Accertamento per omessa indicazione nel quadro RW di partecipazioni estere

Quadro RW – Partecipazione in società non residente

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

In caso di partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese collaborativo (Vedi: Stati o territori collaborativi e non collaborativi valevoli per il quadro RW), il contribuente che riveste lo status di titolare effettivo  come definito dalla normativa antiriciclaggio deve indicare nel  quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi (Vedi: Stati o territori collaborativi e non collaborativi valevoli per il quadro RW) , occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio look through e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore dei beni di tutti i soggetti “controllati” situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza “titolare effettivo”. Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

L’obbligo dichiarativo in capo al “titolare effettivo” sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di titolare effettivo di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria. In quest’ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta. Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di titolare effettivo .

Il titolare effettivo   coincide con la persona fisica o le persone fisiche a cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

Secondo quanto disposto dalla Circolare n. 38/E/2013:
“1.1.1titolare effettivo
In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali, il legislatore ha riformulato il testo dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori “formali” delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma anche coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”. Mutuando la definizione contenuta nella normativa antiriciclaggio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e all’articolo 2 dell’allegato tecnico al medesimo decreto, per titolare effettivo si intende:

    • in caso di società:
  1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
  2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica.

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Sanzioni e conseguenze derivanti dalle omissioni legate al monitoraggio fiscale

La normativa prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:

La mancanza della compilazione del Quadro RW al riguardo della detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria,  relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal  DM 21 novembre 2001,

  • gli investimenti e le attività di natura finanziaria si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione (evasione fiscale);
  •  i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento sono raddoppiati;
  • sono raddoppiati  i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento per la violazione attinente al mancato inserimento nel quadro RW;
  • viene raddoppiata la sanzione prevista per la mancata dichiarazione nel Quadro RW (comma 2 dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78) .

Quindi, è da tenere in massima considerazione che il comma 2 dell’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 dispone che, salva prova contraria, gli investimenti e le attività di natura finanziaria

si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione.

Quindi, vi   una vera e propria presunzione relativa (salva prova contraria) di evasione fiscale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria

e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi.

Il comma 2-bis dell’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 dispone che per l’accertamento basato sulla presunzione relativa di cui sopra i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento sono raddoppiati.

Il comma 2-ter dell’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78dispone che, parimenti, sono raddoppiati termini entro cui notificare l’avviso di accertamento per la violazione attinente al mancato inserimento nel quadro RW.

In sintesi, la normativa prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:

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Scambio automatico di informazioni sulle quote societarie

Erroneamente si è portati a credere che la titolarità di una quota in una società estera, se la società non opera direttamente in Italia, garantisca l’anonimato verso l’Agenzia delle Entrate.

Niente di più errato: attraverso il Common Reporting Standard (CRS) sviluppato dall’OCSE e la Direttiva 2014/107/UE (Directive on Administrative Cooperation 2 (DAC 2) , le autorità fiscali estere trasmettono automaticamente all’Agenzia delle Entrate italiana i dati finanziari collegati ai residenti italiani.

Il Common Reporting Standard (CRS) (Vedi: Common Reporting Standard (CRS): Comunicazione tra i Paesi aderenti delle attività finanziarie detenute dai contribuenti) è uno standard globale dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra paesi, finalizzato alla lotta contro l’evasione fiscale internazionale. Entrato in vigore nel 2016, obbliga le istituzioni finanziarie a comunicare annualmente i dati sui conti esteri dei non residenti alle autorità fiscali, eliminando di fatto il segreto bancario. I

Il Common Reporting Standard (CRS) è stato introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2) che modifica la direttiva n. 2011/16/UE (Directive Administrative Cooperation 1 – DAC 1) per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

(Vedi: L’evoluzione delle Directive Administrative Cooperation sullo scambio automatico di informazioni fiscali dalla DAC 1 alla DAC 8)

In base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/107/UE  le banche e le istituzioni finanziarie di ciascuno Stato membro identificano i titolari di conti residenti fiscalmente in altri paesi e trasmettono i dati (nome, indirizzo, codice fiscale, saldi) alle autorità competenti locali, che poi li condividono con le autorità del Paese di residenza.
Quindi, l’autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d’imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto:

a) il nome, l’indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un’Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l’applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l’indirizzo e il NIF o i NIF dell’Entità e il nome, l’indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione;

b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c) il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione;

d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e) nel caso di un Conto di Custodia:

i) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi e l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto;

f) nel caso di un Conto di Deposito, l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l’importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l’Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l’obbligato o il debitore, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione.

In base alla Direttiva la comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i sei mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.»

Al 13 Marzo 2025126 Stati  hanno aderito al CRS Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA).

Gli istituti finanziari, ai sensi delle normative ed alle procedure di adeguata verifica antiriciclaggio, sono obbligati a compiere  aad identificare il Titolare Effettivo (Beneficial Owner) della persona giuridica (Vedi: Titolarità effettiva delle persone giuridiche in ambito mondiale, Unionale, Nazionale).
Se un residente italiano detiene, direttamente o indirettamente, una percentuale rilevante (generalmente superiore al 25%) della società estera, l’istituto di credito segnala il suo codice fiscale italiano all’autorità locale, la quale riversa il dato all’Agenzia delle Entrate italiana.

Quindi, quello che fa scattare la segnalazione da parte delle autorità fiscali estere all’Agenzia delle Entrate italiana non è il registro delle imprese estero, ma il conto corrente della società estera detenuta da residenti italiani.

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Accertamento per omessa dichiarazione di partecipazioni estere

Da quanto detto è evidente che il controllo sistematico sui capitali detenuti all’estero e, di conseguenza, sul possesso di quote societarie estere, è un processo gestito da algoritmi e non un’attività manuale o basata su segnalazioni episodiche.

L’Agenzia delle Entrate, quando contesta la mancata indicazione nel Quadro RW di una quota societaria estera:

  • in primis, mira a recuperare le sanzioni pure sul monitoraggio fiscale evaso;
  • in secundis, utilizza la mancata dichiarazione della partecipazione come presupposto per innescare un controllo sostanziale sui redditi inteso a verificare che la società estera non abbia distribuito dividendi esteri o che la partecipazione estera non abbia generato plusvalenze (capital gain) sottratti a tassazione in Italia.

L’azione dell’Amministrazione Finanziaria si articola tipicamente in due fasi.

In prima istanza, il contribuente riceve una lettera di compliance (lettera di conformità).
 La lettera di compliance è una comunicazione bonaria nella quale sono riportate le anomalie rinvenute nella dichiarazione dei redditi del contribuente, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Agenzia ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati. In questo modo, prima che l’Agenzia notifichi un avviso di accertamento, il destinatario della comunicazione potrà regolarizzare l’errore o l’omissione attraverso il ravvedimento operoso. Al contrario, se il contribuente non ritiene corretti i dati indicati nella sua dichiarazione, basterà comunicarlo all’Agenzia, inviando eventuali elementi e documenti di cui l’Agenzia non era a conoscenza.

In seconda istanza, qualora  il contribuente ignori la lettera di compliance o non fornisca giustificazioni documentali idonee a giustificare le anomalie rinvenute nella dichiarazione dei redditi, l’Ufficio notifica l’avviso di accertamento per attività estere non dichiarate.

L’avviso di accertamento deve essere preceduto dal c.d. schema di atto per l’invito al contraddittorio.

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Principio del contraddittorio

Con la Riforma Fiscale 2023-2024, a decorrere dal 18.1.2024, per effetto dell’introduzione del “principio del contraddittorio” di cui all’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) nella della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), introdotto dalla lettera e) del primo comma dell’art.1 del Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 219 (Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente), si è passati da un’applicazione frammentata ad un obbligo più generale ed il contraddittorio endoprocedimentale è stato esteso a livello generalizzato.

In base all’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) della Legge del 27/07/2000 n. 212 salvo che per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

L’ art. 7-bis del DL 29 marzo 2024, n. 39 contiene l’interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo:
“1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.”

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6-bis della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente),  per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto (impositivo), assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ai sensi dell’art. 6-bis (Principio del contraddittorio) della della Legge del 27/07/2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tutti gli atti emessi dal 30.4.2024 , autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria che non derivano da una liquidazione automatica o immediata sono preceduti, devono essere obbligatoriamente preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 6-bis: Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto (impositivo), assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto (impositivo) non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”

Ai sensi del quarto comma dell’art. 6-bis:  “L’atto (impositivo) adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.”

Il terzo comma dell’art.1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ha introdotto nell’articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale,  il comma 2-bis secondo il quale: Lo schema di atto (impositivo), comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis , comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 l’art.1 (Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione)  del medesimo decreto,  si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024.

Per gli accertamenti successivi al 30 aprile 2024, l’omissione del contraddittorio costituisce vizio dell’atto impugnabile con il ricorso tributario a condizione, secondo la cosiddetta “prova di resistenza” nell’ambito del contraddittorio preventivo, elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21271/2025 delle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, pubblicata il 25 luglio 2025), che il contribuente dimostri che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa conclusione.

La “prova di resistenza” in ambito tributario, secondo le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, è, quindi, l’onere a carico del contribuente di dimostrare concretamente che, se fosse stato coinvolto nel contraddittorio procedimentale (cioè prima dell’emissione dell’avviso di accertamento), avrebbe potuto presentare elementi difensivi (argomenti, documenti) idonei a influenzare l’esito dell’atto.

Con ordinanza n. 34459 del 29 dicembre 2025 (udienza 29 ottobre 2025) la Quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito in tema di Contraddittorio endoprocedimentale ante articolo 6-bis, l. n. 212/200 che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto.

Resta fermo il principio secondo il quale il contribuente deve assolvere all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere in modo da poter dimostrare che egli non ha proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale da non determinare un risultato diverso del procedimento impositivo.

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Presunzione di fruttuosità delle quote societarie estere

Come abbiamo visto, quando l’Amministrazione Finanziaria intercetta una partecipazione societaria non indicata nel Quadro RW, non si limita a contestare la violazione formale del monitoraggio, ma utilizza la mancata dichiarazione della partecipazione come presupposto per innescare un controllo sostanziale sui redditi inteso a verificare che la società estera non abbia distribuito dividendi esteri o che la partecipazione estera non abbia generato plusvalenze (capital gain) sottratti a tassazione in Italia.

I dividendi esteri andrebbero assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% nel Quadro RM del Modello Redditi PF.

La tassazione del capital gain su quote societarie estere per persone fisiche residenti in Italia è generalmente del 26% a titolo di imposta sostitutiva (redditi diversi), a prescindere che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Tali plusvalenze vanno dichiarate nel Quadro RT del Modello Redditi PF.

L’Agenzia delle Entrate presume la distribuzione di dividendi esteri non dichiarati applicando il principio della presunzione di fruttuosità degli investimenti occulti.

In base alle presunzioni semplici ex art. 38 (Accertamento sintetico) del DPR n. 600/1973

Ai sensi del terzo comma dell’art. 38 (Accertamento sintetico) del DPR n. 600/1973 l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, possono essere desunte  dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

Quindi.

  • l’Agenzia delle Entrate opera sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti
  • Incombe sul contribuente l’onere della prova contraria.

In questi casi sebbene l’Ufficio, per far valere la presunzione semplice,  debba fornire indizi  gravi, precisi e concordanti, la prassi degli accertatori dell’Agenzia delle Entrate è quella di emettere questionari chiedendo di dimostrare analiticamente la natura infruttifera della partecipazione societaria estera.

Come abbiamo visto, il comma 2 dell’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 dispone che, salva prova contraria, gli investimenti e le attività di natura finanziaria

si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione.

Quindi, vi   una vera e propria presunzione relativa (salva prova contraria) di evasione fiscale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria

e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi.

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La prova contraria

Il contribuente al fine di produrre una “prova contraria” che possa contrastare efficacemente le pretese tributarie dell’Amministrazione finanziaria potrà utilizzare la documentazione contabile ed extra-contabile della società estera.

Per dimostrare che la partecipazione estera non ha generato dividendi esteri tassabili in Italia, il contribuente potrà fornire, preferibilmente tradotti con perizia asseverata e, ove possibile, muniti di Apostille

  • i bilanci d’esercizio esteri (Financial Statements) relativi alle annualità accertate
    • se la società estera ha chiuso in perdita, il bilancio dimostra matematicamente l’impossibilità di distribuire dividendi;
    • se invece la società ha prodotto utili, potrà esibire i verbali delle assemblee dei soci (Resolutions of the Board) da cui si potrà evincere la decisione formale di non distribuire dividendi.

Il contribuente  potrà integrare questa documentazione societaria con i suoi gli estratti conto personali (a dimostrazione dell’assenza di bonifici esteri in entrata attinenti alla distribuzione dei dividendi esteri).

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Decadenza del potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria

Ai sensi del primo comma dell’art. 43 (Termine per l’accertamento) del DPR n. 600/1973 i termini di decadenza per l’accertamento fiscale scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi doveva essere presentata.

Il conteggio inizia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza della presentazione telematica.

Poniamo il caso di redditi 2025. La presentazione telematica deve avvenire nel 2026. Il termine di decadenza sarà il 31 dicembre 2031.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 43 (Termine per l’accertamento) del DPR n. 600/1973 se la dichiarazione dei redditi è stata totalmente omessa, il termine si allunga al 31 dicembre del settimo anno successivo.

Da non confondere l’omissione del singolo quadro con l’omissione dell’intera dichiarazione.

L’omissione del singolo quadro RW non equivale all’omissione dell’intera dichiarazione e, quindi, i termini di decadenza per l’omessa compilazione del monitoraggio fiscale nel quadro RW, ma in presenza di una dichiarazione dei redditi regolarmente presentata per il periodo in esame, scadono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Nel caso di investimenti ed attività di natura finanziaria

Il comma 2-bis dell’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 dispone che per l’accertamento basato sulla presunzione relativa di cui sopra i termini entro cui notificare l’avviso di accertamento sono raddoppiati.

Il comma 2-ter dell’art. 12 (Contrasto ai paradisi fiscali) del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78dispone che, parimenti, sono raddoppiati termini entro cui notificare l’avviso di accertamento per la violazione attinente al mancato inserimento nel quadro RW.

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