26 USC
Codice degli Stati Uniti, edizione 2021
Titolo 26 – INTERNAL REVENUE CODE
Sottotitolo A – Imposte sul reddito
CAPITOLO 1 – IMPOSTE NORMALI E SOVRASSITTIVE
Sottocapitolo K – Partner e partnership
Dal Government Publishing Office degli Stati Uniti, www.gpo.gov
Sottocapitolo K: Partner e partenariati
Note editoriali
Modifiche
2015 —Pub. L. 114–74, titolo XI, §1101(b)(1), 2 novembre 2015, 129 Stat. 625, ha cancellato il punto della parte IV “Norme particolari per l’elezione delle grandi società di persone”.
1997 — Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(b), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1008, aggiunto voce per la parte IV.
PARTE I — DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE
Note editoriali
Modifiche
1976 — Pub. L. 94–455, titolo II, §213(b)(2), titolo XIX, §1901(b)(23), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1547, 1798, cancella la parte IV “Data di entrata in vigore del sottocapitolo” nella tabella delle parti del sottocapitolo K del capitolo 1 e aggiunge la voce 709.
§701. I soci, non la società di persone, sono soggetti a imposta
Una società di persone in quanto tale non è soggetta all’imposta sul reddito imposta da questo capitolo. Le persone che esercitano un’attività in qualità di soci sono assoggettate all’imposta sul reddito solo a titolo individuale o separato.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 239.)
§702. Redditi e crediti del partner
(a) Regola generale
Nel determinare la propria imposta sul reddito, ciascun socio terrà conto separatamente della sua quota di distribuzione delle quote della società:
(1) utili e perdite derivanti da vendite o scambi di beni patrimoniali detenuti per non più di 1 anno,
(2) utili e perdite derivanti da vendite o scambi di beni patrimoniali detenuti per più di 1 anno,
(3) utili e perdite derivanti da vendite o scambi di proprietà descritti nella sezione 1231 (relativi a determinati beni utilizzati in un’attività commerciale o aziendale e conversioni involontarie),
(4) contributi di beneficenza (come definiti nella sezione 170(c)),
(5) dividendi rispetto ai quali si applica la sezione 1(h)(11) o la parte VIII del sottocapitolo B,
(6) tasse, descritte nella sezione 901, pagate o maturate verso paesi stranieri e possedimenti degli Stati Uniti,
(7) altri elementi di reddito, guadagno, perdita, detrazione o credito, nella misura prevista dai regolamenti prescritti dal Segretario, e
(8) reddito o perdita imponibili, esclusi gli elementi che richiedono un calcolo separato ai sensi di altri paragrafi di questa sottosezione.
(b) Natura degli elementi che costituiscono la quota distributiva
Il carattere di qualsiasi elemento di reddito, guadagno, perdita, detrazione o credito incluso nella quota distributiva di un partner ai sensi dei paragrafi da (1) a (7) della sottosezione (a) sarà determinato come se tale elemento fosse realizzato direttamente dalla fonte realizzato dalla partnership o sostenuto nello stesso modo in cui è stato sostenuto dalla partnership.
(c) Reddito lordo di un partner
In ogni caso in cui sia necessario determinare il reddito lordo di un socio ai fini del presente titolo, tale importo comprende la sua quota distributiva del reddito lordo della società.
(d) Rimando incrociato
Per le norme relative alle procedure di determinazione del trattamento fiscale delle voci delle società di persone si veda il sottocapitolo C del capitolo 63 (sezione 6221 e seguenti).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 239; Pub. L. 88–272, titolo II, §201(d)(7), 26 febbraio 1964, 78 Stat. 32; Pub. L 94–455, titolo XIV, §1402(b)(1)(L), (2), titolo XIX, §§1901(b)(1)(I)(i), (ii), 1906(b )(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1732, 1791, 1834; Pub. L. 96–223, titolo IV, §404(b)(5), 2 aprile 1980, 94 Stat. 307; Pub. L. 97–34, titolo III, §301(b)(5), (6)(C), 13 agosto 1981, 95 Stat. 270; Pub. L. 97–248, titolo IV, §402(c)(1), 3 settembre 1982, 96 Stat. 667; Pub. L. 97–448, titolo I, §103(a)(4), 12 gennaio 1983, 96 Stat. 2375; Pub. L. 98–369, div. A, titolo X, §1001(b)(9), (e), 18 luglio 1984, 98 Stat. 1011, 1012; Pub. L. 99– 514, titolo VI, §612(b)(5), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2250; Pub. L. 108–27, titolo III, §302(e)(8), 28 maggio 2003, 117 Stat. 764.)
Note editoriali
Modifiche
2003 —Sottosez. (a)(5). Pub. L. 108–27 ha modificato il par. (5) in generale. Prima della modifica, par. (5) leggi quanto segue: “dividendi rispetto ai quali si effettua una detrazione ai sensi della parte VIII del sottocapitolo B,”.
1986 —Sottosez. (a)(5). Pub. L. 99–514 ha modificato il par. (5) in generale. Prima della modifica, par. (5) leggi quanto segue: “dividendi o interessi rispetto ai quali è prevista un’esclusione ai sensi degli articoli 116 o 128, ovvero una detrazione ai sensi della parte VIII del capo B,”.
1984 —Sottosez. (a)(1), (2). Pub. L. 98–369 ha sostituito “6 mesi” con “1 anno”, applicabile alle proprietà acquisite dopo il 22 giugno 1984 e prima del 1 gennaio 1988. Vedere la nota di modifica della data di entrata in vigore del 1984 di seguito.
1983 —Sottosez. (a)(5). Pub. L. 97–448 ha sostituito “un’esclusione ai sensi della sezione 116 o 128” con “fornita un’esclusione ai sensi della sezione 116 o 128”.
1982 —Sottosez. (D). Pub. L. 97–248 ha aggiunto il sottosezione. (D).
1981 —Sottosez. (a)(5). Pub. L. 97–34, §301(b)(6)(C), ha inserito il riferimento all'”interesse” nell’intestazione e nel testo che ha continuato la modifica apportata dal Pub. L.96–223.
Pub. L. 97–34, §301(b)(5), inserito “o 128” dopo “sezione 116”.
1980 —Sottosez. (a)(5). Pub. L. 96–223 ha inserito “o interessi” dopo “dividendi”.
1976 —Sottosez. (a)(1), (2). Pub. L. 94–455, §1402(b)(2), a condizione che “9 mesi” venga cambiato in “1 anno”.
Pub. L. 94–455, §1402(b)(1)(L), a condizione che “6 mesi” venissero modificati in “9 mesi” per gli anni fiscali a partire dal 1977.
Sottosez. (a) da (7) a (9). Pub. L. 94–455, §§1901(b)(1)(I)(i), 1906(b)(13)(A), parr. (8) e (9) come (7) e (8), rispettivamente, e nel par. (7), così rinominato, cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”. L’ex par. (7), che riguardava interessi parzialmente esenti da imposte su obbligazioni degli Stati Uniti o suoi strumenti, è stato cancellato.
Sottosez. (B). Pub. L. 94–455, §1901(b)(1)(I)(ii), ha sostituito i “paragrafi da (1) a (7)” con i “paragrafi da (1) a (8)”.
1964 —Sottosez. (a)(5). Pub. L. 88–272 cancella “un credito ai sensi della sezione 34” prima di “un’esclusione”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2003
Emendamento del Pub. L. 108–27 applicabile, salvo diversa disposizione, agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 2002, vedere la sezione 302 (f) della Pub. L. 108–27, indicata come data di entrata in vigore e di cessazione della nota di modifica del 2003 nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986
Emendamento del Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, vedere la sezione 612 (c) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 301 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Emendamento del Pub. L. 98–369 applicabile alle proprietà acquisite dopo il 22 giugno 1984 e prima del 1 gennaio 1988, vedere la sezione 1001 (e) del Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 166 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1983
Emendamento del Pub. L. 97–448 in vigore, salvo diversa disposizione, come se fosse stato incluso nella disposizione dell’Economic Recovery Tax Act del 1981, Pub. L. 97–34, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 109 della Pub. L. 97–448, riportato come nota nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1982
Pub. L. 97–248, titolo IV, §407(a), 3 settembre 1982, 96 Stat. 670, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:
“(1) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), le modifiche apportate dalle sezioni 402, 403 e 404 [che attuano le sezioni da 6221 a 6234 di questo titolo e la sezione 1508 del Titolo 28, Magistratura e procedura giudiziaria, modificando questa sezione e le sezioni 6031, 6213, 6216, 6422, 6501, 6504, 6511, 6512, 6515, 7422, 7451, 7456, 7459, 7482 e 7485 del presente titolo e articolo 1346 del Titolo 28, e disposizioni attuative di cui alla nota al paragrafo 6031 del presente titolo] si applicano agli anni imponibili delle società di persone che iniziano dopo la data di emanazione della presente legge [3 settembre 1982].
“(2) La [ex] sezione 6232 del Codice tributario interno del 1986 [ex IRC 1954] si applica ai periodi successivi al 31 dicembre 1982.
“(3) Le modifiche apportate dalle sezioni 402, 403 e 404 si applicheranno a qualsiasi anno fiscale di società di persone (o nel caso della [precedente] sezione 6232 di tale Codice, a qualsiasi periodo) che termina dopo la data di entrata in vigore del presente Legge [3 settembre 1982] se la società, ciascun socio e ciascun socio indiretto richiedono tale richiesta e il Segretario del Tesoro o il suo delegato acconsente a tale richiesta.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1981
Modifica mediante la sezione 301(b)(5) della Pub. L. 97–34 applicabile agli anni fiscali che terminano dopo il 30 settembre 1981 e modifica mediante la sezione 301(b)(6)(C) della Pub. L. 97–34 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1981, vedere la sezione 301 (d) della Pub. L. 97–34, riportato come nota nella sezione 265 del presente titolo.
Date di entrata in vigore e di scadenza dell’Emendamento del 1980
Emendamento del Pub. L. 96–223 applicabile con riferimento agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1980 e prima del 1 gennaio 1982, vedere la sezione 404 (c) della Pub. L. 96–223, riportato come nota nella sezione 265 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Pub. L. 94–455, titolo XIV, §1402(b)(1), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1731, a condizione che la modifica apportata da tale articolo abbia effetto con riferimento agli anni d’imposta che iniziano dal 1977.
Pub. L. 94–455, titolo XIV, §1402(b)(2), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1732, a condizione che la modifica apportata da tale articolo abbia effetto con riferimento agli anni d’imposta che iniziano successivamente al 31 dicembre 1977.
Modifica della sezione 1901(b)(1)(I)(i), (ii) della Pub. L. 94–455 in vigore per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 1901 (d) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 2 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1964
Emendamento del Pub. L. 88–272 applicabile con riferimento ai dividendi ricevuti dopo il 31 dicembre 1964, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, vedere la sezione 201 (e) della Pub. L. 88–272, riportato come nota nella sezione 22 del presente titolo.
§703. Calcoli di partenariato
(a) Redditi e detrazioni
Il reddito imponibile di una società di persone sarà calcolato allo stesso modo del caso di una persona fisica, tranne che:
(1) gli elementi descritti nella sezione 702(a) devono essere indicati separatamente, e
(2) Non sono ammesse alla società le seguenti detrazioni:
(A) le detrazioni per le esenzioni personali previste nella sezione 151,
(B) la detrazione per le imposte prevista nella sezione 164(a) in relazione alle imposte, descritte nella sezione 901, pagate o maturate a paesi stranieri e ai possedimenti degli Stati Uniti,
(C) la detrazione per contributi di beneficenza prevista nella sezione 170,
(D) la deduzione della perdita operativa netta prevista nella sezione 172,
(E) le detrazioni dettagliate aggiuntive per gli individui previste nella parte VII del sottocapitolo B (sezione 211 e seguenti), e
(F) la detrazione per l’esaurimento ai sensi della sezione 611 rispetto ai pozzi di petrolio e gas.
(b) Elezioni del partenariato
Qualsiasi scelta che incida sul calcolo del reddito imponibile derivante da una partnership sarà effettuata dalla partnership, ad eccezione di qualsiasi scelta ai sensi di:
(1) comma (b)(5) o (c)(3) dell’articolo 108 (relativo al reddito derivante dall’estinzione dei debiti),
(2) sezione 617 (relativa alla detrazione e al recupero di alcune spese di esplorazione mineraria), o
(3) sezione 901 (relativa alle imposte di paesi stranieri e possedimenti degli Stati Uniti),
saranno effettuate da ciascun partner separatamente.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 240; Pub. L. 89–570, §2(b), 12 settembre 1966, 80 Stat. 764; Pub. L. 91–172, titolo V, §504(c)(3), 30 dicembre 1969, 83 Stat. 633 Pub. L. 92–178, titolo III, §304(c), 10 dicembre 1971, 85 Stat. 523; Pub. L. 94–12, titolo V, §501(b)(3), 29 marzo 1975, 89 Stat. 53; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1901(b)(21) (F), titolo XXI, §2115(c)(2), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1798, 1909; Pub. L. 95–30, titolo I, §101(d)(10), maggio 23, 1977, 91 Stat. 134; Pub. L. 96–589, §2(e)(1), 24 dicembre 1980, 94 Stat. 3396; Pub. L. 99–514, titolo V, §511 (d)(2)(B), titolo VII, §701(e)(4)(E), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2249, 2343; Pub. L. 100–647, titolo I, § 1008(i), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3445; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13150(c)(9), 10 agosto 1993, 107 Stat. 448.)
Note editoriali
Modifiche
1993 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 103–66 ha sostituito “sottosezione (b)(5) o (c)(3)” con “sottosezione (b)(5)”.
1988 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 100–647 ha sostituito “sottosezione (b)(5)” con “sottosezione (b)(5) o (d)(4)”.
1986 —Sottosez. (B). Pub. L. 99–514 cancella i precedenti par. (1) e (3) che si riferivano rispettivamente alle elezioni ai sensi delle sezioni 57(c) e 163(d), e hanno rinominato i precedenti par. (2), (4) e (5), come par. (1), (2) e (3), rispettivamente.
1980 —Sottosez. (B). Pub. L. 96–589 ha inserito un riferimento alla sezione 108(b)(5) e (d)(4).
1977 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 95–30 cancellato sottopar. (A) che faceva riferimento alla detrazione standard prevista nella sezione 141 e ha ridenominato i sottoparagrafi. rispettivamente da (B) a (G) come da (A) a (F).
1976 —Sottosez. (a)(2)(G). Pub. L. 94–455, §2115(c)(2), ha sostituito “pozzi” con “produzione soggetta alle disposizioni della sezione 613A(c)”.
Sottosez. (B). Pub. L. 94–455, §1901(b)(21)(F), cancellato “ai sensi della sezione 615 (relativa alle spese di esplorazione precedenti al 1970)”, dopo “degli Stati Uniti e qualsiasi elezione”.
1975 —Sottosez. (a)(2)(G). Pub. L. 94–12 ha aggiunto il comma. (G).
1971 —Sottosez. (B). Pub. L. 92–178 ha sostituito “,” con “o” dopo “(relativo alle spese di esplorazione precedenti al 1970)” e inserito “nella sezione 57(c) (relativa alla definizione di locazione netta), o nella sezione 163(d) (relativo alla limitazione degli interessi sull’indebitamento per investimenti)” dopo “(relativo alla detrazione e al recupero di alcune spese di esplorazione mineraria)”.
1969 —Sottosez. (B). Pub. L. 91–172 ha sostituito “(relativo alle spese di esplorazione precedenti al 1970) o alla sezione 617 (relativo alla detrazione e al recupero di alcune spese di esplorazione mineraria)” con “(relativo alle spese di esplorazione) o alla sezione 617 (relativo a ulteriori spese di esplorazione spese nel caso dell’estrazione mineraria nazionale)”.
1966 —Sottosez. (B). Pub. L. 89–570 prevedeva l’elezione ai sensi della sezione 615 (relativa alle spese di esplorazione) o alla sezione 617 (relativa alle spese di esplorazione aggiuntive nel caso di attività mineraria nazionale).
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1993
Emendamento del Pub. L. 103–66 applicabile agli scarichi successivi al 31 dicembre 1992, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, vedere la sezione 13150(d) della Pub. L. 103–66, riportato come nota nella sezione 108 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988
Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986
Modifica effettuata dall’articolo 511(d)(2)(B) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, vedere la sezione 511 (e) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 163 di questo titolo.
Modifica della sezione 701(e)(4)(E) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, con alcune eccezioni e qualifiche, vedere la sezione 701 (f) della Pub. L. 99–514, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 55 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1980
Emendamento del Pub. L. 96–589 applicabile alle transazioni che si verificano dopo il 31 dicembre 1980, diverse dalle transazioni che si verificano in un procedimento in un caso di fallimento o procedimento giudiziario simile o in un procedimento ai sensi del Titolo 11 che inizia a partire dal 31 dicembre 1980, con un’eccezione che consente al debitore di rendere la modifica applicabile alle operazioni avvenute dopo il 30 settembre 1979; in modo specifico, vedere la sezione 7(a)(1), (f) della Pub. L. 96–589, riportato come nota nella sezione 108 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1977
Emendamento del Pub. L. 95–30 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 106 (a) della Pub. L. 95–30, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica della sezione 1901(b)(21)(F) della Pub. L. 94–455 in vigore per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 1901 (d) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 2 del presente titolo.
Modifica mediante la sezione 2115(c)(2) della Pub. L. 94–455 in vigore dal 1° gennaio 1975 e applicabile agli anni imponibili che terminano dopo il 31 dicembre 1974, vedere la sezione 2115(f) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 613A di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1975
Emendamento del Pub. L. 94–12 in vigore dal 1 gennaio 1975, da applicare agli anni imponibili che terminano dopo il 31 dicembre 1974, vedere la sezione 501 (c) della Pub. L. 94–12, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 613A di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1969
Emendamento del Pub. L. 91–172 applicabile in relazione alle spese di esplorazione pagate o sostenute dopo il 31 dicembre 1969, vedere la sezione 504(d)(1) della Pub. L. 91–172, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 243 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1966
Emendamento del Pub. L. 89–570 applicabile agli anni imponibili che terminano dopo il 12 settembre 1966, ma solo per quanto riguarda le spese pagate o sostenute dopo tale data, vedere la sezione 3 della Pub. L. 89–570, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 617 di questo titolo.
Applicabilità di alcuni emendamenti della Pub. L. 99–514 in relazione agli obblighi del trattato degli Stati Uniti
Per l’applicabilità della modifica della sezione 701(e)(4)(E) della Pub. L. 99–514 nonostante qualsiasi obbligo derivante dal trattato degli Stati Uniti in vigore il 22 ottobre 1986, con la disposizione che per tali scopi qualsiasi emendamento di cui al titolo I della Pub. L. 100–647 essere trattato come se fosse stato incluso nella disposizione del Pub. L. 99–514 a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1012(aa)(2), (4) della Pub. L. 100–647, riportato come nota nella sezione 861 di questo titolo.
§704. Quota distributiva del partner
(a) Effetti dell’accordo di partenariato
La quota distributiva di reddito, guadagno, perdita, detrazione o credito di un partner sarà determinata, salvo quanto diversamente previsto nel presente capitolo, dal contratto di società.
(b) Determinazione della quota distributiva
La quota distributiva di reddito, guadagno, perdita, detrazione o credito (o elemento dello stesso) di un partner sarà determinata in conformità con l’interesse del partner nella partnership (determinato tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze), se:
(1) il contratto di partenariato non prevede la quota distributiva del reddito, del guadagno, della perdita, della detrazione o del credito (o elemento dello stesso) spettante al partner, oppure
(2) l’assegnazione a un partner ai sensi dell’accordo di reddito, utile, perdita, detrazione o credito (o elemento di esso) non ha effetti economici sostanziali.
(c) Proprietà conferita
(1) In generale
Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario:
(A) il reddito, il guadagno, la perdita e la detrazione rispetto alla proprietà conferita alla società da un socio devono essere ripartiti tra i soci in modo da tenere conto della variazione tra la base della proprietà della società e il suo giusto valore di mercato al momento del contributo,
(B) se qualsiasi proprietà conferita in questo modo viene distribuita (direttamente o indirettamente) dalla partnership (diversa dal partner contribuente) entro 7 anni dal conferimento:
(i) il socio contribuente sarà considerato come se riconoscesse l’utile o la perdita (a seconda dei casi) dalla vendita di tale proprietà per un importo pari all’utile o alla perdita che sarebbe stato assegnato a tale socio ai sensi del sottoparagrafo (A) da motivo della variazione descritta al punto (A) se l’immobile fosse stato venduto al suo giusto valore di mercato al momento della distribuzione,
(ii) la natura di tale utile o perdita sarà determinata facendo riferimento alla natura dell’utile o della perdita che sarebbe risultata se tale proprietà fosse stata venduta dalla società al distributore, e
(iii) saranno apportati opportuni adeguamenti alla base rettificata dell’interesse del socio contribuente nella partnership e alla base rettificata della proprietà distribuita per riflettere eventuali utili o perdite riconosciuti ai sensi del presente comma, e
(C) se qualsiasi proprietà conferita in tal modo presenta una perdita intrinseca:
(i) tale perdita incorporata sarà presa in considerazione solo nel determinare l’importo degli elementi assegnati al partner contribuente, e
(ii) salvo quanto previsto dalla normativa, nel determinare l’importo degli elementi assegnati ad altri soci, la base della proprietà conferita nelle mani della partnership sarà trattata come pari al suo giusto valore di mercato al momento del conferimento.
Ai fini del sottoparagrafo (C), il termine “perdita incorporata” indica l’eccedenza della base rettificata della proprietà (determinata senza tener conto del sottoparagrafo (C)(ii)) rispetto al suo valore equo di mercato al momento del conferimento.
(2) Regola speciale per le distribuzioni in cui utili o perdite non sarebbero riconosciuti al di fuori delle partnership
Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, se-
(A) la proprietà conferita da un partner (di seguito denominato “partner conferente”) viene distribuita dalla partnership a un altro partner, e
(B) altra proprietà di tipo simile (ai sensi della sezione 1031) viene distribuita dalla partnership al partner contribuente non oltre il primo tra:
(i) il 180° giorno successivo alla data della distribuzione descritta alla lettera (A), oppure
(ii) la data di scadenza (determinata con riguardo alle proroghe) per la restituzione da parte del socio contribuente dell’imposta imposta da questo capitolo per l’anno fiscale in cui avviene la distribuzione descritta al punto (A),
allora, nella misura del valore della proprietà descritta nel sottoparagrafo (B), il paragrafo (1)(B) sarà applicato come se il socio conferente avesse conferito alla società la proprietà descritta nel sottoparagrafo (B).
(3) Altre regole
Secondo le norme prescritte dal Segretario, regole simili alle regole del paragrafo (1) si applicano ai contributi da parte di un partner (utilizzando il metodo contabile delle entrate e delle uscite di cassa) dei conti debitori e di altre voci maturate ma non pagate. Qualsiasi riferimento nel paragrafo (1) o (2) al partner contribuente sarà considerato come un riferimento a qualsiasi successore di tale partner.
(d) Limitazione della compensazione delle perdite
(1) In generale
La quota distributiva della perdita della partnership di un partner (inclusa la perdita di capitale) sarà consentita solo nella misura della base rettificata dell’interesse di tale partner nella partnership alla fine dell’anno di partnership in cui si è verificata tale perdita.
(2) Riporto
Qualsiasi eccedenza di tale perdita rispetto a tale base sarà autorizzata come detrazione alla fine dell’anno di partnership in cui tale eccedenza viene rimborsata alla partnership.
(3) Regole speciali
(A) In generale
Nel determinare l’importo di qualsiasi perdita ai sensi del paragrafo (1), si terrà conto della quota distributiva del partner degli importi descritti nei paragrafi (4) e (6) della sezione 702(a).
(B) Eccezione
Nel caso di un contributo di beneficenza di proprietà il cui valore equo di mercato supera la base rettificata, il sottoparagrafo (A) non si applica nella misura della quota distributiva del partner di tale eccesso.
(e) Interessi di partnership creati tramite donazione
(1) Quota distributiva del donatario inclusa nel reddito lordo
Nel caso di un interesse di società creato mediante donazione, la quota distributiva del donatario ai sensi del contratto di società sarà inclusa nel suo reddito lordo, tranne nella misura in cui tale quota sia determinata senza indennità di ragionevole compenso per i servizi resi alla società da del donante, e salvo il caso in cui la quota di tale quota attribuibile al capitale donato sia proporzionalmente maggiore della quota di tale quota attribuibile al capitale del donatore. La quota di distribuzione del socio negli utili della società non può essere ridotta a causa dell’assenza dovuta al servizio militare.
(2) Acquisto di interessi da parte di un membro della famiglia
Ai fini di questa sottosezione, un interesse acquistato da un membro di una famiglia da un altro sarà considerato creato tramite dono da parte del venditore e il valore equo di mercato dell’interesse acquistato sarà considerato capitale donato. La “famiglia” di qualsiasi individuo comprende solo il coniuge, gli antenati e i discendenti diretti, nonché eventuali trust a beneficio primario di tali persone.
(f) Rimando incrociato
Per le regole in caso di vendita, scambio, liquidazione o riduzione dell’interesse di un partner, vedere la sezione 706(c)(2).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 240; Pub. L. 94–455, titolo II, §213(c)(2), (3)(A), (d), (e) , titolo XIX, §1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1548, 1834; Pub. L. 95–600, titolo II, §201(b)(1), novembre 6, 1978, 92 Stat. 2816; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §71(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 589; Pub. L. 101–239, titolo VII, §7642(a), 19 dicembre 1989, 103 Stat. 2379 Pub. L. 102–486, titolo XIX, §1937(b)(1), 24 ottobre 1992, 106 Stat. 3033; Pub. L. 105–34, titolo X, §1063(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 947 Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(a), 22 ottobre 2004 , 118 Stat. 1589; Pub. L. 114–74, titolo XI, §1102(b), 2 novembre 2015, 129 Stat. 639; Pub. L. 115–97, titolo I, §13503(a) , 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2141.)
Note editoriali
Modifiche
2017 —Sottosez. (D). Pub. L. 115–97 ha designato il primo e il secondo periodo delle disposizioni vigenti come par. (1) e (2), rispettivamente, inseriti titoli e aggiunto par. (3).
2015 —Sottosez. (e). Pub. L. 114–74 ha sostituito “Interessi di partenariato creati mediante donazione” con “Unioni familiari” nell’intestazione, parr. (2) e (3) come (1) e (2), rispettivamente, hanno sostituito “questa sottosezione” con “questa sezione” nel par. (2), e cancellato il precedente par. (1). Prima della modifica, il testo del par. (1) recita quanto segue: “Una persona è riconosciuta come socio ai fini del presente sottotitolo se possiede una quota di capitale in una società di persone nella quale il capitale costituisce un fattore materiale di produzione di reddito, indipendentemente dal fatto che tale interesse derivi o meno dall’acquisto o regalo di qualsiasi altra persona.”
2004 —Sottosez. (c)(1)(C). Pub. L. 108–357 ha aggiunto il comma. (C).
1997 —Sottosez. (c)(1)(B). Pub. L. 105–34 ha sostituito “7 anni” con “5 anni” nelle disposizioni introduttive.
1992 —Sottosez. (c)(1)(B). Pub. L. 102–486 ha sostituito “è distribuito (direttamente o indirettamente)” con “è distribuito”.
1989 —Sottosez. (C). Pub. L. 101–239 ha modificato il comma. (c) in generale. Prima della modifica, il par. (c) recitare quanto segue: “Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, il reddito, il guadagno, la perdita e la detrazione rispetto ai beni conferiti alla società da un socio saranno ripartiti tra i soci in modo da tenere conto della variazione tra la base della proprietà della società e il suo valore equo di mercato al momento del conferimento. Secondo le norme prescritte dal Segretario, regole simili a quelle della frase precedente si applicano ai conferimenti da parte di un partner (utilizzando il metodo di contabilità delle entrate e delle uscite ) dei debiti e di altre voci maturate ma non pagate.”
1984—Sottosez. (C). Pub. L. 98–369 ha modificato il comma. (c) in generale, sostituendo le disposizioni che stabiliscono che, secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, il reddito, il guadagno, la perdita e la detrazione rispetto alla proprietà conferita alla società da un partner siano condivisi tra i partner in modo da tenere conto della variazione tra i base della proprietà alla partnership e il suo valore equo di mercato al momento del conferimento, e che regole simili si applicano ai conferimenti da parte di un partner (utilizzando il metodo contabile delle entrate e delle uscite di cassa) dei conti debitori e di altri elementi maturati ma non pagati per accantonamenti che aveva stabilito che, se l’accordo di società così previsto, il deprezzamento, l’esaurimento o l’utile o la perdita rispetto alla proprietà apportata alla società da un partner sarebbero avvenuti in base alle norme prescritte dal Segretario,
1978 —Sottosez. (D). Pub. L. 95–600 cancella le disposizioni relative alla base rettificata dell’interesse del partner.
1976 —Sottosez. (UN). Pub. L. 94–455, §213(c)(2), sostituito “salvo quanto diversamente previsto in questo capitolo” con “salvo quanto diversamente previsto in questa sezione”.
Sottosez. (B). Pub. L. 94–455, §213(d), tra le altre modifiche, ha sostituito “Determinazione della quota distributiva” con “Quota distributiva determinata dal rapporto tra reddito e perdita” nell’intestazione, nelle disposizioni precedenti il par. (1) “l’interesse del socio nella partnership (determinato tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze)” per “la sua quota distributiva del reddito imponibile o della perdita della partnership, come descritto nella sezione 702(a)(9), per il anno fiscale”, e nel par. (2) disposizione relativa all’assenza di effetti economici sostanziali in un accordo di società per disposizioni relative allo scopo dell’accordo di società di elusione o evasione fiscale.
Sottosez. (c)(2). Pub. L. 94–455, §1906(b)(13)(A), cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Sottosez. (D). Pub. L. 94–455, §213(e), ha inserito una disposizione relativa alla determinazione della base modificata della responsabilità del partner laddove non vi sia responsabilità personale e l’applicabilità di tale determinazione laddove si applica la sezione 465 di questo titolo o l’attività principale di la partnership è un investimento immobiliare.
Sottosez. (F). Pub. L. 94–455, §213(c)(3)(A), aggiunto sottosez. (F).
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017
Pub. L. 115–97, titolo I, §13503(b), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2141, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano agli anni imponibili delle società di persone che iniziano dopo il 31 dicembre 2017”.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2015
Pub. L. 114–74, titolo XI, §1102(c), 2 novembre 2015, 129 Stat. 639, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo e l’articolo 761 del presente titolo] si applicano agli anni imponibili delle società di persone che iniziano successivamente al 31 dicembre 2015.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004
Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(d)(1), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1592, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica il presente articolo] si applica ai contributi versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge [22 ottobre 2004].”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Pub. L. 105–34, titolo X, §1063(b), 5 agosto 1997, 111 Stat. 947, a condizione che:
“(1)Generalmente.—La modifica apportata dalla sottosezione (a) [che modifica questa sezione e la sezione 737 di questo titolo] si applicherà ai beni conferiti a una partnership dopo l’8 giugno 1997.
“(2)Contratti vincolanti.—La modifica apportata dalla sottosezione (a) non si applica a qualsiasi proprietà conferita ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997, e in ogni momento successivo prima di tale contributo se tale contratto prevede il contributo di un importo fisso di proprietà.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1992
Pub. L. 102–486, titolo XIX, §1937(c), 24 ottobre 1992, 106 Stat. 3033, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [che attua l’articolo 737 del presente titolo e che modifica il presente articolo e l’articolo 731 del presente titolo] si applicano alle distribuzioni a partire dal 25 giugno 1992.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1989
Pub. L. 101–239, titolo VII, §7642(b), 19 dicembre 1989, 103 Stat. 2381, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica il presente articolo] si applica nel caso di beni conferiti alla società dopo il 3 ottobre 1989, negli anni d’imposta che terminano dopo tale data.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §71(c), 18 luglio 1984, 98 Stat. 589, prevedeva che: “Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e le sezioni 613A e 743 del presente titolo] si applicano con riferimento ai beni conferiti alla società dopo il 31 marzo 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1978
Emendamento del Pub. L. 95–600 e l’attuazione della disposizione stabilita come nota in questa sezione dalla sezione 201(b)(2) della Pub. L. 95–600 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1978, vedere la sezione 204 (a) della Pub. L. 95–600, riportato in nota alla sezione 465 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica apportata dall’articolo 213(c)(2), (c)(3)(A), (d) della Pub. L. 94–455 applicabile nel caso di anni imponibili di partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 1975, vedere la sezione 213 (f) (1) di Pub. L. 94–455, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 709 del presente titolo.
Modifica dell’articolo 213(e) della Pub. L. 94–455 applicabile alle passività sostenute dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 213(f)(2) della Pub. L. 94–455, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 709 del presente titolo.
Norma transitoria per la limitazione del risarcimento delle perdite
Pub. L. 95–600, titolo II, §201(b)(2), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2816, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, prevedeva che: “Nel caso di una perdita che non era stata ammessa per alcun anno fiscale a causa delle ultime due frasi della sezione 704(d) del Codice tributario interno del 1986 [ex IRC 1954] (come in vigore prima alla data di entrata in vigore della presente legge [6 novembre 1978]), tale perdita sarà trattata come una detrazione (fatta salva la sezione 465(a) di tale Codice) per il primo anno fiscale che inizia dopo il 31 dicembre 1978.
§705. Determinazione della base dell’interesse del partner
(a) Regola generale
La base rettificata dell’interesse di un partner in una partnership, ad eccezione di quanto previsto nella sottosezione (b), costituirà la base di tale interesse determinato ai sensi della sezione 722 (relativa ai contributi a una partnership) o della sezione 742 (relativa ai trasferimenti di interessi di partnership) —
(1) aumentato della somma della sua quota di distribuzione per l’anno fiscale e gli anni fiscali precedenti di:
(A) reddito imponibile della partnership come determinato ai sensi della sezione 703(a),
(B) reddito della partnership esente da imposta ai sensi del presente titolo, e
(C) l’eccedenza delle detrazioni per impoverimento rispetto alla base dell’immobile soggetto a impoverimento;
(2) diminuito (ma non inferiore a zero) dalle distribuzioni da parte della partnership come previsto nella sezione 733 e dalla somma della sua quota di distribuzione per l’anno fiscale e gli anni fiscali precedenti di:
(A) perdite della partnership, e
(B) spese della società non deducibili nel calcolo del reddito imponibile e non propriamente imputabili in conto capitale; E
(3) diminuito (ma non inferiore a zero) dell’importo della detrazione del partner per esaurimento per qualsiasi proprietà di petrolio e gas della partnership nella misura in cui tale detrazione non supera la quota proporzionale della base rettificata di tale proprietà assegnata a tale partner ai sensi della sezione 613A(c)(7)(D).
(b) Norma alternativa
Il Segretario prescrive mediante regolamento le circostanze in cui la base rettificata degli interessi di un socio in una società può essere determinata con riferimento alla sua quota proporzionale della base rettificata del patrimonio della società al momento dello scioglimento della società.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 242; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1906(b)(13)(A), titolo XXI, §2115(c)(3) , 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1834, 1909; Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §722(e)(1), 18 luglio 1984, 98 Stat. 974.)
Note editoriali
Modifiche
1984 —Sottosez. (a)(3). Pub. L. 98–369 ha sostituito “per qualsiasi proprietà di petrolio e gas di una società nella misura in cui tale detrazione non supera la quota proporzionale della base rettificata di tale proprietà assegnata a tale partner ai sensi della sezione 613A(c)(7)(D)” per “ai sensi della sezione 611 rispetto ai pozzi di petrolio e gas”.
1976 —Sottosez. (a)(3). Pub. L. 94–455, §2115(c)(3), aggiunto par. (3).
Sottosez. (B). Pub. L. 94–455, §1906(b)(13)(A), cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §722(e)(3)(A), 18 luglio 1984, 98 Stat. 974, disponeva che: “La modifica apportata dal comma 1 [che modifica il presente articolo] entrerà in vigore dal 1° gennaio 1975.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica da parte della sezione 2115(c)(3) della Pub. L. 94–455 in vigore dal 1° gennaio 1975 e applicabile agli anni fiscali che terminano dopo il 31 dicembre 1974, vedere la sezione 2115(f) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 613A di questo titolo.
§706. Anni imponibili di socio e società di persone
(a) Anno in cui è incluso il reddito di partenariato
Nel calcolo del reddito imponibile di un partner per un anno imponibile, le inclusioni richieste dalla sezione 702 e dalla sezione 707(c) rispetto a una partnership si baseranno sul reddito, guadagno, perdita, detrazione o credito della partnership per qualsiasi anno fiscale della società che termina entro o con l’anno fiscale del partner.
(b) Anno fiscale
(1) Anno fiscale della società di persone
(A) Società di persone trattata come contribuente
L’anno fiscale di una società di persone è determinato come se la società fosse un contribuente.
(B) Anno imponibile determinato con riferimento ai soci
Fatto salvo quanto previsto al comma (C), una società di persone non avrà un anno fiscale diverso da:
(i) l’anno fiscale degli interessi di maggioranza (come definito al paragrafo (4)),
(ii) se non esiste un anno fiscale descritto nella clausola (i), l’anno fiscale di tutti i principali soci della partnership, o
(iii) se non esiste un anno fiscale descritto nella clausola (i) o (ii), l’anno solare a meno che il Segretario mediante regolamento non prescriva un altro periodo.
(C) Scopo aziendale
Una partnership può avere un anno fiscale non descritto nel sottoparagrafo (B) se stabilisce, a soddisfazione del Segretario, uno scopo commerciale per essa. Ai fini del presente comma, qualsiasi differimento di reddito ai soci non deve essere considerato uno scopo aziendale.
(2) Anno fiscale del partner
Un socio non può passare ad un anno fiscale diverso da quello di una società di persone di cui è socio principale a meno che non stabilisca, con soddisfazione del Segretario, uno scopo sociale a tal fine.
(3) Socio principale
Ai fini di questa sottosezione, un partner principale è un partner che ha un interesse pari o superiore al 5% negli utili o nel capitale della società.
(4) Anno d’imposta della quota di maggioranza; limitazione delle modifiche richieste
(A) Anno fiscale di maggioranza definito
Ai fini del paragrafo (1)(B)(i)—
(i) In generale
Il termine “anno fiscale di maggioranza” indica l’anno fiscale (se presente) che, in ciascun giorno di prova, costituiva l’anno fiscale di 1 o più soci aventi (in tale giorno) un interesse complessivo negli utili e nel capitale della società superiore a 50 per cento.
(ii) Giorni di prova
I giorni delle prove saranno:
(I) il 1° giorno dell’anno fiscale della partnership (determinato senza tener conto della clausola (i)), o
(II) i giorni durante il periodo di rappresentanza che il Segretario può prescrivere.
(B) Ulteriore modifica non richiesta per 3 anni
Fatto salvo quanto previsto dalle norme necessarie per impedire l’elusione di questa sezione, se, a causa del paragrafo (1)(B)(i), l’anno fiscale di una società di persone viene modificato, tale società non sarà tenuta a passare a un altro soggetto imponibile anno per uno dei due anni imponibili successivi all’anno di modifica.
(5) Applicazione con altre sezioni
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa, ai fini della determinazione dell’anno fiscale al quale una società di persone deve passare a causa di questa sottosezione, le modifiche degli anni fiscali di altre persone richieste da questa sottosezione, sezione 441 (i), sezione 584 (i) , articolo 644 o articolo 1378(a).
(c) Chiusura dell’anno di partenariato
(1) Regola generale
Salvo in caso di scioglimento della società e salvo quanto previsto al paragrafo 2 del presente comma, l’anno fiscale della società non si chiude in seguito alla morte di un partner, all’ingresso di un nuovo partner, alla liquidazione dell’interesse di un partner nella partnership o vendita o scambio dell’interesse di un partner nella partnership.
(2) Trattamento delle disposizioni
(A) Disposizione dell’intero interesse
L’anno fiscale di una partnership si chiude nei confronti di un partner il cui intero interesse nella partnership termina (a causa di morte, liquidazione o altro).
(B) Disposizione di una quota inferiore all’intero interesse
L’anno fiscale di una partnership non si chiude (se non alla fine dell’anno fiscale di una partnership come determinato ai sensi della sottosezione (b)(1)) nei confronti di un partner che vende o scambia meno del suo intero interesse nella partnership o con rispetto a un partner il cui interesse è ridotto (a causa dell’ingresso di un nuovo partner, della liquidazione parziale degli interessi di un partner, della donazione o altro).
(d) Determinazione della quota distributiva al variare dell’interesse del socio
(1) In generale
Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi (2) e (3), se durante qualsiasi anno fiscale della società di persone si verifica un cambiamento nell’interesse di qualsiasi socio nella società di persone, la quota distributiva di ciascun socio di qualsiasi elemento di reddito, utile, perdita, detrazione o il credito della società per tale anno fiscale sarà determinato mediante l’uso di qualsiasi metodo prescritto dal Segretario mediante regolamenti che tengano conto dei diversi interessi dei soci della società durante tale anno fiscale.
(2) Alcune voci di cassa ripartite proporzionalmente nel periodo a cui sono attribuibili
(A) In generale
Se durante qualsiasi anno fiscale della società si verifica un cambiamento nell’interesse di un socio nella società, allora (tranne nella misura prevista dalle normative) la quota distributiva di ciascun socio di qualsiasi elemento in contanti assegnabile sarà determinata:
(i) assegnando la porzione adeguata di tale voce a ciascun giorno del periodo a cui è attribuibile, e
(ii) ripartendo la quota assegnata a tale giorno tra i soci in proporzione ai loro interessi nella partnership alla chiusura di tale giorno.
(B) Voce di cassa allocabile
Ai fini del presente paragrafo, il termine “elemento di cassa assegnabile” indica uno qualsiasi dei seguenti elementi rispetto ai quali la partnership utilizza il metodo contabile degli incassi e degli esborsi di cassa:
(i) Interessi.
(ii) Imposte.
(iii) Pagamenti per servizi o per l’uso di beni.
(iv) Qualsiasi altro elemento del tipo specificato nei regolamenti prescritti dal Segretario come elemento rispetto al quale l’applicazione del presente paragrafo è opportuna per evitare errori significativi nei redditi dei soci.
(C) Voci riferibili a periodi non compresi nell’anno d’imposta
Se qualsiasi parte di una voce allocabile in base alla liquidità è attribuibile a:
(i) qualsiasi periodo prima dell’inizio dell’anno fiscale, tale quota sarà assegnata ai sensi del sottoparagrafo (A)(i) al primo giorno dell’anno fiscale, o
(ii) qualsiasi periodo successivo alla chiusura dell’anno fiscale, tale quota sarà assegnata ai sensi del sottoparagrafo (A)(i) all’ultimo giorno dell’anno fiscale.
(D) Trattamento delle voci deducibili attribuibili a periodi precedenti
Se qualsiasi parte di una voce deducibile in contanti viene assegnata ai sensi del sottoparagrafo (C)(i) al primo giorno di qualsiasi anno fiscale:
(i) tale quota sarà ripartita tra le persone che sono soci della società durante il periodo a cui tale quota è attribuibile in conformità con i loro diversi interessi nella società durante tale periodo, e
(ii) qualsiasi importo assegnato ai sensi della clausola (i) a una persona che non è socio della società in tale primo giorno sarà capitalizzato dalla società e trattato secondo le modalità previste nella sezione 755.
(3) Voci attribuibili agli interessi in società di grado inferiore ripartite proporzionalmente sull’intero anno fiscale
Se-
(A) durante qualsiasi anno fiscale della partnership si verifica un cambiamento nell’interesse di qualsiasi socio nella partnership (di seguito in questo paragrafo denominata “partnership di livello superiore”), e
(B) tale partnership è socio di un’altra partnership (di seguito in questo paragrafo denominata “partnership di livello inferiore”),
allora (salvo quanto previsto dalla normativa) la quota distributiva di ciascun socio di qualsiasi elemento della partnership di livello superiore attribuibile alla partnership di livello inferiore sarà determinata assegnando la quota appropriata (determinata applicando principi simili a quelli dei sottoparagrafi (C) e (D) del paragrafo (2)) di ciascuna di tali voci ai giorni appropriati durante i quali la società di livello superiore è socio della società di livello inferiore e distribuendo la parte assegnata a tale giorno tra i partner in proporzione ai loro interessi nella partnership di livello superiore al termine di tale giornata.
(4) Anno fiscale determinato senza tener conto della sottosezione (c)(2)(A)
Ai fini di questa sottosezione, l’anno fiscale di una partnership sarà determinato senza tener conto della sottosezione (c)(2)(A).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 242; Pub. L. 94–455, titolo II, §213(c)(1), titolo XIX, §1906(b)(13)(A) , 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1547, 1834; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §72(a), (b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 589, 591 ; Pub. L. 99–514, titolo VIII, §806(a), titolo XVIII, §1805(a), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2362, 2810; Pub. L. 100–647, titolo I , §1008(e)(1)–(3), 10 novembre 1988, 102 Stat. 3439, 3440; Pub. L. 105–34, titolo V, §507(b)(2), titolo XII, §1246(a), (b), 5 agosto 1997, 111 Stat. 857, 1030; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401(a)(139), 23 marzo , 2018, 132 Stat. 1191.)
Note editoriali
Modifiche
2018 —Sottosez. (b)(5). Pub. L. 115–141 ha sostituito la “sezione 584 (i)” con la “sezione 584 (h)”.
1997 —Sottosez. (b)(5). Pub. L. 105–34, §507(b)(2), ha sostituito “sezione 644” con “sezione 645”.
Sottosez. (c)(2). Pub. L. 105–34, §1246(b), ha sostituito “Trattamento delle disposizioni” con “Socio che va in pensione o vende interessi nella partnership” come intestazione.
Sottosez. (c)(2)(A). Pub. L. 105–34, §1246(a), titolo e testo modificati del sottopar. (A) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “L’anno fiscale di una società di persone si chiude:
“(i) rispetto a un socio che vende o scambia la sua intera partecipazione in una partnership, e
“(ii) nei confronti di un socio i cui interessi sono liquidati, salvo che l’anno fiscale di una società di persone nei confronti di un socio che muore non si chiude prima della fine dell’anno fiscale della società.”
1988 —Sottosez. (b)(1)(B)(i). Pub. L. 100–647, §1008(e)(1)(A), modificato cl. (i) in generale. Prima della modifica, cl. (i) leggi come segue: “l’anno fiscale di uno o più dei suoi soci che hanno una partecipazione complessiva negli utili e nel capitale della società superiore al 50%”.
Sottosez. (b)(1)(B)(iii). Pub. L. 100–647, §1008(e)(2), sostituito “a meno che il Segretario non prescriva mediante regolamento un altro periodo” per “o qualsiasi altro periodo che il Segretario possa prescrivere mediante regolamento”.
Sottosez. (b)(4). Pub. L. 100–647, §1008(e)(1)(B), ha sostituito “Anno imponibile degli interessi di maggioranza; limitazione delle modifiche richieste” per “Applicazione della regola degli interessi di maggioranza” nell’intestazione e nel testo modificato in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “La clausola (i) del paragrafo (1)(B) non si applica ad alcun anno fiscale di una società di persone a meno che il periodo che costituisce l’anno fiscale di uno o più dei suoi soci che hanno un l’interesse complessivo negli utili e nel capitale della società superiore al 50% è stato lo stesso per:
“(A) il periodo di 3 anni imponibili di tale partner o partner che termina entro o prima dell’inizio di tale anno fiscale della società di persone, o
“(B) se la società di persone non è esistita durante l’intero periodo di 3 anni fiscali, gli anni fiscali di tale partner o partner terminano con o entro il periodo di esistenza.
Il presente paragrafo si applica indipendentemente dal fatto che gli stessi soci o interessi siano presi in considerazione nella determinazione dell’interesse del 50% durante qualsiasi periodo.”
Sottosez. (b)(5). Pub. L. 100–647, §1008(e)(3), aggiunto par. (5).
1986 —Sottosez. (B). Pub. L. 99–514, §806(a)(3), cancellato “Adozione di” prima di “anno fiscale” nell’intestazione.
Sottosez. (b)(1). Pub. L. 99–514, §806(a)(1), modificato par. (1) in generale. Prima della modifica, par. (1) leggi quanto segue: “L’anno fiscale di una società di persone è determinato come se la società fosse un contribuente. Una società di persone non può cambiare o adottare un anno fiscale diverso da quello di tutti i suoi soci principali a meno che non stabilisca , con soddisfazione del Segretario, uno scopo aziendale.”
Sottosez. (b)(4). Pub. L. 99–514, §806(a)(2), aggiunto par. (4).
Sottosez. (d)(2)(A)(i). Pub. L. 99–514, §1805(a)(1)(A), ha sostituito “tale articolo” con “ciascuno di tali articoli”.
Sottosez. (d)(2)(B). Pub. L. 99–514, §1805(a)(1)(B), nelle disposizioni introduttive, ha cancellato “quelli descritti nel paragrafo (1) e” dopo “i seguenti punti”.
Sottosez. (d)(2)(C)(i). Pub. L. 99–514, §1805(a)(2), ha sostituito “il primo giorno dell’anno imponibile” con “il primo giorno di tale anno imponibile”.
1984 —Sottosez. (c)(2)(A). Pub. L. 98–369, §72(b)(1), cancellata l’ultima frase prevedendo che la quota distributiva di tale partner dell’elemento descritto nella sezione 702(a) per tale anno sarà determinata, secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, per il periodo che termina con tale vendita, scambio o liquidazione.
Sottosez. (c)(2)(B). Pub. L. 98–369, §72(b)(2), cancellato “, ma la quota distributiva di tale partner degli elementi descritti nella sezione 702(a) sarà determinata tenendo conto dei suoi diversi interessi nella partnership durante l’anno fiscale ” dopo “altrimenti)”.
Sottosez. (D). Pub. L. 98–369, §72(a), aggiunto sottosez. (D).
1976 —Sottosez. (b)(1), (2). Pub. L. 94–455, §1906(b)(13)(A), cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Sottosez. (c)(2). Pub. L. 94–455, §§213(c)(1), 1906(b)(13)(A), sostituito “o rispetto a un partner il cui interesse è ridotto (sia per l’ingresso di un nuovo partner, liquidazione parziale dell’interesse, della donazione o altro di un partner)” per “o rispetto a un partner il cui interesse è ridotto”, nel par. (B), e cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario” nel par. (UN).
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Modifica mediante la sezione 507(b)(2) della Pub. L. 105–34 applicabile alle vendite o agli scambi successivi al 5 agosto 1997, vedere la sezione 507(c)(2) della Pub. L. 105–34, riportato in nota nella sezione 644 del presente titolo.
Pub. L. 105–34, titolo XII, §1246(c), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1030, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano agli anni imponibili delle società di persone che iniziano dopo il 31 dicembre 1997.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1988
Emendamento del Pub. L. 100–647 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nella disposizione del Tax Reform Act del 1986, Pub. L. 99–514, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1019(a) della Pub. L. 100–647, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986
Modifica mediante la sezione 806(a) della Pub. L. 99–514 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1986, con disposizioni speciali applicabili ai contribuenti tenuti a modificare i propri periodi contabili, vedere la sezione 806 (e) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 1378 di questo titolo.
Emendamento mediante la sezione 1805(a) della Pub. L. 99–514 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni del Tax Reform Act del 1984, Pub. L. 98–369, div. A, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1881 della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 48 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §72(c), 18 luglio 1984, 98 Stat. 591, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [che modifica il presente articolo] si applicano:
“(1) nel caso degli elementi descritti nella sezione 706(d)(2) dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954] (come aggiunto dalla sottosezione (a)), agli importi attribuibili ai periodi successivi al 31 marzo, 1984 e
“(2) nel caso degli elementi descritti nella sezione 706(d)(3) di tale Codice (come aggiunto dalla sottosezione (a)), agli importi pagati o maturati dall’altra partnership dopo il 31 marzo 1984.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica mediante articolo 213(c)(1) Pub. L. 94–455 applicabile nel caso di anni imponibili di partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 1975, vedere la sezione 213 (f) del Pub. L. 94–455, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 709 del presente titolo.
Costruzione della sezione 806 della Pub. L.99–514
Niente nella sezione 806 della Pub. L. 99–514 o in qualsiasi storia legislativa ad esso relativa da interpretare come se richiedesse al Segretario del Tesoro o al suo delegato di consentire un cambiamento automatico di un anno imponibile, vedere la sezione 1008 (e) (9) di Pub. L. 100–647, riportato come nota nella sezione 1378 di questo titolo.
Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989
Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.
§707. Transazioni tra partner e società di persone
(a) Partner che non agisce in qualità di partner
(1) In generale
Se un socio effettua un’operazione con una società diversa dalla sua qualità di membro di tale società, l’operazione, salvo quanto diversamente previsto nella presente sezione, sarà considerata avvenuta tra la società e qualcuno che non è un socio.
(2) Trattamento dei pagamenti ai partner per beni o servizi
Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario:
(A) Trattamento di alcuni servizi e trasferimenti di proprietà
Se-
(i) un partner presta servizi per una società di persone o trasferisce proprietà a una società di persone,
(ii) vi è una correlata allocazione e distribuzione diretta o indiretta a tale partner, e
(iii) la prestazione di tali servizi (o tale trasferimento) e l’assegnazione e la distribuzione, se considerati congiuntamente, sono propriamente caratterizzati come un’operazione avvenuta tra la società e un partner che agisce in modo diverso dalla sua qualità di membro della società,
tale assegnazione e distribuzione saranno trattate come un’operazione descritta al paragrafo (1).
(B) Trattamento di alcuni trasferimenti di proprietà
Se-
(i) vi è un trasferimento diretto o indiretto di denaro o altri beni da parte di un partner a una società di persone,
(ii) vi è un relativo trasferimento diretto o indiretto di denaro o altri beni da parte della società a tale partner (o a un altro partner), e
(iii) i trasferimenti descritti nelle clausole (i) e (ii), se considerati congiuntamente, sono propriamente caratterizzati come vendita o scambio di proprietà,
tali trasferimenti saranno trattati come un’operazione descritta al paragrafo (1) o come un’operazione tra 2 o più soci che agiscono in modo diverso dalla loro qualità di membri della società.
(b) Determinate vendite o scambi di proprietà rispetto a partnership controllate
(1) Perdite non riconosciute
Non sarà consentita alcuna detrazione in relazione alle perdite derivanti da vendite o scambi di proprietà (diversi da un interesse nella partnership), direttamente o indirettamente, tra:
(A) una società di persone e una persona che possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% degli interessi di capitale, o degli interessi sugli utili, in tale società di persone, o
(B) due società di persone in cui le stesse persone possiedono, direttamente o indirettamente, più del 50% degli interessi di capitale o di utili.
Nel caso di una successiva vendita o scambio da parte di un cessionario descritto in questo paragrafo, la sezione 267(d) sarà applicabile come se la perdita non fosse consentita ai sensi della sezione 267(a)(1). Ai fini della sezione 267(a)(2), le società di persone descritte nel sottoparagrafo (B) di questo paragrafo saranno trattate come le persone specificate nella sezione 267(b).
(2) Plusvalenze trattate come reddito ordinario
Nel caso di vendita o scambio, direttamente o indirettamente, di beni che, nelle mani del cessionario, sono beni diversi da un bene patrimoniale come definito nella sezione 1221—
(A) tra una società di persone e una persona che possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% degli interessi di capitale o di profitti in tale società di persone, o
(B) tra due società di persone in cui le stesse persone possiedono, direttamente o indirettamente, più del 50% degli interessi di capitale o di utili,
l’eventuale plusvalenza riconosciuta sarà considerata reddito ordinario.
(3) Possesso di un capitale o di un interesse sugli utili
Ai fini dei paragrafi (1) e (2) di questa sottosezione, la proprietà di un capitale o di un interesse sugli utili in una partnership sarà determinata in conformità con le regole per la proprietà implicita delle azioni previste nella sezione 267(c) diverse dal paragrafo ( 3) di tale sezione.
(c) Pagamenti garantiti
Nella misura determinata indipendentemente dal reddito della partnership, i pagamenti a un partner per servizi o utilizzo di capitale saranno considerati come effettuati a chi non è un membro della partnership, ma solo ai fini della sezione 61(a ) (relativo al reddito lordo) e, soggetto alla sezione 263, ai fini della sezione 162(a) (relativo alle spese commerciali o aziendali).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 243; Pub. L. 94–455, titolo II, §213(b)(3), titolo XIX, §1901(b)(3)(C) , 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1547, 1792; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §73(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 591; Pub. L. 99 –514, titolo VI, §642(a)(2), titolo XVIII, §§1805(b), 1812(c)(3)(A), (B), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2284 , 2810, 2834.)
Note editoriali
Modifiche
1986 —Sottosez. (a)(2)(B)(iii). Pub. L. 99–514, §1805 (b), ha sostituito “vendita o scambio di proprietà” con “vendita di proprietà”.
Sottosez. (b)(1). Pub. L. 99–514, §1812(c)(3)(B), inserito alla fine “Ai fini della sezione 267(a)(2), le società di persone descritte nel sottoparagrafo (B) di questo paragrafo saranno trattate come persone specificate nella sezione 267(b).”
Sottosez. (b)(1)(A). Pub. L. 99–514, §1812(c)(3)(A), ha sostituito “una persona” con “un partner”.
Sottosez. (b)(2)(A). Pub. L. 99–514, §1812(c)(3)(A), ha sostituito “una persona” con “un partner”.
Pub. L. 99–514, §642(a)(2), ha sostituito “50%” con “80%”.
Sottosez. (b)(2)(B). Pub. L. 99–514, §642(a)(2), ha sostituito “50%” con “80%”.
1984 —Sottosez. (UN). Pub. L. 98–369 ha designato le disposizioni esistenti come par. (1) e ha aggiunto il par. (2).
1976 —Sottosez. (b)(2). Pub. L. 94–455, §1901(b)(3)(C), sostituito “come reddito ordinario” con “come utile derivante dalla vendita o dallo scambio di beni diversi da un bene patrimoniale”.
Sottosez. (C). Pub. L. 94–455, §213(b)(3), sostituito “e, soggetto alla sezione 263, ai fini della sezione 162(a)” con “e sezione 162(a)”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986
Modifica della sezione 642(a)(2) della Pub. L. 99–514 applicabile alle vendite successive al 22 ottobre 1986, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, ma non applicabile alle vendite effettuate dopo il 14 agosto 1986, effettuate in base a un contratto vincolante in vigore dal 14 agosto , 1986, e in ogni momento successivo, vedere la sezione 642(c) della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 1239 di questo titolo.
Emendamento apportato dalle sezioni 1805(b) e 1812(c)(3)(B) della Pub. L. 99–514 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni del Tax Reform Act del 1984, Pub. L. 98–369, div. A, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1881 della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 48 del presente titolo.
Pub. L. 99–514, titolo XVIII, §1812(c)(3)(A), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2834, a condizione che la modifica apportata da tale articolo abbia effetto rispetto alle vendite o agli scambi successivi al 27 settembre 1985.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §73(b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 592, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:
“(1)Generalmente.—La modifica apportata dalla sottosezione (a) [che modifica questa sezione] si applica—
“(A) nel caso degli accordi descritti nella sezione 707(a)(2)(A) dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954] (come modificato dalla sottosezione (a)), ai servizi prestati o ai beni trasferiti dopo il 29 febbraio 1984 e
“(B) nel caso di trasferimenti descritti nella sezione 707(a)(2)(B) di tale Codice (come così modificato), a proprietà trasferite dopo il 31 marzo 1984.
“(2)Eccezione contrattuale vincolante.—La modifica apportata dalla sottosezione (a) non si applica al trasferimento di proprietà descritto nella sezione 707(a)(2)(B)(i) se tale trasferimento è conforme a un contratto vincolante in vigore al 31 marzo 1984 , e in ogni momento successivo prima del trasferimento.
“(3)Eccezione per alcuni trasferimenti.—La modifica apportata dalla sottosezione (a) non si applica a un trasferimento di proprietà descritto nella sezione 707(a)(2)(B)(i) effettuato prima del 31 dicembre 1984, se—
“(A) tale trasferimento è stato proposto in un memorandum scritto di offerta privata diffuso prima del 28 febbraio 1984;
“(B) i costi vivi sostenuti rispetto a tale offerta superavano i 250.000 dollari al 28 febbraio 1984;
“(C) i gravami posti su tale proprietà in previsione di tale trasferimento costituiscono tutti obblighi per i quali né la società né alcun socio è responsabile; e
“(D) il cedente di tale proprietà è l’unico socio accomandatario della società.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica da parte dell’articolo 213(b)(3) della Pub. L. 94–455 applicabile nel caso di anni imponibili di partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 1975, vedere la sezione 213 (f) (1) di Pub. L. 94–455, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 709 del presente titolo.
Modifica della sezione 1901(b)(3)(C) della Pub. L. 94–455 in vigore per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 1901 (d) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 2 del presente titolo.
Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989
Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.
§708. Continuazione del partenariato
(a) Regola generale
Ai fini del presente sottocapitolo, una partnership esistente sarà considerata continuata se non viene sciolta.
(b) Risoluzione
(1) Regola generale
Ai fini della sottosezione (a), una partnership sarà considerata sciolta solo se nessuna parte di qualsiasi attività commerciale, operazione finanziaria o impresa della partnership continua ad essere portata avanti da nessuno dei suoi partner in una partnership.
(2) Regole speciali
(A) Fusione o consolidamento
In caso di fusione o consolidamento di due o più società di persone, la società risultante sarà considerata, ai fini della presente sezione, la continuazione di qualsiasi società di persone incorporata o consolidata i cui membri detengono una partecipazione superiore al 50% nel capitale e negli utili. del partenariato risultante.
(B) Divisione di una società
In caso di divisione di una società in due o più società, le società risultanti (ad eccezione di qualsiasi società risultante i cui membri avevano un interesse pari o inferiore al 50% nel capitale e negli utili della società precedente) dovranno, ai fini di questa sezione, è da considerarsi continuazione del precedente partenariato.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 244; Pub. L. 115–97, titolo I, §13504(a), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2141.)
Note editoriali
Modifiche
2017 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 115–97 cancellato il trattino dopo “solo se” e scadente. (A) designazione prima di “nessuna parte” e subpar cancellato. (B) che recitava come segue: “entro un periodo di 12 mesi avviene una vendita o uno scambio pari o superiore al 50% dell’interesse totale del capitale e degli utili della società”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017
Emendamento del Pub. L. 115–97 applicabile agli anni imponibili della partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 2017, vedere la sezione 13504 (c) di Pub. L. 115–97, riportato come nota nella sezione 168 del presente titolo.
§709. Trattamento delle commissioni di organizzazione e sindacazione
(a) Regola generale
Fatto salvo quanto previsto nella sottosezione (b), ai sensi del presente capitolo non sarà consentita alcuna detrazione alla partnership o a qualsiasi partner per eventuali importi pagati o sostenuti per organizzare una partnership o per promuovere la vendita di (o vendere) un interesse in tale partnership .
(b) Detrazione delle spese di organizzazione
(1) Indennità di detrazione
Se una partnership sceglie l’applicazione di questa sottosezione (in conformità con le norme prescritte dal Segretario) rispetto a eventuali spese organizzative:
(A) alla società sarà concessa una detrazione per l’anno fiscale in cui la società inizia l’attività per un importo pari al minore tra:
(i) l’importo delle spese organizzative relative alla partnership, o
(ii) $ 5.000, ridotti (ma non sotto zero) dell’importo per il quale tali spese organizzative superano $ 50.000, e
(B) il resto di tali spese organizzative sarà concesso come detrazione proporzionale nel periodo di 180 mesi a partire dal mese in cui la partnership inizia l’attività.
(2) Disposizioni prima della chiusura del periodo di ammortamento
In ogni caso in cui una partnership viene liquidata prima della fine del periodo al quale si applica il paragrafo (1)(B), eventuali spese differite attribuibili alla partnership che non sono state ammesse in detrazione ai sensi di questa sezione possono essere detratte dal misura consentita ai sensi della sezione 165.
(3) Spese organizzative definite
Le spese organizzative a cui si applica il paragrafo (1) sono spese che:
(A) sono accessori alla costituzione della partnership;
(B) sono imputabili in conto capitale; E
(C) sono di natura tale che, se spesi per la creazione di una società di persone avente una durata determinabile, verrebbero ammortizzati su tale durata.
(Aggiunto Pub. L. 94–455, titolo II, §213(b)(1), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1547; modificato Pub. L. 108–357, titolo VIII, §902(c ) , 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1651; Pub. L. 109–135, titolo IV, §403(ll), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2632.)
Note editoriali
Modifiche
2005 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 109–135 ha sostituito “società di persone” con “contribuente” nelle disposizioni introduttive e prima di “è consentito” nel sottoparagrafo. (UN).
2004—Sottosez. (B). Pub. L. 108–357 ha sostituito “Detrazione” con “Ammortamento” nell’intestazione, ha aggiunto il par. (2), ridenominato ex par. (2) come (3), e titolo e testo modificati del par. (1) in generale. Prima della modifica, il testo del par. (1) recita quanto segue: “Gli importi pagati o sostenuti per l’organizzazione di una società di persone possono, al momento dell’elezione della società di persone (effettuata in conformità con le norme prescritte dal Segretario), essere trattati come spese differite. Tali spese differite sono consentite come detrazione proporzionale per un periodo non inferiore a 60 mesi scelto dalla partnership (a partire dal mese in cui la partnership inizia l’attività), o se la partnership viene liquidata prima della fine di tale periodo di 60 mesi,
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2005
Emendamento del Pub. L. 109–135 efficace come se inclusa nella disposizione dell’American Jobs Creation Act del 2004, Pub. L. 108–357, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 403 (nn) della Pub. L. 109–135, riportato come nota nella sezione 26 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004
Emendamento del Pub. L. 108–357 applicabile agli importi pagati o sostenuti dopo il 22 ottobre 2004, vedere la sezione 902(d) della Pub. L. 108–357, riportato come nota nella sezione 195 di questo titolo.
Data effettiva
Pub. L. 94–455, titolo II, §213(f), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1548, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:
“(1)Generalmente.—Salvo quanto diversamente previsto in questa sottosezione, le modifiche apportate da questa sezione [che attua questa sezione e modifica le sezioni 179, 704, 706, 707 e 761 di questo titolo] si applicano nel caso di anni imponibili di partnership che iniziano dopo il 31 dicembre , 1975.
“(2)Sottosezione(e).—La modifica apportata dal comma (e) [che modifica l’articolo 704 del presente titolo] si applica alle passività sostenute dopo il 31 dicembre 1976.
“(3)Sezione 709(B)del codice.—La sezione 709(b) dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954] (come aggiunto dalla modifica apportata dalla sottosezione (b)(1) di questa sezione) si applica nel caso di importi pagati o sostenuti in imponibili anni che iniziano dopo il 31 dicembre 1976.”
PARTE II — CONTRIBUTI, DISTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI
Sottoparte A: Contributi a una partnership
Note editoriali
Modifiche
1984 — Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §74(c), 18 luglio 1984, 98 Stat. 593, aggiunto punto 724.
§721. Mancato riconoscimento dell’utile o della perdita sul contributo
(a) Regola generale
Nessun utile o perdita sarà riconosciuto alla società o ad alcuno dei suoi soci nel caso di conferimento di beni alla società in cambio di un interesse nella società.
(b) Regola speciale
Il comma (a) non si applica agli utili realizzati su un trasferimento di proprietà a una società di persone che verrebbe trattata come una società di investimento (ai sensi della sezione 351) se la società di persone fosse costituita.
(c) Regolamenti relativi ad alcuni trasferimenti alle società di persone
Il Segretario può prevedere mediante regolamenti che il comma (a) non si applichi agli utili realizzati sul trasferimento di proprietà a una società di persone se tale utile, una volta riconosciuto, sarà incluso nel reddito lordo di una persona diversa da un cittadino statunitense.
(d) Trasferimenti di beni immateriali
Per l’autorità di regolamentazione che tratta i beni immateriali trasferiti a una partnership come venduti, vedere la sezione 367(d)(3).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 245; Pub. L. 94–455, titolo XXI, §2131(b), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1924; Pub. L. 105– 34, titolo XI, §1131(b)(3), (5)(B), 5 agosto 1997, 111 Stat. 979, 980.)
Note editoriali
Codificazione
Un’altra sezione 1131(b) della Pub. L. 105–34 ha promulgato la sezione 684 di questo titolo.
Modifiche
1997 —Sottosez. (C). Pub. L. 105–34, §1131(b)(3), aggiunto sottosez. (C).
Sottosez. (D). Pub. L. 105–34, §1131(b)(5)(B), aggiunto sottosez. (D).
1976 — Pub. L. 94–455 ha designato le disposizioni esistenti come sottosezione. (a), aggiunto il comma. (a) titolo “Norma generale” e aggiunto sottosezione. (B).
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Pub. L. 94–455, titolo XXI, §2131(f)(3)–(5), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1924, 1925, a condizione che:
“(3) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (4), le modifiche apportate dai commi (b) e (c) [che modificano questo articolo e gli articoli 722 e 723 del presente titolo] si applicano ai trasferimenti effettuati dopo il 17 febbraio 1976, in anni d’imposta che terminano successivamente a tale data.
“(4) Le modifiche apportate dai commi (b) e (c) non si applicano ai trasferimenti a una società di persone effettuati entro il 90° giorno successivo alla data di promulgazione della presente Legge [4 ottobre 1976] se:
“(A) o—
“(i) una richiesta di decisione relativa a tali trasferimenti è stata depositata presso l’Internal Revenue Service prima del 27 marzo 1976, o
“(ii) una dichiarazione di registrazione relativa a tali trasferimenti è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission prima del 27 marzo 1976,
“(B) i titoli trasferiti sono stati depositati entro il 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente Legge [4 ottobre 1976], e
“(C) o—
“(i) il valore complessivo (determinato alla chiusura del 60° giorno di cui al sottoparagrafo (B), o, se precedente, alla chiusura del periodo di deposito) dei titoli così trasferiti non supera $ 100.000.000, o
“(ii) i titoli trasferiti erano tutti in deposito alla data del 29 febbraio 1976, ai sensi della dichiarazione di registrazione di cui alla lettera (A)(ii).
“(5) Se non è stato richiesto il deposito di alcuna dichiarazione di registrazione presso la Securities and Exchange Commission in relazione al trasferimento di titoli a qualsiasi società di persone, allora il paragrafo (4) sarà applicato a tali trasferimenti:
“(A) come se il paragrafo (4) non contenesse il sottoparagrafo (A)(ii), e
“(B) sostituendo ‘$ 25.000.000’ con ‘$ 100.000.000’ nel sottoparagrafo (C)(i) dello stesso.”
§722. Base dell’interesse del partner contribuente
La base di un interesse in una partnership acquisita mediante un conferimento di proprietà, compreso il denaro, alla partnership sarà l’importo di tale denaro e la base rettificata di tale proprietà al partner contribuente al momento del conferimento aumentata dell’importo ( se presente) del guadagno riconosciuto ai sensi della sezione 721(b) al partner contribuente in quel momento.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 245; Pub. L. 94–455, titolo XXI, §2131(c), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1924; Pub. L. 98– 369, div. A, titolo VII, §722(f)(1), 18 luglio 1984, 98 Stat. 974.)
Note editoriali
Modifiche
1984 — Pub. L. 98–369 inserito “sotto la sezione 721 (b)” dopo “guadagno riconosciuto”.
1976 — Pub. L. 94–455 ha inserito “aumentato dell’importo (eventuale) dell’utile riconosciuto al socio contribuente in tale momento” dopo “al momento del conferimento”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo VII, §722(f)(2), 18 luglio 1984, 98 Stat. 974, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal paragrafo (1) [che modifica questa sezione e la sezione 723 di questo titolo] entreranno in vigore come se incluse nelle modifiche apportate dalla sezione 2131 del Tax Reform Act del 1976 [Pub. L. 94–455].”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Per la data di entrata in vigore della modifica apportata dal Pub. L. 94–455, vedere la sezione 2131(f)(3)–(5) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 721 di questo titolo.
§723. Base di proprietà ha contribuito alla partnership
La base di proprietà apportata a una partnership da un partner sarà la base rettificata di tale proprietà al partner contribuente al momento del conferimento aumentata dell’importo (se presente) del guadagno riconosciuto ai sensi della sezione 721(b) al partner contribuente in quel momento.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 245; Pub. L. 94–455, titolo XXI, §2131(c), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1924; Pub. L. 98– 369, div. A, titolo VII, §722(f)(1), 18 luglio 1984, 98 Stat. 974.)
Note editoriali
Modifiche
1984 — Pub. L. 98–369 inserito “sotto la sezione 721 (b)” dopo “guadagno riconosciuto”.
1976 — Pub. L. 94–455 ha inserito “aumentato dell’importo (eventuale) dell’utile riconosciuto al socio contribuente in tale momento” dopo “al momento del conferimento”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Emendamento del Pub. L. 98–369 efficace come se inclusa nelle modifiche apportate dalla sezione 2131 del Tax Reform Act del 1976, Pub. L. 94–455, vedere la sezione 722(f)(2) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 722 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Per la data di entrata in vigore della modifica apportata dal Pub. L. 94–455, vedere la sezione 2131(f)(3)–(5) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 721 di questo titolo.
§724. Carattere dell’utile o della perdita su crediti non realizzati conferiti, voci di magazzino e proprietà in perdita di capitale
(a) Conferimenti di crediti non realizzati
Nel caso di qualsiasi proprietà che:
(1) è stato apportato alla partnership da un partner, e
(2) era un credito non realizzato nelle mani di tale partner immediatamente prima di tale conferimento,
qualsiasi utile o perdita riconosciuta dalla partnership sulla disposizione di tale proprietà sarà trattata come reddito ordinario o perdita ordinaria, a seconda dei casi.
(b) Contributi di articoli di inventario
Nel caso di qualsiasi proprietà che:
(1) è stato apportato alla partnership da un partner, e
(2) era un articolo di inventario nelle mani di tale partner immediatamente prima di tale conferimento,
qualsiasi utile o perdita riconosciuta dalla partnership sulla disposizione di tale proprietà durante il periodo di 5 anni a partire dalla data di tale conferimento sarà trattata come reddito ordinario o perdita ordinaria, a seconda dei casi.
(c) Conferimenti di beni in conto capitale
Nel caso di qualsiasi proprietà che:
(1) è stato apportato da un partner alla partnership, e
(2) era un bene patrimoniale nelle mani di tale partner immediatamente prima di tale conferimento,
qualsiasi perdita riconosciuta dalla società sulla disposizione di tale proprietà durante il periodo di 5 anni a partire dalla data di tale conferimento sarà trattata come una perdita derivante dalla vendita di un bene patrimoniale nella misura in cui, immediatamente prima di tale conferimento, la rettifica base di tale proprietà nelle mani del partner superava il valore equo di mercato di tale proprietà.
(d) Definizioni
Ai fini di questa sezione:
(1) Credito non realizzato
Il termine “credito non realizzato” ha il significato attribuito a tale termine dalla sezione 751(c) (determinato trattando qualsiasi riferimento alla partnership come riferito al partner).
(2) Voce di inventario
Il termine “elemento di inventario” ha il significato attribuito a tale termine dalla sezione 751(d) (determinato trattando qualsiasi riferimento alla partnership come riferito al partner e applicando la sezione 1231 indipendentemente dal periodo di detenzione ivi previsto).
(3) Proprietà della base sostituita
(A) In generale
Se qualsiasi bene descritto nella sottosezione (a), (b) o (c) viene ceduto in un’operazione senza riconoscimento, il trattamento fiscale che si applica a tale bene ai sensi di tale sottosezione si applicherà anche a qualsiasi bene sostitutivo risultante da tale transazione. Una regola analoga si applica anche nel caso di una serie di operazioni di non riconoscimento.
(B) Eccezione per azioni di società C
Il comma (A) non si applica alle azioni di una società C ricevute in una borsa descritta nella sezione 351.
(Aggiunta Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §74(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 592; modificata Pub. L. 104–188, titolo I, §1704(t) (63), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1890; Pub. L. 105–34, titolo X, §1062(b)(3), 5 agosto 1997, 111 Stat. 947.)
Note editoriali
Modifiche
1997 —Sottosez. (d)(2). Pub. L. 105–34 ha sostituito la “sezione 751 (d)” con la “sezione 751 (d) (2)”.
1996 —Sottosez. (d)(3)(B). Pub. L. 104–188 ha sostituito “comma” con “comma”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Pub. L. 105–34, titolo X, §1062(c), 5 agosto 1997, 111 Stat. 947, a condizione che:
“(1)Generalmente.—Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e le sezioni 731, 732, 735 e 751 di questo titolo] si applicheranno alle vendite, agli scambi e alle distribuzioni dopo la data di entrata in vigore della presente legge [agosto 2019]. 5, 1997].
“(2)Contratti vincolanti.—Le modifiche apportate da questa sezione non si applicheranno a qualsiasi vendita o scambio ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997 e in ogni momento successivo prima di tale vendita o scambio.”
Data effettiva
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §74(d)(1), 18 luglio 1984, 98 Stat. 594, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [in attuazione del presente articolo] si applica ai beni conferiti in una società di persone dopo il 31 marzo 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data.”
Sottoparte B—Distribuzioni da parte di una partnership
Note editoriali
Modifiche
2004 — Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(c)(5)(B), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1592, ha sostituito “Adeguamento alla base dei beni di società non distribuiti in caso di elezione o riduzione sostanziale della base ai sensi della sezione 754” con “Adeguamento facoltativo alla base dei beni di società indivisi” alla voce 734.
1992 — Pub. L. 102–486, titolo XIX, §1937(b)(3), 24 ottobre 1992, 106 Stat. 3033, aggiunto punto 737.
§731. Grado di riconoscimento dell’utile o della perdita derivante dalla distribuzione
(a) Partner
In caso di distribuzione da parte di una società di persone a un socio:
(1) il guadagno non sarà riconosciuto a tale partner, tranne nella misura in cui il denaro distribuito supera la base rettificata dell’interesse di tale partner nella partnership immediatamente prima della distribuzione, e
(2) la perdita non sarà riconosciuta a tale socio, salvo nel caso in cui in caso di distribuzione in liquidazione dell’interesse di un socio in una partnership in cui a tale socio non viene distribuita alcuna proprietà diversa da quella descritta nel sottoparagrafo (A) o (B), la perdita sarà essere riconosciuto nella misura dell’eccesso della base rettificata dell’interesse di tale partner nella partnership rispetto alla somma di:
(A) qualsiasi somma di denaro distribuita, e
(B) la base per il distributore, come determinato ai sensi della sezione 732, di eventuali crediti non realizzati (come definito nella sezione 751(c)) e inventario (come definito nella sezione 751(d)).
Qualsiasi utile o perdita riconosciuta ai sensi della presente sottosezione sarà considerata come utile o perdita derivante dalla vendita o dallo scambio dell’interesse di partnership del partner distributore.
(b) Partenariati
Nessun guadagno o perdita sarà riconosciuto ad una partnership sulla distribuzione ad un partner di beni, compreso il denaro.
(c) Trattamento dei titoli negoziabili
(1) In generale
Ai fini della sottosezione (a)(1) e della sezione 737—
(A) il termine “denaro” comprende titoli negoziabili, e
(B) tali titoli saranno presi in considerazione al loro valore equo di mercato alla data della distribuzione.
(2) Titoli negoziabili
Ai fini di questa sottosezione:
(A) In generale
Con il termine “titoli negoziabili” si intendono gli strumenti finanziari e le valute estere che, alla data della distribuzione, sono attivamente negoziati (ai sensi della sezione 1092(d)(1)).
(B) Altri beni
Tale termine include:
(i) qualsiasi interesse in-
(I) un fondo fiduciario comune, o
(II) una società di investimento regolamentata che offre in vendita o ha in circolazione titoli rimborsabili (come definiti nella sezione 2(a)(32) dell’Investment Company Act del 1940) di cui è l’emittente,
(ii) qualsiasi strumento finanziario che, in base ai suoi termini o qualsiasi altro accordo, è facilmente convertibile in, o scambiabile con denaro o titoli negoziabili,
(iii) qualsiasi strumento finanziario il cui valore è determinato sostanzialmente facendo riferimento a titoli negoziabili,
(iv) salvo nella misura prevista dalle normative prescritte dal Segretario, qualsiasi interesse in un metallo prezioso che, alla data della distribuzione, è attivamente negoziato (ai sensi della sezione 1092(d)(1)), a meno che tale il metallo è stato prodotto, utilizzato o detenuto nella conduzione attiva di un’attività commerciale o aziendale da parte della società,
(v) salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti prescritti dal Segretario, interessi in qualsiasi entità se sostanzialmente tutte le attività di tale entità consistono (direttamente o indirettamente) in titoli negoziabili, denaro o entrambi, e
(vi) nella misura prevista dalle norme prescritte dal Segretario, qualsiasi interesse in un’entità non descritta nella clausola (v), ma solo nella misura del valore di tale interesse che è attribuibile a titoli negoziabili, denaro o entrambi.
(C) Strumento finanziario
Il termine “strumento finanziario” comprende azioni e altri interessi azionari, prove di indebitamento, opzioni, contratti a termine o futures, contratti di capitale nozionale e derivati.
(3) Eccezioni
(A) In generale
Il paragrafo 1 non si applica alla distribuzione da parte di una società di titoli negoziabili a un partner se:
(i) il titolo è stato conferito alla partnership da tale partner, tranne nella misura in cui il valore del titolo distribuito è attribuibile a titoli negoziabili o denaro conferito (direttamente o indirettamente) all’entità a cui si riferisce il titolo distribuito,
(ii) nella misura prevista dalle norme prescritte dal Segretario, la proprietà non era un titolo commerciabile al momento dell’acquisizione da parte di tale partnership, o
(iii) tale partnership è una partnership di investimento e tale partner è un partner idoneo della stessa.
(B) Limitazione della plusvalenza riconosciuta
In caso di distribuzione di titoli negoziabili a un partner, l’importo preso in considerazione ai sensi del paragrafo (1) sarà ridotto (ma non inferiore a zero) dell’eccesso (se presente) di:
(i) la quota distributiva di tale socio dell’utile netto che sarebbe riconosciuto se tutti i titoli negoziabili della stessa classe ed emittente dei titoli distribuiti detenuti dalla partnership fossero venduti (immediatamente prima dell’operazione a cui si riferisce la distribuzione) da parte del partnership per un giusto valore di mercato, passo
(ii) la quota distributiva di tale partner dell’utile netto attribuibile ai titoli negoziabili della stessa classe ed emittente dei titoli distribuiti detenuti dalla partnership immediatamente dopo la transazione, determinata utilizzando lo stesso valore equo di mercato utilizzato ai sensi della clausola ( io).
Secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, tutti i titoli negoziabili detenuti dalla partnership possono essere trattati come titoli negoziabili della stessa classe ed emittente dei titoli distribuiti.
(C) Definizioni relative alle partnership di investimento
Ai fini del sottoparagrafo (A)(iii):
(i) Partenariato per gli investimenti
Il termine “partnership di investimento” indica qualsiasi partnership che non sia mai stata impegnata in un’attività commerciale o imprenditoriale e sostanzialmente tutte le attività (in termini di valore) di cui sono sempre costituite:
(io) soldi,
(II) azioni di una società,
(III) cambiali, obbligazioni, obbligazioni di garanzia o altre prove di indebitamento,
(IV) contratti su capitale nozionale su tassi di interesse, valute o azioni,
(V) valute estere,
(VI) interessi in o strumenti finanziari derivati (incluse opzioni, contratti a termine o futures, posizioni corte e strumenti finanziari simili) in qualsiasi attività descritta in qualsiasi altra sottoclausola di questa clausola o in qualsiasi merce negoziata o soggetta alle regole di un commissione di commercio o borsa merci,
(VII) altri beni indicati nei regolamenti prescritti dal Segretario, ovvero
(VIII) qualsiasi combinazione di quanto sopra.
(ii) Eccezione per determinate attività
Una società di persone non può essere trattata come impegnata in un’attività commerciale o imprenditoriale a causa di:
(I) qualsiasi attività intrapresa come investitore, commerciante o intermediario in qualsiasi attività descritta nella clausola (i), o
(II) ogni altra attività prevista dai regolamenti prescritti dal Segretario.
(iii) Partner idoneo
(I) In generale
Il termine “socio ammissibile” indica qualsiasi socio che, prima della data della distribuzione , non ha apportato alla società beni diversi dai beni descritti nella clausola (i).
(II) Eccezione per alcune operazioni di non riconoscimento
Il termine “partner idoneo” non include il cedente o il cessionario in un’operazione di non riconoscimento che comporta il trasferimento di qualsiasi parte di un interesse in una partnership rispetto alla quale il cedente non era un partner idoneo.
(iv) Analisi dei livelli di partnership
Salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti prescritti dal Segretario:
(I) una partnership sarà considerata impegnata in qualsiasi attività commerciale o imprenditoriale intrapresa da, e come detentrice (invece di un interesse di partnership) di una quota proporzionale delle attività di, qualsiasi altra partnership in cui la partnership detiene un interesse di partnership, e
(II) un socio che apporta ad una società una partecipazione in un’altra società sarà considerato come se apportasse una quota proporzionale del patrimonio dell’altra società.
Se la frase precedente non si applica ai sensi di tali regolamenti rispetto a qualsiasi interesse detenuto da una partnership in un’altra partnership, l’interesse in tale altra partnership sarà trattato come se fosse specificato in una sottoclausola della clausola (i).
(4) Base dei titoli distribuiti
(A) In generale
La base dei titoli negoziabili rispetto ai quali è riconosciuto il guadagno ai sensi della presente sottosezione sarà:
(i) la loro base determinata ai sensi della sezione 732, aumentata di
(ii) l’importo di tale plusvalenza.
(B) Ripartizione dell’aumento base
Qualsiasi aumento della base attribuibile alla plusvalenza descritta al sottoparagrafo (A)(ii) sarà assegnato ai titoli negoziabili in proporzione ai rispettivi importi di plusvalenza non realizzata prima di tale aumento.
(5) Sottosezione ignorata nella determinazione della base dell’interesse del partner nella partnership e della base della proprietà della partnership
Le sezioni 733 e 734 saranno applicate come se non fosse stato riconosciuto alcun guadagno e non fosse stato apportato alcun aggiustamento alla base della proprietà, ai sensi di questa sottosezione.
(6) Carattere del guadagno riconosciuto
Nel caso di una distribuzione di un titolo negoziabile che sia un credito non realizzato (come definito nella sezione 751(c)) o un elemento di inventario (come definito nella sezione 751(d)), qualsiasi utile riconosciuto ai sensi di questa sottosezione sarà trattato come reddito ordinario nella misura di qualsiasi aumento della base di tale titolo attribuibile alla plusvalenza descritta al paragrafo (4)(A)(ii).
(7) Regolamenti
Il Segretario prescriverà le norme che potrebbero essere necessarie o appropriate per realizzare gli scopi di questa sottosezione, comprese le norme per impedire l’elusione di tali scopi.
(d) Eccezioni
Questa sezione non si applica nella misura altrimenti prevista dalla sezione 736 (relativa ai pagamenti a un partner uscente o al successore di un partner defunto), sezione 751 (relativa a crediti non realizzati e voci di inventario) e sezione 737 (relativa al riconoscimento di plusvalenza precontributiva in caso di determinate distribuzioni).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 245; Pub. L. 102–486, titolo XIX, §1937(b)(2), 24 ottobre 1992, 106 Stat. 3033; Pub. L 103–465, titolo VII, §741(a), 8 dicembre 1994, 108 Stat. 5006; Pub. L. 105–34, titolo X, §1062(b)(3), 5 agosto 1997 , 111 Stat. 947.)
Note editoriali
Riferimenti nel testo
La sezione 2(a)(32) dell’Investment Company Act del 1940, di cui alla sottosezione. (c)(2)(B)(i)(II), è classificato nella sezione 80a–2(a)(32) del Titolo 15, Commercio.
Modifiche
1997 —Sottosec. (a)(2)(B), (c)(6). Pub. L. 105–34 ha sostituito la “sezione 751 (d)” con la “sezione 751 (d) (2)”.
1994 —Sottosec. (CD). Pub. L. 103–465 ha aggiunto il sottosezione. (c) e rinominato ex sottosezione. (c) come (d).
1992 —Sottosez. (C). Pub. L. 102–486 ha sostituito “, articolo 751” con “e articolo 751” e inserito prima della fine del periodo “, e articolo 737 (relativo al riconoscimento dell’utile precontributivo in caso di determinate distribuzioni)”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Emendamento del Pub. L. 105–34 applicabile a vendite, scambi e distribuzioni dopo il 5 agosto 1997, ma non applicabile a qualsiasi vendita o scambio ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997 e in ogni momento successivo prima di tale vendita o scambio, vedere la sezione 1062(c) della Pub. L. 105–34, riportato come nota nella sezione 724 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1994
Pub. L. 103–465, titolo VII, §741(c), 8 dicembre 1994, 108 Stat. 5009, a condizione che:
“(1)Generalmente.—Salvo quanto diversamente previsto in questa sottosezione, le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e la sezione 737 di questo titolo] si applicheranno alle distribuzioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge [Dic. 8, 1994].
“(2)Alcune distribuzioni prima del 1 gennaio 1995.—Le modifiche apportate da questa sezione non si applicheranno a qualsiasi titolo negoziabile distribuito prima del 1 gennaio 1995 dalla società che deteneva tale titolo il 27 luglio 1994.
“(3)Distribuzioni in liquidazione degli interessi del socio.—Le modifiche apportate da questa sezione non si applicano alla distribuzione di un titolo negoziabile in liquidazione dell’interesse di un socio in una partnership se—
“(A) tale liquidazione avviene ai sensi di un contratto scritto vincolante il 15 luglio 1994 e in ogni momento successivo prima della distribuzione, e
“(B) tale contratto prevede l’acquisto di tali interessi entro una data certa per:
“(i) un valore fisso di titoli negoziabili specificati nel contratto, o
“(ii) altri beni.
La frase precedente non si applica se il socio ha il diritto di scegliere che la distribuzione non avvenga in titoli negoziabili.
“(4)Distribuzioni in completa liquidazione di partnership quotate in borsa.—
“(UN)Generalmente.—Le modifiche apportate da questa sezione non si applicano alla distribuzione di un titolo negoziabile in una liquidazione di partnership qualificata se—
“(i) i titoli negoziabili sono stati ricevuti dalla società in un’operazione di non riconoscimento in cambio sostanzialmente di tutti i beni della società,
“(ii) i titoli negoziabili sono distribuiti dalla società entro 90 giorni dal loro ricevimento da parte della società, e
“(iii) la società viene liquidata prima dell’inizio del primo anno fiscale della società che inizia dopo il 31 dicembre 1997.
“(B)Liquidazione società qualificata.—Ai fini del comma (A), il termine “liquidazione della società qualificata” significa:
“(i) una liquidazione completa di una partnership quotata in borsa (come definita nella sezione 7704(b) dell’Internal Revenue Code del 1986) che è una partnership esistente (come definita nella sezione 10211(c)(2) del Revenue Act del 1987 [Pub. L. 100–203, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 7704 di questo titolo]), e
“(ii) una liquidazione completa di una partnership collegata a una partnership descritta nella clausola (i) se tale liquidazione è correlata a una liquidazione completa della partnership descritta nella clausola (i).
“(5)Titoli negoziabili.—Ai fini di questa sottosezione, il termine “titoli negoziabili” ha il significato attribuito a tale termine dalla sezione 731(c) dell’Internal Revenue Code del 1986, come aggiunto da questa sezione.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1992
Emendamento del Pub. L. 102–486 applicabile alle distribuzioni a partire dal 25 giugno 1992, vedere la sezione 1937(c) della Pub. L. 102–486, riportato come nota nella sezione 704 di questo titolo.
§732. Base della proprietà distribuita diversa dal denaro
(a) Distribuzioni diverse dalla liquidazione della partecipazione di un partner
(1) Regola generale
La base della proprietà (diversa dal denaro) distribuita da una partnership a un partner diverso da quello in liquidazione degli interessi del partner, salvo quanto previsto al paragrafo (2), costituirà la base adeguata alla partnership immediatamente prima di tale distribuzione.
(2) Limitazione
La base per il socio distributore della proprietà a cui si applica il paragrafo (1) non dovrà superare la base rettificata dell’interesse di tale socio nella partnership ridotta dell’eventuale denaro distribuito nella stessa transazione.
(b) Distribuzioni in liquidazione
La base di proprietà (diversa dal denaro) distribuita da una partnership a un partner in liquidazione degli interessi del partner sarà un importo pari alla base rettificata dell’interesse di tale partner nella partnership ridotto di qualsiasi denaro distribuito nella stessa transazione.
(c) Assegnazione della base
(1) In generale
La base delle proprietà distribuite a cui si applica la sottosezione (a)(2) o (b) sarà assegnata:
(A)(i) innanzitutto a eventuali crediti non realizzati (come definiti nella sezione 751(c)) e articoli di inventario (come definiti nella sezione 751(d)) per un importo pari alla base rettificata di ciascuna di tali proprietà della partnership, E
(ii) se la base da assegnare è inferiore alla somma delle basi rettificate di tali proprietà alla partnership, allora, nella misura in cui qualsiasi diminuzione sia necessaria per avere le basi rettificate di tali proprietà pari alla base da assegnare , secondo le modalità previste al paragrafo (3), e
(B) nella misura di qualsiasi base rimanente dopo l’assegnazione di cui al sottoparagrafo (A), ad altre proprietà distribuite:
(i) innanzitutto assegnando a ciascuna di tali altre proprietà la base rettificata di tale altra proprietà per la partnership, e
(ii) allora, nella misura in cui qualsiasi aumento o diminuzione della base sia necessario per far sì che le basi corrette di tali altre proprietà distribuite equivalgano a tale base rimanente, nel modo previsto nel paragrafo (2) o (3), a seconda di quale sia appropriato .
(2) Modalità di ripartizione dell’incremento
Qualsiasi aumento richiesto ai sensi del paragrafo (1)(B) sarà ripartito tra le proprietà:
(A) innanzitutto agli immobili con plusvalenza non realizzata in proporzione ai rispettivi importi di plusvalenza non realizzata prima di tale aumento (ma solo nella misura della plusvalenza non realizzata di ciascuna proprietà), e
(B) quindi, nella misura in cui tale aumento non è assegnato ai sensi del sottoparagrafo (A), in proporzione ai rispettivi valori equi di mercato.
(3) Modalità di ripartizione del decremento
Qualsiasi diminuzione richiesta ai sensi del paragrafo (1)(A) o (1)(B) sarà assegnata:
(A) prima agli immobili con svalutazione non realizzata in proporzione ai rispettivi importi di svalutazione non realizzata prima di tale diminuzione (ma solo nella misura della svalutazione non realizzata di ciascuna proprietà), e
(B) quindi, nella misura in cui tale diminuzione non è allocata ai sensi del sottoparagrafo (A), in proporzione alle rispettive basi corrette (come rettificate ai sensi del sottoparagrafo (A)).
(d) Base di partenariato speciale per il cessionario
Ai fini dei commi (a), (b) e (c), un partner che ha acquisito tutto o parte del suo interesse mediante un trasferimento rispetto al quale l’elezione prevista nella sezione 754 non è in vigore, e al quale a la distribuzione di beni (diversi dal denaro) viene effettuata rispetto agli interessi trasferiti entro 2 anni dopo tale trasferimento, può scegliere, secondo i regolamenti prescritti dal Segretario, di considerare come base di partnership rettificata di tale proprietà la base rettificata che tale proprietà avrebbe se l’adeguamento previsto nella sezione 743 (b) fosse in vigore rispetto alla proprietà dell’associazione. Il Segretario può mediante regolamento richiedere l’applicazione di questa sottosezione in caso di distribuzione a un socio cessionario, effettuata o meno entro 2 anni dal trasferimento,
(e) Eccezione
Questa sezione non si applica nella misura in cui una distribuzione è trattata come una vendita o uno scambio di proprietà ai sensi della sezione 751(b) (relativa a crediti non realizzati e voci di inventario).
(f) Corrispondente aggiustamento alla base patrimoniale di una società distribuita controllata da un partner aziendale
(1) In generale
Se-
(A) una società (di seguito in questa sottosezione denominata “società societaria”) riceve una distribuzione da una partnership di azioni di un’altra società (di seguito in questa sottosezione denominata “società distribuita”),
(B) il partner aziendale ha il controllo della società distribuita immediatamente dopo la distribuzione o in qualsiasi momento successivo, e
(C) la base rettificata della partnership in tali azioni immediatamente prima della distribuzione ha superato la base rettificata del socio aziendale in tali azioni immediatamente dopo la distribuzione,
allora un importo pari a tale eccesso sarà applicato per ridurre (in conformità con la sottosezione (c)) la base di proprietà detenuta dalla società distribuita in quel momento (o, se il partner aziendale non controlla la società distribuita in quel momento, nel momento in cui il socio aziendale detiene per primo tale controllo).
(2) Eccezione per alcune distribuzioni prima dell’acquisizione del controllo
Il paragrafo (1) non si applica a qualsiasi distribuzione di azioni nella società distribuita se:
(A) il partner aziendale non ha il controllo di tale società immediatamente dopo tale distribuzione, e
(B) il partner aziendale dimostra con soddisfazione del Segretario che tale distribuzione non faceva parte di un piano o di un accordo per acquisire il controllo della società distribuita.
(3) Limitazioni alla riduzione base
(A) In generale
L’importo della riduzione di cui al paragrafo (1) non deve superare l’importo per il quale la somma delle basi aggregate aggregate della proprietà e l’importo di denaro della società distribuita supera la base rettificata del partner aziendale nelle azioni della società distribuita.
(B) Riduzione non superiore alla base patrimoniale rettificata
Nessuna riduzione ai sensi del paragrafo (1) nella base di qualsiasi proprietà dovrà superare la base rettificata di tale proprietà (determinata senza tener conto di tale riduzione).
(4) Ottenere il riconoscimento laddove la riduzione è limitata
Se l’importo di qualsiasi riduzione ai sensi del paragrafo (1) (determinato dopo l’applicazione del paragrafo (3)(A)) supera le basi aggregate corrette della proprietà della società distribuita:
(A) tale eccedenza sarà riconosciuta dal socio aziendale come plusvalenza a lungo termine, e
(B) la base rettificata del socio aziendale nelle azioni della società distribuita sarà aumentata di tale eccesso.
(5) Controllo
Ai fini di questa sottosezione, il termine “controllo” indica la proprietà di azioni che soddisfano i requisiti della sezione 1504(a)(2).
(6) Distribuzioni indirette
Ai fini del paragrafo (1), se una società acquisisce (tranne che in una distribuzione da una partnership) azioni la cui base è determinata (a causa della distribuzione da una partnership) in tutto o in parte facendo riferimento alla sottosezione (a )(2) o (b), la società sarà considerata come se ricevesse una distribuzione di tali azioni da una partnership.
(7) Norma speciale per le azioni di società controllate
Se la proprietà detenuta da una società distribuita è costituita da azioni di una società controllata dalla società distribuita, questa sottosezione sarà applicata per ridurre la base della proprietà di tale società controllata. Questa sottosezione sarà riapplicata a qualsiasi proprietà di qualsiasi società controllata che sia azioni di una società da essa controllata.
(8) Regolamenti
Il Segretario prescriverà le norme che potrebbero essere necessarie per realizzare gli scopi di questa sottosezione, comprese le norme per evitare doppi conteggi e per prevenire l’abuso di tali scopi.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 246; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1834; Pub. L. 105–34, titolo X, §§1061(a), 1062(b)(3), 5 agosto 1997, 111 Stat. 945, 947 Pub. L. 106–170, titolo V, §538(a), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1939.)
Note editoriali
Modifiche
1999 —Sottosez. (F). Pub. L. 106–170 ha aggiunto il sottosezione. (F).
1997 —Sottosez. (C). Pub. L. 105–34, §1061(a), titolo e testo modificati del sottosez. (c) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “La base delle proprietà distribuite a cui si applica la sottosezione (a)(2) o la sottosezione (b) sarà assegnata:
“(1) innanzitutto a qualsiasi credito non realizzato (come definito nella sezione 751(c)) e articoli di inventario (come definito nella sezione 751(d)(2)) per un importo pari alla base rettificata di ciascuna di tali proprietà della partnership (o se la base da assegnare è inferiore alla somma delle basi rettificate di tali proprietà alla partnership, in proporzione a tali basi), e
“(2) nella misura di qualsiasi base rimanente, a qualsiasi altra proprietà distribuita in proporzione alle loro basi adeguate alla partnership.”
Sottosez. (c)(1)(A)(i). Pub. L. 105–34, §1062(b)(3), ha sostituito la “sezione 751(d)” con la “sezione 751(d)(2)”.
1976 —Sottosez. (D). Pub. L. 94–455 viene cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1999
Pub. L. 106–170, titolo V, §538(b), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1940, a condizione che:
“(1)Generalmente.—Ad eccezione di quanto previsto nel paragrafo (2), la modifica apportata da questa sezione [che modifica questa sezione] si applicherà alle distribuzioni effettuate dopo il 14 luglio 1999.
“(2)Partnership in essere al 14 luglio 1999.—Nel caso di una società che è partner di una società di persone dal 14 luglio 1999, la modifica apportata da questa sezione si applicherà a qualsiasi distribuzione effettuata (o trattata come effettuata) a tale partner da tale società di persone dopo il 30 giugno , 2001, salvo che il presente paragrafo non si applicherà a qualsiasi distribuzione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge [dicembre 2001]. 17, 1999] a meno che il partner non scelga di applicare il presente paragrafo a tale distribuzione sulla dichiarazione dell’imposta federale sul reddito del partner per l’anno fiscale in cui avviene tale distribuzione.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Pub. L. 105–34, titolo X, §1061(b), 5 agosto 1997, 111 Stat. 946, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica questa sezione] si applicherà alle distribuzioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge [5 agosto 1997].”
Modifica mediante la sezione 1062(b)(3) della Pub. L. 105–34 applicabile a vendite, scambi e distribuzioni dopo il 5 agosto 1997, ma non applicabile a qualsiasi vendita o scambio ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997 e in ogni momento successivo prima di tale vendita o scambio, vedere la sezione 1062(c) della Pub. L. 105–34, riportato come nota nella sezione 724 del presente titolo.
§733. Base dell’interesse del partner distributore
Nel caso di una distribuzione da parte di una partnership a un partner diversa dalla liquidazione della partecipazione di un partner, la base adeguata a tale partner della sua partecipazione nella partnership sarà ridotta (ma non inferiore a zero) di:
(1) l’importo del denaro distribuito a tale partner e
(2) l’importo della base spettante a tale partner in termini di beni distribuiti diversi dal denaro, come determinato ai sensi della sezione 732.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 247.)
§734. Adeguamento alla base della proprietà della partnership non distribuita in caso di elezione della sezione 754 o riduzione sostanziale della base
(a) Regola generale
La base della proprietà dell’unione non può essere modificata a seguito di una distribuzione della proprietà a un partner a meno che l’elezione, prevista nella sezione 754 (relativa all’adeguamento facoltativo della base della proprietà dell’unione), sia in vigore rispetto a tale unione o a meno che vi è una riduzione sostanziale della base rispetto a tale distribuzione.
(b) Metodo di adeguamento
Nel caso di distribuzione della proprietà a un partner da parte di una partnership rispetto alla quale è in vigore l’elezione prevista nella sezione 754 o rispetto alla quale vi è una riduzione sostanziale della base, la partnership dovrà:
(1) aumentare la base rettificata della proprietà della partnership di:
(A) l’importo di qualsiasi utile riconosciuto al partner distributivo rispetto a tale distribuzione ai sensi della sezione 731(a)(1), e
(B) nel caso di proprietà distribuita a cui si applica la sezione 732(a)(2) o (b), l’eccedenza della base modificata della proprietà distribuita alla partnership immediatamente prima della distribuzione (come adeguato dalla sezione 732(d )) sulla base della proprietà distribuita al distributore, come determinato ai sensi della sezione 732, o
(2) diminuire la base rettificata della proprietà della partnership di:
(A) l’importo di qualsiasi perdita riconosciuta al partner distributivo rispetto a tale distribuzione ai sensi della sezione 731(a)(2), e
(B) nel caso di proprietà distribuita a cui si applica la sezione 732(b), l’eccedenza della base della proprietà distribuita al distributore, come determinato ai sensi della sezione 732, rispetto alla base rettificata della proprietà distribuita alla partnership immediatamente prima tale distribuzione (come modificata dalla sezione 732(d)).
Il paragrafo (1)(B) non si applica a qualsiasi proprietà distribuita che costituisca un interesse in un’altra partnership rispetto alla quale l’elezione prevista nella sezione 754 non è in vigore.
(c) Assegnazione della base
L’assegnazione della base tra le proprietà della partnership laddove è applicabile la sottosezione (b) deve essere effettuata in conformità con le regole previste nella sezione 755.
(d) Riduzione sostanziale della base
(1) In generale
Ai fini di questa sezione, è prevista una sostanziale riduzione della base rispetto a una distribuzione se la somma degli importi descritti nei sottoparagrafi (A) e (B) della sottosezione (b)(2) supera $ 250.000.
(2) Regolamenti
Per i regolamenti relativi all’attuazione di questa sottosezione, vedere la sezione 743 (d) (2).
(e) Eccezione per le partnership di cartolarizzazione
Ai fini della presente sezione, una partnership di cartolarizzazione (come definita nella sezione 743(f)) non sarà considerata come avente una riduzione sostanziale rispetto a qualsiasi distribuzione di proprietà a un partner.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 247; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §78(a), 18 luglio 1984, 98 Stat. 597; Pub. L 108–357, titolo VIII, §833(c)(1)–(5)(A), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1591, 1592; Pub. L. 109–135, titolo IV, §403 (bb), 21 dicembre 2005, 119 Stat. 2630.)
Note editoriali
Modifiche
2005 —Sottosez. (UN). Pub. L. 109–135, §403(bb)(1), inserito “rispetto a tale distribuzione” prima del periodo alla fine.
Sottosez. (B). Pub. L. 109–135, §403(bb)(2), titolo rievocato senza modifiche e disposizioni introduttive modificate in generale. Prima della modifica, le disposizioni introduttive recitano come segue: “In caso di distribuzione della proprietà a un partner, una società di persone, rispetto alla quale è in vigore l’elezione prevista nella sezione 754 o a meno che non vi sia una riduzione sostanziale della base, dovrà: “.
2004 — Pub. L. 108–357, §833(c)(5)(A), ha sostituito “Adeguamento alla base della proprietà di partnership non distribuita in caso di elezione della sezione 754 o riduzione sostanziale della base” con “Adeguamento facoltativo alla base di proprietà di partnership non distribuita” nella catchline della sezione .
Sottosez. (UN). Pub. L. 108–357, §833(c)(1), inserito “o a meno che non vi sia una sostanziale riduzione della base” prima della fine del periodo.
Sottosez. (B). Pub. L. 108–357, §833(c)(2), inserito “o a meno che non vi sia una sostanziale riduzione della base” dopo “la sezione 754 è in vigore” nelle disposizioni introduttive.
Sottosez. (D). Pub. L. 108–357, §833(c)(3), aggiunto sottosez. (D).
Sottosez. (e). Pub. L. 108–357, §833(c)(4), aggiunto sottosez. (e).
1984 —Sottosez. (B). Pub. L. 98–369 inserito alla fine “Il paragrafo (1)(B) non si applica a qualsiasi proprietà distribuita che costituisca un interesse in un’altra partnership rispetto alla quale l’elezione prevista nella sezione 754 non è in vigore.”
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2005
Emendamento del Pub. L. 109–135 efficace come se inclusa nella disposizione dell’American Jobs Creation Act del 2004, Pub. L. 108–357, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 403 (nn) della Pub. L. 109–135, riportato come nota nella sezione 26 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004
Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(d)(3), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1592, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal comma (c) [che modifica il presente articolo] si applicano alle distribuzioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge [22 ottobre 2004].”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §78(b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 597, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica il presente articolo] si applicherà alle distribuzioni successive al 1° marzo 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data.”
§735. Carattere dell’utile o della perdita derivante dalla disposizione della proprietà distribuita
(a) Vendita o scambio di determinate proprietà distribuite
(1) Crediti non realizzati
L’utile o la perdita derivanti dalla cessione da parte di un partner distributivo di crediti non realizzati (come definiti nella sezione 751(c)) distribuiti da una partnership, saranno considerati reddito ordinario o perdita ordinaria, a seconda dei casi.
(2) Articoli di inventario
L’utile o la perdita sulla vendita o sullo scambio da parte di un partner distributivo di articoli di inventario (come definito nella sezione 751(d)) distribuiti da una partnership, se venduti o scambiati entro 5 anni dalla data della distribuzione, saranno considerati reddito ordinario o come perdita ordinaria, a seconda dei casi.
(b) Periodo di detenzione per la proprietà distribuita
Nel determinare il periodo per il quale un socio ha detenuto i beni ricevuti in una distribuzione da una partnership (eccetto per gli scopi della sottosezione (a)(2)), deve essere incluso il periodo di detenzione della partnership, come determinato ai sensi della sezione 1223, rispetto a tale proprietà.
(c) Norme speciali
(1) Rinuncia ai periodi di detenzione contenuti nella sezione 1231
Ai fini di questa sezione, la sezione 751(d) (che definisce l’articolo di inventario) si applica indipendentemente dal periodo di detenzione nella sezione 1231(b).
(2) Proprietà della base sostituita
(A) In generale
Se qualsiasi bene descritto nella sottosezione (a) viene ceduto in un’operazione senza riconoscimento, il trattamento fiscale che si applica a tale bene ai sensi di tale sottosezione si applicherà anche a qualsiasi bene sostitutivo risultante da tale transazione. Una regola analoga si applica anche nel caso di una serie di operazioni di non riconoscimento.
(B) Eccezione per azioni di società C
Il comma (A) non si applica alle azioni di una società C ricevute in una borsa descritta nella sezione 351.
(16 agosto 1954, cap. 763, 68A Stat. 247; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1901(b)(3)(D), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1792; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §74(b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 593; Pub. L. 105–34, titolo X, §1062(b)(3) , 5 agosto 1997, 111 Stat. 947.)
Note editoriali
Modifiche
1997 —Sottosec. (a)(2), (c)(1). Pub. L. 105–34 ha sostituito la “sezione 751 (d)” con la “sezione 751 (d) (2)”.
1984 —Sottosez. (C). Pub. L. 98–369 ha aggiunto il comma. (C).
1976 —Sottosez. (a)(1), (2). Pub. L. 94–455 ha sostituito “come reddito ordinario o come perdita ordinaria, a seconda dei casi” con “utile o perdita derivante dalla vendita o dallo scambio di beni diversi da un bene patrimoniale”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Emendamento del Pub. L. 105–34 applicabile a vendite, scambi e distribuzioni dopo il 5 agosto 1997, ma non applicabile a qualsiasi vendita o scambio ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997 e in ogni momento successivo prima di tale vendita o scambio, vedere la sezione 1062(c) della Pub. L. 105–34, riportato come nota nella sezione 724 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §74(d)(2), 18 luglio 1984, 98 Stat. 594, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (b) [che modifica il presente articolo] si applica ai beni distribuiti dopo il 31 marzo 1984, negli anni imponibili che terminano dopo tale data.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Emendamento del Pub. L. 94–455 in vigore per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 1901 (d) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 2 del presente titolo.
§736. Pagamenti a favore di un partner uscente o del successore di un partner deceduto in termini di interessi
(a) Pagamenti considerati come quota distributiva o pagamento garantito
I pagamenti effettuati in liquidazione degli interessi di un partner uscente o deceduto, salvo quanto previsto nella sottosezione (b), saranno considerati:
(1) come quota di distribuzione al destinatario del reddito della partnership se il suo importo è determinato in riferimento al reddito della partnership, o
(2) come pagamento garantito descritto nella sezione 707(c) se il suo importo è determinato indipendentemente dal reddito della partnership.
(b) Pagamenti per interessi nella partnership
(1) Regola generale
I pagamenti effettuati in liquidazione degli interessi di un partner uscente o di un partner deceduto, nella misura in cui tali pagamenti (diversi dai pagamenti descritti nel paragrafo (2)) sono stabiliti, secondo le norme prescritte dal Segretario, devono essere effettuati in cambio del l’interesse di tale socio nei beni della società deve essere considerato come una distribuzione da parte della società e non come una quota distributiva o un pagamento garantito ai sensi della sottosezione (a).
(2) Regole speciali
Ai fini della presente sottosezione, i pagamenti in cambio di un interesse nella proprietà della partnership non includeranno gli importi pagati per:
(A) crediti non realizzati della partnership (come definito nella sezione 751(c)), o
(B) buona volontà della società, salvo nella misura in cui l’accordo di società preveda un pagamento in relazione alla buona volontà.
(3) Limitazione all’applicazione del paragrafo (2)
Il paragrafo (2) si applica solo se:
(A) il capitale non è un fattore materiale di produzione di reddito per la partnership, e
(B) il socio uscente o deceduto era socio accomandatario della società.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 248; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1834; Pub. L. 95–600, titolo VII, §701(u)(13)(B), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2918 Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13262(a) , (b)(2)(B), 10 agosto 1993, 107 Stat. 541.)
Note editoriali
Modifiche
1993 —Sottosez. (b)(3). Pub. L. 103–66, §13262(a), aggiunto par. (3).
Sottosez. (C). Pub. L. 103–66, §13262(b)(2)(B), titolo e testo del sottosezione cancellati. (C). Il testo recita come segue: “Per la limitazione dell’imposta attribuibile a determinati utili connessi alle azioni della sezione 1248, vedere la sezione 751 (e).”
1978 —Sottosez. (C). Pub. L. 95–600 aggiunto sottosec. (C).
1976 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 94–455 viene cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1993
Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13262(c), 10 agosto 1993, 107 Stat. 541, a condizione che:
“(1)Generalmente.—Le modifiche apportate da questa sezione [che modifica questa sezione e la sezione 751 di questo titolo] si applicheranno nel caso di pensionamento o morte dei partner a partire dal 5 gennaio 1993.
“(2)Eccezione contrattuale vincolante.—Le modifiche apportate da questa sezione non si applicheranno a nessun partner che va in pensione a partire dal 5 gennaio 1993, se un contratto scritto per l’acquisto della partecipazione di tale partner nella partnership era vincolante il 4 gennaio 1993, e in ogni momento successivo prima di tale acquistare.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1978
Emendamento del Pub. L. 95–600 applicabile ai trasferimenti a partire dal 9 ottobre 1975 e alle vendite, scambi e distribuzioni avvenute dopo il 9 ottobre 1975, vedere la sezione 701(u)(13)(C) della Pub. L. 95–600, riportato in nota alla sezione 751 del presente titolo.
§737. Riconoscimento dell’utile precontributivo in caso di determinate distribuzioni al socio contribuente
(a) Regola generale
In caso di distribuzione da parte di una società di persone a un socio, tale socio sarà considerato come se riconoscesse una plusvalenza per un importo pari al minore tra:
(1) l’eccedenza (se presente) di (A) il valore equo di mercato della proprietà (diversa dal denaro) ricevuta nella distribuzione rispetto a (B) la base rettificata dell’interesse di tale socio nella partnership immediatamente prima della distribuzione ridotta (ma non sotto lo zero) per l’importo di denaro ricevuto nella distribuzione, o
(2) il guadagno netto precontributivo del partner.
Il guadagno riconosciuto ai sensi della frase precedente sarà in aggiunta a qualsiasi guadagno riconosciuto ai sensi della sezione 731. Il carattere di tale guadagno sarà determinato facendo riferimento al carattere proporzionale del guadagno netto precontribuzione.
(b) Guadagno netto precontribuzione
Ai fini di questa sezione, il termine “utile netto precontribuzione” indica l’utile netto (se presente) che sarebbe stato riconosciuto dal partner distributivo ai sensi della sezione 704(c)(1)(B) se tutte le proprietà che:
(1) è stato apportato alla partnership dal partner distributore entro 7 anni dalla distribuzione, e
(2) è detenuto da tale società immediatamente prima della distribuzione,
era stato distribuito da tale partnership a un altro partner.
(c) Regole di base
(1) Interesse del partner
La base rettificata dell’interesse di un partner in una partnership sarà aumentata dell’importo di qualsiasi guadagno riconosciuto da tale partner ai sensi della sottosezione (a). Ai fini della determinazione della base della proprietà distribuita (diversa dal denaro), tale aumento sarà considerato come avvenuto immediatamente prima della distribuzione.
(2) Base della partnership nella proprietà conferita
Verranno apportate opportune rettifiche alla base rettificata della partnership nella proprietà conferita di cui alla sottosezione (b) per riflettere il guadagno riconosciuto ai sensi della sottosezione (a).
(d) Eccezioni
(1) Distribuzioni di proprietà precedentemente conferite
Se qualsiasi parte della proprietà distribuita consiste in proprietà che sono state apportate dal partner distributivo alla partnership, tale proprietà non sarà presa in considerazione ai sensi della sottosezione (a)(1) e non sarà presa in considerazione nel determinare l’importo della la plusvalenza netta precontributiva. Se la proprietà distribuita consiste in un interesse in un’entità, la frase precedente non si applica nella misura in cui il valore di tale interesse è attribuibile alla proprietà conferita a tale entità dopo che tale interesse è stato conferito alla partnership.
(2) Coordinamento con l’articolo 751
Questa sezione non si applica nella misura in cui la sezione 751(b) si applica a tale distribuzione.
(e) Titoli negoziabili trattati come denaro
Per il trattamento dei titoli negoziabili come denaro ai fini di questa sezione, vedere la sezione 731(c).
(Aggiunto Pub. L. 102–486, titolo XIX, §1937(a), 24 ottobre 1992, 106 Stat. 3032; modificato Pub. L. 103–465, titolo VII, §741(b), Dec. 8, 1994, 108 Stat. 5009; Pub. L. 104–188, titolo I, §1704(j)(8), 20 agosto 1996, 110 Stat. 1882; Pub. L. 105–34, titolo X , §1063(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 947.)
Note editoriali
Modifiche
1997 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 105–34 ha sostituito “7 anni” con “5 anni”.
1996 — Pub. L. 104–188 prevedeva che la sezione 1937 (a) della Pub. L. 102–486, si applicherà come se al posto del “capitolo C” comparisse il “capitolo B”. Sezione 1937(a) della Pub. L. 102–486 ha diretto la modifica della sottoparte C di questa parte aggiungendo questa sezione alla fine della stessa.
1994 —Sottosez. (c)(1). Pub. L. 103–465, §741(b)(1), ha modificato l’ultima frase in generale. Prima della modifica, l’ultima frase recitava come segue: “Ad eccezione dei fini della determinazione dell’importo riconosciuto ai sensi della sottosezione (a), tale aumento sarà considerato come avvenuto immediatamente prima della distribuzione.”
Sottosez. (e). Pub. L. 103–465, §741(b)(2), aggiunto sottosez. (e).
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Emendamento del Pub. L. 105–34 applicabile ai beni conferiti in una società di persone dopo l’8 giugno 1997, ma non applicabile ai beni conferiti ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997 e in ogni momento successivo prima di tale conferimento, se tale contratto prevede il conferimento di un importo fisso di proprietà, vedere la sezione 1063(b) della Pub. L. 105–34, riportato come nota nella sezione 704 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1994
Emendamento del Pub. L. 103–465 applicabile alle distribuzioni dopo l’8 dicembre 1994 e non applicabile a determinate distribuzioni prima del 1 gennaio 1995, distribuzioni in liquidazione di interessi del partner o distribuzioni in completa liquidazione di partnership quotate in borsa, vedere la sezione 741(c ) del Pub. L. 103–465, riportato come nota nella sezione 731 di questo titolo.
Data effettiva
Sezione applicabile alle distribuzioni a partire dal 25 giugno 1992, vedere la sezione 1937(c) della Pub. L. 102–486, indicata come data di entrata in vigore della nota di modifica del 1992 nella sezione 704 di questo titolo.
Capo C—Trasferimenti di interessi in una partnership
Note editoriali
Modifiche
2004 — Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(b)(6)(B), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1591, ha sostituito “Norme speciali in caso di elezione dell’articolo 754 o perdita sostanziale incorporata” con “Adeguamento facoltativo alla base patrimoniale dell’unione” all’articolo 743.
§741. Riconoscimento e natura dell’utile o della perdita derivanti dalla vendita o dallo scambio
In caso di vendita o di scambio di una partecipazione nella società di persone, l’utile o la perdita devono essere riconosciuti al socio cedente. Tale utile o perdita sarà considerato utile o perdita derivante dalla vendita o dallo scambio di un bene patrimoniale, salvo quanto diversamente previsto nella sezione 751 (relativo a crediti non realizzati e voci di inventario).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 248; Pub. L. 107–147, titolo IV, §417(12), 9 marzo 2002, 116 Stat. 56.)
Note editoriali
Modifiche
2002 — Pub. L. 107–147 cancella “che hanno registrato un sostanziale apprezzamento di valore” dopo “articoli di inventario”.
§742. Base dell’interesse del socio cessionario
La base della partecipazione in una società acquisita senza conferimento è determinata nella parte II del sottocapitolo O (sez. 1011 e seguenti).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 249.)
§743. Regole speciali in cui l’elezione della sezione 754 o una sostanziale perdita incorporata
(a) Regola generale
La base della proprietà della società non può essere modificata in seguito al trasferimento di un interesse in una società mediante vendita o scambio o alla morte di un partner, a meno che non sia prevista la scelta prevista dalla sezione 754 (relativa all’adeguamento facoltativo della base della proprietà della società) è in vigore rispetto a tale partnership o a meno che la partnership non abbia una sostanziale perdita intrinseca immediatamente dopo tale trasferimento.
(b) Adeguamento alla base della proprietà della partnership
In caso di trasferimento di una partecipazione in una società di persone mediante vendita o scambio o in caso di morte di un socio, una società di persone rispetto alla quale è in vigore l’elezione prevista nella sezione 754 o che presenta una sostanziale perdita incorporata immediatamente dopo tale trasferimento dovrà:
(1) aumentare la base rettificata della proprietà della società in misura eccedente la base spettante al socio cessionario della sua partecipazione nella società rispetto alla sua quota proporzionale della base rettificata della proprietà della società, oppure
(2) ridurre la base rettificata del patrimonio della società in misura eccedente la quota proporzionale spettante al socio cessionario della base rettificata del patrimonio della società rispetto alla sua quota nella società.
Secondo le norme prescritte dal Segretario, tale aumento o diminuzione costituirà un adeguamento della base del patrimonio sociale nei confronti del solo socio cessionario. La quota proporzionale di un partner della base rettificata del patrimonio della partnership sarà determinata in conformità con il suo interesse nel capitale della partnership e, nel caso di proprietà apportate alla partnership da un partner, si applica la sezione 704 (c) (relativa alla proprietà conferita). nella determinazione di tale quota. In caso di adeguamento ai sensi del presente comma della base del patrimonio sociale soggetto a esaurimento, l’eventuale esaurimento consentito sarà determinato separatamente per il socio cessionario rispetto al suo interesse su tale patrimonio.
(c) Assegnazione della base
L’assegnazione della base tra le proprietà della partnership laddove è applicabile la sottosezione (b) deve essere effettuata in conformità con le regole previste nella sezione 755.
(d) Perdita incorporata sostanziale
(1) In generale
Ai fini di questa sezione, una partnership ha una sostanziale perdita intrinseca rispetto al trasferimento di un interesse nella partnership se:
(A) la base rettificata della partnership nella proprietà della partnership supera di oltre $ 250.000 il valore equo di mercato di tale proprietà, o
(B) al socio cessionario verrebbe assegnata una perdita superiore a $ 250.000 se i beni della partnership fossero venduti per contanti pari al loro giusto valore di mercato immediatamente dopo tale trasferimento.
(2) Regolamenti
Il Segretario prescriverà le norme che potrebbero essere appropriate per realizzare gli scopi del paragrafo (1) e della sezione 734 (d), comprese le norme che aggregano le società collegate e ignorano la proprietà acquisita dalla società nel tentativo di evitare tali scopi.
(e) Regole alternative per l’elezione dei partenariati di investimento
(1) Nessun adeguamento della base di partenariato
Ai fini della presente sezione, una partnership di investimento scelta non sarà considerata come avente una sostanziale perdita intrinseca rispetto a qualsiasi trasferimento avvenuto mentre è in vigore l’elezione ai sensi del paragrafo (6)(A).
(2) Differimento della perdita per il partner cessionario
In caso di trasferimento di una partecipazione in una società di investimento designata, la quota distributiva delle perdite del socio cessionario (indipendentemente dagli utili) derivanti dalla vendita o dallo scambio di proprietà della società non sarà consentita tranne nella misura in cui sia stabilito che tale le perdite superano la perdita (se presente) riconosciuta dal cedente (o da qualsiasi cedente precedente nella misura in cui non sia stata completamente compensata da un precedente rifiuto ai sensi del presente paragrafo) sul trasferimento della quota di partecipazione.
(3) Nessuna riduzione della base di partenariato
Le perdite non consentite ai sensi del paragrafo (2) non diminuiranno la base del socio cessionario nell’interesse della partnership.
(4) Alcune riduzioni di base trattate come perdite
Nel caso di un socio cessionario la cui base patrimoniale distribuita dalla società di persone è ridotta ai sensi della sezione 732(a)(2), l’importo della perdita riconosciuta dal cedente sul trasferimento della partecipazione della società di cui si tiene conto ai sensi del paragrafo (2) sarà ridotto dell’importo di tale riduzione base.
(5) Elezione del partenariato di investimento
Ai fini della presente sottosezione, il termine “elezione di una partnership di investimento” indica qualsiasi partnership se:
(A) la partnership sceglie di applicare questa sottosezione,
(B) la partnership sarebbe una società di investimento ai sensi della sezione 3(a)(1)(A) dell’Investment Company Act del 1940 ma per un’esenzione ai sensi del paragrafo (1) o (7) della sezione 3(c) di tale Atto,
(C) tale partnership non è mai stata impegnata in un’attività commerciale o imprenditoriale,
(D) sostanzialmente tutte le attività di tale partnership sono possedute a scopo di investimento,
(E) almeno il 95% del patrimonio conferito a tale partnership è costituito da denaro,
(F) nessun bene conferito a tale partnership aveva una base rettificata superiore al valore equo di mercato al momento del conferimento,
(G) tutti gli interessi di partnership di tale partnership sono emessi da tale partnership in seguito a un’offerta privata prima della data che è 24 mesi dopo la data del primo conferimento di capitale a tale partnership,
(H) l’accordo di partnership di tale partnership presenta restrizioni sostanziali sulla capacità di ciascun partner di provocare un riscatto degli interessi del partner, e
(I) il contratto di società di tale società prevede una durata non superiore a 15 anni.
L’elezione di cui al comma (A), una volta effettuata, sarà irrevocabile salvo consenso del Segretario.
(6) Regolamenti
Il Segretario prescriverà le norme che potrebbero essere appropriate per realizzare gli scopi di questa sottosezione, comprese le norme per l’applicazione di questa sottosezione alle partnership a più livelli.
(f) Eccezione per le partnership di cartolarizzazione
(1) Nessun adeguamento della base di partenariato
Ai fini della presente sezione, una partnership per la cartolarizzazione non deve essere considerata come avente una perdita intrinseca sostanziale rispetto a qualsiasi trasferimento.
(2) Partnership di cartolarizzazione
Ai fini del paragrafo (1), il termine “partnership per la cartolarizzazione” designa qualsiasi partnership la cui unica attività commerciale consiste nell’emettere titoli che prevedono un importo di capitale fisso (o simile) e che sono principalmente serviti dai flussi di cassa di un importo distinto pool (fisso o rotativo) di crediti o altre attività finanziarie che in base ai loro termini si convertono in contanti in un periodo finito, ma solo se lo sponsor del pool ritiene ragionevolmente che i crediti e le altre attività finanziarie che compongono il pool non siano acquisiti in modo da da smaltire.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 249; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1834; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §71(b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 589; Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(b)(1) –(4)(A), (5), (6)(A), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1589, 1591; Pub. L. 115–97, titolo I, §§13502(a), 13504(b)(2), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2141, 2142.)
Note editoriali
Riferimenti nel testo
Sezione 3(a)(1)(A), (c)(1), (7) dell’Investment Company Act del 1940, di cui alla sottosezione. (e)(5)(B), è classificato nella sezione 80a–3(a)(1)(A), (c)(1), (7) del Titolo 15, Commercio e artigianato.
Modifiche
2017 —Sottosez. (d)(1). Pub. L. 115–97, §13502(a), modificato par. (1) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue : “Ai fini di questa sezione, una partnership ha una sostanziale perdita intrinseca rispetto al trasferimento di un interesse in una partnership se la base rettificata della partnership nella proprietà della partnership supera di più di $ 250.000 il giusto valore di mercato di tale proprietà.”
Sottosez. (e) da (4) a (7). Pub. L. 115–97, §13504(b)(2), parr. da (5) a (7) come da (4) a (6), rispettivamente, e cancellato il precedente par. (4). Prima della modifica, il testo del par. (4) leggi quanto segue: “Questa sottosezione sarà applicata indipendentemente dalla cessazione di una partnership ai sensi della sezione 708(b)(1)(B).”
2004 — Pub. L. 108–357, §833(b)(6)(A), ha sostituito “Regole speciali in caso di elezione della sezione 754 o perdita sostanziale incorporata” con “Adeguamento facoltativo alla base della proprietà dell’associazione” nella catchline della sezione.
Sottosez. (UN). Pub. L. 108–357, §833(b)(1), inserito “o a meno che la società non presenti una sostanziale perdita intrinseca immediatamente dopo tale trasferimento” prima della fine del periodo.
Sottosez. (B). Pub. L. 108–357, §833(b)(2), inserito “o che presenta una sostanziale perdita intrinseca immediatamente dopo tale trasferimento” dopo “la sezione 754 è in vigore” nelle disposizioni introduttive.
Sottosez. (D). Pub. L. 108–357, §833(b)(3), aggiunto sottosez. (D).
Sottosez. (e). Pub. L. 108–357, §833(b)(4)(A), aggiunto sottosez. (e).
Sottosez. (F). Pub. L. 108–357, §833(b)(5), aggiunto sottosez. (F).
1984 —Sottosez. (B). Pub. L. 98–369 ha sostituito “la proprietà conferita alla società da un partner, la sezione 704(c) (relativa alla proprietà conferita) si applica nella determinazione di tale quota” con “un accordo descritto nella sezione 704(c)(2) (relativa all’effetto del contratto di società sui beni conferiti), tale quota sarà determinata tenendo conto di tale contratto” nella penultima frase.
1976 —Sottosez. (B). Pub. L. 94–455 viene cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2017
Pub. L. 115–97, titolo I, §13502(b), 22 dicembre 2017, 131 Stat. 2141, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo] si applicano ai trasferimenti di partecipazioni societarie successivi al 31 dicembre 2017”.
Modifica da parte della sezione 13504(b)(2) della Pub. L. 115–97 applicabile agli anni imponibili della partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 2017, vedere la sezione 13504 (c) di Pub. L. 115–97, riportato come nota nella sezione 168 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004
Pub. L. 108–357, titolo VIII, §833(d)(2), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1592, a condizione che:
“(UN)Generalmente.—Fatto salvo quanto previsto al comma (B), le modifiche apportate dal comma (b) [che modifica questa sezione e la sezione 6031 del presente titolo] si applicheranno ai trasferimenti successivi alla data di entrata in vigore della presente legge [ott. 22, 2004].
“(B)Regola di transizione.—Nel caso di una partnership di investimento elettiva esistente il 4 giugno 2004, la sezione 743(e)(6)(H) [ora 743(e)(5)(H)] del Codice tributario interno di 1986, come aggiunto da questa sezione, non si applicherà a tale partnership e si applicherà la sezione 743(e)(6)(I) [ora 743(e)(5)(I)] di tale Codice, come così aggiunta. sostituendo ’20 anni’ con ’15 anni’.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Emendamento del Pub. L. 98–369 applicabile rispetto ai beni conferiti alla società dopo il 31 marzo 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, vedere la sezione 71(c) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 704 di questo titolo.
Capo D: Disposizioni comuni ad altri capi
§751. Crediti non realizzati e voci di magazzino
(a) Vendita o scambio di interessi in partnership
L’importo di denaro, o il valore equo di mercato di qualsiasi proprietà, ricevuto da un socio cedente in cambio di tutto o parte del suo interesse nella partnership attribuibile a:
(1) crediti non realizzati della partnership, o
(2) articoli di inventario della partnership,
è considerato un importo realizzato dalla vendita o dallo scambio di beni diversi da un bene d’investimento.
(b) Alcune distribuzioni trattate come vendite o scambi
(1) Regola generale
Nella misura in cui un partner riceve in una distribuzione:
(A) proprietà della partnership che è:
(i) crediti non realizzati, o
(ii) articoli di magazzino che hanno subito un notevole aumento di valore,
in cambio di tutto o parte del suo interesse in altre proprietà della partnership (compreso il denaro), o
(B) beni della società (incluso denaro) diversi dai beni descritti nel sottoparagrafo (A)(i) o (ii) in cambio di tutto o parte del suo interesse nella proprietà della società descritta nel sottoparagrafo (A)(i) o (ii ),
tali operazioni saranno, secondo le norme prescritte dal Segretario, considerate come una vendita o uno scambio di tale proprietà tra il distributore e la partnership (come costituita dopo la distribuzione).
(2) Eccezioni
Il paragrafo (1) non si applica a:
(A) una distribuzione di proprietà che il distributore ha contribuito alla partnership, o
(B) pagamenti, descritti nella sezione 736(a), a un partner uscente o successore nell’interesse di un partner deceduto.
(3) Apprezzamento sostanziale
Ai fini del paragrafo (1)—
(A) In generale
Gli elementi dell’inventario della partnership saranno considerati sostanzialmente apprezzati se il loro valore equo di mercato supera il 120% della base rettificata per la partnership di tale proprietà.
(B) Alcuni beni esclusi
Ai fini del sottoparagrafo (A), sarà esclusa qualsiasi proprietà dell’inventario se lo scopo principale dell’acquisizione di tale proprietà era quello di evitare le disposizioni di questa sottosezione relative agli articoli dell’inventario.
(c) Crediti non realizzati
Ai fini del presente sottocapitolo, il termine “crediti non realizzati” comprende, nella misura in cui non erano precedentemente inclusi nel reddito secondo il metodo contabile utilizzato dalla partnership, qualsiasi diritto (contrattuale o di altro tipo) al pagamento per:
(1) beni consegnati, o da consegnare, nella misura in cui i relativi proventi sarebbero trattati come importi ricevuti dalla vendita o dallo scambio di beni diversi da un bene patrimoniale, o
(2) servizi resi o da rendere.
a seconda dei casi) tale proprietà era stata venduta dalla partnership al suo giusto valore di mercato. Ai fini di questa sezione e delle sezioni 731, 732 e 741 (ma non ai fini della sezione 736), tale termine include anche qualsiasi obbligazione a sconto di mercato (come definita nella sezione 1278) e qualsiasi obbligazione a breve termine (come definita nella sezione 1283 ) ma solo nella misura dell’importo che sarebbe considerato reddito ordinario se (al momento della transazione descritta in questa sezione o nella sezione 731, 732 o 741, a seconda dei casi) tale proprietà fosse stata venduta dal associazione.
(d) Articoli di inventario
Ai fini del presente sottocapitolo, il termine “articoli di inventario” significa:
(1) proprietà della società di persone del tipo descritto nella sezione 1221(a)(1),
(2) qualsiasi altra proprietà della partnership che, in caso di vendita o scambio da parte della partnership, sarebbe considerata una proprietà diversa da un bene patrimoniale e diversa dalla proprietà descritta nella sezione 1231, e
(3) qualsiasi altra proprietà detenuta dalla partnership che, se detenuta dal partner venditore o distributore, sarebbe considerata proprietà del tipo descritto nei paragrafi (1) o (2).
(e) Limitazione dell’imposta attribuibile alle vendite presunte di azioni della sezione 1248
Ai fini dell’applicazione della presente sezione e delle sezioni 731 e 741 a qualsiasi importo risultante dal riferimento alla sezione 1248(a) nella seconda frase della sottosezione (c), nel caso di un individuo, l’imposta attribuibile a tale importo sarà limitata secondo le modalità previste dal comma (b) della sezione 1248 (relativo ai guadagni derivanti da determinate vendite o scambi di azioni in determinate società straniere).
(f) Norme speciali in caso di società a più livelli, ecc.
Nel determinare se la proprietà di una società di persone è:
(1) un credito non realizzato, o
(2) un articolo di inventario,
tale partnership sarà considerata come proprietaria della sua quota proporzionale della proprietà di qualsiasi altra partnership di cui sia socio. Regolamentalmente, norme analoghe a quelle del periodo precedente si applicano anche in caso di interessi in trust.
titolo XVIII, §1899A(19), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2141, 2959; Pub. L. 103–66, titolo XIII, §§13206(e)(1), 13262(b)(1), (2)(A), 10 agosto 1993, 107 Stat. 467, 541; Pub. L. 105–34, titolo X, §1062(a)–(b)(2), 5 agosto 1997, 111 Stat. 946, 947; Pub. L. 105–206, titolo VI, §6010(m), 22 luglio 1998, 112 Stat. 816; Pub. L. 106–170, titolo V, §532(c)(2)(F), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1930; Pub. L. 108–357, titolo IV, §413(c)(11), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1507; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401(a)(140), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1191.) §532(c)(2)(F), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1930; Pub. L. 108–357, titolo IV, §413(c)(11), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1507; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401(a)(140), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1191.) §532(c)(2)(F), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1930; Pub. L. 108–357, titolo IV, §413(c)(11), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1507; Pub. L. 115–141, div. U, titolo IV, §401(a)(140), 23 marzo 2018, 132 Stat. 1191.)
Note editoriali
Modifiche
2018 —Sottosez. (C). Pub. L. 115–141 ha sostituito “e sezioni” con “e sezioni” in due punti nelle disposizioni conclusive.
2004 —Sottosez. (d) da (2) a (4). Pub. L. 108–357 ha inserito “e” alla fine del par. (2), rinominato par. (4) come (3) e ha sostituito “paragrafo (1) o (2)” con “paragrafo (1), (2) o (3)”, e ha cancellato il precedente par. (3) che recita come segue: “qualsiasi altra proprietà della partnership che, se venduta o scambiata dalla partnership, comporterebbe un utile imponibile ai sensi del comma (a) della sezione 1246 (relativo al guadagno sulle azioni di società di investimento straniere), E”.
1999 —Sottosez. (d)(1). Pub. L. 106–170 ha sostituito la “sezione 1221(a)(1)” con la “sezione 1221(1)”.
1998 —Sottosez. (C). Pub. L. 105–206 ha sostituito “731, 732” con “731” ovunque compaia nelle disposizioni conclusive.
1997 —Sottosez. (a)(2). Pub. L. 105–34, §1062(a), modificato par. (2) in generale. Prima della modifica, par. (2) leggi quanto segue: “elementi di inventario della società che hanno registrato un notevole apprezzamento di valore”.
Sottosez. (b)(1). Pub. L. 105–34, §1062(b)(1)(A), aggiunti sottoparagrafi. (A) e (B) e cancellati i precedenti sottoparagrafi. (A) e (B) che recitano come segue:
“(A) i beni della partnership descritti nella sottosezione (a)(1) o (2) in cambio di tutto o parte del suo interesse in altri beni della partnership (incluso il denaro), o
“(B) beni della società (incluso denaro) diversi dai beni descritti nella sottosezione (a)(1) o (2) in cambio di tutto o parte del suo interesse nella proprietà della società descritta nella sottosezione (a)(1) o ( 2),”.
Sottosez. (b)(3). Pub. L. 105–34, §1062(b)(1)(B), aggiunto par. (3).
Sottosez. (D). Pub. L. 105–34, §1062(b)(2), titolo e testo modificati del sottosez. (d) in generale. Prima della modifica, il par. (d) consisteva nei parr. (1) e (2) relativi a articoli di magazzino che hanno registrato un notevole apprezzamento di valore.
1993 —Sottosez. (C). Pub. L. 103–66, §13262(b)(1), nelle disposizioni conclusive, ha sostituito “articolo 731 o 741” con “articolo 731, 736 o 741” in due punti e “, articoli 731 e 741 (ma non per scopi della sezione 736)” per “sezioni 731, 736 e 741” in due punti.
Sottosez. (d)(1). Pub. L. 103–66, §13206(e)(1), titolo e testo modificati del par. (1) in generale. Prima della modifica, il testo recitava come segue: “Gli elementi dell’inventario della partnership saranno considerati sostanzialmente apprezzati se il loro valore equo di mercato supera:
“(A) 120 per cento della base adeguata alla partnership di tale proprietà, e
“(B) 10% del valore equo di mercato di tutti i beni della partnership, esclusi i soldi.”
Sottosez. (e). Pub. L. 103–66, §13262(b)(2)(A), ha sostituito le “sezioni 731 e 741” con le “sezioni 731, 736 e 741”.
1986 —Sottosez. (C). Pub. L. 99–514, §1899A(19), ha sostituito “sezione 617(f)(2)), stock” con “sezione 617(f)(2), stock” nella seconda frase.
Pub. L. 99–514, §201(d)(10), ha cancellato “sezione 1245 recupero proprietà (come definito nella sezione 1245(a)(5))” prima di “azioni in alcune società straniere” nella seconda frase.
1984 —Sottosez. (C). Pub. L. 98–369, §492(b)(4), cancellato “proprietà di riconquista agricola (come definita nella sezione 1251(e)(1))” prima di “terreno agricolo” e “1251(c)” dopo “1250(a)”, nella seconda frase.
Pub. L. 98–369, §43(c)(3), inserita l’ultima frase.
Sottosez. (F). Pub. L. 98–369, §76(a), aggiunto sottosez. (F).
1983 —Sottosez. (C). Pub. L. 97–448 ha inserito il riferimento alla sezione 1245 proprietà di recupero (come definita nella sezione 1245(a)(5)) nella seconda frase.
1978 —Sottosez. (C). Pub. L. 95–618 ha sostituito “proprietà petrolifera, gas o geotermica” con “proprietà petrolifera o gas” nella seconda frase.
Sottosez. (e). Pub. L. 95–600 aggiunto sottosec. (e).
1976 —Sottosez. (b)(1). Pub. L. 94–455, §1906(b)(13)(A), cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Sottosez. (C). Pub. L. 94–455, §§205(b), 1042(c)(2), 1101(d)(2), 1901(a)(93), 2110(a), nella seconda frase, inserito riferimento al titolo in un DISC (come descritto nella sezione 992(a)), riferimento a azioni di alcune società straniere (come descritto nella sezione 1248) e riferimento a terreni agricoli (come definiti nella sezione 1252(a)), franchising, marchi commerciali o attività commerciali nomi (di cui alla sezione 1253(a)) e una proprietà petrolifera o di gas (descritta nella sezione 1254), sostituito “1252(a), 1253(a) o 1254(a)” con “o 1252(a) “, e ha inserito “1248(a)” dopo “1245(a)” e “995(c)” dopo “617(d)(1)”.
1969 —Sottosez. (C). Pub. L. 91–172, nella seconda frase, ha sostituito “proprietà della sezione 1250 (come definita nella sezione 1250(c)), proprietà di riconquista dell’azienda agricola (come definita nella sezione 1251(e)(1)) e terreno agricolo (come definito nella sezione 1252(a))”, e “1250(a), 1251(c), o 1252(a)”, per “e proprietà della sezione 1250 (come definita nella sezione 1250(c))” e “1250(a) “, rispettivamente.
1966 —Sottosez. (C). Pub. L. 89–570, nella seconda frase, ha inserito il riferimento alla proprietà mineraria (come definita nella sezione 617 (f) (2)) e alla sezione 617 (d) (1).
1964 —Sottosez. (C). Pub. L. 88–272, nella seconda frase, ha inserito il riferimento alla sezione 1250.
1962 —Sottosez. (C). Pub. L. 87–834, §13(f)(1), definisce “crediti non realizzati” ai fini di questa sezione e delle sezioni 731, 736 e 741, includendo la proprietà della sezione 1245, ma solo nella misura dell’importo che sarebbe essere trattato come una plusvalenza alla quale si applicherebbe la sezione 1245(a) se (al momento della transazione descritta in questa sezione o nella sezione 731, 736 o 741, a seconda dei casi) tale proprietà fosse stata venduta dalla società a suo tempo valore di mercato.
Sottosez. (d)(2). Pub. L. 87–834, §14(b)(2), aggiunto sottopar. (C), ridenominato ex comma. (C) come (D), e ha sostituito il “comma (A), (B) o (C)” con il “comma (A) o (B)”.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004
Emendamento del Pub. L. 108–357 applicabile agli anni imponibili delle società straniere che iniziano dopo il 31 dicembre 2004 e agli anni imponibili degli azionisti statunitensi con o entro i quali terminano tali anni imponibili delle società straniere, vedere la sezione 413(d)(1) del Pub. L. 108–357, indicata come nota di entrata in vigore e di cessazione della nota sugli emendamenti del 2004 nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1999
Emendamento del Pub. L. 106–170 applicabile a qualsiasi strumento posseduto, acquisito o stipulato, qualsiasi transazione stipulata e forniture possedute o acquisite a partire dal 17 dicembre 1999, vedere la sezione 532 (d) della Pub. L. 106–170, riportato come nota nella sezione 170 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1998
Emendamento del Pub. L. 105–206 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni del Taxpayer Relief Act del 1997, Pub. L. 105–34, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 6024 della Pub. L. 105–206, riportato in nota nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1997
Emendamento del Pub. L. 105–34 applicabile a vendite, scambi e distribuzioni dopo il 5 agosto 1997, ma non applicabile a qualsiasi vendita o scambio ai sensi di un contratto scritto vincolante in vigore dall’8 giugno 1997 e in ogni momento successivo prima di tale vendita o scambio, vedere la sezione 1062(c) della Pub. L. 105–34, riportato come nota nella sezione 724 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1993
Pub. L. 103–66, titolo XIII, §13206(e)(2), 10 agosto 1993, 107 Stat. 467, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (1) [che modifica il presente articolo] si applica alle vendite, agli scambi e alle distribuzioni successive al 30 aprile 1993.”
Modifica della sezione 13262(b)(1) e (2)(A) della Pub. L. 103–66 applicabile nel caso di partner che vanno in pensione o muoiono a partire dal 5 gennaio 1993, con un’eccezione contrattuale vincolante, vedere la sezione 13262 (c) del Pub. L. 103–66, riportato come nota nella sezione 736 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986
Modifica da parte dell’articolo 201(d)(10) della Pub. L. 99–514 applicabile ai beni messi in servizio dopo il 31 dicembre 1986, negli anni imponibili che terminano dopo tale data, con eccezioni, vedere le sezioni 203 e 204 della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 168 del presente titolo.
Modifica da parte dell’articolo 201(d)(10) della Pub. L. 99–514 non applicabile a qualsiasi proprietà messa in servizio prima del 1 gennaio 1994, se tale proprietà messa in servizio come parte di riabilitazioni specificate, e non applicabile a determinate riabilitazioni aggiuntive, vedere sezione 251(d)(2), (3) di Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 46 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Modifica da parte dell’articolo 43(c)(3) della Pub. L. 98–369 applicabile agli anni imponibili che terminano dopo il 18 luglio 1984, vedere la sezione 44 della Pub. L. 98–369, indicata come nota di data di entrata in vigore nella sezione 1271 di questo titolo.
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §76(b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 595, prevedeva che: “La modifica apportata dal comma (a) [che modifica questa sezione] si applica alle distribuzioni, vendite e scambi effettuati dopo il 31 marzo 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data.”
Modifica mediante la sezione 492(b)(4) della Pub. L. 98–369 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1983, vedere la sezione 492 (d) della Pub. L. 98–369, riportato come nota nella sezione 170 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1983
Emendamento del Pub. L. 97–448 in vigore, salvo diversa disposizione, come se fosse stato incluso nella disposizione dell’Economic Recovery Tax Act del 1981, Pub. L. 97–34, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 109 della Pub. L. 97–448, riportato come nota nella sezione 1 del presente titolo.
Data di entrata in vigore degli emendamenti del 1978
Emendamento del Pub. L. 95–618 applicabile rispetto ai pozzi iniziati a partire dal 1 ottobre 1978, negli anni imponibili che terminano a tale data o successivamente, vedere la sezione 402 (e) della Pub. L. 95–618, riportato come nota nella sezione 263 di questo titolo.
Pub. L. 95–600, titolo VII, §701(u)(13)(C), 6 novembre 1978, 92 Stat. 2918, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente comma [modifica il presente articolo e l’articolo 736 del presente titolo] si applicano ai trasferimenti che avranno inizio dopo il 9 ottobre 1975, nonché alle vendite, agli scambi e alle distribuzioni avvenute dopo tale data.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica da parte dell’articolo 205(b) della Pub. L. 94–455 in vigore per gli anni imponibili che terminano dopo il 31 dicembre 1975, vedere la sezione 205 (e) della Pub. L. 94–455, indicata come nota di data di entrata in vigore nella sezione 1254 di questo titolo.
Modifica mediante la sezione 1042(c)(2) della Pub. L. 94–455 applicabile ai trasferimenti a partire dal 9 ottobre 1975 e alle vendite, scambi e distribuzioni avvenute dopo tale data, vedere la sezione 1042(e)(1) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 367 di questo titolo.
Modifica mediante la sezione 1101(d)(2) della Pub. L. 94–455 applicabile a vendite, scambi o altre disposizioni successive al 31 dicembre 1975, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, vedere la sezione 1101(g)(4) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 995 di questo titolo.
Modifica della sezione 1901(a)(93) della Pub. L. 94–455 in vigore per gli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1976, vedere la sezione 1901 (d) della Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 2 del presente titolo.
Pub. L. 94–455, titolo XXI, §2110(b), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1905, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che: “La sottosezione (a) [che modifica questa sezione] si applica alle transazioni descritte nelle sezioni 731, 736, 741 o 751 del Codice tributario interno del 1986 [ex IRC 1954] che si verificano dopo il 31 dicembre 1976, negli anni imponibili che terminano successivamente a tale data.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1969
Emendamento del Pub. L. 91–172 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1969, vedere la sezione 211 (c) della Pub. L. 91–172, riportato come nota nella sezione 301 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1966
Emendamento del Pub. L. 89–570 applicabile agli anni imponibili che terminano dopo il 12 settembre 1966, ma solo per quanto riguarda le spese pagate o sostenute dopo tale data vedere la sezione 3 della Pub. L. 89–570, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 617 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1964
Emendamento del Pub. L. 88–272 applicabile alle disposizioni successive al 31 dicembre 1963, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, vedere la sezione 231(c) della Pub. L. 88–272, indicata come nota di data di entrata in vigore nella sezione 1250 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1962
Modifica da parte dell’articolo 13(f)(1) della Pub. L. 87–834 applicabile agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1962, vedere la sezione 13 (g) della Pub. L. 87–834, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 1245 di questo titolo.
Modifica apportata dall’articolo 14(b)(2) della Pub. L. 87–834 applicabile con riferimento agli anni imponibili che iniziano dopo il 31 dicembre 1962, vedere la sezione 14(c) della Pub. L. 87–834, riportato come nota nella sezione 312 del presente titolo.
Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989
Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.
§752. Trattamento di alcune passività
(a) Aumento delle passività del partner
Qualsiasi aumento della quota di un partner degli obblighi della società, o qualsiasi aumento delle passività individuali di un partner a causa dell’assunzione da parte di tale partner di passività della società, sarà considerato come un contributo in denaro da parte di tale partner alla società.
(b) Diminuzione delle passività del partner
Qualsiasi diminuzione della quota di un socio degli obblighi di una società, o qualsiasi diminuzione delle passività individuali di un socio a causa dell’assunzione da parte della società di tali passività individuali, sarà considerata come una distribuzione di denaro al socio da parte della società.
(c) Responsabilità a cui è soggetta la proprietà
Ai fini della presente sezione, una passività a cui è soggetta la proprietà sarà considerata, nella misura del valore equo di mercato di tale proprietà, come una responsabilità del proprietario della proprietà.
(d) Vendita o scambio di interessi
In caso di vendita o scambio di interessi in una società di persone, le passività saranno trattate allo stesso modo delle passività in relazione alla vendita o allo scambio di beni non legati alla società di persone.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 251.)
Note statutarie e società controllate correlate
Annullamento del caso Raphan
Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §79, 18 luglio 1984, 98 Stat. 597, come modificato dal Pub. L. 99–514, §2, 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2095, a condizione che:
“(UN)Regola generale.—La sezione 752 dell’Internal Revenue Code del 1986 [ex IRC 1954] (e le norme ivi prescritte) saranno applicate indipendentemente dal risultato raggiunto nel caso Raphan contro gli Stati Uniti, 3 Cl. Ct. 457 (1983).
“(B)Regolamenti.—Nel modificare i regolamenti prescritti dalla sezione 752 di tale Codice per riflettere la sottosezione (a), il Segretario del Tesoro o il suo delegato prescriveranno regolamenti relativi alle passività, compreso il trattamento di garanzie, ipotesi, accordi di indennizzo e accordi simili. “
§753. Partner che percepisce un reddito rispetto al defunto
L’importo incluso nel reddito lordo di un successore nell’interesse di un partner deceduto ai sensi della sezione 736 (a) sarà considerato reddito rispetto a un defunto ai sensi della sezione 691.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 251.)
§754. Modalità di scelta dell’adeguamento facoltativo alla base patrimoniale della società
Se la società presenta un’elezione, secondo le norme prescritte dal Segretario, la base del patrimonio della società sarà adeguata, in caso di distribuzione della proprietà, secondo le modalità previste nella sezione 734 e, in caso di trasferimento di proprietà un interesse di partnership, secondo le modalità previste nella sezione 743. Tale scelta si applicherà rispetto a tutte le distribuzioni di proprietà da parte della partnership e a tutti i trasferimenti di interessi nella partnership durante l’anno fiscale rispetto al quale è stata presentata tale scelta e tutti anni d’imposta successivi. Tale elezione potrà essere revocata dalla società, salve le limitazioni eventualmente previste dai regolamenti prescritti dal Segretario.
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 251; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1834. )
Note editoriali
Modifiche
1976 — Pub. L. 94–455 viene cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario” ovunque appaia.
§755. Regole per l’assegnazione della base
(a) Regola generale
Qualsiasi aumento o diminuzione della base modificata della proprietà dell’associazione ai sensi della sezione 734(b) (relativa all’adeguamento facoltativo della base della proprietà dell’associazione indivisa) o della sezione 743(b) (relativa all’adeguamento facoltativo della base della proprietà dell’associazione in nel caso di trasferimento di una partecipazione in una partnership), salvo quanto previsto nella sottosezione (b), sarà assegnato:
(1) in un modo che abbia l’effetto di ridurre la differenza tra il valore equo di mercato e la base rettificata delle proprietà della partnership, o
(2) in ogni altro modo consentito dalle norme prescritte dal Segretario.
(b) Regola speciale
Nell’applicare le regole di assegnazione previste nella sottosezione (a), gli aumenti o le diminuzioni della base rettificata del patrimonio della partnership derivante da una distribuzione o da un trasferimento di un interesse attribuibile a, beni costituiti da:
(1) beni capitali e proprietà descritti nella sezione 1231(b), o
(2) qualsiasi altra proprietà della partnership,
saranno assegnati al patrimonio della partnership di carattere simile, salvo il fatto che la base di tale patrimonio della partnership non sarà ridotta al di sotto dello zero. Se, nel caso di una distribuzione, l’adeguamento della base patrimoniale descritta nei paragrafi (1) o (2) è impedito dall’assenza di tale proprietà o da una base rettificata insufficiente per tale proprietà, tale adeguamento sarà applicato alle quote successivamente acquisite beni di analogo carattere secondo le norme prescritte dal Segretario.
(c) Nessuna allocazione della diminuzione della base alle azioni del partner aziendale
Nell’effettuare un’allocazione ai sensi della sottosezione (a) di qualsiasi diminuzione della base rettificata dei beni della partnership ai sensi della sezione 734(b)—
(1) non può essere effettuata alcuna allocazione in azioni di una società (o di qualsiasi persona correlata (ai sensi delle sezioni 267(b) e 707(b)(1)) a tale società) che è un socio della partnership, e
(2) qualsiasi importo non assegnabile alle azioni a causa del paragrafo (1) sarà assegnato ai sensi della sottosezione (a) ad altri beni della società.
Il guadagno sarà riconosciuto alla partnership nella misura in cui l’importo richiesto da allocare ai sensi del paragrafo (2) ad altri beni della partnership supera la base aggregata rettificata di tale altra proprietà immediatamente prima dell’assegnazione richiesta dal paragrafo (2).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 252; Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1906(b)(13)(A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1834; Pub. L. 108–357, titolo VIII, §834(a), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1592.)
Note editoriali
Modifiche
2004 —Sottosez. (C). Pub. L. 108–357 ha aggiunto il sottosezione. (C).
1976 —Sottosec. (a), (b). Pub. L. 94–455 viene cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario” ovunque appaia.
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2004
Pub. L. 108–357, titolo VIII, §834(b), 22 ottobre 2004, 118 Stat. 1592, prevedeva che: “La modifica apportata dal presente articolo [che modifica il presente articolo] si applicherà alle distribuzioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge [22 ottobre 2004].”
PARTE III—DEFINIZIONI
§761. Termini definiti
(a) Partenariato
Ai fini di questo sottotitolo, il termine “partnership” comprende un sindacato, un gruppo, un pool, una joint venture o un’altra organizzazione priva di personalità giuridica attraverso o per mezzo della quale viene svolta qualsiasi attività commerciale, operazione finanziaria o impresa e che non è, all’interno il significato di questo titolo, una società o un trust o una proprietà. Secondo i regolamenti, il Segretario può, all’elezione di tutti i membri di un’organizzazione senza personalità giuridica, escludere tale organizzazione dall’applicazione di tutto o parte di questo sottocapitolo, se si avvale di:
(1) solo a scopo di investimento e non per la conduzione attiva di un’impresa,
(2) per la produzione congiunta, l’estrazione o l’uso di proprietà, ma non allo scopo di vendere servizi o proprietà prodotte o estratte, o
(3) da operatori di titoli per un breve periodo allo scopo di sottoscrivere, vendere o distribuire una particolare emissione di titoli,
se il reddito dei membri dell’organizzazione può essere adeguatamente determinato senza il calcolo del reddito imponibile della società.
(b) Socio
Ai fini del presente sottotitolo, il termine “partner” indica un membro di una società di persone. Nel caso di una quota di capitale in una società di persone in cui il capitale è un fattore materiale di produzione di reddito, la questione se una persona è socio rispetto a tale quota sarà determinata indipendentemente dal fatto che tale quota provenga da donazione da parte di un’altra persona.
(c) Accordo di partenariato
Ai fini del presente sottocapitolo, un accordo di società comprende tutte le modifiche dell’accordo di società apportate prima o al momento prescritto dalla legge per la presentazione della dichiarazione di società per l’anno fiscale (escluse le proroghe) che sono accettate da tutti i soci, o adottati in altro modo eventualmente previsto dal contratto di partenariato.
(d) Liquidazione dell’interesse di un socio
Ai fini del presente sottocapitolo, il termine “liquidazione dell’interesse di un socio” significa la cessazione dell’intero interesse di un socio in una società di persone mediante una distribuzione, o una serie di distribuzioni, al socio da parte della società.
(e) Distribuzioni di interessi di partnership trattati come scambi
Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa, ai fini di:
(1) articolo 708 (relativo alla continuazione della partnership),
(2) sezione 743 (relativa all’adeguamento facoltativo alla base della proprietà della partnership), e
(3) qualsiasi altra disposizione di questo sottocapitolo specificata nei regolamenti prescritti dal Segretario,
qualsiasi distribuzione di una partecipazione in una partnership (non altrimenti trattata come uno scambio) sarà trattata come uno scambio.
(f) Joint venture qualificata
(1) In generale
Nel caso di una joint venture qualificata condotta da marito e moglie che presentano una dichiarazione congiunta per l’anno fiscale, ai fini del presente titolo:
(A) tale joint venture non sarà trattata come una partnership,
(B) tutti gli elementi di reddito, guadagno, perdita, detrazione e credito saranno divisi tra i coniugi in conformità con i rispettivi interessi nell’impresa, e
(C) ciascun coniuge dovrà tenere conto della rispettiva quota di tali beni come se fossero attribuibili a un’attività commerciale o imprenditoriale condotta da tale coniuge come unico proprietario.
(2) Joint venture qualificata
Ai fini del paragrafo (1), il termine “joint venture qualificata” indica qualsiasi joint venture che implichi lo svolgimento di un’attività commerciale o imprenditoriale se:
(A) gli unici membri di tale joint venture sono marito e moglie,
(B) entrambi i coniugi partecipano materialmente (ai sensi della sezione 469(h) indipendentemente dal paragrafo (5) della stessa) a tale commercio o impresa, e
(C) entrambi i coniugi scelgono l’applicazione di questa sottosezione.
(g) Rimando incrociato
Per le regole in caso di vendita, scambio, liquidazione o riduzione dell’interesse di un partner, vedere le sezioni 704(b) e 706(c)(2).
(16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 252; Pub. L. 94–455, titolo II, §213(c)(3)(B), titolo XIX, §1906(b)(13) (A), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1548, 1834 Pub. L. 96–222, titolo I, §102(a)(2)(C), 1 aprile 1980, 94 Stat. 208 ; Pub. L. 98–369, div. A, titolo I, §75(b), 18 luglio 1984, 98 Stat. 594; Pub. L. 99–514, titolo XVIII, §1805(c)(2 ), 22 ottobre 1986, 100 Stat. 2810; Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8215(a), 25 maggio 2007, 121 Stat. 193; Pub. L. 114–74, titolo XI , §1102(a), 2 novembre 2015, 129 Stat. 638.)
Note editoriali
Modifiche
2015 —Sottosez. (B). Pub. L. 114–74 inserito alla fine “Nel caso di una partecipazione di capitale in una società di persone in cui il capitale è un fattore materiale di produzione di reddito, se una persona è un socio rispetto a tale partecipazione sarà determinato indipendentemente dal fatto che tale partecipazione è stato derivato per dono da qualsiasi altra persona.”
2007 —Sottosec. (f), (g). Pub. L. 110–28 ha aggiunto il comma. (f) e rinominato ex sottosezione. (f) come (g).
1986 —Sottosez. (e). Pub. L. 99–514 ha sostituito “Distribuzioni di interessi di partenariato” con “Distribuzioni” nell’intestazione, sostituito “Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa, ai fini di” per “Ai fini di” nella disposizione introduttiva, e “qualsiasi distribuzione di interessi in una partnership” per “qualsiasi distribuzione” nelle disposizioni conclusive.
1984 —Sottosec. (e), (f). Pub. L. 98–369 ha aggiunto il comma. (e) e rinominato ex sottosezione. (e) come (f).
1980 —Sottosez. (a)(3). Pub. L. 96–222 ha aggiunto il par. (3).
1976 —Sottosez. (UN). Pub. L. 94–455, §1906(b)(13)(A), cancellato “o il suo delegato” dopo “Segretario”.
Sottosez. (e). Pub. L. 94–455, §213(c)(3)(B), aggiunto sottosez. (e).
Note statutarie e società controllate correlate
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2015
Emendamento del Pub. L. 114–74 applicabile agli anni imponibili della partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 2015, vedere la sezione 1102 (c) della Pub. L. 114–74, riportato come nota nella sezione 704 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 2007
Pub. L. 110–28, titolo VIII, §8215(c), 25 maggio 2007, 121 Stat. 194, prevedeva che: “Le modifiche apportate dal presente articolo [modifica il presente articolo, l’articolo 1402 del presente titolo, e l’articolo 411 del Titolo 42, Sanità e previdenza pubblica] si applicano agli anni d’imposta che iniziano dopo il 31 dicembre 2006.”
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1986
Emendamento del Pub. L. 99–514 in vigore, salvo diversa disposizione, come se incluso nelle disposizioni del Tax Reform Act del 1984, Pub. L. 98–369, div. A, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 1881 della Pub. L. 99–514, riportato come nota nella sezione 48 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1984
Emendamento del Pub. L. 98–369 applicabile a distribuzioni, vendite e scambi effettuati dopo il 31 marzo 1984, negli anni fiscali che terminano dopo tale data, vedere la sezione 75 (e) della Pub. L. 98–369, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 386 di questo titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1980
Emendamento del Pub. L. 96–222 in vigore, salvo diversa disposizione, come se fosse stato incluso nelle disposizioni del Revenue Act del 1978, Pub. L. 95–600, a cui si riferisce tale modifica, vedere la sezione 201 della Pub. L. 96–222, riportato come nota nella sezione 32 del presente titolo.
Data di entrata in vigore dell’emendamento del 1976
Modifica da parte dell’articolo 213(c)(3)(B) della Pub. L. 94–455 applicabile nel caso di anni imponibili di partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 1975, vedere la sezione 213 (f) (1) di Pub. L. 94–455, riportato come nota nella sezione 709 di questo titolo.
Modifiche del piano non necessarie fino al 1 gennaio 1989
Per le disposizioni che stabiliscono che, in caso di modifiche apportate dal sottotitolo A o dal sottotitolo C del titolo XI [§§1101–1147 e 1171–1177] o del titolo XVIII [§§1800–1899A] della Pub. L. 99–514 richiedono una modifica a qualsiasi piano, tale modifica del piano non dovrà essere apportata prima del primo anno del piano che inizia a partire dal 1 gennaio 1989, vedere la sezione 1140 della Pub. L. 99–514, come modificato, riportato come nota nella sezione 401 di questo titolo.
[PARTE IV—ABROGATO]
Note editoriali
Disposizioni precedenti
Una precedente parte IV, relativa alla data di entrata in vigore del sottocapitolo, era costituita dalla sezione 771 di questo titolo, prima dell’abrogazione da parte della Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1901(a)(94), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1780.
[§§ da 771 a 777. Abrogato. Pub. L. 114–74, titolo XI, §1101(b)(1), 2 novembre 2015, 129 Stat. 625]
Sezione 771, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1002, relativo all’applicazione del sottocapitolo all’elezione delle grandi società di persone.
Una precedente sezione 771, legge del 16 agosto 1954, cap. 736, 68A Stat. 253, relativo alla data di entrata in vigore del presente sottocapitolo, prima dell’abrogazione da parte della Pub. L. 94–455, titolo XIX, §1901(a)(94), 4 ottobre 1976, 90 Stat. 1780.
Sezione 772, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1002; Pubblico modificato. L. 109–58, titolo XIII, §1322(a)(3)(I), (J), 8 agosto 2005, 119 Stat. 1012, relativo al flusso semplificato per i soci nell’elezione delle grandi società.
Sezione 773, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1004, relativo al computo dei redditi imponibili a livello societario delle società di persone di grandi dimensioni elette.
Sezione 774, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1005; Pubblico modificato. L. 105–206, titolo VI, §6012(c), 22 luglio 1998, 112 Stat. 819, relativo ad altre modifiche all’elezione delle grandi società.
Sezione 775, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1006; Pubblico modificato. L. 106–170, titolo V, §532(c)(2)(G), 17 dicembre 1999, 113 Stat. 1930, definita “elezione del grande partenariato”.
Sezione 776, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1007, relativa a norme speciali per l’elezione delle grandi società di persone detentrici di proprietà nel settore del petrolio e del gas.
Sezione 777, aggiunta Pub. L. 105–34, titolo XII, §1221(a), 5 agosto 1997, 111 Stat. 1008, relativo alla disciplina di cui a questa parte.
Note statutarie e società controllate correlate
Data effettiva di abrogazione
Abrogazione applicabile alle dichiarazioni presentate per gli anni imponibili della partnership che iniziano dopo il 31 dicembre 2017, con alcune eccezioni, vedere la sezione 1101 (g) della Pub. L. 114–74, indicata come nota sulla data di entrata in vigore nella sezione 6221 di questo titolo.