia nazionale delle entrate per gli operatori Intrastat, rispetto ai quali devono essere intraprese le azioni di cui al paragrafo 1. 1 e Art. 3, par. 2, articolo 6.

Capitolo quattro

RISERVATEZZA.

OBBLIGO DI MANTENERE SEGRETO

Art.14. I dati e / o le prove raccolti in base all’ordine di questa legge possono essere utilizzati solo a fini statistici. I dati sui flussi di merci vengono diffusi, garantendo l’anonimato delle entità che li hanno forniti.

Art.15. (1) Un operatore Intrastat può chiedere al presidente dell’Istituto nazionale di statistica di estendere il segreto statistico per quanto riguarda il codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell’Unione europea e con i paesi terzi:

  1. costituisce più dell’85% del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per l’anno rispettivo con questa merce e con questo flusso;
  2. sommato a quello di un altro operatore o di due altri operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore sarà superiore all’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica della Bulgaria per il rispettivo anno, questa merce e questo flusso.

(2) Alla richiesta di cui al par. 1 si applica:

  1. informazioni sul codice della nomenclatura combinata istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune e sul flusso per il quale si chiede l’estensione del segreto;
  2. giustificazione dei motivi della richiesta.

(3) Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica si pronuncia entro 30 giorni sulla richiesta con una decisione motivata, con la quale consente l’estensione della riservatezza per i dati statistici per il commercio estero o respinge la richiesta.

(4) La decisione ai sensi del par. 3 può essere impugnato dall’ordinanza del codice di procedura amministrativa.

(5) Dopo l’emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sarà effettuata secondo il Capitolo Sei della Legge sulla Statistica.

(6) L’estensione della riservatezza è revocata con decisione del presidente dell’Istituto nazionale di statistica:

  1. su richiesta dell’operatore Intrastat;
  2. d’ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 1. 1.

(7) Prima di annullare l’estensione della riservatezza per ordine del par. 6, punto 2, il presidente dell’Istituto nazionale di statistica comunica all’operatore Intrastat che può opporsi o presentare una nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.

Art.16. (1) Gli organi competenti per l’attuazione della presente legge assicurano la protezione della persona e dei dati personali e la prevenzione dell’abuso nei loro confronti secondo l’ordine della Legge per le statistiche.

(2) Le autorità competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l’adempimento dei requisiti del par. 1.

(3) Le persone che hanno accesso alle informazioni protette dalla legge devono firmare una dichiarazione con la quale le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l’adempimento diretto dei loro doveri ufficiali.

Capitolo cinque

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art.17. (1) L’operatore Intrastat, che non presenta la dichiarazione Intrastat, non la presenta nei termini previsti o fornisce dati inesauribili o errati nella dichiarazione Intrastat, sarà punito con una multa o con una sanzione patrimoniale da 500 a 5000 lev. .

(2) Chi, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, omette di fornire le informazioni di cui all’art. 12, par. 2 o Art. 13, par. 1, sarà punito con una multa o una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra 200 e 2000 BGN.

(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la punizione sarà inflitta in doppio.

(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la punizione sarà inflitta in triplice ammontare.

Art.18. Una persona, che ha accesso alle informazioni protette dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall’esercizio diretto dei suoi doveri ufficiali, è punita con una multa da 1000 a 2000 lev, se il commesso non lo fa. costituire un crimine.

Art.19. (1) Le violazioni ai sensi della presente legge saranno stabilite da atti per l’accertamento di violazioni amministrative, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, ei decreti penali saranno emanati dal direttore esecutivo della Agenzia nazionale delle entrate o da alcuni suoi funzionari.

(2) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali devono essere eseguiti secondo l’ordine della Legge per le violazioni e le pene amministrative.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

  • 1.Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nel regolamento di cui all’art. 1, par. 1.
  • 2.Ai fini della presente legge:
  1. “Valore” è la base imponibile della fornitura, determinata dall’ordinanza della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione delle specifiche movimentazioni e merci, descritte nell’ordinanza dell’art. 1, par. 2.
  2. “periodo di riferimento”: il mese di calendario durante il quale avvengono le spedizioni o gli arrivi di merci. Per alcune merci specifiche e movimenti di merci, è possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.
  3. “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, che ha inflitto all’autore del reato una pena per la stessa tipologia di violazione.
  4. Per “sistematico” si intende la commissione di tre o più reati nell’arco di due anni.
  5. “Convalida” è un controllo della conformità dei dati nelle dichiarazioni Intrastat confrontandoli con altri dati e circostanze.
  6. “Nuove circostanze” sono documenti o fatti divenuti noti dopo la presentazione della dichiarazione mensile.
  7. “Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate” è una direzione determinata ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura fiscale-assicurativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  • 3.La legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci (promulgata, SG 51 del 2006, modificata, SG 84/2007 e SG 100/2010) è abrogata.
  • 4.Quelle emesse in base all’art. 1, par. 4 e art. 13, par. 2 della legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci, lo statuto mantiene la sua efficacia.
  • 5.Quelle emesse in base all’art. 26, par. 2 della legge abrogata sulle statistiche sugli scambi intracomunitari di merci restano in vigore.
  • 6.Per ordine della presente legge si dichiarano anche gli invii e gli arrivi, effettuati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il periodo di riferimento ai sensi della presente legge è antecedente a tale data.
  • 7.Per ordine della presente legge non possono essere dichiarati invii e arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il periodo di riferimento è successivo a tale data e che sono stati dichiarati dall’ordinanza della legge abrogata.
  • 8. Lerettifiche dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci devono essere effettuate secondo l’ordine della presente legge.
  • 9. Ledichiarazioni Intrastat per l’ultimo periodo di riferimento prima dell’entrata in vigore della presente legge devono essere presentate entro i termini di cui all’art. 11.
  • 10.Per il 2012 le soglie per la dichiarazione secondo il sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento (CE) (638/2004, previa dichiarazione, determinato sulla base della Legge abrogata sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.
  • 11.Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG, numero 105 del 2006; modificato, numeri 52, 108 e 110 del 2007, numeri 69 e 106 del 2008, numeri 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al § 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole “lavoratori” il sindacato “E” è sostituito da una virgola e infine aggiunto “e alla Direttiva del Consiglio 2011/96 / UE del 30 novembre 2011 sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345/8 del 29 dicembre 2011) “.
  • 12.Nel Codice di procedura fiscale e assicurativa (promulgato, SG, numero 105 del 2005, modificato, numeri 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46 , 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, n. 36, 69 e 98 del 2008, n. 12, 32, 41 e 93 del 2009, n. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010 , Nn. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della legge per la modifica e l’integrazione del codice di procedura fiscale e previdenziale (SG, numero 99 del 2011) § 23 è modificato come segue:

„§ 23. (1) Il non completato alla data di entrata in vigore della presente legge procedimento di revisione ai sensi dell’art. 114, par. 1 – 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati secondo l’ordine corrente entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

(2) Il procedimento di revisione di cui all’art .. Sospeso dalla data di entrata in vigore della presente legge. 114, par. 1 – 3 devono essere completati secondo l’ordine corrente entro tre mesi dalla data della loro ripresa.

(3) I termini di cui al par. 1 e 2 possono essere prorogati dall’ordine e alle condizioni di cui all’art. 114, par. 4.

(4) I termini di cui al par. 1 e 2 non si applicano per i procedimenti di revocazione il cui termine è stato prorogato dall’ordinanza dell’art. 114, par. 4 prima dell’entrata in vigore di questa legge. ”

  • 13.La legge entra in vigore il 1 ° luglio 2012, ad eccezione del § 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta ufficiale dello Stato.

La legge è stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.