Legge sulla Pesca e l’Acquacoltura
Pron. DV. NO. 41 del 24 aprile 2001 , modificato DV. NO. 88 del 4 novembre 2005 , modificato DV. NO. 94 del 25 novembre 2005 , modificato DV. NO. 105 del 29 dicembre 2005 , modificato DV. NO. 30 dell’11 aprile 2006 , modificato DV. NO. 65 dell’11 agosto 2006 , modificato DV. NO. 82 del 10 ottobre 2006 , modificato DV. NO. 96 del 28 novembre 2006 , modificato DV. NO. 108 del 29 dicembre 2006 , modificato DV. NO. 36dal 4 aprile 2008 , modificato DV. NO. 43 del 29 aprile 2008 , modificato DV. NO. 71 del 12 agosto 2008 , modificato DV. NO. 12 del 13 febbraio 2009 , modificato DV. NO. 32 del 28 aprile 2009 , modificato DV. NO. 42 del 5 giugno 2009 , modificato DV. NO. 80 del 9 ottobre 2009 , modificato DV. NO. 82 del 16 ottobre 2009 , modificato DV. NO. 61 del 6 agosto 2010 , modificato DV. NO. 73 del 17 settembre 2010 ,modifica DV. NO. 8 del 25 gennaio 2011 , modificato DV. NO. 19 dell’8 marzo 2011 , modificato DV. NO. 38 del 18 maggio 2012 , modificato e aggiungi. DV. NO. 59 del 3 agosto 2012 , modificato DV. NO. 77 del 9 ottobre 2012 , modificato e aggiungi. DV. NO. 102 del 21 dicembre 2012 , modificato DV. NO. 15 del 15 febbraio 2013 , modificato DV. NO. 53 del 27 giugno 2014 , modificato DV. NO. 107 del 24 dicembre 2014 , modificato DV. NO. 12dal 13 febbraio 2015 , modificato e aggiungi. DV. NO. 102 del 29 dicembre 2015 , modificato e aggiungi. DV. NO. 105 del 30 dicembre 2016 , modificato DV. NO. 58 del 18 luglio 2017 , modificato e aggiungi. DV. NO. 63 del 4 agosto 2017 , modificato DV. NO. 92 del 17 novembre 2017 , modificato DV. NO. 103 del 28 dicembre 2017 , modificato DV. NO. 7 del 19 gennaio 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 17 del 23 febbraio 2018 , modificato DV. NO. 27 del 27 marzo 2018, modificato e aggiungi. DV. NO. 55 del 3 luglio 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 77 del 18 settembre 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 91 del 2 novembre 2018 , modificato DV. NO. 98 del 27 novembre 2018 , modificato e aggiungi. DV. NO. 98 del 13 dicembre 2019 , modificato DV. NO. 52 del 9 giugno 2020 , modificato DV. NO. 102 del 23 dicembre 2022
Capitolo primo.
GENERALE
Arte. 2. (1) La pesca è di proprietà dello Stato e dei comuni, delle persone giuridiche e delle persone fisiche.
Arte. 3. (1) Gli impianti di pesca sono:
Capitolo due.
GESTIONE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
Arte. 4. (1) (Modificato – SG. 88 del 2005, modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell’ambiente e delle acque, adotta il Programma nazionale per la pesca e l’acquacoltura.
Arte. 4a. (Nuova – SG. 96 del 2006 , in vigore dal 01.01.2007 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 80 del 2009 . in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023) Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura determina con decisione le tipologie di aiuti di Stato nel settore della pesca secondo il requisiti del diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Arte. 6. (1) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura svolge le attività di:
Arte. 8. (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificato – SG. in vigore dal 01.01.2023) Il Consiglio tecnico e scientifico per la pesca e l’acquacoltura (NTSRA) è istituito come organo consultivo del Ministro dell’agricoltura.
Arte. 9. (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009, modificato – SG. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il controllo sulla protezione della diversità biologica delle risorse ittiche è esercitato dal Ministro dell’Ambiente e delle Acque e dal Ministro dell’Agricoltura.
Arte. 10. (Modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificato – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) (1) (Modificato – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura riconosce le organizzazioni di produttori di prodotti della pesca, le organizzazioni di produttori di prodotti dell’acquacoltura e le associazioni di organizzazioni di produttori che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. del Consiglio (GU L 354/1 del 28 dicembre 2013), di seguito denominato “Regolamento (UE) n. 1379/2013” e del regolamento di cui all’articolo 10 quinquies, comma 1 .
Arte. 10a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)
Arte. 10b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)
Arte. 10c. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) (1) (Mod. – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il ministro dell’Agricoltura riconosce le organizzazioni interprofessionali nel settore della pesca che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dell’ordinanza di cui all’art. 10d, par. 1 .
Arte. 10 anni (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) (1) (Modificata – SG. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura determina con regolamento:
Arte. 11. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Le persone che praticano la pesca ricreativa possono associarsi, sulla base della comunanza di interessi, in associazioni territoriali di pesca, iscritte alle condizioni di la legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro.
Arte. 11a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Gli enti di cui all’art. 11, par. 1 e 2 partecipano all’attuazione di misure per il reinsediamento di portatori di materiale genetico in oggetti di cui all’art. 3, par. 1, commi 1 e 2 – demanio destinato alla pesca ricreativa, con una quota non inferiore al 10 per cento del finanziamento, e per la restante parte con i fondi di cui all’art . 53, par. 2, punto 3 .
Capitolo tre.
PESCA E ACQUACOLTURA (TITOLO MODIFICATO – SG N. 94 DEL 2005, IN VIGORE DAL 01.01.2006)
Sezione I.
Condizioni e procedura per l’esercizio della pesca
Arte. 12. (1) La pesca è organizzata e praticata in modo da non ostacolare la riproduzione naturale delle risorse ittiche e le loro rotte migratorie, non minacciare lo sviluppo sostenibile dei loro stock e favorire la protezione della biodiversità.
Arte. 13. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ) Quando si pesca in corpi idrici – proprietà statale o comunale , la persona che detiene un biglietto per la pesca sportiva o ha ha acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici per l’anno solare in questione diventa il proprietario del pesce e di altri organismi acquatici:
Arte. 15. (Modificata -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009, modificata – SG. 59 del 2012, 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG. 102 del 2022 (in vigore dal 01.01.2023) Il Ministro dell’agricoltura e il Ministro dell’ambiente e delle acque determinano con regolamento l’uso di le dighe – proprietà demaniale, solo per la pesca sportiva o solo per l’acquacoltura.
Arte. 15a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato – SG. 36 del 2008, modificato – SG. 80 del 2009 ., integrato – SG. 59 del 2012, modificato – SG n. 58 del 2017 , in vigore dal 18.07.2017 , modificata – SG n. 102 del 2022 , in vigore dal 01.01.2023 ) Il Ministro dell’agricoltura assegna alle associazioni di cui all’art . 11, par. 1 la gestione delle risorse ittiche nei fiumi, nei vecchi alvei e nei corpi idrici di cui all’art. 3, par. 1, punto 2 – demanio, destinato solo alla pesca sportiva.
Arte. 15b. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Abrogato – SG. 59 del 2012)
Arte. 15° sec. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Le zone di acquacoltura sono definite in apposite zone idriche, al di fuori dei limiti per la riproduzione naturale dei pesci e di altri organismi acquatici, che coprono gli estuari dei fiumi che sfociano in il corpo idrico entro un raggio di 200 m, indipendentemente dal livello attuale dell’acqua nel corpo e altri luoghi di riproduzione idonei per pesci e altri organismi acquatici.
Arte. 15 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 55 del 2018 ) Le zone di acquacoltura, le zone di emergenza e i livelli di protezione per ciascun corpo idrico separato sono definite da un ordine di il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 16. (1) L’Agenzia esecutiva per la pesca e l’acquacoltura compila e mantiene registri di:
Arte. 16a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)
Arte. 16b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 36 del 2008)
Sezione II.
Pesca commerciale
Arte. 17. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 65 del 2006 , in vigore dal 08.11.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) (Modifica -. 59 del 2012 , modificata – SG 102 del 2015) La pesca commerciale nelle acque del Mar Nero e del Danubio viene effettuata dopo il rilascio di un permesso per la pesca commerciale e l’acquisizione del diritto di sfruttare una risorsa ittica e altri organismi acquatici da:
Arte. 17a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Abrogato – SG. 59 del 2012)
Arte. 17b. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 ) Permesso per la pesca commerciale e certificato di diritto acquisito per lo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici sono rilasciati dal direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o da un funzionario da lui autorizzato.
Arte. 18. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) Rilasciare un permesso di pesca commerciale con una nave registrata ai sensi della legge sull’alimentazione nel Mar Nero e nel Danubio, il richiedente presenta all’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o all’unità competente e territoriale un modulo di domanda, al quale sono allegati:
Arte. 18a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Integrazione – SG. 36 del 2008) La licenza per la pesca commerciale è rilasciata entro 14 giorni dalla presentazione della domanda di cui all’art . 18 , salvo i casi di rilascio di un permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato ai sensi dell’art. 21, par. 1 .
Arte. 18b. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 102 del 2015 .) i casi di cui all’art. 21, par. 7 .
Arte. 18° sec. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o un funzionario da lui autorizzato termina con ordine la validità del permesso per attività commerciali pesca e/o il permesso speciale per la cattura di un tipo di pesce contingentato:
Arte. 18 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Nell’esercizio della pesca commerciale, una persona che soddisfa i requisiti di cui all’art . 14.
Arte. 18gg. (Nuovo – SG. 59 del 2012) (1) In caso di violazione grave ai sensi dell’art . 42, paragrafo 1, lettera “a” del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le violazioni viene applicato un sistema di punti in base al quale il titolare della licenza di pesca commerciale riceve un certo numero di punti per il rispettivo peschereccio, secondo l’art. 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 .
Arte. 18 (Nuovo – SG. 36 del 2008, ex art. 18e – SG. 59 del 2012) (1) (Modificato – SG. 59 del 2012) Certificato di diritto acquisito allo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici è rilasciato a una persona che ha un permesso valido per la pesca commerciale per l’oggetto in questione e ha pagato la tariffa specificata secondo la tariffa di cui all’art. 17a, par. 4 , salvo nei casi di acquisizione del diritto di esercitare la pesca commerciale con un dispositivo specializzato di cui all’art. 21, par. 1 .
Arte. 19. (1) (Modificata -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , suppl. -. SG. 59 del 2012 ). vengono inserite le catture per specie e quantità.
Arte. 20. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Le persone che hanno acquisito il diritto di sfruttare una risorsa di pesci e altri organismi acquatici, sono obbligati a compilare il giornale di pesca ogni volta che escono in acqua, salvo nei casi di cui all’art. 19, par. 8 . La dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine compilata deve essere consegnata ai funzionari dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro 48 ore dall’ormeggio a terra.
Arte. 21a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 .) Il concorso per ottenere un permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato viene aperto per ordine del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 21b. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008) La documentazione per la partecipazione al concorso contiene:
Arte. 21c. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 .) È possibile presentare un’offerta per partecipare al concorso da qualsiasi persona giuridica o ditta individuale interessata, o da un suo rappresentante.
Arte. 21 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) L’offerta contiene:
Arte. 21gg. (Nuovo -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata) (1) Dopo la scadenza del periodo di accettazione delle offerte, il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA nomina un comitato per la graduatoria dei partecipanti, determinandone la composizione ei membri di riserva.
Arte. 21 (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 30 del 2006 , in vigore dal 07.12.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata) (1) L’apertura delle offerte si svolge in una riunione pubblica della commissione, alla quale possono partecipare i partecipanti al concorso oi loro rappresentanti autorizzati.
Arte. 21 anni (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) La Commissione valuta le capacità di ciascun partecipante secondo i seguenti criteri:
Arte. 21 ore (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 ) (1) Entro 7 giorni dalla presentazione del protocollo, il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA determina con ordinanza il partecipante classificato prima dalla commissione, alla quale sarà rilasciato un permesso per la pesca commerciale con un dispositivo specializzato.
Arte. 21. (Nuovo – SG. 36 del 2008) (1) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA interrompe il concorso per il rilascio di un permesso per esercitare la pesca commerciale con il dispositivo specializzato con un ordine motivato quando:
Arte. 21 K. (Nuovo – SG. 36 del 2008 ) Il permesso per la pesca commerciale con attrezzi specializzati contiene:
Arte. 21 l. (Nuovo – SG. 36 del 2008) (1) La validità del permesso rilasciato termina alle condizioni di cui all’art. 18c, par. 1 , salvo nei casi di cui al par. 2.
Sezione III.
Pesca amatoriale
Arte. 22. (1) (Supp. – SG n. 55 del 2018) La pesca amatoriale è praticata da soggetti muniti di regolare titolo di trasporto per la pesca amatoriale.
Arte. 22a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG 43 del 2008 , modificata – SG 80 del 2009 , integrata – SG n. 19 del 2011, in vigore dal 09.04.2011, modificata – SG n. 58 del 2017, in vigore dal 18.07.2017, modificata – SG n. 102 del 2022, in vigore dal 01.01.2023). pesca sono stampati dall’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e distribuiti attraverso le unità territoriali e territoriali, il corpo forestale statale, le aziende venatorie statali, le organizzazioni di cui all’art. 11 e altre persone alle condizioni e secondo l’ordine determinato con ordinanza del Ministro dell’agricoltura.
Arte. 23. (1) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Gli individui possono esercitare la pesca ricreativa senza biglietto nelle acque del Mar Nero subordinatamente al rispetto dei requisiti del capo quarto .
Arte. 24. (1) Le persone impegnate nella pesca ricreativa sono obbligate a:
Arte. 24a. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012 ) Nello svolgimento di competizioni sportive per la cattura del pesce, AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA effettua il controllo per il rispetto delle disposizioni di questa legge , ad eccezione dell’art . 24, par. 1, punto 1, 2, 3, par. 5 e 7 e rispetto del regolamento e del programma del concorso.
Sezione IV.
Acquacoltura (Titolo modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
Arte. 25. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Allevamento e coltivazione di pesci e altri organismi acquatici e produzione di vettori di materiale genetico da idrobionti è svolto da ditte individuali e persone giuridiche registrate in AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 25a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Per l’iscrizione all’albo, le persone di cui all’art . 25, par. 1 presentare una domanda al capo dell’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 25b. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda ex art. 25a, par. 1 la persona è iscritta nel registro e viene rilasciato un certificato di iscrizione.
Arte. 25c. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) L’iscrizione di cui all’art. 25b, par. 1 è indefinito.
Arte. 25 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012 ) Il direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA con ordinanza annulla la registrazione di una persona alle seguenti condizioni:
Arte. 26. (Modificato – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogato – SG. 61 del 2010)
Arte. 27. Le persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici sono tenute a:
Arte. 27a. (Nuovo – SG. 105 del 2016 , in vigore dal 30.12.2016 ) (1) Una persona che ha registrato un’impresa per la lavorazione del pesce e di altri organismi acquatici deve presentare annualmente alla AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro la fine di gennaio un modulo per la statistiche secondo il modello approvato per ordine del direttore esecutivo di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 28. (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
Arte. 28a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato – SG. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011, modificato – SG. 12 del 2015) I capi di le unità territoriali dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA presentano ufficialmente un campione del registro delle persone che allevano e allevano pesci e altri organismi acquatici alle direzioni regionali “Agricoltura” per l’inclusione delle informazioni nel registro degli agricoltori.
Capitolo quattro.
CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE
Sezione I.
Disposizioni generali
Arte. 29. (Modifica – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 91 del 2018, in vigore dal 02.11.2018) Gli organi del potere statale e delle autonomie locali, gli enti di cui all’art . 10 , artt. 10c e art. 11 e le persone che esercitano la pesca commerciale e ricreativa e l’acquacoltura sono tenute a fornire assistenza ai dipendenti di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali per la protezione delle risorse ittiche.
Sezione II.
Misure e attività per la tutela delle risorse ittiche
Arte. 30. (1) (Supp. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, Supp. – SG. SG. 55 del 2018) Per la conservazione, il ripristino, la riproduzione e la conservazione delle risorse ittiche AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA:
Arte. 31. (Modifica – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG. 59 del 2012)
Arte. 32. (1) Nei corpi idrici di cui all’art. 3, par. 1, punti 1 e 2, è vietata la cattura di pesci e altri organismi acquatici durante il periodo della loro riproduzione secondo l’ allegato n. 1 .
Arte. 33. (1) (Supplemento – SG n. 59 del 2012) Durante il periodo di divieto di cui all’art. 30, par. 3, punto 1, par. 4 e 5 e dell’art. 32, par. 1, non è consentito portare, trasportare e vendere pesci e altri organismi acquatici allo stato vivo, fresco e refrigerato.
Arte. 34. (1) (Precedente testo dell’art. 34 – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , supplemento – SG. 59 del 2012 .) La pesca sportiva è vietata nei fiumi, quando la quantità di acqua in è al di sotto del deflusso minimo consentito, determinato secondo la metodologia del Ministro dell’Ambiente e delle Acque.
Arte. 35. (1) Nei siti di cui all’art. 3, par. 1 con i seguenti dispositivi, mezzi, accessori e dispositivi:
Arte. 36. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) La pesca commerciale è vietata nel Danubio e nel Mar Nero, con reti e altre reti dispositivi, quando contengono vele o singoli elementi di esse con un passo di maglia di dimensione inferiore a quella specificata nel regolamento di cui all’art . 15, par. 1 .
Arte. 37. La pesca commerciale e ricreativa è vietata nei siti di cui all’art. 3, par. 1 mediante falciatura (trebbiatura).
Arte. 38. (1) È vietato catturare, trasportare, trasportare e vendere pesci e altri organismi acquatici dai siti di cui all’art. 3, par. 1, punti 1 e 2 con dimensioni inferiori al minimo consentito, secondo l’allegato n. 2 .
Arte. 39. (Modifica -. SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) Il divieto di cui all’art. 38, par. 1 non si applica alla cattura, al trasporto, al trasporto e alla vendita di pesci e altri organismi acquatici dai siti destinati all’acquacoltura
Arte. 39a. (Nuova – SG. 55 del 2018) (1) È vietata la pesca con attrezzi da pesca a rete nei siti di cui all’art. 3, par. 1 , ad eccezione della pesca effettuata:
Arte. 40. (Modifica – SG. 59 del 2012) (1) Il direttore esecutivo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA rilascia un’autorizzazione per la cattura di pesci e altri organismi acquatici a fini di ricerca scientifica.
Arte. 41. (Abrogata – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006)
Arte. 42. (Supplemento – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) È vietata la cattura, il trasporto, il trasporto e il commercio del gambero di fiume (Astacus astacus L.) e del gambero di fiume (Austropotamobius torrentius).
Arte. 43. (1) (Supplemento – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) È vietata la cattura, il trasporto, il trasporto e il commercio di mammiferi marini.
Arte. 44. (Abrogata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , nuova – SG. 55 del 2018 ) È vietato portare e trasportare dispositivi tecnici e attrezzature per la pesca con corrente elettrica, ad eccezione dei casi in cui la persona è titolare di un permesso di pesca valido per scopi di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 40 .
Arte. 44a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) I soggetti gestori degli impianti di scarico dei corpi idrici di cui all’art. 3, par. 1, comma 2 – demanio, hanno l’obbligo di installare strutture che impediscano il passaggio dei pesci.
Arte. 44b. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificato – SG. 98 del 2018 , in vigore dal 27.11.2018 ) I proprietari di nuove dighe, soglie e altri impianti di sbarramento trasversali l’alveo lungo tutta la sua larghezza, rendendo difficoltose le migrazioni naturali dei pesci, sono obbligati a costruire passaggi per i pesci fino alla messa in esercizio del sito. Una valutazione della necessità della costruzione di passaggi ittici che garantiscano le migrazioni dei pesci viene effettuata dal direttore della direzione del bacino in conformità con gli obiettivi e le misure del piano di gestione del bacino idrografico nelle procedure:
Arte. 44c. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , integrata – SG. 59 del 2012 ) . 3, par. 1, punto 2 sono obbligati a mantenere un livello idrico ottimale durante il periodo riproduttivo dei pesci al fine di proteggere le uova, tranne quando è richiesto uno scarico di emergenza dell’acqua.
Arte. 44 anni (Nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)
Arte. 45. (1) (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. SG. 59 del 2012 ). e mantenere in condizioni di lavoro le apparecchiature di bordo relative al sistema di monitoraggio e controllo dei pescherecci.
Arte. 45a. (Nuova – SG. 59 del 2012 ) A bordo di pescherecci e altre navi è vietato immagazzinare, trasportare, trasportare e installare dispositivi, mezzi, accessori e dispositivi di cui all’art . 35, par. 1 , relativo alla pesca commerciale o ricreativa.
Arte. 45b. (Nuovo – SG. 59 del 2012 ) (1) Pescherecci la cui potenza di propulsione supera i 120 KW, compresi i pescherecci con un motore di propulsione nuovo o sostitutivo installato e uno che ha subito modifiche tecniche, ad eccezione delle navi utilizzate nell’acquacoltura, soggetta a certificazione di potenza del motore.
Capitolo quinto.
COMMERCIO E TRASPORTO DI PESCI E ALTRI ORGANISMI ACQUATICI
Arte. 46. (Modificato -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) La prima vendita di prodotti della pesca è effettuata in registrato a norma dell’art . 46a o da acquirenti registrati ai sensi dell’art. 46d .
Arte. 46a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 17 del 2018 , in vigore dal 23.02.2018 ) I centri di prima vendita di prodotti della pesca sono registrati in AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA dopo che è stato rilasciato un certificato di registrazione in conformità con la legislazione alimentare e l’organizzatore del centro presenta una domanda all’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 46b. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda ex art. 46a, par. 1 il direttore esecutivo della AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA o una persona da lui autorizzata rilascia un certificato di iscrizione, che viene iscritto nel registro.
Arte. 46c. (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) L’organizzatore di un centro per la prima vendita di prodotti della pesca tiene un registro dei venditori che effettuano operazioni in esso, in cui devono essere inserito:
Arte. 46 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 8 del 2011 , in vigore dal 25.01.2011 ) Gli organizzatori di centri per la prima vendita di prodotti della pesca sono tenuti a fornire libero accesso e condizioni di lavoro agli organismi di controllo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e dell’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare per l’esecuzione dei relativi controlli e campioni delle quantità vendute di pesce e altri organismi acquatici.
Arte. 46d. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificata e integrata – SG. 59 del 2012, integrata – SG. 17 del 2018, in vigore dal 23.02.2018) Prima vendita di prodotti della pesca fuori dai centri di cui all’art. 46, par. 2 è effettuato da acquirenti registrati – persone giuridiche e ditte individuali, in possesso di un valido certificato di registrazione ai sensi del Food Act , che presentano una domanda all’unità territoriale competente di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA.
Arte. 46 seg. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012) Entro 14 giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell’art . 46e, par. 1, la persona giuridica o la ditta individuale è iscritta all’albo e viene rilasciato un certificato di iscrizione.
Arte. 46 anni (Nuovo – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Quando si effettua la prima vendita di prodotti della pesca, deve essere tenuto un registro delle vendite, che deve essere presentato alle autorità di controllo su richiesta. Per ogni prima vendita di prodotti della pesca, l’organizzatore del primo centro di vendita o l’acquirente registrato redige un documento di prima vendita.
Arte. 46 ore. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) Alla prima vendita di prodotti della pesca, determinata dall’ordinanza di cui all’art. 46, par. 4 , la categorizzazione viene effettuata in termini di freschezza e dimensione.
Arte. 47. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , in vigore dal 01.01.2006 ) Nel fornire prodotti della pesca come materia prima per la trasformazione, quando non è stato oggetto di una prima vendita, il fornitore deve fornire al destinatario della materia prima materiale una copia della dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine. Quando la materia prima viene importata, il fornitore fornisce un certificato veterinario.
Arte. 48. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 36 del 2008 ) Nelle vendite ex art . 46, par. 1 il venditore fornisce al centro di prima vendita una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine.
Arte. 48a. (Nuova – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) (1) Al momento della consegna di prodotti dell’acquacoltura come materia prima per la trasformazione, il fornitore fornisce al destinatario una dichAgenzia esecutiva per la pesca e l’acquacolturazione di origine di prodotti dell’acquacoltura e quando vengono consegnati pesci vivi e/o altri organismi acquatici vivi – e un certificato medico veterinario. Quando la materia prima viene importata, il fornitore fornisce un certificato veterinario.
Arte. 49. (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 36 del 2008 , modificata – SG. 59 del 2012 ). organismi della ristorazione collettiva e della rete commerciale senza:
Arte. 49a. (Nuova – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 8 del 2011, in vigore dal 25.01.2011, modificata – SG. ) Copia dei documenti di cui all’art. 49 viene presentato durante l’ispezione degli organismi di controllo dell’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA e dell’Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare.
Arte. 50. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ,) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 ) Il trasporto di pesci e/o altri organismi acquatici è effettuato con mezzi di trasporto specializzati:
Arte. 50a. (Nuovo – SG n. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, abrogata – SG n. 59 del 2012)
Arte. 51. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 .) I portatori di materiale genetico di pesci e altri organismi acquatici sono venduti anche al di fuori dei siti sotto Arte. 46, par. 2 delle persone giuridiche e delle ditte individuali iscritte ai sensi dell’art. 25, par. 1 , e da imprese, enti, associazioni e istituti di ricerca scientifica accreditati.
Arte. 52. (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 ) Quando i portatori di materiale genetico sono destinati al reinsediamento, deve essere redatto un protocollo di ricovero secondo il modello e nell’ordine specificato con il regolamento ex art. 15, par. 1 .
Capitolo sei.
FINANZIAMENTO DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA
Arte. 53. (1) I fondi per la gestione e la protezione delle risorse ittiche sono raccolti da:
Capitolo Sette.
CONTROLLO
Arte. 54. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 82 del 2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 80 del 2009. ) Il controllo sull’uso e la tutela delle risorse ittiche è esercitato dall’AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA tramite dipendenti autorizzati e dall’Agenzia esecutiva forestale ai sensi dell’art . 7 . Il controllo sull’uso e la protezione delle risorse ittiche negli spazi marittimi e nelle vie navigabili interne ai sensi della legge sugli spazi marittimi, sulle vie navigabili interne e sui porti della Repubblica di Bulgaria in relazione ai pescherecci stranieri è esercitato anche dalla Direzione principale ” Polizia di frontiera”.
Arte. 54a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) Le associazioni di cui all’art. 11, par. 1 e 2 esercitano il controllo del rispetto delle regole nell’esercizio della pesca nei corpi idrici destinati alla pesca ricreativa, ove la gestione delle risorse ittiche è affidata ai sensi dell’art. 15a.
Arte. 55. (1) (Supp. – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, Supp. – SG. 59 del 2012) Il controllo ex art . 54 è effettuato mediante ispezioni nei corpi idrici di cui all’art. 3 su navi e automezzi, in magazzini, annessi, celle frigorifere e dispositivi, strutture per lo stoccaggio temporaneo del pesce, esercizi di ristorazione e nella rete commerciale.
Capitolo otto.
DISPOSIZIONI PENALI AMMINISTRATIVE
Arte. 56. (1) (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006, modificata – SG. 36 del 2008, modificata – SG. 59 del 2012, integrata – SG. 102 del 2012 ) Chi esercita la pesca commerciale senza permesso o in uno specchio d’acqua diverso dal Mar Nero e dal Danubio, in violazione dell’art . 17 , è punito con un’ammenda da 1.500 BGN a 3.000 BGN.
Arte. 57. (1) (Modifica – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2015 ) A una persona che non conserva il permesso per pesca commerciale e il certificato di diritto acquisito allo sfruttamento di una risorsa di pesci e altri organismi acquatici in violazione dell’art . 18d, par. 3 , viene inflitta un’ammenda rispettivamente da BGN 200 a BGN 500, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 400 a BGN 1.000.
Arte. 57a. (Nuovo -. SG. 59 del 2012 ) (1) Una ditta individuale o una persona giuridica che non notifica l’unità territoriale di AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA entro il termine delle circostanze di cui all’art . 46a, par. 5 o dell’art. 46e, par. 4 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 400 a BGN 1.200, se non soggetto a una sanzione più pesante.
Arte. 58. (Abrogato – SG n. 59 del 2012)
Arte. 58a. (Nuovo – SG. 94 del 2005, in vigore dal 01.01.2006) (1) (Modificato -. SG. 59 del 2012) Chi esercita attività di pesca in violazione dell’art . 18d, par. 1 o 4 , è punito con una multa da 500 BGN a 1.000 BGN.
Arte. 58b. (Nuovo – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2015 ) A una persona che non ha fornito a AGENZIA ESECUTIVA PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA informazioni generali e statistiche economiche sulla nave da pesca, nonché dati sul numero di dipendenti e per l’attività di pesca in violazione dell’art . 18e, par. 9 , viene inflitta un’ammenda per un importo da BGN 200 a BGN 500, rispettivamente, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 500 a BGN 750.
Arte. 59. (Modificata e integrata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG. 102 del 2015 ) A una persona che non tiene un registro di pesca, rispettivamente un registro delle vendite in violazione dell’art . 19, par. 1, 3, 4 e 5 e dell’art. 27, articolo 3 , viene inflitta un’ammenda per un importo da BGN 200 a BGN 500, rispettivamente, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 800 a BGN 1.600.
Arte. 60. (Modifica -. SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata -. SG. 59 del 2012 ). in violazione dell’art . 19, par. 6 , è punito con una sanzione pecuniaria da BGN 1.000 a BGN 2.000.
Arte. 61. (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , in vigore dal 01.01.2006 ) (1) (Modificata – SG. 59 del 2012 , modificata – SG 102 del 2015 ) A una persona che non ha presentato la pesca registro, il registro delle vendite e il registro di prima vendita per l’ispezione in violazione dell’art . 19, par. 7 , artt. 27, comma 5 o art. 46 octies, par. 1 , viene inflitta un’ammenda per un importo da BGN 200 a BGN 500, rispettivamente, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 600 a BGN 1.200.
Arte. 61a. (Nuovo – SG. 102 del 2015) Una persona che viola i requisiti di cui all’art. 19, par. 11 , viene inflitta un’ammenda rispettivamente da BGN 200 a BGN 500, una sanzione patrimoniale per un importo da BGN 400 a BGN 1.000.
Arte. 62. (1) (Modificata – SG. 94 del 2005 , in vigore dal 01.01.2006 , modificata – SG. 59 del 2012 ) Chi cattura pesci e altri organismi acquatici nella zona di esercizio di attrezzature da pesca specializzate in violazione di Arte. 21, par. 5 , è punito: