Interest and Royalty Regime Directive – Art. 26 quater DPR 600 – Il sistema a “tre test” per la prova del beneficiario effettivo

Il regime dell’Unione Europea sugli interessi e le royalty prevede l’esenzione dall’imposta sui pagamenti di interessi e royalty effettuati tra società collegate all’interno dell’Unione Europea. Mira a eliminare la doppia imposizione nei pagamenti transfrontalieri tra società appartenenti allo stesso gruppo.

Il “Regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate” è normato dalla Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalty Regime – Directive (IRD) 2003/49/EC) concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

La Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalty Regime – Directive (IRD) 2003/49/EC)  è una direttiva dell’UE che garantisce che i pagamenti transfrontalieri di interessi e royalties intragruppo siano trattati come pagamenti puramente nazionali quando sono soddisfatte le condizioni poste nella stessa IRD 2003/49/CE.

I suoi obiettivi principali sono:

  • evitare la doppia imposizione e
  • ridurre i costi di conformità. 

La IRD 2003/49/CE abolisce le ritenute alla fonte sui pagamenti di royalties e interessi riscossi nel Paese di origine dell’UE quando percepiti da una società del gruppo in un altro Stato membro dell’UE.

Obiettivo della Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalty Regime – Directive (IRD) 2003/49/EC)  è garantire che i pagamenti non siano tassati in più di un Paese (doppia imposizione). 

I pagamenti di interessi e royalties derivanti da un paese dell’UE sono esenti da qualsiasi imposta applicata su tali pagamenti in quel paese, a condizione che la società che riceve tali pagamenti sia: 

  • una società del gruppo di un altro paese dell’UE 
  • o una stabile organizzazione situata in un altro paese dell’UE. 

La IRD 2003/49/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo del 30/05/2005 n. 143

Il primo comma dell’articolo 1 della  IRD 2003/49/CE dispone che:” I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.”

La IRD 2003/49/CE stabilisce l’obbligo generale dello Stato di residenza di assoggettare effettivamente a tassazione il soggetto  destinatario degli interessi o dei canoni, salva l’applicazione della c.d. clausola del beneficial owner. Lo scopo della direttiva è di assicurare ai flussi di interessi etc. tra consociate (o stabili organizzazioni di consociate) di due diversi Stati membri, in possesso dei necessari requisiti applicativi, il trattamento fiscale ad essi riservato nelle operazioni intercorse all’interno di un unico Stato membro. Perciò si prevede che gli interessi siano esenti dalla ritenuta nello Stato della fonte per essere soggetti ad imposizione diretta una sola volta nello Stato di residenza del creditore, il quale deve esercitare il potere fiscale affidatole in via esclusiva ( vedi decisioni della Corte di giustizia Europea (Corte giust. 26.2.2019, nelle cause riunite C-115/16, C118/16, C-119/16, C-299/16 e Corte giust. 26.2.2019, nelle cause riunite C-116/16, C-117/16, decisioni tutte conosciute come “sentenze danesi” )

L’art.1 del Decreto legislativo del 30/05/2005 n. 143  ha introdotto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) l’art. 26 quater (Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea) (1)

Il primo comma dell’art. 26 quater  dispone che: “Gli interessi e i canoni pagati a societa’ non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di societa’ che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da societa’ ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle societa’;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle societa’, di societa’ non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attivita’ della stabile organizzazione stessa.”

L’articolo 3, lettera a) della IRD 2003/49/CE subordina lo status di «società di uno Stato membro» per poter beneficiare dei vantaggi previsti dalla direttiva medesima ad un triplice ordine di condizioni. In primo luogo, la società deve rivestire una delle forme elencate nell’allegato della direttiva stessa. In secondo luogo, essa dev’essere considerata, in base alla normativa fiscale di uno Stato membro, come se fosse ivi fiscalmente residente e non essere considerata, in base ad una convenzione contro le doppie imposizioni, come fiscalmente residente al di fuori dell’Unione europea. In terzo luogo, essa dev’essere soggetta ad una delle imposte elencate all’articolo 3, lettera a), iii), della direttiva 2003/49 senza beneficiare di un’esenzione, o a qualsiasi altra imposta di natura identica o analoga, istituita successivamente all’entrata in vigore della direttiva medesima e volta a sostituire o ad aggiungersi ad una delle imposte esistenti.( vedi § 147 delle decisioni della Corte di giustizia (26.2.2019, nelle cause riunite C-115/16, C118/16, C-119/16, C-299/16).

L’articolo 1 della   della IRD 2003/49/CE pone come condizione  per beneficiare dell’esenzione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.

A proposito del concetto di beneficiario effettivo  la lettera c) del quarto comma dell’art. 26 quater (Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea)(1) del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600  recita:

“4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

………………….

c) le societa’ non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa’ aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette societa’, se ricevono i pagamenti in qualita’ di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’allegato B o, in Belgio, all'”impot des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders”, in Spagna all'”impuesto sobre la Renta de no Residentes” ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.”

Come si vede il concetto di “beneficiario effettivo” è cruciale per determinare chi può realmente beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Con la sentenza n. 8612/2024 la Corte di Cassazione ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 6005/2023 per cui la prova della beneficial ownership, nell’ambito di flussi transfrontalieri di dividendi/interessi/royalties, deve essere fornita dal contribuente attraverso il superamento di tre test: (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente del flusso transfrontaliero svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente dei proventi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’eventuale interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale».

Nei § 14 e  § 15 dei “Fatti di Causa” della sentenza n. 6005/2023 della Suprema Corte, a proposito della definizione sostanziale di “beneficiario effettivo” si legge:

§ 14………… considerato che la condizione di “beneficiario effettivo” degli interessi costituisce un requisito da soddisfare affinché spettino i benefìci concessi dalla direttiva, lo Stato d’origine può imporre alla società percettrice degli interessi di dimostrare di esserne il beneficiario effettivo, nel senso di rappresentare l’entità che benefici effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e disponga, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione (Corte di giustizia, sent. 26 febbraio 2019, nelle cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, cit., punti 140-145 e 122, primo trattino). Spetta quindi alla società contribuente, anche per il principio di vicinanza della prova (art. 2697, cod. civ.), dimostrare di essere il “beneficiario effettivo”, sul piano sostanziale e non meramente formale (in termini, Cass. n. 17746/2021); invece, in caso di superamento del primo step di verifica, in ossequio alla regola generale sull’onere della prova, all’Amministrazione spetterà dimostrare l’abuso del diritto e la sussistenza di una costruzione artificiosa.

§  15 L’indagine si articola in tre test, autonomi e disgiunti, come denominati dalla dottrina, la quale ha razionalizzato i princìpi cardine enunciati dalla giurisprudenza, comunitaria e di legittimità, e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee in noti leading case: (i) il substantive business activity test; (ii) il dominion test; (iii) il business purpose test. Il primo test mira a verificare se la società interposta sia o meno una costruzione artificiosa in quanto, per i princìpi generali del diritto dell’Unione europea, gli Stati membri non possono avvalersi in maniera fraudolenta e abusiva delle norme di diritto eurounitario. Se una società non supera la prova dello svolgimento di un’attività economica effettiva, si è in presenza di un abuso e alla società non è precluso soltanto di fruire del regime fiscale riservato dalla IRD (2003/49) al beneficiario effettivo, ma anche di avvalersi del fascio di libertà e diritti riconosciuti dal TFUE. Con il dominion test – che è il centro dell’indagine e, prescindendo da costruzioni artificiose, punta al cuore del significato economico dell’operazione (substantial economic effect) – si valuta la capacità della società di disporre liberamente degli interessi percepiti, se cioè essa sia o meno il beneficiario effettivo. Il “dominio” degli interessi ricevuti si ha quando la percipiente ne può disporre liberamente e non è tenuta a rimettere il flusso reddituale a un terzo (che può essere anche una società appartenente allo stesso gruppo multinazionale). L’obbligazione restitutoria può risultare da un contratto o può essere desunta da elementi fattuali, quali, a titolo di esempio: il ristretto arco di tempo tra la ricezione degli interessi e il pagamento della rata del finanziamento ricevuto; la regolarità dei trasferimenti alla controllante; l’esiguità del margine di guadagno sugli interessi ricevuti; l’identità del management della società interposta e di quella destinataria finale del flusso reddituale; la circostanza che la società interposta non abbia deliberato il finanziamento, che non ne sopporti il rischio, o, ancora, che non possa rinunciare alle somme prestate (in termini, Cass. nn. 32840/2018, 32842/2018, in materia di royalties; Cass. n. 26920/2022, in materia di dividendi). Se una società non supera il dominion test non può essere considerata il beneficiario effettivo, ma non le è precluso di godere degli altri diritti e libertà sanciti dalla normativa europea. Il business purpose test indaga sulle ragioni della deviazione del flusso reddituale, onde appurare se la “triangolazione” sia finalizzata soltanto al risparmio fiscale o se invece risponda ad altre motivazioni economiche.”

Nel § 16 dei “Fatti di Causa” della sentenza n. 6005/2023 la Suprema Corte enuncia un principio di diritto

“16. In base alla corretta esegesi della IRD (2003/49), fornita dalle “sentenze danesi”, pertanto, va enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di esenzione degli interessi (e di altri flussi reddituali) dall’imposta ex art. 26 quater, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetta alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il “beneficiario effettivo”; a tal fine è necessario che essa superi tre test, autonomi e disgiunti, (i quali, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei “parametri spia” o “indici segnaletici”): (i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva; (ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a  rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale»

La prova di essere il  “beneficiario effettivo” si articola, quindi, in un triplice test che rappresenta uno strumento legale che consente alle autorità fiscali e ai contribuenti di determinare se una società possa essere considerata il “beneficiario effettivo” dei flussi reddituali che provengono da transazioni transfrontaliere, siano essi dividendi, interessi o royalties.

Le tre fasi in cui si articola il triplice test sono:

  1. il Substantive Business Activity Test che verifica che la società che riceve il flusso reddituale stia effettivamente svolgendo attività economiche sostanziali. È evidente che se la società è una mera “conduit company” (entità che funge solo da passaggio per i flussi di denaro che non svolge attività economiche reali)  la stessa non può essere considerata il beneficiario effettivo;
  2. il Dominion Test che verifica che la società percipiente possa disporre liberamente dei flussi reddituali ricevuti. Se la società, ad esempio per obblighi contrattuali,  è costretta a trasferire i proventi a un altro soggetto la stessa non può essere considerata il beneficiario effettivo;
  3. il Business Purpose Test che verifica che l’operazione abbia una giustificazione economica legittima o se la struttura della transazione sia stata creata esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale, come, ad esempio, nel caso del treaty shopping (pratica di pianificazione fiscale aggressiva, spesso vista come una forma di evasione fiscale, utilizzata dalle imprese e dagli individui per ridurre il carico fiscale sfruttando gli accordi fiscali bilaterali tra paesi). Se la transazione è stata realizzata solo per ottenere vantaggi fiscali indebiti, senza una motivazione economica valida, la società non sarà considerata il beneficiario effettivo.

Come abbiamo visto,  la IRD 2003/49/CE e l’art. 26 quater (Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea) mirano  ad eliminare la doppia imposizione nei pagamenti transfrontalieri tra società appartenenti allo stesso gruppo.

I contribuenti possono richiedere l’ esenzione dall’imposta italiana sugli interessi o sulle royalties pagati da residenti italiani o da una stabile organizzazione situata in Italia a una società residente o a una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro oppure richiedere il rimborso dell’imposta italiana trattenuta nel caso in cui il regime di esenzione non sia stato applicato direttamente.

In caso di richiesta di rimborso, i contribuenti devono presentare la richiesta entro 48 mesi dalla data in cui l’imposta è stata versata o trattenuta alla fonte e inviarla a:

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 65129 Pescara, Italia
Fax: 085/ 52145
Email: cop.pescara.rimborsinonresidenti@agenziaentrate.it

(1) Articolo 26 quater del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

“1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:

a) da societa’ ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle societa’;

b) da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle societa’, di societa’ non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attivita’ della stabile organizzazione stessa.

2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se:

a) la societa’ che effettua il pagamento o la societa’ la cui stabile organizzazione effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa’ che riceve il pagamento o nella societa’ la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

b) la societa’ che riceve il pagamento o la societa’ la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella societa’ che effettua il pagamento o nella societa’ la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;

c) una terza societa’ avente i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella societa’ che effettua il pagamento o nella societa’ la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella societa’ che riceve il pagamento o nella societa’ la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;

d) i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle societa’ ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria prevista dagli articoli 23642364-bis e 2479-bis del codice civile;

e) le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso:

1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;

2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;

3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;

c) non si considerano interessi:

1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;

2) gli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;

3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della societa’ emittente o di altre societa’ appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;

5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi piu’ di cinquanta anni dalla data di emissione.

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:

a) le societa’ beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le societa’ le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall’allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell’allegato B ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;

b) gli interessi e i canoni pagati alle societa’ non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati ad una delle imposte elencate nell’allegato B;

c) le societa’ non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di societa’ aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:

1) le predette societa’, se ricevono i pagamenti in qualita’ di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona;

2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell’allegato B o, in Belgio, all'”impot des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders”, in Spagna all'”impuesto sobre la Renta de no Residentes” ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.

5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o e’ controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che e’ considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni e’ superiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.

6. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un’attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l’esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorita’ fiscali dello Stato in cui la societa’ beneficiaria e’ residente ai fini fiscali o dello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, nonche’ una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.

7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalita’ di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria.

8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa’ capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra societa’ controllata dalla stessa controllante.”

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