Archivi categoria: GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)

GEIE IN BULGARIA

Le disposizioni legali riguardo al GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sono stabilite a livello europeo dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) . Il fatto che le norme siano stabilite da un Regolamento comporta che   gli Stati membri non hanno il diritto di adottare norme nazionali armonizzate nei loro ordinamenti giuridici nazionali. Tuttavia, sono tenuti ad applicare le norme stabilite dal regolamento. Tuttavia, il regolamento fa riferimento in alcuni aspetti alla legislazione nazionale dello Stato pertinente, che a sua volta conferisce agli Stati la libertà di regolamentare la materia tenendo conto delle circostanze specifiche del paese per quanto riguarda le procedure di registrazione nei registri pertinenti

I. Natura giuridica

Come già accennato, il Gruppo Europeo di Interesse Economico è disciplinato a livello di Unione Europea dal Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 , ma ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento, si applica la legge nazionale dello Stato in cui l’associazione ha la sede legale e l’indirizzo professionale ai sensi dell’atto costitutivo. È importante notare che lo scopo di questo raggruppamento non è quello di realizzare un profitto – come avviene, ad esempio, con la società a responsabilità limitata– per sé, ma per facilitare l’attività economica dei suoi soci fondatori, cioè che intraprenda un’attività ausiliaria. Un’altra caratteristica è che il raggruppamento non può esercitare alcun potere di controllo sulle attività proprie dei propri membri, non può detenere azioni o quote di un’impresa associata e non può impiegare più di cinquecento lavoratori. Una caratteristica essenziale di questa forma giuridica, che la distingue dalla società a responsabilità limitata, è che i membri del gruppo sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le sue obbligazioni. Sotto questo aspetto, la forma giuridica dell’associazione è più simile a quella della società in nome collettivo. Tuttavia, va qui evidenziata una differenza significativa: ai sensi dell’articolo 24 del regolamento, i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti di un membro prima del completamento dello scioglimento del gruppo solo se hanno chiesto il pagamento al gruppo e il pagamento non ha stato effettuato entro un ragionevole lasso di tempo.

Il raggruppamento si costituisce come persona giuridica al momento dell’iscrizione nel relativo albo dello Stato membro dell’UE . Per quanto riguarda la sede legale del raggruppamento, si precisa che essa deve essere ubicata all’interno dell’Unione Europea e può essere trasferita da uno Stato membro all’altro. Per quanto riguarda la legislazione in Bulgaria, il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) disciplina il GEIE negli artt. 280a e 280b e pone una restrizione essenziale di questo principio, vale a dire che un trasferimento della sede legale del gruppo bulgaro in un altro Stato membro non può aver luogo se il gruppo è proprietario di un terreno nella Repubblica della Bulgaria. Un’altra particolarità della legislazione bulgara è quella delle procedure concorsuali che possono essere avviate nei confronti del raggruppamento ai sensi della legge sul commercio, ma ciò non comporta automaticamente l’apertura di tale procedimento anche nei confronti dei suoi membri, indipendentemente dal fatto che essi siano solidalmente ed illimitatamente responsabili dei loro debiti. Il Regolamento prevede un importante divieto, ovvero che l’associazione non possa rivolgersi pubblicamente al mercato dei capitali.

La costituzione di un tale raggruppamento in Bulgaria richiede la conclusione di un contratto tra le parti coinvolte e l’iscrizione nel relativo registro per ottenere la persona giuridica. Il contratto di fondazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • la denominazione del raggruppamento preceduta o seguita dalle parole “Gruppo europeo di interesse economico” o dalla sigla “GEIE”, a meno che tali parole o tale sigla non siano già comprese nella denominazione;
  • la sede del raggruppamento
  • l’oggetto sociale per il quale il raggruppamento è stato costituito;
  • il nome, la ragione sociale, la forma giuridica, la residenza o la sede legale e, se del caso, il numero e il luogo di registrazione di ciascun membro del gruppo;
  • la durata del raggruppamento, a meno che non sia a tempo indeterminato.

I fondatori di un raggruppamento possono essere società europee o persone fisiche che possono svolgere un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di libero professionista nell’UE o fornirvi altri servizi. La fondazione richiede la partecipazione di almeno due società o persone fisiche che svolgono la loro attività principale in Stati membri diversi, in quanto il raggruppamento può essere costituito anche da una sola società e una sola persona fisica, ma devono svolgere la loro attività in diversi Stati membri .

Relativamente al domicilio il requisito è che esso sia situato dove si trova l’amministrazione principale del gruppo, o la sede dell’amministrazione principale di un membro del gruppo, o, nel caso in cui un soggetto privato sia un commerciante, dove essi esercitano la loro attività principale, fintanto che il gruppo esercita la loro attività in questo luogo.

Ogni membro ha un voto. L’accordo di fondazione può consentire che alcuni membri abbiano più voti a condizione che un membro non possa possedere la maggioranza dei voti, per cui si ottiene il processo decisionale basato su concessioni tra i membri. Una questione interessante è il voto a maggioranza delle decisioni da parte dei membri del gruppo, in quanto è richiesta l’unanimità su alcune questioni:

  • Modifiche dell’oggetto sociale del raggruppamento;
  • Variazioni del numero di voti posseduti da ciascun membro;
  • Modifica delle condizioni per l’assunzione di deliberazioni;
  • una proroga della durata del raggruppamento oltre la data indicata nell’atto costitutivo del raggruppamento;
  • Modifiche del contributo di ciascun membro o di membri specifici al finanziamento del raggruppamento;
  • Modifiche a qualsiasi altra obbligazione di un membro, a meno che l’atto costitutivo del gruppo non disponga altrimenti
  • Eventuali modifiche al contratto di fondazione non contemplate nel presente paragrafo, salvo diversa indicazione.

L’aggiunta di un nuovo membro è deliberata all’unanimità. Ogni nuovo membro è responsabile degli obblighi del raggruppamento, compresi quelli che sono stati presentati prima della loro adesione al raggruppamento. Tuttavia, l’accordo di fondazione o l’atto di adesione possono includere una clausola di esclusione dei pagamenti di obbligazioni prima della loro adesione al raggruppamento.

Un membro del raggruppamento può essere destituito in forza dell’atto costitutivo o, in mancanza di esso, con il consenso unanime degli altri membri. Qualsiasi membro del raggruppamento può essere espulso per i motivi indicati nell’atto costitutivo, ma comunque se inadempie gravemente ai propri obblighi o se arreca o minaccia di arrecare grave turbamento all’attività del raggruppamento.

Tale esclusione può essere effettuata solo con decisione del tribunale su domanda congiunta della maggioranza dei restanti membri, a meno che l’accordo di fondazione non disponga diversamente, vale a dire che per lo scioglimento unilaterale del membro è richiesto il voto unanime dei restanti membri e la maggioranza dei membri dei soci è sufficiente per la sua esclusione.

Il raggruppamento è rappresentato all’esterno da un amministratore delegato nominato con decisione dei membri del GEIE alle condizioni previste dall’atto costitutivo. Qualora siano stati nominati più amministratori delegati e salvo diverso accordo tra i soci ed iscritto nel relativo albo, il raggruppamento è rappresentato da ciascun socio individualmente. L’eventuale limitazione dei poteri dell’amministratore delegato o degli amministratori da parte dell’atto costitutivo o di una decisione dei soci non è opponibile da parte di terzi, anche se resa pubblica.

Ciascuno degli amministratori delegati, quando agisce per suo conto, obbliga il gruppo nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non riguardano l’oggetto del gruppo, a meno che il gruppo non dimostri che il terzo era a conoscenza o non poteva non essere a conoscenza, secondo le circostanze, che l’atto eccedeva i limiti dell’oggetto del raggruppamento.

Il raggruppamento può essere sciolto con decisione unanime dei suoi membri, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Il raggruppamento deve essere sciolto con delibera dei suoi membri che stabilisca che:

  • la durata prevista nel contratto di fondazione è scaduta o si è verificato un altro motivo di scioglimento previsto nel presente contratto, oppure
  • l’oggetto del raggruppamento è stato realizzato o non può essere ulteriormente perseguito.icht weiter verfolgt werden kann.

Se entro tre mesi dal verificarsi di uno dei casi di cui sopra non è stata deliberata dai membri di sciogliere l’associazione, ogni membro può chiedere al tribunale di pronunciare tale scioglimento.

Lo scioglimento è possibile anche nelle seguenti ipotesi: se il numero dei soci è inferiore a due società o persone; per gravi motivi; violazioni per quanto riguarda le attività dell’associazione, l’ubicazione dell’associazione all’interno della comunità nonché per quanto riguarda il numero minimo di membri richiesto. Va qui aggiunto che oltre allo scioglimento di un’associazione bulgara esistente, la sua invalidità può essere pronunciata anche ai sensi dell’art. 280a cpv. 2 Legge sul commercio. I motivi per dichiarare l’invalidità sono generalmente gli stessi che per le società.

II. Trattamento fiscale del GEIE in Bulgaria

Un principio di generalità del raggruppamento in materia di trattamento fiscale è previsto dall’art. 40 del Regolamento che il risultato dell’attività del gruppo è tassato solo sui suoi membri e non, ad esempio, sull’utile del gruppo stesso.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) , questi gruppi sono esclusi come contribuenti societari, vale a dire il reddito di queste associazioni non è soggetto all’imposta sul reddito delle società. Lo scopo di tale disposizione è quello di spostare l’assoggettamento all’imposta sui redditi delle società dal raggruppamento – come sopra ricordato – che esercita meramente un’attività ausiliaria, ai soci, ovvero nei rispettivi Stati membri gli utili dei soci e non dei il raggruppamento è tassato con l’imposta sul reddito delle società. Se, ad esempio, il raggruppamento distribuisce dividendia favore di un socio, questi sono redditi del rispettivo socio e devono essere tassati secondo le regole. Lo stesso dicasi per i contributi del socio a favore del raggruppamento, che hanno effetto di riduzione dell’utile quale costo fiscalmente riconosciuto per il rispettivo socio.

Va notato qui che la copertura fiscale limitata ai sensi del regolamento include solo il profitto dell’associazione, vale a dire il pagamento dell’imposta sul reddito delle società. Tutte le altre imposte e tasse, come l’ IVA ei contributi assicurativi obbligatori per i dipendenti, non sono coperti da questa limitazione e ciò significa che le norme generali si applicano all’associazione in merito.

III. Iscrizione di GEIE nel registro delle imprese bulgaro

La registrazione del gruppo è equivalente a quella delle società a responsabilità limitata, in quanto la domanda deve essere presentata all’Agenzia di registrazione bulgara dopo la presentazione alla Registro delle imprese . La tassa di registrazione statale è di BGN 100, ma se la domanda viene presentata elettronicamente, la tassa è di BGN 50.

Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese sono necessari i seguenti documenti:

  1. Applicazione secondo il modello № A10
  2. Accordo di fondazione che contenga almeno le seguenti indicazioni:
    a) la denominazione del raggruppamento preceduta o seguita dalle parole «Gruppo europeo di interesse economico» o dalla sigla «GEIE», a meno che tali parole o tale sigla non siano già comprese nella denominazione;
    b) il domicilio del gruppo;
    c) l’oggetto dell’impresa per la quale è stato costituito il raggruppamento;
    d) il nome, la ragione sociale, la forma giuridica, il domicilio o la sede legale e, ove applicabile, il numero e il luogo di iscrizione di ciascun componente il raggruppamento;
    e) la durata dell’associazione, salvo che sia a tempo indeterminato.
  3. Decisione dei membri del Gruppo europeo di interesse economico sulla nomina di uno o più amministratori delegati, se l’amministratore o gli amministratori delegati non sono stati nominati con l’accordo di fondazione.
  4. Dichiarazione di assenso notarile e modello di firma di ciascun amministratore del Gruppo europeo di interesse economico;
  5. Dichiarazione di ciascun direttore del Gruppo europeo di interesse economico attestante che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. azienda.
  6. Prova di costituzione della persona giuridica – membro del Gruppo europeo di interesse economico e conferma ivi dei suoi rappresentanti legali secondo la legge applicabile (si applica solo ai membri del Gruppo europeo di interesse economico non costituiti ai sensi della legge bulgara);
  7. Decisione dell’organo competente della persona giuridica, vale a dire il membro dell’associazione, sulla partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico;
  8. Se l’oggetto dell’attività è soggetto ad autorizzazione, occorre ottenere la relativa licenza o autorizzazione se questa è obbligatoria per la registrazione.

GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico): imposte di registro, ipotecarie e catastali

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00  dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013).

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, prevede l’applicazione del tributo in misura fissa per gli “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”.

Secondo l’interpretazione maggioritaria, gli atti propri del GEIE per i quali si può usufruire dell’imposta di registro in misura fissa, sono quegli elencati nell’art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell’imposta di registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, dunque, costituzioni, aumenti di capitali o patrimonio attuati mediante conferimento di beni mobili o immobili o diritti reali sugli stessi, fusioni, scissioni, trasformazioni, etc…

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Ora c’è da considerare che per gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi mentre per l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale siamo in presenza di un preciso dettato in base al  terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240, il quale stabilisce che scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa, per quanto riguarda l’imposta di registro che grava sui suddetti atti, la misura della stessa è soggetta ad interpretazione.

La Corte di cassazione con le ordinanze n. 18107 e n. 18108 del 24 giugno 2021 si è espressa nel senso che le agevolazioni in tema di imposta di registro per gli atti compiuti dai Gruppi europei di interesse economico (Geie) non si applicano alle compravendite mediante le quali tali enti acquistano beni immobili.

In entrambi i casi oggetto delle ordinanze in commento, in sede di registrazione dell’atto di compravendita, il notaio aveva versato il Registro in misura fissa, richiamando la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986.

L’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso il quale era stato registrato l’atto, a seguito del controllo della tassazione, aveva, invece, richiesto le imposte in misura ordinaria ritenendo inapplicabile la citata norma di favore.
La tesi del notaio, secondo cui l’atto doveva scontare l’imposta fissa richiamando la lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, è stata accolta dalle competenti commissioni tributarie sia di primo che di secondo grado (sentenza n. 3561/2018 della Commissione Tributaria. Regionale del Lazio, depositata in data 29/5/2018).
In sede di ricorso in Cassazione, l’amministrazione finanziaria ha sostenuto la tesi secondo la quale il regime di favore per l’imposta di registro previsto per i Geie non ha un’applicazione generalizzata e non riguarda tutte le tipologie di atti che tali gruppi possono compiere. Ciò in quanto si tratterrebbe di un regime agevolativo di natura oggettiva, cioè applicabile soltanto a determinate categorie di atti.
Questa tesi sarebbe avvalorata dalla circostanza che la disposizione prevista dalla lettera g) dell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, è collocata in una norma che disciplina determinate categorie di atti societari o di enti diversi dalle società.

Le osservazioni dell’Agenzia delle entrate sono state accolte con le ordinanze n. 18107 e n. 18108 del 24 giugno 2021 della Corte di cassazione.
Entrambe le pronunce hanno evidenziato che la norma in esame, nel prevedere l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, utilizza l’espressione “atti propri dei gruppi europei di interesse economico”.
Secondo i giudici della Suprema Corte tale espressione deve essere riferita soltanto agli atti che riguardano la costituzione dei Geie oppure la loro organizzazione e, quindi, solo quelli indicati nell’articolo 4 della tariffa parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986r.

In particolare la suprema Corte ha rilevato che se il legislatore avesse voluto prevedere, per i gruppi in questione, un trattamento di favore generalizzato a tutte le tipologie di atti, avrebbe utilizzato una espressione più chiara.

Secondo le due ordinanze in esame, anche la norma che prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (articolo 12, terzo comma, Dlgs n. 240/1991) deve essere applicata solo in relazione agli “atti propri dei Geie”, vale a dire agli atti contemplati dall’articolo 4 della tariffa parte prima allegata al Tur, che importano costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

È stato, quindi, enunciato il principio di diritto in base al quale “Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un GEIE, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4…..”:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all’art. 1

2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa euro 168,00 (1)

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti euro 168,00 (1)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00(1)

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società euro 168,00 (1)

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00 (1)

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:

1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro euro 168,00 (1)

2) in ogni altro caso le stesse aliquote di cui alla lettera a)

e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa euro 168,00 (1)

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del Testo unico euro 168,00 (1)

Per effetto di tale principio, gli avvisi di liquidazione emessi dall’ufficio, ai fini dell’applicazione delle imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale, sono stati ritenuti legittimi.
Nello stesso senso si era già pronunciata la Ctr del Lazio con la sentenza n. 5893/2018.

Il conferimento d’azienda in un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE)

 I conferimenti d’azienda, come previsto dall’art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, sono qualificate, in ambito Iva, come operazioni escluse (o fuori campo) dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, a fronte dell’esclusione dall’IVA, dovrebbe scattare il cd. principio di alternatività con l’imposta di registro (nonché con le ipotecarie e catastali) , con applicazione di quest’ultima in misura proporzionale.

Per il conferimento d’azienda, pur a fronte della mancata applicazione dell’IVA, art. 4, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, si rende applicabile in ogni caso l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200, anche se nel compendio aziendale conferito sono presenti beni immobili.

In base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347,  le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».

Quindi, per il conferimento d’azienda il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, ai fini dell’imposizione indiretta, è  dovuta:

  • l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
  • euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.

Conferimento di azienda da parte di società od enti

Ai sensi dell’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131,  sono soggetti ad imposta fissa di registro i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, fatti da una società ad altra società esistente o da costituire, ovvero posti in essere da enti diversi dalle società, purché, in base al primo comma dello stesso articolo,  aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola.

Come chiarito con la circolare ministeriale 10 giugno 1986 n. 37, parte n. 23, nel commento all’art. 50 del t.u. sull’imposta di registro, la legge, nell’equiparare alle aziende i complessi aziendali, «non esige più il requisito che i rami dell’impresa pertinenti a tali complessi siano gestiti distintamente e con contabilità separata, come richiedeva il previgente d.p.r. n. 634/1972».

La legge contempla tutte le ipotesi di conferimento della proprietà di aziende o rami di aziendasia i conferimenti effettuati in sede di costituzione della società, sia quelli effettuati in società già esistente, a seguito di aumento di capitale.

Sotto il profilo soggettivo, si fa espresso riferimento ai conferimenti da società a società (ovviamente di qualsiasi tipo ed oggetto), ed alle analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società (a favore, ovviamente, sia di altri enti che di società).

La direttiva CEE 69/335 del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla Direttiva 85/303/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, dispone l’inapplicabilità dell’imposta proporzionale sui conferimenti agli atti societari che comportino il conferimento da parte di una o più società della totalità dei loro patrimoni o di uno o più rami della loro attività ad una o più società esistenti o in via di costituzione. La Corte di giustizia CEE 13 febbraio 1996, Cause riunite C-197/94 e C-252/94, chiamata a giudicare in merito all’Art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE, ha deciso che:  l’ art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificato dalla direttiva del Consiglio 9 aprile 1973, 73/80/CEE, che fissa le aliquote comuni dell’ imposta sui conferimenti, applicabile dal 1 gennaio 1976, e successivamente dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, applicabile dal 1 gennaio 1986, osta all’ applicazione di una normativa nazionale.

L’articolo 4, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 deve essere interpretato in senso estensivo, in considerazione dei principi comunitari,   volti a favorire in generale i processi di concentrazione e ristrutturazione aziendale. Devono quindi esservi ricomprese le operazioni di conferimento da società a società, da società ad enti diversi, da enti diversi a società, da enti ad enti.

Dal coordinamento della disposizione in oggetto con quella contenuta nella nota IV all’art. 4 della tariffa, parte prima, nonché con quella contenuta nella lettera a), numero 3), del medesimo art. 4, emerge che l’imposta di registro in misura fissa si applica a tutti i conferimenti in società o enti, a prescindere dalla circostanza che la società conferitaria abbia la propria sede sia in Italia che all’estero.

Conferimento di azienda da parte di imprenditore individuale

L’art. 4, lettera a), n. 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, assoggetta ad imposta fissa di registro il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa. La disposizione equipara sostanzialmente i conferimenti effettuati da imprenditore individuale a quelli effettuati da società ed altri enti, pur rimanendo, comunque,  le due fattispecie formalmente disciplinate da due norme distinte, contenute rispettivamente:

  • nel n. 3 della lettera a) dell’art. 4 della tariffa;
  • nella lettera b),  dell’art. 4 della tariffa.

Conferimento in Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE)

Il primo comma dell’articolo 12 Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428) ha aggiunto  allart. 4 della tariffa (Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti societari) del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la lettera g)atti propri dei gruppi europei di interesse economico euro 168,00 (importo elevato da 168,00 euro a 200,00 come dal secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)

Come si è detto, in base all’articolo 4 della tariffa allegata al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347,  le imposte ipotecarie e catastali, per ogni conferimento di azienda, si applicano nella misura fissa. Con un’ampia formulazione idonea a ricomprendere ogni e qualsiasi conferimento aziendale di società ed enti diversi la norma parla genericamente di «conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa».

Il terzo comma dell’art. 12 del Dlgs. del 23/07/1991 n. 240 stabilisce che: “Gli atti di trasferimento di proprieta’ di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui alla lettera g) dell’art. 4 della tariffa, prima parte, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa (€ 200,00, secondo comma dell’art. 26 D.L. n. 104 12/09/2013)”.

Quindi, per il conferimento d’azienda, il cui patrimonio comprenda anche un bene immobile, in un GEIE, ai fini dell’imposizione indiretta, è  dovuta:

  • l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200;
  • euro 200 ciascuna per imposta ipotecaria e catastale.

Nessuna particolare disciplina è invece prevista per l’imposta di bollo, che è dovuta nella misura ordinaria.

La nota V posta in calce all’articolo 4 della medesima tariffa, parte prima, prevede che “per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste”. Tale norma costituisce un’eccezione rispetto alla previsione generale di cui alla lettera g), che stabilisce, come detto, l’applicazione dell’imposta in misura fissa. Ne consegue che, nella particolare ipotesi in cui un atto proprio del GEIE consista nel conferimento di natanti da diporto o diritti reali di godimento sui medesimi, troveranno applicazione le medesime imposte previste dall’articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico.

Per quanto attiene i GEIE non residenti,

  • essendo il GEIE previsto dall’ordinamento UE,
  • non facendo distinzione la normativa nazionale  in oggetto tra GEIE residenti nel territorio dello Stato e non,

si ritiene che i vantaggi su esposti ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali possano essere applicati a GEIE non residenti in Italia.

Tassazione degli utili rinvenienti da un GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non residente

L‘art. 40 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) recita: “Il risultato delle attività del gruppo è soggetto ad imposta soltanto tramite imposizione a carico dei singoli membri”.

La disciplina fiscale del GEIE, quindi,  è ispirata al principio di trasparenza. Il risultato dell’attività del GEIE , sotto il profilo tributario, non rileva quale reddito del GEIE, bensì quale reddito dei singoli partecipanti, venendo, di conseguenza, tassato in campo agli stessi.

A conferma, l‘art. 21 del Regolamento (CEE) n. 2137/85 dispone: “Il profitti risultanti dalle attività del gruppo sono considerati come profitti dei membri e ripartiti tra questi ultimi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo o, nel silenzio del contratto, in parti uguali.”

L’art. 11 del Decreto legislativo del 23/07/1991 n. 240 (Norme per l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE, relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico Geie, ai sensi dell’art. 17 della L. 29 dicembre 1990, n. 428. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1991) recita:
“1. Il GEIE non e’ soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta locale sui redditi.
2. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente
avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la
dichiarazione dei redditi agli effetti dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso.
3. Il GEIE e’ obbligato altresì ad effettuare le ritenute previste nel
titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la
dichiarazione di cui all’art. 7 del decreto stesso.
4. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.  Ai fini dell’applicazione della imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti.
5. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si
scomputano dall’imposta personale dovuta da ciascun membro.
6. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.”

Come si vede l’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 conferma “la trasparenza fiscale” del GEIE.

In base al comma 6 la quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE estero concorre, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche, alla formazione del reddito complessivo.

Più complesso è l’esame dell’aspetto dichiarativo dei redditi derivanti dalla partecipazione ad un GEIE non residente nel territorio dello Stato in quanto le istruzioni al Modello REDDITI Persone Fisiche non considerano esplicitamente in nessun punto il caso di redditi rinvenienti da GEIE non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Avuto riguardo al Modello REDDITI Persone Fisiche 2019,
Periodo d’imposta 2018, le istruzioni al Quadro RH,  Redditi di partecipazione in società di persone e assimilate, dispongono che:  il Quadro RH deve essere utilizzato dalle persone fisiche, membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. I redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

Le istruzioni alla Sez. I-A – Redditi di capitale – dispongono che: “la prima sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuentederivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo percepiti nel 2018, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Le istruzioni alla Sez. I-A del Quadro RL considerano gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente sono  in accordo con il comma 6 dell’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 che dispone che la quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche.

Considerando  il momento impositivo, siamo in presenza di un’evidente contraddizione:

  • l’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991  dispone che i redditi e le perdite del GEIE sono imputati a ciascun membro, indipendentemente dall’effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali

invece

  • le  istruzioni alla Sez. I-A, considerano gli utili percepiti, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

Quindi ricomprendere i considerati redditi tra quelli di cui alla Sez. I-A  porterebbe ad un’evidente disparità di trattamento, al riguardo del momento impositivo, tra i redditi delle GEIE residenti, o non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, e quelli di GEIE estere prive di stabile organizzazione in Italia.

Le istruzioni alla Sez. V del quadro M – Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva – dispongono che nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RL, sez. I), percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

Quindi, in base ad un parere personale, l’unico Quadro del Modello Redditi Persone Fisiche che sembrerebbe rispondere al dettato del comma 6 del Dlgs. 240/1991 è il Quadro RH.

Alla medesima conclusione si potrebbe giungere considerando la “trasparenza fiscale” della GEIE dettata dall’art. 40 del Regolamento (CEE) n. 2137/85.

Per quanto attiene il reddito delle società di capitali gli utili derivanti da un GEIE non residente nel territorio dello Stato, a nostro parere, non possono essere ricompresi tra quelli di cui all’art. 89, terzo comma, del TUIR, dichiarati tra le variazioni in diminuzione del reddito al rigo 47 del quadro RF, in quanto si andrebbe contro il dettato del sesto comma dell’art. 11 del Dlgs. n. 240 del 1991 che prevede esplicitamente che la quota di reddito derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

IL GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) in Bulgaria

Il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) è uno strumento di integrazione tra soggetti economici appartenenti all’Unione Europea ed allo Spazio Economico Europeo. Cosa significa? Significa che,stipulando un contratto di GEIE, due o più soggetti che abbiano la sede della propria attività nei Paesi dell’Unione e dello Spazio Comune (I membri dell’Unione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; aderiscono allo Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono dettare le regole per una relazione di stabile cooperazione che abbia ad oggetto una parte delle proprie attività.

Vedi: Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo all’istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

Lo scopo del GEIE è di facilitare e sviluppare le attività economiche dei suoi membri mettendo in comune risorse, attività e competenze al fine di raggiungere risultati migliori rispetto a quanto potrebbero fare agendo singolarmente i suoi membri

  • Un GEIE potrà essere formato da società ed altri soggetti di diritto pubblico o privato, costituiti conformemente alla legislazione di un paese dell’UE e aventi sede nell’UE. Potrà essere formato da persone fisiche che svolgono un’attività industriale, commerciale, artigianale o agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all’interno dell’UE.
  • Un GEIE dovrà avere almeno due membri appartenenti a paesi dell’UE diversi.
  • Nel contratto per la formazione di un GEIE devono figurare la denominazione, la sede e l’oggetto del gruppo, il nome, il numero e il luogo dove è registrato, nonché, eventualmente, il luogo in cui sono registrati i singoli membri, e la durata del gruppo se non è a tempo indeterminato. Il contratto dovrà essere depositato presso l’ufficio di registrazione designato da ogni paese dell’UE. La registrazione conferisce piena capacità giuridica al GEIE in tutta l’UE.
  • Nessun GEIE potrà ricorrere al pubblico risparmio.
  • Un GEIE non deve necessariamente essere costituito con versamenti di capitale. I membri sono liberi di utilizzare metodi alternativi di finanziamento.

Un GEIE non potrà impiegare più di 500 persone.

Gli estremi della costituzione o dello scioglimento di un GEIE dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE (serie C e S).

La sede legale di un gruppo dovrà situarsi all’interno dell’UE e potrà essere trasferita da un paese dell’UE ad un altro subordinatamente a certe condizioni.

Ogni membro di un GEIE avrà almeno un voto, sebbene il contratto di gruppo possa dare a certi membri più di un voto, purché nessun membro ne detenga la maggioranza. Il regolamento indica le decisioni per le quali è richiesta l’unanimità.

Il GEIE dovrà avere almeno due organi:

  • i membri che agiscono collegialmente;
  • l’amministratore o gli amministratori.

Ciascuno degli amministratori, quando agisce a nome del gruppo, impegna il GEIE nei confronti dei terzi, anche se i suoi atti non rientrano nell’oggetto del gruppo.

Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso. Gli utili del GEIE saranno considerati utili dei membri e ripartiti tra questi secondo la proporzione prevista nel contratto di gruppo, o, nel silenzio del contratto, in quote uguali. I profitti o le perdite di un GEIE saranno tassabili solo in capo ai suoi membri.

In contropartita della dell’autonomia contrattuale, che è alla base del GEIE, e del fatto che non si richiede ai membri un capitale obbligatorio, ogni membro del GEIE è solidalmente e illimitatamente responsabile delle obbligazioni del GEIE.

 Il Geie consente a imprese e professionisti appartenenti a due o più stati dell’Unione europea di:

  • costituire un soggetto unico, titolare di posizione giuridica e tributaria distinta dai membri che lo compongono;
  • apportare sotto un unico soggetto giuridico risorse, attività e competenze dei partecipanti.

Il GEIE è regolato dalla legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo

(Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la legge applicabile, da un lato, al contratto di gruppo, tranne per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall’altro, al funzionamento interno del gruppo, è la legge nazionale dello stato in cui si trova la sede stabilita dal contratto di gruppo. …….)

A norma dell’articolo 6 del Regolamento Il gruppo è iscritto nello stato in cui si trova la sede nel registro designato a norma dell’articolo 39, paragrafo 1.

(Articolo 39

1. Gli stati membri designano il registro o i registri competenti per procedere all’iscrizione di cui agli articoli 6 e 10 e determinano le norme ad essa applicabili. ……….)

In Bulgaria il Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) disciplina il GEIE negli artt. 280a e 280b.

In Bulgaria, ai sensi della “Legge sul registro delle imprese e del Registro delle persone giuridiche” , art. 31a, devono essere inseriti, nella pubblicità del registro e del registro delle entità giuridiche senza scopo di lucro, i Gruppi Europei di Interesse Economico ai sensi del regolamento (CEE) № 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), di seguito denominato “regolamento (CEE) № 2137/85” , con sede legale nella Repubblica di Bulgaria e sue controllate nella Repubblica di Bulgaria, diGruppi Europei di Interesse Economico con sede in un altro paese.

L’obbligo di pubblicazione di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, è contemplato dalla disposizione dell’articolo 31e della legge sul Registro: Entro un mese dalla registrazione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), l’Agenzia del Registro invia ufficialmente un avviso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con i dettagli del nome, numero, data e luogo della registrazione, la sede e l’oggetto dell’attività del GEIE.

La legge nazionale può prevedere che il numero di membri di GEIE, registrati nel territorio dello Stato membro interessato non possono superare i 20. In Bulgaria non sono previsti tali limiti.

La legge bulgara non prevede norme particolari per quanto riguarda le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche nonché di capacità delle persone giuridiche, e, dall’altro, al funzionamento interno del gruppo.

La Tayros Consulting assiste i propri clienti nella costituzione di GEIE in Bulgaria

Per informazioni