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- La Direttiva Faster, modifica al sistema europeo di ritenute alla fonte (Sgravi fiscali più rapidi e sicuri ad evitare la doppia imposizione)
- Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)
- Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati
- Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido
La Direttiva Faster, modifica al sistema europeo di ritenute alla fonte (Sgravi fiscali più rapidi e sicuri ad evitare la doppia imposizione)
Il panorama della ritenuta alla fonte sui dividendi (Withholding Tax (WHT)) all’interno dell’Unione Europea è da tempo caratterizzato da notevoli complessità e vulnerabilità. Gli investimenti transfrontalieri si trovano spesso ad affrontare procedure complesse, doppia imposizione e ritardi nei rimborsi fiscali.
In risposta a queste urgenti problematiche, l’UE ha introdotto la Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio del 10 dicembre 2024 relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (Direttiva Faster and Safer Tax Excess Relief o Direttiva Faster), pubblicata a inizio anno nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, introducendo
- il certificato digitale di residenza fiscale
- il registro nazionale degli intermediari finanziari
- la procedura di rimborso rapido
mira a uniformare e creare procedure più rapide velocizzando il recupero dei crediti maturati da investitori di ogni dimensione sui dividendi di società estere ed evitare così il fenomeno della doppia tassazione.
Obiettivo della direttiva è semplificare le procedure di esenzione della ritenuta alla fonte sui dividendi (Withholding Tax (WHT)) negli Stati membri e fornire un solido meccanismo per ridurre le possibilità di abuso.
La Direttiva Faster and Safer Tax Excess Relief (Sgravi fiscali più rapidi e sicuri), che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2028 e sarà applicabile dal 1° gennaio 2030, mira, attraverso procedure più rapide
- a evitare la doppia tassazione;
- a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri.
Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)
L’art. 4 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) prevede l’introduzione da parte degli Stati membri di un processo automatizzato di rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale (digital Tax Residence Certificate c.d. eTRC) a persone fisiche o a entità ritenute residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.
Gli Stati membri rilasciano il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) , in base alle informazioni di cui sono a conoscenza alla data di rilascio, entro i 14 giorni che decorrono dalla presentazione della richiesta.
Se servono più di 14 giorni per la verifica, lo Stato membro deve informare la persona fisica o l’entità richiedenti il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) del tempo supplementare necessario e dei motivi che ne giustificano il ritardo.
Il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC) copre un periodo non superiore all’anno solare o all’esercizio fiscale per il quale è rilasciato e avrà un contenuto informativo standardizzato e utilizzabile da tutti gli altri Stati membri UE.
La Commissione europea stabilirà
- lo standard dei formulari elettronici;
- il regime linguistico;
- i protocolli tecnici;
- le norme di sicurezza applicabili per il rilascio del certificato digitale di residenza fiscale (eTRC).
Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati
L’art. 5 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) prevede l’introduzione da parte degli Stati membri di un Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati.
Ai sensi del paragrafo 6 dell’art. 5 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) il Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati è accessibile al pubblico sul portale europeo degli intermediari finanziari certificati, tramite un sito web della Commissione europea, ed è aggiornato almeno una volta al mese.
Obbligo di Registrazione come intermediario finanziario certificato
Ai sensi dell’art. 7 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) l’iscrizione al Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati lo Stato membro che detiene un Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati impone a tutti i grandi enti che gestiscono i pagamenti di dividendi e, se del caso, di interessi su titoli emessi da un residente nella loro giurisdizione nonché agli intermediari come identificati dall‘articolo 3, paragrafo 1, punto 4) della stessa direttiva, che sono gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte per tali pagamenti, di iscriversi nel registro nazionale.
Registrazione su richiesta come intermediario finanziario certificato
La Registrazione come intermediario finanziario certificato è consentita su richiesta a qualsiasi altro intermediario finanziario che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 8 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster).
Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido
La sezione 3 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) introduce
- la Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte
- il Rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso
- un Sistema di rimborso normale
Ai sensi dell’art. 11 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri della fonte impongono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato il quale percepisce dividendi distribuiti o interessi versati da un residente nello Stato membro della fonte di chiedere l’esenzione a norma dell’articolo 13 (Sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte) o 14 (Sistema di rimborso rapido), a seconda dei casi, per conto di tale titolare registrato, se sono soddisfatte determinate condizioni.
Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte
Ai sensi dell’art. 13 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto del titolare registrato conformemente all’’articolo 11 della Direttiva fornendo determinate informazioni seguenti all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte.
Rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso
Ai sensi dell’art. 14 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto del titolare registrato, a norma dell’articolo 11 della Direttiva, se le informazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 14 sono fornite entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento dei dividendi o degli interessi.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 14 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster) gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 dello stesso articolo entro 60 giorni di calendario dalla fine del periodo in cui è possibile richiedere il rimborso rapido. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell’articolo 16 (Interessi di mora), all’importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno.
Sistema di rimborso normale
Ai sensi dell’art. 17 della Direttiva (UE) 2025/50 (Direttiva Faster), gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto e sia applicabile un sistema di rimborso normale qualora le richieste di esenzione rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano escluse dal sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 13 e dal sistema di rimborso rapido di cui all’articolo 14.




