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Trattamento fiscale di una Holding olandese

Trattamento fiscale di una Holding olandese

In Olanda non esiste una forma societaria particolare per le Holding, piuttosto, in generale, si parla di “società di partecipazione“.

Nei Paesi Bassi una struttura di Holding può essere costituita attraverso

  • la Naamloze Vennotschap (Nv) che corrisponde alla Spa italiana. Gli aspetti legali della NV sono regolati negli articoli dal 64 al 174a del libro 2 del codice civile olandese (titolo 4: società per azioni). Il capitale emesso e versato deve essere di almeno € 45.000
  • la Besloten Vennotschap (Bv) che corrisponde alla Srl italiana, regolamentata dagli articoli dal 175 al 276 del libro 2 del codice civile olandese (titolo 5: società private a responsabilità limitata). Con il recente istituto della Flex-BV vigente dal 1 ottobre 2012 è possibile fondare una BV con 0,01 euro cent.

Quindi, non essendo prevista in Olanda una regolamentazione particolare per la Holding, da un punto di vista formale, questa può essere

  • una pure holding company,  quando svolge soltanto attività di gestione delle partecipazioni e di coordinamento delle attività delle società appartenenti al Gruppo
  • una operating holding company, quando a tale gestione si affianca l’attività industriale o commerciale in genere.

Uno degli aspetti più importanti del sistema olandese di imposta sul reddito delle società è l’esenzione dalla partecipazione, in base alla quale tutti i dividendi e le plusvalenze derivanti da una partecipazione qualificata sono esenti da imposta (art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società del 1969 (Wet op de vennootschapsbelasting 1969))

La disposizione, tuttavia, è piuttosto complessa. Pertanto una panoramica generale può tornare utile.

Aliquota dell’imposta sul reddito delle società olandese

Le società di partecipazione olandesi sono tassate allo stesso modo di altre entità aziendali in Olanda. A partire dal 2021 devono pagare un’imposta sulle società del 15% sugli utili fino a 245,000 EUR (dal 2022 il limite sarà portato a 395.000) e il 25% al ​​di sopra di questo margine.

Residenza aziendale

Una Società è soggetta a corporate income tax se è residente nei Paesi Bassi. Il luogo di residenza fiscale di un’entità si basa su fatti e circostanze. I principali fatti e circostanze che determinano se la sede della direzione effettiva è nei Paesi Bassi sono:

  • il luogo in cui vengono prese le decisioni aziendali importanti e;
  • il luogo in cui i direttori lavorano e si incontrano, e;
  • il luogo in cui vengono conservati i documenti aziendali e viene redatto il bilancio

Un’entità è quindi fiscalmente residente nei Paesi Bassi se la sua “sede di direzione effettiva” è nei Paesi Bassi.

L’esenzione dalla partecipazione

In Olanda vige il principio di tassazione su base mondiale (“worldwide taxation principle“) secodo il quale: per i soggetti residenti nel Paese, il reddito è tassato ovunque prodotto, mentre per i non residenti si assoggetta a tassazione soltanto il reddito prodotto nel Paese.

Nonostante il fatto che in generale una società residente nei Paesi Bassi sia soggetta a corporate income tax sul suo reddito mondiale, tutti i benefici derivanti da una partecipazione qualificata sono esenti da corporate income tax a livello di azionista qualificato (società fiscalmente residente in Olanda), art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società del 1969 (Wet op de vennootschapsbelasting 1969).

Sotto la voce “benefici” nella Partecipation exemptiom ricadono:

  • dividendi e
  • plusvalenze.

Lo scopo dell’esenzione dalla partecipazione è duplice. Nel contesto puramente nazionale olandese, mira alla prevenzione della doppia imposta sul reddito delle società sui profitti di un’impresa (cioè prima sui profitti dell’impresa stessa e successivamente a livello della società madre, ecc.) Nel contesto internazionale , l’esenzione dalla partecipazione ha l’effetto di esentare dalla doppia imposizione internazionale.

Partecipazione qualificata

Come regola generale, l’esenzione dalla partecipazione è applicabile fintanto che la partecipazione non è detenuta come investimento di portafoglio. 

In base all’art. 13 della Legge sull’imposta sul reddito delle società del 1969, l’esenzione dalla partecipazione si applica ai benefici derivanti da una partecipazione detenuta da una società madre residente nei Paesi Bassi se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. La società madre detiene una partecipazione di almeno il 5% del capitale sociale nominale versato (o, in determinate circostanze, del 5% dei diritti di voto) di una società con un capitale diviso in azioni ( Minimum Threshold Test);
  2. Viene soddisfatto uno dei seguenti tre test:
    a) l’obiettivo della Capogruppo rispetto alla propria partecipazione è quello di ottenere un rendimento superiore a quello che ci si può attendere dalla gestione del portafoglio (Motive Test); o
    b) meno del 50% delle attività totali della controllata sono “low-taxed free passive asset” (Asset Test); o
    c) la controllata è soggetta a un prelievo adeguato secondo gli standard fiscali olandesi(un’aliquota fiscale effettiva di almeno il 10%)( Subject-to-Tax Test); e
  3.  Il pagamento ricevuto dalla controllata non è detraibile ai fini della corporate income tax nel paese della controllata.

Motive Test

Il Motive Test è un test di fatti e circostanze che è soddisfatto quando la holding mira a ottenere un rendimento sulla sua controllata che supera il rendimento di un investimento di portafoglio., come, ad esempio:

  • se la holding partecipa alla gestione della controllata o
  • se la holding (o la sua società madre) svolge una funzione essenziale a beneficio dell’impresa commerciale del gruppo.

Il Motive Test è considerato fallito:

  • se più del 50% del patrimonio consolidato della controllata è costituito da partecipazioni inferiori al 5%, o
  • se la controllata (insieme alle sue controllate) funziona prevalentemente come società di finanziamento, leasing o concessione di licenze di gruppo .

L’Asset Test

Un asset è un “low-taxed free passive asset” se:

  • È un bene passivo che non è ragionevolmente richiesto all’interno dell’impresa  e
  • Il reddito derivante da tale attività è effettivamente tassato a un’aliquota inferiore al 10%.

Il patrimonio immobiliare è sempre considerato un ‘‘good asset’’ ai fini dell’Asset Test (indipendentemente dalla sua funzione all’interno dell’impresa del proprietario e indipendentemente dalla tassazione). Ai fini della soglia del 50% dell’Asset Test, è determinante il valore equo di mercato delle attività. L’Asset Test è un test continuo e deve essere soddisfatto durante (quasi) l’intero anno fiscale.

Le attività utilizzate per attività di finanziamento, leasing o concessione di licenze di gruppo sono generalmente considerate passive, a meno che non facciano parte di un’impresa di finanziamento o leasing attiva come descritta nella legge olandese, o siano finanziate al 90% o più con prestiti di terzi.

Subject-to-Tax Test

In generale, una partecipazione è considerata soggetta a un prelievo adeguato se è soggetta a un’imposta sugli utili con un’aliquota di almeno il 10%.

Alcune differenze nella base imponibile, come l’assenza di limitazioni alla deduzione degli interessi, un’esenzione dalla partecipazione troppo ampia, il differimento della tassazione fino alla distribuzione degli utili o i dividendi deducibili, possono causare la qualifica di un’imposta sugli utili come prelievo non adeguato, a meno che l’aliquota fiscale effettiva secondo gli standard fiscali olandesi sia almeno del 10%.

Partecipazioni non qualificanti per l’esenzione dalla partecipazione

Se il Minimum Threshold Test (partecipazione di almeno il 5% del capitale sociale nominale versato) è soddisfatto, ma non lo sono le restanti condizioni di esenzione, sarà concesso un credito per l’imposta sottostante con un’aliquota massima del 5% (ad eccezione delle partecipazioni UE qualificate, per le quali può essere accreditata l’imposta effettiva).

Ritenuta d’acconto sui dividendi olandesi

I dividendi pagati da una BV o NV olandese ai suoi azionisti sono generalmente soggetti a una ritenuta alla fonte sui dividendi del 15%. L’aliquota della ritenuta alla fonte può tuttavia essere ridotta nella maggior parte dei casi in virtù di trattati fiscali o della direttiva UE sulle società madri/figlie.

Dal 2024  è prevista una ritenuta alla fonte aggiuntiva sui flussi di dividendi ai paesi a bassa tassazione. Le misure si applicheranno ai flussi di dividendi verso paesi con un’aliquota fiscale sugli utili inferiore al 9% e paesi che si trovano nell’elenco europeo delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

Panoramica delle aliquote della ritenuta alla fonte per i dividendi come indicato nei trattati fiscali conclusi dai Paesi Bassi.

Ultima modifica: 02-12-2020

TASSO SECONDO IL TRATTATO  
 

BRONLAND

PORTAFOGLIO PARTECIPAZIONE
Albania 15% 5% – 0%
Argentina 15% 10%
Armenia 15% 5%
Aruba 15% 7,5% – 5%
Australia 15% 15%
Azerbaigian 10% 5%
Bahrein 10% 0% – 10%
Bangladesh 15% 10%
Barbados 15% 0%
Bielorussia 15% 5%
Belgio 15% 5% – 0%
Bosnia Erzegovina *** 15% 5%
Brasile 15% 15%
Bulgaria 15% 5%
Canada 15% 5%
Cina 10% 5%
Curacao 15% 15% – 0%
Danimarca 15% 0%
Germania 15% 10% – 5%
Egitto 15% 0%
Estonia 15% 5%
Etiopia 15% – 5% 15% – 10% – 5%
Filippine 15% 10%
Finlandia 15% 0%
Francia 15% 5%
Georgia 15% 5% – 0%
Ghana 10% 5%
Grecia 35% – 15% 35% – 5%
Gran Bretagna 15% 5%
Ungheria 15% 5%
Hong Kong 10%  0%
Irlanda 15% 0%
Islanda 15% 0%
India 15% – 10% 15% – 10% – 5%
Indonesia 15% 10%
Israele 15% 5%
Italia 15% 10% – 5%
Giappone 10% 5% – 0%
Giordania 15% 15% – 5%
Kazakistan 15% 5% – 0%
Kuwait 10% 0%
Corea 15% 10%
Croazia 15% 0%
Kirghizistan ** 15% 15%
Lettonia 15% 5%
Lituania 15% 5%
Lussemburgo 15% 2,5%
Malawi
Malaysia 15% 0%
Malta 15% – 0% 5% – 0%
Marocco 25% 10%
Messico 15% 5%
Moldavia 15% 5% – 0%
Mongolia 15% 0%
Antille Olandesi 15% 8,3% – 0%
Nuova Zelanda 15% 15%
Nigeria 15% 12,5%
Macedonia del Nord 15% 0%
Norvegia 15% 0%
Uganda 15% 5% – 0% 
Ucraina 15% 5% – 0%
Uzbekistan 15% 5%
Oman 10% 0%
Austria 15% 5%
Pakistan 20% 10%
Panama 15% 0%
Polonia 15% 5%
Portogallo 10% 10%
Qatar 10% 0%
Romania 15% 5% – 0%
Russia 15% 5%
Arabia Saudita 10% 5%
Serbia e
Montenegro *** 
15%  5%
Singapore 15% 0%
St Martin 15% 0%
Slovenia 15% 5%
Slovacchia 10% 0%
Spagna 15% 10% – 5%
Sri Lanka 15% 10%
Suriname 20% 15% – 7,5%
Tagikistan ** 15% 15%
Taiwan 10% 10%
Tailandia 25% 5%
Repubblica Ceca 10% 0%
Tunisia 20% 0%
Turchia 20% 5%
Turkmenistan ** 15%  15%
Venezuela 10% 0%
Emirati Arabi Uniti 10% 5% – 0%
stati Uniti 15% 5% – 0%
Vietnam 15% 7% – 5%
Zambia 15% 5%
Zimbabwe 20% 10%
Sud Africa 15% 5% – 0%
Svezia 15% 0%
Svizzera 15%  15% – 0% 
* trattato non ancora in vigore
** ex trattato con l’Unione Sovietica
*** ex trattato con la Jugoslavia