Poniamo il caso che un’impresa italiana (IT) acquista beni da un’impresa di un Paese terzo fuori dell’Unione Europea, per esempio la Cina (CN), con consegna diretta ad un’impresa di un Paese dell’Unione Europea (DE) a cui gli stessi beni vengono ceduti.
Impresa italiana acquista beni da un’impresa cinese (CN) con consegna diretta ad un’impresa tedesca (DE), la merce in partenza dalla Cina arriva direttamente in Germania.
Quindi CN vende a IT ed IT vende a DE.
L’impresa italiana (IT) è il promotore della triangolazione (secondo cedente, primo cessionario), l’impresa cinese (CN) è il primo cedente, l’impresa tedesca (DE) è il destinatario finale/secondo cessionario.
Ai sensi dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 entrambe le operazioni (acquisto di IT da CN e cessione di IT nei confronti di DE sono operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale, in quanto al momento dell’acquisto e della successiva cessione i beni non si trovano fisicamente nel territorio dello Stato.
È consigliabile per l’operatore italiano effettuare l’acquisto dei beni con una condizione di resa almeno FCA “FREE CARRIER”, in modo tale che l’operazione doganale sia a carico del venditore CN.
È comunque opportuno per IT verificare la normativa fiscale del Paese di partenza e di arrivo dei beni.
IT effettua un acquisto non rilevante ai fini IVA in Italia in forza dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633; pertanto, la fattura emessa da CN deve essere registrata da IT solo in contabilità generale quale documento di costo (oppure nel registro IVA acquisti qualificandola come operazione non soggetta art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972).
IT emette fattura a DE non soggetta IVA ai sensi dell’Art. 7-bis (Territorialita’ – Cessioni di beni) primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro).
Ai fini doganali, DE effettua un’importazione; la relativa operazione doganale in Germania deve essere espletata sulla base della fattura di IT verso DE. È inoltre necessario per IT avere documentazione di supporto che attesti l’effettiva movimentazione della merce dalla Cina alla Germania.
IT non è tenuto ad alcun adempimento INTRASTAT.
IT è tenuto a comunicare telematicamente i dati della fattura di acquisto emessa da CN compilando e inviando al Sistema di Interscambio un file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD19” (TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72) e quale <Natura> il codice N2.2 “Operazioni non soggette – altri casi” (“Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle Entrate – versione 1.8 del 30 settembre 2022).
IT è tenuto a comunicare telematicamente i dati della fattura di vendita emessa nei confronti di DE compilando e trasmettendo al Sistema di Interscambio un file in formato xml della fattura elettronica, indicando quale <TipoDocumento> del blocco <DatiGenerali> il codice “TD01” (FATTURA), quale <CodiceDestinatario> del blocco <DatiTrasmissione> il codice “XXXXXXX” (sette volte X) e quale <Natura> il codice N2.1 (Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633/72).