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Lituania – Legge sulle zone economiche libere

REPUBBLICA DI LITUANIA

QUADRO DI ZONE ECONOMICHE LIBERE

1995 28 giugno No. I-976

Vilnius

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Parte generale

Questa legge stabilisce la procedura e le condizioni per l’istituzione, il funzionamento e la liquidazione delle zone economiche libere nella Repubblica di Lituania, nonché lo status giuridico delle entità economiche che operano in una zona economica franca. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni fiscali, doganali, valutarie e finanziarie, legali e altre favorevoli favorevoli per le attività economiche e commerciali nella zona economica franca affinché entità economiche straniere e nazionali stabiliscano imprese nelle zone del commercio internazionale, esportazione, finanza, progresso scientifico e tecnico e organizzazioni, incoraggiare gli investimenti esteri, creare nuovi posti di lavoro.

 

Articolo Zona economica libera

1 . Una zona economica franca (di seguito – zona) è un territorio destinato ad attività economico-commerciali e finanziarie, in cui sussistono particolari condizioni di funzionamento economico e giuridico per gli enti economici stabiliti dalla presente Legge. Non ci devono essere residenti permanenti in quest’area.

2 . Le merci nella zona sono considerate al di fuori del territorio doganale della Repubblica di Lituania in termini di dazi e tasse all’importazione e all’esportazione e altri divieti e restrizioni di natura economica.

 

Articolo Attività della zona economica libera

1 . Commercio, produzione ed esportazione, affari, attività bancarie o altre attività possono essere sviluppate nella zona stabilita nella Repubblica di Lituania. Il tipo di attività è determinato da una legge separata sull’istituzione di una zona specifica.

2 . I parchi scientifici e tecnologici possono essere istituiti nella Repubblica di Lituania. Sono istituiti per creare condizioni preferenziali per le aziende manifatturiere straniere e nazionali per effettuare ricerche, collaudi, lavori di costruzione da parte di personale qualificato locale e per sviluppare l’esportazione di prodotti tecnologicamente buoni e competitivi.

 

Articolo Validità delle leggi della Repubblica di Lituania nella zona

Nella zona si applicano la Costituzione della Repubblica di Lituania e la presente legge. Altre leggi e atti legali della Repubblica di Lituania sono validi nella misura in cui i rapporti giuridici tra le attività della zona e le sue entità economiche non sono regolati dalla presente legge.

 

Articolo Gestione delle zone

1 . Il territorio della zona è affittato alla società di gestione di zona secondo la procedura stabilita dalla legge.

2 . L’attività economica della zona è organizzata dalla società di gestione della zona.

 

Articolo Società di gestione della zona

1 . La società di gestione della zona è una persona giuridica. Nella società di gestione di zona, almeno il 51% del capitale è di proprietà privata di persone fisiche e giuridiche. Opera ai sensi del Companies Act. La società di gestione di zona deve essere registrata secondo la procedura stabilita dalla legge sul registro delle imprese.

2 . I poteri della società di gestione di zona sono stabiliti dalla presente legge, così come lo statuto della società di gestione di zona, che sono approvati dal governo della Repubblica di Lituania.

 

Articolo Azienda di zona

1 . Impresa di zona – un’impresa di qualsiasi forma e tipo di proprietà situata in quella zona e registrata dalla società di gestione della zona in conformità con i requisiti della legge sul registro delle imprese della Repubblica di Lituania, a cui le condizioni operative e le garanzie statali per le sue attività nella zona si applicano.

2 . La procedura per la costituzione di una società di zona è stabilita dallo statuto della zona.

3 . La società di zona opera in conformità con la presente legge, lo statuto di zona, il suo statuto e i documenti costitutivi e l’accordo con la società di gestione di zona sulle condizioni di funzionamento nella zona.

4 . Le attività economiche e commerciali specificate nei documenti costitutivi della società sono consentite nella zona, che non sono limitate dalla legge sulle imprese della Repubblica di Lituania e dalle leggi sui rispettivi tipi di imprese. La vendita al dettaglio è consentita solo per soddisfare le esigenze interne dell’area.

5 . Un’impresa che desidera essere registrata in una zona deve presentare alla società di gestione della zona una domanda e altri documenti previsti dalla legge sul registro delle imprese e dallo statuto della zona.

6 . La decisione sulla registrazione di un’entità economica è presa dalla società di gestione della zona.

7 . Tutte le società nella zona sono registrate dalla società di gestione della zona secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania per la registrazione delle imprese. La società di gestione di zona rilascia un certificato alla società registrata nella forma stabilita dall’amministratore capo del registro della Repubblica di Lituania. La società di gestione di zona comunicherà al Direttore del Registro della Repubblica di Lituania e all’istituzione statale autorizzata a esercitare la supervisione statale delle zone economiche libere le società registrate durante il mese entro il decimo giorno del mese successivo.

  1. 8.Le attività di una società di zona possono essere sospese se la società ha violato le condizioni operative stabilite nella presente legge, lo statuto della zona, lo statuto della società di zona o l’accordo tra la società di gestione di zona e l’ente economico o altro leggi e atti legali della Repubblica di Lituania.Su proposta dell’istituzione statale autorizzata a esercitare la supervisione statale delle zone economiche libere o della società di gestione della zona, possono essere eseguite ispezioni delle attività dell’impresa della zona secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania.

Il lavoro nelle imprese della zona può essere sospeso secondo la procedura stabilita dalla Legge sulla Sicurezza delle Persone sul Lavoro.

9 . Se una società della zona desidera intraprendere attività in un’altra parte del territorio della Repubblica di Lituania (non in una zona economica franca), deve registrarsi come nuova società secondo la procedura stabilita dalla legge.

Se una società registrata nella Repubblica di Lituania desidera intraprendere attività nella zona, deve registrarsi nella zona secondo la procedura stabilita.

 

Articolo Le aree di investimento di capitali e le attività nell’area sono vietate e limitate

1 . Le seguenti aree di investimento e attività di capitale sono vietate alle società della zona:

attività economiche e commerciali relative a garantire la sicurezza e la difesa dello Stato, nonché la produzione, il possesso o la vendita di armi, munizioni ed esplosivi, effetti nocivi sull’ambiente;

produzione, lavorazione, stoccaggio, decontaminazione di materiali pericolosi e radioattivi;

produzione, vendita e possesso di droghe, stupefacenti, sostanze potenti e tossiche;

lavorazione, vendita e stoccaggio di colture contenenti sostanze narcotiche, potenti e tossiche;

produzione di vodka, liquori e altre bevande alcoliche;

fabbricazione di prodotti del tabacco;

produzione di titoli, banconote e monete, francobolli;

istituzione e gestione di case da gioco;

organizzazione di lotterie;

editoria, escluse le attività per conto proprio, produzione e trasmissione di programmi radiofonici e televisivi, escluso il supporto tecnico per le tipografie, la radio e la televisione;

trattamento di pazienti con malattie infettive pericolose e particolarmente pericolose, comprese malattie della pelle veneree e infettive, forme aggressive di malattia mentale;

trattamento di animali affetti da malattie particolarmente gravi;

gestire le questioni relative alla migrazione per lavoro.

2 . Le attività autorizzate stabilite nella legge sulle imprese della Repubblica di Lituania devono essere autorizzate dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione statale da essa autorizzata.

3 . È vietato l’investimento di capitali stranieri nello sfruttamento delle risorse naturali statali senza concessione.

 

CAPITOLO II

ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO ECONOMICO LIBERO

 

Articolo Procedura per stabilire la zona

1 . I promotori dell’istituzione della zona possono essere comuni e distretti della Repubblica della Repubblica, entità economiche locali o straniere registrate nella Repubblica di Lituania, che presentano una proposta al governo della Repubblica di Lituania per stabilire la zona. Questa proposta deve includere:

il tipo o i tipi di attività specificati nell’area;

una descrizione dei confini territoriali della zona e una planimetria del suo territorio;

l’approvazione del governatore della contea per l’affitto dell’area assegnata alla zona, coordinata con il comune locale.

2 . La zona è stabilita dalla legge della Repubblica di Lituania. La legge determinerà i confini del territorio della zona, il tipo (i) di attività della zona, il periodo di funzionamento della zona.

3 . Dopo l’adozione della legge sull’istituzione della zona da parte dei Seimas della Repubblica di Lituania, il governo della Repubblica di Lituania adotta una decisione su una gara internazionale per preparare il miglior piano aziendale della zona e lo statuto della zona e per selezionare un gruppo dei fondatori.

Il concorso internazionale è organizzato dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione statale da esso autorizzata, che determina le condizioni del concorso e forma una commissione per la concorrenza.

4 . Il governo della Repubblica di Lituania adotta risoluzioni su:

1 ) convocare un gruppo di fondatori della commissione decisionale della commissione di gara;

2 ) approvazione della composizione del presidente della società di gestione di zona e dei suoi componenti;

3 ) approvazione dello statuto di zona;

4 ) il funzionamento della zona e la conclusione di un accordo di attività tra il governo della Repubblica di Lituania e la società di gestione della zona.

5 . I parchi scientifici e tecnologici sono istituiti secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania.

 

CAPITOLO III

GESTIONE DELL’AREA ECONOMICA LIBERA

 

Articolo 10 Principi di base della gestione delle zone

La struttura, le funzioni, i poteri e le responsabilità degli organi di gestione di zona sono determinati da questo e dalle leggi della zona specifica.

 

Articolo 11 Società di gestione della zona

La società di gestione della zona è composta dal comune nominato dal consiglio del comune nel cui territorio è stata creata la zona, un membro nominato dal governo della Repubblica di Lituania e gli iniziatori della creazione della zona, vincitori del piano aziendale di zona, statuto e il gruppo dei fondatori Il presidente della società di gestione di zona è nominato dai membri della società di gestione di zona mediante votazione aperta. Più del 50% dei membri della società di gestione della zona deve essere cittadino della Repubblica di Lituania. Gli emendamenti ai membri della società di gestione di zona (ad eccezione del presidente della società di gestione di zona approvato dal governo della Repubblica di Lituania) devono essere approvati da un’istituzione statale a cui il governo della Repubblica di Lituania affida la supervisione di zona statale.

 

Articolo 12 Diritti, doveri e responsabilità della società di gestione di zona

1 . La società di gestione di zona ha il diritto di:

in conformità con gli obiettivi del funzionamento della zona, il suo progetto di attività di investimento, lo statuto e lo statuto della società di gestione della zona, registrare le entità economiche nella zona in conformità con il Registro delle imprese della Repubblica di Lituania

sublocazione di terreni e immobili affittati alla società di gestione della zona a società della zona registrate in questa zona;

stabilire l’ordine interno della zona;

costituire società di servizi sul territorio;

stabilire le condizioni finanziarie per la sublocazione di terreni e immobili e la prestazione di servizi reciproci negli accordi tra le società della zona e la società di gestione della zona;

ricevere dagli enti economici operanti nella zona i dati statistici di rendicontazione sulle loro attività stabiliti dal Governo della Repubblica di Lituania;

registrare banche o loro filiali, istituti di assicurazione o loro succursali nella zona secondo la procedura stabilita dall’articolo 17 della presente legge;

cooperare con i fondi per lo sviluppo delle infrastrutture generali e le questioni di gestione ambientale nell’area;

presentare proposte al governo della Repubblica di Lituania e all’istituzione statale che esercita la supervisione statale delle zone economiche libere in merito alla modifica dello statuto della zona e dei confini del territorio.

2 . Responsabilità della società di gestione di zona:

rispettare questa e altre leggi e atti legali della Repubblica di Lituania in vigore nella zona, lo statuto della zona, lo statuto della società di gestione della zona;

organizzare le attività economiche della zona;

garantire che le entità economiche registrate nella zona rispettino lo statuto della zona, non svolgano attività vietate dalle leggi della Repubblica di Lituania, operino alle condizioni stabilite nell’accordo, rispettino la legge sulla protezione ambientale del Repubblica di Lituania e altri atti giuridici;

garantire la protezione dei confini della zona e creare le condizioni per il lavoro delle dogane della Repubblica di Lituania presso i posti di controllo doganale;

assicurare la protezione fisica del territorio della zona;

consentire alle autorità di contrasto e alle organizzazioni internazionali di controllo di svolgere le loro funzioni nella zona;

costituire una commissione per le controversie per esaminare le controversie tra entità economiche.

3 . La società di gestione della zona è responsabile delle proprie attività e delle conseguenze negative in conformità con le leggi della Repubblica di Lituania.

4 . La società di gestione della zona riferirà al governo della Repubblica di Lituania sulle proprie attività e sulle attività della zona entro i termini e in conformità con la procedura stabilita dallo statuto della zona.

 

Articolo 13 Comitato aziendale di area

Può essere costituito un consiglio consultivo delle imprese della zona per rappresentare gli interessi delle imprese della zona. La procedura per la sua formazione e competenza sarà determinata dallo statuto della zona.

 

Articolo 14 Vigilanza statale delle zone economiche libere

La supervisione statale delle zone economiche libere è esercitata da un’istituzione statale da essa autorizzata o da un’istituzione speciale istituita secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania. Si occupa anche dell’istituzione, gestione e funzionamento di questioni comuni a tutte le zone.

 

CAPITOLO IV

CONDIZIONI FISCALI, DOGANALI, VALUTARIE E FINANZIARIE NELL’AREA ECONOMICA LIBERA

 

Articolo 15 Tasse nella zona

1 . Le aziende registrate nella zona ei loro dipendenti pagano solo le seguenti quote:

imposta sul reddito delle società;

imposta sul reddito delle persone fisiche;

affitto della terra;

una tassa sull’inquinamento e sulle risorse naturali;

contributi previdenziali statali obbligatori.

Queste tasse sono pagate secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania.

2 . Le aziende registrate nella zona e che operano nella zona, impegnate in attività di produzione, pagano un affitto preferenziale del terreno – 50% in meno.

3 . Se un investitore straniero (investitori) ha acquisito almeno il 30 percento del capitale (azionario) autorizzato di una società registrata e operante nella zona e ha investito almeno due milioni di dollari USA di capitale straniero, tale società non paga profitti ( reddito) per 3 anni dall’inizio dell’utile) imposta. Per i prossimi 3 anni, questa azienda paga un’imposta sul reddito inferiore del 50%.

Un’impresa che desideri esercitare il diritto allo sgravio fiscale previsto in questa parte deve presentare all’Ispettorato fiscale i documenti stabiliti dal governo della Repubblica di Lituania che confermano l’origine del capitale straniero, degli investimenti e la relazione di revisione indipendente sugli investimenti di capitali esteri .

4 . La parte dell’utile aziendale utilizzata per l’acquisizione delle immobilizzazioni necessarie, la ricerca e l’implementazione di nuove tecnologie, nonché gli investimenti e gli investimenti di capitale nell’area non è inclusa nel reddito imponibile.

5 . L’imposta sul valore aggiunto non viene calcolata e non viene versata al bilancio dello Stato.

6 . I dividendi ricevuti da investitori stranieri nella zona economica franca non sono tassati.

7 . Altri vantaggi fiscali vengono applicati in conformità con le leggi della Repubblica di Lituania.

8 . La società di gestione della zona paga le commissioni stabilite dalle leggi della Repubblica di Lituania alle rispettive società. L’imposta fondiaria riscossa dalle società dell’area è a carico della società di gestione dell’area.

 

Articolo 16 Preferenze doganali e peculiarità della vigilanza doganale

1 . Le merci introdotte nella zona sono considerate al di fuori del territorio doganale della Repubblica di Lituania in termini di dazi e tasse all’importazione e altri divieti e restrizioni di natura economica.

Quando le merci vengono esportate dal territorio doganale della Repubblica di Lituania nella zona, le leggi della Repubblica di Lituania e altri atti giuridici che regolano l’esportazione di merci all’estero, nonché dazi e tasse all’esportazione e altri divieti e restrizioni di natura economica deve essere applicato.

Quando si importano merci dalla zona nel territorio doganale della Repubblica di Lituania, le leggi e altri atti legali della Repubblica di Lituania che regolano l’importazione di merci dall’estero, nonché dazi e tasse all’importazione e altri divieti e restrizioni di natura economica si applica.

Le merci esportate dalla zona all’estero sono considerate fuori dal territorio doganale della Repubblica di Lituania in termini di dazi e tasse all’esportazione e divieti e restrizioni di natura economica.

Gli investitori stranieri hanno il diritto di trasferire all’estero i proventi (profitti) ricevuti legalmente senza restrizioni. Gli investitori stranieri possono esportare il loro reddito (profitto) o una parte di esso con beni acquistati sul mercato interno o reinvestirli nell’economia della Repubblica di Lituania.

2 . Le autorità doganali devono effettuare controlli sulle persone, sui mezzi di trasporto, sulle merci in entrata, in uscita o in entrata nella zona. Le merci entrano ed escono dalla zona solo attraverso i punti di entrata (uscita); la procedura per la loro importazione (esportazione) è regolata dal codice doganale della Repubblica di Lituania e dalle risoluzioni del governo della Repubblica di Lituania.

3 . Le infrastrutture doganali necessarie per la delimitazione della zona ei progetti di edifici doganali in costruzione, nonché i progetti di tutte le infrastrutture e di tutti gli edifici in costruzione necessari per la delimitazione della zona devono essere coordinati con il Dipartimento delle dogane del Ministero della Finanza.

 

Articolo 17 Attività delle banche e degli istituti di assicurazione della zona Condizioni monetarie e finanziarie

1 . Le attività delle banche e degli istituti assicurativi nell’area sono regolate dalle leggi della Repubblica di Lituania sulle banche commerciali e sulle assicurazioni.

2 . Il litas può essere utilizzato per il regolamento nella zona e la valuta estera può essere convertita.

3 . Il denaro in entrata o in uscita dalla zona è trattato allo stesso modo del denaro in entrata o in uscita all’estero.

 

Articolo 18 Contabilità e rendicontazione sul territorio

La contabilità e la rendicontazione nella zona devono essere eseguite da entità economiche in conformità con le leggi e gli altri atti giuridici in vigore nella Repubblica di Lituania.

 

CAPITOLO V

RAPPORTI DI LAVORO, USO DELLA LINGUA NELL’AREA ECONOMICA LIBERA

 

Articolo 19 Regolazione dei rapporti di lavoro, delle condizioni di lavoro e delle assicurazioni sociali sul territorio

Il lavoro, la sicurezza umana sul lavoro, l’assicurazione sociale obbligatoria statale e altre questioni relative ai rapporti di lavoro nella zona sono regolate dalle leggi e da altri atti legali della Repubblica di Lituania.

 

Articolo 20 Uso della lingua nella zona

La lingua lituana di stato è ufficialmente utilizzata nel territorio della zona. Le lingue straniere possono essere utilizzate in conformità con la legge sulla lingua di Stato della Repubblica di Lituania.

 

CAPITOLO VI

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON IL GOVERNO ESECUTIVO E LE ISTITUZIONI MUNICIPALI DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

 

Articolo 21 .       Uso di terreni, edifici, infrastrutture e risorse naturali nell’area

1 . La proprietà fondiaria e i rapporti di locazione nella zona sono regolati dalle leggi della Repubblica di Lituania in materia di terreni e locazione di terreni.

2 . Gli edifici e gli oggetti infrastrutturali di proprietà dello stato (comune) possono essere affittati o venduti secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania.

3 . Le risorse naturali nella zona devono essere assimilate e utilizzate secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania.

 

Articolo 22 Servizi di enti statali e comunali per zone

Le istituzioni statali e municipali forniscono gli stessi servizi agli enti economici che operano nella zona e agli altri enti economici che operano nel loro territorio.

 

Articolo 23 Attività delle forze dell’ordine nella zona

Le istituzioni preposte all’applicazione della legge della Repubblica di Lituania operano nella zona in base alle loro competenze secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania. La società di gestione di zona crea le condizioni necessarie per il lavoro di queste istituzioni.

 

Articolo 24 Attività delle Autorità di Vigilanza sul territorio

Le funzioni di igiene e igiene, protezione ambientale e uso delle risorse naturali, incendi, lavoro e altri ispettorati statali sono svolte dall’ispettorato statale della Repubblica di Lituania o dagli ispettorati locali formati dalla società di gestione della zona.

 

Articolo 25 Attività di feste ed enti pubblici del territorio

Sono vietate le attività di feste ed enti pubblici della zona.

 

CAPITOLO VII

INGRESSO IN UN’AREA ECONOMICA LIBERA

 

Articolo 26 Procedura per l’ingresso nella zona dei cittadini

1 . I cittadini stranieri e gli apolidi residenti permanentemente all’estero, se desiderano entrare nella zona, devono ricevere un invito dalla società di gestione della zona ed entrare nella zona dopo aver ricevuto un visto della Repubblica di Lituania secondo la procedura stabilita dal Governo della Repubblica di Lituania.

2 . I cittadini stranieri e gli apolidi che risiedono permanentemente all’estero e senza permesso di soggiorno permanente nella Repubblica di Lituania possono venire a lavorare temporaneamente in una società della zona solo se hanno un datore di lavoro specifico della società della zona autorizzata dalla Borsa del lavoro lituana sotto il Ministero della sicurezza sociale e lavoro, numero di stranieri, convocazione.

3 . I permessi per gli stranieri per lavorare temporaneamente nelle aziende della zona sono rilasciati dalla Borsa del lavoro lituana secondo la quota e la procedura per l’assunzione di stranieri stabilite dal governo della Repubblica di Lituania. Questa procedura si applica agli stranieri che arrivano per lavoro temporaneo, salvo diversa disposizione degli accordi transfrontalieri e intergovernativi della Repubblica di Lituania.

4 . Il governo della Repubblica di Lituania stabilirà la procedura per il rilascio delle licenze per l’impiego di stranieri, l’assunzione di stranieri, la registrazione degli stranieri, il rifiuto di rilasciare licenze per l’impiego di stranieri e i permessi per lavorare nella Repubblica di Lituania.

5 . I cittadini stranieri o gli apolidi devono entrare nella zona su invito della società di gestione di zona per lavorare come dirigenti della società o membri o esperti della società di gestione di zona e non sono soggetti ai requisiti dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente Articolo.

6 . Le persone che sono arrivate nella zona devono registrarsi entro 24 ore secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania. Se una persona che entra nella zona non si registra entro tale termine, sarà soggetta alle sanzioni previste dalle leggi della Repubblica di Lituania.

7 . La società di zona o la società di gestione della zona che ha impiegato stranieri nella zona informerà per iscritto il servizio di migrazione del commissariato di polizia della città o del distretto entro 3 giorni.

8 . Lo statuto delle zone può prevedere che la società di gestione della zona possa, secondo la procedura stabilita dal governo della Repubblica di Lituania, mediare sui visti per gli stranieri che attraversano il territorio della Repubblica di Lituania dai valichi di frontiera al zona.

emissione del territorio. In questo caso, il regime di ispezione per i valichi di frontiera deve essere introdotto nei punti di entrata nelle zone.

9 . I cittadini della Repubblica di Lituania e altre persone saranno ammessi nella zona su presentazione di permessi del modello prescritto rilasciati secondo la procedura stabilita dalla società di gestione della zona.

Le persone che sono entrate nella zona in violazione della procedura stabilita saranno perseguite secondo la procedura stabilita dalle leggi della Repubblica di Lituania.

 

CAPITOLO VIII

GARANZIE DI STATO PER GLI INVESTITORI IN ZONA ECONOMICA LIBERA

Articolo 27 Garanzie statali per il funzionamento della zona

1 . Gli investimenti esteri, i profitti legalmente guadagnati dagli investitori, i redditi, i dividendi, i diritti e gli interessi legittimi sono protetti dalle leggi della Repubblica di Lituania.

2 . Tutti gli enti economico-commerciali o altri soggetti economici della zona sono soggetti al sistema di garanzia statale di protezione degli investimenti. Lo stato garantisce alle entità economiche il diritto di entrare e uscire dalla capitale e di guadagnare fuori dalla zona e fuori dalla Repubblica di Lituania senza restrizioni.

3 . Agli stranieri è garantito il diritto di possedere il 100 percento delle proprietà dell’azienda nell’area.

Le condizioni di investimento di capitale di origine straniera o l’esistenza di investimenti per quegli investitori che hanno investito il capitale straniero posseduto secondo le condizioni e le procedure stabilite durante il periodo di validità della legge non cambiano per 5 anni dall’inizio dell’investimento.

CAPITOLO IX

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI SOCIETÀ DI ZONA O SOCIETÀ DI GESTIONE DI ZONA

Articolo 28 Procedura di risoluzione delle controversie

Controversie insorte tra società di zona, tra società di zona e società di gestione di zona, tra società di gestione di zona e istituzioni statali, tra società di gestione di zona e istituzione statale autorizzata dal governo della Repubblica di Lituania che esercita la supervisione statale delle zone economiche libere, controversie riguardanti il ​​risarcimento per La modifica delle società della zona e le altre controversie devono essere risolte secondo la procedura stabilita dal codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.

CAPITOLO X

ZONA ECONOMICA LIBERA E LIQUIDAZIONE DI UNA ZONA IMPRESA

Articolo 29 Procedura per la liquidazione di un’impresa di zona

1 . La base per la liquidazione di un’impresa di zona può essere:

la decisione del titolare dell’azienda di cessare l’attività;

una decisione di un tribunale o di un’assemblea dei creditori di dichiarare fallita una società;

una decisione presa dalle istituzioni statali di revocare la registrazione di un’impresa per violazioni della legge stabilita nella presente legge o in altre leggi della Repubblica di Lituania, lo statuto della zona, lo statuto dell’impresa della zona e l’accordo con la società di gestione della zona ;

inadempimento nella zona di attività economico-commerciale per più di un anno;

il fatto stabilito dalle forze dell’ordine che capitale acquisito illegalmente sia stato investito in una società della zona o denaro acquisito illegalmente è utilizzato nelle attività della società;

altra base fornita dalle leggi della Repubblica di Lituania.

2 . L’impresa della zona viene liquidata secondo la procedura stabilita dalla legge sulle imprese della Repubblica di Lituania.

Articolo 30 Procedura per la liquidazione della zona

1 . Una zona economica franca si considera liquidata alla scadenza del periodo per il quale è stata istituita, a meno che le sue attività non siano estese dalla Seimas della Repubblica di Lituania.

2 . Il Seimas della Repubblica di Lituania può liquidare anticipatamente la zona nei casi per i quali è stata istituita in casi riconosciuti su base giuridica internazionale.

3 . Il governo della Repubblica di Lituania costituirà una commissione di liquidazione per risolvere la proprietà e altre questioni relative alla liquidazione della zona, le relazioni finanziarie tra gli organi di sviluppo economico e di gestione della zona e le entità economiche della zona, che autorizzano la zona fino a quando tutte le questioni relative alla liquidazione della zona non saranno definitivamente risolte.

4 . Le controversie derivanti dalla liquidazione della zona vengono esaminate dai tribunali della Repubblica di Lituania.

Promulgo questa legge adottata dai Seimas della Repubblica di Lituania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALGIRDAS BRAZAUSKAS