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EMIRATI ARABI UNITI – Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Ministerial Decision No. 139 of 2023 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decreto ministeriale n. 139 del 2023 in materia di attività qualificanti e attività escluse ai fini del DL n. 47 del 2022 in materia di tassazione delle persone giuridiche e delle imprese

Ministro di Stato per gli affari finanziari:

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto e successive modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 59 del 2017 sulle zone designate ai fini del decreto legge federale n. 8 del 2017 sull’imposta sul valore aggiunto,
  • Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito ammissibile della persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Le parole e le espressioni nella presente decisione hanno gli stessi significati specificati nel decreto-legge federale n. 47 del 2022 (“Legge sull’imposta sulle società”) e nella decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, e le seguenti parole ed espressioni hanno i significati assegnati a ciascuno:

Nave: Qualsiasi struttura normalmente operante o predisposta per operare nella navigazione marittima indipendentemente dalla sua potenza e stazza.

Aereo: Qualsiasi macchina che possa trarre supporto nell’atmosfera dalle reazioni dell’aria diverse dalle reazioni dell’aria contro la superficie della terra.

Zona designata: una zona designata come definita nel decreto legge federale n. 8 del 2017 di cui sopra e che è stata specificata come zona franca ai fini della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (2) Attività Qualificate

  1. Ai fini della Decisione del Gabinetto n. 55 del 2023 di cui sopra, e fatta salva la Clausola (2) del presente Articolo e l’Articolo (3) della presente Decisione, le seguenti attività condotte da una Persona qualificata per la zona franca saranno considerate Attività Qualificate:

(a) Fabbricazione di beni o materiali.

(b) Lavorazione di merci o materiali.

(c) Detenzione di azioni e altri titoli.

(d) Proprietà, gestione e esercizio delle navi.

(e) Servizi di riassicurazione soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(f) Servizi di gestione di fondi soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(g) Servizi di gestione patrimoniale e di investimento soggetti alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(h) Servizi di Sede alle Parti Correlate.

(i) Servizi di tesoreria e finanziamento alle Parti Correlate.

(j) Finanziamento e leasing di aeromobili, inclusi motori e componenti rotanti.

(k) Distribuzione di beni o materiali in o da una Zona designata a un cliente che rivende tali beni o materiali, o parti di essi o lavora o altera tali beni o materiali o parti di essi ai fini della vendita o della rivendita.

(l) Servizi di logistica.

(m) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (l) della presente Clausola.

  1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.
  2. In applicazione del paragrafo (k) della Clausola (1) di questo Articolo, l’attività di distribuzione di merci o materiali deve essere intrapresa in o da una Zona Designata e le merci oi materiali che entrano nello Stato devono essere importati attraverso la Zona Designata.
  3. Ai fini del paragrafo (m) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria laddove non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività qualificante principale.

Articolo (3) Attività escluse

  1. Ai fini della delibera del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, sono considerate Attività Escluse le seguenti attività:

(a)  Tutte le transazioni con persone fisiche, ad eccezione delle transazioni relative alle attività qualificanti specificate ai paragrafi (d), (f), (g) e (j) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(b) Attività bancarie soggette alla vigilanza regolamentare dell’autorità competente nello Stato.

(c) Attività assicurative soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse dall’attività specificata al paragrafo (e) della clausola (1) dell’articolo (2) della presente decisione.

(d) Attività finanziarie e di leasing soggette alla supervisione regolamentare dell’autorità competente nello Stato, diverse da quelle specificate ai paragrafi (i) e (j) della Clausola (1) dell’Articolo (2) della presente Decisione.

(e) Proprietà o sfruttamento di beni immobili, diversi dai Beni Commerciali situati in una Zona Franca in cui la transazione relativa a tale Bene Commerciale è condotta con altri Soggetti della Zona Franca.

(f) Proprietà o sfruttamento di beni di proprietà intellettuale.

(g) Qualsiasi attività accessoria alle attività elencate nei paragrafi da (a) a (f) della presente Clausola.

  1. Ai fini del paragrafo (g) della Clausola (1) del presente Articolo, un’attività sarà considerata accessoria qualora non svolga alcuna funzione indipendente ma sia necessaria per lo svolgimento dell’Attività principale esclusa.
  2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente Decisione o da qualsiasi altra decisione emessa dal Ministro, le attività di cui alla Clausola (1) del presente Articolo avranno il significato previsto dalle rispettive leggi che regolano tali attività.

Articolo (4) Requisiti de minimis

Ai fini dell’articolo (4) della Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 di cui sopra, i requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti qualora le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superino il 5% (cinque percento) del reddito totale della persona qualificata per la zona franca in quel periodo fiscale o 5.000.000 AED (cinque milioni di dirham), a seconda di quale sia inferiore.

Articolo (5) Altre condizioni

  1. Oltre alle condizioni di cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, una persona qualificata per la zona franca deve soddisfare le seguenti due condizioni:

(a) Le sue entrate non ammissibili non superano i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

(b) Redige bilanci certificati in conformità con qualsiasi decisione emessa dal Ministro sui requisiti per preparare e mantenere bilanci certificati ai fini della legge sull’imposta sulle società.

  1. Una persona qualificata per la zona franca che in un determinato momento durante un periodo fiscale non soddisfa nessuna delle condizionidi cui alla clausola (1) dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società e la presente decisione e qualsiasi altra condizione prescritta dal ministro cesserà di essere una persona qualificata per la zona franca dall’inizio del relativo periodo fiscale e per il successivo ( 4) quattro periodi d’imposta.

Articolo (6) Pubblicazione e applicazione della presente decisione

La presente decisione è pubblicata ed entra in vigore il 1° giugno 2023.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini Ministro di Stato per gli affari finanziari

Rilasciato da noi, Il: 12 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente a: 01/06/2023

EMIRATI ARABI UNITI – Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

UNITED ARAB EMIRATES

Cabinet Decision No. 55 of 2023 on Determining Qualifying Income for the Qualifying Free Zone Person for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses

EMIRATI ARABI UNITI

Decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2023 sulla determinazione del reddito qualificante per la persona qualificata per la zona franca ai fini del decreto-legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese

  • Rivista la Costituzione,
  • Legge federale n. 1 del 1972 sulle competenze dei ministeri e poteri dei ministri, e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 13 del 2016 sull’istituzione dell’Autorità fiscale federale e sue modifiche,
  • Decreto legge federale n. 28 del 2022 sulle procedure tributarie,
  • Decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle persone giuridiche e delle imprese,
  • Facendo seguito a quanto presentato dal Ministro delle Finanze e previa approvazione del Consiglio dei Ministri,

Deciso:

Articolo (1) Definizioni

Alla presente decisione si applicano le definizioni del decreto legge federale n. 47 del 2022 sulla tassazione delle società e delle imprese, con l’eccezione che le seguenti parole ed espressioni avranno il significato assegnato a ciascuna di esse, a meno che il contesto non richieda diversamente:

Stabilimento nazionale: Un luogo di attività o altra forma di presenza di una persona qualificata per la zona franca al di fuori della zona franca nello Stato.

Attività qualificanti: Qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito qualificante.

Attività escluse: Qualsiasi attività determinata da una decisione emessa dal Ministro e condotta da una persona qualificata per la zona franca da cui deriva un reddito non qualificante.

Persona non in zona franca: Qualsiasi Persona che non sia una Persona della Zona Franca.

Proprietà commerciale:  Bene immobile o parte di esso:

(a) utilizzato esclusivamente per un’attività commerciale o aziendale.

(b) non utilizzato come luogo di residenza o alloggio inclusi hotel, motel, bed and breakfast, residence e simili.

Articolo (2) Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente decisione si applicano alle persone qualificate per la zona franca.

Articolo (3) Reddito qualificante

  1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo (18) della legge sull’imposta sulle società, il reddito ammissibile della persona qualificata della zona franca includerà le seguenti categorie di reddito, a condizione che tale reddito non sia attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione straniera in ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione o alla proprietà o allo sfruttamento di beni immobili ai sensi dell’articolo 6 della presente decisione:

(a) Redditi derivanti da operazioni con altri Soggetti della Zona Franca, ad eccezione dei redditi derivanti da Attività Escluse.

(b) Reddito derivante da transazioni con una persona non appartenente alla zona franca, ma solo in relazione alle attività qualificate che non sono attività escluse.

(c) Qualsiasi altro reddito a condizione che la persona qualificata per la zona franca soddisfi i requisiti de minimis di cui all’articolo (4) della presente decisione.

  1. Ai fini del paragrafo (a) della Clausola (1) di questo Articolo, il reddito sarà considerato come derivato da transazioni con una Persona della Zona Franca in cui tale Persona della Zona Franca è il Beneficiario dei relativi servizi o Beni.
  2. Ai fini del presente articolo, il termine “beneficiario beneficiario” indica una persona che ha il diritto di utilizzare e godere del servizio o del bene e non ha l’obbligo contrattuale o legale di trasferire tale servizio o bene a un’altra persona e con il termine “Bene” si intendono i beni materiali o immateriali che hanno valore economico nell’affare, compresi i beni mobili e immobili.
  3. Il Reddito Qualificante includerà il reddito derivante da qualsiasi Persona laddove tale reddito sia accessorio rispetto al reddito ai sensi del paragrafo (a) o (b) della Clausola (1) del presente Articolo.
  4. Al fine di determinare se una persona qualificata per la zona franca ha una stabile organizzazione nazionale, si applicano le disposizioni dell’articolo (14) della legge sull’imposta sulle società e l’espressione “persona qualificata per la zona franca” deve essere utilizzata al posto dell’espressione “non Residente”, e l’espressione “aree geografiche al di fuori delle Zone Franche nello Stato” deve essere utilizzata al posto della parola “Stato”, ovunque usata in detto articolo.

Articolo (4) Requisiti de minimis

  1. I requisiti de minimis saranno considerati soddisfatti se le Entrate non ammissibili ottenute dal Soggetto Idoneo della Zona Franca in un Periodo Fiscale non superano una percentuale del reddito totale del Soggetto Idoneo della Zona Franca in quel Periodo Fiscale come specificato dal Ministro, o un importo indicato dal Ministro, se inferiore.
  2. Fatta salva la clausola (3) del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

(a)  I ricavi non idonei sono i ricavi derivanti in un periodo fiscale da uno dei seguenti:

      1. Attività escluse.
      2. Attività che non sono attività idonee in cui l’altra parte della transazione è una persona non appartenente alla zona franca.

(b)  Il ricavo totale è tutto il ricavo derivato da una persona qualificata della zona franca in un periodo fiscale.

  1. Le seguenti Entrate non saranno incluse nel calcolo delle Entrate non ammissibili e delle Entrate totali:

(a) Ricavi attribuibili a beni immobili ubicati in Zona Franca derivanti dalle seguenti transazioni:

      1. Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.
      2. Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

(b) Entrate attribuibili a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca.

  1. Ai fini del presente articolo, una persona qualificata per la zona franca e la sua stabile organizzazione nazionale o straniera saranno trattate come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.

Articolo (5) Reddito attribuibile ad una stabile organizzazione nazionale o ad una stabile organizzazione estera

  1. Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera della persona qualificata per la zona franca sarà considerato reddito imponibile e tassato in conformità al paragrafo (b) della clausola (2) dell’articolo (3) della legge sull’imposta sulle società.
  2. Il reddito attribuibile a una stabile organizzazione nazionale o a una stabile organizzazione estera di una persona qualificata in zona franca per un periodo fiscale è il reddito imponibile di tale organizzazione per quel periodo calcolato come se la struttura fosse una persona separata e indipendente che è una parte correlata della persona qualificata per la zona franca.

Articolo (6) Reddito attribuibile a beni immobili siti in zona franca

  1. Il reddito attribuibile a beni immobili situati in una zona franca che deriva dalle operazioni di seguito indicate sarà considerato reddito imponibile e tassato in conformità al paragrafo (b) della clausola (2) dell’articolo (3) della legge sull’imposta sulle società:

(a)  Transazioni con persone non appartenenti alla zona franca in materia di proprietà commerciale.

(b)  Transazioni con qualsiasi Persona in relazione a beni immobili che non sono Proprietà Commerciali.

  1. Ai fini della clausola (1) del presente articolo, il reddito imponibile per un periodo di imposta è il reddito attribuibile ai beni immobili di cui ai paragrafi (a) e (b) della clausola (1) del presente articolo calcolato in conformità con le disposizioni pertinenti della legge sull’imposta sulle società.

Articolo (7) Mantenimento di una sostanza adeguata in una zona franca e outsourcing

  1. Una persona qualificata per la zona franca intraprenderà le sue principali attività generatrici di reddito in una zona franca e, tenuto conto del livello delle attività svolte, avrà risorse adeguate, un numero adeguato di dipendenti qualificati e dovrà sostenere un importo adeguato di spese operative.
  2. Le attività possono essere esternalizzate a una parte correlata in una zona franca oa terzi in una zona franca, a condizione che la persona qualificata in zona franca abbia un’adeguata supervisione dell’attività esternalizzata.

Articolo (8) Decisioni di esecuzione

Il Ministro emana le decisioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni della presente decisione.

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 1° giugno 2023.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro

Rilasciato da noi, Il: 10 Dhi al-Qi`dah 1444 H Corrispondente al: 30 maggio 2023