Nel Frontespizio al Modello SC devono essere compilati i Codici statistici
Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B.
Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella C
Ai fini della qualificazione dell’ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell’attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l’ente assume nell’ordinamento del Paese di appartenenza.
Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 73 (Soggetti passivi) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 23 (Applicazione dell’imposta ai non residenti) del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Tali redditi, ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR), concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano.
Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II del TUIR, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all’articolo 116
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 152 del TUIR).
Ai fini della determinazione del reddito, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.
Il reddito complessivo di tali enti è determinato secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, ad eccezione
dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione
(art. 23, comma 1, lett. e), ai quali si applicano le disposizioni previste per le società e gli enti commerciali
non residenti di cui al citato art. 152 del TUIR (art. 153 del TUIR).
I redditi concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente (indicato nel quadro RN) e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano (indicate nei quadri RA, RB, RL, RT, nonché RH per i redditi di partecipazione),
ad eccezione dei redditi d’impresa (indicati nel quadro RF) derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR).
Le società e gli enti commerciali non residenti compilano, se in possesso dei relativi redditi per i quali ricorre l’obbligo della presentazione della dichiarazione (si veda il paragrafo 2.9), anche i seguenti quadri:
• quadro RA (Redditi dei terreni);
• quadro RB (Redditi dei fabbricati);
• quadro RL (Altri redditi);
• quadro RT (Plusvalenze di natura finanziaria);
• quadro RH (Redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti).
