Triangolazione comunitaria in cui l’operatore italiano è il “Destinatario finale”

Operatore   italiano (IT) (Destinatario finale)  acquista  da un fornitore  comunitario (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) beni  provenienti da un terzo Stato membro (EL)(Primo cedente).

L’operatore italiano:

a) riceve fattura senza addebito d’imposta, con la quale  il   fornitore  olandese lo  designa  espressamente  quale responsabile, in sua sostituzione,  del pagamento dell’imposta in Italia;
b) integra e registra il documento nei modi  stabiliti  dagli  artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”, inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331));

L‘operazione,  da   un   punto   di   vista  giuridico  non  costituisce  acquisto  intracomunitario (art.38 (Acquisti intracomunitari),  comma  7 del decreto-legge 30 agosto 1993 (7. L’imposta non e’ dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro (NL), di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro (EL) e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari (IT) , soggetti passivi d’imposta …………. assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione. (vale a dire la triangolazione in cui l’impresa nazionale opera in qualità di destinatario finale dei beni  ceduti da un soggetto passivo d’imposta in uno Stato membro con provenienza da un altro Stato membro))), ma  cessione  nello Stato, con  esonero  per  il  cedente  olandese  di  nominare  un proprio rappresentante  fiscale  in  Italia.

Adempimenti IVA

  • Operatore   italiano (IT) (Destinatario finale)  riceve da (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) una fattura nella quale viene designato espressamente quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Italia (ai sensi dell’art. 46, secondo comma, ultimo periodo del D.L. n. 331/1993 (La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.)), per esempio attraverso la seguente dicitura: “Your company is designated as liable for the payment of the VAT due instead of our company, in accordance with Article 141 and 197 of Directive 2006/112/CE”.
  •  (IT) (Destinatario finale)  provvede a integrare con IVA la fattura di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) e a registrarla ai sensi degli artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”, inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331), distintamente sia nel registro IVA delle vendite che degli acquisti, trattandosi di un acquisto intracomunitario di beni. L’obbligo di integrazione può essere assolto mediante la compilazione e l’invio al Sistema di Interscambio del file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD18” (“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate – versione 1.8 del 30 settembre 2022). In alternativa, IT può integrare manualmente la fattura (fermo restando l’invio del file xml TD18 ai fini della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere).
  • Tale operazione presuppone che il trasporto sia curato dal primo cedente  (EL) oppure dal promotore della triangolazione (NL)  il che, in questo caso, si definisce operatore intermedio (in funzione della Direttiva UE n. 2018/1910 recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 192/2021 con l’introduzione dell’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993).
    Non è compatibile con la triangolazione in commento la cessione dei beni con trasporto curato da (IT) (Destinatario finale)  , destinatario finale dei beni stessi. Tenuto conto che, in forza della citata Direttiva, si configura come cessione intracomunitaria non imponibile unicamente la cessione della catena alla quale è imputato il trasporto intracomunitario, l’ipotesi in cui il trasporto venga curato da (IT) (Destinatario finale)  comporterebbe le seguenti ripercussioni operative:
    1. la cessione intracomunitaria alla quale è imputato il trasporto è la cessione di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) nei confronti di (IT) (Destinatario finale) con il conseguente obbligo per (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) di aprire una posizione IVA in Grecia (Stato membro di partenza dei beni ((EL) (Primo cedente));
    2. la cessione di (EL) (Primo cedente) nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) diventa un’operazione internain Grecia (Stato membro di partenza dei beni ((EL) (Primo cedente)), con conseguente obbligo per (EL) (Primo cedente) di emettere fattura assoggettata ad IVA greca.

Triangolazione comunitaria in cui l’impresa italiana è il “Primo cedente”

Operatore italiano  (IT) (Primo cedente) fornisce beni  a cliente olandese (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione), con consegna  diretta in Grecia al cessionario (EL) (Destinatario finale)  di quest’ultimo.

L’Operatore italiano  (IT) (Primo cedente) :

a) effettua una cessione non imponibile  ed   emette una  fattura  non  imponibile  (art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili), comma 1, lettera a) primo periodo, del D.L. n. 331/1993 dispone che costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta.)   nei  confronti   del  cliente  olandese,  da  annotare distintamente  nel registro delle fatture emesse (art. 23 (Registrazione delle fatture) del D.P.R.  n. 633 del 1972);

Adempimenti IVA

  • La cessione di (IT) (Primo cedente) nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) è territorialmente rilevante ai fini IVA  in Italia in quanto i beni, all’atto della cessione, si trovano fisicamente nel  territorio dello Stato.
  • (IT) (Primo cedente) emette il documento di trasporto indicando quale cessionario dei beni (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione), quale destinatario degli stessi (EL) (Destinatario finale) , evidenziando che i beni vengono  consegnati a (EL) (Destinatario finale) per ordine e conto di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione).
  • (IT) (Primo cedente) emette la fattura nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) non imponibile IVA ai sensi dell’art.  41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993 in quanto cessione  intracomunitaria di beni. Nel corpo della fattura occorre indicare che trattasi  di operazione triangolare con consegna dei beni in altro Stato membro  diverso da quello del cessionario (ai sensi dell’art. 46, comma 2, secondo  periodo del D.L. n. 331/1993).
  • La triangolazione semplificata opera a condizione che (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) designi  espressamente (EL) (Destinatario finale) quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in  Olanda.
  • (IT) (Primo cedente) deve dare prova documentale della consegna dei beni a (EL) (Destinatario finale). A tal  riguardo, si segnala la risposta dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2020,  n. 632 che introduce un’impostazione rigida che mal si concilia con le  esigenze di riservatezza commerciale Inoltre, (IT) (Primo cedente) deve avere prova documentale che il trasporto sia curato da (IT) (Primo cedente)  medesimo oppure da (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione)
  • Il regime di non imponibilità nel rapporto tra (IT) (Primo cedente) e (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) opera a condizione  che il trasporto sia curato dal primo cedente (IT) oppure dal promotore della  triangolazione (NL) il quale, in quest’ultimo caso, si definisce operatore  intermedio (in funzione della Direttiva UE n. 2018/1910 recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 192/2021 con l’introduzione  dell’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993). Non è compatibile con la  triangolazione in commento la cessione dei beni con trasporto curato da (EL) ,  destinatario finale dei beni stessi. Tenuto conto che, in forza della citata  Direttiva, si configura come cessione intracomunitaria non imponibile  unicamente la cessione della catena alla quale è imputato il trasporto  intracomunitario, l’ipotesi in cui il trasporto venga curato da (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) comporterebbe le seguenti ripercussioni operative:
    1. la cessione intracomunitaria alla quale è imputato il trasporto è la cessione  di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) nei confronti di (EL) (Destinatario finale) con il conseguente obbligo per (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) di aprire una  posizione IVA in Italia (Stato membro di partenza dei beni);
    2. la cessione di (IT) (Primo cedente) nei confronti di (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) diventa un’operazione interna in Italia  (Stato membro di partenza dei beni), con conseguente obbligo per (NL) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) di  emettere fattura assoggettata ad IVA.

Triangolazione in cui un’impresa italiana acquista beni in un Paese UE e rivende ad impresa UE

Poniamo il caso che un Operatore  italiano (IT) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) acquisti beni da  soggetto  d’imposta  residente  in  Olanda (NL) (Primo cedente), con  incarico  a   quest’ultimo  di consegnarli  direttamente al  proprio  cliente  residente  in Grecia (EL) (Destinatario finale).

Come evidenziato nel punto 16.2 – Triangolazione comunitaria della circolare 23 febbraio 1994, n. 13:

L’Operatore  italiano (IT) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) nel  rapporto  con  il  fornitore  olandese (NL) (Primo cedente)  pone  in  essere un acquisto  intracomunitario (art.38 (Acquisti intracomunitari) del D.L. n. 331/1993) e nel rapporto  con  il cliente   greco   effettua  una  cessione   intracomunitaria (art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili), comma 1, lettera a) primo periodo, del D.L. n. 331/1993 ).

Egli pertanto:

a) riceve una fattura senza imposta che deve integrare e registrare  a  norma degli artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”, inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331)), senza tuttavia esporre l’IVA  a  norma dell’art.40 (Territorialita’ delle operazioni intracomunitarie), comma 2  (È  effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario (acquisto  intracomunitario (art. 38) che vede il promotore (IT)  della triangolazione come cessionario ed il primo cedente (NL) come cedente) di beni spediti o trasportati in altro Stato membro (Grecia) se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario (destinatario finale (EL) ) risulta designato come debitore dell’imposta relativa.“);
b) emette fattura senza IVA, ai sensi  dell’art.  41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili), comma 1, lett. a) (costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta.),  da  annotare  distintamente  nel  registro  di cui  all’art. 23 (Registrazione delle fatture)  del  D.P.R.  n. 633  del  1972,  designando   espressamente   sul   documento  il  cliente  greco  (EL) quale  responsabile,    in    sua    sostituzione,   del    pagamento  dell’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Grecia.

Adempimenti IVA

L’operazione su descritta è una triangolare comunitaria semplificata, la cui disciplina a livello comunitario è contenuta negli artt. 141 (Adozione di misure particolari) e 197 (Altri soggetti passivi)  della Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112 – Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; al riguardo utili esemplificazioni  sono, inoltre, contenute nel paragrafo 3.6.17 delle Note esplicative riguardanti le modifiche del sistema dell’IVA nell’UE relative al regime di call-off stock, alle operazioni a catena e all’esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni (soluzioni rapide 2020).

  • Operatore  italiano (IT) (Promotore/operatore intermedio della triangolazione) effettua un acquisto intracomunitario, integrando e registrando la fattura emessa da Olanda (NL) (Primo cedente) distintamente nel registro IVA vendite e acquisti (norma degli artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (inversione contabile  (c.d. “reverse charge”, inversione contabile (integrazione e registrazione della fattura  ex artt. 46 (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) e 47 (Registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331)), senza tuttavia esporre l’IVA  a  norma dell’art.40 (Territorialita’ delle operazioni intracomunitarie), comma 2  (È  effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario (acquisto  intracomunitario (art. 38) che vede il promotore (IT)  della triangolazione come cessionario ed il primo cedente (NL) come cedente) di beni spediti o trasportati in altro Stato membro (Grecia) se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario (destinatario finale (EL) ) risulta designato come debitore dell’imposta relativa.“).
  • La fattura deve essere integrata con la dicitura “non imponibile IVA art. 40, comma 2 D.L. n. 331/1993. L’obbligo di integrazione può essere assolto mediante la compilazione e l’invio al Sistema di Interscambio del file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD18” (Integrazione per acquisti di beni intraUE (art.46 c. 1 DL 331/93)) e quale <Natura> il codice N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie (“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate – versione 1.8 del 30 settembre 2022). In alternativa, IT può integrare manualmente la fattura (fermo restando l’invio del file xml TD18 ai fini della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere).
  •  IT emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.L. n. 331/1993 nei confronti di Grecia (EL) designandolo espressamente tramite un’annotazione in fattura quale debitore d’imposta all’atto dell’arrivo dei beni in Grecia (EL) (Destinatario finale) (ai sensi di quanto disposto dall’art. 46, secondo comma, ultimo periodo del D.L. n. 331/1993 (La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta.)). Si riporta di seguito un esempio di dicitura da inserire in fattura: “Your company is designated as liable for the payment of the VAT due instead of our company, in accordance with Article 141 and 197 of Directive 2006/112/CE”.
  • IT è tenuto a conservare idonea documentazione al fine di dimostrare l’effettiva movimentazione della merce dalla Olanda (NL) (Primo cedente) alla Grecia (EL) (Desinatario finale).