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RIMBORSO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLE PERSONE NON RESIDENTI IN BULGARIA

In Bulgaria gli stranieri che, in alcuni casi, possono farsi rimborsare l’IVA sono:

Soggetti aventi diritto al rimborso dell’IVA

Ai sensi dell’art. 1 Ordinanza № Н-10, il diritto al rimborso spetta agli stranieri che non sono stabiliti nel territorio dell’UE ma sono registrati ai fini IVA in un altro Paese. Affinché una persona possa qualificarsi come tale, devono essere contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

1. La persona non deve avere sede e sede legale, stabile organizzazione, domicilio o residenza abituale nel territorio della Bulgaria;

2. La persona non deve aver effettuato cessioni di beni e/o prestazioni di servizi con luogo di prestazione nel territorio della Bulgaria ai sensi dell’IVA, salvo le cessioni di:

a) servizi di trasporto e servizi connessi al trasporto internazionale ai sensi dell’art.30 e dell’art.31della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС);

b) beni e servizi, per i quali l’imposta è a carico del destinatario della prestazione ai sensi dell’art. 82 (2) della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС);

3. Il paese in cui è stabilito l’ente deve essere incluso nell’elenco dei paesi che rimborsano l’imposta sul valore aggiunto o un’imposta simile agli enti bulgari, elenco approvato dal ministro delle finanze e dal ministro degli affari interni.

Tale persona ha diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto addebitata da un fornitore registrato ai sensi dell’IVA su beni e servizi ricevuti da tale ente nell’ambito di una fornitura e importazione imponibile effettuata da tale ente per il periodo in cui la richiesta di rimborso ai sensi dell’articolo 3 (1) , il punto 1 si riferisce, quando:

  • i beni ei servizi sono utilizzati ai fini delle cessioni imponibili effettuate da tali soggetti nel Paese in cui sono stabiliti gli stessi che avrebbero diritto al credito d’imposta se effettuate nel territorio dello Stato;
  • i beni ei servizi sono utilizzati per l’esecuzione delle forniture di cui all’art.30 e all’art.31 della legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС).
    La persona potrebbe non ottenere il rimborso dell’imposta, se l’imposta sul valore aggiunto addebitata da un fornitore registrato ai sensi dell’IVA non dà diritto al credito d’imposta ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell’Ordinanza № Н-9 del 16 dicembre 2009, il diritto al rimborso dell’imposta spetta a un soggetto passivo, che non è stabilito nel paese e soddisfa le seguenti condizioni:

  • durante il periodo di rimborso, non hanno avuto una sede, una sede legale o una stabile organizzazione o, in mancanza, una residenza o una residenza abituale nel territorio della Bulgaria, e
  • durante il periodo di restituzione non hanno effettuato forniture con luogo di adempimento in Bulgaria, ad eccezione delle forniture addebitate a tasso zero , e
  • la persona è registrata ai fini IVA nello Stato membro in cui è stabilita.

L’interessato ha diritto al rimborso dell’IVA addebitata per i beni acquistati, i servizi forniti e l’importazione da lui effettuati all’interno nel territorio della Bulgaria. Il diritto al rimborso si applica nei casi in cui i beni e servizi siano utilizzati per forniture con luogo di adempimento fuori dal territorio della Bulgaria, che darebbero diritto alla detrazione del credito d’imposta, se il luogo dell’operazione fosse all’interno nel territorio della Bulgaria , nonché per le forniture con luogo di transazione nel territorio del Paese.
Il soggetto ha diritto al rimborso parziale dell’IVA quando nello Stato membro di stabilimento effettua sia cessioni con diritto alla detrazione del credito d’imposta sia cessioni prive di tale diritto. L’importo del rimborso parziale d’imposta è calcolato sulla base del coefficiente applicabile dal soggetto per il diritto al credito d’imposta parziale.

Ai sensi dell’ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006 una “persona fisica straniera” persona fisica non imponibile, che ha cittadinanza permanente al di fuori del territorio dell’Unione europea. Non sono invece persone fisiche straniere ai sensi della presente Ordinanza:
a) i membri del personale diplomatico e amministrativo-tecnico, definiti all’art. 1, lettere “d” ed “f” della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e loro familiari;
b) i funzionari e dipendenti del consolato, definiti all’art. 1, lettere “d” ed “e” della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e loro familiari;
c) membri del personale delle rappresentanze di organizzazioni intergovernative che operano nel territorio della Repubblica di Bulgaria in virtù di un accordo internazionale, firmato dalla Repubblica di Bulgaria con l’organizzazione competente.

Secondo l’art. 2 dell’ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006, ogni persona fisica straniera ha diritto di chiedere il rimborso dell’imposta legalmente imposta e pagata sul valore aggiunto, compreso in un prezzo di beni da essa acquistati sul territorio dell’UE, ove sono presenti le seguenti condizioni:

  • la persona fisica straniera esporti la merce fuori dal territorio dell’UE, invariata, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale è stata emessa la fattura della consegna ricevuta;
  • il fornitore di beni è una persona fisica, che alla data di emissione della fattura ha il diritto di effettuare vendite di beni con diritto al rimborso dell’IVA;
  • l’importo dell’IVA in una fattura è uguale o superiore a 50 BGN o il suo equivalente in EUR;
  • la persona fisica straniera esercita tale diritto entro e non oltre 6 mesi dalla data di fatturazione della fornitura ricevuta.

Il diritto al rimborso non riguarda i seguenti beni: bevande alcoliche; tabacco e articoli di tabacco; combustibili liquidi.

Condizioni per l’esercizio del diritto

Il rimborso dell’imposta è esercitabile solo previo adempimento dei presupposti e deposito dei relativi documenti previsti dalla legge. Si differenziano a seconda delle diverse categorie di persone:

I. Per una persona straniera, che non è stabilita nel territorio dell’UE – ORDINANZA № Н-10 del 24.08.2006:

  • Modulo di richiesta rimborso IVA (allegato № 1 dell’ORDINANZA № Н-10 del 24.08.2006);
  • dichiarazione di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, dell’ORDINANZA № Н-10 del 24.08.2006;
  • modulo di certificato originale rilasciato dall’autorità fiscale competente del paese in cui l’entità è stabilita e traduzione legalizzata di questo certificato in bulgaro;
  • documenti fiscali in originale per forniture ricevute o documenti per l’importazione effettuata, in relazione ai quali si chiede il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto;
  • procura scritta.

II. Per un soggetto passivo non residente nel Paese ma in un altro Stato membro dell’UE – Ordinanza № Н-9 del 16 dicembre 2009:
Il diritto al rimborso dell’IVA è esercitato dai soggetti presentando domanda di rimborso al competente organismo delle entrate del Agenzia Nazionale delle Entrate , tramite un portale telematico predisposto dallo Stato membro di stabilimento della persona. In esso, la persona deve indicare:

  • una descrizione della propria attività commerciale
  • la natura dei beni e servizi acquistati
  • oltre alle informazioni di cui sopra, la domanda di rimborso deve contenere i dettagli delle fatture o dei documenti di importazione

Il diritto al rimborso dell’IVA addebitato per beni e servizi ricevuti dall’interessato può essere esercitato in proprio o per delega.
La ricezione della domanda da parte dell’ANR è certificata con l’invio di un’e-mail di conferma allo Stato membro per stabilimento della persona.

III. Per una persona fisica non soggetto passivo, non residente nell’UE – ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006:
Qualsiasi persona fisica straniera può esercitare il diritto al rimborso dell’IVA presentando all’agente o al cedente i documenti di cui all’art. 4 (1) ORDINANZA № Н-12 del 24.08.2006. I documenti necessari per il rimborso dell’imposta sono i seguenti:

  • prima e seconda copia della domanda di rimborso dell’IVA secondo un modulo, firmato personalmente dalla persona fisica straniera e certificato dalle autorità doganali;
  • originale di fattura o altro documento analogo della merce ricevuta, che sarà esportata fuori dal territorio dell’UE e per la quale è richiesto il rimborso dell’IVA, certificata dalle autorità doganali.

La richiesta di rimborso dell’IVA pagata dalla persona fisica straniera deve contenere:

  • nome completo, numero di passaporto, indirizzo completo della persona fisica straniera;
  • numero di identificazione della partita IVA, nome e indirizzo del fornitore;
  • data di emissione della fattura;
  • descrizione precisa e chiara del tipo e della quantità della merce esportata;
  • valore di ciascuna delle merci esportate; valore totale e tassa totale imposta sulle merci esportate; firma della persona fisica straniera.

Termine ultimo per l’esercizio del diritto al rimborso dell’IVA

  • Gli stranieri, che non sono stabiliti nel territorio dell’UE, possono esercitare il diritto al rimborso dell’IVA fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello solare in cui è sorto il diritto al rimborso dell’imposta – Art.3, commi 2 – (6) Ordinanza № H-10;
  • Il termine per esercitare il diritto al rimborso dell’IVA delle persone fisiche straniere, non residenti nell’UE, è di 6 mesi dalla data di fatturazione della fornitura ricevuta – art. 2 (1), punto 4 Ordinanza H-12;
  • Per quanto riguarda il soggetto passivo non residente nel Paese, ma in un altro Stato membro dell’UE, il diritto al rimborso dell’IVA deve essere esercitato entro e non oltre il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello durante il quale il diritto al rimborso dell’imposta è maturato. sorto – art. 5 (4) – (6) Ordinanza № H-9.

Il periodo di rimborso è un trimestre solare e/o un anno solare.

Autorità competente e procedura di rimborso tasse

I. Procedura per il rimborso dell’imposta agli stranieri non stabiliti nell’Unione Europea.
La regola generale in materia di rimborso dell’imposta è che l’autorità competente rimborsi il rispettivo importo su un conto bancario indicato nella richiesta di recupero, sulla base dei documenti presentati entro 6 mesi dal ricevimento della domanda di rimborso. Le spese di trasferimento dell’imposta rimborsata rimborsata sono a carico del soggetto.
L’imposta indebitamente rimborsata deve essere rimborsata dalla persona unitamente agli interessi legali dovuti.

II. Il rimborso dell’imposta a persona fisica non soggetto passivo, non residente nell’UE, viene effettuato dalle autorità doganali su richiesta della persona fisica straniera convalidando in apposito ordine tutte le copie dei documenti presentati insieme alla domanda di rimborso .

III. Rimborso dell’imposta a un soggetto passivo, che non è stabilito nel Paese ma è stabilito in un altro Stato membro dell’UE.
L’autorità competente rimborsa l’imposta sulla base della richiesta ricevuta. Entro 4 mesi dal ricevimento della domanda di rimborso, l’Agenzia delle Entrate notifica elettronicamente alla persona la sua decisione di approvare o respingere, in tutto o in parte, la domanda. L’imposta rimborsabile deve essere rimborsata alla persona entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla scadenza su un conto bancario specificato.
L’imposta indebitamente rimborsata deve essere rimborsata dalla persona unitamente agli interessi legali dovuti entro 3 giorni.
Il diritto al rimborso dell’IVA è esercitabile dalle persone fisiche mediante la presentazione telematica della domanda di rimborso, firmata con firma elettronica qualificata attraverso l’apposita applicazione web-based reperibile sul sito web dell’Agenzia nazionale delle entrate bulgara (НАП).

Bulgaria – Tempi celeri per il rimborso IVA

Rimborso IVA in Bulgaria

Secondo la legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС)) (sul sito della Tayros Accounting è consultabile la Legge in italiano) , le obbligazioni o i crediti delle persone, registrate ai sensi della legge IVA, vengono dichiarati ogni mese mediante presentazione di una dichiarazione IVA mensile. Secondo l’Art. 88 della Legge sull’IVA, il risultato del periodo d’imposta sarà la differenza tra l’importo totale dell’imposta, esigibile dalla persona per questo periodo d’imposta, e l’importo totale del credito d’imposta, rispetto al quale è stato concesso il diritto a detrazione. esercitato durante questo periodo. Nel caso in cui l’imposta addebitata superi il credito d’imposta, la differenza rappresenterà il risultato del periodo – imposta di deposito. Nel caso in cui il credito d’imposta superi l’imposta addebitata, la differenza rappresenterà il risultato del periodo – imposta di rimborso.

Il diritto al rimborso dell’IVA è regolato dall’art. 92 della Legge sull’IVA. Il diritto al rimborso sorge per quella persona che, entro tre mesi consecutivi dall’ultimo versamento dell’IVA, ha dichiarato nella sua dichiarazione IVA mensile più IVA sugli acquisti (più costi) rispetto all’IVA maturata sui suoi redditi. Fino al 14 ° giorno del mese, successivo al periodo trimestrale, l’IVA calcolata per il rimborso deve essere dichiarata all’interno delle dichiarazioni IVA mensili.

Esistono due tipi di procedure di rimborso dell’IVA:

  • esame fiscale
  • revisione fiscale.

Nei casi in cui l’IVA viene rimborsata sulla base di una procedura di esame, l’IVA viene rimborsata entro un periodo di 30 giorni dalla presentazione dell’ultima dichiarazione IVA e dopo la compensazione di eventuali debiti pubblici esistenti dovuti e non pagati della persona registrata ai sensi della legge IVA.

Per un rimborso dell’IVA dovuto a una revisione fiscale, il termine  è di 3 mesi. L’ Agenzia nazionale delle entrate (NAP) potrebbe estendere questo termine nel caso in cui ulteriori fatti e circostanze debbano essere chiariti dalla persona registrata. In generale, viene avviata una revisione fiscale nel caso di rimborso di importi di importo notevole, nel caso in cui si tratti del primo rimborso IVA della persona registrata e / o in caso di difformità o caratteristiche non chiare dell’IVA dichiarata.

Il rimborso viene eseguito sulla base di un ordine per la compensazione e il rimborso, emessa dalla  Agenzia nazionale delle entrate (NAP) dopo il completamento della procedura di esame o di revisione.

Esiste anche una procedura nota anche come “rimborso IVA acceleratosu base mensile a determinate condizioni. Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, della Legge sull’IVA, indipendentemente dal par. 1, l’imposta di rimborso di cui all’art. 88, par. 3 è rimborsata entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se:

  1. negli ultimi 12 mesi precedenti il ​​mese in corso la persona ha effettuato consegne tassabili con aliquota zero per un valore totale superiore al 30 percento del valore totale di tutte le consegne tassabili, comprese le consegne ad aliquota zero. Per consegne a tariffa zero si intendono anche le consegne dei seguenti servizi con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro : – servizi connessi ai trasporti, resi da agenti, mediatori e altri intermediari, che agiscono per conto ea spese di un altro persona, nonché servizi di valutazione, esame e lavoro su articoli mobili ;:
    – trasporto di merci all’interno dell’Unione Europea ed anche servizi logistici, di corriere e postali, diversi dai servizi di cui nell’art. 49, che sono stati resi in relazione al trasporto;
    – trasformazione del trasporto di merci;
  2. la persona che è un produttore agricolo ha effettuato negli ultimi 12 mesi prima del mese corrente consegne tassabili con un’aliquota del 20 per cento sui beni da loro prodotti secondo l’Allegato n. 2, Sezione Due, di un valore totale superiore a 60 per cento del valore totale di tutte le consegne tassabili, effettuate da loro;

Chiusura della procedura di rimborso dell’imposta in caso di cancellazione ai sensi della legge sull’IVA, quando fino alla data di cancellazione ai sensi dell’art. 92, par. 1 Legge sull’IVA sono scaduti entrambi i termini di un mese – la persona deve riportare,  tenendo conto delle compensazioni già eseguite, nella casella 80 della dichiarazione IVA per l’ultimo periodo d’imposta l’importo dell’IVA a rimborso,.

Se l’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) si rifiuta di rimborsare l’IVA o se l’IVA non è completamente rimborsata, la persona registrata è autorizzata a presentare ricorso,  procedura ai sensi del codice di procedura fiscale e assicurativa. Il ricorso deve essere presentato al direttore della divisione territoriale competente entro 7 giorni, a partire dalla notifica della notifica. L’organo amministrativo competente si pronuncia con decisione motivata entro 14 giorni dalla presentazione del ricorso. La sua decisione può essere impugnata entro 7 giorni dalla sua notifica dinanzi al tribunale amministrativo competente. La mancata pronuncia della decisione dell’organo competente entro i termini proposti è considerata una conferma dell’atto. Quest’ultimo è oggetto di ricorso innanzi al tribunale amministrativo competente entro il termine di 14 giorni, a decorrere dalla scadenza del termine per la pronuncia.

Per l’IVA irragionevolmente non rimborsata (l’IVA, determinata come rimborsabile a seguito della revisione fiscale) , l’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) è debitrice di interessi moratori.

Le persone registrate hanno il diritto di avviare una procedura aggiuntiva di rimborso dell’IVA, nel caso in cui non abbiano dichiarato l’imposta da rimborsare all’interno della dichiarazione IVA mensile.

Il rimborso e la compensazione degli importi sono regolati dal Capitolo 16 del codice di procedura fiscale e assicurativa, Sezione I – Compensazione e rimborso. Secondo l‘Art. 129 del codice di procedura fiscale e assicurativa, la compensazione e il rimborso possono essere avviati dall’Agenzia nazionale delle entrate (NAP) o tramite esplicita richiesta scritta della persona registrata. La domanda deve essere presentata entro un periodo di 5 anni dalla scadenza del credito, che decorrono 5 anni dal 1 ° gennaio dell’anno successivo.

La domanda deve essere presentata all’ufficio distrettuale dell’Agenzia nazionale delle entrate (NAP), dove risiede la persona registrata. La domanda contiene la natura e l’importo del pagamento, nonché le coordinate bancarie del beneficiario ai fini del trasferimento del rimborso. All’atto della presentazione della richiesta l’ente tributario competente ordina l’esecuzione dell’esame o della revisione fiscale. L’ordine per la compensazione o il rimborso deve essere emessa entro 30 giorni a meno che nel frattempo non sia stata ordinata una revisione fiscale. L’ordine per la compensazione o il rimborso può essere impugnata secondo le disposizioni per il ricorso degli atti di revisione fiscale.