L’Accordo sul trasporto internazionale su strada tra la Bulgaria e l’Italia, è stato firmato a Sofia l’11 gennaio 1968 ed è entrato in vigore il 31 maggio 1968.
I trasporti bilaterali e di transito sono effettuati con licenza comunitaria.
Non sono previste autorizazioni per spedizioni da/a terzi. Questo tipo di trasporto viene effettuato solo con permesso CEMT/CEMT valido per l’Italia.
Sono esenti da permessi:
1. trasporto di masserizie con autovetture adatte allo scopo;
2. trasporto di cadaveri;
3. trasporto di oggetti espositivi e fieristici;
4. trasporto di cavalli, automobili, motociclette o attrezzatura di qualsiasi tipo destinati a determinate manifestazioni sportive;
5. trasporto di strumenti musicali, materiali e oggetti di scena per teatri;
6. trasporto di apparati per registrazioni radiofoniche, televisive e cinematografiche.
Le eccezioni di cui tutte le sottoclausole 3, 4, 5 e 6 si applicano solo quando gli articoli trasportati vengono restituiti al paese di origine.
I trasporti di cabotaggio sono effettuati in conformità al Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo a tutte le norme generali per l’accesso al mercato internazionale dell’autotrasporto.