Modello A1 – Certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue

Modello A1 – Certificato di distacco del lavoratore in paesi Ue

Il distacco di lavoratori in un altro Stato membro dell’UE per la prestazione di servizi transfrontalieri o l’invio in un’altra occasione (formazione, negoziazione, partecipazione a eventi, ecc.) è una situazione comune.

Seguendo la regola di base (lex loci laboris), l’assicurazione dei lavoratori dovrebbe essere pagata secondo la legislazione dello Stato membro ospitante. Ma ciò comporterebbe serie difficoltà per tutti gli stakeholder (datore di lavoro, lavoratori e istituzioni competenti).

Un “lavoratore distaccato” è un lavoratore che viene inviato dal datore di lavoro per svolgere un servizio in un altro Stato membro dell’UE a titolo temporaneo, nell’ambito di un contratto di servizi, di un distacco infragruppo o di una locazione a titolo temporaneo agenzia .

Ad esempio , un fornitore di servizi può aggiudicarsi un contratto in un altro paese e inviare lì i suoi dipendenti per eseguire il contratto.

I lavoratori distaccati sono diversi dai lavoratori mobili dell’UE in quanto rimangono nello Stato membro ospitante solo temporaneamente e non integrano il suo mercato del lavoro.

La normativa dell’UE definisce una serie di norme obbligatorie relative ai termini e alle condizioni di lavoro da applicare ai lavoratori distaccati

  • per garantire che tali diritti e condizioni di lavoro siano tutelati in tutta l’UE
  • per garantire condizioni di parità ed evitare il “dumping sociale” in cui i fornitori di servizi stranieri possono minare i fornitori di servizi locali perché i loro standard di lavoro sono più bassi.

Per questo motivo, i regolamenti dell’UE prevedono la possibilità di continuare a versare i contributi previdenziali per i lavoratori distaccati ai sensi della legislazione dello Stato membro di invio. L’obiettivo è facilitare la libera circolazione dei lavoratori ed un  altro diritto fondamentale; la libera prestazione dei servizi nell’UE. Trattandosi di una sorta di eccezione alla regola di base, questa possibilità si realizza solo se sono soddisfatti cinque requisiti obbligatori:

  • l’applicabilità del diritto nazionale dello Stato membro di invio prima del distacco del lavoratore;
  • attività significativa del datore di lavoro nello Stato membro di invio;
  • legame diretto tra datore di lavoro e lavoratore distaccato;
  • divieto di sostituzione di altro lavoratore distaccato;
  • periodo di distacco fino a 24 mesi.

Tali norme stabiliscono che, anche se i lavoratori distaccati in un altro Stato membro sono ancora impiegati dalla società di invio e sono soggetti alla legge di tale Stato membro, hanno diritto a una serie di diritti fondamentali in vigore nello Stato membro ospitante .

Questo insieme di diritti è composto da:

  • aliquote minime di retribuzione;
  • periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
  • ferie annuali minime retribuite;
  • le condizioni di assunzione dei lavoratori tramite agenzie di lavoro interinale;
  • salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
  • parità di trattamento tra uomini e donne.

Tuttavia, la direttiva non si applica qualora le condizioni di lavoro applicabili al lavoratore secondo le norme dello Stato membro di invio siano più favorevoli di quanto risulterebbe dall’applicazione della direttiva.

La normativa dell’UE fornisce quindi un quadro chiaro per garantire una concorrenza leale e il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati in modo che sia le imprese che i lavoratori possano sfruttare appieno le opportunità del mercato interno.

La sicurezza sociale dei lavoratori distaccati è disciplinata dal Regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. È disponibile una guida dettagliata che spiega le regole applicabili .

Ai sensi del TITOLO II – DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE –  comma 1 dell’art. 12 del “REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona.

Ai sensi dell’art.14 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale:

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

L’art. 15 del Regolamento (CE) n. 987/2009  tratta delle Procedure per l’applicazione dell’art. 12 del regolamento di base, REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004

1.   Salva disposizione contraria dell’articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regolamento di base, alla persona interessata e all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività.

Quindi I lavoratori inviati per un periodo massimo di 24 mesi dal proprio datore di lavoro in un altro Paese dell’UE (lavoratori distaccati) restano assicurati, ai fini previdenziali, nel Paese di provenienza se vengono soddisfatte tutte le condizioni del distacco, previste dalla normativa comunitaria.

Il documento portatile A1 serve a certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’UE. In sostanza, il predetto documento stabilisce in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali.

Il documento portatile A1 è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione.

Detto modello rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro da parte dell’istituzione che lo ha emesso.

A1 — Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all’interessato

Il modello A1

Il modello A1 certifica quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applichi nel caso del titolare del modello. Solitamente è necessario nei casi in cui la persona interessata, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente, abbia dei collegamenti con più di un paese dell’UE(1) in relazione al proprio lavoro autonomo o di dipendente. In base ai regolamenti dell’UE, una persona può essere soggetta unicamente alla legislazione di un paese per volta. Il modello A1 rilasciato dal paese di cui si applica la legislazione e serve a certificare che la persona non è soggetta alla legislazione di nessuno degli altri paesi con cui sono in atto dei collega-menti – in altre parole, che questa persona non è obbligata a versare contributi di sicurezza sociale (compresa l’assicurazione sanitaria) agli altri paesi. Il modello A1 rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro del modello da parte dell’istituzione che l’ha rilasciato.

  1. Dove e quando ottenere un modello A1

Nel caso di un lavoratore dipendente che si trasferisce tempo-raneamente per lavoro in un altro paese dell’UE, solitamente il datore di lavoro che richiede per lui il modello A1 all’ente competente del suo paese. Nel caso di dipendenti che normal-mente svolgono un’attività lavorativa in più di un paese dell’UE e dei lavoratori autonomi, la richiesta dev’essere fatta da loro personalmente. Si consiglia di chiedere al datore di lavoro quale procedura seguire.

In Bulgaria istituto competente è l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP).

Consulta la pagina: https://nra.bg/wps/portal/nra/mezhdunarodni-deinosti/koordinaciq-na-sistemite-za-socialna-otgovornost/Dokumenti-obrazci-formuliari

In Italia l’INPS

L’INPS, con la  circolare n. 136 del 23 dicembre 2022 , ha reso noto che è disponibile sul sito dell’istituto l’applicativo per la trasmissione telematica delle domande di rilascio del documento portatile A1 presentate dal lavoratore.

La presentazione telematica è diventata il canale esclusivo a decorrere dal 1° aprile 2023.

Il documento descrive inoltre le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, della richiesta di rilascio della certificazione di distacco per il lavoratore domestico e di quella riguardante il dipendente pubblico.

  1. Uso del modello A1

Il modello A1 dev’essere tenuto a disposizione e presentato dal lavoratore o dal datore di lavoro all’ente del paese in cui si sta lavorando, al fine di confermare la propria posizione di sicurezza sociale e di indicare in quale paese dovranno essere versati i relativi contributi.

  1. Quali fattispecie contempla il modello A1?
  • Nel caso in cui il datore di lavoro trasferisca temporaneamente il lavoratore, per suo conto, in un altro paese dell’UE per un periodo massimo di 24 mesi. Questo caso è noto come “distacco”. Le condizioni relative al distacco sono spiegate nella Guida pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868. Se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il mo-dello A1 è rilasciato automaticamente, per certificare che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato da cui è stata distaccata.
  • Nel caso in cui un lavoratore autonomo che di norma svolge la sua attività in un paese dell’UE, si rechi in un altro paese per proseguire un’attività analoga per un periodo non superiore a 24 mesi. Anche in questo caso, se tutte le condizioni per il distacco sono soddisfatte, il modello A1 certifica che la persona interessata rimane soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza.
  • Nel caso in cui un lavoratore dipendente svolga di norma un’attività lavorativa in più di uno Stato dell’UE, contemporaneamente o alternativamente. A seconda della fattispecie, la persona potrebbe essere soggetta alla legislazione dello Stato di residenza o del paese in cui è si-tuata la sede legale o operativa del datore di lavoro.
  • Nel caso in cui un lavoratore autonomo svolga normalmente un’attività lavorativa in più di uno Stato dell’UE, contemporaneamente o alternativamente. A seconda della fattispecie, la persona potrebbe essere soggetta alla le-gislazione dello Stato di residenza o del paese in cui si trova il suo centro di interesse. Per avere maggiori informazioni sulle condizioni che stabiliscono quale legislazione trovi applica-zione si prega di consultare la Guida pratica sulla legislazione applicabile, disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=868.
  • Nel caso in cui un lavoratore svolga contemporanea-mente un’attività di lavoratore dipendente e di lavorato-re autonomo in diversi paesi dell’UE. In questa fattispecie, il modello A1 certificherà che la legislazione prevalente sia quella del paese in cui si svolge l’attività di lavoro dipendente.
  • Nel caso di un dipendente pubblico che svolga un’attività lavorativa in più di un paese dell’UE. In questa fattispecie, il modello A1 certificherà che il funzionario resta soggetto alla legislazione dell’amministrazione per cui pre-sta servizio
  • Nel caso in cui sia nell’interesse del lavoratore derogare ad una qualunque delle predette norme, a richiesta del datore di lavoro, due o più Stati dell’UE potrebbero con-cordare che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di uno Stato diverso da quello previsto dalla normativa. Il modello A1 certificherà a quale legislazione sia soggetto il lavoratore.

In Bulgaria, la valutazione dell’attuazione dei cinque requisiti obbligatori:

  • l’applicabilità del diritto nazionale dello Stato membro di invio prima del distacco del lavoratore;
  • attività significativa del datore di lavoro nello Stato membro di invio;
  • legame diretto tra datore di lavoro e lavoratore distaccato;
  • divieto di sostituzione di altro lavoratore distaccato;
  • periodo di distacco fino a 24 mesi.

è effettuata dall’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP).

Un datore di lavoro dalla Bulgaria che invia/invia lavoratori in un altro Stato membro dell’UE è obbligato a informare la direzione territoriale competente dell’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara. In linea di principio, brevi periodi di distacco/invio non esonerano il datore di lavoro da tale obbligo. A tale scopo si deve utilizzare  il modulo Окд-236.  Dopo aver ricevuto la notifica e se i cinque requisiti obbligatori sono soddisfatti, l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara emette un certificato A1 che attesta che la persona è assicurata in Bulgaria e la notifica, indipendentemente dal fatto che sia stato richiesto dal datore di lavoro e/o dal dipendente.

Il modulo A1 dimostra  che quando lavora all’estero, il lavoratore distaccato rimane assicurato in Bulgaria e libera la persona/datore di lavoro dagli obblighi assicurativi ai sensi della legislazione de Paese ospite.

Per i lavoratori assicurati in Bulgaria che sono distaccati nell’ambito della prestazione di servizi nell’UE, i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito da lavoro dipendente,  ma non meno da il salario minimo nel paese ospitante e non oltre l’importo massimo mensile del reddito assicurativo .

Tariffe salariali minime  sono determinati dalla legge e/o dalla prassi nazionale dello Stato membro ospitante. Le informazioni sull’esistenza di salari minimi in altri Stati membri e sul loro importo sono fornite dall'”Agenzia esecutiva dell’Ispettorato generale del lavoro”, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Per i lavoratori assicurati in Bulgaria, distaccati nell’ambito della prestazione di servizi in un paese dell’UE, in cui non si applicano tariffe salariali minime, l’assicurazione dovuto al reddito da lavoro dipendente, ma non inferiore alle soglie assicurative minime previste dalla legge bulgara e non superiore all’importo mensile massimo del reddito assicurativo.

 Se tutti o parte dei cinque requisiti obbligatori per il rilascio di un certificato A1 non sono soddisfatti,  l’Agenzia nazionale delle entrate Bulgara rifiuta e i contributi previdenziali per i lavoratori distaccati sono pagati secondo la legislazione del paese ospitante Stato membro.

Per avere maggiori informazioni sulle condizioni che stabiliscono quale legislazione trova applicazione puoi consultare la Traduzione della Practical guide on the applicable legislation in the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and in Switzerland -Guida pratica alla legislazione applicabile nell’Unione Europea (UE), nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera.

(1)  Le espressioni “paese dell’UE” o “Stato membro dell’UE” si riferiranno anche ad Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera non appena si applicheranno a tali Stati il “REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale” e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

 Guida pratica alla legislazione applicabile nell’Unione Europea (UE), nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera