La DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, aveva stabilito, all’art.11, aveva previsto che: “Previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato «comitato IVA»), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l’opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale mediante l’esercizio di tale disposizione.“
La disposizione normativa era già contenuta nell’art. 4 della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme: Con riserva della consultazione di cui all ‘ articolo 29 , ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all ‘ interno del paese che siano giuridicamente indipendenti , ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari , economici ed organizzativi.
Da notare che sin dal 1979 l’Italia aveva introdotto “La procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo”, di cui all’articolo 73, comma 3, Dpr n. 633/1972 e al decreto ministeriale 13 dicembre 1979.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22/2005, ha chiarito che:
“Alla luce di quanto precede, e’ quindi opportuno addivenire ad una
interpretazione evolutiva delle norme disciplinanti l’istituto dell’IVA di gruppo, al fine di estenderne l’applicazione alle societa’ residenti in altri Stati comunitari.
Considerata peraltro la ratio dell’art. 2 del D.M. del 13 dicembre
1979, volta a limitare il beneficio alle sole societa’ di capitali,
l’applicazione del regime relativo all’IVA di gruppo deve potersi estendere a tutte la societa’ di capitali, ivi comprese quelle residenti in Paesi comunitari che, alla stregua delle statuizioni vigenti nello Stato di residenza, assumono forme giuridiche equipollenti alle societa’ di capitalidi diritto italiano.
Tale valutazione di equipollenza o pari rilevanza giuridica dovra’
essere effettuata caso per caso, alla luce di un esame comparativo della normativa vigente nello Stato di residenza della singola societa’
comunitaria con quella delle societa’ di capitali richiamate nel citato D.M. 13 dicembre 1979.
Resta inteso che, per potere utilizzare la procedura relativa all’IVA
di gruppo, la societa’ non residente dovra’ far valere non soltanto la
predetta equipollenza giuridica, ma anche la ricorrenza degli altri
presupposti richiesti dalla norma, compreso il requisito temporale e quello relativo al possesso delle azioni o quote.
Ai fini della partecipazione alla procedura dell’IVA di gruppo e,
quindi, del concreto esercizio dei diritti previsti dal D.M. del 13 dicembre 1979, si richiede altresi’ che i soggetti societari non residenti si siano identificati ai fini IVA in Italia. Tale condizione puo’ essere soddisfatta tramite l’esistenza di una stabile organizzazione ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante l’identificazione diretta ai sensi dell’art. 35ter del D.P.R. 1972 n. 633.
In conclusione, al fine di evitare ogni profilo di incompatibilita’
della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario, si ritiene che le considerazioni svolte nella risoluzione n. 347 del 6 novembre 2002 debbano essere rettificate nei termini come sopra specificati.”
La Corte di giustizia europea nella causa C-162/ 07, Ampliscientifica al punto 19 così si espime: “Ne consegue che l’assimilazione ad un soggetto passivo unico esclude che detti soggetti giuridicamente dipendenti continuino a presentare separatamente dichiarazioni IVA e continuino ad essere individuati, tanto all’interno quanto all’esterno del loro gruppo, quali soggetti passivi, atteso che unicamente il soggetto passivo unico è autorizzato a presentare tali dichiarazioni d’imposta“.
In seguito la COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE in una Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, n. 325, in data 2.7.2009, si è espressa sull’opzione di IVA di gruppo prevista all’articolo 11 della direttiva 2006/112 Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ancora oggi la Comunicazione è una valida fonte interpretativa dell’art. 11
La Commissione così si espime nella Comunicazione al punto dedicato all’Obiettivo principale dell’opzione di IVA di gruppo:
“La conseguenza fondamentale dell’applicazione dell’IVA di gruppo, di cui all’articolo 11, è di consentire a dei soggetti passivi, vincolati tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, di non essere più trattati ai fini dell’IVA come soggetti distinti, bensì come un unico soggetto passivo. In altri termini, vari soggetti passivi strettamente vincolati tra loro vengono fusi in un unico soggetto passivo ai fini dell’IVA. Tale conseguenza è stata confermata dalla Corte di giustizia europea nella causa C-162/ 07, Ampliscientifica.
In tal senso, un gruppo IVA potrebbe essere descritto come una “finzione” creata ai fini dell’IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forma giuridica. Un gruppo IVA è un genere particolare di soggetto passivo che esiste soltanto ai fini dell’IVA. Si basa su reali vincoli finanziari, economici ed organizzativi tra imprese. Benché ogni membro del gruppo mantenga la propria forma giuridica, la costituzione del gruppo IVA prevale, soltanto ai fini dell’IVA, sulle forme giuridiche basate, ad esempio, sul diritto civile o sul diritto societario. Cosicché, aderendo ad un gruppo IVA, il membro del gruppo si svincola, ai fini dell’IVA, da qualsiasi forma giuridica possibile, esistente contemporaneamente, e diventa invece parte di un nuovo soggetto passivo distinto ai fini dell’IVA, vale a dire il gruppo IVA.
Poiché un gruppo IVA viene considerato un soggetto passivo unico, ne consegue logicamente che il gruppo può soltanto essere identificato, ai fini dell’IVA, mediante un numero IVA unico, conformemente all’articolo 214 della direttiva IVA, ad esclusione di qualsiasi altro numero IVA individuale. L’impiego di un solo numero è determinato dalla necessità, sia per gli operatori economici che per le amministrazioni fiscali degli Stati membri, di identificare con ragionevole certezza coloro che effettuano operazioni soggette all’IVA. Il numero d’identificazione individuale di ciascuno dei membri può ancora essere conservato dalle amministrazioni fiscali, ma soltanto per consentire un controllo delle attività interne del gruppo IVA.”
L’articolo 1 della legge LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 70 il “TITOLO V-bis GRUPPO IVA“, articoli da 70 bis al 70 duodecies.
L’art. 70 bis del DPR 633/72 al comma 1, stabilisce che: I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA” .
L’art. 70 bis del DPR 633/72 al comma 1 al punto a) stabilisce che non possono partecipare a un gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero.
Con il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 ( articolo 73,comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 – esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo) l’Agenzia delle Entrate si è così espressa
“Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M. ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter). Tale interpretazione si è resa necessaria “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario”, con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.”