Tassazione in Italia delle plusvalenze da partecipazioni in società immobiliari estere il cui valore per piu’ della meta’ deriva da beni immobili situati in Italia

L’art. 23, comma 1, lettera f del testo unico delle imposte sui redditi (Applicazione dell’imposta ai non residenti) dispone che sono assoggettati a imposta in Italia i redditi diversi (plusvalenze) derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione ( tassate nello Stato estero di residenza fiscale del percipiente):

  1.  delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  2.  delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche’ da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  3. dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;

L’articolo 1, comma 96, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto all’art. 23 del TUIR il comma 1-bis:

“1-bis. I redditi diversi (plusvalenze) realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa’ ed enti non residenti, il cui valore, per piu’ della meta’, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati.”

L’articolo 1, comma 96, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) interviene  a modificare l’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ( aliquota attuale  26%) e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi il introducendo il comma 5-bis:

“5-bis. Le disposizioni del comma 5 (Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche’ i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;) non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa’ ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per piu’ della meta’, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato”. 

L’articolo 1, comma 98, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) dispone che:  “Al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio e’ effettivamente diretta l’attivita’ di impresa nonche’ quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.

In sintesi: le plusvalenze (redditi diversi) realizzate da soggetti residenti e non mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in società ed enti non residenti vengono assoggettate ad imposta in Italia (considerate prodotte nel territorio italiano) a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

Sono esclusi dalle disposizione:

  • I proventi derivanti da cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati (articolo 1, comma 96, secondo periodo, della legge n. 197/2022 );
  • I proventi derivanti da cessione di immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa (cd. immobili merce), nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa (cd. immobili strumentali) dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni (articolo 1, comma 98, della legge n. 197/2022 );

Ai sensi del comma 633 dell’art. 1  della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) parimenti sono escluse dalla disposizione le plusvalenze realizzate da organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI BULGARIA E IL REGNO DEL MAROCCO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF BULGARIA AND THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI BULGARIA E IL REGNO DEL MAROCCO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO

Prom. SG. 113/28 dicembre 1999

Ambito personale

Arte. 1

La presente Convenzione si applica alle persone residenti in uno o entrambi i Paesi contraenti Stati.

Tasse coperte

Arte. 2

  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il modo di prelevarle.
  2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo delle retribuzioni o stipendi pagati dalle imprese, nonché imposte sulla rivalutazione del capitale.
  3. Le imposte esistenti alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:
  • nella Repubblica di Bulgaria:
  • l’imposta sul reddito complessivo;
  • l’imposta sui profitti; E
  • l’imposta sui fabbricati;

(di seguito denominata “imposta bulgara”);

  • nel Regno del Marocco:
  • imposta generale sul reddito;
  • l’imposta sulle società;
  • l’imposta sui redditi delle azioni o parti sociali e sui redditi assimilati;
  • l’imposta sugli utili immobiliari;
  • la partecipazione alla solidarietà nazionale;
  • l’imposta sui redditi da collocamento a reddito fisso;
  • la tassa di soggiorno;
  • l’imposta sulle imprese;

(di seguito denominata “imposta marocchina”).

  1. La Convenzione si applicherà anche a tutte le imposte identiche o sostanzialmente simili esistenti o istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Alla fine di ogni anno, le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno reciprocamente tutte le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo dopo tali modifiche.

Definizioni generali

Arte. 3

  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda diversamente:
  • il termine “Bulgaria” designa la Repubblica di Bulgaria e, se utilizzato in senso geografico, designa il territorio e il mare territoriale su cui esercita la sua sovranità statale, nonché la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva su cui esercita diritti sovrani e giurisdizione secondo il diritto internazionale;
  • i) il termine “Marocco” designa il Regno del Marocco; E

(ii) quando usato in senso geografico il termine “Marocco” include: (*) il territorio, il suo mare territoriale; E

(**) il fondale e il sottosuolo delle aree sottomarine adiacenti alla costa della stessa, ma al di là del mare territoriale, su cui il Marocco esercita diritti sovrani, in conformità al diritto internazionale, ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali di tale aree (piattaforma continentale), ma solo nella misura in cui la persona, la proprietà o l’attività a cui si applica la presente Convenzione è connessa a tale esplorazione o sfruttamento;

  • le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, la Bulgaria o il Marocco;
  • il termine “tassa” designa, a seconda del contesto, la tassa bulgara o marocchina;
  • il termine “persona” comprende un individuo, una società e qualsiasi altro ente di persone;
  • il termine “società” indica qualsiasi persona giuridica o qualsiasi entità che è considerata una persona giuridica ai fini fiscali;
  • le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
  • il termine “traffico internazionale” designa qualsiasi trasporto effettuato da una nave o da un aeromobile operato da un’impresa la cui sede di direzione effettiva si trova in uno Stato contraente, tranne quando la nave o l’aeromobile è utilizzato esclusivamente tra località dell’altro Stato contraente;
  • il termine “autorità competente” significa:
  • nel caso della Bulgaria — il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  • nel caso del Marocco, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
  1. j) il termine “nazionale” designa:
  • qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di uno Stato contraente;
  • qualsiasi persona giuridica, società di persone o associazione che tragga il proprio statuto dalle leggi in vigore in uno Stato contraente.
  1. Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti avranno, a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che ad essi è attribuito dalla legislazione di tale Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione.

Residenza

Arte. 4

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
  • nel caso della Repubblica di Bulgaria:

a bis) una persona fisica che, secondo il diritto interno bulgaro, è soggetta a imposta in relazione al reddito e al patrimonio e non ha la residenza in Stati terzi;

(bb) una persona giuridica con sede nella Repubblica di Bulgaria;

  • nel caso del Regno del Marocco: — una persona che, ai sensi delle leggi nazionali, è ivi soggetta ad imposta in ragione del suo domicilio, residenza, sede della direzione, sede o qualsiasi altro criterio di natura simile.
  1. Quando, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status sarà determinato come segue:
  • è considerato residente dello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  • se lo Stato in cui ha il centro dei suoi interessi vitali non può essere determinato, o se non dispone di un’abitazione permanente in nessuno degli Stati, è considerato residente dello Stato in cui ha la dimora abituale;
  • se ha dimora abituale in entrambi gli Stati o in nessuno di essi, è considerato residente dello Stato di cui ha la cittadinanza;
  • se è cittadino di entrambi gli Stati o di nessuno dei due, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
  1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa sarà considerata residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.

Stabile organizzazione

Arte. 5

  1. Ai fini della presente Convenzione, il termine “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari attraverso la quale si esercita in tutto o in parte l’attività di un’impresa.
  2. Il termine “stabile organizzazione” comprende in particolare:
  • un luogo di gestione;
  • un ramo;
  • Un ufficio;
  • Un’industria;
  • un laboratorio; E
  • una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.
  1. Un cantiere edile o un progetto di costruzione o installazione costituisce una stabile organizzazione solo se ha una durata superiore a 6 mesi.
  2. Ferme restando le precedenti disposizioni del presente art., con il termine “stabile organizzazione” non si intendono compresi:
  • l’uso di strutture esclusivamente per lo stoccaggio, l’esposizione o la consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  • il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente a scopo di immagazzinamento, esposizione o consegna;
  • il mantenimento di uno stock di beni o merci appartenenti all’impresa esclusivamente allo scopo di trasformazione da parte di un’altra impresa;
  • il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente allo scopo di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni, per l’impresa;
  • il mantenimento di una sede fissa di affari al solo scopo di svolgere per l’impresa ogni altra attività di carattere propedeutico o ausiliario;
  • il mantenimento di una sede fissa di affari esclusivamente per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e), a condizione che l’attività complessiva della sede fissa risultante da tale combinazione sia di carattere preparatorio o ausiliario.
  1. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente avente uno status indipendente cui si applica il paragrafo 6 agisce per conto di un’impresa e ha, ed esercita abitualmente, in uno Stato contraente il potere di concludere contratti nel nome dell’impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione a tutte le attività che tale persona intraprende per l’impresa, a meno che le attività di tale persona non siano limitate a quelle menzionate nel paragrafo 4 che, se esercitate tramite una sede fissa di affari, non renderebbe tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo.
  2. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che svolge la sua attività in tale Stato tramite un intermediario, un commissionario generale o qualsiasi altro agente di uno status indipendente, a condizione che tali persone agiscano nel normale svolgimento della loro attività.
  1. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società che svolga la sua attività in detto altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione o meno) non costituisce di per sé motivo sufficiente per costituire una stabile organizzazione di una delle due società altro.

Reddito da beni immobili

Arte. 6

  1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi agricoli o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Il termine “bene immobile” ha il significato che ad esso è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui è situato il bene in questione. Il termine comprende in ogni caso i beni accessori dell’immobile, il bestiame e le attrezzature adibite all’agricoltura e alla silvicoltura, i diritti ai quali si applicano le norme generali di legge in materia di proprietà fondiaria, l’usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi a titolo di corrispettivo sfruttamento o diritto allo sfruttamento di giacimenti minerari, fonti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai redditi derivanti dall’uso diretto, dalla locazione o dall’uso in qualsiasi altra forma di bene immobile.
  4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano anche ai redditi dei beni immobili di un’impresa e ai redditi dei beni immobili utilizzati per lo svolgimento di servizi personali autonomi.

Profitti aziendali

Arte. 7

  1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge la suddetta attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma solo per la parte di essi attribuibile a detta stabile organizzazione.
  2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, qualora un’impresa di uno Stato contraente svolga la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente saranno imputati a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto fare se si trattasse di un’impresa distinta e separata impegnata in attività identiche o simili a condizioni identiche o simili e che tratta in totale autonomia con l’impresa di cui è una stabile organizzazione.
  3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in detrazione le spese sostenute ai fini della stabile organizzazione, ivi comprese le spese di direzione e di amministrazione generale così sostenute, sia nello Stato in cui ha sede la stabile organizzazione sia altrove.
  4. Alla stabile organizzazione non possono essere attribuiti utili per il mero acquisto da parte della stabile organizzazione di beni o merci per l’impresa.
  5. Ai fini dei commi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, salvo che sussistano validi e sufficienti motivi contrari.
  6. Qualora i profitti includano elementi di reddito che sono trattati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, allora le disposizioni di tali articoli non saranno influenzate dalle disposizioni del presente articolo.

Traffico internazionale

Arte. 8

  1. Gli utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  2. Se la sede della direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, essa si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o, in mancanza di tale porto, nello Stato contraente in cui è residente l’operatore della nave.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un pool, a un’impresa comune oa un’agenzia operativa internazionale.

Imprese associate

Arte. 9

  1. Dove
  • un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
  • le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente,

e in entrambi i casi vengono stabilite o imposte condizioni tra le due imprese nei loro rapporti commerciali o finanziari che differiscono da quelle che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti, allora qualsiasi profitto che, in assenza di tali condizioni, sarebbe maturato per una delle imprese, ma, a causa di tali condizioni, non sono così maturati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.

  1. Qualora uno Stato contraente includa negli utili di un’impresa di tale Stato – e imponga di conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che avrebbero maturati all’impresa del primo Stato se le condizioni poste tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state poste tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato apporterà un’opportuna rettifica all’ammontare dell’imposta ivi addebitata su tali utili . Nel determinare tale adeguamento, si terrà debito conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.

Dividendi

Arte. 10

  1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
  2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, e secondo la legislazione di tale Stato contraente, ma se il beneficiario è l’effettivo beneficiario dei dividendi, l’imposta così applicata non sarà superare:
  • 7 per cento dell’importo lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
  • 10 per cento dell’importo lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
  1. Il termine “dividendi” così come utilizzato nel presente art. indica i redditi derivanti da azioni o altri diritti, che non sono crediti, che partecipano agli utili, nonché i redditi derivanti da altri diritti societari che sono soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi derivanti da azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui la società fare la distribuzione è un residente.
  2. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti attività nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, per mezzo di una stabile organizzazione situata ivi, o presta in detto altro Stato contraente servizi personali indipendenti mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, trova applicazione.
  3. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può imporre alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo nella misura in cui tali dividendi sono pagati ad un residente di tale Stato altro Stato contraente o nella misura in cui la partecipazione sulla quale sono pagati i dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato contraente, né assoggettare gli utili non distribuiti della società ad un’imposta sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in utili o redditi realizzati in tale altro Stato contraente.

Interesse

Arte. 11

  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
  2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente da cui provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma se il beneficiario è il beneficiario effettivo degli interessi, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’importo lordo importo degli interessi.
  3. Il termine “interessi” come utilizzato in questo art. i redditi derivanti da crediti di ogni genere, garantiti o meno da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi derivanti da titoli di Stato e da obbligazioni od obbligazioni, compresi i premi e ad essi annessi titoli, obbligazioni o obbligazioni. Le penali per ritardato pagamento non sono considerate interessi ai sensi del presente art.
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente da cui provengono gli interessi, un’attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero un’attività commerciale in servizi personali indipendenti di un altro Stato contraente da una base fissa ivi situata e il credito per il quale sono pagati gli interessi è effettivamente connesso a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, trova applicazione.
  5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo stesso Stato contraente, una suddivisione politica, un ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando la persona che paga gli interessi, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’indebitamento sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, allora tali interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.
  6. Se, a causa di un rapporto speciale tra il debitore e l’avente diritto economico o tra entrambi e un’altra persona, l’importo degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, supera l’importo che avrebbe stato concordato tra il pagatore e il titolare effettivo in mancanza di tale rapporto, si applicano le disposizioni del presente art. si applica solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Royalty

Arte. 12

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente se tale residente è l’effettivo beneficiario dei canoni.
  2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario è l’effettivo beneficiario dei canoni, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’importo lordo importo dei diritti d’autore.
  3. Il termine “canoni” come utilizzato nel presente art. significa pagamenti di qualsiasi tipo ricevuti come corrispettivo per l’uso o il diritto di utilizzare qualsiasi diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese pellicole cinematografiche e film o nastri per trasmissioni radiofoniche o televisive, qualsiasi brevetto, marchio, design o modello, progetto, formula segreta o procedimento, ovvero per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, ovvero per informazioni concernenti esperienze industriali, commerciali o scientifiche nonché assistenza tecnica e altri servizi.
  4. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attività commerciale, per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero un’attività commerciale in detto altro Stato contraente servizi personali indipendenti di uno Stato contraente da una base fissa ivi situata e il credito per il quale sono pagati gli interessi è effettivamente connesso a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, trova applicazione.
  5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o base fissa, allora tali canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o base fissa.
  6. Se, a causa di un rapporto speciale tra il pagatore e il beneficiario effettivo o tra entrambi e un’altra persona, l’importo dei canoni, tenuto conto dell’uso, del diritto o dell’informazione per i quali sono pagati, supera l’importo che sarebbe stato concordato tra pagatore e beneficiario effettivo o tra entrambi e altro soggetto, in mancanza di tale rapporto, le disposizioni del presente art. si applica solo a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile secondo le leggi di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Guadagni

Arte. 13

  1. Gli utili ricavati da un residente di uno Stato contraente dall’alienazione di beni immobili di cui all’art. 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.
  2. Utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente o di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di servizi personali indipendenti, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di tale stabile organizzazione (da sola o con l’insieme dell’impresa) o di tale base fissa, sono imponibili in detto altro Stato contraente.
  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili in traffico internazionale o di beni mobili relativi all’esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  2. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni appartenenti ad una società il cui patrimonio è costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono tassati in detto Stato contraente.
  3. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni diversi da quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente art. sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Servizi personali indipendenti

Arte. 14

  1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da prestazioni professionali o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga regolarmente di una base fissa nell’altro Stato contraente per l’esercizio della sua attività. Se dispone di tale base fissa, il reddito può essere tassato in tale altro Stato, ma solo per la parte di esso che è imputabile a tale base fissa.
  2. Il termine “prestazioni professionali” comprende in particolare le attività scientifiche, artistiche, educative o didattiche indipendenti, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e commercialisti.

Servizi personali dipendenti

Arte. 15

  1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente percepisce in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività lavorativa non sia esercitata nello altro Stato contraente. Se il lavoro subordinato è così esercitato, le remunerazioni che ne derivano sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
  • il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell’arco di dodici mesi,
  • le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  • la retribuzione non è a carico di una stabile organizzazione o di una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
  1. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.

Compensi degli amministratori

Arte. 16

I compensi degli amministratori e gli altri compensi assimilati percepiti da un residente di uno Stato contraente in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Artisti e sportivi

Arte. 17

  1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o di musicista, o di sportivo, dalle sue attività personali come tali esercitate nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Qualora i redditi derivanti da attività personali esercitate da un artista o da uno sportivo in qualità di tali non provengano dall’artista o dallo sportivo stesso, ma da un’altra persona, tali redditi possono, in deroga a quanto previsto dagli artt. 7, 14 e 15, essere tassati nello Stato contraente in cui sono esercitate le attività dello spettacolo o dello sportivo.

Pensioni

Arte. 18

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente in considerazione di precedenti impieghi sono imponibili soltanto in detto Stato.
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte e gli altri pagamenti effettuati nell’ambito del regime pubblico che fa parte del sistema di sicurezza sociale di uno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale a un cittadino di detto Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.

Servizio governativo

Arte. 19

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi sono resi in tale Stato e la persona fisica è un residente di tale Stato che:

  • è cittadino di tale Stato; O
  • non è diventato residente di tale Stato al solo scopo di prestare i servizi.
  1. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, anche mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
    (b) Tuttavia, tale pensione è imponibile soltanto nello Stato contraente se la persona fisica è residente e cittadino di detto Stato.
  1. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni corrisposte in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Studenti, Docenti e Ricercatori

Arte. 20

  1. I pagamenti che uno studente o un apprendista d’affari che è o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato unicamente ai fini della sua istruzione o formazione riceve ai fini del suo mantenimento , l’istruzione o la formazione sono esenti da imposta nel primo Stato contraente a condizione che tali pagamenti gli siano effettuati da fuori di detto primo Stato contraente.
  2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche alle indennità che uno studente o un apprendista d’affari residente di uno Stato contraente percepisce nell’altro Stato contraente in corrispettivo di un’attività lavorativa svolta in detto altro Stato contraente, purché tale occupazione sia connessa con la sua istruzione o qualifica o che il pagamento è necessario per integrare il suo mantenimento.
  3. Una persona fisica che visita uno Stato contraente su invito di quello Stato di un’università e di un’altra istituzione educativa o culturale di quello Stato o nell’ambito di un programma ufficiale di scambio culturale per un periodo non superiore a un anno esclusivamente a scopo di insegnamento, tenere conferenze o svolgere ricerche presso tale istituto e che è, o era immediatamente prima di tale visita, residente dell’altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente sulla sua remunerazione per tale attività, a condizione che tale remunerazione deriva da lui al di fuori di quello Stato.
  4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai proventi della ricerca se tale ricerca è svolta principalmente a beneficio privato di una o più persone determinate.

Altri proventi

Arte. 21

  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, non trattati nei precedenti articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli da beni immobili come definiti al comma 2 dell’art. 6, se il percettore di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente un’attività commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata ovvero una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto oppure i beni per i quali viene corrisposto il reddito sono effettivamente collegati a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le disposizioni dell’art. 7 o dell’art. 14, a seconda dei casi, si applica.

Capitale

Arte. 22

  1. Il capitale rappresentato da beni immobili di cui all’art. 6, di proprietà di un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
  2. Capitale rappresentato da beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente detiene nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per la prestazione di servizi personali indipendenti, sono imponibili in detto altro Stato.
  3. Il patrimonio rappresentato da navi o aeromobili in traffico internazionale e da beni mobili relativi all’esercizio di tali navi e aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
  4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Eliminazione della doppia imposizione

Arte. 23

La doppia imposizione è eliminata come segue:

  1. Quando un residente di uno Stato contraente percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente, il primo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, esenta tale reddito o capitale dall’imposta.
  2. Qualora un residente di uno Stato contraente percepisca elementi di reddito che, in conformità alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili nell’altro Stato contraente, il primo Stato contraente concede in detrazione dall’imposta sul il reddito di tale residente un importo pari all’imposta pagata in detto altro Stato. Tale deduzione non potrà tuttavia eccedere la parte dell’imposta, calcolata prima della deduzione, che è attribuibile a tali elementi di reddito provenienti da detto altro Stato.
  3. Qualora, conformemente a qualsiasi disposizione della Convenzione, i redditi derivanti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente siano esenti da imposta in detto Stato, può nondimeno, nel calcolare l’importo dell’imposta sul reddito o sul patrimonio residuo di tale residente, tener conto del reddito o del capitale esentati.

Non discriminazione

Arte. 24

  1. Le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato contraente e le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato contraente non sono assoggettate nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli imposti ed adempimenti connessi cui sono o possono essere sottoposti cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la residenza. Tale disposizione, in deroga a quanto disposto dall’art. 1, si applicano anche alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
  2. L’imposta su una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non sarà prelevata in detto altro Stato in modo meno favorevole di quella applicata alle imprese di detto altro Stato che esercitano le stesse attività. Questa disposizione non deve essere interpretata nel senso che obblighi uno Stato contraente a concedere ai residenti dell’altro Stato contraente gli assegni personali, gli sgravi e le riduzioni d’imposta a motivo dello stato civile o degli obblighi familiari che concede ai propri residenti.
  3. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 9, comma 6 dell’art. 11, o il comma 6 dell’art. 12, gli interessi, i canoni e gli altri esborsi pagati da un’impresa di uno Stato contraente, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, sono deducibili alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato Stato citato. Parimenti, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del capitale imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
  4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo connesso con ciò che sia diverso o più oneroso della tassazione e degli adempimenti connessi a cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese analoghe del primo Stato.
  5. Le disposizioni del presente art. dovrà, in deroga a quanto previsto dall’art. 2, si applicano alle imposte di ogni genere e descrizione.

Procedura di mutuo accordo

Arte. 25

  1. Quando una persona è interessata da un’imposizione e ritiene che essa derivi dalle azioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti che non sono conformi alle disposizioni della presente Convenzione, tale persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dall’ordinamento interno diritto di tali Stati, presentare il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui tale persona è residente o, se il caso rientra nell’ambito del paragrafo 1 dell’art. 24, allo Stato contraente di cui la stessa persona è cittadina. La causa deve essere proposta entro tre anni dalla prima notificazione dell’azione risultante in un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
  2. L’autorità competente si adopererà, se l’obiezione le sembra giustificata e se essa stessa non è in grado di pervenire a una soluzione soddisfacente, per risolvere il caso di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di l’elusione dell’imposizione che non è conforme alla Convenzione. Qualsiasi accordo raggiunto sarà attuato indipendentemente da eventuali limiti di tempo previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.
  3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere di comune accordo qualsiasi difficoltà o dubbio che sorga in merito all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Essi possono altresì consultarsi per l’eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
  4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro allo scopo di raggiungere un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Scambio di informazioni

Arte. 26

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte contemplate dalla Convenzione, nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’art. 1. Tutte le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno trattate come segrete allo stesso modo delle informazioni ottenute in base alle leggi nazionali di tale Stato e saranno divulgate solo alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) coinvolte nella valutazione o raccolta dell’applicazione o dell’azione penale o della determinazione dei ricorsi in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione. Tali persone o autorità utilizzeranno le informazioni solo per tali scopi. Possono divulgare le informazioni in procedimenti giudiziari pubblici o in decisioni giudiziarie.
  2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate in modo tale da imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
  • compiere atti amministrativi in ​​contrasto con le leggi e la prassi amministrativa di quello o dell’altro Stato contraente;
  • fornire informazioni che non sono ottenibili in base alle leggi o nel corso normale dell’amministrazione di quello o dell’altro Stato contraente;
  • fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, aziendali, industriali, commerciali o professionali o processi commerciali, o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico (ordine pubblico).

Membri delle Rappresentanze Diplomatiche e Consolari

Arte. 27

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i privilegi fiscali dei membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi delle norme generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi speciali.

Entrata in vigore

Arte. 28

  1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
  2. La Convenzione entrerà in vigore all’atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
  • per le ritenute alla fonte, agli importi percepiti dalla data di entrata in vigore della Convenzione;
  • alle altre imposte sul reddito o sul patrimonio sorte durante l’anno civile o il periodo contabile in vigore alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Risoluzione

Arte. 29

  1. La presente Convenzione resterà in vigore fino a quando non sarà denunciata da uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, dandone preavviso almeno sei mesi prima della fine dell’anno civile. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
  • per quanto riguarda le ritenute alla fonte, ai redditi pagati o dovuti entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di cessazione;
  • per le altre imposte sul reddito riscosse per i periodi d’imposta chiusi entro il 31 dicembre dello stesso anno;
  • alle imposte sul patrimonio esistenti dopo l’anno successivo all’anno di cessazione della presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto la presente

Convenzione.

Fatto a Sofia il 22 maggio 1996 in duplice esemplare originale, nelle lingue bulgara, araba, inglese e francese, le quattro versioni facenti ugualmente fede.

In caso di interpretazione divergente dei testi, prevarrà quella inglese.

Tassazione di una Holding bulgara

Secondo la legislazione della Bulgaria, le Holding (холдингово дружество) sono le Società a Responsabilità Limitata, le Società Per Azioni e le Società per in Accomandita per Azioni che hanno l’obiettivo di assumere qualsiasi forma di partecipazione in altre società o di partecipare alla loro gestione. Non è esclusa, però, una propria attività di produzione o commerciale.  Gli oggetti di attività di una holding possono essere l’acquisizione, la gestione e la valutazione di partecipazioni in società in Bulgaria o estere, le attività relative ai brevetti o alle licenze da conferire ai partner delle filiali ed il finanziamento delle società partecipanti alla holding. Le holding non possono partecipare in società che non siano persone giuridiche, ottenere licenze che non verranno utilizzate dalle filiali, acquistare beni immobili che non sono indispensabili al proprio funzionamento. È tuttavia ammesso l’acquisto di azioni di società immobiliari.

Le società holding sono disciplinate dagli articoli da 277 a 280 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН). Una definizione giuridica del termine è data dall’articolo 277, paragrafo 1, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) . In base a ciò, le società holding possono essere società per azioni , società per azioni  o società a responsabilità limitata con lo scopo di partecipare sotto qualsiasi forma ad altre società o alla loro gestione. Di conseguenza, le holding possono essere solo società di capitali. Le holding sono costituite con uno scopo peculiare: l’amministrazione di altre società. La partecipazione ad altre società in termini di holding significa una partecipazione che assicura un ruolo nella gestione.

Ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 2, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), almeno il 25 per cento del capitale della holding deve essere conferito direttamente alle società controllate.

Ai sensi dell’articolo 277, paragrafo 3, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН), le società partecipate dalla holding sono società in cui almeno il 25 % della partecipazione è detenuta dalla holding o in cui la holding può nominare, direttamente o indirettamente, più della metà dei membri del consiglio.

L’articolo 278 del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) descrive alcune finalità per le quali possono essere costituite società holding:

  • Investimenti nell’interesse di società bulgare  o estere;
  • Investimento in obbligazioni al fine di ottenere il controllo su un’altra società;
  • Amministrazione di brevetti tra società partecipate dalla holding;
  • Finanziamento di società in cui la holding possiede una partecipazione mediante il proprio credito o credito della holding da parte di società in cui la holding possiede una partecipazione.

L’articolo 278, comma 2, del Codice Commerciale (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) elenca i seguenti limiti all’attività delle società holding:

  • Le società holding non possono partecipare a società di persone che non siano persone giuridiche;
  • Le società holding non possono acquisire licenze che non siano destinate all’uso da parte di società da essa controllate;
  • Le holding non possono acquisire immobili che non siano richiesti dalle sue esigenze.

Esistono due procedure per costituire una holding:

  1. Sulla base di una società di capitali che o fonda società nelle quali possiede una partecipazione o acquisisce azioni di una società già esistente.
  2. Sulla base di una società che trasferisce il 25 % delle proprie azioni alla holding. Lo stesso vale se vi sono più società nelle quali la holding possiede una partecipazione.

Imposta societaria

L’Unione Europea, rispondendo all’esigenza, direttamente connessa al principio fondante dell’Unione Europea di garantire la libera circolazione dei capitali all’interno del mercato comune, di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri,   ha introdotto, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali improntate alla massima neutralità fiscale, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti.

La  Direttiva Comunità Europea del 23/07/1990 n. 435, nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva sono:

• eliminare le ritenute in uscita (ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte);

• escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre.

I dividendi ricevuti da una holding bulgara sono esenti da imposta, senza ulteriori condizioni, se la controllata che paga i dividendi è residente in uno stato membro del SEE (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Le imprese contabilizzano i dividendi loro distribuiti in conformità alla legislazione contabile applicabile.

Quando si forma un risultato finanziario fiscale secondo la  Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), il reddito da dividendi in alcuni casi non è riconosciuto ai fini fiscali .

Reddito non riconosciuto ai fini fiscali

 (1) I seguenti redditi contabili non devono essere riconosciuti ai fini fiscali:
1.  proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di soggetti giuridici locali e stranieri soggetti fiscalmente residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo

Quindi non sono riconosciuti ai fini fiscali i proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di:

  • Persone giuridiche bulgare;
  • Persone giuridiche estere fiscalmente residenti in uno stato membro dell’Unione Europea;
  • Persone giuridiche straniere residenti ai fini fiscali in un paese che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Invece, ai sensi della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), nel caso di dividendi distribuiti da persone giuridiche estere fiscalmente localizzate in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il reddito da dividendi è tassato , come parte del risultato finanziario, in capo alla Holding bulgara (Flat Tax 10%). In questo caso spetterà un credito d’imposta.
Con il metodo del credito d’imposta,  l’imposta trattenuta all’estero viene  dedotta dall’imposta sulle società dovuta in Bulgaria , ma per quanto riguarda la Bulgaria quasi sempre in tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni (СИДДО) , e in caso di assenza di СИДДО, si applica il metodo del credito d’imposta ordinario:  l‘imposta trattenuta all’estero è determinata separatamente per ogni paese e per ogni tipo di reddito ed è  limitata all’importo dell’imposta bulgara su tali profitti o redditi.

Ricapitolando

  • non concorrono alla formazione del reddito fiscalmente rilevante della holdig bulgara i proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di:
    • Persone giuridiche bulgare;
    • Persone giuridiche estere fiscalmente residenti in uno stato membro dell’Unione Europea;
    • Persone giuridiche straniere residenti ai fini fiscali in un paese che aderisce all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
  • di contro, concorrono alla formazione del reddito fiscalmente rilevante della holdig bulgara i proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte di  persone giuridiche estere fiscalmente localizzate in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Ritenuta d’acconto sui dividendi

In base all’art. 5  della Direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.

Quindi la Holding bulgara non subirà  alcuna ritenuta d’acconto sui dividendi da parte delle sue società figlie fiscalmente localizzate in Paesi dell’Unione Europea.

L’art. 194, comma 1, della Legge sull’imposta sul reddito delle società -Закон за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) disciplina in modo esaustivo i casi in cui deve essere operata la ritenuta d’acconto sui dividendi da parte di una società bulgara e tra questi non figurano le persone giuridiche locali (bulgare).
Pertanto, nessuna ritenuta d’acconto è dovuta ai sensi dell’articolo 194 della Legge sull’imposta sul reddito delle società (ЗКПО) quando il percettore del reddito da dividendi è una persona giuridica bulgara.
Ricapitolando
la Holding bulgara non subirà  alcuna ritenuta d’acconto sui dividendi da parte delle sue società figlie
  • fiscalmente localizzate in Paesi dell’Unione Europea
  • fiscalmente localizzate in Bulgaria
Ovviamente, per quanto attiene le  società figlie fiscalmente localizzate in Paesi al di fuori dell’Unione Europea varranno le norme fiscali locali e si dovrà fare riferimento alle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
La Holding bulgara dovrà operare una ritenuta d’acconto del 5% sui suoi dividendi distribuiti a 
  • persone fisiche locali
  • persone fisiche straniere
  • soggetti giuridici esteri fiscalmente non residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Bulgaria – Notevoli vantaggi fiscali nell’Unione Europea

Diversi paesi europei applicano un regime fiscale allettante per le società, ma tendono a trascurare l’aspetto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La Bulgaria supera gli altri Stati membri dell’Unione Europea offrendo ottime opportunità sia per le aziende che per i privati. Il quadro della flat tax della Bulgaria è indubbiamente allettante facendone una sorta di “Paradiso Fiscale” a basso livello di tassazione in Europa.

Tasse al 10%

La Bulgaria applica un sistema di tassazione mondiale del reddito  (c.d. “worldwide taxation principle“) e i residenti sono tassati sul loro reddito mondiale.
Le società bulgare sono soggette ad un’imposta ad aliquota fissa del 10% sugli utili.
La Bulgaria applica anche una flat tax del 10% sul reddito delle persone fisiche.

Esenzione fiscale, esenzioni fiscali e regimi speciali

Tenendo conto di alcune limitazioni e condizioni (comprese le restrizioni sugli aiuti di Stato dell’UE), in Bulgaria l’imposta sulle società è ridotta  fino al 100 per cento per il reddito imponibile rinveniente dall’attività produttiva svolta nei comuni nei quali si è verificato un tasso di disoccupazione pari o superiore al 25 per cento rispetto alla media nazionale.

Esistono regimi fiscali speciali per le società applicabili a (1) compagnie di navigazione marittima commerciale, (2) attività di gioco d’azzardo e (3) altre entità come istituzioni governative.

Tipi di società

Società a Responsabilità Limitata – Дружество с ограничена отговорност (OOD – ООД)

Una società a responsabilità limitata (OOD) è una società commerciale costituita da una o più persone fisiche o giuridiche che sono responsabili degli obblighi della società fino all’importo dei loro contributi al capitale sociale della società. Un OOD deve avere almeno un amministratore e un azionista e non ci sono restrizioni riguardo alla loro nazionalità. Il capitale sociale minimo è di EUR 1, che deve essere suddiviso in azioni con un valore nominale non inferiore a EUR 0,50. Un OOD che supera almeno due dei seguenti tre criteri è tenuto a sottoporre a revisione il proprio bilancio:

  • Immobilizzazioni – EUR 750.000;
  • Fatturato annuo – EUR 1.250.000;
  • Dipendenti medi della forza lavoro – 50 dipendenti

Società unipersonale a responsabilità limitata – Еднолично дружество с ограничена отговорност (EOOD -ЕООД)

Una OOD il cui capitale è detenuto da un’unica persona fisica o giuridica è denominata società a responsabilità limitata unipersonale (EOOD). I requisiti legali per l’istituzione di un EOOD sono simili a quelli di un EOOD.

Società Per Azioni – Акционерно дружество (AD – АД) 

Una società per azioni (AD) è una società il cui capitale è suddiviso in azioni e che risponde dei propri obblighi e doveri con il proprio patrimonio. La legislazione bulgara richiede che le compagnie assicurative e le banche siano registrate come AD. Una società per azioni deve avere almeno tre membri nel consiglio di amministrazione, un presidente, un azionista e non ci sono restrizioni riguardo alla loro nazionalità. Il requisito minimo di capitale sociale è di 25.560 EUR e una società per azioni è obbligata a sottoporre a revisione il proprio bilancio.

La Bulgaria vista come una conveniente holding location

L’Unione Europea, rispondendo all’esigenza, direttamente connessa al principio fondante  di garantire la libera circolazione dei capitali all’interno del mercato comune e di non ostacolare la formazione di gruppi societari transfrontalieri,   ha introdotto, per i gruppi di società di Stati membri diversi, disposizioni fiscali improntate alla massima neutralità fiscale, con l’obiettivo di eliminare la possibilità di doppia imposizione degli utili distribuiti in forma di dividendi dalle società figlie, stabilite in uno Stato membro, alle corrispondenti società madri, stabilite in un altro Stato membro, dovuta al simultaneo intervento di regimi tributari di due Stati differenti.

La   Direttiva 90/435/CEE , nota come direttiva madre-figlia, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE , disciplina la tassazione degli utili distribuiti nei casi in cui, all’interno di un gruppo societario, società madre e società figlia appartengano a differenti Stati membri dell’Unione Europea.

Effetti della Direttiva sono:

  • eliminare le ritenute in uscita (ricorrendo i requisiti non vi è alcuna ritenuta alla fonte);
  • escludere la tassazione nello Stato di residenza della società madre.

I dividendi ricevuti da una holding bulgara sono esenti da imposta, senza ulteriori condizioni, se la controllata che paga i dividendi è residente in uno stato membro del SEE (UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

I dividendi pagati da una società bulgara a società e altre entità residenti in uno stato membro del SEE sono esenti da ritenuta d’acconto, senza ulteriori condizioni.

In tutti gli altri casi, i dividendi in uscita sono soggetti a una ritenuta alla fonte finale del 5% (ad esempio, dividendi pagati a entità al di fuori del SEE o dividendi pagati a persone fisiche/azionisti).

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni di società controllate sono soggette all’aliquota forfettaria dell’imposta sul reddito delle società del 10% a livello della holding bulgara.

Una soluzionine fiscalmente allettante per i residenti nell’Unione Europea è fissare un Compenso salariale 

Un residente non bulgaro può

  • diventare professionalmente attivo in Bulgaria (pensiamo al semplice caso dell’attività svolta da un amministratore estero di una società bulgara) e
  • ricevere uno stipendio (alto) da una società bulgara come compenso per queste attività. 

Questo compenso costituisce un costo fiscalmente deducibile per la società bulgara e l’individuo ricevente paga l’imposta sul reddito delle persone fisiche bulgara del 10% su tale reddito in Bulgaria. 
La Bulgaria ha stipulato trattati contro la doppia imposizione con altri Stati membri dell’Unione Europea (a questo proposito per es. vedi la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria) e, quindi, il paese di residenza esenterà questo reddito personale derivato da fonti bulgare (poiché le tasse sono state già pagate in Bulgaria).

In altre parole, si trasforma il reddito d’impresa imponibile di una società bulgara in un costo deducibile (compenso) e si consente a un residente di un paese ad alta tassazione di pagare solo il 10% di imposta a livello personale.

Per quanto attiene i contributi previdenziali l’Unione europea prevede regole comuni per tutelare i diritti previdenziali dei cittadini che si spostano all’interno dell’Europa.

Principio fondamentele  è che si è coperti dalla legislazione di un paese alla volta, per cui i contributi vanno versati in un solo paese. La decisione sulla legislazione applicabile spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato.

Il 1° maggio 2010 è entrata in vigore una nuova normativa sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

L’art. 10 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce il Divieto di cumulo delle prestazioni
“Il presente regolamento non conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.”

L’art. 13 del REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 stabilisce la legislazione dello Stato a cui è soggetto chi eserciti la sua attività in due o più Stati membri

“Esercizio di attività in due o più Stati membri
1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

(Vedi: Coordinamento UE dei regimi di sicurezza sociale)

Se i contributi previdenziali diventano esigibili in Bulgaria si può sfruttare il vantaggio del sistema di previdenza sociale bulgaro che prevede che i contributi previdenziali da pagare sono limitati. In altre parole, i contributi previdenziali si calcolano sulla base di un reddito lavorativo mensile e  annualmente viene fissato un limite di reddito oltre la cui soglia non si calcolano contributi.
Il Reddito massimo assicurativo  per 2023 è di BGN 3.400.

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Per informazioni

Isole Cayman – Vantaggi fiscali

Le Isole Cayman  sono un territorio britannico d’oltremare autonomo e il più grande per popolazione. Il territorio di 264 chilometri quadrati (102 miglia quadrate) comprende le tre isole di Grand Cayman , Cayman Brac e Little Cayman , che si trovano a sud di Cuba e a nord-est dell’Honduras , tra la Giamaica e la penisola messicana dello Yucatán . La capitale è George Town a Grand Cayman, che è la più popolosa delle tre isole.

Le Isole Cayman sono considerate parte della zona geografica dei Caraibi occidentali e delle Grandi Antille . Il territorio è un importante centro finanziario offshore mondiale per le imprese internazionali e le persone facoltose, in gran parte a causa del fatto che lo stato non applica tasse su alcun reddito guadagnato o immagazzinato.

Con un PIL pro capite di $ 91.392, le Isole Cayman hanno il più alto tenore di vita dei Caraibi. Nelle Isole Cayman risiedono immigrati provenienti da oltre 130 paesi e territori.

Senza tassazione diretta, le isole sono un fiorente centro finanziario offshore. Più di 99.000 società attive sono state registrate nelle Isole Cayman a partire dal 2016, tra cui quasi 300 banche, 750 assicuratori e 10.500 fondi comuni di investimento. Una borsa valori è stata aperta nel 1997. Le industrie del turismo e dei servizi finanziari creano una maggioranza significativa del prodotto interno lordo (PIL). L’industria del turismo si rivolge al mercato del lusso e si rivolge principalmente ai visitatori del Nord America. I Caymaniani godono di uno dei più alti rendimenti pro capite e uno dei più alti standard di vita al mondo.

Nelle Isole Cayman

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuta una relativa privacy aziendale.

Reddito aziendale, plusvalenze, buste paga o altre imposte dirette non sono imposte alle società nelle Isole Cayman.

Le Isole Cayman sono state spesso definite in senso peggiorativo come una “giurisdizione segreta”. I due principali supporti per l’accusa di segretezza erano da un lato l’esistenza di una legislazione sulla “segretezza”, la Confidential Relationship Preservation Law (CRPL) risalente agli anni ’70, che rendeva reato la divulgazione di “informazioni riservate” come definite in tale legge e, dall’altro, l’assenza di informazioni pubblicamente disponibili sugli amministratori e gli azionisti delle società delle Isole Cayman a differenza, ad esempio, del Regno Unito.
Infatti, non solo nessuno è mai stato ritenuto penalmente responsabile per la divulgazione di informazioni riservate, ma nessun procedimento penale è mai stato avviato dalla CRPL. Più significativamente, l’unica cosa che la legge non ha mai fatto è stata impedire la condivisione di informazioni riservate con le forze dell’ordine e le autorità fiscali straniere. Le Isole Cayman sono state in prima linea nel richiedere ai fornitori di servizi autorizzati di raccogliere e conservare informazioni verificate sulla proprietà effettiva e fornire un meccanismo efficace per rendere tali informazioni disponibili su richiesta delle forze dell’ordine e delle autorità fiscali straniere. A questo proposito, era molto avanti rispetto al Regno Unito, che non richiedeva che tali informazioni fossero verificate in modo che Michael Mouse potesse essere nominato azionista o amministratore, o agli stati degli Stati Uniti, che non richiedevano nemmeno che tali informazioni fossero raccolte nel primo posto.

In ogni caso, nel 2016 è stata abrogata la c.d. legge “segretezza” e sostituita con la Legge sulla divulgazione di informazioni riservate del 2016 (CIDL), che è una legge più moderna e funzionale basata sulla responsabilità civile per abuso di fiducia di diritto comune e come tale del tutto ineccepibile.
La questione della mancanza di disponibilità di informazioni pubbliche relative agli amministratori e agli azionisti delle società delle Isole Cayman è stata affrontata di recente anche dall’entrata in vigore di un emendamento alla legislazione sulle società e da un significativo annuncio del governo.
Registro pubblico degli amministratori

La sezione 5 della legge sulle società (emendamento) del 2019 ha introdotto l’obbligo per il registro delle imprese di mettere a disposizione del pubblico, dietro pagamento di una commissione, i nomi degli attuali amministratori di una società delle Isole Cayman e questa legge è entrata in vigore a ottobre 1, 2019. Ora, per la prima volta, chiunque desideri conoscere l’identità dei direttori di una società delle Isole Cayman può pagare CI $ 50 (US $ 60) e visitare un chiosco nell’atrio del Government Administration Building a George Town per trovare fuori. Una disposizione simile si applica in relazione alle società a responsabilità limitata ai sensi della sezione 3 della Legge sulle società a responsabilità limitata (modifica) del 2019.

Le Isole Cayman hanno attualmente firmato 36 accordi bilaterali, di cui 29 sono in vigore. Si prega di fare riferimento al sito web dell’Autorità per le Informazioni Fiscali ( http://tia.gov.ky/pdf/International_Exchange_of_Information_Instruments.pdf ) per l’elenco aggiornato degli Accordi Bilaterali.

Le Isole Cayman hanno concordato con il governo del Regno Unito (Regno Unito) di attuare la direttiva sul risparmio, e quindi è entrata in vigore la Legge sulla comunicazione delle informazioni sul reddito da risparmio (Unione europea o UE) (revisione 2007), che stabilisce un regime di segnalazione in base al quale gli agenti pagatori delle Cayman effettuare pagamenti di interessi a persone che sono fiscalmente residenti in uno stato membro dell’UE potrebbe dover segnalare gli interessi pagati. La Cayman Tax Information Authority riceve o facilita l’invio di tali rapporti informativi.

Le Isole Cayman sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Il paese riconosce che i regolamenti sono una componente chiave dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte delle Isole Cayman in conformità con lo standard concordato a livello internazionale. L’Autorità per le informazioni fiscali delle Isole Cayman ha aggiornato le linee guida sul CRS nel primo trimestre del 2017, compresi i moduli aggiornati per l’entità e l’autocertificazione individuale delle Isole Cayman e altre informazioni, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Le Isole Cayman hanno adottato un approccio simile al CRS come con il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) del Regno Unito e degli Stati Uniti (USA) ( vedi sotto ), inclusi alcuni obblighi di due diligence e rendicontazione.

Le Isole Cayman figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Le Isole Cayman sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Le Isole Cayman sono incluse anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

Isole Vergini britanniche (BVI) – Vantaggi fiscali

Le Isole Vergini Britanniche sono un territorio d’oltremare del Regno Unito. Fanno parte dell’arcipelago delle Isole Vergini nel Mar delle Antille ripartito tra Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Le Isole Vergini Britanniche sono un arcipelago di 40 isole, 15 delle quali abitate fra cui Tortola, Anegada e Virgin Gorda. Il capoluogo è la cittadina di Road Town, situata sull’isola di Tortola.

Il capo dello Stato è il sovrano del Regno Unito (attualmente re Carlo III), che esercita le sue funzioni tramite un governatore; a quest’ultimo spettano, su mandato del sovrano, alcuni incarichi tra i quali quello della nomina del primo ministro.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Attualmente non esistono forme di imposta sul reddito o sulle plusvalenze nelle Isole Vergini britanniche (BVI). Il concetto di residenza e domicilio non è applicabile, tuttavia una persona fisica è imponibile nelle BVI se esercita un’attività lucrativa  o trasferisce i diritti della proprietà nelle BVI .

Il modo in cui sono strutturate le leggi sulle entrate delle nelle Isole Vergini britanniche (BVI) comporta, in pratica, che è improbabile che esse incidano su qualsiasi transazione o struttura che non effettui un’operazione commerciale all’interno del territorio.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non ci sono tasse sulle plusvalenze. 

Le Isole Vergini britanniche (BVI) hanno un regime di imposta sul reddito ad aliquota zero.

Le imposte sui salari sono calcolate su ogni dipendente e presunto dipendente per i servizi resi interamente o principalmente nelle BVI, indipendentemente dal fatto che la remunerazione sia pagata o meno nelle BVI. La remunerazione include salari e stipendi, tuttavia non include i dividendi pagati da una società registrata nelle BVI e i pagamenti effettuati da un datore di lavoro a beneficio di un dipendente a qualsiasi regime di assicurazione sanitaria o regime pensionistico approvato.

I soci in una società di persone e gli azionisti e membri di una società o associazione che svolgono attività nelle BVI e che partecipano, diversamente che come dipendenti, al reddito dell’azienda saranno considerati dipendenti ai fini dell’imposta sui salari.

A seconda delle dimensioni dell’impresa e delle operazioni, l’imposta sui salari sarà valutata al 10% (se l’impresa impiega meno di 7 persone) o al 14% della retribuzione annua totale pagata al dipendente o presunto dipendente; L’8 per cento può essere prelevato alla fonte dal lavoratore dipendente, mentre il resto è a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo. Nessuna detrazione sarà effettuata in relazione ai primi US$ 10.000 di remunerazione effettiva corrisposta a un dipendente in qualsiasi anno finanziario (che attualmente corrisponde all’anno solare).

L’imposta sui salari è generalmente pagabile entro 21 giorni dalla fine del mese in cui è stata pagata la retribuzione. La dichiarazione annuale è dovuta entro 120 giorni dalla fine dell’anno solare.

Inoltre, i dipendenti pagano anche i contributi previdenziali del 4%, mentre i datori di lavoro devono pagare il 4,5% (entrambi soggetti a un massimale). Inoltre, sia il datore di lavoro che il dipendente versano contributi all’assicurazione sanitaria nazionale a un’aliquota del 7,5% dello stipendio del dipendente diviso equamente tra datore di lavoro e dipendente.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto.

Poiché le Isole Vergini britanniche (BVI) non hanno  imposte sul reddito o sulle plusvalenze, non è possibile che si verifichi una doppia imposizione.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non vi è alcuna tassa sul patrimonio.

Non sono previste imposte di successione o di donazione, indipendentemente dal luogo di residenza del defunto o del beneficiario di un patrimonio, del donatore o del donatario di una donazione. C’è tuttavia un’imposta di bollo di US $ 5 pagabile sul trasferimento di terra come dono di amore e affetto naturale a un “Appartenente” nelle Isole Vergini Britanniche. Se il titolo di proprietà immobiliare BVI viene acquisito tramite donazione o eredità, è necessaria una licenza affinché i non appartenenti possano detenere tale proprietà immobiliare.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI) non esistono forme di imposizione diretta applicabili alle persone fisiche. 

Le forme indirette di imposta comprendono i dazi doganali, l’imposta sugli assegni, le tasse di soggiorno, i diritti di noleggio e le tasse sulla proprietà.

Nel gennaio 2007, il Business Company Act (“BCA”) ha sostituito l’IBCA e dal 1° gennaio 2011  il Companies Act. Il BCA prevede che il Registro dei Soci, il Registro degli Amministratori e tutti i verbali e le risoluzioni della società siano conservati solo presso l’Agente Registrato sotto la dovuta diligenza riservata e non compaiano nei registri pubblici. In particolare:

  • le informazioni sugli azionisti (Registro degli azionisti) devono essere conservate presso l’Agente registrato, dove sono riservate e accessibili solo ai membri della società;
  • i dettagli dei titolari effettivi, degli amministratori e degli azionisti della società non sono disponibili al pubblico;
  • gli unici documenti tenuti agli atti pubblici sono l’Atto Costitutivo e lo Statuto, e normalmente non contengono alcuna indicazione circa gli effettivi azionisti, amministratori o beneficiari effettivi della società;
  • I servizi di Company Management (Nominee) possono essere utilizzati se il proprietario di un IBC offshore desidera mantenere un ragionevole segreto per quanto riguarda la sua reale posizione di controllo sulla particolare società offshore. Un intestatario proteggerebbe efficacemente il beneficiario effettivo della società offshore dal controllo pubblico e da un’ovvia relazione con la società in questione;
  • analogamente, i servizi di Nominee Shareholder possono essere utilizzati per raggiungere il livello di riservatezza desiderato.

Il BCA richiede alla società di tenere registri sufficienti a mostrare e spiegare le transazioni della società e consentirà, in qualsiasi momento, di determinare con ragionevole accuratezza la posizione finanziaria della società. Questi registri non sono documenti pubblici.

Una gamma di trust può essere istituita nelle Isole Vergini britanniche (BVI), inclusi trust discrezionali, trust a interesse fisso in possesso, trust con poteri riservati e trust a scopo di beneficenza. 

Inoltre, i trust a scopo non caritatevole possono essere istituiti a beneficio di persone e/o raggiungere o promuovere scopi legittimi, caritatevoli o meno, purché non siano né immorali né contrari all’ordine pubblico. Questi trust devono nominare un esecutore che abbia potere esclusivo per far rispettare lo scopo per il quale il trust è stato istituito e può essere particolarmente utile per creare trust dinastici che esistono a tempo indeterminato (poiché i trust di scopo non sono soggetti alla regola contro i perpetuità), per creare holding orfane strutture (ad esempio, per detenere azioni di una società fiduciaria privata), o per investimenti filantropici o di impatto (ma dove questi potrebbero non qualificarsi come scopi strettamente di beneficenza).

Esiste un regime speciale ai sensi del Virgin Islands Special Trust Act 2003 (VISTA), che può essere applicato a tutti i tipi di trust BVI. Il VISTA consente a un disponente di creare un trust che detenga azioni in una società incorporata in BVI in base alla quale il trustee può essere svincolato dalla responsabilità manageriale in relazione agli affari della società, lasciando così un maggiore controllo al disponente o ai suoi delegati per gestire la società come ritengono opportuno. Un uso appropriato di VISTA può anche fornire un veicolo che può sopprimere la necessità di ottenere una concessione di successione in BVI alla morte di un proprietario di azioni BVI, consentendo allo stesso tempo la gestione e il controllo individuale efficace del società dopo essersi spogliato di tale proprietà.

Le Private Trust Companies (PTC) sono un altro veicolo interessante utilizzato per agire come fiduciari di trust familiari privati ​​in cui l’unica attività della PTC è quella di agire come trustee di tale trust. Il Regolamento BVI PTC è stato recentemente riformato (a partire dal 9 luglio 2021) per aumentare la flessibilità e l’attrattiva delle strutture BVI PTC rimuovendo una serie di requisiti ingombranti come la necessità di non svolgere altra attività se non fiduciaria (cosa che ha creato un livello di incertezza su ciò che esattamente un PTC potrebbe legalmente fare). Questo tipo di struttura consente un maggior grado di controllo da parte del disponente o di altri membri della famiglia sull’amministrazione del trust e su specifici obiettivi di investimento (ad esempio effettuare investimenti più speculativi). Sono spesso favoriti dai disponenti delle giurisdizioni di diritto civile che possono essere più timorosi di trasferire la loro ricchezza a una terza parte indipendente. Piuttosto che detenere personalmente le azioni della PTC, tuttavia, un meccanismo di strutturazione comune ai fini della pianificazione della successione prevede che le azioni della PTC siano detenute in un trust VISTA.

I trust BVI sono esenti dalla registrazione ai sensi del Registration and Records Act e i trustee sono esentati dagli obblighi di segnalazione e archiviazione, garantendo un elevato grado di riservatezza.

Non esiste alcuna disposizione legislativa per l’istituzione di fondazioni ai sensi della legge BVI.

Le Isole Vergini britanniche (BVI) non sono tra i firmatari della Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili ( “Strumento multilaterale ” o ” BEPS MLI”).

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Le Isole Vergini britanniche (BVI) figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Le Isole Vergini britanniche (BVI) figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Le Isole Vergini britanniche (BVI) sono anche incluse nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

 

Vantaggi e svantaggi di alcuni Paradisi Fiscali che non hanno Imposte sulle Società e sui Capital Gains

Generalmente sono designati come “paradisi fiscali” territori sovrani e Paesi che usano la leva fiscale e altre misure di politica economica per attrarre capitali e investimenti nel settore finanziario e dei servizi.

Attualmente sul web si trovano molti siti che promettono l‘apertura, senza mettere mai fisicamente piede nel paese e per modiche cifre, di società “offshore” prive di reale costrutto anche in “Paradisi Fiscali” situati nelle parti più disparate del globo.

Aprire una “società offshore” in un così detto “Paradiso Fiscaleè un’operazione da valutare con molta attenzione perchè a fronte di alcuni possibili vantaggi può comportare notevoli rischi se non si procede in maniera seria e ponderata.

Basti considerare il fenomeno dell’ esterovestizione

Per inquadrare concretamente le possibili conseguenze si potrà incorrere in:

  • Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.1
      Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute
       ……
    • Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 – Art.5
      Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. ……..
  • Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
    • Decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74- Art.5
      E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Con il termine esterovestizione (foreign dressed companies) si intede indicare una società o un gruppo societario che utilizzando tecniche di pianficazione fiscale aggressiva, costituisce società o stabili organizzazioni all’estero. Generalmente in Stati a più basso livello di tassazione, al fine di evadere le imposte nello Stato in cui sono residenti.

Quindi in caso di esterovestizione siamo in presenza ad un fenomeno di evasione fiscale.

Ai sensi dell’articolo 73, comma 3, Tuir una società di capitali è considerata fiscalmente residente in Italia quando per la maggior parte del periodo d’imposta (183 gg.) ha mantenuto

  • la sede legale
  • o la sede dell’amministrazione
  • o l’oggetto principale

nel territorio dello Stato.

Come si vede, tali criteri  sono fra loro alternativi, è sufficiente il realizzarsi di uno solo di essi affinché una società estera venga considerata fiscalmente residente in Italia e sottoposta a tassazione in Italia, in base del noto principio della tassazione su base mondiale dei redditi (c.d. worldwide principle,  principio che l’Italia, così come la maggior parte dei Paesi occidentali, ha adottato nel proprio diritto tributario).

L’Amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del soggetto considerato fiscalmente residente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti.

Ai fini dell’esterovestizione, le disposizioni dettate per le società dall’art. 73 T.U.I.R. attribuiscono particolare rilevanza non solo al dato formale della sede legale della società, situata in Italia, ma anche a quelli sostanziali, relativi

  • all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione
  • od allo svolgimento, in Italia, dell’oggetto principale dell’impresa.

Per quanto attiene l’oggetto principale dell’impresa si devono considerare i commi 4 e 5 dell’art. 73 del T.U.I.R.:

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente e’ determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività’ essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente e’ determinato in base all’attività’ effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. 

Per quanto attiene all’ubicazione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione occorrerà fare riferimento alla situazione di fatto e individuare il luogo dove effettivamente gli amministratori della società esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

Posto che il criterio della sede legale ha natura prettamente formale, per stabilire se una società estera è fiscalmente residente in Italia occorre analizzare, da un punto di vista sostanziale, i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale.

L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria che, nell’ambito della propria attività ispettiva, dovrà dimostrare che la società è fittiziamente estera.

Ora spesso si vive nell’errata convinzione che basti costituire una società in un “Paradiso fiscale” per poter ususruire dei suoi “vantaggi“.

Invertendo il ragionamento, perchè una società sia considerata “estera” come si può sostenere che l’amministrazione è condotta dall’estero, quando, ed è quasi sempre la “normalità“ nel caso di “società offshore” situate in “Paradisi Fiscali” lontanissimi, l’imprenditore/amministratore non si è mai recato in loco?

Basti pensare ai “paradisi fiscali”  situati nel Pacifico.

Anche sulla base del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per individuare la residenza fiscale di una società o di un ente estero, occorre fare riferimento al criterio della “sede effettiva”.

La sede dell’amministrazione, contrapposta alla sede legale, coincide con la “sede effettiva” dell’impresa estera, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

La sede effettiva può essere definita come quel luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente, il luogo ove si concretizzano gli atti produttivi e negoziali dell’ente, nonché i rapporti economici che il medesimo intrattiene con i terzi.

Per determinare il luogo della sede dell’attività economica di una società occorre prendere in considerazione un complesso di fattori:

  • la sede statutaria;
  • il luogo dell’amministrazione centrale;
  •  il luogo di riunione dei dirigenti societari;
  • il luogo in cui si adotta la politica generale di tale società.

Possono rilevare anche altri elementi:

  •  il luogo di riunione delle assemblee generali;
  • di tenuta dei documenti amministrativi e contabili;
  • di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie e bancarie (a proposito di questo punto basti considerare che le operazioni bancarie, nel caso di “Paradisi fiscali” posizionati oltre oceano, sono quasi sempre svolte tramite servizi “online”).

Per una disamina completa del fenomeno dell’esterovestizione non si può prescindere da un’attenta lettura dei commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 del T.U.I.R. introdotti dal  D.L. 4 luglio 2006, n. 223,(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale). art.35, commi 13 e 14, convertito, con modificazioni, nella l. 4.8.2006, n. 248.

5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 (a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;), se, in alternativa:

a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.

Il comma 5-bis con la dicitura “salvo prova contraria” introduce una sostanziale inversione dell’onere della prova sulla esistenza nel territorio dello Stato estero della sede dell’amministrazione di società il cui controllo risulti riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani.

Quindi , in sintesi, ai sensi del comma 5-bis la società estera che detiene partecipazioni di controllo di società italiane si considera, salvo prova contraria, “esterovestita” se, in alternativa, siamo in presenza di una delle seguenti fattispecie:

  • è controllata, anche indirettamente da soggetti residenti in Italia;
  • è  amministrata da soggetti residenti residenti in Italia.

Questo può essere il caso di “società offshore” posizionate in “Paradisi Fiscali” al solo fine di sfruttare la loro legislazione fiscale favorevole nella tassazione di capital gains.

Il comma 5-bis ha introdotto una presunzione relativa che il contribuente può superare, dimostrando che si tratti di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Dovrà essere il contribuente a portare prove a proprio favore per dimostrare l’effettiva attività svolta all’estero e che che trattasi di una collocazione sostanziale e non puramente formale.

Quindi, in sintesi, nel caso di una titolarità in una società situata in un “Paradiso fiscale” si dovrà fare riferimento al criterio della “sede effettiva”, intesa come il luogo dove:

  • hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente;
  • si convocano le assemblee.

Nel caso in cui, poi, che la società situata in un “Paradiso fiscale” detenga quote di controllo di una società italiana, nei casi previsti dal comma 5-bis dellìart. 73 del TUIR si dovrà poter dimostrare che si tratta di una collocazione sostanziale e non puramente formale

Per tutte queste ragioni  ci limiteremo a considerare i “Paradisi Fiscali” più vicini a noi e facilmente raggiungibili, partendo da quelli situati in Europa per arrivare a quelli situati nell’Atlantico, dove sarà più agevole da un punto di vista sostanziale, soddisfare i criteri di collegamento con il territorio dello Stato:

  • sede dell’amministrazione
  • e oggetto principale;
  • collocazione sostanziale e non puramente formale.

Le dipendenze della corona  sono tre territori insulari nelle isole britanniche che sono possedimenti autonomi della corona britannica : la giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey, ambedue situate nel Canale della Manica (Isole del Canale), e l’isola di Man nel Mare d’Irlanda al largo della costa nord-occidentale dell’Inghilterra.Non fanno parte del Regno Unito (UK) né sono territori britannici d’oltremare .  Hanno lo status di “territori per i quali il Regno Unito è responsabile”, piuttosto che stati sovrani.

Nella giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , nella giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e nell’isola di Man i capital gains non sono tassati.

La giurisdizione (Bailiwick) di Guernsey , la giurisdizione (Bailiwick) di Jersey e l’isola di Man, con alcune eccezioni,  hanno imposte sulle società pari allo 0%.

Le Isole Cayman  sono un territorio britannico d’oltremare autonomo e il più grande per popolazione. Il territorio di 264 chilometri quadrati (102 miglia quadrate) comprende le tre isole di Grand Cayman , Cayman Brac e Little Cayman , che si trovano a sud di Cuba e a nord-est dell’Honduras , tra la Giamaica e la penisola messicana dello Yucatán . La capitale è George Town a Grand Cayman, che è la più popolosa delle tre isole.

Le Isole Cayman sono considerate parte della zona geografica dei Caraibi occidentali e delle Grandi Antille . Il territorio è un importante centro finanziario offshore mondiale per le imprese internazionali e le persone facoltose, in gran parte a causa del fatto che lo stato non applica tasse su alcun reddito guadagnato o immagazzinato.

Con un PIL pro capite di $ 91.392, le Isole Cayman hanno il più alto tenore di vita dei Caraibi. Nelle Isole Cayman risiedono immigrati provenienti da oltre 130 paesi e territori.

Senza tassazione diretta, le isole sono un fiorente centro finanziario offshore. Più di 99.000 società attive sono state registrate nelle Isole Cayman a partire dal 2016, tra cui quasi 300 banche, 750 assicuratori e 10.500 fondi comuni di investimento. Una borsa valori è stata aperta nel 1997. Le industrie del turismo e dei servizi finanziari creano una maggioranza significativa del prodotto interno lordo (PIL). L’industria del turismo si rivolge al mercato del lusso e si rivolge principalmente ai visitatori del Nord America. I Caymaniani godono di uno dei più alti rendimenti pro capite e uno dei più alti standard di vita al mondo.

Nelle Isole Cayman

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuta una relativa privacy aziendale.

Reddito aziendale, plusvalenze, buste paga o altre imposte dirette non sono imposte alle società nelle Isole Cayman.

Le Isole Vergini Britanniche sono un territorio d’oltremare del Regno Unito. Fanno parte dell’arcipelago delle Isole Vergini nel Mar delle Antille ripartito tra Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Le Isole Vergini Britanniche sono un arcipelago di 40 isole, 15 delle quali abitate fra cui Tortola, Anegada e Virgin Gorda. Il capoluogo è la cittadina di Road Town, situata sull’isola di Tortola.

Il capo dello Stato è il sovrano del Regno Unito (attualmente re Carlo III), che esercita le sue funzioni tramite un governatore; a quest’ultimo spettano, su mandato del sovrano, alcuni incarichi tra i quali quello della nomina del primo ministro.

Nelle Isole Vergini britanniche (BVI)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • non  è prevista alcuna ritenuta d’acconto
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Anguilla è un territorio britannico d’oltremare nei Caraibi. È una delle Isole Sottovento più settentrionali delle Piccole Antille, situata a est di Porto Rico e delle Isole Vergini e direttamente a nord di Saint Martin.  Nel 1980 Anguilla si è separata formalmente da Saint Kitts e Nevis diventando un territorio britannico d’oltremare separato.

Sempre più imprenditori si stanno riversando sull’isola per registrare le loro International Business Company (IBC) principalmente per politiche fiscali favorevoli e per un’elevata Privacy aziendale.

Per una Anguilla International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Bermuda  è un territorio d’oltremare britannico nel Nord Atlantico, costituito da un una catena di isole che comprende circa trecento isolotti, scogli e affioramenti corallini, venti dei quali abitati, dette le Bermude.

Il capoluogo è Hamilton, situato nella Grande Bermuda.

Le Bermude non impongono tasse su profitti delle Società, reddito, dividendi o plusvalenze.

Le Bahamas sono considerate un paradiso fiscale data la mancanza di:

  • imposta sul reddito;
  • imposta sulle plusvalenze;
  • imposta di successione;
  • imposta sulle società;
  • ritenuta d’acconto su dividendi, interessi, royalties.

Il Belize è uno Stato indipendente dell’America centro-settentrionale che si estende per 22966 km² con una popolazione di 377968 abitanti (stimati nel luglio 2016. La sua capitale è Belmopan.

Confina a nord con il Messico, a est si affaccia sul mar dei Caraibi e sul golfo dell’Honduras, a sud e ovest confina con il Guatemala.

Un tempo colonia con il nome di Honduras Britannico, è indipendente dal 1981 ma è amministrativamente uno dei quindici reami del Commonwealth e il suo capo di Stato è il sovrano del Regno Unito re Carlo III.

Il Belize è conosciuto anche come “la strategica backdoor degli Stati Uniti” e “un piccolo USA”. È l’unico paese dell’area dell’America centrale la cui principale lingua ufficiale è l’inglese. Inoltre, è l’unico posto al mondo che ha una Comunità caraibica (CARICOM), un’Area di libero scambio americana (FTAA).

Per una Belize International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Ora sono da fare, necessariamente, delle considerazioni che implicano le normative internazionali e nazionali.

Tutte queste giurisdizioni sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Da considerare, al proposito, che un forte “colpo” ai Paradisi fiscali è stato inferto, dal 2014, anno delle sua introduzione, proprio dal CRS. Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasione, sulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Introdotto nell’Unione Europea dalla Direttiva 2014/107/UE (DAC 2), questo standard di raccolta e condivisione di dati sui conti esteri, secondo la lista aggiornata al 10 Dicembre 2020,  vede impegnati, 110 Stati.

La pagina RAPPORTI DI SCAMBIO ATTIVATI PER INFORMAZIONI CRS (Ultimo aggiornamento: dicembre 2020) del sito OCSE( (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) mostra tutte le relazioni di scambio bilaterali attualmente in essere per lo scambio automatico di informazioni CRS ai sensi dell’articolo 6 della convenzione multilaterale e del CRS MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement), nonché nel quadro dell’UE. Inoltre, alcune giurisdizioni hanno concluso accordi bilaterali per lo scambio di informazioni CRS nell’ambito di trattati fiscali bilaterali o accordi sullo scambio di informazioni fiscali.

A partire da ottobre 2022, sono oltre 4900 i rapporti di scambio bilaterali attivati ​​rispetto a oltre 110 giurisdizioni impegnate nel CRS.

Per l’Italia risultano attive 75 relazioni di scambio bilaterali.

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Anguilla, Bahamas e le Isole Vergini Britanniche figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Guernsey, Jersey, Isola di Man, Anguilla, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Bahamas e Belize sono incluse anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

 

 

Belize – I Vantaggi di una International Business Company (IBC)

Il Belize è uno Stato indipendente dell’America centro-settentrionale che si estende per 22966 km² con una popolazione di 377968 abitanti (stimati nel luglio 2016. La sua capitale è Belmopan.

Confina a nord con il Messico, a est si affaccia sul mar dei Caraibi e sul golfo dell’Honduras, a sud e ovest confina con il Guatemala.

Un tempo colonia con il nome di Honduras Britannico, è indipendente dal 1981 ma è amministrativamente uno dei quindici reami del Commonwealth e il suo capo di Stato è il sovrano del Regno Unito re Carlo III.

Il Belize è conosciuto anche come “la strategica backdoor degli Stati Uniti” e “un piccolo USA”. È l’unico paese dell’area dell’America centrale la cui principale lingua ufficiale è l’inglese. Inoltre, è l’unico posto al mondo che ha una Comunità caraibica (CARICOM), un’Area di libero scambio americana (FTAA) e una Comunità economica europea (CEE).

All’inizio degli anni ’90, il governo del Belize si è consultato con professionisti di Guernsey e di molti altri importanti rifugi fiscali prima di redigere una legislazione che avrebbe consentito al Belize di ottenere uno status simile.

La legislazione includeva

che hanno portato il Belize in prima linea nelle giurisdizioni internazionali dei servizi finanziari. Inoltre, per attrarre pensionati da altri paesi, il Belize ha anche adottato una “legge sulla residenza permanente qualificata” (qualified permanent residence law), che consente ai pensionati di godere di uno stile di vita esentasse.

Individui e aziende che si stabiliscono in Belize trovano un governo impegnato nella privacy e un sistema no tax.

Come vedremo per una Belize International Business Company (IBC)

  • non sono previste imposte sulle società
  • non sono previste imposte sui capital gains
  • viene mantenuto l’anonimato aziendale.

Belizean International Business Corporation (IBC)

Le leggi del Belize consentono di evitare del tutto le imposte sul reddito trasferendo reddito e beni (anche se non immobili) in una Belizean International Business Corporation (IBC). Il beneficiario dei dividendi può essere soggetto a esenzione fiscale se qualificato.
Il reddito  di una Belizean International Business Corporation (IBC) è soggetto ad imposta solo se il reddito è  proveniente dal Belize, altrimenti non è soggetto a imposta.

Imposta sui Capital Gains

Non esiste un’imposta separata sulle plusvalenze.

I vantaggi di costituire una società in Belize:

  1. Prestazioni fiscali. Qual è l’aliquota fiscale in Belize? Qualsiasi società offshore in Belize sarà esentata dalla tassazione locale. L’esenzione fiscale come l’imposta sul reddito delle società, l’imposta sulle plusvalenze, l’imposta sui dividendi e l’imposta di bollo,… Inoltre, gli imprenditori ottengono anche l’esenzione fiscale quando trasferiscono beni diversi, anche se si tratta della società o del singolo bene. Questo è anche un motivo per cui il Belize è una giurisdizione di “paradiso fiscale” per le imprese straniere.
  2. Il rapido processo di incorporazioneRapide e facili sono le richieste delle imprese straniere per la creazione di società all’estero. In particolare, in altre giurisdizioni, il processo di apertura di società estere richiede spesso molti giorni, anche molte settimane. Tuttavia, in Belize, il processo per la costituzione di una società offshore con One IBC può durare 24 ore.
  3. Nessuna contabilità e controllo richiestiBelize IBC non ha bisogno di presentare una dichiarazione dei redditi annuale alla fine dell’anno. Inoltre, le imprese non dichiarano beni né divulgano bilanci.
  4. Amministratori e azionistiLe società offshore del Belize hanno bisogno di almeno 1 amministratore e azionista. In quanto straniero può assumere sia la posizione di amministratore che quella di azionista.
  5. Il Belize è membro dei trattati sulla doppia imposizioneQuesto accordo consente agli imprenditori di evitare di pagare la doppia imposta sul reddito in Belize e nel paese in cui vivono.
  6. L’inglese è la lingua principale che creerà più comodità per gli stranieri nella comunicazione durante la creazione di una società in Belize.
  7. Il dollaro USA è ampiamente utilizzato in Belize. È anche visto come la valuta comune per svolgere attività commerciali in questa giurisdizione.
  8. Informazioni riservate di amministratori e azionisti La creazione di una società straniera richiederà una maggiore sicurezza delle informazioni. Questo è il motivo per cui il Belize è un paese popolare per le società offshore a causa della sicurezza delle informazioni riservate per gli imprenditori. In effetti, l’International Business Registry (IBCR) del Belize non richiede alle aziende di divulgare loro informazioni aziendali come il nome di un amministratore, proprietario o azionista.

Imposta sul reddito personale in Belize

L’imposta sul reddito è applicata a un’aliquota del 25% e per i residenti del Belize, i primi $ 14.500 del loro reddito annuo sono esenti. Anche i redditi da pensione sono esenti.

Per qualificarsi per la residenza, un individuo deve essere presente in Belize per 183 giorni o più durante un anno solare. Non esiste una scala graduata di tassazione come negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il Belize attualmente non ha alcuna imposta sulle plusvalenze.

Imposta immobiliare in Belize

Attualmente, le tasse sul trasferimento di proprietà sono al 5% e le spese legali di solito sono pari al 2%, comprese le spese varie. L’acquirente di solito paga circa il 12,5% per i costi di chiusura, in base al prezzo totale di acquisto dell’immobile.

Tasse di proprietà in Belize

Le tasse sulla proprietà del Belize variano ma sono comprese tra l’1% e l’1,5% del valore del terreno non edificato. In Belize, le tasse sulla proprietà al di fuori delle città si basano sul valore del terreno piuttosto che sul valore sviluppato della proprietà, per incoraggiare lo sviluppo. Le tasse sulla proprietà sulle case e su altri terreni edificati anche nelle città sono basse. Ad esempio, la tassa di proprietà su una casa in stile americano con quattro camere da letto sarebbe probabilmente compresa tra $ 100 e $ 200.

Il Belize è ricompreso nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Il Belize figura tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Il Belize è incluso nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Il Belize è incluso anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

 

BELIZE – INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY (IBC)

IBC – una International Business Company – è il tipo più popolare di società offshore, utilizzato in tutto il mondo per scopi di pianificazione fiscale e protezione patrimoniale. Ogni paradiso fiscale offshore ha la sua versione della legislazione IBC. IBC è la pietra angolare e il prodotto principale dell’industria dei servizi offshore.

Un IBC è una società privata progettata per intraprendere qualsiasi attività commerciale internazionale. Un IBC è esente da imposta nella sua giurisdizione nazionale se non ha una presenza fisica lì, ha ampie caratteristiche che proteggono la riservatezza dei suoi proprietari e non è soggetto ad alcun oneroso obbligo di segnalazione.

Un Belize IBC è costituito ai sensi del Belize International Business Companies Act. Questo atto legislativo è stato inizialmente adottato nel 1990 e ulteriormente esteso e modificato nel 2000 e rivisto nel 2011. Il Belize IBC Act è considerato a livello internazionale come una delle legislazioni per società offshore più moderne e di facile utilizzo oggi disponibili. Un Belize IBC è un veicolo aziendale perfetto per le transazioni finanziarie internazionali, essendo appositamente progettato pensando all’investitore offshore. Le leggi del Belize facilitano l’incorporazione rapida e semplice e il suo registro IBC moderno e computerizzato è in grado di elaborare la registrazione di una società entro un’ora.

Un testo completo del Belize Business Companies Act è disponibile nella nostra sezione “Download” .

BELIZE – VANTAGGI DELLA COMPETENZA

Questi sono alcuni dei vantaggi generali del Belize come giurisdizione di protezione fiscale offshore:

Il Belize ha probabilmente il registro IBC più veloce al mondo, dove l’incorporazione di una nuova società offshore richiede solo poche ore.

Il Belize ha un record eccezionale di pace, democrazia e stabilità. Il Belize è membro del Commonwealth britannico, delle Nazioni Unite e del Movimento dei non allineati. Il sistema legale e giudiziario del Belize si basa sulla Common Law inglese. Il paese non è stato coinvolto in conflitti o disordini civili, a differenza di altri paesi della regione.

A differenza della maggior parte degli altri paradisi fiscali offshore, il Belize non è un’isola e ha un’economia nazionale abbastanza robusta e diversificata. Allo stesso tempo, l’industria dei servizi offshore contribuisce in modo significativo ai guadagni del paese. Pertanto, vi è un ampio sostegno da parte del governo e del pubblico in generale per sviluppare ulteriormente il Belize come principale centro finanziario offshore. Il Belize è uno degli unici due paesi dell’America centrale e meridionale ad avere l’inglese come lingua ufficiale.

Il Belize è facilmente raggiungibile via mare e via aerea, dispone di moderne telecomunicazioni. Il suo fuso orario (1 ora indietro rispetto all’Eastern Standard Time) lo rende particolarmente comodo per le comunicazioni dall’intero continente americano.

Incorporazione super veloce (che batte il tempo)

Il Belize fornisce probabilmente le incorporazioni IBC più veloci al mondo. Le incorporazioni nello stesso giorno sono standard in Belize – in realtà, il nuovo IBC di solito richiede solo poche ore per registrarsi! Ciò è dovuto al sistema di registrazione computerizzato altamente efficiente introdotto dal Registro delle Imprese del Belize.

Come batte il tempo? Facile.

Quando sono solo le 10:00 in Belize, è già mezzanotte a Hong Kong e le 17:00 a Londra. Così, mentre la giornata lavorativa è già terminata in Estremo Oriente e in Europa, è appena iniziata in Belize. Ciò significa che puoi ancora incorporare il tuo IBC con la data di TODAYS in Belize, anche se il “tuo” oggi è già chiuso. Ciò si è rivelato particolarmente utile per i clienti con sede nelle giurisdizioni asiatiche. Puoi passare l’intera giornata a negoziare quell’importante affare! Al termine, non preoccuparti della nuova incorporazione di IBC: può ancora essere prodotto in Belize, oggi!

(!) Per tutti i nuovi clienti, l’incorporazione immediata è subordinata alla tempestiva fornitura (elettronica) dei documenti di due diligence e al pagamento anticipato con carta di credito o altri mezzi elettronici.

Una tassa di licenza governativa fissa

Nonostante tutti i suoi incredibili vantaggi fiscali, una Belize International Business Company deve pagare una quota annuale fissa al governo del Belize. Per la maggior parte delle società commerciali internazionali, questa tassa governativa è di $ 250 all’anno.

L’importo effettivo della tassa governativa dipende dall’importo e dal tipo di capitale autorizzato dell’IBC, come segue:

Per un IBC il cui capitale autorizzato non supera i $ 50.000 con tutte le azioni aventi un valore nominale, la tassa governativa annuale è di $ 200 per il primo anno e $ 250 dal secondo anno in poi.

Per un IBC il cui capitale autorizzato supera i $ 50.000 con tutte le azioni aventi un valore nominale, la tassa governativa annuale è di $ 1000.

Per un IBC in cui alcune o tutte le sue azioni non hanno valore nominale, la tassa governativa annuale è di $ 350.

Queste tariffe di licenza IBC sono molto competitive, in particolare rispetto ad altri centri finanziari offshore più importanti nei Caraibi. Ad esempio, in altri due paradisi fiscali offshore particolarmente popolari, il canone minimo di licenza IBC è di $ 400 alle Bahamas e di $ 450 alle Isole Vergini britanniche.

(!) Oltre alla tassa di licenza governativa, alcune tariffe professionali sono normalmente pagabili per i servizi di amministrazione della società forniti dall’agente registrato. Queste commissioni sono identificate nel nostro elenco di commissioni e oneri.

Personalità giuridica

Una Belize International Business Company è a tutti gli effetti una persona giuridica separata e possiede gli stessi diritti e poteri commerciali di una persona fisica.

Segretezza

Al momento della registrazione, nessuna informazione viene archiviata nei registri pubblici sui beneficiari effettivi, sui direttori e sugli azionisti della società. Queste informazioni rimangono note solo all’agente registrato autorizzato, che è vincolato dalla legge a mantenerle completamente riservate. I registri aziendali interni dell’IBC come il registro dei membri, il registro degli amministratori e i verbali e le risoluzioni aziendali, sono tutti conservati dall’agente registrato e sono anch’essi riservati.

Gli unici documenti di un IBC del Belize tenuti in registri pubblici sono il Memorandum e lo Statuto. Tali documenti non contengono alcuna indicazione circa gli effettivi titolari effettivi, amministratori o controllori della società.

Detto questo, la tua impresa offshore non deve mai basarsi sulla segretezza. Non deve fare affidamento sulla cieca assunzione di totale segretezza. La tua attività deve essere sempre basata sulla legalità e deve essere in grado di resistere al controllo legale anche se completamente divulgata.

Come qualsiasi altro paese civile, il Belize mira a combattere la criminalità internazionale e la frode. Fa parte di accordi multinazionali di condivisione delle informazioni e collabora con altri paesi. La divulgazione di informazioni in Belize segue procedure rigorose determinate dai trattati di assistenza giudiziaria reciproca, viene divulgata solo una quantità limitata di informazioni e NESSUNA informazione viene divulgata ai paesi che non fanno parte di tali accordi con il Belize. Esistono tre tipi di accordi che possono costituire la base per la divulgazione di informazioni:

  1. Il Belize ha firmato accordi di scambio di informazioni fiscali. Questi sono in vigore con Australia, Belgio, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Groenlandia, Isole, India, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Sudafrica, Svizzera, Trinidad e Tobago, Regno Unito. Possono essere divulgate solo specifiche informazioni limitate. Il processo di condivisione delle informazioni è una procedura complicata in cui il paese richiedente deve identificare la persona e dimostrare motivi realistici per ritenere che la persona identificata abbia beni imponibili in Belize. Nessuna informazione viene divulgata sulla base di meri sospetti di evasione fiscale. Le informazioni divulgate non supereranno quanto richiesto. Significa che il Belize può solo confermare le informazioni che l’autorità fiscale dell’altro paese è già in suo possesso e non fornirà alcuna informazione aggiuntiva.
  2. Sono in vigore Accordi di doppia imposizione con i seguenti paesi: Antigua e Barbuda, Austria, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Giamaica, St.Kitts e Nevis, St.Lucia, St.Vincent e Grenadine, Svizzera, Regno Unito.
  3. Le banche del Belize condividono le informazioni finanziarie dei loro titolari di conto secondo le procedure FATCA e CRS (dal 2018) solo agli Stati Uniti e ai paesi che sono impegnati in AEOI (Automatic Exchange of Information).

Sebbene questi accordi possano sembrare estesi, la realtà è che in questo momento ed età tutti i paesi del mondo condividono informazioni fiscali, informazioni bancarie e informazioni aziendali, e questa condivisione di informazioni diventerà solo più automatica e più diffusa. I paesi che tentano ancora di promuovere e commercializzare la “segretezza” vengono rapidamente esclusi dalla finanza internazionale, inseriti nella lista nera e di fatto banditi dall’operare nel mondo moderno. L’incorporazione di un’impresa in un ambiente a bassa tassazione e basso onere come in Belize ha molti vantaggi, ma la “segretezza totale” non sarà uno di questi. Non dovresti mai fare affidamento su quello.

Disposizioni contro la confisca

Quando un’autorità governativa straniera, mediante esproprio, confisca, coercizione, forza o coercizione o azione simile; o per mezzo di qualsiasi tassa di confisca, valutazione o altro onere governativo, prende o sequestra qualsiasi azione o partecipazione in una Belize International Business Company, la società può presentare domanda al tribunale del Belize per una decisione del tribunale che ordina alla società di ignorare il tentativo di sequestro e continuare a rispettare i diritti dell’azionista del Belize IBC. In particolare, il tribunale del Belize può nominare un fiduciario terzo per detenere le azioni della società contestata.

Incorporazione rapida

Il Belize ha uno dei registri delle società commerciali internazionali più veloci al mondo. I nuovi IBC vengono generalmente incorporati entro 24 ore.

Requisiti patrimoniali minimi

Un Belize IBC non ha alcun requisito minimo di capitale versato . Qualsiasi importo di capitale autorizzato può essere indicato nei documenti costitutivi dell’IBC, come desiderato dai proprietari. (Il capitale autorizzato è un importo nozionale di capitale che la società può ricevere dai suoi azionisti in considerazione delle azioni della società.) L’importo del capitale autorizzato può essere determinato liberamente al momento della costituzione dai proprietari di IBC e non ci sono tempi obbligatori come a quando tale capitale deve essere versato dagli azionisti – tuttavia, vi è un requisito che al momento della loro emissione, le azioni di un IBC debbano essere liberate. Tutto sommato, la struttura del capitale di un Belize IBC può essere estremamente flessibile e può soddisfare tutte le varietà di circostanze ed esigenze aziendali.

Il capitale di un Belize IBC può essere espresso in qualsiasi valuta. La valuta di capitale più popolare per un Belize IBC è il dollaro USA.

L’importo della tassa governativa annuale fissa, pagabile da un IBC del Belize, dipende dall’importo del capitale autorizzato dichiarato dell’IBC. L’importo “ottimale” del capitale autorizzato è di $ 50`000 per un IBC con tutte le azioni aventi un valore nominale. Questo è di solito l’importo standard del capitale autorizzato dichiarato per le nuove incorporazioni IBC. Tuttavia, i proprietari possono certamente designare qualsiasi altro importo di capitale autorizzato per il loro IBC, sia esso un dollaro o cento milioni di dollari.

Per quegli IBC, il cui capitale autorizzato è superiore a $ 50.000 (da lì, può essere qualsiasi cifra), la tassa governativa annuale salta dieci volte a $ 1000. Per un IBC in cui i valori nominali esatti delle sue azioni non sono determinati (“azioni senza valore nominale”), la tassa governativa fissa è di $ 350.

Al di fuori del capitale autorizzato, non vi è alcun requisito in merito all’importo minimo di azioni o capitale che deve essere effettivamente emesso e versato. Un IBC, se i suoi proprietari lo decidono, può emettere solo una frazione del suo capitale autorizzato, nel qual caso l’importo rimanente del suo capitale autorizzato può rimanere non emesso o “sulla carta” per un periodo di tempo indefinito.

Struttura aziendale flessibile

Un Belize IBC può avere un minimo di un azionista, un direttore, entrambi i quali possono essere la stessa persona. Non è necessario avere amministratori o azionisti residenti in Belize. Gli individui o le società straniere possono detenere azioni in un IBC del Belize o agire come suoi amministratori. La direzione aziendale (la funzione di amministratore in una società svolta da un’altra società) è espressamente consentita.

A parte l’amministratore, la società non è obbligata a nominare altri funzionari, ma può certamente farlo, se necessario.

Non è necessario che le riunioni degli azionisti o del direttore si tengano in Belize e non vi è alcun requisito per un’assemblea generale annuale ordinaria. Se necessario, le riunioni del consiglio di amministrazione o degli azionisti di un Belize IBC possono essere tenute per telefono o altri mezzi elettronici. Gli amministratori, così come gli azionisti, possono votare per delega.

Gli amministratori di un Belize IBC possono nominare qualsiasi funzionario o agente per rappresentare la Società. Fatti salvi il Memorandum e lo Statuto di IBC, tale agente ha i poteri e l’autorità che gli amministratori possono prescrivere, ad eccezione del fatto che nessun agente non avrà l’autorità di modificare il Memorandum o gli Articoli di IBC; nominare amministratori o procuratori; approvare un progetto di fusione, consolidamento o accordo; o per fare una dichiarazione di solvibilità o approvare un piano di liquidazione per l’IBC.

La struttura aziendale interna della Belize International Business Company può essere progettata in conformità con la più ampia varietà di requisiti. Può essere ben progettato per adattarsi a un’operazione aziendale individuale o per accogliere una struttura complessa e multi-azionista con un elaborato sistema di controlli interni e sistemi di gestione.

Azioni Nominative

Un Belize IBC può emettere azioni nominative che possono essere designate in classi come azioni con diritto di voto, azioni senza diritto di voto, azioni con più o meno di un voto per azione, azioni che possono essere votate solo su determinate questioni o al verificarsi di determinati eventi, azioni con diritto di voto solo se detenute da soggetti in possesso di determinati requisiti, azioni prive di valore nominale, azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni rimborsabili e azioni che danno diritto alla partecipazione solo a determinati beni. Alle International Business Companies of Belize è vietato emettere azioni al portatore.

Requisiti minimi per libri e registri

Secondo l’Accounting Records (Maintenance) Act, 2013, ogni entità deve conservare i propri registri contabili all’interno del Belize presso la propria sede legale o presso l’ufficio del proprio agente registrato in Belize, o in qualsiasi altro luogo all’interno o all’esterno del Belize come può essere determinato da i suoi amministratori o altre persone competenti a condizione che, laddove i registri contabili di un’entità siano tenuti al di fuori del Belize, tale entità fornisca al suo agente registrato in Belize, una registrazione scritta dell’indirizzo fisico del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti i registri contabili .

Le “registrazioni contabili” comprendono i rendiconti finanziari; contabilità generale e sussidiaria; scontrini di vendita; contratti e fatture; e registri e documentazione relativi a: (a) attività e passività di un’entità, (b) tutte le somme di denaro ricevute e spese e le questioni in relazione alle quali hanno luogo le entrate e le spese, (c) tutte le vendite e gli acquisti, e ( d) tutte le transazioni finanziarie.

In pratica significa che le International Business Companies registrate in Belize sono tenute a conservare tutti i documenti che mostrano e spiegano le transazioni della società in modo che la posizione finanziaria della società possa essere determinata in qualsiasi momento. Questi registri non devono essere conservati in Belize, il luogo in cui conservare tali registri può essere determinato dai proprietari dell’IBC firmando un documento che indica l’indirizzo in cui sono conservati i registri.

Requisiti del nome per gli IBC del Belize

Un Belize IBC non può essere registrato con un nome identico al nome di una società esistente del Belize. La registrazione di un nuovo IBC in Belize può anche essere rifiutata se il suo nome assomiglia così tanto al nome di un’altra società da essere calcolato per trarre in inganno, a meno che l’altra società non dia il proprio consenso esplicito.

Il nome di un Belize IBC non può contenere le parole “Building Society”, “Chamber of Commerce”, “Chartered”, “Cooperative”, “Imperial”, “Municipal”, “Royal” o qualsiasi parola che trasmetta un significato simile, o qualsiasi altra parola che, a parere del cancelliere, suggerisca o sia calcolata per suggerire il patrocinio di Sua Maestà la Regina d’Inghilterra o quello di un membro della famiglia reale britannica. Allo stesso modo, il nome di un Belize IBC non deve suggerire alcun collegamento con il governo del Belize o uno dei suoi dipartimenti.

Un Belize IBC non può registrare il nome contenente le parole “Assurance”, “Banca”, “Assicurazione” o “Trust”, o qualsiasi loro derivato o espressione affine, a meno che non sia specificamente autorizzato in Belize a svolgere la rispettiva attività o attività, come designato da tale parola.

In generale, il Registrar of Companies può rifiutare la registrazione di qualsiasi nome particolare di un Belize IBC se, a parere del Registrar, tale nome è indecente, offensivo o, a parere del Registrar, è altrimenti discutibile. Esiste una disposizione generale nel Belize IBC Act che consente al Registrar di negare la registrazione di qualsiasi nome “indesiderabile” a discrezione dei Registrar.

Il nome di un Belize IBC deve essere registrato in caratteri latini, ma può essere registrato un nome alternativo in qualsiasi altra scrittura, se rappresenta una traduzione accurata del nome registrato in caratteri latini.

Le desinenze dei nomi che denotano il tipo di azienda

Il nome del Belize IBC deve contenere una qualsiasi delle parole “Limited”, “Corporation”, “Incorporated”, “Société Anonyme” o “Sociedad Anonima” o “Aktiengesellschaft” o le abbreviazioni “Ltd.”, “Corp.”, “Inc.” o “SA” o “AS” o “AG” Una società può utilizzare ed essere legalmente designata dalla forma completa o abbreviata di queste denominazioni a responsabilità limitata.

Fattore Con la presenza fisica Nessuna presenza fisica
Residente fiscale in Belize NO
Residenza e proprietà immobiliare Non limitato Non limitato
Soggetto a imposta sul reddito e/o aziendale Soggetto a imposta se reddito/entrate provenienti dal Belize, altrimenti non soggetto a imposta
Dividendi (pagati o incassati) su obbligazioni Esentasse Esentasse
Interessi (pagati o ricevuti) sulle obbligazioni Esentasse Esentasse
Imposta di bollo No, a meno che IBC non possieda proprietà in Belize diverse dalle quote di un’altra IBC No, a meno che IBC non possieda proprietà in Belize diverse dalle quote di un’altra IBC
Condurre affari a livello internazionale
Condurre affari all’interno del Belize NO
Formalmente considerato residente fiscale in Belize NO
Presenza fisica Obbligatorio per i licenziatari della International Financial Service Commission (IFSC) Facoltativo per altri che non dispongono di una licenza IFSC
Lingua ufficiale/lingua dei documenti Inglese Inglese
Oggetti operativi Tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge Tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge
Capitale minimo autorizzato Nessun minimo richiesto Nessun minimo richiesto
Capitale autorizzato ottimale (imposta statale minima) $ 50’000 $ 50’000
Capitale minimo versato Nessun minimo richiesto Nessun minimo richiesto
Valuta capitale DOLLARO STATUNITENSE. Con attività operative condotte in Belize soggette a BZD Qualunque. USD è standard.
Autorizzazione al controllo dei cambi NO
Azioni al portatore NO NO
Agente registrato in Belize Necessario Necessario
Indirizzo registrato in Belize Necessario Necessario
Numero minimo di amministratori Due, residente in Belize Uno
Amministratori non residenti Consentito Consentito
Direttori aziendali Consentito Consentito
Registro degli Amministratori Da conservare presso l’agente registrato Da conservare presso l’agente registrato
Registro degli amministratori depositato per il registro pubblico NO NO
Numero minimo di Soci (azionisti) Uno, nessuna restrizione Uno, nessuna restrizione
Registro dei membri depositato per il pubblico record NO NO
Tenuta dell’assemblea generale annuale Non obbligatorio Non obbligatorio
Convegno delle Assemblee degli Amministratori/Soci Ovunque nel mondo, anche tramite delega Ovunque nel mondo, anche tramite delega
Sigillo aziendale Obbligatorio Obbligatorio
Impronta del sigillo aziendale Da conservare presso l’agente registrato Da conservare presso l’agente registrato
Verbali e deliberazioni societarie Da conservare presso l’agente registrato Da conservare presso l’agente registrato
Divulgazione dei titolari effettivi al Registrar NO NO
Divulgazione dei beneficiari effettivi all’Agente Sì (due diligence riservata) Sì (due diligence riservata)
Obbligo di deposito Presentare la dichiarazione dei redditi annuale, pagare la tassa professionale mensile Presentare la dichiarazione dei redditi annuale se i redditi/entrate provengono dal Belize. Altrimenti facoltativo presentare la dichiarazione dei redditi annuale.
Registri contabili
Requisiti di revisione Può essere richiesto dal Commissioner of Income Tax se le entrate annuali sono di almeno $ 6.000.000 Può essere richiesto dal Commissioner of Income Tax se le entrate annuali sono di almeno $ 6.000.000
Il certificato di buona reputazione (CGS) richiede la conformità fiscale
Ridomiciliare una società straniera in Belize
Ridomiciliare una società del Belize all’estero
Tempo netto per incorporare 1-4 giorni 1-4 giorni
Aziende già pronte (da scaffale). Disponibile Disponibile

Il Belize è ricompreso nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATO AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Il paese riconosce che i regolamenti sono una componente chiave dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte delle Isole Cayman in conformità con lo standard concordato a livello internazionale. L’Autorità per le informazioni fiscali delle Isole Cayman ha aggiornato le linee guida sul CRS nel primo trimestre del 2017, compresi i moduli aggiornati per l’entità e l’autocertificazione individuale delle Isole Cayman e altre informazioni, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. Le Isole Cayman hanno adottato un approccio simile al CRS come con il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) del Regno Unito e degli Stati Uniti (USA) ( vedi sotto ), inclusi alcuni obblighi di due diligence e rendicontazione.

Il Belize figura tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Il Belize è incluso nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Il Belize è incluso anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).

Bahamas – Vantaggi fiscali

Le Bahamas o Bahama, ufficialmente Commonwealth delle Bahamas, sono uno stato insulare dell’America centrale costituito da un arcipelago corallino di 700 isole e isolette alcune delle quali disabitate, situate nell’Oceano Atlantico, a est della Florida, a nord di Cuba e del resto dei Caraibi, e a ovest della dipendenza britannica delle Isole Turks e Caicos. Le Bahamas sono un’ex colonia della Gran Bretagna e fanno parte del Commonwealth delle nazioni; la lingua ufficiale è l’inglese.

Le Bahamas sono considerate un paradiso fiscale data la mancanza di:

  • imposta sul reddito;
  • imposta sulle plusvalenze;
  • imposta di successione;
  • imposta sulle società;
  • ritenuta d’acconto su dividendi, interessi, royalties.

Il gettito fiscale del governo deriva invece dalle tasse sui consumi, sulla proprietà e sulle importazioni, nonché dai diritti di licenza.

La mancanza di imposte sul reddito e sugli utili aziendali del paese lo ha visto diventare una popolare attrazione per le persone con un patrimonio netto elevato che si trasferiscono alle Bahamas e diventano residenti a fini fiscali per evitare tasse elevate nei loro paesi d’origine.

I certificati di residenza fiscale vengono rilasciati a persone che trascorrono almeno 90 giorni alle Bahamas e meno di 184 giorni in qualsiasi altro singolo paese  e acquistano una proprietà per un valore superiore a $ 1,5 milioni.

Imposte sul reddito e individuali
Le Bahamas non impongono l’imposta sul reddito, l’imposta di successione o l’imposta sul patrimonio . L’imposta previdenziale è dovuta al National Insurance Board al 3,9% dai dipendenti e al 5,9% dai datori di lavoro, o all’8,8% per i lavoratori autonomi, fino a importi massimi.

Tasse di proprietà
L’imposta sulla proprietà è imposta su tutti gli immobili, con l’aliquota per gli immobili residenziali che dipende dal fatto che la casa sia stata occupata dal proprietario per almeno sei mesi dell’anno solare, in base alle riforme introdotte nel 2019. [9] Se il requisito della residenza è soddisfatto , i primi $ 250.000 di valore della proprietà sono esentati, mentre il valore fino a $ 500.000 è tassato con un’aliquota dello 0,75% e dell’1% sul valore superiore a $ 500.000. [8] Se il requisito di residenza non viene soddisfatto, viene imposta un’imposta dell’1% per il valore fino a $ 500.000 di valore stimato e del 2% per il valore superiore a $ 500.000. Prima del 2019, le tasse sulla proprietà erano limitate annualmente a $ 500.000.

Inoltre, l’imposta di bollo è dovuta sul trasferimento di beni immobili e ricevute di porti turistici, al 2,5% per valutazioni inferiori a $ 100.000 e al 10% superiori a $ 100.000.

Tasse individuali
Non vi è alcuna imposta sul reddito individuale alle Bahamas.

Tasse aziendali
Attualmente non esiste alcuna imposta sul reddito delle società alle Bahamas., ritenuta d’acconto , imposta sui salari o imposta sui trasferimenti riscossa sulle imprese alle Bahamas. Tuttavia, le aziende devono richiedere una licenza per operare, che viene addebitata a un importo forfettario di $ 100 o fino al 3% del fatturato a seconda dell’importo delle entrate generate (vedi dopo Conformità delle aziende).
Il governo ha annunciato l’intenzione di imporre un’imposta del 15% sugli utili delle imprese multinazionali che soddisfano uno specifico criterio di fatturato in conformità con le norme sull’aliquota fiscale globale minima del secondo pilastro dell’OCSE (Vedi: Quadro inclusivo OCSE/G20 sulla Base Erosion and Profit Shifting (OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS) – Pilasti 1 e 2).

Ritenuta d’acconto
Non vi è alcuna ritenuta d’acconto su dividendi, interessi, royalties o spese di servizio tecnico alle Bahamas e nessuna imposta sulle rimesse delle filiali.

Norme antielusione

Prezzo di trasferimento: Non esiste una legislazione sui prezzi di trasferimento.

Limitazioni alla detrazione degli interessi: Non ci sono regole di limitazione della detrazione degli interessi.

Società estere controllate: non esistono regole per le società estere controllate.

Ibridi (1): non esiste una legislazione anti-ibrido.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Un’imposta sul valore aggiunto si applica alla maggior parte delle transazioni con un’aliquota del 12%. L’IVA è stata aumentata dal 7,5% nel 2018.  L’IVA è stata introdotta nel 2015, sostituendo una tassa del 10% sugli alloggi in albergo. Un certo numero di articoli essenziali, come generi alimentari di prima necessità, medicinali e assicurazioni sulla proprietà, sono esenti da IVA.

Dazi all’importazione
I dazi all’importazione vengono applicati a un’ampia varietà di merci portate alle Bahamas. Il Ministero delle finanze mantiene un elenco di articoli comunemente importati, ciascuno con il proprio dazio all’importazione pagabile prima del rilascio al proprietario, che può variare da zero al 75% del valore dell’articolo. Ad alcune merci importate sono inoltre applicabili IVA, imposte di bollo e tributi ambientali a prezzo fisso applicati con aliquote diverse.

Nozioni di base sugli investimenti

Valuta: Dollaro delle Bahamas (BSD)

Controllo dei cambi: A parte importi limitati e specifici che possono essere gestiti da banche autorizzate, qualsiasi transazione soggetta alle regole sui cambi (ad es. prestiti, dividendi, rimpatrio di capitale, ecc.) deve essere approvata dalla Banca Centrale. La banca in genere non nega l’approvazione per “transazioni in conto corrente” (ad esempio, pagamenti per importazioni, pagamenti per istruzione, spese mediche, donazioni di beneficenza e lettere di credito commerciali).

Principi contabili/bilanci: Si applicano gli International Financial Reporting Standards (IFRS).

Principali entità commerciali: Questi includono società, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice esentate, fondazioni, conti segregati, società commerciali internazionali (International Business Company (IBC)) e società di persone.

Incentivi:Le Bahamas offrono incentivi per le zone di libero scambio, comprese le esenzioni dai dazi di importazione/esportazione e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le transazioni idonee.

Conformità per le aziende

Licenza d’affari: Le aziende che operano alle Bahamas devono ottenere una licenza commerciale dal Dipartimento delle Entrate.

Esistono tre tipi di licenza commerciale:

  • Licenza commerciale temporanea: Le entità straniere che intendono operare con un contratto alle Bahamas per un periodo specifico non superiore a tre anni devono richiedere una licenza commerciale temporanea prima di iniziare qualsiasi attività. Il canone per la licenza è pari all’1,5% del valore del contratto.
  • Licenza commerciale occasionale: Una licenza commerciale occasionale per un periodo non superiore a sette giorni costa BSD 25 e può essere concessa fino a quattro volte all’anno.
    La licenza è necessaria per:

    • Condurre un’attività di vendita;
    • Agire come venditore ambulante;
    • Organizzare un evento aziendale in qualsiasi luogo o locale di pubblico ballo, canto, musica o altro intrattenimento pubblico;
    • Organizzare una fiera; O
    • Vendi a una regata, un mercato contadino o altri eventi simili della comunità nazionale.
  • Licenza commerciale annuale: Un’impresa che opera su base continuativa e per la quale non è appropriata una licenza temporanea o occasionale, richiede una licenza commerciale annuale, rinnovabile ogni anno. Il canone è basato sul fatturato. L’aliquota è dello 0% per un fatturato inferiore a 100.000 BSD, aumentando progressivamente allo 0,5%, 0,75% e 1,25% per un fatturato compreso tra 100.000 BSD e 500.000 BSD, un fatturato compreso tra 500.001 BSD e 5 milioni BSD e un fatturato superiore a 5 milioni BSD, rispettivamente .
    Tutte le entità di servizi finanziari devono pagare una commissione di 2.500 BSD e le seguenti entità devono pagare una commissione aggiuntiva come indicato:

    • Concessionari: 2,25% dei ricavi totali al netto degli interessi passivi.
    • Agenti autorizzati ai sensi del Bank and Trust Companies Regulations Act: BSD 10.000.
    • Altre banche pubbliche e società fiduciarie: BSD 5.000.
    • Imprese di trasmissione di denaro non bancarie: 2,25% del fatturato.

Deposito e pagamento:La presentazione annuale è richiesta entro il 31 gennaio e il pagamento delle tasse entro il 31 marzo.

Sanzioni:Le sanzioni variano a seconda del tipo di infrazione.

(1) I disallineamenti da ibridi derivano da un trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a “entità” quali stabili organizzazioni, negozi giuridici (in particolare strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari) o componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali, i disallineamenti, incoerenti (pertanto definiti “ibridi”) a livello internazionale, quali quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza inclusione e doppia deduzione.

Le Bahamas sono ricomprese nell’ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO ADERITO AL CRS AGGIORNATA AL 22 novembre 2022.

Il Common Reporting Standard (CRS); è uno standard informativo, sviluppato dall’OCSE, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ), per lo scambio automatico di informazioni, (Automatic Exchange Of Information (AEOI)), a livello globale, tra le autorità fiscali, rivolto a facilitare i controlli anti-evasionesulle attività finanziarie detenute dai contribuenti .

(Vedi: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/)

Le Bahamas figurano tra le giurisdizioni di cui all’Allegato D  del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 che  forniranno alle autorità italiane le informazioni di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 recante l’attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L’Art. 3. Obblighi di comunicazione deDecreto del Ministero dell’Economia e Finanze 28 dicembre 2015 prevede che:

“1. Con riferimento ai periodi di imposta a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo la tempistica riportata, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione, nell’allegato «C» al presente decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto oggetto di comunicazione:

1) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione nonche’, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna persona oggetto di comunicazione che e’ titolare di conto e, nel caso di un’entita’ non finanziaria passiva che e’ titolare di conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato «A», e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione;

2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

3) la denominazione e il codice fiscale dell’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;

4) il saldo o il valore del conto, compreso, nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e’ misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto, alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto e’ stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

b) nel caso di un conto di custodia, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

1) l’importo totale lordo degli interessi, l’importo totale lordo dei dividendi, nonche’ l’importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attivita’ detenute nel conto in ogni caso pagati o accreditati sul conto o in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

2) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attivita’ finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ha agito in qualita’ di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di conti diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l’importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione agisce in qualita’ di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio, compreso l’importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell’anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF se quest’ultimo non e’ rilasciato dalla giurisdizione oggetto di comunicazione o se tale giurisdizione non richiede la comunicazione del NIF.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, per i conti preesistenti non sussiste l’obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita o il luogo di nascita se tali dati non sono gia’ conservati presso l’istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e sempreche’ la stessa non sia stata obbligata a raccoglierli in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari. In ogni caso al fine di acquisire il NIF o i NIF, la data di nascita e il luogo di nascita, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione contattano, almeno una volta all’anno, il titolare del conto nel periodo compreso tra l’anno in cui il rispettivo conto e’ stato identificato come conto oggetto di comunicazione e la fine del decimo anno successivo a quello in cui e’ avvenuta tale identificazione.

4. Per adempiere gli obblighi di cui al comma 1, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione determinano l’importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

5. Le informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate indicano la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati.

6. Il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente e’ il 30 giugno di ciascun anno. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di trasmissione e il termine di scadenza per il primo invio di dati.

7. L’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorita’ competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.”

Proposto per la prima volta dalla Commissione nel gennaio 2016 l’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stato continuamente aggiornato (c.d. Black List UE) (Evoluzione della lista UE (scheda informativa) Inglese)

Il processo di monitoraggio segue una serie di linee guida procedurali concordate nel febbraio 2018.

Senza modificare il processo di monitoraggio dinamico, nel marzo 2019 il Consiglio ha deciso di limitare gli aggiornamenti dell’elenco a due volte l’anno a partire dal 2020, per concedere agli Stati membri dell’UE tempo sufficiente per modificare la legislazione nazionale ove necessario.

La lista dei Paesi Black List, rappresenta un elenco di Paesi in cui:

  • è in vigore un regime fiscale privilegiato, la cui caratteristica principale sta nell’avere un livello di tassazione molto basso oppure nullo:
  • non è stato previsto alcun meccanismo di scambio di informazioni fiscali con altri Paesi.

ministri delle finanze dell’Unione Europea aggiornano costantemente la Black List  delle giurisdizioni fiscali non cooperative sulla base di un intenso processo di analisi e di dialogo guidato dalla Commissione. L’elenco si è dimostrato altamente efficace, poiché molti paesi hanno modificato la propria legislazione e i propri sistemi fiscali per conformarsi alle norme internazionali. La Commissione ha valutato 92 paesi sulla base di tre criteri:

  • Trasparenza fiscale;
  • Buona governance;
  • Attività economica reale.

Oltre a questi criteri è stata verificata anche l’esistenza di un’aliquota dell’imposta sulle società pari a zero.

Le Bahamas figurano nell’elenco delle giurisdizioni fiscali non cooperative adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 14 febbraio 2023.

La LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 – “Legge di Bilancio 2023”  (art. 1 commi da 84 a 86) ha introdotto disposizioni in materia di deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali ( giurisdizioni  individuate  nell’allegato  I  alla  lista  UE   delle giurisdizioni  non  cooperative  a   fini   fiscali,   adottata   con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea).

Vedi: Deducibilità  nei  limiti  del loro  valore  normale dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali

Le Bahamas sono incluse nella Black List “italiana” di cui al DM 4 maggio 1999  che serve  ad attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista (Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’articolo 10 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze).

Vedi: Black List – Art. 2, comma 2-bis del TUIR – Presunzione residenza cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori  individuati dall’art. 1 del Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze

Le Bahamas sono incluse anche nel Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”))

Da considerare che il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze (Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)) non trova più applicazione per l’individuazione delle CFC in quanto l’art. 127-bis è stato soppresso dal Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1 e che la materia delle CFC è ora regolamentata dall’art. 167 del TU (Disposizioni in materia di imprese estere controllate. (ex art 127-bis)).

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze è richiamata dal Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78, art. 12 Contrasto ai paradisi fiscali:

“………………….

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita’ di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono raddoppiate.

2-bis. Per l’accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati.

2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’ articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria di cui al comma 2, i termini di cui all’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati…………”

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rileva anche ai fini della Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia.

Nel caso di asset

opera la presunzione legale per la quale le somme detenute all’estero siano state costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia e pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà contestare le imposte evase su tali importi (comma 2, art. 12 D.L. n. 78/2009.

Vedi: Black List – Art. 12 D.L. n. 78/2009 (Contrasto ai paradisi fiscali) – Presunzione legale somme detenute all’estero costituite con redditi non assoggettati a tassazione in Italia

In base al comma 2-bis dell’art. 12 del Decreto-legge del 01/07/2009 n. 78 trova riscontro il raddoppio dei termini di accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2per cui  i termini di cui all’ articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, e all’ articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), e successive modificazioni, sono raddoppiati.

Quindi Nel caso di asset

l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La lista di cui al Decreto del 04/05/1999 – Min. Finanze ed il Decreto del 21/11/2001 – Min. Economia e Finanze rappresenta anche la lista di riferimento per la compilazione del quadro RW per quanto riguarda la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie in paesi non collaborativi.

Larticolo 4, comma 1, dl 167/1990, ha posto l’obbligo per i residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività’ estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW).

i sensi dellarticolo 5, comma 2, del D.L. 167/1990 la violazione dell’obbligo di dichiarazione di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. 

La violazione di cui sopra relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127 -bis, comma 4, (Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1) del testo unico delle imposte sui redditi (cd. “black list”)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

Quindi qualora le attività estere di natura finanziaria siano detenute in “paradisi fiscali”, la sanzione è raddoppiata rispetto ai valori ordinari.

I soggetti passivi Iva hanno dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate fino all’anno 2016 con operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata (cosiddetti “Paesi black list“) individuati dal decreto 4 maggio 1999 del Ministro delle Finanze e dal decreto 21 novembre 2001 del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Dal 2017 l’obbligo di comunicazione è stato soppresso (articolo 4, comma 4 del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225).