Archivi categoria: Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti – Direttiva 2008/98/CE

Normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti: Direttiva 2008/98/CE

Il corpo delle principali disposizioni della normativa dell’Unione europea sulla gestione dei rifiuti è contenuto nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. “Direttiva Quadro Rifiuti”) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (vedi: versione consolidata) nel corso degli anni

modificata da:

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2017

DIRETTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018

rettificata da:

Rettifica, GU L 297, 13.11.2015, pag.  9 (2015/1127)

Rettifica, GU L 042, 18.2.2017, pag.  43 (1357/2014)

Rettifica, GU L 328, 22.12.2022, pag.  171 (2008/98/CE)

Le modifiche successive alla direttiva 2008/98/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Obbiettivi della Direttiva 2008/98/CE sono:

  • stabilire un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione europea (Unione);
  • concepire un quadro è  in modo da proteggere l’ambiente e la salute umana, sottolineando l’importanza di adeguate tecniche di gestione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, volte a ridurre le pressioni sulle risorse e a migliorarne l’uso.

Punti chiave della della Direttiva 2008/98/CE:

  • La direttiva stabilisce, all’art.4,  una gerarchia dei rifiuti (pietra angolare delle politiche e della legislazione dell’UE sui rifiuti). La gerarchia dei rifiuti si applica come ordine di priorità nella legislazione e nella politica di prevenzione e gestione dei rifiuti.  Il suo scopo è duplice:
    • ridurre al minimo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti; E
    • per migliorare l’efficienza delle risorse.

    La gerarchia è generalmente rappresentata sotto forma di piramide rovesciata con le opzioni più preferite all’estremità superiore e lo smaltimento in basso come soluzione di ultima istanza per la gestione dei rifiuti:

    • Prevenzione (art.9). Misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino rifiuti e che riducono
      • la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’allungamento della vita dei prodotti;
      • gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute umana; O
      • il contenuto di sostanze nocive nei materiali e nei prodotti.
    • Preparazione per il riutilizzo (Art. 11) Operazioni di controllo, pulizia o riparazione di recupero, mediante le quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti vengono preparati in modo che possano essere riutilizzati senza alcun altro pretrattamento.
    • Raccolta differenziata Riciclaggio (vedi art. 6 Cessazione della qualifica di rifiuto) Qualsiasi operazione di recupero mediante la quale i materiali di scarto vengono ritrattati in prodotti, materiali o sostanze, sia per lo scopo originale che per altri scopi. Comprende il ritrattamento di materiale organico (ad esempio il compostaggio), ma non comprende il recupero di energia e il ritrattamento in materiali da utilizzare come combustibili o per operazioni di riempimento.
    • Altro recupero (es. recupero energetico). Qualsiasi altra operazione il cui risultato principale è che i rifiuti servano a uno scopo utile sostituendo altri materiali che altrimenti sarebbero stati utilizzati per svolgere una particolare funzione, o che i rifiuti siano preparati per svolgere tale funzione, nell’impianto o nell’economia più ampia.
    • Disposizione – Smaltimento Qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o energia (es. discarica, incenerimento).
  • Conferma il «principio chi inquina paga» (art.14), in base al quale i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale.
  • Introduce, con l’art. 8,  il concetto di «responsabilità estesa del produttore».
  • Distingue tra rifiuti (art. 3, comma 1, 1): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi) e sottoprodotti (art. 5) .
  • La gestione dei rifiuti deve essere effettuata senza creare alcun pericolo per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna, senza comportare inconvenienti da rumori o odori, e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
  • I produttori o detentori di rifiuti devono trattarli in proprio o consegnarli a un operatore ufficialmente riconosciuto. In entrambi i casi devono essere autorizzati e sono sottoposti a ispezioni periodiche.
  • Le autorità nazionali competenti devono istituire piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.
  • Condizioni particolari si applicano a rifiuti pericolosioli usati e rifiuti organici.
  • Introduce obiettivi di riciclaggio e di recupero da raggiungere entro il 2020 per i rifiuti domestici (50 %) e i rifiuti da costruzione e demolizione (70 %).
  • La normativa non riguarda taluni tipi di rifiuti, quali elementi radioattivimateriali esplosivi in disuso, feci, acque reflue e carcasse di animali.

Nell’ambito di un pacchetto di misure dell’Unione Europea rivolte allo sviluppo dell’economia circolare, intesa come sistema che conserva il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse nell’economia, riducendo al minimo la produzione di rifiuti, nel 2018 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che ha  modificato la  Direttiva 2008/98/CE, e quindi la legislazione europea  in materia di rifiuti (vedi: versione consolidata).

Tale legislazione ha stabilito obiettivi chiari per il riciclaggio nonché un piano a lungo termine per una moderna gestione dei rifiuti. Essa contempla:

  • obiettivi per il riciclaggio di rifiuti urbani e da imballaggio;
  • obiettivi vincolanti tesi alla massima riduzione delle discariche;
  • misure per la riduzione dei rifiuti alimentari e marini.
  • Stabilisce i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, i quali possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla possibilità di riutilizzare e riciclare i prodotti.
  • Rafforza le norme relative alla prevenzione dei rifiuti. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, gli Stati membri dell’Unione devono adottare misure per:
    • sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili;
    • incoraggiare la progettazione, la produzione e l’uso di prodotti che siano efficienti nell’utilizzo delle risorse, durevoli, riparabili, riutilizzabili e che possano essere aggiornati;
    • concentrarsi sui prodotti contenenti materie prime essenziali per evitare che tali materiali diventino rifiuti;
    • incoraggiare la disponibilità di parti di ricambio, manuali di istruzioni, informazioni tecniche o altri mezzi che consentano la riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la qualità e la sicurezza;
    • ridurre la produzione di rifiuti alimentari come contributo all’obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre del 50 % lo spreco alimentare globale pro capite a livello della vendita al dettaglio e dei consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e di approvvigionamento entro il 2030;
    • promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti;
    • fermare la produzione di rifiuti marini.
  • Stabilisce altresì nuovi obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti urbani: entro il 2025 dovrà essere riciclato almeno il 55 % dei rifiuti urbani in peso. Tale obiettivo salirà al 60 % entro il 2030 e al 65 % entro il 2035.
  • Gli Stati membri devono:
    • istituire, entro il 1o gennaio 2025, la raccolta differenziata dei materiali tessili e dei rifiuti pericolosi prodotti dalle famiglie;
    • garantire che, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici siano raccolti separatamente o riciclati alla fonte (ad esempio, mediante compostaggio).
  • La direttiva evidenzia anche esempi di incentivi per applicare la gerarchia dei rifiuti, quali ad esempio gli oneri per il conferimento in discarica e l’incenerimento e i sistemi di pagamento in base al consumo.

Nell’attuale struttura la DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 così si compone:

Documenti correlati:

  • Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che stabilisce una metodologia comune e un formato per la comunicazione di informazioni in materia di riutilizzo a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 12.1.2021, pag. 1).
  • Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).
  • Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
  • Decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce un formato per la comunicazione dei dati sui rifiuti alimentari e per la presentazione della relazione di controllo della qualità conformemente alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 39).
  • Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l’allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 184 dell’11.7.2015, pag. 13).
  • Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).