La Bulgaria ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure talvolta la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è stata siglata a Sofia il 21.09.1988 e ratificata con L. 29.11.1990, n. 389
Per quello che attiene gli altri Stati è possibile effettuare il download delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dalla pagina Accordi del sito del “Национална агенция за приходите” (Agenzia nazionale delle entrate Bulgara)
Convenzioni disponibili in inglese