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Disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (pex))

La disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX)) è un istituto  introdotto dalla lettera c dell’art.4 della  legge delega del 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), cui è stata data attuazione con l’art.1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in linea con quanto previsto in ambito europeo, al fine di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni .

 La ratio su cui si fonda l’istituto della partecipation exemption (PEX) è evitare, laddove le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono al momento della produzione degli utili, la duplicazione di tassazione del reddito societario in capo alla società ed in capo al partecipante.

La partecipation exemption (PEX) è un particolare regime che consente, al verificarsi di alcuni requisiti,  indicati agli articoli 58  (Plusvalenze) e 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86 (in caso di mancato rispetto di detti requisiti la plusvalenza resta imponibile, e deve essere assoggettata al “regime ordinario” di tassazione) , di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile (non imponibilità parziale ai fini delle imposte dirette (IRES e IRPEF)) una parte delle plusvalenze realizzate in seguito dalla cessione di partecipazioni societarie, nella misura:

La Circolare del 04/08/2004 n. 36 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha fornito i primi chiarimenti riguardanti il regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dal realizzo delle partecipazioni previsto dall’articolo 4 della legge delega del 7 aprile 2003, n. 80 , cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. In particolare, si forniscono delucidazioni in merito agli effetti che derivano dalle operazioni straordinarie sulla partecipation exemption. La circolare distingue i requisiti soggettivi (periodo di detenzione della partecipazione e sua classificazione nel primo bilancio successivo all’acquisto), da quelli oggettivi (residenza della partecipata in un Paese non black list e sua commercialità).
1. PREMESSA
2. Presupposti di applicazione
2.1. Ambito soggettivo
2.2. Ambito oggettivo
2.2.1. Partecipazioni in società ed enti
2.2.2. Strumenti finanziari e contratti assimilati alle
partecipazioni
2.2.2.1. Strumenti finanziari similari alle azioni
2.2.2.2. Contratti di associazione in partecipazione e di
cointeressenza agli utili
2.2.3. Casi particolari
2.2.3.1. Azioni proprie
2.2.3.2. Diritto di usufrutto, diritti d’opzione e
obbligazioni convertibili
2.2.3.3. Quote dei Fondi comuni d’investimento e di
partecipazione alle SICAV
2.2.3.4. Pronti contro termine e prestito titoli
2.2.3.5. Titoli e strumenti finanziari dei non residenti
2.3. Requisiti di applicazione
2.3.1. Periodo minimo di possesso
2.3.2. Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie
2.3.3. Residenza fiscale
2.3.4. Esercizio di impresa commerciale
2.3.5. Società holding
2.3.6. Operazioni straordinarie
2.3.6.1. Effetti sui requisiti “soggettivi” delle operazioni
che interessano la partecipante
2.3.6.1.1. Conferimento
2.3.6.1.2. Fusione e scissione
2.3.6.2. Effetti sui requisiti “soggettivi” delle operazioni
che interessano la partecipata
2.3.6.3. Effetti sui requisiti “oggettivi” delle operazioni
che interessano la partecipante
2.3.6.4. Effetti sui requisiti “oggettivi” delle operazioni
che interessano la partecipata
2.3.6.4.1. Fusione
2.3.6.4.2. Scissione
2.3.7. Consolidato nazionale e participation exemption
3. Quantificazione delle plusvalenze esenti
4. Riserve di capitale
5. Recesso ed esclusione del socio, riscatto, riduzione di capitale
esuberante, liquidazione della partecipazione
5.1. Soggetti IRES
5.2. Soggetti IRPEF imprenditori
5.3. Soggetti IRPEF non imprenditori
6. Minusvalenze di iscrizione e di realizzo della partecipazione
7. Entrata in vigore e regime transitorio
7.1. Svalutazioni operate ante riforma
7.2. Partecipazioni già possedute all’entrata in vigore della
riforma

La Circolare del 16/03/2005 n. 10 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso tratta della  disciplina relativa alle Plusvalenze esentiparticipation exemption (PEX)) al paragrafo 5:
5. PARTECIPATION EXEMPTION
5.1 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI ACQUISTATE IN LEASING
5.2 PARTECIPANTE CHE PASSA DALLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA
5.3 FABBRICATI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE
5.4 MOMENTO DI RILEVANZA DEI REQUISITI PER LE HOLDING
5.5 REQUISITO DI COMMERCIALITA’
5.6 APPLICABILITA’ DELLA PARTECIPATION EXEMPTION ALLE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE – REQUISITO DELLA COMMERCIALITA’

La Circolare del 13/02/2006 n. 6 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso tratta della  disciplina relativa alle Plusvalenze esentiparticipation exemption (PEX)) al paragrafo 5:
5 PARTICIPATION EXEMPTION
5.1 Tassazione rateizzata delle plusvalenze
5.2 Plusvalenze nell’ambito di cessione di azienda
5.3 Costo fiscale delle partecipazioni in caso di scissione della
partecipata
5.4 Conferimento ex art. 175 del TUIR e pex: applicabilità della norma antielusiva generale

Circolare del 29/03/2013 n. 7 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa Ulteriori chiarimenti in tema di participation exemption – articolo 87 del TUIR:

Premessa
1. Esercizio di impresa commerciale
1.1 Periodo di riferimento triennale ai fini del requisito della commercialità
2. Il requisito della commercialità per l’impresa in fase di start up
2.1. Fase di start up seguita dall’attività commerciale
2.2. Fase di start up ancora in atto
2.3. Fase di inattività
3. Rapporto tra start up e requisito della commercialità
3.1 Concessionarie di lavori pubblici
3.2. Imprese operanti nel settore energetico
4. Immobiliari di gestione e principio di “prevalenza”
5. Esercizio congiunto di attività commerciale e non
6. Participation exemption e società di comodo
7. Sussistenza dei requisiti di esenzione nell’ipotesi di holding
7.1. Holding estere black list: requisiti di esenzione
8. Mancanza del requisito di cui alla lettera c ) dell’articolo 87 del TUIR
9. Holding period triennale
10. Ininterrotto possesso in caso di costituzione di diritti reali di garanzia su partecipazioni
11. Partecipazioni da considerare cedute in via prioritaria

Articolo 87 (Plusvalenze esenti) del DPR n. 917/86

“1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5 (società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato), escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73 (le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato, Enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust, Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi delle stabili organizzazioni), comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1 (1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167 (a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia.);

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. (1)), o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso.
3. L‘esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) , ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis (Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.).

Articolo 58 (Plusvalenze) del DPR n. 917/86

1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell’articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell’articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall’apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all’articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Soggetti  che possono usufruire della disciplina relativa alle Plusvalenze esenti

Quindi possono usufruire della disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX)) in qualità di cedenti esercenti reddito di impresa:

  •  Soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73 del DPR n. 917/86. Vale a dire:
    • Società per azioni ed in accomandita per azioni;
    • Società a responsabilità limitata;
    • Enti pubblici o privati residenti che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, compresi i trust;
    • Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi delle stabili organizzazioni;
  • Società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate – sono escluse le società semplici in quanto non possono esercitare un’attività commerciale);
  • Persone fisiche titolari di reddito d’impresa per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 87 operato dall’articolo 58, comma 2, del DPR n. 917/86.

La disciplina relativa alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX)) non si applica per le cessioni di partecipazioni detenute da soggetti in contabilità semplificata.  La Circolare del 16/03/2005 n. 10, al punto 5.2 PARTECIPANTE CHE PASSA DALLA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA, si è così espressa: “La circolare 36/E del 2004 ha chiarito che il regime della participation exemption non può essere applicato per le plusvalenze realizzate a seguito
della cessione di partecipazioni detenute in regime d’impresa dai
contribuenti c.d. “minori”, i quali determinano il reddito ai sensi
dell’articolo 66 del TUIR. Gli stessi, infatti, non essendo tenuti agli
obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità
ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data l’impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie. In quella sede, richiamando quanto affermato nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, è stato precisato che l’espresso riferimento al bilancio deve intendersi nel senso che il regime in parola si applica solo ai soggetti che conseguono la plusvalenza in regime di contabilità ordinaria, mentre la cessione di partecipazioni detenute in regime d’impresa in contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 66 del TUIR, darà sempre luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze interamente deducibili. Allorquando la
partecipante dovesse optare per il regime della contabilità ordinaria, pertanto, avrebbe la possibilità, stante il tenore letterale della
disposizione contenuta nell’articolo 87, comma 1, lettera b), ed in
conformità con quanto affermato dalla relazione ministeriale al riguardo, di iscrivere nel “primo bilancio” le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie. Infatti, sia l’articolo 87, comma 1, lettera b), che prevede la classificazione tra le immobilizzazioni nel primo bilancio chiuso “durante il periodo di possesso”, sia la citata relazione ministeriale, secondo cui “l’iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell’attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni (…)” non contengono alcun
esplicito riferimento al primo periodo di possesso, facendo riferimento genericamente al “periodo di possesso”. In conclusione, se nel primo bilancio chiuso dopo l’esercizio dell’opzione per la contabilità ordinaria la partecipante dovesse iscrivere la partecipazione tra le immobilizzazioni, verrebbe soddisfatto il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 87 del TUIR. Resta, naturalmente, ferma la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di sindacare, ai sensi dell’articolo 37-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’elusività di tale iscrizione, anche con riguardo ad atti e fatti precedenti la stessa.”

Plusvalenze esenti

Ai sensi dell’articolo 86, commi, 1, 2 e 3, del Tuir le Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR sono comunque esclusivamente quelle realizzate mediante:

  • cessione a titolo oneroso;
  • assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa.

Il regime relativo alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX), secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’articolo 87 del TUIR, può essere applicato esclusivamente alle seguenti categorie di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti comprese quelle non rappresentate da titoli:

  • Azioni o quote in società, anche di persone, eccetto società semplici;
  • Strumenti finanziari similari alle azioni, definiti dall’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR (si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi);
  • Contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) del DPR n 917/86 (contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all’articolo 2554 del codice civile allorché’ sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi) Contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto e contratti di cointeressenza agli utili;
  • Partecipazioni in società di mutua assicurazione e cooperative;
  • Partecipazioni in società di armamento;
  • Partecipazioni in enti commerciali;
  • Strumenti partecipativi emessi a favore dei soci o di terzi, a seguito dell’apporto di opere e servizi;
  • Strumenti che prevedono il rimborso in base all’andamento economico della società;
  • Diritti di usufrutto ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione dalla quale gli stessi diritti sono scorporati;
  • Nuda proprietà della partecipazione;
  • Diritti di opzione. Sempreché la cessione di tali diritti avvenga da parte del proprietario della partecipazione che gode dell’esenzione. Questo dal momento che si è in presenza di una cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote. In tal caso il periodo di possesso (12 mesi) viene fatto risalire al possesso delle azioni recanti tale diritto;
  • Distribuzione di riserve di capitale (articolo 47, comma 5, del DPR n 917/86);
  • Operazioni di recesso, liquidazione, riduzione del capitale, riscatto di azioni o esclusione del socio (articolo  47, comma 7, del DPR n 917/86).

Ai sensi degli articoli 9, comma 5 (Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società), e 166 comma 1, del TUIR rilevano ai fini del regime relativo alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX), anche le plusvalenze derivanti da:

  • Conferimento e scambio mediante permuta e trasferimento di sede all’estero. Questo salvo che i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione in Italia.
  • ai sensi del  comma 6 dell’articolo 87 del TUIR  le plusvalenze di cui allarticolo 86, comma 5-bis (Nelle ipotesi dell’articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.) In caso di distribuzione di somme a seguito di recesso, liquidazione e riduzione del capitale sociale, , di esclusione, di riscatto (differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione di capitale e delle riserve di capitale e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.)

Di contro  il regime relativo alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX),  non può essere applicato alle plusvalenze realizzate con riferimento a:

  • Diritti di opzione e di usufrutto negoziati da un terzo al quale tali diritti siano rispettivamente, pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati. In tal caso, viene meno la correlazione tra la partecipazione posseduta e il diritto;
  • Titoli obbligazionari convertibili. Fino a quando non sono convertititi in azioni essi si configurano come veri e propri titoli obbligazionari;
  • Fondi comuni di investimento mobiliare (istituiti con la legge n. 77 del 23 marzo 1983, successivamente modificata con il Dlgs n. 83 del 25 gennaio 1992, di recepimento delle direttive CEE n. 85/611 e n. 88/620 in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.) e Sicav  (Società di Investimento a Capitale Variabile: Le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), introdotte in Italia nel 1992 con Decreto Legislativo del 25 gennaio 1992, n. 84,  in attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, rientrano negli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) insieme ai fondi comuni d’investimento.);
  • Contratti di associazione, titoli e strumenti finanziari stipulati o emessi da soggetti esteri la cui remunerazione non risulta essere totalmente indeducibile;
  • SIIQ, ossia le società di investimento immobiliare quotate. Così come previsto dall’articolo 1, comma 135, della Legge n 296/2007;
  • Operazioni di pronto contro termine. Le quali, a norma dell’articolo 94, comma 2, del Tuir, non comportano per il cedente a pronti il realizzo di plusvalenze.

Requisiti per poter usufruire della disciplina relativa alle Plusvalenze esenti

La non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle plusvalenze, così come sopra identificate,  può essere ottenuta dai soggetti cedenti, esercenti il reddito di impresa, così come sopra identificati, solo al sussistere dei requisiti di cui agli articoli  87, comma 1, lettere a, b,c,d, e 58 del TUIR:

  • Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (articolo 87, comma 1, lettera a, del TUIR). Chiarimenti sul Periodo minimo di possesso sono contenute nel paragrafo 2.3.1. dellaCircolare del 04/08/2004 n. 36.
    In caso di stratificazione degli acquisti delle partecipazioni è prevista una presunzione assoluta, con la quale si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente (c.d. “criterio LIFO”). Il requisito del possesso minimo deve sussistere anche in capo alle società neo costituite, che, quindi, per poter rientrare nel campo di applicazione della PEX, devono essere state costituite da almeno dodici mesi. Il periodo di possesso inizia a decorrere dalla:
  • data di trasferimento della proprietà. Nel caso di acquisto a titolo oneroso;
  • data di sottoscrizione. Nel caso di sottoscrizione delle partecipazioni in sede di emissione;
  • data di decorrenza delle partecipazioni già possedute. Nel caso di aumento gratuito di capitale;
  • Classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (articolo 87, comma 1, lettera b, del TUIR). Chiarimenti sulla Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie sono contenute nel paragrafo 2.3.2. della Circolare del 04/08/2004 n. 36. Al riguardo dell’approvazione del bilancio la Circolare del 04/08/2004 n. 36 si esprime nel senso che: “La disposizione contenuta nell’articolo 87, comma 1, lettera b), fa riferimento al primo bilancio “chiuso” durante il periodo di possesso, che si presenti tale alla data di cessione della partecipazione; la relazione di accompagnamento precisa, in proposito, che “non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall’assemblea dei soci” prima della cessione della partecipazione. … È, tuttavia, necessario che l’approvazione del bilancio intervenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
    nella quale è fatta valere l’esenzione”;
  • Residenza fiscale della società partecipata in  Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo. (articolo 87, comma 1, lettera c, del TUIR).
    Ai sensi dell’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR si considerano privilegiati, i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni:

      • a) nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell’articolo 167, comma 2, del TUIR, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
      • b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia;
  • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 del TUIR. Con esclusione delle società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali (articolo 87, comma 1, lettera d, del TUIR). Ai sensi dell’articolo 55 del TUIR: Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.
    Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché’ non esclusiva,

    • delle attività indicate nellart. 2195 c.c.,
      • Industriale;
      • Diretta alla produzione di beni o di servizi;
      • Intermediaria, nella circolazione dei beni;
      • Di trasporto, per terra, acqua e aria;
      • Bancaria o assicurativa;
      • Ausiliaria alle precedenti e
    • delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 (Reddito agrario) del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.
    • Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
      • i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nellart. 2195 c.c.;
      • i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
      • i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

Una presunzione assoluta della mancanza di commercialità è data dal secondo periodo della lettera d), comma 1 dell’articolo 87 del TUIR che prevede senza possibilità di prova contraria che si presume che il requisito della commercialità non sussista
relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.

Holding

Ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del TUIR per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (Holding), i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87:

si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

Quindi, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del TUIR per le holding le condizioni della presenza di partecipazioni residenti in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR e quella della effettiva commercialità secondo la definizione di cui all’articolo 55 del TUIR

  • devono essere garantite nelle società partecipate indirettamente dalla holding  e
  • si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della holding.

Quantificazione delle plusvalenze esenti

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 86 del TUIR la plusvalenza valida ai fini del regime relativo alle Plusvalenze esenti di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption (PEX) è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. 

Sulla Quantificazione delle plusvalenze esenti si esprime il paragrafo 3 della Circolare del 04/08/2004 n. 36 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso:

In base all’articolo 86, comma 2, nelle ipotesi di realizzo della
partecipazione mediante cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento anche in forma assicurativa, “la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”.
Ai sensi del successivo comma 3, in caso di assegnazione ai soci o
destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ” la
plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni”.
Per “costo non ammortizzato” si intende il costo fiscale attribuito
alla partecipazione. La legge delega n. 80 del 2003 prevede, all’articolo 4, lettera e), che siano indeducibili i “costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l’esenzione…”.
Tale principio, attuato in modo indiretto nel nuovo TUIR, emerge dal
combinato disposto degli articoli 86, comma 2 (“la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato”) e 109, comma 5 (“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 96. Le plusvalenze di cui all’articolo 87, non rilevano ai fini dell’applicazione del periodo precedente”).
Dalla Relazione illustrativa emerge, inoltre, che “i costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che in base alla legge delega risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli “oneri accessori di diretta imputazione”; ne consegue che l’indeducibilità di tali costi, in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 109, non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito di esercizio””.
Si precisa che i “costi specificamente inerenti alla cessione”,
richiamati dalla Relazione illustrativa, sono da individuare:
– in primo luogo negli oneri accessori sostenuti in occasione
della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili,
spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute
agli intermediari, ecc.);
– in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo
“indistintamente” collegati alla realizzazione della
plusvalenza esente.
Il valore fiscalmente riconosciuto in capo al cessionario per
l’acquisto della partecipazione (che si sia qualificata per l’esenzione in capo al cedente) è rappresentato dal costo che il cessionario ha sostenuto per l’acquisto della partecipazione stessa.
Ciò non determina alcun salto d’imposta, ma e’ naturale implicazione delle innovazioni che caratterizzano l’attuale sistema impositivo e della participation exemption, intesa non come regime agevolativo, ma come logica conseguenza dell’abolizione del credito d’imposta sui dividendi.”

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 del TUIR:

Le plusvalenze di cui alle lettere c) (le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate….) e c-bis) (le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 ……), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) (le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, …..) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.”

Quindi, vanno sommate tutte le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di  partecipazioni qualificate e non qualificate, sommate algebricamente alle relative minusvalenze.

Restano escluse dal conteggio, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di  partecipazioni in  società con residenza fiscale  in  Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR.

(1) Per confrontare il livello di tassazione nominale, per l’Italia si devono considerare l’Ires (senza addizionali) e l’Irap; mentre per lo Stato estero bisogna valutare le imposte sui redditi societari da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione contro le doppie imposizioni, tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella Convenzione (circolare 35/E/2016 dell’agenzia delle Entrate).

Il  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2016,N. PROT. 143239 , “Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell’articolo 167 del TUIR”,  si aggiunge alle indicazioni  già fornite dall’Agenzia delle Entrate con la precedente circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 e si occupa di definire i criteri per determinare con modalità semplificate l’effettivo livello di tassazione applicabile al soggetto controllato localizzato all’estero.