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Bulgaria – Legge sulla Pesca e l’Acquacoltura

Legge sulla Pesca e l’Acquacoltura

Pron. DV. NO. 41 del 24 aprile 2001 , modificato DV. NO. 88 del 4 novembre 2005 , modificato DV. NO. 94 del 25 novembre 2005 , modificato DV. NO. 105 del 29 dicembre 2005 , modificato DV. NO. 30 dell’11 aprile 2006 , modificato DV. NO. 65 dell’11 agosto 2006 , modificato DV. NO. 82 del 10 ottobre 2006 , modificato DV. NO. 96 del 28 novembre 2006 , modificato DV. NO. 108 del 29 dicembre 2006 , modificato DV. NO. 36dal 4 aprile 2008 , modificato DV. NO. 43 del 29 aprile 2008 , modificato DV. NO. 71 del 12 agosto 2008 , modificato DV. NO. 12 del 13 febbraio 2009 , modificato DV. NO. 32 del 28 aprile 2009 , modificato DV. NO. 42 del 5 giugno 2009 , modificato DV. NO. 80 del 9 ottobre 2009 , modificato DV. NO. 82 del 16 ottobre 2009 , modificato DV. NO. 61 del 6 agosto 2010 , modificato DV. NO. 73 del 17 settembre 2010 ,modifica DV. NO. 8 del 25 gennaio 2011 , modificato DV. NO. 19 dell’8 marzo 2011 , modificato DV. NO. 38 del 18 maggio 2012 , modificato e aggiungi. DV. NO. 59 del 3 agosto 2012 , modificato DV. NO. 77 del 9 ottobre 2012 , modificato e aggiungi. DV. NO. 102 del 21 dicembre 2012 , modificato DV. NO. 15 del 15 febbraio 2013 , modificato DV. NO. 53 del 27 giugno 2014 , modificato DV. NO. 107 del 24 dicembre 2014 , modificato DV. NO. 12dal 13 febbraio 2015 , modificato e aggiungi. DV. NO. 102 del 29 dicembre 2015 , modificato e aggiungi. DV. NO. 105 del 30 dicembre 2016 , modificato DV. NO. 58 del 18 luglio 2017 , modificato e aggiungi. DV. NO. 63 del 4 agosto 2017 , modificato DV. NO. 92 del 17 novembre 2017 , modificato DV. NO. 103 del 28 dicembre 2017 , modificato DV. NO. 7 del 19 gennaio 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 17 del 23 febbraio 2018 , modificato DV. NO. 27 del 27 marzo 2018, modificato e aggiungi. DV. NO. 55 del 3 luglio 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 77 del 18 settembre 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 91 del 2 novembre 2018 , modificato DV. NO. 98 del 27 novembre 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 98 del 13 dicembre 2019 , modificato DV. NO. 52 del 9 giugno 2020 , modificato DV. NO. 102 del 23 dicembre 2022

Capitolo primo.
GENERALE

Arte. 1. (1) (Modificata e integrata -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Questa legge regola i rapporti relativi alla proprietà, organizzazione, gestione, uso e conservazione delle risorse ittiche nelle acque della Repubblica della Bulgaria, commercio di pesci e altri organismi acquatici.
(2) Lo scopo della legge è garantire:
1. sviluppo sostenibile delle risorse ittiche, ripristino e protezione dell’equilibrio biologico e arricchimento della diversità delle risorse ittiche negli ecosistemi acquatici;
2. (modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) sviluppo della pesca commerciale e ricreativa e dell’acquacoltura;
3. applicazione delle regole per una pesca responsabile;
4. aumentare il consumo di pesce e prodotti ittici nel Paese.

Arte. 2. (1) La pesca è di proprietà dello Stato e dei comuni, delle persone giuridiche e delle persone fisiche.

(2) Il diritto di proprietà delle risorse ittiche nei siti di cui al par. 1, oggetto della presente legge, appartiene al proprietario del relativo sito o ai soggetti ai quali sono stati concessi i diritti di utilizzo della risorsa ittica in forza di un contratto o di altra base giuridica.
(3) (Nuovo – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 59 del 2012 .) Il diritto di proprietà sulle risorse ittiche nei siti e nelle strutture per l’allevamento e l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici appartiene alla persona registrata ai sensi dell’art. Arte. 25 .

Arte. 3. (1) Gli impianti di pesca sono:

1. acque naturali e corpi idrici – ai sensi della legge sulle acque ; le acque marine interne, il mare territoriale, la zona adiacente, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva del Mar Nero e il tratto bulgaro del fiume Danubio – ai sensi della legge sugli spazi marittimi, le vie navigabili interne e i porti del Repubblica di Bulgaria ; tutti gli altri fiumi e vecchi alvei fluviali, laghi e paludi costieri, danubiani e interni;
2. corpi idrici artificiali – dighe, dighe e spianatrici, canali, bacini di balaustre, parchi acquatici, bacini tecnologici di centrali elettriche e altre imprese industriali o aziende agricole;
3. (modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 36 del 2008 ) siti specializzati per l’acquacoltura – piscine e altri impianti costruiti per questo scopo.
(2) Le risorse ittiche negli allevamenti ittici di cui al par. 1 sono utilizzati da persone fisiche e giuridiche alle condizioni e in conformità con questa legge e la legge sull’acqua , come segue:
1. (modifica – SG. 59 del 2012 ) il tratto bulgaro del fiume Danubio, le acque marine interne, il mare territoriale e la zona economica esclusiva nel Mar Nero sono utilizzati per la pesca commerciale e ricreativa;
2. (modificata e integrata – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, integrata – SG n. 59 del 2012) per la pesca sportiva, il Danubio e laghi e paludi marini, laghi e paludi interni, fiumi e vecchi alvei fluviali, corpi idrici di zavorra, sbarramenti e argini, canali a remi, idroparchi e dighe;
3. (modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -. SG. 59 del 2012 ,) i siti di cui al par. 1, articoli 2 e 3 sono utilizzati per l’acquacoltura; gli stessi siti possono essere utilizzati anche per la pesca sportiva alle condizioni e secondo l’ordine determinato dagli iscritti ai sensi dell’art. 25 persone.

Capitolo due.
GESTIONE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Arte. 4. (1) (Modificato – SG. 88 del 2005, modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell’ambiente e delle acque, adotta il Programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura.

(2) Il programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura comprende:
1. analisi dello stato e delle tendenze per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura, della produzione, del livello di tecnologia, del marketing, della qualità del prodotto, della domanda dei consumatori e di altri elementi del settore;
2. misure per proteggere la biodiversità negli ecosistemi acquatici e per lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche in essi presenti;
3. sostenere la pesca e l’acquacoltura attraverso misure per:
a) (modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) servizi e attrezzature tecnologiche e tecniche;
b) realizzazione di progetti a breve ea lungo termine nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
c) ristrutturazione e ammodernamento della flotta peschereccia e degli impianti portuali pescherecci;
d) organizzazione del mercato dei pesci e degli altri organismi acquatici;
e) organizzare e condurre programmi e progetti di ricerca;
f) finanziamento delle attività previste dal programma per lo sviluppo del settore;
g) monitoraggio, valutazione e controllo sull’attuazione del programma di cui al par. 1.
(3) (Modifica – SG. 15 del 2013, in vigore dal 01.01.2014) Il programma è finanziato da:
1. (Modifica – SG. 15 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) il bilancio del ministero dell’Agricoltura;
2. entrate mirate da soggetti locali e stranieri o da organizzazioni internazionali o aiuti concessi nell’ambito di programmi dell’Unione Europea.
(4) (Modificato – SG. 88 del 2005, modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura unitamente al Ministro dei trasporti e al Ministro dell’ambiente e delle acque, secondo le rispettive competenze, guidano e controllano l’attuazione del Programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura .
(5) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Il programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura di cui al par. 1 è accettato per un periodo massimo di 7 anni.
(6) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) L’attuazione del Programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura è riferita annualmente entro il mese di marzo al Consiglio dei ministri dal Ministro dell’agricoltura, il Ministro dell’Ambiente e dell’Acqua e il Ministro dei Trasporti.

Arte. 4a. (Nuova – SG. 96 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 . in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura determina con decisione le tipologie di aiuti di Stato nel settore della pesca secondo il requisiti del diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

(2) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura comunica alla Commissione europea i previsti nuovi regimi di aiuto o aiuti individuali o modifiche sostanziali agli aiuti di Stato esistenti soggetti a notifica ai sensi dell’art . 88, par. 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea .
(3) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura mantiene un registro degli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea e un registro degli aiuti minimi forniti in conformità con le disposizioni del regolamento (CE ) n. 1860/2004 della Commissione europea.
(4) Il Fondo statale “Agricoltura” attua regimi di aiuto o di aiuto individuale e di aiuto minimo approvati dalla Commissione europea.
(5) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Le condizioni e la procedura per l’attuazione e il monitoraggio dell’attuazione degli aiuti di Stato sono determinate da un’ordinanza del ministro dell’Agricoltura.
Arte. 5. (1) (Modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023). (AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA) sotto il ministro dell’Agricoltura.
(2) (Modifica – SG. 59 del 2012) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura è un’entità giuridica sostenuta dal bilancio con sede a Burgas e unità territoriali.
(3) L’attività e la struttura della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA sono determinate da regolamenti organizzativi adottati dal Consiglio dei ministri.

Arte. 6. (1) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura svolge le attività di:

1. (nuovo – SG. 36 del 2008 ) gestione del programma operativo per lo sviluppo del settore “Pesca” 2007-2013 ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per il Fondo europeo per la pesca nella sua capacità di un organo di governo;
2. (nuovo – SG n. 36 del 2008) attuazione della politica comune della pesca dell’Unione europea;
3. (modifica – SG n. 88 del 2005 , integrata – SG n. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006, precedente punto 1 – SG n. 36 del 2008 d.) Attuazione del Programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura insieme al Ministero dell’Ambiente e delle Acque e all’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Marittima” sotto il Ministero dei Trasporti;
4. (precedente punto 2 – SG n. 36 del 2008) conservazione delle risorse ittiche e controllo del rispetto delle norme per la pesca sportiva e le attività di piscicoltura;
5. (precedente punto 3 – SG n. 36 del 2008) rilascio di permessi per la pesca commerciale e registrazione delle persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici;
6. (precedente punto 4 – SG n. 36 del 2008) realizzazione e mantenimento di un sistema informativo e statistico per la pesca e l’acquacoltura;
7. (nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, precedente punto 5 -. SG. 36 del 2008) rappresentanza della Repubblica di Bulgaria nelle organizzazioni internazionali;
8. (nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006, precedente punto 6 – SG. 36 del 2008 ) ripartizione delle quote della Repubblica di Bulgaria per la cattura del pesce, concesse in base ad accordi e contratti internazionali;
9. (nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006, precedente punto 7 -. SG. 36 del 2008 ) concessione del diritto di utilizzo delle risorse ittiche – proprietà dello Stato privato;
10. (precedente punto 5, add. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, precedente punto 8 – SG. 36 del 2008) altre attività attribuite e con legge o con deliberazione del Consiglio dei ministri.
(2) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ). gli atti emessi dal direttore esecutivo dell’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura in relazione all’attuazione del programma operativo per lo sviluppo del settore della pesca 2007-2013 possono essere impugnati amministrativamente dinanzi al ministro dell’agricoltura in qualità di organo amministrativo competente immediatamente superiore.
(3) (Nuova – SG. 98 del 2019 , in vigore dal 13.12.2019 ) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura intraprende azioni per riscuotere gli importi indebitamente pagati e pagati in eccesso per i progetti nell’ambito del Programma operativo per lo sviluppo del settore “Pesca” 2007 – 2013, finanziato dal Fondo europeo per la pesca, comprensivo del relativo cofinanziamento nazionale, nonché delle multe e delle altre sanzioni pecuniarie previste dalla normativa bulgara e dal diritto dell’Unione europea.
(4) (Nuova – SG. 98 del 2019 , in vigore dal 13.12.2019 ) L’obbligo di assistenza finanziaria rimborsabile a causa di una violazione da parte degli utenti dell’assistenza nell’ambito del Programma operativo per lo sviluppo del settore della pesca ” 2007 – 2013 , motivo per imporre una rettifica finanziaria ai sensi dell’art. 70, par. 1 della legge sulla gestione dei fondi dei fondi strutturali e di investimento europei , è stabilita con una decisione di imporre una rettifica finanziaria, emessa dal direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA ai sensi del capitolo quinto della stessa legge.
(5) (Nuovo – SG. 98 del 2019 , in vigore dal 13.12.2019 ) L’obbligo di assistenza finanziaria rimborsabile a causa di una violazione da parte degli utenti dell’assistenza nell’ambito del Programma operativo per lo sviluppo del settore della pesca ” 2007 – 2013 , al di fuori dei motivi di cui al par. 4, è stabilito da un atto per l’istituzione di un credito statale pubblico, emesso dal direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA in conformità con il codice procedurale fiscale e assicurativo .
(6) (Nuovo – SG. 98 del 2019 , in vigore dal 13.12.2019 ) Il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA approva con ordinanza le regole per la determinazione dell’importo della sovvenzione rimborsabile ai sensi del par. 4 e 5, tenendo conto della natura e della gravità della violazione ammessa della legge applicabile dell’Unione Europea, della legislazione bulgara e del contratto concluso. L’ordinanza e le norme sono promulgate nella Gazzetta dello Stato .
(7) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, precedente comma 2, add. – SG. 59 del 2012, modificata – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02. .2018, precedente paragrafo 3 -. SG. 98 del 2019 , in vigore dal 13.12.2019) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura, l’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare e l’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” svolgono attività congiunte sulla registrazione e controllo dei pescherecci. L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura mantiene un registro elettronico pubblico dei pescherecci sul proprio sito web .
(8) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 82 del 2006 , precedente paragrafo 3, modificata – SG. 59 del 2012 , precedente paragrafo 4 – SG. 98 del 2019, in vigore dal 13.12.2019) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura svolge, ove necessario, attività congiunte con la Direzione generale “Polizia di frontiera” (GDGP) per il controllo dei pescherecci, della pesca e delle attività di pesca in frontiera zona, nelle aree dei valichi di frontiera, dei porti, delle acque marine interne, del mare territoriale, della zona adiacente, della piattaforma continentale, della zona economica esclusiva, della sezione bulgara del fiume Danubio e negli altri fiumi e bacini di confine.
Arte. 7. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 19 del 2011, in vigore dal 04.09.2011) L’Ente forestale e le sue strutture esercitano il controllo sulla tutela delle risorse ittiche nei corpi idrici adibiti alla pesca sportiva nell’area di attività delle proprie strutture, nonché il controllo del rispetto delle norme per la pesca ricreativa alle condizioni e secondo l’ordine della presente legge e della legge sulle foreste .

Arte. 8. (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificato – SG. in vigore dal 01.01.2023) Il Consiglio tecnico e scientifico per la pesca e l’acquacoltura (NTSRA) è istituito come organo consultivo del Ministro dell’agricoltura.

(2) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 ., modificata – SG 82 del 2009 , in vigore 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011, modificata – SG , n. 59 del 2012, modificata – SG n. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018 (modifica – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura determina con ordinanza la composizione del NTSRA, che comprende rappresentanti del Ministero della Ambiente e Acqua, Ministero dell’Agricoltura, Ministero della Saluteit, l’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare, l’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura, l’Agenzia esecutiva per la silvicoltura, l’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima”, le organizzazioni scientifiche nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le organizzazioni di cui all’art . 10 e l’Associazione Nazionale Pescatori ex art. 11, par. 3 .
(3) (Modifica – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 ., in vigore dal 01.01.2023 ) Il Consiglio Tecnico Scientifico. per la Pesca e l’Acquacoltura discute e esprime pareri su programmi, documenti e questioni relative al settore, sottoposti all’esame del Ministro dell’Agricoltura.
(4) (Modifica -. SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il ministro dell’Agricoltura emana regolamenti sulla struttura e le attività dell’NTSRA.

Arte. 9. (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il controllo sulla protezione della diversità biologica delle risorse ittiche è esercitato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque e dal Ministro dell’Agricoltura.

(2) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) L’introduzione di specie alloctone e la reintroduzione di specie locali di pesci e altri organismi acquatici nei corpi idrici deve essere effettuata in conformità con la legge per la biodiversità.

Arte. 10. (Modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificato – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) (1) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura riconosce le organizzazioni di produttori di prodotti della pesca, le organizzazioni di produttori di prodotti dell’acquacoltura e le associazioni di organizzazioni di produttori che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. del Consiglio (GU L 354/1 del 28 dicembre 2013), di seguito denominato “Regolamento (UE) n. 1379/2013” e del regolamento di cui all’articolo 10 quinquies, comma 1 .

(2) Su iniziativa dei produttori di prodotti della pesca e/o dei produttori di prodotti dell’acquacoltura vengono istituite un’organizzazione di produttori di prodotti della pesca e un’organizzazione di produttori di prodotti dell’acquacoltura per raggiungere gli obiettivi di cui all’art . 7 , e all’attuazione delle misure di cui all’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 .
(3) L’organizzazione ai sensi del par. 2 può essere una società in nome collettivo, una società a responsabilità limitata, una persona giuridica registrata secondo i termini e le condizioni della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro o una cooperativa, ad eccezione di un’unione cooperativa ai sensi dell’art. 54, par. 3 della Legge sulle cooperative .
(4) Su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del par. 2 per il raggiungimento delle finalità di cui all’art . 10 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 .
(5) L’associazione delle organizzazioni di produttori può essere una società in nome collettivo, una società a responsabilità limitata, una persona giuridica registrata secondo i termini e le condizioni della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro o un’unione cooperativa.
(6) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Per il riconoscimento ex par. 1 l’ente o l’associazione competente presenta domanda al Ministro dell’agricoltura alle condizioni e secondo l’ordine del regolamento di cui all’art. 10d, par. 1 .
(7) (Modifica -. SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura nomina con ordinanza una commissione permanente che svolge un’ispezione per il rispetto delle condizioni per il riconoscimento ed esprime un parere sul riconoscimento. o per diniego di riconoscimento. La composizione della commissione comprende rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, del Fondo statale “Agricoltura” e dell’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura.
(8) (Modifica – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Entro tre mesi dalla presentazione della domanda ai sensi del par. 6, sentito il parere della commissione, il Ministro dell’agricoltura, con ordinanza, riconosce o rifiuta motivatamente il riconoscimento dell’ente o dell’associazione.
(9) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Entro 8 settimane dall’entrata in vigore del provvedimento di riconoscimento, l’ente di cui al par. 2 sottopone all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole un piano di produzione e commercializzazione ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 . La commissione di cui al par. 7 effettua le ispezioni per l’attuazione del piano approvato.
(10) (Modifica – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura con ordinanza revoca il riconoscimento:
1. quando l’organizzazione o associazione cessa di soddisfare le condizioni per il riconoscimento;
2. quando l’ordinanza di cui al par. 8 è stato emesso sulla base di dati non corretti;
3. quando una grave violazione o frode sia stata accertata con atto effettivo di un’autorità competente nello svolgimento delle attività dell’ente o dell’associazione;
4. quando l’ente o l’associazione utilizzi il riconoscimento ricevuto per finalità diverse da quelle indicate all’art . 7 o dell’art. 10 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 ;
5. su richiesta dell’organo di governo dell’ente o dell’associazione;
6. alla cessazione della persona giuridica e alla cancellazione della sua iscrizione dal registro delle imprese o dal registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
7. su richiesta della Commissione Europea nei casi di cui all’art. 20, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 .
(11) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura può, con ordinanza, revocare il riconoscimento in caso di rilevante inadempimento del piano di produzione e commercializzazione approvato ai sensi del comma 1. 9 secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all’art. 10d, par. 1 .
(12) Le ordinanze di cui al par. 8, 10 e 11 sono riportati e sono impugnabili a norma del codice del procedimento amministrativo .

Arte. 10a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)

Arte. 10b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)

Arte. 10c. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) (1) (Mod. – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il ministro dell’Agricoltura riconosce le organizzazioni interprofessionali nel settore della pesca che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dell’ordinanza di cui all’art. 10d, par. 1 .

(2) Un’organizzazione interprofessionale è costituita su iniziativa dei produttori, commercianti e/o trasformatori di prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura per raggiungere gli obiettivi di cui all’art . 12 , e per l’attuazione delle misure di cui all’art . 13 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 .
(3) L’organizzazione interprofessionale è una persona giuridica registrata secondo i termini e le condizioni della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro .
(4) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Per il riconoscimento ex par. 1, l’organizzazione interprofessionale competente presenta istanza al Ministro dell’agricoltura alle condizioni e secondo l’ordine del regolamento di cui all’art. 10d, par. 1 .
(5) La Commissione ex art. 10, par. 7 effettua un controllo sulla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ed esprime parere per il riconoscimento o per il diniego del riconoscimento.
(6) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Entro tre mesi dalla presentazione della domanda ai sensi del par. 4, previo parere della commissione, il Ministro dell’agricoltura, con ordinanza, riconosce o motivatamente diniego il riconoscimento dell’organizzazione interprofessionale.
(7) (Modifica – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura con ordinanza revoca il riconoscimento di un’organizzazione interprofessionale:
1. quando l’organizzazione cessa di soddisfare le condizioni per il riconoscimento;
2. quando l’ordinanza di cui al par. 6 è stato emesso sulla base di dati falsi;
3. quando una grave violazione o frode è stata accertata con atto effettivo di un’autorità competente nello svolgimento delle attività dell’ente;
4. quando l’ente utilizza il riconoscimento ricevuto per finalità diverse da quelle indicate all’art . 12 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 ;
5. su richiesta dell’organo di governo dell’organizzazione;
6. alla cessazione della persona giuridica e alla cancellazione della sua iscrizione dal registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro;
7. su richiesta della Commissione Europea nei casi di cui all’art. 20, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1379/2013 .
(8) Le ordinanze di cui al par. 6 e 7 sono riportati e sono impugnabili ai sensi del codice di procedura amministrativa .

Arte. 10 anni (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) (1) (Modificata – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura determina con regolamento:

1. i termini e le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori di prodotti della pesca e/o dell’acquacoltura, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali del settore della pesca;
2. la procedura per l’effettuazione del controllo sull’attività degli enti e delle associazioni riconosciute di cui al comma 1;
3. i termini e le condizioni per l’approvazione dei piani di produzione e commercializzazione e la procedura per il controllo della loro attuazione.
(2) (Modifica – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il Ministero dell’agricoltura e l’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura pubblicano sui loro siti web elenchi aggiornati delle organizzazioni e delle associazioni riconosciute ai sensi l’ordine dell’art . 10 o 10c .

Arte. 11. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Le persone che praticano la pesca ricreativa possono associarsi, sulla base della comunanza di interessi, in associazioni territoriali di pesca, iscritte alle condizioni di la legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro.

(2) Le associazioni di cui al par. 1 possono aderire su base volontaria alle associazioni regionali e alle associazioni nazionali iscritte alle condizioni e nel rispetto della Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro.
(3) (Modifica -. SG. 36 del 2008) Un’associazione nazionale di pesca è quella che riunisce più della metà delle associazioni di pesca registrate nel paese.
(4) L’Associazione nazionale della pesca rappresenta i pescatori associati ai sensi del par. 3, e ne tutela gli interessi a livello nazionale e internazionale, nonché svolge attività di formazione, di elevazione della cultura della pesca dei propri associati, di divulgazione dello sport della pesca, contribuendo alla conservazione degli ecosistemi e all’arricchimento delle risorse ittiche.
(5) (Nuovo – SG. 36 del 2008) Le associazioni di cui al par. 1 e 3, attraverso i propri membri e gli organi direttivi, attuano i programmi dell’associazione per la tutela delle risorse ittiche, il loro arricchimento e la loro utilizzazione.
(6) (Precedente co. 5 – SG n. 36 del 2008) Le associazioni di cui al co. 1 e 2 non possono partecipare a società commerciali.
(7) (Precedente co. 6 – SG n. 36 del 2008) Le associazioni di cui al co. 1 e 2 possono costituire società commerciali senza diritto ad un contributo in natura alle stesse. L’utile realizzato dalle attività delle società commerciali è distribuito per il raggiungimento degli scopi delle associazioni di pescatori definiti nello Statuto.
(8) (Precedente co. 7 – SG n. 36 del 2008) I soggetti di cui al par. 1 e 2 possono associarsi con le persone di cui all’art. 30, par. 1 e dell’art. 31, par. 1 della legge sulla caccia e sulla protezione della selvaggina .

Arte. 11a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Gli enti di cui all’art. 11, par. 1 e 2 partecipano all’attuazione di misure per il reinsediamento di portatori di materiale genetico in oggetti di cui all’art. 3, par. 1, commi 1 e 2 – demanio destinato alla pesca ricreativa, con una quota non inferiore al 10 per cento del finanziamento, e per la restante parte con i fondi di cui all’art . 53, par. 2, punto 3 .

(2) Le organizzazioni di cui all’art. 11, par. 1 e 2 provvedono alla tutela degli oggetti destinati alla sola pesca ricreativa, nei territori di azione delle rispettive associazioni, ove la gestione delle risorse ittiche è loro affidata ai sensi dell’art . 15 bis e assistere nella protezione delle risorse ittiche.

Capitolo tre.
PESCA E ACQUACOLTURA (TITOLO MODIFICATO – SG N. 94 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)

Sezione I.
Condizioni e procedura per l’esercizio della pesca

Arte. 12. (1) La pesca è organizzata e praticata in modo da non ostacolare la riproduzione naturale delle risorse ittiche e le loro rotte migratorie, non minacciare lo sviluppo sostenibile dei loro stock e favorire la protezione della biodiversità.

(2) La pesca nelle attività di pesca che si trovano all’interno dei confini delle aree protette, dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturate ai sensi della legge sulle aree protette , viene effettuata secondo il piano di gestione dell’area interessata e il regime stabilito per essa.

Arte. 13. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) Quando si pesca in corpi idrici – proprietà statale o comunale , la persona che detiene un biglietto per la pesca sportiva o ha ha acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici per l’anno solare in questione diventa il proprietario del pesce e di altri organismi acquatici:

1. nella pesca ricreativa – dal momento in cui i pesci e gli altri organismi acquatici vengono catturati o rilasciati dagli attrezzi da pesca;
2. nel caso della pesca commerciale – dal momento in cui i pesci e gli altri organismi acquatici vengono catturati o rilasciati dall’attrezzo da pesca e vengono immagazzinati in acqua, su un peschereccio, su un altro mezzo di trasporto o sulla riva, in refrigerazione o altre strutture, recipienti o locali specializzati.
Arte. 14. (1) (Modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Le persone che esercitano la pesca commerciale devono avere un certificato di capacità giuridica. I certificati vengono rilasciati dalla AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA dopo un corso di formazione e il superamento di un esame, che sono organizzati alle condizioni e secondo l’ordine determinato da un’ordinanza del Ministro dell’Agricoltura.
(2) (Abrogato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
(3) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Un certificato di capacità giuridica non è richiesto ai sensi del par. 1 delle persone che hanno completato l’istruzione superiore o secondaria in una specialità che acquisisce una qualifica nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Arte. 15. (Modificata -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009, modificata – SG. 59 del 2012, 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. 102 del 2022 (in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura e il Ministro dell’ambiente e delle acque determinano con regolamento l’uso di le dighe – proprietà demaniale, solo per la pesca sportiva o solo per l’acquacoltura.

(2) (Modifica -. SG. 59 del 2012 ) Le aree di acquacoltura possono essere designate in dighe demaniali destinate esclusivamente alla pesca ricreativa secondo la procedura stabilita dall’ordinanza ai sensi del par. 1.
(3) Con l’ordinanza ai sensi del cpv. 1 definisce anche le regole per la pesca commerciale, ricreativa e l’acquacoltura nelle dighe statali, nel Mar Nero e nel Danubio.
(4) (Modificato – SG. 59 del 2012) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura pubblica sul quotidiano nazionale l’elenco delle dighe statali destinate alla pesca sportiva e all’acquacoltura.

Arte. 15a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009 ., integrato – SG. 59 del 2012, modificato – SG n. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG n. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il Ministro dell’agricoltura assegna alle associazioni di cui all’art . 11, par. 1 la gestione delle risorse ittiche nei fiumi, nei vecchi alvei e nei corpi idrici di cui all’art. 3, par. 1, punto 2 – demanio, destinato solo alla pesca sportiva.

(2) (Supplemento – SG. 36 del 2008) Associazione cui è affidata la gestione delle risorse della pesca ai sensi del par. 1, per l’esercizio della pesca sportiva nel relativo sito sono necessari un biglietto per la pesca sportiva e una tessera di associazione o tessera di associazione con la quale sia stata stipulata una convenzione ai fini del loro reciproco riconoscimento.
(3) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) La procedura per l’affidamento della gestione delle risorse alieutiche di cui al par. 1 è determinato con ordinanza del Ministro dell’agricoltura e del Ministro dell’ambiente e delle acque.
(4) I consigli comunali possono affidare alle associazioni di cui all’art. 11 per lo svolgimento del servizio civile.
(5) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)

Arte. 15b. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Abrogato – SG. 59 del 2012)

(2) Nelle dighe destinate all’approvvigionamento di acqua potabile e domestica, la pesca ricreativa viene praticata al di fuori delle zone sanitarie e di sicurezza.
(3) (Modifica. – SG. 59 del 2012) Nelle dighe, secondo l’ allegato n. 1 della legge sulle acque, sono definite le zone tecnologiche per il funzionamento degli impianti idrici.

Arte. 15° sec. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Le zone di acquacoltura sono definite in apposite zone idriche, al di fuori dei limiti per la riproduzione naturale dei pesci e di altri organismi acquatici, che coprono gli estuari dei fiumi che sfociano in il corpo idrico entro un raggio di 200 m, indipendentemente dal livello attuale dell’acqua nel corpo e altri luoghi di riproduzione idonei per pesci e altri organismi acquatici.

(2) Gli impianti tecnici per l’acquacoltura si trovano nella zona dell’acquacoltura. L’area di esercizio degli impianti tecnici copre l’area definita nell’autorizzazione per l’uso di un corpo idrico, rilasciata ai sensi della legge sull’acqua .
(3) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 55 del 2018 ) Nei corpi idrici, le zone di emergenza sono definite per servire per il trasferimento degli impianti di acquacoltura in caso di riparazione delle strutture della parete della diga o di qualsiasi altro evento che fa abbassare il livello dell’acqua. L’area della zona di emergenza deve corrispondere alla zona di produzione designata per il corpo idrico interessato.
(4) (Nuovo – SG. 55 del 2018) Nell’elenco delle dighe complesse e significative di cui all’allegato n. 1 dell’art. 13, comma 1, della Legge sulle acque , utilizzate per l’acquacoltura in gabbie a rete con produzioni significative, sono definiti livelli idrici protettivi per l’attività, che garantiscono la profondità minima ammissibile occupata dalle gabbie a rete.

Arte. 15 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 55 del 2018 ) Le zone di acquacoltura, le zone di emergenza e i livelli di protezione per ciascun corpo idrico separato sono definite da un ordine di il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) (Modificato – SG n. 59 del 2012, integrato – SG n. 55 del 2018) Con l’ordinanza di cui al par. 1, vengono determinati i parametri delle zone e dei livelli pertinenti, compresa la dimensione delle zone di produzione e le zone necessarie per modificare l’ubicazione degli impianti tecnici durante un determinato periodo. I parametri sono determinati su proposta del responsabile dell’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente d’intesa con il gestore degli impianti idrici, la direzione di bacino competente del Ministero dell’Ambiente e delle Acque e l’Ispettorato ambientale e idrico regionale competente.
(3) I parametri delle zone sono determinati in conformità con i requisiti per l’attuazione del funzionamento tecnico delle pareti della diga e delle strutture ad esse collegate e per il funzionamento delle zone di sicurezza sanitaria intorno alle fonti d’acqua e alle strutture per acqua potabile e domestica.
(4) Nella zona di funzionamento degli impianti tecnici per l’acquacoltura, la pesca e l’accesso delle navi, ad eccezione di quelle che servono gli impianti tecnici, sono vietati.

Arte. 16. (1) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura compila e mantiene registri di:

1. rilascio di permessi per la pesca commerciale;
2. emessi biglietti per la pesca sportiva;
3. persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici;
4. (nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) pescherecci;
5. (nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) i centri di prima vendita dei prodotti della pesca;
6. (nuova – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) iscritta ai sensi dell’art. 46e, par. 1 acquirenti;
7. (nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018)
8. (nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) le autorizzazioni di cui all’art. 40, par. 1 ;
9. (nuovo – SG. 59 del 2012) i soggetti di cui all’art. 14, par. 1 ;
10. (nuovo – SG n. 59 del 2012) i protocolli investigativi, gli atti per l’accertamento di illeciti amministrativi ei decreti penali emessi dai dipendenti autorizzati dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(2) (Nuovo – SG. 36 del 2008) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura fornisce all’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” l’accesso alla banca dati elettronica “Registro dei pescherecci”. All’atto della registrazione di un cambiamento delle caratteristiche tecniche e della proprietà di un peschereccio entro tre giorni dallo stabilimento, l’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” notifica e fornisce all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA copie certificate conformi dei documenti attestanti i cambiamenti intervenuti.
(3) (Precedente paragrafo 2, modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificato – SG. 102 del 2022. , in vigore dal 01.01.2023) I registri di cui al par. 1 si svolge secondo la procedura stabilita con ordinanza del Ministro dell’agricoltura.

Arte. 16a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)

Arte. 16b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)

Sezione II.
Pesca commerciale

Arte. 17. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 65 del 2006 , in vigore dal 08.11.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) (Modifica -. 59 del 2012 , modificata – SG 102 del 2015) La pesca commerciale nelle acque del Mar Nero e del Danubio viene effettuata dopo il rilascio di un permesso per la pesca commerciale e l’acquisizione del diritto di sfruttare una risorsa ittica e altri organismi acquatici da:

1. persone fisiche, persone giuridiche e ditte individuali – per navi fino a 10 metri di lunghezza;
2. persone giuridiche e ditte individuali – per navi di lunghezza pari o superiore a 10 metri.
(2) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(3) (Modifica – SG. 59 del 2012) Il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici è remunerativo.
(4) (Modificata e integrata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2012 ) Il diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici è certificato per l’anno civile pertinente attraverso un certificato rilasciato da AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA .
(5) I pescherecci di paesi terzi possono esercitare la pesca commerciale conformemente ai regolamenti applicabili della Comunità europea alle condizioni e in conformità con la legge sugli spazi marittimi, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria .
(6) (Modifica -. SG. 59 del 2012) Un’autorizzazione per la pesca commerciale nelle acque del Mar Nero, del Danubio e delle acque dell’Unione europea è rilasciata a una nave iscritta nel registro dei pescherecci.
(7) (Modifica -. SG. 59 del 2012 ) L’iscrizione nel registro delle navi da pesca, il rilascio di una licenza per la pesca commerciale, un permesso speciale e un certificato del diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altre risorse acquatiche organismi sono effettuati in conformità con i requisiti del diritto dell’Unione europea.
(8) (Modifica – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 ., in vigore dal 01.01.2023 ) Le condizioni e la procedura per la gestione della flotta peschereccia della Repubblica di Bulgaria sono determinate da un’ordinanza del ministro dell’Agricoltura.
(9) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(10) (Modificata – SG. 59 del 2012 ) Un permesso per la pesca commerciale con attrezzi specializzati nelle acque del Mar Nero è rilasciato a una persona giuridica o a un commerciante individuale, determinato dopo una gara tenuta alle condizioni e secondo l’ordine di questa legge.
(11) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il Ministro dell’agricoltura determina con ordinanza le specie ittiche contingentate per le quali viene rilasciato un permesso speciale per la cattura di una specie ittica contingentata.
(12) (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) Un permesso speciale per la cattura di una specie di pesce contingentato nelle acque del Mar Nero è rilasciato per un anno civile a una nave che:
1. è incluso in un elenco di pescherecci autorizzati per la cattura di specie ittiche soggette a quote, approvato per ordine del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA;
2. ha un permesso valido per la pesca commerciale.
(13) (Nuovo -. SG. 59 del 2012) Per il rilascio del permesso speciale ai sensi del par. 11 è corrisposto un canone secondo la tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 .
(14) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ). la stazza lorda dei pescherecci, il tipo, il numero e le caratteristiche degli attrezzi da pesca sono effettuati secondo un piano quinquennale approvato dal Ministro dell’Agricoltura e dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni.

Arte. 17a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Abrogato – SG. 59 del 2012)

(2) (Modifica – SG. 36 del 2008, abrogata – SG. 59 del 2012)
(3) (Abrogato – SG n. 36 del 2008)
(4) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Per il rilascio di un permesso per la pesca commerciale, un permesso speciale per la cattura di un determinato tipo di pesce e per il certificato del diritto acquisito di sfruttare un risorsa di pesci e altri organismi acquatici nelle acque del Mar Nero e del fiume Danubio, le tasse sono pagate secondo la tariffa del Consiglio dei ministri, tranne nei casi di pesca con un dispositivo specializzato per la pesca commerciale ai sensi dell’art. 21, par. 1 .
(5) (Abrogato – SG. 36 del 2008 , nuovo – SG. 59 del 2012 ) L’importo della tassa per un permesso di pesca commerciale e un permesso speciale per la cattura di un determinato tipo di pesce non può superare i costi amministrativi per la sua emissione.

Arte. 17b. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 ) Permesso per la pesca commerciale e certificato di diritto acquisito per lo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici sono rilasciati dal direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o da un funzionario da lui autorizzato.

(2) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il ministro dell’Agricoltura approva con ordinanza campioni di permessi di pesca commerciale.

Arte. 18. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) Rilasciare un permesso di pesca commerciale con una nave registrata ai sensi della legge sull’alimentazione nel Mar Nero e nel Danubio, il richiedente presenta all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o all’unità competente e territoriale un modulo di domanda, al quale sono allegati:

1. copia della patente nautica (permesso nautico provvisorio) rilasciata dall’Agenzia Esecutiva “Amministrazione Marittima” o copia del certificato di cittadinanza (certificato di cittadinanza provvisorio);
2. una procura notarile dell’armatore del comandante o di altra persona autorizzata, quando pesca in nome e per conto dell’armatore o dell’utilizzatore;
3. (modificato – SG n. 36 del 2008, abrogato – SG n. 59 del 2012)
4. un documento di proprietà della nave o un documento che attesti la base su cui viene utilizzata;
5. (suppl. – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018) documento per il pagamento della tassa per il rilascio di un permesso di pesca commerciale, quando il pagamento non è stato effettuato per via elettronica.
6. (nuovo – SG n. 59 del 2012, abrogata – SG n. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018)
(2) (Modifica – SG. 36 del 2008, abrogata – SG. 59 del 2012)
(3) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(4) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(5) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(6) Per la marcatura degli attrezzi e delle attrezzature da pesca è pagata una tassa per l’importo specificato nella tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 .

Arte. 18a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Integrazione – SG. 36 del 2008) La licenza per la pesca commerciale è rilasciata entro 14 giorni dalla presentazione della domanda di cui all’art . 18 , salvo i casi di rilascio di un permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato ai sensi dell’art. 21, par. 1 .

(2) (Modifica -. SG. 59 del 2012 ) Il permesso per la pesca commerciale con un peschereccio deve indicare:
1. l’autorità che ha rilasciato il permesso;
2. dati identificativi del peschereccio:
a) numero di registro della flotta peschereccia dell’Unione europea;
b) nome del peschereccio;
c) Stato di bandiera;
d) marcatura esterna;
e) segnale di chiamata (MPS);
3. nome e indirizzo dell’armatore del peschereccio;
4. dati tecnici del peschereccio:
a) potenza del motore;
b) stazza;
c) lunghezza fuori tutto;
d) larghezza;
e) altezza della tavola;
5. attrezzi da pesca – di base e aggiuntivi;
6. data di emissione;
7. porto di immatricolazione.
(3) (Modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 59 del 2012) Il permesso di pesca commerciale con una nave dovrebbe indicare esplicitamente che autorizza il titolare a svolgere attività di pesca commerciale nelle acque dell’Unione europea. e le istruzioni sono fornite anche in inglese.
(4) In caso di constatate carenze o inesattezze, l’autorità di cui all’art. 17b, par. 1 entro 7 giorni dalla ricezione della domanda invia un messaggio circa la loro rimozione.
(5) Il richiedente pone rimedio alle irregolarità entro 14 giorni dalla ricezione del messaggio.
(6) (Modifica -. SG. 59 del 2012 ) Il direttore esecutivo o un funzionario da lui autorizzato rifiuta, con ordinanza motivata, il rilascio di una licenza per la pesca commerciale:
1. per un peschereccio non iscritto nel registro dei pescherecci;
2. di persona che non abbia ottemperato entro il termine alle istruzioni per la rimozione di incompletezze e/o inesattezze nella documentazione presentata;
3. in assenza di registrazione ai sensi della legislazione alimentare del peschereccio;
4. in caso di inosservanza dell’art . 17, par. 7 .
(7) (Modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 ) Il rifiuto di rilasciare un permesso per la pesca commerciale è soggetto a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(8) Le tasse pagate per il rilascio di una licenza per la pesca commerciale sono rimborsate entro un mese dall’entrata in vigore del rifiuto.

Arte. 18b. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 102 del 2015 .) i casi di cui all’art. 21, par. 7 .

(2) Il titolare di una licenza di pesca commerciale è tenuto a notificare all’autorità che ha rilasciato la licenza qualsiasi cambiamento delle circostanze ai sensi dell’art. 18 entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Arte. 18° sec. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o un funzionario da lui autorizzato termina con ordine la validità del permesso per attività commerciali pesca e/o il permesso speciale per la cattura di un tipo di pesce contingentato:

1. su richiesta del titolare del permesso;
2. per cambio o decesso dell’armatore del peschereccio;
3. alla cessazione della persona giuridica o alla soppressione della ditta individuale;
4. quando vengono meno i presupposti per il rilascio del permesso;
5. nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio , del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, recante modifica del regolamento (CE) n. CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. ) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. /93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (OB, L 343/1 del 22 dicembre 2009), di seguito denominato “regolamento (CE) n. 1224/2009”, regolamento di esecuzione ( UE) n. 404/2011della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (OB, L 112/1 del 30 aprile 2011), regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturata e non regolamentata, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (OB, L 286/1 del 29 ottobre 2008), di seguito denominati “Regolamento (CE) n. 1005/2008”;
6. in caso di inosservanza dell’art . 17, par. 7 ;
7. al raggiungimento o al superamento del numero di punti di penalità previsto dal regolamento di cui all’art. 18e, par. 3 .
(2) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA revoca con ordinanza la validità di un permesso per esercitare la pesca commerciale con un peschereccio, quando per due anni consecutivi:
1. al titolare del permesso non sia stato rilasciato il certificato di cui all’art. 18 _
2. il titolare del permesso non adempie a quanto previsto dall’art . 20 ;
3. viene dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturata la cattura zero.
(3) I pescherecci di cui al par. 2 sono soggetti a cancellazione ufficiale dal registro dei pescherecci. La capacità liberata resta a favore dello Stato.
(4) I paragrafi 2 e 3 non si applicano in caso di mancato esercizio dell’attività di pesca a causa della riparazione del peschereccio.
(5) Alla cessazione del permesso per la pesca commerciale con l’ordine ai sensi del par. 1, decade anche la validità del certificato rilasciato sulla base del diritto acquisito di sfruttamento di una risorsa ittica e di altri organismi acquatici e di un permesso speciale per la cattura di una specie ittica contingentata.

Arte. 18 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Nell’esercizio della pesca commerciale, una persona che soddisfa i requisiti di cui all’art . 14.

(2) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(3) (Modificata e integrata – SG n. 59 del 2012) Quando si effettua la pesca commerciale con una nave, il permesso e il certificato sono conservati a bordo della nave dal suo comandante.
(4) (Modifica -. SG. 59 del 2012) La pesca commerciale viene effettuata solo con attrezzi da pesca e attrezzature contrassegnate e registrate nel certificato.

Arte. 18gg. (Nuovo – SG. 59 del 2012) (1) In caso di violazione grave ai sensi dell’art . 42, paragrafo 1, lettera “a” del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le violazioni viene applicato un sistema di punti in base al quale il titolare della licenza di pesca commerciale riceve un certo numero di punti per il rispettivo peschereccio, secondo l’art. 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 .

(2) I punti ricevuti ai sensi del par. 1, passare all’eventuale futuro titolare di un permesso di pesca sulla relativa nave alle condizioni di cui all’art. 92, comma 2 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 .
(3) (Modifica -. SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Le modalità di applicazione del sistema a punti sono stabilite da un’ordinanza del il ministro dell’Agricoltura.

Arte. 18 (Nuovo – SG. 36 del 2008, ex art. 18e – SG. 59 del 2012) (1) (Modificato – SG. 59 del 2012) Certificato di diritto acquisito allo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici è rilasciato a una persona che ha un permesso valido per la pesca commerciale per l’oggetto in questione e ha pagato la tariffa specificata secondo la tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 , salvo nei casi di acquisizione del diritto di esercitare la pesca commerciale con un dispositivo specializzato di cui all’art. 21, par. 1 .

(2) (Supplemento – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Per il rilascio di un certificato ai sensi del par. 1 il richiedente presenta allo AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o all’unità competente e territoriale una domanda secondo un modello, in cui viene annotato il numero del permesso per la pesca commerciale e viene allegato un documento per la tassa pagata, quando il pagamento non è stato effettuato per via telematica .
(3) (Nuovo – SG. 59 del 2012) Nei ricorsi di cui al par. 2 indicare il tipo e il numero di attrezzi da pesca. Gli attrezzi da pesca specificati e consentiti devono essere contrassegnati entro il periodo di cui al par. 5.
(4) (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) Per la marcatura di attrezzature e strumenti da pesca è dovuta una tassa per l’importo determinato dalla tariffa di cui all’art . 17, par. 4 .
(5) (Precedente par. 3, modificato – SG n. 59 del 2012) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o il funzionario da lui autorizzato rilascia il certificato di cui al par. 1 o si rifiuti di emetterlo con ordinanza motivata:
1. entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al co. 2 – per navi di lunghezza superiore a 15 m;
2. entro 14 giorni dalla presentazione della domanda di cui al co. 2 – in altri casi.
(6) (Precedente par. 4, add. – SG. 59 del 2012) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o la persona da lui autorizzata rifiuta di rilasciare il certificato ai sensi del par. 1, nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di un valido permesso per la pesca commerciale per il sito interessato o non abbia pagato la tariffa specificata, ovvero in caso di inosservanza dell’art . 17, par. 7.
(7) (Precedente comma 5, modificato – SG. 59 del 2012) Il rifiuto di rilasciare un certificato per il diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici è soggetto a ricorso ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(8) (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) Un certificato di diritto acquisito a sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici è rilasciato a una persona giuridica quando il capitano del peschereccio o una persona autorizzata che effettua la pesca per conto ea spese della persona giuridica, soddisfa i requisiti di cui all’art. 14 .
(9) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) Chiunque sia titolare di un permesso per esercitare la pesca economica nelle acque del Mar Nero, è obbligato a fornire annualmente all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro la fine di marzo informazioni generali e statistiche economiche sul peschereccio, dati sul numero di persone occupate e sull’attività di pesca secondo un modello approvato dal direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

Arte. 19. (1) (Modificata -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , suppl. -. SG. 59 del 2012 ). vengono inserite le catture per specie e quantità.

(2) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il giornale di pesca è emesso dalla AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA. Il modello del giornale di pesca per ciascuna attività di pesca e la procedura per la sua tenuta sono stabiliti con ordinanza del Ministro dell’agricoltura.
(3) I dati relativi alle catture per specie e alla composizione quantitativa sono inseriti nel giornale di pesca come segue:
1. per il rombo – in numero e per gruppi dimensionali in chilogrammi;
2. (suppl. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) per lo storione – per specie, sesso, peso e taglia separatamente;
3. per i restanti pesci e altri organismi acquatici – per specie e quantità in chilogrammi, comprese le catture accessorie consentite.
(4) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, su proposta dell’NTSRA, determina anche altri tipi di pesci e organismi acquatici, che sono riportati nel giornale di pesca sotto gruppi dimensionali, per dimensione dei singoli individui o altri indicatori.
(5) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) I comandanti di pescherecci di lunghezza superiore a 10 metri registrano nel giornale di bordo e l’ora, le coordinate delle zone e dei luoghi di pesca.
(6) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , in caso di trasferimento di catture o parti di esse da una nave all’altra in mare aperto, i comandanti di pescherecci di lunghezza superiore a 10 metri oltre ai dati al par. 3 separatamente per i pesci e/o altri organismi acquatici catturati e consegnati e ai sensi del par. 5 riportano altresì nel giornale di pesca i dati relativi al luogo di trasferimento delle catture, alla nave che le riceve e al porto di destinazione.
(7) Il giornale di pesca deve essere presentato alle autorità di controllo su richiesta.
(8) (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) Il giornale di pesca non deve essere tenuto quando si esce in mare per attività diverse dalla pesca commerciale.
(9) (Nuovo – SG. 59 del 2012) Nei casi di cui al par. 8 il comandante del peschereccio, entro e non oltre 12 ore prima della partenza, ne informa per iscritto l’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente.
(10) (Nuovo -. SG. 102 del 2015) I comandanti di pescherecci fino a 10 metri di lunghezza sono esentati dall’obbligo di tenere un giornale di pesca basato su un efficace piano di campionamento statistico in conformità con il diritto dell’Unione europea.
(11) (Nuovo – SG. 102 del 2015) I comandanti di pescherecci di lunghezza fino a 10 metri devono inserire in una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione, parte integrante del piano di cui al par. 10, i dati di cattura/sbarco del mese precedente per specie e quantità. La dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione va presentata a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce.

Arte. 20. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Le persone che hanno acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici, sono obbligati a compilare il giornale di pesca ogni volta che escono in acqua, salvo nei casi di cui all’art. 19, par. 8 . La dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine compilata deve essere consegnata ai funzionari dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro 48 ore dall’ormeggio a terra.

(2) La procedura per la compilazione e il campione del giornale di pesca ai sensi del par. 1 sono determinate dal regolamento di cui all’art. 19, par. 2 .
Arte. 21. (Modifica – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008) (1) Attrezzature specializzate per la pesca economica a Black Dalian è un mare.
(2) La rete da imbrocco è un dispositivo di rete fissa per la pesca commerciale passiva, che si trova in una certa parte dell’area acquatica del Mar Nero – zona di azione, e ha un punto di attacco al fondo marino o alla riva.
(3) La pesca commerciale con un dispositivo specializzato viene effettuata dopo aver ricevuto un permesso per la pesca commerciale, rilasciato dopo una competizione organizzata secondo la procedura di questa legge, e aver acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici.
(4) (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) Il diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici con un dispositivo specializzato per la pesca commerciale è certificato per l’anno in questione mediante un certificato rilasciato da AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(5) (Precedente co. 4 – SG n. 59 del 2012) L’ubicazione e le aree di funzionamento dei dispositivi specializzati per la pesca commerciale di cui al par. 1 e i loro principali parametri tecnici sono determinati da un ordine del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA in accordo con i relativi capi delle unità territoriali dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” e con i relativi capi delle basi navali dell’esercito bulgaro per operazioni specializzate attrezzature nelle acque del Mar Nero.
(6) (Precedente comma 5 – SG n. 59 del 2012) La messa in sicurezza dei dispositivi specializzati durante la loro messa in funzione deve essere effettuata in conformità con il codice della navigazione commerciale .
(7) (Precedente paragrafo 6 -. SG. 59 del 2012 ) Il permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato per la pesca commerciale è rilasciato per un periodo di 10 anni dal direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA dopo una competizione organizzata in conformità con questa legge .

Arte. 21a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 .) Il concorso per ottenere un permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato viene aperto per ordine del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) L’ordinanza ai sensi del par. 1 contiene:
1. il tipo e la denominazione del dispositivo, i parametri tecnici, l’ubicazione, le coordinate dei punti di confine caratteristici dell’area di intervento;
2. i requisiti minimi dei partecipanti, nonché i documenti necessari per comprovarli;
3. i criteri di valutazione complessiva delle offerte e il relativo peso;
4. il prezzo minimo per lo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici mediante l’uso del dispositivo specializzato per un periodo di 10 anni, che è pari a tre volte l’importo del canone per la pesca commerciale con una nave di oltre 40 tonnellate di stazza lorda , determinato dalla tariffa di cui all’art . 17a, par. 4 ;
5. metodologia dettagliata per la valutazione delle offerte secondo i criteri previsti dalla legge;
6. luogo e termine per il ricevimento della documentazione per la partecipazione al concorso;
7. luogo e termine per la presentazione delle offerte;
8. luogo, data e ora di apertura dell’offerta;
9. persona di contatto – nome, posizione, indirizzo, fax e indirizzo di posta elettronica;
10. modalità e termine per impugnare l’ordinanza.
(3) (Modificato – SG n. 59 del 2012) L’ordinanza di cui al par. 1 è pubblicato sul sito AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro tre giorni dalla sua emissione e.
(4) (Modificato – SG. 59 del 2012) Il termine di cui al par. 2, punto 7 non può essere inferiore a un mese e superiore a due mesi dalla data di emissione dell’ordine.

Arte. 21b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008) La documentazione per la partecipazione al concorso contiene:

1. copia dell’ordinanza di cui all’art. 21a, par. 1 ;
2. una mappa (diagramma) in opportuna scala con la marcata numerazione dei punti di confine caratteristici dell’area di intervento del dispositivo;
3. requisiti per la presentazione delle informazioni secondo i singoli criteri di valutazione delle offerte;
4. la metodologia di valutazione delle offerte;
5. le regole per lo svolgimento del concorso;
6. campione dell’offerta e istruzioni per la sua redazione;
7. i requisiti relativi agli allegati all’offerta;
8. (modifica. – SG. 27 del 2018) documenti contenenti informazioni o dati che mostrano una chAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura origine dei mezzi per la pesca commerciale.

Arte. 21c. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 .) È possibile presentare un’offerta per partecipare al concorso da qualsiasi persona giuridica o ditta individuale interessata, o da un suo rappresentante.

(2) Un commerciante non è autorizzato a partecipare al concorso:
1. dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturato fallito;
2. nelle procedure concorsuali;
3. in una procedura di liquidazione ;
4. chi ha obblighi nei confronti dello Stato o di un Comune ai sensi dell’art . 162, par. 2 del codice di procedura tributaria e assicurativa , stabilito con atto effettivo di un’autorità competente, salvo che non sia consentita la rinegoziazione o il rinvio degli adempimenti;
5. (nuovo – SG n. 59 del 2012) che ha obblighi in sospeso ai sensi dell’art. 3, par. 1, comma 9, della Legge sull’Agenzia Nazionale delle Entrate ;
6. (precedente punto 5 – SG n. 59 del 2012) che ha obbligazioni pecuniarie scadute nei confronti dei lavoratori e dipendenti di cui è datore di lavoro;
7. (precedente punto 6 – SG n. 59 del 2012) ha commesso una violazione della presente legge, accertata con efficace decreto penale;
8. (precedente punto 7 – SG. 59 del 2012 ) di cui un dirigente o un membro dell’organo di amministrazione, e nel caso in cui il membro dell’organo di amministrazione sia una persona giuridica – il suo rappresentante nell’organo di amministrazione pertinente, è stato condannati a regolare condanna, salvo riabilitazioni, per delitti contro il patrimonio, contro l’economia, contro il sistema finanziario, tributario o assicurativo, ivi compresi il riciclaggio o la frode, per delitto d’ufficio o per corruzione, nonché per partecipazione a un delitto gruppo;
9. (modifica -. SG. 42 del 2009, precedente punto 8 -. SG. 59 del 2012, modificata – SG. 7 del 2018 ) di cui un membro dell’organo di amministrazione o di controllo, nonché svolgere temporaneamente tale posizione, compreso un procuratore o un rappresentante commerciale, è una persona collegata ai sensi del § 1, punto 15 delle disposizioni aggiuntive della legge sulla lotta alla corruzione e alla confisca dei beni acquisiti illegalmente con dipendenti in posizione dirigenziale in AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA;
10. (nuovo – SG. 42 del 2009, precedente punto 9 – SG. 59 del 2012, modificata – SG. 7 del 2018 ) che ha concluso un contratto con una persona ai sensi dell’art . 68 o 69 della Legge sulla lotta alla corruzione e alla confisca dei beni illecitamente acquisiti .
(3) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
(4) (Modificato – SG. 59 del 2012) Le circostanze di cui al par. 2 sono certificati dai seguenti documenti:
1. un certificato del tribunale o un documento corrispondente di un organo giudiziario o amministrativo del paese in cui il partecipante è stabilito, attestante che la persona non è stata dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturata fallita, non è in procedura fallimentare o in una procedura di liquidazione ;
2. (modificata e integrata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 103 del 2017 , in vigore dal 01.01.2018 ) per i cittadini stranieri – certificato del tribunale o documento analogo di un organo giudiziario o amministrativo del paese sotto il diritto interno della persona fisica, attestante che la persona – ditta individuale, o dirigente, o componente dell’organo di governo della persona giuridica non è stata condannata con pena effettiva per un reato di cui al par. 2, comma 8, e non è privato del diritto di esercitare attività commerciale; per i cittadini bulgari, le circostanze di cui al par. 2, comma 8 sono stabiliti d’ufficio;
3. (abrogato – SG n. 63 del 2017, in vigore dal 01.01.2018)
4. (modificato – SG n. 59 del 2012) dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di insussistenza di cui al par. 2, punti 6 e 7;
5. (modifica – SG n. 59 del 2012) certificato di assenza di pretese statali private.
(5) (Modifica – SG. 59 del 2012) Oltre ai documenti di cui al par. Presenti anche 4 partecipanti al concorso:
1. certificati di capacità giuridica ai sensi dell’art. 14 alle persone che effettueranno la pesca;
2. descrizione dell’attrezzatura tecnica con cui verrà effettuata la pesca.
(6) (Nuovo – SG. 63 del 2017 , in vigore dal 01.01.2018 , modificata – SG. 92 del 2017 , in vigore dal 01.01.2018 ) La Commissione ai sensi dell’art . 21e, par. 1 richiede, in via d’ufficio, informazioni sulla presenza o meno degli obblighi di cui all’art. 87, par. 11 del codice di procedura tributaria e assicurativa per la persona giuridica o la ditta individuale interessata.

Arte. 21 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) L’offerta contiene:

1. (modifica – SG n. 59 del 2012) presentazione del partecipante – informazioni sulla sua forma giuridica e organizzativa e altri dati;
2. informazioni sui criteri che compongono la valutazione complessiva dell’offerta, compresa la presentazione di:
a) le caratteristiche tecniche cui risponderà l’impianto;
b) le misure per la messa in sicurezza dell’attività di pesca commerciale.
(2) All’offerta sono allegati:
1. (modificata e integrata – SG n. 59 del 2012) copie certificate conformi di un documento di registrazione aggiornato o di un codice identificativo uniforme del partecipante;
2. documento di autorizzazione – quando il partecipante è rappresentato da un procuratore;
3. (modificato – SG n. 59 del 2012) atti ex art. 21c, par. 4 per attestare l’insussistenza delle circostanze di cui all’art. 21c, par. 2 ;
4. documenti ex art. 21c, par. 5 ;
5. (modifica – SG n. 27 del 2018) documenti contenenti informazioni o dati che dimostrino chAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturamente l’origine dei fondi;
6. un elenco dei documenti contenuti nell’offerta, sottoscritti dal partecipante;
7. (modifica – SG n. 59 del 2012) una busta opaca sigillata con il prezzo offerto dal partecipante per l’acquisizione del diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici attraverso l’uso del dispositivo specializzato per un periodo di 10 anni ;
8. (nuova – SG. 42 del 2009, modificata – SG. 7 del 2018) dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione del partecipante di non avere alcun interesse privato ai sensi della legge sulla lotta alla corruzione e alla confisca dei beni acquisiti illegalmente .
(3) L’offerta deve essere firmata dal partecipante o da una persona da lui autorizzata e presentata nel luogo designato in busta chiusa. Sulla busta sono indicati il numero dell’ordine di apertura della gara, l’indirizzo di corrispondenza, il telefono e, se possibile, il fax e l’indirizzo di posta elettronica del partecipante.
(4) Le offerte presentate in loco non sono accettate quando:
1. sono stati depositati oltre il termine indicato nell’ordinanza di cui all’art. 21a, par. 2, punto 7 ;
2. sono presentate in busta non sigillata o in busta con integrità danneggiata;
3. i requisiti di cui al comma non sono indicati sulla busta. 3, seconda frase.
(5) Le offerte inviate per posta o in qualsiasi altro modo non regolamentato non saranno accettate.

Arte. 21gg. (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata) (1) Dopo la scadenza del periodo di accettazione delle offerte, il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA nomina un comitato per la graduatoria dei partecipanti, determinandone la composizione ei membri di riserva.

(2) La composizione della commissione comprende un numero dispari di persone ed è composta da almeno cinque membri effettivi, uno dei quali deve essere un avvocato legalmente competente, e gli altri sono persone in possesso delle necessarie qualifiche professionali.
(3) (Modificato – SG n. 80 del 2009, abrogata – SG n. 59 del 2012)
(4) Una persona che:
1. (modificata – SG. 42 del 2009, modificata – SG. 7 del 2018 ) ha un interesse privato ai sensi della legge sulla lotta alla corruzione e alla confisca dei beni acquisiti illecitamente dal rilascio della licenza per la pesca commerciale di un certo partecipante;
2. è una persona collegata ai sensi del diritto commerciale con un partecipante al concorso e, nei casi in cui il partecipante è una persona giuridica, con un membro del suo organo di amministrazione o controllo.
(5) I membri della commissione sono obbligati entro tre giorni da:
1. ricezione dell’ordine di nomina della commissione a presentare ad un determinato partecipante una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di mancanza di interesse materiale al rilascio della licenza per la pesca commerciale;
2. venuto a conoscenza della partecipazione al concorso di una persona a loro correlata, a presentare istanza di esonero dalla composizione della commissione.
(6) (Modifica – SG. 42 del 2009 , modificata – SG. 7 del 2018 ) In presenza di un interesse privato ai sensi della legge sulla lotta alla corruzione e alla confisca dei beni acquisiti illecitamente , in caso di richiesta per la dispensa dalla composizione della commissione, nonché negli altri casi in cui, per motivi oggettivi, un membro della commissione non può esercitare le sue funzioni e non può essere sostituito da un membro supplente, il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA emana un’ordinanza per determinare nuove membro.
(7) Il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA fissa un termine per il completamento dei lavori della commissione, che deve essere coerente con le specificità del concorso e non può essere superiore a un mese.

Arte. 21 (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata) (1) L’apertura delle offerte si svolge in una riunione pubblica della commissione, alla quale possono partecipare i partecipanti al concorso oi loro rappresentanti autorizzati.

(2) La Commissione apre le offerte presentate in ordine di ricezione, verificandone il contenuto secondo quanto previsto dall’art . 21 anni .
(3) Nell’esaminare le offerte, la commissione può in qualsiasi momento:
1. verifica le circostanze dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturate dai partecipanti e la veridicità o autenticità dei documenti allegati, anche attraverso indagini ufficiali presso le autorità competenti;
2. richiede chiarimenti in merito alle informazioni presentate o ai documenti allegati;
3. richiede la presentazione scritta entro un determinato periodo di ulteriori prove delle circostanze specificate nell’offerta.
(4) In caso di incompletezza e/o incongruenza dei documenti di cui all’art. 21d, par. 2, commi 1 – 6, il partecipante è avvisato per iscritto di rimuoverli entro tre giorni dalla notifica.
(5) In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine di cui al par. 4 la commissione rimuove il partecipante. Le offerte dei partecipanti rimossi non vengono prese in considerazione e valutate.
(6) Nell’esaminare le offerte, almeno tre membri della commissione sottoscrivono ciascuna offerta e tutti gli allegati, che la commissione valuterà secondo i criteri comunicati.

Arte. 21 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) La Commissione valuta le capacità di ciascun partecipante secondo i seguenti criteri:

1. esperienza e qualifica professionale;
2. capacità tecniche;
3. prezzo proposto per acquisire il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici utilizzando il dispositivo specializzato per un periodo di 10 anni.
(2) La Commissione valuta i criteri di cui al par. 1, item 1 e 2 con una valutazione da 1 a 10, e la valutazione ricevuta dei criteri è moltiplicata per i seguenti coefficienti:
1. (modifica – SG n. 59 del 2012) esperienza e qualifica professionale – 0,8;
2. (modifica – SG n. 59 del 2012) capacità tecniche – 0,2.
(3) La valutazione complessiva della commissione è formata dalla somma delle valutazioni per ciascuno dei criteri di cui al comma 1. 2, moltiplicato per il prezzo proposto per il diritto di sfruttare una risorsa di pesci o altri organismi acquatici utilizzando il dispositivo specializzato per un periodo di 10 anni.
(4) La commissione redige un protocollo per la competizione condotta, che contiene:
1. composizione della commissione;
2. l’elenco dei partecipanti esclusi dalla procedura e le motivazioni della loro rimozione;
3. risultati dell’esame delle offerte e breve descrizione di ciascuna di esse;
4. tabella di valutazione e graduatoria di ciascuno dei partecipanti;
5. proposta al direttore esecutivo per il rilascio del permesso per la pesca commerciale con il dispositivo specializzato.
(5) Il verbale dei lavori del comitato deve essere firmato da tutti i membri del comitato.
(6) Se vi è più di un partecipante ammesso alla valutazione, la commissione propone al direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA di rilasciare una licenza per la pesca commerciale al partecipante con il punteggio più alto nella valutazione.
(7) La Commissione propone di sospendere il concorso quando non è stata presentata alcuna offerta, tutti i partecipanti sono stati rimossi o sono state individuate violazioni durante l’apertura e lo svolgimento del concorso che non possono essere sanate.
(8) Entro tre giorni dal completamento dei lavori, la commissione presenta il protocollo al direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

Arte. 21 ore (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) Entro 7 giorni dalla presentazione del protocollo, il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA determina con ordinanza il partecipante classificato prima dalla commissione, alla quale sarà rilasciato un permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato.

(2) Nell’ordinanza ai sensi del par. 1 sono determinati:
1. la graduatoria dei partecipanti;
2. partecipanti esclusi dal concorso e motivazioni dell’esclusione;
3. i parametri tecnici, l’ubicazione, le coordinate dei punti di confine caratteristici dell’area di intervento del dispositivo specializzato;
4. il prezzo annuo dovuto per il diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici utilizzando il dispositivo specializzato, pari a 1/10 del prezzo proposto dal partecipante;
5. il termine per il pagamento del prezzo di cui al punto 4.
(3) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è comunicato agli interessati entro tre giorni dall’emissione e.
(4) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(5) Dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, è vietata la pesca nell’area di funzionamento del dispositivo specializzato da parte di terzi, come annunciato su un quotidiano e sul sito web di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA .

Arte. 21. (Nuovo – SG. 36 del 2008) (1) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA interrompe il concorso per il rilascio di un permesso per esercitare la pesca commerciale con il dispositivo specializzato con un ordine motivato quando:

1. non è stata presentata alcuna offerta;
2. tutti i partecipanti sono sospesi;
3. sono state riscontrate violazioni durante l’apertura e lo svolgimento del concorso, che non possono essere sanate.
(2) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA è tenuto entro tre giorni dall’emissione dell’ordine ai sensi del par. 1 per comunicare ai partecipanti la chiusura della procedura .
(3) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .

Arte. 21 K. (Nuovo – SG. 36 del 2008 ) Il permesso per la pesca commerciale con attrezzi specializzati contiene:

1. nome dell’autorità che lo rilascia;
2. numero e data del suo rilascio;
3. (modifica -. SG. 59 del 2012) nome e sede del titolare del permesso;
4. (modificato – SG n. 59 del 2012) codice identificativo uniforme;
5. numero e data del documento di cui all’art. 14 ;
6. numero dell’ordine del direttore esecutivo per determinare l’area di funzionamento del dispositivo specializzato;
7. le caratteristiche tecniche, l’ubicazione e le coordinate dei punti di confine caratteristici dell’area di intervento del dispositivo specializzato;
8. (modifica – SG. 59 del 2012) contrassegno esterno e nome della nave per la manutenzione del dispositivo specializzato;
9. termine per il pagamento del prezzo annuo dovuto per l’acquisizione del diritto di sfruttamento di una risorsa ittica e di altri organismi acquatici – demanio;
10. termine di validità del permesso.

Arte. 21 l. (Nuovo – SG. 36 del 2008) (1) La validità del permesso rilasciato termina alle condizioni di cui all’art. 18c, par. 1 , salvo nei casi di cui al par. 2.

(2) (Modificato -. SG. 59 del 2012) Alla cessazione della persona giuridica, la validità del permesso può essere proseguita con un successore legale, quando quest’ultimo ne ha fatto richiesta entro un mese dalla cessazione.
(3) (Modificato -. SG. 59 del 2012) Proroga della validità dell’autorizzazione ai sensi del par. 2 è svolto su disposizione del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art . 21c, par. 2 . Sulla base dell’ordinanza, viene rilasciata una nuova autorizzazione con il contenuto di cui all’art. 21k . Il permesso di nuova emissione non può prorogare il termine fissato con il permesso originario.
(4) L’ordinanza ai sensi del par. 3 è rilasciato entro 10 giorni dalla presentazione della domanda del legittimo successore. Il rifiuto di mantenere la validità del permesso può essere impugnato ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(5) Il direttore esecutivo revoca il permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato in presenza di una delle seguenti circostanze:
1. mancata realizzazione del dispositivo specializzato entro un anno dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza;
2. in caso di reiterata violazione delle disposizioni relative alla messa in sicurezza del dispositivo specializzato, stabilite con atto effettivo di un’autorità competente;
3. mancato pagamento del prezzo annuo dovuto per l’acquisizione del diritto di sfruttamento di una risorsa ittica e di altri organismi acquatici – demanio statale.
(6) In caso di revoca del permesso o cessazione della sua validità, il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA fissa un termine entro il quale il titolare del permesso deve rimuovere i dispositivi.

Sezione III.
Pesca amatoriale

Arte. 22. (1) (Supp. – SG n. 55 del 2018) La pesca amatoriale è praticata da soggetti muniti di regolare titolo di trasporto per la pesca amatoriale.

(2) (Abrogato – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , nuovo – SG. 55 del 2018 ) I soggetti che desiderano il rilascio di un biglietto per la pesca sportiva, ad eccezione di quelli di cui all’art . 23, par. 2, comma 1 , compilano una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione secondo un modulo approvato dal direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, con la quale dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturano di conoscere i requisiti della normativa applicabile alla pesca sportiva.
(3) (Nuovo – SG. 55 del 2018) Entro il 10 di ogni mese, i soggetti di cui all’art. 22a presentare alla AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA la copia originale delle dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazioni completate ai sensi del par. 2 per il mese precedente.
(4) (Nuovo – SG. 55 del 2018) Un biglietto per la pesca ricreativa non può essere emesso senza una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione compilata ai sensi del par. 2.
(5) (Modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , precedente comma 3 – SG. SG. 55 del 2018 ) All’emissione e alla riverifica del biglietto per la pesca sportiva viene riscossa una tassa secondo la tariffa ai sensi dell’art. 17a, par. 4 .
(6) (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, supplemento – SG. 59 del 2012, precedente comma 4 – SG. 55 del 2018 d.) I membri delle associazioni di cui all’art . 11 pagano l’80 per cento della tariffa specificata per il rilascio e la riconvalida del titolo di pesca sportiva previa presentazione della tessera di appartenenza all’associazione di appartenenza, certificata per l’anno solare di riferimento.

Arte. 22a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG 43 del 2008 , modificata – SG 80 del 2009 , integrata – SG n. 19 del 2011, in vigore dal 09.04.2011, modificata – SG n. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023). pesca sono stampati dall’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e distribuiti attraverso le unità territoriali e territoriali, il corpo forestale statale, le aziende venatorie statali, le organizzazioni di cui all’art. 11 e altre persone alle condizioni e secondo l’ordine determinato con ordinanza del Ministro dell’agricoltura.

(2) Il biglietto per la pesca amatoriale è personale e nominativo e non è cedibile a terzi.
(3) Un biglietto per la pesca ricreativa è emesso per un periodo di una settimana, un mese, sei mesi e un anno secondo il modello determinato dal regolamento di cui al par. 1.
(4) (Modifica -. SG. 59 del 2012) Le persone che distribuiscono biglietti per la pesca ricreativa devono trasferire a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA l’80 per cento del valore del biglietto alle condizioni e secondo la procedura specificata nel regolamento di cui al par. 1.
(5) (Nuovo – SG. 55 del 2018) Le persone di cui al par. 4 spendono annualmente non meno del 5 per cento del valore dei biglietti di pesca ricreativa da loro venduti nell’anno precedente per il ripopolamento dei siti di cui all’art. 3, par. 1, commi 1 e 2 , destinati alla pesca ricreativa. Per il ripopolamento effettuato ai sensi del regolamento di cui all’art. 15, par. 1 .
(6) (Nuovo – SG. 55 del 2018 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Ogni anno, su proposta del direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, il Ministro dell’agricoltura determina con ordinanza il siti per lo stoccaggio ai sensi del par. 5.

Arte. 23. (1) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Gli individui possono esercitare la pesca ricreativa senza biglietto nelle acque del Mar Nero subordinatamente al rispetto dei requisiti del capo quarto .

(2) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 36 del 2008 . I bambini fino a 14 anni e le persone con disabilità possono praticare la pesca sportiva con una pesca libera biglietto nei siti di pesca ricreativa, come:
1. ai ragazzi fino a 14 anni viene rilasciato un biglietto per la pesca sportiva valido fino alla maggiore età;
2. alle persone con disabilità fino all’età di 65 anni viene rilasciato un biglietto per la pesca sportiva per il periodo di validità del documento attestante l’invalidità;
3. alle persone con disabilità, la cui invalidità è accertata per tutta la vita, viene rilasciato un biglietto a tempo indeterminato per la pesca sportiva.
(3) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 55 del 2018 .) Persone di età superiore a 60 anni per le donne e 65 anni di età per gli uomini, nonché le persone dai 14 ai 18 anni di età possono esercitare la pesca sportiva dietro pagamento di un biglietto nella misura del 50 per cento del canone di cui all’art . 22, par. 5 .
(4) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Per stimolare lo sviluppo della pesca ricreativa tra i giovani, la NTSRA e le organizzazioni di cui all’art . 11 dare suggerimenti:
1. (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata -. SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01. .2023) innanzi al Ministro dell’agricoltura per la designazione di dighe demaniali o aree di esse a complesso didattico e pratico e ne determina le condizioni e le modalità di utilizzazione;
2. innanzi al consiglio comunale competente per la determinazione dei corpi idrici idonei.
(5) (Nuovo -. SG. 59 del 2012) Le persone di età inferiore ai 14 anni possono praticare la pesca sportiva solo con un accompagnatore in possesso di un biglietto per la pesca sportiva.

Arte. 24. (1) Le persone impegnate nella pesca ricreativa sono obbligate a:

1. (modifica – SG. 59 del 2012 ) per utilizzare non più di 3 canne da pesca (canne) con un massimo di due ami (singoli o doppi) montati su di essi in corpi idrici artificiali, nel Mar Nero e nel Danubio; nelle acque del Mar Nero si può mettere un cheparé su una delle canne da pesca;
2. (modifica – SG n. 59 del 2012) per l’uso di 2 canne (canne) con un massimo di 2 ami (singoli o doppi) installati durante la pesca in fiumi, vecchi alvei, mare, Danubio e laghi interni e paludi;
3. registrare nei biglietti di pesca ricreativa il pescato di ciascuna bordata per specie e quantità (in chilogrammi e numeri);
4. portare con sé i biglietti per la pesca sportiva durante una battuta di pesca e presentarli alle autorità di controllo su richiesta.
(2) (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) L’uso di ami tripli è consentito solo quando si pesca con esche artificiali e quando si pescano pesci predatori con esche vive o morte.
(3) (Supplemento – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , precedente par. 2, modificato -. SG. 59 del 2012 ) Dopo una giornata di pesca, durante la pesca il sabato, la domenica e nei giorni festivi, i pescatori tengono per sé fino a 2 kg di pesce trota, ma non più di 6 pezzi. Nei giorni feriali, i pescatori sono tenuti a rilasciare tutte le trote catturate. Per tutti gli altri tipi di pesce, i pescatori tengono fino a 3 kg, ad eccezione di un singolo esemplare di peso maggiore. In caso di cattura di rane e granchi, conservano fino a 50 esemplari. In caso di cattura di una quantità superiore a quella specificata, gli esemplari catturati vengono immediatamente rimessi in acqua indipendentemente dalle loro condizioni.
(4) (Supplemento – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , paragrafo 3 precedente, modificato -. SG. 59 del 2012 ) Pesci catturati e altri organismi acquatici ai sensi del par. 3 non possono essere oggetto di compravendita.
(5) (Modificato -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, precedente par. 4, modificato -. SG. 59 del 2012, modificato -. SG. 98 del 2019, in vigore dal 13.12.2019) La pesca amatoriale nelle ore diurne è consentita in tutti i giorni della settimana, al di fuori del periodo di divieto di cui all’art. 32, par. 1 .
(6) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , paragrafo 5 precedente, modificato – SG. 59 del 2012 , modificato – SG 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificato – SG n. 98 del 2019, in vigore dal 13.12.2019) La pesca amatoriale nelle ore notturne è consentita solo dalla riva durante tutti i giorni della settimana nel periodo dal 1° aprile al 1° novembre, al di fuori del periodo di il divieto di cui all’art. 32, par. 1 e solo negli allevamenti ittici di cui all’art. 3, par. 1, punti 1 e 2 , determinato ai sensi del par. 9.
(7) (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , precedente paragrafo 6, modificata – SG. le associazioni di cui all’art. 11 negli oggetti in cui è loro affidata la gestione delle risorse ittiche ai sensi dell’art. 15a , le persone devono essere in possesso di un biglietto per la pesca sportiva.
(8) (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) La pesca ricreativa di specie ittiche soggette a contingenti è vietata.
(9) (Nuovo – SG. 98 del 2019 , in vigore dal 13.12.2019 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) L’ordine, le condizioni e gli oggetti di cui al par. 6, in cui è consentita la pesca sportiva nella parte buia della giornata, sono determinati annualmente con ordinanza del Ministro dell’agricoltura su proposta del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

Arte. 24a. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012 ) Nello svolgimento di competizioni sportive per la cattura del pesce, AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA effettua il controllo per il rispetto delle disposizioni di questa legge , ad eccezione dell’art . 24, par. 1, punto 1, 2, 3, par. 5 e 7 e rispetto del regolamento e del programma del concorso.

(2) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Durante il periodo di divieto di cui all’art . 32 con l’autorizzazione del Ministro dell’Agricoltura.

 

Sezione IV.
Acquacoltura (Titolo modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)

Arte. 25. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Allevamento e coltivazione di pesci e altri organismi acquatici e produzione di vettori di materiale genetico da idrobionti è svolto da ditte individuali e persone giuridiche registrate in AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 61 del 2010 , modificata – SG. 59 del 2012 .) Persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici in le acque del Mar Nero e nelle dighe sono registrate dopo aver fissato i limiti per il volume di produzione, le aree necessarie per l’allevamento ittico e l’obbligo di cambiare l’ubicazione degli impianti tecnici durante un certo periodo. Quando le strutture tecniche si trovano nelle acque del Mar Nero, la registrazione viene effettuata anche previo coordinamento con i capi delle direzioni territoriali dell’Agenzia esecutiva “Amministrazione marittima” e con i capi delle basi navali dell’Esercito bulgaro.
(3) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Per il rilascio dei documenti di immatricolazione è dovuta una tassa, determinata dalla tariffa di cui all’art . 17a, par. 4 .
(4) (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) La registrazione delle persone ai sensi del par. 1 viene eseguita separatamente per ciascun oggetto.
(5) (Nuovo – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01. .2023) Il Ministro dell’agricoltura e il Ministro dell’ambiente e delle acque determinano con ordinanza le condizioni e la procedura per la fissazione dei limiti al volume di produzione nei siti di acquacoltura.
(6) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Le condizioni e la procedura per la registrazione dei produttori di portatori di materiale genetico è determinata da un’ordinanza del Ministro dell’agricoltura.
(7) (Nuovo – SG. 59 del 2012) Il controllo sull’attività delle persone ai sensi del par. 6 è effettuato in conformità con la legge sulla zootecnia .
(8) (Nuovo – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Per l’iscrizione nel registro, le persone di cui al par. 1 dovrebbe avere le autorizzazioni pertinenti ai sensi della legge sull’acqua , una decisione ai sensi del capitolo sei della legge sulla protezione dell’ambiente o un’autorizzazione ai sensi dell’art. 67, par. 2 della Legge sulla Diversità Biologica , e quando gli impianti tecnici si trovano nelle acque del Mar Nero – e coordinando le bozze con le autorità ai sensi del par. 2.

Arte. 25a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Per l’iscrizione all’albo, le persone di cui all’art . 25, par. 1 presentare una domanda al capo dell’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) (Modificato – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Nel ricorso di cui al par. 1 indica la CIE ai sensi della legge sul registro delle imprese e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro , nonché il numero e la data degli atti rilevanti ai sensi dell’art. 25, par. 8 . Alla domanda sono allegati:
1. un documento di proprietà o un documento che attesti la base per l’uso di proprietà demaniali, comunali o private;
2. descrizione tecnica del sito e schema tecnologico di produzione ai sensi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge sull’acqua ;
3. un documento per una quota di iscrizione pagata, quando il pagamento non è stato effettuato elettronicamente;
4. un documento per la fissazione di un limite di produzione ai sensi del regolamento di cui all’art. 25, par. 5 ;
5. schemi di conciliazione con le autorità ex art. 25, par. 2 , quando gli impianti tecnici si trovano nelle acque del Mar Nero.
(3) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il contenuto della tecnologia la descrizione e lo schema tecnologico di produzione sono determinati da un’ordinanza del Ministro dell’agricoltura.

Arte. 25b. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda ex art. 25a, par. 1 la persona è iscritta nel registro e viene rilasciato un certificato di iscrizione.

(2) (Supplemento – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) In caso di accertata incompletezza o inesattezza nei documenti presentati o nelle informazioni specificate nella domanda, il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o una persona autorizzata da lui entro 7 giorni dalla ricezione della domanda, viene inviato un messaggio per rimuoverli.
(3) Il richiedente elimina le irregolarità ai sensi del par. 2 entro 14 giorni dalla ricezione del messaggio.
(4) Quando le irregolarità non vengono sanate in tempo, il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o una persona da lui autorizzata rifiuta l’iscrizione nel registro e il rilascio di un certificato.
(5) (Modifica – SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il rifiuto di cui al par. 4 è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .

Arte. 25c. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) L’iscrizione di cui all’art. 25b, par. 1 è indefinito.

(2) In caso di modifica dei dati di cui all’art. 25a, par. 2, la persona iscritta deve, entro 30 giorni, notificare all’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente l’iscrizione delle modifiche nel registro delle persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici.
(3) (Nuova – SG. 59 del 2012) Quelli iscritti ai sensi dell’art. 25 persone devono presentare all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA un certificato per la registrazione di una struttura zootecnica ai sensi dell’art. 137 della Legge sull’Attività Medico Veterinaria entro 30 giorni dalla messa in esercizio del sito.

Arte. 25 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012 ) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA con ordinanza annulla la registrazione di una persona alle seguenti condizioni:

1. su richiesta dell’interessato;
2. alla cessazione o liquidazione della persona giuridica;
3. (abrogato – SG n. 59 del 2012)
4. per sospensione dall’attività per più di un anno;
5. alla revoca dell’autorizzazione ai sensi della legge sull’acqua ;
6. (nuovo – SG. 36 del 2008) alla scadenza del documento attestante la motivazione dell’uso dell’oggetto;
7. (nuova – SG n. 36 del 2008) alla scadenza della relativa autorizzazione ai sensi della legge sull’acqua ;
8. (nuovo – SG. 59 del 2012) in caso di mancato rispetto del requisito di cui all’art . 25c, par. 2 e 3 ;
9. (nuovo – SG. 59 del 2012) in caso di inosservanza dello schema tecnologico di produzione;
10. (nuova – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 91 del 2018 , in vigore dal 02.11.2018) in caso di mancata presentazione dei dati di cui all’art . 27, comma 1 in due anni consecutivi;
11. (nuovo – SG n. 59 del 2012 ) in caso di annullamento di un certificato per la registrazione di una struttura di allevamento ai sensi della legge sull’attività medica veterinaria .
(2) (Modifica – SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) L’ordinanza di cui al par. 1 è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .

Arte. 26. (Modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogato – SG. 61 del 2010)

Arte. 27. Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici sono tenute a:

1. (modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016) per fornire AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA annualmente entro la fine di gennaio un modulo secondo il modello approvato con provvedimento del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, contenente i dati su:
a) i pesci e gli altri organismi acquatici da essi prodotti e venduti nell’anno precedente per età, specie e quantità;
b) (suppl. – SG. 105 del 2016, in vigore dal 30.12.2016) il numero degli occupati per sesso, età, nazionalità, durata dell’orario di lavoro e titolo di studio;
c) (nuova – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) il numero di occupati con istruzione superiore nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
d) (nuovo – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) il numero di persone che lavorano senza retribuzione;
e) (nuova – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) ricavi delle vendite, altri ricavi, valore del lavoro delle persone che lavorano senza stipendio, spese per il personale, per l’energia elettrica, per il materiale di stoccaggio, per l’alimentazione dei pesci , per riparazione e manutenzione, altri costi di esercizio, sovvenzioni di funzionamento e di investimento, consumo di capitale fisso, valore patrimoniale totale, entrate e spese finanziarie, passività, investimento netto, materiale di stoccaggio utilizzato e mangime per pesci e peso delle vendite per tipo di acquacoltura;
f) (nuova – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) medicinali veterinari applicati o trattamenti e mortalità;
2. (modificato – SG n. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011, abrogata – SG n. 59 del 2012)
3. (nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 . dal 2022, in vigore dal 01.01.2023) a tenere un registro delle vendite e alla prima vendita a rilasciare la dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine dei prodotti dell’acquacoltura ai sensi del provvedimento determinato con regolamento del Ministro dell’agricoltura;
4. (nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrata – SG. 59 del 2012 ) a fornire mensilmente ai funzionari AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA copie delle dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazioni di origine emesse e il numero della fattura per il pagamento effettuato;
5. (nuovo – SG n. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) presentare il registro delle vendite alle autorità di controllo su richiesta;
6. (nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) per conformarsi all’allegato schema tecnologico di produzione;
7. (nuova – SG. 36 del 2008, integrata – SG. 59 del 2012) non superare il limite di produzione specificato nell’autorizzazione per l’uso di un corpo idrico;
8. (nuovo – SG. 59 del 2012 ) per la registrazione delle navi utilizzate nella produzione di acquacoltura nelle acque del Mar Nero in conformità con il regolamento di cui all’art. 16, comma 3 , al più tardi un mese prima della messa in servizio degli impianti tecnici.

Arte. 27a. (Nuovo – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) (1) Una persona che ha registrato un’impresa per la lavorazione del pesce e di altri organismi acquatici deve presentare annualmente alla AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro la fine di gennaio un modulo per la statistiche secondo il modello approvato per ordine del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) Il modulo di cui al par. 1 contiene:
1. il numero di occupati per sesso, età, nazionalità, durata dell’orario di lavoro e titolo di studio;
2. il numero di persone che lavorano senza retribuzione;
3. ricavi delle vendite, altri redditi, valore del lavoro delle persone che lavorano senza retribuzione, costi per il personale, per l’elettricità, per il pesce e altre materie prime per la trasformazione, altri costi di funzionamento, sussidi per l’attività e per gli investimenti, consumo di capitale di base, valore totale delle attività, proventi e oneri finanziari, passività, investimento netto e peso della materia prima per tipologia e per origine.

Arte. 28. (Abrogato – SG n. 59 del 2012)

Arte. 28a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato – SG. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011, modificato – SG. 12 del 2015) I capi di le unità territoriali dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA presentano ufficialmente un campione del registro delle persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici alle direzioni regionali “Agricoltura” per l’inclusione delle informazioni nel registro degli agricoltori.

(2) (Modifica – SG. 12 del 2015) I produttori di acquacoltura registrati ai sensi della presente legge godono dei diritti degli agricoltori ai sensi della legge sul sostegno ai produttori agricoli .

Capitolo quattro.
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE

Sezione I.
Disposizioni generali

Arte. 29. (Modifica – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) Gli organi del potere statale e delle autonomie locali, gli enti di cui all’art . 10 , artt. 10c e art. 11 e le persone che esercitano la pesca commerciale e ricreativa e l’acquacoltura sono tenute a fornire assistenza ai dipendenti di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali per la protezione delle risorse ittiche.

Sezione II.
Misure e attività per la tutela delle risorse ittiche

Arte. 30. (1) (Supp. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, Supp. – SG. SG. 55 del 2018) Per la conservazione, il ripristino, la riproduzione e la conservazione delle risorse ittiche AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA:

1. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificato – SG n. all’interno dello stesso per singole tipologie di pesci e altri organismi acquatici nei siti di cui all’art . 3, par. 1 ;
2. sviluppa, approva e pubblicizza le attività di pesca, comprese le norme per il ripopolamento dei siti di cui all’art. 3, par. 1, commi 1 e 2 , quando vi sia evidenza di una riduzione critica delle proprie scorte;
3. (abrogato – SG n. 36 del 2008)
4. (nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) approva i progetti per la costruzione di impianti che assicurino la migrazione dei pesci e di altri organismi acquatici;
5. (nuova – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) reca prescrizioni per rimuovere l’influenza negativa degli impianti esistenti che ostacolano la migrazione dei pesci e di altri organismi acquatici.
(2) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Sulla base della proposta di cui parà. 1, comma 1, il Ministro dell’agricoltura, con ordinanza, determina il totale ammissibile di catture e le quote entro le stesse per il rispettivo anno per le singole specie di pesci e altri organismi acquatici, quando non determinate dall’Unione europea.
(3) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, precedente comma 2, addendum – SG. 59 del 2012 , modificato – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG n. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’ambiente e delle acque, definisce:
1. (modifica – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2012 ) divieti temporanei di pesca commerciale e ricreativa nei corpi idrici ai sensi dell’art . 3, par. 1, commi 1 e 2 o loro zone separate per la protezione delle popolazioni di pesci e di altri organismi acquatici;
2. condizioni e termini per il divieto di utilizzo degli oggetti di cui all’art. 3, par. 1, n. 3 in caso di malattie dei pesci e di altri organismi acquatici in essi allevati e misure per limitare la diffusione di malattie in altri oggetti ai sensi dell’art. 3 ;
3. i termini e le condizioni per la costruzione di scogliere subacquee artificiali nelle zone di acque poco profonde della costa del Mar Nero – coordinate con i capi delle basi navali dell’esercito bulgaro.
(4) (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) In caso di condizioni atmosferiche atipiche e altre circostanze che minacciano le risorse ittiche e i loro habitat, il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA impone un divieto temporaneo di pesca per il dato corpo idrico.
(5) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 ., precedente paragrafo 3 -. SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ). , minacciandone la riproduzione naturale e l’importanza economica, il Ministro dell’Agricoltura, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e delle Acque, ne impone il divieto di esercizio per un certo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, e propone di adottare tali misure in in conformità con i trattati internazionali di cui la Repubblica di Bulgaria è parte.
(6) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , precedente paragrafo 4 -. SG 59 del 2012 , modificata – SG n. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG n. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura e il Ministero dell’ambiente e delle acque monitorano lo sviluppo sostenibile delle popolazioni ittiche e di altri organismi acquatici controllandone la salute e lo stato genetico secondo la procedura stabilita da un’ordinanza del Ministro dell’Agricoltura e del Ministro dell’Ambiente e delle Acque. Alle condizioni e secondo l’ordine determinato dallo stesso regolamento, gli studi di monitoraggio possono essere affidati a laboratori specializzati che soddisfino i requisiti di buona pratica produttiva e di laboratorio.
(7) (Nuovo – SG. 59 del 2012) Nei siti di cui all’art. 3, par. 1, comma 1, il reinsediamento è effettuato solo di esemplari di specie ittiche e di altri organismi acquatici di comprovata origine locale. L’utilizzo di specie alloctone a tale scopo è effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla Legge sulla Biodiversità .
(8) (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006, precedente par. 5, modificato -. SG. 59 del 2012 ). pesci o altri organismi acquatici per i quali è stato determinato un totale ammissibile di cattura e/o un contingente ai sensi del par. 2 o simili sono definiti dall’Unione Europea per le acque del Mar Nero.
(9) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 91 del 2018 , in vigore dal 02.11.2018 ) Quote individuali all’interno di un determinato totale ammissibile di catture e/o quote sono distribuite attraverso organizzazioni riconosciute ai sensi dell’art . . 10 o 10c . I contingenti individuali per i pescherecci i cui armatori o utilizzatori non sono soci riconosciuti ai sensi dell’art. 10 o 10 nelle organizzazioni sono distribuiti da AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(10) (Nuova – SG. 59 del 2012, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) Le condizioni e la procedura per la ripartizione delle quote tra gli organismi riconosciuti ai sensi dell’art . 10 o 10c , e le navi da pesca, i cui proprietari o utilizzatori non sono membri di tali navi, sono determinate dall’ordinanza di cui al par. 8.

Arte. 31. (Modifica – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 59 del 2012)

Arte. 32. (1) Nei corpi idrici di cui all’art. 3, par. 1, punti 1 e 2, è vietata la cattura di pesci e altri organismi acquatici durante il periodo della loro riproduzione secondo l’ allegato n. 1 .

(2) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) In caso di cambiamenti atipici delle condizioni climatiche che incidono sullo sviluppo delle risorse ittiche, il Ministro dell’agricoltura, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e delle acque, su proposta del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA modifica con ordinanza la data di inizio, la data di scadenza o proroga i termini del divieto di cui all’allegato n. 1 fino a 30 giorni.
(3) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il divieto di cui al par. 1 nei siti tecnologici di cui all’art. 3, par. 1, comma 2 è introdotto annualmente per un periodo da 20 a 45 giorni con provvedimento del Ministro dell’agricoltura su proposta del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(4) (Modifica -. SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il divieto di cui al par. 1 non si applica alle catture di pesci e di altri organismi acquatici nei corpi idrici, determinate con ordinanza del Ministro dell’agricoltura, concordata con il Ministro dell’ambiente e delle acque, su proposta del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, in cui la pesca sportiva è consentito e nel periodo di divieto di cui al par. 1.
(5) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e delle acque, su proposta del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, modifica con ordinanza la data di inizio , la data di scadenza o la proroga dei termini del divieto di cui al cpv. 1 – 3 per alcuni corpi idrici in funzione dell’altitudine e delle caratteristiche climatiche della regione.
(6) (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 59 del 2012)
(7) (Nuovo -. SG. 59 del 2012) Nei casi di catture accessorie durante il divieto di cui all’art. 32, par. 1 gli esemplari catturati vengono immediatamente rimessi in acqua indipendentemente dalle loro condizioni.

Arte. 33. (1) (Supplemento – SG n. 59 del 2012) Durante il periodo di divieto di cui all’art. 30, par. 3, punto 1, par. 4 e 5 e dell’art. 32, par. 1, non è consentito portare, trasportare e vendere pesci e altri organismi acquatici allo stato vivo, fresco e refrigerato.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Il divieto di cui al par. 1 non si applica ai pesci e agli altri organismi acquatici, inclusi i portatori di materiale genetico, allevati negli impianti iscritti all’art . 25 . La loro cattura, trasferimento, trasporto e vendita è effettuata secondo i requisiti del capitolo cinque .
(3) (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Il divieto di portare e trasportare pesci e altri organismi acquatici non si applica ai casi di cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica, di un natura sportiva e dello spettacolo e nei corpi idrici di cui all’art. 32, par. 4.

Arte. 34. (1) (Precedente testo dell’art. 34 – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , supplemento – SG. 59 del 2012 .) La pesca sportiva è vietata nei fiumi, quando la quantità di acqua in è al di sotto del deflusso minimo consentito, determinato secondo la metodologia del Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

(2) (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Il divieto di cui al par. 1 è imposto con provvedimento del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA su proposta del capo dell’unità territoriale competente dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, coordinato con la competente direzione di bacino del Ministero dell’Ambiente e delle Acque.

Arte. 35. (1) Nei siti di cui all’art. 3, par. 1 con i seguenti dispositivi, mezzi, accessori e dispositivi:

1. materiali esplosivi, sostanze velenose e inebrianti;
2. (modifica -. SG. 59 del 2012) corrente elettrica e dispositivi e impianti tecnici per l’intrappolamento con corrente elettrica e radiazioni;
3. (suppl. – SG n. 59 del 2012) mezzi a strascico e draganti, ad eccezione delle sfogliare;
4. arma da fuoco;
5. arpione;
6. (nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2007) neonati;
7. (nuovo – SG n. 59 del 2012) piccoli dispositivi di rete del tipo “paracadute”.
(2) (Modifica -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Il divieto di cui al par. 1, punto 5 non si applica alla pesca ricreativa nelle acque del Mar Nero. Le condizioni e la procedura per la pesca amatoriale con l’arpione sono regolate dal regolamento di cui all’art. 15, par. 1.
(3) (Nuovo -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) La pesca amatoriale è praticata solo con i dispositivi di cui all’art. 24, par. 1, punti 1 e 2 e alle condizioni del par. 2.
(4) (Precedente comma 3 -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009, modificata e integrata – SG. 59 del 2012. , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) I dispositivi di cui al par. 1, commi 2 e 3 possono essere utilizzati per svolgere attività di ricerca scientifica con l’autorizzazione del Ministro dell’agricoltura alle condizioni e secondo l’ordine di rilascio dell’autorizzazione per scopi di ricerca scientifica di cui all’art . 40 .
(5) (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il Ministro dell’agricoltura, su proposta del direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, determina con ordinanza le zone in cui è vietato l’uso della sfoglAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura. L’ordine è pubblicato sul sito AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro tre giorni dalla sua emissione e.
(6) (Nuovo -. SG. 59 del 2012) L’uso della sfoglAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura è vietato nelle aree di cui al par. 5, nonché da pescherecci sprovvisti di apparecchiature di localizzazione satellitare funzionanti a bordo.

Arte. 36. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) La pesca commerciale è vietata nel Danubio e nel Mar Nero, con reti e altre reti dispositivi, quando contengono vele o singoli elementi di esse con un passo di maglia di dimensione inferiore a quella specificata nel regolamento di cui all’art . 15, par. 1 .

(2) Quando si cattura il rombo chiodato, è vietato l’uso di dispositivi di rete aggiuntivi.

Arte. 37. La pesca commerciale e ricreativa è vietata nei siti di cui all’art. 3, par. 1 mediante falciatura (trebbiatura).

Arte. 38. (1) È vietato catturare, trasportare, trasportare e vendere pesci e altri organismi acquatici dai siti di cui all’art. 3, par. 1, punti 1 e 2 con dimensioni inferiori al minimo consentito, secondo l’allegato n. 2 .

(2) Quando si catturano individui di dimensioni inferiori a quelle specificate nell’Appendice n. 2, vengono immediatamente riportati in acqua, indipendentemente dalle loro condizioni.
(3) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Il divieto di catturare, trasportare e trasportare pesci e altri organismi acquatici di dimensioni inferiori a quelle consentite ai sensi dell’allegato n . casi di cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica.
(4) (Precedente paragrafo 3, modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) I pesci catturati e altri organismi acquatici sono misurati come segue:
1. (modificata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) per i pesci, l’intera lunghezza del corpo (TL) è misurata in centimetri dall’inizio della testa all’estremità della pinna caudale, come è mostrato nei diagrammi da n. 1 a n. 4 dell’appendice n. 2;
2. (modificata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) la taglia dei granchi è misurata lungo l’intera lunghezza del corpo (TL) in centimetri dalla metà degli occhi all’estremità della pinna caudale secondo lo schema n. 5 dell’allegato n. 2 ;
3. (modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) la taglia dei mitili è misurata lungo l’intera lunghezza maggiore della conchiglia secondo lo schema n. 6 dell’allegato n. 2 ;
4. (modifica – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) le rane si misurano in grammi.
(5) (Precedente paragrafo 4, add. -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. SG. 59 del 2012 .) Quando si effettua la pesca commerciale, consente la cattura accessoria di pesci di dimensioni inferiori alla minimo consentito ai sensi dell’appendice n. 2 , pari a non più del 5% per tutte le specie, ad eccezione dello storione e delle specie di pesci di quota.

Arte. 39. (Modifica -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Il divieto di cui all’art. 38, par. 1 non si applica alla cattura, al trasporto, al trasporto e alla vendita di pesci e altri organismi acquatici dai siti destinati all’acquacoltura

Arte. 39a. (Nuova – SG. 55 del 2018) (1) È vietata la pesca con attrezzi da pesca a rete nei siti di cui all’art. 3, par. 1 , ad eccezione della pesca effettuata:

1. nelle acque del Mar Nero e del fiume Danubio, alle condizioni di cui all’art. 17 ;
2. da persone iscritte ai sensi dell’art. 25 – nei corpi idrici per i quali è stata effettuata la registrazione.
(2) È vietato portare e trasportare attrezzi da pesca a rete.
(3) Il divieto di cui al par. 2 non si applica alle persone:
1. possesso di un valido permesso per la pesca professionale ai sensi dell’art. 17 ;
2. iscritto ai sensi dell’art. 25 .

Arte. 40. (Modifica – SG. 59 del 2012) (1) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA rilascia un’autorizzazione per la cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica.

(2) (Modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Autorizzazione per la cattura a fini di ricerca scientifica di specie ittiche di cui all’allegato n . 4 della legge sulla biodiversità è concesso dal Ministro dell’Agricoltura, sentito il Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
(3) Per rilasciare il permesso ai sensi del par. 1 e 2, una domanda scritta è presentata secondo un modello dal capo di un’organizzazione scientifica, che afferma:
1. dati della persona che conduce la ricerca;
2. gli obiettivi della ricerca;
3. i motivi per richiedere il permesso:
a) durante il periodo di vigenza del divieto di cui all’art. 32 e 33 ;
b) per l’utilizzo di quanto vietato dall’art . 35, par. 1, commi 2 e 3 dispositivi, mezzi, accessori e dispositivi;
c) per la cattura di pesci e altri organismi acquatici di taglia inferiore a quella minima consentita ai sensi dell’allegato n. 2 all’art. 38, par. 1;
d) per la cattura, il trasporto e il trasporto del gambero di fiume (Astacus astacus L.) e del gambero di fiume (Austropotamobius torrentius);
4. i corpi idrici o spartiacque per lo svolgimento della ricerca;
5. il periodo per lo svolgimento della ricerca;
6. i tipi e il numero di pesci e altri organismi acquatici per famiglia, necessari ai fini della ricerca, ad eccezione delle specie di cui all’allegato n. 3 della legge sulla diversità biologica ;
7. tipo, numero, caratteristiche e parametri degli attrezzi da pesca e dei mezzi con cui viene effettuata la ricerca.
(4) Quando una nave viene utilizzata ai fini della ricerca, la domanda deve indicare:
1. la marcatura esterna e il nome della nave;
2. il nome del maestro.
(5) Il permesso è rilasciato a una persona con un master in idrobiologia, zoologia o ecologia.
(6) Alla domanda di cui al par. 3 si applicano:
1. copia di un contratto per la realizzazione di un progetto di ricerca scientifica e/o piano di attività dell’organizzazione scientifica, certificato dal responsabile dell’organizzazione scientifica competente e/o altri documenti attestanti la base di cui al par. 3, punto 2;
2. analisi dell’impatto previsto dell’uso del dispositivo, metodo o mezzo di cattura o uccisione su altri tipi di pesci e organismi acquatici, nonché le misure previste per la loro protezione o riduzione dell’impatto negativo su di essi;
3. una foto aggiornata della persona alla quale è stato rilasciato il permesso;
4. un documento attestante la circostanza di cui al par. 5;
5. dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione del soggetto a cui è rilasciata l’autorizzazione di non aver commesso violazione di legge nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, accertata con atto effettivo dell’autorità competente.
(7) Il permesso è rilasciato con un periodo di validità fino alla fine dell’anno civile in questione. Dopo la scadenza del periodo, il permesso rilasciato viene restituito a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(8) Il permesso è personale e non cedibile.
(9) Il permesso contiene:
1. (modifica – SG. 55 del 2018) dati della persona che conduce la ricerca;
2. fotografia attuale;
3. lo scopo della ricerca;
4. il periodo di validità del permesso;
5. il periodo per il quale può essere effettuata la pesca;
6. corpi idrici;
7. il tipo e il numero di pesci e altri organismi acquatici che possono essere conservati per l’intero studio;
8. attrezzature e strumenti per la pesca;
9. dettagli della nave e del comandante, quando una nave è utilizzata ai fini dello studio.
(10) Prima di ogni cattura, il titolare del permesso è tenuto a notificare per iscritto all’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, sul cui territorio si trova il corpo idrico o la parte dell’area acquatica del Mar Nero, in cui la ricerca è condotto.
(11) Dopo il completamento di ciascuna cattura, il tipo, la quantità, la taglia e altri dati sui pesci e altri organismi acquatici catturati devono essere inseriti nel permesso e gli stessi devono essere presentati per la certificazione all’unità territoriale competente dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(12) Al fine di completare le collezioni museali e le collezioni di pesci e altri organismi acquatici, è consentita la conservazione di non più di 5 esemplari di una specie.
(13) I quantitativi di pesci e altri organismi acquatici catturati in eccesso rispetto al numero consentito per la conservazione devono essere restituiti al serbatoio indipendentemente dalle loro condizioni.
(14) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA rifiuta con ordinanza motivata il rilascio di un permesso per la cattura di pesce a fini di ricerca scientifica, quando:
1. la domanda presentata non soddisfa i requisiti di cui al par. 3, 4 e 6;
2. la persona non ha restituito a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA il permesso rilasciato per l’anno precedente, e/o il permesso concesso non è stato certificato dall’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
(15) L’ordinanza di cui al par. 14 è segnalato ed è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(16) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura tiene un registro pubblico delle autorizzazioni rilasciate per la cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica.
(17) Divieti ex art. 32 , 33 , artt. 38, par. 1 , art. 42 e 45a non si applicano ai casi di cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica.
(18) Per il rilascio di un’autorizzazione per la cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica, deve essere pagata una tassa secondo la tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 .

Arte. 41. (Abrogata – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)

Arte. 42. (Supplemento – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) È vietata la cattura, il trasporto, il trasporto e il commercio del gambero di fiume (Astacus astacus L.) e del gambero di fiume (Austropotamobius torrentius).

Arte. 43. (1) (Supplemento – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) È vietata la cattura, il trasporto, il trasporto e il commercio di mammiferi marini.

(2) In caso di cattura accessoria di mammiferi marini, gli animali catturati sono immediatamente riportati in mare indipendentemente dalle loro condizioni.

Arte. 44. (Abrogata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , nuova – SG. 55 del 2018 ) È vietato portare e trasportare dispositivi tecnici e attrezzature per la pesca con corrente elettrica, ad eccezione dei casi in cui la persona è titolare di un permesso di pesca valido per scopi di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 40 .

Arte. 44a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) I soggetti gestori degli impianti di scarico dei corpi idrici di cui all’art. 3, par. 1, comma 2 – demanio, hanno l’obbligo di installare strutture che impediscano il passaggio dei pesci.

(2) In circostanze che richiedono il prosciugamento dei corpi idrici ai sensi dell’art. 3, par. 1, comma 2 , il soggetto gestore degli impianti è tenuto a provvedere al trasferimento dei pesci e degli altri organismi acquatici in altro corpo idrico e alla loro restituzione oa finanziarne il ripristino.
(3) Gli obblighi di cui al par. 1 e 2 sono attuati previo coordinamento con il Ministero dell’Ambiente e delle Acque e sotto il controllo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

Arte. 44b. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato – SG. 98 del 2018 , in vigore dal 27.11.2018 ) I proprietari di nuove dighe, soglie e altri impianti di sbarramento trasversali l’alveo lungo tutta la sua larghezza, rendendo difficoltose le migrazioni naturali dei pesci, sono obbligati a costruire passaggi per i pesci fino alla messa in esercizio del sito. Una valutazione della necessità della costruzione di passaggi ittici che garantiscano le migrazioni dei pesci viene effettuata dal direttore della direzione del bacino in conformità con gli obiettivi e le misure del piano di gestione del bacino idrografico nelle procedure:

1. ai sensi del capo sesto della legge sulla protezione dell’ambiente e/o dell’art. 31 della Legge sulla Diversità Biologica attraverso il parere di cui all’art. 155, par. 1, comma 23 della legge sull’acqua , i
2. rilasciando autorizzazioni ai sensi della legge sull’acqua .
(2) (Modificato -. SG. 98 del 2018 , in vigore dal 27.11.2018 ) I proprietari di impianti idroelettrici, dighe e soglie esistenti sono obbligati a costruire o ricostruire passaggi ittici che garantiscano le migrazioni dei pesci, previa valutazione della conformità con il bacino idrografico piani di gestione, realizzati dal direttore della direzione del bacino, sulla base delle informazioni sui risultati del monitoraggio ittico, dei dati idrologici attuali e della documentazione delle strutture realizzate, fornite dai proprietari/utilizzatori degli oggetti.
(3) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Le condizioni, l’ordine e i requisiti tecnici per la costruzione dei passaggi per i pesci sono determinati da un’ordinanza del Ministro dell’Agricoltura e del Ministro dell’Ambiente e delle Acque.

Arte. 44c. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrata – SG. 59 del 2012 ) . 3, par. 1, punto 2 sono obbligati a mantenere un livello idrico ottimale durante il periodo riproduttivo dei pesci al fine di proteggere le uova, tranne quando è richiesto uno scarico di emergenza dell’acqua.

Arte. 44 anni (Nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)

Arte. 45. (1) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. SG. 59 del 2012 ). e mantenere in condizioni di lavoro le apparecchiature di bordo relative al sistema di monitoraggio e controllo dei pescherecci.

(2) (Abrogato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
(3) (Modifica. – SG. 59 del 2012) È vietato ai pescherecci di uscire dalle acque dei porti senza apparecchiature di bordo funzionanti o spente per la localizzazione satellitare.
(4) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07. .2017, modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Termini e condizioni di utilizzo, manutenzione e conservazione del sistema di monitoraggio e controllo dei pescherecci e delle apparecchiature di bordo ai sensi del par. 1 sono determinati con ordinanza del Ministro dell’Agricoltura e del Ministro dei Trasporti.

Arte. 45a. (Nuova – SG. 59 del 2012 ) A bordo di pescherecci e altre navi è vietato immagazzinare, trasportare, trasportare e installare dispositivi, mezzi, accessori e dispositivi di cui all’art . 35, par. 1 , relativo alla pesca commerciale o ricreativa.

Arte. 45b. (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) (1) Pescherecci la cui potenza di propulsione supera i 120 KW, compresi i pescherecci con un motore di propulsione nuovo o sostitutivo installato e uno che ha subito modifiche tecniche, ad eccezione delle navi utilizzate nell’acquacoltura, soggetta a certificazione di potenza del motore.

(2) (Modifica – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) La certificazione e la verifica della potenza dei motori dei pescherecci l’iscrizione nel registro dei pescherecci è effettuata dal Ministro dei Trasporti, delle Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni secondo quanto previsto dall’art . 40 – 41 del regolamento (CE) n. 1224/2009 secondo l’ordine determinato con ordinanza del Ministro dei trasporti, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni e del Ministro dell’agricoltura.

 

Capitolo quinto.
COMMERCIO E TRASPORTO DI PESCI E ALTRI ORGANISMI ACQUATICI

Arte. 46. (Modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) La prima vendita di prodotti della pesca è effettuata in registrato a norma dell’art . 46a o da acquirenti registrati ai sensi dell’art. 46d .

(2) (Modifica – SG. 59 del 2012 ) I centri di prima vendita sono luoghi appositamente costruiti per il commercio di prodotti della pesca, che soddisfano i requisiti della legge sull’attività medica veterinaria e della legge sull’alimentazione , dove le condizioni per un mercato organizzato a condizioni di parità per partecipanti.
(3) (Modifica. – SG. 59 del 2012) Quando si effettua il commercio nei centri di cui al par. 1 azioni sull’organizzazione della prima vendita sono svolte da un organizzatore del centro.
(4) (Modifica -. SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Le condizioni e la procedura per effettuare la prima vendita di prodotti della pesca sono determinate da un’ordinanza del Ministro dell’agricoltura.

Arte. 46a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) I centri di prima vendita di prodotti della pesca sono registrati in AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA dopo che è stato rilasciato un certificato di registrazione in conformità con la legislazione alimentare e l’organizzatore del centro presenta una domanda all’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) Per l’iscrizione nel registro di un centro per la prima vendita, deve essere pagata una tassa per l’importo specificato nella tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 .
(3) (Modificato – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Nel ricorso di cui al par. 1 indica l’EIC ai sensi della legge sul registro delle imprese e il registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro o il codice BULSTAT, il numero e la data del certificato di registrazione ai sensi della legge sull’alimentazione . Alla domanda sono allegati:
1. un documento di proprietà o un documento che attesti la base d’uso dell’oggetto;
2. progetto di regolamento del centro di prima vendita;
3. un documento per una tassa pagata, quando il pagamento non è stato effettuato elettronicamente.
(4) Il regolamento del primo centro di vendita contiene:
1. i termini e le condizioni per la partecipazione al primo centro vendita;
2. i luoghi e gli orari di effettuazione delle vendite e delle operazioni di carico e scarico;
3. la procedura per l’effettuazione della compravendita in sede per la prima vendita;
4. i termini e le condizioni per la redazione dei documenti per la prima vendita dei prodotti della pesca;
5. le tipologie di corrispettivo per i servizi forniti dall’organizzatore.
(5) (Supplemento – SG n. 59 del 2012) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3 l’organizzatore del centro di prima vendita comunica entro 30 giorni all’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente l’iscrizione delle variazioni nel registro dei centri di prima vendita dei prodotti della pesca.

Arte. 46b. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda ex art. 46a, par. 1 il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o una persona da lui autorizzata rilascia un certificato di iscrizione, che viene iscritto nel registro.

(2) (Supplemento – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) In caso di accertata incompletezza o inesattezza nei documenti presentati o nelle informazioni specificate nella domanda entro 7 giorni dal ricevimento da parte del richiedente, invia un messaggio sulla loro rimozione.
(3) Il richiedente elimina le irregolarità ai sensi del par. 2 entro 14 giorni dalla ricezione del messaggio.
(4) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o una persona da lui autorizzata rifiuta l’iscrizione ai sensi del par. 1 quando:
1. le irregolarità nella domanda non sono state sanate entro il termine stabilito;
2. il progetto di regolamento presentato per l’attuazione del commercio di prodotti della pesca nel centro di prima vendita è contro la legge.
(5) (Modifica – SG. 30 del 2006, in vigore dal 07.12.2006) Il rifiuto di cui al par. 4 è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(6) Le tasse pagate per l’iscrizione nel registro e il rilascio di un certificato sono rimborsate entro un mese dall’entrata in vigore del rifiuto.

Arte. 46c. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) L’organizzatore di un centro per la prima vendita di prodotti della pesca tiene un registro dei venditori che effettuano operazioni in esso, in cui devono essere inserito:

1. nome/designazione della persona;
2. (suppl. – SG. 59 del 2012 ) numero del permesso per la pesca commerciale e un certificato del diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici.
(2) In qualità di venditore, una persona riconosciuta ai sensi dell’art. 10 organizzazione di produttori che effettua la prima vendita per conto dei propri associati.
(3) (Nuovo – SG n. 59 del 2012) Iscrizione ex art. 46a è a tempo indeterminato.
(4) (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA deve terminare la registrazione per ordine:
1. su richiesta dell’organizzatore del centro;
2. in caso di cessazione o liquidazione della persona giuridica o ditta individuale – organizzatore del centro;
3. per sospensione dall’attività del centro per più di un anno;
4. alla revoca dell’attestato di iscrizione ai sensi del Food Act .
(5) (Nuovo – SG. 59 del 2012) L’ordinanza di cui al par. 4 è segnalato ed è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .

Arte. 46 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 8 del 2011 , in vigore dal 25.01.2011 ) Gli organizzatori di centri per la prima vendita di prodotti della pesca sono tenuti a fornire libero accesso e condizioni di lavoro agli organismi di controllo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e dell’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare per l’esecuzione dei relativi controlli e campioni delle quantità vendute di pesce e altri organismi acquatici.

Arte. 46d. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificata e integrata – SG. 59 del 2012, integrata – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Prima vendita di prodotti della pesca fuori dai centri di cui all’art. 46, par. 2 è effettuato da acquirenti registrati – persone giuridiche e ditte individuali, in possesso di un valido certificato di registrazione ai sensi del Food Act , che presentano una domanda all’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.

(2) Per l’iscrizione nel registro delle persone ai sensi del par. 1, viene corrisposto un canone nella misura determinata dalla tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 .
(3) (Modifica – SG. 59 del 2012, modificata – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Nella domanda di cui al par. 1, il nome, la sede legale e l’indirizzo della direzione della persona giuridica o dell’imprenditore individuale, EIK ai sensi della legge sul registro delle imprese e del registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro , numero e data del certificato di registrazione ai sensi della legge sugli alimenti o del certificato di immatricolazione del mezzo di trasporto ai sensi della legge sull’attività medica veterinaria . Un documento di pagamento della tassa è allegato alla domanda quando il pagamento non è stato effettuato elettronicamente.
(4) (Supplemento – SG n. 59 del 2012) In caso di modifica dei dati di cui al par. 3 la persona di cui al par. 1 entro 30 giorni, comunica all’unità territoriale AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA competente l’iscrizione delle variazioni nel registro.

Arte. 46 seg. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012) Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell’art . 46e, par. 1, la persona giuridica o la ditta individuale è iscritta all’albo e viene rilasciato un certificato di iscrizione.

(2) (Supplemento – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) In caso di accertata incompletezza o inesattezza nei documenti presentati o nelle informazioni specificate nella domanda entro 7 giorni dal loro ricevimento da parte del richiedente un viene inviato un messaggio per rimuoverli.
(3) Il richiedente elimina le irregolarità ai sensi del par. 2 entro 14 giorni dalla ricezione del messaggio.
(4) (Modificato -. SG. 59 del 2012) Se le irregolarità nella domanda non sono corrette entro il termine di cui al par. 3 il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o una persona da lui autorizzata rifiuta l’ingresso.
(5) (Modifica – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Il rifiuto di cui al par. 4 è segnalato ed è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa .
(6) Le tasse pagate per l’iscrizione nel registro e il rilascio di un certificato sono rimborsate entro un mese dall’entrata in vigore del rifiuto.
(7) (Nuovo – SG. 59 del 2012) La registrazione ai sensi del par. 1 è indefinito.
(8) (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA deve per ordine terminare la registrazione:
1. su richiesta dell’acquirente registrato;
2. in caso di cessazione o liquidazione della persona giuridica o ditta individuale – acquirente registrato;
3. quando l’attività dell’acquirente registrato è sospesa per più di un anno;
4. alla revoca dell’attestato di iscrizione ai sensi del Food Act .
(9) (Nuovo – SG. 59 del 2012) L’ordinanza di cui al par. 8 è segnalato ed è impugnabile ai sensi del codice di procedura amministrativa.

Arte. 46 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Quando si effettua la prima vendita di prodotti della pesca, deve essere tenuto un registro delle vendite, che deve essere presentato alle autorità di controllo su richiesta. Per ogni prima vendita di prodotti della pesca, l’organizzatore del primo centro di vendita o l’acquirente registrato redige un documento di prima vendita.

(2) (Modifica – SG. 59 del 2012 ) Quando i pesci o altri organismi acquatici sono destinati alla successiva immissione sul mercato o alla trasformazione, dopo lo scarico, il proprietario o una persona da lui autorizzata redige una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di accettazione.
(3) Prodotti della pesca sbarcati da un peschereccio allo stato grezzo o dopo la lavorazione del peschereccio o importati nel paese, per i quali non è stato redatto alcun documento di prima vendita o dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di accettazione e che sono soggetti a trasporto in un luogo diverso da il luogo di scarico, sono accompagnati da un documento di trasporto.
(4) (Supplemento – SG. 59 del 2012 ) Gli estensori del primo documento di vendita, della dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di accettazione e del documento di trasporto devono inviare a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA una copia dei documenti specificati e un numero di fattura entro 48 ore dallo scarico o dall’effettuazione la vendita.
(5) Le condizioni e la procedura per la redazione e la presentazione dei documenti di cui al par. 1 – 4 sono determinati dal regolamento di cui all’art. 46, par. 4.

Arte. 46 ore. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Alla prima vendita di prodotti della pesca, determinata dall’ordinanza di cui all’art. 46, par. 4 , la categorizzazione viene effettuata in termini di freschezza e dimensione.

(2) La classificazione di cui al par. 1 è effettuato da persone in possesso di un certificato per la categorizzazione di pesci e altri organismi acquatici. I certificati sono rilasciati dalle organizzazioni di cui all’art. 10 dopo aver completato un corso di formazione e superato con successo un esame.
(3) AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA organizza anche corsi per l’acquisizione di un certificato per la classificazione di pesci e altri organismi acquatici secondo l’ordine del regolamento di cui all’art. 14, par. 1 .
(4) Per il rilascio di un certificato per la categorizzazione di pesci e altri organismi acquatici da parte di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, deve essere pagata una tassa per l’importo determinato dalla tariffa ai sensi dell’art . 17a, par. 4 .

Arte. 47. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , in vigore dal 01.01.2006 ) Nel fornire prodotti della pesca come materia prima per la trasformazione, quando non è stato oggetto di una prima vendita, il fornitore deve fornire al destinatario della materia prima materiale una copia della dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine. Quando la materia prima viene importata, il fornitore fornisce un certificato veterinario.

Arte. 48. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 ) Nelle vendite ex art . 46, par. 1 il venditore fornisce al centro di prima vendita una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine.

(2) Per la prima vendita di pesci e altri organismi acquatici importati, deve essere fornito un certificato medico veterinario.

Arte. 48a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Al momento della consegna di prodotti dell’acquacoltura come materia prima per la trasformazione, il fornitore fornisce al destinatario una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine di prodotti dell’acquacoltura e quando vengono consegnati pesci vivi e/o altri organismi acquatici vivi – e un certificato medico veterinario. Quando la materia prima viene importata, il fornitore fornisce un certificato veterinario.

(2) In caso di vendita di prodotti di acquacoltura, il venditore fornisce all’acquirente una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine di prodotti di acquacoltura e, in caso di vendita di pesci vivi e/o altri organismi acquatici viventi, un certificato medico veterinario. Quando la materia prima viene importata, il venditore fornisce un certificato veterinario.
(3) La vendita di prodotti vivi dell’acquacoltura è effettuata solo da persone registrate ai sensi dell’art. 25 persone.

Arte. 49. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 59 del 2012 ). organismi della ristorazione collettiva e della rete commerciale senza:

1. copia della dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine e del documento di prima vendita – nei casi di prima vendita di pesci e altri organismi acquatici, oppure;
2. documento commerciale o di pagamento – in tutti gli altri casi.

Arte. 49a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011, modificata – SG. ) Copia dei documenti di cui all’art. 49 viene presentato durante l’ispezione degli organismi di controllo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e dell’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare.

Arte. 50. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ,) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 ) Il trasporto di pesci e/o altri organismi acquatici è effettuato con mezzi di trasporto specializzati:

1. concesso in licenza ai sensi dell’art. 165 della legge sull’attività medica veterinaria – durante il trasporto di pesci vivi e altri organismi acquatici viventi;
2. (modificata – SG n. 52 del 2020, in vigore dal 06.09.2020) iscritta ai sensi dell’art. 55 della Legge Alimentare – negli altri casi.
(2) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando si trasportano pesci e / o altri organismi acquatici che sono prodotti dell’acquacoltura, sono accompagnati da una copia della dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine dell’acquacoltura. prodotti, e in caso di trasporto di pesci vivi e/o altri organismi acquatici – con certificato medico veterinario. Quando i prodotti dell’acquacoltura sono oggetto di vendita successiva, sono accompagnati da un documento commerciale o di pagamento.
(3) (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) Quando si trasportano prodotti della pesca, sono accompagnati da una copia della dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine e da un documento di trasporto in conformità con i requisiti del regolamento di cui all’art . 46, par. 4 .
(4) (Modifica – SG. 36 del 2008 , ex par. 3, addendum – SG. 59 del 2012 ) Quando si trasportano prodotti della pesca che hanno superato la prima vendita, sono accompagnati da dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine, documento di prima vendita e documento di trasporto conforme a quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 46, par. 4 .

Arte. 50a. (Nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)

Arte. 51. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 .) I portatori di materiale genetico di pesci e altri organismi acquatici sono venduti anche al di fuori dei siti sotto Arte. 46, par. 2 delle persone giuridiche e delle ditte individuali iscritte ai sensi dell’art. 25, par. 1 , e da imprese, enti, associazioni e istituti di ricerca scientifica accreditati.

(2) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 36 del 2008 .) Quando vende portatori di materiale genetico, il venditore presenta all’acquirente il certificato sanitario veterinario. Per la vendita e il reinsediamento di portatori di materiale genetico di storione sono richiesti un certificato medico veterinario/certificato medico veterinario e un certificato genetico rilasciato da laboratori accreditati per l’analisi genetica di pesci e altri organismi acquatici.

Arte. 52. (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Quando i portatori di materiale genetico sono destinati al reinsediamento, deve essere redatto un protocollo di ricovero secondo il modello e nell’ordine specificato con il regolamento ex art. 15, par. 1 .

Capitolo sei.
FINANZIAMENTO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

Arte. 53. (1) I fondi per la gestione e la protezione delle risorse ittiche sono raccolti da:

1. (modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) le tasse per il rilascio di permessi per la pesca commerciale, le tasse per la registrazione dei produttori di pesce e le tasse per i servizi forniti da AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, determinate con la tariffa di cui Arte. 17a, par. 4 ;
2. i diritti per l’emissione dei biglietti per la pesca sportiva;
3. (modificato – SG n. 36 del 2008) ha riscosso multe, sanzioni pecuniarie e risarcimenti a favore dello Stato per danni causati a pesci e altri organismi acquatici nei siti di cui all’art . 3, par. 1, comma 1 e nelle dighe – demanio;
4. entrate da donazioni, sponsorizzazioni, aiuti, entrate mirate da persone fisiche o giuridiche locali e straniere o da organizzazioni, fondazioni e programmi internazionali;
5. (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 15 del 2013 , in vigore dal 01.01.2014 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07. 2017, modificato – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) storni dal bilancio del Ministero dell’agricoltura;
6. altre entrate determinate dalla legge o da altro atto normativo.
(2) I fondi raccolti ai sensi del par. 1, sono utilizzati per finanziare le attività di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA per:
1. (abrogato – SG n. 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)
2. (abrogato – SG n. 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)
3. (modificato – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificato -. SG. 38 del 2012 , in vigore dal 01.07.2012 ) Spostamento di portatori di materiale genetico in oggetti di cui all’art . 3, par. 1, commi 1 e 2 e altre attività di piscicoltura;
4. (modificata e integrata – SG n. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) servizio scientifico di acquacoltura e svolgimento di ricerche scientifiche e applicate relative allo studio dello stato delle risorse ittiche nelle acque di cui all’art . 3, par. 1, commi 1 e 2 , le misure per il loro mantenimento e arricchimento, la determinazione delle quote di cattura, ecc. – fino al 5 per cento dei fondi raccolti ai sensi del par. 1, punto 2;
5. adempimento di obblighi derivanti da accordi internazionali bilaterali o multilaterali in materia di pesca e acquacoltura;
6. (abrogato – SG n. 38 del 2012, in vigore dal 01.07.2012)
7. attività congiunte con organizzazioni non governative;
8. cofinanziamenti previsti per progetti internazionali;
9. (modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) misure per combattere le malattie dei pesci e di altri organismi acquatici, per prevenirne la diffusione negli oggetti di cui all’art . 3, par. 1 e per il monitoraggio e il controllo dello stato sanitario degli impianti di acquacoltura;
10. (nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) misure per il monitoraggio e la tutela della purezza genetica delle popolazioni ittiche e di altri organismi acquatici.
(3) (Nuova – SG. 36 del 2008, abrogata – SG. 59 del 2012)
(4) (Nuovo – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009, abrogata – SG. 59 del 2012)
(5) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , precedente comma 3 – SG. 36 del 2008 , abrogato – SG. 38 del 2012 , in vigore dal 01.07.2012 )

Capitolo Sette.
CONTROLLO

Arte. 54. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 82 del 2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009. ) Il controllo sull’uso e la tutela delle risorse ittiche è esercitato dall’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA tramite dipendenti autorizzati e dall’Agenzia esecutiva forestale ai sensi dell’art . 7 . Il controllo sull’uso e la protezione delle risorse ittiche negli spazi marittimi e nelle vie navigabili interne ai sensi della legge sugli spazi marittimi, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria in relazione ai pescherecci stranieri è esercitato anche dalla Direzione principale ” Polizia di frontiera”.

(2) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 36 del 2008 ) Quelli autorizzati ai sensi del par. 1 dipendenti AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA:
1. verificare i permessi per la pesca commerciale, l’iscrizione delle persone che svolgono un’attività soggetta ad iscrizione ai sensi della presente legge ei biglietti per la pesca sportiva;
2. controllare la produzione, il trasporto e il reinsediamento dei portatori di materiale genetico;
3. controllare il rispetto del regime di utilizzo delle risorse ittiche;
4. controllare gli attrezzi da pesca, le attrezzature, i materiali ausiliari e altri mezzi tecnici per la pesca;
5. (modifica – SG. 36 del 2008) controllare i certificati genetici rilasciati;
6. condurre con la forza i trasgressori di identità sconosciuta presso la più vicina sede del Ministero dell’Interno;
6a. (nuova – SG n. 55 del 2018) redigere un protocollo al momento della consegna del detenuto alle autorità di polizia competenti; il contenuto del protocollo è determinato dal regolamento di cui al par. 8;
7. sequestrare e trattenere gli oggetti oggetto della violazione, nonché gli oggetti che sono serviti a commetterla;
8. controllare il commercio del pesce, di altri organismi acquatici e dei loro prodotti in termini di norme sull’origine e sulla prima vendita;
9. (Modifica -. SG. 82 del 2006 , modificata – SG. 53 del 2014 , modificata – SG. 55 del 2018 , emendata – SG. si oppone all’esecuzione di un ordine legittimo; all’arresto dell’autore del reato, ne danno immediata comunicazione alle competenti autorità di polizia;
9a. (nuova – SG. 55 del 2018 ) all’accertamento di violazioni della presente legge e dello statuto, utilizzare mezzi o sistemi tecnici che acquisiscono o registrano:
a) l’atto, la data e l’ora esatta della violazione commessa;
b) l’autore, i testimoni, nonché i mezzi utilizzati per commettere la violazione;
9b. (nuova – SG n. 55 del 2018) utilizzare veicoli a motore con una modalità di movimento speciale;
9c. (nuova – SG. 55 del 2018) usare la forza fisica e gli ausili dopo un avvertimento, ad eccezione dei casi di attacco improvviso; l’uso della forza fisica e dei mezzi ausiliari tiene conto della situazione specifica, della natura del reato e della personalità dell’autore del reato, e i dipendenti AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA sono tenuti a:
a) se possibile, proteggere la salute e adottare tutte le misure per proteggere la vita delle persone contro le quali sono dirette;
b) cessare l’uso della forza fisica e degli ausili subito dopo aver raggiunto lo scopo della misura applicata;
c) non usare forza fisica e ausili nei confronti di minori visibilmente e donne in stato di gravidanza;
d) redigere una relazione al proprio superiore in caso di utilizzo della forza fisica e di ausili;
10. (nuovo – SG. 36 del 2008) controllare i documenti di identità quando viene avviato un procedimento penale amministrativo per violazioni della presente legge;
11. (precedente punto 10 – SG. 36 del 2008 e successive modifiche – SG. 55 del 2018) ispezionare le navi quando sono ferme o all’ancora; nelle zone di frontiera o di controllo doganale, il fermo e il controllo sono effettuati congiuntamente alle autorità competenti per la sua attuazione;
11a. (nuovo – SG n. 55 del 2018) fermare con un segnale con un bastone di arresto e controllare i veicoli sul territorio del distretto di competenza in cui si trova il corpo idrico che controllano;
12. (precedente punto 11 – SG n. 36 del 2008) controllare tutti i documenti durante il trasporto e il commercio di pesci e altri organismi acquatici;
13. (precedente articolo 12 – SG n. 36 del 2008) redigere atti per le violazioni accertate di questa legge secondo la procedura della legge sugli illeciti amministrativi e le sanzioni .
(3) (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 73 del 2010 , in vigore dal 17.09.2010 ., modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Quelli autorizzati ai sensi del par. 1 i dipendenti della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, nell’espletamento delle loro funzioni ufficiali, indossano indumenti uniformi con le relative insegne e la carta di servizio alle condizioni e secondo l’ordine determinato da un’ordinanza del Ministro dell’agricoltura, e hanno il diritto di portare armi da fuoco in conformità con le disposizioni della legge su armi, munizioni , esplosivi e articoli pirotecnici .
(4) (Modifica -. SG. 59 del 2012) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura assicura i dipendenti della pesca e del controllo con l’assicurazione “Vita e infortuni”.
(5) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) Quelli autorizzati ai sensi del par. 1 I dipendenti AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA che hanno subito danni non materiali durante o in connessione con l’esercizio delle loro funzioni ufficiali devono ricevere un’indennità monetaria una tantum pari a 10 salari mensili lordi in caso di lesioni personali gravi e 6 salari mensili lordi in caso di lesioni personali di media entità.
(6) (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Coniugi, figli o genitori di dipendenti deceduti durante o in occasione dell’esercizio di funzioni ufficiali riceveranno un compenso monetario una tantum in l’importo di 12 mensilità lorde di ciascun beneficiario.
(7) (Nuovo – SG. 36 del 2008) I dipendenti AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA che ricoprono incarichi sulle navi di pattugliamento di controllo soddisfano i requisiti per la competenza della gente di mare.
(8) (Nuovo – SG. 55 del 2018 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Le condizioni e la procedura per l’uso di ausili, veicoli a motore con regime di traffico speciale e bastoni di arresto da parte dei dipendenti AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, nonché l’organizzazione e la procedura per l’allontanamento forzato dei trasgressori di identità sconosciuta presso la più vicina sede regionale del Ministero dell’Interno, sono determinate da un’ordinanza del Ministro dell’Agricoltura, concordata con il Ministro dell’Interno .

Arte. 54a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Le associazioni di cui all’art. 11, par. 1 e 2 esercitano il controllo del rispetto delle regole nell’esercizio della pesca nei corpi idrici destinati alla pesca ricreativa, ove la gestione delle risorse ittiche è affidata ai sensi dell’art. 15a.

(2) Il controllo ai sensi del par. 1 è esercitato dai guardiani della pesca. Il Direttore Esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA determina annualmente un elenco di supervisori della pesca su proposta delle associazioni interessate, nonché le loro aree di attività.
(3) (Modifica -. SG. 36 del 2008) I supervisori della pesca controllano i biglietti per la pesca ricreativa e hanno i diritti delle persone autorizzate ai sensi dell’art. 54, par. 1 , ad eccezione di quelli di cui all’art. 54, par. 2, punti 5, 6, 8, 9 e 12, par. 5 e 6 . I guardacaccia hanno anche i diritti di guardacaccia ai sensi dell’art. 67, par. 6 della legge sulla caccia e la protezione della selvaggina .

Arte. 55. (1) (Supp. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, Supp. – SG. 59 del 2012) Il controllo ex art . 54 è effettuato mediante ispezioni nei corpi idrici di cui all’art. 3 su navi e automezzi, in magazzini, annessi, celle frigorifere e dispositivi, strutture per lo stoccaggio temporaneo del pesce, esercizi di ristorazione e nella rete commerciale.

(2) Quando effettuano ispezioni di pescherecci in acque nelle acque del Mar Nero, le autorità di controllo non hanno il diritto di impedire alle navi di muoversi quando gli attrezzi da pesca da loro trainati sono in posizione di lavoro. In questi casi, l’ispezione viene effettuata in movimento mediante l’imbarco degli organi di controllo a bordo o dopo il completamento dell’operazione tecnologica.
(3) Nei casi di cui al par. 2 i comandanti dei pescherecci sono tenuti a comunicare all’autorità di controllo l’ora di completamento dell’operazione, senza intraprendere alcuna azione per modificare il regime tecnologico dell’operazione di pesca in corso, compresa la rimozione di attrezzi da pesca trainati o agganciati, mezzi e accessori.
(4) Le navi e gli altri veicoli dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA, destinati all’esecuzione delle ispezioni, sono designati e contrassegnati con i suoi segni di identificazione e distinzione.

 

Capitolo otto.
DISPOSIZIONI PENALI AMMINISTRATIVE

Arte. 56. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 59 del 2012, integrata – SG. 102 del 2012 ) Chi esercita la pesca commerciale senza permesso o in uno specchio d’acqua diverso dal Mar Nero e dal Danubio, in violazione dell’art . 17 , è punito con un’ammenda da 1.500 BGN a 3.000 BGN.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 2.000 a BGN 4.000.

Arte. 57. (1) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2015 ) A una persona che non conserva il permesso per pesca commerciale e il certificato di diritto acquisito allo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici in violazione dell’art . 18d, par. 3 , viene inflitta un’ammenda rispettivamente da BGN 200 a BGN 500, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 400 a BGN 1.000.

(2) (Modificato – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)

Arte. 57a. (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) (1) Una ditta individuale o una persona giuridica che non notifica l’unità territoriale di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro il termine delle circostanze di cui all’art . 46a, par. 5 o dell’art. 46e, par. 4 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 400 a BGN 1.200, se non soggetto a una sanzione più pesante.

(2) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso nuovamente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale con il quale la persona è stata punita per lo stesso tipo di violazione, l’iscrizione della persona è sospesa.

Arte. 58. (Abrogato – SG n. 59 del 2012)

Arte. 58a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012) Chi esercita attività di pesca in violazione dell’art . 18d, par. 1 o 4 , è punito con una multa da 500 BGN a 1.000 BGN.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, viene imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 600 e BGN 1.200.

Arte. 58b. (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2015 ) A una persona che non ha fornito a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA informazioni generali e statistiche economiche sulla nave da pesca, nonché dati sul numero di dipendenti e per l’attività di pesca in violazione dell’art . 18e, par. 9 , viene inflitta un’ammenda per un importo da BGN 200 a BGN 500, rispettivamente, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 500 a BGN 750.

Arte. 59. (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2015 ) A una persona che non tiene un registro di pesca, rispettivamente un registro delle vendite in violazione dell’art . 19, par. 1, 3, 4 e 5 e dell’art. 27, articolo 3 , viene inflitta un’ammenda per un importo da BGN 200 a BGN 500, rispettivamente, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 800 a BGN 1.600.

Arte. 60. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ). in violazione dell’art . 19, par. 6 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 2.000.

Arte. 61. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG 102 del 2015 ) A una persona che non ha presentato la pesca registro, il registro delle vendite e il registro di prima vendita per l’ispezione in violazione dell’art . 19, par. 7 , artt. 27, comma 5 o art. 46 octies, par. 1 , viene inflitta un’ammenda per un importo da BGN 200 a BGN 500, rispettivamente, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 600 a BGN 1.200.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) La sanzione di cui al par. 1 è imposto anche alla ditta individuale o alla persona giuridica che non abbia fornito la dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine in violazione dell’art . 20, par. 1 e dell’art. 27, punto 4 .

Arte. 61a. (Nuovo – SG. 102 del 2015) Una persona che viola i requisiti di cui all’art. 19, par. 11 , viene inflitta un’ammenda rispettivamente da BGN 200 a BGN 500, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 400 a BGN 1.000.

Arte. 62. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Chi cattura pesci e altri organismi acquatici nella zona di esercizio di attrezzature da pesca specializzate in violazione di Arte. 21, par. 5 , è punito:

1. (nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) nell’esercizio della pesca sportiva – con una multa da 100 BGN a 400 BGN .;
2. (nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) nell’esercizio della pesca commerciale – con una multa da BGN 600 a BGN 1.200 .
(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 800 a BGN 2.000.

Arte. 63. (1) (Mod. -. SG. 59 del 2012) Chiunque modifica i parametri e l’area di funzionamento dei dispositivi di pesca specializzati in violazione dell’art . 21, par. 5 , è punito con un’ammenda da 600 BGN a 1.200 BGN.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 800 a BGN 2.000.

Arte. 64. (1) (Modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificato – SG. 59 del 2012, precedente testo dell’art. 64 – SG. 55 del 2018) Chi svolge attività ricreative pesca senza biglietto per la pesca sportiva in violazione dell’art . 22, par. 1 , è punito con la multa da 100 BGN a 400 BGN.

(2) (Nuovo – SG. 55 del 2018) A chi ha emesso un biglietto per la pesca sportiva in violazione dell’art . 22, par. 4 , viene inflitta una multa da 100 a 400 BGN, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 400 a 1600 BGN.

Arte. 65. (Modificato e integrato – SG n. 59 del 2012) Chiunque esercita attività di pesca sportiva in violazione degli obblighi di cui all’art. 24, par. 1 e 2 , è punito con un’ammenda da 100 BGN a 400 BGN.

Arte. 66. (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012) Chiunque cattura e detiene pesci in quantità superiore a quella specificata, in violazione dell’art . 24, par. 3 , è punito con una multa da 50 BGN a 200 BGN, se non soggetto a una sanzione più pesante.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) Chi vende o acquista pesce in violazione dell’art . 24, par. 4 , è punito con una multa da 300 BGN a 600 BGN, se non soggetto a una sanzione più pesante.
(3) (Modificata – SG. 59 del 2012, modificata – SG. 98 del 2019, in vigore dal 13.12.2019) Chi esercita la pesca sportiva in violazione dell’art . 24, par. 5, 6 e 9 , è punito con una multa da BGN 400 a BGN 650.
(4) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) Chi esercita la pesca sportiva in violazione dell’art . 24, par. 8 , è punito con una multa da 300 BGN a 600 BGN, se non soggetto a una sanzione più pesante.
(5) (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Chi esercita la pesca sportiva in un corpo idrico, nel quale è affidata la gestione delle risorse ittiche ai sensi dell’art . 15a , senza biglietto e tessera associativa dell’associazione, è punito con una multa da 100 BGN a 300 BGN, se non soggetto a una sanzione più pesante.

Arte. 67. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Chi pratica la pesca sportiva al di fuori dei corpi idrici e delle aree per la pesca sportiva è punito con la multa da 100 BGN a 500 BGN.

Arte. 67a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 59 del 2012, nuova – SG. 55 del 2018) Persona giuridica, che ha violato la disposizione dell’art . 22a, par. 5 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 2.000 a BGN 5.000.

Arte. 68. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG 102 del 2012 ) Chi alleva e alleva pesci e altri animali acquatici organismi senza essere registrati, in violazione dell’art . 25 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 1.500 a BGN 3.000.

(2) (Modificato – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)

Arte. 68a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata -. SG. 59 del 2012 ) Una ditta individuale o una persona giuridica che viola le disposizioni dell’art . 25c, par. 2 , è punito con una sanzione patrimoniale da 600 BGN a 900 BGN.

(2) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)

Arte. 69. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 59 del 2012 , Supplemento – SG. 102 del 2012 ) persona giuridica che alleva e alleva pesci e altri organismi acquatici in violazione dell’art . 27, comma 1, 6, 7 o 8 , è punito con una sanzione pecuniaria da 500 BGN a 1.000 BGN.

Arte. 69a. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012 ) Chi cattura pesci e altri organismi acquatici al di fuori della quota specificata è punito con una multa di BGN 600 a 1.200 lev.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un commerciante individuale, viene imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 2.000 e BGN 3.000.

Arte. 69b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 59 del 2012, nuova – SG. 105 del 2016, in vigore dal 30.12.2016) Arte. 27a, par. 1 , viene inflitta un’ammenda da 200 BGN a 500 BGN, rispettivamente una sanzione patrimoniale da 500 BGN a 1000 BGN.

Arte. 70. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ). Chi cattura pesci e altri organismi acquatici durante il periodo di divieto di cui all’art . 30, par. 3, punto 1, par. 4 e 5 e dell’art. 32, par. 1 , è punito con un’ammenda da 1.500 lev a 3.000 lev, se non soggetto a sanzione più grave.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 2.000 a BGN 4.000.

Arte. 71. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Chiunque trasporta, trasporta e vende pesci vivi, freschi e refrigerati e altri organismi acquatici, in violazione dell’art . 33, par. 1 , è punito con un’ammenda da 1.000 lev a 2.000 lev.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un commerciante individuale, sarà soggetto a una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 2.000 e BGN 3.000.

Arte. 72. (Supplemento – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Chiunque pesca in un fiume quando la quantità d’acqua in esso contenuta è inferiore al minimo consentito, in violazione dell’art . 34, par. 1 , è punito con una multa da 100 BGN a 500 BGN, se non soggetto a una sanzione più pesante.

Arte. 73. (1) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 55 del 2018 , che cattura pesci e altri organismi acquatici con pesca vietata attrezzi, mezzi, accessori e dispositivi in violazione dell’art . 35, par. 1, commi 4, 5 e 7 , art. 36 , 37 e dell’art. 39a, par. 1 , è punito con un’ammenda da 1.000 lev a 2.000 lev.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un commerciante individuale, sarà soggetto a una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 2.000 e BGN 3.000.

Arte. 74. (1) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 , che cattura pesci e altri organismi acquatici in violazione dell’art . 35, par. 1, punti 1, 2, 3 e 6 e par. 6 , è punito con un’ammenda da BGN 4.000 a BGN 6.000, se non soggetto a una pena più pesante.

(2) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 10.000.

Arte. 75. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Chi pesca, trasporta, trasporta e vende pesci e altri organismi acquatici con dimensioni o peso al di sotto del minimo consentito in violazione dell’art . 38, par. 1 , è punito con un’ammenda da 600 BGN a 900 BGN.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un unico commerciante, sarà soggetto a una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 1.200 e BGN 2.000.
(3) (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) In caso di ritenzione di catture accessorie in violazione dell’art . 38, par. 5, viene inflitta una sanzione patrimoniale da 800 BGN a 2.000 BGN.

Arte. 75a. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) Chiunque compie un esperimento in violazione dell’art . 40 , è punibile con un’ammenda da 300 BGN a 500 BGN.

Arte. 76. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , precedente testo dell’art. 76, modificata e integrata -. SG. 59 del 2012 ). granchi di fiume e pietra in violazione dell’art . 42 , è punibile con una multa da 600 a 1200 lev.

(2) (Nuovo – SG. 59 del 2012) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un’impresa individuale, sarà soggetto a una sanzione pecuniaria per un importo da BGN 1.000 a BGN 1.500.

Arte. 77. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Chiunque pesca, trasporta, trasporta e vende mammiferi marini in violazione dell’art . 43 , è punito con l’ammenda da 2.000 lev a 3.000 lev, se non soggetto a sanzione più grave.

(2) (Modificato – SG. 59 del 2012) Quando la violazione di cui al par. 1 è commesso da una persona giuridica o da un commerciante individuale, viene imposta una sanzione patrimoniale per un importo compreso tra BGN 4.000 e BGN 6.000.

Arte. 77a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Chi non installa impianti che impediscono il passaggio dei pesci, in violazione dell’art . 44a, par. 1 , è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 2.000 a BGN 4.000.

Arte. 77b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Chi non ha provveduto al trasferimento di pesci e altri organismi acquatici in un altro corpo idrico in violazione dell’art . 44a, par. 2 , è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 5.000 a BGN 10.000.

Arte. 77c. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Chi non ha costruito passaggi per pesci che consentano l’alimentazione e la riproduzione della migrazione dei pesci in violazione dell’art . 44b, par. 1 o 2 , è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da 2.000 BGN a 4.000 BGN.

Arte. 77 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrata – SG. 59 del 2012 ) Una persona che non mantiene un livello ottimale di acqua negli impianti idroelettrici, dighe e soglie e gli oggetti di cui all’art . . 3, par. 1, comma 2 durante il periodo riproduttivo dei pesci in violazione dell’art . 44c , è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da 2.000 BGN a 4.000 BGN.

Arte. 78. (Abrogato – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , nuovo – SG. SG. 55 del 2018 ) (1) Il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o un funzionario da lui autorizzato revoca per un periodo fino ad un anno il diritto di distribuire biglietti per la pesca sportiva a un soggetto di cui all’art. 22a, par. 1 , che non ha rilasciato un biglietto per la pesca sportiva a un soggetto di cui all’art. 23, par. 2 o 3 .

(2) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è denunciato e impugnabile ai sensi del codice del procedimento amministrativo . Il ricorso contro l’ordine non interrompe l’esecuzione.

Arte. 79. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o un funzionario da lui autorizzato una persona con un ordine revoca la licenza per la pesca commerciale per un periodo da uno a due anni, quando il titolare della licenza:

1. non è conforme alle condizioni di:
a) il certificato rilasciato per il diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici, oppure;
b) il permesso speciale per la cattura di una specie di pesce contingentata, o;
c) il certificato del diritto acquisito di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici con un dispositivo specializzato per la pesca commerciale ai sensi dell’art. 21 ;
2. non soddisfa il requisito di cui all’art. 18b, par. 2 ;
3. esercita la pesca commerciale senza aver acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici;
4. cattura pesci o altri organismi acquatici durante il periodo di divieto di cui all’art. 32 ;
5. cattura pesci o altri organismi acquatici con attrezzi, mezzi, accessori e dispositivi di pesca vietati in violazione dell’art . 35 ;
6. cattura mammiferi marini in violazione dell’art . 43 ;
7. esercita la pesca commerciale in violazione dell’art . 45, par. 1 o par. 3.
(2) L’ordinanza ai sensi del par. 1 è denunciato e impugnabile ai sensi del codice del procedimento amministrativo . L’impugnazione dell’ordinanza non ne sospende l’esecuzione.

Arte. 80. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Ditta individuale o persona giuridica che non installa e non effettua la manutenzione delle apparecchiature di bordo in ordine di lavoro, relativo al funzionamento del sistema di monitoraggio e controllo dei pescherecci, in violazione dell’art . 45, par. 1 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 2.000 a BGN 3.000.

(2) La sanzione ai sensi del par. 1 è imposto anche alla ditta individuale o persona giuridica per violazione dell’art . 45, par. 3 .

Arte. 81. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) . 45a , è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da 2.000 BGN a 3.000 BGN.

Arte. 81a. (Nuovo – SG. 55 del 2018) Chi detiene o trasporta attrezzi da pesca a rete e/o apparecchi e attrezzature tecniche per la pesca con corrente elettrica in violazione dell’art . 39a, par. 2 e/o dell’art. 44 , è punito con una multa o una sanzione pecuniaria da BGN 2.000 a BGN 3.000.

Arte. 82. (1) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG. 102 del 2012 ) Chi offre e/o vende prodotti della pesca in violazione dell’art . 46, par. 1 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 1.000 BGN a 1.600 BGN.

(2) (Modificato – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)

Arte. 82a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Chi svolge attività organizzando un centro di prima vendita di prodotti della pesca, senza la necessaria registrazione in violazione dell’art . . 46a, par. 1 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 1.500 BGN a 2.000 BGN

Arte. 82b. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Imprenditore individuale o persona giuridica che non tiene un registro dei venditori per la prima vendita di prodotti della pesca in un centro registrato da lui per prima vendita in violazione dell’art . 46c, par. 1 , è punito con una sanzione patrimoniale da 1000 a 1500 lev.

Arte. 82c. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG 102 del 2012) Chi effettua la prima vendita di prodotti della pesca in violazione dell’art . 46e, par. 1 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 1000 a 1200 lev.

(2) (Abrogato – SG n. 59 del 2012)

Arte. 83. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Una ditta individuale o una persona giuridica che non adempie all’obbligo ai sensi dell’art. 47 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 2.000.

Arte. 84. (Modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato – SG. 59 del 2012 , con modificazioni e integrazioni – SG 102 del 2012) Chi non fornisce documenti in violazione dell’art . 48 e 48a , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 500 a BGN 1.200.

(2) (Modificata – SG. 59 del 2012, con modificazioni e integrazioni – SG. 102 del 2012) Chi non adempie un obbligo previsto dall’art . 46 octies, par. 2 – 4 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 500 a BGN 750.

Arte. 85. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG. 102 del 2012 ) Chi fornisce, offre o vende pesci e altri organismi acquatici in violazione dell’art . 49 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 1000 a 2000 lev.

Arte. 85a. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata e integrata – SG. 102 del 2012 ) Chi non ha presentato i documenti di cui all’art . 49a , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 500 BGN a 1.000 BGN.

Arte. 86. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) Chi trasporta pesci, altri organismi acquatici e loro prodotti in violazione dell’art . 50 , è punito con una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale per un importo da 1.000 BGN a 2.000 BGN.

Arte. 87. (Modificato -. SG. 59 del 2012) Chi omette di presentare un certificato veterinario e un certificato genetico nelle transazioni con materiale genetico in violazione dell’art . 51, par. 2 , è punito con un’ammenda da 1.000 BGN a 2.000 BGN.

Arte. 88. (Modifica -. SG. 59 del 2012) Chi ostacola le ispezioni effettuate dalle autorità di controllo è punito con un’ammenda da 1.000 lev a 2.000 lev

Arte. 88a. (Nuovo – SG. 102 del 2012) (1) Chi viola le disposizioni dell’art . 18d, par. 3 , artt. 18e, par. 9 , artt. 25c, par. 2 , art. 27, comma 1, 6, 7 o 8 , art. 46a, par. 5 , o dell’art. 46e, par. 4 , è punito con un’ammenda da 400 BGN a 800 BGN.

(2) Una persona fisica che ha violato la disposizione dell’art . 19, par. 1, 3, 4, 5 o 7 , art. 20, par. 1 , art. 27, comma 3, 4 o 5 , o art. 46 octies, par. 1 , è punito con un’ammenda da 500 BGN a 1.200 BGN.
(3) Una persona fisica che ha violato la disposizione dell’art . 19, par. 6, artt. 46c, par. 1 o dell’art. 47 è punibile con una multa da 1.000 BGN a 1.500 BGN.
(4) Una persona fisica che ha violato la disposizione dell’art . 45, par. 1 o par. 3 , è punito con un’ammenda da 2.000 BGN a 3.000 BGN.

Arte. 89. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 102 del 2012 ) Quando la violazione di cui all’art . 56 – 78 e art. 80 – 88a viene nuovamente commesso entro un anno dall’entrata in vigore del decreto penale per lo stesso tipo di violazione, viene inflitta una multa, rispettivamente una sanzione patrimoniale di importo doppio.

Arte. 90. (1) (Modifica – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 59 del 2012) Nei casi di cui all’art . 56 , 62 , 64 , 65 , art. 66, par. 4 e 5 , dell’art. 67 , 67a, 68, 69a, 70, 71, 72 , 73 – 77 , 81, 82 , 82a , 82c , 85 , 85a e 86 pesci e altri organismi acquatici, nonché i dispositivi, i mezzi e gli adattamenti con cui sono acquisiti, vengono tolti a favore dello Stato.

(2) In caso di danni alle risorse ittiche, il risarcimento è dovuto secondo il regolamento di cui al § 4 .
(3) (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Dispositivi e mezzi di proprietario sconosciuto, utilizzati per la cattura di pesci e altri organismi acquatici in violazione di questa legge, devono essere confiscati a beneficio dello Stato .
(4) (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 12 del 2009 , in vigore dal 01.01.2010 ). distrutto congiuntamente dalle autorità della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e dell’Agenzia nazionale delle entrate.
(5) (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Dopo la vendita delle attrezzature e dei fondi sequestrati a beneficio dello Stato, AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA deve rimborsare le spese sostenute per il loro deposito e trasporto.
(6) (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, integrata – SG. 43 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009, modificata – SG. 19 del 2011, in vigore dal 09.04.2011, modificata – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. determinato con ordinanza del Ministro dell’agricoltura e del Ministro delle finanze, le attrezzature ed i fondi sequestrati ai sensi del comma 1. 1, possono essere forniti alle strutture dello AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e dell’Agenzia esecutiva forestale e sue strutture per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo.

Arte. 91. (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificato – SG. in vigore dal 01.01.2023) Le violazioni di questa legge sono stabilite con atti redatti dai funzionari competenti, determinati con ordinanza del Ministro dell’agricoltura.

(2) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 43 del 2008 , modificata – SG 80 del 2009 , modificata -. SG n. 19 del 2011, in vigore dal 04.09.2011) Le violazioni delle norme per la pesca sportiva sono accertate con atti e dai dipendenti dell’Azienda esecutiva forestale e delle direzioni forestali regionali, nonché dai soprintendenti alla pesca di cui all’art . 54a, par. 2 .
(3) (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 82 del 2006, modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009, modificata – SG. n. 59 del 2012) Violazioni riscontrate nell’attività di controllo ex art. 54, par. 1 , secondo periodo, sono stabiliti con atti e da dipendenti della Direzione Generale “Polizia di Frontiera”.
(4) (Precedente comma 3 – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, con modificazioni e integrazioni – SG. 43 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009. , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) I decreti penali per le violazioni di questa legge sono emessi dal Ministro dell’agricoltura o da funzionari autorizzato da lui.
(5) (Precedente comma 4, add. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 77 del 2012, in vigore dal 09.10.2012 d.)
(6) (Precedente comma 5 -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) L’accertamento delle violazioni, l’emissione, l’appello e l’esecuzione dei decreti penali devono essere effettuati in conformità con la legge sulle violazioni amministrative e punizioni.

 

Ulteriori disposizioni

§ 1. Ai sensi di questa legge:
1. (modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Acquacoltura ” sono attività legate all’allevamento e all’allevamento di pesci e altri organismi acquatici, nonché alla produzione ottenuta dalle relative tecnologie da essi.
2. (abrogato – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
3. (modifica -. SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) I ” bacini di Balastrier ” sono serbatoi artificiali formati durante l’estrazione di materiali inerti riempiti d’acqua.
4. ” Buna ” è una struttura ingegneristica per proteggere la spiaggia dall’abrasione (collasso).
5. (abrogato – SG n. 36 del 2008)
6. La ” messa in funzione ” è uno stato dell’oggetto specializzato in cui si trova in una posizione di lavoro, cioè i relativi dispositivi di rete siano installati e utilizzati come previsto.
7. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Pool genetico ” è l’insieme dei genomi nei pesci e in altri organismi acquatici che determinano la loro specie, sottospecie e appartenenza al genere.
8. (abrogato – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
9. (Modifica – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 , modificata – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata -. SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01. .2023) ” Grandi dighe ” sono le dighe di cui all’allegato n. 1 alla legge sull’acqua , nonché altre dighe con un’area con un volume massimo di oltre 2000 decare, determinato dal Ministro dell’Agricoltura.
10. (abrogato – SG n. 36 del 2008)
11. ” Stock ” è il numero totale o il peso totale di tutti gli individui di tutte le età di una data specie di pesci o altri organismi acquatici.
12. La ” scogliera artificiale sottomarina ” è un sistema di strutture speciali o elementi sommersi in calcestruzzo e/o altri materiali, che con la loro forma, ubicazione e ripari creano condizioni favorevoli alla protezione e al miglioramento della biodiversità.
13. L'” isoba ” è una linea che unisce punti di uguale profondità in corpi idrici.
14. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Contingente ” è una quota del totale ammissibile di catture per una determinata specie, che viene fornita annualmente o per una stagione di pesca per l’assorbimento attraverso la pesca commerciale.
15. ” Mowing (thrashing) ” è la pesca che utilizza reti o ami di piccole dimensioni, in cui i singoli pesci vengono catturati o trafitti e agganciati con movimenti bruschi.
16. Il ” deflusso minimo consentito nei fiumi ” è la quantità di acqua necessaria per mantenere l’ecosistema idrico e alimentare le acque sotterranee.
17. (modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Totale ammissibile di cattura ” è la quantità di risorse ittiche di una determinata specie stabilita in un certo ordine, determinata in chilogrammi o numero di esemplari, con il catture di cui non vi è alcun impatto negativo sulla loro popolazione.
18. La ” pesca responsabile ” è un sistema di norme che disciplinano i metodi ei mezzi di cattura dei pesci e di altri organismi acquatici ei requisiti per il loro utilizzo, al fine di preservarne lo sviluppo sostenibile.
19. ” By-catch ” è una cattura accidentale o accidentale che avviene in quantità subordinata alla cattura delle principali specie di pesci o altri organismi acquatici e viene conteggiata come percentuale del totale delle catture.
20. Per ” prima vendita ” si intende la vendita di pesci e altri organismi acquatici vivi, freschi, refrigerati, congelati o sottoposti a prima trasformazione su una nave o in uno stabilimento a terra che sono offerti sul mercato per la prima volta dopo essere stati catturati . La vendita del prodotto descritto, importato e offerto direttamente sul mercato, è considerata la prima.
21. (suppl. -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) La ” pesca ” è un tipo di attività delle persone fisiche e giuridiche, che comprende la pesca commerciale e ricreativa e l’acquacoltura.
22. La ” popolazione ittica ” è un insieme di tutti gli individui che geneticamente appartengono alla stessa specie e hanno una distribuzione geografica indipendente.
23. Le ” risorse ittiche ” sono un insieme di stock di tutti i tipi di pesci e altri organismi acquatici, che vivono liberamente o sono allevati e allevati in allevamenti ittici.
24. (modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Attività di piscicoltura ” sono le attività relative alla pesca commerciale, all’acquacoltura d’acqua dolce e marina, alla lavorazione e al commercio di pesci e altri organismi acquatici.
25. (abrogato – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
26. ” Pesca ” è il posizionamento in acqua di dispositivi e mezzi autorizzati per la cattura di pesci e altri organismi acquatici, la rimozione del pescato dall’acqua, il suo trasferimento e trasporto.
27. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrata -. SG. 59 del 2012 ) ” Pesca ricreativa ” è la pesca ai sensi dell’articolo 26 – un’attività in cui la cattura di pesci e altri organismi acquatici, svolti da persone fisiche per divertimento o di carattere sportivo-agonistico, organizzati secondo regole a tal fine determinate.
28. (modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2012 ) ” Pesca commerciale ” è la pesca ai sensi del punto 26 – un’attività in cui si effettuano catture di pesci e altri organismi acquatici nel strutture designate con dispositivi e mezzi autorizzati ai fini dell’attività economica e della realizzazione del reddito, indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta in modo permanente, stagionale o temporaneo. Per la pesca commerciale ai sensi della presente legge, la pesca effettuata con dispositivi diversi da quelli di cui all’art. 24, par. 1 , e/o in cui i pesci o altri organismi acquatici catturati sono in quantità superiore a quelli definiti all’art . 24, par. 3 quantità.
29. ” Peschereccio ” indica una nave registrata ai sensi del codice della navigazione mercantile e utilizzata per la cattura di pesci e altri organismi acquatici.
30. Il ” regime di pesca ” è l’insieme delle misure regolamentari e amministrative relative alle condizioni e alle procedure per la gestione, l’uso e la protezione delle risorse ittiche nella pesca ricreativa e commerciale.
31. I ” regolamenti di pesca ” sono misure per la conservazione e la protezione delle nuove generazioni di pesci e altri organismi acquatici, la protezione dello stock riproduttivo durante il periodo riproduttivo e la protezione dell’intero stock in caso di numero ridotto.
32. (abrogato – SG n. 36 del 2008)
33. Lo ” sviluppo sostenibile ” è un rifornimento e una riproduzione naturali equilibrati delle risorse ittiche, in cui le attività di pesca non provocano una diminuzione degli stock.
34. ” Havlia ” è una rete metallica o recinzione che collega perpendicolarmente la riva con il dispositivo di pesca del dalyan e serve a dirigere i banchi di pesci verso di essa.
35. ” Chepare ” è un dispositivo portatile con canne da pesca utilizzato per la pesca in mare dalla riva o dalla barca.
36. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) “ Portatori di materiale genetico “ sono prodotti sessuali, caviale fecondato, materiale di stoccaggio, sperma e riproduttori di specie, sottospecie, razze e linee di pesci e altri organismi acquatici, qualità produttive e comprovato valore riproduttivo.
37. (Nuova -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) I “ caratteri genetici ” sono le differenze di specie, popolazione e razza nell’organizzazione del relativo genoma.
38. (Nuova -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Buone pratiche di fabbricazione ” è un sistema per garantire la qualità e la sicurezza, che garantisce che i prodotti di pesci e altri organismi acquatici siano prodotti e controllati in conformità con standard, regolamenti e altri requisiti stabiliti per la qualità e la sicurezza in base al loro scopo e in conformità con i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione per la loro produzione, commercio e utilizzo.
39. (nuovo – SG n. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Passaggio di pesci ” è un impianto di bioingegneria che consente la migrazione dei pesci nell’area di soglie artificiali e altri ostacoli.
40. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) ” Karmak ” è un tipo di dispositivo di pesca passivo costituito da corde (lenze) con ganci attaccati a ciascuna di esse, in cui il pesce viene catturato da guidare i ganci nel corpo e.
41. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) ” Attrezzi a strascico ” è un impianto costituito da reti a strascico, sistemi di traino e attrezzi ad apertura verticale e orizzontale dove il collare inferiore è dotato di un pesante grugnito e/o parti ed elementi che tagliano o raschiano la superficie inferiore.
42. (nuovo – SG. 36 del 2008 ) ” Altri organismi acquatici ” sono mitili, lumache di mare, artemia, dafnie, alghe, gamberi, granchi, rane e altre specie – soggette ad attività di piscicoltura.
43. (nuovo – SG n. 59 del 2012) ” Flotta peschereccia della Repubblica di Bulgaria ” comprende i pescherecci iscritti nel registro dei pescherecci della Repubblica di Bulgaria, attrezzati per lo sfruttamento commerciale delle risorse di acqua viva.
44. (nuovo – SG n. 59 del 2012 ) ” Acque dell’Unione europea ” sono le acque ai sensi dell’art . 3, lettera “a” del Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.
45. (nuovo – SG. 59 del 2012 ) ” Stazza lorda ” è la stazza dei pescherecci ai sensi del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio , del 22 settembre 1986, che determina le caratteristiche dei pescherecci.
46. (nuova – SG n. 59 del 2012) ” SfoglAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura ” è una rete da traino in cui l’apertura della rete da traino è sostenuta mediante una trave o un dispositivo simile, indipendentemente dal fatto che siano fissi o meno, quando vengono trainati lungo il fondo.
47. (nuova – SG n. 59 del 2012) Il ” paracadute ” è un tipo di piccolo dispositivo a rete, costituito da un’unica rete fissata all’estremità della fibra, con una dimensione diversa dell ‘”occhio” e un peso fissato in il mezzo, in cui le reti rimangono sul fondo del corpo idrico e continuano a intrappolare e uccidere organismi acquatici.
48. (nuovo – SG. 55 del 2018, modificato – SG. 98 del 2019, in vigore dal 13.12.2019) ” Ausiliari ” sono manette e manganelli ai sensi dell’art. 85, par. 3 della Legge sul Ministero dell’Interno .
49. (Nuovo – SG. 55 del 2018) ” Produzione significativa ” è la produzione di pesce non inferiore al 20 percento per le rispettive specie dai dati statistici di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA per i due anni precedenti.
50. (nuovo – SG. 55 del 2018) ” Livello di protezione ” è un livello idrico che assicura i requisiti minimi per l’attuazione delle funzioni fisiologiche delle specie allevate, nonché per le attività produttive nell’impianto di allevamento.
51. (nuovo -. SG. 91 del 2018 , in vigore dal 02.11.2018 ) ” Gestione della flotta peschereccia ” è un insieme di misure amministrative relative all’iscrizione e alla cancellazione delle navi da pesca nel registro delle navi da pesca di Repubblica di Bulgaria, nonché i termini e le condizioni per l’assegnazione della capacità di pesca gratuita nella flotta marittima.
52. (nuovo – SG n. 91 del 2018 , in vigore dal 02.11.2018 ) ” Capacità di pesca ” è la capacità ai sensi dell’art . 4, comma 1, punto 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio.
53. (nuova – SG n. 98 del 2019, in vigore dal 12.12.2019) “ Parte oscura del giorno ” è il periodo:
a) dalle ore 18:30 alle ore 6:30 – per i mesi di novembre, dicembre e gennaio;
b) dalle ore 20:30 alle ore 6:00 – per i mesi di febbraio, marzo e aprile;
c) dalle ore 22:00 alle ore 05:00 – per i mesi di maggio, giugno e luglio;
d) dalle ore 21:00 alle ore 06:00 – per i mesi di agosto, settembre e ottobre.
§ 2. Le persone che allevano e catturano pesci e altri organismi acquatici non sono “imprese che producono alimenti” nel senso della Legge Alimentare .

Disposizioni transitorie e finali

§ 3. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio dei ministri adotta il Programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’art. 4 .
§ 4. Entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio dei ministri adotta un’ordinanza sull’ammontare del risarcimento dei danni causati alle risorse ittiche.
§ 5. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio dei ministri adotta:
1. la disciplina di cui all’art. 18, par. 1 e dell’art. 21, par. 5 ;
2. le tariffe di cui all’art. 18, par. 3 e dell’art. 22, par. 3.
§ 6. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge, determina con regolamento norme dettagliate per la pesca e per l’introduzione di misure di protezione, protezione e controllo dell’uso e della riproduzione delle risorse ittiche e del commercio di pesci e altri organismi acquatici .
§ 7. (Modificato -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Fino al 1 gennaio 2007, le persone di cui all’art. 45, par. 1 acquistare e installare le attrezzature di bordo necessarie.
§ 8. (Modificato – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , abrogata – SG. 108 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 )
§ 9. Alla Legge sull’acqua (promulgata, SG n. 67 del 1999; modificata e integrata, n. 81 del 2000 e n. 34 del 2001) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni :
1. Nell’art . 46, par. 1, comma 2, le parole “pesca industriale” sono sostituite da “pesca professionale”.
2. All’art. 48, par. 1, comma 4, dopo la parola “diritti” è inserita una virgola e “compresi i diritti di esercitare la pesca commerciale e altre attività di piscicoltura alle condizioni e conformemente alla legge sulla pesca e l’acquacoltura”.
§ 10. Nella legge sull’assistenza ai produttori agricoli (promulgata, SG n. 58 del 1998; modificata e integrata, n. 79 e 153 del 1998, n. 12, 26, 86 e 113 del 1999, n. 24 del 2000 e n. 34 del 2001) sono apportate le seguenti integrazioni:
1. Nell’art . 3, par. 3 è inserita una virgola alla fine ed è aggiunto “e una sezione sulla pesca e l’acquacoltura”.
2. All’art. 12, par. 1, comma 9, è inserita una virgola alla fine e si aggiunge “l’insediamento di allevamenti per l’allevamento ittico e altra acquacoltura e l’acquisto di patrimonio genetico di pesci e altri organismi acquatici”.
3. Al § 1 della disposizione aggiuntiva :
a) al comma 1, dopo le parole «produzione animale» sono aggiunte «e produzione a partire da pesci e altri organismi acquatici»;
b) al comma 5, dopo la parola “lavorazione dello zucchero”, è aggiunta la parola “pesca, lavorazione del pesce”.
§ 11. All’art. 60 della legge sulle borse merci e sulle aste (promulgata, SG n. 93 del 1996; con modificazioni e integrazioni, n. 41 e 153 del 1998, n. 18 del 1999 e n. 20 del 2000) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni :
1. Viene creato un nuovo paragrafo. 4:
“(4) I funzionari di cui al paragrafo 2 redigono rapporti mensili sui quantitativi di pesci, organismi acquatici e loro prodotti ricevuti e venduti, sulla base delle schede informative compilate, che presentano all’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura.”
2. Il precedente par. 4 diventa par. 5.
§ 12. Questa legge abroga la Legge sulla pesca (promulgata, SG n. 91 del 1982; modificata e integrata, n. 13 del 1997, n. 11 del 1998 e n. 113 del 1999).
§ 13. Gli statuti emanati sulla base della legge sulla pesca abrogata si applicano fino all’emanazione del nuovo statuto corrispondente, nella misura in cui non sono in contrasto con questa legge.
§ 14. (Modificato – SG. 36 del 2008 , modificato – SG. 80 del 2009 , modificato – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 ., modificato – SG. 01.01.2023) L’attuazione della presente legge è affidata al Ministro dell’agricoltura, e nei territori protetti – demanio esclusivo – al Ministro dell’ambiente e delle acque.
————————
La legge è stata adottata dalla XXXVIII Assemblea Nazionale l’11 aprile 2001 ed è stata timbrata con il sigillo ufficiale dell’Assemblea Nazionale.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA LA LEGGE SULLE TELECOMUNICAZIONI

(PUBBLICATA – SG N. 88 DEL 2005)
§ 63. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (SG, n. 41 del 2001), ovunque le parole “Ministero dei trasporti e delle comunicazioni” sono sostituite da “Ministro dei trasporti”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 94 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
§ 117. (1) Il periodo di validità del permesso per l’uso di un corpo idrico ai sensi della legge sull’acqua per gli oggetti di cui all’allegato n. 1 della stessa legge rilasciato prima dell’entrata in vigore della presente legge è conservato .
(2) Le persone che hanno acquisito diritti su oggetti specializzati (dalyan, volya o tonia) prima dell’entrata in vigore di questa legge, conservano i loro diritti fino alla scadenza del periodo di validità della base giuridica o fino a quando gli oggetti di concessione non sono concessi in ai sensi della Legge sulle Concessioni .
(3) Quando la durata del diritto di cui al par. 2 è scaduto e l’oggetto non è stato concesso in concessione, il titolare di tale diritto può chiederne la prosecuzione fino a quando l’oggetto non sia stato concesso in concessione.
§ 118. Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici in celle a rete (gabbie) e altre attrezzature galleggianti e sommergibili nelle acque del Mar Nero e nelle dighe, che hanno acquisito i diritti fino al 30 giugno 2005, stabiliranno limiti di produzione basati sulle statistiche sui livelli di produzione sicuri dal Ministero dell’Ambiente e delle Acque.
§ 119. Le associazioni di cui all’art. 30, par. 1 e dell’art. 31, par. 1 della legge sulla caccia e sulla protezione della selvaggina hanno i diritti di cui all’art. 11 , se iscritti ad attività previste dalla presente legge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 123. (1) Fino al regolamento di cui all’art. 22a, par. 1, il rilascio dei biglietti per la pesca sportiva è effettuato secondo l’ordinanza precedente.
(2) Lo statuto si applica fino all’emanazione del nuovo statuto corrispondente, nella misura in cui non è in contrasto con questa legge.
§ 124. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione del § 46, punto 1 , riguardante l’art. 35, par. 1, comma 6 , che entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DI PROCEDURA TRIBUTARIA

(PUBBLICATO – SG, N. 105 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
§ 88. Il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2006, ad eccezione dell’art . 179, par. 3 , artt. 183, par. 9 , § 10, punto 1, lettera “e” e punto 4, lettera “c” , § 11, punto 1, lettera “b” e § 14, punto 12 delle disposizioni transitorie e finali che entrano in vigore dal giorno di promulgazione del codice nella ” Gazzetta dello Stato “.

Disposizioni transitorie e finali
AL CODICE DEL PROCEDURA AMMINISTRATIVA

(PUBBLICATA – SG N. 30 DEL 2006, IN VIGORE DAL 12.07.2006)
§ 113. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (promulgata, SG n. 41 del 2001; modificata, n. 88, 94 e 105 del 2005) ovunque le parole “Legge sui procedimenti amministrativi” sono sostituite da “Codice di procedura amministrativa”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Il Codice entra in vigore tre mesi dopo la sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato , ad eccezione di:
1. titolo terzo, § 2, punto 1 e § 2, punto 2 – relativo all’abrogazione del capo terzo, sezione II “Appello in via giudiziaria”, § 9, punti 1 e 2 , § 11, punti 1 e 2 , § 15 , § 44, punti 1 e 2 , § 51, punto 1 , § 53, punto 1 , § 61, punto 1 , § 66, punto 3 , § 76, punti 1 – 3 , § 78 , § 79 , § 83 , punto 1 , § 84, punti 1 e 2 , § 89, punti 1 – 4 , § 101, punto 1 , § 102, punto 1 , § 107 , § 117, punti 1 e 2, § 125 , § 128, punti 1 e 2 , § 132, punto 2 e § 136, punto 1 , nonché § 34 , § 35, punto 2 , § 43, punto 2 , § 62, punto 1 , § 66 , punti 2 e 4 , § 97, punto 2 e § 125, punto 1 – riguardanti la sostituzione della parola “distretto” con “amministrativo” e la sostituzione delle parole “Tribunale della città di Sofia” con “Tribunale amministrativo – la città di Sofia”, che entrano in vigore il 1° marzo 2007;
2. comma 120 , che entra in vigore il 1° gennaio 2007;
3. comma 3 , che entra in vigore il giorno della promulgazione del codice nella “ Gazzetta dello Stato ”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA LA LEGGE SULLE ACQUE

(PUBBLICATA – SG N. 65 DEL 2006, IN VIGORE DAL 08.11.2006)
§ 145. Questa legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella ” Gazzetta di Stato “, ad eccezione delle disposizioni di:
1. comma 18, comma 3 , che entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge;
2. comma 48 – nella parte relativa alla previsione dell’art . 118a, par. 1, comma 1 , che entra in vigore il 22 dicembre 2013;
3. comma 60, comma 5 , che entra in vigore il 1° marzo 2007;
4. comma 73 – nella parte relativa alla previsione dell’art . 155a, par. 1, comma 1 , che entra in vigore un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE RELATIVA ALL’ATTUAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI AGRICOLI DELL’UNIONE EUROPEA

(PUBBLICATO – SG, N. 96 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)
§ 12. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2007, ad eccezione del § 7 , che entra in vigore dalla data della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SUL BILANCIO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER IL 2007.

(PUBBLICATA – SG N. 108 DEL 2006, IN VIGORE DAL 01.01.2007)
§ 106. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2007, ad eccezione dei § 103 e 104 , che entrano in vigore il giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATO – SG N. 36 DEL 2008)
§ 52. Ovunque nella legge le parole «il Ministro dell’agricoltura e delle foreste» e «il Ministro dell’agricoltura e delle foreste» sono sostituite da «il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione» e «il ministro dell’Agricoltura e dell’alimentazione», le parole « Ministero delle Politiche Agricole e Forestali” è sostituito da “Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari” e le parole “Servizio Forestale dello Stato” sono sostituite da “Azienda Forestale dello Stato”.
§ 53. (1) Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente legge hanno acquisito il diritto di esercitare la pesca commerciale mediante dalyan, conservano i propri diritti fino allo svolgimento di un concorso ai sensi dell’art . 21a – 21l .
(2) Effettuare la pesca commerciale alle condizioni del par. 1, gli aventi diritto devono essere in possesso di una licenza di pesca commerciale per il relativo sito ed aver acquisito il diritto di sfruttamento di una risorsa di pesci e di altri organismi acquatici per l’anno solare di riferimento. Il diritto allo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici per il relativo anno solare è corrisposto secondo la tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 .
(3) Quando i diritti concessi per esercitare la pesca commerciale attraverso dalyan sono interrotti dopo che si è svolta una competizione secondo la procedura di cui all’art . 21a – 21l , agli aventi diritto viene rimborsata la quota versata in proporzione al periodo residuo fino alla fine dell’anno civile.
§ 54. (1) Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione emana regolamenti sui termini e le condizioni per l’applicazione e il pagamento nell’ambito degli assi prioritari del Programma operativo per lo sviluppo della pesca Settore 2007 – 2013.
(2) Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione e il Ministro dell’ambiente e delle acque emanano l’ordinanza di cui all’art. 15, par. 1 .
(3) Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione e il Ministro delle finanze emanano l’ordinanza di cui all’art. 53, par. 4 .

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA IL CODICE DI PROCEDURA TRIBUTARIA E ASSICURATIVA

(PUBBLICATO – SG, N. 12 DEL 2009, IN VIGORE DAL 01.05.2009, SUPPLEMENTO – SG, N. 32 DEL 2009)
§ 68. (Supplemento – SG. 32 del 2009) La legge entra in vigore il 1 maggio 2009, ad eccezione dei § 65 , 66 e 67 , che entrano in vigore dalla data di promulgazione della legge nello “Stato Gazette” e § 210 , § 12, punti 1 e 2 – riguardo al par. 3, § 1322 , § 2435 , § 36, par. 1 – 4 , § 3751 , § 52 , punti 1 – 3, punto 4, lettera “a”, punto 7, lettera “f” – riguardo al par. 10 e 11, punto 8, lettera “a”, punti 9 e 12 e § 5364, che entrano in vigore il 1° gennaio 2010.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE FORESTALE

(PUBBLICATO – SG N. 80 DEL 2009)
§ 72. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (promulgata, SG n. 41 del 2001; modificata, n. 88, 94 e 105 del 2005, n. 30, 65, 82, 96 e 108 del 2006, n. 36, 43 e 71 del 2008 e n. 12, 32 e 42 del 2009) sono apportate le seguenti modifiche:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ovunque nella legge le parole:
a) “Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione”, “Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione” e “Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione” sono sostituiti da “Ministero dell’agricoltura e dell’alimentazione”, “Ministro dell’agricoltura e dell’alimentazione” e “Ministro dell’agricoltura e Food” rispettivamente i cibi”;
b) “Azienda forestale dello Stato” è sostituita da “Azienda forestale dirigente”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUL TURISMO

(PUBBLICATA – SG N. 82 DEL 2009, IN VIGORE DAL 16.10.2009)
§ 59. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SU ARMI, MUNIZIONI, ESPLOSIVI E PIROTECNICA

(PUBBLICATA – SG N. 73 DEL 2010, IN VIGORE DAL 17.09.2010)
§ 32. La legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione di:
1. articolo 15 , 16 , art. 17, par. 3 , artt. 29, par. 1 – 3 , art. 30 , 33 , 34 , 44 , 72 , 107 , 110 , art. 121, par. 2, comma 10 , art. 130 , artt. 145, par. 1, comma 5 , art. 162 , 163 , 164 , artt. 166, par. 2 e 4 , artt. 169 e dell’art. 214, par. 5 , che entrano in vigore il 5 aprile 2012;
2. L’articolo 94, par. 1 , che entra in vigore il 1° marzo 2011.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE SULL’AGENZIA BULGARA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

(PUBBLICATA – SG N. 8 DEL 2011, IN VIGORE DAL 25.01.2011)
§ 13. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (promulgata, SG n. 41 del 2001; modificata, n. 88, 94 e 105 del 2005, n. 30, 65, 82, 96 e 108 del 2006, n. 36, 43 e 71 del 2008, nn. 12, 32, 42, 80 e 82 del 2009 e nn. 61 e 73 del 2010) sono apportate le seguenti modifiche:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ovunque nella legge, le parole “Servizio medico veterinario nazionale” sono sostituite da “Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 30. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ALLA LEGGE FORESTALE

(PUBBLICATA – SG N. 19 DEL 2011, IN VIGORE DAL 09.04.2011)
§ 42. La legge entra in vigore entro un mese dalla sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione di:
1. comma 3 , § 9, par. 9 – 11 e § 16, punto 41 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”;
2. Arte. 14, par. 1, comma 2 , art. 115, par. 1, comma 2 , art. 116, par. 2 , art. 183, par. 2, comma 3 e art. 249, par. 5, comma 3 , che entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA LA LEGGE SUL DIPENDENTE CIVILE

(PUBBLICATA – SG N. 38 DEL 2012, IN VIGORE DAL 01.07.2012)
§ 84. (In vigore dal 18.05.2012) Entro un mese dalla promulgazione di questa legge nella “Gazzetta dello Stato”:
1. Il Consiglio dei ministri adegua alla presente legge il Classificatore degli incarichi nell’amministrazione ;
2. le autorità competenti adeguano alla presente legge gli atti urbanistici dell’amministrazione competente.
§ 85. (1) Rapporti giuridici con persone delle amministrazioni ai sensi della legge sulla radio e televisione , la legge sulla revisione contabile indipendente , la legge sulle comunicazioni elettroniche , la legge sulla commissione di vigilanza finanziaria , la legge sull’accesso e la divulgazione di Documenti e sulla dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione dei cittadini bulgari di affiliazione ai servizi di sicurezza e intelligence dello Stato dell’esercito popolare bulgaro , la legge sulla confisca a beneficio dello stato dei beni acquisiti dall’attività criminale , la legge sulla prevenzione e la determinazione del conflitto di interessi , la Codice della previdenza sociale , Legge sull’assicurazione sanitaria ,La legge sull’assistenza ai produttori agricoli e la legge sulle strade sono disciplinate alle condizioni e in conformità con § 36 delle disposizioni transitorie e finali della legge sulle modifiche e integrazioni alla legge sui dipendenti pubblici (SG, n. 24 del 2006 ).
(2) Con l’atto di nomina del funzionario:
1. assegna il grado minimo definito nel Classificatore degli incarichi nell’amministrazione per la carica ricoperta, salvo che il dipendente sia di grado superiore;
2. determina uno stipendio base mensile individuale.
(3) Ulteriori fondi necessari per i contributi assicurativi delle persone di cui al par. 2 sono previste nell’ambito delle spese per stipendi, retribuzioni e contributi assicurativi secondo i budget dei gestori degli stanziamenti di bilancio competenti.
(4) Il Consiglio dei ministri apporta le modifiche necessarie al conto fuori bilancio del Fondo statale “Agricoltura” risultante dalla presente legge.
(5) Gli organi direttivi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e della Cassa Nazionale di Assicurazione Malattia ad apportare le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci risultanti dalla presente legge.
(6) Il congedo non utilizzato ai sensi del rapporto di lavoro viene mantenuto e non deve essere compensato con prestazioni in denaro.
§ 86. (1) Entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge, il salario mensile base individuale del dipendente deve essere determinato in modo tale che lo stesso, ridotto dell’imposta dovuta e dei contributi assicurativi obbligatori per conto dell’Assicurato, se dovuti, non possono essere inferiori alla retribuzione mensile lorda fino a quel momento percepita, diminuita dei contributi assicurativi obbligatori dovuti a carico dell’Assicurato, se dovuti, e la imposta dovuta .
(2) Nel salario lordo ai sensi del par. 1 include:
1. lo stipendio base mensile o la retribuzione base mensile;
2. compensi aggiuntivi, che vengono corrisposti a tempo indeterminato unitamente alla retribuzione base mensile o alla retribuzione base mensile spettante e sono dipendenti solo dall’orario prestato.
§ 87. La legge entra in vigore il 1 luglio 2012, ad eccezione del § 84 , che entra in vigore il giorno della promulgazione della legge nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATO – SG, N. 59 DEL 2012, MODIFICATO – SG, N. 102 DEL 2012, MODIFICATO – SG, N. 109 DEL 2013, IN VIGORE DAL 20.12.2013, MODIFICATO – SG N. 107 DEL 2014, SUPPLEMENTO – SG N. 102 DEL 2015)
§ 119. (1) (Modificato – SG. 102 del 2012, modificata – SG. 109 del 2013, in vigore dal 20.12.2013, modificata – SG. 107 del 2014, integrata – SG. 102 del 2015) Una persona che, nel giorno di entrata in vigore della presente legge, esercita la pesca commerciale con una nave di lunghezza pari o superiore a 10 metri, l’allevamento e l’allevamento di pesci e altri organismi acquatici, l’attività di acquirente registrato o di centro di prima vendita, è registrata come persona giuridica o ditta individuale ai sensi della legge commerciale entro il 31 dicembre 2015.
(2) Dopo aver completato la registrazione ai sensi del par. 1, la persona giuridica o l’imprenditore individuale presenta all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o all’unità territoriale competente una domanda secondo un modello per il rilascio di una nuova licenza per la pesca commerciale e l’esecuzione di una nuova registrazione. Non ci sono costi per il rilascio del nuovo permesso.
(3) (Modificata – SG. 102 del 2012 , modificata – SG 109 del 2013 , in vigore dal 20.12.2013 , modificata – SG 107 del 2014 .) I permessi rilasciati e le registrazioni completate per la pesca commerciale di persone che, entro il termine di cui al par. 1 non sono registrate come persone giuridiche o ditte individuali, sono cessate a partire dal 1° gennaio 2016.
§ 120. Il proprietario di una nave iscritta nel registro dei pescherecci alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore, presenta all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o all’unità competente e territoriale una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione che il suo peschereccio è registrato ai sensi della legislazione alimentare .
§ 121. Una persona che, il giorno dell’entrata in vigore di questa legge, detiene un permesso per la pesca commerciale negli allevamenti ittici ai sensi dell’art. 3, par. 1, comma 2 , è registrato ai sensi dell’art. 25 – 25 anni fino al 31 dicembre 2012.

Disposizioni finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SUGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

(PUBBLICATA – SG N. 77 DEL 2012, IN VIGORE DAL 09.10.2012)
§ 19. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DELLA FINANZA PUBBLICA

(PUBBLICATA – SG N. 15 DEL 2013, IN VIGORE DAL 01.01.2014)
§ 123. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2014, ad eccezione del § 115 , che entra in vigore il 1° gennaio 2013, e del § 18 , § 114 , § 120 , § 121 e § 122 , che entrano in vigore vigore dal 1 febbraio 2013

Disposizioni finali
ALLA LEGGE DI MODIFICA SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 109 DEL 2013, IN VIGORE DAL 20.12.2013)
§ 2. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie
ALLA LEGGE DI MODIFICA SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATO – SG N. 102 DEL 2015)
§ 10. (1) Fino all’entrata in vigore del piano per i campioni statistici ai sensi dell’art. 19, par. 10 i comandanti di pescherecci di lunghezza fino a 10 metri trasmettono alla AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA le dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazioni di origine compilate ai sensi dell’art. 20 al 5 del mese successivo a quello cui si riferiscono.
(2) A una persona che non ha presentato una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine in violazione del par. 1, viene inflitta un’ammenda rispettivamente da BGN 200 a BGN 500, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 600 a BGN 1.200.
(3) Gli atti che accertano le violazioni sono redatti ei decreti penali sono emanati secondo la procedura dell’art . 91 .

Disposizioni finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

Disposizioni finali

(PUBBLICATA – SG N. 105 DEL 2016, IN VIGORE DAL 30.12.2016)
§ 5. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA LA LEGGE SULL’AGENZIA BULGARA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

(PUBBLICATA – SG N. 58 DEL 2017, IN VIGORE DAL 18.07.2017)
§ 63. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (promulgata, SG n. 41 del 2001; modificata, n. 88, 94 e 105 del 2005, n. 30, 65, 82, 96 e 108 del 2006, n. 36, 43 e 71 del 2008, nn. 12, 32, 42, 80 e 82 del 2009, nn. 61 e 73 del 2010, nn. 8 e 19 del 2011., nn. 15 e 109 del 2013, nn. 53 e 107 del 2014, nn. 12 e 102 del 2015 e n. Agricoltura e alimentazione” sono sostituiti da “Ministero dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle foreste”, “Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle foreste” e “Ministro dell’agricoltura, dell’alimentazione e delle foreste”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 76. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA IL CODICE DI PROCEDURA TRIBUTARIA E ASSICURATIVA

(PUBBLICATA – SG N. 63 DEL 2017, IN VIGORE DAL 04.08.2017)
§ 83. (1) La legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione di:
1. comma 64 , che entra in vigore il 1° gennaio 2022;
2. comma 68, comma 1 , che entra in vigore il 1° gennaio 2018;
3. comma 68, comma 2 , che entra in vigore il 30 giugno 2017;
4. comma 69 , che entra in vigore il 1° gennaio 2018;
5. comma 71, par. 1 , che entra in vigore il 26 aprile 2017;
6. commi 6 e 72 – 82 , che entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
(2) Entro un periodo di 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli statuti che contengono l’obbligo di presentare un certificato di presenza o assenza di obblighi da parte delle persone devono essere adeguati ad essa.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA IL CODICE DI PROCEDURA TRIBUTARIA E ASSICURATIVA

(PUBBLICATA – SG N. 92 DEL 2017, IN VIGORE DAL 01.01.2018)
§ 31. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2018, ad eccezione di:
1. commi 1 , 49 , § 10, punti 2 e 3 , § 26 e 29 , che entrano in vigore tre giorni dopo la promulgazione della legge nella “Gazzetta dello Stato”;
2. comma 14, commi 5 e 6 , che entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE INTEGRATIVA ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SULL’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE

(PUBBLICATO – SG, N. 103 DEL 2017, IN VIGORE DAL 01.01.2018)
§ 68. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.

Disposizioni transitorie e finali
alla Legge anticorruzione e decadenza

(PUBBLICATO – SG N. 7 DEL 2018)
§ 59. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (promulgata, SG n. 41 del 2001; modificata, n. 88, 94 e 105 del 2005, n. 30, 65, 82, 96 e 108 del 2006, n. 36, 43 e 71 del 2008, nn. 12, 32, 42, 80 e 82 del 2009, nn. 61 e 73 del 2010, nn. 8 e 19 del 2011., nn. 15 e 109 del 2013, nn. 53 e 107 del 2014, nn. 12 e 102 del 2015, n. 105 del 2016 e nn. 58, 63 e 92 del 2017) sono apportate le seguenti modifiche:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ovunque nella legge, le parole “Legge sulla prevenzione e la divulgazione del conflitto di interessi” sono sostituite da “Legge sulla lotta alla corruzione e alla confisca dei beni acquisiti illegalmente”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLE SEMI E SUL MATERIALE DI PIANTAGIONE

(PUBBLICATA – SG N. 17 DEL 2018, IN VIGORE DAL 23.02.2018)
§ 37. (1) Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge , gli organi amministrativi competenti di loro competenza approvano con ordinanza i campioni dei documenti previsti dalla presente legge e li pubblicano sul sito web dell’amministrazione competente.
(2) Entro il 31 dicembre 2019, gli organi amministrativi competenti adeguano i registri pubblici tenuti dall’amministrazione competente alla legge sul governo elettronico e alle norme di attuazione.
§ 38. La legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATO – SG N. 55 DEL 2018)
§ 21. L’ordinanza ai sensi dell’art. 54, par. 8 è adottato entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge .

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA IL CODICE DEL PROCEDURA AMMINISTRATIVA

(PUBBLICATA – SG N. 77 DEL 2018, IN VIGORE DAL 01.01.2019)
§ 156. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2019, ad eccezione di:
1. paragrafi 4 , 11 , 14 , 16 , 20 , 30 , 31 , 74 e § 105, punto 1 relativo alla prima frase e punto 2, che entrano in vigore il 10 ottobre 2019;
2. commi 38 e 77 , che entrano in vigore due mesi dopo la promulgazione della presente legge nella “Gazzetta dello Stato”;
3. paragrafo 79, articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 , § 150 e 153 , che entrano in vigore il giorno della promulgazione della presente legge nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 91 DEL 2018, IN VIGORE DAL 02.11.2018)
§ 10. Le organizzazioni settoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno emanato ordinanze di riconoscimento in vigore ai sensi dell’art. 10c , può ripartire singole quote ai sensi dell’art. 30 entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
§ 11. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana il regolamento di cui all’art. 10d, par. 1 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge .
§ 12. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA ED INTEGRA LA LEGGE SULLA TUTELA DELL’AMBIENTE

(PUBBLICATA – SG N. 98 DEL 2018, IN VIGORE DAL 27.11.2018)
§ 49. La legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella Gazzetta dello Stato, ad eccezione di:
1. comma 3, commi 1 e 3 relativi all’art. 94, par. 1, punto 9 e par. 4 , § 4, punto 2 , § 5 , 6 , § 7, punto 2 , § 8 , 10 – 12 , § 15, punto 2 , § 16 , 17 , 21 – 26 , 30 e 31 , che entrano in vigore 9 mesi dalla sua promulgazione;
2. comma 40, punto 24 , che entra in vigore l’11 agosto 2006.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE CHE MODIFICA E INTEGRA LA LEGGE SULLA PESCA E L’ACQUACOLTURA

(PUBBLICATA – SG N. 98 DEL 2019, IN VIGORE DAL 13.12.2019)
§ 5. La disposizione del § 1, comma 1 relativa all’art. 6, par. 4 si applica anche alle decisioni di imposizione di rettifiche finanziarie emesse prima dell’entrata in vigore della presente legge.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 8. La legge entra in vigore il giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE ALIMENTARE

(PUBBLICATA – SG N. 52 DEL 2020, IN VIGORE DAL 09.06.2020)
§ 19. La legge entra in vigore dal giorno della sua promulgazione nella “Gazzetta dello Stato”, salvo quanto disposto dall’art . 76, par. 2, comma 2 , che entra in vigore il 22 febbraio 2021.

Disposizioni transitorie e finali
ALLA LEGGE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE A SOSTEGNO DEI PRODUTTORI AGRICOLI

(PUBBLICATO – SG, N. 102 DEL 2022, IN VIGORE DAL 01.01.2023)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 92. Nella legge sulla pesca e l’acquacoltura (promulgata, SG n. 41 del 2001; modificata, n. 88, 94 e 105 del 2005, n. 30, 65, 82, 96 e 108 del 2006, n. 36, 43 e 71 del 2008, nn. 12, 32, 42, 80 e 82 del 2009, nn. 61 e 73 del 2010, nn. 8 e 19 del 2011., nn. 15 e 109 del 2013, nn. 53 e 107 del 2014, nn. 12 e 102 del 2015, n. 105 del 2016, nn. 58, 63, 92 e 103 del 2017, nn. 77, 91 e 98 del 2018, n. 98 del 2019 e n. 52 del 2020) in tutte le parole “Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali”, “Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali” Foreste” sono sostituite rispettivamente da “Ministero dell’agricoltura”, “Ministero dell’agricoltura” e “Ministero dell’agricoltura”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 106. La legge entra in vigore il 1 gennaio 2023, ad eccezione dell’art . 33a, par. 2 , che entra in vigore il 1° marzo 2023.

Appendice n. 1 all’art . 32, par. 1

(Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 )

Periodi di divieto di cattura di pesci e altri organismi acquatici durante il periodo di riproduzione

Per № Specie di pesci e altri organismi acquatici
Allevamenti ittici e zone

Durata/periodo del divieto

A. Allevamento invernale e primaverile di trote e altri pesci amanti del freddo
1. Trota di fiume (balcanica), temolo, coregone, temolo e salmone di lago dal 1 ottobre
fino al 31 gennaio
2. Temolo dal 1 gennaio
fino al 31 marzo
3. Luccio dal 15 febbraio
fino al 30 aprile
4. rasper dal 1 marzo
fino al 30 aprile
B. Carpe da riproduzione primavera-estate, pesce gatto e altri pesci amanti del calore
5. Pesce d’allevamento primaverile-estivo secondo l’altitudine ed i termini specificati al punto D
6. Coregone dal 15 marzo
fino al 15 maggio
7. Pesce storione nelle acque del fiume Danubio e del Mar Nero in conformità con gli accordi internazionali sulla pesca nel fiume 60 giorni
8. Karagöz (sgombro del Danubio) nelle acque del fiume Danubio in conformità con i trattati internazionali sulla pesca nel fiume 30 giorni
9. Rombo chiodato nelle acque del Mar Nero – con tutti i tipi di attrezzi da pesca 60 giorni dal 15 aprile
10. Truffatori nelle acque del Mar Nero – solo con attrezzi da pesca a rete dal 15 aprile
fino al 15 maggio
11. Grumi nelle acque del Mar Nero con attrezzi da pesca a rete nelle acque di porti e bunker a 1 km dalla costa tutto l’anno, ad eccezione delle catture di dalyan situate in queste aree
C. Altri organismi acquatici
12. Grande rana d’acqua (Pelophylax ridibundus) dal 1 aprile
fino al 31 maggio
13. Gambero di lago (Astacus leptodactilus) dal 15 ottobre
fino al 15 maggio
14. Eriphia verrucosa (Eriphia verrucosa) dal 1 aprile
fino al 31 maggio
15. Granchio storto comune (verde) ( Carcinus maenas ) dal 1 aprile
fino al 31 maggio
D. Siti di pesca a seconda dell’altitudine
16. Negli allevamenti ittici situati sopra i 1500 m sul livello del mare dal 1 ottobre
fino al 31 gennaio
17. In allevamenti ittici situati da 500 a 1500 m sul livello del mare dal 1 maggio
fino al 15 giugno
18. In corpi idrici situati fino a 500 m sul livello del mare dal 15 aprile
fino al 31 maggio

Appendice n. 2 all’art . 38, par. 1

(Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 )

Elenco delle taglie minime consentite per la cattura di pesci e altri organismi acquatici

NO

di

riga

Nomi comuni e locali e nome scientifico (in latino)

Dimensioni (in cm)/peso (in g)

A. Pesci d’acqua dolce

Sem. Storioni (Acipenseridae)

1.

Chiga (Acipenser ruthenus)

50 cm

Sem. Trota (Salmonidi)

2.

Trota di fiume (balcanica) (Salmo trutta fario)

23 cm

3.

Trota macedone (Salmo macedonicus)

23 cm

4.

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri irideus)

22 cm

5.

Salvelinus fontinalis

20 cm

Sem. Coregonus (Сoregonidae)

6.

Coregone (Coregonus lavaretus)

22 cm

7.

Peled (Coregonus pelato)

20 cm

Sem. temolo (Thymallidae)

8.

Temolo (Thymallus thymallus)

25 cm

Sem. Luccio (Esocidae)

9.

Luccio (Esox lucius)

35 cm

Sem. Carpe (Ciprinidi)

10.

Triglia di fiume (Squalius cephalus)

22 cm

11.

Cefalo del fiume Egeo (Squalius orpheus)

22 cm

12.

Leuciscus idus (Leuciscus idus)

22 cm

13.

Raspe (Aspius aspius)

25 cm

14.

Linn (Tinca tinca)

20 cm

15.

Calcalburnus chalcoides

20 cm

16.

Alburnus alburnus

15 cm

17.

Orata (Abramis brama)

20 cm

18.

Merlo tedesco (Abramis sapa)

20 cm

19.

Seppie al peperoncino (Abramis ballerus)

25 cm

20.

Morunash (Vimba vimba)

25 cm

21.

Vimba melanops

20 cm

22.

Sabica (Pelecus cultratus)

20 cm

23.

Chondrostoma nasus (Chondrostoma nasus)

20 cm

24.

Condrostoma vardarense

20 cm

25.

Barbo bianco (Barbus barbus)

25 cm

26.

Barbo nero (balcanico) (Barbus petenyi)

17cm

27.

Barbo Marishka (Barbus cyclolepis)

17cm

28.

Barbo marino (Barbus bergi)

17cm

29.

Carpa (Cyprinus carpio)

30cm

30.

Carpa dorata (Carassius carassius)

15 cm

31.

Carassius gibelio (Carassius gibelio)

15 cm

32.

Passera bianca (Hypophthalmichthys molitrix)

40 cm

33.

Passera maculata (Aristhichthys nobilis)

40 cm

34.

Carpa erbivora (Ctenopharyngodon idella)

40 cm

35.

Carpa erbivora (Mylopharyngodon piceus)

40 cm

Sem. Bufalo (Catostomidae)

36.

Bufalo (Ictiobus spp.)

30cm

Sem. Pesce gatto (Siluridae)

37.

Pesce gatto (Silurus glanis)

65 cm

Sem. Pesce gatto americano (Ictaluridae)

38.

Pesce gatto della Manica (americano) ( Ictalurus punctatus )

25 cm

Sem. Merluzzi (Gadidae)

39.

Mihalca (Lota lota)

25 cm

Sem. Persici (Percidi)

40.

Coregone (Sander lucioperca/Stizostedion lucioperca)

45 cm

41.

Pesce persico di fiume (Perca fluviatilis)

12 cm

42.

Zingel Zingel

25 cm

B. Pesce di passaggio

Sem. Storioni (Acipenseridae)

43.

Moruna (Huso huso)

180 cm

44.

Trota (Acipenser stellatus)

120cm

45.

Storione russo (Acipenser gueldenstaedti)

120cm

Sem. Anguille di fiume (Anguillidae)

46.

Anguilla di fiume europea (Anguilla anguilla)

50 cm

Sem. Aringhe (Clupeidi)

47.

Karagioz, sgombro del Danubio (Alosa immaculata)

22 cm

C. Pesci marini

Sem. Squali spinosi (Squalidae)

48.

Squalo spinoso del Mar Nero (Squalus acanthias)

90 cm

Sem. Aringhe (Clupeidi)

49.

Spratto (Sprattus sprattus sulinus)

7 cm

Sem. Acciughe (Engraulidae)

50.

Acciuga (Engraulis encrasicholus ponticus)

8 cm

Sem. Belonidae (Belonidae)

51.

Zargan (Belone belone)

25 cm

Sem. Merluzzi (Gadidae)

52.

Merlano del Mar Nero (Merlangius merlangus euxinus)

8 cm

Sem. Cefalo (Mugilidae)

53.

Triglia di mare (Mugil cephalus)

25 cm

54.

Triglia di Pelingas (Mugil soiuy)

30cm

55.

Platerina (Liza aurata)

25 cm

56.

Ilaria (Liza Saliens)

22 cm

Sem. Aterinidi

57.

Atherina (Atherina spp.)

10 cm

Sem. Pesce Persico (Serranidae)

58.

Spigola (Dicentrachus labrax/Morone labrax)

28 cm

Sem. Carangidi (Carangidi)

59.

Safrido (Trachurus mediterraneus ponticus)

12 cm

Sem. Centracanthidae (Centracanthidae)

60.

Samaridi (Spicara spp.)

12 cm

Sem. Mullidi (Mullidi)

61.

Triglia di scoglio (Mullus barbatus ponticus)

8 cm

62.

Sgombro del Mar Nero (Scomber scombrus)

22 cm

63.

Bonito (Sarda sarda)

28 cm

Sem. Gob (Gobiidae)

64.

Zosterisessor ofiocephalus

12 cm

65.

Neogobius cephalargoides

12 cm

66.

Strongile (Neogobius melanostomus)

12 cm

67.

Licno (Mesogobius batrachocephalus)

15 cm

68.

Neogobius euricephalus

12 cm

Sem. Scoftalmidi

69.

Rombo (Psetta maxima)

45 cm

Sem. Pleuronettidi

70.

Passera pianuzza (Platichthys flesus luscus)

20 cm

D. Animali acquatici

Classe Anfibi

71.

Grande rana d’acqua (Pelophylax ridibundus)

30 anni

Classe crostacei

72.

Gamberi comuni (Leander spp.)

5 cm

73.

Gamberi di sabbia (Crangon sp.)

5 cm

74.

Gambero di fiume (Astacus leptodactylus)

8 cm

75.

Eriphia verrucosa (Eriphia verrucosa)

8 cm

76.

Granchio storto comune (verde) ( Carcinus maenas )

4 cm

Classe Cozze (Bivalvia)

77.

Cozze, perle (Unio spp.)

8 cm

78.

Cozze, senza denti (Anodonta spp.)

10 cm

79.

Cozza del Mar Nero (Mytilus galloprovincialis)

7 cm

80.

Mollusco bianco (Mya arenaria)

2 cm

Atti rilevanti della normativa europea

Direttive:
DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 che abroga talune direttive relative all’igiene alimentare e alle condizioni sanitarie nella produzione e immissione in commercio di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica il Consiglio Direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE e decisione 95/408/CE del Consiglio
DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche
DIRETTIVA 91/492/CEE DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991 che stabilisce le condizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ( abrogata )
DIRETTIVA 90/425/CEE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di talune specie di animali vivi e di prodotti in vista del completamento della costruzione del mercato interno ( abrogata )
Regolamento:
REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini mediante misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e dei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) 2019/833 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 che istituisce misure di conservazione e di esecuzione applicabili nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale, modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) N. 1386/2007
REGOLAMENTO (UE) 2019/473 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019 sull’Agenzia europea di controllo della pesca
REGOLAMENTO (UE) 2017/1130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2017 che determina le caratteristiche dei pescherecci
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali svolte per garantire l’applicazione della normativa sugli alimenti e dei mangimi e delle norme sanitariedegli animali e del loro trattamento umano, prodotti fitosanitari e fitosanitari, che modifica i regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 2009, (CE) n. 1151/2012, (CE) n. 652/2014, (CE) 2016/429 e (CE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e che abrogano Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/ CEE, 96/23/CEE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2016 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1420/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013 che abroga i regolamenti (CE) n. 347/96, (CE) n. 1924/2000, (CE) n. 1925/2000, (CE) n. /2000, (CE) n. 2509/2000, (CE) n. 2813/2000, (CE) n. 2814/2000, (CE) n. 150/2001, (CE) n. ) N. 1813/2001 , (CE) N. 2065/2001 (CE) N. 2183/2001, (CE) N. 2318/2001, (CE) N. 2493/2001, (CE) N. 2306/2002 , (CE) n. 802/2006, (CE) ) n. 2003/2006, (CE) n. 696/2008 e (CE) n. 248/2009 a seguito dell’adozione del regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio sull’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e decisione 2004/585/CE del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) N. 1379/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e per l’abrogazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2011 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2009 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. , (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 509/2007, (CE) n.676/2007, (CE) n.1098/2007, (CE) n.1300/2008, (CE) n. 93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
REGOLAMENTO (CE) N. 492/2009 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009 che abroga 14 regolamenti obsoleti nel settore della politica comune della pesca
REGOLAMENTO (CE) N. 216/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali agli Stati membri che esercitano attività di pesca al di fuori dell’Atlantico settentrionale (rifusione)
REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2008 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturata e non regolamentata, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999
REGOLAMENTO (CE) N. 762/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativo alla fornitura da parte degli Stati membri di statistiche sull’acquacoltura e che abroga il regolamento (CE) n.
REGOLAMENTO (CE) N. 696/2008 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in relazione all’estensione dell’applicazione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori ai paesi terzi produttori ( versione codificata) ( abrogata )
REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione agricola ( Data di scadenza: 31.12.2013 )
REGOLAMENTO (CE) N. 1098/2007 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2007 che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, modifica il regolamento (CEE) n. 779/97 ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 676/2007 DEL CONSIGLIO dell’11 giugno 2007 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock di passera pianuzza e sogliola nel Mare del Nord
REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2006 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2006 relativo alla registrazione e comunicazione elettronica delle attività di pesca e ai mezzi di controllo a distanza ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativo alla fornitura di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio
REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 388/2006 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2006 relativo all’istituzione di un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di sogliola nel Golfo di Biscaglia
REGOLAMENTO (CE) N. 2166/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005 che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello meridionale e di scampo nel Mar dei Caraibi e nella penisola iberica occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 850/98 relativo alla conservazione della pesca risorse mediante misure tecniche per la protezione di giovani esemplari di organismi marini
REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2005 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2005 che istituisce un piano di ricostituzione della passera di mare nell’ambito dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 768/2005 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2005 che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune nel settore della pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2004 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti minimi nei settori dell’agricoltura e della pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 811/2004 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativo all’introduzione di misure per la ricostituzione della popolazione di nasello settentrionale
REGOLAMENTO (CE) N. 601/2004 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2004 che stabilisce alcune misure di controllo delle attività di pesca nella zona coperta dalla Convenzione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartide e che modifica il regolamento (CEE) n. (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999
REGOLAMENTO (CE) N. 26/2004 DELLA COMMISSIONE del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2003 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2003 recante disposizioni dettagliate in materia di sistemi di controllo via satellite dei pescherecci ( abrogato )
REGOLAMENTO N. 2371/2002/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 2318/2001 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2001 DEL CONSIGLIO del 27 settembre 2001 che stabilisce misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di specie altamente migratorie
REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2001 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo alle condizioni per la concessione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni settoriali ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2001 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 1886/2000 in relazione all’estensione dell’applicazione delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori ai produttori non aderenti nel settore della pesca di validità: 12.08.2008 )
REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2000 DELLA COMMISSIONE dell’11 settembre 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo al riconoscimento speciale delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca al fine di migliorare la qualità dei loro prodotti ( annullato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1886/2000 DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in relazione all’estensione ai produttori non aderenti delle norme adottate dalle organizzazioni di produttori ( cancellato )
REGOLAMENTO (CE) N. 104/2000 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1447/1999 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1999 che stabilisce l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 2846/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 relativo all’istituzione di un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca
REGOLAMENTO (CEE) N. 1449/98 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1998 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/83 del Consiglio per quanto riguarda i rapporti sullo sforzo di pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1239/98 DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la protezione delle risorse della pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 2268/97 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1997 che adegua lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone di pesca
REGOLAMENTO (CE) N. 2205/97 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca ( Data di scadenza: 31.12.2009 )
REGOLAMENTO (CE) N. 1059/97 DELLA COMMISSIONE dell’11 giugno 1997 che adegua lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone di pesca
REGOLAMENTO (CE) N. 894/97 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997 recante misure tecniche per la protezione delle risorse ittiche ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 686/97 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca
REGOLAMENTO (CE) N. 847/96 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1996 relativo alla determinazione di condizioni supplementari per la gestione annuale delle catture ammissibili e dei contingenti
REGOLAMENTO (CE) N. 788/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996 relativo alla fornitura da parte degli Stati membri di informazioni statistiche sulla produzione dell’acquacoltura ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 2943/95 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1995 recante norme generali per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio relativo all’adozione di disposizioni generali sui permessi di pesca speciali ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 2597/95 DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 1995 relativo alla fornitura di dati statistici sulle catture nominali e sull’attività di pesca degli Stati membri che praticano la pesca nelle zone al di fuori dell’Oceano Atlantico settentrionale ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) 3259/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che determina le caratteristiche dei pescherecci ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1627/94 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 recante disposizioni generali per i permessi di pesca speciali ( abrogato )
REGOLAMENTO (CE) N. 1093/94 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1994 che stabilisce le condizioni alle quali i pescherecci di paesi terzi possono sbarcare direttamente e commerciare le loro catture nei porti della Comunità ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/93 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1993 relativo all’istituzione di un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca ( Scadenza: 31.12.2010 )
REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/93 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione dei dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/91 DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1991 relativo alla trasmissione dei dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/87 DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 1987 relativo al coordinamento e alla promozione delle attività di ricerca nel settore della pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 1382/87 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1987 recante modalità di ispezione dei pescherecci ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/87 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1987 recante norme dettagliate in materia di marcatura e documentazione dei pescherecci ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 493/87 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1987 recante modalità di riparazione dei danni causati dalla cessazione di talune attività di pesca ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 2930/86 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1986 che determina le caratteristiche dei pescherecci ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 3703/85 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1985 recante modalità di applicazione di norme comuni per la commercializzazione di taluni tipi di pesce fresco e refrigerato
REGOLAMENTO (CEE) N. 3561/85 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1985 relativo alle informazioni sulle ispezioni delle attività di pesca effettuate dagli organismi nazionali di controllo ( abrogato )
REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/84 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1984 relativo all’attacco di attrezzi a reti da traino, sciabiche e attrezzi da rete simili
REGOLAMENTO (CEE) N. 2807/83 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 1983 relativo alla fissazione di modalità per l’inserimento dei dati sulle catture di pesce da parte degli Stati membri ( abrogato )
Soluzioni:
DECISIONE 95/84/CE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995 che attua l’allegato del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio che determina le caratteristiche dei pescherecci
DECISIONE 93/619/CE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1993 relativa all’istituzione di un Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ( abrogata )