Archivi categoria: DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n_22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 Allegato 1  Suballegato 1 punto 17 RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stato successivamente modificato dal DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 del
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Allegato 1

Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose

17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE (1)

17.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani ed assimilabili ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta
differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14 [200301] [200203] [191210] [150101]
[150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119] (2).
17.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e assimilati, ovvero impianti di produzione di CDR.
17.1.2. Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni omogenee destinate
a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata; CDR di cui al precedente punto 14.
17.1.3. Attività di recupero e condizioni: Produzione di gas da pirolisi e gassificazione [R3] avente le caratteristiche
individuate alla voce 11 dell’allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale. Le fasi di ricevimento e
stoccaggio degli RSU ed assimilati o del CDR devono avvenire in ambiente chiuso. I punti di emissione in atmosfera
devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei
impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del Dpr 203/88. Per le polveri il limite è
fissato a 10 mg/Nm3. L’area dell’impianto deve essere recintata. Il gas derivato deve essere trattato per l’abbattimento
dei contenuti di HCl, H2S, NH3 e polveri. L’impianto di pirolisi non deve avere emissioni in atmosfera. L’utilizzo del
gas è comunque soggetto alle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche e integrazioni.

(1) La pirolisi (o piroscissione) è un processo di decomposizione termochimica, ottenuto mediante l’applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno). In pratica, se si riscalda il materiale in presenza di ossigeno avviene una combustione generando calore e producendo composti gassosi ossidati; effettuando invece lo stesso riscaldamento in condizioni anossiche (totale assenza di ossigeno), il materiale subisce la scissione dei legami chimici originari con formazione di molecole più semplici. Il calore fornito nel processo di pirolisi viene quindi utilizzato per scindere i legami chimici, attuando la omolisi termicamente indotta.

Tra i principali processi pirolitici sfruttati su larga scala spicca il  il trattamento termico dei rifiuti.

La pirolisi dei rifiuti, utilizzando temperature comprese tra 400 e 800 °C, converte il materiale dallo stato solido in prodotti liquidi (cosiddetto tar o olio di pirolisi) e/o gassosi (gas di sintesi, detto anche syngas), utilizzabili quali combustibili o quali materie prime destinate a successivi processi chimici. Il residuo carbonioso solido ottenuto può venire ulteriormente raffinato fornendo prodotti quali ad esempio il carbone attivo. I prodotti della pirolisi sono sia gassosi, sia liquidi, sia solidi, in proporzioni dipendenti dai metodi di pirolisi (pirolisi veloce, lenta, o convenzionale) e dai parametri di reazione.

La gassificazione o pirogassificazione (da qui in poi gassificazione) è la conversione termochimica, che avviene a temperature elevate (intorno ai 1000 °C)  di un combustibile solido/liquido in un syngas, mediante l’utilizzo di un agente gassificante come aria, vapore o ossigeno, attraverso il quale è possibile trasformare un combustibile solido in un gas combustibile di sintesi (syngas o bio-syngas nel caso delle biomasse.)

Un pirolizzatore si differenzia da un gassificatore in quanto lavorando in assenza di ossigeno (spesso si sfrutta un flusso caldo di un gas inerte quale l’azoto) attua la pirolisi propriamente detta, mentre un gassificatore in realtà lavorando in presenza di piccole quantità di ossigeno realizza anche una parziale ossidazione e come tecnologia rappresenta una via di mezzo tra l’inceneritore e il pirolizzatore. Le applicazioni più diffuse e collaudate riguardano specifiche tipologie di rifiuti, quali ad esempio scarti di cartiera, pneumatici, plastiche, biomasse (scarti vegetali, legno, sansa di olive, ecc).

(2)
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica

17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno
17 02 03 plastica

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 Allegato 1  Suballegato 1 punto 14 RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti)

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è stato successivamente modificato dal DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 del
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98 (versione coordinata con il DM 5 aprile 2006)

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Allegato 1

Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose

14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LA PRODUZIONE DI CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti)

14.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata
[200301] [200203] [150101] [190501] [191201] [191204] [191210] [191212] [070213] [150102] [150103] [150105] [150106] [170201] [170203] [160103] [160119] (1)
14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti.
14.1.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata.
14.1.3 Attività di recupero: produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR) conformi alle norme tecniche UNI 9903-1 [R3] ottenuto attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile, contenuto di umidità e di sostanze pericolose in particolare ai fini della combustione; selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso
estrusione) ed eventuali trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione. Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso, i punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di sistemi per minimizzare gli odori che utilizzino le migliori tecnologie disponibili e di idonei impianti per l’abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di emissione del Dpr 24 maggio 1988, n. 203. Per le polveri il limite è fissato a 10 mg/Nm3. Le aree di ricevimento, stoccaggio, eventuale selezione e produzione di CDR,
comprese quelle eventuali per l’essiccamento e l’addensamento del rifiuto devono disporre di pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta di eventuale percolato. L’impianto deve disporre di aree separate per lo stoccaggio delle frazioni di rifiuti risultanti dalle eventuali operazioni di selezione. L’area dell’impianto deve essere recintata.

(1)
07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di
plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto
di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto
(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 19 plastica

17 Rifiuti dalle attivita’ di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno
17 02 03 plastica

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad
esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone
19 12 04 plastica e gomma
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 ( * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose)

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da
attivita’ commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti
provenienti da cimiteri)

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi)

Emanato in attuazione delle direttive

Successivamente sono stati emanati il:

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al

Il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) nel corso degli anni è stato più volte modificato (vedi: Aggiornamenti all’atto)

In particolar modo si sono avute modifiche al Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ad opera del

Successivamente, l’art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito con modificazioni dall’Articolo 1  della legge n. 108 del 29 luglio 2021, ha apportato, ancora, numerose modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare.

Decreto Ministero dell’ambiente del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Decreto Ministero dell’Ambiente 05.02.98
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) e 33 (PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (versione coordinata con il DECRETO 5 aprile 2006, n. 186 – Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Articolo 1 – Principi generali

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 – Recupero di materia

Articolo 4 – Recupero energetico

Articolo 5 – Recupero ambientale

Articolo 6 – Messa in riserva

Articolo 7 – Quantità impiegabile

Articolo 8 – Campionamenti e analisi

Articolo 9 – Test di cessione

Articolo 10 – Requisiti soggettivi

Articolo 11 -Norme transitorie

Articolo 11-bis – Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero

ALLEGATI

Allegato 1
– Suballegato 1 – Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolose
– Suballegato 2 – Valori limite e prescrizioni per le emissioni convogliate in atmosfera delle
attività di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi

Allegato 2
– Suballegato 1 – Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili
o come altro mezzo per produrre energia
– Suballegato 2 – Determinazione dei valori limite e prescrizioni per le emissioni in atmosfera
delle attività di recupero di energia dai rifiuti non pericolosi
– Suballegato 3 Determinazione dei valori limite per le emissioni dovute al recupero di rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia tramite combustione mista di rifiuti e
combustibili tradizionali

Allegato 3 – Criteri per la determinazione del test di cessione

Allegato 4
– Suballegato 1 Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del DM 5/02/98
– Suballegato 2 Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all’Allegato 2, Suballegato 1 del DM 5/02/98

Allegato 5 – Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi

Attualmente il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (c.d. Decreto Ronchi) è stato superato e abrogato dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato) e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambientale (TUA) (link a testo consolidato), in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al