Bulgaria – Multe e sanzioni patrimoniali ai sensi della legge sull’imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tipo di violazione Importo della sanzione patrimoniale (multa) Norma IVA
Mancata presentazione della domanda di iscrizione o della domanda di decadenza dall’iscrizione entro i termini stabiliti. Multa o sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 BGN. Articolo 178
Mancata presentazione o mancato rispetto delle scadenze stabilite da parte di qualsiasi persona, inclusa una persona non registrata, tenuta a presentare:

– la dichiarazione di riferimento ai sensi dell’art. 125, comma 1, della legge IVA per il periodo d’imposta di riferimento;

 Dichiarazione VIES ai sensi dell’art. 125, comma 2, della legge IVA ;

 i registri contabili di cui all’articolo 124 della legge IVA (giornale degli acquisti, giornale delle vendite e registro delle cessioni intracomunitarie di veicoli nuovi).

Multa o sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN. Art. 179, comma 1
Mancata presentazione o  mancato rispetto dei termini  per la presentazione di una dichiarazione-relazione per l’applicazione di un regime speciale per le prestazioni effettuate con luogo di esecuzione nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge sull’IVA da parte di una persona registrata ai sensi dell’art. 154 della legge sull’IVA o registrata in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione o di un regime nell’Unione. Multa o sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN. Art. 179, comma 2
Mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge , compresa la mancata riscossione dell’imposta dovuta alla mancata presentazione della domanda di registrazione e alla mancata registrazione nei tempi previsti. Una multa o una sanzione patrimoniale pari all’importo dell’imposta non riscossa, ma non inferiore a 500 BGN.

In caso di violazione ripetuta – il doppio dell’importo della tassa non riscossa, ma

non meno di 5000 BGN.

Art. 180, commi 1, 2 e 4
Accantonamento dell’imposta nel periodo successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere accantonata . Una multa o una sanzione patrimoniale pari al 25 percento dell’imposta, ma non inferiore a 250 BGN. Art. 180, comma 3
Mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del Capitolo Otto e la persona ha diritto a un credito d’imposta completo per l’imposta addebitata, anche in caso di mancata riscossione dell’imposta dovuta alla mancata presentazione di una domanda di registrazione e alla mancata registrazione entro i termini.  Una multa o una sanzione patrimoniale pari al 5 percento dell’imposta non riscossa, ma non inferiore a 50 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta al 20 percento dell’imposta non riscossa, ma non inferiore a 500 BGN.

Art. 180a, commi 1, 2 e 5
Valutazione dell’imposta nel periodo successivo al periodo in cui l’imposta avrebbe dovuto essere valutata, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del Capitolo Otto e la persona ha diritto a un credito d’imposta completo per l’imposta valutata.  Una multa o una sanzione patrimoniale pari al 2 percento dell’imposta, ma non inferiore a 25 BGN. Art. 180a, comma 3
Mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge, nei casi in cui l’imposta è dovuta dalla persona in qualità di contribuente ai sensi del Capitolo Otto  e la persona ha diritto a un credito d’imposta completo per l’imposta addebitata, a condizione che sia stata effettuata una notifica scritta a un’autorità delle entrate ai sensi dell’art. 126, comma 3, punto 2 della legge sull’IVA  entro due mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo di riscossione dell’imposta. Multa o sanzione pecuniaria da 100 a 300 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da 200 a 600 BGN .

Art. 180a, comma 4
Mancata riscossione dell’imposta entro i termini previsti dalla presente legge per  le prestazioni effettuate con luogo di esecuzione nel territorio del Paese ai sensi  dell’art. 21, comma 6 della legge sull’IVA  da  una persona registrata ai sensi  dell’art. 154 della legge sull’IVA  o registrata in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime al di fuori dell’Unione o di un regime all’interno dell’Unione. Una multa o una sanzione patrimoniale pari al 25 percento dell’imposta non riscossa o  dell’imposta in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN.

In caso di  ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale è  il doppio dell’importo della tassa non riscossa , ma non inferiore a 5.000 BGN.

Art. 180b, commi 1 e 2
Mancata presentazione delle informazioni dai registri contabili o presentazione delle informazioni su un supporto magnetico o ottico diverso da quello specificato nei registri contabili. Multa o sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da 1.000 a 20.000 BGN.

Art. 181, commi 1 e 2
Mancata presentazione, su richiesta di un’autorità fiscale, del registro elettronico di cui all’art. 120, comma 3, della legge IVA o  del registro elettronico tenuto in conformità alla legislazione dello Stato membro per l’identificazione da parte di  una persona registrata sulla base  dell’art. 154 della legge IVA  o dell’art. 156 della legge IVA , o registrata in un altro Stato membro per l’applicazione di un regime extra-Unione o di un regime all’interno dell’Unione. Multa o sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 BGN.

In caso di  ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da 1.000 a 20.000 BGN.

Art. 181a, commi 1 e 2
Mancata emissione di un documento fiscale o mancata registrazione del documento fiscale emesso/ricevuto nei registri contabili del periodo d’imposta di riferimento, con conseguente accertamento di un importo inferiore dell’imposta. Una multa o una sanzione patrimoniale pari all’importo dell’imposta determinata in misura inferiore, ma non inferiore a 1.000 BGN.

 

Art. 182, comma 1
Emissione o registrazione del documento fiscale nel periodo successivo al periodo d’imposta in cui il documento avrebbe dovuto essere emesso o registrato. Una multa o una sanzione patrimoniale pari al 25 percento dell’imposta determinata in un importo inferiore, ma non inferiore a 250 BGN. Art. 182, comma 2
Emissione di un documento fiscale da parte di un soggetto non registrato ai sensi della legge IVA , in cui è indicata l’imposta. Una multa o una sanzione patrimoniale pari all’importo dell’imposta specificata nel documento, ma non inferiore a 1.000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale è pari al doppio dell’importo della tassa non riscossa, ma non inferiore a 5.000 BGN.

Art. 183, commi 1 e 2
Mancata presentazione o mancata presentazione entro il termine della dichiarazione ai sensi dell’art. 168, comma 2, della legge IVA da parte di un soggetto non registrato ai sensi della legge IVA in occasione di un acquisto/cessione intracomunitaria di un veicolo nuovo. Multa o sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale va da 5.000 a 20.000 BGN.

Art. 184, commi 1 e 2
Mancata emissione dello scontrino fiscale (scontrino fiscale o scontrino di sistema) – per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 100 a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 a 1000 BGN;

– per le persone giuridiche e le imprese individuali – una sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 BGN. In caso di recidiva, da 1.000 a 4.000 BGN;

– per la persona fisica che era effettivamente tenuta a emettere una ricevuta di cassa (scontrino fiscale o di sistema) e ha accettato il pagamento senza emettere tale ricevuta – una multa da 100 a 500 BGN.

Art. 185, commi 1, 3 e 4
Violazione di:

–          le condizioni, la procedura e le modalità di approvazione o di cancellazione del tipo, di introduzione/disattivazione/dismissione, di registrazione/cancellazione, di segnalazione, di conservazione dei documenti rilasciati da/in connessione con un dispositivo fiscale e un sistema automatizzato integrato per la gestione dell’attività commerciale  o

 

–         l’ordine di  manutenzione degli apparecchi fiscali, rispettivamente del sistema automatizzato integrato per la manutenzione delle attività commerciali o

– gli obblighi di comunicazione a distanza con l’Agenzia delle Entrate o

– gli obblighi di presentazione dei dati di cui all’art. 118, comma 10 della legge sull’IVA all’Agenzia nazionale delle entrate (dati sulla consegna e sulla movimentazione delle quantità consegnate/ricevute di combustibili liquidi, nonché sulla loro variazione da parte del fornitore/destinatario della fornitura di combustibili liquidi) alla data dell’obbligo di presentazione.

– per i soggetti non commerciali: multa da 300 a 1.000 BGN. In caso di recidiva, multa da 600 a 2.000 BGN ;

– persone giuridiche e ditte individuali – una sanzione pecuniaria da 3.000 a 10.000 BGN. In caso di recidiva , da 6.000 a 20.000 BGN.

Quando la violazione non comporta il mancato riconoscimento dei ricavi, le sanzioni sono:

– per le persone fisiche che non sono commercianti – una multa da 100 a 500 BGN. In caso di violazione ripetuta – da 200 a 1000 BGN;

– persone giuridiche e ditte individuali: sanzione pecuniaria da 500 a 2000 BGN. In caso di recidiva, da 1000 a 4000 BGN.

Art. 185, commi 2 e 5

E

Art. 192 nei casi di violazioni commesse da fabbricanti, importatori o soggetti addetti alla manutenzione di apparecchi fiscali.

Mancata conservazione della ricevuta fiscale (ricevuta fiscale) fino al momento dell’uscita dai locali. Multa di 5 BGN. Art. 185, comma 6
1. Mancato rispetto dell’ordine o delle modalità di:

a) emissione di un documento di vendita pertinente, rilasciato secondo la procedura di consegna/vendita stabilita;

b) l’attivazione o la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate degli apparecchi fiscali o dei sistemi integrati automatizzati per la gestione delle attività commerciali;
c) la comunicazione giornaliera del fatturato, quando obbligatoria;

d) trasmissione dei dati di cui all’articolo 118 all’Agenzia delle Entrate;

e) conservazione dei documenti emessi da/in connessione con dispositivi fiscali o sistemi integrati automatizzati per la gestione delle attività commerciali.

Il provvedimento amministrativo obbligatorio consiste nell’apposizione di sigilli su un oggetto per un periodo massimo di un mese, indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie o patrimoniali previste. Il provvedimento è applicato con provvedimento motivato dell’autorità fiscale o di un funzionario da questa autorizzato.

 

Arte. 186, par. 1, punto 1 e par. 3

(Vedi art. 187 per le specifiche procedure di attuazione e sospensione della misura.)

Utilizzo di un dispositivo fiscale o di un sistema automatizzato integrato per la gestione di attività commerciali che non soddisfano i requisiti di un tipo approvato e non sono stati approvati dall’Istituto bulgaro di metrologia. – sigillare il sito per un periodo massimo di un mese. Il provvedimento è applicato con provvedimento motivato dell’Agenzia delle Entrate o di un funzionario da questa autorizzato.

– il sequestro da parte dell’autorità fiscale e la distruzione dell’apparecchio fiscale, nonché la revoca del diritto di utilizzare il sistema integrato automatizzato di gestione delle attività commerciali.

Arte. 186, par. 1, punto 2 e par. 2

(Vedi art. 187 per le specifiche procedure di attuazione e sospensione della misura.)

 

Mancato pagamento puntuale dell’imposta dovuta da parte di una persona non registrata – contribuente dell’imposta ai sensi dell’art. 91, comma 1 della legge sull’IVA (in caso di acquisto intracomunitario di un veicolo nuovo ) e dell’art. 91, comma 2 della legge sull’IVA ( in caso di acquisto intracomunitario di prodotti soggetti ad accisa).

 

 

Multa o sanzione pecuniaria da 500 a 2000 BGN.

In caso di ripetuta violazione, la multa o la sanzione patrimoniale ammonta all’importo della tassa non pagata, ma non è inferiore a 4.000 BGN.

Art. 189, commi 1 e 2
Mancato rimborso di un’imposta da parte di un’autorità fiscale quando sono soddisfatte le condizioni per il rimborso. Multa da 500 a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di ripetuta violazione, la multa è da 1.000 a 4.000 BGN.

Art. 190, commi 1 e 2
Mancata riscossione dell’IVA da parte di un’autorità doganale o riscossione della stessa in misura inferiore, oppure rilascio delle merci dal controllo doganale senza pagamento dell’imposta dovuta. Multa da 500 a 2.000 BGN per il funzionario colpevole.

In caso di ripetuta violazione, la multa è da 1.000 a 4.000 BGN.

Art. 191, commi 1 e 2

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