Bulgaria – Registrazione IVA


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Premessa

Ai sensi dell’art. 284 (Vedi Titolo XII REGIMI SPECIALI CAPO 1 Regime speciale delle piccole imprese) della DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, modificato dall’art.1 della direttiva (CE) 2020/285 del 18 febbraio 2020 (che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese) dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri possono esentare dall’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui fatturato annuo in un determinato Stato membro non supera una soglia di 85.000 EUR o l’equivalente nazionale valuta.
relativa al sistema generale di imposta sul valore aggiunto.

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Bulgaria – Registrazione IVA

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Registrazione obbligatoria secondo la procedura generale

In Bulgaria la registrazione ai sensi della Legge sull’IVA  diventa obbligatoria (art. 96, comma 1, prima frase della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС)  modificato dal  ДВ, бр. 26 от 2025 г), a partire dal 01.04.2025, al raggiungimento di un fatturato imponibile di 100.000 BGN o superiore per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi precedenti il ​​mese in corso. La registrazione deve essere effettuata entro 7 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui è stato raggiunto tale fatturato, presentando una domanda di registrazione.

Il fatturato imponibile  è la somma delle basi imponibili di:

  • forniture imponibili, comprese le forniture ad aliquota zero;
  • prestazioni di servizi finanziari ai sensi dell’articolo 46 della legge sull’IVA;
  • prestazioni di servizi assicurativi ai sensi dell’articolo 47 della legge sull’IVA.

Il fatturato imponibile comprende:

  • gli acconti ricevuti per le prestazioni di cui all’art. 96, comma 2, della Legge sull’IVA, ad eccezione degli acconti ricevuti prima del verificarsi del fatto generatore dell’IVA;
  • il fatturato realizzato dal soggetto trasformante o dall’alienante, quando si tratta di una persona registrata per motivi diversi dall’art. 96 della legge sull’IVA (sopra menzionato) o dall’art. 100, comma 1 della Legge sull’IVA, o è una persona non registrata – per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima della trasformazione o del trasferimento (nei casi di cui all’art. 10, comma 1, punti 1 e 2 della Legge sull’IVA)
  • in caso di conferimento non monetario a un’impresa o a una sua parte separata. In tal caso, si tiene conto del fatturato realizzato nell’esercizio delle attività trasferite dall’entità trasformante o alienante e, qualora non sia possibile determinarlo in base alle attività, in proporzione ai beni trasferiti;
  • in caso di separazione o divisione;

Tutti i soggetti passivi sono tenuti a determinare il proprio fatturato imponibile ai sensi dell’art. 96, comma 2, della Legge sull’IVA dopo la fine di ogni mese solare per i 12 mesi precedenti quello in corso, nonché quotidianamente per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso. Il fatturato imponibile dei soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale, registrati esclusivamente ai sensi dell’art. 156 della Legge sull’IVA (per l’applicazione di un regime nell’Unione), comprende le prestazioni con luogo di esecuzione nel territorio nazionale, alle quali non si applica il regime (art. 73, comma 1, terza frase della Legge sull’IVA, modificata – SG, n. 59 del 2022, in vigore dal 26.07.2022).

Il fatturato imponibile non comprende le prestazioni di servizi finanziari e assicurativi quando non sono collegate all’attività principale della persona, le prestazioni di beni materiali o immateriali fissi utilizzati nell’attività della persona, nonché le prestazioni per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario, descritte in dettaglio nell’art  .82, commi 2 e 3 della Legge sull’IVA .

Il fatturato imponibile non comprende le prestazioni effettuate ai sensi dell’art. 21, comma 6 della Legge sull’IVA con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato da una persona: 

  • registrati sulla base dell’articolo 154 o registrati in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime esterno all’Unione;
  • registrato in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime nell’Unione, che non ha una stabile organizzazione nel territorio del paese;

In Bulgaria la domanda di registrazione IVA  è presentata da tutte le persone (persone fisiche e giuridiche) per le quali è sorto l’obbligo di registrazione ai fini IVA o che desiderano registrarsi spontaneamente, quando non vi è motivo di registrazione obbligatoria.

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Registrazione di una persona straniera

Una persona non residente nel territorio nazionale che effettua cessioni di beni/prestazioni imponibili con luogo di esecuzione nel territorio nazionale, e per le quali l’imposta non è dovuta dal destinatario, è tenuta a registrarsi, indipendentemente dal fatturato imponibile. In tal caso, la persona è tenuta a presentare domanda di registrazione entro 7 giorni,  secondo la procedura generale, prima della data di scadenza dell’imposta per la prima cessione di beni o prestazione di servizi imponibile effettuata, salvo nei casi in cui l’obbligo di registrazione è previsto dall’art. 97 (art. 96, comma 9 della Legge sull’IVA, modificata – SG, n. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022).

Non vi è obbligo di registrazione secondo la procedura generale della legge sull’IVA per le cessioni a cui si applica un regime all’interno dell’Unione, un regime al di fuori dell’Unione o un regime per le vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi, quando il soggetto passivo è registrato in un altro Stato membro per l’applicazione di uno di questi regimi (art. 96, par. 12 della Legge sull’IVA, nuova – SG, n. 104 del 2020, in vigore dal 01.07.2021). 
Non vi è obbligo di registrazione secondo la procedura generale della legge sull’IVA per una persona che non è stabilita nel territorio nazionale ed esegue solo cessioni con luogo di esecuzione nel territorio nazionale, per le quali è registrata ai sensi dell’art. 154 e 156 della Legge sull’IVA (sull’applicazione di un regime speciale al di fuori dell’Unione e di un regime speciale nell’Unione) (art. 96, par. 13 della Legge sull’IVA, nuova – SG, n. 14 del 2022, in vigore dal 18.02.2022). 
Una persona registrata sulla base degli artt. 154 e/o 156 della Legge sull’IVA, per la quale sussistono motivi di registrazione obbligatoria ai sensi degli artt. 96, 97, 97a e 99 della Legge sull’IVA o che esercita il diritto di registrazione facoltativa ai sensi dell’art. 100, par. 1 e 2 della Legge sull’IVA, deve registrarsi secondo la procedura e nei termini previsti per la registrazione obbligatoria o facoltativa.
Per quanto riguarda la registrazione per un regime speciale al di fuori dell’Unione e un regime speciale nell’Unione, vedere:  Regime speciale nell’Unione e regime speciale al di fuori dell’Unione

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Registrazione tramite un rappresentante accreditato

Una persona straniera che soddisfa le condizioni previste dalla legge sull’IVA per la registrazione obbligatoria o per la registrazione facoltativa deve registrarsi tramite un rappresentante accreditato quando: 

  • ha una stabile organizzazione nel territorio del paese dal quale svolge l’attività economica, oppure
  • non è stabilito nel territorio del Paese, ma effettua prestazioni imponibili con luogo di esecuzione nel territorio del Paese.

Eccezioni: 

  • le filiali di persone straniere vengono registrate secondo la procedura generale;
  • Quando un soggetto straniero è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo con cui l’Unione europea ha concluso un accordo di mutua assistenza di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, la registrazione deve essere effettuata secondo la procedura generale. In tali casi, il soggetto straniero può nominare un rappresentante accreditato senza esserne obbligato (articolo 133, paragrafo 6, della Legge sull’IVA).

Un fornitore che non è stabilito nel territorio dell’Unione europea o in un paese terzo con il quale l’Unione europea non ha concluso un accordo di mutua assistenza simile per portata alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010 (strumenti giuridici di mutua assistenza) e che fornisce beni ai sensi dell’art. 28 della Legge sull’IVA, deve essere registrato ai sensi della legge sull’IVA obbligatoriamente tramite un rappresentante accreditato (art. 133, par. 2, seconda frase della Legge sull’IVA, integrato – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023).
Una persona straniera che non è stabilita tramite sede e indirizzo di direzione e tramite stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea, ma è stabilita in un paese terzo con il quale l’Unione europea non ha concluso un accordo di mutua assistenza simile per portata alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010 (strumenti giuridici di mutua assistenza) e ha scelto di registrarsi in base e secondo la procedura dell’art. 154 per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione o dell’art. 156 per l’applicazione di un regime nell’Unione, deve registrarsi tramite un rappresentante accreditato (art. 133, par. 5 della Legge sull’IVA, modificata – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023).

Che cosa è un rappresentante accreditato? 

Il rappresentante accreditato rappresenta il soggetto straniero in tutti i suoi rapporti giuridici fiscali derivanti dalla legge sull’IVA. Lo stesso è responsabile solidalmente e illimitatamente per gli obblighi previsti dalla presente legge del soggetto straniero registrato, derivanti dalla data in cui il rappresentante accreditato ha accettato gli obblighi di cui all’art. 135 della Legge sull’IVA, fino a 5 anni dopo aver cessato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 135 della legge e, qualora il soggetto straniero abbia nominato un altro rappresentante accreditato, fino alla data in cui l’altro rappresentante accreditato ha accettato di adempiere agli obblighi di cui all’art. 135 della Legge sull’IVA. La responsabilità solidale non si applica al rappresentante accreditato di un soggetto straniero stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo con il quale il nostro Paese ha strumenti giuridici di mutua assistenza, o al soggetto straniero stabilito in un paese terzo con il quale il nostro Paese non ha strumenti giuridici di mutua assistenza, registrato ai sensi dell’art. 154 per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione.
In caso di cessazione del rapporto di rappresentanza accreditata, o al verificarsi di altre circostanze che comportino l’impossibilità di tale persona di adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente legge, entro 14 giorni dalla data in cui si sono verificate le nuove circostanze, la persona straniera è tenuta a nominare un nuovo rappresentante accreditato, salvo nei casi in cui la persona straniera sia stabilita in un altro Stato membro o in un Paese terzo con il quale il nostro Paese abbia strumenti giuridici di mutua assistenza.
La registrazione viene effettuata presso la Direzione Territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate. (Art. 133, comma 3 della Legge sull’IVA  in combinato disposto con l’art. 8 del  CODICE DI PROCEDURA FISCALE E ASSICURATIVA ((ДОПК) ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС).

Chi può essere un rappresentante accreditato?

Un rappresentante accreditato può essere solo una persona fisica capace con domicilio o residenza permanente nel Paese o una persona giuridica locale che non sia in liquidazione o non sia stata dichiarata fallita e non abbia debiti fiscali e obblighi di previdenza sociale dovuti e non pagati dall’Agenzia delle Entrate. (Art. 135, comma 1 della Legge sull’IVA, modificata – SG, numero 108 del 2007, in vigore dal 19.12.2007)

Vedi anche:  Modifiche relative al ritiro della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord dall’UE Registrazione facoltativa

Ogni soggetto passivo che non soddisfa i requisiti per la registrazione obbligatoria ha il diritto di registrarsi ai sensi della Legge sull’IVA (art. 100, comma 1 della legge sull’IVA).

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Registrazione facoltativa

Ogni soggetto passivo che non soddisfa i requisiti per la registrazione obbligatoria ha il diritto di registrarsi ai sensi della legge sull’IVA (art. 100, comma 1 della Legge sull’IVA).

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Registrazione per gli acquisti intracomunitari (ВОП)

Ogni persona giuridica  ha il diritto  di registrarsi ai sensi della presente legge a propria discrezione per gli Acquisti intracomunitari (Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)) (art. 100, comma 2 della Legge sull’IVA).

La registrazione ai sensi della legge sull’IVA  diventa obbligatoria quando il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili di beni per l’anno solare in corso supera i 20.000 BGN (articolo 99 della Legge sull’IVA). L’obbligo di registrazione sorge al più tardi 7 giorni prima della data in cui si verifica l’evento fiscale per la fornitura in base al quale il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili supera i 20.000 BGN, esclusa l’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nello Stato membro da cui i beni vengono trasportati o spediti. Gli acquisti intracomunitari (ICA) che superano la soglia specificata sono soggetti a imposta ai sensi della presente legge. 

L’acquisto di nuovi mezzi di trasporto e di beni soggetti ad accisa non è soggetto ad IVA. Una persona registrata sulla base di una dichiarazione IVA compilata e per la quale sussistono i presupposti per l’obbligo di registrazione deve registrarsi secondo la procedura e nei termini previsti per l’obbligo di registrazione. Anche se non sussistono i presupposti per l’obbligo di registrazione, la persona o la registrazione possono registrarsi a propria scelta. 

Indipendentemente dal valore degli acquisti intracomunitari imponibili effettuati, un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro che effettua un acquisto intracomunitario di beni sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 15a, comma 6 o dell’art. 65a della Legge sull’IVA (nel caso di un ordine di acquisto generale effettuato dopo la scadenza del regime di deposito a richiesta o di una consegna di beni con luogo di esecuzione sul territorio nazionale in una catena di consegne consecutive con un unico trasporto) è soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi della presente legge (art. 99, comma 7 della Legge sull’IVA, nuovo – SG, numero 96 del 2019, in vigore dal 01.01.2020). Per queste persone, l’obbligo di registrazione ai sensi della presente legge sorge al più tardi 7 giorni prima della data in cui si verifica una circostanza ai sensi dell’art. 15a, comma 6 o dell’art. 65a della Legge sull’IVA mediante presentazione di una domanda.

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Registrazione delle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario

È soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 3, commi 1, 5 e 6 della Legge sull’IVA ogni soggetto passivo d’imposta che (art. 97a della legge sull’IVA):

  • riceve servizi con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, che sono imponibili e per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell’art. 82, comma 2, della Legge sull’IVA.
  • è stabilito nel territorio del Paese e fornisce servizi ai sensi dell’art. 21, comma 2 della Legge sull’IVA con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro, per i quali l’imposta sulla fornitura è dovuta dal destinatario (soggetto passivo o persona giuridica non soggetto passivo), registrato ai fini IVA in questo Stato membro (art. 97a, comma 2 della Legge sull’IVA, integrato – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023).

Se si soddisfano le condizioni di cui sopra, è necessario presentare domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione del servizio (pagamento anticipato o evento generatore dell’imposta).

Se sei registrato come destinatario di servizi con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato per il quale ti è dovuta l’imposta, in qualità di destinatario (ai sensi dell’art. 97a, comma 1 della Legge sull’IVA):

  • sei registrato anche come persona che fornisce servizi con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro (ai sensi dell’art. 97a, comma 2 della Legge sull’IVA) e viceversa;
  • hai diritto alla registrazione facoltativa (ai sensi dell’art. 100, comma 1 e 2 della Legge sull’IVA);
  • Se per te sussistono i presupposti per la registrazione obbligatoria, sei tenuto a registrarti in base ai motivi appropriati (ai sensi degli artt. 96, 97 o 99 della Legge sull’IVA).

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Registrazione degli stranieri per le consegne di merci con montaggio e installazione

Si applica alle persone straniere. Qualsiasi persona stabilita in un altro Stato membro che non sia stabilita nel territorio del Paese ed effettui cessioni imponibili di beni assemblati o installati nel territorio del Paese da o per suo conto, quando il destinatario di tale cessione è una persona non registrata ai sensi della legge sull’IVA, è soggetta a registrazione ai sensi della legge sull’IVA. (Art. 97 della Legge sull’IVA)

L’obbligo di registrazione sorge al più tardi 7 giorni prima della data in cui si verifica l’evento fiscale della cessione.

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Registrazione obbligatoria a seguito di conversione

 (Registrazione ai sensi dell’art. 132 della Legge sull’IVA)
Una persona che acquista beni e servizi da una persona registrata a seguito di:

  • trasformazione di una società commerciale ai sensi del capitolo sedicesimo della legge commerciale;
  • trasferimento di un’impresa ai sensi dell’articolo 15 o dell’articolo 60 della legge commerciale;
  • effettuare un contributo non monetario a una società commerciale;
  • trasformazione delle organizzazioni di bilancio, delle imprese statali o comunali, in conseguenza della quale le organizzazioni o le imprese di nuova formazione sono successori universali di quelle trasformate
  • fornitura di immobili da parte dello Stato e dei comuni ai richiedenti per le esigenze di asili nido e scuole private ai sensi del Preschool and School Education Act e successivo trasferimento allo Stato e ai comuni da parte dei richiedenti alla chiusura degli asili nido e delle scuole.

La registrazione ai sensi dell’art. 132, comma 1, della Legge sull’IVA viene effettuata presentando una domanda di registrazione entro 7 giorni dall’iscrizione della circostanza ai sensi dell’art. 10, comma 1, della stessa Legge nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o dall’iscrizione nel registro BULSTAT (БУЛСТАТ). 
La data di registrazione è la data di iscrizione della circostanza rilevante nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o dall’iscrizione nel registro BULSTAT (БУЛСТАТ).

È obbligatorio registrare ai sensi della Legge sull’IVA una società di persone in cui partecipa un socio registrato ai sensi della stessa. La registrazione avviene presentando una domanda di registrazione entro 7 giorni dalla data di costituzione della società di persone, che è considerata la data di registrazione della società ai sensi della presente Legge. Qualora il socio si registri dopo la data di costituzione della società di persone, la domanda viene presentata entro 7 giorni dalla data di registrazione del socio, che è considerata la data di registrazione della società ai sensi della presente Legge.
Una persona registrata ai sensi dell’art. 132 della Legge sull’IVA è considerata registrata sulla base della registrazione del cedente/cedente al momento della registrazione dell’acquirente/cessionario (art. 73, comma 7 della Legge sull’IVA, nuova – SG, n. 24 del 2017, in vigore dal 21.03.2017).

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Registrazione in caso di successione ereditaria

In caso di decesso di una persona fisica registrata ai sensi della legge sull’IVA o di una persona fisica – commerciante individuale la cui impresa è stata rilevata per successione o per testamento, quando l’attività economica indipendente della persona deceduta viene continuata da una persona non registrata ai sensi della presente legge e per la quale non sono soddisfatte le condizioni per la registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 96, comma 1, la persona ha il diritto di registrarsi ai sensi della presente legge (art. 132a della Legge sull’IVA).

Questa registrazione si effettua presentando una domanda di registrazione entro 7 giorni dall’accettazione dell’eredità ai sensi degli articoli 49 e 51 della legge sulle successioni, ma non oltre il 14° giorno del mese successivo al 6° mese dalla data del decesso del testatore.

La data di consegna del certificato di registrazione è considerata la data di registrazione. 

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Registrazione su iniziativa dell’autorità fiscale

Nel caso in cui l’autorità fiscale accerti che una persona non ha adempiuto all’obbligo di presentare domanda di registrazione entro il termine stabilito, procede alla registrazione rilasciando un certificato di registrazione, se sussistono le condizioni per la registrazione.

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Procedura di registrazione

In Bulgaria la domanda di partita IVA può essere presentata con le seguenti modalità:

► per via telematica, attraverso il servizio telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)) , disponibile con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) nel  portale telematico dell’Agenzia nazionale bulgara delle entrate

L’utilizzo del servizio con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) richiede la presentazione di:

►Nel  competente direzione territoriale dell’Agenzia Nazionale delle Entrate (териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)  della persona.

►tramite l’agenzia di registrazione durante la registrazione iniziale di un operatore – solo per la registrazione IVA volontaria.

In caso di presentazione di una domanda, è richiesta una procura notarile o una procura espressa redatta ai sensi della legge sull’avvocato tramite una persona autorizzata.

L’Agenzia Nazionale delle Entrate non richiede spese per la presentazione e l’accettazione di una domanda di registrazione IVA  Secondo le disposizioni dell’articolo 3, comma 3 della Legge sulla Agenzia nazionale bulgara delle entrate (Закон за националната агенция за приходите (ЗНАП))

Scadenza presentazione

  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 96, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – ogni soggetto passivo con un fatturato imponibile pari o superiore a BGN 100.000 per un periodo non superiore agli ultimi 12 mesi consecutivi prima del mese corrente è tenuto entro 7 giorni dalla scadenza del periodo d’imposta durante il quale ha realizzato tale fatturato, a presentare domanda di iscrizione ai sensi della presente legge. Quando il fatturato è raggiunto per un periodo non superiore a due mesi consecutivi, compreso quello in corso, l’interessato è tenuto a presentare la domanda entro 7 giorni dalla data in cui è stato raggiunto il fatturato.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 96, comma 9 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – Qualsiasi soggetto passivo che non è stabilito nel territorio dello Stato e compie cessioni di beni o servizi imponibili, diversi da quelli per i quali l’imposta è dovuta dal destinatario , è obbligatoria entro 7 giorni prima della data in cui l’imposta per la cessione di beni o servizi imponibile diventa esigibile, salvo quando sussista la base per l’iscrizione ai sensi degli articoli 97, 97 ter e 98.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale. Indipendentemente dalla cifra d’affari imponibile ex art. 96, è soggetto ad iscrizione IVA il soggetto stabilito in un altro Stato membro che non è stabilito nel territorio dello Stato ed effettua cessioni imponibili di beni che sono montati o installati nel territorio dello Stato da o per suo conto e il destinatario di questa fornitura non è una persona con partita IVA;
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97a, paragrafi 1 e 2 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – non oltre 7 giorni prima della data in cui l’imposta di consegna diventa esigibile. Qualsiasi soggetto passivo che riceve servizi con luogo di esecuzione nel territorio dello Stato, che sono imponibili e per i quali l’imposta è richiesta dal destinatario ai sensi dell’art. 82, comma 2. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato che presta i servizi di cui all’art. 21, par. 2 con luogo di esecuzione nel territorio di un altro Stato membro.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 97b della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo alla data dell’evento fiscale della prima consegna. Nei casi in cui il soggetto abbia presentato domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 154, comma 2, IVA ovvero abbia presentato domanda per l’applicazione di un regime dell’Unione o di un regime extracomunitario in un altro Stato membro e abbia ricevuto un diniego di registrarsi per l’applicazione di uno qualsiasi di tali regimi speciali, il termine per la presentazione della domanda di registrazione non è oltre il 7° giorno dalla data di ricezione del diniego, rispettivamente dalla data della prima consegna dopo la sospensione dell’applicazione del regime.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 98, comma 1, della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni dalla data di accadimento dell’evento fiscale per la fornitura per la quale il valore complessivo delle vendite a distanza nell’anno in corso supera l’importo di cui Art. 20, comma 2, punto 2 IVA. Quando il luogo di esecuzione della consegna ai sensi dell’art. 20, par. 4 della legge è sul territorio del paese, le persone sono tenute a presentare domanda di registrazione entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per la consegna o dal ricevimento dell’anticipo.
  • Quando la base per la registrazione è l’articolo 99, paragrafo 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – entro e non oltre 7 giorni prima della data in cui si è verificato l’evento fiscale per l’acquisizione, entro il quale il valore totale degli acquisti intracomunitari imponibili ha superato i 20.000 lev.
  • Quando la base per l’iscrizione è l’articolo 132 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) – 7 giorni dall’iscrizione della circostanza di cui all’articolo 10, comma 1 nel registro delle imprese e nel registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o dall’iscrizione nel registro BULSTAT.
  • In caso di decesso di una persona fisica titolare di partita IVA o di una persona fisica – ditta individuale, la cui impresa è stata rilevata per successione o per testamento, l’iscrizione ai sensi dell’articolo 132a, cpv. 1 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dall’accettazione dell’eredità ex art. 49 e 51 della Legge sulle successioni (Закона за наследството), ma non oltre il 14° giorno compreso del mese successivo al 6° mese dalla data di morte del testatore.
  • Nel caso di società prive di personalità giuridica , alle quali partecipa un socio titolare di Partita IVA, l’iscrizione si effettua presentando domanda di iscrizione entro 7 giorni dalla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, e quando il socio risulta iscritto ai sensi IVA successiva alla data di costituzione della società priva di personalità giuridica, la domanda va presentata entro 7 giorni dalla data di registrazione del socio, che ai sensi della presente legge è considerata data di registrazione della società.
  • Non c’è scadenza per l’iscrizione volontaria .

La domanda di registrazione è presentata secondo un modello e deve contenere la base per la registrazione, con allegati i documenti specificati nel regolamento per l’applicazione della legge a seconda della base per la registrazione:

Risultato dell’invio

  • Domanda accettata/respinta.
  • La domanda, in quanto documento informatico, si considera presentata se firmata con con firma elettronica qualificata (квалифициран електронен подпис (КЕП – KEP)) del soggetto obbligato o da lui autorizzato. La persona obbligata/autorizzata riceve il risultato dell’elaborazione della dichiarazione al suo indirizzo di posta elettronica.

In caso di dati errati o respinti, in base all’articolo 102, comma 4 della  Legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), entro 7 giorni dalla data di comunicazione dei dati respinti, il mittente è tenuto a presentare una nuova istanza che soddisfi le requisiti

Entro sette giorni dalla presentazione della domanda viene effettuato un controllo circa la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del soggetto ai fini IVA.

Dopo l’accertamento viene emesso atto di registrazione IVA o diniego motivato.

Al momento della consegna di un atto di registrazione, la persona è registrata ai fini IVA.

Sanzioni

La sanzione per la mancata presentazione di una domanda di registrazione obbligatoria è una multa – per le persone fisiche che non sono commercianti, o una sanzione pecuniaria – per le persone giuridiche e le imprese individuali, per un importo da BGN 500 a BGN 5.000.

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