- Sistema di piena imputazione (Full Imputation System)
- Sistema dei rimborsi Fiscali (Tax Refund System)
- Malta’s Partecipation Exemption Regime
- Esenzione dall’imposta per le royalty da “Qualified intellectual Property”
- Esenzione dall’imposta per le plusvalenze conseguite da non residenti a Malta
- Altre esenzioni dall’imposta applicabili alle plusvalenze
Legislazione fiscale maltese
L’imposta sul reddito delle società a Malta è disciplinata, insieme alla rispettiva legislazione sussidiaria, dal
- Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA))
- e dal Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA))
La responsabilità di una persona nei confronti dell’imposta sul reddito maltese dipende da due concetti:
- “resident in Malta”: l’art. 2. dell’Income Tax Act (ITA) prevede che per “residente a Malta si intenda un individuo che generalmente risiede a Malta, tranne che per assenze temporanee che l’autorità fiscale ritenga ragionevoli”. Questa definizione non risulta puntuale, fondamentalmente rimette la questione alla discrezionalità delle autorità competenti. È per questo motivo che è intervenuto il Board of Special Commisioner che ha stabilito che una persona è residente a Malta se la stessa vi trascorre più di sei mesi.
Le persone residenti ma non domiciliate a Malta sono imponibili su qualsiasi reddito e alcune plusvalenze derivanti a Malta e sul reddito derivante al di fuori di Malta e ricevuto a Malta. Tali persone non sono imponibili su eventuali plusvalenze derivanti al di fuori di Malta, siano esse ricevute a Malta o meno. - Domicilio, “domicile of choice”, come definito a Malta, si acquista attraverso la combinazione tra la residenza e l’intenzione espressa di vivere in modo permanente in un Paese.
Le persone che sono abitualmente residenti e domiciliate a Malta sono soggette all’imposta sul reddito sul loro reddito mondiale e su alcune plusvalenze.
Le Società sono soggette alla tassazione di Malta all’aliquota
d’imposta standard del 35%.
Ai sensi dell’art. 2 dell’Income Tax Act (ITA), le società registrate a Malta devono assegnare i loro profitti a uno dei seguenti conti fiscali (le cui definizioni sono contemplate nell”art. 2 dell’Income Tax Act (ITA)):
- Foreign Income Account (FIA) – sono assegnati a questo conto, quando generati dall’estero;
- royalties;
- dividendi;
- interessi;
- altro reddito passivo;
- Maltese Taxed Account (Conto tassato a Malta) (MTA) – i
profitti di una società che non sono assegnati al FIA e che
sono soggetti all’imposizione fiscale di Malta sono assegnati
a questo conto; - Immovable Property Account (Conto sulla proprietà
immobiliare)(IPA) – i profitti originati da trasferimenti di
proprietà immobili situate a Malta e da altra attività che sia
connessa direttamente o indirettamente alle proprietà
immobili situate a Malta sono assegnati a questo conto; - Final Tax Account (Conto fiscale finale) (FTA) – i profitti che
sono esenti da imposta, anche nelle mani degli azionisti al
momento della distribuzione, sono assegnati a questo conto; - Untaxed Account (Conto non tassato) (UA) – la differenza tra i
profitti contabili della società (o perdite) e gli importi totali
assegnati ai quattro conti summenzionati è assegnata a
questo conto.
Sistema di piena imputazione (Full Imputation System)
Malta adotta il sistema di piena imputazione (Full Imputation System), vale a dire che gli azionisti di una società di Malta saranno autorizzati a un credito d’imposta equivalente alla tassa pagata dalla società al momento della distribuzione dei profitti.
Lo scopo del sistema di piena imputazione (Full Imputation System) è di eliminare qualsiasi doppia imposizione che potrebbe insorgere alla distribuzione dei dividendi, vale a dire che i profitti della società non saranno soggetti due volte a tassazione, la prima a livello aziendale e la seconda a livello dell’azionista.
L’aliquota d’imposta più alta applicabile a singoli azionisti è equivalente all’aliquota d’imposta aziendale (35%), il che significa che nessun’altra tassa sarà dovuta sulla distribuzione dei profitti.
Quindi, gli azionisti non dovranno affrontare alcuna imposta aggiuntiva sui dividendi dovuti poiché l’aliquota fiscale più alta a Malta, il 35%, sarà già stata soddisfatta.
Nei casi in cui l’imposta a carico dell’azionista sui dividendi è inferiore al 35%, l’importo di cui il credito d’imposta supera l’imposta sui dividendi sarà rimborsato all’azionista se l’azionista include il dividendo nella sua dichiarazione dei redditi.
In altre parole, quando i dividendi vengono emessi agli azionisti a partire dagli utili tassati, il dividendo comporta un’imposta d’imputazione pagata dalla società sugli utili emessi.
L’azionista di conseguenza guadagna tutti gli utili al netto delle imposte. La società che realizza gli utili è tenuta a emettere un mandato di dividendo che deve contenere le informazioni necessarie. Si tratta del dividendo lordo presunto, del credito d’imputazione e degli importi dei dividendi netti.
Il sistema di imputazione della tassazione societaria si applica sia agli azionisti residenti che a quelli non residenti.
Sistema dei rimborsi Fiscali (Tax Refund System)
All’interno di questo sistema generale è stata introdotta l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) abbinata ad un “Sistema dei rimborsi” (Tax Refund System) previsto dalla Parte VIII, art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA)).
Al momento della distribuzione degli utili, la società distributrice pagherà l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) con un’aliquota del 35%.
Una volta che l’Imposta anticipata sul reddito delle società (Advance Company Income Tax (ACIT)) è stata pagata dalla società distributrice, gli azionisti, residenti o meno a Malta, hanno diritto al rimborso di una parte o della totalità di tale imposta e possono richiedere il rimborso delle imposte.
La corretta assegnazione dei profitti ai relativi conti è di fondamentale importanza in vista del sistema di credito fiscale rimborsabile.
I rimborsi delle imposte possono essere rivendicati
dagli azionisti esclusivamente in relazione ai dividendi che sono
distribuiti dal FIA e dal MTA.
Le distribuzioni da parte del FTA, IPA e UA non autorizzano gli azionisti a un rimborso del credito d’imposta.
I rimborsi fiscali possono essere rivendicati dagli azionisti che sono
autorizzati a riceverli e l’importo dei rimborsi ricevuti dipenderà
dalla natura e dalla fonte di reddito ottenuto dalla società di
distribuzione di Malta.
Il Sistema dei Rimborsi Fiscali è stato ufficialmente approvato dalla Commissione Europea verso la fine del 2006.
I soci di un’impresa registrata a Malta hanno il diritto di richiedere alcune tipologie di rimborsi fiscali per le tasse pagate su tutti gli utili imponibili che provengono al di fuori di Malta. Ed anche su tutti gli utili imponibili provenienti dal territorio Maltese a condizione che non derivino da beni immobiliari o che non siano soggetti ad imposta finale.
Le tipologie societarie i cui soci possono chiedere questi rimborsi sono:
- Le società costituite a Malta secondo le leggi Maltesi;
- Le imprese non costituite a Malta, ma che sono gestite e controllate a Malta;
- Le aziende che non operano a Malta e che non sono gestite a Malta, ma che operano attraverso una filiale Maltese.
I rimborsi fiscali ammontano a:
- Rimborso dei 6/7 delle tasse (comma 4A, lettera (a) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA) – Più comunemente, il rimborso fiscale a disposizione degli azionisti delle società maltesi ammonta a 6/7 delle imposte pagate a Malta.
Ciò si traduce intrinsecamente in un’aliquota fiscale effettiva del 5% come riduzione rispetto all’aliquota standard dell’imposta sulle società del 35%.
Questo tipo di rimborso viene generalmente applicato al reddito prodotto da attività commerciali, - Rimborso dei 5/7 delle tasse (comma 4A, lettera (a)(i) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA) – Gli azionisti possono richiedere un rimborso di 5/7 dell’imposta pagata a Malta se il dividendo distribuito deriva interessi passivi e royalties o da una partecipazione che non soddisfa le condizioni di cui alla clausola dell’art. 12(1)(u) della Income Tax Act (ITA)). Ciò si traduce in un’aliquota fiscale effettiva del 10%.;
- Rimborso dei 2/3 delle tasse (comma 4, lettera (a) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA))– applicabile solo su ricavi esteri se la società ha già richiesto l’esenzione dalla doppia imposizione fiscale su quel profitto. Quindi, le società che richiedono lo sgravio fiscale, nonché il “credito d’imposta estero forfettario (Flat Rate Foreign Tax Credit (FRFTC)), sono soggette a una richiesta di rimborso fiscale di 2/3. Tuttavia, se viene richiesto il “credito d’imposta estero forfettario (Flat Rate Foreign Tax Credit (FRFTC)), il rimborso di 2/3 viene calcolato sull’imposta pagata a Malta.
- Rimborso completo delle tasse pagate a Malta (comma 4, lettera (b) dell’art. 48 (Rimborsi) del Cap. 372 delle Laws of Malta- Legge sulla gestione dell’imposta sul reddito (Income Tax Management Act (ITMA)), si applica al dividendo derivante da una partecipazione (Participating Holding (PH))(l’art.2 dell’Income Tax Act (ITA) specifica qual’è il significato di “Participating Holding ” e quali sono le condizioni che deve rispettare una “Participating Holding “) ed alla plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione (Participating Holding (PH)).Nel caso dei dividendi la società non residente deve soddisfare anche almeno una delle seguenti condizioni antielusive:
- Essere residente o costituito nell’UE;
- Essere soggetto ad almeno un’aliquota fiscale estera del 15%;
- Più del 50% del suo reddito non non deve derivare da interessi passivi o royalties.
Se nessuna di queste 3 condizioni è stata soddisfatta, le seguenti 2 condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:
- La partecipazione di Malta HoldCo non è un investimento di portafoglio e la società partecipata non residente non ha più del 50% del suo reddito derivante da investimenti di portafoglio;
- La società partecipata non residente o i rispettivi interessi passivi e royalties sono soggetti ad almeno il 5% di imposta estera.
Poiché l’azionista chiederà il rimborso, è importante che egli sia registrato in precedenza presso le autorità fiscali maltesi.
Per poter richiedere un rimborso fiscale:
- la società deve prima pagare un’imposta societaria del 35%;
- e quindi distribuire i dividendi.
Malta’s Partecipation Exemption Regime
L’art. 12, primo comma, lettera (u) del Capitolo 123 delle Laws of Malta – Legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act (ITA)) dispone che una holding maltese (MaltaHoldCo) che detiene un partecipazione (Participating Holding (PH)) gode di un’esenzione totale fiscale dall’imposta sui dividendi ricevuti da una controllata e su eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni della controllata.
Ai sensi dell’art. 2 dell’Income Tax Act (ITA) una holding maltese (MaltaHoldCo) ha una Participating Holding (PH) quando detiene una partecipazione nel capitale azionario di una società
- il cui capitale è rappresentato da azioni nominative o partecipazioni;
- non possiede beni immobili a Malta;
- e soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti condizioni:
- La partecipazione detiene una quota del 5% e conferisce il diritto ad almeno il 5% di due qualsiasi dei seguenti:
- Diritto al voto;
- Utili disponibili per la distribuzione;
- Attività disponibili per la distribuzione in caso di liquidazione;
- La partecipazione ha un valore pari ad almeno € 1.164 milioni alla data di acquisto ed è detenuta per un periodo continuativo di almeno 183 giorni;
- Malta HoldCo detiene un’opzione per acquistare la totalità delle azioni in circolazione della controllata;
- Malta HoldCo ha il potere di nominare un membro del consiglio di amministrazione della controllata;
- Malta HoldCo ha il diritto di prelazione in caso di vendita, rimborso o cancellazione delle azioni della società straniera in circolazione;
- Malta HoldCo detiene una partecipazione azionaria per lo sviluppo della propria attività e non solo come azioni a scopo di rivendita.
- La partecipazione detiene una quota del 5% e conferisce il diritto ad almeno il 5% di due qualsiasi dei seguenti:
Anche le partecipazioni in Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), in alcune società di persone e in alcuni organismi di investimento collettivo possono qualificarsi come Participating Holding (PH) a condizione che l’entità in questione abbia scelto di essere tassata come società e soddisfi una delle condizioni sopra menzionate.
Condizioni per l’esenzione dall’imposta sui dividendi
Solo nel caso dei dividendi la società non residente deve soddisfare anche almeno una delle seguenti condizioni antielusive:
- Essere residente o costituito nell’UE;
- Essere soggetto ad almeno un’aliquota fiscale estera del 15%;
- Più del 50% del suo reddito non non deve derivare da interessi passivi o royalties.
Se nessuna di queste 3 condizioni è stata soddisfatta, le seguenti 2 condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente:
- La partecipazione di Malta HoldCo non è un investimento di portafoglio e la società partecipata non residente non ha più del 50% del suo reddito derivante da investimenti di portafoglio;
- La società partecipata non residente o i rispettivi interessi passivi e royalties sono soggetti ad almeno il 5% di imposta estera.
Tuttavia, tali esenzioni non si applicheranno al reddito derivante da una partecipazione qualificata come Partecipazione in un’entità residente a fini fiscali in una giurisdizione inclusa nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative dell’Unione Europea (UE), per un periodo minimo di tre mesi nel corso dell’anno immediatamente precedente l’anno di valutazione.
Tuttavia, se alle autorità fiscali maltesi venisse presentata una prova soddisfacente che tale entità mantiene un numero sufficiente di lavoratori, con funzioni significative in quella giurisdizione, commisurate al tipo e alla portata dell’attività svolta in quella giurisdizione e al reddito da essa derivante, le esenzioni potrebbero comunque fare domanda a.
Qualora tali 3 mesi siano consecutivi e ricadano in 2 anni base consecutivi successivi, l’esenzione non si applicherà rispetto a tali redditi derivati in nessuno dei due anni.
Esenzione dall’imposta per le royalty da “Qualified intellectual Property”
Anche le royalty da “Qualified intellectual Property (proprietà intellettuale qualificata)” sono esenti.
Ai sensi delle norme maltesi, la “proprietà intellettuale qualificante” (Qualifying IP) include:
- Brevetti rilasciati o in corso di richiesta.
- Beni rispetto ai quali sono concessi diritti di protezione ai sensi della legislazione nazionale o internazionale. Ciò include i diritti relativi al materiale vegetale e genetico, ai prodotti fitosanitari o alle colture e alle designazioni di farmaci orfani; o modelli di utilità; o software protetto da diritto d’autore ai sensi della legislazione nazionale o internazionale.
- Nel caso di una piccola entità (definita nelle Regole), altri beni di proprietà intellettuale che siano “non ovvi”, utili, nuovi e con caratteristiche simili a quelle dei brevetti e certificati come tali dalla Malta Enterprise Corporation.
Beni di proprietà intellettuale legati al marketing come; marchi, marchi registrati e nomi commerciali non costituiscono proprietà intellettuale qualificante.
Questa esenzione è facoltativa e non automatica. È necessario presentare una richiesta alla Malta Enterprise Corporation
Una volta ottenuta l’esenzione, i redditi derivanti dalla proprietà intellettuale qualificata non saranno inclusi negli utili imponibili della società.
La licenza di proprietà intellettuale qualificata a entità associate deve seguire un principio di libera concorrenza e certificata da un revisore dei conti.
Esenzione dall’imposta per le plusvalenze conseguite da non residenti a Malta
A Malta sono esenti da imposte le plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni ottenute da entità
- non possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da individui domiciliati e residenti a Malta;
- la cui attività principale non si applica a proprietà situate a Malta.
Altre esenzioni dall’imposta applicabili alle plusvalenze
La legislazione maltese prevede altre esenzioni sulle plusvalenze descritte di seguito:
- Trasferimento di beni tra società del gruppo , come definito per il regime fiscale speciale per i gruppi di società o quando entrambe le società sono controllate per più del 50% o possedute, direttamente o indirettamente, dagli stessi azionisti o beneficiari.
- Sostituzione di beni: le plusvalenze ottenute dalla vendita di beni legati all’attività della società sono esenti da imposte, purché la società ne sia proprietaria per almeno tre (3) anni e siano sostituite da altri beni simili entro un (1) anno.
- Scambio di azioni in riorganizzazioni: lo scambio di azioni in ristrutturazioni di partecipazioni dovute a fusioni, scissioni o altre riorganizzazioni, che non apportano alcuna modifica ai beneficiari delle società coinvolte, o alla partecipazione di ciascun beneficiario, sono esenti da imposta sulle plusvalenze.