Attualmente sul web si trovano molti siti che promettono l‘apertura, anche a distanza e per modiche cifre, di società “offshore” prive di reale costrutto anche in “Paradisi Fiscali” situati nelle parti più disparate del globo.
Niente di più pericoloso se si considera la normativa italiana in merito e le possibili, in alcuni casi quasi certe, conseguenze sanzionatorie, non solo monetarie, ma anche penali.
Consideriamo il fenomeno dell’ esterovestizione
Come abbiamo visto, con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intende indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianificazione fiscale aggressiva, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.
Quindi in caso di esterovestizione siamo in presenza ad un fenomeno di evasione fiscale.
Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto
- la sede legale
- o la direzione effettiva
- o la gestione ordinaria
nel territorio dello Stato.
Come si vede, tali criteri sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché la società o l’ente vengano sottoposti a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle, principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario).
L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del soggetto residente sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.
Ai fini dell’esterovestizione, le disposizioni dettate per le società dall’art. 73 T.U.I.R. attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale della società, situata in Italia, ma anche a quelli sostanziali, relativi
- alla direzione effettiva
- od alla gestione ordinaria.
Vedi in dettaglio: La “bufala” dei “Paradisi Fiscali”
La Bulgaria con un Regime Fiscale oltremodo Favorevole (con un’aliquota fiscale sul reddito societario più favorevole di mete fiscalmente attrattive come Liechtenstein e Lussemburgo) è una reale e valida alternativa ad improponibili “paradisi fiscali”.
- In Unione Europea
- Moneta nazionale l’Euro
- Non in Black List
- Aliquota dell’imposta sul reddito societario del 10%
- Imposta sul reddito personale è del 10%, aliquota forfettaria.
- Imposta sulle società è ridotta fino al 100 per cento per insediamenti industriali in aree ad alta disoccupazione
- 5% di ritenuta alla fonte sui dividendi
- Aliquota fiscale del 5% sui dividendi di fonte estera distribuiti a favore di persona fisica fiscalmente residente con possibilità di detrarre integralmente quanto trattenuto all’estero come ritenuta
- Non si applicano le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) se la società controllata non è soggetta a tassazione o è esente da imposte nel Paese in cui è residente a fini fiscali
- Le norme riguardanti le Controlled Foreign Companies (CFC) non si applicano all’imposizione sulle persone fisiche fiscalmente residenti e si applica l’aliquota fiscale del 5%
- Regime fiscale favorevole non ricompreso nella Black List “italiana” , di cui al DM 4 maggio 1999, che attiva l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani
- I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente in Italia riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Bulgaria sono imponibili solo in Bulgaria
Per informazioni
