Triangolazione in cui un’impresa italiana acquista beni in un Paese extra-UE e vende ad impresa UE

Poniamo il caso che un’impresa italiana (IT) acquista beni da un’impresa di un Paese terzo fuori dell’Unione Europea, per esempio la Cina (CN), con consegna diretta ad un’impresa di un Paese dell’Unione Europea (DE) a cui gli stessi beni vengono ceduti.

Impresa italiana acquista beni da un’impresa cinese (CN) con consegna diretta ad un’impresa tedesca (DE), la merce in partenza dalla Cina arriva direttamente in Germania.

Quindi CN  vende a IT ed IT vende a DE.

L’impresa italiana (IT) è il promotore della triangolazione (secondo cedente, primo cessionario), l’impresa cinese (CN) è il primo cedente, l’impresa tedesca (DE) è il destinatario finale/secondo cessionario.

Ai sensi dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del  Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 entrambe le operazioni (acquisto di IT da CN e cessione di IT nei confronti di DE sono operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale, in quanto al momento dell’acquisto e della successiva cessione i beni non si trovano fisicamente nel territorio dello Stato. 

È consigliabile per l’operatore italiano effettuare l’acquisto dei beni con una condizione di resa almeno FCA “FREE CARRIER”, in modo tale che l’operazione doganale sia a carico del venditore CN.

È comunque opportuno per IT verificare la normativa fiscale del Paese di partenza e di arrivo dei beni.

IT effettua un acquisto non rilevante ai fini IVA in Italia in forza dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del  Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633; pertanto, la fattura emessa da CN deve essere registrata da IT solo in contabilità generale quale documento di costo (oppure nel registro IVA acquisti qualificandola come operazione non soggetta art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).

IT emette fattura a DE non soggetta IVA ai sensi dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del  Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro).

Ai fini doganali, DE effettua un’importazione; la relativa operazione doganale in Germania deve essere espletata sulla base della fattura di IT verso DE. È inoltre necessario per IT avere documentazione di supporto che attesti l’effettiva movimentazione della merce dalla Cina alla Germania.

IT non è tenuto ad alcun adempimento INTRASTAT.

IT è tenuto a comunicare telematicamente i dati della fattura di acquisto emessa da CN compilando e inviando al Sistema di Interscambio un file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD19” (TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72) e quale <Natura> il codice N2.2Operazioni non soggette – altri casi” (“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate – versione 1.8 del 30 settembre 2022).

IT è tenuto a comunicare telematicamente i dati della fattura di vendita emessa nei confronti di DE compilando e trasmettendo al Sistema di Interscambio un file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD01” (FATTURA), quale <CodiceDestinatario> del blocco <DatiTrasmissione> il codice “XXXXXXX” (sette volte  X) e quale <Natura> il codice N2.1 (Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72).

I codici di identificazione univoca dei Paesi nel mondo

L’ISO 3166 è una codifica geografica standardizzata divisa in tre parti per codificare con sigle i nomi degli stati, dei Territori dipendenti e delle principali suddivisioni amministrative dei paesi, pubblicata per la prima volta nel 1974 dall’Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO). Il nome ufficiale è Codes for the representation of names of countries and their subdivisions (Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni).

Lo standard ISO 3166 è mantenuto dalla ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA) (Agenzia per l’aggiornamento dell’ISO 3166-1), il cui indirizzo è presso l’ufficio centrale ISO a Ginevra.

Dopo la prima pubblicazione del 1974 l’ISO 3166 è stato modificato nel corso degli anni, con l’emissione di varie edizioni successive.

Lo standard è diviso in tre parti:

  • ISO 3166-1, Parte 1: Codici paese, definisce i codici per gli stati e territori. L’ISO 3166 comprende codici alfabetici e numerici per ciascun paese e territorio, secondo questa suddivisione:
    • ISO 3166-1 alpha-2 – codici paese composti da una sigla di due lettere (ad esempio utilizzato per i domini di primo livello in Internet)
    • ISO 3166-1 alpha-3 – codici paese composti da una sigla di tre lettere
    • ISO 3166-1 numerico – codici paese composti da una sigla di tre cifre
  • ISO 3166-2, Parte 2: Codici suddivisioni paese, definisce i codici per le suddivisioni principali di un paese o territorio dipendente.
  • ISO 3166-3, Parte 3: Codici obsoleti per i paesi usati precedentemente, definisce i codici per gli stati e territori obsoleti.

I codici in ISO 3166 sono disponibili sulla piattaforma di navigazione online 

A

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Afghanistan
AF
AFG
004
Albania
AL
ALB
008
Algeria
DZ
DZA
012
Andorra
AD
AND
020
Angola
AO
AGO
024
Anguilla
AI
AIA
660
Antartide
AQ
ATA
010
Antigua e Barbuda
AG
ATG
028
Antille Olandesi
AN
ANT
530
Arabia Saudita
SA
SAU
682
Argentina
AR
ARG
032
Armenia
AM
ARM
051
Aruba
AW
ABW
533
Australia
AU
AUS
036
Austria
AT
AUT
040
Azerbaijan
AZ
AZE
031

B

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Bahamas
BS
BHS
044
Bahrain
BH
BHR
048
Bangladesh
BD
BGD
050
Barbados
BB
BRB
052
Belgio
BE
BEL
056
Belize
BZ
BLZ
084
Benin
BJ
BEN
204
Bermuda
BM
BMU
060
Bielorussia
BY
BLR
112
Bhutan
BT
BTN
064
Bolivia
BO
BOL
068
Bosnia Erzegovina
BA
BIH
070
Botswana
BW
BWA
072
Brasile
BR
BRA
076
Brunei Darussalam
BN
BRN
096
Bulgaria
BG
BGR
100
Burkina Faso
BF
BFA
854
Burundi
BI
BDI
108

C

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Cambogia
KH
KHM
116
Camerun
CM
CMR
120
Canada
CA
CAN
124
Capo Verde
CV
CPV
132
Ciad
TD
TCD
148
Cile
CL
CHL
152
Cina
CN
CHN
156
Cipro
CY
CYP
196
Città del Vaticano
VA
VAT
336
Colombia
CO
COL
170
Comore
KM
COM
174
Corea del Nord
KP
PRK
408
Corea del Sud
KR
KOR
410
Costa Rica
CR
CRI
188
Costa d’Avorio
CI
CIV
384
Croazia
HR
HRV
191
Cuba
CU
CUB
192

D

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Danimarca
DK
DNK
208
Dominica
DM
DMA
212

E

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Ecuador
EC
ECU
218
Egitto
EG
EGY
818
Eire
IE
IRL
372
El Salvador
SV
SLV
222
Emirati Arabi Uniti
AE
ARE
784
Eritrea
ER
ERI
232
Estonia
EE
EST
233
Etiopia
ET
ETH
231

F

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Federazione Russa
RU
RUS
643
Fiji
FJ
FJI
242
Filippine
PH
PHL
608
Finlandia
FI
FIN
246
Francia
FR
FRA
250

G

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Gabon
GA
GAB
266
Gambia
GM
GMB
270
Georgia
GE
GEO
268
Germania
DE
DEU
276
Ghana
GH
GHA
288
Giamaica
JM
JAM
388
Giappone
JP
JPN
392
Gibilterra
GI
GIB
292
Gibuti
DJ
DJI
262
Giordania
JO
JOR
400
Grecia
GR
GRC
300
Grenada
GD
GRD
308
Groenlandia
GL
GRL
304
Guadalupa
GP
GLP
312
Guam
GU
GUM
316
Guatemala
GT
GTM
320
Guinea
GN
GIN
324
Guinea-Bissau
GW
GNB
624
Guinea Equatoriale
GQ
GNQ
226
Guyana
GY
GUY
328
Guyana Francese
GF
GUF
254

H

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Haiti
HT
HTI
332
Honduras
HN
HND
340
Hong Kong
HK
HKG
344

I

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
India
IN
IND
356
Indonesia
ID
IDN
360
Iran
IR
IRN
364
Iraq
IQ
IRQ
368
Isola Bouvet
BV
BVT
074
Isola di Natale
CX
CXR
162
Isola Heard e Isole McDonald
HM
HMD
334
Isole Cayman
KY
CYM
136
Isole Cocos
CC
CCK
166
Isole Cook
CK
COK
184
Isole Falkland
FK
FLK
238
Isole Faroe
FO
FRO
234
Isole Marshall
MH
MHL
584
Isole Marianne Settentrionali
MP
MNP
580
Isole Minori degli Stati Uniti d’America
UM
UMI
581
Isola Norfolk
NF
NFK
574
Isole Solomon
SB
SLB
090
Isole Turks e Caicos
TC
TCA
796
Isole Vergini Americane
VI
VIR
850
Isole Vergini Britanniche
VG
VGB
092
Israele
IL
ISR
376
Islanda
IS
ISL
352
Italia
IT
ITA
380

K

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Kazakhistan
KZ
KAZ
398
Kenya
KE
KEN
404
Kirghizistan
KG
KGZ
417
Kiribati
KI
KIR
296
Kuwait
KW
KWT
414

L

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Laos
LA
LAO
418
Lettonia
LV
LVA
428
Lesotho
LS
LSO
426
Libano
LB
LBN
422
Liberia
LR
LBR
430
Libia
LY
LBY
434
Liechtenstein
LI
LIE
438
Lituania
LT
LTU
440
Lussemburgo
LU
LUX
442

M

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Macao
MO
MAC
446
Macedonia
MK
MKD
807
Madagascar
MG
MDG
450
Malawi
MW
MWI
454
Maldive
MV
MDV
462
Malesia
MY
MYS
458
Mali
ML
MLI
466
Malta
MT
MLT
470
Marocco
MA
MAR
504
Martinica
MQ
MTQ
474
Mauritania
MR
MRT
478
Maurizius
MU
MUS
480
Mayotte
YT
MYT
175
Messico
MX
MEX
484
Moldavia
MD
MDA
498
Monaco
MC
MCO
492
Mongolia
MN
MNG
496
Montserrat
MS
MSR
500
Mozambico
MZ
MOZ
508
Myanmar
MM
MMR
104

N

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Namibia
NA
NAM
516
Nauru
NR
NRU
520
Nepal
NP
NPL
524
Nicaragua
NI
NIC
558
Niger
NE
NER
562
Nigeria
NG
NGA
566
Niue
NU
NIU
570
Norvegia
NO
NOR
578
Nuova Caledonia
NC
NCL
540
Nuova Zelanda
NZ
NZL
554

O

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Oman
OM
OMN
512

P

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Paesi Bassi
NL
NLD
528
Pakistan
PK
PAK
586
Palau
PW
PLW
585
Panamá
PA
PAN
591
Papua Nuova Guinea
PG
PNG
598
Paraguay
PY
PRY
600
Perù
PE
PER
604
Pitcairn
PN
PCN
612
Polinesia Francese
PF
PYF
258
Polonia
PL
POL
616
Portogallo
PT
PRT
620
Porto Rico
PR
PRI
630

Q

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Qatar
QA
QAT
634

R

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Regno Unito
GB
GBR
826
Repubblica Ceca
CZ
CZE
203
Repubblica Centroafricana
CF
CAF
140
Repubblica del Congo
CG
COG
178
Repubblica Democratica del Congo
CD
COD
180
Repubblica Dominicana
DO
DOM
214
Reunion
RE
REU
638
Romania
RO
ROU
642
Ruanda
RW
RWA
646

S

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Sahara Occidentale
EH
ESH
732
Saint Kitts e Nevis
KN
KNA
659
Saint Pierre e Miquelon
PM
SPM
666
Saint Vincent e Grenadine
VC
VCT
670
Samoa
WS
WSM
882
Samoa Americane
AS
ASM
016
San Marino
SM
SMR
674
Sant’Elena
SH
SHN
654
Santa Lucia
LC
LCA
662
Sao Tome e Principe
ST
STP
678
Senegal
SN
SEN
686
Serbia e Montenegro
CS
SCG
891
Seychelles
SC
SYC
690
Sierra Leone
SL
SLE
694
Singapore
SG
SGP
702
Siria
SY
SYR
760
Slovacchia
SK
SVK
703
Slovenia
SI
SVN
705
Somalia
SO
SOM
706
Spagna
ES
ESP
724
Sri Lanka
LK
LKA
144
Stati Federati della Micronesia
FM
FSM
583
Stati Uniti d’America
US
USA
840
Sud Africa
ZA
ZAF
710
Sud Georgia e Isole Sandwich
GS
SGS
239
Sudan
SD
SDN
736
Suriname
SR
SUR
740
Svalbard e Jan Mayen
SJ
SJM
744
Svezia
SE
SWE
752
Svizzera
CH
CHE
756
Swaziland
SZ
SWZ
748

T

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Tagikistan
TJ
TJK
762
Tailandia
TH
THA
764
Taiwan
TW
TWN
158
Tanzania
TZ
TZA
834
Territori Britannici dell’Oceano Indiano
IO
IOT
092
Territori Francesi del Sud
TF
ATF
260
Territori Palestinesi Occupati
PS
PSE
275
Timor Est
TL
TLS
626
Togo
TG
TGO
768
Tokelau
TK
TKL
772
Tonga
TO
TON
776
Trinidad e Tobago
TT
TTO
780
Tunisia
TN
TUN
788
Turchia
TR
TUR
792
Turkmenistan
TM
TKM
795
Tuvalu
TV
TUV
798

U

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Ucraina
UA
UKR
804
Uganda
UG
UGA
800
Ungheria
HU
HUN
348
Uruguay
UY
URY
858
Uzbekistan
UZ
UZB
860

V

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Vanuatu
VU
VUT
548
Venezuela
VE
VEN
862
Vietnam
VN
VNM
704

W

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Wallis e Futuna
WF
WLF
876

Y

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Yemen
YE
YEM
887

Z

Nazione
ISO 3166-1 alpha-2
ISO 3166-1 alpha-3
ISO 3166-1
Zambia
ZM
ZMB
894
Zimbabwe
ZW
ZWE
716

Bulgaria – Cessioni a catena

Le cessioni a catena (“chain transactions”) sono operazioni a conclusione simultanea (cd. “operazioni lampo” – “flash operations”):

  • nelle quali intervengono tre (o più) soggetti passivi IVA,
  • identificati in due (o più) Paesi comunitari,
  • che realizzano “vendite successive” (da uno all’altro e così di seguito),
  • a fronte di un unico trasferimento fisico della merce dal primo soggetto passivo all’ultimo soggetto passivo della catena.

In una “flash operations” nel momento in cui la merce viene spedita dal primo operatore della “catena” è già individuato il destinatario finale della stessa (ultimo acquirente della catena).

Le cessioni a catena (“chain transactions”) possono vedere coinvolti  operatori economici di Paesi UE ed extra-UE.

Le “operazioni triangolari” sono una tipologia particolarmente diffusa delle cessioni a catena.

Si parla operazioni triangolari Iva quando sono coinvolti tre soggetti Iva:

  • il primo cedente (primo fornitore)  – il fornitore materiale dei beni che li cede al promotore della triangolazione e consegna gli stessi al destinatario finale;
  • il promotore della triangolazione (o operatore intermedio o cedente intermedio o cedente-cessionario) che effettua due transazioni;
  • il destinatario finale (ultimo acquirente della catena) ovvero colui che riceve materialmente i beni.

Le regole previste per le operazioni a catena valgono anche per le operazioni triangolari mentre, al contrario, le semplificazioni previste per le operazioni triangolari non trovano applicazione per le altre operazioni a catena.

Le cessioni a catena (“chain transactions”) sono state  oggetto della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha modificato la Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1), modificando alcune norme della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto., prevede:

  • la semplificazione e il trattamento uniforme del call-off stock (Il contratto di call-off stock è un tipo di contratto che consente ad un soggetto passivo che vuole inviare un bene, o stock di beni, in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un cessionario dell’Unione Europea che ne diventerà proprietario solo al momento del loro prelievo dal magazzino, di farlo in regime di neutralità fiscale, di fatto con la sospensione della cessione a titolo oneroso).
    L’articolo 17  bis della direttiva 2006/112/CE  stabilisce che

    • non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock;
    • le condizioni affinchè esista un regime di call-off stock;
  • l’armonizzazione del trattamento Iva delle cessioni a catena, cioè dell’ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente (primo fornitore)  al destinatario finale (ultimo acquirente della catena)
  • la qualificazione del numero di identificazione Iva del cessionario come requisito sostanziale delle cessioni intracomunitarie e, dunque, per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità (Vedi: Acquisti intracomunitari in assenza di iscrizione al Vies – L’operazione sconta due volte l’IVA).

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1) fa parte di un più ampio pacchetto che comprende due regolamenti immediatamente applicabili ed entrati in vigore in tutti gli Stati membri dal primo gennaio 2020:

In aggiunta, il 20 dicembre 2019 la Commissione UE ha pubblicato le Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (soluzioni rapide 2020)

Le Note esplicative, redatte dalla direzione TAXUD della Commissione europea sono finalizzate a fornire una migliore comprensione delle nuove regole comunitarie relative al regime di call-off stock e alle cessioni intracomunitarie di beni, ivi inclusa la prova del trasporto dei beni al di fuori del territorio nazionale.
Nello specifico, le note chiariscono l’applicazione delle previsioni normative contenute nella Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1)  e nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018.

Le Note esplicative, come espressamente indicato nelle medesime, non sono giuridicamente vincolanti e si limitano a fornire orientamenti pratici informali sulle nuove disposizioni.

L’obiettivo della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 è fronteggiare alcune criticità determinate dall’attuale principio che governa gli scambi intracomunitari, secondo cui l’imposta è applicata nel Paese in cui sono consumati i beni e i servizi (principio di tassazione nel Paese di destinazione) in attesa  a quelle futuro (principio di tassazione nel Paese di origine).

Tramite la Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 il legislatore comunitario, , ha ritenuto necessario introdurre delle “soluzioni rapide” (c.d. quick fixes) volte a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel contesto degli scambi transfrontalieri tra imprese (cosiddette operazioni “Business to Business” – “B2B”).

Soffermandosi sulle operazioni a catena, il “considerando” n. 6 della Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 chiarisce che: “Le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. La circolazione intracomunitaria dei beni dovrebbe essere imputata a una sola delle cessioni e solo detta cessione dovrebbe beneficiare dell’esenzione dall’IVA prevista per le cessioni intracomunitarie. Le altre cessioni nella catena dovrebbero essere soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione. Al fine di evitare approcci diversi tra gli Stati membri, che possono avere come conseguenza la doppia imposizione o la non imposizione, e al fine di accrescere la certezza del diritto per gli operatori, è opportuno stabilire una norma comune secondo cui, purché siano soddisfatte determinate condizioni, il trasporto dei beni dovrebbe essere imputato a una sola cessione all’interno della catena di operazioni.

L’esigenza di accrescere la certezza del diritto per gli operatori è dovuta al fatto che la Direttiva n. 2006/112/CE, nella sua formulazione antecedente alla  Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 non prevedeva alcuna disposizione specifica per l’attribuzione del trasporto intracomunitario dei beni nell’ambito delle operazioni a catena, con la conseguenza che la valutazione su come imputare la cessione intracomunitaria a una specifica operazione all’interno della catena doveva essere effettuata caso per caso.

La Direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (Direttiva “Quick fixes” – 1 affronta la questione, stabilendo norme per imputare il trasporto intracomunitario dei beni a una cessione specifica all’interno di una catena di operazioni.

I principi alla base della Direttiva UE n. 2018/1910 ( “Quick fixes” – 1) sono esplicitati nella prima parte del “considerando” n. 6 di cui sopra:

  • le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario;
  • la circolazione intracomunitaria dei beni è imputata a una sola delle cessioni e solo questa può beneficiare dell’esenzione IVA (non iponibilità IVA) prevista per le cessioni intracomunitarie;
  • le altre cessioni nella catena sono soggette a imposizione e potrebbero necessitare dell’identificazione IVA del cedente nello Stato membro di cessione.

A livello normativo:

  • nel Titolo V Luogo delle operazioni imponibili, Capo 1 Luogo delle cessioni di beni, Sezione 2 Cessione di beni con trasporto, della Direttiva n. 2006/112/CE è stato inserito il nuovo articolo 36-bis:
    1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
    2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
    3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s’intende un cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
    4. Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all’articolo 14 bis (Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni. 2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.).

Ai sensi dell’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, le operazioni a catena si riferiscono a cessioni successive dello stesso bene  qualora il bene ceduto sia oggetto di un unico trasporto intracomunitario tra due Stati membri.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in queste situazioni il trasporto intracomunitario dei beni può essere attribuito solo ad una delle cessioni della catena, la quale ha la possibilità di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie (Ciò è stato stabilito per la prima volta dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 6 aprile 2006 nella causa C-245/04Emag Handel Eder) .
Tuttavia, la direttiva IVA, nella sua formulazione precedente al 1º gennaio 2020, non prevedeva alcuna disposizione specifica per l’attribuzione del trasporto intracomunitario dei beni. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha fornito alcune indicazioni, ma in ogni caso è stato necessario effettuare una valutazione complessiva di tutte le circostanze specifiche in ogni caso particolare.
Pertanto, non essendo applicabile alcuna disposizione generale a queste situazioni, la valutazione su come imputare la cessione intracomunitaria di beni a una specifica operazione all’interno della catena doveva essere effettuata caso per caso. Tale situazione potreva comportare approcci diversi tra gli Stati membri, con conseguenti situazioni di doppia o mancata imposizione, che privavano gli operatori della certezza del diritto.
La nuova disposizione dell’articolo 36-bis  della Direttiva n. 2006/112/CEaffronta la questione, stabilendo norme per imputare il trasporto intracomunitario dei beni a una cessione specifica all’interno di una catena di operazioni.

Affinché si applichi l’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  • i beni devono essere ceduti in successione.
    Quindi, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
  • i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro, per cui le operazioni a catena che implicano importazioni ed esportazioni, o che riguardano solo cessioni all’interno del territorio di uno Stato membro, non sono contemplate da tale disposizione;
  • i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

Se queste condizioni sono soddisfatte, l’articolo 36-bis, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce la disposizione generale: la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, la quale ha la possibilità di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE per le cessioni intracomunitarie.

Da questa disposizione si può dedurre una prima conclusione, vale a dire che il trasporto o la spedizione possono essere imputati a una sola cessione. Pertanto, le altre cessioni nella catena seguiranno le disposizioni sulle cessioni di beni senza trasporto e saranno considerate cessioni interne, o nello Stato membro di partenza o nello Stato membro di arrivo dei beni.

La seconda conclusione che si può trarre dalla disposizione è che per imputare il trasporto o la spedizione dei beni a una sola cessione è necessario identificare l’”operatore intermedio”.

La definizione di operatore intermedio è contenuta nel paragrafo 3 dell’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE:
trattasi del cedente all’interno della catena diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto. Per dimostrare la sua qualità di operatore intermedio, dovrà conservare la prova che ha trasportato i beni per proprio conto o che ha organizzato il trasporto degli stessi con un terzo che agisce per suo conto.

Il paragrafo 3.6.5 delle Note esplicative definisce Cosa significa “spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che
agisce per suo conto”.

Tuttavia, il paragrafo 2 dell’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE prevede la possibilità di derogare alla disposizione generale qualora l’operatore intermedio comunichi al primo cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati: in questo caso la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata dall’operatore intermedio nei confronti dell’ultimo acquirente.

Va notato che l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE si limita a chiarire a quale operazione della catena è attribuito il trasporto. Queste disposizioni non hanno alcun effetto sulla responsabilità per il pagamento dell’imposta, che è determinata secondo le disposizioni generali.

Poniamo il caso che si verificano due cessioni consecutive di beni, la prima da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), la seconda da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) , dove i beni sono trasportati una sola volta, da A (primo cedente) nello Stato membro 1 a C (destinatario finale) nello Stato membro 2. B (operatore intermedio) è stabilito nello Stato membro 2. Il problema in questo caso è determinare se il trasporto intracomunitario debba essere imputato alla cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio) o alla cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale).

In questa situazione abbiamo considerato che l’operatore intermedio sia B. Ciò significa che B spedisce o trasporta i beni dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2, esso stesso (per conto proprio e non per conto di un altro soggetto della catena) o tramite un terzo che agisce per suo conto.

La disposizione generale di cui all’articolo 36-bis, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE  prevede che la spedizione o il trasporto dei beni siano imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Pertanto, la cessione intracomunitaria dei beni sarà la prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio).
In tale situazione, B dovrà fornire ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito dallo uno Stato membro 2 affinché la cessione effettuata da A possa beneficiare dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
B (operatore intermedio) effettuerà un acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro 2.
La seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) sarà una cessione interna nello Stato membro 2 e B sarà assoggettato all’obbligo di assolvere nello Stato membro 2 l’IVA addebitata su tale cessione.
B dovrà essere registrato nello Stato membro 2 e presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

Poniamo, invece,  il caso che  B è stabilito nello Stato membro 1 e che gli sia stato attribuito un numero di identificazione IVA dallo Stato membro 1.
B (operatore intermedio) comunicherà ad A (primo cedente) il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro 1, stato a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati bello stato 2, stato di C (destinatario finale) .
In tal caso, invece della disposizione generale di cui all’articolo 36-bis, paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE (la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio) , la disposizione applicabile sarebbe quella di cui all’articolo 36-bis, paragrafo 2 della Direttiva n. 2006/112/CE (la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati).
Pertanto, la spedizione o il trasporto dei beni non saranno imputati alla prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), ma alla  seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale)  che sarà la cessione intracomunitaria dei beni  la prima cessione che beneficiarà dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
In tal caso, A (primo cedente) effettuerà una cessione interna a B (operatore intermedio) nello Stato membro 1. B (operatore intermedio) effettuerà nello Stato membro 1 una cessione intracomunitaria di beni a C (destinatario finale).
C (destinatario finale) effettuerà un acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro 2. Pertanto, B (operatore intermedio) non necessita di essere identificato nello Stato membro 2, né di presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

Poniamo ancora il caso che si verificano due cessioni consecutive di beni, la prima da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), la seconda da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) , dove i beni sono trasportati una sola volta, da A (primo cedente) nello Stato membro 1 a C (destinatario finale) nello Stato membro 2. B (operatore intermedio) è B è stabilito nello Stato membro 1, ma, affinché la cessione effettuata da A possa beneficiare dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE,  fornirà ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito da uno Stato membro diverso dallo Stato membro 1.
A effettuerà una cessione intracomunitaria dei beni nello Stato membro 1, B effettuerà un acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro 2.
La cessione da B a C sarà una cessione interna nello Stato membro 2 e B sarà assoggettato all’obbligo di assolvere nello Stato membro 2 l’IVA addebitata su tale cessionea meno che lo Stato membro 2 non si sia avvalso dell’opzione di cui all’articolo 194 della Direttiva n. 2006/112/CE(Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile e’ effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui e’ dovuta l’IVA, gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell’imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi). In tal caso, C sarà debitore dell’IVA in base al meccanismo dell’inversione contabile.
B dovrà essere registrato nello Stato membro 2 e presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.

CONSEGNE SEQUENZIALI DI MERCI (NUOVO – SG N. 96 DEL 2019, IN VIGORE DAL 01.01.2020)

In Bulgaria il regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è regolato dalla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) e dal Regolamento per la sua applicazione – ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  (ППЗДДС).

Con SG N. 96 DEL 2019, IN VIGORE DAL 01.01.2020 è stato recepito nella legislazione fiscale bulgara l’articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/112/CE aggiungendo  alla legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС l’art. 65а. (Determinazione della consegna intracomunitaria in caso di consegne successive di merci)

Art. 65a. (Nuovo – SG. 96 del 2019 , in vigore dal 01.01.2020 )
(1) Consegne degli stessi beni in una catena, compreso un fornitore intermedio, che viene inviato o trasportato da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo fornitore al destinatario finale della catena, sono cessioni successive del bene.
(2) Fornitore intermedio ai sensi del par. 1 è un fornitore di una catena di cessioni successive di beni, diverso dal primo fornitore della catena, che spedisce o trasporta i beni in proprio o tramite un terzo per suo conto.
(3) Nei casi di cui al par. 1 ai sensi dell’art. 53 spedizione o trasporto si riferisce solo alla consegna effettuata al fornitore intermedio.
(4) Quando il fornitore intermedio ha comunicato al suo fornitore il numero di identificazione IVA rilasciatogli dallo Stato membro dal quale i beni sono stati spediti o trasportati, ai sensi dell’art . 53 , indipendentemente dal par. 3, la spedizione o il trasporto si riferisce solo alla consegna della merce da parte del fornitore intermedio.
(5) Il luogo di esecuzione delle restanti consegne della catena è determinato come segue:
1. delle consegne effettuate prima della consegna cui si riferisce la spedizione o il trasporto dei beni – il luogo di adempimento è nello Stato membro dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;
2. delle consegne effettuate dopo la consegna cui si riferisce la spedizione o il trasporto dei beni – il luogo di esecuzione è nello Stato membro in cui i beni sono arrivati ​​o il trasporto è stato completato.
(6) In caso di obbligo di registrazione ai fini IVA di uno qualsiasi dei fornitori nello Stato membro in cui si trova il luogo di esecuzione della fornitura ai sensi del par. 5, si applicano le norme di tale Stato membro.
Situazione pratica: Poniamo il caso che si verificano due cessioni consecutive di beni, la prima da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), la seconda da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) , dove i beni sono trasportati una sola volta, da A (primo cedente) nello Stato membro 1 a C (destinatario finale) nello Stato membro 2. B (operatore intermedio) è stabilito nello Stato membro 2. Il problema in questo caso è determinare se il trasporto intracomunitario debba essere imputato alla cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio) o alla cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale).

In questa situazione abbiamo considerato che l’operatore intermedio sia B. Ciò significa che B spedisce o trasporta i beni dallo Stato membro 1 allo Stato membro 2, esso stesso (per conto proprio e non per conto di un altro soggetto della catena) o tramite un terzo che agisce per suo conto.

La disposizione generale di cui all’art. 65a, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС)  prevede che la spedizione o il trasporto dei beni siano imputati solo alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Pertanto, la cessione intracomunitaria dei beni sarà la prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio).
In tale situazione, B dovrà fornire ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito dallo uno Stato membro 2 affinché la cessione effettuata da A possa beneficiare dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
B (operatore intermedio) effettuerà un acquisto intracomunitario dei beni nello Stato membro 2.
La seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale) sarà una cessione interna nello Stato membro 2 e B sarà assoggettato all’obbligo di assolvere nello Stato membro 2 l’IVA addebitata su tale cessione.
B dovrà essere registrato nello Stato membro 2 e presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.
In questa ipotesi può essere applicato anche il regime speciale per le  Operazioni trilaterali (тристранните операции) di cui all’art. 15 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС), se ricorrono i presupposti per l’applicazione di tale semplificazione.

Poniamo, invece,  il caso che  B è stabilito nello Stato membro 1 e che gli sia stato attribuito un numero di identificazione IVA dallo Stato membro 1.
B (operatore intermedio) comunicherà ad A (primo cedente) il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro 1, stato a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati bello stato 2, stato di C (destinatario finale) .
In tal caso, invece della disposizione generale di cui all’art. 65a, par. 3 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) ( spedizione o trasporto si riferisce solo alla consegna effettuata al fornitore intermedio), la disposizione applicabile sarà quella di cui all’art. 65a, par. 4 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (ЗДДС) (la spedizione o il trasporto si riferisce solo alla consegna della merce da parte del fornitore intermedio).
Pertanto, la spedizione o il trasporto dei beni non saranno imputati alla prima cessione da A (primo cedente) a B (operatore intermedio), ma alla  seconda cessione da B (operatore intermedio) a C (destinatario finale)  che sarà la cessione intracomunitaria dei beni  la prima cessione che beneficiarà dell’esenzione di cui all”articolo 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.
In tal caso, A (primo cedente) effettuerà una cessione interna a B (operatore intermedio) nello Stato membro 1. B (operatore intermedio) effettuerà nello Stato membro 1 una cessione intracomunitaria di beni a C (destinatario finale).
C (destinatario finale) effettuerà un acquisto intracomunitario di beni nello Stato membro 2. Pertanto, B (operatore intermedio) non necessita di essere identificato nello Stato membro 2, né di presentare una dichiarazione IVA in tale Stato membro.