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Nevis International Exempt Trust – Esente da tasse – Nevis non riconosce le sentenze estere – I creditori per intentare un’azione legale devono versare una cauzione di $ 100.000 USD

Il Nevis International Exempt Trust è un trust istituito nell’isola caraibica di Nevis ai sensi dell’Ordinanza del 1994 sul Trust Internazionale Esente di Nevis – Nevis International Exempt Trust Ordinance (NIETO) of 1994.

Vedi: Nevis International Exempt Trust Ordinance Revised Edition 2017

I Nevis International Exempt Trust  sono utilizzati principalmente per la protezione dei beni e hanno la reputazione di essere praticamente inespugnabili.

In un Nevis International Exempt Trust sia il disponente che il beneficiario devono essere non residenti.

Il Nevis International Exempt Trust deve inoltre avere almeno un fiduciario, che può essere una società costituita a Nevis o autorizzata a fornire servizi fiduciari a Nevis. Per questo motivo, è consigliabile  costituire anche un’entità offshore a Nevis, che può agire come fiduciario del  Nevis International Exempt Trust.

I vantaggi sono che, secondo la legge di Nevis, sono esenti da tasse e sono anche altamente riservati.

Inoltre, poiché Nevis non riconosce le sentenze estere, i creditori devono intraprendere azioni legali direttamente attraverso i tribunali di Nevis, il che protegge ulteriormente gli individui da controversie, anche da parte dei tribunali del loro paese d’origine.

Il disponente e il beneficiario possono essere la stessa persona. Tuttavia,  Ciò significa anche che entrambe le parti possono godere dell’esenzione fiscale su tutte le transazioni.

I Vantaggi del Nevis International Exempt Trust

  1. Nevis non riconosce le sentenze straniere. (Art. 28  Sentenze straniere non esecutive (Foreign judgements not enforceable) della NIETO)
  2. poiché Nevis non riconosce le sentenze estere, i creditori devono intraprendere azioni legali direttamente attraverso i tribunali di Nevis:
    • Nevis ha un breve termine di prescrizione di 1-2 anni, a seconda delle circostanze specifiche, fornendo una finestra molto ristretta in cui un creditore può agire;
    • se un creditore decide di intraprendere un’azione legale a Nevis, dovrà anche trovare un  legale qualificato per esercitare la professione  a Nevis,  cosa difficile poiché molti legali rappresentano già società fiduciarie e banche. Inoltre poiché non sono consentite spese legali contingenti, dovranno assumerli su base fissa, sostenendo alte spese anticipate;
    • secondo la legge di Nevis, durante il procedimento, l’onere della prova spetta al creditore che deve dimostrare le proprie ragioni “oltre ogni ragionevole dubbio” e con prove chiare e convincenti che il disponente ha istituito il trust con l’intento fraudolento di frodare quello specifico creditore;
    • nel caso molto improbabile che un creditore intenti rapidamente un’azione legale contro un trust internazionale, in base alla legge nel 2015, questi dovrà depositare depositare un’obbligazione da $ 100.000 USD presso il governo del Nevis prima di intentare un’azione legale contro un trust internazionale. Dal 2018 i tribunali di Nevis possono fissare una cauzione anche maggiore del limite di $ 100,00. (In alcune occasioni possono anche abbassare il vincolo.)
  1. Vietato l’ordine di congelamento: la maggior parte delle giurisdizioni britanniche chiama un ordine restrittivo temporaneo (temporary restraining order (TRO)), con il quale un creditore può richiedere un’ingiunzione che congela i beni fiduciari,  un’ingiunzione Mareva o un ordine di congelamento. Nevis ha vietato l’uso da parte di un creditore dell’ingiunzione Mareva rispetto ai  Nevis trust;
  2. è consentito il “Trust Autodestinato”, il disponenente/settlor può essere il beneficiario e godere della protezione dei beni

Validità di un Nevis International Exempt Trust

Nella legislazione italiana manca una disciplina specifica del trust, e ciò rende necessario il rinvio a una legge straniera per la sua regolamentazione. La scelta della legge applicabile è un aspetto molto delicato, che non deve essere sottovalutato per le conseguenze che può avere sul funzionamento del trust costituito in Italia, ma anche sulla sua stessa validità.

Chi intende costituire un trust in Italia deve tenere conto sia delle disposizioni della legge scelta per regolamentare il trust (e della relativa giurisprudenza), sia delle norme dettate dalla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, e verificare infine la compatibilità delle clausole dell’atto costitutivo con le norme di ordine pubblico italiane, ma anche con le regole di carattere fiscale.

Le caratteristiche del trust, dettate dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, sono necessarie per la concreta fruibilità delle tutele previste  dall’articolo 11 della Convenzione.
“Articolo 11

E’ riconosciuto come trust il trust creato in conformità alla legge indicata nel precedente Capo.

Tale riconoscimento implica, come minimo, che i beni in trust costituiscono un fondo separato, che il trustee può citare in giudizio ed essere citato in giudizio nella sua qualità di trustee, e che può comparire o agire in tale veste davanti a un notaio o a qualsiasi persona che agisca in una veste ufficiale.

Nella misura in cui la legge applicabile al trust richiede o prevede, tale riconoscimento implica, in particolare:

A. che i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust;
B. che i beni in trust non facciano parte del patrimonio del trustee in caso di sua insolvenza o bancarotta;
C. che i beni in trust non facciano parte del patrimonio matrimoniale del trustee o del suo coniuge né facciano parte del patrimonio del trustee alla sua morte;
D. che i beni in trust possano essere recuperati quando il trustee, in violazione del trust, abbia mescolato beni in trust con i propri beni o abbia alienato beni in trust. Tuttavia, i diritti e gli obblighi di qualsiasi terzo detentore dei beni restano soggetti alla legge determinata dalle norme sul conflitto di leggi del foro.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è l’accordo internazionale che, sancendo il riconoscimento di tal tipo di negozio fiduciario nei paesi aderenti, ha contribuito a delinearne i tratti essenziali trasferendo in norme positive gli elementi portanti di una prassi giuridico-commerciale che andava progressivamente diffondendosi.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1
gennaio 1992.

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 accorda riconoscimento  solo al trust costituito per atto volontario del disponente.

Questi possono essere disposti per atto inter vivos o mortis causa.

Così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989 n. 364, gli elementi essenziali caratterizzanti i trust sono i seguenti:

  • la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
  • l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
  • il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge.

Per effetto della   Legge del 16 ottobre 1989 n. 364 possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contenuto minimo ed indefettibile.

Da tener presente che molti altri ordinamenti nazionali, che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, contemplano l’istituto del trust.

Una delle caratteristiche della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, a cui l’Italia ha aderito, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust (Articolo 6:
Un trust è regolato dalla legge scelta dal disponente….) , legge che, come abbiamo detto, preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione, contenuto minimo ed indefettibile.

L’art. 21 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (Ogni Stato contraente può riservarsi il diritto di applicare le disposizioni del capo III solo ai trust la cui validità è regolata dalla legge di uno Stato contraente.), consente agli Stati aderenti di limitare l’efficacia del riconoscimento dei trust solo a quelli costituiti secondo una delle legislazioni degli Stati aderenti alla Convenzione , ma, a tale proposito, l’Italia non ha espresso alcuna riserva così da impartire alle norme convenzionali cui si è sottoposta un’efficacia  detta universale,  che legittima il ricorso a qualsivoglia legislazione che disciplina il trust, così come previsto nella Convenzione.

Quindi,  ai fini della legittimazione di un Trust nell’ordinamento italiano, c’è da mettere in risalto che l’applicabilità della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 e la conseguente libertà di  scelta da parte del disponente della legislazione regolatrice del trust, è vincolata alla presenza degli elementi caratteristici della Convenzione, non esistendo i quali, viene meno il riconoscimento dell’entità giuridica  formata, solo apparentemente vestita da trust.

Ogni volta, quindi, bisogna verificare se la legislazione nazionale cui il disponente ha fatto ricorso o le regole dettate nell’esplicazione della sua volontà, rispettano le condizioni minime perché si configuri,  ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, un trust.

L’art. 2 della Convenzione descrive le caratteristiche essenziali del trust:

“Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine “trust” si riferisce ai rapporti giuridici creati – tra vivi o in caso di morte – da una persona, il disponente, quando i beni sono stati posti sotto il controllo di un trustee a beneficio di un beneficiario o per uno scopo specifico.

Un trust ha le seguenti caratteristiche:

A.  i beni costituiscono un fondo separato e non fanno parte del patrimonio del trustee;

B. la titolarità dei beni in trust è intestata al trustee o a nome di altra persona per conto del trustee;

C. il trustee ha il potere e il dovere, rispetto al quale risponde, di amministrare, impiegare o disporre dei beni secondo le condizioni del trust e gli obblighi speciali che gli sono imposti dalla legge.

La riserva da parte del disponente di determinati diritti e poteri, e il fatto che il trustee possa egli stesso avere diritti in qualità di beneficiario, non sono necessariamente incompatibili con l’esistenza di un trust.”

Le caratteristiche del trust, dettate dall’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, sono:

  • distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee;
  •  intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;
  • obbligatorietà della condotta del trustee nell’amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice.

Quindi, in sintesi:

  • in base all’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, il disponente  ha la piena libertà sulla scelta della legge regolatrice del trust, a patto che la legge regolatrice preveda nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione, contenuto minimo ed indefettibile;
  • possono essere riconosciuti effetti giuridici in Italia solo ai trust costituiti secondo la legge di uno Stato che preveda il Trust nel proprio ordinamento giuridico quale istituto tipico così come previsto nella Convenzione , contenuto minimo ed indefettibile;
  • Le caratteristiche del trust, dettate dall’articolo 2 della Convenzione , sono:
    • distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee;
    • intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto;
    • obbligatorietà della condotta del trustee nell’amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice.

L’art. 2 dell’Ordinanza del 1994 sul Trust Internazionale Esente di Nevis – Nevis International Exempt Trust Ordinance (NIETO) of 1994 dispone che per “trust internazionale” si intende un trust registrato ai sensi dell’Ordinanza e rispetto al quale:

  • almeno uno (1) degli amministratori è:
    • una società costituita ai sensi della Nevis Business Corporation Ordinance, Cap. 7,01 (N);
    • una società a responsabilità limitata costituita ai sensi della Nevis Limited Liability Company Ordinance, Cap. 7,04 (N);
    • una società fiduciaria autorizzata a Nevis;
    • un avvocato o uno studio di avvocati debitamente autorizzato dall’amministrazione dell’isola di Nevis a svolgere l’attività di un agente registrato; O
    • una fondazione multiforme costituita e registrata ai sensi dell’Ordinanza sulle Fondazioni Multiformi, Cap. 7,08 (N);
  • il disponente e i beneficiari sono sempre non residenti; e
  • la proprietà in trust non comprende alcuna proprietà immobiliare situata a St. Christopher e Nevis;

Lart. 4 dell’Ordinanza del 1994 sul Trust Internazionale Esente di Nevis – Nevis International Exempt Trust Ordinance (NIETO) of 1994 a proposito della Proper law (Diritto proprio) di un  Nevis International Exempt Trust dispone che:

  • il diritto proprio di un trust internazionale  sarà la legge espressa dai termini del trust o intesa dal disponente come legge propria;
  • I termini di un trust internazionale possono prevedere che un aspetto separabile del trust (in particolare l’amministrazione del trust) sia regolato da una legge diversa dalla legge propria del trust;
  • I termini di un trust internazionale possono prevedere che la legge propria del trust o la legge che disciplina un aspetto separabile del trust venga modificata dalla legge di una giurisdizione alla legge di un’altra giurisdizione.

Quindi in un Nevis International Exempt Trust dal disponente può essere richiamata una legge esterna e possono essere regolati aspetti separabili (in particolare l’amministrazione del trust) da una legge diversa dalla legge propria del trust.

Distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee

Per quanto attiene la distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee, l’art. 59 dell’Ordinanza del 1994 sul Trust Internazionale Esente di Nevis – Nevis International Exempt Trust Ordinance (NIETO) of 1994  la definizione di Trust ai sensi della legge:

“Un trust esiste quando una persona (nota come “un trustee”) detiene o gli sono stati  conferiti (has vested in him), beni che non che non costituiscono, o che hanno cessato di formare, parte del suo patrimonio:

(a) a beneficio di qualsiasi soggetto (c.d. “beneficiario”) anche se non ancora accertato o esistente;

(b ) per qualsiasi valido scopo di beneficenza o non di beneficenza che non sia a beneficio esclusivo del trustee; O

(c) per il beneficio menzionato nel sottoparagrafo (a) e anche per qualsiasi scopo menzionato nel sottoparagrafo (b).”

Quindi l’art. 59 dell’Ordinanza:

  • fa chiaramente riferimento al fatto che in  un Nevis International Exempt Trust i beni sono conferiti al trustee;
  • e dispone che vi è una distinzione dei beni del trust dal patrimonio del trustee.

Intestazione degli stessi al trustee o ad altra persona per suo conto

L’art. 2 dell’Ordinanza del 1994 sul Trust Internazionale Esente di Nevis – Nevis International Exempt Trust Ordinance (NIETO) of 1994 dispone che per “beneficiario” si intende qualsiasi soggetto legittimato al godimento costruttivo dei beni in trust di cui un trustee detiene (legal title) titolo legale o a favore del quale può essere esercitato il potere di distribuire i beni in trust.

Come abbiamo visto, l’art. 59 dell’Ordinanza: fa chiaramente riferimento al fatto che in  un Nevis International Exempt Trust i beni sono conferiti al trustee.

Obbligatorietà della condotta del trustee nell’amministrazione, gestione e disponibilità dei beni secondo le finalità del trust e le norme particolari impostegli dalla legge regolatrice

Come abbiamo visto, sempre l’art. 59 dell’Ordinanza dispone che un trust esiste quando ad un trustee sono stati  conferiti (has vested in him), beni che non che non costituiscono parte del suo patrimonio a beneficio di un “beneficiario” per qualsiasi valido scopo  che non sia a beneficio esclusivo del trustee.

Quindi si fa chiaramente riferimento al fatto che il trustee deve agire a beneficio di un “beneficiario” per qualsiasi valido scopo  che non sia a beneficio esclusivo del trustee.

Inoltre l’art. 10 dell’Ordinanza prevede che possa essere nominato un “protettore” a cui, dai termini di un trust internazionale, viene conferita l’autorità, di dirigere, consentire o disapprovare le decisioni di investimento effettive o proposte di un trustee, le decisioni di distribuzione o altre decisioni del trustee,  e che, nell’esercizio del suo ufficio,  ha un dovere fiduciario nei confronti dei beneficiari del trust o dello scopo per il quale il trust è creato.

Comunque, come abbiamo visto, in un Nevis International Exempt Trust dal disponente può essere richiamata una legge esterna e possono essere regolati aspetti separabili (in particolare l’amministrazione del trust) da una legge diversa dalla legge propria del trust.

Per informazioni sul Nevis International Exempt Trust