PIANO DI AMMORTAMENTO FISCALE – FINALITÀ E CONTENUTO
Secondo l’art. 52, par. 1 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), il piano di ammortamento fiscale(данъчният амортизационен план (ДАП) ) è preparato e mantenuto dai soggetti passivi che formano un risultato finanziario fiscale. In pratica, questi sono i soggetti soggetti all’imposta sulle società. I soggetti passivi soggetti a imposte alternative (ad esempio, imprese di bilancio o organizzatori di giochi d’azzardo ai sensi della sezione II del capitolo trentadue) non sono obbligati a preparare e conservare un piano di ammortamento fiscale.
Secondo quanto richiesto dall’art. 52, par. 3 il piano di ammortamento fiscale dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni per ciascun bene ammortizzabile fiscale:
nome;
mese di messa in servizio;
il valore ammortizzabile fiscale (данъчната амортизируема стойност (ДАС));
le successive spese ex art. 64 – costi successivi relativi ad un cespite stornato dal piano di ammortamento fiscale, ma non contabilizzato;
5. le spese di costruzione o miglioramento di elementi di infrastruttura tecnica, che per legge sono di proprietà pubblica dello Stato o del Comune ai sensi dell’art. 69a, par. 3 (vedi scheda II.V.14)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (Art. 50)
Immobili, impianti e macchinari tassabili sono gli importi che si qualificano come immobili, impianti e macchinari ammortizzabili ai sensi dei PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI BULGARI PER IL BILANCIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (National Financial Reporting Standards for Small and Medium Enterprises (Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия)), il cui valore è pari o superiore al minore tra:
la soglia di valore di rilevanza per l’immobilizzazione materiale, determinata nel principio contabile del soggetto passivo;
Le immobilizzazioni materiali tassabili sono anche i beni ammortizzabili con diritto di utilizzo in relazione a contratti di leasing finanziario, secondo i Principi Contabili Internazionali riconosciuti ai locatari.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Art. 51)
1. risorse non finanziarie acquisite che:
a) non hanno consistenza fisica;
b) sono utilizzati per un periodo superiore a 12 mesi;
c) hanno una vita utile limitata;
d) avere un valore uguale o superiore al valore inferiore di:
aa) la soglia di valore di significatività dell’attività immateriale a lungo termine, determinata nel principio contabile del soggetto passivo;
2. gli importi maturati a seguito di operazioni aziendali che comportano un incremento del beneficio economico delle immobilizzazioni locate o messe a disposizione per l’uso;
(tali importi non costituiscono un bene materiale soggetto ad imposizione fiscale).
SPESE CONTABILI REGISTRATE IN RELAZIONE ALL’ACQUISTO DI UN’ATTIVITÀ IMMATERIALE
Ai sensi dell’art. 51, par. 2 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО ), le spese contabili dichiarate in relazione all’acquisizione di un’attività immateriale fissata ai fini fiscali prima della sua comparsa non sono riconosciute ai fini fiscali nell’anno della loro dichiarazione e partecipano alla determinazione del valore ammortizzabile fiscale del bene. Quando in un esercizio successivo si verificano circostanze che determinano che il soggetto passivo non acquisirà l’immobilizzazione durevole imponibile, gli oneri non rilevati ai sensi della sentenza sono inizialmente riconosciuti ai fini fiscali nell’anno in cui si verificano le circostanze, se ricorrono i requisiti di questa legge sono soddisfatte.
VALUTAZIONE
Secondo l’art. 49 della ЗКПО, l’avviamento derivante da un’aggregazione aziendale NON è un bene fiscalmente ammortizzabile. Le perdite di valore e le svalutazioni dell’avviamento non sono riconosciute ai fini fiscali.
Disposizioni transitorie applicabili:
Ai sensi del § 6, par. 1 delle Disposizioni transitorie e finali ( Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР)) della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО )i beni ammortizzabili disponibili nel piano di ammortamento fiscale al 31 dicembre 2006, ad eccezione di quelli indicati al par. 2, sono considerati beni fiscalmente ammortizzabili ai sensi dell’art. 48.
Al par. 2 del § 6 prevede che le seguenti attività in esso disponibili siano cancellate dal piano di ammortamento fiscale a partire dal 1° gennaio 2007:
la valutazione positiva;
i beni che non sono utilizzati in un’attività per la quale si forma un risultato finanziario fiscale;
le attività che sono classificate come possedute per la vendita o fanno parte di un gruppo in esenzione classificato come posseduto per la vendita;
i beni, quando un soggetto passivo è estinto per liquidazione o è estinto per dichiarazione di fallimento.
Secondo il par. 3 del § 6 del PZR di ZKPO art. 66 non si applica nei casi di cancellazione di attività di cui al par. 2, punti 1 e 2.
Persone giuridiche costituite secondo la legislazione bulgara;
Società costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e cooperative istituite ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, quando la loro sede centrale si trova nel paese e sono iscritte in un registro bulgaro.
Persone giuridiche estere che:
esercitano un’attività economica nel paese attraverso un luogo di attività economica o dispongono di beni in tale luogo di attività economica;
ricevono il reddito specificato dalla legge, che ha una fonte nel paese.
Secondo quanto previsto dall’art. 4, par. 1 le persone giuridiche estere della ЗКПО sono quelle che non sono locali.
L’Assemblea Nazionale della Repubblica di Bulgaria –per l’imposta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo.
Qualsiasi entità straniera organizzativa ed economica separata (trust, fondi e simili), che svolge autonomamente attività economica o effettua e gestisce investimenti, quando il titolare del reddito non può essere stabilito. Nota: queste non sono entità giuridiche separate, ma rappresentano unità economiche speciali relativamente separate che non hanno analoghi nell’ordinamento giuridico bulgaro.
Quando una o più entità straniere, che sono: imprese collegate e detengono collettivamente, direttamente o indirettamente, il 50% o più dei diritti di voto, del capitale azionario o del diritto di condividere gli utili di un’entità ibrida costituita o stabilita nel paese,
I profitti e il reddito dell’entità ibrida costituita o stabilita nel paesenon sono altrimenti tassati a livello nazionale o ai sensi delle leggi di un’altra giurisdizione.
ECCEZIONE: La regola non si applica a un investimento collettivo di capitale.
Un organismo di investimento collettivo è un fondo o organismo di investimento che soddisfa contemporaneamente le seguenti condizioni:
avere più proprietari;
possedere un portafoglio diversificato di titoli;
sono soggetti alla normativa a tutela degli investitori.
Il profitto delle persone giuridiche locali che non sono commercianti, comprese le organizzazioni religiose, da:
operazioni ex art. 1 del diritto commerciale;
locazione di beni mobili e immobili.
Il profitto di persone giuridiche straniere da una sede di affari nella Repubblica di Bulgaria o dalla cessione di proprietà in tale sede di affari;
I redditi delle persone giuridiche estere, quando sono:
da una fonte nella Repubblica di Bulgaria;
specificato nella legge;
non sono realizzati attraverso una sede di affari in Bulgaria.
Reddito di soggetti giuridici locali non commercianti (comuni compresi) da dividendi e quote di liquidazione distribuiti da soggetti giuridici locali;
Le spese specificate nella quarta parte della legge:
costi sociali forniti in natura;
spese di rappresentanza relative all’attività;
i costi in natura relativi a beni di proprietà, locati e/o dati in uso, forniti ad uso personale e/o connessi all’impiego del personale, da operai, dipendenti e persone assunte con contratto di amministrazione e controllo (dipendenti), nonché e dalle persone che esercitano lavoro personale ai sensi del § 1, punto 26, lettera “i” delle disposizioni aggiuntive della legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche.
L’attività degli organizzatori dei giochi d’azzardo previsti dalla legge;
Entrate delle imprese di bilancio da:
operazioni ex art. 1 del diritto commerciale;
locazione di beni mobili e immobili.
L’attività di gestione di navi di persone impegnate nella navigazione commerciale marittima;
Le spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo.
Trattamento fiscale di ricavi e costi, utili e perdite registrati da un socio di controllo in un’entità a controllo congiunto
Scheda II.II.10
Trattamento fiscale dei costi per la riparazione di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale
Sezione II.III DIFFERENZE TEMPORANEE FISCALI
Scheda II.III.1
Differenze temporanee fiscali – essenza e tipologie
Scheda II.III.2
Differenze temporanee fiscali da valutazioni successive di attività e passività
Scheda II.III.3
Differenze temporanee fiscali dalla rilevazione iniziale e dalle successive valutazioni delle attività biologiche e della produzione agricola
Scheda II.III.4
Differenze temporanee fiscali da accertamenti successivi e da cancellazioni di crediti
Scheda II.III.5
Differenze temporanee fiscali da fondi rischi
Scheda II.III.6
Differenze temporanee fiscali da permessi non goduti e relative assicurazioni
Scheda II.III.7
Differenze temporanee fiscali da redditi non corrisposti di persone fisiche domestiche
Scheda II.III.8
Differenze temporanee fiscali da rettifica per sottocapitalizzazione
Scheda II.III.9
Regola di limitazione della detrazione degli interessi
Sezione II.IV IMPORTI SPECIFICI PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTARISULTATO FINANZIARIO
Scheda II.IV.1
Strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Scheda II.IV.2
Riserva da valutazioni successive di beni non ammortizzabili fiscalmente
Scheda II.IV.3
Trattamento fiscale delle passività
Scheda II.IV.4
Trattamento fiscale del credito d’imposta detraibile per cespiti disponibili all’atto dell’iscrizione o della nuova iscrizione IVA
Scheda II.IV.5
Trattamento fiscale della distribuzione di dividendi da partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto
Scheda II.IV.6
Trasferimento di sede di attività
Scheda II.IV.7
Regime fiscale per soggetti esteri e MSD che soddisfano le condizioni per una società estera controllata
Scheda II.IV.8
Risultato finanziario fiscale nei casi di società estera controllata
Scheda II.IV.9
Registro di una società estera controllata
Scheda II.IV.10
Concetto di disallineamenti ibridi
Scheda II.IV.11
Norme specifiche per la determinazione del DFR nel caso di ibridi discrepanze e discrepanze fiscali un creditore che è residente fiscale di più di uno Giurisdizione
Scheda II.IV.12
credito d’imposta per ritenute d’acconto sui versamenti, relativo al trasferimento ibrido
Scheda II.IV.13
Corrispondenze quando il soggetto passivo è residente per fini fiscali di più di una giurisdizione
Sezione II.V BENI FISCALI AMMORTABILI E IMPOSTEPIANO DI AMMORTAMENTO
Valori dei beni ammortizzabili fiscali. Manutenzione e variazione di valore dei beni ammortizzabili fiscali
Scheda II.V.4
Categorie di beni ammortizzabili fiscali e aliquote annuali di ammortamento fiscale
Scheda II.V.5
Procedura per l’iscrizione dei beni nel piano di ammortamento fiscale – generale e specifico
Scheda II.V.6
Accantonamento ammortamenti fiscali. Cessazione della maturazione degli ammortamenti fiscali
Scheda II.V.7
Trattamento fiscale degli oneri contabili e fiscali per ammortamenti
Scheda II.V.8
Cancellare le attività dal piano di ammortamento fiscale. Impatto sul risultato finanziario fiscale in caso di cancellazione di un bene ammortizzabile fiscale
Scheda II.V.9
Costi successivi associati a un bene ammortizzabile
Scheda II.V.10
Effetti delle successive valutazioni dei beni fiscalmente ammortizzabili
Scheda II.V.11
Spese contabili che costituiscono un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.12
Proventi e oneri rilevati in occasione di una donazione relativa ad un bene fiscalmente ammortizzabile
Scheda II.V.13
Trattamento fiscale specifico di un bene costituito a seguito di attività di sviluppo
Scheda II.V.14
Trattamento fiscale specifico delle spese di costruzione e miglioramento di elementi di infrastrutture tecniche di proprietà pubblica statale o comunale
Sezione II.VI PERDITA FISCALE RIPORTO
Scheda II.VI.1
Perdite fiscali riportate da fonti nazionali ed estere
Sezione II.VII ERRORI CONTABILI E CAMBIAMENTO DI CRITERI CONTABILI
Scheda II.VII.1
Correzione di errori contabili
Scheda II.VII.2
Rettifiche per cambiamenti di principi contabili
Sezione II.VIII DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
Scheda II.VIII.1
Dichiarazione e pagamento dell’imposta sulle società
Pagamento anticipato dell’imposta sulle società
Sezione II.IXMODALITÀ SPECIFICHE
Scheda II.IX.1
Istituzioni finanziarie
Scheda II.IX.2
Trattamento fiscale specifico delle cooperative
Scheda II.IX.3
Norme fiscali specifiche per i trasferimenti tra una sede di attività e altre parti della stessa impresa situate al di fuori del paese
Sezione II.X CESSIONE ED ESENZIONE D’IMPOSTA CON IMPOSTA SUL REDDITO
Scheda II.X.1
Esenzione dall’imposta sulle società
Scheda II.X.2
Surrogazione dell’imposta sulle società e riduzione del risultato economico contabile – requisiti generali
Scheda II.X.3
Benefici fiscali generali sotto forma di riduzione del risultato finanziario contabile o di agevolazione dell’imposta sulle società
Scheda II.X.4
Crediti d’imposta soggetti ad aiuti di Stato minimi o regionali
Scheda II.X.5
Agevolazioni fiscali che rappresentano un minimo aiuto di Stato
Scheda II.X.6
Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato allo sviluppo regionale
Scheda II.X.7
Sgravio fiscale che rappresenta un aiuto di Stato per gli agricoltori
Sezione IV.I FORMAZIONE SOCIETA’ – DISPOSIZIONI GENERALI
Scheda IV.I.1
Conversione di società. Generale
Sezione IV.IIREGIME FISCALE GENERALE IN CONFORMITÀ DELLE SOCIETA’
Scheda IV.II.1
Regime fiscale generale in caso di trasformazione di società. Tassazione dell’ultimo periodo d’imposta.
Sezione IV.III REGIME FISCALE SPECIFICO PER LA CONVERSIONE DIAZIENDE
Scheda IV.III.1
Conversione di società. Modalità specifica – campo di applicazione
Scheda IV.III.2
Conversione di società. Regime specifico – conseguenze fiscali
Sezione IV.IV REGIME FISCALE SPECIFICO SUL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UNA SOCIETA’ EUROPEA O ASSOCIAZIONE COOPERATIVA EUROPEA
Scheda IV.IV.1
Regime fiscale specifico in caso di trasferimento della sede legale di una società europea o di un’associazione cooperativa europea
CAPO V REGOLAMENTO FISCALE IN CASO DI RISOLUZIONE LIQUIDAZIONE O FALLIMENTOE NELLA DISTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI LIQUIDAZIONE
Scheda V.1
Imposta societaria in caso di cessazione. Imposta societaria per l’ultimo periodo d’imposta
Scheda V.2
Trattamento fiscale della distribuzione della quota di liquidazione
CAPO VI DETRAIBILITA’ FISCALE ALLA FONTE
Scheda VI.1
Oggetti di tassazione alla fonte
Scheda VI.2
Base imponibile e aliquote per la ritenuta d’acconto
Scheda VI.3
Dichiarazione e versamento della ritenuta d’acconto
Scheda VI.4
Ricalcolo ritenuta d’acconto
CAPITOLO VII IMPOSTE SULLE SPESE
Sezione VII.I IMPOSTE SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA,CORRELATI ALL’ATTIVITÀ
Scheda VII.I.1
Oggetti di tassazione sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.2
Soggetti passivi per l’imposta sulle spese di rappresentanza
Scheda VII.I.3
Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e versamento dell’imposta sulle spese di rappresentanza
Sezione VII.II IMPOSTA SULLE SPESE SOCIALI PRESTATE IN NATURA
Scheda VII.II.1
Oggetti di tassazione sui costi sociali forniti in natura
Scheda VII.II.2
Soggetti passivi per l’imposta sugli oneri sociali prestati in natura
Scheda VII.II.3
Base imponibile e aliquota per l’imposta sugli oneri sociali forniti in natura
Scheda VII.II.4
Dichiarazione e pagamento dell’imposta sugli oneri sociali forniti in natura
Sezione VII.III IMPOSTA SULLE SPESE DI MANUTENZIONERIPARAZIONE E FUNZIONAMENTO DI VEICOLI
(eliminato in relazione all’abrogazione dell’imposta sulle spese relative a manutenzione, riparazione e gestione dei veicoli utilizzati per attività amministrativa, SG n. 75/2016)
Sezione VII.IV IMPOSTE SULLE SPESE CONNESSE ALL’UTILIZZO DI BENI UFFICIALI PER NECESSITÀ PERSONALI
Scheda VII.IV.1
Elezione a tassazione delle spese in natura relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali. Soggetti tributari e soggetti passivi
Scheda VII.IV.2
Base imponibile e aliquota. Dichiarare e pagare l’imposta sulle spese relative all’utilizzo dei beni aziendali per esigenze personali
CAPITOLO VII bis IMPOSTA SULLE SPESE COMPLEMENTARI DEI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO
Scheda VIIa.1
Imposta sulle spese aggiuntive dei rappresentanti del popolo.
Oggetto della tassazione. Soggetto passivo. Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento dell’imposta
CAPO VIII IMPOSTA SULLE ATTIVITA’ DI GIOCO
Scheda VIII.1
Imposta sull’attività di gioco – condizioni generali
Scheda VIII.2
Imposta sull’attività di gioco del lotto e del lotto, scommesse sui risultati di competizioni sportive ed eventi casuali (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco, SG n. 1/2014)
Scheda VIII.3
Imposta sull’attività di gioco da lotterie, lotterie e lotterie numeriche Bingo e Keno (abrogata in relazione all’abolizione dell’imposta alternativa per questo tipo di attività di gioco d’azzardo, SG n. 1/2014)
Scheda VIII.4
Imposta sull’attività di gioco d’azzardo di giochi in cui la quota di partecipazione è l’aumento del costo di un collegamento telefonico o di altra telecomunicazione
Scheda VIII.5
Imposta sull’attività di gioco d’azzardo da strutture di gioco d’azzardo
CAPITOLO IXIMPOSTA SUL REDDITO DELLE IMPRESE BILANCIATE
Scheda IX.1
Imposta sul reddito delle imprese di bilancio
CAPITOLO X IMPOSTE SULL’ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE NAVI
Scheda X.1
Imposta sull’attività di esercizio delle navi – disposizioni generali
Scheda X.2
Soggetti passivi per l’imposta sull’attività di esercizio delle navi
Scheda X.3
Base imponibile e aliquota. Dichiarazione e pagamento della tassa sull’attività di esercizio delle navi
CAPITOLO XIESENZIONE FISCALE
Scheda XI.1
Prevenzione dell’evasione fiscale – sostanza
Scheda XI.2
Affiliati
Scheda XI.3
Metodi di determinazione dei prezzi di mercato
CAPO XII DIRITTO EUROPEO E TRIBUTO DELLE SOCIETÀ
Sezione XII.IIL DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI FISCALE DELLE SOCIETÀ
Scheda XII.I.1
Fonti del diritto comunitario e comunitario
Scheda XII.I.2
Il diritto europeo in materia di imposte dirette
CAPITOLO XIIICONTRIBUTO SOLIDALE TEMPORANEO
Scheda XIII.1
Contributo collettivo temporaneo per gli utili eccedentari generati (nuovo)
L’evento qualificabile come forza maggiore non dipende dalla volontà del soggetto e il suo corso non può essere modificato o impedito da questo soggetto, indipendentemente dai suoi sforzi. Proprio per questo motivo, secondo la prassi giudiziaria, le calamità naturali – terremoti, alluvioni, abbondanti nevicate, grandi siccità, incendi, ecc. – si qualificano come “forza maggiore”. (Sentenza della Suprema Corte d’Appello n. 4494 del 07.05.2007 ex Legge Amministrativa n. 10378/2006, 1° Dipartimento).
Il furto non può essere definito forza maggiore (delibera della Suprema Corte di Appello n. 7144 del 28.06.2006 ai sensi del d.d. n. 11152/2005, I dipartimento, delibera n. 12755 del 24.11.2016 ai sensi del d.d. n. 7619/2016 , VIII Dip.).
1.2. Costi per scorte mancanti e scarti:
Le rimanenze fanno parte dell’attivo a breve termine, ma il non riconoscimento delle spese per mancanza di rimanenze è effettuato secondo la norma speciale dell’art. 28, comma 2, dellaLegge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), e non ai sensi del comma 1. Non sono inoltre riconosciute fiscalmente le spese contabili derivanti dal vizio di ceppi materiali (art. 28, comma 2), mentre sono riconosciute fiscalmente le spese derivanti dal vizio di beni durevoli e di altri beni durevoli.
SPESE DA MANCANZA E VIZI DI MAGAZZINO MATERIALE
Regola
Eccezioni
Non sono riconosciuti ai fini fiscali
Sono rilevati se i costi derivano da:
1. Forza irresistibile;
2. Vizio tecnologico o mutamento delle proprietà fisico-chimiche, stabilito da atto normativo o da norme aziendali, quando non vi è atto normativo, e nelle dimensioni abituali per l’attività di riferimento;
3. Scadenza della data di scadenza secondo un atto normativo o norme aziendali, quando non esiste un atto normativo, e negli importi usuali per l’attività in questione.
4. Carenza di beni derivanti da attività commerciali in siti in cui i clienti hanno accesso fisico diretto ai beni offerti, per un importo fino allo 0,25 percento dell’importo dei ricavi netti delle rispettive vendite un centro commerciale.
Secondo la decisione n. 4511 del 01.04.2013 della Suprema Corte Amministrativa sotto adm. e. n.11683/2012, quale causa di forza maggiore, è stato accertato un sinistro stradale per colpa di un autista che trasportava le scorte di materiale. Secondo la menzionata sentenza, la definizione giuridica di “forza maggiore” è contenuta nell’ art. 306, par. 2 del DIRITTO COMMERCIALE (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН (ТЗ)) , e i segni delineati sono tre:
C’è anche giurisprudenza in merito all’esenzione dalla regolamentazione fiscale per scadenza del periodo di conservazione delle scorte materiali (prodotti alimentari). Ai sensi della sentenza n. 8927 del 19.06.2013 della Corte di Appello ex amm. e. 9148/2012, la data di scadenza di ciascun prodotto alimentare proveniente dal processo è indicata sulla confezione del prodotto stesso. Il contenuto dei documenti disponibili nel caso (Protocolli per lo smaltimento delle scorte materiali), che sono stati redatti per il matrimonio dei beni in questione nel caso specifico, non è sufficiente per stabilire la scadenza della data di scadenza dei beni descritti in loro. Come ha giustamente rilevato l’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)), non è univocamente chiaro a quale lotto appartengano i beni descritti ea quale specifica data di scadenza rientrino. Le disposizioni della legislazione alimentare (art. 20 e art. 21a) obbligano i commercianti di generi alimentari, come l’ente riveduto, a tenere la loro contabilità in modo adeguato, in modo che in ogni momento possano essere accertate le caratteristiche, compresa la data di scadenza dei prodotti alimentari in circolazione e la loro ubicazione. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito le prove rilevanti per la controversia – quando la merce respinta è stata acquistata, da quale lotto e con quale data di scadenza. Cioè, il contenuto dei Protocolli matrimoniali non è suffragato da dati provenienti da altri documenti che li hanno preceduti. Pertanto, è stato correttamente accettato nella РА che i Protocolli di matrimonio non sono sufficienti per provare l’affermazione del matrimonio di prodotti alimentari, a causa della durata di conservazione scaduta (l’ipotesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, punto 3 dellaLegge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)). compresa la data di scadenza dei prodotti alimentari in circolazione e la loro ubicazione. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito le prove rilevanti per la controversia – quando la merce respinta è stata acquistata, da quale lotto e con quale data di scadenza. Cioè, il contenuto dei Protocolli matrimoniali non è suffragato da dati provenienti da altri documenti che li hanno preceduti. Pertanto, è stato correttamente accettato nella РА che i Protocolli di vizio non sono sufficienti per provare l’affermazione del vizio di prodotti alimentari, a causa della durata di conservazione scaduta (l’ipotesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, punto 3 ddellaLegge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)). compresa la data di scadenza dei prodotti alimentari in circolazione e la loro ubicazione. Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito le prove rilevanti per la controversia – quando la merce respinta è stata acquistata, da quale lotto e con quale data di scadenza. Cioè, il contenuto dei Protocolli di vizio non è suffragato da dati provenienti da altri documenti che li hanno preceduti. Pertanto, è stato correttamente accettato nella PA che i Protocolli di vizio non sono sufficienti per provare l’affermazione del matrimonio di prodotti alimentari, a causa della durata di conservazione scaduta (l’ipotesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, punto 3 dellaLegge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)). documenti precedenti. Pertanto, è stato correttamente accettato nella PA che i Protocolli di vizio non sono sufficienti per provare l’affermazione del matrimonio di prodotti alimentari, a causa della durata di conservazione scaduta (l’ipotesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, punto 3 dellaLegge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)). documenti precedenti. Pertanto, è stato correttamente accettato nella PA che i Protocolli di vizio non sono sufficienti per provare l’affermazione del matrimonio di prodotti alimentari, a causa della durata di conservazione scaduta (l’ipotesi ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, punto 3 dellaLegge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО)).
Secondo l’art. 28, par. 4, l’onere fiscale di cui all’art. 79, par. 1 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) sui beni non riconosciuti ai sensi del par. 1 – 3, e sulla base del par. 5 non sono riconosciute ai fini fiscali le successive spese contabili rilevate in occasione di un sinistro sorto a seguito di ammanchi e matrimonio di beni, non riconosciute ai sensi del par. 1 – 4.
Un esempio: una società possiede scorte per un valore di 38.000 BGN. Nell’anno X1, è stato riscontrato che le scorte di materiale per un valore di 20.000 BGN sono state rubate e l’impresa ha segnalato una spesa per mancanza.
il costo (perdita) non è riconosciuto ai fini fiscali– il risultato finanziario contabile viene incrementato nell’anno di rilevazione contabile della spesa (perdita) e i risultati finanziari contabili non vengono convertiti negli anni successivi;
il reddito (profitto) non è riconosciuto ai fini fiscali– il risultato finanziario contabile viene ridotto nell’anno della contabilizzazione contabile del reddito (utile) e i risultati finanziari contabili non vengono convertiti negli anni successivi.
TIPI DI IMPOSTE DIFFERENZE PERMANENTI
COSTI (PERDITE)
REDDITO (PROFITTI)
SPESE FISCALI NON RICONOSCIUTE –
VEDI SCHEDA II.II.2
REDDITI FISCALI NON RICONOSCIUTI –
VEDI SCHEDA II.II.3
SPESE NON RICONOSCIUTE DA ASSENZA E VIZIO DELLA COSA
Il “risultato finanziario contabile” è l’utile (perdita) nel conto economico (conto economico) per un determinato periodo prima della maturazione degli oneri fiscali sull’utile.
La modifica è stata dettata dall’entrata in vigore del nuovo International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) in data 01.01.2019 e dalla necessità di parità di trattamento fiscale, a prescindere dal fatto che i soggetti passivi applichino come base contabile i Principi Contabili Internazionali o Nazionali.
Secondo l’International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) I contratti di locazione operativa “leasing” con locatari devono essere contabilizzati in modo analogo ai contratti di locazione finanziaria. Secondo le regole dell’IFRS 16, si verificheranno le seguenti operazioni contabili:
Riconoscimento del c.d. “right of use asset”, il più delle volte per l’utilizzo di un bene materiale immobilizzato;
Accantonamento dell’ammortamento contabile per la durata del contratto di locazione;
Rilevazione di una passività con il valore attuale dei futuri canoni di locazione, nonché
Rilevazione degli interessi passivi ad ogni canone/locazione, in quanto la componente interessi era precedentemente contabilizzata nei leasing finanziari.
Pertanto, se fino ad oggi era contabilizzato e fiscale un canone proporzionale per tutta la durata del contratto di affitto, con il nuovo approccio previsto dall’International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16) rispetto al leasing operativo, saranno contabilizzati gli ammortamenti e gli interessi passivi .
Dal 01.01.2019 è stato introdotto un meccanismo fiscale per il trattamento differenziato delle due forme del contratto di leasing (operativo/operativo o finanziario) per i locatari che applicano gli IAS, facendo riferimento ai Principi Contabili Nazionali (Principio Contabile 17 “Leasing”).
Questo meccanismo riguarda tutti i tipi di tasse nella legge.
Ciò significa che ai fini fiscali dal 01.01.2019 (a prescindere dai cambiamenti di approccio previsti dal nuovo International Financial Reporting Standard 16 Leasing (IFRS 16)) la rilevazione dei costi relativi ai contratti di leasing operativo per i locatari che applicano gli International Accounting Standards (IAS), ai fini fiscali, sarà effettuato come segue come adottato nei Principi Contabili Nazionali, rispettivamente – ai sensi del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”. Si tenga presente che esistono modifiche al Principio Contabile 17 “Leasing, che sono state promulgate nella SG n. 15 del 19.02.2019
Per i locatari in leasing operativo che applicano gli International Accounting Standards (IAS) :
non sono riconosciutiai fini fiscali, i costi ei ricavi derivanti dai contratti di leasing operativo contabilizzati secondo gli IAS;
l’attività consistente nel diritto d’uso non è un’attività fiscalmente ammortizzabile;
sono riconosciutiai fini fiscali, gli oneri e i proventi determinati secondo il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” in relazione al leasing operativo, ovvero saranno riconosciuti i costi contabili, determinati come previsto al punto 5.2 della SS 17.
Secondo l’art. 11a, par. 2 Le spese e le entrate della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). determinate secondo le regole del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” sono considerate spese e entrate contabili ai fini di legge. Tale norma si applica sia ai fini della determinazione dell’imposta sulle società (formazione delle differenze fiscali permanenti e delle differenze fiscali temporanee), sia ai fini della ritenuta d’acconto e della determinazione dell’imposta sulle spese.
Esempio 1: ai fini della formazione delle differenze temporanee fiscali:
Le spese di affitto determinate ai sensi del Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing” potrebbero formare DVR se l’affitto è dovuto a una persona fisica, ma non è stato pagato al 31.12 dell’anno di riferimento.
Esempio 2: determinazione dell’imposta sulle spese per uso personale:
La base imponibile per tassare le spese di uso personale includerà gli interessi e le spese di ammortamento non dichiarate secondo l’IFRS 16 “Leasing” e le spese di locazione determinate secondo il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”.
Trattamento fiscale dei “casi chiusi” dal 01.01.2019 – § 29 dellel Disposizioni transitorie e finali(Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР))della legge per modificare la legge sull’imposta sul reddito delle società (ЗИДЗКПО):
Ciò significa che gli effetti connessi alla transizione all’IFRS 16 in data 01.01.2019, che si riflette sugli utili portati a nuovo, non saranno considerati nella determinazione del risultato fiscale dell’esercizio 2019 ai sensile regole dell’art. 82, par. 1 – 6 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) per il trattamento fiscale e le correzioni in caso di cambiamento del principio contabile.
III. Integrazione del regime fiscale in merito al trattamento fiscale del risultato della vendita di immobilizzazionicon successivo reverse operating lease nei casi in cui trovano applicazione gli IAS (art. 11 bis, commi 3, 4 e 5, c.c.)
Caratteristiche dell’operazione di sale-lease back:Una vendita con retrolocazione è un’operazione in cui un’entità venditrice vende un bene a un’altra entità, l’acquirente, e quindi lo prende immediatamente in leasing secondo i termini di un leasing finanziario o operativo. In questo tipo di transazione commerciale, il venditore diventa locatario e l’acquirente diventa locatore.
Lo scopo delle nuove disposizioni (in vigore dal 18.02.2022) è quello di evitare interpretazioni divergenti delle disposizioni di legge vigenti in relazione a tali operazioni.
He ai fini fiscali tutti gli importi iscritti e rilevati nell’ordine di sono eliminati IFRS 16 Leasing, e rilevare gli importi per le transazioni in questione che sarebbero rilevate sotto il Principio Contabile Nazionale 17 “Leasing”.
In assenza di un trattato internazionale, la legge riconosce il diritto al credito d’imposta ai soggetti passivi. Ai sensi del §1, articolo 12 del delle “Ulteriori Disposizioni” (Допълнителни разпоредби (ДР)) della Legge sull’imposta sul reddito delle società “credito d’imposta” è il diritto, alle condizioni determinate da questa legge, di detrarre le imposte estere già pagate sugli utili o sul reddito.
Il diritto al credito d’imposta è concesso nei seguenti casi:
Quando si determina l’imposta sulle società o le tasse alternative, il credito d’imposta viene concesso per i pagamenti all’estero simili all’imposta sulle società o all’imposta imposta invece
Diritto al credito d’imposta per l’imposta riscossa all’estero sull’ammontare lordo dei proventi da dividendi, interessi, canoni, canoni per servizi tecnici e affitti
Il diritto al credito d’imposta nei casi descritti è determinato separatamente per:
Ogni paese; e
per ogni tipo di reddito.
Il credito d’imposta è limitato all’imposta bulgara che sarebbe dovuta sui relativi profitti e redditi.
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