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Bulgaria – Modifiche alla legge sull’imposta sul valore aggiunto relative alle Forniture intracomunitarie di beni

Bulgaria – Modifiche alla legge sull’imposta sul valore aggiunto relative alle Forniture intracomunitarie di beni

Modifiche alla legge sull’imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 01.01.2020.

DECRET № 274 promulgata nella SG, no. 96 del 06.12.2019 con Legge di modifica e integrazione della Legge per l’imposta sul reddito delle società modifiche e integrazioni sono state apportate alla Legge per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) – dal § 30 al § 36 .

Occorre inoltre prestare attenzione ad un’altra modifica della legge sull’IVA ( art. 40, punto 1 ), che è entrata in vigore il 01.01.2020 ed è stata apportata dalla legge sui servizi sociali , DECRET № 48 promulgata in SG, n. 24 del 22 marzo 2019

Le principali modifiche alla legge sull’IVA, promulgate conDECRET № 274, sono relative all’introduzione nella legislazione bulgara della direttiva del Consiglio (UE) 2018/1910 del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112 / CE relativa all’armonizzazione e alla semplificazione di alcune norme dal sistema dell’imposta sul valore aggiunto per la tassazione degli scambi tra Stati membri .

Si dovrebbe inoltre considerare quanto segue:

Stabiliscono regole per documentare determinate forniture ed è importante tenere presente che i regolamenti hanno effetto diretto .

Sono state apportate modifiche alla legge sull’IVA anche in relazione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE , al fine di chiarire le disposizioni che creano difficoltà, nonché al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

Le principali modifiche riguardano le seguenti nuove norme e regolamenti :

  • introduzione di un regime di magazzinaggio di merci su richiesta – art. 15a della Legge sull’IVA ;
  • requisiti per i documenti di trasporto in relazione a cessioni intracomunitarie di beni – art. 53, par. 2 della Legge sull’IVA ;
  • disposizioni in materia di trattamento IVA delle cessioni successive di beni – art. 65a della Legge sull’IVA .

Modifiche relative alle Forniture intracomunitarie di beni   (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД)):

In relazione all’applicazione di un’aliquota zero, il numero di identificazione IVA dell’acquirente dei beni, rilasciato da uno Stato membro diverso da quello da cui è iniziato il trasporto dei beni, prima della nuova versione è considerato un requisito formale.

Con l’emendamento, il destinatario dovrebbe fornire il proprio numero di identificazione IVA al fornitore al fine di compilare correttamente la dichiarazione VIES dello stesso , poiché questa diventa una base per soddisfare una condizione giuridica sostanziale .

La mancata presentazione di una dichiarazione VIES o il mancato corretto riflesso in essa delle informazioni sulla fornitura intracomunitaria, salvo il caso in cui il fornitore possa giustificare le omissioni o gli errori, può comportare una tassazione generale .

Esistono varie possibilità per documentare il trasporto:

– quando le merci sono spedite o trasportate dal territorio del paese verso un altro Stato membro dal fornitore o da un terzo per suo conto , e

– quando le merci sono spedite o trasportate dal territorio del paese verso un altro Stato membro dal destinatario o da un terzo per suo conto.

Nel § 31 si chiarisce che le modifiche al VOD si applicheranno alle forniture intracomunitarie per le quali il fatto generatore dell’imposta si è verificato dopo il 1 gennaio 2020

Nuove modalità:

  • Modalità di conservazione su richiesta :

Le condizioni per l’applicazione di tale regime sono regolate nei testi dell’art. 6, par. 3, punto 3 e par. 7 , art. 15a , art. 99, par. 7 e par. 8 , art. 108, par. 1, punto 6 , art. 123, par. 5 – par. 9 , art. 124, par. 2 e par. 4 , art. 125, par. 2 , art. 181b , art. 181c , art. 181 e art. 181e e articolo 91 e articolo 92 del § 1 delle disposizioni aggiuntive della legge sull’IVA.

Questo regime mira a facilitare il trattamento IVA della spedizione di beni da parte di una persona registrata ai fini IVA dal territorio del paese al territorio di un altro Stato membro per un potenziale acquirente con un numero di partita IVA valido nel suo Stato membro.. Questa spedizione di merci non è una consegna alle condizioni specificate dalla legge ed è necessario tenere registri speciali e presentare una dichiarazione VIES. Al momento del trasferimento della proprietà di questo prodotto entro il periodo specificato (entro 12 mesi dall’arrivo) ci sarà una fornitura intracomunitaria per il fornitore bulgaro e un medico di famiglia per la controparte estera. Le disposizioni della legge sull’IVA prevedono anche altre possibilità: sostituire la persona destinataria, restituire la merce, annullare l’adempimento delle condizioni specificate, rispettivamente viene determinato il trattamento IVA in tali casi. Sono previste sanzioni nel caso in cui le persone non tengano i rispettivi registri, previsto dall’art. 123, par. 5 – par. 9 della Legge sull’IVA.

  • Consegne consecutive di merci:

In base alla disposizione dell’art. L’articolo 65 bis della legge sull’IVA stabilisce che le forniture degli stessi beni in una catena, compreso un fornitore intermedio, che è inviato o trasportato da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo fornitore al destinatario finale nella catena sono consegne consecutive delle merci.

Un fornitore intermedio è un fornitore in una catena di forniture successive di merci, diverso dal primo fornitore della catena, che spedisce o trasporta le merci personalmente o tramite terzi per suo conto.

La regola di base è che il regime Forniture intracomunitarie di beni   (Вътреобщностни доставки на стоки (ВОД)) si applicherà solo alla fornitura fatta al fornitore intermedio . In deroga alla regola, solo se il fornitore intermedio fornisce al fornitore la sua partita IVA dallo Stato membro di spedizione, il trasporto si riferirà alla consegna effettuata dal fornitore intermedio al suo cliente. Tutte le altre forniture sono soggette a tassazione – nel paese di partenza o nel paese di arrivo.

Queste nuove norme riguardano la necessità di un approccio uniforme al trattamento IVA di tali cessioni nei vari Stati membri.

Al § 32 si precisa che questo trattamento delle consegne successive si applica quando la merce è arrivata o il trasporto della stessa è completato dopo il 1 gennaio 2020.