Gli istituti del Consolidato nazionale e del Consolidato mondiale prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti (articoli da 117 a 142 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917).
Possono optare per il regime del consolidato:
- le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito
- dall’art. 117 del TUIR (soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all‘articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile (le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), con i requisiti di cui all’articolo art. 120 del TUIR (Definizione del requisito di controllo) e
- dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2018 (Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi);
- ai sensi art. 117, comma 2, del TUIR, solo in qualità di consolidanti, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:
a) di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato un’attività d’impresa, come definita dall’art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione.
I predetti soggetti, privi del requisito di cui alla lettera b), residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente, controllata ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile (Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) con i requisiti di cui all’art. 120 (Definizione del requisito di controllo), ad esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all’art. 120.
In caso di designazione per società consolidante si intende la società designata, la quale acquisisce tutti i diritti, obblighi e oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 per la società o ente controllante (comma 2-bis dell’art. 117 del TUIR).
Opzione per il regime del Consolidato Nazionale e Mondiale
L’opzione per il regime del Consolidato va comunicata all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap nel periodo di imposta a partire dal quale si vuole esercitare o confermare l’adesione al regime.
Vedi: Istruzioni alla Sezione II del QUADRO OP – COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI – Modello redditi SC
La Sezione II del QUADRO OP – COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI va compilata dalla consolidante per comunicare:
• l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2018 (Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi);
• la revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo (art. 117, comma 3, del TUIR, come modificato dall’art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225);
• la conferma dell’opzione in caso di mancata presentazione (comma 5-bis dell’art. 124 del TUIR ) dell’istanza di interpello prevista dal comma 5 dell’art. 124 del TUIR (Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente) ovvero in caso di presentazione dell’istanza per la quale non è stata ricevuta risposta positiva.
La comunicazione va effettuata dalla consolidante all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare o confermare la predetta opzione (art. 119, comma 1, lett. d), del TUIR).
Inoltre, la sezione va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell’art. 124, comma 4, del TUIR(come modificato dall’art. 7-quater, comma 27, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), per l’eventuale attribuzione delle perdite residue (in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione), alle società che le hanno prodotte. Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei
redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale è rinnovata l’opzione (rinnovo tacito).
Qualora nell’ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno
evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.
Se l’opzione è esercitata per il gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella “Consolidato nazionale”. Nell’ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese consolidate non residenti, va barrata la casella “Consolidato mondiale”. Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.
La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella “Interpello” uno dei seguenti codici:
“1”, nel caso in cui non abbia presentato l’istanza di interpello prevista dal comma 3 dell’art. 132 del TUIR;
“2”, nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.
Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, identificata nel territorio dello Stato mediante
attribuzione di codice fiscale, che, ai sensi art. 117, comma 2-bis, del TUIR, possono optare per il regime del consolidato in qualità di controllanti, per la designazione della controllata, devono utilizzare il Modello per la designazione della controllata per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo.
Per il consolidato nazionale al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 117, comma 3, del TUIR) mentre per il consolidato mondiale al termine del quinquennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata (art. 132, comma 3, del TUIR).
Il Modello per la Comunicazione per il regime di consolidato ( Modello e istruzioni per le Comunicazioni per i regimi di Tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap – pdf) va compilato:
- per l’interruzione della tassazione di gruppo (art. 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° marzo 2018 (Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi)) o la revoca dell’opzione (articoli da 117 a 139 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917). In caso di designazione ai sensi dell’art. 117, comma 2-bis, del TUIR;
- per l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, da parte delle società che non possono comunicarla con il modello REDDITI, ovvero devono ricorrere a diverso modello REDDITI (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.
Dichiarazione dei redditi del Consolidato Nazionale e Mondiale
Il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (utilizzando il modello Cnm) e calcolare il reddito complessivo globale che è pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione, assunti per l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al consolidante.
l modello Consolidato nazionale e mondiale deve essere presentato, in via telematica, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la scadenza di presentazione è fissata al 30 novembre.
La presentazione può avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo). Il modello va inviato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Redditi Sc.
I soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mondiale”),
nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell’art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra
il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un’unica dichiarazione.
Consolidato nazionale
Il consolidato nazionale è una particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole base imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi.
Le società che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli da 117 a 129 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 ) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed è irrevocabile.
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.
L’opzione può essere esercitata da ciascuna società solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata; la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- identità dell’esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante. Per identità dell’esercizio sociale, si intende identità di chiusura del periodo d’imposta; pertanto, le società di nuova costituzione possono optare per il consolidato, in presenza dei requisiti necessari, fin dal primo esercizio
- esercizio congiunto dell’opzione da parte di ciascuna controllata e dell’ente o società controllante
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione. L’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione consolidata
- comunicazione dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.
Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l’opzione può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società del gruppo.
Inoltre, l’esercizio dell’opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall’ente o società controllante.
Si hanno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà.
Consolidato mondiale
L’opzione per il Consolidato mondiale consente alle società di capitale e agli enti commerciali di includere nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi di tutte le proprie controllate non residenti. L’imputazione dei risultati positivi e negativi avviene per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
Il soggetto consolidante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (utilizzando il modello Cnm – QUADRO MF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE).
Nel rigo MF1 va indicato:
• in colonna 1, il reddito (o la perdita) della società o ente controllante di cui al quadro GN – Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato, righi GN5 colonna 3 (perdita) o
GN6 colonna 6 (reddito), del modello REDDITI SC 2023;
Nei righi da MF2 a MF6 vanno indicati:
• in colonna 1, il codice fiscale della società controllata non residente;
• in colonna 2, il codice identificativo estero;
• in colonna 3, il codice paese estero;
• in colonna 4, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite
di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
• in colonna 5, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all’art. 132, c. 2, lett.
c) del TUIR;
• in colonna 6, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell’art. 134 del TUIR.
Vedi: Normativa e Prassi