Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone (“folla” o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere.
L’espressione crowdfunding rappresenta una tipologia di finanziamento collettivo attuata da un gruppo di persone che uniscono le proprie risorse per la realizzazione di un progetto. Con l’avvento di Internet, questo processo è stato mediato dalle piattaforme digitali.
Esistono diversi tipi di crowdfunding, fra cui Equity crowdfunding e Lending crowdfunding, termini che indicano due distinte modalità di investimento. Le loro caratteristiche sono differenti, così come i loro vantaggi. Per investire in sicurezza e in maniera consapevole occorre senz’altro comprendere a fondo la loro natura.
Conferire denaro in un determinato progetto, che viene selezionato attraverso l’utilizzo di una piattaforma online, significa diventare un donatore, un finanziatore o un investitore a seconda della natura del progetto nel quale si sceglie di mettere i propri soldi. Da questa distinzione, si generano le 5 grandi categorie del crowdfunding.
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Donation crowdfunding: permette di sostenere economicamente una determinata causa sociale, ambientale, ecc., come atto di liberalità. In cambio del proprio contributo, non ci si aspetta di ricevere nulla.
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Reward crowdfunding: permette di sostenere economicamente un progetto o un’idea innovativa. In cambio del proprio contributo ci si aspetta di ricevere, in anteprima rispetto al mercato, il prodotto o il servizio che si è scelto di sostenere.
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Equity crowdfunding: permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo, l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle proprie quote e/o la distribuzione di un importante utile da parte dell’azienda.
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Debt crowdfunding: permette di sottoscrive un titolo di debito o un’obbligazione emessi da una società che realizza uno specifico progetto. In cambio del proprio contributo, alla scadenza prevista dal titolo di credito e/o dall’obbligazione, l’investitore riceverà il capitale investito maggiorato di un tasso di interesse prefissato.
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Lending crowdfunding: permette di prestare il proprio denaro ad un’azienda, che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito.
Equity crowdfunding, Debt crowdfunding e Lending crowdfunding sono definiti anche come “Crowdinvesting”, perché a fronte del proprio investimento o del proprio prestito, l’investitore si aspetta di ottenere un rendimento sul capitale.
In Italia le Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali sono contemplate nell’Art. 100-ter del DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 (Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri di delega) della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998, Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 17/01/2022).
Equity crowdfunding
Si parla, quindi, di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.
L’equity crodwfunding si concentra maggiormente su finanziamento alle imprese, perlopiù PMI o Start Up. Queste richiedono capitali per dare il via al proprio modello del business. Chi crede nel progetto, dunque, acquista delle quote e diventa così socio della realtà che ha richiesto la liquidità.
I progetti in questo caso sono quasi sempre medio-grandi, mentre la remunerazione avviene alla conclusione, con un periodo di durata che può spingersi anche oltre i 35 mesi.
L’equity crodwfunding è lo strumento che consente a chiunque di investire in una società di capitali per il tramite di una piattaforma digitale che funge da intermediario. La società che decide di finanziarsi attraverso il crowdfunding potrà così coprire il proprio fabbisogno di capitale offrendo agli investitori aggregati dalla piattaforma, la possibilità di sottoscrivere proprie azioni o quote; in questo modo l’investitore diventa a tutti gli effetti un socio ed entra quindi nel capitale di rischio dell’azienda. In Italia, le piattaforme digitali che operano come intermediari per gli investimenti in equity crowdfunding devono essere autorizzate dalla Consob.
Lending crowdfunding
Il lending crowdfunding è conosciuto anche come social lending o P2P lending. In questo tipo di investimento il rapporto che si crea tra investitore e azienda è totalmente differente rispetto a quello visto nell’equity.
Gli investitori, infatti, non diventano soci né acquistano quote dell’azienda che ha proposto il progetto. Il lending crowdfunding permette loro di prestare denaro per finanziare un progetto, la cui durata si aggira solitamente sui 12 mesi. Il rapporto dunque è vicino a quello di una comune situazione di prestito: da un lato avremo il debitore, l’azienda, e dall’altro il creditore, l’investitore.
Al termine di questo rapporto gli investitori ricevono i loro capitali d’ingresso, che sono, di solito, molto bassi più i rendimenti dell’operazione .
Il lending crowdfunding, conosciuto anche come P2P lending o social lending, consiste, quindi, nell’erogazione di un prestito ad una società o a un individuo per la realizzazione di un determinato progetto, tipicamente attraverso la sottoscrizione di un contratto di mutuo standardizzato. Il contratto, conferisce al sottoscrittore il diritto di ricevere ad una o più scadenze, il capitale investito maggiorato di un rendimento prefissato. La normativa che regola le piattaforme che operano come intermediari per gli investimenti in lending crowdfunding è meno rigida rispetto a quella relativa all’equity e debt crowdfunding:in Italia le piattaforme di lending non devono infatti essere autorizzate dalla Consob per poter operare.
Equity crowdfunding e lending crowdfunding: le differenze
Come abbiamo visto, sebbene stiamo parlando di due modelli di business appartenenti alla stessa macroarea, siamo di fronte a due modalità operative diverse.
La differenza principale è che l’equity consiste nel finanziamento di una campagna con capitale a rischio, mentre invece il lending si serve di capitale di debito. Da un lato dunque parleremo di quote, mentre nel secondo caso di prestito.
In entrambi i casi il finanziamento avviene attraverso una piattaforma digitale che agevola le operazioni mettendo in contatto il proponente, ovvero l’azienda che propone un progetto, e gli investitori/risparmiatori.
Un’altra differenza rispetto a lending crowdfunding è che per quanto riguarda l’equity le piattaforme devono essere iscritte a un registro della Consob.
Debt crowdfunding
Con alcune modifiche al regolamento Consob, introdotte nell’ottobre 2019 (delibera n. 21110 del 10.10.2019 – Modifiche al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019), l’Italia ha dato il via a un nuovo settore del crowdinvesting: il debt crowdfunding (vedi art.2, lett. h, del Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. Lettera dapprima sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che dopo le parole “degli OICR” ha aggiunto le parole: “e le obbligazioni o i titoli di debito”..)
Questa tipologia di crowdfunding prevede il collocamento di obbligazioni e titoli di debito (quali ad esempio bond, minibond e cambiali finanziarie) emessi da parte di PMI presso una vasta platea di investitori professionali e altre specifiche categorie di investitori anche retail. Si tratta quindi di una metodologia di crowdfunding , che permette alle PMI di raccogliere risorse finanziarie mediante l’offerta di tali strumenti finanziari, in modo innovativo, tramite il web. Quindi, a partire dalla fine del 2019 (delibera n. 21110 del 10.10.2019) è stata introdotta per le piattaforme autorizzate a svolgere l’attività di gestori di portali di equity crowdfunding, che fino a quel momento erano autorizzate ad operare come intermediari per la sola raccolta di capitale di rischio, la possibilità di operare come intermediari per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni e strumenti finanziari di debito emessi da piccole e medie imprese (c.d. “debt crowdfunding“). In questo modo le società che rientrano nelle previsioni di legge, possono collocare ad esempio minibond tramite portali autorizzati dalla Consob. Nel caso del debt crowdfunding, non si investe nel capitale di rischio di una società, ma si concede a quest’ultima un finanziamento, in cambio della restituzione del capitale investito maggiorato degli interessi maturati.
Il crowdfunding immobiliare
Le due tipologie di crowdfunding che abbiamo appena visto si possono applicare a diversi settori, fra cui il settore immobiliare. L’equity e lending crowdfunding in Italia, relativi al settore real estate, sono in forte crescita, con dati incoraggianti e un mercato che si dimostra sempre più solido.
Nel caso dell’equity crowdfunding l’investimento avviene attraverso sottoscrizione di titoli di proprietà del capitale di un veicolo societario che promuove il progetto immobiliare.
Nel Lending crowdfunding, invece, l’investimento avviene prestando denaro ai promotori del progetto immobiliare, che in seguito lo rimborseranno riconoscendo una remunerazione, che può essere fissa o indicizzata.
Il crowdfunding immobiliare è un sistema innovativo volto a finanziare operazioni immobiliari ricorrendo a un’ampia base di finanziatori.
Le raccolte fondi avvengono per lo più sul web, attraverso piattaforme dedicate.
Che cosa fa una piattaforma di crowdfunding
Così come sono diversi nella teoria questi metodi di investimento, così differiscono anche le piattaforme di lending crowdfunding e equity crowdfunding.
L’obiettivo della piattaforma è l’intermediazione, ovvero il facilitare il contatto fra l’azienda proponente e gli investitori.
Equity crowdfunding, debt crowdfunding e lending crowdfunding sono tre diverse tipologie di crowdinvesting che hanno caratteristiche molto diverse tra loro.
Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.).
L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.
È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up.
Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (noto anche come “Decreto crescita bis“). Lo stesso titolo del “Decreto crescita bis” aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l’equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.
Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l’obiettivo di creare un “ambiente” affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line
Adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
L’ultimo aggiornamento è stato adottato con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020, Modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. sulla raccolta di capitali tramite portali on-line e successive modifiche e integrazioni (regolamento crowdfunding) per l’adeguamento alle novità introdotte dal d.lgs. n. 165 del 25 novembre 2019 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 ((Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi’, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica la direttiva 2003/41/CE e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 sui mercati degli strumenti finanziari, cosi’ come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.)), di attuazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011 , sui gestori di fondi di investimento alternativi, (che modifica la direttiva 2003/41/CE e la Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (che modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione)) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , sui mercati degli strumenti finanziari (che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).
Le start-up innovative sono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, da poco operative, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale.
Alle start-up innovative è dedicata la Sez. IX del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),”Decreto crescita bis”.
Il decreto legge n. 179/2012, stabilisce i requisiti che tali società devono possedere (art. 25) e dispone diverse semplificazioni normative per favorirne la diffusione e lo sviluppo.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettera c, del Decreto crescita bis, per l’impresa start-up innovativa, se residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, è richiesta una sede produttiva o una filiale in Italia.
Per crescere bene è necessario un ambiente favorevole: per questo il Decreto crescita bis, nel disegnare il sistema ha previsto (art. 25, comma 5) una particolare categoria di soggetti, gli “incubatori“: società di capitali italiane che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.
Con il decreto legge n. 179/2012 il legislatore ha previsto la possibilità per le startup innovative, in deroga al divieto di cui all’articolo 2468, comma 1, cod. civ., di offrire al pubblico prodotti finanziari anche attraverso portali online per la raccolta di capitali.
Le start-up innovative possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line (art.30 del Decreto crescita bis) se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 25, comma 8, del Decreto crescita bis) dove è possibile acquisire le principali informazioni sulle società. Anche il sito internet delle singole start-up è un’importante fonte di informazioni: esso riporta (e aggiorna ogni sei mesi) le informazioni sull’attività svolta, sui soci fondatori, sul personale e sugli altri elementi indicati dal Decreto nonché sul bilancio.
Per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire (tramite internet) in strumenti finanziari emessi da start-up innovative gli investitori consultano i portali on-line che si occupano di equity crowdfunding (art.30 del Decreto crescita bis). Si tratta di piattaforme vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative.
L’art. 30 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221),“Decreto crescita bis“, ha modificato il DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per adeguarlo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative.
Per i soggetti comunitari, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lettera b, del Decreto crescita bis, è richiesta una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
I portali forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede (redatte secondo il modello standard allegato al Regolamento) che possono essere presentate anche con strumenti multimediali tramite immagini, video o “pitch” (le presentazioni, normalmente in formato Microsoft PowerPoint, con cui si descrivono l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i piani che intendono perseguire con l’investimento cercato).
Proprio per il ruolo cruciale che svolgono il legislatore ha ritenuto necessario garantire l'”affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali.
Per questi motivi la gestione di portali è riservata a due categorie di soggetti (art.30 del Decreto crescita bis):
- i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;
- le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).
Il registro dei gestori di portali
L’ Art. 50-quinquies del D.Lgs. 58/1998 – Testo Unico della Finanza
si occupa della gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali)
La Parte II del Regolamento Consob è dedicata al REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI
Il Regolamento Consob distingue il registro dei portali in due sezioni, una ordinaria e una speciale.
Nella sezione ordinaria sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, tra i quali:
- la forma giuridica di società di capitali;
- il possesso, da parte dei soci di controllo, dei previsti requisiti di onorabilità;
- il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei previsti requisiti di onorabilità (gli stessi dei soci di controllo) e di professionalità;
- la presentazione di una relazione sull’attività di impresa e sulla struttura organizzativa (da predisporre secondo le indicazioni allegate al Regolamento Consob).
La perdita dei requisiti è una delle cause che comporta la cancellazione del gestore dal registro.
Nella sezione speciale sono invece annotati i “gestori di diritto“, ovvero le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali di equity crowdfunding.
Il registro è consultabile attraverso il sito internet della Consob e attraverso i siti dei portali; al suo interno potranno essere rinvenute importanti informazioni sui gestori di portali tra cui: il collegamento alla home page del sito internet del portale e gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob nei confronti dei gestori.
La Consob esercita la vigilanza sui gestori iscritti al registro potendo richiedere dati notizie e documenti ed effettuando ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole, può sospendere il gestore dall’attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre ad irrogare sanzioni pecuniarie.
Successivamente al decreto legge n. 179/2012, il DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti, ha esteso la disciplina del crowdfunding alle Pmi innovative e ad altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in Pmi innovative.
L’art. 4, comma 1, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, definisce: “piccole e medie imprese innovative”, di seguito denominate “PMI innovative“, le PMI, societa’ di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono determinati requisiti come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
L’art. 4, comma 2, del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, stabilisce che: “Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e’ istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all’anagrafica, all’attivita’ svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.”
Ancora, il crowdfunding – ad opera della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, e del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 – è stato esteso alla raccolta di capitale di rischio da parte di tutte Pmi costituite in forma di società a responsabilità limitata, secondo la definizione della disciplina europea.
L’art. 1, comma 70, della LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017, recita: “Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-novies dell’articolo 1 e’ sostituito dal seguente: «5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma on line che abbia come finalita’ esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell’Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa’ che investono prevalentemente in PMI»; b) all’articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»; c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».”
L’art. 57 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, si occupa dell’Attrazione degli investimenti.
Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020
Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”), che modifica:
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- il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la DIRETTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE che punta a coordinare le disposizioni riguardanti:- l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e
- l’informazione da pubblicare su detti valori in modo da rendere equivalente la tutela degli investitori a livello dell’UE;
- il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la DIRETTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
- e la DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione,
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 è destinato ad avere rilevanti novità per i fornitori dei servizi / le piattaforme di crowdfunding, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare conseguentemente sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera.
Nel contesto italiano l’applicazione della nuova normativa contribuirà inoltre ad uniformare parzialmente l’attuale quadro normativo che è differenziato tra
- equity / debt crowdfunding, la cui disciplina è in larga parte contenuta nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con Delibera Consob n. 18592/2013;
- lending crowdfunding, la cui disciplina è in parte contenuta nelle “Disposizioni sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari” adottate con la Delibera di Banca d’Italia n. 584/2016.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP le piattaforme di crowdfunding, già operative alla data di entrata in vigore, avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa potendo continuare ad operare secondo le regole nazionali fino al 10 novembre 2022.
La Commissione Europea ha esteso il periodo di transizione di un ulteriore anno (fino al novembre 2023) per le piattaforme autorizzate prima del 10 novembre 2021.
Il regime transitorio non si potrà in alcun modo estendere ulteriormente e le piattaforme che non saranno ancora autorizzate al 10 novembre 2023 saranno costrette ad interrompere le attività fino a quando non avranno ricevuto autorizzazione all’interno del Regolamento UE. Non basterà, dunque, solamente aver fatto richiesta di autorizzazione ad operare, ma servirà anche aver ottenuto effettivamente l’autorizzazione entro il termine pertinente.
Durante il regime transitorio, queste piattaforme potranno comunque richiedere ed ottenere l’autorizzazione per operare con il regime europeo ed usufruire del passaporto ad esso collegato. Una delle clausole contenute nel regolamento europeo del settore del crowdfunding consentiva alla Commissione Europea di prorogare il regime transitorio per ulteriori 12 mesi. A riguardo, la stessa Commissione ha chiesto parere all’ESMA che, in seguito a proprie consultazioni con autorità nazionali, ha fornito una sua favorevole opinione all’estensione del periodo di transizione della normativa, ma solamente per quelle società-piattaforme che avevano ricevuto autorizzazione ad operare prima del 10 novembre 2022 (senza che vengano imposte a queste ultime alcune condizionalità).
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (“European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR)), pur avendo alcune analogie con il Regolamento Consob applicabile all’equity / debt crowdfunding, introduce diverse novità per gli operatori del settore che riguarderanno;
- il sistema autorizzativo e le regole di vigilanza prudenziale;
- la trasparenza;
- la tutela degli investitori;
- la gestione dei conflitti di interesse.
La normativa europea avrà un ambito applicativo più ampio dell’attuale normativa italiana, in quanto si applicherà ai fornitori di servizi di
- equity crowdfunding;
- debt crowdfunding;
- lending crowdfunding,
con l’esclusione dei prestiti peer-to-peer ai privati, a cui continueranno ad applicarsi le normative locali, ove esistenti.
Il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sul Crowdfunding consentirà ai fornitori europei di servizi di Crowdfunding (European Crowdfunding Service Providers o ECSP) di operare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Allo scopo di promuovere la prestazione transfrontaliera dei servizi di crowdfunding, di agevolare l’esercizio della libertà di offrire e ricevere tali servizi nel mercato interno e di promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento delle imprese, il Regolamento stabilisce requisiti uniformi in tema di prestazione dei servizi crowdfunding, di organizzazione, di autorizzazione e di vigilanza degli ECSP, nonché in tema di tutela degli investitori.
Dal momento che le nuove norme in materia di crowdfunding sono state introdotte dal legislatore europeo tramite lo strumento del regolamento, che, a norma dell’articolo 288, paragrafo 2 (“Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, le stesse producono effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono tenuti al rispetto del diritto dell’Unione europea, senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno. Gli Stati membri non potranno unilateralmente adottare provvedimenti interni volti a limitare l’applicazione delle norme del regolamento, né farne un’applicazione incompleta o selettiva. Inoltre, tutte le norme di diritto nazionale che risulteranno in contrasto con la normativa introdotta dal regolamento europeo andranno disapplicate.
Ambito di applicazione
Il Regolamento trova applicazione
- sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sull’investimento (il cosiddetto equity crowdfunding)
- sia rispetto ai servizi crowdfunding basati sul prestito (il cosiddetto lending crowdfunding).
Secondo la definizione fornita dall’articolo 2 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020, s’intende
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- per «servizio di crowdfunding» l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
- intermediazione nella concessione di prestiti;
- collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all’allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui al punto 1 di detta sezione, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- per «servizio di crowdfunding» l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding, che consiste in una delle seguenti attività:
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- per «piattaforma di crowdfunding», un sistema informatico pubblicamente accessibile basato su internet, gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding e in un’ottica di tutela degli investitori, l’articolo 1 del Regolamento UE fissa, un limite quantitativo al suo ambito di applicazione, stabilendo, all’articolo 1, che le norme ivi contemplate non trovano applicazione alle offerte che abbiano un corrispettivo totale superiore a 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi (soglia generalmente utilizzata dalla maggior parte degli Stati membri per esentare le offerte al pubblico dall’obbligo di pubblicazione del prospetto). Ne consegue che, le offerte che superino tale soglia non potranno essere ammesse sui portali crowdfunding.
La normativa italiana fissa in 8 milioni di euro la soglia massima entro la quale le offerte di strumenti finanziari possono essere condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali e, in generale, beneficiare dell’esenzione dall’applicazione della più stringente disciplina sul prospetto informativo (articolo 100-ter, comma 1 del TUF e art. 34-ter, comma 1 del Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999).
Quanto al limite soggettivo, i Servizi Crowdfunding potranno essere forniti solo da persone giuridiche stabilite in uno Stato Membro dell’Unione europea e autorizzate come fornitori di Servizi Crowdfunding conformemente all’articolo 12 del Regolamento UE (Art. 3, primo comma del Regolamento UE).
Autorizzazione
Le persone giuridiche che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno presentare una domanda di autorizzazione all’Autorità competente del proprio Stato membro, dimostrando di rispettare i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (“European Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR), Art. 12 del Regolamento UE. Tale Autorità sarà poi formalmente incaricata dell’attività di vigilanza sugli stessi, sotto la supervisione dell’European Securities and Markets Authority (ESMA), che istituirà un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati che operano nell’UE (Art. 14 del Regolamento UE).
La domanda deve ricomprendere tutte le informazioni elencate all’art. 12 del Regolamento UE o nonché la documentazione attestante il possesso da parte del gestore dei requisiti richiesti dal capo I del Regolamento UE, tra cui
- l’adozione di un efficace sistema di governance che assicuri la sana e prudente gestione;
- il possesso, da parte delle persone fisiche che ricoprano cariche gestorie, di requisiti di onorabilità e di competenza;
- il soddisfacimento dei requisiti prudenziali di cui all’art. 11 del Regolamento UE;
- l’adozione di misure atte ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente;
- ecc.
Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente adotta una decisione motivata di accoglimento o rigetto della domanda (art. 12, comma 8, del Regolamento UE) e ne informa l’European Securities and Markets Authority (ESMA)(art. 12, comma 9, del Regolamento UE), la quale istituisce un registro pubblico di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding, pubblicato sul suo sito web e regolarmente aggiornato (art. 14 del Regolamento UE).
L’European Securities and Markets Authority (ESMA) dedica al crwfunding la sezione del suo sito web https://www.esma.europa.eu/sections/crowdfunding
Al momento, l’Italia non ha ancora formalmente designato l’Autorità che sarà incaricata di svolgere l’attività di vigilanza sugli operatori del crowdfunding; anche se è ragionevole ipotizzare che si tratterà della Consob che, eventualmente, per alcuni profili, potrà essere affiancata dalla Banca d’Italia.
I fornitori di crowdfunding che otterranno l’autorizzazione avranno diritto ad un passaporto europeo che gli consentirà di operare in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE, l’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) autorizzato ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE che intenda erogare i Servizi Crowdfunding anche in Stati Membri diversi da quello nel quale ha ottenuto l’autorizzazione, dovrà effettuare una semplice comunicazione indirizzata all’autorità competente dello Stato membro di autorizzazione che sarà da quest’ultima trasmessa alle autorità competenti degli altri Stati membri nei quali l’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) ha dichiarato di voler operare nonché all’European Securities and Markets Authority (ESMA) che si occuperà di introdurre tali informazioni nel suo registro pubblico.
L’’European Crowdfunding Service Providers (ECSP) potrà iniziare a prestare i Servizi Crowdfunding negli Stati Membri ai quali è stata indirizzata la predetta comunicazione a partire, al più tardi, dal quindicesimo giorno successivo alla data in cui ha comunicato all’autorità competente nazionale la sua volontà di erogare i Servizi Crowdfunding in via transfrontaliera.
In base al regime transitorio previsto dal Regolamento ECSP, per i portali già autorizzati in base all’attuale normativa potranno essere previsti dagli Stati Membri meccanismi di opt-in semplificati per passare al nuovo regime. Come evidenziato in precedenza, i fornitori di servizi di crowdfunding già accreditati potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding sulla base della normativa nazionale fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione ai sensi di tale Regolamento, se tale data è anteriore.
Le Autorità europee (in particolare l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ed European Banking Authority (EBA)) sono state chiamate a definire le regole applicative e gli standard di dettaglio con riferimento ad alcuni profili della nuova normativa che riguardano in particolare la valutazione dei rischi dell’investimento, la verifica della correttezza dei dati forniti, la gestione dei conflitti di interesse e le procedure di reclamo da parte degli investitori.
Al momento, tali regole di dettaglio risultano ancora in corso di definizione e potrebbero pertanto essere pubblicate dall’Autorità successivamente alla data di entrata in vigore della normativa, rendendo pertanto indispensabile per gli attuali operatori avvalersi del regime transitorio al fine di adeguarsi alla nuova normativa.
Racconta, Investimenti e Mercato Secondario
La raccolta di capitale di rischio sarà estesa anche a imprese diverse dalle PMI e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond presso gli investitori retail, mentre non sarà più possibile collocare quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Come abbiamo visto, il limite di raccolta massima per ogni impresa sarà fissato a € 5 milioni nell’arco di un anno, a fronte dell’attuale limite di € 8 milioni previsto dalla disciplina nazionale.
Con riferimento agli investimenti, tutti i fornitori di servizi di crowdfunding saranno chiamati a definire e attuare adeguate politiche di analisi, valutazione e selezione dei progetti di investimento proposti sulle rispettive piattaforme, in modo da limitare il livello di esposizione ai rischi ed assicurare un trattamento equo dei potenziali investitori e clienti.
Il Regolamento ECSP conferma, come già previsto dalla disciplina nazionale, l’introduzione di “bacheche elettroniche” (vedi art. 25 del Regolamento ECSP) volte a favorire la creazione di un mercato secondario degli strumenti oggetto di crowdfunding e dunque a facilitare l’uscita dall’investimento.
Gestione individuale di portafogli di prestiti
Nell’ambito del lending crowdfunding, il Regolamento ECSP all’art. 2, Definizioni, primo comma, lettera c, introduce un riferimento esplicito al servizio di “gestione individuale di portafogli di prestiti”, che consiste nella “ripartizione, da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding, di un importo prestabilito di fondi di un investitore che è un prestatore originario, a uno o più progetti di crowdfunding sulla sua piattaforma di crowdfunding conformemente a un mandato individuale conferito dall’investitore su base discrezionale per ciascun investitore”.
Tale servizio, si configura di fatto come un “nuovo servizio di investimento” in forza del quale l’investitore fornisce al gestore della piattaforma di lending crowdfunding indicazioni e parametri in merito ai progetti che intende finanziare e il gestore/fornitore di servizio, sulla base degli stessi, provvede ad allocare i fondi su diversi progetti di investimento adottando tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile.
In relazione agli investimenti selezionati nel rispetto dei parametri indicati nel mandato di gestione individuale, il rischio di insolvenza non è sopportato dal fornitore del servizio di lending crowdfunding ma dagli investitori. Pertanto, la possibilità di svolgere tale servizio è subordinata all’adozione da parte dei fornitori / piattaforme di lending crowdfunding di idonei sistemi, processi/ controlli e strumenti per l’analisi, la gestione e la mitigazione dei rischi, che dovranno essere definiti e comunicati agli investitori sulla base di appositi standard che saranno definiti dalle Autorità europee.
Tutela degli investitori
Alla tutela degli investitori è dedicato il Capo IV del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 .
Il Regolamento ECSP opera una particolare distinzione tra investitori “sofisticati” e investitori “non sofisticati” e introduce livelli differenziati di salvaguardia a tutela degli investitori, appropriati per ciascuna di tali categorie.
Tale distinzione, da un lato, si fonda sulla distinzione tra cliente professionale e cliente al dettaglio prevista dalla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (la cosiddetta Direttiva MiFID II, (Markets in financial instruments directive II)) e, dall’altro, tiene in considerazione anche le peculiarità del mercato del crowdfunding. In particolare, la distinzione tra investitori sofisticati e non sofisticati, oltre a seguire la linea di demarcazione tracciata dalla Direttiva MiFID II, prende in considerazione anche l’esperienza e le conoscenze dei potenziali investitori in materia di crowdfunding, valutate conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020.
I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno presentare ai potenziali investitori un prospetto informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (c.d. Key Investment Information Sheet – KIIS) e saranno tenuti ad eseguire un test d’ingresso di verifica in relazione agli investitori non sofisticati (art. 21 del Regolamento ECSP).
Tale test è finalizzato a valutare l’appropriatezza degli investimenti sulla base dell’esperienza, degli obiettivi di investimento, della situazione finanziaria e della comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale da parte dei potenziali investitori.
In caso di investimenti di un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 € o il 5% del patrimonio netto dell’investitore, il fornitore di servizi di crowdfunding dovrà pertanto avvertire l’investitore sui rischi e ottenere un consenso esplicito e una dimostrazione di piena comprensione dell’investimento e dei relativi rischi (art. 21, comma 7, del Regolamento ECSP).
Saranno infine introdotte regole più stringenti in materia di conflitto di interessi che prevederanno l’adozione di adeguate misure per evitare, individuare, gestire e comunicare gli stessi, introducendo, tra l’altro, anche l’impossibilità per gli operatori di aderire alle offerte pubblicate sulle proprie piattaforme.
Ulteriori requisiti saranno inoltre previsti in relazione al trattamento dei reclami, per cui i fornitori di servizi di crowdfunding dovranno adottare procedure efficaci e approntare ulteriori presidi.
Come abbiamo visto, prima di consentire agli investitori non sofisticati di accedere ai Servizi Crowdfunding, l’European Crowdfunding Service Provider dovrà sottoporli ad un test d’ingresso per la verifica della conoscenza e della capacità di sostenere eventuali perdite, al fine di valutare se gli investitori non sofisticati siano in grado di comprendere i rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma nonché di sostenere eventuali perdite derivanti dall’investimento stesso (attraverso l’effettuazione di un’apposita simulazione).
La stessa verifica, invece, non è richiesta con riguardo agli investitori sofisticati, dal momento che essi sono per definizione consapevoli dei rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding.
In ogni caso, laddove un investitore non sofisticato intenda effettuare un investimento per un ammontare superiore all’importo più elevato tra 1.000 euro e il 5% del suo patrimonio netto, l’European Crowdfunding Service Provider, prima di consentirgli di aderire all’offerta, dovrà provvedere a inoltrare a tale investitore una specifica avvertenza sui rischi, assicurandosi che l’investitore fornisca un consenso esplicito ad effettuare l’investimento e che dimostri di comprendere l’investimento e i relativi rischi.
Al fine di rafforzare ulteriormente la tutela degli investitori non sofisticati, l’articolo 22 del Regolamento UE n. 2020/1503 concede all’investitore non sofisticato un periodo di tempo di 4 giorni (il cosiddetto “periodo di riflessione precontrattuale”) per revocare un’offerta di investimento o una manifestazione di interesse in una specifica offerta di crowdfunding, senza dare una motivazione e senza incorrere in penali. L’attuale normativa italiana, invece, consente agli investitori non professionali di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine stesso (articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013).
Sempre nell’ottica di garantire alti livelli di tutela degli investitori, il Regolamento UE prevede l’obbligo degli European Crowdfunding Service Provider di fornire agli investitori, oltre a tutte le informazioni relative al portale, ai costi, ai rischi finanziari e gli oneri connessi ai Servizi Crowdfunding e la loro natura, ai criteri di selezione dei progetti, anche una chiara informativa, redatta dall’offerente, contenente le informazioni chiave dell’investimento e della singola offerta in modo da consentire loro di prendere delle decisioni di investimento informate e consapevoli. Tale informativa, inoltre, deve essere formulata in modo tale da rispecchiare le caratteristiche tipiche di ciascuna delle due tipologie di Servizi Crowdfunding erogati dall’ European Crowdfunding Service Provider , fornendo indicazioni specifiche a seconda che l’investitore intenda accedere al servizio di equity crowdfunding o di lending crowdfunding. Infine, gli European Crowdfunding Service Provider possono dotarsi di strumenti di filtraggio che consentano di proporre agli investitori progetti di crowdfunding basati su uno o più parametri specifici o su indicatori di rischio, come il tipo o il settore di attività commerciale o una valutazione del credito, che siano stati comunicati in anticipo al fornitore di servizi di crowdfunding dall’investitore stesso senza che l’esistenza e l’utilizzo di tali strumenti possa essere considerata come consulenza in materia di investimenti (che costituisce attività riservata il cui esercizio necessita di autonoma e specifica autorizzazione), purché, tuttavia, tali strumenti forniscano informazioni ai clienti in maniera neutrale mostrando, ad esempio, risultati relativi a caratteristiche meramente oggettive del prodotto, demandando le decisioni di investimento al solo investitore.
Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti
- 9 Regolamenti delegati che integrano il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 ,
- 4 Regolamenti di esecuzione che stabiliscono norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020
Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)