Circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza

Circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali

Circolare n. 1 del 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume I

Circolare n. 1 del 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume II

Circolare n. 1 del 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume III

Circolare n. 1 del 2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza – volume IV

Solidarietà del cessionario nel pagamento dell’Iva non pagata dal cedente

L’art. 60 bis (Solidarietà nel pagamento dell’imposta) del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 prevede che in caso di mancato versamento dell’IVA da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il
cessionario, soggetto IVA, e’ obbligato solidalmente al pagamento.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta
degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali opera la
solidarietà nel pagamento dell’IVA.

Quindi la solidarietà nel pagamento dell’imposta opera a condizione che:

  • cessioni intervenute fra soggetti IVA;
  • mancato versamento dell’imposta relativa a dette cessioni, da parte del cedente;
  • le cessioni siano effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
  • i beni per i quali opera la solidarietà nel pagamento dell’imposta siano individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” specifica  che la presenza contestuale di queste condizioni configura una sorta di “presunzione” di evasione, basata sull’accordo fra il cedente ed il cessionario.

Un’eccezzione alla prima condizione è posta dal comma 3 bis dell’art. 60 bis del DPR 633/1972:

Qualora  l’importo  del  corrispettivo indicato nell’atto di cessione  avente ad  oggetto  un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello  effettivo, il  cessionario,  anche  se  non  agisce nell’esercizio di imprese,  arti o   professioni,  e’  responsabile  in  solido  con  il  cedente  per  il  pagamento dell’imposta   relativa   alla   differenza   tra  il  corrispettivo  effettivo e  quello  indicato, nonche’ della relativa sanzione. Il cessionario  che non   agisce   nell’esercizio   di   imprese,   arti  o  professioni  puo’  regolarizzare la   violazione   versando  la  maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta giorni   dalla   stipula  dell’atto.  Entro  lo  stesso  termine,  il  cessionario che   ha   regolarizzato   la   violazione   presenta  all’ufficio  territorialmente competente  nei  suoi  confronti  copia dell’attestazione del  pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

Ai sensi del comma comma 3 dell’art. 60 bis del DPR 633/1972 lobbligato solidale al pagamento dell’IVA  puo’ tuttavia  dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni e’ stato determinato

  • in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o
  • sulla base di specifiche disposizioni di legge

e che comunque non e’ connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

L’art. 1 del Decreto del 22/12/2005 – Min. Economia e Finanze, modificato dal Decreto del 31/10/2012 Articolo 1 e dal Decreto del 10/01/2018 Articolo 1 prevede che la solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d’imposta, prevista dall’art. 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d.. 87.03; v.d. 87.04);

b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d. 85.25; v.d. 85.28; v.d. 85.29);

c) personal computer, componenti ed accessori (v.d. 84.71; v.d. 84.73);

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02);

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma (v.d. 4011); pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma (v.d. 4012).

d-ter) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011).

Con  circolare n. 41/E del 26 settembre 2005 (“Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Nuove disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”), l’Amministrazione finanziaria ha specificato:

Solidarieta’ nel pagamento dell’imposta sul valore aggiunto

L’articolo 1, comma 386, della finanziaria 2005, introduce nella
disciplina Iva di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’articolo 60-bis
che prevede la solidarieta’ del cessionario nel pagamento dell’imposta.
In particolare, il menzionato comma dispone che “in caso di mancato
versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, e’ obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta”.
La solidarieta’ passiva a carico dell’acquirente e’ circoscritta alla
cessione di determinati beni da individuare con apposito decreto
ministeriale e si configura al contestuale verificarsi delle seguenti
condizioni:

  • che la cessione dei beni sia effettuata ad un prezzo inferiore
    al loro valore normale;
  • che il cessionario sia soggetto passivo Iva;
  • che il cedente non abbia versato l’imposta relativa allacessione effettuata.

La finalita’ della norma in commento e’ quella di rendere piu’
efficace l’azione di contrasto alle frodi Iva, anche in ambito comunitario, prevedendo una responsabilita’ solidale del cessionario per l’imposta non versata dal cedente.
Come si evince dalla relazione di accompagnamento alla finanziaria
2005, la norma, gia’ in vigore in altri Paesi UE, si ricollega al disposto
dell’articolo 21, comma 3, della Direttiva CEE n. 388 del 1977, secondo cui “gli stati membri possono individuare una persona diversa dal debitore dell’imposta come responsabile in solido del versamento della stessa” ed e’ stata proposta dalla Commissione Europea per il suo forte connotato di deterrenza (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004).
La responsabilita’ del cessionario “soggetto IVA” per le ipotesi di
mancato versamento dell’imposta da parte del cedente, e’ limitata alla sola imposta e non si estende alle sanzioni applicabili al cedente per la violazione dell’obbligo di versamento dell’imposta.
E’ utile ricordare che per valore normale, deve intendersi ai sensi
dell’articolo 14 del d.P.R. n. 633 del 1972, il prezzo mediamente praticato:

  • per i beni della stessa specie o similari;
  • in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di
    commercializzazione;
  • nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu’ prossimi.

Al riguardo, si osserva altresi’ che per determinare il valore
normale potra’ farsi riferimento alle leggi in vigore se i beni sono
soggetti alla disciplina legale dei prezzi, ovvero alle mercuriali e ai
listini della camera di commercio se si tratta di beni in condizioni di
libero mercato.
In caso di omesso versamento dell’imposta relativa ad una cessione
effettuata a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario potra’ non essere chiamato a rispondere solidalmente qualora dimostri, su base documentale, che il prezzo vantaggioso della cessione non sia connesso al mancato pagamento dell’imposta ma sia stato determinato in ragione di:

  •  eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili;
  • specifiche disposizioni di legge.

Dal tenore letterale della norma si rileva che, l’aver corrisposto un
prezzo inferiore al valore normale deve trovare un riscontro oggettivo in motivazioni ovviamente diverse dal mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.”

Da evidenziare che , per la responsabilità solidale, viene notificata al cesionario la cartella di pagamento senza che vi sia un’attività accertativa precedente.

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 18707 del 10 giugno 2022 al riguardo ha  così deliberato: “la previsione
normativa si limita a configurare una ipotesi di solidarietà passiva a carico dell’acquirente nel pagamento dell’Iva, senza prevedere,
invece, alcuna forma di contestazione o di previa comunicazione al
cessionario della sua responsabilità solidale“.

Con la stessa ordinanza la Suprema Corte ha stabilito che l‘onere della prova contraria grava sul cessionario e non su l’Agenzia delle Entrate.

 

Bulgaria – Dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore nuove norme per la raccolta e la comunicazione dei dati sui pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico

Il Consiglio dell’Unione Europea, al fine di migliorare la lotta contro la frode in materia di IVA nel commercio elettronico, il 18 febbraio 2020  ha adottato un pacchetto legislativo volto alla raccolta dei dati sui pagamenti . Il pacchetto si compone di due atti giuridici:

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1º gennaio 2024.

Le modifiche della direttiva 2006/112/CE (“la direttiva IVA”) istituiscono un nuovo obbligo di comunicazione applicabile ai prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell’Unione europea (“UE”) per quanto riguarda la conservazione di una documentazione dei pagamenti che trattano e dei relativi beneficiari, mentre le modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 riguardano la creazione e la gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information, il CESOP), in cui i dati raccolti saranno conservati e trattati prima di essere messi a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri al fine della lotta contro la frode in materia di IVA.

Vedi : Orientamenti per la comunicazione dei dati sui pagamenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento e per la trasmissione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP)

La Bulgaria, con DECRETO N. 304 del 23/12/2022 ha introdotto nella  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС), il

“Capitolo dodici ‘a’
OBBLIGHI GENERALI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO
Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento
Arte. 123a. (1) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a uno studente, in relazione ai pagamenti transfrontalieri, è tenuto a tenere un registro elettronico dei destinatari e dei pagamenti per ogni trimestre civile, quando:
1. l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento transfrontaliero si trovano in Stati membri diversi;
2. ha prestato servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso destinatario per il periodo in questione; il numero di pagamenti transfrontalieri è calcolato in base al numero di servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento separatamente a ciascun destinatario dagli Stati membri e dagli identificatori specificati al par. 6; quando il prestatore di servizi di pagamento è a conoscenza del fatto che il beneficiario ha diversi identificativi, il calcolo del numero di pagamenti transfrontalieri viene effettuato per beneficiario.
(2) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a un pagatore, in relazione a pagamenti transfrontalieri, è tenuto a tenere un registro elettronico dei destinatari e dei pagamenti, per ogni trimestre civile, quando:
1. l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del pagatore si trova in uno Stato membro e l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento del destinatario del pagamento transfrontaliero si trova in un paese terzo o territorio;
2. ha fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso destinatario durante questo periodo; il numero di pagamenti transfrontalieri è calcolato in base al numero di servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento separatamente a ciascun destinatario da parte degli Stati membri e dagli identificatori specificati al par. 5; quando il prestatore di servizi di pagamento è a conoscenza del fatto che il beneficiario ha diversi identificatori, il calcolo viene effettuato per beneficiario.
(3) Un soggetto passivo che presta servizi di pagamento a un pagatore non si applica al par. 2, quando almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è situato nel territorio di uno Stato membro. In questi casi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include i servizi di pagamento nel calcolo del numero di pagamenti transfrontalieri ai sensi del par. 2, punto 2.
(4) Nei casi di cui al par. 3 il registro è tenuto dalla persona di cui al par. 1.
(5) Ai fini del par. 1 e 2, si considera luogo del pagatore lo Stato membro corrispondente ai seguenti identificatori:
1. IBAN del conto di pagamento del pagatore o qualsiasi altro identificativo che determini in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del pagatore, o quando tali identificativi non sono disponibili;
2. VIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore.
(6) Ai fini del par. 1 e 2 l’ubicazione del destinatario è considerata lo Stato membro o il paese terzo o territorio corrispondente ai seguenti identificatori:
1. IBAN del conto di pagamento del beneficiario o qualsiasi altro identificatore che determini in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del beneficiario, o quando tali identificatori non sono disponibili;
2. VIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario.
(7) Il registro di cui al par. 1 e 2 devono essere conservati in un formato elettronico determinato dalle norme per l’applicazione della legge, e devono essere conservati per un periodo di tre anni solari dalla fine dell’anno solare in cui è stato effettuato il pagamento.
(8) Il registro di cui al par. 1 e 2 contiene le seguenti informazioni:
1. BIC o altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo univoco il prestatore di servizi di pagamento;
2. il nome o la ragione sociale del beneficiario, come iscritto nel registro del prestatore di servizi di pagamento;
3. numero di partita IVA o altro codice fiscale nazionale del destinatario;
4. IBAN o, in assenza di IBAN, qualsiasi altro identificativo che identifichi inequivocabilmente e fornisca l’ubicazione del destinatario;
5. BIC o qualsiasi altro codice identificativo aziendale che identifichi in modo inequivocabile e fornisca l’ubicazione del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario quando quest’ultimo riceve i fondi senza avere un conto di pagamento;
6. l’indirizzo del destinatario come iscritto nel registro dell’eventuale prestatore di servizi di pagamento;
7. dettagli di ciascun pagamento transfrontaliero;
8. dati su tutti i rimborsi dei fondi versati, determinati come tali, per i pagamenti transfrontalieri di cui alla voce 7.
(9) Le informazioni di cui al par. 8, punti 7 e 8 contiene i seguenti dati:
1. la data e l’ora del pagamento o del rimborso delle somme versate;
2. l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso dei fondi versati;
3. lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto da o per conto del beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, a seconda dei casi, e le informazioni utilizzate per determinare l’origine o la destinazione del pagamento o del rimborso in ai sensi del par. 5 e 6;
4. ogni ulteriore informazione che identifichi univocamente il pagamento;
5. se del caso, informazioni che il pagamento è stato avviato nei locali del commerciante.
(10) I prestatori di servizi di pagamento forniscono informazioni dal registro elettronico ai sensi del par. 1 e 2 entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare cui si riferiscono le informazioni. Le informazioni sono fornite elettronicamente all’Agenzia nazionale delle entrate quando il paese è lo Stato membro d’origine del prestatore di servizi di pagamento o è un paese ospitante quando il prestatore di servizi di pagamento presta servizi di pagamento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine.”

Bulgaria – Solidarietà del cessionario nel pagamento dell’Iva non pagata dal cedente

Ai sensi dell’art. 177, par. 1 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto – Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) , un soggetto passivo IVA, destinatario di una prestazione imponibile, è responsabile dell’imposta dovuta e non pagata da un altro  soggetto passivo IVA, nella misura in cui godeva del diritto a detrarre un credito d’imposta correlato direttamente o indirettamente all’imposta dovuta e imposta non pagata.

La responsabilità ex art. 177 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto  è una particolare forma di responsabilità solidale del soggetto iscritto – destinatario di una prestazione imponibile – che sorge se ricorrono i presupposti previsti dalla norma citata.
Secondo l’art. 177, par. 2 dell’IVA, l’obbligazione si realizza quando l’iscritto sapeva o era obbligato a sapere che l’imposta non sarebbe stata pagata e ciò è provato dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 117 – 120  del Codice di procedura fiscale ed assicurativa ( ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(ДОПК)).
Secondo l’art. 177, par. 3 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto, si presume che il soggetto fosse tenuto a conoscere quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. l’imposta dovuta sulla cessione imponibile non sia stata effettivamente versata per effetto di un periodo d’imposta da alcun precedente fornitore su un soggetto imponibile fornitura avente lo stesso oggetto bene o servizio, nella stessa forma, modificata o rielaborata, e
2. la fornitura imponibile è fittizia, elude la legge o ha un prezzo significativamente diverso dal prezzo di mercato.
Nell’art. 177 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto prevede alcune condizioni che devono sussistere per l’applicazione dell’istituto della responsabilità solidale: presenza di una cessione imponibile, imposta non assolta dal fornitore, credito d’imposta detratto dal destinatario e conoscenza o presunzione di conoscenza del destinatario.
Ciascuno dei presupposti per l’assunzione della responsabilità di cui all’art. 177 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere stabilito nelle condizioni di piena e principale prova. Ai sensi dell’art. 177, par. 2 della  legge sull’imposta sul valore aggiunto, l’onere della prova incombe sull’Agenzia nazionale bulgara delle entrate ( Национална агенция за приходите (НАП (NAP)).