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Relazione Illustrativa al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Imposta sul Valore Aggiunto

“Relazione Illustrativa” all’Atto del Governo n. 293  Decreto Legislativo n.10 del 19 gennaio 2026 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo unico IVA è stato predisposto in attuazione dell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, 111 (Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più

In tale ottica, le disposizioni vigenti contenute in primis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione, gli argomenti inseriti nel testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò al fine di adottare una sistematizzazione dei singoli temi coerentemente alla disciplina unionale.

In particolare, il testo unico razionalizza le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto. In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Accertamento”) non hanno trovato collocazione nel presente testo unico.

In ragione della natura unionale del tributo e delle peculiarità del meccanismo di funzionamento dell’IVA sono mantenute nel testo unico IVA le disposizioni in materia di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazione del tributo e rimborso.

Quanto ai profili di carattere procedimentale, l’articolo 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all’articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l’espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all’assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l’adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all’articolo 1 della legge n. 111 del 2023) che non prescrive la preventiva acquisizione dell’avviso del Consiglio di Stato.

D’altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“…secondo la procedura di cui all’articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

  1. prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell’articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400 del 1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;
  2. declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. articolo 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;
  3. definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17-bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l’intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l’adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l’attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all’articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

Successivamente l’articolo 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122, ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2025, del termine entro cui adottare i testi unici.

D’altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all’interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l’aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo semestrale relativo al 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del DPCM n. 169 del 2017.

Il presente testo unico è composto da 171 articoli suddivisi in diciotto Titoli.

Al testo unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al d.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

Si tratta, in particolare, della:

  • Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”; Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”; Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

  • Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
  • Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
  • Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.

In tali tabelle sono state inserite anche alcune disposizioni precedentemente collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633 del 1972 che, avendo a oggetto l’applicazione dell’imposta con l’aliquota ridotta, si è ritenuto coerente collocare nei predetti elenchi in base alla misura dell’agevolazione. Le norme ricondotte nelle tabelle sono le seguenti:

  • l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
  • l’articolo 18 della legge 515 del 1993;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2024, 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
  • l’articolo 75, comma 4, della legge 413 del 1991;
  • l’articolo 7 della legge 488 del 1999;
  • l’articolo 1, comma 39, della legge 662 del 1996;
  • l’articolo 6, comma 11, della legge 133 del 1999.

Non è stata inserita nelle tabelle la disposizione di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui: “Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea”.

Tale previsione deve, infatti, considerarsi inefficace per il mancato rilascio, dal 2004, dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Coerentemente con la decisione di non riportare la disposizione nelle tabelle, si è provveduto a inserire la stessa nell’elenco delle norme da abrogare.

Nei numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, confluiscono le disposizioni di cui ai numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento in caso di specifici interventi di recupero edilizio di cui “all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”. Si tratta, in sostanza, degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), dell’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978, vale a dire, degli interventi di restauro e risanamento conservativo [lettera c)], di ristrutturazione edilizia [lettera d)] e di ristrutturazione urbanistica [lettera e)].

Come noto, le disposizioni di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978 sono state trasfuse nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

  1. 380 (cfr. inter alia, Risposta n. 390/E del 2020). Conseguentemente, i riferimenti contenuti nei numeri 127-terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127-quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 sono stati aggiornati alla luce del testo unico edilizia.

Il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, deve, dunque, tenere conto della diversa formulazione adottata dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia rispetto a quella di cui all’articolo 31, primo comma, della legge n. 457 del 1978.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia è composto dalle seguenti lettere: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi di manutenzione straordinaria; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; d) interventi di ristrutturazione edilizia; e) interventi di nuova costruzione; f) interventi di ristrutturazione urbanistica.

Al riguardo, si segnala che rispetto all’elenco di cui all’articolo 31, primo comma, della legge 457 del 1978, il testo unico edilizia richiama, alla lettera e) dell’articolo 3, comma 1, gli “interventi di nuova costruzione”, che nell’elenco di cui all’articolo 31 non figurano.

Pertanto, per un più puntuale rinvio agli interventi agevolati e al fine di evitare dubbi interpretativi, si è ritenuto, in sede di aggiornamento delle disposizioni in esame, di escludere espressamente gli interventi che, nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia, riguardano prestazioni diverse dal restauro e risanamento conservativo, dalla ristrutturazione edilizia e dalla ristrutturazione urbanistica. Trattasi, per l’appunto, degli interventi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 3, comma 1, del testo unico edilizia.

In base al criterio redazionale adottato, gli interventi a cui rinviano i numeri 116), 117) e 118) della tabella A, parte IV, allegata al testo unico IVA, sono così solo quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.
Con riguardo, infine, alle fattispecie delle tabelle che rinviano alla specifica “voce doganale” si è ritenuto, in fase compilativa, di non modificare le stesse atteso che l’aggiornamento delle voci doganali implica un coordinamento normativo sostanziale, coerentemente alla disciplina unionale.

Il Titolo I, Oggetto e ambito di applicazione”, è composto dal Capo I “Disposizioni generali” che all’articolo 1 riproduce, al comma 1, l’articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972, e accoglie, al comma 2, la disposizione concernente l’applicabilità dell’IVA alle operazioni intraunionali contenuta nell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il Titolo II, “Ambito territoriale di applicazione”, è composto dal Capo I “Territorialità dell’imposta” che all’articolo 2 raccoglie le definizioni contenute nell’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo III, Soggetti passivi”, composto dal Capo I “Esercizio di imprese, arti e professioni”

include gli articoli 3 e 4 concernenti i soggetti passivi di imposta. Più in dettaglio:

  • l’articolo 3 riproduce il contenuto dell’articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di esercizio di impresa, aggiornando tale disposizione con le modifiche normative intervenute medio tempore. Per ragioni di coerenza e razionalizzazione, nella norma sono state ricondotte anche disposizioni aventi a oggetto lo stesso presupposto di imposta collocate in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633. Al comma 2, lettera a), è stata attualizzata il riferimento all’articolo 2509 del codice civile, in luogo dell’articolo 2507, per le società costituite all’estero a seguito delle modifiche introdotte nel codice civile dall’articolo 7 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  • l’articolo 4 contiene le norme in materia di esercizio di arti e professioni, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo IV, “Operazioni imponibili”, è articolato in cinque Capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni” (articoli da 5 a 7) riprende le operazioni costituenti cessioni di beni di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, la disciplina delle vendite a distanza intraunionali di beni contenute nell’articolo 38-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, e le disposizioni in materia di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche di cui all’articolo 2-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • Capo II: “Acquisti intraunionali di beni” (articoli da 8 a 9) raccoglie la disciplina degli acquisti intra UE imponibili di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331 e le disposizioni concernenti gli acquisti intraunionali in regime cd. di “call off stock” di cui all’articolo 38-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • Capo III: “Prestazioni di servizi” (articolo 10) raccoglie la disciplina delle operazioni costituenti prestazioni di servizi contenute nell’articolo 3 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6) e nell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (comma 7);
  • Capo IV: “Importazioni” (articolo 11) raccoglie la disciplina delle importazioni di cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 633 del 1972. Coerentemente alla direttiva 2006/112/CE alla lettera d) sono state incluse le isole Aland e l’espressione “dipartimenti francesi d’oltremare” è stata sostituita con la seguente: “territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;
  • Capo V: “Buono corrispettivo” (articoli 12, 13 e 14) riporta le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevedono la disciplina del buono corrispettivo monouso e multiuso.

Il Titolo V, Luogo delle operazioni imponibili”, raccoglie le disposizioni in materia di territorialità e si compone dei seguenti Capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni” raccoglie, all’articolo 15, le disposizioni concernenti la territorialità delle cessioni di beni contenute nell’articolo 7-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. 1972; al comma 1 il riferimento ai beni nazionali è stato eliminato e sostituto dal riferimento ai beni unionali;
  • Capo II: “Operazioni intraunionali” raccoglie, all’articolo 16, le disposizioni concernenti la territorialità delle operazioni intraunionali contenute nell’articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • Capo III: “Prestazioni di servizi” raccoglie, all’articolo 17, le disposizioni concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi contenute nell’articolo 7-ter del d.P.R. n. 633 del 1972. Negli articoli 18, 19 e 20 sono state trasfuse le disposizioni contenute negli articoli 7- quater, 7-quinquies e 7-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972. L’articolo 21 accoglie e riordina le disposizioni in materia di territorialità per particolari servizi concernenti imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 1, commi 725 e 726, della legge n. 160 del 2019 e all’articolo 1,commi 710, 711 e 712 della legge n. 178 del 2020;
    gli articoli 22 e 23 ripropongono le norme contenute negli articoli 7-septies e 7-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di territorialità, rispettivamente, dei servizi resi a non soggetti passivi stabiliti fuori della UE e dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi.

Il Titolo VI Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta” è composto di due capi:

  • Capo I: “Cessioni di beni e prestazioni di servizi” (articoli 24 e 25)
  • Capo II: “Cessioni e acquisti intraunionali” (articolo 26). In particolare:
  • l’articolo 24 riproduce le disposizioni di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 in merito al momento di effettuazione delle operazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
  • nell’articolo 25 sono trasfuse le speciali disposizioni in materia di effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale di cui all’articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge n. 239 del 2004;
  • l’articolo 26 completa il titolo includendo nel testo unico la disposizione concernente il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali di cui all’articolo 39 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Il Titolo VII (articoli da 27 a 33) raccoglie le disposizioni concernenti la base imponibile dell’IVA ed è composto da tre Capi:

  • Capo I: “Disposizioni generali”;
  • Capo II: “Acquisti intraunionali di beni”;
  • Capo III: “Importazioni”. In particolare:
  • gli articoli 27 e 28 riproducono le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del P.R. n. 633 del 1972 in materia, rispettivamente, di base imponibile e determinazione del valore normale. Nell’articolo 27 sono state inoltre trasfuse le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (comma 7) e articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441 (comma 8);
  • l’articolo 29 concerne i casi di esclusione dal computo della base imponibile contenuti nell’articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315 (comma 3);
  • l’articolo 30 concerne le operazioni permutative e le dazioni in pagamento di cui all’articolo 11 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • nell’articolo 31 sono trasfuse le disposizioni in materia di operazioni accessorie di cui all’articolo 12 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 32 recepisce le regole di determinazione della base imponibile per gli acquisti intraunionali contenute nell’articolo 43 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 33 accoglie le norme sulla determinazione della base imponibile per le importazioni di cui all’articolo 69 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo VIII, Aliquote” (articoli da 34 a 36), è composto dal Capo I “Aliquote dell’imposta”

concernente le disposizioni generali sulle aliquote dell’imposta e si compone dei seguenti articoli:

  • l’articolo 34 recepisce le disposizioni recate dall’articolo 16 del P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’applicazione di un’aliquota ordinaria pari al 22 per cento e di tre aliquote ridotte pari al 4, al 5 e al 10 per cento per taluni beni e servizi espressamente indicati nella tabella A allegata al testo unico. Nel comma 4 viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, relativa all’applicazione delle aliquote IVA per gli acquisti intraunionali;
  • l’articolo 35 raggruppa e sistematizza alcune operazioni individuate da diverse fonti normative che hanno come elemento comune l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura ordinaria. Il comma 2 traspone l’articolo 44 della legge n. 342 del 2000, attualizzandone il contenuto in considerazione della sopravvenuta abrogazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, nonché del trasferimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle funzioni dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a propria volta subentrata all’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Inoltre, al fine di coordinare la disposizione originaria con la disciplina vigente in materia di cessione dei cavalli da corsa, nel secondo periodo non è stata riportata la parola “anche”, lasciando, quindi, inalterata l’applicazione dell’aliquota del 22 per cento ai premi corrisposti;
  • l’articolo 36 contiene una specifica disposizione in materia di applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale [articolo 7, comma 2, lettera cc) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106]. Al riguardo, considerato l’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’ articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 28 marzo 2025, 43, che entrerà in vigore a far data dal 1°gennaio 2026, secondo cui è sottoposto ad accisa il gas naturale “destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici” è stato sostituito il riferimento a “usi civili” con “usi domestici”.

Il Titolo IX, Esenzioni e non imponibilità” (articoli da 37 a 54), è composto da sei Capi:

  • Capo I: “Operazioni esenti”;
  • Capo II: “Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali”;
  • Capo III: “Operazioni non imponibili connesse alle importazioni”;
  • Capo IV: “Operazioni non imponibili connesse all’esportazione;
  • Capo V: “Operazioni non imponibili assimilate”;
  • Capo VI: “Depositi IVA”;

In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:

  • l’articolo 37 recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell’articolo 10 del P.R. n. 633 del 1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative medio tempore intervenute e sistematizzando nell’elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al d.P.R. n. 633; alla lettera f) è espunto il riferimento alla legge 24 marzo 1942, n. 315, in quanto abrogata;
  • l’articolo 38 contiene una specifica disposizione di esenzione per le prestazioni di chirurgia estetica contenuta nell’articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
  • l’articolo 39 disciplina le ipotesi di cessioni intraunionali non imponibili, recependo l’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 40 riporta nel testo unico le cessioni intraunionali in regime di “call off stock”, riproducendo la disposizione di cui all’articolo 41-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 41 recepisce le disposizioni in materia di cessioni a catena contenute nell’articolo 41-ter del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 42 accoglie le previsioni concernenti gli acquisti intraunionali non imponibili o esenti di cui all’articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 43 contiene il regime delle operazioni triangolari unionali di cui all’articolo 58 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331;
  • l’articolo 44 accoglie le disposizioni dell’articolo 68 del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di importazioni;
  • l’articolo 45 disciplina le cessioni non imponibili, riprendendo e aggiornando la disposizione di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, in ragione dell’evoluzione normativa in materia è stato aggiornato il riferimento alla prova doganale di uscita ed espunto il riferimento alla bolla di accompagnamento che non è più un documento richiesto per dare prova dell’avvenuta esportazione (v. articolo 1 del P.R. n. 472 del 1996). La formulazione dell’art. 45 è in linea con quanto previsto dal Codice doganale dell’Unione e con l’avvenuta introduzione di sistemi informatizzati per la gestione della dichiarazione doganale. In particolare, il sistema AES (di gestione delle dichiarazioni doganali) è stato introdotto con Decisione di Esecuzione (UE) 2016/578. La prova di uscita doganale delle merci coincide, quindi, con la procedura di certificazione di uscita delle merci di cui all’art. 334 Regolamento (UE) 2015/2447.
    Segnatamente, la citata disposizione stabilisce che “1. L’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita delle merci al dichiarante o all’esportatore nei casi seguenti:
    1. se tale ufficio è stato informato dell’uscita delle merci dall’ufficio doganale di uscita;
    2. se tale ufficio coincide con l’ufficio doganale di uscita e le merci sono uscite;
    3. se tale ufficio ritiene che le prove fornite conformemente all’articolo 335, paragrafo 4, del presente regolamento siano sufficienti.
    4. Se l’ufficio doganale di esportazione ha certificato l’uscita delle merci in conformità del paragrafo 1, lettera c), esso ne informa l’ufficio doganale di uscita.”

Conseguentemente, l’esportazione viene certificata dall’Ufficio di esportazione sulla base di quanto disposto dal citato art. 334 del Regolamento (UE) 2015/2447.

Nei commi 5 e 6 sono trasfuse, inoltre, le disposizioni contenute nell’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

  • gli articoli 46 e 47 traspongono nel testo unico le disposizioni che riguardano le regole di determinazione del plafond per gli esportatori abituali e, dunque, sistematizzano la disciplina degli acquisti in sospensione di imposta, riconducendo a unità le previsioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, e dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997. Con particolare riguardo all’articolo 46, comma 1, lettera a), è stata aggiornata la formulazione vigente in merito alle operazioni che concorrono a formare il plafond di cui all’articolo 45 (ex articolo 8 del d.P.R. n. 633 del 1972) mediante il richiamo anche della lettera c) (ex lettera b-bis, del comma 1, dell’articolo 8, del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotta dalla legge 20 novembre 2017 n. 167, in attuazione dell’articolo 146 della direttiva 2006/112/CE). Con particolare riguardo all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, non è stato trasfuso nell’articolo 47 la parte della norma “e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell’articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”. Ciò, in ragione dell’abrogazione dell’articolo 40, comma 9, del D.L. 331 del 1993 a seguito delle nuove regole di territorialità introdotte, a decorrere dal 2010, dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18;
  • l’articolo 48 riprende e aggiorna le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’articolo 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 49 accoglie nel testo unico le disposizioni concernenti i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 50 traspone l’articolo 71 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente le operazioni non imponibili con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; al comma 1 è stato implementato il rinvio anche agli articoli 46, 47 e 48, in quanto tali disposizioni risultano finalizzate all’applicazione dell’articolo 45. Inoltre, per migliore chiarezza linguistica sono state apportate modifiche di “wording” alla elencazione delle aree richiamate ai commi 1 e 2;
  • l’articolo 51 accoglie nel testo unico, all’interno dei primi due commi, le disposizioni dell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea; il terzo comma recepisce nel corpus del testo unico l’articolo 1, comma 368, della legge n. 208 del 2015 relativo alle procedure di rimborso;
  • l’articolo 52 ripropone, nel testo unico, l’articolo 72 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante la disciplina delle altre operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali; al comma 1, per coerenza con le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, è stata riformulata la lettera a). La disposizione non amplia i diritti già riconosciuti dall’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari e dagli articoli 34 e 37 della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (entrambe ratificate con legge n. 804/1967). La previsione non contrasta con la direttiva IVA, il cui articolo 151, lettera a); al comma 1, lettera i), concernente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti diversi da quelli richiamati nelle lettere precedenti, è stato integrato il rinvio alle lettere f), g) e h); al comma 2 è stata integrato il rinvio anche alla lettera i) considerato che negli accordi di sede, invero, è generalmente contenuta una clausola “pari passu”, che subordina l’esenzione IVA alle condizioni comunemente praticate alla generalità delle organizzazioni internazionali (con riferimento indiretto anche all’importo minimo della cessione). Si ritiene pertanto sistematicamente più coerente introdurre il riferimento anche alla lettera i), che comunque recederà nel caso in cui ci fossero organizzazioni internazionali i cui accordi di sede dovessero prevedere un limite diverso rispetto ai 300 euro; il comma 4 traspone nel testo unico, adattandolo, l’articolo 5, comma 15-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sulla decorrenza delle disposizioni recate dal comma 1, lettera f);
  • l’articolo 53 raccoglie la disciplina dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di depositi fiscali ai fini IVA. Il testo della norma è stato aggiornato, in quanto alcuni riferimenti normativi contenuti nel citato articolo 50-bis (es. regolamenti unionali in materia doganale) non sono più attuali;
  • sempre in tema di depositi fiscali, nell’articolo 54 sono inserite alcune norme introdotte dalla legge 205 del 2017 (articolo 1, commi da 937 a 942). Trattasi di misure speciali, con finalità antifrode, previste per l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Il Titolo X, Rivalsa e detrazione” (articoli da 55 a 61), è composto da due Capi:

  • Capo I: “Rivalsa”;
  • Capo II: “Detrazione”.

In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:

  • l’articolo 55 recepisce le norme sulla rivalsa recate dall’articolo 18 del d.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 5 è stato aggiornato con le modifiche introdotte al codice civile in materia di privilegio generale. In particolare, oltre al richiamo all’articolo 2752 c.c., già contenuto nell’articolo 18 del P.R. n. 633 del 1972, è stato aggiunto il richiamo all’articolo 2751-bis c.c. che elenca i crediti che hanno privilegio generale e che è stato introdotto con la legge 29 luglio 1975, n. 426, con richiamo puntuale al n. 2 del richiamato articolo 2751-bis c.c.. Tale norma è stata successivamente modificata dall’articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al n. 2), con riferimento al privilegio generale di cui beneficiano le retribuzioni dei professionisti, ha esteso il privilegio generale al contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’articolo 56 costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell’articolo 19 del P.R. n. 633 del 1972 (commi da 1 a 6), nell’articolo 45 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (comma 7) e nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (comma 8);
  • l’articolo 57 recepisce le norme sulla percentuale di detrazione contenute nell’articolo 19- bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 58 traspone l’articolo 19-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972 recante le disposizioni concernenti l’esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi;
  • l’articolo 59 recepisce l’articolo 19-bis2 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina le modalità di rettifica della detrazione;
  • l’articolo 60 recepisce le disposizioni dell’articolo 19-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti la detrazione per gli enti non commerciali. Al comma 4 è stato aggiunto un periodo finale mediante rifusione e adattamento dell’articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
  • l’articolo 61 traspone l’articolo 16, comma 11, della legge n. 537 del 1993, che disciplina l’applicazione delle disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, l’utilizzo del plafond e la percentuale di detrazione nelle ipotesi di scissioni aziendali.

Il Titolo XI, “Volume d’affari ed esercizio di più attività”, è composto dal Capo I “Volume d’affari” e include due articoli:

  • l’articolo 62 recepisce le disposizioni in materia di volume d’affari recate dall’articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 63 contiene le disposizioni in materia di esercizio di più attività, che traggono origine dall’articolo 36 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo XII, “Obblighi dei soggetti passivi” (articoli da 64 a 108), è composto dai seguenti Capi:

  • Capo I: “Debitori dell’imposta”;
  • Capo II: “Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali”;
  • Capo III: “Debitore dell’imposta per le importazioni”;
  • Capo IV: “Inizio, variazione e cessazione attività”;
  • Capo V: “Fatturazione e registrazione delle operazioni”;
  • Capo VI: “Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali”;
  • Capo VII: “Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento”. In particolare, compongono il Titolo i seguenti articoli:
  • l’articolo 64 recepisce nel testo unico l’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il debitore d’imposta. Dal comma 6 della predetta disposizione è stata espunta, in sede di rifusione, la lettera a-quater), in considerazione della mancata autorizzazione, per le misure di deroga, prevista dall’articolo 395 della direttiva n. 112 del 2006;
  • l’articolo 65 trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società (scissione dei pagamenti o split payment);
  • l’articolo 66 costituisce la trasposizione dell’articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, riguardante il soggetto debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali; l’articolo 67 recepisce, con alcuni adattamenti e aggiornamenti, l’articolo 70 del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina le modalità di applicazione dell’imposta all’importazione; il comma 2 è stato riformulato in ragione della circostanza che le disposizioni relative alla falsa attestazione sono state abrogate dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Inoltre, l’articolo 46, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, ancora richiamato dalla disposizione vigente è stato abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 471 del 1997 e sostituito dall’articolo 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 471 del 1997 (v. articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173). Infine, il comma 7 recepisce l’articolo 3, comma 10, della legge n. 7 del 2000 in materia di inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni e le importazioni di argento;
  • l’articolo 68 recepisce nel testo unico, con i dovuti aggiornamenti, le disposizioni concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ricomprese nell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 69 riproduce l’articolo 35-bis del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi degli eredi del contribuente;
  • l’articolo 70 costituisce la trasposizione aggiornata dell’articolo 35-ter del P.R. n. 633 del 1972 riguardante l’identificazione ai fini IVA e gli obblighi contabili dei soggetti non residenti;
  • l’articolo 71 recepisce l’articolo 35-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la possibilità di verificare la validità del numero di partita IVA mediante apposito servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • l’articolo 72 costituisce la rifusione dell’articolo 21 del P.R. n. 633 del 1972 concernente la fatturazione delle operazioni;
  • l’articolo 73 recepisce l’articolo 21-bis del P.R. n. 633 del 1972 riguardante la fatturazione semplificata;
  • l’articolo 74 costituisce la rifusione nel testo unico IVA dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, concernente l’emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 75 costituisce la trasposizione nel testo unico dell’articolo 25, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l’indicazione, nelle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni, del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP);
  • l’articolo 76 raccoglie la disciplina di cui agli articoli da 1 a 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, concernente l’attuazione della direttiva 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;
  • l’articolo 77 costituisce la rifusione dell’articolo 1 del decreto n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 916 a 919, della legge n. 205 del 2017, recanti le disposizioni in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati;
  • l’articolo 78 recepisce le disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • l’articolo 79 recepisce, con i dovuti adattamenti, l’articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, concernente l’emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping tramite il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization);
  • l’articolo 80 costituisce la trasposizione dell’articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che disciplina la fatturazione elettronica nelle operazioni con la Repubblica di San Marino;
  • l’articolo 81 riporta nel testo unico l’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972 e l’articolo 12- bis, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernenti i casi in cui non è obbligatoria l’emissione della fattura (commercio al minuto e attività assimilate);
  • l’articolo 82 rifonde nel testo unico l’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri;
  • l’articolo 83 accoglie l’articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2024, che introduce la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi mediante apposite soluzioni software;
  • l’articolo 84 traspone, all’interno del testo unico, l’articolo 12 della legge n. 413 del 1991, in materia di modalità di certificazione dei La disposizione è stata attualizzata, nei riferimenti, alla disciplina di carattere regolamentare di cui al d.P.R. n. 696 del 1996, concernente la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale, in luogo dei riferimenti alle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, (ricevuta fiscale) e all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 (scontrino fiscale). Ciò, in considerazione della progressiva semplificazione dell’obbligo di certificazione mediante ricevuta e scontrino e della successiva introduzione generalizzata della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e all’articolo 1 della legge n. 18 del 1983 non sono ricondotte nel testo unico IVA, giacché non attuali nel loro contenuto, ma non vengono espressamente abrogate, in quanto funzionali al mantenimento, nell’ordinamento, della possibilità di emettere ricevuta fiscale e scontrino fiscale, secondo le indicazioni di cui al richiamato d.P.R. n. 696 del 1996. Le operazioni esonerate da qualunque obbligo di certificazione dei corrispettivi sono quelle risultanti dalla lettura combinata dei commi 1, lettere a) e b) e 2, secondo periodo, dell’articolo 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019), ove è disposto che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati non si applica:

«a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;

b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;», e che solo «[…] Per le operazioni di cui alle lettere b-bis), c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l’obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.»

Ne deriva l’esonero da qualunque obbligo di certificazione per le operazioni elencate dal d.P.R. n. 696 del 1996, per quelle elencate nei DM 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015, e per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, documentate con il biglietto di trasporto.

  • l’articolo 85 concerne il recepimento dell’articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante semplificazione per le attività di noleggio di autoveicoli;
  • l’articolo 86 costituisce la trasposizione dell’articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 che regolamenta gli obblighi di tenuta dei registri IVA, con specifico riguardo alle fatture emesse;
  • l’articolo 87 recepisce il contenuto dell’articolo 24 del P.R. n. 633 del 1972 che disciplina gli obblighi di tenuta del registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto;
  • l’articolo 88 costituisce il recepimento dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante la tenuta del registro degli acquisti;
  • l’articolo 89 raccoglie le disposizioni in materia di semplificazioni amministrative e contabili di cui all’articolo 4, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015;
  • l’articolo 90 riconduce nel testo unico l’articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente l’obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni;
  • l’articolo 91 recepisce l’articolo 73 del P.R. n. 633 del 1972, avente a oggetto le modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti per alcuni settori o categorie di operatori nonché la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • l’articolo 92 costituisce la rifusione dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di variazione dell’imponibile o dell’imposta mediante emissione di note di credito o di debito;
  • l’articolo 93 recepisce l’articolo 32 del P.R. n. 633 del 1972 concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione. Sono stati aggiornati i limiti del volume d’affari: non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni; non superiore a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le modifiche dei limiti di cui al comma 1, primo e secondo periodo, appaiono coerenti con l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, secondo cui i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Ciò è coerente alla circostanza che i limiti indicati nella disposizione formalmente vigente (quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro) sono stati fissati dal DL n. 16 del 12 (articolo 3, comma 4-quater) al fine di allineare la soglia “IVA” a quella prevista per poter accedere alla contabilità semplificata e poter effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale. Si tratta, pertanto, di un coordinamento necessario.
  • l’articolo 94 riconduce nel testo unico l’articolo 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
  • l’articolo 95 traspone nel testo unico l’articolo 39 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di obblighi di tenuta e conservazione dei registri IVA e dei documenti;
  • l’articolo 96 recepisce, con alcuni adattamenti, gli articoli 80, comma 37, della legge 289 del 2002, e 39, comma 13-sexies, del decreto legge 30 settembre 2023, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 362, i quali estendono l’applicazione delle disposizioni recate dal d.P.R. n. 69 del 2002, in materia di semplificazioni nella certificazione dei corrispettivi, alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dagli stessi organizzate;
  • l’articolo 97 traspone nel testo unico l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in tema di fatturazione delle operazioni intraunionali;
  • l’articolo 98 recepisce l’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, che regolamenta la registrazione delle operazioni intraunionali;
  • l’articolo 99 costituisce la trasposizione dell’articolo 48 del decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente il trattamento dell’imposta assolta per le operazioni intraunionali nell’ambito delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale;
  • l’articolo 100 recepisce l’articolo 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante gli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta assolta nelle operazioni intraunionali per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa;
  • l’articolo 101 traspone, in maniera coordinata, l’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e l’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, riguardanti gli obblighi di iscrizione (e diverifica dell’iscrizione) al VIES (VAT information exchange system) e di trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali (Intrastat);
  • l’articolo 102, unitamente ai successivi articoli da 103 a 107, costituisce la rifusione, all’interno del testo unico, del titolo II-bis del P.R. n. 633 del 1972 concernente gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l’articolo in esame, nel trasporre l’articolo 40-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, elenca le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione delle successive disposizioni;
  • l’articolo 103 traspone l’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento prestati da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 11 del 2010 (i.e. istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche);
  • l’articolo 104 recepisce l’articolo 40-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, per i quali l’Italia è Stato membro di origine, di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate;
  • l’articolo 105 recepisce l’articolo 40-quinquies del P.R. n. 633 del 1972, che fissa i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento;
  • l’articolo 106 traspone nel testo unico l’articolo 40-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972, che indica i dati da conservare da parte dei prestatori di servizi di pagamento;
  • l’articolo 107 traspone, per ragioni di sistematicità e completezza della disciplina, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 153 del 2023, in materia di sanzioni da comminare nei casi di violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione previsti dai precedenti articoli 103 e 104;
  • l’articolo 108 recepisce l’articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 2023, e definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al Capo VII dal 1° gennaio 2024;

Il Titolo XIII, Riscossione” (articoli da 109 a 113), è composto dal Capo I “Liquidazione e versamenti” che raccoglie i seguenti articoli:

  • l’articolo 109 recepisce l’articolo 27 del d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di versamenti periodici;
  • l’articolo 110 riconduce nel testo unico, per ragioni di coordinamento, l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183 del 2011, concernente i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA. Tale innesto è funzionale ad allineare i limiti per la liquidazione trimestrale IVA a quelli previsti dall’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973 per le imprese minori in contabilità semplificata. Si tratta di un intervento di coordinamento speculare a quella che aveva modificato i limiti nel 2012, per effetto del decreto-legge del 02 marzo 2012 n. 16, articolo 3, comma 4-quater), che consentirebbe di tornare ad avere dei valori allineati;
  • l’articolo 111 costituisce la rifusione, con alcuni adattamenti, dell’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 e dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 in materia di determinazione e versamento dell’acconto IVA. Al comma 5 è sostituito il riferimento alla soprattassa con la vigente sanzione per omesso versamento prevista dall’articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, 173. Ciò, coerentemente all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 che abolendo la soprattassa ha previsto che “Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo”. Infine, il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 non è stato riproposto in quanto non attuale e, pertanto, da ritenersi “implicitamente abrogato”. Secondo la prassi dell’A.F. l’omesso versamento dell’acconto di dicembre che l’articolo 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, puniva con la più tenue soprattassa del venti per cento delle somme non versate o versate in meno non è più applicabile a partire dalle infrazioni riguardanti gli acconti del mese di dicembre 1998 e degli anni successivi. Per gli stessi non tornerà più applicabile (in quanto non riproposta) la tolleranza del cinque per cento prevista nei casi in cui l’acconto venga calcolato con il cosiddetto metodo “previsionale” (cfr. circolare n. 23/E del 1999, capitolo IV).
  • l’articolo 112 recepisce l’articolo 30-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente la registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali;
  • l’articolo 113 riproduce, ai commi 1, 2 e 3, rispettivamente, i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 62 del P.R. n. 633 del 1972. La norma riguarda il grado di privilegio attribuito ai crediti IVA vantati dallo Stato. La disposizione è stata attualizzata alla disciplina codicistica vigente. In particolare, al comma 1 si è provveduto alla sostituzione del riferimento al n. 15 con il n. 19, che riguarda proprio le imposte indirette e non giustifica più il riferimento al “grado successivo” (che nella formulazione originaria della norma aveva senso rispetto al n. 15, riferito ai canoni enfiteutici).

Il Titolo XIV, “Rimborsi” (articoli da 114 a 120), è composto dal Capo I “Disposizioni varie” che raccoglie le disposizioni provenienti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e da altre fonti normative, in materia di rimborsi dell’imposta assolta in Italia o in altri Paesi UE, a soggetti residenti, a soggetti stabiliti in altri Paesi UE o extra-UE, e a soggetti che aderiscono a regimi speciali.

In particolare:

  • l’articolo 114 riproduce integralmente l’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai requisiti necessari per richiedere il rimborso dell’imposta, in caso di IVA assolta in Italia da soggetti ivi identificati. Nel comma 2, lettera a), viene inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250;
  • l’articolo 115 riprende le disposizioni dell’articolo 30-ter del P.R. n. 633 del 1972, relative alla restituzione dell’imposta pagata a seguito di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria o, in generale, non dovuta;
  • l’articolo 116 corrisponde essenzialmente all’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e disciplina vari aspetti dell’esecuzione dei rimborsi IVA; a tal fine, nei commi 12, 13, 14, 15 e 16 sono state riportate alcune norme, esterne al d.P.R. n. 633, in materia di rimborso forfetario dei premi delle garanzie fideiussorie, di rapporti dell’Amministrazione finanziaria col cessionario del credito, di interessi da riconoscere per i rimborsi infrannuali e di richiesta dettagliata di ulteriore documentazione, da parte degli uffici, per la pratica di rimborso.
  • l’articolo 117 si riferisce alla regolamentazione dei rimborsi dell’imposta assolta in altri Stati UE, già contenuta nell’articolo 38-bis1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 118 concerne la regolamentazione dei rimborsi a soggetti stabiliti in altri Stati UE dell’imposta assolta in Italia, accogliendo le disposizioni contenute nell’articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 119 disciplina la materia dei rimborsi a soggetti aderenti ai regimi speciali “OSS” e “IOSS”, riproducendo senza modifiche l’articolo 38-bis3 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 120 riprende le disposizioni di cui all’articolo 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento ai rimborsi a soggetti stabiliti in Paesi extra-UE.

Il Titolo XV (articoli da 121 a 131) è composto dal Capo I “Disposizioni generali” che recepisce integralmente le norme, contenute negli articoli da 70-bis a 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano il regime del “Gruppo IVA”.

Compongono il Capo:

  • l’articolo 121, corrispondente all’articolo 70-bis del P.R. n. 633 del 1972, concerne i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo;
  • l’articolo 122 fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all’articolo 70-ter del P.R. 633 del 1972, aventi a oggetto i vincoli finanziario, economico e organizzativo necessari per la costituzione del Gruppo IVA;
  • l’articolo 123 riporta nel testo unico l’articolo 70-quater del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di costituzione del Gruppo e di esercizio dell’opzione;
  • l’articolo 124, corrispondente all’articolo 70-quinquies del P.R. n. 633 del 1972, esamina le operazioni tra soggetti interni al Gruppo, quelle tra soggetti interni e soggetti esterni e i rapporti tra sedi e stabili organizzazioni;
  • l’articolo 125, accogliendo quanto previsto dall’articolo 70-sexies del d.P.R. n. 633 del 1972, disciplina la destinazione delle eccedenze di credito formatesi antecedentemente alla costituzione del Gruppo;
  • l’articolo 126 tratta degli adempimenti e della funzione di rappresentante del Gruppo e dei soggetti partecipanti (articolo 70-septies del d.P.R. n. 633 del 1972);
  • l’articolo 127, corrispondente all’articolo 70-octies del d.P.R. n. 633 del 1972, tratta della responsabilità del rappresentante del Gruppo IVA;
  • l’articolo 128 riprende le disposizioni di cui all’articolo 70-novies del P.R. n. 633 del 1972, disciplinando l’esercizio dell’opzione per la partecipazione al Gruppo e alla sua revoca;
  • l’articolo 129, corrispondente all’articolo 70-decies del d.P.R. n. 633 del 1972, riguarda i casi di esclusione e di cessazione del Gruppo;
  • l’articolo 130 accoglie il contenuto dell’articolo 70-undecies del d.P.R. n. 633 del 1972, regolamentando le attività di controllo da parte delle strutture dell’Agenzia delle entrate;
  • l’articolo 131 fa confluire nel testo unico le disposizioni di cui all’articolo 70-duodecies del d.P.R. n. 633 del 1972, che riguarda i gruppi comprendenti società bancarie, assicurative e di gestione di fondi.

Il Titolo XVI, “Regimi speciali (articoli da 132 a 156)”, è composto da dieci Capi:

  • Capo I: “Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa”;
  • Capo II: “Regime speciale per i produttori agricoli e ittici”;
  • Capo III: “Disposizioni relative a determinati settori”;
  • Capo IV: “Agenzie di viaggio e turismo”;
  • Capo V: “Attività spettacolistiche”;
  • Capo VI: “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”;
  • Capo VII: “Regimi speciali oss e ioss”;
  • Capo VIII: “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi”;
  • Capo IX: “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti”.
  • Capo X: “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’articolo 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile.

In dettaglio:

  • l’articolo 132 fa confluire, all’interno del testo unico IVA, una disposizione non contemplata dal P.R. n. 633 del 1972, che nell’ordinamento IVA disciplina il cd. “regime di cassa” (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134);
  • l’articolo 133 riguarda il “Regime speciale per i produttori agricoli” e accoglie le disposizioni di cui all’articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 134 corrisponde all’articolo 51 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e riguarda le operazioni intraunionali dei produttori agricoli;
  • nell’articolo 135 sono inserite le disposizioni speciali di cui articolo 34-bis del P.R. n. 633 del 1972, relative ad attività agricole connesse;
  • gli articoli 136 e 137 accolgono le norme sul regime dei raccoglitori occasionali di cui, rispettivamente, all’articolo 34-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e all’articolo 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004;
  • nell’articolo 138 è trasfuso l’articolo 7-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983,746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. In ragione della soppressione dell’AIMA (Azienda per gli interventi sul mercato agricolo) e dell’istituzione dell’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, il riferimento all’AIMA operato dalla norma è stato opportunamente aggiornato;
  • nell’articolo 139 è trasfuso, nei commi da 1 a 9, il contenuto dell’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a settori particolari per i quali sono previste deroghe alle disposizioni ordinarie; non essendo più in vigore, è stata eliminata la disposizione in materia di commercio di fiammiferi [articolo 74, primo comma, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972]. Nel comma 10 è inoltre trasfusa la disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90;
  • l’articolo 140 riporta le disposizioni relative a fatturazione, registrazione e rimborsi per le ipotesi di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, contenute nell’articolo 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 141, dedicato al settore delle agenzie di viaggio e turismo, corrisponde all’articolo 74-ter del P.R. n. 633 del 1972. È stato corretto, ai commi 1 e 6, il riferimento a una normanon più attuale, a seguito della emanazione del “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011;
  • con l’articolo 142 viene riproposta integralmente la disciplina IVA delle attività spettacolistiche, di cui all’articolo 74-quater del d.P.R. n. 633 del 1972; nel comma 3 è stato sostituito il riferimento al decreto del Ministero delle finanze con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che stabilisce caratteristiche tecniche, criteri e modalità per l’emissione dei titoli di accesso. Ciò coerentemente al passaggio di competenze all’Agenzia delle entrate, per effetto del decreto legislativo n. 300 del 1999;
  • l’articolo 143, riprendendo l’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, 41, introduce il complesso di norme (articoli da 143 a 148) che regolano il regime dei beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (cd. regime del margine). La disposizione, relativa alle modalità di determinazione della base imponibile, è stata oggetto di alcuni mirati interventi di modifica necessari per attualizzarne le parti non più in vigore;
  • l’articolo 144 procede nella trattazione del cd. regime del margine e ha ad oggetto le operazioni con l’estero e il volume d’affari, trasponendo l’articolo 37 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41;
  • l’articolo 145 riprende il contenuto dei primi quattro commi dell’articolo 38 decreto-legge 41 del 1995, in materia di fatturazione e registrazione per i soggetti che applicano il cd. regime del margine;
  • nell’articolo 146 viene riproposto il testo del comma 5 dell’articolo 38 decreto-legge n. 41 del 1995, in tema di sanzioni applicabili in caso di omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri del precedente articolo 145;
  • l’articolo 147 accoglie il contenuto della norma di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto- legge n. 41 del 1995, relativa al rinvio alle norme ordinarie applicabili;
  • l’articolo 148 recepisce l’articolo 40-bis del decreto-legge 41 del 1995, relativo alle vendite all’asta dei beni usati e degli oggetti d’arte;
  • l’articolo 149, primo degli articoli dedicati ai “regimi speciali oss (one stop shop) e ioss(import one stop shop)(articoli da 149 a 153), riprendendo l’articolo 74-quinquies del d.P.R. 633 del 1972 disciplina il regime destinato ai soggetti passivi non stabiliti nella UE, che prestano servizi a committenti non soggetti passivi;
  • l’articolo 150 concerne il regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, di cui all’articolo 74-sexies deld.P.R. n. 633 del 1972;
  • nell’articolo 151 trova collocazione il regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, di importo non superiore a 150,00 euro; la disposizione trae origine dall’articolo 74-1 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 152 riporta, in relazione ai regimi speciali sopra descritti, le disposizioni per i soggetti già identificati in altri Stati membri di cui all’articolo 74-septies del P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 153 fa confluire nel testo unico le disposizioni in materia di riscossione e ripartizione dell’imposta nell’ambito dei regimi speciali, di cui all’articolo 74-octies del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 154, recependo il contenuto dell’articolo 53 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, 427, riporta alcune particolari disposizioni relative agli scambi intraunionali di mezzi di trasporto nuovi. Il comma 5 recepisce l’articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante la disciplina della comunicazione che i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento trasporti e navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini dell’immatricolazione dei veicoli acquistati e della corretta all’applicazione del comma 3 dell’articolo in commento.;
  • l’articolo 155 ripropone le disposizioni per la identificazione di determinati prodotti di cui all’articolo 73-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 156 ripropone la disposizione di cui all’articolo 70.1 del d.P.R. n. 633 del 1972 concernente il “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione”.

Il Titolo XVII, Regime di franchigia” (articoli da 157 a 167), disciplina il regime di franchigia IVA nazionale e transfrontaliero.

In particolare, al Capo I rubricato “regime nazionale di franchigia IVA”, l’articolo 157 individua il regime nazionale di franchigia IVA applicabile ai soggetti stabiliti. In tale contesto, il comma 1 effettua un richiamo al regime nazionale di franchigia IVA di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confermando che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni continuano ad applicare la disciplina IVA ivi prevista. La disposizione è inserita per motivi di sistematicità e di organicità del testo unico, non presentando profili innovativi rispetto alla normativa vigente. Al tal riguardo, si fa presente che il citato regime nazionale di franchigia, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, si applica ai contribuenti persone fisiche con ricavi e compensi, ragguagliati ad anni, non superiore a 85.000,00 euro. Tale soglia risulta in linea con quella prevista dall’articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, così come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, che infatti consente agli Stati membri di esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato, dai soggetti passivi con volume d’affari inferiore alla soglia di 85.000,00 euro. La previsione dell’articolo 284, par. 1, della direttiva n. 112 del 2006, prevedendo per tutti gli Stati membri la facoltà di introdurre, nel proprio Stato membro, un regime di franchigia IVA alle condizioni descritte dalla norma, ha di fatto superato il sistema precedente che, ai fini dell’applicazione della franchigia IVA per i soggetti passivi di piccole dimensioni, prevedeva il sistema basato su singole decisioni di deroga. Per completezza, si fa presente che l’Italia è stata autorizzata ad applicare il regime di franchigia IVA, da ultimo, con la decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del 23 marzo 2024, la cui scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2024, in modo da coordinarsi con l’entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285, fissata al 1° gennaio 2025.

Il capo II, “Regime transfrontaliero di franchigia”, fa confluire nel testo unico alcune modifiche apportate dal decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”. L’articolo 3 di tale provvedimento ha previsto, in particolare, l’inserimento del Titolo V-ter all’interno del d.P.R. n. 633 del 1972. Il Capo II accoglie nel testo unico, dunque, il Titolo V-ter del d.P.R. n. 633, introdotto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare:

  • l’articolo 158, corrispondente all’articolo 70-terdecies del d.P.R. n. 633 del 1972, contiene le definizioni valide ai fini del nuovo regime di franchigia intraunionale (in particolare, il volume d’affari dell’Unione europea e quello dello Stato membro, il numero di identificazione EX, lo Stato di esenzione) e anticipa alcune disposizioni generali;
  • gli articoli da 159 a 162, con riferimento al regime applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri, introducono nel testo unico le disposizioni concernenti le condizioni di ammissione, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- quaterdecies a 70-septiesdecies del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • negli articoli da 163 a 167, con riferimento al regime applicato in altri Stati membri da soggetti stabiliti in Italia, sono esaminate, rispettivamente, le condizioni di ammissione, il suffisso EX, la decorrenza, gli adempimenti e la cessazione, di cui agli articoli da 70- octiesdecies a 70-duovicies del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il Titolo XVIII, “Disposizioni di coordinamento finale”, è composto dal Capo I “Disposizioni varie” e include i seguenti articoli:

  • l’articolo 168 corrisponde all’articolo 76 del d.P.R. n. 633 del 1972 ed è riferito alla istituzione e decorrenza dell’imposta;
  • l’articolo 169 reca le disposizioni di interpretazione autentica ricondotte nel testo unico, elencate secondo il numero progressivo di articolo oggetto di interpretazione autentica. Si tratta delle seguenti disposizioni:
  • articolo 1, comma 138, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera a);
  • articolo 66, comma 9-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera b);
  • articolo 1, commi 38 e 39, legge 31 dicembre 2024, 207 (lettera c);
  • articolo 32-quinquies, comma 1, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (lettera d);
  • articolo 51, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera e);
  • articolo 2, comma 4, legge 18 febbraio 1997, 28 (lettera f);
  • articolo 3, comma 13, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera g);
  • articolo 1, comma 992, legge 27 dicembre 2006, 296 (lettera h);
  • articolo 75, comma 1, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera i);
  • articolo 1, comma 4-quater, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera l);
  • articolo 3, comma 2, legge 17 gennaio 2000, 7 (lettera m);
  • articolo 2-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 24 aprile 2017, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (lettera n);
  • articolo 36-bis, commi 1 e 2, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (lettera o);
  • articolo 9, commi 4 e 5, legge 27 luglio 1978, n. 392 (lettera p);
  • articolo 26-bis, comma 1, legge 24 giugno 1997, 196 (lettera q);
  • articolo 12, comma 7, decreto legislativo 10 settembre 2003, 276 (lettera r);
  • articolo 6, comma 12, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera s);aarticolo 1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera t);
  • articolo 36-bis, comma 1, decreto-legge 17 maggio 2022, 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (lettera u);
  • articolo 3, comma 6, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera v);
  • articolo 4, comma 1, legge 8 maggio 1998, 146 (lettera z);
  • articolo 6, comma 10, legge 13 maggio 1999, 133 (lettera aa);
  • articolo 66, comma 21, decreto-legge 30 agosto 1993, 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (lettera bb);
  • articolo 5, comma 1, legge 18 febbraio 1999, 28 (lettera cc);
  • articolo 10, comma 2-ter, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (lettera dd);
  • articolo 47, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera ee);
  • articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 marzo 2023, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (lettera ff);
  • articolo 75, comma 2, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera gg);
  • articolo 3, comma 5, decreto-legge 28 giugno 1995, n, 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 (lettera hh);
  • articolo 3, comma 10, decreto-legge 27 aprile 1990, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (lettera ii);
  • articolo 55, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (lettera ll);
  • articolo 5, comma 3, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera mm);
  • articolo 16, comma 5-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (lettera nn);
  • articolo 1, comma 667, legge 23 dicembre 2014, 190 (lettera oo);
  • articolo 5, comma 2, decreto-legge 14 marzo 1988, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 (lettera pp);
  • articolo 75, comma 3, legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera qq);
  • articolo 43, comma 1, legge 21 novembre 2000, 342 (lettera rr);
  • articolo 1, comma 40, legge 30 dicembre 2020, 178 (lettera ss);
  • articolo 1, comma 14, decreto-legge 30 dicembre 1991, 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 (lettera tt);
  • articolo 4-sexies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (lettera uu);
  • articolo 1, comma 3, legge 30 dicembre 2018, 145 (lettera vv);
  • articolo 1 comma 19, legge 27 dicembre 2017, 205 (lettera zz);
  • articolo 5, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 1991, 413 (lettera aaa).
  • l’articolo 170 è finalizzato a dare attuazione alla disposizione presente nella legge delega 111 del 2023, che prevede l’“abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali”;
  • l’articolo 171 stabilisce la data di decorrenza delle disposizioni del testo unico