Rapporto finale
Progetto di standard tecnici ai sensi del regolamento europeo sui fornori di servizi di crowdfunding per le imprese
Acronimi e definizioni utilizzate | |
CA | Autorà o autorà nazionali competenti designate da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 29 dell’ECSPR |
CSP | Fornitore di servizi di crowdfunding come defino all’articolo 2, lettera a), lettera e), dell’ECSPR |
EBA | Autorà bancaria europea |
ECSPR | Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 |
ESMA | Autorà europee degli strumenti finanziari e dei mercati |
ITS | Norme tecniche di attuazione |
PRIIPS | Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati |
RTS | Norme tecniche di regolamentazione |
Motivi per la pubblicazione
Il regolamento (UE) 2020/1503 (ECSPR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 20 ottobre 2020. L’ECSPR richiede all’ESMA di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) e norme tecniche di attuazione (ITS) su una serie di argomenti .
Il 26 febbraio 2021 l’ESMA ha pubblicato un documento di consultazione per raccogliere le opinioni delle parti interessate sulle proposte dell’ESMA per 7 RTS e 2 S. Il periodo di consultazione si è concluso il 28 maggio 2021. L’ESMA ha ricevuto 32 risposte, 8 delle quali riservate. Le risposte ricevute sono disponibili sul so web dell’ESMA, a meno che i rispondenti non abbiano richiesto diversamente.
Inoltre, l’ESMA ha sviluppato 1 RTS e 2 ITS per i quali l’ESMA ha renuto che condurre una consultazione pubblica sarebbe altamente sproporzionato rispetto all’ambo e all’impatto di queste tre norme tecniche1.
L’ESMA ha chiesto il parere dell’ESMA Securies and Markets Stakeholder Group (SMSG) istuo ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Contenuti
Le sezioni da 2 a 10 riportano le dichiarazioni di feedback relative a ciascuno dei 9 progetti di standard tecnici per i quali l’ESMA ha condotto una consultazione pubblica e le sezioni da 11 a 12 presentano l’analisi dei 3 standard tecnici per i quali l’ESMA non ha condotto una consultazione pubblica.
La Sezione 13 è composta da 13 Allegati. L’allegato I contiene le analisi costi/benefici effettuate in relazione ai progetti di norme tecniche. Gli allegati da II a XIII contengono i progetti di norme tecniche.
Prossimi passi
I progetti di standard tecnici sono presentati alla Commissione europea per l’adozione. Conformemente agli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) 1095/2010, la Commissione europea decide se adottare le norme tecniche entro 3 mesi.
- RTS ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, S ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9 e S ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’ECSPR. Tali norme tecniche riguardano la cooperazione tra le autorà competenti e tra le autorà competenti e l’ESMA.
2.1. Contesto e base giuridica
Articolo 7, paragrafo 5, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i requisi, i formati standard e le procedure per la gestione dei reclami.
L’ESMA presenta i progetti di norme di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
- L’articolo 7 dell’ECSPR prevede requisi per la gestione dei reclami per i CSP. Questi requisi riguardano le procedure di gestione dei reclami, il formato per la presentazione dei reclami e
Indagini dei CSP e risposte ai reclami.
- L’articolo 7, paragrafo 5, dell’ECSPR richiede all’ESMA di elaborare bozze di RTS per specificare i requisi, i formati standard e le procedure per la gestione dei reclami da parte dei CSP.
2.2. Feedback dagli stakeholder
- La maggior parte degli intervistati ha sostenuto i requisi stabili nel progetto di RTS per quanto riguarda la tempistica per la gestione dei reclami da parte dei CSP. La maggior parte degli intervistati ha espresso il parere che i requisi proposti fossero sufficientemente dettagliati e adeguati per garantire la protezione degli investori.
- Alcuni intervistati hanno notato che la natura di alcuni reclami potrebbe richiedere ai CSP di impegnarsi in indagini dettagliate, mentre altri potrebbero essere gesti entro un periodo di tempo relativamente breve e hanno concluso che la fissazione di un termine fisso per le risposte ai reclami potrebbe comportare un onere eccessivo per i CSP.
- Sulla base di questo feedback, l’ESMA ha deciso di non rendere i requisi più dettagliati o di fissare una scadenza fissa per i CSP per gestire un reclamo e rispondere ai denuncianti.
- Alcuni intervistati hanno anche espresso il parere che il concetto di reclamo fosse ampio e necessasse di ulteriori chiarimenti nell’RTS. Al riguardo, l’ESMA osserva che l’ECSPR (articolo 7, paragrafo 1) lima la portata dei requisi di cui all’articolo 7 ai reclami ricevuti dai “clienti” del CSP; un termine defino all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), dell’ECSPR. L’ESMA vede il vantaggio che la definizione del termine “reclamo” nel progetto di RTS potrebbe apportare ai partecipanti al mercato così come ai clienti dei CSP e ha modificato di conseguenza il progetto di RTS. dell’ESMA
l’obiettivo è allineare il concetto di reclami ai sensi dell’ECSPR con le definizioni utilizzate in tutto il settore finanziario2.
- L’ESMA ha inoltre renuto utile allineare il regime linguistico per le procedure di gestione dei reclami e il modello standard a quello utilizzato per il KIIS all’articolo 23, paragrafo 3, e le comunicazioni di marketing all’articolo 27, paragrafo 3, dell’ECSPR. Questo allineamento garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori senza aumentare eccessivamente l’onere dei CSP
- Linee guida EBA-ESMA per la gestione dei reclami per il settore mobiliare e bancario (JC 2014 43) o Linee guida EIOPA sulla gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione (EIOPA-BoS-12/069)
- Conflti di interesse
3.1. Contesto e base giuridica
Articolo 8, paragrafo 7, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
- i requisi per il mantenimento o l’esercizio delle regole interne di cui al comma 3;
- le fasi di cui al comma 4;
- le modalà di informativa di cui ai commi 5 e 6.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding forni dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
- Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’ECSPR, i CSP non partecipano ad alcuna offerta di crowdfunding sulle loro piattaforme di crowdfunding.
- Il primo comma dell’articolo 8, paragrafo 2, prevede che i CSP non accettino come proprietari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding uno dei seguenti elementi: (i) i loro azionisti che detengono il 20% o più del capale sociale o dirti di voto; (ii) i loro dirigenti o dipendenti; iii) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un controllo come defino all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, lettera b), della direttiva 2014/65/UE3. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, consente a queste persone di agire come investori nei progetti offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding, a condizione che i CSP dichiarino completamente i conflti di interesse sul loro so Web e garantiscano che gli investimenti di tali persone siano effettuati alle stesse condizioni degli investimenti di
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE.
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altri investori e che tali soggetti non godano di alcun trattamento preferenziale o di accesso privilegiato alle informazioni.
- L’articolo 8, paragrafo 3, richiede ai CSP di mantenere e applicare regole interne efficaci per prevenire i conflti di interesse e, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, i CSP devono adottare tutte le misure appropriate per prevenire, identificare, gestire e divulgare i conflti di interesse tra i CSP stessi, i loro azionisti, i loro dirigenti o dipendenti o qualsiasi persona fisica o giuridica ad essi collegata da un controllo, e i loro clienti, o tra un cliente e un altro cliente.
- I paragrafi 5 e 6 dell’articolo 8 specificano i requisi in relazione alla comunicazione dei conflti di interesse.
- Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, l’ESMA presenta alla Commissione progetti di RTS per specificare:
- i requisi per il mantenimento e il funzionamento delle regole interne di cui all’articolo 8, paragrafo 3;
- le misure per prevenire, identificare, gestire e rivelare i conflti di interesse di cui all’articolo 8, paragrafo 4; e
- le modalà di comunicazione dei conflti di interesse di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.
3.2. Feedback dagli stakeholder
- La maggior parte degli intervistati ha sostenuto il contenuto dell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del progetto di RTS e ha convenuto che i requisi di cui all’articolo 3 del progetto di RTS prevedevano disposizioni che bilanciassero adeguatamente la necessà di proteggere gli investori con l’obiettivo di limare gli oneri inutili per i CSP.
- Alcuni intervistati hanno suggero che l’ESMA pubblichi ulteriori orientamenti su alcuni aspetti del regime dei conflti di interesse di cui all’articolo 8 dell’ECSPR e non contemplati nel progetto di RTS. L’ESMA prende atto di questi suggerimenti e valuterà la possibilà di lavorare su tali questioni in futuro.
- Alcuni intervistati hanno anche suggero l’inserimento di alcuni requisi granulari nella bozza di RTS, anche in relazione all’ubicazione della pagina web che presenta potenziali conflti di interesse sul so web del CSP. Sebbene questi requisi siano troppo dettagliati per essere inseri nel progetto di RTS, l’ESMA terrà conto anche di questi suggerimenti nel contesto del suo lavoro di convergenza in materia di vigilanza.
- Sulla base del feedback complessivamente posivo sul progetto di RTS, l’ESMA ha apportato solo lievi modifiche redazionali al progetto di RTS.
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- Piano di continuà operativa
4.1. Contesto e base giuridica
Articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
[…]
- le misure e le procedure per il piano di continuà operativa di cui al comma 2, lettera j)..
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding forni dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Articolo 12(2) dell’ESPR
La domanda di cui al comma 1 deve contenere quanto segue:
[…]
- una descrizione del piano di continuà operativa del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding che, tenendo conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire, stabilisce misure e procedure che assicurino, in caso di fallimento, il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, la continuà della fornura di servizi crici relativi agli investimenti esistenti e una buona amministrazione degli accordi tra il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding ei suoi clienti;
[…]
- L’articolo 12 dell’ESPR riguarda l’autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding ai sensi dell’ECSPR. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), la domanda di autorizzazione deve contenere una descrizione del piano di continuà operativa del potenziale CSP che, tenendo conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding che il CSP intende fornire, stabilisce le misure e procedure che assicurino, in caso di fallimento del potenziale CSP, la continuà della fornura di servizi crici relativi agli investimenti esistenti e una buona amministrazione degli accordi tra il CSP ei suoi clienti.
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- L’articolo 12, paragrafo 16, primo comma, lettera b), dell’ECSPR richiede all’ESMA di elaborare un progetto di RTS per specificare ulteriormente le misure e le procedure per il piano di continuà operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j).
4.2. Feedback dagli stakeholder
- Gli intervistati hanno generalmente approvato il contenuto del progetto di RTS. Tuttavia, un certo numero di intervistati ha notato che il concetto di “interruzione o incidente significativo dell’attivà” era troppo vago e poteva portare a interpretazioni divergenti. Alcuni intervistati hanno inoltre osservato che i requisi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del progetto di RTS per descrivere “potenziali” interruzioni o incidenti significativi dell’attivà erano troppo ampi e molto difficili da soddisfare adeguatamente per il CSP.
- Per rispondere a queste preoccupazioni, l’ESMA ha insero una definizione di “interruzione significativa dell’attivà” all’articolo 1. Questa definizione è stata costrua facendo riferimento al concetto di “servizi crici” di cui all’ECSPR (articolo 12, lettera j) (2)).
- L’ESMA ha inoltre adeguato i requisi di cui all’articolo 5, lettera b), in modo da garantire un livello elevato di protezione riducendo al contempo l’onere per i CSP.
- Alcuni intervistati hanno anche espresso preoccupazione in relazione ai requisi applicabili rispetto a una buona amministrazione degli accordi. Questi intervistati hanno espresso preoccupazione per quello che hanno interpretato come un obbligo per i CSP di conservare una copia cartacea di tutti gli accordi e di tutte le informazioni criche. Consapevole che la maggior parte dei CSP opera senza carta (o prevalentemente senza carta), l’intenzione dell’ESMA era quella di richiedere che solo gli accordi ei documenti di importanza crica originariamente emessi e gesti in forma cartacea fossero conservati in un luogo sicuro. L’ESMA ha modificato il testo del progetto di RTS per chiarire questo punto ed evare qualsiasi malinteso.
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- Domanda di autorizzazione
5.1. Contesto e base giuridica
Articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
- i requisi e le modalà della domanda di cui al comma 1, compresi i moduli standard, i modelli e le procedure per la domanda di autorizzazione;
[…]
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding forni dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
Articolo 12, paragrafo 1, dell’ECSPR
Una persona giuridica che intenda fornire servizi di crowdfunding deve richiedere l’autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding all’autorà competente dello Stato membro in cui è stabila.
5.2. Feedback dagli stakeholder
Commenti agli articoli da 1 a 6 del progetto di RTS
- Un rispondente ha chiesto se fosse possibile fornire ulteriori chiarimenti sul significato di “informazioni mancanti” ai sensi dell’articolo 4 del progetto di RTS e la sua differenza con le “modifiche di informazioni” di cui all’articolo 5 del progetto di RTS.
- L’ESMA desidera chiarire che il riferimento alle “informazioni mancanti” di cui all’articolo 4 del progetto di RTS si riferisce a tutte le informazioni che l’AC che sta gestendo il processo di autorizzazione identifica come mancanti e dovute dal richiedente ai fini della finalizzazione del valutazione della completezza della domanda ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’ECSPR (iniziativa dell’AC). Le “modifiche alle informazioni forne nella domanda” di cui all’articolo 5 del progetto di RTS, invece, si riferiscono, invece, ad aggiornamenti o modifiche
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informazioni che il richiedente deve fornire all’AC competente in caso di modifica delle informazioni forne al momento della presentazione dell’autorizzazione (iniziativa del richiedente).
- Un rispondente ha affermato che il progetto di RTS dovrebbe riguardare anche la procedura per integrare l’autorizzazione esistente, ovvero se un fornitore di servizi autorizzato a operare su piattaforme basate sul presto desidera anche iniziare a facilare progetti basati sulla sicurezza. In tali casi, dovrebbe essere prevista anche una procedura semplificata.
- L’ESMA desidera sottolineare che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’ECSPR, un CSP che chiede l’autorizzazione ad estendere la propria attivà a servizi di crowdfunding aggiuntivi non previsti al momento dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 12 deve presentare una richiesta di estensione della sua autorizzazione alle autorà competenti che hanno concesso al CSP la sua autorizzazione ai sensi dell’articolo 12 integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’ECPR. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’ECSPR, la richiesta di estensione è trattata in conformà dell’articolo 12, paragrafi da 4 a 11, e quindi con il presente progetto di RTS.
- Diversi intervistati hanno messo in dubbio il significato di “modifiche sostanziali” di cui all’art
5, comma 3, del progetto di RTS, secondo il quale, se le modifiche alla domanda di autorizzazione comunicate all’AC competente dal richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, sono rilevanti, la domanda è trattata come una nuova domanda di lo scopo dell’articolo 12, paragrafo 8, dell’ECSPR. L’ESMA ha modificato di conseguenza il testo dell’articolo 5 del progetto di RTS.
- Alcuni intervistati hanno chiesto se potrebbero essere forne ulteriori indicazioni sul trattamento dei presidi prudenziali (ossia il requiso patrimoniale minimo) o sulla procedura per garantire la correttezza e la completezza del KIIS. L’ESMA riene che, ai fini dell’autorizzazione dei CSP, l’articolo 11 dell’ECSPR fornisca le informazioni necessarie sui requisi prudenziali per i CSP. Per quanto riguarda il KIIS, l’ESMA concorda sul fatto che potrebbero essere forni ulteriori chiarimenti sull’applicazione di tale requiso. Tuttavia, questo aspetto non rientra nell’ambo del mandato confero all’ESMA ai sensi dell’articolo 12 dell’ECSPR. L’ESMA valuterà tuttavia l’esplorazione di opzioni per fornire tali chiarimenti nel contesto del suo lavoro di convergenza in materia di vigilanza.
Commenti all’allegato al progetto di RTS – Contenuto della domanda
- Gli intervistati hanno forno sia commenti generali che commenti più mirati su campi specifici dei moduli di domanda.
- Le osservazioni generali forne in mero al contenuto della domanda sono contrastanti. Alcuni intervistati hanno affermato che le informazioni richieste nell’RTS sono eccessive e troppo onerose per il processo di richiesta, mentre altri hanno espresso il loro apprezzamento per i dettagli forni nell’allegato dell’RTS poiché ciò facilerà i richiedenti
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rispetto del regolamento e raggiungere un buon livello di armonizzazione e parà di condizioni in tutta l’Unione.
- L’ESMA riene che i dettagli forni nell’allegato al progetto di RTS siano in linea con il mandato di cui all’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR e soddisfino l’obiettivo generale dell’ECSPR di creare un mercato dei servizi di crowdfunding transfrontaliero regolare e funzionante fornendo regole per le interazioni tra potenziali CSP e CA e stabilendo un modulo standard comune per la presentazione delle domande alle CA in cui le prescrizioni in materia di informazioni sono dettagliate rispecchiando l’elenco di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’ECSPR.
- Alcuni intervistati hanno messo in dubbio l’importanza di richiedere la presentazione dell’identificativo della persona giuridica (LEI) del potenziale CSP poiché non tutte le piattaforme possiedono questo codice (campo 1, sottocampo 6). Sulla stessa questione, la Global LEI Foundation (istua dal Financial Stabily Board nel giugno 2014) ha espresso il proprio apprezzamento per l’inclusione del LEI tra le informazioni che devono essere forne dai richiedenti in quanto ciò potrebbe facilare l’attivà transfrontaliera dei CSP. L’ESMA desidera commentare che, in conformà con il campo 1, sottocampo 6 dell’allegato al progetto di RTS, i richiedenti dovrebbero fornire il codice LEI quando disponibile.
- Un rispondente ha osservato che il campo 2 dell’allegato al progetto di RTS non sembrava richiedere i dettagli di contatto della persona che presenta la domanda (ad esempio, indirizzo, e-mail e numero di telefono). L’allegato al progetto di RTS è stato modificato per incorporare i dettagli di contatto del responsabile della domanda.
- In mero al programma di intervento (Campo 5 dell’Allegato al progetto di RTS) sono state forne le seguenti osservazioni:
- Alcuni intervistati hanno affermato che l’obbligo di informazione su custodia dei beni, servizi di pagamento, bacheca di cui alla lettera c) del sottocampo 1 va al di là e al di sopra dei requisi previsti nell’ECSPR. L’ESMA desidera affermare che le specifiche di cui sopra sono importanti affinché le AC valutino la conformà del richiedente alle norme relative a tali servizi oa determinati requisi prudenziali. L’esecuzione di tali servizi richiede l’adozione da parte del potenziale CSP di alcune specifiche procedure e misure che l’AC dovrà valutare nell’ambo dell’er autorizzativo.
- Alcuni rispondenti hanno riscontrato che la richiesta di informazioni sulle offerte che il richiedente intende presentare (punto (d) del sottocampo 1) non è richiesta dall’ECSPR. Inoltre, mentre un’indicazione del settore può essere forna in anticipo dal richiedente, le informazioni sugli strumenti da utilizzare possono variare nel tempo e dipendono in larga misura dai rispettivi proprietari del progetto e non possono essere necessariamente previste dal richiedente o possono variare nel tempo. L’ESMA comprende le preoccupazioni
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sollevato dagli intervistati e ha modificato di conseguenza il testo dell’allegato al progetto di RTS. I potenziali CSP dovranno fornire informazioni sui tipi di investimenti offerti sulla piattaforma di crowdfunding.
- Alcuni rispondenti hanno suggero che la descrizione della procedura di selezione (punto
- del sottocampo 1) dovrebbe essere spostato nel campo 6 dell’allegato al progetto di RTS in quanto sembra più coerente con il gruppo di informazioni relative alle disposizioni di governance. L’ESMA riene che le informazioni sulla procedura di selezione dovrebbero rimanere nel campo 5 dove vengono forne altre informazioni sulle offerte da pubblicare sulle piattaforme di crowdfunding.
- Un certo numero di intervistati si è chiesto se solo i servizi soggetti a ulteriore autorizzazione ai sensi del dirto nazionale debbano essere divulgati nella procedura di domanda di cui alla lettera g) del sottocampo 1, mentre non dovrebbero essere indicate le attivà non riservate. L’ESMA desidera sottolineare che lo spiro dell’ECPSR è quello di fornire alle CA informazioni su tutti gli altri servizi forni dai potenziali CSP. Ciò è confermato dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), in base al quale il registro di tutti i fornori di servizi di crowdfunding che l’ESMA deve istuire contiene informazioni su tutti gli altri servizi forni dal fornitore di servizi di crowdfunding non coperti dall’ECSPR con riferimento al pertinente dirto dell’Unione o nazionale.
- Un’associazione nazionale di crowdfunding si è chiesta se la decisione di un CSP di vietare agli investori di investire, se l’importo che desiderano investire, la loro suazione finanziaria o la loro comprensione dei prodotti e dei rischi, non sembrano rilevanti per l’investimento in questione sia coerente con il principio di non discriminazione stabilo alla lettera b) del sottocampo 2. L’ESMA comprende la questione sollevata dal convenuto. Tuttavia, l’ESMA è del parere che se un CSP dovesse applicare uno schema operativo in cui, a determinate condizioni, il CSP può impedire all’investore o al potenziale investore di effettuare l’investimento, anche tale schema dovrebbe rispettare il principio di non discriminazione. Ciò significa che le condizioni per l’applicazione di tale regime operativo dovrebbero essere obiettive e predeterminate dal CSP,
- Due rispondenti hanno affermato che il punto (c) del sottocampo 2 (descrizione delle modalà di trasmissione degli ordini raccolti dagli investori) sembra implicare che i CSP debbano trasferire l’ordine di pagamento a un intermediario per l’esecuzione. Il convenuto ha chiesto all’ESMA di confermare che i CSP possono trasmettere l’ordine relativo alla sottoscrizione di uno strumento finanziario direttamente all’emtente. L’ESMA desidera chiarire che i CSP sono autorizzati a fornire, tra l’altro, la ricezione e la trasmissione del cliente
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ordinanze (articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell’ECSPR). L’ECSPR non prevede che gli ordini siano trasmessi a un intermediario per la loro esecuzione, mentre prevede che il finanziamento di progetti di crowdfunding, o qualsiasi altro pagamento, sia effettuato solo per il trame di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi della Direttiva (UE) 2015/2366. Il servizio di pagamento può essere erogato attraverso la piattaforma di crowdfunding dal CSP stesso o trame specifici accordi con un soggetto terzo autorizzato. Secondo l’ECSPR, quando un CSP non fornisce servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding, né da solo né trame terzi, il CSP deve mettere in atto e mantenere disposizioni per garantire che i proprietari dei progetti accettino il finanziamento di progetti di crowdfunding o qualsiasi altro pagamento, solo trame un prestatore di servizi di pagamento.
- Un intervistato ha suggero che i candidati dovrebbero anche fornire la descrizione delle regole di trading della piattaforma, in particolare come queste regole garantiranno un trattamento equo e parario degli investori nel determinare come un progetto di crowdfunding deve essere assegnato a coloro che sono interessati. L’ESMA ha modificato il testo della lettera c) del sottocampo 2 del campo 5 dell’allegato all’RTS.
- Un numero significativo di intervistati ha evidenziato la difficoltà per i richiedenti di fornire una descrizione esauriente della loro strategia di marketing al momento della domanda (come richiesto nel sottocampo 3). Gli intervistati, in particolare, non hanno compreso bene l’esigenza di descrivere la “visibilà e frequenza dei media”. L’ESMA desidera sottolineare che il programma delle operazioni è un’informazione estremamente importante che le AC devono tenere in considerazione nel valutare la domanda di autorizzazione. Una chiara descrizione dei servizi che il richiedente intende fornire insieme ai dettagli sulla piattaforma e sulla strategia di marketing sono essenziali affinché l’AC possa comprendere se le disposizioni prudenziali, organizzative e di governance sono adeguate e coerenti ai fini dell’autorizzazione.
- Alcuni intervistati hanno suggero di spostare dal Campo 9 (Descrizione dei presidi prudenziali) l’obbligo di fornire i piani contabili previsionali comprensivi di bilanci e conti profti/perde o conto economico per i primi tre esercizi commerciali, nonché le ipotesi di pianificazione per quanto sopra al Campo 5 (Programma delle operazioni). L’ESMA riene che i calcoli e i piani di previsione siano ben inseri nel campo 9 in quanto servono come base per la determinazione dei requisi prudenziali che l’AC dovrà valutare al momento dell’autorizzazione.
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- Alcuni intervistati hanno messo in dubbio la scelta di richiedere a tutti i principali azionisti (che/che detengono direttamente o indirettamente il 20% o più del capale sociale o dei dirti di voto) di compilare il sottocampo 1 (Cartagramma degli assetti proprietari del richiedente) e il sottocampo 10 (informazioni sulla struttura del gruppo del richiedente) del Campo 12 sulla prova dell’onorabilà dei principali azionisti. L’ESMA riene che le informazioni relative alla struttura proprietaria e alla struttura del gruppo di ciascun azionista principale siano importanti in quanto possono facilare la valutazione dell’onorabilà da parte delle CA.
- Alcuni intervistati hanno sostenuto la necessà di richiedere la prova dell’onorabilà dei principali azionisti. Altri hanno messo in dubbio la portata della valutazione dell’onorabilà dei principali azionisti e delle persone fisiche responsabili della gestione della ricorrente. L’ESMA desidera sottolineare che il campo 12 e il campo 13 dell’allegato all’RTS sono stati elaborati sulla base dell’articolo 12, paragrafo 2, lettere k) e l) e dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’ECSPR. L’ESMA crede fermamente che la buona reputazione dei principali azionisti di un potenziale CSP, insieme alla buona reputazione e qualà delle persone responsabili della sua gestione, sia estremamente importante per ottenere una solida reputazione del CSP stesso anche ai fini della protezione degli investori e lo sviluppo di un mercato di crowdfunding transfrontaliero. L’ESMA riene inoltre che quanto sopra sia coerente con il considerando (32) dell’ECSPR e con l’approccio della proposta di regolamento dell’UE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di antiriciclaggio che, al considerando ( 12), precisa che le tutele previste nell’ECSPR per l’autorizzazione dei CSP in mero alla valutazione dell’onorabilà del management e alla valutazione che la Commissione Europea dovrà effettuare entro il 10 novembre 2023 giustificano la non compresi i CSP nel campo di applicazione della normativa antiriciclaggio dell’Unione. Pertanto, l’ESMA è del parere che le CA debbano essere in grado di valutare attentamente il rispetto di tali requisi. Ciò nonostante,
- Sono stati forni i seguenti commenti in mero al Campo 13 sull’identà e la prova dell’onorabilà, del tempo sufficiente e dell’idoneà delle persone fisiche coinvolte nella gestione del richiedente:
- Alcuni intervistati hanno suggero di eliminare il punto (c) del sottocampo 94(esperienze professionali pregresse rilevanti e motivi di partenza) perché le informazioni sono altamente personali, soprattutto quando si tratta di motivi di partenza dal lavoro. Altri rispondenti hanno contestato l’applicazione del sottocampo 9 (Curriculum Vae) e 105
- Ciò corrisponde al punto (b) del sottocampo 10 nel progetto di RTS post-consultazione.
- Che corrispondono, rispettivamente, ai sottocampi 10 e 11 del progetto di RTS post-consultazione.
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(Impegno di tempo) alle persone fisiche preposte alle funzioni di controllo interno e all’organo di sorveglianza. L’ESMA desidera notare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell’ECSPR, i richiedenti devono fornire alle CA al momento dell’autorizzazione la prova che le persone fisiche coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding possiedono collettivamente conoscenze sufficienti , competenze ed esperienza per gestire e controllare il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding e che a tali persone fisiche è richiesto di dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle proprie funzioni. Coerentemente con altri quadri normativi dell’UE (ad es. per le imprese di investimento o gli enti credizi) il riferimento alla gestione non copre solo la funzione esecutiva dell’organo di gestione ma anche la sua funzione di vigilanza. Inoltre, L’ESMA desidera sottolineare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 8, dell’ECSPR, le AC possono rifiutare l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili per renere che l’organo di gestione del potenziale CSP possa costuire una minaccia per la sua efficacia, gestione oculata e continuà aziendale, nonché all’adeguata considerazione dell’interesse dei propri clienti e dell’integrà del mercato. Al fine di assicurare una sana gestione del CSP, fondamentale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’ECSPR, le AC dovrebbero essere in grado di valutare il curriculum vae e l’impegno di tempo anche dei responsabili delle funzioni di controllo interno. Le CA possono rifiutare l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili per renere che l’organo di gestione del potenziale CSP possa rappresentare una minaccia per la sua gestione efficace, sana e prudente e continuà aziendale, e per l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e del integrà del mercato. Al fine di assicurare una sana gestione del CSP, fondamentale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’ECSPR, le AC dovrebbero essere in grado di valutare il curriculum vae e l’impegno di tempo anche dei responsabili delle funzioni di controllo interno. Le CA possono rifiutare l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili per renere che l’organo di gestione del potenziale CSP possa rappresentare una minaccia per la sua gestione efficace, sana e prudente e continuà aziendale, e per l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e del integrà del mercato. Al fine di assicurare una sana gestione del CSP, fondamentale per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell’ECSPR, le AC dovrebbero essere in grado di valutare il curriculum vae e l’impegno di tempo anche dei responsabili delle funzioni di controllo interno.
- Alcuni intervistati hanno suggero che il sottocampo relativo all’impegno di tempo dovrebbe essere eliminato in quanto troppo oneroso. L’ESMA desidera sottolineare che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera b), dell’ECSPR, le persone fisiche coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding sono tenute a dedicare tempo sufficiente allo svolgimento delle proprie funzioni. L’obbligo di informazione relativo all’impegno temporale consente alle AC di valutare se tale obbligo è soddisfatto.
- Un rispondente ha affermato che, per quanto riguarda il campo 17 (fornura di servizi di pagamento), può accadere che i fornori di servizi siano riluttanti a firmare accordi preliminari e questo potrebbe essere un ostacolo per alcuni partecipanti al mercato se l’AC non accetta la domanda senza tale accordo preliminare. L’ESMA desidera sottolineare che l’articolo 12, paragrafo 2, lettera p), dell’ECSPR fa esplico riferimento alle modalà attraverso le quali sono forni i servizi di pagamento e le CA valutano tali modalà al momento dell’autorizzazione. Un chiarimento sulla portata dei requisi pertinenti in questo contesto è stato forno nel campo 17 dell’allegato al progetto di RTS.
- Alcuni rispondenti hanno notato che il riferimento all’articolo 21, paragrafo 42 dell’ECSPR riportato al punto (c) del campo 19 dell’allegato alla RTS non è corretto. Il testo dell’allegato al progetto di RTS è stato modificato e ora fa riferimento all’articolo 21, comma 4 del
ECSPR.
19
- Informazioni al cliente sul tasso di default dei progetti
6.1. Contesto e base giuridica
Articolo 20, paragrafo 3, dell’ECSPR
L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo dei tassi di inadempimento di cui al paragrafo 1 delprogetti offerti su una piattaforma di crowdfunding.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10novembre 2021.
Articolo 20, paragrafo 1, dell’ECSPR
Fornori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding costui dal’agevolazione alla concessione di presti deve:
- divulgare annualmente i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sul loropiattaforma di crowdfunding almeno nei 36 mesi precedenti; e
- pubblicare una dichiarazione dei risultati entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziarioindicando, per quanto applicabile:
- il tasso di insolvenza atteso ed effettivo di tutti i presti che il fornitore del servizio di crowdfunding ha agevolato, per categoria di rischio e con riferimento alle categorie di rischio stabile nellaquadro di gestione;
- una sintesi delle ipotesi utilizzate nella determinazione dei tassi di insolvenza attesi;
[…]
6.2. Feedback dagli stakeholder
Calcolo del default
- Molti intervistati hanno trovato la metodologia per il calcolo dell’inadempimento troppo ristretta, con particolare riferimento allo scaduto di 90 giorni su qualsiasi obbligazione credizia materiale, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del progetto di RTS. Inoltre, secondo gli intervistati, tale definizione non consente ai project owner di inserire un’eventuale proroga del presto o un nuovo piano di rimborso, cosa che sembra essere una pratica di mercato frequente.
20
- L’ESMA riene opportuno mantenere il riferimento al termine di scaduto di 90 giorni, che dovrebbe garantire condizioni di parà tra gli enti credizi e i prestatori-CSP ed everebbe di creare ostacoli allo sviluppo di un mercato del crowdfunding basato sui presti. L’ESMA riene inoltre che questo termine risponderebbe meglio anche all’obiettivo dell’ECSPR e della CMU di contribuire a fornire l’accesso ai finanziamenti per le PMI e completare l’Unione dei mercati dei capali (cfr. considerando (2) dell’ECSPR) e nel contempo preservare il obiettivo di tutela degli investori.
- Un rispondente ha renuto che il requiso in base al quale i CSP devono avere
“processi efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni pertinenti (…)” appare troppo oneroso in quanto i CSP non hanno poteri di ispezione e potrebbero non costringere i proprietari dei progetti a fornire informazioni.
- L’ESMA riconosce la potenziale difficoltà di ottenere tutte le informazioni da parte dei proprietari dei progetti. Tuttavia, l’ESMA desidera sottolineare che la decisione di offrire un presto su una piattaforma di crowdfunding si basa sulle informazioni che il proprietario del progetto fornisce al CSP. Pertanto, il CSP compie tutti gli sforzi necessari per raccogliere informazioni e garantire che le informazioni raccolte dai proprietari dei progetti siano affidabili e coerenti.
Calcolo dei tassi di mora
- Alcuni intervistati hanno suggero che la gravà delle potenziali perde dovrebbe essere presa in considerazione ai fini del calcolo dei tassi di insolvenza. Inoltre, alcuni intervistati hanno espresso la loro preferenza per un calcolo dei tassi di insolvenza basato su volume/importo.
- L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, ha deciso di adottare un approccio basato sul conteggio per il calcolo dei tassi di insolvenza dei presti di crowdfunding che i CSP devono comunicare agli investori. L’ESMA riene che i tassi di insolvenza pubblicati sulle piattaforme di crowdfunding mirino a fornire agli investori informazioni che possono contribuire alla loro comprensione del rischio di perdere il denaro che stanno valutando di investire in un presto di crowdfunding (o portafoglio di presti).
- L’ESMA osserva che l’articolo 20 dell’ECSPR fa riferimento ai tassi di insolvenza dei presti offerti su una piattaforma di crowdfunding (basata su presti). Tali informazioni vanno quindi rifere al rischio di default dei presti offerti su piattaforma di crowdfunding indipendentemente dalla gravà della perda osservata a causa di tale default (loss given default). Pertanto, l’ESMA riene che il tasso di insolvenza fornirà agli investori la frequenza dell’evento sfavorevole (insolvenza) e questo calcolo non dovrebbe essere influenzato da accordi specifici che possono essere potenzialmente inclusi nel contratto di credo firmato tra il mutuatario e gli investori (ad es. rimborso parziale), che possono incidere sull’importo del presto che sarà rimborsato agli investori.
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- Per quanto riguarda l’importo rispetto al calcolo basato sul presto, l’ESMA riene che un approccio basato sul presto sia più appropriato per i seguenti motivi:
- Da un punto di vista giuridico, l’articolo 20 dell’ECSPR fa riferimento ai tassi dei presti inadempienti e non ai tassi degli importi inadempienti.
- Dal punto di vista della protezione dei consumatori, un tasso di insolvenza basato sull’importo introdurrebbe un pregiudizio verso quei presti e progetti con l’importo in essere più elevato. Tuttavia, l’importo totale in essere di un progetto non è necessariamente rappresentativo dell’importo che un investore investirà nel progetto. In quanto tale, un tasso di insolvenza basato sul presto è più rappresentativo della perda totale suba da un investore che investe un importo uguale in diversi progetti offerti dal CSP. Inoltre, un tasso di insolvenza basato sull’importo potrebbe comportare la diluizione e la non rappresentazione completa della performance dei presti minori, il che potrebbe fornire informazioni fuorvianti agli investori. È probabile che ciò accada per gli investori non sofisticati che potrebbero decidere di investire una piccola somma di denaro in uno o più presti. Infine,
- In un’ottica di incentivazione, dare maggiore risalto a presti di importo maggiore nel calcolo del tasso di insolvenza potrebbe rischiare di influenzare il comportamento dei CPS che potrebbe portare a preferire presti con volume maggiore a scapo di presti con volume inferiore.
- Da un punto di vista pratico, il calcolo basato sul presto è meno complesso di quello basato sull’importo in quanto non richiede ai CPS di calcolare l’importo residuo del presto quando devono calcolare i tassi di default.
- Per quanto riguarda la possibilà per i CSP di rivelare un tasso di insolvenza basato sul volume su base volontaria e in aggiunta ai tassi di insolvenza comunicati ai fini dell’ECSPR, l’ESMA riene che la divulgazione di due diversi tassi di insolvenza possa creare confusione per gli investori e non è in linea con l’obiettivo di massima armonizzazione che deriva dall’ECSPR. Le piattaforme possono comunque decidere di calcolare il tasso di default basato sull’importo come uno dei propri strumenti interni di monoraggio dell’andamento dei presti che offrono o gestiscono.
- Alcuni intervistati hanno affermato che i CSP dovrebbero essere autorizzati a calcolare i tassi di insolvenza sulla base di standard diversi, ad esempio gli standard sui tassi di insolvenza stabili e mantenuti dalle associazioni nazionali di CSP.
- Sebbene l’ESMA apprezzi il ruolo che le associazioni di categoria possono svolgere nell’aiutare i CSP a comprendere le metodologie forne nell’RTS emesso ai sensi dell’articolo
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20 dell’ECSPR, l’ESMA è del parere che l’obiettivo dell’articolo 20 del regolamento sia quello di raggiungere una massima armonizzazione per quanto riguarda le metodologie per i requisi di calcolo al fine di contribuire all’obiettivo generale dell’ECSPR di realizzare una panoramica Mercato europeo del crowdfunding per le PMI e gli investori dell’UE.
- Un intervistato si è chiesto se i CPS possano utilizzare indicatori di performance aggiuntivi e volontari già utilizzati in alcune giurisdizioni.
- L’ESMA riene che l’uso di indicatori di performance volontari (che differiscono dai tassi di insolvenza) possa avere un’influenza posiva sullo sviluppo di solide pratiche di mercato. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che i tassi di insolvenza che i CPS devono comunicare dovrebbero rimanere quelli previsti nell’RTS emesso ai sensi dell’articolo 20 dell’ECSPR al fine di ottenere la massima armonizzazione e condizioni di parà in tutta l’UE e consentire agli investori di confrontare le piattaforme di crowdfunding e i progetti di crowdfunding .
- Un intervistato ha chiesto se fosse possibile fornire alcuni esempi pratici del calcolo dei tassi di insolvenza.
- L’ESMA desidera chiarire che, in conformà con il progetto di RTS, il tasso di insolvenza è calcolato come media semplice dei tassi di insolvenza a un anno osservati nell’intero periodo di osservazione storica utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte. L’articolo 2 del progetto di RTS fornisce la metodologia per il calcolo del tasso di default dei presti offerti su una piattaforma di crowdfunding (in linea con l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), dell’ECSPR), mentre l’articolo 3 fornisce le metodologie per il calcolo del tasso di inadempimento dei presti per categoria di rischio (in linea con l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), dell’EUCSPR). Inoltre, gli articoli 2 e 3 del progetto di RTS forniscono la metodologia per il calcolo del tasso annuo di inadempimento nonché le specifiche sui presti da includere nel calcolo e la durata del periodo di osservazione storica sottostante. In particolare, il progetto di RTS definisce i tassi di default a un anno, coerentemente con il regolamento sui requisi patrimoniali (articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisi prudenziali per gli enti credizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012) e omogenei ai tassi di interesse annuali. In quanto tali, questi tassi di insolvenza rappresentano la quota di presti che passa da uno stato di non insolvenza a uno di insolvenza almeno una volta durante un periodo di osservazione di un anno. Pertanto, il tasso di insolvenza atteso defino nella bozza di RTS fornisce una stima della quota di presti attualmente non inadempienti che si prevede andranno in default in un periodo di osservazione di un anno. Di conseguenza, al fine di basare la stima di tale tasso di insolvenza atteso dal tasso di insolvenza effettivo, il calcolo del tasso di default effettivo è limato ai presti in stato di non default all’inizio del periodo di osservazione di un anno. L’ESMA e l’ABE hanno preparato un esempio per il calcolo del tasso di insolvenza annuo nelle tabelle seguenti.
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gennaio- | febbraio- | mar- | aprile | Maggio- | giugno | lug- | agosto- | settembre | ottobre- | nov- | dic- | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
1 | 1 | |||||||||||
2 | 1 | X | ||||||||||
3 | 1 | 1 | X | |||||||||
4 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 0 | 0 | X | |||||||||
8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
9 | 0 | X | ||||||||||
10 | 0 | 0 | X | |||||||||
Denominatore | Numeratore |
1 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
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Presto | Commenti | |
1 | Non default a gennaio 2018: incluso al denominatore. | |
Nessun default osservato nel 2018: non compreso nel numeratore. | ||
2 | Non default a gennaio 2018: incluso al denominatore. | |
Nessun default osservato nel 2018: non compreso nel numeratore. | ||
Nota: Nessun aggiustamento effettuato a causa della scadenza inferiore a 12 mesi | ||
3 | Non default a gennaio 2018: incluso al denominatore. | |
Default osservato nel 2018: incluso nel numeratore. | ||
Nota: Nessun aggiustamento effettuato a causa della scadenza inferiore a 12 mesi | ||
4 | Non in portafoglio a gennaio 2018: non compreso al denominatore | |
Non incluso il denominatore: non incluso nel numeratore | ||
5 | Non in portafoglio a gennaio 2018: non compreso al denominatore | |
Non incluso il denominatore: non incluso nel numeratore | ||
Nota: il default non è quindi incluso nel numeratore | ||
6 | Non default a gennaio 2018: incluso al denominatore. | |
Default osservato nel 2018: incluso nel numeratore. | ||
7 | Difetto a gennaio 2018: non compreso al denominatore | |
Non incluso il denominatore: non incluso nel numeratore | ||
Nota: il default non è quindi incluso nel numeratore | ||
8 | Non default a gennaio 2018: incluso al denominatore. | |
Default osservato nel 2018: incluso nel numeratore. | ||
Nota: solo 1 default incluso nel numeratore (non 2) | ||
9 | Idem in presto 4 | |
10 | Idem in presto 5 | |
- Un intervistato ha osservato che la divulgazione dei tassi di insolvenza dovrebbe coprire almeno gli ultimi tre (3) anni.
- L’ESMA desidera notare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 2, del progetto di RTS, il periodo di osservazione storica sottostante utilizzato per calcolare i tassi di inadempimento è di almeno 36 mesi.
- Alcuni intervistati hanno chiesto se si potessero fornire ulteriori dettagli in mero all’individuazione degli aggiustamenti in caso di bias per presti a breve termine ai fini del calcolo dei tassi di default e del calcolo dei tassi di default attesi.
- Il calcolo del tasso annuo di default dipende dalla data di riferimento scelta dal CSP. Pertanto, i presti a breve termine, non possono entrare nel calcolo del tasso annuo di default nel caso in cui non siano stati attivati alla data di riferimento. Questo caso particolare è illustrato sopra trame il presto 9, che non era in portafoglio alla data di riferimento del 1stdi gennaio e pertanto non è considerato per il calcolo del tasso annuo di default. Nel caso in cui questa particolare suazione non sia peculiare ma sia il risultato di alcune tendenze stagionali nel ciclo economico annuale, ciò può comportare una distorsione nel calcolo del
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tasso di insolvenza previsto. Per questo motivo, il CSP dovrebbe analizzare se una data di riferimento diversa darebbe risultati più appropriati. Nell’esempio sopra, un calcolo del tasso di insolvenza annuale da 1stdi aprile garantirebbe che la maggior parte dei presti siano considerati nel tasso di insolvenza annuale. Tuttavia, una volta selezionata la data di riferimento, una scadenza più breve non dovrebbe influire sul calcolo del tasso di default annuo (come illustrato dai presti 1, 2 e 3 sopra).
- Per quanto riguarda il calcolo dei tassi di insolvenza attesi, l’ESMA desidera sottolineare che il calcolo del tasso di insolvenza atteso può variare da CSP a CSP. Pertanto, ciascun CSP dovrebbe monorare attentamente l’andamento dei presti e le condizioni alle quali i presti sono stati concordati; qualora si prevedano variazioni tali da peggiorare la performance di un presto che rientra nell’ambo del calcolo del tasso di default atteso, tali informazioni dovrebbero essere incorporate nel tasso di default atteso.
- Un intervistato si è chiesto se i CSP debbano determinare le categorie di rischio di tutti i presti e ha affermato che il progetto di RTS dovrebbe essere più flessibile nei confronti dei CSP che non determinano le categorie di rischio per ciascun presto.
- L’ESMA desidera sottolineare che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), dell’ECSPR, i CSP pubblicano annualmente il tasso di inadempimento atteso ed effettivo di tutti i presti che il fornitore di servizi di crowdfunding ha agevolato, per categoria di rischio e per riferimento alle categorie di rischio stabile nel quadro di gestione del rischio. Pertanto, ogni presto dovrebbe essere assegnato a una categoria di rischio. Il progetto di RTS non fornisce indicazioni dettagliate per l’assegnazione dei presti a categorie di rischio poiché tali requisi esulano dall’ambo del mandato confero all’ESMA in stretta collaborazione con l’ABE ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, dell’ECSPR. Tuttavia, la definizione delle categorie di rischio ei creri sottostanti saranno presi in considerazione ai fini del progetto di RTS elaborato dall’ABE ai sensi dell’art. 19(7)(d) del
ECSPR.
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- Test di conoscenza di ingresso e simulazione della capacà di sopportare perde
7.1. Contesto e base giuridica
Sfondo/mandato
Articolo 21, paragrafo 8, dell’ECSPR
L’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni necessarie per:
- effettuare la valutazione di cui al comma 1;
- effettuare la simulazione di cui al comma 5;
- fornire le informazioni di cui ai commi 2 e 4.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding forni dal fornitore di servizi di crowdfunding.
- L’articolo 21 dell’ECSPR prevede che i CSP, prima di dare ai potenziali investori non sofisticati pieno accesso a investire sulla loro piattaforma di crowdfunding, valutano se e quali servizi di crowdfunding offerti sono appropriati per i potenziali investori non sofisticati.
- Ai fini di tale valutazione, i CSP richiedono informazioni sull’esperienza del potenziale investore non sofisticato, sugli obiettivi di investimento, sulla suazione finanziaria e sulla comprensione di base dei rischi connessi all’investimento in generale e all’investimento nelle tipologie di investimenti offerti sulla piattaforma di crowdfunding (articolo 21(2)). I CSP dovrebbero inoltre richiedere ai potenziali investori non sofisticati di simulare la loro capacà di sopportare perde, calcolata come il 10 % del loro patrimonio netto (articolo 21, paragrafo 5).
- L’articolo 21, paragrafo 8, richiede all’ESMA di elaborare progetti di RTS per specificare le disposizioni necessarie
- a) effettua la valutazione di cui all’articolo 21, paragrafi 1, b) effettua la simulazione di cui all’articolo 21, paragrafi 5 e c) fornisce le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafi 2 e 4 .
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7.2. Feedback dagli stakeholder
- Un certo numero di intervistati ha espresso il parere che l’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del progetto di RTS fosse troppo ampio e non fosse in linea con la valutazione che un CSP dovrebbe fare rispetto agli investimenti spesso costui da importi molto piccoli. L’ESMA osserva che le disposizioni forne nell’RTS in relazione alle informazioni che devono essere richieste dai CSP ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, dell’ECSPR (ossia l’articolo 3 del progetto di RTS) sono allineate ai requisi applicabili alle società finanziarie tenute a eseguire test comparabili dell’adeguatezza dei prodotti ai loro (potenziali) clienti. L’ESMA rileva inoltre che l’articolo 3, paragrafo 1, del progetto di RTS prevede una disposizione (vale a dire “nella misura adeguata alla natura, alla portata e alla complessà del servizio di crowdfunding da offrire e al tipo di investimento previsto”) volta a introdurre proporzionalà.
- Un certo numero di intervistati ha espresso preoccupazione CA l’importanza di imporre CSP per offrire agli investori non sofisticati la possibilà di utilizzare uno strumento di calcolo online. Alcuni hanno notato che si aspettavano che gli investori non sofisticati non avrebbero utilizzato lo strumento online e hanno sottolineato i costi associati ai CSP. Altri hanno espresso preoccupazione per i rischi che alcuni CSP utilizzano questo strumento online per raccogliere informazioni, comprese informazioni sensibili, su investori non sofisticati, potenzialmente senza il loro pieno consenso. L’ESMA è del parere che uno strumento online contribuirà a garantire che gli investori non sofisticati simulino la loro capacà di sopportare perde in modo facile e significativo. L’ESMA riene che questo requiso comporterà un costo limato una tantum e ha deciso di mantenerlo nel progetto di RTS. Tuttavia,
- La maggior parte degli intervistati ha concordato con il metodo suggero per calcolare il patrimonio netto degli investori non sofisticati. Alcuni intervistati hanno tuttavia osservato che potrebbe essere data ulteriore flessibilà ai potenziali investori per determinare la data in relazione alla quale valutare la valutazione delle componenti utilizzate per calcolare il patrimonio netto. L’ESMA riene che consentire tale flessibilà aggiuntiva possa essere vantaggiosa e ha modificato di conseguenza il progetto di RTS.
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- Foglio di informazioni chiave sull’investimento
8.1. Contesto e base giuridica
Articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
- i requisi e il contenuto del modello per la presentazione delle informazioni di cui al comma 6 e all’allegato I;
- i tipi di rischi principali associati all’offerta di crowdfunding e che pertanto devono essere comunicati ai sensi dell’allegato I, parte C;
- l’uso di determinati rapporti finanziari per migliorare la chiarezza delle informazioni finanziarie chiave, anche per presentare le informazioni di cui all’allegato I, parte A, lettera e),;
- le commissioni, gli oneri ei costi di transazione di cui all’allegato I, parte H, lettera a), compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell’investore.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessà dei servizi di crowdfunding forni dal fornitore di servizi di crowdfunding.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
[…]
- L’articolo 23, paragrafo 1, dell’ECSPR richiede ai CSP di fornire ai potenziali investori un foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento contenente tutte le informazioni di cui allo stesso articolo 23. Lo scopo del foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento è consentire ai potenziali investori di fornire informazioni decisione di investimento (considerando 50 dell’ECSPR).
- Più precisamente, l’articolo 23, paragrafo 2, dell’ECSPR prevede che i CSP debbano fornire ai potenziali investori una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento redatta dal proprietario del progetto per ciascuna offerta di crowdfunding. Questo foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento deve essere redatto in almeno uno dei
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le lingue ufficiali dello Stato membro le cui AC hanno concesso l’autorizzazione al CSP (a norma dell’articolo 12 dell’ECSPR), o in un’altra lingua accettata da tali AC.
- Inoltre, gli articoli 23, paragrafi da 3 a 5, stabiliscono le condizioni ei requisi per la fornura di schede informative chiave sugli investimenti in diverse lingue. Tali obblighi includono che, qualora un CSP promuova un’offerta di crowdfunding attraverso comunicazioni di marketing in un altro Stato membro, il foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento deve essere reso disponibile in almeno uno di tali
lingue ufficiali dello Stato membro o in una lingua accettata dalle AC di tale Stato membro (art
23, comma 3, dell’ECSPR).
- L’articolo 23, paragrafo 6, stabilisce le informazioni che il foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento deve contenere e che comprende, tra l’altro, i seguenti elementi:
- un avviso di rischio standardizzato per gli investori;
- un disclaimer in cui si afferma, tra l’altro, che l’offerta di crowdfunding non è stata né verificata né approvata da CA o ESMA e;
- informazioni, tra l’altro, su:
- il/i proprietario/i del progetto e il progetto di crowdfunding;
- i principali fattori di rischio legati al progetto di crowdfunding e al project owner;
- dirti degli investori e;
- tasse e mezzi di ricorso (allegato I dell’ECSPR).
- L’articolo 23, paragrafo 7, stabilisce gli obblighi per il formato delle informazioni chiave sull’investimento che includono le seguenti disposizioni fondamentali:
- La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento deve essere corretta, chiara e non fuorviante e non deve contenere note a piè di pagina, diverse da quelle con riferimenti, ivi comprese ove opportuno, alla normativa applicabile.
- Il foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento deve essere presentato su un supporto durevole e autonomo, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e costuo da un massimo di sei facciate di formato cartaceo di formato A4, se stampato.
- L’articolo 23, paragrafi da 8 a 12, dell’ECSPR stabilisce gli obblighi relativi alle informazioni forne in un foglio contenente le informazioni chiave sugli investimenti. Tali requisi comprendono, tra l’altro, che:
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- Il CSP deve richiedere al proprietario del progetto di notificargli qualsiasi modifica delle informazioni al fine di mantenere la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in ogni momento e per tutta la durata dell’offerta di crowdfunding. I CSP devono inoltre informare immediatamente gli investori (che, tra gli altri, hanno fatto un’offerta di investimento) in mero a qualsiasi modifica sostanziale alle informazioni nel rispettivo foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento (articolo 23, paragrafo 8).
- Gli Stati membri sono tenuti a garantire la responsabilà almeno del tolare del progetto (o dei suoi organi amministrativi, di gestione o di supervisione) per le informazioni forne in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. I responsabili della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento devono essere chiaramente identificati nel rispettivo documento (articolo 23, paragrafo 9).
- Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilà civile si applichino alle persone fisiche e giuridiche responsabili delle informazioni forne in un foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento (compresa la sua eventuale traduzione), almeno in determinate suazioni. Ciò include la suazione in cui le informazioni forne nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento sono fuorvianti o imprecise (articolo 23, paragrafo 10).
- I CSP devono disporre e applicare procedure adeguate per verificare la completezza, correttezza e chiarezza delle informazioni contenute nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (articolo 23, paragrafo 11).
- Quando un CSP identifica un’omissione, un errore o un’inesattezza nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che potrebbe avere un impatto materiale sul rendimento atteso dell’investimento, il fornitore deve segnalare questa mancanza al rispettivo proprietario del progetto. Inoltre, questo articolo stabilisce una serie di azioni che un CSP o un proprietario di progetto deve intraprendere per affrontare la carenza nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento. Tali azioni comprendono, tra l’altro, che il tolare del progetto è obbligato a completare o correggere tempestivamente le rispettive informazioni (articolo 23, paragrafo 12).
- Inoltre, l’articolo 23, paragrafo 13, dell’ECSPR prevede che i potenziali investori possano richiedere a un CSP di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in una lingua a scelta dell’investore. La traduzione deve riflettere fedelmente e accuratamente il contenuto del foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento originale. Tuttavia, qualora il CSP non fornisca la traduzione richiesta del foglio, il CSP è tenuto a consigliare chiaramente al potenziale investore di astenersi dall’effettuare l’investimento.
- Le CA dello Stato membro in cui l’autorizzazione è stata concessa al CSP possono richiedere la notifica ex ante di un foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento almeno sette giorni lavorativi prima di renderlo disponibile ai potenziali investori. Tuttavia, non è necessario che le schede informative chiave sugli investimenti siano soggette all’approvazione ex ante delle AC (articolo 23, paragrafo 14, dell’ECSPR).
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- L’articolo 23, paragrafo 15, dell’ECSPR stabilisce che quando ai potenziali investori viene forna una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, i CSP ei proprietari dei progetti hanno adempiuto all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai PRIIPS. Questa disposizione si applica mutatis mutandis anche alle persone fisiche o giuridiche che forniscono consulenza o commercializzano un’offerta di crowdfunding.
8.2. Feedback dagli stakeholder
Ampiezza delle disposizioni che specificano i requisi per il modello KIIS
- Mentre alcuni intervistati hanno sostenuto con forza la portata del KIIS e dei suoi requisi, altre parti interessate hanno notato che il KIIS era troppo ampio. Gli intervistati hanno evidenziato che il modello KIIS proposto dall’ESMA era troppo dettagliato sia per i proprietari dei progetti che per gli investori.
- Alcuni degli intervistati che non erano d’accordo con il modello KIIS proposto dall’ESMA, hanno affermato che il KIIS era troppo ampio per i proprietari di piccoli progetti. Tali intervistati hanno espresso il parere che le informazioni richieste fossero sproporzionate e avrebbero scoraggiato i potenziali proprietari di progetti, in particolare alla luce della responsabilà connessa alla preparazione del KIIS. Inoltre, alcuni di questi intervistati hanno notato che anche per gli investori le informazioni erano troppo dettagliate, in particolare perché spesso sarebbero stati investi piccoli importi. Di conseguenza, le proposte dei rispondenti includevano l’eliminazione dei requisi relativi all’assetto proprietario, al conflto di interessi e al numero di offerte precedenti. Inoltre, è stato affermato che era difficile fornire tutte le informazioni richieste in un documento di sei pagine.
- Inoltre, gli intervistati che non erano d’accordo con la portata del modello KIIS proposto dall’ESMA hanno anche forno commenti relativi a requisi particolari del modello KIIS suggero che sono riassunti di seguo:
- Alcuni intervistati hanno messo in dubbio la necessà di una scadenza fissa ex ante entro la quale l’offerta sarebbe stata chiusa per i potenziali investori. Questi intervistati hanno espresso l’opinione che una tale scadenza farebbe inutilmente pressioni sia sui proprietari dei progetti che sugli investori.
- L’ESMA è del parere che il tolare del progetto sarà in grado di chiudere l’offerta prima della scadenza. La scadenza è semplicemente la data di fine del periodo di offerta più lungo possibile. I potenziali investori hanno bisogno di chiarezza sul fatto che il progetto si concretizzi o quando riavranno i loro soldi (o quando i loro impegni non saranno più vincolanti). Allo scadere del termine, l’offerta originaria si estingue. Se l’offerta di crowdfunding non ha avuto successo (cioè il capale oi fondi target non sono stati raccolti), l’intero importo deve essere restuo ai potenziali investori e tutti gli impegni vengono annullati. Qualsiasi ulteriore offerta successiva è un’offerta completamente nuova che, tra l’altro, richiede un nuovo KIIS (che, ovviamente, può essere fortemente basato su termini identici o simili all’offerta originale).
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- Alcuni intervistati hanno affermato che le informazioni sull’importo dei fondi propri impegnati per il progetto di crowdfunding dal proprietario del progetto non aggiungevano alcun valore e dovrebbero quindi essere facoltative.
- L’ESMA osserva che l’ECSPR (allegato I, parte B, lettera (e)) richiede la divulgazione dell'”importo dei fondi propri impegnati per il progetto di crowdfunding dal proprietario del progetto” come parte del KIIS.
- Alcuni intervistati hanno espresso il parere che i rischi di tipo 3 e di tipo 5 fossero sempre applicabili ai progetti di crowdfunding e quindi non aggiungessero molto valore all’informazione degli investori.
- L’ESMA riconosce che i rischi di tipo 3 e di tipo 5 sono sempre validi e applicabili a tutti i progetti di crowdfunding. Tuttavia, possono essere adattati al progetto in questione. Inoltre, l’ESMA è del parere che questi rischi, se si concretizzano, hanno un impatto così significativo sull’investimento dell’investore, che gli investori dovrebbero essere ricordati di questi rischi nel KIIS.
- Alcune parti interessate hanno notato che invece di rivelare le inadempienze sui contratti di credo da parte del proprietario del progetto negli ultimi cinque anni, il CSP dovrebbe verificarlo come parte della due diligence. Di conseguenza, il CSP non dovrebbe accettare il proprietario del progetto, se è inadempiente troppe volte. Inoltre, un rispondente ha affermato che la disposizione di rivelare qualsiasi inadempimento sui contratti di credo da parte del proprietario del progetto negli ultimi cinque anni non era sufficientemente chiara, perché il contratto di credo a termine non era chiaro.
- L’ESMA osserva che questo requiso KIIS è prescrto dal livello 1 (allegato I, parte G, lettera (e) dell’ECSPR) e quindi non può essere cancellato. Il KIIS non va oltre questo requiso di Livello 1. Inoltre, l’ESMA non è d’accordo con l’idea che il contratto di credo a termine non sia chiaro. Infine, l’ESMA concorda con l’opinione espressa secondo cui le precedenti inadempienze del proprietario del progetto nell’ambo dei contratti di credo dovrebbero essere rilevate dalla due diligence del CSP. Tale obbligo del CSP, tuttavia, non sostuisce l’obbligo di informativa ma opera in parallelo.
- Alcuni intervistati hanno notato che l’obbligo di fornire informazioni sul conflto di interessi nel KIIS non era chiaro. In particolare, non era chiaro se questo requiso riguardasse il rapporto tra il proprietario del progetto e gli investori. Tale requiso dovrebbe pertanto essere soppresso, anche perché (i) il testo di livello 1 dell’ECSPR non prevedeva tali informazioni e (ii) l’identificazione, la gestione e la divulgazione del conflto di interessi era di competenza del CSP.
- La divulgazione della divulgazione dei conflti di interesse nel KIIS non è infatti richiesta dall’ECSPR. L’ESMA, pertanto, ha soppresso le sezioni pertinenti del KIIS.
- Alcune parti interessate hanno notato che il termine “intenzione” utilizzato in relazione agli obblighi di divulgazione delle informazioni sull'”importo dei fondi propri impegnati dal proprietario del progetto” non era chiaro. Esso
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sarebbe quindi meglio limare le informazioni divulgate in questa sezione agli investimenti effettivi effettuati o impegnati.
- L’ESMA è d’accordo con questo commento e ha modificato di conseguenza l’RTS.
- Alcuni intervistati si sono chiesti perché il tasso di interesse annuo debba essere specificamente calcolato mediante il metodo Actual/365. Questi intervistati hanno proposto di consentire ai proprietari dei progetti di scegliere la metodologia, indicando chiaramente quale metodologia viene utilizzata.
- L’ESMA vede i meri di questa proposta in una maggiore flessibilà e adeguerà di conseguenza l’RTS.
- Inoltre, alcuni intervistati hanno notato che in molti casi la data di consegna degli strumenti di crowdfunding ammessi non era chiara e dipendeva dalla rapidà con cui il proprietario del progetto ha soddisfatto le condizioni aggiuntive (ad es. i presti possono avere mutui o pegni come garanzia e la data di costuzione di tale garanzia a volte è difficile Inoltre, la costuzione della garanzia potrebbe non corrispondere alla data di consegna del presto concesso, poiché dipende anche da altre parti (ad es. notaio, il proprietario stesso del progetto).Quindi, secondo tali parti interessate, un termine per il momento in cui il presto deve essere ‘consegnato’ non sarebbe appropriato, mentre tale termine per evidenziare la data fino a quando gli investimenti sono possibili.
- L’ESMA riconosce che potrebbe essere difficile fornire una data precisa per la consegna degli strumenti di crowdfunding ammessi e della relativa garanzia. L’ESMA ha modificato l’RTS per consentire ai proprietari dei progetti di indicare una “data di scadenza”, indicando l’ultima data possibile in cui devono essere forne le condizioni sottostanti (ad esempio la relativa garanzia) dello strumento di crowdfunding ammesso.
Struttura alternativa del KIIS
- Nessun intervistato è in disaccordo con la struttura del KIIS, anche perché il KIIS segue la struttura del testo di Livello 1.
Pratiche di divulgazione delle informazioni per aiutare gli investori a comprendere meglio rischi, vantaggi e altre caratteristiche chiave relative alle offerte di crowdfunding nell’ambo dell’ECSPR
- Gli intervistati avevano opinioni divergenti sul fatto che il lime di sei pagine prescrto per il KIIS fosse troppo breve o troppo lungo. Mentre alcuni intervistati hanno espresso l’opinione che una divulgazione significativa e completa in sei pagine fosse difficilmente possibile, altre parti interessate erano del parere che il KIIS fosse già troppo lungo e contorto e che una versione più breve e più mirata del KIIS sarebbe stata più utile per gli investori.
- È stato inoltre affermato che dovrebbe essere chiaro che la responsabilà del KIIS spetta al proprietario del progetto. In pratica, il KIIS veniva spesso predisposto dal CSP che era soggetto ad a
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conflto d’interesse. Si è quindi suggero di rivelare eventuali soggetti terzi che hanno partecipato alla predisposizione del KIIS.
Costi e/o benefici aggiuntivi dall’approccio proposto adottato
- Mentre alcuni intervistati hanno nuovamente approvato la portata e il livello di dettaglio del KIIS, altri hanno ribado che le informazioni richieste erano troppo dettagliate, sia per piccoli progetti di crowdfunding che per investori che potrebbero avere difficoltà a elaborare così tante informazioni.
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- Segnalazione dei fornori di servizi di crowdfunding (CSP) alle CA e delle CA all’ESMA
9.1. Contesto e base giuridica
Articolo 16, paragrafo 3, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire norme e formati in materia di dati, modelli e procedure per le informazioni da segnalare in conformà al presente articolo.
L’ESMA presenta i progetti di norme di attuazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
- L’articolo 16, paragrafo 1, dell’ECSPR richiede ai CSP di fornire alle CA l’elenco dei progetti finanziati attraverso la sua piattaforma, comprese le informazioni sul proprietario del progetto, l’importo raccolto, lo strumento emesso e le informazioni aggregate sugli investori e l’importo investo riparto per residenza fiscale di investori e la loro tipologia. Tali informazioni devono essere comunicate su base annuale.
- Successivamente, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, le CA forniscono tali informazioni all’ESMA, in formato anonimo, ai fini dello sviluppo e della pubblicazione di statistiche annuali aggregate.
9.2. Feedback dagli stakeholder
- Gli intervistati hanno generalmente sostenuto le proposte in mero a standard e formati di dati, modelli e procedure per le informazioni che i CSP devono segnalare alle CA e, successivamente, dalle CA all’ESMA. Alcuni intervistati hanno apprezzato, in particolare, che la segnalazione proposta alle CA fosse identica alla segnalazione all’ESMA, soggetta all’anonimizzazione dei dati, e hanno renuto che l’ESMA dovrebbe garantire che le CA non impongano obblighi di segnalazione aggiuntivi ai CSP. Alcuni intervistati non avevano un’opinione sulle questioni relative alla comunicazione dei dati.
- Alcuni intervistati hanno espresso il parere che l’obbligo di ottenere e segnalare il Legal Enty Identifier (LEI) da parte dei proprietari dei progetti comporterebbe costi inutili pur non apportando valore aggiunto. Secondo il feedback, la maggior parte dei proprietari di progetti, almeno in alcune giurisdizioni, non disponeva del codice LEI. Alcuni intervistati hanno suggero che nazionale
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potrebbero invece essere utilizzati identificatori, ad esempio quelli emessi dai registri di commercio. Alcune risposte hanno anche chiesto se il codice LEI debba essere rinnovato su base annuale.
- Per quanto riguarda i formati di segnalazione, la maggioranza degli intervistati ha sostenuto lo sviluppo di un modello di segnalazione comune utilizzando il formato MS Excel o CSV. In particolare, alcuni intervistati hanno convenuto che il formato non dovrebbe essere leggibile meccanicamente e dovrebbe essere basato su soluzioni facilmente disponibili per evare oneri inutili. Al contrario, alcuni intervistati hanno osservato che un modello comune non dovrebbe essere obbligatorio o che la scelta del formato dovrebbe essere lasciata alla discrezione delle AC.
- Alcuni intervistati hanno sottolineato che i dati richiesti erano informazioni commerciali molto sensibili che, nella maggior parte dei casi, non sarebbero diventate disponibili al pubblico. Pertanto, sarebbe importante garantire che i dati vengano ricevuti e archiviati in modo sicuro e in conformà con le leggi applicabili in ogni momento e che vengano condivisi pubblicamente solo in forma anonima o aggregata.
- Per quanto riguarda l’anonimizzazione dei dati al momento della trasmissione da parte delle CA all’ESMA, la maggioranza degli intervistati ha osservato che non prevede alcun impatto a causa del metodo di anonimizzazione utilizzato dalle CA durante la trasmissione dei dati all’ESMA. Alcuni intervistati hanno sottolineato la necessà di trasmettere all’ESMA solo dati anonimi, o anche più generici e aggregati di quelli segnalati alle CA, rilevando inoltre che potrebbero essere pubblicate solo statistiche di mercato aggregate. Al contrario, alcune parti interessate hanno notato che l’anonimizzazione non era necessaria. Un intervistato ha sostenuto l’uso di algormi di hashing per rendere anonimi i dati e ha suggero di includere maggiori dettagli al riguardo nella bozza di S, osservando anche che l’uso del formato CSV sarebbe meno adatto per l’operazione di anonimizzazione.
- Un intervistato ha renuto che il termine di rendicontazione proposto di 2 mesi fosse troppo breve a causa del lavoro manuale necessario per preparare i rapporti. Un altro stakeholder ha espresso la preferenza per la segnalazione una volta ogni due anni e ha sottolineato la necessà di evare la doppia segnalazione, ad esempio la duplicazione con i requisi di segnalazione AML e sicurezza informatica.
- Alla luce del supporto generale forno dai rispondenti, l’ESMA mantiene il suo approccio in mero agli standard e ai formati dei dati, ai modelli e alle procedure per le informazioni da segnalare ai sensi dell’articolo 16 dell’ECSPR presentato nel documento di consultazione, con alcune modifiche descrto sotto.
- Dato il sostegno degli intervistati affinché il formato di segnalazione sia basato su soluzioni facilmente disponibili, l’ESMA riene giustificato chiarire ulteriormente le disposizioni S in modo che richieda la presentazione dei dati in un formato di dati CSV di un foglio elettronico comune. Dati i suggerimenti di alcuni intervistati di consentire alle CA di definire il formato di segnalazione a livello nazionale, l’ESMA riene utile consentire la segnalazione di informazioni anche in formati alternativi
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accettato dalle AC, ciò consentirebbe il riutilizzo dei sistemi nazionali già esistenti. L’ESMA riene inoltre che i modelli di segnalazione per la trasmissione dei dati alle CA e all’ESMA ai sensi rispettivamente dell’articolo 16, paragrafo 1 e dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’ECSPR dovrebbero essere allineati, con l’unica differenza relativa all’anonimizzazione dei dati trasmessi all’ESMA. |
111. L’ESMA ha preso in considerazione le preoccupazioni espresse da alcune parti interessate in mero alla natura sensibile dei dati e ha proposto di includere negli S l’obbligo che le procedure di segnalazione dei dati alle autorà competenti includano meccanismi che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati segnalati. L’ESMA riene che tali meccanismi non siano rilevanti per la trasmissione di dati dalle CA all’ESMA poiché i dati trasmessi all’ESMA saranno resi anonimi. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’ECSPR, l’ESMA intende pubblicare solo statistiche aggregate sul mercato del crowdfunding nell’Unione, mentre i dati dettagliati comunicati all’ESMA non saranno pubblicati. |
112. L’ESMA non condivide il punto di vista di alcuni rispondenti contrari all’obbligo di segnalare il codice LEI da parte dei proprietari dei progetti e mantiene l’approccio proposto al riguardo, tenendo in considerazione i seguenti aspetti: |
a) Il codice LEI è un elemento di dati crico che consente l’identificazione chiara e univoca delle persone giuridiche impegnate in transazioni finanziarie, migliorando la trasparenza nel mercato globale. Il codice LEI è già stato introdotto nei principali regimi di segnalazione nell’Unione e un’ulteriore estensione del suo utilizzo nei nuovi regimi di segnalazione è fondamentale per garantire la coerenza e la comparabilà dei dati di vigilanza. |
b) L’emissione di LEI è organizzata come un mercato competivo e ci sono 39 Unà Operative Locali (LOU) in tutto il mondo accredate per emettere il LEI. Le entà sono libere di scegliere la LOU da cui richiedono il LEI. Il prezzo per ottenere il LEI varia da 189 a 49 EUR. L’ESMA rileva inoltre che, ai fini della segnalazione ai sensi dell’articolo 16 dell’ECSPR, non è necessario rinnovare il codice LEI su base annuale. |
c) Per sostenere ulteriormente questo punto di vista, l’ESMA prende inoltre atto della comunicazione della Commissione europea su una strategia di finanza digale per l’UE che prevede lo sviluppo di una strategia sui dati di vigilanza per garantire, tra l’altro, il pieno utilizzo degli standard e degli identificatori internazionali disponibili, inclusi l’identificativo della persona giuridica6. |
6Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comato Economico e Sociale Europeo e al Comato delle Regioni su una Strategia di Finanza Digale per l’UE, COM/2020/591 definivo, https://eur-lex.europa.eu/legal-content//TXT/?uri=CELEX:52020DC0591 |
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- Considerando che le parti interessate hanno generalmente sostenuto la proposta per quanto riguarda l’anonimizzazione dei dati trasmessi dalle AC all’ESMA, l’ESMA mantiene l’approccio proposto nel documento di consultazione.
- Dato che l’ambo e il volume da segnalare sono limati, nonché la complessà del modello di segnalazione è relativamente bassa, l’ESMA riene che il termine proposto per la segnalazione entro 2 mesi dalla fine dell’anno sia appropriato e consentirà alle CA e all’ESMA di comunicare tempestivamente svolgimento dei propri compi. L’ESMA rileva inoltre che la frequenza annuale delle segnalazioni è prevista dal regolamento e non può essere modificata nel progetto di S.
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- Notifica all’ESMA delle disposizioni nazionali in materia di requisi di commercializzazione
10.1. Contesto e base giuridica
Articolo 28, paragrafo 5, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare moduli standard, modelli e procedure per le notifiche ai sensi del presente articolo.
L’ESMA presenta i progetti di norme di attuazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.
- L’articolo 28 dell’ECSPR riguarda le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali che disciplinano specificamente le comunicazioni di marketing dei CSP. Il paragrafo 2 dell’articolo 28 impone alle CA di notificare all’ESMA tali disposizioni nazionali e di fornirne sintesi in una lingua consueta nella sfera della finanza internazionale. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, le CA notificano all’ESMA qualsiasi modifica delle informazioni forne ai sensi del paragrafo 2 e forniscono una sintesi aggiornata.
- L’articolo 28, paragrafo 5, richiede all’ESMA di elaborare un progetto di S per determinare moduli standard, modelli e procedure per le notifiche ai sensi dell’articolo 28.
10.2. Feedback dagli stakeholder
- Gli intervistati hanno concordato con le informazioni da richiedere alle CA in base ai due modelli.
- Alcuni intervistati hanno suggero che i requisi di pubblicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, dell’ECSPR siano estesi ad altri settori della legislazione finanziaria. L’ESMA ricorda che il suo mandato di elaborare progetti di standard tecnici è strettamente limato alle disposizioni dell’articolo 28 dell’ECSPR e che non può suggerire un’estensione di tali requisi di pubblicazione in altri settori del dirto finanziario.
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- Cooperazione tra le autorà competenti
11.1. Contesto e base giuridica
Articolo 31, paragrafo 8, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra le autorà competenti a norma del paragrafo 1.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
Articolo 31, paragrafo 9, dell’ECSPR
L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorà competenti.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
11.2. Analisi
- L’articolo 31 stabilisce i requisi applicabili alle AC in relazione allo scambio di informazioni, alla cooperazione nelle attivà di indagine, supervisione ed esecuzione.
- L’articolo 31 richiede all’ESMA di sviluppare un RTS per specificare le informazioni da scambiare e un S per stabilire moduli standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le AC.
- Durante lo sviluppo di questi RTS e S, l’ESMA ha cercato di mettere in atto un quadro di cooperazione efficiente e solido paragonabile a quello esistente in relazione ad altri quadri legislativi finanziari europei.
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- Cooperazione tra le autorà competenti e l’ESMA
12.1. Contesto e base giuridica
Articolo 32, paragrafo 4, dell’ECSPR
Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli standard, modelli e procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorà competenti e l’ESMA.
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
12.2. Analisi
- L’articolo 32 stabilisce i requisi applicabili alle AC e all’ESMA per garantire una cooperazione agevole ed efficace in entrambe le direzioni. L’ESMA ha sviluppato questo S con questo obiettivo.
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- Allegati
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Allegato I: Analisi costi benefici
1) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 7, paragrafo 5, RTS
L’articolo 7 dell’ECSPR impone ai CSP requisi di gestione dei reclami. Questi riguardano le procedure di gestione dei reclami, il formato per la presentazione dei reclami e le indagini e le risposte ai reclami da parte dei CSP. L’articolo 7, paragrafo 5, richiede all’ESMA di elaborare un progetto di RTS per specificare i requisi, i formati standard e le procedure per la gestione dei reclami.
L’obiettivo dell’ESMA nell’elaborazione dell’RTS è promuovere la protezione degli investori e una cultura condivisa della gestione dei reclami da parte dei CSP, garantendo che i clienti possano esprimere in modo uniforme in tutta l’Unione la loro insoddisfazione per i servizi di crowdfunding forni dai CSP.
Benefici
Avendo armonizzato i requisi di gestione dei reclami per quanto riguarda le procedure di gestione dei reclami dei CSP, il formato per la presentazione dei reclami e le indagini e le risposte dei CSP ai reclami fornirà ai clienti dei CSP in tutta l’Unione informazioni comuni e comprensibili sul processo di gestione dei reclami e un modo uniforme per i clienti presentare reclami ai CSP contribuirà a garantire che i reclami siano trattati in modo equo, indipendente e armonizzato dai CSP.
Inoltre, la definizione di regole comuni per la gestione dei reclami può portare a una maggiore efficienza, efficacia e indipendenza del processo di gestione dei reclami.
Nel complesso, l’adozione di requisi standardizzati per la gestione dei reclami stabili nel progetto di RTS rafforzerà la protezione degli investori e promuoverà una cultura condivisa di gestione dei reclami da parte dei CSP in tutta l’Unione.
Costi
I principali costi che i CSP potrebbero sostenere derivano da (i) i costi una tantum iniziali relativi allo sviluppo delle procedure di gestione dei reclami e (ii) i costi correnti per garantire il rispetto dei vari requisi relativi alla ricezione, all’indagine e alla risposta ai reclami dei clienti. Tuttavia, l’ESMA prevede che la maggior parte di questi costi deriverà direttamente dai requisi di livello 1 contenuti nell’articolo 7 dell’ECSPR con costi aggiuntivi più limati derivanti dall’attuazione del progetto di RTS.
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Conclusioni
Considerato quanto sopra illustrato, l’ESMA riene che i costi complessivi associati all’attuazione dei requisi di gestione dei reclami stabili nella bozza di RTS siano pienamente giustificati dagli obiettivi sopra descrti.
2) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 8, paragrafo 7, RTS
L’articolo 8 dell’ECSPR stabilisce i requisi per i CSP nel campo dei conflti di interesse. Il mandato dell’ESMA ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, dell’ECSPR non copre tutti i requisi di cui all’articolo 8.
Nell’elaborare il progetto di RTS ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, l’ESMA ha concentrato la propria attenzione sull’offerta di un regime che bilancia la necessà di garantire che le operazioni del CSP non siano pregiudicate da conflti di interesse, assicurando al contempo che l’onere per il CSP sia proporzionato a il vantaggio di protezione dell’investore.
Benefici
L’aver ulteriormente specificato i requisi applicabili al mantenimento e al funzionamento delle norme interne per prevenire i conflti di interesse garantirà un approccio armonizzato dei CSP in tutta l’Unione e garantirà un elevato livello di protezione per gli investori.
I requisi stabili nel progetto di RTS in mero alle misure di migazione da attuare e alla divulgazione dei conflti di interesse forniranno ai CSP ulteriore chiarezza sui requisi di cui all’articolo 8 dell’ECSPR e li aiuteranno a progettare la loro procedura interna e a fornirli con indicazioni su come gestire i propri obblighi di informativa.
Costi
I costi principali per i CSP consisteranno nel costo una tantum di progettazione e attuazione delle loro regole interne per prevenire i conflti di interesse. Ulteriori costi ricorrenti deriveranno dal rispetto di tali regole interne e dalla loro revisione periodica. Tuttavia, l’ESMA prevede che la maggior parte di questi costi derivi direttamente dai requisi di livello 1 contenuti nell’articolo 8.
Conclusioni
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L’ESMA riene che i costi complessivi associati all’attuazione dei requisi stabili nel progetto di RTS siano pienamente proporzionati e giustificati dagli obiettivi sopra descrti.
3) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 12, paragrafo 16, RTS
L’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), dell’ECSPR prevede che la domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding contenga una descrizione del piano di continuà operativa del potenziale CSP. Il mandato dell’ESMA di cui all’articolo 12, paragrafo 16, primo comma, lettera b), prevede che l’ESMA elabori un progetto di RTS per specificare ulteriormente le misure e le procedure per il piano di continuà operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j).
Durante la stesura di questo progetto di RTS, l’ESMA si è concentrata su:
- fornendo un livello sufficiente di protezione armonizzata per gli investori assicurando che i servizi crici relativi agli investimenti e la buona amministrazione degli accordi continuino a essere forni in caso di fallimento del CSP o di una terza parte a cui sono stati esternalizzati servizi crici o un’attivà significativa interruzione o incidente;
- garantire che i CSP siano sufficientemente preparati e in grado di migare le conseguenze dannose se si verificano gli eventi sopra descrti; e
- promuovere un approccio comune dei CSP in tutta l’Unione per quanto riguarda il contenuto dei loro piani di continuà operativa.
Inoltre, nel redigere il progetto di RTS, l’ESMA ha mirato a garantire che i piani di continuà operativa elaborati dai potenziali CSP siano adattati ai loro modelli aziendali e in particolare alla natura, alla portata e alla complessà dei servizi di crowdfunding che intendono fornire.
Benefici
L’ulteriore specificazione delle misure e delle procedure per il piano di continuà operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), fornirà norme armonizzate per i piani di continuà operativa dei potenziali CSP in tutta l’Unione. In particolare, i requisi comuni previsti dall’art
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il progetto di RTS mira a garantire (i) la continuà dei servizi crici relativi agli investimenti esistenti,
- la buona amministrazione degli accordi tra i CSP ei loro clienti e la buona amministrazione dei dati aziendali crici e (iii) l’attenuazione delle conseguenze dannose di una significativa interruzione dell’attivà per incidente.
Avere requisi standardizzati contribuirà anche a proteggere gli investori che beneficeranno delle tutele contenute nel piano di continuà operativa nel caso in cui il CSP debba affrontare un evento avverso. Inoltre, le regole comuni possono anche promuovere la fiducia degli investori.
Costi
I principali costi che i CSP potrebbero sostenere derivano da (i) i costi una tantum iniziali relativi all’elaborazione del piano di continuà operativa in conformà con i requisi stabili nella bozza di RTS e (ii) i costi correnti derivanti dall’attuazione di alcuni requisi nel progetto di RTS.
L’ESMA prevede che la maggior parte di questi costi deriverà direttamente dai requisi di livello 1 di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), e riene che i costi derivanti direttamente dal progetto di RTS non dovrebbero essere molto significativi.
Conclusioni
Considerato quanto sopra illustrato, l’ESMA riene che i costi complessivi associati all’attuazione dei requisi del piano di continuà operativa stabili nella bozza di RTS siano pienamente giustificati dagli obiettivi sopra descrti.
4) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 12, paragrafo 16, RTS
Le informazioni che i potenziali CSP devono fornire alle CA ai fini dell’autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding sono stabile ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e
- dell’ECSPR. Conformemente al mandato confero all’ESMA dall’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR, il progetto di RTS specifica ulteriormente i requisi richiesti dallo stesso articolo per la domanda di CSP. In linea con il mandato, il progetto di RTS specifica anche le modalà, il modello e le modalà per la domanda di autorizzazione.
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Alla luce di quanto sopra, l’analisi degli impatti della bozza di RTS sull’autorizzazione dovrebbe concentrarsi sui benefici e sui costi derivanti dalle disposizioni specifiche delle RTS che non sono incluse nel Livello 1.
Benefici
Uno degli obiettivi dell’ECSPR è creare un mercato dei servizi di crowdfunding transfrontaliero fluido e funzionante. Ciò richiede una scala sufficiente e la fiducia del pubblico in tali servizi (considerando 30 dell’ECSPR). Il regolamento stabilisce requisi uniformi, proporzionati e direttamente applicabili per l’autorizzazione dei CSP, che dovrebbero pertanto facilare la fornura transfrontaliera di tali servizi, ridurre i rischi operativi e garantire un elevato grado di trasparenza e protezione degli investori.
Tenuto conto degli obiettivi dell’ECSPR, il progetto di RTS intende armonizzare il processo di autorizzazione dei CSP fornendo regole comuni per le comunicazioni tra potenziali CSP e AC e stabilendo un modulo standard comune per la presentazione delle domande alle AC in cui il le informazioni da fornire sono dettagliate rispecchiando l’elenco di cui all’articolo 12, paragrafo 2, dell’ECSPR.
L’ESMA riene che le disposizioni del progetto di RTS forniranno certezza, chiarezza e prevedibilà alle imprese per quanto riguarda il processo di autorizzazione e la decisione di vigilanza sul processo di autorizzazione.
L’elenco standardizzato di informazioni forno nell’allegato al progetto di RTS andrà a vantaggio anche delle AC, facilando una guida nel processo di autorizzazione e probabilmente ridurrà le richieste dei richiedenti e semplificherà i processi interni.
Requisi rafforzati e armonizzati per la valutazione dell’onorabilà dei principali azionisti e delle persone responsabili della gestione del CSP andranno a vantaggio dei clienti del CSP e, in ultima analisi, serviranno alla protezione degli investori e all’integrà del mercato.
Come autorizzato dall’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR, l’ESMA ha specificato i moduli standard, i modelli e le procedure per la notifica o la fornura di informazioni alle CA da parte di soggetti che richiedono un’autorizzazione come CSP. L’ESMA riene che i moduli standard, i modelli e le procedure comuni contribuiscano ulteriormente alla comprensione e all’applicazione comuni tra le AC degli Stati membri del processo di autorizzazione. Per le CA, è probabile che un quadro giuridico più chiaro con modelli e procedure specificati chiarisca il processo di autorizzazione, riducendo il volume delle richieste da parte dei richiedenti e semplificando i processi interni. Per i richiedenti, provvederà alla standardizzazione dei moduli e delle procedure
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ulteriore chiarezza e prevedibilà nel processo di autorizzazione e contribuiscono a garantire condizioni di parà tra i richiedenti, qualunque sia l’AC a cui chiedono l’autorizzazione.
Costi
Le CA degli Stati membri in cui è già in vigore una legislazione nazionale sul crowdfunding dovranno rivedere il loro processo interno di domanda per riflettere, ove necessario, l’elenco standardizzato di informazioni. Sebbene ciò possa comportare costi di formazione del personale per elaborare le informazioni aggiuntive o diverse che verranno forne, in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi significativi legati al progetto di RTS.
Le AC degli Stati membri in cui non esiste una legislazione nazionale sul crowdfunding dovranno istuire una procedura di richiesta interna, identificare un numero adeguato di personale per trattare le domande di CSP e organizzare la formazione del personale pertinente. Tuttavia, l’ESMA prevede che la maggior parte di questi costi deriverà direttamente dai requisi di livello 1 contenuti nell’ECSPR con costi aggiuntivi più limati derivanti dall’attuazione del progetto di RTS
Allo stesso modo, i potenziali CSP dovranno preparare le loro domande al fine di soddisfare i requisi stabili nell’ECSPR (articolo 12, paragrafo 8, dell’ECSPR), mentre i costi aggiuntivi specifici legati alla conformà con i modelli per la domanda forni nell’allegato al il progetto di RTS 4 sono relativamente limati.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra illustrato, l’ESMA riene che i costi complessivi (di conformà) associati all’attuazione del progetto di RTS sull’autorizzazione come CSP siano ragionevoli e pienamente giustificati dalle disposizioni dell’ECSPR e dai suoi obiettivi e saranno in gran parte compensata dai vantaggi per i potenziali CSP che avranno accesso a un regime e a procedure armonizzate a livello dell’UE.
5) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 20, paragrafo 3, RTS
Lo scopo principale degli obblighi in materia di informativa sui tassi di inadempimento di cui all’articolo 20 dell’ECSPR riguarda la necessà di ridurre le asimmetrie informative tra
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investori e CSP e per consentire agli investori di acquistare le opzioni di investimento coerenti con le loro esigenze e obiettivi.
Questa informativa mira quindi a facilare la comprensione da parte degli investori dei rischi connessi quando agiscono come finanziatori1 (sia direttamente che indirettamente attraverso l’investimento in un portafoglio di presti) su una piattaforma di crowdfunding. Tali requisi riguardano il possibile comportamento degli investori che possono decidere di investire in presti offerti da una piattaforma di crowdfunding sulla base dei rendimenti offerti da tali presti senza tenere in deba considerazione i rischi connessi e il livello di insolvenza dei presti offerti su quella piattaforma.
Al fine di rafforzare i vantaggi di tale informativa per gli investori, l’ECSPR opta per la sua armonizzazione in tutta l’Unione e incarica l’ESMA, in stretta collaborazione con l’ABE, di specificare il calcolo dei tassi di inadempimento che i CSP devono comunicare ai sensi dell’articolo 20 dell’ECSPR.
Conformemente al mandato confero all’ESMA dall’articolo 20, paragrafo 3, dell’ECSPR, il progetto di RTS specifica ulteriormente i requisi per il calcolo dei tassi di inadempimento da parte dei CSP che facilano la concessione di presti trame piattaforme di crowdfunding.
Alla luce di quanto sopra, l’analisi degli impatti della bozza di RTS dovrebbe concentrarsi sui benefici e sui costi derivanti dalle disposizioni specifiche delle RTS che non sono incluse nel livello 1.
Benefici
La divulgazione dei tassi di insolvenza ridurrà le asimmetrie informative e il rischio associato che gli investori non comprendano la natura e il tipo di rischio connesso all’investimento che effettuano.
Le metodologie armonizzate proposte nel progetto di RTS per il calcolo dei tassi di inadempimento che i CSP dovranno comunicare contribuiranno a standardizzare le disposizioni preparatorie di governance interna per i CSP e il significato delle informazioni divulgate dai CSP in tutta l’Unione. Ciò dovrebbe ulteriormente consentire agli investori di confrontare le piattaforme di crowdfunding e di sviluppare un mercato di crowdfunding transfrontaliero basato su presti in linea con lo scopo del progetto Capal Markets Union. L’armonizzazione delle regole semplificherà anche la
- Per i fattori di rischio nell’attivà di crowdfunding basato sul presto, cfr.: EBA, Parere dell’Autorà bancaria europea sul crowdfunding basato sul presto (EBA/Op/2015/03), pagina 12 e segg. A disposizione qui.
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relazioni tra i proprietari dei progetti e i CSP e ridurre il disallineamento degli incentivi tra i CSP, i proprietari dei progetti e gli investori.
Consentire agli investori di prendere decisioni di investimento informate dovrebbe ridurre il rischio di potenziali danni ai consumatori (consentendo loro di essere meglio remunerati per i rischi che corrono). Ciò dovrebbe aumentare la fiducia nell’ambiente del crowdfunding e favorire uno sviluppo più efficace del mercato.
Costi
I principali costi per i CSP derivano dal rispetto degli obblighi di informativa stabili dall’articolo 20 dell’ECSPR (e, più in generale, dal quadro di gestione del rischio ai sensi dell’articolo 19 dell’ECSPR che non fa parte del presente documento di consultazione2).
I costi per i CSP saranno principalmente rappresentati dalla messa a punto di accordi che consentiranno il rispetto della metodologia di calcolo dei tassi di default come specificato nella bozza di RTS. Potrebbe anche essere necessario organizzare la formazione del personale.
Conclusioni
L’ESMA riene che i costi complessivi associati all’attuazione del progetto di RTS sulla metodologia per il calcolo dei tassi di insolvenza siano pienamente giustificati dalle disposizioni dell’ECSPR e dai suoi obiettivi e saranno ampiamente compensati dai benefici dell’armonizzazione di tale calcolo. La metodologia specificata nel progetto di RTS doterà i CSP in tutta l’UE di uno strumento comune per calcolare i tassi di insolvenza dei presti offerti sulle loro piattaforme. In questo modo si prevede che il progetto di RTS creerà condizioni di parà, contribuirà alla convergenza delle pratiche dei CSP e migliorerà la comparabilà dei tassi di insolvenza da parte degli investori, consentendo loro di prendere decisioni di investimento più razionali. Nel complesso, il progetto di RTS dovrebbe promuovere lo sviluppo effettivo di un mercato di crowdfunding paneuropeo.
6) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 8, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 21, paragrafo 8, RTS
- L’articolo 19, paragrafo 7, lettera d), dell’ECSPR incarica l’ABE, in stretta collaborazione con l’ESMA, di elaborare un progetto di RTS per specificare i contenuti minimi e la governance delle poliche e delle procedure richieste ai sensi dell’articolo 19 e del quadro di gestione del rischio di cui all’articolo 19 articolo 4, paragrafo 4, lettera f), dell’ECSPR. Questo progetto di RTS farà parte di un CP che sarà pubblicato dall’EBA.
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L’articolo 21 dell’ECSPR prevede che i CSP, prima di dare ai potenziali investori non sofisticati pieno accesso a investire sulla loro piattaforma di crowdfunding, valutano se e quali servizi di crowdfunding offerti sono appropriati per i potenziali investori non sofisticati. I CSP dovrebbero inoltre richiedere ai potenziali investori non sofisticati di simulare la loro capacà di sopportare perde, calcolata come il 10 % del loro patrimonio netto (articolo 21, paragrafo 5, dell’ECSPR).
L’articolo 21, paragrafo 8, richiede all’ESMA di elaborare progetti di RTS per specificare le disposizioni necessarie per (a) effettuare la valutazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, (b) effettuare la simulazione di cui all’articolo 21, paragrafo 5 e ( c) fornire le informazioni di cui all’articolo 21, commi 2 e 4.
Durante la stesura della presente RTS, l’ESMA si è concentrata sul raggiungimento di un elevato livello di protezione per gli investori non sofisticati, cercando di garantire che quando accedono ai servizi dei CSP, siano consapevoli e comprendano i rischi associati agli investimenti in progetti di crowdfunding, ricevano avvisi di rischio appropriati e evare la sovraesposizione.
A tal fine, l’ESMA ha mirato a sviluppare un quadro armonizzato solido e chiaro che garantirà che i requisi di cui all’articolo 21 siano applicati in modo significativo dai CSP, rendendo così più concrete le tutele degli investori previste nel testo di livello 1.
Benefici
Test di conoscenza di ingresso
Il progetto di RTS introduce requisi comuni per il test di conoscenza di ingresso e specifica il modo in cui i CSP dovrebbero svolgerlo. Tali misure standardizzate apporteranno l’armonizzazione del test delle conoscenze di accesso in tutta l’Unione e miglioreranno la protezione degli investori garantendo che gli investori non sofisticati possano accedere pienamente alle piattaforme di crowdfunding per investire in progetti di crowdfunding solo se renuto dai CSP che, sulla base di e informazioni affidabili forne da investori non sofisticati, i servizi di crowdfunding sono infatti appropriati per loro in considerazione delle informazioni elencate all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a) e b), dell’ECSPR forne da investori non sofisticati.
Simulazione della capacà dell’investore non sofisticato di sopportare le perde – Strumento di calcolo online
Fornire requisi armonizzati per lo strumento di calcolo online sarà vantaggioso per gli investori non sofisticati in quanto ciò garantirà che lo strumento sia accessibile e facile da usare per gli investori non sofisticati che dovranno semplicemente inserire le informazioni di cui ai punti 52
- a c) dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’ECSPR. Un elevato livello di protezione degli investori è ulteriormente assicurato richiedendo che i risultati della simulazione siano visualizzati in modo chiaro e leggibile per gli investori non sofisticati.
Avviso di rischio emesso ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’ECSPR
Avere un avviso di rischio comune (stabilo nell’allegato I della bozza di RTS) e i relativi requisi comporterà una maggiore protezione degli investori poiché i rischi saranno spiegati e mostrati agli investori non sofisticati in modo chiaro e facilmente comprensibile. Inoltre, un’avvertenza sui rischi armonizzata everà approcci divergenti adottati dai CSP negli Stati membri.
Calcolo del patrimonio netto per investori non sofisticati
Un calcolo chiaro e standardizzato del patrimonio netto di un investore non sofisticato e requisi armonizzati relativi al tipo di attivà, passivà e ricavi che dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo della capacà di sopportare perde porteranno a un livello comune e elevato di tutela degli investori.
Costi
Per i CSP
I CSP sosterranno costi sia una tantum che correnti in relazione all’impostazione e al mantenimento del test di conoscenza di ingresso e alle relative richieste di informazioni da parte di investori non sofisticati. Inoltre, i CSP sosterranno alcuni costi una tantum relativi all’impostazione della simulazione della capacà di sopportare perde dell’investore non sofisticato (ad esempio lo strumento di calcolo online), all’emissione delle avvertenze sul rischio e al calcolo del patrimonio netto di investori sofisticati.
La maggior parte di questi costi deriva dai requisi di Livello 1 piuttosto che dagli RTS e sono quindi renuti necessari e inevabili.
Conclusioni
Considerato quanto sopra illustrato, l’ESMA riene che i costi complessivi associati all’attuazione del progetto di RTS siano proporzionati ai benefici e pienamente giustificati dagli obiettivi sopra descrti.
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7) Norma tecnica di regolamentazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 23, paragrafo 16, RTS
Ai sensi dell’articolo 23 dell’ECSPR, i CSP forniscono ai potenziali investori un foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento (KIIS). Il Foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento contiene le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata. L’articolo 23 e l’allegato 1 dell’ECSPR illustrano ulteriormente quali informazioni devono essere incluse nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento.
L’articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR incarica l’ESMA di elaborare ulteriormente trame un RTS i requisi e il modello per presentare le informazioni che saranno stabile nel KIIS, inclusa la presentazione di determinati rischi, rapporti finanziari e informazioni su costi e oneri.
La bozza di RTS contiene una parte generale esplicativa e un modello KIIS che dimostrano ulteriormente quali informazioni devono essere divulgate e come devono essere presentate.
Benefici
Il KIIS aiuterà gli investori a prendere una decisione di investimento informata. Standardizzerà inoltre il contenuto e la presentazione delle informazioni relative al tolare del progetto, al progetto di crowdfunding e ai termini e condizioni dell’offerta, consentendo così la comparabilà.
Il KIIS si sforza di divulgare tutte le informazioni sostanziali mentre tenta di trovare il giusto equilibrio tra le informazioni degli investori e le esigenze di protezione e la natura imprendoriale e di capale di rischio del crowdfunding.
Costi
Per potenziali fornori di crowdfunding
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’ECSPR, il KIIS è redatto dal proprietario del progetto. I costi associati al KIIS sono quindi principalmente sostenuti dai proprietari dei progetti che possono, tuttavia, e per tutti gli scopi pratici, lavoreranno insieme al KIIS con i CSP. Le informazioni pertinenti dovranno essere raccolte e presentate come richiesto dall’RTS, incluso il modello KIIS.
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Ciò comporterà costi per il proprietario del progetto. Le informazioni, tuttavia, dovrebbero essere prontamente disponibili. Inoltre, il completamento del modello KIIS seguendo le sue istruzioni dovrebbe essere fattibile per qualsiasi proprietario di progetto e CSP senza l’aiuto di esperti esterni come avvocati o contabili. Il KIIS ei suoi requisi non dovrebbero pertanto gravare indebamente sui proprietari dei progetti e in ogni caso non prevalere sui benefici per gli investori.
Conclusioni
Il KIIS stesso e il rispettivo modello stabilo nell’RTS ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR sono quindi proporzionati.
8) Norma tecnica di attuazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 16, paragrafo 3, S
L’articolo 16 dell’ECSPR stabilisce l’obbligo per i CSP di riferire annualmente sui progetti finanziati alla loro CA. Tali informazioni sono trasmesse, previa anonimizzazione dell’identà del tolare del progetto, all’ESMA per consentire la pubblicazione di statistiche annuali sul mercato del crowdfunding. Come previsto dall’articolo 16, paragrafo 3, l’ESMA elabora progetti di standard tecnici per stabilire standard e formati per i dati, modelli e procedure per le informazioni da comunicare.
Pertanto, gli obiettivi dell’ESMA nell’elaborazione degli S sono garantire che (i) le CA nazionali dispongano di informazioni regolari per monorare i propri mercati, (ii) che le informazioni siano coerenti all’interno dell’UE per fornire le statistiche previste descrte nell’articolo e consentire le AC nazionali per confrontare l’attivà nazionale e (iii) in virtù dell’utilizzo di standard di dati comuni e delle informazioni a disposizione dei CSP, i costi di rendicontazione sono mantenuti relativamente bassi e la qualà dei dati è elevata.
Benefici
I principali vantaggi legati al progetto di S sono:
- relazioni annuali armonizzate su tutti i progetti di crowdfunding mediati dai CSP, consentendo alle AC di monorare le singole attivà e il mercato nel suo insieme;
- informazioni generali sugli investori che finanziano i progetti, compresa la sua sofisticatezza e residenza e come questo si collega agli importi investi;
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- il precedente è combinato con le informazioni sui rischi associati, compreso il tipo di strumento finanziario e il settore del progetto; e
- le informazioni da comunicare all’ESMA consentono di monorare l’efficienza del mercato e il contributo dei CSP all’istuzione della CMU attraverso la pubblicazione di statistiche annuali, inclusa l’attivà transfrontaliera da parte dei tolari dei progetti, mentre la loro identà è protetta.
Costi
Per potenziali CSP
È prevedibile che i CSP sosterranno dei costi quando mettono in atto le disposizioni necessarie per comunicare annualmente le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 16. Per ridurle, il modello redatto si basa sulle informazioni che dovrebbero essere già disponibili per i CSP attraverso i loro obblighi previsti nell’ECSPR, la bozza della norma tecnica sul KIIS nonché il cliente ordinario e la gestione del progetto. Inoltre, la soluzione di rendicontazione tecnica basata su formati tabulari riduce i costi per i CSP per l’impostazione del regime di rendicontazione.
Per CA
- Costi una tantum: costi per l’attuazione dei modelli armonizzati, inclusa l’inclusione del formato e dei costi di convalida della coerenza. Data la relativa semplicà del regime di rendicontazione, i costi non dovrebbero essere significativi.
- Costi correnti: assunzione delle informazioni forne annualmente, analisi della qualà dei dati e archiviazione dei dati. In questa fase, i costi aggiuntivi non dovrebbero essere significativi.
- Trasmissione dei dati all’ESMA: il modello per la segnalazione all’ESMA è stato progettato per essere simile al modello utilizzato per raccogliere informazioni dai CSP, escludendo l’anonimizzazione, per ridurre i costi una tantum e correnti da parte delle ANC.
L’ESMA sosterrà inoltre alcuni costi aggiuntivi, sia di natura una tantum che continua, tra cui l’archiviazione dei dati comunicati dalle ANC, la convalida dei dati ricevuti in mero alla qualà dei dati e la preparazione delle statistiche annuali.
Conclusioni
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Considerando quanto sopra illustrato, l’ESMA riene che i costi complessivi associati all’attuazione di tale regime di segnalazione, inclusa la trasmissione dei dati dalle ANC all’ESMA, siano pienamente giustificati dagli obiettivi sopra descrti.
9) Standard tecnico di attuazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, dell’ECSPR
L’impatto del progetto di articolo 28, paragrafo 5, S
L’articolo 28, paragrafo 2, impone alle CA di notificare all’ESMA le disposizioni nazionali sugli obblighi di commercializzazione e di fornirne sintesi. L’articolo 28, paragrafo 3, impone alle AC di notificare qualsiasi modifica apportata alle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2. Come previsto dall’articolo 28, paragrafo 5, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare moduli standard, modelli e procedure per le notifiche di cui all’articolo 28.
Le notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 28 facileranno l’ESMA nell’adempimento del proprio compo ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 6, che consiste nel pubblicare e mantenere sul proprio so web la sintesi di cui al paragrafo 2 e i collegamenti ipertestuali ai si web delle CA di cui al paragrafo 1 contenente le disposizioni nazionali notificate in materia di obblighi di commercializzazione.
Poiché l’ECSPR è un nuovo regime, attualmente non esistono procedure e modelli per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafi 2 e 3.
Gli obiettivi dell’ESMA nell’elaborare il progetto di articolo 28, paragrafo 5, S sono garantire che le procedure e i modelli per le notifiche di cui all’articolo 28, paragrafi 2 e 3, forniscano certezza, chiarezza, prevedibilà e uniformà per quanto riguarda la forma e il contenuto delle notifiche. In particolare, ciò consentirà all’ESMA di svolgere i propri compi e responsabilà ai sensi dell’articolo 28.
Benefici
I modelli standardizzati per le notifiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, aiuteranno l’ESMA a elaborare le notifiche ricevute e garantiranno che l’ESMA ottenga dalle CA le informazioni necessarie per svolgere i suoi compi ai sensi dell’articolo 28.
Inoltre, disporre di modelli comuni andrà a vantaggio delle CA poiché la forma e il contenuto delle notifiche sono determinati fin dall’inizio. Ciò ridurrà la necessà di richieste da parte delle CA e semplificherà i processi interni.
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Infine, la presenza di due modelli garantirà una chiara distinzione tra le notifiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, e dell’articolo 28, paragrafo 3, e aiuterà l’ESMA a elaborare le notifiche e le informazioni forne.
Costi
Per le CA:
I costi una tantum per le AC comprendono i costi di attuazione e alcuni costi del personale per rispondere ai requisi dei modelli armonizzati.
Le CA dovranno sostenere costi correnti relativi all’aggiornamento delle informazioni forne e costi di archiviazione dei dati. In questa fase, i costi aggiuntivi non dovrebbero essere significativi.
Per l’ESMA:
L’ESMA sosterrà anche costi, sia di natura una tantum che continua, per attuare il progetto di articolo 28, paragrafo 5, S. Tali costi copriranno, ad esempio, (i) la creazione di un punto di contatto necessario per la ricezione delle notifiche e (ii) la creazione di un sistema informatico per mettere in comune le informazioni ricevute.
Tuttavia, l’ESMA riene che tali costi derivi direttamente dalle nuove responsabilà e poteri conferi all’ESMA dall’ECSPR. Le informazioni richieste ai sensi del progetto di articolo 28, paragrafo 5, S sono, secondo l’ESMA, i requisi minimi in materia di informazione necessari affinché l’ESMA possa adempiere alle sue nuove responsabilà ed esercare i suoi nuovi poteri ai sensi dell’articolo 28 dell’ECSPR.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra illustrato, l’ESMA riene che i costi complessivi (di conformà) associati all’attuazione del progetto di S di cui all’articolo 28, paragrafo 5, siano pienamente giustificati dagli obiettivi sopra descrti e saranno ampiamente compensati dai vantaggi di avere un regime armonizzato per la notifica delle disposizioni nazionali sulle prescrizioni in materia di commercializzazione.
L’ESMA è inoltre del parere che i costi che dovrà sostenere a causa dell’attuazione del progetto di articolo 28 S sono necessari e derivano direttamente dalle sue nuove responsabilà e poteri ai sensi dell’articolo 28 dell’ECSPR e sono, quindi, inevabili.
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Allegato II Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 5, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/…
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19371, e in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,
Invece:
- I fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che i loro clienti possano accedere facilmente a una descrizione chiara, comprensibile e aggiornata della procedura di gestione dei reclami, rendendo tale descrizione disponibile sul loro so web. Al fine di promuovere un approccio comune per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503, il presente regolamento stabilisce il contenuto minimo delle descrizioni delle procedure di trattamento dei reclami.
- Per garantire procedure di gestione dei reclami armonizzate tra i fornori di servizi di crowdfunding in tutta l’Unione, i clienti dovrebbero presentare i loro reclami utilizzando un formato standard armonizzato.
- Al fine di garantire un livello adeguato di protezione degli investori, è opportuno imporre ai fornori di servizi di crowdfunding di garantire che i reclami possano essere presentati in qualsiasi lingua utilizzata per promuovere i loro servizi o le loro offerte di crowdfunding nell’Unione.
- Per garantire una gestione rapida e tempestiva dei reclami, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero, tra l’altro, essere tenuti a accusare ricevuta di qualsiasi reclamo e confermare se il reclamo è ammissibile entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione. Qualora un reclamo sia renuto inammissibile, il denunciante dovrebbe essere motivato con tale posizione. Al momento dell’avviso di ricezione del reclamo, il denunciante dovrebbe ricevere i dettagli di contatto della persona o del dipartimento a cui possono essere indirizzate le domande relative al reclamo, nonché un termine indicativo entro il quale può essere prevista una decisione sul reclamo.
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
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- Per garantire un’indagine rapida, tempestiva ed equa sui reclami, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero, al ricevimento di un reclamo, valutare se è chiaro, completo e include tutte le prove e le informazioni pertinenti necessarie per gestirlo. Ove opportuno, dovrebbero essere richieste tempestivamente ulteriori informazioni. Allo stesso fine, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero cercare di raccogliere e indagare su tutte le prove e le informazioni pertinenti relative al reclamo. I denuncianti dovrebbero essere tenuti debamente informati sul processo.
- Per garantire un trattamento equo dei reclami, è necessario che le decisioni sui reclami affrontino tutti i punti sollevati dal denunciante. Inoltre, reclami che presentino circostanze simili dovrebbero dar luogo a decisioni coerenti tra loro, a meno che il fornitore di servizi di crowdfunding non sia in grado di fornire giustificazione per qualsiasi possibile deviazione da una decisione presa in precedenza.
- Per una tempestiva gestione dei reclami, le decisioni in mero ai reclami dovrebbero essere comunicate al denunciante il prima possibile ed entro i tempi defini nella procedura di gestione dei reclami. Nelle circostanze eccezionali in cui il fornitore di servizi di crowdfunding prevede che il rispetto di tale termine potrebbe non essere possibile, le cause del rardo dovrebbero essere comunicate al denunciante insieme al termine entro il quale sarà pronunciata una decisione.
- Se la decisione finale su un determinato reclamo non soddisfa pienamente la richiesta del denunciante, è opportuno che la decisione includa una spiegazione approfonda di tale eso e che il denunciante riceva informazioni sulle restanti opzioni.
- Al fine di garantire interazioni efficienti, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero comunicare con i denuncianti in un linguaggio chiaro e comprensibile. Le comunicazioni dei fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere effettuate per iscrto con mezzi elettronici o, su richiesta del denunciante, in forma cartacea.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095 /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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- “Reclami”: una dichiarazione di insoddisfazione rivolta a un fornitore di servizi di crowdfunding da parte di uno dei suoi clienti in relazione alla fornura di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503.
Articolo 2
Procedure di gestione dei reclami
- I fornori di servizi di crowdfunding devono disporre di procedure di gestione dei reclami che forniscono informazioni chiare e accurate sul processo di gestione dei reclami.
- Le procedure di gestione dei reclami devono contenere almeno quanto segue:
- le condizioni per l’ammissibilà dei reclami;
- informazioni che i reclami sono deposati e gesti gratuamente;
- una descrizione dettagliata delle modalà di presentazione dei reclami, tra cui:
- informazione che i reclami devono essere presentati utilizzando il modello standard di cui all’allegato;
- il tipo di informazioni e prove che devono essere forne dal denunciante;
- l’identà e i dati di contatto della persona o dell’ufficio a cui devono essere indirizzati i reclami;
- la piattaforma elettronica, il sistema o l’indirizzo a cui presentare i reclami;
- la lingua o le lingue in cui può essere presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
- l’er che verrà seguo per la gestione dei reclami, come specificato negli articoli da 4 a 6;
- il termine entro il quale una decisione sul reclamo sarà notificata al denunciante.
- I prestatori di servizi di crowdfunding modificano, se del caso, le procedure di cui al paragrafo 1. Pubblicano una descrizione aggiornata di tali procedure, nonché il modello standard di cui all’allegato, in modo facilmente accessibile sul loro so web.
- La descrizione delle procedure di gestione dei reclami e il modello standard di cui all’allegato del presente regolamento sono pubblicati in ciascuna delle lingue della scheda contenente le informazioni chiave per l’investimento ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 o delle comunicazioni di marketing ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del medesimo regolamento.
Articolo 3
Formato e lingua standard
- I fornori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti presentino reclami per via elettronica, utilizzando il modello standard di cui all’allegato.
61
- I fornori di servizi di crowdfunding garantiscono inoltre che i clienti possano presentare reclami in una qualsiasi delle lingue di cui all’articolo 2, paragrafo 4.
Articolo 4
Avviso di ricevimento e verifica di ammissibilà
- I fornori di servizi di crowdfunding confermeranno di aver ricevuto un reclamo e confermeranno se è ammissibile entro 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento. Nel caso in cui un reclamo non soddisfi le condizioni di ammissibilà, i fornori di servizi di crowdfunding forniscono al denunciante una chiara spiegazione dei motivi del rigetto del reclamo in quanto inammissibile.
- L’avviso di ricevimento di un reclamo deve contenere quanto segue:
- l’identà e i dettagli di contatto, compreso l’indirizzo e-mail e il numero di telefono, della persona o del dipartimento a cui i denuncianti possono rivolgere qualsiasi domanda relativa al loro reclamo;
- un riferimento al termine di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e).
Articolo 5
Indagine sui reclami
- Al ricevimento di un reclamo ammissibile, i fornori di servizi di crowdfunding devono, senza indebo rardo, valutare se il reclamo è chiaro e completo. In particolare, valutano se la denuncia include tutte le informazioni e le prove pertinenti. Se un fornitore di servizi di crowdfunding conclude che un reclamo non è chiaro o incompleto, richiede tempestivamente qualsiasi informazione o prova aggiuntiva necessaria per la corretta gestione del reclamo.
- I fornori di servizi di crowdfunding cercheranno di raccogliere ed esaminare tutte le informazioni e le prove pertinenti relative a un reclamo.
- I fornori di servizi di crowdfunding tengono debamente informato il denunciante su eventuali misure aggiuntive adottate per gestire il reclamo e rispondere alle ragionevoli richieste di informazioni presentate al riguardo dal denunciante senza indebo rardo.
Articolo 6
Decisioni
- Una decisione su un reclamo deve affrontare tutti i punti sollevati nel reclamo e indicare i motivi dell’eso dell’indagine. Deve essere coerente con qualsiasi precedente decisione presa dal fornitore di servizi di crowdfunding in relazione a reclami simili, a meno che il fornitore di servizi di crowdfunding non sia in grado di giustificare il motivo per cui viene seguo un approccio diverso.
- I fornori di servizi di crowdfunding comunicano la loro decisione su un reclamo al denunciante il prima possibile ed entro il termine di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento.
- Qualora, in suazioni eccezionali, la decisione su un reclamo non possa essere forna entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), i fornori di servizi di crowdfunding
62
informare chiaramente il denunciante delle cause del rardo e specificare il termine per la pronuncia della decisione.
- Nel caso in cui la decisione non soddisfi la richiesta del denunciante o la soddisfi solo parzialmente, include una spiegazione approfonda di tale eso e informa il denunciante dei rimedi a sua disposizione, come la possibilà di presentare un reclamo a un’autorà competente ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2020/1503 o di agire in sede civile.
Articolo 7
Comunicazione con i denuncianti
- Durante la gestione dei reclami, i fornori di servizi di crowdfunding comunicano con i denuncianti in un linguaggio chiaro, semplice e di facile comprensione.
- Qualsiasi comunicazione effettuata dal fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi degli articoli da 4 a 6 del presente regolamento e indirizzata a un denunciante è effettuata nella lingua in cui il denunciante ha presentato il reclamo, a condizione che la lingua utilizzata dal denunciante sia una delle lingue a cui si fa riferimento all’articolo 2, paragrafo 4. La comunicazione deve essere effettuata per iscrto con mezzi elettronici o, su richiesta del denunciante, in forma cartacea.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
63
ALLEGATO
Formato standard per la presentazione dei reclami
PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO(da inviare dal cliente al fornitore del servizio di crowdfunding)
1.a Dati personali del denunciante:
COGNOME/ NOME DELLA PERSONA GIURIDICA
NOME DI BATTESIMO
REGISTRAZIONE
NUMERO E LEI (SE
A DISPOSIZIONE)
INDIRIZZO:
VIA, NUMERO, PIANO
(per la sede legale delle aziende)
CODICE POSTALE
CTÀ
NAZIONE
TELEFONO | |||
64 |
1.b Dati di contatto (se diversi da 1.a):
COGNOME/ NOME DELLA PERSONA GIURIDICA
NOME DI BATTESIMO
INDIRIZZO:
VIA, NUMERO, PIANO
(per la sede legale delle aziende)
CODICE POSTALE
CTÀ
NAZIONE
TELEFONO
65
2.a Dati anagrafici del legale rappresentante (se applicabile) (una procura o altro atto ufficiale che attesti la nomina del rappresentante):
COGNOME
NOME/ NOME DELLA PERSONA GIURIDICA
REGISTRAZIONE
NUMERO E LEI (SE
A DISPOSIZIONE)
INDIRIZZO:
VIA, NUMERO, PIANO
(per la sede legale delle aziende)
CODICE POSTALE
CTÀ
NAZIONE
TELEFONO
66
2.b Dati di contatto (se diversi da 2.a):
COGNOME/ NOME DELLA PERSONA GIURIDICA
NOME DI BATTESIMO
INDIRIZZO:
VIA, NUMERO, PIANO
(per la sede legale delle aziende)
CODICE POSTALE
CTÀ
NAZIONE
TELEFONO
67
- Informazioni sul reclamo
3.a Riferimento completo dell’investimento e/o dell’accordo a cui si riferisce il reclamo (es. numero di riferimento dell’investimento, nome del proprietario/società del progetto e/o del progetto di crowdfunding, altri riferimenti delle operazioni rilevanti…)
3.b Descrizione dell’oggetto del reclamo (specificare chiaramente l’oggetto del reclamo)
Si prega di fornire la documentazione a supporto dei fatti menzionati.
3.c Data/e dei fatti che hanno generato il reclamo
68
3.d Descrizione del danno, perda o pregiudizio causato (ove pertinente)
3.e Altri commenti o informazioni rilevanti (se pertinenti)
In (posto) Su (Data)
FIRMA
69
DENUNCIANTE / RAPPRESENTANTE LEGALE
Documentazione forna (selezionare l’apposa casella):
Procura o altro documento rilevante ……………………………………………………………
Copia dei documenti contrattuali degli investimenti a cui si riferisce il reclamo……
Altri documenti a supporto del reclamo:
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Allegato III Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/…
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi in materia di conflti di interesse per i fornori di servizi di crowdfunding europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19371, e in particolare l’articolo 8, paragrafo 7, quarto comma,
Invece:
- È opportuno che i fornori di servizi di crowdfunding mantengano e applichino regole interne efficaci per prevenire i conflti di interesse ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503, che sono stabile per iscrto. Al fine di garantire che tali norme raggiungano i loro obiettivi nel tempo, il fornitore di servizi di crowdfunding le riesamina periodicamente, anche almeno su base annuale, e garantisce che siano adottate misure adeguate per ovviare a eventuali carenze relative a tali norme.
- Le regole interne per prevenire i conflti di interesse dovrebbero essere adeguate alla natura, alle dimensioni e alla complessà dei servizi di crowdfunding forni, nonché alle dimensioni e all’organizzazione dell’attivà del fornitore. A questo proposo, dovrebbero tenere conto, ove pertinente, delle circostanze relative al fatto che il fornitore di servizi di crowdfunding appartiene a un gruppo.
- Nel definire regole interne per prevenire i conflti di interesse, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero privilegiare la prevenzione, l’identificazione e la gestione dei conflti di interesse rispetto ai pertinenti obblighi di informativa.
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
71
- Le misure che i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero mirare a garantire con ragionevole sicurezza che i rischi di lesione degli interessi dei clienti saranno prevenuti e, ove ciò non sia possibile, adeguatamente attenuati .
- Per garantire che i clienti possano prendere una decisione informata sui servizi che presentano un effettivo conflto di interessi, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere aggiornate le informazioni divulgate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 di natura generale e fonti di conflti di interesse, nonché le misure adottate per migarli. Tale divulgazione dovrebbe essere adeguata alla natura dei clienti a cui oa cui si rivolge, in particolare tenendo conto della loro qualifica di (potenziali) investori sofisticati o non sofisticati. Dovrebbe includere una descrizione dei conflti di interesse e dei relativi rischi per i clienti.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095 /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Mantenimento e funzionamento delle regole interne per prevenire i conflti di interesse
- I fornori di servizi di crowdfunding stabiliscono, attuano e mantengono regole interne efficaci sui conflti di interesse stabile per iscrto e adeguate alle dimensioni e all’organizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding, nonché alla natura, alla portata e alla complessà della sua attivà.
- Nel caso in cui siano membri di un gruppo, i fornori di servizi di crowdfunding garantiscono che le regole interne per prevenire i conflti di interesse tengano conto di tutte le circostanze di cui sono o dovrebbero essere a conoscenza e che possono dar luogo a un conflto di interessi a causa del struttura e attivà commerciali degli altri membri del gruppo.
- I fornori di servizi di crowdfunding garantiscono inoltre che le norme interne per prevenire i conflti di interesse richiedano almeno al fornitore di servizi di crowdfunding di:
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istuisce un’Autorà europea di vigilanza (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 , 15.12.2010, pag. 84.).
72
- identificare se qualcuno dei soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/1503 è stato accettato come investore nei progetti di crowdfunding offerti su la loro piattaforma di crowdfunding;
- individuare ogni altra circostanza che possa dar luogo a un conflto di interessi effettivo o potenziale tra i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503. Tali circostanze dovrebbero tenere conto delle dimensioni e delle attivà del fornitore di servizi di crowdfunding e, ove applicabile, del gruppo a cui appartiene, e del rischio di ledere gli interessi dei clienti.
- specificare le procedure da seguire e le misure da adottare per ottemperare, ove pertinente, ai requisi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2020/1503 e ai sensi della precedente lettera b).
Quando stabiliscono e valutano le regole interne dei loro interessi per prevenire i conflti di interesse, i fornori di servizi di crowdfunding stabiliscono misure appropriate per prevenire, gestire e migare i conflti di interesse ed evare di fare eccessivo affidamento sugli obblighi di informativa di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2020/1503 senza adottare misure adeguate per migarli.
- Le regole attuate per soddisfare i requisi di cui al paragrafo 3, lettera b), sono volte a garantire che le persone rilevanti impegnate in diverse attivà aziendali che comportano un conflto di interessi del tipo ivi specificato svolgano tali attivà a un livello di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attivà del fornitore di servizi di crowdfunding e, ove applicabile, del gruppo di appartenenza e al rischio di ledere gli interessi dei clienti.
- Le regole attuate per soddisfare il requiso di cui al paragrafo 3, lettera c), comprendono almeno:
- procedure efficaci per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le persone rilevanti impegnate in attivà che comportano un rischio di conflto di interessi qualora lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- supervisione separata delle persone rilevanti le cui funzioni principali implicano lo svolgimento di attivà per conto o la fornura di servizi a clienti i cui interessi potrebbero essere in conflto o che altrimenti rappresentino interessi diversi che potrebbero essere in conflto, compresi quelli del fornitore di servizi di crowdfunding;
- l’eliminazione di qualsiasi nesso diretto tra la remunerazione delle persone rilevanti principalmente impegnate in un’attivà e la remunerazione oi proventi generati da diverse persone rilevanti principalmente impegnate in un’altra attivà, ove possa insorgere un conflto di interessi in relazione a tali attivà;
- misure per impedire o limare qualsiasi persona dall’esercare un’influenza inappropriata sul modo in cui una persona rilevante svolge i servizi di crowdfunding, e
73
- misure volte a prevenire o controllare il coinvolgimento simultaneo o sequenziale di una persona rilevante in servizi di crowdfunding separati qualora tale coinvolgimento possa pregiudicare la corretta gestione dei conflti di interesse.
- I prestatori di servizi di crowdfunding valutano e riesaminano periodicamente le norme interne di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 e adottano tutte le misure appropriate per rimediare alle carenze individuate. Tale riesame deve essere effettuato almeno su base annuale.
Articolo 2
Passaggi per prevenire, identificare e gestire i conflti di interesse
- Le misure che i fornori di servizi di crowdfunding sono tenuti ad adottare a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 mirano a garantire con ragionevole sicurezza che i rischi di lesione degli interessi dei clienti saranno prevenuti e, ove ciò non sia possibile, opportunamente migato.
- Ai fini dell’identificazione delle tipologie di conflti di interesse che si manifestano nel corso dell’erogazione di servizi di crowdfunding e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente, oltre a quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 2, comma 1, del Regolamento (UE) 2020/ 1503, i prestatori di servizi di crowdfunding tengono conto, mediante creri minimi, se qualcuno dei soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503:
- è probabile che realizzi un guadagno finanziario, o evi una perda finanziaria, a spese del cliente;
- ha un interesse nell’eso di un servizio forno al cliente che è distinto dall’interesse del cliente in tale risultato;
- ha un incentivo finanziario o di altro tipo a favorire l’interesse di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un altro cliente.
Articolo 3
Informativa sulla natura generale e sull’origine dei conflti di interesse
e misure di migazione
- Le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 sono pubblicate e aggiornate sul so web del fornitore di servizi di crowdfunding in un luogo facilmente accessibile e facilmente reperibile dai clienti. Le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 sono comunicate ai clienti anche su un supporto durevole, a meno che non sia stato individuato alcun conflto di interessi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 e, ove pertinente, aggiornato.
- L’informativa di cui al comma 1 è effettuata in tempo utile in modo da consentire ai clienti di prendere una decisione informata in mero al servizio nell’ambo del quale sorge il conflto di interessi. Include una descrizione specifica e chiara dei conflti di interesse e dei rischi associati individuati nel contesto di un determinato servizio, tenendo conto della natura
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dei clienti ai quali viene effettuata la comunicazione, in particolare la loro qualifica di potenziali investori sofisticati o non sofisticati.
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
75
Allegato IV Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/…
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure per il piano di continuà operativa dei fornori di servizi di crowdfunding
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19373, e in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma, della stessa,
Invece:
- Al fine di garantire che le misure e le procedure per il piano di continuà operativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 2020/1503 siano debamente armonizzate all’interno dell’Unione, è importante specificare ulteriormente il misure e procedure di tale piano.
- Al fine di affrontare adeguatamente i rischi associati alla cessazione dei servizi crici, il piano di continuà operativa dovrebbe mirare a garantire che i servizi crici, compresi quelli esternalizzati, continuino a essere esegui nonostante l’incapacà del fornitore di servizi di crowdfunding o di terzi di quali servizi crici potrebbero essere stati esternalizzati.
- Data la gamma di eventi che possono avere un impatto negativo sulle prestazioni dei servizi crici, è importante richiedere che il piano di continuà operativa affronti le suazioni che determinano un difetto significativo o un’inadempienza nella prestazione dei servizi crici.
- Per garantire l’efficacia del piano di continuà operativa, è opportuno definire il contenuto minimo delle misure e delle procedure per il piano di continuà operativa.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
76
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095 /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizione
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
- “servizi crici”: i servizi operativi e commerciali il cui difetto o inadempimento pregiudicherebbe in modo sostanziale il continuo rispetto da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding delle condizioni e degli obblighi della sua autorizzazione o dei suoi altri obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, o dei suoi performance finanziaria, o la solidà o la continuà dei suoi servizi e attivà di crowdfunding, in particolare nei confronti dei suoi clienti.
- “fallimento” indica qualsiasi procedura di insolvenza o pre-insolvenza applicabile ai sensi del dirto nazionale pertinente o qualsiasi interruzione significativa dell’attivà.
- “interruzione significativa dell’attivà” indica un difetto significativo o un’inadempienza che pregiudica in modo sostanziale la prestazione di servizi crici.
Articolo 2
Contenuto minimo del piano di continuà operativa
- I fornori di servizi di crowdfunding elaborano un piano dettagliato di continuà operativa che affronti i rischi associati al loro fallimento.
- Il piano di continuà operativa comprende, tra l’altro:
- misure e procedure volte a garantire la continuà della fornura dei servizi crici relativi agli investimenti esistenti;
- misure e procedure volte a garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding ei suoi clienti e la buona amministrazione dei dati aziendali crici;
Articolo 3
Continuà della fornura di servizi crici
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
77
- Il piano di continuà operativa deve garantire che i servizi crici, compresi quelli esternalizzati a terzi, continuino a essere esegui nonostante il fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding o della terza parte a cui i servizi crici potrebbero essere stati esternalizzati.
- Le misure pertinenti sono adattate al modello di business del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono disposizioni volte a garantire la continuà dei servizi crici attraverso l’esternalizzazione di alcuni o tutti di tali servizi crici a un soggetto terzo.
- Il piano di continuà operativa deve includere disposizioni per:
- notifica al cliente del verificarsi di un evento di guasto
- accesso dei clienti alle informazioni relative ai loro investimenti;
- ove applicabile, il mantenimento del servizio dei presti in essere;
- ove applicabile, il proseguimento dei servizi di pagamento di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503, comprese le modalà di cui all’articolo 10, paragrafo 5, dello stesso;
- ove applicabile, la consegna delle disposizioni di custodia dei beni di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2020/1503.
Articolo 4
Buona amministrazione degli accordi
- Il piano di continuà operativa, tenendo conto della natura, della portata e della complessà del fornitore di servizi di crowdfunding nonché del suo modello di business, dettaglia le fasi volte a una buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding ei suoi clienti.
- I passaggi di cui al comma 1 si applicano a:
- accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, comprese le informazioni di fondamentale importanza per la corretta amministrazione degli accordi,
- risultati del test di conoscenza di ingresso di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2020/1503 e
- altri dati aziendali crici.
- Le fasi di cui al comma 1 consistono, a seconda dei casi, in
- la conservazione in luogo sicuro degli accordi di cui al comma 2, lettera a), quando gli originali sono disponibili solo in formato cartaceo, e
- pertinente back-up dei documenti e delle informazioni di cui al comma 2
- Le informazioni e gli accordi che consentono di tracciare i pagamenti effettuati dagli investori e dai proprietari dei progetti sono considerati dati aziendali crici ai fini del paragrafo 2, lettera c).
78
Articolo 5
Procedure
- Le procedure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), sono adattate al modello di business del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono almeno:
- una compilazione di un elenco di dati di contatto delle persone o del dipartimento preposti in caso di fallimento del fornitore del servizio di crowdfunding;
- l’identificazione, almeno, dei tre scenari di guasto più probabili e la descrizione delle misure da adottare per migarne l’impatto sulla continuà dei servizi crici,
- disposizioni in materia di accesso da parte del personale del fornitore del servizio di crowdfunding allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;
- disposizioni relative all’accesso alle informazioni sui clienti e, ove pertinente, ai beni dei clienti;
- un’identificazione dei rischi operativi e finanziari nonché misure per ridurne l’insorgenza;
- un’identificazione dei sistemi aziendali crici e delle misure di emergenza per garantirne la continuà;
- un’identificazione delle relazioni commerciali criche (comprese le funzioni esternalizzate);
- procedure volte a garantire la continuà della comunicazione tra il fornitore del servizio di crowdfunding, i suoi clienti, i partner commerciali, i dipendenti e le autorà competenti.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
79
Allegato V Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 16, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/…
di XXX
che integra il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisi e le modalà per la domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19371, e in particolare l’articolo 12, paragrafo 16, quarto comma, della stessa,
Invece:
- È opportuno definire moduli standard, modelli e procedure comuni per garantire un meccanismo uniforme mediante il quale le autorà competenti esercino efficacemente i loro poteri in relazione alle domande di autorizzazione dei potenziali fornori di servizi di crowdfunding.
- Per facilare la comunicazione tra un potenziale fornitore di servizi di crowdfunding e l’autorà competente, quest’ultima dovrebbe designare un punto di contatto specifico ai fini della procedura di candidatura e dovrebbe rendere pubblici i dati di contatto pertinenti sul proprio so web.
- Al fine di consentire all’autorà competente di effettuare una valutazione approfonda della completezza della domanda, qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti, il termine per la valutazione della completezza di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe essere sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data in cui sono ricevute dall’autorà competente.
- Al fine di consentire all’autorà competente di valutare se le modifiche alle informazioni forne nella domanda di autorizzazione possano incidere sulla procedura di autorizzazione, è opportuno richiedere ai richiedenti di comunicare tali modifiche senza indebo rardo e di
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
80
stabilire che i termini per la valutazione delle informazioni forne nella domanda a norma dell’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 siano cancellati e decorrono nuovamente dalla data in cui le informazioni modificate sono forne all’autorà competente.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio2si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 1095/ 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio3,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Designazione di un punto di contatto
Le autorà competenti designano un punto di contatto per la ricezione delle domande di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 2020/1503. I dati di contatto del punto di contatto designato sono aggiornati e resi pubblici sul so web di ciascuna rispettiva autorà competente.
Articolo 2
Modulo standard
I potenziali fornori di servizi di crowdfunding presentano la domanda di autorizzazione compilando il modulo standard di cui all’allegato.
Articolo 3
Conferma di ricezione
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e nonostante il ritardo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, l’autorà competente trasmette per via telematica, cartacea o in entrambe le forme, una ricevuta di ritorno a il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, che deve includere i dettagli di contatto della persona o delle persone che gestiranno la domanda di autorizzazione.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1–88).
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
81
Articolo 4
Sospensione del termine in caso di informazioni mancanti
Qualora l’autorà competente richieda al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding di fornire le informazioni mancanti a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, il termine per la valutazione della completezza ivi previsto è sospeso dalla data in cui tali informazioni sono richieste fino alla data di ricezione.
Articolo 5
Notifica delle modifiche
- Il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding notifica all’autorà competente qualsiasi modifica delle informazioni forne nella domanda di autorizzazione senza indebo rardo. Il potenziale fornitore di crowdfunding fornisce le informazioni aggiornate utilizzando il modulo standard di cui all’allegato.
- Il termine di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 si applica dalla data in cui le informazioni aggiornate sono forne dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
82
ALLEGATO
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE COME FORNITORE DI SERVIZI DI CROWDFUNDING
Informazioni da fornire all’autorà competente
CONTENUTO DELL’APPLICAZIONE
I potenziali fornori di servizi di crowdfunding (“richiedenti”) devono fornire le informazioni pertinenti o fare riferimento ai relativi allegatila domanda contenente le informazioni su quanto segue.
Quando notificano modifiche alle informazioni forne nella domanda di autorizzazione, i richiedenti devono indicare solo le informazioni per le qualiviene notificata una modifica. Se del caso, i richiedenti indicano chiaramente, nella versione aggiornata degli allegati pertinenti che fanno parte della domanda, le modifiche apportate alle informazioni inizialmente forne.
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||
1 | Richiedente | ||||||
1 | Nome legale completo | Nome legale completo del richiedente | |||||
2 | Nome/i commerciale/i | Nome(i) commerciale(i) da utilizzare per fornire il | |||||
servizi di crowdfunding | |||||||
83
2
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||
3 | Indirizzo Internet | Indirizzo Internet del so web gesto dal | ||||||
richiedente | ||||||||
4 | Indirizzo fisico | Sede legale del richiedente | ||||||
Carta d’identà/registrazione nazionale | Identificativo nazionale del richiedente o prova di | |||||||
5 | numero | l’iscrizione all’albo nazionale di | ||||||
(ove disponibile) | aziende | |||||||
6 | LEI | Identificativo della persona giuridica del richiedente | ||||||
(ove disponibile) | ||||||||
Nome e recapi di | ||||||||
il responsabile del | 1 | Nome e cognome | Nome(i) completo(i) e cognome(i) del contatto | |||||
applicazione | persona | |||||||
Funzione e/o tolo del referente interno | ||||||||
il richiedente o lo status di persona esterna (ad es. | ||||||||
2 | Funzione | consulente, studio legale) e la prova che la persona ha | ||||||
il potere di deposare la domanda | ||||||||
postale | indirizzo | (Se | ||||||
3 | diverso | da | il | |||||
fisico | indirizzo di | il | ||||||
richiedente) |
84
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||||
4 | Numero di telefono | |||||||||||
5 | Indirizzo e-mail | |||||||||||
3 | Forma giuridica | |||||||||||
n / a | Forma giuridica di costuzione ai sensi della legislazione nazionale | |||||||||||
4 | Statuto | |||||||||||
n / a | Statuto e, ove disponibile, atto costutivo | |||||||||||
5 | Programma | di | operazioni | 1 | Il richiedente deve indicare: | |||||||
definire i tipi di | ||||||||||||
servizi di crowdfunding che | Informazioni sulle tipologie | |||||||||||
il candidato | intende | a | dei servizi di crowdfunding | (a) Il crowdfunding | Servizi | Quello | il | |||||
fornire | e | il | richiedente intende | fornire | (attraverso | come | ||||||
piattaforma di crowdfunding che | ||||||||||||
adeguata): | ||||||||||||
85
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||||
intende | operare, | ☐Agevolazione della concessione di presti, che | ||||||||||
compreso dove | e come | include | il | disposizione | di | pertinente | ||||||
le offerte di crowdfunding sono a | ||||||||||||
informazioni come i tassi di insolvenza dei presti | ||||||||||||
essere commercializzato | ||||||||||||
☐Posizionamento senza un fermo impegno | ||||||||||||
base di valori mobiliari e | ||||||||||||
ammesso | strumenti per | raccolta di fondi | ||||||||||
finalà e la ricezione e | ||||||||||||
trasmissione di ordini in relazione a questi | ||||||||||||
trasferibile | toli | e | ammesso | |||||||||
strumenti | ||||||||||||
(b) (Laddove il richiedente fornisca o intenda farlo | ||||||||||||
agevolare la concessione di presti) | ||||||||||||
Se il richiedente intende fornire | ||||||||||||
gestione di portafogli individuali di credi | ||||||||||||
inclusa una descrizione dell’interno | ||||||||||||
disposizioni per la fornura di tali | ||||||||||||
attivà e una descrizione del contratto | ||||||||||||
disposizioni che il richiedente farà | ||||||||||||
stabilire con i proprietari del progetto e con | ||||||||||||
investori (con particolare riferimento al | ||||||||||||
mandati che gli investori daranno al | ||||||||||||
richiedente) | ||||||||||||
86 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
(c) Altro Servizi o attivà Quello il
potenziale fornitore di servizi di crowdfunding
intende fornire (barrare a seconda dei casi):
☐Custodia dei beni
☐Servizi di pagamento
☐Utilizzo di veicoli speciali per il
fornura di servizi di crowdfunding
☐Applicazione dei punteggi di credo a
progetti di crowdfunding
☐Suggerimento del prezzo e/o del
tasso di interesse delle offerte di crowdfunding
☐Gestione di una bacheca
☐ Stabilire e operativo
fondi di emergenza
(d) I tipi di offerte che il richiedente pianifica
a regalo (tale come basato sul presto progetti,
progetti basati su azioni, il tipo di settore o
87
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
attivà commerciale, il tipo di investimento a
essere offerti sulla piattaforma di crowdfunding,
e tipi di investori interessati)
(e) Il selezione procedura ambientazione fuori il
dettagli sulle modalà adottate per selezionare il
offerte da presentare sul crowdfunding
piattaforma, inclusa la natura e l’estensione
della due diligence intrapresa nei confronti di
proprietari del progetto
(f) Le modalà per rendere pubbliche le offerte
sulla piattaforma di crowdfunding e come il
interessi degli investori per un crowdfunding
progetto volere essere comunicato a il
tolare del progetto pertinente
(g) Qualsiasi altro servizio/attivà attualmente (o
destinati ad essere) forni dal richiedente
non contemplato dal Regolamento (UE) 2020/1503
che può essere forno secondo Unione o
dirto nazionale compresi i riferimenti a e a
copia delle relative autorizzazioni (dove
applicabile)
88
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||||
2 | Descrizione di: | ||||||||||
a) le modalà per rendere le informazioni | |||||||||||
di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) | |||||||||||
2020/1503 disponibile sul so del | |||||||||||
del richiedente | raccolta di fondi | piattaforma, | |||||||||
comprese le disposizioni informatiche pertinenti | |||||||||||
(b) le modalà di realizzazione del crowdfunding | |||||||||||
piattaforma un’informazione basata su Internet | |||||||||||
sistema, pubblicamente accessibile e senza | |||||||||||
accesso discriminatorio | |||||||||||
Informazione | Su | il | (c) le procedure e le modalà per il | ||||||||
piattaforma di crowdfunding | |||||||||||
pronta, equa e tempestiva fornura di | |||||||||||
i servizi di crowdfunding, compreso il | |||||||||||
descrizione di: le procedure per il | |||||||||||
ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti; | |||||||||||
i sistemi per l’elaborazione di tali ordini; e | |||||||||||
come queste procedure e disposizioni | |||||||||||
consentire la ricezione e la trasmissione e | |||||||||||
esecuzione degli ordini del cliente alla pari | |||||||||||
base. | |||||||||||
(d) i meccanismi che il richiedente intende realizzare | |||||||||||
implementare per facilare l’informazione | |||||||||||
flussi tra il proprietario del progetto e il | |||||||||||
89 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
investori, o fra il investori, Se
applicabile
3
Descrizione della strategia di marketing che il | |
il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding prevede di farlo | |
uso nell’Unione, comprese le lingue del | |
Strategia di marketing | comunicazioni di marketing; identificazione del |
Stati membri in cui la pubblicà sarà maggiore | |
visibile nei media e il mezzo previsto di | |
comunicazione che verrà utilizzata |
90
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||||
6 | Descrizione | di | il | 1 | Governo | Descrizione di: | |||||
governo | disposizioni | ||||||||||
e | interno | controllo | disposizioni | (a) La struttura interna | di | il | richiedente | ||||
meccanismo | a | garantire | |||||||||
(organigramma, ecc.) con indicazione | |||||||||||
conformà | insieme a | ||||||||||
della ripartizione dei compi e dei poteri | |||||||||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | ||||||||||
e le relative linee di riporto, il controllo | |||||||||||
2020/1503, compreso il rischio- | |||||||||||
disposizioni attuate e qualsiasi altro | |||||||||||
gestione | e | ||||||||||
informazioni utili a | illustrare il | ||||||||||
procedure contabili | |||||||||||
il richiedente è operativo | caratteristiche, | poliche | |||||||||
e le procedure per garantire l’efficacia e | |||||||||||
gestione prudente | |||||||||||
(b) L’eventuale piano di assunzione del personale per il | |||||||||||
prossimi tre anni e il relativo stato di | |||||||||||
attuazione, o indicazione del | |||||||||||
personale in carica da adibire al trasporto | |||||||||||
fuori i servizi | |||||||||||
91
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||
2 | ||||||
Descrizione del meccanismo di controllo interno | ||||||
(come la funzione di conformà e la gestione del rischio | ||||||
Interno | controllo | funzione, ove stabila) posto in essere dall’art | ||||
richiedente, al fine di monorare e garantire | ||||||
meccanismi | ||||||
conformà delle proprie procedure al Regolamento | ||||||
(UE) n. 2020/1503, comprese le informazioni su | ||||||
riferire all’organo di gestione | ||||||
92
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
3
Una mappatura dei rischi individuati dal richiedente
e una descrizione delle poliche di gestione del rischio e
procedure per identificare, gestire e monorare i rischi
imparentato a del richiedente attivà, processi e
sistemi, tra cui:
Gestione del rischio | (a) descrizione dei processi interni e | ||||
metodologie di cui all’articolo 6, comma 2, del | |||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | 2020/1503 | (dove | ||
applicabile) | |||||
(b) descrizione della polica della contingenza | |||||
fondo di cui all’articolo 6, comma 5, lettera b), del | |||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | 2020/1503 | (dove | ||
applicabile) | |||||
4 | |||||
Descrizione delle procedure contabili con cui | |||||
Procedure contabili | il richiedente registrerà e riferirà la sua finanziaria | ||||
informazione |
93
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||||||||
7 | Descrizione | di | sistemi, | n / a | Descrizione di: | |||||||||||
risorse e procedure | ||||||||||||||||
per | il | controllo | e | (a) Le disposizioni interne adottate per garantire | ||||||||||||
salvaguardia di | il | dati | ||||||||||||||
il corretto trattamento dei dati personali e | ||||||||||||||||
sistema di elaborazione | ||||||||||||||||
informazione | ricevuto | da | investori, | |||||||||||||
Salvaguardia | di | dati | compreso l’uso delle nuvole | |||||||||||||
sistema di elaborazione | (b) la polizza | per | frode | prevenzione e | ||||||||||||
privacy/protezione dei dati | ||||||||||||||||
(c) i luoghi, i metodi e le poliche per | ||||||||||||||||
archiviazione della documentazione, compreso l’utilizzo | ||||||||||||||||
di nuvole | ||||||||||||||||
8 | Descrizione | di operativo | 1 | Rischi connessi | a | l’ | Descrizione delle fonti di intervento individuate | |||||||||
rischi | ||||||||||||||||
infrastruttura | e | rischi e descrizione di procedure, sistemi e | ||||||||||||||
procedure | controlli adottati dal richiedente per gestirli | |||||||||||||||
rischi operativi (affidabilà del sistema, sicurezza, | ||||||||||||||||
integrà, privacy, ecc.), tra cui: | ||||||||||||||||
a) procedure | a | evare | operativo | |||||||||||||
interruzioni | ||||||||||||||||
(b) disposivi di backup installati | ||||||||||||||||
(c) misure di salvaguardia contro gli hacker | ||||||||||||||||
attacchi | ||||||||||||||||
94 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||
2 | Rischio | imparentato | a | il | Descrizione degli strumenti tecnici e umani | |||
determinazione dell’offerta | risorse dedicate alla determinazione dell’offerta, in | |||||||
in particolare la determinazione del prezzo in | ||||||||
conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) | ||||||||
2020/1503 | ||||||||
3 | Rischi connessi al bene | Ove il richiedente intenda fornire bene | ||||||
servizi di custodia e | servizi di custodia e servizi di pagamento, | |||||||
al | pagamento | Servizi | descrizione delle fonti di intervento individuate | |||||
(ove applicabile) | rischi e descrizione di procedure, sistemi e | |||||||
controlli adottati dal richiedente per gestirli | ||||||||
rischi connessi a tali servizi, anche quando tali | ||||||||
i servizi sono forni da terzi | ||||||||
4 | Rischi | relativa | a | Qualora il richiedente intenda avvalersi di un terzo | ||||
esternalizzazione | di | per lo svolgimento di funzioni operative, | ||||||
funzioni operative | descrizione delle fonti di intervento individuate | |||||||
rischi e descrizione di procedure, sistemi e | ||||||||
controlli adottati dal richiedente per gestirli | ||||||||
rischi operativi | ||||||||
95
9
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||
5 | Qualsiasi altro | operativo | Descrizione di qualsiasi altra fonte identificata di | |||||||
rischi operativi e descrizione delle procedure, | ||||||||||
rischio/i | (dove | sistemi e controlli adottati dal richiedente a | ||||||||
applicabile) | gestire tali rischi operativi | |||||||||
Descrizione | di | il | L’importo delle garanzie prudenziali che il | |||||||
del richiedente | prudenziale | |||||||||
tutele in | conformà | 1 | Tutele prudenziali | richiedente ha in essere al momento della domanda | ||||||
insieme a | Articolo | 11 | di | per l’autorizzazione e la descrizione del | ||||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | ipotesi utilizzate per la sua determinazione | ||||||||
2020/1503 | ||||||||||
Fondi propri | L’importo delle garanzie prudenziali coperte dal | |||||||||
2 | fondi propri di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del | |||||||||
(ove applicabile) | ||||||||||
Regolamento (UE) n. 2020/1503 | ||||||||||
L’importo della prudenziale del richiedente | ||||||||||
3 | Polizza assicurativa | garanzie coperte da una polizza assicurativa come | ||||||||
(ove applicabile) | di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) | |||||||||
2020/1503 | ||||||||||
96
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||||||
(a) Previsione | calcolo del | del richiedente | ||||||||||||
garanzie prudenziali per i primi tre | ||||||||||||||
anni di attivà | ||||||||||||||
(b) Piani contabili previsionali per i primi tre | ||||||||||||||
4 | Calcoli di previsione e | anni di attivà, compresi | ||||||||||||
piani | (io) | bilanci previsionali | ||||||||||||
(ii) | conto economico previsionale | |||||||||||||
o conto economico | ||||||||||||||
(c) Ipotesi di pianificazione per la previsione di cui sopra | ||||||||||||||
così come le spiegazioni delle figure | ||||||||||||||
5 | Prudenziale | tutele | Descrizione delle garanzie prudenziali del richiedente | |||||||||||
pianificazione | procedure di pianificazione e monoraggio | |||||||||||||
10 | Prova | Quello | il | richiedente | (a) Documentazione di come ha il richiedente | |||||||||
incontra | il | prudenziale | calcolato l’importo in un modo che è | |||||||||||
tutele | in conformà | conforme all’articolo 11 del regolamento | ||||||||||||
insieme a | Articolo | 11 | di | 1 | Fondi propri | (UE) n. 2020/1503 | ||||||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | (b) Per le imprese esistenti, | un verificato | |||||||||||
2020/1503 | estratto conto o registro pubblico | |||||||||||||
attestante l’ammontare dei fondi propri del | ||||||||||||||
richiedente | ||||||||||||||
97 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
(c) Per le imprese in via di esistenza
incorporata, un estratto conto emesso da a
banca attestante che i fondi sono deposati
nel conto bancario del richiedente
(a) Copia della polizza assicurativa sottoscrta | ||||
incorporando tutti gli elementi necessari | ||||
rispettare l’articolo 11, paragrafi 6 e 7, del | ||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | 2020/1503, dove | ||
disponibile, o | ||||
2 | Polizza assicurativa | (b) Copia di | il | assicurazione preliminare |
accordo che incorpora tutti gli elementi | ||||
necessario per conformarsi all’articolo 11, paragrafo 6, e | ||||
(7) del Regolamento (UE) 2020/1503 firmato da | ||||
un’impresa autorizzata a fornire | ||||
assicurazione ai sensi del dirto dell’Unione o | ||||
dirto nazionale |
98
11
12
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||||||
Descrizione dell’attivà | |||||||||||||
Descrizione | del | le misure | e procedure | a | |||||||||
piano di continuà | |||||||||||||
garantire, in caso di fallimento del prospetto | |||||||||||||
fornitore di servizi di crowdfunding, la continuà di | |||||||||||||
la fornura di servizi crici relativi all’esistente | |||||||||||||
n / a | Piano di continuà aziendale | investimenti | e | buona amministrazione | di | ||||||||
accordi tra i potenziali crowdfunding | |||||||||||||
fornitore di servizi e i suoi clienti, incluso, dove | |||||||||||||
applicabili, disposizioni per la manutenzione continua | |||||||||||||
di presti in essere, notifica al cliente e | |||||||||||||
consegna degli accordi di custodia dei beni | |||||||||||||
Prova di buona reputazione di | |||||||||||||
I sottocampi 1-10 devono essere ripetuti e compilati per ciascuno degli azionisti che direttamente o | |||||||||||||
azionisti | colui il quale | ||||||||||||
detenere direttamente o indirettamente | detengono indirettamente il 20% o più del capale sociale o dei dirti di voto | ||||||||||||
20% o più della quota | |||||||||||||
capale o dirti di voto | Qualora l’azionista che detenga il 20% o più del capale sociale o dei dirti di voto non è naturale | ||||||||||||
persona, i sottocampi 8 e 9 devono essere compilati per la persona giuridica e ripetuti e completati per | |||||||||||||
ogni membro dell’organo di gestione e le altre persone che dirigono efficacemente l’impresa | |||||||||||||
Visualizzazione dell’organigramma della proprietà del richiedente | |||||||||||||
1 | Proprietà | struttura | la posizione | degli azionisti | chi direttamente | o | |||||||
grafico | detenere indirettamente il 20% o più del capale sociale o | ||||||||||||
dirti di voto | |||||||||||||
99
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||
(a) Il nome completo (i) e il cognome (i) eventualmente | |||||||
delle persone fisiche | |||||||
(b) Numero di identificazione nazionale (ID o passaporto) nel caso | |||||||
2 | Nome | delle persone fisiche | |||||
(c) La denominazione legale e la forma giuridica, in caso di | |||||||
persone giuridiche | |||||||
(d) ID nazionale/numero di registrazione (dove | |||||||
disponibile) nel caso di persone giuridiche | |||||||
3 | Data e | luogo di nasca | Data e luogo di nasca dei soci che sono | ||||
(ove applicabile) | persone fisiche | ||||||
Domicilio | o registrati | (a) Il domicilio, nel caso di persone fisiche | |||||
4 | (b) L’indirizzo registrato, in caso di legalà | ||||||
indirizzo | |||||||
persone | |||||||
Laddove l’azionista che detenga il 20% o più del | |||||||
capale sociale o dirto di voto è una persona giuridica a | |||||||
5 | Aggiuntivo | informazione | elenco completo dei membri dell’organo di gestione | ||||
in caso di persone giuridiche | e di soggetti che dirigono efficacemente la propria attivà, | ||||||
il loro nome, data e luogo di nasca, domicilio, loro | |||||||
numero di identificazione nazionale ove disponibile | |||||||
100 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||
Ammontare del capale sociale o dei dirti di voto posseduti | |||||||||
dalla persona in valore assoluto e in percentuale | |||||||||
6 | Importo della partecipazione | termini. | |||||||
In caso di socio indiretto, l’importo sarà | |||||||||
fare riferimento al tolare intermedio | |||||||||
7 | Informazioni in caso di | Nome e recapi della persona trame | |||||||
detenzione indiretta | cui è detenuto il capale sociale o i dirti di voto | ||||||||
(a) Certificato ufficiale o altro equivalente | |||||||||
documento conforme al dirto nazionale | |||||||||
prova dell’assenza di precedenti penali | |||||||||
(b) Informazioni sulle indagini penali | |||||||||
8 | Prova di buona reputazione | e/o procedimenti, nonché civile di pertinenza | |||||||
e procedimenti amministrativi, in materia di | |||||||||
violazioni delle norme nazionali in materia | |||||||||
di dirto commerciale, dirto fallimentare, | |||||||||
finanziario | Servizi | legge, | anti-denaro | ||||||
antiriciclaggio, antifrode o professionale | |||||||||
obblighi di responsabilà, in particolare attraverso un | |||||||||
certificato ufficiale (se e nella misura in cui è | |||||||||
101 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
disponibile presso lo Stato membro interessato o
paese terzo) o trame altro equivalente
documento. In caso di esistenza di
civile e/o amministrativo sanzioni in
rispetto di il sopra cato campi, un
dettagliato descrizione di esso deve essere
forno. Per in corso indagini o
procedimento, il informazione Maggio essere
forno attraverso una dichiarazione d’onore
(c) Informazioni Su rifiuto di registrazione,
autorizzazione, appartenenza o licenza a
svolgere attivà commerciale, imprendoriale o professionale; o
il riro, la revoca o la cessazione di
tale un registrazione, autorizzazione,
appartenenza o licenza; o espulsione da parte di a
regolamentare o governo corpo o un
professionale corpo o associazione.
Informazione Su qualunque in corso procedura
imparentato a il precedente deve anche essere
forno
102
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||
(d) Informazioni sul licenziamento per lavoro, | |||||||
o una posizione di fiducia, rapporto fiduciario, | |||||||
o suazione simile, e descrizione del | |||||||
ragioni di tale licenziamento | |||||||
Informazioni sull’eventuale valutazione del bene | |||||||
la reputazione dell’azionista è già stata (o è | |||||||
Preesistente | (e | essendo) condotto da un’altra autorà competente o | |||||
9 | qualsiasi altra autorà sotto altra finanziaria | ||||||
Valutazione continua | legislazione, compreso il nome di tale autorà | ||||||
e, ove applicabile, la data e l’eso della sua | |||||||
valutazione | |||||||
Informazioni sul fatto che il richiedente sia: | |||||||
(a) una sussidiaria di un servizio di crowdfunding | |||||||
Informazioni sul gruppo | fornitore autorizzato in un altro Membro | ||||||
10 | struttura | (dove | Stato | ||||
applicabile) | (b) una controllata dell’impresa madre di a | ||||||
fornitore di servizi di crowdfunding | |||||||
autorizzato in un altro Stato membro | |||||||
103 |
13
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||||
(c) controllato dalla stessa persona fisica o giuridica | ||||||||||||
soggetti che controllano un servizio di crowdfunding | ||||||||||||
fornitore autorizzato in un altro Membro | ||||||||||||
Stato | ||||||||||||
Identà di | il | naturale | ||||||||||
I sottocampi 1-12 devono essere ripetuti e compilati per ogni persona fisica che è membro del | ||||||||||||
persone responsabili del | ||||||||||||
organi di amministrazione o di controllo del richiedente, e per ogni persona fisica che effettivamente | ||||||||||||
gestione | di | il | ||||||||||
dirige l’impresa | ||||||||||||
richiedente e la prova che il | ||||||||||||
I sottocampi 1-8 e 10-11 devono essere ripetuti e compilati per ogni persona fisica che lo sia | ||||||||||||
persone fisiche coinvolte | ||||||||||||
responsabile delle funzioni di controllo interno (ove nominato) | ||||||||||||
il | gestione | di | il | |||||||||
candidati sono di buona reputazione | Nome(i) completo(i) e cognome(i) del soggetto interessato | |||||||||||
e | possedere | sufficiente | 1 | Nome e cognome | ||||||||
persona naturale | ||||||||||||
conoscenza, | abilà, | e | ||||||||||
Esperienza | a | gestire | il | |||||||||
prospettiva | raccolta di fondi | 2 | Numero ID/passaporto | |||||||||
fornitore | e | commettere | ||||||||||
sufficiente | volta | a | il | |||||||||
svolgimento delle proprie funzioni | ||||||||||||
3 | Data e luogo di nasca | |||||||||||
4 | Domicilio | |||||||||||
104
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||
5 | indirizzo postale | Indirizzo postale, se | diverso da | l’indirizzo di | |||||
domicilio | |||||||||
6 | Numero di telefono | ||||||||
7 | Indirizzo e-mail | ||||||||
Posizione all’interno dell’organo di gestione o del | |||||||||
8 | Posizione | organizzazione del richiedente presso la quale il naturale | |||||||
persona è/sarà nominata | |||||||||
(a) Certificato ufficiale o altro equivalente | |||||||||
documento conforme al dirto nazionale | |||||||||
prova dell’assenza di precedenti penali | |||||||||
9 | Prova di buona reputazione | (b) Informazioni | sul criminale | indagini | |||||
e/o procedimenti, nonché civile di pertinenza | |||||||||
e procedimenti amministrativi, in materia di | |||||||||
violazioni delle norme nazionali in materia | |||||||||
105 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
di commerciale legge, insolvenza legge,
finanziario Servizi legge, anti-denaro
antiriciclaggio, antifrode o professionale
responsabilà obblighi, in particolare attraverso un
certificato ufficiale (se e fin qui, così com’è
disponibile presso lo Stato membro interessato o
paese terzo) o trame altro equivalente
documento. In caso di esistenza di
civile e/o amministrativo sanzioni in
rispetto di il sopra cato campi, un
dettagliato descrizione di esso deve essere
forno. Per in corso indagini o
procedimento, il informazione Maggio essere
forno attraverso una dichiarazione d’onore
(c) Informazioni Su rifiuto di registrazione,
autorizzazione, appartenenza o licenza a
svolgere attivà commerciale, imprendoriale o professionale; o
il riro, la revoca o la cessazione di
tale un registrazione, autorizzazione,
appartenenza o licenza; o espulsione da parte di a
regolamentare o governo corpo o un
professionale corpo o associazione.
106
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||
Informazioni su qualsiasi procedura in corso | |||||||
deve essere altresì correlato a quanto sopra | |||||||
forno | |||||||
(d) Informazioni sul licenziamento per lavoro, | |||||||
o una posizione di fiducia, rapporto fiduciario, | |||||||
o suazione simile, e descrizione del | |||||||
ragioni di tale licenziamento | |||||||
(e) Qualsiasi altra informazione renuta rilevante da | |||||||
l’autorà competente per la valutazione | |||||||
di buona reputazione | |||||||
Curriculum vae affermando | |||||||
(a) istruzione pertinente (compreso il nome (i) | |||||||
e tipo(i) di istuto(i) educativo(i), | |||||||
tipo e data del/i diploma/i) e | |||||||
formazione professionale (compreso il tema della | |||||||
10 | Curriculum vae | la formazione, il tipo/i di istruzione | |||||
istuto/i e data entro la quale la formazione | |||||||
venne terminato) | |||||||
(b) esperienza professionale pertinente (in e | |||||||
al di fuori del settore finanziario), compreso il | |||||||
nomi di tutte le organizzazioni per le quali il | |||||||
persona ha lavorato, natura e durata | |||||||
107 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||
delle funzioni svolte (inizio e fine | ||||
date) e il motivo della partenza (nuovo | ||||
funzione all’interno della società/gruppo, | ||||
partenza volontaria, forzata o | ||||
scadenza del mandato) | ||||
(c) per gli incarichi ricoperti nei 10 anni precedenti, | ||||
quando si descrivono tali attivà, i dettagli | ||||
deve essere incluso in tutti i poteri posseduti e il | ||||
aree di attivà sotto controllo. | ||||
Il curriculum vae può anche contenere dettagli | ||||
(nome, indirizzo, numero di telefono, email) di qualsiasi | ||||
persone di riferimento che possono essere contattate dal | ||||
autorà competente (questo campo non è obbligatorio) | ||||
Informazioni sul tempo minimo che sarà | ||||
dedicato alla prestazione della persona | ||||
È tempo di impegnarsi | funzioni all’interno del potenziale crowdfunding | |||
11 | l’esibizione del | fornitore di servizi (indicazioni annuali e mensili), | ||
doveri | comprese le informazioni su: | |||
(a) il numero di incarichi di amministratore in finanza e | ||||
società non finanziarie detenute da tale soggetto presso | ||||
lo stesso tempo |
108
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||
(b) gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non lo fanno | ||||||||
perseguire obiettivi prevalentemente commerciali | ||||||||
detenuti contemporaneamente da quella persona | ||||||||
(c) altre attivà professionali esterne, ed eventuali | ||||||||
altre funzioni e attivà pertinenti, entrambe | ||||||||
all’interno e all’esterno del settore finanziario | ||||||||
Le informazioni sull’eventuale valutazione del | ||||||||
buona reputazione e della conoscenza ed esperienza | ||||||||
Preesistente (o in corso) | della persona fisica è già stata (o sta per essere) | |||||||
12 | valutazione | di | il | condotta da un’altra autorà competente o da una qualsiasi | ||||
reputazione | e | altra autorà ai sensi di altra legislazione finanziaria | ||||||
Esperienza | compresa la data della valutazione, l’identà di | |||||||
tale autorà e, se del caso, la data e | ||||||||
l’eso di tale valutazione | ||||||||
Dettagli del risultato della valutazione sul | ||||||||
possesso collettivo di conoscenze sufficienti, | ||||||||
Autovalutazione del | competenze ed esperienza per gestire il potenziale | |||||||
13 | collettivo | conoscenza, | fornitore di crowdfunding da parte delle persone fisiche | |||||
abilà ed esperienza | coinvolti nella gestione del potenziale | |||||||
fornitore di servizi di crowdfunding, svolto dal | ||||||||
richiedente stesso |
109
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||||||
14 | Descrizione dell’interno | ||||||||||||
regole | a | impedire | persone | ||||||||||
di cui al primo | |||||||||||||
comma di | Articolo | Interno | procedure | Su | |||||||||
8(2) | dal coinvolgimento, | come | Descrizione della normativa interna di riferimento adottata | ||||||||||
n / a | conflti | di interesse di | |||||||||||
progetto | proprietari, | in | dal richiedente | ||||||||||
proprietari del progetto | |||||||||||||
raccolta di fondi | Servizi | ||||||||||||
offerto dal potenziale cliente | |||||||||||||
raccolta di fondi | servizio | ||||||||||||
fornitore | |||||||||||||
15 | Descrizione dell’esternalizzazione | Descrizione di: | |||||||||||
disposizioni | (a) le funzioni operative che il richiedente | ||||||||||||
prevede di esternalizzare, incluso il cloud | |||||||||||||
esternalizzazione | |||||||||||||
Informazione | Su | (b) i terzi ai quali l’operativo | |||||||||||
le funzioni saranno esternalizzate (dove | |||||||||||||
n / a | esternalizzazione | disponibili), compresa l’indicazione della loro | |||||||||||
disposizioni | posizione e un riepilogo dell’esternalizzazione | ||||||||||||
accordi nel caso in cui la terza parte lo sia | |||||||||||||
suato in un paese terzo (ove disponibile) | |||||||||||||
c) le disposizioni e le risorse interne | |||||||||||||
deputato al controllo dell’esternalizzato | |||||||||||||
funzioni | |||||||||||||
110 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||||||||||
(d) gli accordi sul livello di servizio in essere con | ||||||||||||||||
i fornori di servizi | ||||||||||||||||
16 | Descrizione di | procedure | Descrizione delle procedure per la gestione dei reclami | |||||||||||||
per gestire i reclami da | ||||||||||||||||
da clienti adottati dal richiedente, compreso il | ||||||||||||||||
clienti | ||||||||||||||||
lasso di tempo | entro | quale una decisione | Su | il | ||||||||||||
Informazione | Su | |||||||||||||||
n / a | rimostranza | volere | essere | notificato | a | potenziale | ||||||||||
gestione delle lamentele | ||||||||||||||||
denuncianti, come previsto dalla Commissione | ||||||||||||||||
Regolamento Delegato (UE) adottato in conformà | ||||||||||||||||
con l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 | ||||||||||||||||
17 | Conferma | di | se | Informazioni sul pagamento | 1. Il richiedente ne informa il competente | |||||||||||
il richiedente intende | n / a | autorà | se | il | pagamento | i servizi lo faranno | essere | |||||||||
Servizi | ||||||||||||||||
fornire il pagamento | Servizi | forno (barrare a seconda dei casi): | ||||||||||||||
111 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | ||||||
stesso o trame un terzo | ||||||||
parte, ai sensi della Direttiva (UE) | ☐Il richiedente stesso. In tal caso, il richiedente deve | |||||||
2015/2366, o | attraverso | un | fornire informazioni pertinenti | |||||
disposizione secondo | autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento in | |||||||
con l’art | 10(5) | di | conforme alla Direttiva 2015/2366 | |||||
Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | |||||||
2020/1503 | ☐Una terza parte autorizzata. In caso affermativo, il richiedente | |||||||
indicherà il nome del terzo, e | ||||||||
il richiedente deve presentare copia della | ||||||||
contratto sottoscrto con il terzo | ||||||||
incorporando tutti gli elementi necessari | ||||||||
rispettare il Regolamento (UE) 2020/1503, quando | ||||||||
disponibile, o una copia del preliminare | ||||||||
accordo con la terza parte, incorporando tutto | ||||||||
gli elementi necessari per conformarsi | ||||||||
Regolamento (UE) 2020/1503 firmato da un terzo | ||||||||
soggetto autorizzato ai servizi di pagamento in | ||||||||
conformemente al dirto dell’Unione o al dirto nazionale | ||||||||
☐Attraverso accordi in conformà con | ||||||||
Articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 2020/1503, | ||||||||
che assicurano che i proprietari dei progetti accettino i finanziamenti | ||||||||
di progetti di crowdfunding, o qualsiasi altro pagamento, | ||||||||
solo per mezzo di un prestatore di servizi di pagamento in | ||||||||
conforme alla Direttiva (UE) 2015/2366. Se | ||||||||
112 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||||||||||||||
quindi, il richiedente deve fornire una descrizione di | |||||||||||||||||
tali disposizioni. | |||||||||||||||||
2. Il richiedente allega una descrizione del | |||||||||||||||||
procedure e sistemi stabili con i quali il | |||||||||||||||||
i fondi degli investori saranno inviati al progetto | |||||||||||||||||
proprietario e da cui gli investori riceveranno il | |||||||||||||||||
remunerazione del capale investo | |||||||||||||||||
18 | Procedure | a | verificare | il | |||||||||||||
completezza, | correttezza | Procedure | sul | chiave | |||||||||||||
e | chiarezza | di | il | Descrizione delle relative procedure adottate da | |||||||||||||
informazione | contenuto | in | n / a | investimento | informazione | ||||||||||||
il candidato | |||||||||||||||||
il | chiave | investimento | foglio | ||||||||||||||
foglio informativo | |||||||||||||||||
19 | Procedure | in | relazione | a | 1. Il richiedente fornisce una descrizione del | ||||||||||||
limi di investimento per non | procedure adottate al fine di: | ||||||||||||||||
sofisticato | investori | ||||||||||||||||
di cui all’articolo 21, paragrafo 7 | Procedure | Su | a) eseguire | la valutazione | se | e | |||||||||||
di | Regolamento | (UNIONE EUROPEA) | quali sono i servizi di crowdfunding offerti | ||||||||||||||
investimento | limi | per | |||||||||||||||
2020/1503 | n / a | adeguata, | Compreso | particolari | Su | ||||||||||||
non sofisticato | |||||||||||||||||
informazioni richieste a non sofisticati | |||||||||||||||||
investori | |||||||||||||||||
investori sulla loro esperienza, investimento | |||||||||||||||||
obiettivi, suazione finanziaria e di base | |||||||||||||||||
comprensione dei rischi connessi all’investimento | |||||||||||||||||
in generale e nell’investire nelle tipologie di | |||||||||||||||||
113 |
Campo | Sottocampo | Descrizione | |||
investimenti offerti sul crowdfunding | |||||
piattaforma, di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 2 | |||||
del Regolamento (UE) 2020/1503 | |||||
b) effettuare la simulazione richiesta | |||||
potenziali investori non sofisticati di | |||||
la loro capacà di sopportare le perde, di cui all’art | |||||
Articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 | |||||
c) | fornire le informazioni di cui all’art | ||||
Articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 | |||||
2. Il richiedente fornisce una descrizione del | |||||
procedure adottate dal richiedente in materia di investimento | |||||
limi per gli investori non sofisticati, inclusi i | |||||
descrizione del contenuto del rischio specifico | |||||
avviso e gli accordi da acquisire dal | |||||
investore il consenso esplico | |||||
114
Allegato VI Progetto di RTS Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/…
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia per il calcolo dei tassi di inadempimento dei presti offerti su una piattaforma di crowdfunding
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19371, e in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della stessa,
Invece:
- L’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 delega alla Commissione il potere di integrare tale regolamento adottando norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo dei tassi di default dei progetti offerti su una piattaforma di crowdfunding di cui all’articolo 20 (1) della stessa.
- Al fine di evare la fornura di informazioni fuorvianti agli investori, le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento al livello di un singolo presto in relazione a un particolare progetto poiché in linea di principio un progetto può offrire più di un presto. A tal fine, i fornori di servizi di crowdfunding non considerano automaticamente inadempienti contemporaneamente i diversi presti concessi allo stesso progetto. Tuttavia, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere conto del fatto che alcune indicazioni di inadempimento sono legate allo stato del progetto nel suo insieme piuttosto che a quello di un particolare presto. Inoltre, quando una parte significativa dei presti al progetto è inadempiente,
- Al fine di evare arbraggi regolamentari e consentire agli investori di confrontare le prestazioni dei fornori di servizi di crowdfunding e, in particolare, la qualà dei progetti offerti sulle piattaforme di crowdfunding, è opportuno fornire indicazioni metodologiche specificando gli elementi in base ai quali i fornori di servizi di crowdfunding rerranno che si sia verificata un’inadempienza in relazione a un particolare presto offerto sulla loro
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
115
piattaforma di crowdfunding. I fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero disporre di processi efficaci che consentano loro di ottenere le informazioni pertinenti al fine di identificare il verificarsi dell’inadempimento dei presti offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding senza indebo rardo.
- I fornori di servizi di crowdfunding che forniscono servizi di crowdfunding consistenti nell’agevolazione della concessione di presti dovrebbero disporre di sistemi e procedure per calcolare il tasso di inadempimento effettivo e previsto dei presti offerti sulle loro piattaforme di crowdfunding secondo le metodologie stabile nel presente regolamento. Il presente regolamento fa riferimento ai tassi di inadempimento a un anno come periodi di riferimento, per garantire la coerenza con il regolamento sui requisi patrimoniali (articolo 180, paragrafo 1, lettera a), delRegolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisi prudenziali per enti credizi e imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)e omogenei ai tassi di interesse annuali. In quanto tali, questi tassi di insolvenza rappresentano la quota di presti che passa da uno stato di non insolvenza a uno di insolvenza almeno una volta durante un periodo di osservazione di un anno. Pertanto, il tasso di insolvenza atteso defino nel presente regolamento fornisce una stima della quota dei presti attualmente non inadempienti che andranno in default in un periodo di osservazione di un anno. Di conseguenza, al fine di basare la stima di tale tasso di default atteso dal tasso di default effettivo, il calcolo del tasso di default effettivo è limato ai presti in stato di non default all’inizio del periodo di osservazione di un anno. Per garantire agli investori un’equa rappresentazione dei tassi di insolvenza, I fornori di servizi di crowdfunding non dovrebbero manipolare o travisare i tassi di inadempimento calcolati in conformà al presente regolamento e divulgati in conformà dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2020/1503. In particolare, ai fini del calcolo dei tassi di default annuali (calcolo basato sul presto), non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione. Pertanto, l’importo monetario non dovrebbe essere utilizzato per dare maggiore predominanza ad alcuni presti nel calcolo del tasso di insolvenza. In caso di distorsione dovuta alla presenza pertinente di presti a breve termine, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare gli adeguamenti appropriati nel calcolo del tasso di inadempimento ai fini del presente regolamento. non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione. Pertanto, l’importo monetario non dovrebbe essere utilizzato per dare maggiore predominanza ad alcuni presti nel calcolo del tasso di insolvenza. In caso di distorsione dovuta alla presenza pertinente di presti a breve termine, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare gli adeguamenti appropriati nel calcolo del tasso di inadempimento ai fini del presente regolamento. non dovrebbe essere applicato alcuno schema di ponderazione. Pertanto, l’importo monetario non dovrebbe essere utilizzato per dare maggiore predominanza ad alcuni presti nel calcolo del tasso di insolvenza. In caso di distorsione dovuta alla presenza pertinente di presti a breve termine, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero adottare gli adeguamenti appropriati nel calcolo del tasso di inadempimento ai fini del presente regolamento.
- Dati incoerenti, imprecisi, incompleti o obsoleti possono comportare errori nella stima del rischio e nel calcolo dei tassi di inadempimento ai fini dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/1503. Di conseguenza, al fine di garantire l’affidabilà e l’elevata qualà dei dati, le procedure relative alla raccolta e alla conservazione dei dati dovrebbero essere solide e ben documentate.
- Le informazioni relative alla performance dei presti agevolati da un fornitore di servizi di crowdfunding e il riferimento alle categorie di rischio stabile nel quadro di gestione del rischio dovrebbero costuire la base del metodo interno dei fornori di servizi di crowdfunding per il calcolo dei tassi di insolvenza effettivi e attesi . Il contenuto minimo e la governance del quadro di gestione del rischio saranno specificati dalle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione dovrà adottare a norma dell’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503 sulla base del progetto che il L’Autorà bancaria europea (ABE), in stretta collaborazione con l’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), presenta alla Commissione entro il 10 maggio 2022.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione elaborati dall’ESMA in stretta collaborazione con l’ABE e presentati alla Commissione.
116
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ma ha anche analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Default dei presti offerti su una piattaforma di crowdfunding
- I fornori di servizi di crowdfunding considerano che si è verificata un’inadempienza in relazione a un particolare presto offerto sulla loro piattaforma di crowdfunding quando si sono verificati uno o entrambi i seguenti eventi:
- il fornitore di servizi di crowdfunding riene improbabile che il proprietario del progetto paghi per intero, o in altro modo adempia ai propri obblighi di credo relativi a un particolare presto, senza ricorrere ad azioni come la realizzazione di garanzie,
- il proprietario del progetto è scaduto da più di 90 giorni su qualsiasi obbligazione credizia materiale relativa a un particolare presto.
- Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i seguenti elementi sono considerati indicatori di inadempienza finanziaria:
- si è verificata una ristrutturazione in difficoltà dell’obbligazione credizia relativa a un particolare presto quando è probabile che ciò si traduca in una riduzione dell’obbligazione finanziaria causata dal condono materiale, o dal rinvio, del capale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni. Tale ristrutturazione in difficoltà si considera avvenuta quando le concessioni sono state estese a un proprietario di progetto che affronta o sta per incontrare difficoltà nel far fronte ai propri impegni finanziari,
- la richiesta del proprietario del progetto o il collocamento in bancarotta o protezione simile, laddove ciò everebbe o rarderebbe il rimborso agli investori di un’obbligazione di credo relativa a un particolare presto.
- Ai fini del paragrafo 1, lettera b), quando il contratto di credo consente esplicamente al tolare del progetto di modificare il calendario, sospendere o posticipare i pagamenti a determinate condizioni e il tolare del progetto agisce nell’ambo dei dirti concessi nel contratto, la modifica, le rate sospese o posticipate non sono da considerarsi scadute, ma il conteggio dei giorni scaduti sarà basato sulla nuova tempistica una volta specificata. I prestatori di servizi di crowdfunding analizzano comunque le ragioni di tali variazioni di calendario, sospensione o rinvio dei pagamenti e valutano la possibilà di indeba probabilà di pagamento ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
117
- I fornori di servizi di crowdfunding comunicano la soglia di rilevanza utilizzata ai fini del paragrafo 1, lettera b).
- I fornori di servizi di crowdfunding informano gli investori senza indugio in caso di inadempimento di un presto.
Articolo 2
Metodologia per il calcolo del tasso di default dei presti offerti in crowdfunding
piattaforma
- Ai fini dell’informativa di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornori di servizi di crowdfunding calcolano la media semplice del tasso di inadempimento a un anno osservato nell’intero periodo storico di osservazione utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.
- Per calcolare il tasso di default di un anno, i fornori di servizi di crowdfunding devono garantire cumulativamente che:
- il denominatore è costuo dal numero di credi non in default osservati all’inizio della finestra di osservazione di 12 mesi,
- il numeratore include tutti i presti considerati al denominatore che hanno avuto almeno un evento di default durante la finestra di osservazione di 12 mesi.
- I presti per i quali non è previsto il pagamento in un periodo di 12 mesi sono esclusi dal set di dati utilizzato per calcolare il tasso di default per il periodo indicato.
- Ai fini del paragrafo 1 e indipendentemente dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterne, interne o aggregate, o una combinazione delle tre, la durata del periodo di osservazione storico sottostante utilizzato deve essere di almeno 36 mesi per almeno una fonte. Se il periodo di osservazione disponibile copre un periodo più lungo per qualsiasi fonte, deve essere utilizzato questo periodo più lungo. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 36 mesi, utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.
- I fornori di servizi di crowdfunding comunicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso di inadempimento a un anno in conformà al paragrafo 2.
Articolo 3
Metodologia per il calcolo del tasso di insolvenza effettivo dei presti per categoria di rischio
- Ai fini della pubblicazione dei tassi di insolvenza effettivi di tutti i presti a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornori di servizi di crowdfunding calcolano le medie semplici di uno- tasso di insolvenza annuo per categoria di rischio per l’intero periodo di osservazione storica utilizzando finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte.
118
- Al fine di calcolare il tasso di insolvenza a un anno per categoria di rischio, i fornori di servizi di crowdfunding garantiscono cumulativamente che:
- il denominatore è costuo dal numero di credi non inadempienti osservati all’inizio del periodo di osservazione di 12 mesi all’interno della categoria di rischio per la quale è calcolato il tasso di insolvenza,
- il numeratore include tutti i presti considerati al denominatore che hanno avuto almeno un evento di default nel periodo di osservazione di 12 mesi.
- I presti, per i quali non è previsto il pagamento in un periodo di 12 mesi, sono esclusi dal set di dati utilizzato per calcolare il tasso di default per il periodo indicato.
- Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterne, interne o aggregate, o una combinazione delle tre, la durata del periodo di osservazione storico sottostante utilizzato deve essere di almeno 36 mesi per almeno una fonte. Se il periodo di osservazione disponibile copre un periodo più lungo per qualsiasi fonte, deve essere utilizzato questo periodo più lungo. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 36 mesi, utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.
- I fornori di servizi di crowdfunding comunicano il denominatore e il numeratore utilizzati per calcolare il tasso di inadempimento effettivo di tutti i presti per categoria di rischio in conformà al paragrafo 2, lettere a) e b).
Articolo 4
Metodologia per il calcolo del tasso di insolvenza atteso dei presti per categoria di rischio
- Ai fini della pubblicazione dei tassi di insolvenza attesi di tutti i presti a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornori di servizi di crowdfunding basano le proprie stime sui tassi di insolvenza attesi per categoria di rischio dai tassi di inadempimento effettivi dei presti per categoria di rischio calcolati ai sensi dell’articolo 3.
- Ai fini del paragrafo 1 e indipendentemente dal fatto che un fornitore di servizi di crowdfunding utilizzi fonti di dati esterne, interne o aggregate, o una combinazione delle tre, per la stima del tasso di inadempimento atteso, la durata del periodo di osservazione storica sottostante utilizzato è almeno 36 mesi per almeno una fonte. Se il periodo di osservazione disponibile copre un periodo più lungo per qualsiasi fonte, deve essere utilizzato questo periodo più lungo. Se un fornitore di servizi di crowdfunding è operativo da meno di 36 mesi, utilizza il periodo durante il quale è stato operativo.
Articolo 5
Assegnazione a categorie di rischio
119
Ai fini degli articoli 3 e 4, i prestatori di servizi di crowdfunding assegnano i singoli presti alla pertinente categoria di rischio defina nel quadro di gestione del rischio sulla base di creri solidi e ben defini e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti che possono avere effetti sfavorevoli sull’andamento dei presti.
Articolo 6
Precisione dei dati
I fornori di servizi di crowdfunding garantiscono la coerenza e l’adeguatezza dei dati utilizzati per calcolare i tassi di inadempimento in conformà al presente regolamento.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
120
Allegato VII Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 8, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/…
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’entry knowledge test e la simulazione della capacà di sopportare perde per i potenziali investori non sofisticati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19372, e in particolare l’articolo 21, paragrafo 8, quarto comma, della stessa,
Invece:
- Al fine di stabilire un quadro solido e armonizzato che assicuri che i fornori di servizi di crowdfunding eseguano il test di conoscenza di ingresso per potenziali investori non sofisticati in modo significativo, è importante che a tali investori vengano richieste informazioni sulla loro esperienza e comprensione di base dei rischi, comprese le informazioni sui tipi di servizi di investimento e investimenti finanziari con cui hanno familiarà, nonché informazioni sulla loro esperienza di investimento.
- Al fine di garantire che i fornori di servizi di crowdfunding accertino che i potenziali investori non sofisticati comprendano il livello di rischio associato agli investimenti di crowdfunding, è necessario richiedere ai fornori di servizi di crowdfunding di adottare misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte da potenziali investori non sofisticati siano affidabile e riflette accuratamente le loro conoscenze, capacà, esperienza e suazione finanziaria, obiettivi di investimento e comprensione di base dei rischi coinvolti.
- Per evare che i fornori di servizi di crowdfunding adottino approcci divergenti in relazione all’avviso di rischio, devono comunicare ai potenziali investori non sofisticati che non superano il test di conoscenza di ingresso e al fine di garantire che tali investori siano informati in modo chiaro e uniforme sui rischi che avrebbero incorrere se decidessero di investire
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
121
servizi di crowdfunding, è importante armonizzare il testo di tale avviso e il modo in cui tale avviso dovrebbe essere visualizzato ai potenziali investori non sofisticati.
- Al fine di promuovere la protezione degli investori e garantire che la simulazione della capacà di sopportare perde sia esegua in modo adeguato da potenziali investori non sofisticati, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero mettere a disposizione sul loro so Web uno strumento di calcolo basato su Internet volto ad aiutare i potenziali investori non sofisticati per simulare la loro capacà di sopportare le perde. Tuttavia, a causa della natura personale delle informazioni che devono essere immesse da potenziali investori non sofisticati in tale strumento di calcolo basato su Internet, è opportuno richiedere che tale strumento sia configurato in modo da impedire ai fornori di servizi di crowdfunding di accedere o registrare le informazioni immesse da potenziali investori non sofisticati.
- Al fine di garantire che le informazioni immesse nello strumento di calcolo da potenziali investori non sofisticati non possano essere raccolte senza il loro esplico consenso, è opportuno prevedere che lo strumento di calcolo basato su Internet sia configurato in modo da impedire ai fornori di servizi di crowdfunding di alterare o interferire con il risultato della simulazione effettuata da potenziali investori non sofisticati. Inoltre, al fine di tutelare i potenziali investori non sofisticati e in particolare per consentire loro di verificare che le informazioni immesse siano corrette e accurate,
- Al fine di garantire flessibilà nel modo in cui viene esegua la simulazione della capacà di sopportare le perde, ai fornori di servizi di crowdfunding non dovrebbe essere impedo di offrire ai potenziali investori non sofisticati la possibilà di simulare la propria capacà di sopportare le perde senza l’aiuto di un strumento di calcolo, a condizione che tale possibilà sia offerta oltre a rendere disponibile lo strumento di calcolo basato su Internet sul so web dei fornori di servizi di crowdfunding.
- Al fine di garantire un approccio armonizzato nella simulazione della capacà di sopportare perde dei potenziali investori non sofisticati, il presente regolamento stabilisce come calcolare il patrimonio netto dei potenziali investori non sofisticati, sulla base del loro reddo annuo, delle attivà liquide totali e impegni finanziari annuali.
- Dati i rischi di approcci divergenti e le potenziali conseguenze negative di tali divergenze sulla significativà della simulazione della capacà di sopportare le perde dei potenziali investori non sofisticati, è opportuno specificare con sufficiente grado di dettaglio come ciascuna delle componenti utilizzate per calcolare il patrimonio netto dovrebbe essere calcolato e stabilire una data comune per la valutazione delle varie componenti.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati
122
istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPOLO I
Disposizioni necessarie per effettuare la valutazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e a
fornire le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2020/1503
Articolo 1
Valutazione dell’adeguatezza dei servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del
Regolamento (UE) 2020/1503
- Al fine di valutare se e quali servizi di crowdfunding offerti sono appropriati per potenziali investori non sofisticati, i fornori di servizi di crowdfunding devono considerare se:
- il potenziale investore non sofisticato possiede l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi connessi all’investimento in generale;
- il potenziale investore non sofisticato ha l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi connessi alle tipologie di investimenti offerti sulla piattaforma di crowdfunding.
- Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornori di servizi di crowdfunding valutano la comprensione da parte del potenziale investore non sofisticato di cosa costuisce un servizio di crowdfunding e dei rischi in esso connessi.
Articolo 2
Affidabilà delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
- I fornori di servizi di crowdfunding adottano misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte dai potenziali investori non sofisticati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 siano affidabili e riflettano accuratamente le loro conoscenze, competenze, esperienza e suazione finanziaria, gli investimenti obiettivi e comprensione di base dei rischi coinvolti.
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che istuisce un’Autorà europea di vigilanza (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 , 15.12.2010, pag. 84.).
123
- Ai fini del paragrafo 1, i fornori di servizi di crowdfunding adottano almeno tutte le seguenti misure:
- richiamare l’attenzione dei potenziali investori non sofisticati sull’importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
- garantire che i mezzi utilizzati per raccogliere informazioni siano idonei allo scopo e adeguatamente progettati per essere utilizzati da potenziali investori non sofisticati;
- garantire che le domande utilizzate nel processo possano essere comprese dai potenziali investori non sofisticati e sufficientemente granulari da raccogliere informazioni che riflettano in modo adeguato e accurato la suazione dei potenziali investori non sofisticati.
Articolo 3
Informazioni da richiedere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
- Le informazioni che i fornori di servizi di crowdfunding devono richiedere a potenziali investori non sofisticati in mero alla loro esperienza e comprensione di base dei rischi nell’investimento devono includere almeno quanto segue, nella misura appropriata alla natura, alla portata e alla complessà del servizio di crowdfunding offerto e al tipo di investimento previsto:
- i tipi di servizi di investimento e investimenti finanziari con i quali il potenziale investore non sofisticato ha familiarà;
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni passate del potenziale investore non sofisticato in valori mobiliari, strumenti ammessi a fini di crowdfunding o presti, anche in attivà in fase iniziale o di espansione, e il periodo durante il quale sono state effettuate; e
- il livello di istruzione e professione o la precedente professione pertinente del potenziale investore non sofisticato, compresa qualsiasi esperienza o abilà professionale acquisa in relazione agli investimenti di crowdfunding.
- Le informazioni che i fornori di servizi di crowdfunding devono richiedere ai potenziali investori non sofisticati in mero ai loro obiettivi di investimento includono, ove pertinente in relazione al tipo di servizio di crowdfunding offerto, informazioni sul periodo di detenzione previsto degli investimenti, sul loro profilo di rischio e sulle preferenze in materia di sostenibilà degli investimenti e le finalà del loro investimento.
- I fornori di servizi di crowdfunding tengono conto dei risultati della simulazione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, nel valutare la suazione finanziaria dei potenziali investori non sofisticati.
124
Articolo 4
Avvertenza sui rischi ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503
- Quando emettono l’avviso di rischio di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, i fornori di servizi di crowdfunding si astengono dall’incoraggiare i potenziali investori non sofisticati a procedere con l’investimento.
- L’avviso di rischio emesso dai fornori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503 è conforme all’allegato del presente regolamento ed è esposto agli investori non sofisticati in modo facilmente leggibile e in una finestra ben visibile sul so web dei fornori di servizi di crowdfunding.
- La finestra in evidenza che mostra l’avviso di rischio di cui al paragrafo 2 rimane sullo schermo fino a quando l’investore non sofisticato riconosce di aver ricevuto e compreso l’avviso emesso dal fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020 /1503.
CAPOLO II
Simulazione della capacà dei potenziali investori non sofisticati di sopportare perde ai sensi
Articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503
Articolo 5
Trasmissione del risultato della simulazione della capacà di sopportare perde
I prestatori di servizi di crowdfunding richiedono ai potenziali non sofisticati di fornire loro il risultato della simulazione effettuata ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503.
Articolo 6
Simulazione della capacà di sopportare perde mediante uno strumento di calcolo online
- I fornori di servizi di crowdfunding mettono a disposizione sul loro so web uno strumento che consenta ai potenziali investori non sofisticati di simulare la loro capacà di sopportare perde.
- Lo strumento calcola la capacà di sopportare perde di potenziali investori non sofisticati sulla base delle informazioni elencate all’articolo 21, paragrafo 5, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2020/1503, come previsto dal investore sofisticato.
- Lo strumento è di facile utilizzo e non richiede ai potenziali investori non sofisticati di svolgere compi diversi dall’inserimento delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 5, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2020/1503 .
125
- Lo strumento mostra il risultato della simulazione in modo chiaro e facilmente leggibile per i potenziali investori non sofisticati.
- Lo strumento è predisposto in modo tale da non consentire ai fornori di servizi di crowdfunding di accedere o registrare le informazioni immesse dai potenziali investori ai sensi del comma 3 o di modificare o comunque interferire con il risultato della simulazione di cui al comma 4. Lo strumento può tuttavia incorporare una funzionalà che consente al potenziale investore non sofisticato di trasmettere il risultato della simulazione al fornitore di servizi di crowdfunding in conformà con l’articolo 5.
Articolo 7
Simulazione della capacà di sopportare perde senza utilizzare lo strumento di calcolo online
Oltre allo strumento online di cui all’articolo 6, i fornori di servizi di crowdfunding possono anche offrire ai potenziali investori non sofisticati la possibilà di simulare la propria capacà di sopportare perde attraverso un metodo diverso. In tal caso, i fornori di servizi di crowdfunding forniscono ai potenziali investori non sofisticati informazioni appropriate sul metodo che possono utilizzare per simulare la loro capacà di sopportare perde.
Articolo 8
Calcolo del patrimonio netto di un potenziale investore non sofisticato
Ai fini della simulazione di cui all’articolo 21, comma 5, del Regolamento (UE) 2020/1503, il patrimonio netto dei potenziali investori non sofisticati è calcolato come segue:
Patrimonio netto = (reddo annuo netto) + (totale delle disponibilà liquide) – (impegni finanziari annuali)
Articolo 9
Reddo annuo netto
- Il reddo netto annuo di cui all’articolo 8 è calcolato come il reddo annuo complessivo percepo dall’investore non sofisticato al netto dei relativi costi e oneri, dei contributi sociali e delle tasse.
- Ai fini del comma 1, il reddo annuo complessivo risulta dalla somma di qualsiasi reddo da lavoro, eventuali interessi su deposi bancari o altri strumenti di debo, eventuali pagamenti di dividendi o qualsiasi reddo immobiliare, per cui:
- il “reddo da lavoro” comprende i salari, le indennà di disoccupazione ei pagamenti delle pensioni percepi dall’investore non sofisticato ma esclude i pagamenti eccezionali;
126
- gli “interessi su deposi bancari o altri strumenti di debo” comprendono i pagamenti su deposi bancari o altri strumenti di debo ricevuti dall’investore non sofisticato nel corso dell’anno solare precedente, ma escludono quelli di natura eccezionale;
- i “pagamenti di dividendi” comprendono i pagamenti ricevuti dal potenziale investore non sofisticato in virtù della detenzione di azioni o quote di un organismo di investimento collettivo o altri strumenti rappresentativi di capale, ma escludono qualsiasi plusvalenza realizzata vendendo in tutto o in parte tale partecipazione;
- Il “reddo immobiliare” include qualsiasi pagamento ricevuto in relazione all’affto di proprietà immobiliari, ma esclude qualsiasi plusvalenza realizzata dalla venda di tutti o parte di tali proprietà immobiliari.
Articolo 10
Totale disponibilà liquide
- Il totale delle disponibilà liquide di cui all’articolo 8 è calcolato come somma della liquidà complessiva detenuta da un investore non sofisticato su conti risparmio e conti correnti nonché il valore di attivà facilmente e rapidamente convertibili in denaro, ivi compreso ma non limato a:
- risparmio di prodotti trasformabili in denaro entro un massimo di 30 giorni di calendario;
- strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4;
- azioni e quote di organismi di investimento collettivo che offrono dirti di rimborso almeno su base settimanale.
- Non sono considerate attivà liquide:
- proprietà immobiliari;
- importi versati a un regime pensionistico ai fini della previdenza professionale;
- azioni della società che non sono liberamente rimborsabili o trasferibili, inclusi precedenti investimenti di crowdfunding.
Articolo 11
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
127
Impegni finanziari annuali
Gli impegni finanziari annuali di cui all’articolo 8 comprendono tutte le spese presentate per le quali un investore non sofisticato ha assunto un impegno in relazione a un determinato anno solare, inclusi, a tolo esemplificativo ma non esaustivo:
- alimenti e pagamenti di mantenimento dei figli;
- canoni di locazione e rate del mutuo;
- rimborsi di presti;
- pagamenti di premi assicurativi;
- spese per utenze, comprese quelle a copertura delle spese di luce, riscaldamento e acqua;
- pagamenti di abbonamenti a servizi;
- imposta sul reddo e imposta sugli immobili.
Articolo 12
Data di valutazione delle componenti del patrimonio netto
- Il totale delle disponibilà liquide di cui all’articolo 10 e gli impegni finanziari annuali di cui all’articolo 11 sono valutati al 31 dicembre dell’anno solare precedente quello in cui viene effettuata la simulazione, a meno che una valutazione a tale data non rifletta accuratamente l’attuale suazione del patrimonio netto del potenziale investore. In tal caso, la valutazione deve essere esegua in una data più recente che consenta una valutazione più accurata.
- Ai fini del comma 1, una data più recente può essere qualsiasi data compresa tra il 31 dicembre dell’anno solare precedente quello in cui viene esegua la simulazione e la data in cui viene esegua la simulazione ed è la stessa per la valutazione del la liquidà totale e gli impegni finanziari annuali. Nel determinare tale data, i potenziali investori non sofisticati devono valutare se l’assunzione di tale data come data di riferimento consentirà una valutazione accurata rispetto alle tre componenti di cui all’articolo 8.
- Il reddo netto annuo di cui all’articolo 9 è quello dell’anno solare precedente l’anno in cui viene effettuata la simulazione. Tuttavia, qualora la valutazione delle attivà liquide e degli impegni finanziari annuali sia effettuata utilizzando una data più recente ai sensi del paragrafo 2, il reddo netto annuo sarà quello percepo nei dodici mesi precedenti tale data più recente.
128
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
129
ALLEGATO
Avvertenza sui rischi da emettere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503
Un investimento in un progetto di crowdfunding comporta il rischio di perdere l’intero denaro investo.
130
Allegato VIII Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19371, e in particolare l’articolo 23, paragrafo 16, quarto comma, della stessa,
Invece:
- Per garantire la comparabilà tra le schede informative sugli investimenti chiave delle diverse offerte di crowdfunding e facilare la redazione delle schede informative sugli investimenti chiave da parte dei proprietari dei progetti, è importante definire un modello per la presentazione delle informazioni pertinenti. Questo modello garantirebbe che i proprietari dei progetti seguano un modello di presentazione simile nella forma e nella sostanza, pur consentendo la necessaria flessibilà che tiene conto delle specificà di ciascuna offerta di crowdfunding.
- Per garantire l’interoperabilà dei dati e consentire l’incrocio delle informazioni incluse nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento con altre informazioni, in particolare le informazioni segnalate in conformà con [S ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’ECSPR], ciascuna informazione chiave sull’investimento il foglio dovrebbe includere un identificatore univoco dell’offerta di crowdfunding a cui si riferisce.
- Per dare ai proprietari dei progetti la possibilà di fornire ai potenziali investori ulteriori informazioni pertinenti, possono essere inseri collegamenti ipertestuali come previsto nel modello di cui all’allegato al presente regolamento. I collegamenti ipertestuali, tuttavia, non possono in alcun caso pregiudicare la completezza del foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento come documento autonomo. Pertanto, l’uso di collegamenti ipertestuali non dovrebbe esentare i proprietari dei progetti dall’includere le informazioni pertinenti nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in modo chiaro e completo.
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
131
- Per consentire la comparabilà e la chiarezza delle informazioni finanziarie chiave incluse nella scheda informativa sull’investimento e quindi migliorare la trasparenza per i potenziali investori, i rendiconti finanziari e le informazioni dovrebbero essere presentati secondo standard e principi comunemente riconosciuti.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095 /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modello di scheda con le informazioni chiave sull’investimento
- Le informazioni nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503 sono presentate utilizzando il modello di cui all’allegato del presente regolamento.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili non appena la relativa offerta di crowdfunding è pubblicata dal fornitore del servizio di crowdfunding.
Articolo 2
Requisi di formato e lingua del modello di foglio informativo sull’investimento chiave
- Le informazioni di cui all’articolo 1 sono presentate in modo di facile lettura e sono espresse in modo da facilare la comprensione delle informazioni, anche da parte di potenziali investori non sofisticati.
- Il linguaggio utilizzato nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento deve essere chiaro e conciso e si evano termini tecnici laddove possono essere utilizzate parole di uso comune.
Articolo 3
Identificatore dell’offerta di crowdfunding
- La scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento include un identificatore standardizzato, permanente e univoco dell’offerta di crowdfunding pertinente.
- L’identificativo di cui al comma 1 è il risultato della concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
132
- il codice identificativo della persona giuridica (LEI) ISO 17442 del fornitore di servizi di crowdfunding;
- un codice composto da otto caratteri numerici che sarà generato internamente dal fornitore del servizio di crowdfunding e che sarà unico per ciascuna offerta di crowdfunding pubblicata dal fornitore del servizio di crowdfunding.
- L’identificativo formato in conformà al paragrafo 2 non deve essere modificato in caso di modifica del foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento risultante da uno dei seguenti elementi:
- la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento in diverse lingue ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 4 e 13, del regolamento (UE) 2020/1503;
- aggiornamenti della scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento ai sensi dell’articolo 23, paragrafi 8 e 12, del regolamento (UE) 2020/1503;
- altra modifica non sostanziale delle informazioni incluse nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.
Articolo 4
Scelta dei termini nel modello di scheda informativa sull’investimento chiave
Qualora il modello di scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’allegato del presente regolamento consenta una scelta di termini o espressioni, tale scelta è effettuata come segue:
- le espressioni ‘capale target’ o ‘raccolta di capale’ devono essere utilizzate per le offerte di crowdfunding relative a (i) valori mobiliari azionari, o (ii) strumenti ammessi a fini di crowdfunding;
- le espressioni “fondi target” o “presti di fondi” devono essere utilizzati per le offerte di crowdfunding relative a (i) presti, (ii) valori mobiliari non equy o (iii) strumenti ibridi;
- i termini “toli trasferibili” o “strumenti ammessi a fini di crowdfunding” sono scelti in funzione della tipologia degli strumenti offerti.
Articolo 5
Utilizzo di collegamenti ipertestuali nel modello di foglio informativo sull’investimento chiave
- Il foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento può contenere collegamenti ipertestuali come indicato nel modello di cui all’allegato del presente regolamento.
- I collegamenti ipertestuali sono complementari alle informazioni forne e in nessun caso, salvo quanto diversamente previsto nel modello, sostuiranno tali informazioni.
- I collegamenti ipertestuali devono essere coerenti con le informazioni forne altrove nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento e le risorse esterne a cui si fa riferimento nei collegamenti ipertestuali devono essere liberamente e facilmente accessibili.
Articolo 6
Principali tipologie di rischio associate a un’offerta di crowdfunding
133
I tipi di rischi principali associati a un’offerta di crowdfunding e che pertanto devono essere indicati nel foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento relativo a tale offerta sono indicati nella parte C dell’allegato del presente regolamento. Ove applicabile, devono essere comunicati anche altri rischi.
La descrizione dei rischi associati a un’offerta di crowdfunding deve essere rilevante per quella specifica offerta e deve essere preparata esclusivamente a beneficio dei potenziali investori e non deve fornire dichiarazioni generali sui rischi di investimento né limare la responsabilà del proprietario del progetto o di qualsiasi persona che agisce per loro conto.
Articolo 7
Rapporti finanziari, dichiarazioni e informazioni nel foglio delle informazioni chiave sull’investimento
modello
- I rapporti finanziari che devono essere utilizzati per migliorare la chiarezza delle informazioni finanziarie chiave incluse nel foglio contenente le informazioni chiave sugli investimenti sono indicati nella parte A, lettera e), dell’allegato.
- I rendiconti finanziari e le informazioni a cui si fa riferimento nel modello di scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui all’allegato del presente regolamento devono essere presentati in conformà all’International Financial Reporting Standard (IFRS) o ai principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali, a seconda dei casi.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
134
ALLEGATO
MODELLO DI FOGLIO INFORMATIVO CHIAVE DI INVESTIMENTO
SCHEDA INFORMATIVA PRINCIPALE PER GLI INVESTIMENTI
Questa offerta di crowdfunding non è stata né verificata né approvata da [autorà competenti – inserire la denominazione completa delle autorà competenti] o dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
L’adeguatezza della tua esperienza e conoscenza non è stata necessariamente valutata prima che ti fosse concesso l’accesso a questo investimento.
Effettuando questo investimento, ti assumi il pieno rischio di prendere questo investimento, incluso il rischio di perda parziale o totale del denaro investo.
Avviso di rischio
L’investimento in questo progetto di crowdfunding comporta dei rischi, compreso il rischio di perda parziale o totale del denaro investo. Il tuo investimento non è coperto dai sistemi di garanzia dei deposi istui ai sensi della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio*. Il vostro investimento non è nemmeno coperto dai sistemi di indennizzo degli investori stabili in conformà alla Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**.
Potresti non ricevere alcun rorno sul tuo investimento.
Questo non è un prodotto di risparmio e ti consigliamo di non investire più del 10% del tuo patrimonio netto in progetti di crowdfunding.
Potresti non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desideri. Se sei in grado di venderli, potresti comunque incorrere in perde.
- Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui sistemi di garanzia dei deposi, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149.
- Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, sui sistemi di indennizzo degli investori, GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.
Periodo di riflessione precontrattuale per investori non sofisticati
Gli investori non sofisticati beneficiano di un periodo di riflessione durante il quale possono, in qualsiasi momento, revocare la propria offerta di investimento o manifestazione di interesse per l’offerta di crowdfunding senza fornire una motivazione e senza incorrere in una penale. Il periodo di riflessione inizia nel momento in cui il potenziale investore non sofisticato fa un’offerta di investimento o segnala la sua manifestazione di interesse e scade dopo quattro giorni di calendario.
[Inserire qui le modalà con cui gli investori non sofisticati possono esercare il proprio dirto di revoca durante il periodo di riflessione, insieme alle informazioni su questo processo e le sue conseguenze.]
135
Panoramica dell’offerta di crowdfunding
Identificatore dell’offerta | Identificatore dell’offerta di cui all’articolo 3 | ||
Proprietario del progetto | e | ||
Nome del progetto | |||
Tipo | di offerta | e | |
tipo di strumento | |||
Importo obiettivo | Importo target e valuta dell’offerta di crowdfunding, compreso il controvalore | ||
in euro e la data del cambio, se l’offerta di crowdfunding prevede un non | |||
valuta euro. | |||
Scadenza | La data di chiusura dell’offerta per i potenziali investori. | ||
Parte A: Informazioni sui proprietari del progetto e sul progetto di crowdfunding | |||
(un) | Tolare del progetto e progetto di crowdfunding1 | ||
[Completare questa sezione includendo le informazioni indicate di seguo, a seconda dei casi] | |||
Identà: | Nome legale del proprietario del progetto, paese di costuzione/registrazione e | ||
numero di registrazione. | |||
Forma giuridica: | Forma giuridica. | ||
Dettagli del contatto: | So web, indirizzo della sede legale, email e numero di telefono. | ||
Proprietà: | La data dell’ultimo passaggio di proprietà e una breve descrizione della proprietà | ||
struttura di (i) il tolare del progetto e (ii) ove pertinente, il progetto. Questo | |||
le informazioni possono essere presentate come un diagramma.2 | |||
Gestione: | Una breve descrizione degli organi di gestione del tolare del progetto. Dove disponibile | ||
e renuto opportuno, un collegamento ipertestuale ai curricula vae dei membri del | |||
possono essere inclusi organi di gestione. | |||
(b) | Responsabilà per le informazioni forne in questo foglio contenente le informazioni chiave sull’investimento | ||
“Il tolare del progetto dichiara che, per quanto a sua conoscenza, nessuna informazione è stata omessa o lo è | |||
materialmente fuorviante o impreciso. Il proprietario del progetto è responsabile della preparazione di questa chiave | |||
foglio informativo sull’investimento.” | |||
[Completa questa sezione elencando le persone fisiche e giuridiche che sono responsabili delle informazioni | |||
forno nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento ai sensi del dirto nazionale. Nel caso di persone fisiche, | |||
come i membri degli organi di amministrazione, gestione e/o controllo del tolare del progetto, | |||
indicarne i nomi e le funzioni. Nel caso di persone giuridiche, indicarne il nome e la registrazione | |||
uffici.] | |||
“La dichiarazione di [ciascuna delle] persone di cui sopra in mero alla loro responsabilà per le informazioni | |||
forno nella presente scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503 | |||
del Parlamento europeo e del Consiglio3 è incluso come [allegato [A] al presente4]”. |
- Principali attivà del tolare del progetto; prodotti o servizi offerti dal tolare del progetto
- Fermo restando l’obbligo di fornire le informazioni di cui alla presente sezione, il commtente può inserire in questa sezione anche il proprio logo.
- Nel caso ad esempio il tolare del progetto faccia parte di un gruppo, il diagramma potrebbe visualizzare la struttura del gruppo e la posizione del tolare del progetto all’interno del gruppo.
- Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937, GU L 347 del 20.10. 2020, pag. 1.
- La dichiarazione di ciascuna persona responsabile è conforme all’articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503.
136
Una breve descrizione della natura delle attuali attivà principali e dei risultati aziendali del tolare del progetto, inclusa, ove pertinente, una breve presentazione della sua strategia e del valore aggiunto creato.
- Collegamento ipertestuale ai rendiconti finanziari più recenti del proprietario del progetto
Nella misura disponibile, deve essere incluso un collegamento ipertestuale ai rendiconti finanziari più recenti del proprietario del progetto.
Se il bilancio è stato sottoposto a revisione, può essere incluso anche un collegamento ipertestuale alla relazione o alle relazioni di revisione pertinenti.
Qualora l’ultimo bilancio non sia disponibile, questo fatto deve essere esplicamente menzionato. I motivi di tale indisponibilà possono essere specificati. Solo dove non sono disponibili i rendiconti finanziari più recenti, può essere incluso un collegamento ipertestuale al bilancio aggiornato del proprietario del progetto, se disponibile.
Qualora vi sia una SPV interposta tra il tolare del progetto e gli investori, le informazioni di cui sopra possono essere forne anche con riguardo alla SPV.
- Cifre e rapporti finanziari annuali chiave per il proprietario del progetto negli ultimi tre anniPresentazione dei principali dati finanziari annuali e indici quali:
- turnover;
- utile netto annuo;
- totale attivo;
- margini di profto lordo, operativo e netto;
- debo netto; rapporto debo/equà;
- rapporto di prova acido; rapporto di copertura del servizio del debo;
- EBDA;
- rorno sul capale proprio;
- rapporto tra immobilizzazioni immateriali e totale attivo.
- Descrizione del progetto di crowdfunding, compreso lo scopo e le caratteristiche principali
Una descrizione del progetto di crowdfunding, compreso lo scopo e le caratteristiche principali e la destinazione d’uso dei fondi raccolti.
Parte B: Caratteristiche principali del processo di crowdfunding e condizioni per la [raccolta di capali] o [presto di fondi]
(un)
Minimo [capale target da raccogliere] o [fondi target da prendere in presto] in un’unica offerta di crowdfunding
[Importo e valuta]
Il numero di offerte (pubbliche o non pubbliche) che sono già state completate dal proprietario del progetto o dal fornitore di crowdfunding per questo progetto di crowdfunding
Tipo di offerta | Completamento | Importo [aumentato / preso in presto] e | Altre informazioni rilevanti, | |
e | Data | importo target | (compreso l’euro- | se del caso |
strumenti | controvalore e la data del | |||
offerto | tasso di cambio | in caso di non euro | ||
valute) | ||||
137
- Scadenza per il raggiungimento del [capale target da raccogliere] o [fondi target da prendere in presto]:[La data di chiusura dell’offerta per i potenziali investori.]
- Informazioni sulle conseguenze se il [capale target non viene raccolto] o [i fondi target non vengono presi in presto] entro la scadenza
Informazioni sulle conseguenze relative al processo di crowdfunding e alle partecipazioni degli investori, qualora l’offerta di crowdfunding non raggiunga l’importo minimo previsto, quali:
- se l’offerta di crowdfunding e gli impegni degli investori sarebbero stati annullati;
- se eventuali importi pagati dagli investori sarebbero stati rimborsati e, in tal caso, con quali modalà e quando;
- se gli investori dovrebbero sostenere commissioni o spese a causa del mancato raggiungimento dell’importo target dell’offerta.
- L’importo massimo dell’offerta quando diverso dal [capale target] o [fondi target] di cui al punto (a) di cui sopra
Importo massimo dell’offerta e valuta (compreso il valore equivalente in euro in caso di valuta diversa dall’euro), se tale importo è diverso da [capale target] o [fondi target].
- Importo dei fondi propri impegnati nel progetto di crowdfunding dal proprietario del progetto
L’indicazione se i principali azionisti o membri degli organi di gestione, supervisione o amministrazione del tolare del progetto hanno investo, sottoscrto o impegnato a investire o sottoscrivere gli strumenti offerti e l’importo degli stessi, anche in percentuale rispetto all’offerta importo target.
- Modifica della composizione del capale del proprietario del progetto o dei finanziamenti relativi all’offerta di crowdfunding
Una descrizione delle modifiche che comporteranno la composizione del capale e dell’indebamento del proprietario del progetto in conseguenza dell’offerta di crowdfunding.
Parte C: Principali tipologie di rischio
Presentazione dei principali rischi
Completa questa sezione descrivendo i principali rischi associati al progetto di crowdfunding in base alle tipologie di rischi principali individuate di seguo.
Il seguente elenco delle principali tipologie di rischio non è esaustivo. Qualsiasi altro rischio principale rilevante per il progetto di crowdfunding, l’offerta di crowdfunding, il proprietario del progetto, i valori mobiliari e gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding o di presto devono essere descrti anche nella presente Parte C.
Tipo 1 – Rischio di progetto
Rischi inerenti al progetto e che possono causare il fallimento del progetto. Questi rischi possono riguardare, ma non sono limati a: (i) le dipendenze del progetto, come finanziamenti, legali, licenze, dirti d’autore; (ii) verificarsi di scenari avversi con impatto negativo; (iii) sviluppo (tecnologico) di concorrenti o prodotti competivi; o
- rischi derivanti dal tolare del progetto.
Tipo 2 – Rischio di settore
Rischi inerenti al settore specifico. Tali rischi possono essere causati, ad esempio, da un cambiamento delle circostanze macroeconomiche, da una diminuzione della domanda nel settore in cui opera il progetto di crowdfunding e dalle dipendenze da altri settori.
138
Il settore del progetto è descrto utilizzando la tassonomia di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio5 (ovvero primo livello di classificazione).
Tipo 3 – Rischio di inadempimento
Il rischio che un progetto o il proprietario del progetto possa essere soggetto a fallimento o altre procedure di insolvenza e altri eventi riguardanti il progetto o il proprietario del progetto che possono comportare la perda dell’investimento per gli investori.
Tali rischi possono essere causati da una varietà di fattori, inclusi ma non limati a: (gravi) cambiamenti nelle circostanze macroeconomiche, cattiva gestione, mancanza di esperienza, frode, finanziamento non adeguato allo scopo aziendale, lancio di prodotti non riusco, mancanza di liquidà fluire.
Tipo 4 – Rischio di rendimenti inferiori, rardati o mancati
Il rischio che il rendimento sia inferiore al previsto, rardato o che il progetto non rispetti i pagamenti di capale o interessi.
Tipo 5 – Rischio di guasto della piattaforma
Il rischio che la piattaforma di crowdfunding non sia temporaneamente o permanentemente in grado di fornire i propri servizi.
Tipo 6 – Rischio di illiquidà dell’investimento
Il rischio che gli investori non possano vendere il loro investimento.
Tipo 7 – Altri rischi
Rischi che sono, tra l’altro, al di fuori del controllo del tolare del progetto, come i rischi polici e normativi.
Parte D: Informazioni relative all’offerta di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding
- Importo totale e tipologia di [toli trasferibili] o [strumenti ammessi a fini di crowdfunding] da offrire
Devono essere specificate almeno le seguenti informazioni:
- una descrizione del tipo e della classe di strumenti da offrire;
- ove applicabile, il numero di strumenti da offrire, la loro denominazione, valuta e condizioni;
- l’anzianà relativa degli strumenti nella struttura patrimoniale dell’emtente in caso di insolvenza, comprese, ove applicabili, le informazioni sulla graduatoria e subordinazione dei toli.
- Prezzo di abbonamento
Il prezzo al quale saranno offerti i [toli trasferibili] o gli [strumenti ammessi a fini di crowdfunding]. Ove applicabile, questa sezione indica anche l’importo minimo di sottoscrizione per investore.
- Se le sottoscrizioni in eccesso vengono accettate e come vengono allocate
- Condizioni di abbonamento e pagamento
Questa sezione deve includere una chiara descrizione dei termini di abbonamento, compreso il trasferimento del prezzo di abbonamento, e del processo di pagamento, inclusi tempi e modalà.
Può anche includere un collegamento ipertestuale a una descrizione del processo di sottoscrizione e delle istruzioni.
- Custodia e consegna di [toli trasferibili] o [strumenti ammessi a fini di crowdfunding] a investori
La presente sezione deve (i) specificare la data di consegna (o, ove non sia possibile assumere tale fermo impegno, l’ultima data di consegna possibile) e il processo di consegna degli strumenti pertinenti (inclusa qualsiasi garanzia
- Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce la classificazione statistica delle attivà economiche NACE revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, nonché alcuni regolamenti CE su settori statistici specifici , GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
139
agli strumenti), e (ii) indicare il nome ei recapi (compresa la posta elettronica) dell’emtente o del suo agente.
Qualora i servizi di custodia non siano forni dal fornitore di servizi di crowdfunding, deve essere forna una chiara dichiarazione in tal senso.
Questa sezione include l’identà, la registrazione ei dettagli di contatto del deposario. Va indicato se l’investore dovrà o meno pagare una commissione al deposario.
- Informazioni relative alla garanzia o garanzia con cui l’investimento è garanto (se applicabile)
- Il [garante] o il [fornitore di garanzie] è una persona giuridica?
- L’identà, la forma giuridica e i dati di contatto del [garante] o del [fornitore della garanzia]
- Informazioni sulla natura e i termini della [garanzia] o [garanzia] (compresa la sua graduatoria)
- Informazioni relative a un fermo impegno a riacquistare i [toli trasferibili] o [strumenti ammessi a fini di crowdfunding] (ove applicabile)
Descrizione dell’accordo di riacquisto
Questa sezione fornisce informazioni chiare e concise in mero a qualsiasi impegno di riacquisto. Ove opportuno, informazioni più dettagliate possono essere forne trame un collegamento ipertestuale.
Periodo di tempo per il riacquisto
Descrizione delle condizioni per partecipare al riacquisto (comprese le eventuali scadenze applicabili).
- Informazioni sul tasso di interesse e sulla scadenza
La presente sezione si applica ai valori mobiliari diversi dalle azioni (come le obbligazioni) o agli strumenti ibridi (come le obbligazioni convertibili in azioni).
Tasso di interesse nominale:
Il tasso di interesse nominale annuo deve essere chiaramente indicato. Inoltre, questa sezione include una breve spiegazione del metodo utilizzato per il suo calcolo o un collegamento ipertestuale al so Web del fornitore di servizi di crowdfunding, inclusa tale spiegazione.
Il tasso di interesse annuo è indicato con due decimali di precisione e nel seguente formato prefero:
[●] % annuo (calcolato mediante [includere il metodo di calcolo applicato])”; o se il tasso di interesse è variabile, brevi informazioni sui fattori chiave che determinano il tasso di interesse (es. EURIBOR più X%) e il suo calcolo.
Data a partire dalla quale gli interessi diventano pagabili: Scadenze per il pagamento degli interessi:
Data di scadenza (inclusi rimborsi intermedi ove previsti):
Rendimento applicabile:
Il rendimento è calcolato come tasso annuo e in linea con il metodo utilizzato per il calcolo del tasso di interesse nominale annuo e forno con due decimali di precisione. Devono inoltre essere brevemente illustrati i presupposti chiave su cui si basa il calcolo del rendimento.
140
Parte E: Informazioni sui veicoli per uso speciale (SPV)
- Una SPV è interposta tra il tolare del progetto e l’investore?Si No
- Dati di contatto della SPV
Se la risposta alla domanda di cui sopra è “sì”, in questa sezione sono specificati l’identà, la forma giuridica e la sede legale della SPV.
Parte F: Dirti degli investori
[Conformemente all’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/1503, nel caso di strumenti ammessi a fini di crowdfunding, se le informazioni richieste nella parte F superano un lato del formato cartaceo di formato A4 se stampato, il resto è essere prodotto in un allegato allegato alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.]
- Dirti chiave legati ai [toli trasferibili] o agli [strumenti ammessi a fini di crowdfunding]
Una breve descrizione dei dirti chiave allegati agli strumenti, raggruppati per tipologie, quali:
- dirti sui dividendi;
- dirti di voto;
- dirti di accesso alle informazioni;
- dirto di prelazione sulle offerte di sottoscrizione di strumenti della stessa classe;
- dirto a partecipare agli utili dell’emtente;
- dirto a partecipare all’eventuale eccedenza in caso di liquidazione;
- dirti di riscatto;
- dirti di conversione;
- dirti di usca congiunti in caso di verificarsi di un evento operativo (es. change of control, dirti di tag-along).
Può essere incluso un collegamento ipertestuale ai documenti costuzionali del proprietario del progetto e/o qualsiasi altro documento legale pertinente, insieme ai riferimenti agli articoli o ai numeri di sezione pertinenti.
- Restrizioni alle quali i [toli trasferibili] o [strumenti ammessi per il crowdfundinge finalà] sono soggetti e restrizioni al trasferimento degli strumenti.
- In questa sezione deve essere inclusa la descrizione di eventuali patti parasociali o altri accordi che impediscano o comunque limino la trasferibilà degli strumenti, quali clausole restrtive del dirto di vendere gli strumenti (ad esempio clausole di approvazione o clausole di inalienabilà temporanea).
Questa sezione deve includere anche una descrizione di altre restrizioni a cui sono soggetti gli strumenti, come eventuali clausole di cessione forzata (ad esempio clausole di esclusione, clausole di riacquisto, obbligo di usca congiunta in caso di cambio di controllo, dirti di trascinamento), specificando in particolare le condizioni finanziarie di tali cessioni.
- Opportunà per l’investore di uscire dall’investimento
- Per i toli di capale, distribuzione del capale e dei dirti di voto prima e dopo l’aumento di capale risultante dall’offerta (assumendo che tutti i [toli trasferibili] o [strumenti ammessi ai fini del crowdfunding] saranno sottoscrti)
Nella presentazione della distribuzione del capale e dei dirti di voto prima e dopo l’aumento di capale risultante dall’offerta, per ciascuna classe di capale sociale devono essere riportate le seguenti informazioni:
- il totale del capale sociale autorizzato dell’emtente;
- il numero di azioni emesse e interamente pagate ed emesse ma non interamente pagate; e
- il valore nominale per azione, o che le azioni non hanno valore nominale.
In caso di azioni non rappresentative di capale, indicare il numero e le caratteristiche principali di tali azioni.
141
Parte G: Informativa sui presti
- La natura, la durata e le altre condizioni sostanziali del presto
- I tassi di interesse applicabili o, ove applicabile, altri compensi all’investore
I tassi di interesse applicabili all’anno devono essere chiaramente indicati. Inoltre, questa sezione includerà una breve spiegazione del metodo utilizzato per il loro calcolo o un collegamento al so web del fornitore di servizi di crowdfunding comprensivo di tale spiegazione.
I tassi di interesse annuali sono indicati con due decimali di precisione e nel seguente formato prefero:
[●] % annuo (calcolato mediante [includere il metodo di calcolo applicato])”; o se il tasso di interesse è variabile, brevi informazioni sui fattori chiave che determinano il tasso di interesse (es. EURIBOR più X%) e il suo calcolo.
- Misure di attenuazione del rischio, inclusa l’esistenza di fornori di garanzie o garanti o altri tipi di garanzie
- Il calendario per il rimborso del capale e il pagamento degli interessi
Laddove sia consento il rimborso anticipato, su iniziativa del commtente o del finanziatore, questo deve essere descrto, stabilendo i termini e le condizioni di rimborso.
- Qualsiasi inadempimento sui contratti di credo da parte del proprietario del progetto negli ultimi cinque anni
[Ai fini della presente sezione, la definizione di inadempimento di cui all’articolo 1 del Delegato
Si applica il regolamento (UE) …/… [RTS 5].]
- Il servizio del presto (anche in suazioni in cui il proprietario del progetto non adempie ai propri obblighi)
Questa sezione specifica l’entà (inclusi nome legale, numero di registrazione e luogo di registrazione, sede legale e dettagli di contatto) responsabile del servizio di presto e fornisce brevi informazioni in mero alla sua polica di servizio, che deve includere informazioni sulle procedure assunto nel caso in cui gli obblighi derivanti dal presto non siano rispettati. È possibile fornire un collegamento ipertestuale alla pagina o al documento pertinente contenente la polica di assistenza dettagliata.
Parte H: Commissioni, informazioni e riparazione legale
(un)
Commissioni e costi sostenuti dall’investore in relazione all’investimento (compresi i costi amministrativi derivanti dalla venda di strumenti ammessi a fini di crowdfunding)
Questa sezione conterrà una presentazione sotto forma di tabella di tutte le commissioni, commissioni, costi e oneri diretti e indiretti sostenuti dall’investore in relazione al proprio investimento e all’usca dall’investimento.
Laddove siano indicati importi e valori percentuali in euro (o altra valuta applicabile), questi sono calcolati per un investimento ipotetico di 10 000 EUR e su base annua.
in € | come percentuale | |||
Esempi | ||||
Commissioni, spese e altro | di totale | |||
(o altro | ||||
Costi | investimento | |||
applicabile | (non esaustivo) | |||
Quantà | ||||
moneta) | ||||
142
I costi che l’investore paga quando | ||||||||||||
entrando | il | investimento. | Queste | |||||||||
i costi comprendono (i) i costi relativi | ||||||||||||
Costi di ingresso | alla sottoscrizione dell’investore (es | |||||||||||
(per favore | €[…] | […]% | come spese notarili, anticipazioni e | |||||||||
fornire | francobollo | doveri), e | (ii) | costi | ||||||||
particolari) | relativo all’attivà sottostante | |||||||||||
(come le commissioni del cercatore e dell’agente, | ||||||||||||
Una tantum | spese notarili, immobiliari e altro | |||||||||||
tasse di acquisto) | ||||||||||||
Costi di usca | I costi che l’investore paga quando | |||||||||||
uscire dall’investimento alla scadenza | ||||||||||||
Costi | €[…] | […]% | (come le commissioni del cercatore e dell’agente, | |||||||||
(per favore | spese notarili, immobiliari e altro | |||||||||||
fornire | tasse di acquisto, liquidazione | |||||||||||
particolari) | spese) | |||||||||||
I costi sostenuti dall’investore | ||||||||||||
durante il periodo di detenzione del | ||||||||||||
investimento (come custodia e | ||||||||||||
In corso | €[…] | […]% | spese di gestione, revisione e legale | |||||||||
tasse, imposte correnti relative a | ||||||||||||
il tuo investimento o il sottostante | ||||||||||||
bene) | ||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||
Commissioni/ | ||||||||||||
Portato | Commissioni | il | investore | paga | al | |||||||
€[…] | […]% | proprietario/i del progetto in caso di successo | ||||||||||
Interesse | ||||||||||||
i parametri sono soddisfatti | ||||||||||||
(per favore | ||||||||||||
Incidentale | fornire | |||||||||||
particolari) | ||||||||||||
Altro | del cercatore | commissioni, | rifinanziamento | commissioni, | ||||||||
incidentale | ||||||||||||
commissioni di transazione (nella misura in cui non | ||||||||||||
Commissioni (per favore | €[…] | […]% | ||||||||||
già compreso in | il | una tantum | ||||||||||
fornire | ||||||||||||
commissioni) | ||||||||||||
particolari) | ||||||||||||
- Dove e come è possibile ottenere gratuamente ulteriori informazioni sul progetto di crowdfunding, sul proprietario del progetto [e, ove applicabile, sull’SPV]
- Come e a chi l’investore può rivolgere un reclamo sull’investimento o sulla condotta del proprietario del progetto o del fornitore di servizi di crowdfunding
Le seguenti informazioni devono essere forne in sintesi:
- passi da seguire per presentare un reclamo sull’investimento o sulla condotta del proprietario del progetto o del fornitore di servizi di crowdfunding;
- un collegamento alla pagina Web pertinente e al modulo per tali reclami;
143
(c) un so web o un indirizzo e-mail aggiornato a cui possono essere presentati tali reclami.
144
Allegato IX Progetto di S ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione che specificano le norme e i formati dei dati, i modelli e le procedure per la comunicazione di informazioni sui progetti finanziati trame piattaforme di crowdfunding
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19376, e in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,
Invece:
- Al fine di promuovere un approccio comune all’applicazione da parte dei fornori di servizi di crowdfunding e delle autorà competenti degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1503, standard e formati comuni per i dati, modelli e dovrebbero essere stabile procedure per le informazioni da segnalare rispettivamente alle autorà competenti e all’ESMA.
- Ai fini di un’efficace analisi dei dati da parte delle autorà competenti, dovrebbe esserci coerenza negli standard e nei formati utilizzati dai fornori di servizi di crowdfunding quando comunicano le informazioni sui progetti finanziati attraverso le loro piattaforme di crowdfunding. Pertanto, il presente regolamento stabilisce un modello che prevede standard e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni.
- Al fine di consentire la tempestiva raccolta di informazioni da parte delle autorà competenti e la successiva trasmissione all’ESMA, i fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero segnalare alle autorà competenti le informazioni relative a un determinato anno civile entro la fine di febbraio dell’anno successivo. La relazione dovrebbe includere informazioni su tutti i progetti finanziati sulla piattaforma di un fornitore di servizi di crowdfunding, compresi quelli che non hanno raccolto fondi durante l’anno, al fine di fornire alle autorà competenti e all’ESMA le informazioni complete necessarie per rafforzare la capacà delle autorà competenti di vigilare sulle rispettive entà e consentire all’ESMA di svilupparsi e
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
145
pubblicare statistiche complete relative al mercato del crowdfunding nell’Unione. I fornori di servizi di crowdfunding dovrebbero garantire che le informazioni che forniscono siano complete e accurate.
- Dato che le informazioni che devono essere segnalate dai fornori di servizi di crowdfunding sono sensibili e dovrebbero essere forne su base riservata, è opportuno che le procedure per la segnalazione di tali informazioni includano meccanismi chiari per garantire la riservatezza delle informazioni segnalate.
- Al fine di garantire l’identificazione certa ed efficiente dei tolari dei progetti, è opportuno segnalare gli identificatori comuni degli stessi. Nel caso in cui il proprietario del progetto sia una persona giuridica, deve essere segnalato il codice identificativo della persona giuridica (LEI) ISO 17442 del proprietario del progetto. Poiché non esiste uno standard internazionale comune per l’identificazione delle persone fisiche e considerata comunque l’importanza di garantire una chiara identificazione anche dei tolari dei progetti che sono persone fisiche, per tali tolari dei progetti, l’identificatore di cui all’articolo 6 del regolamento delegato della Commissione ( UE) 2017/5907dovrebbe essere segnalato. Inoltre, al fine di garantire l’interoperabilà dei dati e consentire l’integrazione delle informazioni segnalate con altri dati disponibili nella scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 202*/** [RTS ai sensi all’articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR].
- Per consentire all’ESMA di effettuare un’efficace aggregazione e confronto transfrontaliero delle informazioni e di sviluppare statistiche relative al mercato del crowdfunding nell’Unione, dovrebbe esserci coerenza negli standard e nei formati utilizzati nel fornire all’ESMA informazioni sui progetti di crowdfunding da parte delle autorà competenti . Pertanto, il presente regolamento stabilisce un modello che prevede standard e formati comuni per la comunicazione di tali informazioni. Le autorà competenti dovrebbero fornire all’ESMA informazioni complete e accurate, con l’identificazione del tolare del progetto resa anonima utilizzando un metodo comune.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di attuazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095 /2010 del Parlamento europeo e del Consiglio8,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Standard e formati dei dati, template e procedure per la comunicazione delle informazioni ai competenti
autorà
- Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la segnalazione delle operazioni alle autorà competenti (GU L 87 del 31.3 .2017, p.449).
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
146
- Le informazioni segnalate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503 includono i dettagli completi e accurati di cui alla tabella 2 dell’allegato del presente regolamento, in conformà con le norme e i formati specificati in tale tabella, utilizzando un modulo elettronico in un modello CSV comune o in un altro formato alternativo accettato dall’autorà competente a cui le informazioni devono essere comunicate.
- Le procedure per la segnalazione delle informazioni ai sensi del presente articolo comprendono meccanismi atti a garantire la riservatezza delle informazioni segnalate.
- Le informazioni di cui al comma 1 sono comunicate, per ciascun anno solare, entro la fine di febbraio dell’anno solare successivo.
- Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 includono i seguenti dettagli:
- per il fornitore di servizi di crowdfunding, il codice identificativo della persona giuridica (LEI) ISO 17442;
- per il tolare del progetto:
(i) il codice LEI, se il tolare del progetto è una persona giuridica;
(ii)l’identificativo di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, se il tolare del progetto è una persona fisica;
- per ogni singolo progetto, l’identificativo dell’offerta di crowdfunding determinato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 202*/** [RTS ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR].
Articolo 2
Standard e formati dei dati, modello e procedure per la comunicazione delle informazioni all’ESMA
- Le informazioni segnalate a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 includono i dettagli completi e accurati di cui alla tabella 3 dell’allegato del presente regolamento, in conformà con le norme e i formati specificati in tale tabella, utilizzando un modulo elettronico in un modello CSV comune.
- Le informazioni che consentono l’identificazione del tolare del progetto devono essere rese anonime utilizzando un comune algormo di hashing crtografico.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
147
148
ALLEGATO
Tabella 1
Legenda per le tabelle 2 e 3
SIMBOLO | TIPO DI DATI | DEFINIZIONE |
{ALFANUM-n} | Fino a n caratteri alfanumerici | Campo di testo libero. |
{CODICE PAESE_2} | 2 caratteri alfanumerici | Codice paese di 2 lettere, come defino da ISO |
3166-1 codice paese alfa-2 | ||
{CODICEVALUTA_3} | 3 caratteri alfanumerici | Codice valuta di 3 lettere, come defino da ISO |
4217 codici valuta | ||
{DECIMA-n/m} | Numero decimale fino a n cifre | Campo numerico sia per posivo che |
totale di cui possono essere fino a m cifre | valori negativi. | |
cifre frazionarie | –il separatore decimale è “.” (punto): | |
–il separatore delle migliaia non viene utilizzato; | ||
–i numeri negativi sono preceduti da ‘-‘ | ||
(meno); | ||
–i valori sono arrotondati e non troncati. | ||
{INTERO-n} | Numero intero fino a n cifre | Campo numerico sia per posivo che |
totale | valori interi negativi. | |
–il separatore delle migliaia non viene utilizzato; | ||
–i numeri negativi sono preceduti da ‘-‘ | ||
(meno). | ||
{LEI} | 20 caratteri alfanumerici | L’identificatore della persona giuridica (LEI) ISO 17442 |
codice | ||
{NATIONAL_ID} | 35 caratteri alfanumerici | L’identificatore è derivato secondo |
Articolo 6 della Commissione Delegata | ||
Regolamento (UE) 2017/590. | ||
149
Tavolo 2
Informazioni da segnalare alle autorà competenti
N | CAMPO | CONTENUTI DA ESSERE | FORMATO E NORME |
RIPORTATO | DA UTILIZZARE PER LA SEGNALAZIONE | ||
1 | Raccolta di fondi | Codice utilizzato per identificare il | {LEI} |
fornitore di servizi | fornitore di servizi di crowdfunding | ||
codice di identificazione | responsabile della presentazione del | ||
rapporto. | |||
2 | Periodo di rendicontazione | L’anno in cui si trova il rapporto | AAAA |
presentato per. | |||
Informazioni sui progetti per i quali è stata presentata un’offerta di crowdfunding dal fornitore di servizi di crowdfunding durante il periodo di riferimento.
I campi 3-6 devono essere ripetuti per ogni progetto. Se l’importo raccolto è espresso in più di una valuta, i campi 5-6 devono essere ripetuti rispettivamente per ciascuna valuta.
3 | Identificatore del | Identificatore univoco del | {ALFANUM-28} | |
offerta di crowdfunding | offerta di crowdfunding come specificato | |||
nell'[articolo 4 delle RTS ai sensi dell’art | ||||
Articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR]. | ||||
4 | Settore | Settore del progetto come specificato | {ALFANUM-1} | |
nel primo livello di classifica | ||||
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del | ||||
Regolamento (CE) n. 1893/2006 | ||||
del Parlamento europeo e | ||||
del Consiglio9. | ||||
5 | Importo raccolto | L’importo raccolto per il | {DECIMAL-18/5} | |
progetto. | ||||
Le informazioni riportate in questo | ||||
campo deve essere coerente con il | ||||
valori forni nel campo 12. | ||||
- Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce la classificazione statistica delle attivà economiche NACE revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. domini (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
150
6 | Quantà | sollevato | Valuta in cui l’importo | {CODICEVALUTA_3} | |||
moneta | sollevato è espresso. | ||||||
Informazioni sul/i proprietario/i del progetto di ciascun progetto. | |||||||
Il campo 7 deve essere ripetuto per ogni tolare del progetto. | |||||||
7 | Progetto | proprietari) | Codice utilizzato per identificare il progetto | {LEI} | |||
identificatore | proprietario: | ||||||
{NATIONAL_ID} | |||||||
(i) se il tolare del progetto è a | |||||||
persona giuridica, il codice LEI; | |||||||
(ii) se il tolare del progetto è a | |||||||
naturale | persona, | l’identificatore | |||||
determinato in conformà con | |||||||
Articolo | 6 | di | Commissione | ||||
Delegato | Regolamento (UE) | ||||||
2017/590. | |||||||
Informazioni sugli investori e sugli strumenti emessi per ciascun progetto.
Se devono essere segnalati diversi tipi di strumenti, diversi tipi di investori, diversi paesi di investori o valute, i campi 8-13 devono essere ripetuti tutte le volte necessarie per ciascuna combinazione di tipo di strumento, tipo di investore, paese dell’investore e valuta.
8 | Tipo di strumento | Tipologia di strumenti emessi. | PRESTO – Presti | |||||
ICFP – Strumenti ammessi per | ||||||||
finalà di crowdfunding | ||||||||
EQUI – Toli di capale che | ||||||||
sono valori mobiliari ai sensi | ||||||||
a | punto | (44) dell’art | 4(1) | di | ||||
Direttiva | 2014/65/UE | di | il | |||||
Parlamento europeo e del | ||||||||
Consiglio10, come quelli cati | ||||||||
alla lettera a) dello stesso | ||||||||
DEBO – Toli di debo che | ||||||||
sono valori mobiliari ai sensi | ||||||||
a | punto | (44) dell’art | 4(1) | di | ||||
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.
151
Direttiva | 2014/65/UE, | come | |||||||||
quelli di cui alla lettera b). | |||||||||||
OTHR | – | Altro trasferibile | |||||||||
toli, ai sensi del punto (44) del | |||||||||||
Articolo | 4(1) | di | Direttiva | ||||||||
2014/65/UE, come quelli di cui | |||||||||||
alla lettera c). | |||||||||||
9 | Tipo di investore | Tipo | di | investori | indicando | PROF – un cliente professionale in | |||||
se l’investore è: | conformemente ai punti da (1) a (4) del | ||||||||||
Sezione I dell’allegato II della direttiva | |||||||||||
(i) una persona fisica o giuridica che | 2014/65/UE | ||||||||||
è un cliente professionale per virtù | |||||||||||
dei punti da (1) a (4) della Sezione I | SOPH – un investore sofisticato in | ||||||||||
dell’allegato II della direttiva | secondo i creri e il | ||||||||||
2014/65/UE; | procedura di cui all’allegato II a | ||||||||||
Regolamento (UE) 2020/1503 | |||||||||||
(ii) una persona fisica o giuridica che | |||||||||||
ha l’approvazione del | RETL | – | Non sofisticato | ||||||||
raccolta di fondi | fornitore di servizi | investore | |||||||||
essere trattato come un sofisticato | |||||||||||
investore ai sensi del | OTHR – Proprietari del progetto | ||||||||||
creri e la procedura prevista | |||||||||||
nell’allegato II del regolamento | |||||||||||
(UE) 2020/1503; | |||||||||||
(iii) | un | non sofisticato | |||||||||
investore; | |||||||||||
(iv) il tolare del progetto. | |||||||||||
Dove l’importo riportato in | |||||||||||
il campo 12 si riferisce all’importo | |||||||||||
investo nel progetto dal | |||||||||||
proprietario del progetto, quindi l’investore | |||||||||||
tipo riportato in questo campo deve | |||||||||||
includere | il | progetto | proprietario come | ||||||||
di cui al punto (iv). | |||||||||||
10 | Paese investore | Paese di residenza fiscale di | {CODICE PAESE_2} | ||||||||
gli investori. | |||||||||||
152
11 | Numero | di | Il numero di individui | {INTERO-9} |
investori | investori per il dato investore | |||
tipo e il paese dell’investore. | ||||
12 | Importo investo | L’importo totale investo per | {DECIMAL-18/5} | |
il tipo di investore specificato e il | ||||
paese investore espresso in | ||||
la valuta utilizzata per il | ||||
pagamento. | ||||
13 | Investo | Quantà | Valuta in cui si è investo | {CODICEVALUTA_3} |
moneta | importo è espresso. | |||
153
Tabella 3
Informazioni da comunicare all’ESMA
N | CAMPO | CONTENUTI DA SEGNALARE | FORMATO E | |
NORME DA UTILIZZARE | ||||
PER LA RELAZIONE | ||||
1 | Raccolta di fondi | Codice utilizzato per identificare il | {LEI} | |
fornitore di servizi | raccolta di fondi | fornitore di servizi | ||
codice di identificazione | responsabile di | presentando il | ||
rapporto. | ||||
2 | Periodo di rendicontazione | L’anno in cui si trova il rapporto | AAAA | |
presentato per. | ||||
Informazioni sui progetti per i quali è stata presentata un’offerta di crowdfunding dal fornitore di servizi di crowdfunding durante il periodo di riferimento.
I campi 3-6 devono essere ripetuti per ogni progetto. Se l’importo raccolto è espresso in più di una valuta, i campi 5-6 devono essere ripetuti rispettivamente per ciascuna valuta.
3 | Identificatore | del | Unico | identificatore | di | il | {ALFANUM-28} |
offerta di crowdfunding | offerta di crowdfunding come specificato in | ||||||
[Articolo 4 della RTS ai sensi dell’art | |||||||
Articolo 23, paragrafo 16, dell’ECSPR] | |||||||
4 | Settore | Settore del progetto come specificato in | {ALFANUM-1} | ||||
il primo livello di classificazione impostato | |||||||
di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento | |||||||
(CE) n. 1893/2006.. | |||||||
5 | Importo raccolto | L’importo raccolto per il progetto. | {DECIMAL-18/5} | ||||
Le informazioni riportate in questo | |||||||
campo deve essere coerente con il | |||||||
valori forni nel campo 12. | |||||||
6 | Quantà | sollevato | Valuta in cui l’importo | {CODICEVALUTA_3} | |||
moneta | sollevato è espresso. | ||||||
Informazioni sul/i proprietario/i del progetto di ciascun progetto.
Il campo 7 deve essere ripetuto per ogni tolare del progetto.
154
7 | Progetto | proprietari) | L’identificatore del proprietario del progetto | {ALFANUM} |
anonimizzato | anonimizzato secondo | |||
identificatore | Articolo 2, paragrafo 2. | |||
Informazioni sugli investori e sugli strumenti emessi per ciascun progetto.
Se devono essere segnalati diversi tipi di strumenti o diversi tipi di investori, diversi paesi di investori o valute, i campi 8-13 devono essere ripetuti tutte le volte necessarie per ciascuna combinazione di tipo di strumento, tipo di investore, paese e valuta dell’investore.
8 | Tipo di strumento | Tipologia di strumenti emessi. | PRESTO – Presti | ||||||
ICFP – | Ammesso | strumenti | |||||||
a fini di crowdfunding | |||||||||
EQUI | – | Equà | strumenti | ||||||
quale | sono | trasferibile | |||||||
toli ai sensi del punto (44) | |||||||||
dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva | |||||||||
2014/65/UE, | tale | come | quelli | ||||||
di cui alla lettera a) dello stesso | |||||||||
DEBO | -Debo | strumenti | |||||||
quale | sono | trasferibile | |||||||
toli ai sensi del punto (44) | |||||||||
dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva | |||||||||
2014/65/UE, | tale | come | quelli | ||||||
di cui alla lettera b). | |||||||||
OTHR | – | Altro | trasferibile | ||||||
toli ai sensi del punto (44) | |||||||||
dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva | |||||||||
2014/65/UE, | tale | come | quelli | ||||||
di cui alla lettera c). | |||||||||
9 | Tipo di investore | Tipo di investori che indicano | PROF – un cliente professionale in | ||||||
se l’investore è: | conformemente ai punti da (1) a (4) | ||||||||
della sezione I dell’allegato II a | |||||||||
(i) una persona fisica o giuridica che lo sia | Direttiva 2014/65/UE | ||||||||
un cliente professionale in virtù di | |||||||||
punti da (1) a (4) della Sezione I del | SOPH – un investore sofisticato | ||||||||
Allegato II alla Direttiva 2014/65/UE; | secondo i creri | ||||||||
e la procedura prevista dal | |||||||||
(ii) una persona fisica o giuridica che | Allegato II al regolamento (UE) | ||||||||
ha l’approvazione del | 2020/1503 | ||||||||
fornitore di servizi di crowdfunding a | |||||||||
155 |
essere trattato come un sofisticato | RETL – Non sofisticato | |||
investore ai sensi del | investore | |||
creri e la procedura prevista | ||||
nell’allegato II del regolamento | OTHR – Proprietari del progetto | |||
(UE) 2020/1503; | ||||
(iii) un investore non sofisticato; | ||||
(iv) il tolare del progetto. | ||||
Dove l’importo riportato in campo | ||||
12 si riferisce all’importo investo | ||||
nel progetto dal progetto | ||||
proprietario, quindi il tipo di investore | ||||
riportati in questo campo devono includere | ||||
il tolare del progetto di cui all’art | ||||
punto (iv). | ||||
10 | Paese investore | Paese di residenza fiscale del | {CODICE PAESE_2} | |
investori. | ||||
11 | Numero di investori | Il numero dell’individuo | {INTERO-9} | |
investori per il dato investore | ||||
tipo e il paese dell’investore. | ||||
12 | Importo investo | L’importo totale investo per il | {DECIMAL-18/5} | |
dato il tipo di investore e il | ||||
paese investore espresso nel | ||||
valuta utilizzata per il pagamento. | ||||
13 | Investo | Quantà | Valuta in cui si è investo | {CODICEVALUTA_3} |
moneta | importo è espresso. | |||
156
Allegato X Progetto di S ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
di XXX
che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione che specificano i moduli standard, i modelli e le procedure per le notifiche degli obblighi nazionali di commercializzazione applicabili ai fornori di servizi di crowdfunding da parte delle autorà competenti all’ESMA
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese11, e, in particolare, l’articolo 28, paragrafo 5, terzo comma,
Invece:
- Per garantire la certezza del dirto e un accesso più agevole al mercato, è opportuno definire moduli standard, modelli e procedure affinché le autorà competenti degli Stati membri notifichino e aggiornino l’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornori di servizi di crowdfunding, nonché i relativi riepiloghi.
- Per facilare il trattamento di tali notifiche e agevolare l’ESMA nel soddisfare gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/1503, le autorà competenti degli Stati membri dovrebbero essere tenute a procedere alle notifiche entro termini specifici e utilizzando moduli e modelli standard armonizzati.
- Per facilare il trattamento delle notifiche da parte dell’ESMA, è opportuno prevedere due diversi modelli che le autorà competenti dovrebbero utilizzare a seconda che effettuino una notifica ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, o dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 .
- Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall’ESMA.
- L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi correlati e
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1
157
benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio12,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Punto di contatto
L’ESMA comunica alle autorà competenti i dati di contatto, compreso l’indirizzo elettronico, da utilizzare per le notifiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/1503.
Articolo 2
Lasso di tempo
- Le autorà competenti effettuano la notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 entro due mesi dall’entrata in applicazione del presente regolamento.
- Le autorà competenti effettuano la notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 senza indugio e, in ogni caso, non oltre la data di entrata in vigore nello Stato membro interessato della modifica oggetto della notifica.
Articolo 3
Modelli e presentazione
- Le autorà competenti procedono alla notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 utilizzando il modello di cui all’allegato I.
- Le autorà competenti procedono alla notifica di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503 utilizzando il modello di cui all’allegato II.
- Le autorà competenti trasmettono i modelli di cui ai paragrafi 1 e 2 utilizzando l’indirizzo elettronico forno dall’ESMA a norma dell’articolo 1.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
158
Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
159
ALLEGATO I
Modello per le notifiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
Notifica all’ESMA delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing di
fornori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503[Si prega di compilare questo modulo in una lingua consueta nella sfera della finanza internazionale.]
SEZIONE A
Informazione Generale
Data di notifica:
DA:
Stato membro:
Autorà competente:
Indirizzo legale:
Dati del responsabile della notifica:
Nome:
Telefono:
E-mail:
160
SEZIONE B
Informazioni relative alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali notificate applicabili alle comunicazioni di marketing
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
- Nel caso in cui una notifica riguardi più misure nazionali, i sottocampi 1-7 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna misura nazionale notificata.
1 | Tipo di misura nazionale Spiegare se la misura nazionale notificata è una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa. | ||
2 | Tolo ufficiale in originale | ||
linguaggio | del | notificato | |
nazionale | legge, regolamento | ||
o | amministrativo | ||
disposizione | applicabile a | ||
marketing | |||
comunicazioni | di | ||
raccolta di fondi | servizio | ||
fornori |
- Traduzione del tolo ufficiale della legge, regolamento
161
o amministrativo
disposizione prevista ai sensi dell’art
punto 2 in un linguaggio
consueto nella sfera
della finanza internazionale
4 | Data | di entrata | in | |
applicazione in ambo nazionale | ||||
legale | sistema | di | il | |
legge notificata, | regolamento | |||
o | amministrativo | |||
disposizione |
- Collegamento ipertestuale alla sezione pertinente del Membro
So ufficiale dello Stato contenente il testo completo di
la nazionalelegge,
provvedimento normativo o amministrativo
- Sintesi della normativa nazionale notificata, regolamento
o disposizione amministrativa (in una lingua
162
consueto nella sfera
della finanza internazionale)
7 | Informazioni aggiuntive |
(opzionale) |
163
ALLEGATO II
Modello per le notifiche ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503
Notifica all’ESMA di modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing
dei fornori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’art
Articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1503
[Si prega di compilare questo modulo in una lingua consueta nella sfera della finanza internazionale.]
SEZIONE A
Informazione Generale
Data di notifica:
DA:
Stato membro:
Autorà competente:
Indirizzo:
Dati del responsabile della notifica:
Nome:
Telefono:
E-mail:
164
SEZIONE B
Informazioni relative alle modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing
Campo | Sottocampo | Descrizione | |
- Nel caso in cui una notifica comporti più modifiche a una singola disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa nazionale, i sottocampi 1-8 devono essere compilati una sola volta e includere tutte le modifiche apportate a tale misura nazionale.
Nel caso in cui la notifica comporti modifiche a più misure nazionali, i sottocampi 1-8 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna misura nazionale notificata.
1 | Tipo di misura nazionale | Spiegare se la misura nazionale notificata è una legge, un regolamento o |
disposizione amministrativa. |
- Tolo ufficiale in lingua originale di
thenotifiednationallegge,
disposizione regolamentare o amministrativa applicabile al marketing
165
comunicazioni di crowdfunding
fornori di servizi
- Traduzione del tolo ufficiale di
la disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa prevista al punto 2 in una lingua consueta nell’ambo della finanza internazionale
- Data di adozione della legge, del regolamento, del provvedimento amministrativo o di altro atto notificato che modifica le informazioni inizialmente forne ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
- Data di entrata in vigore del
legge, regolamento, provvedimento amministrativo o altro atto notificato che modifichi le informazioni inizialmente forne ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
166
- Collegamento ipertestuale alla sezione pertinente del so Web ufficiale dello Stato membro contenente il testo completo di
thenotifiednationallegge,
regolamento, provvedimento amministrativo o altro atto
- Sintesi del dirto nazionale,
regolamento o provvedimento amministrativo notificato ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del regolamento (UE) 2020/1503 come aggiornato a seguo delle modifiche comunicate nella presente forma (in una lingua consueta nell’ambo della finanza internazionale)
8
Informazioni aggiuntive (facoltative)
167
Allegato XI Progetto di RTS ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 8, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) DELLA COMMISSIONE …/..
di XXX
che integra il Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per lo scambio di informazioni tra le autorà competenti in relazione alle attivà di indagine, supervisione ed esecuzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19371, e in particolare l’articolo 31, paragrafo 8, terzo comma,
Invece:
- Le informazioni che devono essere scambiate dalle autorà competenti a norma del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbero essere di portata e natura sufficienti per consentire loro di svolgere efficacemente le attivà di indagine, supervisione ed esecuzione ai sensi di tale regolamento. Di conseguenza, è necessario specificare le informazioni che le autorà competenti dovrebbero scambiarsi per poter indagare, vigilare e far rispettare la condotta dei fornori di servizi di crowdfunding, di altre persone fisiche o giuridiche nonché di entà prive di personalà giuridica nelle rispettive giurisdizioni ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503.
- Affinché le autorà competenti siano in grado di monorare efficacemente i fornori di servizi di crowdfunding, dovrebbero scambiarsi informazioni generali di base e documenti costutivi, compresi i documenti nazionali di costuzione, o altri documenti che forniscano un’idea della struttura e delle attivà operative dei fornori di servizi di crowdfunding. Dovrebbero inoltre scambiarsi informazioni relative al processo di autorizzazione e agli organi di gestione dei fornori di servizi di crowdfunding, comprese informazioni sull’idoneà e la reputazione dei membri dell’organo di gestione, nonché informazioni sugli azionisti, sanzioni e azioni esecutive e informazioni sul servizio di crowdfunding cronologia relativa alla condotta e alla conformà dei fornori.
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
168
- Al fine di adempiere ai propri doveri di vigilanza in modo esauriente, le autorà competenti dovrebbero anche scambiarsi informazioni pertinenti su altre persone fisiche o giuridiche e entà prive di personalà giuridica che rientrano nell’ambo di applicazione del regolamento (UE) 2020/1503, comprese le informazioni sui terzi designati per svolgere funzioni in relazione alla fornura di servizi di crowdfunding.
- Lo scambio di informazioni tra le autorà competenti sarà molto utile, ma non dovrebbe limarsi a, le circostanze in cui possono sorgere problemi di interesse normativo in relazione alle entà soggette al regolamento (UE) 2020/1503, inclusa la domanda iniziale di autorizzazione al crowdfunding fornori di servizi, il controllo continuo dell’osservanza di tale regolamento da parte di un’entà, le approvazioni regolamentari nonché le azioni di vigilanza e di esecuzione che possono incidere sulle operazioni di un’entà in un’altra giurisdizione.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, poiché ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto all’ambo di applicazione e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che riguardano principalmente le autorà competenti.
- L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni da scambiare in relazione ai fornori di servizi di crowdfunding
Le autorà competenti si scambiano le seguenti informazioni in relazione a un fornitore di servizi di crowdfunding:
- informazioni generali e documenti relativi al fornitore di servizi di crowdfunding:
- il nome del fornitore di servizi di crowdfunding, l’indirizzo della sua sede principale e/o legale, i dettagli di contatto, il suo codice identificativo della persona giuridica (LEI) ISO 17442 ed estratti pertinenti dai registri nazionali;
- informazioni relative ai documenti costuzionali che il fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a possedere ai sensi della legislazione nazionale applicabile;
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
169
- informazioni relative alle persone fisiche preposte alla gestione del fornitore di servizi di crowdfunding forne nell’ambo dell’er autorizzativo, tra cui:
- il loro nome e numero di identificazione personale, se quest’ultimo è disponibile nello Stato membro interessato;
- informazioni sulle posizioni che tali persone ricoprono all’interno del fornitore di servizi di crowdfunding;
- informazioni necessarie per valutare l’onorabilà e l’idoneà delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding, tra cui, ove disponibili:
- informazioni relative alla loro esperienza lavorativa;
- informazioni relative alla loro reputazione, inclusi ma non limati a:
- informazioni sui casellari giudiziari e/o sanzioni amministrative e/o civili e informazioni sulle indagini penali avviate nei confronti di tali persone in relazione a violazioni delle norme nazionali in materia di dirto commerciale, dirto fallimentare, dirto dei servizi finanziari, dirto antiriciclaggio, obblighi in materia di frode o responsabilà professionale, trame un certificato ufficiale o altro documento equivalente in conformà con il dirto nazionale. In caso di sussistenza di sanzioni civili e/o amministrative, deve essere forna una descrizione dettagliata delle stesse;
- informazioni su indagini o procedimenti in corso;
- informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza all’esercizio di un’impresa o di una professione; il riro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, appartenenza o licenza, o l’esclusione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o associazione professionale;
- informazioni sul licenziamento dalla posizione di lavoro o da una posizione di fiducia, rapporto fiduciario o suazione analoga e descrizione delle ragioni di tale licenziamento;
- informazioni sugli azionisti che detengono il 20 % o più del capale sociale o dirti di voto del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni sull’assenza di
170
casellario giudiziario e/o sanzioni amministrative e/o civili e informazioni sulle indagini penali avviate nei loro confronti, in relazione a violazioni delle norme nazionali in materia di dirto commerciale, dirto fallimentare, dirto dei servizi finanziari, dirto antiriciclaggio, dirto antifrode o obblighi di responsabilà professionale. In caso di sussistenza di sanzioni civili e/o amministrative, deve essere forna una descrizione dettagliata delle stesse;
- informazioni sulla struttura organizzativa del fornitore del servizio di crowdfunding, sulle condizioni operative e sul rispetto dei requisi di cui al Regolamento (UE) 2020/1503, forne nell’ambo dell’er autorizzativo e aggiornate attraverso le attivà di vigilanza dell’autorà competente ricevente la richiesta per informazioni, incluso ma non limato a:
- informazioni sui disposivi di governance e sui meccanismi di controllo interno che garantiscono la conformà al regolamento (UE) 2020/1503, comprese le procedure contabili e di gestione del rischio;
- un programma di operazioni che definisca i tipi di servizi di crowdfunding forni dal fornitore di servizi di crowdfunding in conformà al regolamento (UE) 2020/1503;
(iii) registrazioni di conformà del fornitore di servizi di crowdfunding, comprese le informazioni detenute dalle autorà competenti;
- informazioni che possono essere richieste ai fornori di servizi di crowdfunding in relazione alle attivà e ai requisi specificati negli articoli da 3 a 11 del regolamento (UE) 2020/1503.
- informazioni sull’autorizzazione o sulla revoca dell’autorizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi degli articoli 12, 13 e 17 del regolamento (UE) 2020/1503;
- informazioni su qualsiasi sanzione, comprese sanzioni penali, provvedimenti amministrativi e azioni esecutive, irrogata nei confronti del fornitore del servizio di crowdfunding;
- ogni altra informazione necessaria per collaborare alle attivà di indagine, supervisione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.
171
Articolo 2
Informazioni da scambiare in relazione ad altre persone e entà prive di personalà giuridica
- In relazione a una persona fisica, le autorà competenti si scambiano almeno informazioni sul nome, sulla data e sul luogo di nasca della persona, sul numero di identificazione personale se disponibile nello Stato membro interessato, sull’indirizzo e sui dati di contatto.
- In relazione a una persona giuridica, diversa da un fornitore di servizi di crowdfunding, o a un’entà priva di personalà giuridica, un’autorà competente può anche richiedere documenti che attestino:
- la ragione sociale della persona o dell’entà;
- l’indirizzo della sua sede legale e/o legale, e l’indirizzo postale se diverso;
- i suoi dati di contatto e il numero di identificazione nazionale o il codice LEI ove disponibile;
- la registrazione della forma giuridica ai sensi della normativa nazionale applicabile;
- un elenco completo delle persone che dirigono effettivamente la sua attivà, compresi nome, data e luogo di nasca, indirizzo, dati di contatto e numero di identificazione personale, se disponibile nello Stato membro interessato.
- Le autorà competenti si scambiano qualsiasi altra informazione necessaria per cooperare nelle attivà di indagine, supervisione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, [data]
Per la Commissione
Il presidente
172
Allegato XII Progetto di S ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 9, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
di XXX
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorà competenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19373, e in particolare l’articolo 31, paragrafo 9, terzo comma,
Invece:
- Al fine di garantire che le autorà competenti possano cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini del regolamento (UE) 2020/1503 e fornirsi reciproca assistenza reciproca completa, è opportuno stabilire moduli standard, modelli e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorà competenti per tale cooperazione e scambio di informazioni, anche per la presentazione di richieste di cooperazione o scambio di informazioni, avviso di ricevimento di tali richieste, risposta a tali richieste e scambio di informazioni non richiesto.
- Per facilare la comunicazione tra le autorà competenti, ciascuna autorà competente dovrebbe designare e comunicare all’ESMA un punto di contatto incaricato dello scambio di informazioni e della cooperazione a norma del presente regolamento.
- Al fine di garantire la trasparenza e promuovere una cooperazione e uno scambio di informazioni più efficienti tra le autorà competenti, l’autorà competente che riceve una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni dovrebbe notificare all’autorà competente richiedente il suo rifiuto di dare seguo alla richiesta di uno qualsiasi dei circostanze eccezionali di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.
- Per rafforzare l’efficacia della cooperazione delle autorà competenti nelle attivà di supervisione, indagine ed esecuzione ai fini del regolamento (UE) 2020/1503,
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.
173
è importante definire procedure comuni e uniformi nel caso in cui la collaborazione richiesta comporti l’assunzione di dichiarazioni. Tali procedure stabiliscono gli elementi che le autorà competenti dovrebbero considerare, in conformà al dirto nazionale applicabile, quando cooperano all’acquisizione di una dichiarazione di qualsiasi persona, compresi i dirti della persona da cui la dichiarazione deve essere presa e le modalà che consentono personale delle autorà competenti per procedere in modo efficiente con la cooperazione.
- Per garantire che le autorà competenti si impegnino in modo efficiente nelle richieste di cooperazione su un’ispezione o un’indagine in loco, compresa l’opportunà di svolgere un’ispezione o un’indagine in loco congiunte, il presente regolamento stabilisce procedure comuni e uniformi per facilare la comunicazione, la consultazione e l’interazione tra l’autorà competente richiedente e l’autorà competente interpellata durante tutto il processo.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di standard tecnici di attuazione presentati alla Commissione dall’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati, poiché ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto all’ambo di applicazione e all’impatto di tali norme, tenendo conto tenere conto del fatto che riguardano principalmente le autorà competenti.
- L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Punti di contatto
- Ciascuna autorà competente designa punti di contatto ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503.
- Le autorà competenti comunicano i dettagli dei loro punti di contatto all’ESMA e informano l’ESMA di eventuali modifiche di tali dettagli.
- L’ESMA mantiene un elenco aggiornato di tutti i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1 e aggiorna tale elenco se necessario per l’uso da parte delle autorà competenti.
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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Articolo 2
Richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- Un’autorà competente presenta una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni utilizzando il modulo di cui all’allegato I.
- Quando presenta una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni, l’autorà competente richiedente:
- specificare i dettagli delle informazioni rilevanti che chiede al destinatario della richiesta;
- individuare, ove opportuno, le problematiche relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
- In casi urgenti, l’autorà competente richiedente può presentare la richiesta di cooperazione o scambio di informazioni oralmente, a condizione che la successiva conferma della richiesta sia effettuata per iscrto entro un termine ragionevole utilizzando il modulo di cui all’allegato I, a meno che l’autorà competente che riceve la richiesta concorda diversamente.
Articolo 3
Conferma di ricezione di una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta formulata ai sensi dell’articolo 2, l’autorà competente che riceve la richiesta trasmette avviso di ricevimento all’autorà competente richiedente utilizzando il modulo di cui all’allegato II e, ove possibile, indica una data di previsione per risposta.
- Qualora l’autorà competente che riceve la richiesta nutra dubbi in mero all’esatto contenuto della cooperazione o dello scambio di informazioni richieste, richiede quanto prima ulteriori chiarimenti con ogni mezzo appropriato, orale o scrto.
Articolo 4
Rispondere a una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- Nel rispondere a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 2, l’autorà competente che riceve la richiesta:
- utilizzare il modulo di cui all’allegato III;
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- adottare tutte le misure ragionevoli nell’ambo dei suoi poteri per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
- agire senza indebo rardo e con modalà tali da garantire che ogni eventuale intervento normativo necessario possa procedere opportunamente, tenuto conto della complessà della richiesta e della necessà di coinvolgere terzi o altra autorà competente.
- In casi urgenti, l’autorà competente che riceve la richiesta può rispondere a una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni oralmente, a condizione che la risposta sia successivamente data per iscrto entro un termine ragionevole utilizzando il modulo di cui all’allegato III, a meno che l’autorà competente richiedente concorda diversamente.
Articolo 5
Mezzi di comunicazione
- Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i moduli da utilizzare ai sensi del presente regolamento sono trasmessi per iscrto per posta o per via elettronica.
- Nella determinazione del mezzo di comunicazione più appropriato in ogni caso particolare, si tiene debamente conto delle considerazioni di riservatezza, del tempo necessario per la corrispondenza, del volume del materiale da comunicare e della facilà di accesso alle informazioni da parte dell’autorà competente richiedente.
- Qualsiasi mezzo di comunicazione ai sensi del presente regolamento garantisce che la completezza, l’integrà e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Articolo 6
Procedure per l’elaborazione e l’esecuzione di una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- L’autorà competente richiedente risponde tempestivamente a tutti i chiarimenti richiesti dall’autorà competente ricevente la richiesta ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
- L’autorà competente che riceve la richiesta informa l’autorà competente richiedente se prevede un rardo superiore a 5 giorni lavorativi oltre la data prevista per la risposta specificata nell’avviso di ricevimento ai sensi dell’articolo 3, primo comma.
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- Qualora la richiesta sia stata qualificata urgente dall’autorà competente richiedente, l’autorà competente ricevente la richiesta e l’autorà competente richiedente concordano la frequenza con cui la prima aggiornerà la seconda sul trattamento della richiesta e la data in cui essa si aspetta di fornire una risposta.
- L’autorà competente che riceve la richiesta e l’autorà competente richiedente cooperano per risolvere eventuali difficoltà che possono sorgere nell’esecuzione della richiesta.
- Per garantire il miglioramento della cooperazione, entrambe le autorà competenti si scambiano, se del caso, feedback sull’utilà dell’assistenza ricevuta, sull’eso del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e su eventuali problemi incontrati nel fornire tale assistenza.
Articolo 7
Notifica di rifiuto del destinatario ad agire sulla richiesta di collaborazione o scambio
di informazione
Se l’autorà competente che riceve una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 2 rifiuta di dare seguo, in tutto o in parte, a tale richiesta ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, essa notifica, entro 15 giorni lavorativi, la ricezione della richiesta, l’autorà competente richiedente del suo rifiuto di dare seguo alla richiesta utilizzando il modulo di cui all’allegato IV.
Articolo 8
Procedure per una richiesta di collaborazione per l’assunzione di una dichiarazione
- Se una richiesta di cooperazione presentata a norma dell’articolo 2 include l’assunzione di una dichiarazione da parte di qualsiasi persona, l’autorà competente richiedente e l’autorà competente che riceve la richiesta, in conformà al dirto nazionale applicabile, valuta e tiene conto, se del caso:
- i dirti della persona da cui deve essere tratta la dichiarazione;
- il ruolo del personale di entrambe le autorà competenti nell’assunzione della dichiarazione;
- se la persona cui deve essere trattata la dichiarazione ha il dirto di farsi assistere da un legale rappresentante e, in tal caso, la portata dell’assistenza del legale rappresentante durante la presa della dichiarazione, anche in relazione a qualsiasi atto o verbale di dichiarazione;
- qualsiasi altra circostanza rilevante, compreso, se applicabile, se la dichiarazione deve essere presa su base volontaria o coattiva;
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- se, sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta, la persona da cui deve essere trattata la dichiarazione sia un testimone o sia oggetto di indagine amministrativa o giudiziaria;
- se, sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta, la dichiarazione possa essere o sia destinata ad essere utilizzata in procedimenti giudiziari;
- la registrazione della dichiarazione e le procedure applicabili, anche se essa sarà contemporanea o sintetizzata in verbale scrto o in una registrazione audio o audiovisiva;
- le procedure per l’attestazione o la conferma della dichiarazione da parte di chi fornisce la dichiarazione, ivi compreso se essa avvenga dopo la presa in carico della dichiarazione;
- le modalà di consegna della dichiarazione all’autorà competente richiedente, compresi il formato e il periodo richiesti.
- L’autorà competente che riceve la richiesta e l’autorà competente richiedente provvedono affinché il proprio personale proceda in modo efficiente e sia in grado di concordare qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere necessaria, anche su quanto segue:
- pianificazione delle date;
- l’elenco delle domande da porre alla persona da cui deve essere tratta la dichiarazione e la sua revisione;
- organizzazione di viaggi o videoconferenze, compresa la garanzia che, ove necessario, le autorà competenti interessate possano incontrarsi per discutere la questione prima dell’assunzione della dichiarazione;
- disposizioni di traduzione.
Articolo 9
Procedure per una richiesta di collaborazione su un’ispezione o indagine in loco
- Qualora una richiesta di cooperazione presentata ai sensi dell’articolo 2 riguardi lo svolgimento di un’ispezione o di un’indagine in loco, l’autorà competente richiedente e l’autorà competente che riceve la richiesta si consultano sul modo migliore per dare seguo a tale richiesta, anche sul mero dello svolgimento di un’ispezione in loco congiunta o di un’indagine congiunta.
- Nel decidere il modo migliore per dare attuazione a una richiesta di cooperazione ai sensi del paragrafo 1, le autorà competenti tengono conto almeno di quanto segue:
- il contenuto della richiesta, compreso ogni suggerimento sull’opportunà di svolgere congiuntamente l’istruttoria o l’ispezione in loco;
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- se stanno conducendo separatamente le proprie indagini su una questione con implicazioni transfrontaliere e se tale questione sarebbe trattata in modo più appropriato mediante una collaborazione congiunta;
- il quadro giuridico e regolamentare applicabile in ciascuna delle giurisdizioni delle autorà competenti, assicurando che entrambe le autorà competenti abbiano una buona comprensione dei potenziali vincoli e limazioni legali alla loro condotta e a qualsiasi procedimento che possa seguirne, comprese le questioni relative al principio di ne bis in idem;
- la direzione e la direzione necessarie per l’indagine o il sopralluogo;
- l’allocazione delle risorse e la nomina del personale preposto allo svolgimento dell’istruttoria o del sopralluogo;
- la possibilà di stabilire un piano d’azione comune e tempistiche di lavoro;
- le azioni che devono essere intraprese, congiuntamente o individualmente, dalle autorà competenti;
- la condivisione reciproca delle informazioni raccolte e la rendicontazione degli esi delle singole azioni intraprese.
- Se l’autorà competente che riceve la richiesta effettua essa stessa l’ispezione o l’indagine in loco ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, informa l’autorà competente richiedente dell’andamento della queste attivà e comunicherà i propri risultati in tempo utile.
- Se le autorà competenti decidono di svolgere un’indagine congiunta o un’ispezione in loco congiunta ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503, esse:
- impegnarsi in un dialogo continuo per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e l’accertamento dei fatti;
- lavorare a stretto contatto e collaborare tra loro durante lo svolgimento dell’indagine o dell’ispezione in loco;
- individuare gli specifici requisi di legge che costuiscono l’oggetto dell’indagine o dell’ispezione in loco;
- fornire assistenza reciproca nei successivi procedimenti di esecuzione nella misura consenta dalla legge, compreso il coordinamento in relazione a qualsiasi procedimento o altra azione di esecuzione relativa all’eso dell’indagine o dell’ispezione in loco o, se del caso, alle prospettive di una transazione;
- ove pertinente, concordare almeno quanto segue:
- l’elaborazione di un piano d’azione congiunto che specifichi la sostanza, la natura e la tempistica delle azioni da intraprendere, compresa l’assegnazione delle responsabilà nella realizzazione dei risultati dei lavori e tenendo conto delle rispettive priorà di ciascuna autorà competente;
- l’identificazione e la valutazione di eventuali limazioni o vincoli legali applicabili e di eventuali differenze nelle procedure rispetto alle indagini o
179
azione esecutiva o qualsiasi altro procedimento, compresi i dirti di qualsiasi persona soggetta a indagine;
- l’identificazione e la valutazione di specifici privilegi professionali legali che possono avere un impatto sul procedimento di indagine e di esecuzione, compresa l’autoincriminazione;
- la strategia del pubblico e della stampa;
- l’uso previsto delle informazioni scambiate durante l’indagine congiunta o l’ispezione congiunta in loco.
Articolo 10
Scambio di informazioni non richiesto
- Se un’autorà competente dispone di informazioni che riene possano aiutare un’altra autorà competente nell’espletamento dei suoi compi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni utilizzando il modulo di cui all’allegato III.
- In deroga al paragrafo 1, se l’autorà competente che trasmette l’informazione riene che l’informazione debba essere trasmessa con urgenza, può inizialmente comunicare l’informazione oralmente, a condizione che sia successivamente trasmessa entro un termine ragionevole utilizzando il modulo di cui all’allegato III , a meno che l’autorà competente che riceve le informazioni non concordi diversamente.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Il presidente
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ALLEGATO I
Modulo per una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
Richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
Numero di riferimento: ……………………….
Data: …………………………………………
Informazione Generale
DA:
Stato membro:
Autorà competente richiedente:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
A:
Stato membro:
Destinatario:
Indirizzo:
181
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato]
Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/1503, si richiede il vostro contributo in relazione alla/e materia/i più dettagliata/e di seguo.
Sarei grato di ricevere una risposta alla suddetta richiesta entro [inserire data indicativa per la risposta e in caso di richiesta urgente inserire termine per le informazioni da fornire entro] o, se ciò non è possibile, un’indicazione in mero quando si prevede di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta.
Tipo di richiesta
Si prega di spuntare le caselle appropriate
- Attivà di vigilanza (fornura di informazioni, assunzione di una dichiarazione, altro)
- Indagini o sopralluoghi in loco
- Rinforzo
- Procedura di autorizzazione
182
Motivi della richiesta
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
[Inserire la/e disposizione/i della normativa di settore in base alla quale l’autorà competente richiedente è competente a trattare la questione]
La richiesta riguarda [cooperazione] o [scambio di informazioni] su……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
[Inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si richiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti alla base di qualsiasi indagine che costuisce la base della richiesta e una spiegazione della sua utilà]
Ulteriormente a………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
183
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
[Se applicabile, inserire i dettagli della precedente richiesta per consentirne l’identificazione]
Attivà di Vigilanza (fornura di informazioni, assunzione di una dichiarazione)
Fornura di informazioni
- Si prega di fornire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche richieste con i motivi per cui tali informazioni saranno di aiuto e, se noto, un elenco delle persone considerate in possesso delle informazioni richieste e/o dei luoghi in cui tali informazioni possono essere ottenute.
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
- Se la richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni relative a uno specifico valore mobiliare, uno strumento ammesso ai fini del crowdfunding o un presto di un’offerta di crowdfunding, si prega di fornire le seguenti informazioni:
ID offerta crowdfunding:…………………………………………………………………………………….
[Inserire la descrizione precisa dell’offerta di crowdfunding, comprensiva dell’identificativo di cui all’articolo 3 delle RTS di cui all’articolo 23, comma 16, del Regolamento 2020/1503]
ID personale:………………………………………………………………………………………..
184
[Inserire l’identà di qualsiasi persona collegata all’offerta di crowdfunding e/o del relativo fornitore di servizi di crowdfunding]
Data:…………………………………………………………………………………………….
[Inserire la data in cui è stata forna l’offerta di crowdfunding sulla piattaforma di crowdfunding]
- Se la richiesta riguarda informazioni relative all’attivà o alle attivà di una persona, si prega di fornire informazioni il più possibile precise per consentire l’identificazione della persona.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
- In caso di considerazioni particolari sulla sensibilà delle informazioni ricercate (anche a causa di considerazioni investigative), fornire un’indicazione di tale sensibilà e di eventuali precauzioni speciali da adottare nella raccolta delle informazioni.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
(e) Si prega di fornire ulteriori informazioni.
185
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
[Specificare se l’autorà competente richiedente è stata o sarà in contatto con qualsiasi altra autorà o agenzia di contrasto nel suo Stato membro in relazione all’oggetto della richiesta o se esiste un’altra autorà di cui l’autorà richiedente è a conoscenza che ha un interesse attivo nell’oggetto della richiesta]
- In caso di richiesta urgente e la fissazione di un termine, si prega di fornire una spiegazione completa dell’urgenza della richiesta e una spiegazione di qualsiasi termine entro il quale l’autorà competente richiedente ha chiesto di fornire le informazioni.
Assunzione di una dichiarazione
Per favore, indica:
- Dichiarazione sotto: giuramento☐/affermazione☐ove consento, nessuno dei due☐
- Necessà e scopo della presa della dichiarazione:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
(c) Nome della/e persona/e da cui si deve ottenere la dichiarazione:
186
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
[Inserire i dettagli delle persone da cui deve essere tratta la dichiarazione per consentire all’autorà competente richiesta di avviare la procedura di cazione, ove applicabile]
- Descrizione dettagliata delle informazioni richieste, compreso un elenco preliminare di domande (se disponibile al momento della richiesta).
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
(e) Eventuali informazioni aggiuntive che potrebbero essere utili:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[Se l’autorà competente richiedente chiede al proprio personale di partecipare alla raccolta della dichiarazione, inserire i dettagli dei funzionari partecipanti dell’autorà competente richiedente e, se del caso, una descrizione di eventuali requisi legali e procedurali che devono essere rispettati per garantire l’ammissibilà della dichiarazione nella giurisdizione dell’autorà competente del richiedente]
Ispezione o indagine in loco
Se la richiesta riguarda un’ispezione o un’indagine in loco, fornire informazioni che consentano al destinatario di valutare quale delle azioni di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo secondo comma
187
31, comma 4, del Regolamento (UE) 2020/1503 e se può avere interesse ad avviare un’ispezione o un’indagine congiunta in loco. Si prega inoltre di fornire informazioni sulla proposta dell’autorà competente richiedente per l’ispezione o l’indagine, la sua motivazione e i vantaggi per il destinatario.
…….
[Includere tutte le informazioni pertinenti per consentire al destinatario della richiesta di fornire l’assistenza necessaria, a seconda dei casi]
………………….
Rinforzo
- Si prega di fornire una descrizione dettagliata delle informazioni specifiche ricercate con i motivi per cui tali informazioni saranno di aiuto.
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
- Se la richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni relative a uno specifico valore mobiliare, uno strumento ammesso ai fini del crowdfunding o un presto di un’offerta di crowdfunding, si prega di fornire le seguenti informazioni
ID offerta crowdfunding:…………………………………………………………………………………….
[Inserire la descrizione precisa dell’offerta di crowdfunding, comprensiva dell’identificativo di cui all’articolo 3 della (RTS ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 16, del regolamento 2020/1503]
ID personale:………………………………………………………………………………………..
[Inserire l’identà di qualsiasi persona collegata all’offerta di crowdfunding e/o del relativo fornitore di servizi di crowdfunding]
188
Data:…………………………………………………………………………………………….
[Inserire la data di quando l’offerta di crowdfunding è stata forna sulla piattaforma di crowdfunding]
Procedura di autorizzazione
- un) Argomento:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
- b) Informazioni sulla procedura di autorizzazione:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
- c) Informazioni su qualsiasi altra autorà competente coinvolta:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
[Si prega di fornire informazioni qui o fare riferimento alla documentazione allegata contenente le informazioni]
189
- d) Informazioni richieste:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
[Si prega di inserire una descrizione specifica delle informazioni richieste, compresi tutti i documenti pertinenti richiesti con i motivi per cui tali informazioni sono necessarie per il riesame della domanda di autorizzazione]
- e) Eventuali informazioni aggiuntive che possono essere utili:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….
[ioinserire qualsiasi altra informazione rilevante. In caso di considerazioni speciali sulla sensibilà delle informazioni richieste, fornire un’indicazione di tale sensibilà e di eventuali precauzioni speciali da adottare nella raccolta delle informazioni.]
Cordiali saluti,
[firma]
190
ALLEGATO II
Modulo per la ricevuta di rorno
Conferma di ricezione
Numero di riferimento:
Data:
DA:
Stato membro:
Destinatario:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
A:
Stato membro:
Autorà competente richiedente:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato]
A seguo della sua richiesta [inserire riferimento alla richiesta], ne confermiamo la ricezione in data [inserire la data in cui è stata ricevuta la richiesta di collaborazione o richiesta di informazioni].
Data prevista per la risposta: …………………………………………………..
191 |
Cordiali saluti,
[firma]
192
ALLEGATO III
Modulo per rispondere ad una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni e per scambio non richiesto di informazioni
[Risposta a una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni] [Scambio di informazioni non richiesto]
Numero di riferimento:
Data:
Informazione Generale
DA:
Stato membro:
Autorà competente richiedente:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
A:
Stato membro:
Destinatario:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato]
Confermiamo che la tua richiesta è datata [gg.mm.aaaa] con riferimento [inserire il numero di riferimento della richiesta]è stato elaborato da noi[non applicabile in caso di scambio di informazioni non richiesto].
193
Informazioni raccolte
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
[Se le informazioni sono state raccolte, specificare le informazioni qui o fornire una spiegazione di come verranno forne].
[In caso di scambio di informazioni non richiesto, indicare le informazioni forne su base non richiesta].
[Le informazioni forne sono riservate e vengono comunicate a [inserire nome dell’autorà competente richiedente] ai sensi del [inserire disposizione del regolamento (UE) 2020/1503] e sulla base del fatto che le informazioni devono rimanere riservate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1) del Regolamento (UE) 2020/1503.] [o] [Le informazioni forne possono essere divulgate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503.]
Il [inserire nome dell’autorà competente richiedente o ricevente] rispetta i requisi di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503.
Ove pertinente, si prega di spiegare eventuali chiarimenti di cui potresti aver bisogno in relazione al preciso
Informazioni richieste:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si prega di fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che potrebbero aiutare ulteriormente il
collaborazione o scambio di informazioni ai fini della richiesta:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Cordiali saluti,
194
[firma]
195
ALLEGATO IV
Modulo per la notifica del rifiuto
Notifica di rifiuto
Numero di riferimento:
Data:
DA:
Stato membro:
Autorà competente richiedente:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
A:
Stato membro:
Destinatario:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto) | ||
196 |
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato]
A seguo della tua richiesta [inserire riferimento alla richiesta], ti informiamo che ci rifiutiamo di agire in mero a causa di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.
Abbiamo fatto affidamento sulla seguente circostanza eccezionale per questo rifiuto di dare seguo alla tua richiesta
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[Inserire la descrizione della circostanza pertinente a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2020/1503].
La nostra decisione di rifiutarci di dare seguo alla tua richiesta si basava sui seguenti motivi……
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[Inserire i motivi completi del rifiuto del destinatario di dare seguo alla richiesta di collaborazione o di informazioni dell’autorà competente richiedente, vista la circostanza eccezionale su cui si basa il rifiuto]
Cordiali saluti,
[firma]
197
Allegato XIII Progetto di S ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’ECSPR
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE
di XXX
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorà competenti e l’ESMA
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio sui fornori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/19375, e in particolare l’articolo 32, paragrafo 4, terzo comma,
Invece:
- Per garantire che le autorà competenti e l’Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) possano cooperare e scambiare informazioni in modo efficiente e tempestivo ai fini del regolamento (UE) 2020/1503, è opportuno definire moduli standard, modelli e le procedure che devono essere utilizzate dalle autorà competenti e dall’ESMA per tale cooperazione e scambio di informazioni, anche per la presentazione di richieste pertinenti, l’avviso di ricezione e le risposte a tali richieste, nonché per la trasmissione non richiesta di informazioni.
- Per facilare la comunicazione tra le autorà competenti e l’ESMA, ciascuna di esse dovrebbe designare un punto di contatto incaricato della cooperazione e dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento.
- Per garantire che le autorà competenti interpellate trattino le richieste di cooperazione in materia di informazioni in modo efficiente e rapido, è opportuno stabilire che ciascuna richiesta deve esporre chiaramente i motivi di tale richiesta. Al di là dell’uso di modelli e moduli per le richieste di cooperazione o le richieste di informazioni e le risposte a tali richieste, le procedure di cooperazione e scambio di informazioni dovrebbero facilare l’interazione tra le autorà competenti e l’ESMA, durante tutto il processo.
- GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1–49.
198
- Data la possibilà per le autorà competenti di chiedere il coordinamento da parte dell’ESMA di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetto transfrontaliero, è opportuno predisporre un modulo standard che dovrà essere utilizzato dalle autorà competenti che procedono a tali richieste.
- Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall’ESMA.
- L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici correlati, poiché ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto all’ambo di applicazione e all’impatto di tali norme, tenendo conto conto che riguardano principalmente le autorà competenti degli Stati membri e l’ESMA.
- L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istuo a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Punti di contatto
- Le autorà competenti e l’ESMA designano ciascuna punti di contatto ai fini della comunicazione delle richieste di cooperazione e dello scambio di informazioni presentate a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503.
- Le autorà competenti notificano all’ESMA i dettagli dei loro punti di contatto. Essi tengono l’ESMA informata di qualsiasi modifica di tali dettagli.
- L’ESMA mantiene e mantiene aggiornato un elenco di tutti i punti di contatto designati a norma del paragrafo 1.
Articolo 2
Richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- L’autorà competente richiedente e l’ESMA presentano una richiesta di cooperazione e scambio di informazioni utilizzando il modulo standard di cui all’allegato I. Essa indirizza la richiesta al punto di contatto dell’autorà competente interpellata o dell’ESMA, a seconda dei casi.
- Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istuisce un’Autorà di vigilanza europea (Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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- Quando effettua una richiesta di informazioni, l’autorà competente richiedente o l’AESFEM:
- specificare i dettagli delle informazioni rilevanti richieste;
- individuare, ove opportuno, le problematiche relative alla riservatezza delle informazioni richieste.
- In casi urgenti, l’autorà competente richiedente o l’ESMA possono presentare la richiesta di cooperazione o scambio di informazioni verbalmente, a condizione che la successiva conferma della richiesta sia effettuata per iscrto entro un termine ragionevole, a meno che l’autorà competente interpellata o, a seconda dei casi, l’ESMA non acconsentano altrimenti.
Articolo 3
Conferma di ricezione di una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
e richiesta di chiarimenti
- Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 2, l’autorà competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, invia una conferma di ricezione all’autorà competente richiedente o all’ESMA, a seconda dei casi, utilizzando il modulo di cui all’allegato II e, ove possibile, indicare una data stimata per la risposta.
- Nel caso in cui un’autorà competente richiesta o l’ESMA, a seconda dei casi, nutra dubbi in relazione all’esatto contenuto della cooperazione o delle informazioni richieste, richiede ulteriori chiarimenti il prima possibile utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, orale o scrto. L’autorà cui è indirizzata tale richiesta fornisce una pronta risposta.
Articolo 4
Rispondere a una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- Nel rispondere a una richiesta presentata ai sensi dell’articolo 2, l’autorà competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi,:
- utilizzare il modulo standard di cui all’allegato III;
- adottare tutte le misure ragionevoli nell’ambo dei suoi poteri per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;
- agire senza indebo rardo, tenuto conto della complessà della richiesta e dell’eventuale necessà di coinvolgere terzi.
- In casi urgenti, l’autorà competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, possono rispondere a una richiesta di cooperazione o scambio di informazioni oralmente, a condizione che la risposta sia
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successivamente forno per iscrto entro un termine ragionevole utilizzando il modulo di cui all’allegato III, a meno che l’autorà competente interpellata o l’ESMA, a seconda dei casi, non concordino diversamente.
Articolo 5
Mezzi di comunicazione
- Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i moduli standard da utilizzare ai sensi del presente regolamento sono trasmessi per iscrto per posta o per via elettronica.
- Nella determinazione del mezzo di comunicazione più appropriato si tiene debamente conto delle considerazioni sulla riservatezza, del tempo necessario per la corrispondenza, del volume del materiale da comunicare e della facilà di accesso alle informazioni da parte dell’autorà competente richiedente o dell’ESMA, a seconda dei casi .
- Qualsiasi mezzo di comunicazione ai sensi del presente regolamento garantisce che la completezza, l’integrà e la riservatezza delle informazioni oggetto dello scambio siano mantenute durante la trasmissione.
Articolo 6
Procedure per l’elaborazione di una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
- L’autorà competente richiedente o l’ESMA, a seconda dei casi, notifica all’autorà competente richiedente o all’ESMA, a seconda dei casi, qualora venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un rardo di oltre cinque giorni lavorativi oltre la data stimata di risposta specificata a norma dell’articolo 3(1).
- Se la richiesta è stata qualificata dall’autorà competente richiedente o dall’ESMA, a seconda dei casi o con urgenza, l’autorà competente richiesta o l’ESMA, a seconda dei casi, concordano la frequenza con cui aggiornerà la prima su qualsiasi progresso compiuto in mero al trattamento della richiesta e sulla data prevista per la risposta.
- Le autorà competenti e l’ESMA collaborano per risolvere eventuali difficoltà che possono sorgere nell’elaborazione di una richiesta.
- Le autorà competenti e l’ESMA si scambiano, se del caso, feedback sull’utilà dell’assistenza ricevuta, sull’eso del caso in relazione al quale è stata richiesta l’assistenza e su eventuali problemi incontrati nel fornire tale assistenza.
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Articolo 7
Richiesta all’ESMA per il coordinamento di un’ispezione o di un’indagine in loco
- Le autorà competenti chiedono all’ESMA di coordinare un’ispezione o un’indagine in loco a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503 utilizzando il modulo standard di cui all’allegato IV.
- Le autorà competenti forniscono senza indugio all’ESMA tutte le informazioni necessarie per svolgere i suoi compi.
- Laddove l’ESMA sia richiesto ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1503/2020 di coordinare un’indagine o un’ispezione con effetto transfrontaliero, l’ESMA può istuire un gruppo temporaneo su base ad hoc per includere le autorà competenti del membro Stati interessati da tale indagine o ispezione.
Articolo 8
Trasmissione non richiesta di informazioni
- Qualora un’autorà competente richiedente o l’ESMA disponga di informazioni che riene possano aiutare l’ESMA o l’autorà competente, rispettivamente, a svolgere i propri compi ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, trasmette tali informazioni utilizzando il modulo standard di cui all’allegato III.
- In deroga al paragrafo 1, se l’autorà competente o l’ESMA che trasmette le informazioni riene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, può inizialmente comunicare le informazioni oralmente, a condizione che la successiva trasmissione delle informazioni avvenga utilizzando il modulo standard di cui all’allegato III, a meno che l’autorà competente o l’ESMA che riceve le informazioni non concordi diversamente.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
202
Per la Commissione
Il presidente
203
ALLEGATO I
Modulo per richiesta di collaborazione o scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2020/1503
Richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
Numero di riferimento:
Data:
Informazione Generale
DA:
☐Autorà nazionale competente | ☐ESMA |
Stato membro: | Indirizzo |
Autorà competente richiedente: | |
Indirizzo: | |
(Recapi del punto di contatto):
Nome:
Telefono:
204 |
E-mail:
A:
Stato membro (se applicabile):
Destinatario:
Indirizzo:
(Recapi del punto di contatto):
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato],
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2020/1503, si richiede il vostro contributo in relazione alla/e questione/i più dettagliata/e di seguo.
Sarei grato di ricevere una risposta alla richiesta di cui sopra entro [inserire data indicativa per la risposta o in caso di richiesta urgente inserire termine per le informazioni da fornire entro] o, se ciò non è possibile, un’indicazione in mero quando si prevede di essere in grado di fornire l’assistenza richiesta.
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Tipo di richiesta
Si prega di spuntare le caselle appropriate:
- ☐Poteri di indagine e di controllo delle CA
- ☐Cooperazione tra AC
- ☐Misure precauzionali
- ☐Altro
Se Altro, per favore specificare:
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Motivi della richiesta
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[inserire disposizione/i della normativa di settore in base alla quale l’autorà richiedente è competente a trattare la questione]
La richiesta riguarda la cooperazione o lo scambio di informazioni su……………………………
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[inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si richiede la cooperazione o lo scambio di informazioni, i fatti alla base di qualsiasi indagine che costuisce la base della richiesta e una spiegazione della sua utilà]
Ulteriormente a..…………………………………………………………………………………..
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[se applicabile, inserire i dettagli della precedente richiesta su cui si basa la presente richiesta]
In caso di richiesta urgente e fissazione di eventuali scadenze, si prega di fornire una spiegazione completa
dell’urgenza della richiesta e una spiegazione delle eventuali scadenze che l’autorà richiedente
ha chiesto che le informazioni siano forne da:
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Informazioni aggiuntive:
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Le informazioni incluse nella presente richiesta sono mantenute riservate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503 e tutti i dati personali forni sono trattati dall’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2018/17257.
Cordiali saluti,
[firma]
- Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istuzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e alla libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.
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ALLEGATO II
Modulo per la ricevuta di rorno
Conferma di ricezione
Numero di riferimento:
Data:
☐Autorà nazionale competente | ☐ESMA |
Stato membro: | Indirizzo |
Autorà competente richiedente: | |
Indirizzo: | |
(Dati di contatto del punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
A:
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Stato membro (se applicabile):
Destinatario:
Indirizzo:
(Dati di contatto del punto di contatto)
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato]
A seguo della tua richiesta [inserire il riferimento alla richiesta] ne confermiamo la ricezione in data [inserire la data in cui è stata ricevuta la richiesta di collaborazione o la richiesta di informazioni].
Data prevista per la risposta: …………………………………………………..
Cordiali saluti,
[firma]
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ALLEGATO III
Modulo per rispondere ad una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni e per scambio non richiesto di informazioni
Rispondere a una richiesta di collaborazione o scambio di informazioni
Numero di riferimento:
Data:
Informazione Generale
☐Autorà nazionale competente | ☐ESMA |
Stato membro: | Indirizzo |
Autorà competente richiedente: | |
Indirizzo: | |
211
(Recapi del punto di contatto):
Nome:
Telefono:
E-mail:
A:
Stato membro:
Destinatario:
Indirizzo:
(Dettagli punto di contatto):
Nome:
Telefono:
E-mail:
Gentile [inserire nome appropriato],
Confermiamo che la tua richiesta datata [gg.mm.aaaa] con riferimento [inserire numero di riferimento richiesta] è stata elaborata da noi [non applicabile in caso di scambio di informazioni non richiesto].
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Informazioni raccolte
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[se le informazioni sono state raccolte, indicare le informazioni qui o fornire una spiegazione di come verranno forne].
[in caso di scambio di informazioni non richiesto, indicare le informazioni forne su base non richiesta].
[Le informazioni forne sono riservate e vengono comunicate a [inserire nome dell’autorà richiedente] ai sensi di [inserire disposizione del regolamento (UE) 2020/1503] e sulla base del fatto che le informazioni restano riservate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento ( UE) 2020/1503.] [o] [Le informazioni forne possono essere divulgate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.]
Se del caso, si prega di fornire eventuali chiarimenti in relazione alle informazioni precise richieste:
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Si prega di fornire, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali che potrebbero ulteriormente favorire la cooperazione o lo scambio di informazioni ai fini della richiesta:
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Cordiali saluti,
[firma]
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ALLEGATO IV
Modulo per la richiesta all’ESMA di coordinare un’ispezione in loco o un’indagine con effetto transfrontaliero ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503
Richiesta di coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetto transfrontaliero
Numero di riferimento:
Data:
Informazione Generale
DA:
Stato membro:
Autorà competente richiedente:
Indirizzo:
(Recapi del punto di contatto):
Nome:
Telefono:
E-mail:
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A:
Autorà europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
(Recapi del punto di contatto):
Nome:
Telefono:
E-mail:
Informazioni sulla richiesta di coordinamento
Motivi della richiesta
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
[inserire disposizione/i della normativa di settore in base alla quale l’autorà richiedente è competente a trattare la questione]
La richiesta riguarda il coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetto transfrontaliero su …………………………………………………………………………….
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[inserire la descrizione dell’oggetto della richiesta, lo scopo per il quale si cerca il coordinamento di un’ispezione in loco o di un’indagine con effetto transfrontaliero, i fatti alla base dell’indagine che sono alla base della richiesta e la spiegazione della sua utilà ]
Ulteriormente a..…………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………
[se applicabile, inserire i dettagli della precedente richiesta su cui si basa la presente richiesta]
In caso di richiesta urgente e fissazione di eventuali termini, si prega di fornire una spiegazione completa dell’urgenza della richiesta e una spiegazione di eventuali termini per i quali l’autorà richiedente ha chiesto che le informazioni siano forne da:
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
217
Informazioni aggiuntive:
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Le informazioni incluse nella presente richiesta sono mantenute riservate ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2020/1503 e i dati personali forni sono trattati dall’ESMA ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Cordiali saluti,
[firma]
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