Archivi categoria: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING

Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

Il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 (c.d. “Regulation on European Crowdfunding Service Providers for Business” , “European
Crowdfunding Service Providers Regulation” (ESCPR) o “Regolamento ECSP”)

All’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding è dedicato lart. 12 del Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020

“Articolo 12

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.   Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding presenta all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

il nome (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare) del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo internet del sito web gestito da tale fornitore e il suo indirizzo fisico;

b)

la forma giuridica del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

lo statuto del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding;

e)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l’osservanza del presente regolamento, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)

una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

g)

una descrizione dei rischi operativi del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

h)

una descrizione dei presidi prudenziali del candidato fornitore di servizi di crowdfunding conformemente all’articolo 11;

i)

la prova del fatto che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding soddisfa i presidi prudenziali conformemente all’articolo 11;

j)

una descrizione del piano di continuità operativa del candidato fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare, stabilisce misure e procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti;

k)

l’identità delle persone fisiche responsabili della gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

la prova del fatto che le persone fisiche di cui alla lettera k) rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

m)

una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

n)

una descrizione degli accordi di esternalizzazione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding;

o)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

p)

una conferma dell’intenzione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, oppure mediante un accordo a norma dell’articolo 10, paragrafo 5;

q)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding per verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento;

r)

una descrizione delle procedure del candidato fornitore di servizi di crowdfunding in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera l), i candidati fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)

l’assenza di precedenti penali relativi a violazioni di norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, del diritto sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale per tutte le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding e per gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto;

b)

che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone fisiche sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni.

4.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’autorità competente ne valuta la completezza verificando che siano state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 2. Se la domanda risulta incompleta, l’autorità competente fissa un termine entro il quale il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 resta incompleta dopo il termine di cui al paragrafo 4, l’autorità competente può rifiutare di riesaminare la domanda e, in tal caso, rinvia i documenti presentati al candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

6.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l’autorità competente ne informa immediatamente il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.

7.   Prima di adottare una decisione se accogliere o respingere di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding, l’autorità competente consulta l’autorità competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è una società controllata dall’impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro; o

c)

il candidato fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro.

8.   Entro tre mesi dalla data di ricevimento di una domanda completa, l’autorità competente valuta se il candidato fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto di concedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire. L’autorità competente può rifiutare l’autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l’organo di gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding potrebbe compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un’adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell’integrità del mercato.

9.   L’autorità competente informa l’ESMA in merito a tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo. L’ESMA aggiunge le informazioni sulle domande accolte al registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente all’articolo 14. L’ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti a norma del presente articolo.

10.   L’autorità competente notifica al candidato fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro tre giorni lavorativi dalla data di tale decisione.

11.   Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

12.   Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding su base transfrontaliera una presenza fisica nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi di crowdfunding sono autorizzati.

13.   I fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del presente regolamento possono anche svolgere attività diverse da quelle coperte dall’autorizzazione di cui al presente articolo in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale applicabile.

14.   Se un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/110/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE o (UE) 2015/2366 o del diritto nazionale applicabile ai servizi di crowdfunding prima dell’entrata in vigore del presente regolamento presenta una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del presente regolamento, l’autorità competente non impone a tale soggetto di fornire informazioni o documenti che esso abbia già fornito al momento della presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi di tali direttive o del diritto nazionale, a condizione che tali informazioni o documenti restino aggiornati e siano accessibili all’autorità competente.

15.   Qualora un candidato fornitore di servizi di crowdfunding intenda altresì richiedere un’autorizzazione a prestare servizi di pagamento esclusivamente in relazione alla prestazione di servizi di crowdfunding, e nella misura in cui le autorità competenti sono anche responsabili dell’autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti prescrivono che le informazioni e i documenti da presentare nell’ambito di ciascuna domanda siano forniti una sola volta.

16.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:”

a)

i requisiti e le modalità per la domanda di cui al paragrafo 1, compresi i formulari, i modelli e le procedure standard per la domanda di autorizzazione; e

b)

le misure e le procedure per il piano di continuità operativa di cui al paragrafo 2, lettera j).

Nello sviluppo di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”

Il 08.11.2022 è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’UE un pacchetto di 13 Regolamenti

Gli stessi sono entrati in vigore dal 20° giorno successivo al giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 28.11.2022)

Tra di essi il Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti e le modalità per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding 

I requisiti, l’ordine e le condizioni di richiesta di licenza sono stati regolamentati nel Regolamento delegato (UE) 2022/2112 della Commissione, del 13 luglio 2022 come integrazione al Regolamento UE n. 2020/1503 del 7 ottobre 2020 sulle norme tecniche che determinano i  requisiti termini e condizioni di presentazione della domanda di licenza di crowdfunding Conformemente all’ art.2 del Regolamento delegato (UE) 2022/2112 i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding richiedono la licenza utilizzando il modulo standard previsto come allegato al medesimo regolamento delegato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING.PDF

Le parti in corsivo rosso sono state aggiunte da noi

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
Informazioni da fornire all’autorità competente
Campo Sottocampo Descrizione
1 Richiedente 1 Denominazione legale completa Denominazione legale completa del richiedente.

 

2 Denominazione(i)  commerciale(i) Denominazione(i)  commerciale(i)  da  utilizzare  per  la  prestazione  di  servizi  di crowdfunding.
3 Indirizzo internet Indirizzo del sito web gestito dal richiedente
4 Indirizzo fisico Sede legale del richiedente.
5 Numero di identificazione/Numero di registrazione nazionale

(ove disponibile)

Numero  di  identificazione  nazionale  del  richiedente  o  prove  dell’iscrizione  al  registro nazionale delle imprese.
6 LEI

(ove disponibile)

Identificativo del soggetto giuridico del richiedente.
2 Nominativo e recapiti della persona responsabile della domanda 1 Nome completo Nome e cognome del referente
2 Funzione Funzione e/o titolo del referente presso il richiedente o status di soggetto esterno (ad esempio consulente, studio legale) e prova del fatto che il soggetto in questione è abilitato a presentare la domanda
3 Indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo fisico del richiedente)
4 Numero di telefono
5 Indirizzo di posta elettronica
3 Forma giuridica n/d Forma giuridica di costituzione ai sensi della legislazione nazionale.
4 Statuto n/d Statuto e, ove disponibile, atto costitutivo.
5 Programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il richiedente intende offrire e la piattaforma di crowdfunding che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte di crowdfunding 1 Informazioni sulle tipologie di servizi di crowdfunding Il richiedente deve indicare:

a)   i servizi di crowdfunding che intende prestare (spuntare la casella appropriata):

☐           intermediazione nella concessione di prestiti, che comprende la fornitura di informazioni rilevanti quali i tassi di default dei prestiti;

☐ collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding e ricezione e trasmissione degli ordini relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi;

b) (qualora il richiedente presti o intenda prestare servizi di intermediazione nella concessione di prestiti) se il richiedente intenda offrire servizi di gestione individuale di portafogli di prestiti, comprese una descrizione delle modalità interne per lo svolgimento di tale attività e una descrizione degli accordi contrattuali che il richiedente concluderà con i titolari di progetti e con gli investitori (con particolare riferimento ai mandati che gli investitori conferiranno al richiedente);

c)   altri servizi o altre attività che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding intende prestare o svolgere (spuntare la casella appropriata):

☐ custodia delle attività

☐ servizi di pagamento

☐           ricorso a società veicolo per la prestazione di servizi di crowdfunding

☐           applicazione   di   punteggi   di   affidabilità   creditizia   ai   progetti   di crowdfunding

☐           suggerimento del  prezzo e/o del tasso  di  interesse  delle  offerte  di crowdfunding

☐           gestione di una bacheca elettronica

☐           istituzione e gestione di fondi a copertura dei rischi;

d) le tipologie di offerte che il richiedente intende presentare (ad esempio progetti basati sul prestito, progetti basati sul capitale, il tipo di settore o di attività  commerciale, le tipologie di investimento da offrire sulla piattaforma di crowdfunding e le tipologie di investitori interessati);

e) la procedura di selezione, con indicazione dei metodi adottati per selezionare le offerte da  presentare sulla piattaforma di crowdfunding, comprese la natura e la portata dell’adeguata verifica esercitata nei confronti dei titolari di progetti;

f) le modalità per rendere pubbliche le offerte sulla piattaforma di crowdfunding e il modo in cui l’interesse degli investitori per un progetto di crowdfunding sarà comunicato al pertinente titolare di progetto;

g)   qualsiasi altro servizio/attività che il richiedente presta (o intende prestare) e che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 ma che può essere prestato in conformità del diritto dell’Unione o nazionale,  compresi riferimenti alle autorizzazioni pertinenti e una copia delle stesse (se del caso).

2 Informazioni sulla piattaforma  di crowdfunding Descrizione dei seguenti elementi:

a) le modalità per rendere disponibili le informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1503 sul sito web della piattaforma di crowdfunding del richiedente, compresi gli strumenti informatici pertinenti;

b) le modalità adottate affinché la piattaforma di crowdfunding sia un sistema informatico basato su internet, accessibile al pubblico e ad accesso non discriminatorio;

c)   le procedure e le modalità per la prestazione tempestiva, equa e rapida dei servizi di crowdfunding, compresa la descrizione dei seguenti elementi:

i)     le procedure per la ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti;

ii)    i sistemi per il trattamento di tali ordini;

iii)  in  che  modo  tali  procedure  e  modalità  consentono  la  ricezione,  la trasmissione e l’esecuzione degli ordini dei clienti in condizioni di parità;

d) i meccanismi che il richiedente intende attuare per agevolare il flusso di  informazioni tra il titolare del progetto e gli investitori, o tra un investitore e ’altro, se del caso.

3 Strategia di marketing Descrizione della strategia di marketing che il candidato fornitore di servizi di crowdfunding prevede di utilizzare nell’Unione, comprese le lingue delle comunicazioni di marketing; indicazione degli Stati membri in cui la pubblicità sarà maggiormente visibile sui mezzi di informazione, nonché degli strumenti di comunicazione che si prevede di utilizzare.
6 Descrizione dei dispositivi di governance e del meccanismo di controllo interno per garantire l’osservanza del regolamento (UE) 2020/1503, in particolare delle procedure di gestione del rischio e contabili

 

1 Dispositivi di governance Descrizione dei seguenti elementi:

a) la struttura interna del richiedente (organigramma ecc.), con indicazione della ripartizione dei compiti e dei poteri e dei rapporti gerarchici pertinenti, i dispositivi di controllo adottati e altre eventuali informazioni utili a illustrare le caratteristiche operative del richiedente, nonché le politiche e le procedure da questi applicate per garantire una gestione efficace e prudente;

(Vedi:

Articolo 4 – Gestione efficace e prudente

Articolo 5 -Obblighi di adeguata verifica)

b ) l’eventuale piano di assunzioni per i tre anni successivi e il relativo stato di attuazione, oppure l’indicazione del personale in servizio responsabile dell’espletamento dei servizi.

2 Meccanismi di controllo interno Descrizione del meccanismo di controllo interno (ad esempio funzione di controllo della conformità e funzione di gestione del rischio, se esistenti) posto in essere dal richiedente al fine di monitorare e garantire la conformità delle proprie procedure al regolamento (UE) 2020/1503, comprese informazioni riguardanti le segnalazioni all’organo di gestione.
3 Gestione dei rischi Una mappatura dei rischi individuati dal richiedente e una descrizione delle politiche e procedure di gestione dei rischi volte a individuare, gestire e monitorare i rischi correlati alle attività, ai processi e ai sistemi del richiedente, tra cui:

(Vedi:

Articolo 4 – Gestione efficace e prudente)

a)   una descrizione delle procedure e metodologie interne di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 (ove applicabile);

b) una descrizione della politica del fondo a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503 (ove applicabile).

4 Procedure contabili Descrizione delle procedure contabili con cui il richiedente intende registrare e comunicare le proprie informazioni finanziarie.
7 Descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione del sistema trattamento dei dati n/d Controllo e protezione del sistema di trattamento dei dati Descrizione dei seguenti elementi:

a) le modalità interne adottate per garantire il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori, compreso il ricorso a servizi di cloud;

b)  la politica in materia di prevenzione delle frodi e di protezione dei dati/tutela della sfera privata;

c)   il  luogo,  i  metodi  e  le  politiche  di  archiviazione  della  documentazione, compreso il ricorso a servizi di cloud

8 Descrizione dei rischi operativi 1 Rischi connessi all’infrastruttura informatica e alle relative procedure Descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi (affidabilità dei sistemi, sicurezza, integrità, riservatezza ecc.), tra cui:

a)   procedure per evitare interruzioni operative;

b)  dispositivi di back-up in essere;

c)   misure relative agli strumenti di protezione contro la pirateria informatica.

2 Rischio connesso alla determinazione dell’offerta Descrizione degli strumenti tecnici e delle risorse umane dedicati alla determinazione dell’offerta, in particolare alla determinazione del prezzo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2020/1503.
3 Rischi connessi ai servizi di custodia delle attività e ai servizi di pagamento (se del caso) Ove il richiedente intenda prestare servizi di custodia delle attività e servizi di pagamento, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione dei rischi connessi a tali servizi, anche nel caso in cui questi ultimi siano forniti da terzi.
4 Rischi connessi all’esternalizzazione di funzioni operative Ove il richiedente intenda affidarsi a terzi per lo svolgimento di funzioni operative, descrizione delle fonti di rischi operativi individuate e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi.
5 Altri rischi operativi (se del caso) Descrizione di qualsiasi altra fonte di rischi operativi individuata e descrizione delle procedure, dei sistemi e dei controlli adottati dal richiedente per la gestione di tali rischi operativi.
9 Descrizione dei presidi prudenziali del richiedente in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503 1 Presidi prudenziali Importo dei presidi prudenziali di cui il richiedente dispone al momento della domanda di autorizzazione e descrizione delle ipotesi usate per determinarlo
2 Fondi propri (ove applicabile) Importo dei presidi prudenziali costituiti da fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.
3 Polizza assicurativa (ove applicabile) Importo dei presidi prudenziali del richiedente costituiti da una polizza assicurativa di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503.
4 Calcoli e piani previsionali a)   Calcolo previsionale dei presidi prudenziali  del richiedente per i primi  tre esercizi finanziari.

b)  Piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi:

i)    gli stati patrimoniali previsionali;

ii)  i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali.

c)   Ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e spiegazione dei dati.

5 Pianificazione dei presidi prudenziali Descrizione delle procedure di pianificazione  e  monitoraggio dei presidi prudenziali del richiedente.
10 Prova del fatto che il richiedente soddisfa i presidi prudenziali in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503 1 Fondi propri a)   Documentazione che dimostri in che modo  il richiedente ha calcolato l’importo in conformità dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2020/1503.

b)  Per le imprese esistenti, un estratto della contabilità sottoposto a revisione o un registro pubblico che certifichi l’importo dei fondi propri del richiedente.

c) Per le imprese che sono in fase di costituzione, un estratto conto bancario emesso da un istituto di credito che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente.

2 Polizza assicurativa a) Copia della polizza assicurativa stipulata, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/1503, ove disponibile; oppure

b) copia del contratto assicurativo preliminare, contenente tutti gli elementi necessari per ottemperare all’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2020/1503, sottoscritto da un’impresa autorizzata a fornire assicurazioni in conformità del diritto dell’Unione o nazionale.

11 Descrizione del piano di continuità operativa

(Le misure e le procedure che riguardano il piano di continuità operativa del fornitore di finanziamento collettivo sono disciplinate dal Regolamento delegato (UE) 2022/2116 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding )

n/d Piano di continuità operativa Descrizione delle misure e delle procedure che garantiscono, in caso di fallimento del candidato fornitore di servizi di crowdfunding, la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti e la buona amministrazione degli accordi tra il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, comprese, se del caso, disposizioni per la gestione continuativa dei prestiti in essere, la notifica ai clienti e il trasferimento delle modalità di custodia delle attività.
12 Prova del fatto che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto rispondono ai requisiti di onorabilità I sottocampi da 1 a 10 devono essere ripetuti e compilati per ciascuno degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più delcapitale azionario o dei diritti di voto
Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto non sia una persona fisica, i sottocampi 8 e 9 devono essere compilati per il soggetto giuridico e ripetuti e compilati per ciascun membro dell’organo di gestione e per le altre persone che dirigono di fatt o l’attività.
1 Diagramma dell’assetto proprietario Diagramma dell’assetto proprietario del richiedente, indicante la partecipazione individuale degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto.
2 Nominativo a)   Nome e cognome, nel caso delle persone fisiche.

b)  Numero di identificazione nazionale (carta di identità o passaporto), nel caso delle persone fisiche.

c)   Denominazione legale e forma giuridica, nel caso delle persone giuridiche.

d)  Numero     di     identificazione/numero     di     registrazione     nazionale     (ove disponibile), nel caso delle persone giuridiche.

3 Luogo e data di nascita (ove applicabile) Luogo e data di nascita degli azionisti che sono persone fisiche.
4 Domicilio o sede legale a)   Il domicilio, nel caso delle persone fisiche.

b) La sede legale, nel caso delle persone giuridiche.

5 Informazioni aggiuntive nel caso delle persone giuridiche Ove l’azionista che detiene il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto  sia una persona giuridica, un elenco completo dei membri dell’organo di gestione e  delle persone che dirigono di fatto l’attività, con indicazione di nome, luogo e data  di nascita, domicilio e numero di identificazione nazionale, ove disponibile.
6 Entità della partecipazione Quota del capitale azionario o dei diritti di voto detenuta dalla persona, espressa in valore assoluto e in percentuale. In caso di azionista indiretto, la quota si riferisce all’azionista intermedio.
7 Informazioni In di caso partecipazione indiretta Nominativo e recapiti  del  soggetto  attraverso  il quale è detenuta la quota di capitale azionario o di diritti di voto.
8 Prova di onorabilità a)   Attestazione ufficiale o altro documento equivalente in conformità del diritto nazionale che dimostri l’assenza di precedenti penali.

b) Informazioni su indagini e/o procedimenti penali e su cause civili e amministrative pertinenti in relazione a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in particolare sotto forma di attestazione ufficiale (se e nella misura in cui lo Stato membro o il  paese terzo pertinente la rende disponibile) o di altro documento equivalente. Qualora siano state imposte sanzioni civili o amministrative in relazione ai suddetti settori, deve esserne fornita una descrizione dettagliata. Per quanto riguarda le indagini o i procedimenti in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione.

c) Informazioni sul rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o sul ritiro, sulla revoca o sulla cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull’espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale. Devono essere fornite anche informazioni su eventuali procedure in corso connesse a quanto sopra.

d) Informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura.

9 Valutazione preesistente (e in corso) Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità dell’azionista già effettuata (o in corso) da parte di un’altra autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa finanziaria, compresi la denominazione di tale autorità e, se del caso, la data e l’esito della valutazione.
10 Informazioni sulla struttura del gruppo (ove applicabile) Informazioni che precisino se il richiedente è:

a)   una società controllata da un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro;

b)  una  società  controllata  dall’impresa  madre  di  un  fornitore  di  servizi  di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro;

c)   controllato  dalle  stesse  persone  fisiche  o  giuridiche  che  controllano  un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in un altro Stato membro

13 Identità delle persone fisiche responsabili della gestione del richiedente e prova del fatto che le persone fisiche coinvolte nella gestione del richiedente rispondono ai requisiti di onorabilità e possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding e che dedicano un tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni I sottocampi da 1 a 12 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è membro dell’organo di gestione o di controllo del richiedente e per ciascuna persona fisica che dirige di fatto l’attività.

I sottocampi da 1 a 8 e i sottocampi 10 e 11 devono essere ripetuti e completati per ciascuna persona fisica che è responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominata).

1 Nome completo Nome e cognome della persona fisica pertinente.
2 Carta di identità/Passaporto
3 Luogo e data di nascita
4 Domicilio
5 Indirizzo postale Indirizzo postale, se diverso dal domicilio.
6 Numero di telefono
7 Indirizzo di posta elettronica
8 Funzione Funzione all’interno dell’organo di gestione o dell’organizzazione del richiedente che è/sarà ricoperta dalla persona fisica.
9 Prova di onorabilità a)   Attestazione ufficiale o altro documento equivalente in conformità del diritto nazionale che dimostri l’assenza di precedenti penali.

b) Informazioni su indagini o procedimenti penali e su cause civili e amministrative pertinenti in relazione a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale, in particolare sotto forma di attestazione ufficiale (se e nella misura in cui lo Stato membro o il paese terzo pertinente la rende disponibile) o di altro documento equivalente. Qualora esistano sanzioni civili o amministrative in relazione ai suddetti settori, deve esserne fornita una descrizione dettagliata. Per quanto riguarda le indagini o i procedimenti in corso, le informazioni possono essere fornite tramite autocertificazione.

c) Informazioni sul rifiuto della registrazione, dell’autorizzazione, dell’iscrizione o della licenza per l’esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o sul ritiro, sulla revoca o sulla cessazione di detta, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull’espulsione da partedi un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un’associazione professionale. Devono essere fornite anche informazioni su eventuali procedure in corso connesse a quanto sopra.

d) Informazioni sulla rimozione da posizioni lavorative o mansioni relative alla gestione di fondi o da un incarico fiduciario simile, e descrizione dei motivi di tale misura.

10 Curriculum vitae Un curriculum vitae che indichi:

a) l’istruzione pertinente (compresi il nome o i nomi e il tipo o i tipi di istituto o  istituti di istruzione, la tipologia e la data di conseguimento del titolo o dei titoli di studio) e la formazione professionale pertinente (compreso il tema della formazione, il tipo o i tipi di istituto o istituti di formazione e la data di completamento della formazione);

b) l’esperienza professionale pertinente (nel settore finanziario e in altri settori), compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte (date di inizio e fine) e il motivo per cui la posizione è stata lasciata (nuovo incarico nella società/nel gruppo, rinuncia volontaria o forzata, scadenza del mandato);

c) nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi 10 anni devono essere incluse informazioni dettagliate su tutti i poteri detenuti e sulle aree operative poste sotto il controllo della persona in questione.

Il curriculum vitae può anche includere informazioni dettagliate (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) di eventuali referenti che possono essere contattati dall’autorità competente (questo campo è facoltativo).

11 Tempo da dedicare all’esercizio delle funzioni Informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all’esercizio delle sue funzioni presso il candidato fornitore di servizi di crowdfunding (indicazioni annuali e mensili), comprese informazioni concernenti:

a)   il numero di incarichi di amministratore che la persona ricopre contemporaneamente presso imprese finanziarie e non finanziarie;

b) gli incarichi di amministratore che la persona ricopre contemporaneamente presso organizzazioni che non perseguono obiettivi prevalentemente commerciali;

c)   altre attività professionali esterne e altre eventuali funzioni e attività pertinenti, sia nel settore finanziario sia in altri settori.

12 Valutazione preesistente (o in corso) della reputazione e dell’esperienza Informazioni su un’eventuale valutazione dell’onorabilità e delle conoscenze ed  esperienza della persona fisica già effettuata (o in corso) da parte di un’altra  autorità competente o di qualunque altra autorità ai sensi di un’altra normativa  finanziaria, compresi la data della valutazione, l’identità di tale autorità e, se del  caso, la data e l’esito della valutazione.
13 Autovalutazione delle conoscenze, delle competenze e dell’esperienza complessivamente possedute Informazioni dettagliate sui risultati della valutazione effettuata dal richiedente stesso per dimostrare che, complessivamente, le persone fisiche coinvolte nella gestione del candidato fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il candidato fornitore di servizi di crowdfunding.
14 Descrizione delle norme interne per impedire alle persone di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2020/1503 di partecipare in qualità di titolari di progetti a servizi di crowdfunding offerti dal candidato fornitore di servizi di crowdfunding n/d Procedure interne in materia di conflitti d’interesse dei titolari di progetti

(Vedi:

Regolamento delegato (UE) 2022/2111 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di conflitti di interesse a carico dei fornitori di servizi di crowdfunding )

Descrizione delle norme interne pertinenti adottate dal richiedente.
15 Descrizione degli accordi di esternalizzazione n/d Informazioni sugli accordi di esternalizzazione Descrizione dei seguenti elementi:

a)   le funzioni operative che il richiedente prevede di esternalizzare, compresi i servizi di cloud;

b) i soggetti terzi a cui saranno esternalizzate le funzioni operative (ove tali informazioni siano disponibili), comprese l’indicazione della loro sede e una sintesi degli accordi di esternalizzazione qualora il soggetto terzo sia ubicato in un paese terzo (ove tali informazioni siano disponibili);

c)   le   modalità   interne   e   le   risorse   assegnate   al   controllo   delle   funzioni

esternalizzate;

d)  gli accordi sul livello dei servizi conclusi con i fornitori di servizi.

16 Descrizione  delle  procedure  per  il trattamento dei reclami dei clienti n/d Informazioni  sul trattamento   dei reclami Descrizione delle procedure per il trattamento dei reclami dei clienti adottate dal  richiedente, compresa l’indicazione del termine entro cui la decisione relativa al  reclamo sarà comunicata ai potenziali autori del reclamo, come stabilito nel  regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione (1).
17 Conferma dell’intenzione del richiedente di fornire servizi di pagamento esso stesso o tramite terzi, a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), oppure mediante un dispositivo in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 n/d Informazioni sui servizi di pagamento 1.  Il   richiedente deve comunicare all’autorità competente se i servizi   di pagamento saranno prestati (spuntare la casella appropriata):

☐ dal richiedente stesso. In questo caso il richiedente deve fornire informazioni sull’autorizzazione pertinente come prestatore di servizi di pagamento in conformità della direttiva (UE) 2015/2366;

☐ da un soggetto terzo autorizzato. In tal caso il richiedente deve indicare il  nome del soggetto terzo e trasmettere una copia dell’accordo sottoscritto  con quest’ultimo, contenente tutti gli elementi necessari per conformarsi  al regolamento (UE) 2020/1503, ove disponibili, oppure una copia dell’accordo preliminare con il soggetto terzo, contenente tutti gli  elementi necessari per conformarsi al regolamento (UE) 2020/1503,  sottoscritto da un terzo autorizzato a prestare servizi di pagamento in  conformità del diritto dell’Unione o nazionale;

☐ in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, attraverso dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di progetti di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento in conformità della direttiva (UE) 2015/2366. In tal caso il richiedente deve fornire una descrizione di tali dispositivi.

2. Il richiedente deve includere una descrizione delle procedure e dei sistemi  attraverso i quali i fondi degli investitori saranno messi a disposizione del  titolare del progetto e attraverso i quali gli investitori riceveranno la  remunerazione del capitale investito.

18 Procedure per

Verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda contenente le chiave informazioni sull’investimento

n/d Procedure relative alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento

(Regolamento delegato (UE) 2022/2119 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento)

Descrizione delle procedure pertinenti adottate dal richiedente.
19 Procedure in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati di cui all’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503

Articolo 2 – Definizioni

…………

i)

«investitore», ogni persona fisica o giuridica che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding;

j)

«investitore sofisticato», ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del presente regolamento;

k)

«investitore non sofisticato», un investitore che non è un investitore sofisticato;

n/d Procedure relative ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati 1. Il richiedente deve fornire una descrizione delle procedure adottate al fine di:

a) valutare se i servizi di crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati, compresi dettagli sulle informazioni richieste agli investitori non sofisticati circa l’esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all’investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, come stabilito all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

b) condurre la simulazione che i potenziali investitori non sofisticati devono effettuare in merito alla loro capacità di sostenere perdite di cui all’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;

c)   fornire le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

2. Il richiedente deve fornire una descrizione delle procedure che adotta in relazione ai limiti di investimento per gli investitori non sofisticati, compresa la descrizione del contenuto della specifica segnalazione di rischio e delle modalità per ottenere il consenso esplicito dell’investitore.

( 1)  Regolamento delegato (UE) 2022/2117 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami (Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale).

( 2)  Direttiva  (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del 25  novembre  2015,  relativa  ai  servizi  di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).