DIRITTO SULLE STATISTICHE SUGLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI DI MERCI
Promulgata, SG, n. 40 dal 29.05.2012, in vigore dal 1.07.2012.
Capitolo primo
GENERALE
Arte. 1. (1) La presente legge disciplina:
1. l’attuazione dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci tra la Repubblica di Bulgaria e gli Stati membri dell’Unione Europea, in conformità con la normativa dell’Unione Europea in materia:
a) Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio di seguito denominato “Regolamento (CE) № 638/2004”;
(b) Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri (GU L 87/ 160 del 31 marzo 2009);
(c) Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie relative agli scambi di beni tra Stati membri e che abroga i regolamenti della Commissione (CE) № 1901/2000 e (CEE) № 3590/92, di seguito denominato “Regolamento (CE) № 1982/2004”;
(d) Regolamento (CE) № 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) № 1982/2004 al fine di semplificare la registrazione della quantità e le specifiche di movimenti specifici di merci;
(e) Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda l’elenco dei beni esclusi dalle statistiche, la trasmissione di informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità (GU L 31/1 del 3 febbraio 2010);
(e) Regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 di attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di merci tra Stati membri per quanto riguarda la soglia di semplificazione, gli scambi per caratteristiche commerciali, merci e movimenti specifici e codice del tipo di transazione (GU L 34/1 del 5 febbraio 2010);
2. le funzioni ei poteri degli organi competenti per lo svolgimento dell’attività statistica per gli scambi intracomunitari di merci;
3. il sistema Intrastat.
(2) Sono determinate le norme diverse o specifiche applicabili a merci e movimenti di merci specifici, i periodi di riferimento, le modalità della loro comunicazione e dichiarazione, nonché alle merci escluse dall’attività statistica sugli scambi intracomunitari di merci con ordinanza del Consiglio dei ministri.
Capitolo due
AUTORITÀ. POTERI E INTERAZIONE
Arte. 2. Le autorità competenti per l’attuazione delle attività statistiche per gli scambi intracomunitari di merci sono l’Istituto nazionale di statistica, l’Agenzia nazionale delle entrate e l’Agenzia delle dogane.
Arte. 3. (1) L’Istituto Nazionale di Statistica:
1. determina le soglie di dichiarazione nel sistema Intrastat e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione ai sensi dell’art. 9(2) del Regolamento (CE) (638/2004;
2. elaborare e mantenere insieme all’Agenzia delle Entrate le regole per la validazione dei dati raccolti nell’ambito del sistema Intrastat;
3. raccogliere dati su specifiche merci e movimenti di merci, non dichiarati nel sistema Intrastat, da altre fonti amministrative;
4. effettuare una convalida secondaria di tutti i dati raccolti o ricevuti dalle altre autorità competenti;
5. trasmettere i dati di sintesi e di dettaglio per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci alla Direzione Generale di Eurostat della Commissione Europea secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) № 638/2004, nonché dell’art. 25 del Regolamento (CE) № 1982/2004;
6. conservare tutti i dati per gli scambi intracomunitari di beni delle persone obbligate ai sensi della presente legge e tenere un registro per loro;
7. predisporre analisi e relazioni sulla qualità dei dati per le statistiche sugli scambi intracomunitari di merci;
8. fornire dati mensili sugli scambi intracomunitari di beni della Banca nazionale bulgara ai fini del conto corrente della bilancia dei pagamenti.
(2) L’Agenzia delle Entrate:
1. crea e mantiene un sistema per la raccolta dei dati “Intrastat” – prepara la metodologia, le procedure di lavoro e i documenti, nonché l’applicazione software, assicurando la preparazione delle dichiarazioni Intrastat;
2. controllare l’ambito dei soggetti obbligati, e attraverso la validazione controllare la qualità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(2) del Regolamento (CE) (638/2004;
3. fornire all’Istituto Nazionale di Statistica i dati raccolti nell’ambito del sistema Intrastat;
4. fornire dati sintetici alle istituzioni e agli organismi statali, quando ciò sia previsto da un atto normativo o sulla base di accordi con essi conclusi;
5. informare gli operatori Intrastat dei propri obblighi in relazione al sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(3) del Regolamento (CE) (638/2004;
6. controllare l’adempimento degli obblighi degli operatori Intrastat, accertare violazioni amministrative e irrogare sanzioni amministrative ai sensi della presente legge;
7. utilizzare i dati disponibili sugli scambi intracomunitari di beni raccolti o ricevuti ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto e tramite il Sistema informativo europeo per lo scambio di informazioni sull’IVA (VIES), nonché da altre fonti amministrative come ulteriori per determinare la gli obblighi degli operatori Intrastat e il controllo dell’affidabilità dei dati forniti nell’ambito del sistema Intrastat secondo quanto previsto dall’art. 8(2) del Regolamento (CE) (638/2004;
8. creare e mantenere un registro dei soggetti obbligati nell’ambito del sistema Intrastat.
(3) L’Agenzia delle dogane fornisce all’Istituto nazionale di statistica i dati sulle merci dalle dichiarazioni doganali (DAU) in conformità con i requisiti dell’art. 5(2) del Regolamento (CE) (638/2004.
Arte. 4. Le soglie di dichiarazione e le tipologie di dati oggetto di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, comma 1, è determinato con provvedimento del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, che è promulgato nella Gazzetta dello Stato entro il 31 ottobre dell’anno in corso. Le soglie dichiarative e le tipologie di dati aggiuntivi determinati dall’ordinanza sono valide per tutto l’anno successivo.
Arte. 5. (1) L’Agenzia Nazionale delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane forniscono all’Istituto Nazionale di Statistica tutti i dati disponibili per gli scambi intracomunitari di beni necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, ivi compresi i dati individuanti, di cui all’art. 9 (1) e (2) del Regolamento (CE) (638/2004.
(2) Le tipologie di dati di cui al par. 1, la loro struttura, l’ordine e la periodicità del loro invio all’Istituto Nazionale di Statistica sono determinati con istruzioni congiunte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, rispettivamente del Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate e del Direttore dell’Agenzia delle Dogane .
Capitolo tre
SISTEMA INTRASTAT
Arte. 6. (1) Si applica il sistema Intrastat per la raccolta dei dati per le spedizioni intracomunitarie o gli arrivi nel territorio della Repubblica di Bulgaria di merci dell’Unione Europea.
(2) La procedura per l’applicazione del sistema Intrastat, compresa la presentazione e l’accettazione delle dichiarazioni Intrastat e di altri documenti o dati soggetti a trasmissione e il controllo e la rettifica dei dati forniti, è determinata con ordinanza del Ministro delle finanze.
Arte. 7. Soggetti obbligati a presentare dichiarazioni secondo il sistema Intrastat – Gli operatori Intrastat sono i soggetti iscritti alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, che effettuano scambi intracomunitari di beni in volumi annui, espressi in valore, superiori alle soglie di dichiarazione di cui all’art. 3, par. 1, punto 1, separatamente per ciascun flusso commerciale – spedizioni o arrivi ai sensi dell’art. 7(1) del Regolamento (CE) (638/2004.
Arte. 8. (1) Le dichiarazioni Intrastat sono:
1. dichiarazioni mensili per arrivi o partenze;
2. dichiarazioni correttive per arrivi o partenze.
(2) Quando durante un determinato periodo di riferimento l’operatore Intrastat non ha effettuato arrivi o spedizioni intracomunitarie, la dichiarazione mensile non deve contenere registrazioni con dati commerciali (dichiarazione zero).
(3) Le dichiarazioni di rettifica possono contenere registrazioni solo per dichiarazioni mensili già accettate.
Arte. 9. (1) Le dichiarazioni Intrastat, la notifica di cui all’art. 10, nonché gli altri documenti o dati che gli operatori Intrastat devono presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica, sottoscritti con firma elettronica qualificata.
(2) Eccezionalmente nei casi di impossibilità tecnica da parte dell’operatore Intrastat o dell’Agenzia delle Entrate, previsti dall’ordinanza di cui all’art. 6, par. 2. Le dichiarazioni, le comunicazioni, i documenti oi dati Intrastat possono essere presentati alla competente direzione territoriale dell’Agenzia nazionale delle entrate su supporto tecnico, che consenta una riproduzione affidabile dell’informazione e soddisfi i requisiti per la forma del verbale.
(3) I campioni delle dichiarazioni Intrastat e altri documenti o dati oggetto di presentazione devono essere approvati dal Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate o da persona da lui autorizzata e sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia.
Arte. 10. (1) Quando l’operatore Intrastat per un certo periodo non effettuerà scambi intracomunitari di beni dell’Unione Europea, può darne comunicazione scritta al Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale delle Entrate. Per questo periodo l’operatore Intrastat non presenta dichiarazioni Intrastat.
(2) Il gestore Intrastat è obbligato a riprendere la presentazione delle dichiarazioni Intrastat entro il termine di cui all’art. 11, par. 1, quando entro il termine di cui al par. 1 ha effettuato scambi intracomunitari di merci dell’Unione Europea. La presentazione della dichiarazione fa decadere la validità della notifica di cui al par. 1.
Arte. 11. (1) Gli operatori Intrastat presentano una dichiarazione Intrastat entro il 14° giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
(2) Gli operatori Intrastat con obbligo in corso devono presentare una dichiarazione Intrastat entro il 20° giorno del mese successivo al primo periodo di riferimento. Per i successivi periodi di riferimento il termine è quello di cui al par. 1.
Arte. 12. (1) L’Agenzia delle Entrate informa gli operatori Intrastat degli errori riscontrati in una dichiarazione Intrastat presentata.
(2) In caso di mancata presentazione, presentazione dopo il termine di dichiarazioni Intrastat o rilevazione di errori nelle stesse, l’Agenzia delle Entrate può richiedere agli operatori Intrastat di presentare documenti contabili, commerciali e di altro tipo e supporti informativi, nonché redigere report in al fine di stabilire l’attendibilità dei dati dichiarati.
(3) Le comunicazioni di cui al par. 1 e 2 devono essere inviati in forma elettronica, firmati con firma elettronica qualificata.
(4) L’eliminazione degli errori in una dichiarazione mensile o correttiva presentata è effettuata dal gestore Intrastat con la presentazione di una dichiarazione correttiva.
(5) In caso di nuove circostanze, gli adeguamenti possono essere effettuati per un periodo fino a 6 periodi di riferimento passati.
(6) Il gestore Intrastat ha adempiuto all’obbligo di presentare una dichiarazione Intrastat mensile entro un termine, se gli errori ammessi sono stati eliminati entro i termini di cui all’art. 11.
(7) Il gestore Intrastat fornisce i documenti, i dati e le referenze di cui al par. 2, presentano rispettivamente una dichiarazione rettificativa di cui al par. 4 e 5 entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, rispettivamente dalla data in cui si sono verificate le circostanze di cui al par. 5.
Arte. 13. (1) L’Agenzia delle Entrate informa l’Intrastat degli operatori per accertate circostanze, diverse da quelle dichiarate per il rispettivo periodo di riferimento, sulla base dei poteri di cui all’art. 3, par. 2, punto 7 e richiede da loro un’ulteriore fornitura di documenti e dati, nonché la presentazione di una dichiarazione correttiva per lo stesso periodo. Gli operatori Intrastat forniscono i documenti ei dati e presentano una dichiarazione correttiva entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
(2) L’Agenzia delle Entrate può apportare d’ufficio rettifiche ai dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat presentate, previo chiarimenti con gli operatori Intrastat o confronto con fonti di dati, stabiliti in sede di attuazione dell’attività di controllo di cui all’art. 3, par. 2, punto 6.
(3) L’Istituto Nazionale di Statistica, all’effettuazione della successiva validazione, ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate per gli operatori Intrastat, nei confronti dei quali devono essere poste in essere le azioni di cui al comma 1. 1 e artt. 3, par. 2, punto 6.
Capitolo quattro
RISERVATEZZA.
OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO
Arte. 14. I dati e/o le prove raccolte dall’ordinanza della presente legge possono essere utilizzati solo a fini statistici. I dati sui flussi merci sono diffusi, garantendo l’anonimato dei soggetti che li hanno forniti.
Arte. 15. (1) Un operatore Intrastat può chiedere al Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica di estendere il segreto statistico con riguardo al codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alle statistiche tariffarie e statistiche. nomenclatura e della tariffa doganale comune, per determinate merci e flussi commerciali, nei casi in cui il valore annuo degli scambi rilevanti della persona con gli Stati membri dell’Unione europea e con paesi terzi:
1. costituisce più dell’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno con questa merce e nell’ambito di questo flusso;
2. sommato a quello di un altro operatore o di altri due operatori, a condizione che anche questo secondo o questi due altri operatori abbiano richiesto una dichiarazione di riservatezza, il valore è superiore all’85 per cento del valore totale del commercio estero della Repubblica di Bulgaria per il rispettivo anno questa merce e questo flusso.
(2) Alla richiesta di cui al par. 1 si applica:
1. informazioni sul codice della nomenclatura combinata stabilito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, sulla nomenclatura tariffaria e statistica e sulla tariffa doganale comune, e sui flussi per i quali si chiede l’estensione della riservatezza;
2. motivazione dei motivi della richiesta.
(3) Il presidente dell’Istituto nazionale di statistica si pronuncia sulla richiesta entro 30 giorni con decisione motivata, con la quale concede l’estensione della riservatezza per le statistiche del commercio estero o respinge la richiesta.
(4) La decisione di cui al par. 3 è impugnabile con l’ordinanza del Codice di procedura amministrativa.
(5) Dopo l’emanazione della decisione di estensione della riservatezza, la diffusione dei dati sarà effettuata secondo il capo sei della legge sulla statistica.
(6) L’estensione della riservatezza è revocata con decisione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica:
1. su richiesta dell’operatore Intrastat;
2. d’ufficio, nel caso in cui in due anni civili consecutivi non ricorrano le condizioni di cui al comma 1. 1.
(7) Prima di annullare l’estensione della riservatezza con l’ordinanza del par. 6, comma 2, il presidente dell’Istituto nazionale di statistica comunica al gestore Intrastat che può opporsi o presentare nuova domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Arte. 16. (1) Gli organi competenti per l’attuazione della presente legge assicurano la protezione dei dati personali e delle persone e la prevenzione dell’uso improprio degli stessi secondo l’ordine della legge per la statistica.
(2) Le autorità competenti sono obbligate ad adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per l’adempimento dei requisiti di cui al par. 1.
(3) Le persone che hanno accesso a informazioni protette dalla legge, firmano una dichiarazione che le manterranno segrete e non le utilizzeranno per altri scopi se non per l’esercizio diretto delle loro funzioni ufficiali.
Capitolo cinque
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Arte. 17. (1) L’operatore Intrastat che non presenta una dichiarazione Intrastat, non la presenta entro i termini prescritti o fornisce dati non esaustivi o errati in una dichiarazione Intrastat è punito con la sanzione pecuniaria o pecuniaria di BGN 500 a 5.000.
(2) Chi su richiesta dell’Agenzia delle Entrate non fornisce entro il termine indicato le informazioni di cui all’art. 12, par. 2 o art. 13, par. 1, è punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 2000 BGN.
(3) In caso di ripetuta commissione delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la sanzione è irrogata in doppia misura.
(4) In caso di commissione sistematica delle violazioni di cui al par. 1 e 2 la pena è inflitta in triplice importo.
Arte. 18. La persona che ha accesso a informazioni tutelate dalla presente legge, che le utilizza, le fornisce o le divulga per scopi diversi dall’esercizio diretto delle sue funzioni d’ufficio, è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 BGN, se il reato non costituire reato.
Arte. 19. (1) Le violazioni di cui alla presente legge sono stabilite con atti di accertamento degli illeciti amministrativi, redatti da funzionari, determinati dal direttore esecutivo dell’Agenzia nazionale delle entrate, e i decreti penali sono emanati dal direttore esecutivo dell’Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate o da alcuni da lui funzionari.
(2) L’accertamento delle violazioni, l’emanazione, il ricorso e l’esecuzione dei decreti penali sono svolti dall’ordinanza della Legge per gli illeciti e le punizioni amministrative.
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
§ 1. Ai fini della presente legge le definizioni, determinate nella disciplina dell’art. 1, par. 1.
§ 2. Ai fini della presente legge:
1. “Valore” è la base imponibile della prestazione, determinata dall’ordinanza della Legge sull’Imposta sul Valore Aggiunto, ad eccezione degli specifici movimenti e merci, descritti nell’ordinanza dell’art. 1, par. 2.
2. Per “periodo di riferimento” si intende il mese di calendario durante il quale hanno luogo le spedizioni o gli arrivi delle merci. Per alcune merci e movimenti di merci specifici, è possibile applicare altri periodi di riferimento al di fuori del periodo specificato.
3. “Ripetuta” è la violazione commessa entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale, che comminava all’autore del reato una sanzione per lo stesso tipo di violazione.
4. Per “sistematico” si intende la commissione di tre o più reati in un periodo di due anni.
5. “Convalida” è la verifica della conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni Intrastat mediante confronto con altri dati e circostanze.
6. Per “nuove circostanze” si intendono documenti o fatti divenuti a conoscenza dopo la presentazione della dichiarazione mensile.
7. La “Direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate” è una direzione determinata ai sensi dell’art. 8 del Codice di procedura tributario-assicurativo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
§ 3. La legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di beni (promulgata, SG n. 51/2006; modificata, SG n. 84/2007 e SG n. 100/2010) è abrogata.
§ 4. Emesso in base all’art. 1, par. 4 e artt. 13, par. 2 della abrogata legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci, resta in vigore lo statuto.
§ 5. Emesso in base all’art. 26, par. 2 dell’abrogata Legge sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci restano in vigore le disposizioni.
§ 6. Con l’ordinanza di questa legge sono dichiarati anche gli invii e gli arrivi effettuati dopo la data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento ai sensi della presente legge è anteriore a tale data.
§ 7. Con l’ordinanza di questa legge non sono dichiarati gli invii e gli arrivi effettuati prima della data di entrata in vigore di questa legge, per i quali il termine di riferimento è successivo a tale data e che sono dichiarati dall’ordinanza della legge abrogata.
§ 8. Le correzioni dei dati dichiarati ai sensi della legge abrogata sulla statistica degli scambi intracomunitari di merci sono effettuate in base all’ordine di questa legge.
§ 9. Le dichiarazioni Intrastat relative all’ultimo periodo di riferimento prima dell’entrata in vigore della presente legge devono essere presentate nei termini di cui all’art. 11.
§ 10. Per il 2012 le soglie di dichiarazione nell’ambito del sistema Intrastat e le tipologie di dati aggiuntivi ai sensi dell’art. 9, par. 2 del Regolamento (CE) № 638/2004, previa dichiarazione, determinata sulla base della abrogata Legge sulle statistiche degli scambi intracomunitari di merci.
§ 11. Nella legge sull’imposta sul reddito delle società (promulgata, SG n. 105/2006; modificata, SG n. 52, 108 e 110 del 2007, SG n. 69 e 106 del 2008, SG n. 32, 35 e 95 del 2009, numeri 94 del 2010 e numeri 19, 31, 35, 51, 77 e 99 del 2011) al § 2 delle disposizioni aggiuntive dopo le parole “dipendenti” il sindacato “E” è sostituito da una virgola ed infine aggiunto a Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011 sul sistema comune di tassazione applicabile in caso di società madri e controllate di Stati membri diversi (GU 2011 L 345/8 del 29 dicembre 2011)”.
§ 12. Nel Codice di procedura tributario-assicurativo (promulgato, SG n. 105/2005, modificata, SG n. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 e 105 del 2006, nn. 46, 52, 53, 57, 59, 108 e 109 del 2007, nn. 36, 69 e 98 del 2008, nn. 12, 32, 41 e 93 del 2009, nn. 15, 94, 98, 100 e 101 del 2010, n. 14, 31, 77 e 99 del 2011 e SG n. 26 del 2012) nelle disposizioni transitorie e finali della Legge di modifica e integrazione del Codice di procedura tributaria e previdenziale (SG, n. 99 del 2011 ) Il § 23 è così modificato:
§ § 23. (1) L’incompiuto alla data di entrata in vigore della presente legge è il procedimento di revisione di cui all’art. 114, par. 1 – 3, indipendentemente dalla data del loro inizio, devono essere completati nell’ordine in corso entro 5 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
(2) Il procedimento di revisione ex art. 114, par. 1 – 3 devono essere compilati secondo l’ordine in vigore entro tre mesi dalla data della loro ripresa.
(3) I termini di cui al par. 1 e 2 possono essere prorogati con l’ordinanza e alle condizioni di cui all’art. 114, par. 4.
(4) I termini di cui al par. 1 e 2 non si applicano ai procedimenti di revisione il cui termine è stato prorogato con l’ordinanza dell’art. 114, par. 4 prima dell’entrata in vigore della presente legge».
§ 13. La legge entra in vigore il 1° luglio 2012, ad eccezione del § 12, che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.
La legge è stata adottata dalla 41a Assemblea Nazionale il 16 maggio 2012 ed è stata sigillata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.