Nella normativa europea esiste una procedura speciale per la tassazione dei pacchetti turistici offerti da tour operator e agenti di viaggio, volta ad evitare la concorrenza sleale tra i tour operator all’interno dell’Unione Europea e ad attuare una tassazione IVA del viaggiatore per tutti gli elementi del pacchetto, applicabile qualora tali elementi siano effettivamente utilizzati dal suddetto viaggiatore.
Il Capo 3 del Titolo XII (Regimi speciali) della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è dedicato al Regime speciale delle agenzie di viaggio (Artt. dal 306 al 310).
In Bulgaria la tassazione dei servizi turistici è disciplinata dal
capitolo sedici della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), artt. da 136 a 142. Le disposizioni ivi contenute non si applicano nei confronti di:
- le forniture di agenti di viaggio quando agiscono per conto e per conto di un’altra persona;
- una fornitura da parte di un tour operator a un altro tour operator.
capitolo sedici, Sezione I, Servizi turistici del Regolamento IVA – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ППЗДДС), artt. da 85 a 87a.
Definizioni
La fornitura da parte di un tour operator, che agisce in nome proprio, di beni o servizi in relazione al viaggio di un viaggiatore, per l’esecuzione dei quali sono utilizzati beni o servizi a diretto beneficio del viaggiatore, è assimilata a una fornitura di un servizio unico al turista – art. 136 (1) della legge IVA (ЗДДС).
I beni ei servizi di cui beneficia direttamente il viaggiatore sono i beni ei servizi che il tour operator ha ricevuto da altri soggetti passivi e ha fornito al viaggiatore senza alterazione – art. 136 (2) della legge IVA (ЗДДС).
Si noti che ai sensi del § 1, idem 37 legge IVA (ЗДДС), i termini “tour operator”, “agenzia di viaggio” e “servizi turistici di base” hanno il significato degli stessi termini ai sensi della legge sul turismo (Tourism Act (TA) in bulgaro: Закон за туризма), indipendentemente dal fatto che il tour operator o l’agente di viaggio è stato registrato secondo la procedura prevista dalla legge sul turismo.
Il termine “servizi turistici di base” è stato introdotto per definire il termine “alloggio” e la sua corretta definizione è importante per l’esistenza di una tariffa preferenziale in termini di alloggio – 9%, come previsto dall’art. 66 (2) legge IVA (ЗДДС). I “servizi turistici di base” di cui al § 1 della legge sul turismo sono l’alloggio, la ristorazione e il trasporto.
Un “viaggiatore” è qualsiasi persona – destinatario di un servizio turistico di base per uno scopo diverso dalla successiva vendita dello stesso. Il termine “alloggio” è diverso. Ai sensi del § 1, voce 45 della legge IVA (ЗДДС) “alloggio” indica i servizi turistici di base ai sensi del comma 12 delle disposizioni integrative della legge sul turismo ad eccezione della fornitura di un unico servizio da parte di un tour operator a un viaggiatore.
Luogo della transazione
Il luogo di transazione del singolo servizio di cui all’art. 137 della legge IVA (ЗДДС) è il luogo in cui l’operatore turistico ha stabilito l’attività economica della stessa o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale detto operatore o agente effettua l’operazione.
Laddove il luogo dell’operazione sia all’interno del territorio del Paese, l’aliquota del singolo servizio ai turisti è del 20%.
Tuttavia, va tenuto presente che, secondo l’art. 140 della legge IVA (ЗДДС), se in tutto o in parte le forniture di beni o servizi, di cui il viaggiatore beneficerà direttamente, hanno luogo di transazione al di fuori dell’Unione Europea, l’aliquota dell’intero servizio turistico sarà pari allo 0% (se solo una parte detti beni o servizi hanno luogo di transazione nel territorio di paesi e territori terzi, solo quella parte è imponibile ad aliquota zero).
Determinazione della base imponibile
La base imponibile della prestazione di un unico servizio ai turisti è, come prima e ai sensi dell‘art. 26 (Regime particolare agenzie di viaggio) della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (rispettivamente art. 308 DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto), il margine che rappresenta la differenza tra l’importo totale (meno l’importo dell’imposta dovuta) che il tour operator ha ricevuto o riceverà dal viaggiatore o dal terzo per la fornitura (inclusi eventuali sussidi e contributi all’investimento direttamente collegati a tale fornitura, le tasse e gli onorari, nonché le spese accessorie quali commissioni e assicurazioni addebitate dal fornitore al destinatario ma al netto di eventuali sconti commerciali consentiti) e l’importo che è stato o sarà pagato per forniture di beni e servizi ricevuto dall’operatore turistico da altri soggetti passivi a diretto beneficio del viaggiatore, inclusa l’imposta di cui alla presente legge (art. 139 della legge IVA (ЗДДС)).
Il legislatore prevede espressamente che la base imponibile del servizio unico ai turisti non possa essere una quantità negativa.
Addebito della tassa
La data di sopravvenienza dell’evento generatore della prestazione di un solo servizio al turista è quella in cui il viaggiatore usufruisce per la prima volta della prestazione (art. 138 della legge IVA (ЗДДС)).
Arte. 85 del Regolamento IVA (ППЗДДС) contiene la formula utilizzata per determinare l’imposta sulla prestazione del servizio unico ai turisti.
Diritto al credito d’imposta
Secondo l’art. 141 della legge IVA (ЗДДС), il tour operator non ha diritto alla detrazione del credito d’imposta sulle cessioni di beni e servizi ricevute da altri soggetti passivi a diretto beneficio del viaggiatore.
Documentazione di fornitura del singolo servizio ai turisti
Gli operatori turistici e le agenzie di viaggio devono documentare le prestazioni del singolo servizio ai turisti da queste fornite, inclusi gli anticipi percepiti su tali forniture, mediante l’emissione di fatture e avvisi su fatture in cui non è necessario dichiarare l’imposta (art. 86 del Regolamento IVA (ППЗДДС)). Le fatture devono essere emesse entro 5 giorni dalla data di pagamento (anticipo totale o parziale) o dalla data in cui si è verificato l’evento generatore della fornitura, e gli avvisi di fatturazione – entro 5 giorni dalla modifica dell’importo totale che il il tour operator o l’agente di viaggio ha ricevuto o riceverà dal cliente o da terzi per la fornitura.
Ai sensi dell’art. 142 della legge IVA (ЗДДС), l’imposta per la prestazione del singolo servizio turistico si applica mediante l’emissione di un protocollo.
Secondo l’art. 87a del Regolamento IVA (ППЗДДС), ove il destinatario sia un soggetto passivo, il fornitore deve essere in possesso di una dichiarazione scritta da parte del medesimo destinatario che la prestazione non è destinata alla vendita successiva.