- Prezzi di trasferimento (Transfer Pricing (TP)) tra parti correlate (Related parties)
- Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
- Documentazione
I nostri servizi:
- Servizio di predisposizione della “Documentazione idonea” ai fini del “Transfer Pricing”
- Analisi di comparabilità esterna (Analisi di benchmark)
Prezzi di trasferimento (Transfer Pricing (TP)) tra parti correlate (Related parties)
i diritti di imposizione fiscale che ciascun Paese rivendica dipendono dal fatto che il Paese utilizzi un sistema di imposizione basato sulla residenza, sulla fonte o su entrambi.
In un sistema fiscale basato sulla residenza , un paese includerà nella sua base imponibile tutto o parte del reddito, incluso il reddito proveniente da fonti esterne al paese stesso , di qualsiasi persona (incluse persone giuridiche come le società) che è considerata residente in quella giurisdizione.
In un sistema fiscale basato sulla fonte , un paese includerà nella sua base imponibile il reddito derivante dalla sua giurisdizione fiscale, indipendentemente dalla residenza del contribuente.
Applicate alle multinazionali, queste due basi, spesso utilizzate congiuntamente, trattano generalmente ciascuna impresa all’interno del gruppo multinazionale come un’entità separata .
L’ approccio dell’entità separata (separate entity approach) è stato scelto dall’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) – OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) come il mezzo più ragionevole per raggiungere risultati equi e ridurre al minimo il rischio di doppia imposizione non eliminata .
Pertanto, ogni singolo membro del gruppo è soggetto a tassazione sul reddito da esso generato (in base alla residenza o alla fonte).
In un’economia globale in cui le imprese multinazionali (multinational enterprises (MNE)) svolgono un ruolo di primo piano, i governi devono garantire che gli utili imponibili delle multinazionali non siano spostati artificialmente al di fuori della loro giurisdizione e che la base imponibile dichiarata dalle multinazionali nel loro paese rifletta l’attività economica intrapresa al loro interno .
Un volume significativo di commercio globale è costituito da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitale e beni immateriali (come la proprietà intellettuale) all’interno di una MNE; tali trasferimenti sono chiamati “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions”.
Le “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions” non sono necessariamente regolate dalle forze di mercato, ma possono essere in gran parte guidate dagli interessi comuni del gruppo nel suo complesso.
Poiché i calcoli fiscali si basano generalmente su conti a livello di entità, i prezzi o altre condizioni in cui si verificano queste transazioni infragruppo influenzeranno il reddito e/o le spese delle entità interessate in relazione a tali transazioni e, di conseguenza, avranno un impatto sull’importo dell’utile che ciascuna entità del gruppo registra ai fini fiscali. Un prezzo più alto aumenta il reddito del venditore e diminuisce il reddito dell’acquirente. Un prezzo più basso diminuisce il reddito del venditore e aumenta il reddito dell’acquirente. Il prezzo di trasferimento influenza quindi la base imponibile sia del paese del venditore che del paese dell’acquirente coinvolti in una transazione transfrontaliera.
È quindi importante stabilire il prezzo appropriato, denominato “prezzo di trasferimento” – “transfer price”, per i “trasferimenti infragruppo“ – “intragroup transfers“. “Prezzo di trasferimento” è il termine generale per la determinazione del prezzo delle transazioni tra parti correlate.
Secondo gli attuali standard internazionali, sviluppati dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), le transazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere valutate sulla stessa base delle transazioni tra terze parti in circostanze comparabili. Questo è noto come “arm’s length principle” – “principio di libera concorrenza”.
Il transfer pricing continua a essere una questione internazionale cruciale per le aziende di tutto il mondo.
Il transfer pricing è un concetto applicabile alle transazioni controllate che sono considerate transazioni transfrontaliere tra parti correlate – Related parties.
Le parti correlate – Related parties includono non solo le parti all’interno dello stesso gruppo, ma anche le parti che hanno un collegamento di controllo diretto o indiretto, incluso il controllo sul consiglio di amministrazione.
Le transazioni sui prezzi di trasferimento prevedono la determinazione dei prezzi applicati nelle transazioni effettuate tra società collegate. Le transazioni tra parti collegate devono rispettare il principio di libera concorrenza. Pertanto, i prezzi applicati nelle transazioni tra parti collegate non devono differire dai prezzi applicati nelle transazioni con terze parti in circostanze comparabili (valore di mercato).
Nel caso di parti correlate – Related parties (ogni legislazione sul Transfer Pricing definisce quando una parte si intende correlata ad un’altra) o imprese associate (vale a dire membri della stessa Multinational Enterprise – MNE), “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions”, vi sono fattori che possono influenzare i loro rapporti commerciali e finanziari, cosicché le transazioni tra di esse vengono concluse a condizioni diverse da quelle che esisterebbero tra parti indipendenti che operano nel libero mercato.
Per applicare l’approccio dell’entità separata (separate entity approach) alle “transazioni infragruppo” – “intragroup transactions”, e, quindi, l’attuazione del “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle”, i singoli membri della stessa Multinational Enterprise (MNE) devono essere tassati sulla base del fatto che agiscono a condizioni di piena concorrenza nelle loro transazioni reciproche.
Tuttavia, la relazione tra i membri di un gruppo multinazionale può consentire ai membri del gruppo di stabilire condizioni speciali nelle loro relazioni intra-gruppo che differiscono da quelle che sarebbero state stabilite se i membri del gruppo avessero agito come imprese indipendenti operanti in mercati aperti.
Per garantire la corretta applicazione dell’approccio dell’entità separata (separate entity approach), i paesi membri dell’OCSE hanno adottato il principio di piena concorrenza, in base al quale l’effetto delle condizioni speciali sui livelli degli utili dovrebbe essere eliminato.
I principi di cui sopra riguardanti la tassazione delle multinazionali sono incorporati nel Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) (Model Tax Convention on Income and Capital) ), che costituisce la base dell’ampia rete di trattati bilaterali sull’imposta sul reddito tra i paesi membri dell’OCSE e tra i paesi membri e non membri dell’OCSE. Questi principi sono anche incorporati nel Modello di Convenzione delle Nazioni Unite sulla doppia imposizione tra nazioni sviluppate e in via di sviluppo.
Il “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” è uno standard internazionale ampiamente accettato, sancito dall’articolo 9 Associated Enterprises (Imprese associate) del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale dell’OCSE (Model Tax Convention on Income and Capital) (Vedi: Modello di Convenzione fiscale sul reddito e sul capitale 2017 (versione completa) – OECD Model Tax Convention on Income and Capital).
Al “principio di libera concorrenza” – “arm’s length principle” è dedicato il Primo Capitolo delleLinee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.
Il transfer pricing si riferisce alla definizione dei prezzi per le transazioni tra imprese associate (vale a dire membri della stessa Multinational Enterprise – MNE) che comportano il trasferimento di proprietà o servizi.
Le norme sui prezzi di trasferimento – Transfer Pricing (TP) – sono regole finalizzate a determinare il prezzo nelle transazioni tra parti correlate e garantire parità di trattamento fiscale a tutti i contribuenti.
La normativa relativa ai prezzi di trasferimento ha assunto una crescente importanza nell’ultimo decennio, soprattutto in considerazione della centralità che il transfer pricing ha assunto in ambito OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e, in particolare, a seguito dell’avvio del progetto BEPS («Base Erosion and Profit Shifting») nel 2015.
Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods
I Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods sono esposti nel Capitolo II delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.
Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento
- Parte I: Selezione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento
- Parte II: Metodi di transazione tradizionali
- Metodo del prezzo comparabile non controllato – Comparable uncontrolled price method – CUP method
- Metodo del prezzo di rivendita – Resale price method
- Metodo del costo maggiorato – Cost plus method
- Parte III: Metodi di profitto transazionale
- Metodo del margine netto transazionale – Transactional net margin method
- Metodo di ripartizione degli utili transazionali – Transactional profit split method
Vedi: Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento – Transfer pricing methods
Documentazione
Alla “Documentazione” è dedicato il Quinto Capitolo (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022- Documentation) delle Linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali 2022 – OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022.
- Introduzione
- Approccio a tre livelli per la documentazione dei prezzi di trasferimento
- Master File
- Local File
- Country-by-Country Report
- Problemi di conformità
- Implementazione
- Implementazione Master File e Local File
- Implementazione Country-by-Country Report
Vedi:
Transfer Pricing – Documentazione
- Documentazione sui prezzi di trasferimento – Master file – Allegato I al Capitolo V -Linee guida sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione nazionale e nazionale
- Documentazione sui prezzi di trasferimento – Local file – Allegato II al Capitolo V -Linee guida sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione nazionale e nazionale
- Documentazione sui prezzi di trasferimento – Country-by-Country Report – Allegato III al Capitolo V -Linee guida sulla documentazione dei prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione nazionale e nazionale
